COMUNE DI MARTELLAGO
COMUNE DI MARTELLAGO
- Città Metropolitana di Venezia -
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
E DEL PATROCINIO
Approvato con deliberazione di C. C. n. 31 del 29/7/2022
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno Art. 3 Definizioni
Art. 4 Soggetti beneficiari Art. 5 Aree di intervento
INDICE
CAPO II - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 6 Ambito di applicazione
Art. 7 Rapporto con la disciplina statale
Art. 8 Iscrizione al Registro Associativo - requisiti
Art. 9 Iscrizione al Registro Associativo - procedura e rinnovo
Art.10 Modifiche nella situazione dei soggetti iscritti - carenza dei requisiti e cancellazione Art. 11 Pubblicità del Registro
Art. 12 Attribuzioni dei soggetti iscritti al Registro Comunale
CAPO III - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 13 Criteri generali per la concessione Art. 14 Presentazione della domanda
Art. 15 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria Art. 16 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria
Art. 17 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina
CAPO IV - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI
Art. 18 Convenzioni
Art. 19 Collaborazioni
Art. 20 Coprogettazioni
CAPO V - DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 21 Concessione del Patrocinio
Art. 22 Presentazione della domanda di Patrocinio Art. 23 Materiale pubblicitario e revoca
CAPO VI - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 24 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria Art. 25 Rendicontazione dei contributi
Art. 26 Liquidazione dei contributi economici Art. 27 Ulteriori obblighi dei beneficiari
Art. 28 Mancata concessione e revoca dei benefici Art. 29 Riduzione del contributo
CAPO VII - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 30 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario Art. 31 Trasparenza
Art. 32 Controlli
Art. 33 Esclusioni
Art. 34 Norme finali e transitorie Art. 35 Pubblicità del Regolamento
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7/08/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (d’ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione;
b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro; Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono rispettivamente denominate “contributi” e "benefici" all'interno del presente Regolamento.
2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione del Patrocinio.
Art. 3 Definizioni
Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si definiscono:
a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione);
b) contributi in xxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxx, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune;
d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
e) collaborazione: modalità di realizzazione di una o più iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co- promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
f) coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
g) patrocinio: simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali, condivisibili rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e nel rispetto della tutela dell'immagine del Comune. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale salvo diversa disposizione approvata specificatamente dalla Giunta Comunale. Il Patrocinio è disciplinato dal Capo V del presente Regolamento.
Art. 4 Soggetti beneficiari
1. La concessione di contributi e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dal Comune a favore di:
➢ associazioni e comitati senza fini di lucro;
➢ enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
➢ società sportive senza fini di lucro;
➢ fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
➢ istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
➢ associazioni di categoria di operatori economici limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 5;
➢ enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune;
➢ parrocchie del territorio comunale.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative di norma entro il territorio comunale; se al di fuori di esso, le iniziative devono rientrare nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentare contenuti direttamente legati al Comune di Martellago e/o rivestire caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno sei mesi prima della presentazione al Comune della domanda di contributo (ex art. 14).
5. Per l’erogazione di contributi ordinari la platea di soggetti beneficiari si restringe ai soli soggetti, di cui al comma 1, iscritti nel Registro Comunale delle Associazioni.
Art. 5 Aree di intervento
I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune ai soggetti di cui all’art. 4 per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, nelle seguenti aree di intervento:
a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità locale, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale del Comune;
d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità ed anziane;
e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
f) promozione culturale e del patrimonio artistico del Comune, iniziative per la valorizzazione della specificità commerciale e marketing territoriale;
g) iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali anche a livello Regionale;
h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con eventuali città gemellate;
i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana e sviluppo urbanistico, tutela dei beni comuni, per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nell’ambito delle finalità istituzionali.
CAPO II - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 6 Ambito di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti necessari agli enti non commerciali ed associazioni per l’iscrizione al Registro Comunale di cui all’art. 28 dello Statuto Comunale, iscrizione che è requisito per poter fruire delle agevolazioni anche tributarie locali e dei contributi disposti dall’Amministrazione Comunale per gli enti iscritti, nonché per la partecipazione come enti alle iniziative consultive e partecipative che l’Amministrazione Comunale potrà promuovere.
2. Il Registro è suddiviso secondo le seguenti categorie di finalità:
A) SOCIALE ED ASSISTENZIALE;
B) SPORTIVA;
C) CULTURALE, EDUCATIVA, RICREATIVA E TURISTICA;
D) PROMOZIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ VARIE.
La scelta di dette categorie è determinata dalla finalità prevalente che persegue l’associazione e/o soggetto interessata/o all’iscrizione e dev’essere dalla/o stessa/o dichiarata.
Art. 7 Rapporto con la disciplina statale
Rimangono sottoposti alla disciplina statale di settore gli aspetti civili relativi alla costituzione, alla soggettività, alla capacità giuridica, al funzionamento di tali enti, nonché gli aspetti relativi alle condizioni per l’esenzione o la non applicazione dalle imposizioni
fiscali nazionali, per i quali si applica sempre e comunque la disciplina statale quale quella prevista dal Codice Civile agli artt. dal 14 al 42-bis, dal “Testo Unico del Terzo Settore” di cui al d.lgs 117/2017, dal vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e dalle altre leggi speciali che intervengano a disciplinare la materia. Di conseguenza i requisiti per l’iscrizione al Registro comunale delle Associazioni, ancorché inferiori a quelli statali, non importano esenzione dall’ottemperanza della disciplina nazionale ma solo che gli uffici comunali, per economicità dell’azione amministrativa ed al solo fine dell’iscrizione al Registro, non siano tenuti a verificarne ogni aspetto. Nel caso in cui, anche su riscontro delle Autorità ispettive competenti o con ogni altro mezzo, l’Amministrazione Comunale si trovi a conoscenza del venir meno dei requisiti di legge o quelli richiesti dal presente Regolamento, sentiti i rappresentanti dell’ente associativo interessato e accertata tale carenza, provvede alla cancellazione dell’ente dal Registro, ovvero ne rifiuta l’iscrizione o il rinnovo fino alla reintegrazione dei requisiti necessari.
Art. 8 Iscrizione al Registro associativo – requisiti
1. L’iscrizione al Registro ha durata di tre anni eventualmente rinnovabile secondo quanto indicato nel successivo art. 9. Requisiti indispensabili per l'iscrizione nel Registro sono che l'Associazione deve svolgere attività principalmente in favore della popolazione del Comune di Martellago e deve operare all’interno delle Aree di intervento illustrate all’art. 5 del presente Regolamento.
2. Per ottenere l’iscrizione al Registro Comunale deve essere inoltrata, entro il 30 novembre di ogni anno antecedente quello in cui l'attività viene svolta, richiesta indirizzata al Sindaco per tramite del protocollo dell’ente, contenente, oltre al rispetto dei predetti requisiti indispensabili, le seguenti indicazioni:
a) le generalità dell’ente no-profit, ovvero denominazione, sede legale od eventualmente operativa all’interno del Comune, soggettività giuridica, tipologia dell’ente (ETS, APS, ODV, ASD, impresa sociale, altro), legale rappresentante, codice fiscale e partita iva se esistenti;
b) le informazioni di contatto pubblico (telefono, e-mail, indirizzi web e social);
c) dichiarazione di elezione di domicilio speciale presso un indirizzo e-mail apposito, preferibilmente di Posta Elettronica Certificata, per tutte le comunicazioni da parte del Comune di Martellago rivolte al soggetto iscrivendo;
d) gli estremi dell’eventuale iscrizione a registri dell’associazionismo nazionali o regionali, ove esistenti;
e) l’indicazione delle finalità e delle attività istituzionali dell’associazione previste dal proprio statuto, che devono essere attività di interesse pubblico, sociale e collettivo, con l’espressa esclusione di fini di lucro e devono comunque corrispondere alle finalità effettivamente perseguite ed alle attività effettivamente praticate;
f) il programma delle attività che si intendono organizzare nel corso dell'anno successivo alla richiesta di iscrizione;
g) l’indicazione dei membri dell’organo direttivo (consiglio direttivo o consiglio di amministrazione od equivalenti) in carica, nonché della scadenza prevista;
h) l’indicazione del tipo di fonti di finanziamento prevalente previste dallo statuto (contributi da soci, convenzioni con enti privati o pubblici, attività di altro tipo, ecc);
i) l’indicazione delle modalità di elezione delle cariche sociali previste dallo statuto;
j) le modalità organizzative adottate per la tenuta dei libri contabili, ove dovute;
k) l’elenco dei soci, che ai fini dell’iscrizione al Registro non possono essere meno di 10;
l) copia dello statuto e dell’atto costitutivo.
3. Gli Uffici Servizi comunali preposti per la ricezione delle richieste di iscrizione e l’aggiornamento del Registro, competenti a seconda della categoria di finalità del Registro, predispongono apposita modulistica per l’indicazione dei dati richiesti. Al fine di agevolare la pubblicità, di cui all’art. 11, è possibile attivare anche una modalità elettronica di ricezione delle informazioni richieste, mediante modulo online o con invio in formato elettronico tabellare delle informazioni dell’ente iscritto. Sono fatti salvi i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del disposto di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Art. 9 Iscrizione al registro – procedura e rinnovo
L’iscrizione al Registro è disposta con determinazione del/la Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali, previo esame delle richieste da parte dell’Ufficio comunale preposto, cui compete richiedere eventuale integrazione fissando un termine di massimo 30 giorni, a pena decadenza della richiesta, per le domande carenti dei requisiti ovvero della documentazione prescritta. La determinazione, da adottarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno, aggiorna il Registro, inserendo le nuove Associazioni che ne abbiano fatto richiesta e cancellando quelle non più in possesso dei requisiti richiesti. L’iscrizione per ciascuna associazione dura tre anni, a partire dal 1° marzo successivo alla richiesta, ove accettata, fino al mese di febbraio del terzo anno successivo. Entro il 30 novembre dell’anno precedente il terzo anno dall’iscrizione, le Associazioni la cui iscrizione al Registro sia in scadenza e che mantengano inalterati i requisiti precedentemente dichiarati, la potranno rinnovare confermando il possesso dei requisiti, attraverso propria comunicazione, inviata tramite gli ordinari strumenti di protocollo, ovvero anche tramite l’indirizzo e-mail presso il quale ha eletto domicilio, indirizzando la comunicazione alla Pec del Comune.
Art. 10 Modifiche nella situazione dei soggetti iscritti – carenza dei requisiti e cancellazione
I soggetti iscritti al Registro comunale, nel caso in cui intervengano modifiche alla situazione dichiarata in precedenza o in sede di iscrizione, le comunicano per il dovuto aggiornamento del Registro entro 30 giorni dal verificarsi di dette modifiche. Non sono soggette a tale comunicazione tempestiva eventuali variazioni rispetto alle attività ed iniziative realizzate nell’ultimo triennio o quelle relative all’elenco dei soci. Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione, ovvero consistano nel venir meno del soggetto iscritto stesso, il/la Responsabile del Settore Servizi Socio-Culturali assume le conseguenti misure disponendone la cancellazione dal Registro. In ogni caso, venuto a conoscenza della perdita dei requisiti necessari, l’Ufficio comunale competente avverte senza ritardo l’associazione interessata, per valutarne eventualmente in contraddittorio l’effettiva carenza. Accertata la carenza, l’Ufficio avverte il rappresentante legale dell’associazione nonché gli altri Uffici ed Organi comunali competenti - in particolare gli Uffici competenti per la gestione delle sale pubbliche e per i tributi locali, che l’associazione non può più fruire delle condizioni derivanti dall’iscrizione al Registro a causa del venir meno dei requisiti, pur nelle more dell’aggiornamento annuale del Registro che ne disporrà la cancellazione.
Art. 11 Pubblicità del Registro
1. Per i soggetti iscritti al Registro, le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), dell’articolo 8, sono inserite in un database in formato tabellare, del quale è data annualmente pubblicazione nel sito istituzionale, in base al rinnovo annuale del Registro, a cura dell’Ufficio comunale che si occupa della determinazione di approvazione del Registro.
2. All’atto dell’iscrizione o del rinnovo, il soggetto iscritto può optare per la pubblicazione anche delle informazioni di cui alle altre lettere oltre a quelle indicate, le cui informazioni sono conseguentemente inserite nel database di cui al comma precedente.
Art. 12 Attribuzioni dei soggetti iscritti al Registro Comunale
L’inserimento nel Registro delle Associazioni prevede l’attribuzione di un codice numerico in ordine cronologico crescente, suddiviso nelle quattro sezioni di cui all’art. 6 comma 2, che identifica l’associazione stessa e rimane invariato nel corso del tempo. L’inserimento nel Registro delle Associazioni, per i soggetti che ne hanno i requisiti, è condizione per:
a) la fruizione delle agevolazioni tariffarie disposte dal Comune di Martellago;
b) la fruizione delle agevolazioni tributarie disposte dal Comune di Martellago che abbiano a presupposto l’iscrizione al Registro medesimo;
c) la concessione in uso a canone agevolato di spazi pubblici di proprietà del Comune;
d) la concessione di contributi ordinari, per l’attività sociale e/o per iniziative, da parte del Comune.
CAPO III - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 13 Criteri generali per la concessione
1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche singolarmente considerati:
a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale, in tutte le sue manifestazioni;
d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
f) capacità di autofinanziamento;
g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
i) gratuità delle iniziative programmate;
j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
k) affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività.
2. Per la ripartizione dei contributi ordinari si dovranno considerare i seguenti quattro criteri specifici:
- tre criteri applicabili a tutte le quattro categorie di appartenenza definite nel Registro delle Associazioni di cui all’art. 6:
a) numero di persone coinvolte nelle attività e nelle iniziative;
b) numero di patrocini e collaborazioni richiesti all’Amministrazione Comunale;
c) adesione alle iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale;
- il quarto criterio caratteristico di ciascuna delle categorie di appartenenza:
A) SOCIALE ED ASSISTENZIALE:
d1) attività ed iniziative che hanno un forte impatto sociale e di promozione alla cultura della socialità e della solidarietà con particolare attenzione alle iniziative che si rivolgono alle fasce più deboli della popolazione;
B) SPORTIVA:
d2) attività ed iniziative che hanno un forte impatto sulla promozione dello sport, soprattutto realizzate a favore di minori e terza età;
C) CULTURALE, EDUCATIVA, RICREATIVA E TURISTICA:
d3) attività ed iniziative che hanno un forte impatto culturale, ricreativo, educativo e turistico;
D) PROMOZIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ VARIE:
d4) attività ed iniziative che hanno un forte impatto sulla promozione del territorio e sulla vita comunitaria:
3. Per la ripartizione delle risorse disponibili a bilancio, è istituita una commissione giudicatrice, composta da tre dipendenti degli Uffici comunali competenti per le suddette categorie di appartenenza del Registro. Tale commissione avrà il compito di assegnare a ciascun soggetto, richiedente il contributo ordinario, un punteggio da 0 a 25 per ciascuno dei criteri specifici sopra dettagliati.
La ripartizione delle risorse complessive, distinte per ciascuna categoria, avverrà in modo proporzionale rispetto al punteggio attribuito a ciascun soggetto richiedente, tenuto conto della somma dei punteggi assegnati dalla Commissione a tutti i richiedenti.
I contributi risultanti dal precedente metodo di ripartizione inferiori ad € 50,00 non saranno erogati.
L’effettiva erogazione del contributo, spettante a ciascun soggetto, è comunque subordinata alle condizioni del successivo art. 15.
Art. 14 Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente di cui all’art. 4, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Martellago e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata all’ufficio Protocollo del Comune, secondo le modalità previste e nei termini stabiliti dagli artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento.
3. La presentazione della domanda di ammissione ai benefici non dà in alcun modo garanzia dell’ottenimento degli stessi da parte del richiedente che nulla avrà a pretendere nei confronti del Comune di Martellago.
Art. 15 Modalità di concessione dei contributi in xxx xxxxxxxxx
0. L’erogazione di contributi in via ordinaria è riservata ai soli soggetti iscritti nel Registro Comunale delle Associazioni e consiste nel riparto fra i richiedenti delle somme di cui al successivo punto 2.
Entro il 30 novembre di ogni anno le Associazioni potranno presentare domanda di contributo ordinario per l’attività prevista per l’anno successivo, corredata dalla relativa programmazione. Per perfezionare tale domanda, l’associazione dovrà presentare, entro il mese di luglio dell’anno successivo, le informazioni relative ai criteri specifici di cui all’art. 13 co. 2, sulla base delle quali verrà attribuito il punteggio da parte della commissione giudicatrice e conseguentemente determinato il contributo.
Entro fine settembre dell’anno successivo l’Ufficio comunale preposto provvederà a comunicare all’associazione il contributo riconosciuto, che sarà liquidato a seguito della presentazione della documentazione necessaria da parte dell’associazione stessa (bilancio e relazione delle attività svolta) e comunque entro e non oltre il successivo 30 giugno.
2. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con propria specifica deliberazione, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, suddivisa nelle quattro categorie di appartenenza definite nel Registro delle Associazioni di cui all’art. 6 e da ripartire conseguentemente tra i richiedenti.
3. Della concessione di detti contributi dovrà essere sempre data notizia, tramite avviso nel sito web istituzionale del Comune, con l’indicazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.
4. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui all’art. 5;
b) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
d) i criteri specifici che vengono utilizzati per il riparto delle somme disponibili a bilancio, conformemente a quelli di cui all'art. 13;
5. L’Ufficio comunale competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui precedente comma e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l’Ufficio comunale competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
6. I contributi sono concessi dal/la Responsabile del Settore competente, a seconda della categoria di finalità del Registro Comunale alla quale si riferisce il contributo, con propria determinazione che deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La determinazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 241 del 7/08/1990 ss.mm.ii.
Art. 16 Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
1. Tutti i soggetti indicati nell’art. 4 possono presentare istanza di contributo in via straordinaria per il sostegno alla realizzazione di iniziative estemporanee realizzate nell’ambito delle aree di intervento di cui all’art. 5 rivolte alla cittadinanza di Martellago.
2. Nell'ambito delle predette aree di intervento, per specifiche iniziative, la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, una tantum, nei limiti delle disponibilità di bilancio, motivandone le necessità.
3. L’Ufficio comunale competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda, tenendo conto dei criteri generali indicati all'art. 13, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, l’Ufficio comunale competente procede secondo le modalità previste all'art. 15 comma 5.
4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..
5. I contributi sono concessi dal/la Responsabile del Settore competente, a seconda dell’ambito di azione cui si riferisce il contributo, con propria determinazione, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale, di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
Art. 17 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina
1. Nell’ambito delle convenzioni, collaborazioni, coprogettazioni e patrocini, l’Amministrazione Comunale può prevedere con apposita deliberazione altri vantaggi economici quali l’utilizzo occasionale e temporaneo di beni comunali, la concessione gratuita dell’uso di immobili di proprietà comunale (appositamente individuati da deliberazione di Giunta Comunale), l’esonero parziale/totale dal pagamento delle tariffe comunali. Nel predetto atto di Giunta dovrà essere valorizzato l’importo del contributo indiretto riconosciuto.
2. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
3. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode dei beni mobili o immobili concessi in uso, ai sensi e per gli effetti dell’'art. 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
4. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
5. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
6. Rimane ferma la vigente disciplina contenuta nello specifico regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale.
CAPO IV - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI
Art. 18 Convenzioni
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente Regolamento, da sottoscrivere con i soggetti di cui all’art. 4, a cui darà esecuzione il/la Responsabile di Settore competente, a seconda dell’ambito d’azione a cui si riferisce l’oggetto della convenzione.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico eventualmente assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri ed i diritti reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 del presente Regolamento, in quanto le condizioni di rendicontazioni e le modalità di liquidazione saranno ad hoc disciplinate.
4. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione possono essere stipulate con Istituzioni Scolastiche Statali per disciplinare i rapporti reciproci, le attività che l’Amministrazione Comunale intende cofinanziare e sostenere, l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico e la quantificazione del contributo annuo.
5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione possono essere stipulate con gli enti gestori delle scuole materne paritarie che hanno sede nel territorio comunale per disciplinare i rapporti reciproci, favorire la promozione e il sostegno di detti servizi per l’infanzia riconoscendone la fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico con la quantificazione del contributo annuo. Inoltre l’Amministrazione Comunale, per consentire la continuità di tale attività di interesse pubblico rivolta ai minori del territorio, in via straordinaria e secondo le disponibilità di bilancio, potrà stipulare apposite convenzioni per l’erogazione di contributi una tantum finalizzati alla messa in sicurezza di dette strutture educative, la cui necessità dovrà essere documentata da competenti valutazioni tecniche. L’erogazione di detti contributi dovrà inserirsi nell’ambito di specifica coproettazione, definita per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
Tali contributi straordinari non potranno in nessun caso superare la spesa effettivamente sostenuta.
Art. 19 Collaborazioni
1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e) sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale, a cui segue la determinazione del/la Responsabile del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 24, 25 e 26 del presente Regolamento.
Art. 20 Coprogettazioni
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione Comunale, può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 5.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.
CAPO V - DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 21 Concessione del Patrocinio
1. Il Patrocinio del Comune di Martellago viene concesso dal Sindaco, previa istruttoria degli Uffici comunali competenti in base alla materia oggetto della richiesta di patrocinio, sentito il parere della Giunta Comunale, qualora non vi siano richieste di contributi diretti ed indiretti. In tutti gli altri casi il riconoscimento del Patrocinio viene concesso con deliberazione di Giunta Comunale
L'iniziativa oggetto di Patrocinio può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferme restando le discipline speciali previste dalle norme e dai regolamenti comunali in ambito tributario.
Art. 22 Presentazione della domanda di Patrocinio
1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Martellago. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si intende organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 40 giorni prima dell'iniziativa.
2. La risposta al soggetto interessato verrà fornita, compatibilmente con il rispetto del predetto termine di presentazione dell’istanza, entro 15 giorni dalla data di approvazione del Patrocinio da parte del Sindaco o della Giunta Comunale.
Art. 23 Materiale pubblicitario e revoca
1.Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Martellago", unitamente allo Stemma del Comune.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 28 del presente Regolamento.
CAPO VI - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 24 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 25, nei tempi e modi previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Responsabile del Settore competente può erogare un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Nel caso di contribuzione in via straordinaria l'Associazione, per poter ricevere il contributo, presenterà, al termine della manifestazione, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate per la sua realizzazione. Al fine di evitare la creazione di un utile da parte dell'Associazione richiedente il contributo, l'ammontare dello stesso dovrà sempre essere erogato in misura non superiore al differenziale tra le entrate e le uscite, risultante dal rendiconto dettagliato della manifestazione, presentato dalla Associazione medesima. In alternativa, il contributo in via straordinaria potrà essere liquidato su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute dall’Associazione per la realizzazione
dell’iniziativa, fino ad un massimo dell’importo concesso e stabilito preventivamente dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di contribuzione in xxx xxxxxxxxx xx xxxxx spettante a ciascuna Associazione verrà erogata successivamente all'adozione del provvedimento di riparto di cui al comma 6 dell’art. 15. L'ammontare del contributo dovrà, anche in questo caso, essere sempre erogato in misura non superiore al differenziale tra le entrate e le uscite del bilancio elaborato col metodo di cassa, rilevato nell’anno cui si riferisce il contributo. L'Associazione pertanto dovrà presentare all’Ufficio comunale competente, il rendiconto riepilogativo dettagliato delle entrate e uscite relativo all'anno al quale si riferisce il contributo, entro il mese di giugno dell’anno successivo. Se l'eventuale differenza, risultante dal consuntivo entrate/uscite, fosse inferiore al contributo riconosciuto e l'Associazione avesse goduto di un acconto, la stessa dovrà provvedere alla restituzione di detta somma al Comune.
Art. 25 Rendicontazione dei contributi
1. Per la rendicontazione dei contributi ordinari di cui all'art. 3, lettere a) del presente Regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
➢ breve relazione dell'attività complessiva realizzata nell’anno cui si riferisce il contributo;
➢ rendiconto consuntivo dell'esercizio dell’anno cui si riferisce il contributo, con dettaglio contabile di entrate e uscite;
detta documentazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento dell’attività.
2. Per la rendicontazione dei contributi in via straordinaria, anche in vigenza di collaborazioni e/o coprogettazioni per specifiche iniziative, di cui all'art. 3, lettere b), e) e f) del presente Regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
➢ breve relazione dell'iniziativa;
➢ rendiconto consuntivo dell'iniziativa, con dettaglio contabile di entrate e uscite ovvero idonea documentazione attestante la spesa cui si riferisce il contributo concesso, i cui documenti originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica che il Comune effettui, anche a campione.
Detta documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
Le uscite e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa.
Art. 26 Liquidazione dei contributi economici
1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), e) e f) del presente Regolamento sono liquidati con provvedimento del/la Responsabile del Settore competente, in base all’ambito d’azione cui si riferisce il contributo.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione del credito, decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, dovrà essere concertato e sottoscritto con l’Ufficio comunale competente un piano di rientro rateale del debito, prima dell’assegnazione di contributi ordinari annuali.
Art. 27 Ulteriori obblighi dei beneficiari
1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di:
a) utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
b) comunicare tempestivamente all’Ufficio comunale competente eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
c) pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "Con il contributo del Comune di Martellago", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.
Art. 28 Mancata concessione e revoca dei benefici
0.Xx/Xx Responsabile del Settore competente procede alla revoca del contributo:
a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di:
- mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 25, comma 1 del presente Regolamento;
- assenza di differenziale desunto dal bilancio consuntivo;
b) per i contributi in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa nei termini previsti dall'art. 25, comma 2 del presente Regolamento;
- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione Comunale può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
- il programma dell’iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune;
c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficia- rio;
- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei
Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo specifico statuto.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, mancato pagamento della tariffa per l’uso di sale, palestre o spazi dati in concessione, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Configura, altresì, agli effetti del precedente periodo, un utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Martellago e comporta la sospensione dal Registro Comunale delle Associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del/la Responsabile competente.
4. Nel caso di revoca del contributo, l’Ufficio comunale competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione e sanzioni correlate.
Art. 29 Riduzione del contributo
Il/La Responsabile del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver preso atto delle modifiche avvenute, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
c) i costi reali risultino inferiori rispetto alla spesa preventivata;
d) il differenziale risultante dal bilancio consuntivo e/o dal rendiconto della manifestazione sia inferiore al contributo concesso.
CAPO VII - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 30 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della L. n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.
Art. 31 Trasparenza
1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Martellago nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
a) la denominazione del soggetto beneficiario ed i relativi dati fiscali;
b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione.
2. La pubblicazione, ai sensi del sopracitato comma, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario. Art. 32 Controlli
Gli Uffici comunali competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.
Art. 33 Esclusioni
0.Xx presente Regolamento non si applica:
a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
c) ai contributi economici ad Associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
Art. 34 Norme finali e transitorie
1. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione del “Regolamento Generale per la concessione di contributi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed Associazioni”, approvato e successivamente modificato rispettivamente con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 27/01/1995 e n. 27 del 23/05/2016, nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale e sarà applicato ai procedimenti che si avvieranno dopo tale data.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
Art. 35 Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Martellago, nella sezione "Amministrazione Trasparente".