DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Affidamento in concessione
ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal tredicesimo al sedicesimo,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura aperta ex articolo 60 dello stesso decreto
per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione delle opere e la gestione di un parcheggio, delle residenze e dei servizi dell’opera denominata
PIAZZA RISORGIMENTO – AREA COLLEGIO LA SALLE
CUP: J87B16000790003 - CIG: 7566779F8D
Sommario
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
1.3. Profilo di committente e recapito della Concedente
1.4. Definizioni utilizzate
1.5. Atti presupposti
1.6. Operatori economici ammessi alla gara
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto
2.2. Qualificazione delle prestazioni in concessione
2.3. Durata e termine di esecuzione
2.4. Condizioni speciali di aggiudicazione e stipula del contratto
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0. Motivi di esclusione
3.1. Requisiti di partecipazione
3.2. Operatori economici in forma aggregata
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.4. Gestione della documentazione amministrativa
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica
4.2. Offerta economica
4.3. Piano economico-finanziario (PEF)
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1. Valutazione dell’Offerta tecnica
5.2. Valutazione dell’Offerta economica
6. CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.2. Soccorso istruttorio
6.3. Conclusione della fase di ammissione
6.4. Gestione dell’Offerta Tecnica
6.5. Gestione dell’Offerta Economica
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione
7.4. Aggiudicazione
8. STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni per la stipula del contratto
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.2. Controversie
9.3. Altre disposizioni e informazioni
CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
gara;
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la
Concedente non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera e), deve pervenire alla Concedente:
- entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a);
- all’indirizzo di cui all’articolo 1.3, lettera a);
- con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
b) il plico di invio deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
c) il plico di invio deve recare all’esterno, l’intestazione dell’offerente, l’oggetto del procedimento di gara, il termine di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a), e deve recare la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
d) le buste interne di cui alla lettera e) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui alla precedente lettera b);
e) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, due buste interne, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
«Offerta Tecnica» e «Offerta Economica»
1.3. Profilo di committente e recapito della Concedente:
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
a) il recapito fisico della Concedente, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente Documento, è il seguente:
Ente COMUNE DI BENEVENTO – Settore OO.PP.
Indirizzo Piazzale Iannelli – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXX 00000 Xxxxxxxxx
Domicilio digitale (PEC) xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
Codice univoco IPA: RX9N39 - Part. IVA: 00074270620, codice fiscale: 00074270620
b) il plico deve pervenire alla Concedente all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- direttamente a mano senza ulteriori formalità;
c) la consegna a mano potrà avvenire presso il Protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno fissato per la scadenza. In tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. Oltre tale termine la presentazione delle offerte è considerata tardiva quindi non ammessa.
1.4. Definizioni utilizzate.
1.4.1. Definizioni generali.
50;
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito
alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).
1.4.2. Definizioni specifiche
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all’allegato A del Regolamento;
- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento;
d) «Plico», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita:
- dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, che può essere introdotta direttamente nel Plico senza una specifica busta interna;
- «Busta dell’Offerta tecnica» la busta contenente gli atti dell’Offerta tecnica di cui al punto 4.1;
- «Busta dell’Offerta economica» la busta contenente le dichiarazioni di ribasso sugli elementi di natura economica e di natura temporale di cui al punto 4.2, nonché il PEF di cui alla lettera f);
e) «Spese sostenute», l’importo delle spese per la predisposizione della proposta da parte del Promotore, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, periodi secondo e terzo, del Codice, comprensivo dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, quantificato ai sensi del punto 3.3.2, lettera a), e oggetto di garanzia come ivi indicato;
f) «PEF», il Piano economico-finanziario, debitamente asseverato, di cui all’articolo 183, comma 9, del Codice, come descritto al punto 4.3.
1.5 Atti presupporti
1.5.1. Bando di gara
a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
- sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S;
b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, è pubblicato sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
1.5.2. Documentazione a base di gara
Il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal Promotore di cui al punto 2.4, lettera a), posto a base di gara:
a) è così composto:
A1) Relazione tecnica illustrativa;
A2) Studio di Prefattibilità ambientale;
A3) Studi necessari per una adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera (con Fotografie) A4) Grafici;
- Planimetria Generale – Ubicazione degli interventi;
- Fotogrammetria – Planimetria Catastale – Vista Satellitare 3D (piazza Risorgimento)
- Planimetria generale intervento piazza Risorgimento
- Fotogrammetria – Planimetria Catastale – Vista Satellitare 3D (campo La Salle)
- Piano Interrato – Piano Seminterrato (campo La Salle)
- Piano Terra – Piano Primo (campo La Salle)
- Piano Secondo – Piano Terzo (campo La Salle)
- Sezioni (campo La Salle)
A5) Prime misure per il piano di sicurezza; A6) Calcolo Sommario della Spesa
A7) Quadro Economico di Progetto
B) Bozza di convenzione (schema di convenzione per la costruzione e la gestione di immobili ed aree ad uso pubblico);
C) Piano Economico-finanziario asseverato da Axeverar s.r.l.;
D) Specificazione del servizio e della gestione;
E) Importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta (€ 87.800,00);
b) si rende noto che il PEF del Promotore, integrante la proposta posta a base di gara, ancorché parte della documentazione della Proposta, nella sua parte strutturale e di elaborazione, è sottratto all’accesso per tutta la fase di scelta del contraente, con differimento dell’accesso all’aggiudicazione (AVCP, determinazione 6 marzo 2002, n. 4; Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 0000, x. 000 x x. 000; Consiglio di Stato, sezione V, 28 maggio 2009, n. 3319; articolo 98, comma 1, decreto legislativo n. 30 del 2005).
c) anche in eventuale discrasia con il PEF di cui alla lettera b), le tariffe ordinarie e regolamentate previste dal Piano tariffario per i servizi ivi previsti si devono intendere con la formula «all inclusive» ovvero comprensive di prestazioni strettamente accessorie al servizio tariffato;
d) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 29.08.2016 nell’ambito del programma straordinario di intervento di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia nell’ambito del progetto denominato “La Città di Tutti la Città per Tutti”, che ricomprende espressamente la proposta– Piazza Risorgimento – Area ex Collegio La Salle – cui è attribuito l’id B1;
e) nel corpo della suddetta deliberazione n. 121 del 29.08.2016 il dirigente proponente xxx. Xxxxx Xxxxxx da atto che gli interventi di cui alla proposta progettuale, quindi anche l’intervento Piazza Risorgimento – Area ex Collegio La Salle, “risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione
urbanistica vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, che i relativi pareri e autorizzazioni, se necessarie, saranno successivamente acquisiti dagli enti preposti”;
f) con la suddetta deliberazione n. 121 del 29.08.2016 il dirigente xxx. Xxxxx Xxxxxx evidenzia che
“in merito al progetto Piazza Risorgimento – Area ex Collegio La Salle, presentato della soc. LUMODE SRL denominato “rigenerazione urbana dell’aera piazza Risorgimento e dell’area adibita a terminal bus extraurbani”, accogliendo i suggerimenti della commissione di valutazione si evidenzia, in merito alla questione del terminal bus la proposta del comune prevede la razionalizzazione delle aree di sosta dei veicoli privati e del terminal, al fine di riqualificare le varie aree interessate; in particolare si prevede la realizzazione del terminal bus attigua alla stazione centrale di proprietà Regionale, per la quale sono in corso le procedure di cessione dell’area. Per quanto concerne la locazione degli standard urbanistici dell’edilizia scolastica, nel progetto definitivo parte dei servizi pubblici proposti saranno a ciò destinati. Pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica”;
g) il progetto “La città di tutti, la città per tutti” presentato dal Comune di Benevento è stato positivamente valutato e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del sopra citato Programma Straordinario;
h) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del dirigente del settore OO.PP. n. 309 in data 16.07. 2018.
1.5.3. Assunzione di responsabilità:
a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché alle eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fatto salvo quanto previsto al punto 9.1.4.
1.6. Operatori economici ammessi alla gara
1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta;
h) sono ammessi raggruppamenti temporanei eterogenei composti da più d’uno delle seguenti tipologie di operatori economici: concessionari puri, finanziatori, costruttori, gestori e progettisti.
1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità (punto II.2.4) del bando di gara (tutti gli importi sono esclusa I.V.A.)
Valore totale stimato dell’investimento 8.228.720,00 di cui:
1) € 7.612.000,00 Lavori (di cui euro 76.500,00 per costi di sicurezza)
2) € 87.600,00 Spese per predisposizione proposta
3) € 529.120,00 Altri costi di investimento (così distinte:)
3.a - Per indagini geologiche € 50.000,00
3.b - Per indagini archeologiche e attività di archeologia preventiva € 120.000,00
3.c - Opere d'Arte Legge 29 luglio 1949, n. 717 € 99.120,00
3.d - progettazione definitiva/esecutiva € 260.000,00
Valore stimato dei flussi di cassa per l’intera durata della concessione
CF) 18.186.413,36 al netto dell’IVA flussi di cassa per l’intera durata della concessione
4) 2.403.815,76 Contributo iniziale in conto capitale riconosciuto al concessionario
5) 13,88% T.I.R. di progetto (project IRR) posto a base di gara:
Valore stimato della Concessione (ai fini dell’articolo 35 del Codice): 26.415.133,36
2.2. Qualificazione delle prestazioni in concessione
2.2.1. Qualificazione delle prestazioni di progettazione
I lavori da progettare sono qualificati ai sensi della tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016, come segue:
E.18: Giardini e piazze per euro 1.180.000,00
E.17: Verde e arredo urbano e specchi d’acqua per euro 80.000,00
E.06: Residenze private, per euro 800.000,00
E.05: Parcheggi per euro 2.132.000,00
E.08: Servizi pubblici finalizzati all’istruzione per euro 3.200.000,00
Di cui:
S.03: Strutture per euro 1.979.120,00;
IA.01: Impianti idrici e idrosanitari per euro 608.960,00;
IA.02: Impianti termici e condizionamento per euro 456.720,00; IA.03: Impianti elettrici e analoghi per euro 380.600,00.
2.2.2. Qualificazione delle prestazioni di costruzione
I lavori da realizzare sono qualificati con il Codice CPV 45223310-2 Lavori di costruzione parcheggi sotterranei e, ai fini della qualificazione per la costruzione sono così identificati:
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 6.165.720,00, classifica VI;
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI euro 1.446.280,00, classifica III bis;
OS 25 SCAVI ARCHEOLOGICI euro 120.000, classifica I;
2.2.3. Qualificazione delle prestazioni di servizi di gestione
I servizi sono qualificati con il Codice CPV 98351000-8: Servizi di gestione parcheggi
2.3. Durata e termine di esecuzione
a) Durata della fase di realizzazione:
a1) per l’esecuzione della campagna di scavo archeologico e la progettazione esecutiva: 30
(trenta) giorni, dalla consegna del sito;
a2) per l’esecuzione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni dal verbale di inizio lavori;
b) Durata della concessione: 30 (trenta) anni, compresi i periodi di cui alla lettera a).
2.4. Condizioni speciali di aggiudicazione e stipula del contratto
Il procedimento è stato indetto, si sviluppa e si conclude ai sensi dell’articolo 183, comma 15, periodi dal tredicesimo al sedicesimo, del Codice, pertanto:
a) la Proposta del Promotore LUMODE srl, di cui al punto 1.5.2, è posta a base di gara e disponibile per tutti gli offerenti (ad eccezione del Piano economico-finanziario, il cui accesso è differito fino all’aggiudicazione anche ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 10, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 2000; come confermato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con determinazione 6 marzo 2002, n. 4);
b) se il promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 (quindici giorni) dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario; in tal caso l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al punto 1.4.2, lettera e) e al punto 3.3.2;
c) se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti di cui al punto 1.4.2, lettera e) e al punto 3.3.2;
d) in ogni caso il contratto di concessione non può essere stipulato prima dell’approvazione del progetto definitivo presentato dall’aggiudicatario in fase di Offerta tecnica;
e) il contratto è risolto se entro 18 (diciotto) mesi dalla stipula il Concessionario non produce il contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito autorizzato ai sensi del Testo unico bancario.
CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre nel plico di invio, all’esterno delle Buste dell’Offerta)
La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 1.2 e al Capo 3, è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario, progettista, costruttore, gestore), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico;
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’impegno alla sottoscrizione e al rispetto del Piano prevenzione corruzione, Protocollo Legalità, Protocollo ANCE di cui al punto 3.0.8;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 87, del DGUE)
b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- i requisiti economico finanziari di cui al punto 3.1.2; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
--- i requisiti tecnici di cui al punto 3.1.3; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del
DGUE)
--- il possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)
--- per l’operatore che assume i lavori di costruzione: il possesso di attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, paragrafo 2); (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti. (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
--- la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;
--- la garanzia ulteriore per l’esercizio del diritto di prelazione, come indicato al punto 3.3.2;
--- la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.3;
e) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) con la Delibera attuativa n.111 del 20 Dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova
dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda stipulati anteriormente alla data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
3.0. Motivi di esclusione
I motivi di esclusione, con riferimento ai soggetti di cui al punto 3.0.3, comportano l’esclusione dell’offerente, se riferiti:
a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
b) ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
c) all’operatore economico ausiliario.
3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Concedente ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
4. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
5. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi
1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Concedente o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di
un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto
3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Ai fini della lettera i), l’operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa
non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto
3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door).
3.0.8. Piano prevenzione corruzione, Protocollo Legalità, Protocollo ANCE
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
È escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, delle clausole contenute nel:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017- 2019, Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01-02-2017, disponibile alla pagina web: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx0_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/00Xxxxx%00xxxxxxxxx%00Xxxxxxxxxx/Xx ano_Anticorruzione_2017_2019.pdf
- Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento in data 12.11.2008, disponibile alla pagina web xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx0_xxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxxx%00xxxxxxxxx/0000_XXXXXXXX LOLEGALITAPREFETTURAECOMUNEBN.pdf
- il protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e l’ANCE stipulato in data 29/01/2010 disponibile alla pagina web xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx0_xxxxxxxx/xxxx/Xxxxxxxxx%00xxxxxxxxx/0000_Xxxx-Xxxxxx- ANCI-OO_SS-ComBN.pdf
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
a) per tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo, con la sola esclusione degli eventuali progettisti qualificati come professionisti singoli o come associazioni professionali: Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale; l’operatore economico deve risultare attivo e avente un oggetto sociale o un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.
b) limitatamente ai progettisti del progetto definitivo ed esecutivo: iscrizione all’Ordine degli architetti o degli ingegneri, completa del numero e della provincia di iscrizione.
3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 5, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Limitatamente agli offerenti che concorrono per la concessione.
Dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:
a) ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a), del Regolamento: fatturato medio negli ultimi 5 (cinque) anni non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro 822.872,00;
b) ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera b), del Regolamento: capitale sociale o patrimonio netto fatturato non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro 411.436,00.
3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 6, del Codice)
1) Limitatamente agli offerenti che concorrono per la concessione.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
Dichiarazione attestante il possesso del requisito di capacità tecnica:
c) ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera c), del Regolamento: svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio annuo non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro 411.436,00;
d) ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera d), del Regolamento: svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell’investimento previsto, ovvero non inferiore a euro 164.574,40; a tale fine la pertinente dichiarazione deve indicare:
--- la descrizione sommaria del servizio svolto;
--- il committente;
--- il periodo utile nel quale è stato svolto il servizio;
--- l’importo medio annuo del servizio nel triennio utile;
e) ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera d), del Regolamento, in assenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d), il concessionario deve possedere i requisiti di cui al punto 3.1.2), lettere a) e b), in misura tripla (dell’articolo 95, comma 2).
2) Limitatamente all’operatore economico che esegue i lavori (art. 84 del Codice) (artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti 3.4 e 3.5, attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) nella categoria OG 1, in classifica VI;
b) nella categoria OG 11, in classifica III bis;
c) nella categoria OS 25, in classifica I;
d) possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2015, nel settore IAF/EA 28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto;
e) in assenza dei requisiti, in tutto o in parte, o in caso di assenza nella compagine del concessionario di un operatore economico costruttore adeguatamente qualificato, i lavori non affidati al
concessionario, ad uno dei suoi soci o a imprese collegate o controllate adeguatamente qualificate, dovranno essere appaltati a terzi ai sensi dell’articolo 177 del Codice.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
La dichiarazione sostitutiva deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
3) Limitatamente ai progettisti raggruppati o indicati (Linee guida n. 1 di ANAC)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
Una dichiarazione, redatta ai sensi dei punti 3.4 e 3.5, attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) servizi tecnici svolti negli ultimi 10 (dieci) anni per lavori analoghi di importo pari a 2 (due) volte quelli da progettare, come da tabella di cui alla lettera d);
b) servizi tecnici di punta svolti negli ultimi 10 (dieci) anni per lavori analoghi di importo pari a 0,80 volte quelli da progettare, al requisito non possono concorrere più di due lavori, come da tabella di cui alla lettera d);
c) unità di personale tecnico medio impiegati dei 3 (tre) anni antecedenti non inferiore a 4;
d) i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti nelle seguenti misure: periodo utile di riferimento: dal 10/07/2008 al 10/07/2018
Importi
ID opere | Classe e categ. L. 143/49 | Grado complessità | Declaratoria sintetica | Lavori da bando | Requisiti minimi: Colonna A | Requisiti minimi: Colonna B |
E.18 | I/c | 0,95 | Giardini e piazze storiche | 1.180.000,00 | 2.360.000,00 | 944.000,00 |
E.17 | I/a – I/b | 0,65 | Verde e arredo urbano e specchi d’acqua | 80.000,00 | 160.000,00 | 64.000,00 |
E.06 | I/c | 0,95 | Residenze private | 800.000,00 | 1.600.000,00 | 640.000,00 |
E.05 | I/a – I/b | 0,65 | Parcheggi | 2.132.000,00 | 4.264.000,00 | 1.706.600,00 |
E.08 | I/c | 0,95 | Servizi pubblici finalizzati all’istruzione | 3.200.000,00 | 6.400.000,00 | 2.560.000,00 |
S.03 | I/f | Strutture | 1.979.120,00 | 3.958.240,00 | 1.583.296,00 | |
IA.01 | III/a | 0,75 | Impianti idrici e idrosanitari | 608.960,00 | 1.217.920,00 | 487.168,00 |
IA.02 | III/b | 0,85 | Impianti termici e condizionam. | 456.720,00 | 913.440,00 | 365.376,00 |
IA.03 | III/c | 1,15 | Impianti elettrici e analoghi | 380.600,00 | 761.200,00 | 304.480,00 |
3.2. Operatori economici offerenti in forma aggregata
3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasionali) di operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE. Qualora si tratti di raggruppamento eterogeneo, può essere costituito da sub-raggruppamenti formati ciascuno, anche distintamente, da operatori economici:
--- che concorrono per la concessione in quanto tale;
--- che assumono anche solo i lavori di costruzione (operatori economici costruttori);
--- che assumono le prestazioni di progettazione, sia come mandanti nel raggruppamento eterogeneo che come progettisti indicati e cooptati.
In ogni caso:
a) devono essere indicate le prestazioni o le quote di prestazioni per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1, per quanto di pertinenza;
--- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 3.1.2, per quanto di pertinenza;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3, attribuito interamente ad un solo operatore economico raggruppato o consorziato, per quanto di pertinenza;
c) trattandosi di raggruppamenti eterogenei l’operatore economico mandatario capogruppo deve possedere almeno i requisiti di cui al punto 3.1.2, in misura superiore a ciascun mandante; in ogni caso ogni mandante deve possedere i requisiti nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
d) nei sub-raggruppamenti per la costruzione i requisiti di cui al punto 3.1.3, capoverso 2), devono essere posseduti con riferimento all’articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento e all’articolo 48, comma 6, del Codice;
e) nei sub-raggruppamenti per la progettazione l’operatore economico mandatario capogruppo deve possedere almeno i requisiti di cui al punto 3.1.3, capoverso 3), lettera a), con riferimento ai lavori della categoria E.12, e lettera c), in misura superiore a ciascun mandante; il requisito di cui al punto 3.1.3, capoverso 3), lettera b), può essere apportato da qualunque operatore raggruppato; ai mandanti non sono richiesti requisiti minimi, purché il raggruppamento nel suo complesso possieda i requisiti in misura integrale.
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l’individuazione degli operatori economici nell’appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Concedente mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3. Per i singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, tuttavia ai singoli operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione alle prestazioni che ciascuno di essi intende assumere;
--- una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
--- una misura delle prestazioni da assumere non superiore alla quota di partecipazione.
3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra
quelli:
--- individuati quali esecutori delle prestazioni;
--- che mettono in comune i requisiti economico-finanziari di cui al punto 3.1.2, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
--- che mettono in comune i requisiti tecnici di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già
previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell’avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzi a cascata».
3.2.4. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso per i requisiti:
--- di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- dell’attestazione SOA nella categoria OG11 di cui al punto 3.1.3, capoverso 2), lettera b); i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
b) l’avvalimento è ammesso:
--- per i requisiti economico-finanziari di cui al punto 3.1.2;
--- per i requisiti tecnici di cui al punto 3.1.3, capoverso 1), capoverso 2), lettera a) e capoverso 3; l’avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità di cui al punto 3.1.3, capoverso 2, lettera c), a condizione che l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale, anche sotto il profilo contrattuale;
d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
e) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto
«avvalimento a cascata»);
f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla lettera d);
g) non è ammesso l’avvalimento in relazione agli elementi dell’Offerta tecnica di cui al punto
4.1.1.
3.2.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 174 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 174 del Codice;
b) l’offerente deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
c) le mere forniture, così come definite dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 192 del 1998, non costituiscono subappalto;
d) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 264.151,33 pari all’1% (uno per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Concedente;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e);
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Concedente in intestazione: Comune di Benevento - Concessione mediante PFI di un parcheggio, delle residenze e dei servizi dell’opera denominata Piazza Risorgimento – area Collegio La Salle
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante riduce l'importo della cauzione all'1 per cento.
2 L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
3. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1, del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001;
4. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
5. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.
6. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
3.3.2. Garanzia ulteriore (articolo 93 del Codice):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, periodi secondo e terzo, e comma 13, primo periodo, del Codice, per un importo di euro 87.800,00 di cui al punto 1.4.2, lettera e);
b) la garanzia di cui alla lettera a) deve essere prestata con le modalità e alle condizioni di cui al punto 3.3.1, lettera a), lettera d) e lettera e);
c) non trovano applicazione le condizioni di cui al punto 3.3.1, lettera b) e lettera c).
3.3.3. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:
CIG: 7566779F8D Importo del contributo: euro 500,00
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
c) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa.
3.4. Gestione della documentazione amministrativa
3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000:
--- sono rilasciate in carta semplice con la sottoscrizione autografa in originale del dichiarante; non sono ammesse firme scansionate, fotocopiate o altrimenti riprodotte con mezzi elettronici;
--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
3.4.2. Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Concedente disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Concedente con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Considerata la parziale indisponibilità del DGUE elettronico di cui all’articolo 85 del Codice, è richiesta la presentazione del DGUE cartaceo, con sottoscrizione autografa, come predisposto dalla Concedente e disponibile unitamente alla documentazione di gara. Nel caso in cui l’operatore economico utilizzasse la procedura di DGUE elettronico disponibile presso la Commissione dell’Unione Europea all’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx dovrà stamparlo in formato pdf come previsto dalla predetta piattaforma, e sottoscriverlo con sottoscrizione autografa. Nello stesso caso dovrà integrare il DGUE prodotto dalla piattaforma con le notizie e le indicazioni (cause di esclusione, requisiti, condizioni di partecipazione ecc.) non previsti dal DGUE elettronico, integrandolo con il DGUE cartaceo di cui al punto 3.5.1 e 3.5.2.
3.5.1. Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Concedente).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.5 (articolo 84 del Codice);
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l’offerente ricorre al subappalto.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di
cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4).
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1; Sezione B. Capacità economica e finanziaria richiesta al punto 3.1.2.
Sezione C. Capacità tecniche come previsto al punto 3.1.3. Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
3.5.2. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione»,
lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che
«cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente
Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.3. Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. Può essere omessa da questi ultimi.
CAPO 4 – OFFERTA
n | Elementi (e sub elementi) | Sub-pesi | pesi | |
1 | Qualità tecnica e prestazionale ………………………………………………………………………….. | 30 | ||
l'elemento è suddiviso in sub elementi e sub pesi come segue: | ||||
1.a | Miglioramento del layout degli spazi interni ed esterni delle residenze e del centro servizi, finalizzato alla valorizzazione delle attività, alla migliore fruibilità e accessibilità | 10 | ||
1.b | Miglioramento del parcheggio e dei sistemi di accesso | 5 | ||
1.c | Pregio tecnico e prestazionale della pavimentazione e delle opere di piazza Risorgimento | 10 | ||
1.d | Misure finalizzate a favorire lo scambio intermodale fra diversi mezzi di trasporto | 5 | ||
2 | Qualità gestionale ………………………………………………………………………….. | 30 | ||
l'elemento è suddiviso in sub elementi e sub pesi come segue: | ||||
2.a | Completezza ed estensione dei Servizi offerti ed efficacia delle modalità di erogazione | 15 | ||
2.b | Progetto gestionale di coinvolgimento delle realtà territoriali e sociali | 5 | ||
2.c | Efficacia del piano di manutenzione di opere e impianti | 5 | ||
2.d | Misure di facilitazione all’utenza per l’accesso e il pagamento dei Servizi e di miglioramento del confort ambientale per gli Utenti | 5 | ||
3 | Criteri ambientali ………………………………………………………………………….. | 10 | ||
l'elemento è suddiviso in sub elementi e sub pesi come segue: | ||||
3.a | Miglioramento delle misure di contenimento dei consumi energetici | 3 | ||
3.b | Utilizzo di materiali la cui produzione e posa richiede minori risorse | 3 | ||
3.c | Utilizzo di materiali riciclabili in fase manutentiva e a fine vita | 2 | ||
3.d | Certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS | 2 | ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 70 | |||
4 | Offerta Economica ………………………………………………………………………….. | |||
4.a | Riduzione del Contributo in conto capitale (€ 7.000.784,24) | 20 | ||
4.b | Riduzione del TIR di progetto (su TIR base del 13,88%) | 5 | ||
4.c | Riduzione combinata sulle tariffe ordinarie e sui canoni | 5 | ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta economica | 30 |
4.1. Offerta tecnica (Peso complessivo 70)
(Busta dell’Offerta TECNICA)
4.1.1. Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, della tabella di cui al Capo 4, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito:
a) l’Offerta tecnica è costituita dal progetto definitivo di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III, del Regolamento, in quanto compatibile, con le seguenti precisazioni (tutti i riferimenti sono fatti al Regolamento), composto da:
--- relazione generale e relazioni tecniche e specialistiche di cui agli articoli 25 e 26, nella misura e alle condizioni applicabili alla fattispecie, trascurando quanto già sufficientemente delineato nel progetto posto a base di gara e omettendo altresì quanto previsto dai predetti articoli ma non pertinente l’intervento o che non abbia alcun rilievo o interesse nell’illustrare l’intervento;
--- uno o più elaborati grafici, come previsto all’articolo 28, comma 1, comma 2, lettera d), periodi secondo e terzo, e lettere e), f) g), h), i) ed l), e comma 4;
--- calcoli delle strutture e degli impianti, al livello definito dall’articolo 29 e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di cui all’articolo 30;
--- computo metrico estimativo, di cui all’articolo 24, comma 2, lettera m), senza le formalità di cui all’articolo 32;
--- parere della Soprintendenza competente per il territorio in quanto le aree sono soggette a tutela ai
sensi D.L.vo 42/2004, art. 10 punto 4 lett. g), nonché ai sensi art. 57 del RUEC del Comune di Benevento e dell’art. 2.22 delle NTDA del vigente PUC;
--- relazioni preliminari e progetto delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi art. 25 del D.L.vo 50/2016;
--- documento che preveda le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera f) e 24, comma 2, lettera n);
b) l’Offerta tecnica è altresì costituita:
--- da un proprio cronoprogramma degli interventi, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal progetto di fattibilità posto a base di gara; il nuovo cronoprogramma può riportare le soglie temporali intermedie previste dall’offerente;
--- da una o più relazioni illustrative di quanto offerto in relazione ai diversi sub-elementi di valutazione, necessarie per consentire alla Concedente la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’Offerta tecnica; con le descrizioni grafiche e dettagliate di tali elementi, evidenziando elementi e condizioni di natura tecnica e operativa a miglioramento nelle quantità o nelle qualità o introdotti in sostituzione o a completamento, a fini migliorativi, di elementi o condizioni di natura tecnica e operativa previste dalla documentazione a base di gara;
c) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti degli elementi di cui al presente punto 4.1.1 da valutare con i criteri di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Concedente i contenuti; deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo all’ottenimento dei seguenti atti di assenso, qualora necessari:
--- parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex articolo 3 del d.P.R. n. 151 del 2011;
--- N.O. della Soprintendenza ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
--- permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica;
d) ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, può prevedere varianti alla proposta a base di gara, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, alle seguenti condizioni:
--- sono ammesse varianti su tutti gli aspetti migliorativi di tipo impiantistico, sia con riferimento alla tipologia delle sorgenti luminose che alle strutture di supporto, le modalità di installazione e di monitoraggio dei consumi, purché migliorative rispetto alle condizioni del progetto e della proposta a base di gara;
--- restano fermi i limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di peggioramento, nemmeno nell’ambito di una compensazione tra diversi elementi dell’offerta, gli elementi tecnici e le prestazioni di servizio previsti dalla proposta a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
e) non sono ammesse le Offerte Xxxxxxxx che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:
--- sono in contrasto con le condizioni degli elementi inderogabili di cui alla precedente lettera d);
--- prevedono soluzioni tecniche, prestazionali o dei servizi erogati, peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
--- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
--- interferiscono con sedimi di proprietà privata se non limitatamente a quanto già previsto o ammesso dalla documentazione posta a base di gara ovvero oggetto di accordi con i privati autonomamente e preventivamente ottenuti dall’offerente;
f) ai sensi dell’articolo 95, comma 14-bis, del Codice, eventuali opere aggiuntive non rilevano e ad esse si applica la previsione di cui al punto 5.1.1, lettera b); non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni, gli ampliamenti e i potenziamenti tecnici e prestazionali ottenuti senza l’introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente estranei al progetto;
g) quanto al sub-elemento 3.d) Certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS, è sufficiente la dichiarazione apposita presente nella Parte quarta, Sezione D), del DGUE di cui al punto 3.5.1, oppure allegando una fotocopia semplice del relativo certificato.
4.1.2. Condizioni dell’Offerta tecnica
a) l’Offerta tecnica deve essere costituita come segue:
--- quanto al progetto definitivo di cui al punto 4.1.1, lettera a), da un numero di elaborati grafici e di relazioni secondo il libero apprezzamento dell’offerente, tali da soddisfare le esigenze di rappresentazione del progetto; in ogni caso gli elaborati grafici non devono essere in formato non superiore ad A2;
--- quanto alla relazione o alle relazioni illustranti gli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1, lettera b), da un numero massimo di 2 (due) schede in formato non superiore ad A2, oppure un numero di schede in formato A3 o in formato a 4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i diversi formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede e da un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle complessivamente; non concorrono al computo del numero delle cartelle le copertine, i sommari, le certificazioni;
--- il numero delle schede e delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell’offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;
b) il numero delle schede e delle cartelle illustranti gli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1, lettera b), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all’interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione “anticipata” ai fini della valutazione dell’Offerta tecnica ai sensi del punto 5.1.1;
c) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente e dal progettista su ogni scheda;
--- le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di
n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
--- per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti;
--- le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
d) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2;
f) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Concedente, pertanto sotto il profilo economico le condizioni contrattuali determinate in base all’Offerta
Economica restano insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Concedente;
g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;
h) l’Offerta Tecnica non incide sui contenuti dell’Offerta Economica di cui al punto 4.2, la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;
i) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.
4.2. Offerta economica
--- L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;
--- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo. Deve inoltre contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa all’interno del DGUE;
--- ogni offerta è indicata in cifre e in lettere e, in caso di discordanza tra le due espressioni, è efficace e valida giuridicamente valida quella indicata in lettere;
--- ogni elemento offerto deve coincidere con il corrispondente valore indicato nel PEF di cui al punto 4.2.5; in caso discordanza tra i valori nell’offerta e i valori indicati nel PEF, sono giuridicamente validi quelli indicati nel PEF;
--- le Offerte di cui ai punti 4.2.A, 4.2.B, 4.2.C e 4.2.E sono redatte su un unico foglio, come predisposto dalla Concedente, secondo il modello allegato del presente disciplinare di gara sotto la lettera «A» per farne parte integrante e sostanziale, con un’unica sottoscrizione.
--- ai sensi degli articoli 164, comma 2, e 166 del Codice, considerato che le previsioni dell’articolo 95, comma 10, del medesimo Codice, non costituiscono principi generali, non è richiesta l’indicazione dell’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza aziendali e del costo della manodopera, anche in relazione alla particolarità del contratto di concessione, ontologicamente diverso dall’appalto, con elevata aleatorietà di tali componenti di costo in relazione sia alla molteplicità delle diverse prestazioni di costruzione, manutenzione e gestione che alla eterogeneità dei contratti collettivi applicabili, nonché del livello approssimativo della progettazione disponibile in fase di gara.
4.2.a. Offerta di ribasso sul Contributo in conto capitale (Peso 20)
L’offerta di ribasso sul Contributo in conto capitale, dovuto dal Concedente al concessionario, è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul predetto contributo come determinato a base di gara al punto 2.1, rigo numero 4).
4.2.b. Offerta di riduzione del T.I.R. di progetto (Peso 5)
L’offerta di riduzione del T.I.R. di progetto è redatta mediante dichiarazione del T.I.R. di progetto previsto dal PEF, espresso in forma percentuale. In sede di gara l’ufficio provvederà a calcolare la differenza in punti base tra ii predetto T.I.R. di progetto offerto e il T.I.R. determinato a base di gara al punto 2.1, rigo numero 5).
4.2.c. Offerta combinata di riduzione delle tariffe ordinarie e delle tariffe agevolate (Peso 5)
L’offerta combinata di riduzione delle tariffe ordinarie e delle tariffe agevolate è redatta mediante tre distinte dichiarazioni di ribasso percentuale, come segue:
1) una dichiarazione di ribasso percentuale delle tariffe, come determinate dal Piano tariffario/Schema di convenzione posto a base di gara (parcheggio € 1,00/h);
2) una dichiarazione di ribasso percentuale delle tariffe riservate ai cittadini del Comune di Benevento,
3) una dichiarazione di ribasso percentuale delle tariffe, riservate ai residenti nel centro storico di Benevento.
4.3. Piano economico-finanziario (PEF)
L’offerta di cui ai punti precedenti deve essere corredata dal PEF.
Il PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
Il PEF deve essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni:
1) elementi di input (quadro fonti/impieghi, previsioni inflattive, indici di ingresso, quali gearing, WACC, presenza o meno del DSRA e del MRA ecc.);
2) Stato patrimoniale;
3) Conto economico (distinto tra gestione tipica e altri elementi);
4) Flusso di cassa;
5) elementi di output (TIR di progetto, VAN di progetto, ADSCR e/o DSCR, LLCR ecc.).
Le sezioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere articolate per periodi non inferiori all’anno per tutto il periodo di durata della concessione; possibilmente con articolazioni più dettagliate (mese o trimestre) per il periodo di costruzione.
Il flusso di cassa deve avere una colonna iniziale che riporti, per ogni voce, la somma degli importi annuali e una riga finale che riporti, per ciascun anno almeno il DSCR.
La redazione deve essere fatta con software “aperto” (preferibilmente mediante Excel di Microsoft Office) in modo da consentire al Concedente di effettuare simulazioni e di controllare le condizioni prima di equilibrio e poi di riequilibrio economico-finanziario qualora se ne verifichino le condizioni in fase di aggiudicazione o in corso di contratto. Nel caso non sia disponibile il formato aperto, per ragioni di tutela, questo dovrà essere reso disponibile almeno al momento della stipula del contratto.
CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al Capo 4 con le specificazioni di cui al presente Capo 5.
5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»
5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta dell’Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Concedente;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
--- costituire un buon rapporto tra sintesi e chiarezza e completezza della rappresentazione dell’Offerta tecnica, nel senso che influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti o la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la miglior combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli;
a) fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:
1) quanto all’elemento numero 1:
1.a) la miglior configurazione del layout degli spazi interni ed esterni delle residenze e del centro servizi, finalizzato alla valorizzazione delle attività, alla migliore fruibilità e accessibilità e distribuzione degli spazi e dei percorsi disponibili in base ai servizi radicalmente autonomi, il miglior pregio tecnico e prestazionale e la migliore qualità formale degli edifici fuori terra, tenendo conto anche della qualità e durevolezza dei materiali utilizzati e dell’illuminotecnica;
1.b) la più pregevole valorizzazione della funzione parcheggio, dei sistemi di accesso e pagamento;
1.c) il miglior pregio tecnico e prestazionale delle pavimentazioni di piazza Risorgimento, della qualità formale della struttura porticata, della qualità e durevolezza dei materiali utilizzati, della cura illuminotecnica;
2) quanto all’elemento numero 2:
2.a) la più completa disponibilità di servizi erogati, anche in eccedenza rispetto ai minimi previsti, sia in termini di tipologia, di qualità, di grado di innovazione, che di estensione spaziale temporale della loro disponibilità e delle modalità di erogazione;
2.b) le migliori proposte di coinvolgimento delle realtà territoriali e sociali, quali contributi e rapporti di arricchimento culturale, di formazione, informazione ed educazione civica in relazione alle attività svolte e ai servizi erogati;
2.c) efficacia e semplificazione del piano di manutenzione delle opere e degli impianti e degli interventi necessari, soprattutto a lungo termine mediante utilizzo di materiali e impianti finalizzati alla maggior facilità di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche, predittive, su guasto, a chiamata, di emergenza, di sostituzione, anche in relazione al contenimento degli interventi, compresi gli apprestamenti fissi o mobili ritenuti opportuni o necessari alo scopo di effettuare le predette manutenzioni;
2.d) le migliori soluzioni che agevolano e facilitano l’accesso all’Utenza e il pagamento dei servizi, i rapporti dei gestori dei servizi con la stessa Utenza, le modalità tecniche e temporali di pagamento dei servizi erogati, sia interno sotto i diversi profili della rumorosità e degli impatti acustici, della luminosità e degli impatti dell’irraggiamento solare, dell’areazione e dei ricambi d’aria, dell’igrometria e della temperatura, dell’illuminotecnica, della gestione microclimatica degli ambienti nonché di altri profili degni di apprezzamento autonomamente individuati dall’offerente, che esterno sotto i profili dell’uso di essenze autoctone, di elevata resistenza alle condizioni climatiche e atmosferiche del sito e di elevato grado di assorbimento di CO2;
3) quanto all’elemento numero 3:
3.a) le più efficienti e prestazionali misure di efficienza energetica sotto il profilo della riduzione, del contenimento e dell’efficientamento dei consumi di energia di qualunque genere, connessi con la gestione della struttura e l’erogazione dei servizi;
3.b) il maggior utilizzo, in termini di quantità, di materiali e singole componenti dei materiali e degli impianti a basso impatto ambientale, inteso come minor consumo delle risorse nella loro produzione, trasporto e posa, anche con riferimento alla gradazione di tale impatto e alla sua incidenza; anche con riferimento alla marchiatura Ecolabel UE o altra etichetta ambientale conforme alla norma ISO 14024 o di dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alle norme UNI EN 15804 e ISO 14025 con le informazioni relative ai criteri contenuti nelle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE, 2009/967/CE, 2014/312/UE. 2007/742/CE, 2014/314/UE, 2013/250/UE, 2013/641/UE;
3.c) il più elevato grado di riciclabilità o di riutilizzo di materiali e impianti nei casi della loro sostituzione, ristrutturazione o di fine vita; oppure, in alternativa parziale o totale, il minor impatto ambientale nello smaltimento di quanto non riutilizzabile o riciclabile;
3.d) il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, è valutato secondo il sistema automatico, con l’intero punteggio attribuito in caso positivo e punteggio zero attribuito in caso negativo; nei raggruppamenti temporanei che concorrono per la concessione, la condizione positiva si verifica se il possesso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS è in capo almeno all’operatore economico mandatario; alla valutazione di questo sub-elemento non si applica il confronto a coppie ma l’attribuzione automatica del punteggio a secondo quanto previsto alla presente lettera d);
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica
che:
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al Capo 4, a prescindere dal loro valore intrinseco;
--- costituiscano opere aggiuntive di cui all’articolo 95, comma 14-bis, del Codice, fermo restando quanto previsto al punto 4.1.1, lettera f);
c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando ciascuna
offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 4 (quattro), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio | valori | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
dove: | V(a) i = Pi / Pmax |
V(a) i | è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) |
Pi | è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame; |
Pmax | è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte; |
e) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub- peso previsto al punto 4.1.1; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione); resta fermo quanto previsto in relazione alla valutazione del sub elemento 3.d), il quale concorre all’eventuale riparametrazione di cui alla successiva lettera f);
f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che
la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
5.1.2. Punteggio finale, riparametrazione e soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»:
a) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al punto 5.1.1, lettera f);
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Concedente, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione:
--- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui alla successiva lettera c) e non influisce sulla medesima soglia;
--- è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
c) è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari al 50% (cinquanta per cento) del punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica; pertanto se l’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto 5.1.1, lettera f) e prima dell’eventuale riparametrazione di secondo livello di cui alla precedente lettera b), ottiene un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento, l’offerta è esclusa e non si procede all’apertura della Busta dell’Offerta economica.
5.1.3. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta
In deroga a quanto previsto ai punti 5.1.1 e 5.1.2, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di cui ai predetti punti 5.1.1 e 5.1.2, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6 sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.
5.2. Criteri di valutazione della «Offerta Economica»
5.2.1. Valutazione degli elementi della «Offerta Economica»
a) Offerta di ribasso sul Contributo in conto capitale
Si tratta dell’elemento di cui al punto 4.2.a), espresso in termini percentuali, costituito dal ribasso sul Contributo in conto capitale, dovuto dal Concedente al concessionario; il valore dell’offerta è costituita dal predetto ribasso. Il valore più elevato è quello più conveniente per il Concedente;
b) Offerta di riduzione del T.I.R. di progetto
Si tratta della differenza in punti base tra il T.I.R. di progetto a base di gara e il T.I.R. di progetto di ciascuna offerta espresso in forma di tasso come al punto 4.2.b).
Il valore più elevato è quello della differenza maggiore tra la misura del T.I.R. di progetto posto a base di gara e il T.I.R. di progetto dell’offerente;
c) Offerta combinata di riduzione delle tariffe ordinarie e delle tariffe agevolate
Ai fini del punteggio, i tre valori di ribasso cui al punto 4.2.c) sono ponderati al fine di ricavarne un valore unico ponderato come segue: R.1 x 50 + R.2 x 25 + R.3 x 25, dove
--- R1 è il ribasso offerto sul Piano tariffario;
--- R.2 è la riduzione delle tariffe riservate ai cittadini del Comune di Benevento, oltre alla percentuale minima posta a base di gara pari al 10% (dieci per cento);
--- R.3 è la riduzione delle tariffe riservate ai residenti nel Centro Storico, oltre alla percentuale minima posta a base di gara pari al 33% (trentatre per cento).
Il valore più elevato è quello dello più conveniente per il Concedente, ovvero quello che esprime la maggiore riduzione combinata e ponderata delle tariffe;
5.2.2. Attribuzione dei coefficienti e dei punteggi
a) a ciascuno degli elementi, come determinati e valutatati ai sensi dei punti precedenti, ai fini del punteggio:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta di valore minimo possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta di valore massimo (valore più elevato tra quelli offerti);
--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte di valore intermedio;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare:
dove: | C = R i / R max |
C i | è il coefficiente risultante dall’offerta dal singolo offerente, variabile da zero a uno; |
R i | è il valore risultante dall’offerta del singolo offerente; |
R max | è il valore massimo (più elevato) tra quelli offerti da tutti gli offerenti. |
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta economica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta economica, è effettuata la riparametrazione, in quanto la Concedente, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta economica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta economica; la predetta riparametrazione è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia.
CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.1.1. Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione con le modalità di cui alla lettera f);
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui ai punti 6.4.2 e 6.4.3;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1;
f) nei casi di cui alla lettera d), si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del procedimento, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato e identificato a verbale, oppure la stessa documentazione è rassegnata al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, preferibilmente in ordine di arrivo e provvede altresì:
a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della Busta dell’Offerta tecnica e della Busta dell’Offerta economica e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
c) ad apporre, sulle Buste dell’Offerta tecnica, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
d) ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui
Plico:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
--- non consente l’individuazione degli offerenti;
--- presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
--- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
--- non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
--- non contiene la Busta dell’Offerta tecnica o la Busta dell’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
--- la cui Busta dell’Offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Ferme restando le
esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni (proprie o dell’operatore economico ausiliario o, in quanto pertinenti, del subappaltatore indicato ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice), hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, anche con riferimento a operatori economici ausiliari dell’offerente o a subappaltatori indicati dall’offerente ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice, in quanto pertinenti, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto
«avvalimento a cascata»);
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
--- la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Concedente nell’ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2.3;
--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
--- che hanno omesso l’indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., xxxxx restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia idoneo a garantire la Concedente in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile inequivocabilmente dalle dichiarazioni pertinenti;
d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
e) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
f) la cui garanzia provvisoria:
--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
--- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione, salvo che gli offerenti siano piccole o medie imprese.
6.2.2. Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 9.3.1, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Concedente:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
6.3. Conclusione della fase di ammissione
6.3.1. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Concedente;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Concedente nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.
6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Concedente procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Gestione della «Offerta tecnica»
6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 6.1.1, lettera d):
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta tecnica;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.
6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta B – Busta dell’Offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera e) ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;
h) il cui progetto definitivo non possa essere qualificato come tale, in quanto affetto da incompletezze evidenti o contraddizioni insanabili, rispetto a quanto previsto al punto 4.1.1.
6.4.4. Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica»
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale.
6.5. Gestione della «Offerta economica»
6.5.1. Apertura della «Offerta economica»
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 6.4.4, relativo alle Offerte tecniche, quindi procede immediatamente:
a) all’apertura delle Buste interne dell’Offerta economica in sequenza;
b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
d) ad accertare la presenza del PEF di cui al punto 4.2.3;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2;
g) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la
loro apertura.
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta interna dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione dei ribassi o delle riduzioni offerte, oppure esprimano un elemento dell’offerta peggiorativo per la Concedente, rispetto a quello posto a base di gara;
--- l’indicazione delle offerte presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
--- è fatta salva la possibilità di avvalersi, ai fini dell’individuazione degli elementi dell’offerta economica, dei valori indicati nel PEF presentato a corredo dell’offerta;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) sprovviste del PEF di cui al punto 4.3 o con un PEF gravemente incompleto tale da non esprimere uno o più d’uno dei valori o degli elementi necessari ad individuare correttamente l’offerta;
e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera e).
6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio alle offerte di prezzo moltiplicando i coefficienti ottenuti da ciascuna offerta ai sensi del punto
5.2 per i pesi previsti al punto 4.2.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 6.5.3, si procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale di cui al punto 6.5.3;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
a) sono considerate anormalmente basse o incongrue, le offerte che appaiono discostarsi in maniera rilevante, utilizzando i criteri contabili e finanziari correnti, dai principi di sostenibilità economica (convenienza) e di sostenibilità finanziaria (bancabilità); qualora il PEF presenti elementi di contraddizione, incoerenti o comunque sintomatici di valutazione negativa, si provvede alla sua verifica analitica, anche in relazione agli altri elementi dell’offerta, con l’applicazione analogica dell’articolo 97, commi 4, 6 e 7, del Codice, in quanto compatibili, nonché della buona tecnica finanziaria; in particolare ricorrono i sintomi di incongruità qualora il PEF presenti:
- costi di investimento palesemente sottostimati;
- ricavi operativi palesemente sovrastimati o inattendibili, oppure costi operativi palesemente sottostimati o inattendibili;
- un VAN negativo o un TIR inferiore al tasso WACC utilizzato dall’offerente;
- un DSCR medio (ADSCR) inferiore o uguale a 1 (senza considerare il periodo di realizzazione);
- un DSCR minimo oppure un LLCR minimo inferiore a 1 per 2 (due) annualità consecutive (senza considerare il periodo di realizzazione);
- un tasso WACC palesemente inferiore ai costi di indebitamento correnti sul mercato dei capitali;
- percentuali di imposte incompatibili con il sistema fiscale vigente;
- sostenibilità influenzata da attività o condizioni esogene riconducibili all’offerente ma estranee alle attività previste dalla concessione;
- un Terminal Value superiore a zero.
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Concedente;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.3.1;
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte
anormalmente basse come previsto al successivo punto 7.2;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Concedente per gli adempimenti conseguenti.
CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di
custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai
fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni corredate da relazioni dettagliate che dimostrino eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione; la Concedente si riserva di procedere contemporaneamente per più d’una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Concedente può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Concedente, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la Concedente, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza
quanto comunicato in precedenza;
f) la Concedente esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Concedente, con provvedimento del RUP, esclude l’offerta dell’offerente che:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
--- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
--- in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Concedente, devono riguardare: a.1) l'economia dei procedimenti di realizzazione e gestione;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri di sicurezza;
b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all’articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.5) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa;
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o
meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e xxxxx xxxxxxxxx: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.6) utile d’impresa;
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all’appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4 e 97, comma 5, lettera d),
del Codice, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
g) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1, come presentata dall’offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione
7.3.1. Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Concedente verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2. Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Concedente provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, ai sensi
a) la verifica è effettuata d’ufficio dalla Concedente per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Concedente;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Concedente può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione
7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Concedente e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Concedente, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, si fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Concedente e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale non terrà conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
c) la quantificazione del contributo, del corrispettivo e di ogni altro eventuale onere di pertinenza della Concedente, in fase di esecuzione, resta fissa come prevista dall’esito dell’aggiudicazione ed è insensibile alle prestazioni, lavorazioni, obbligazioni e adempimenti migliorativi o aggiuntivi derivanti dall’ Offerta tecnica dell’aggiudicatario; tali prestazioni, lavorazioni, obbligazioni e adempimenti non incidono sugli importi economici e sui valori temporali previsti dall’Offerta economica dell’aggiudicatario;
d) la Concedente potrà richiedere l’integrazione formale della bozza di concessione a base di gara o presentata dall’aggiudicatario, con gli elementi migliorativi derivanti dall’Offerta tecnica nonché e dall’Offerta economica di quest’ultimo ferme e immutate tutte le altre condizioni non influenzate dalle predette offerte ai sensi delle lettere b) e c), con particolare riferimento ai rischi trasferiti e alle obbligazioni della Concedente.
7.4.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Concedente può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f)
c) resta fermo il sub-procedimento di subentro nel caso di cui al punto 2.4.
CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Concedente con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla Concedente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Concedente la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità e alle condizioni previste dal presente Documento in una delle forme di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Concedente le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Concedente, con la decadenza dall’aggiudicazione e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Concedente provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Concedente agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e
luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo
periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2, nei limiti di cui al punto 9.1.4;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Concedente;
--- la Concedente provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Concedente non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, all’indirizzo indicato al punto 1.3, lettera a); non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Concedente non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.1.4. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al
punto 4.1.2, lettera d), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo dell’offerta; non costituiscono condizioni di riservatezza i diritti d’autore;
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti
che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente
ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette
giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Concedente, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Concedente e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza.
9.2.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni
9.3.1. Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla
dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura
«Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sull’offerta;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e
31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.3.2. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.3.3. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Benevento;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
9.3.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 3.5.1 allegato del presente Documento;
d) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.2 con i relativi allegati.
9.3.5. Riserva di aggiudicazione
La Concedente si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative,
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice;
c) di non procedere all’aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Concedente, venissero meno le condizioni economiche o giuridiche previste per il finanziamento dell’intervento.
Lì 2018 PER LA CONCEDENTE
(il responsabile : sig.
Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Allegato «A» (modello di Offerta economica)
Pubblicazioni del bando di gara (da compilare successivamente) | numero | In data | |
Profilo di committente | Protocollo: | ||
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 5.a serie speciale | |||
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; serie S | /S |
Allegato «A» al Disciplinare di gara
Timbro o intestazione del concorrente
Marca da bollo da
Euro 16,00
Spett. Comune di BENEVENTO Xxx Xxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxx
00000 - XXXXXXXXX
Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno 11.10.2018 per la Concessione di costruzione e gestione in finanza di progetto di iniziativa privata per la la realizzazione delle opere e la gestione di un parcheggio, delle residenze e dei servizi dell’opera denominata PIAZZA RISORGIMENTO – AREA COLLEGIO LA SALLE
OFFERTA ECONOMICA nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
il sottoscritto…………………………………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ……………………………………………
dell’operatore economico offerente:…………………………………………………….
codice fiscale che partecipa alla gara
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del (1) di operatori economici:
già costituito con scrittura privata autenticata, come da documentazione / dichiarazione allegata alla domanda; (2)
da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti / riportato nel seguito; (3)
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
4.a) Una riduzione percentuale del % ( per cento) dell’importo del Contributo iniziale in conto capitale posto a base di gara nella misura di euro 7.000.784,24;
4.b) Una misura del T.I.R. di progetto, come risultante dal Piano Economico-finanziario, pari al
% ( per cento) non superiore al T.I.R. di progetto posto a base di gara nella misura del 13,88%;
4.c) Le seguenti riduzioni percentuali:
1) del % ( per cento) sul Piano tariffario posto a base di gara (€ 1/h per la sosta);
2) del % ( per cento) per le tariffe agevolate riservate ai cittadini del Comune di Benevento,;
3) del % ( per cento) per le tariffe agevolate riservate ai residenti nel Centro Storico di Benevento
La presente offerta è sottoscritta in data / /2018
firma dell’offerente:
………………………………………….
(solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la Presente
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (4)
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto …………………………………..in qualità di (5 ) ………………………………….…………..
dell’operatore economico: ……………………………………..cod. fiscale:……………………………….
che partecipa al raggruppamento con una quota del:……………………………………..…………..
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
il sottoscritto …………………………………..in qualità di (5 ) ………………………………….…………..
dell’operatore economico: ……………………………………..cod. fiscale:……………………………….
che partecipa al raggruppamento con una quota del:……………………………………..…………..
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
il sottoscritto …………………………………..in qualità di (5 ) ………………………………….…………..
dell’operatore economico: ……………………………………..cod. fiscale:……………………………….
che partecipa al raggruppamento con una quota del:……………………………………..…………..
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
il sottoscritto …………………………………..in qualità di (5 ) ………………………………….…………..
dell’operatore economico: ……………………………………..cod. fiscale:……………………………….
che partecipa al raggruppamento con una quota del:……………………………………..…………..
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
1 Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 2 Cancellare la parte che non interessa.
3 Cancellare la parte che non interessa.
4 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
5 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).