Contract
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL’AMBITO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
PRESSO STRUTTURE COLLEGATE ALLA RETE FORMATIVA TRA
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari - d'ora in poi
denominata “Soggetto Promotore” - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx su delega del Direttore del Dipartimento.
E
AZIENDA PER LATUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA (ATS SARDEGNA) con sede legale in. Sassari xxx Xxxxxx Xxxxx ( Xxxxx Xxxxx) x. 00 ,00000 Codice fiscale 920058709009 – Partita IVA 00935650903, con sede a Sassari via Xxxxxx Xxxxx d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Sassari il 15/07/1970 nominato con Delibera Regionale n. 36/25 del 31/08/2021 delegato alla stipula Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Direttore S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018 concernente i tirocini formativi e di orientamento curriculari.
di seguito nominate singolarmente la “Parte” o collettivamente le “Parti”
PREMESSA
a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
b) Visto il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n° 716, in cui il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha individuato le tipologie di scuola di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia;
c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
d) Visto il DM 29/03/2006, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria
e) Considerato che il l’Ente Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;
f) Considerato che l’Ente Ospitante dichiara di non far parte delle reti formative di altri Atenei o di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di requisiti assistenziali) in rapporto al numero dei farmacisti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione accademica e, la pratica professionalizzante al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.
Art. 2 – Oggetto
È interesse generale del Soggetto Promotore utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell’ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica.
Ciò premesso, l’Ente Ospitante dichiara la propria disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture per le esigenze delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università di Cagliari, dichiarando, altresì, che le stesse sono idonee ai fini dell’attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione, con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 3 – Strutture
L’Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura
Art. 4 – Programma Formativo
Nel rispetto della alternanza tra l’attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che costituirà parte integrante delle presente Convenzione. Il documento di Progetto Formativo deve contenere le seguenti informazioni:
⮚ Dati anagrafici del farmacista ospedaliero in formazione che frequenterà le strutture dell’Ente Ospitante;
⮚ Individuazione del tutor universitario e del tutor aziendale;
⮚ Durata del tirocinio professionalizzante;
⮚ Estremi delle Polizze di copertura assicurativa RCT e Infortuni;
⮚ Obiettivi formativi che dovrà perseguire il farmacistain formazione specialistica.
A tal fine, appositi tutor individuali aziendali, individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo specializzando in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività organizzative e cliniche dell’Ente Ospitante. Il tutor individuale è quindi quella figura, dell'Ente, che la SdS identifica quale supervisore del percorso formativo dell'allievo in formazione specialistica. Il tutor è un dirigente strutturato, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse Strutture nelle quali sono inseriti gli specializzandi. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell’Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.
Art. 5 – Natura Giuridica
L’attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza dello specializzando è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 6 – Monitoraggio e Verifica dell’Attività di Tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione dei farmacisti in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.
Art. 7 – Accertamento della Frequenza
L’accertamento della regolare presenza dello Specializzando presso le strutture dell’Ente Ospitante, è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal Farmacista in formazione sia dal tutor aziendale assegnato (individuale e d’area).
Art. 8 – Coperture Assicurative
Limitatamente al tempo dedicato alle attività didattiche, l’Università assicura i farmacisti in formazione per infortunio e responsabilità civile, presso primaria compagnia assicurativa operante nel settore.
L’Azienda provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la Responsabilità Civile contro Xxxxx e gli infortuni connessi all’attività assistenziale, svolta dal farmacista in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
In caso d’infortunio durante l’attività assistenziale, compreso l’infortunio in itinere, l’Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL.
Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria
L’Università degli Studi di Cagliari verifica l’idoneità iniziale del farmacista in formazione specialistica, mentre l’Azienda assicura la sorveglianza sanitaria durante l’attività presso le proprie strutture. L’Azienda s’impegna affinché ai farmacisti in formazione specialistica siano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’Unità Operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.
Art. 10 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il farmacista specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell’Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l’Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dello specializzando nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente Ospitante stesso. Lo specializzando è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell’Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell’Azienda ospitante e dovranno essere comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.
Art. 11 – Doveri dei Farmacisti in Formazione Specialistica
Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:
⮚ svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
⮚ seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
⮚ osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
⮚ frequentare le strutture dell’Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
⮚ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
⮚ mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;
Art. 12 – Obblighi di Condotta
Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
Art. 13 – Durata
La presente Convenzione ha durata pari a 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula e si intende rinnovata tacitamente alla sua scadenza, per un periodo di uguale durata, se non interviene una formale disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con missiva pec da una delle due parti, con un preavviso di almeno 3 mesi. Dalla scadenza In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati.
Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali
Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di “privacy”, esclusivamente per l’attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell’Ente Ospitante dei dati personali del farmacista in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Art. 15 – Controversie
Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.
Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione
L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l’onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 17 – Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti. Cagliari, 30/09/2021
Per il Soggetto Promotore Per il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx | Per l’ATS Sardegna Il Delegato alla stipula Il Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx |