ACCORDO QUADRO
tra
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Roma, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7,
C.A.P 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Professor Xxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito “CNR”)
e
FONDAZIONE XXXXX XXXXXXX, con sede in Trento, Xxx X. Xxxxx x. 00, X.X.X. 00000, X.X. 00000000000, rappresentato dal Presidente Professor Xxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito “FBK”)
(il CNR e FBK, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
A) il CNR
− in quanto Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese;
− ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri enti di ricerca, università e imprese;
− nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
√ opera prevalentemente per grandi progetti di ricerca da svolgersi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, in primo luogo attraverso il PNR coordinato dal MIUR, ma anche su indicazioni di altri Ministeri e con la partecipazione di altre strutture di ricerca nazionali e delle università e imprese, inserite nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo;
√ imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgano più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
√ attua una metodologia che consenta un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle piccole e medie imprese “high-tech” attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
√ tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientale corretto delle imprese, favorendo il coinvolgimento dei cittadini;
√ favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata;
- le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e
controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- la sua rete scientifica è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale.
B) FBK:
- è stata istituita dalla Legge della Provincia autonoma di Trento del 2 agosto 2005, n. 14, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro;
- è componente essenziale del “Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione”;
- promuove, realizza e sviluppa la ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attività con l'obiettivo di conseguire risultati in grado di ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale del sistema trentino della ricerca e dell'innovazione;
- svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale;
- è tenuta a dare rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello economico e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale;
‐ ha tra i suoi scopi e finalità le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell’avanzamento della conoscenza sia del servizio alla comunità locale, l’esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, l’apertura internazionale del Trentino, la promozione di una capacità diffusa di innovazione, il trasferimento dei risultati della ricerca, il sostegno a nuove imprenditorialità e alla crescita di inedite capacità professionali;
‐ ha quindi come dato costitutivo la propensione a valorizzare tutte le componenti della filiera del trasferimento tecnologico: dall’elaborazione di idee innovative, alla progettazione e prototipazione, fino alla produzione;
‐ nei propri laboratori sviluppa e produce nuove tecnologie in grado di rendere sempre più competitivi i prodotti e i servizi dei propri partner scientifici e commerciali;
‐ è chiamata alla missione di realizzare partnership nazionali e internazionali per favorire la circolazione delle innovazioni a vantaggio del sistema produttivo.
C) Entrambe le Parti ritengono:
- che l’Italia, per acquisire competitività e per assicurare il proprio posizionamento nel contesto della compatibilità globale e dei cambiamenti in atto a livello mondiale con risvolti economici, sociali e ambientali, deve darsi una nuova strategia di sviluppo;
- che la transizione esige cambiamenti sostanziali che coinvolgono certamente le strutture del sistema produttivo nazionale, ma anche, e in misura non secondaria, quelle preposte alla produzione delle conoscenze che costituiscono la base del più competitivo modo di produrre delle imprese e della loro presenza sul mercato;
- che un’analoga trasformazione si pone con riferimento alle modalità di conseguimento di obiettivi tematici quali la salute, la protezione dell’ambiente, la sicurezza, le energie rinnovabili fortemente sentiti dai cittadini che, oltre a costituire una domanda sociale, sono anche un’opportunità di attività delle imprese e del sistema socioeconomico nel suo insieme;
- che l'attività di ricerca in alcuni settori, quali i micro/nanosistemi, le micro/nanotecnologie, la fotonica, le tecnologie quantistiche, le tecnologie dell’informazione, la biofisica e le
biotecnologie, la micro/nanoelettronica, i nuovi materiali, la fabbrica intelligente, la cybersecurity, l’intelligenza artificiale ma anche l’ambiente, l’industria 4.0, la mobilità sostenibile, l’economia circolare e la salute sono una componente fondamentale delle strategie di ammodernamento, sviluppo e crescita tecnologica, economica e sociale dell’Italia per l’ampio spettro di ricadute che esse determinano.
D) CNR e FBK
- hanno un substrato culturale-scientifico comune, grazie ai vari programmi di collaborazione scientifica e tecnologica tuttora attivi tra Istituti del CNR e Unità di Ricerca di FBK e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e di FBK, anche in cooperazione con altri Enti pubblici di ricerca, Università ed Aziende, che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha prodotto ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- che è interesse di entrambe le Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra le Parti si conviene quanto segue:
Art.1 - Obiettivi della collaborazione
CNR e FBK intendono collaborare nell’ambito di specifici Programmi di ricerca al fine di individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, attraverso esperienze e diffusione di conoscenza ad elevato contenuto tecnologico migliorandone l’efficacia e sviluppando sinergie fra le rispettive competenze.
La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca degli Istituti del CNR e le Unità di Ricerca di FBK e/o strutture di ricerca ad essa collegate.
Eventuali contributi economici erogati da enti terzi saranno ripartiti in forma concordata fra i soggetti partecipanti al relativo Programma di ricerca.
Art.2 - Struttura Operativa
La collaborazione viene resa operativa tramite:
- la costituzione di un Comitato di Indirizzo Strategico;
- l’individuazione di ambiti di ricerca di interesse comune;
- l’individuazione di specifici programmi comuni e dei rispettivi responsabili scientifici;
- la sottoscrizione di singole Convenzioni Operative, di cui all’art. 6 del presente Accordo Quadro.
Art.3 - Comitato di Indirizzo Strategico
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro viene istituito un apposito Comitato di Indirizzo Strategico (di seguito CIS), composto dalle figure apicali delle strutture interne al CNR e a FBK che sono o saranno coinvolte nelle attività congiunte. In considerazione delle attività attualmente in corso,
inizialmente il CIS sarà costituito da 4 membri individuati dal presidente del CNR e da 4 membri individuati dal presidente di FBK.
Le Parti concordano che la composizione del CIS potrà essere soggetta a variazione in ragione di nuove possibili attività congiunte, ma sempre secondo un criterio di rappresentanza paritetica tra CNR e FBK.
Il CIS si riunisce presso FBK ed è presieduto dal Presidente di FBK o dal suo delegato. Le Parti si impegnano, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla suddetta data, a nominare o comunicare i rispettivi rappresentanti in seno al Comitato e a darne comunicazione scritta all’altra Parte. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti, dandone comunicazione scritta all’altra Parte. Peraltro, al fine di assicurare la continuità del lavoro, queste si impegnano a non effettuare sostituzioni se non per esigenze non altrimenti risolvibili.
Il CIS ha i seguenti compiti:
- indicare e coordinare i Programmi di ricerca di comune interesse;
- nominare un responsabile tecnico scientifico per ogni Programma, quando ritenuto opportuno un responsabile per ogni ente CNR e FBK, incaricato della gestione operativa;
- individuare ulteriori Programmi di ricerca di interesse comune, che possano costituire oggetto di attività di ricerca e sviluppo da svolgersi nell’ambito del presente Accordo Quadro;
- valutare l’opportunità di far partecipare eventuali terzi, ivi comprese le piccole e medie imprese high-tech in un’ottica di promozione e sviluppo delle medesime, alle attività di ricerca e sviluppo previste nell’ambito di ciascun programma di ricerca previa sottoscrizione
- da parte di detti terzi - di appositi atti nei quali saranno disciplinate le condizioni che regolamenteranno i rapporti con i medesimi ed in particolare l’accettazione delle clausole sulla riservatezza delle informazioni confidenziali e sulla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale contenute nelle Convenzioni Operative di cui al successivo Art.6;
- monitorare le iniziative comuni realizzate in collaborazione e in corso di svolgimento.
Il CIS potrà avvalersi del supporto di dipendenti o consulenti del CNR e di FBK o di altre strutture territoriali ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell’ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell’Ente di appartenenza.
Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.
Art.4 - Ambiti di Ricerca
Il CIS indicherà i temi specifici di comune interesse che saranno oggetto della collaborazione denominati “Programmi di ricerca”, specificandone i relativi contenuti, tempi e costi, valorizzando anche l’apporto fornito da ognuna delle due parti.
I Programmi di ricerca saranno prevalentemente individuati all’interno delle seguenti aree di collaborazione:
- Ottica e Fotonica;
- Biofisica e Interfacce;
- Scienze e tecnologie dei materiali;
- Nano scienze e Microsistemi;
- Information and Communication Technologies.
Conformemente all’evoluzione delle esigenze programmatiche delle Parti, potranno comunque essere individuate dal CIS ulteriori aree di comune interesse cooperativo.
Art.5 - Programmi di ricerca
Ai Programmi di ricerca, approvati secondo il precedente Art. 4, parteciperanno ricercatori afferenti sia a FBK che al CNR.
Ogni Programma ha un responsabile tecnico scientifico che risponde al Comitato di Indirizzo Strategico.
Il responsabile tecnico scientifico predisporrà, d’intesa con le strutture di riferimento del CNR e di FBK, il Piano operativo di attuazione delle attività di ricerca. I risultati delle attività verranno presentati, con cadenza annuale, al CIS.
Art.6 - Convenzioni Operative
Ogni Programma di ricerca verrà concordato tra FBK e l’Istituto di volta in volta coinvolto. Le attività sottese saranno conseguentemente regolate da una specifica “Convenzione Operativa”. Tale Convenzione regolerà gli impegni reciproci tra le strutture scientifiche di ciascuna Parte in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, ivi compresa la messa a disposizione da parte di FBK dei servizi di supporto alla ricerca.
Ciascuna Convenzione sarà approvata dalle Parti, secondo i rispettivi ordinamenti interni.
Art.7 - Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall’altra parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo, fatte salve diverse specifiche previsioni nelle Convenzioni.
Art.8 - Diritti di proprietà intellettuale
Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, o da essa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.
A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente fra le Parti per disciplinare le modalità di collaborazione nei Programmi di cui al presente Accordo, nei quali si terrà fra l’altro conto delle disposizioni previste dall’art. 24 bis del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, introdotto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 393 del 2001 in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, dall’art. 64 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma, le Parti concordano che:
‐ ognuna delle Parti sarà titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto da essa realizzato individualmente nell’ambito delle attività qui previste;
‐ i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà congiunta delle Parti.
Art.9 - Durata
Il presente Accordo Quadro avrà durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza l’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.
Art.10 - Modifiche
Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.
Art.11 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente Accordo.
A tal fine qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale rituale composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti e da un Presidente da nominare di comune accordo secondo le modalità definite dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.
Art.12 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 - tabella del D.P.R. n. 642/72, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86, a spese della parte che ne faccia richiesta.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Consiglio Nazionale delle Ricerche Fondazione Xxxxx Xxxxxxx
Il Presidente Il Presidente
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Roma, …IN…GU…S…CI…O …MA…S…SI…MO 04.07.2019 12:22:57 CEST
Trento, ………………………………