CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Rev.02 del 20/01/2016
Obblighi di riservatezza
1. Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi al Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dal Committente, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.
2. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili (ICS) acquisite nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto. Tali informazioni sono quelle idonee a dare un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche di minima entità, all’operatore commerciale del settore energia che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gli operatori in caso ne avvenga la divulgazione in modo discriminatorio. Il Fornitore può prendere visione della tipologia di dati rientrante nell’ambito delle ICS, consultando l’apposita sezione dedicata alla Separazione Funzionale pubblicata sul sito web della Committente.
3. Il Fornitore si impegna a:
a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse del Committente per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto;
b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
c. garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d. fornire tempestivamente, a richiesta del Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del contratto;
e. comunicare tempestivamente, su richiesta del Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle ICS;
f. consentire al Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia al Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
5. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine massimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente tale termine senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per le sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico o da altre Autorità di vigilanza.
Rispetto delle finalità della Separazione Funzionale
1. Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) con Delibera n. 296/15 e ss.mm.ii. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale svolta dal Committente.
In particolare, il Committente è obbligato a:
a. garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
b. impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle ICS;
c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale.
2. Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione del contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto di tali finalità e l’osservanza dei conseguenti obblighi ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Committente e che la loro violazione può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’AEEGSI, di altre Autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione di affidamento del servizio.
Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni
1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il Committente ha istituito un Gestore Indipendente (GI) delegato ad amministrare l’attività di distribuzione e misura del gas. Il GI è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
2. In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all’andamento dell’attività e dei servizi a lui affidati e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull’andamento e sui livelli qualitativi del servizio. Il compenso per lo svolgimento di tale attività è già compreso nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto.
3. Il Committente avrà diritto ad effettuare verifiche e ispezioni presso l’azienda del Fornitore in qualunque momento nel corso dell’esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. In tal caso (i) il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici.
4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni suddette; in particolare, sarà obbligato:
a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente la prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c. a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
5. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
Penali contrattuali
1. Xxxxx restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari al 2% (duepercento) del valore della fornitura (con esclusione dell’IVA), in ogni caso di violazione della presenti clausole.
2. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l’applicazione della penale, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
3. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.
Clausole contrattuali per i contratti di approvvigionamento di servizi da parti correlate
La clausole di riservatezza devono essere allegate anche ai contratti di approvvigionamento di beni/servizi e lavori prestati da Fornitori costituiti da altre società del Gruppo.
Il Fornitore è consapevole del fatto che le clausole di riservatezza si applicano a tutte le persone fisiche che operano per suo conto al fine di produrre il servizio oggetto del contratto (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato e/o persone legate da un contratto di consulenza/prestazione d’opera retribuita).
Il Fornitore è tenuto ad osservare il Codice di Comportamento adottato dal Committente per garantire l’effettivo perseguimento delle finalità di Unbundling, in particolare, la gestione imparziale e non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili.
Il Fornitore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il Codice di comportamento, pubblicato nell’apposita sezione dedicata all’Unbundling del sito web del Committente, di aderire ai principi in
esso contenuti e di impegnarsi a rispettarne le regole nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
1. La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione e avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.
Spoleto, lì 20/01/2016
XXXXXXXXX Geom. Xxxxx Xxxxxx