STATUTO
STATUTO
(in vigore dal 26/04/2022)
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.
1. E’ costituito a favore dei dirigenti e degli amministratori delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dei loro familiari il “Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani” (di seguito, per brevità, “Fondo”) in attuazione dell’Accordo sindacale stipulato in data 3 maggio 1960 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (di seguito “FIEG”) e l’Associazione Italiana Stampatori Giornali (di seguito “ASIG”) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, cui ha fatto seguito l’Accordo sindacale stipulato in data 23 novembre 2009 tra la FIEG e l’ASIG e FEDERMANAGER ed il Sindacato Nazionale Direttori Amministrativi e Dirigenti di Giornali.
2. Il Fondo ha durata illimitata.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
5. L’attività del Fondo è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento di funzionamento del Fondo (di seguito “il Regolamento”).
Art. 2 - Forma giuridica.
1. Il Fondo ha la forma giuridica di fondazione ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1042 della I Sezione Speciale.
Art. 3 - Scopo.
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo.
1. Il Fondo è in regime misto:
a) a prestazione definita per le prestazioni correlate a periodi di iscrizione sino al 31 dicembre 2002;
b) a contribuzione definita per le prestazioni correlate a periodi di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2003.
2. Le relative gestioni sono denominate, rispettivamente, «gestione a ripartizione» e «gestione a capitalizzazione».
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione.
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti che operano con la qualifica di dirigente nell’ambito di aziende che stampano giornali quotidiani e che editano informazioni quotidiane in tutte le forme consentite, anche dalle nuove tecnologie, nonché di agenzie d’informazione quotidiana per la stampa, quelli della FIEG, dell’ASIG, del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Xxxxxxxx Xxxxxxx” e del Fondo (di seguito “dirigenti”).
2. Sono assimilati ai dirigenti i liquidatori delle società e degli enti di cui al precedente comma.
3. E’ prevista l’iscrizione facoltativa a domanda per tutta la durata dell’incarico per i presidenti degli Enti di cui al 1° comma, delle imprese editoriali e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici, delle agenzie di informazione
quotidiana per la stampa, gli amministratori delle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e periodici, di agenzie di informazione quotidiana per la stampa ed i dirigenti delle aziende editrici e/o stampatrici di periodici.
4. E’ altresì consentita l’iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
Art. 6 - Scelte di investimento.
1. La «gestione a capitalizzazione» è strutturata come gestione multi comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta.
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione.
In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
4. La «gestione a ripartizione» è interamente rimessa al Consiglio di amministrazione come indicato nella Nota informativa.
Art. 7 – Spese.
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente, secondo quanto disposto dall’Organo amministrativo;
b) spese relative alla fase di accumulo, direttamente a carico dell’aderente in cifra fissa, o, indirettamente a carico dell’aderente in percentuale del patrimonio in gestione nel multi comparto su base annua, secondo quanto disposto dall’Organo amministrativo;
c) spese in cifra fissa a carico dell’aderente dirette alla copertura degli oneri amministrativi correlati al trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, al riscatto della posizione individuale ed alla anticipazione della prestazione, secondo quanto disposto dall’Organo amministrativo.
2. L’Organo amministrativo definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di prelievo delle suddette spese.
4. Gli importi relativi alle spese cui è tenuto l’aderente sono riportati nella Nota informativa.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Finanziamento.
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento, anche volontario, di contributi e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura dei contributi a carico delle imprese e degli aderenti è decisa dalle Fonti istitutive; le modalità di pagamento, i periodi di contribuzione ed il conferimento del TFR sono disciplinati dal Regolamento.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale.
1. Per ciascun aderente al Fondo alla data del 1° gennaio 2003 e per tutti i successivi aderenti è istituito un conto individuale nel quale affluiscono i contributi versati relativamente alle quote destinate alla capitalizzazione individuale.
2. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti al 1° gennaio di ciascun anno.
4. Sui conti individuali che risultavano in essere alla data del 31 dicembre dell’anno precedente verranno attribuiti gli interessi derivanti dai rendimenti conseguiti dal comparto di investimento prescelto al netto dei costi di gestione e delle imposte.
5. Ai sensi della vigente normativa, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
6. La gestione dei conti individuali è disciplinata dal Regolamento.
Art. 10 - Prestazioni.
1. Il Fondo eroga, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, le seguenti prestazioni:
a) pensione di invalidità;
b) pensione di vecchiaia;
c) pensione anticipata.
2. Le pensioni di cui al 1° comma sono reversibili alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Regolamento disciplina la decorrenza, la cessazione, la revoca e l’interruzione delle prestazioni.
4. Gli importi delle pensioni di cui al 1° e 2° comma sono stabilite dal Regolamento.
5. Su tutte le pensioni, sia in corso di pagamento che future, è applicato, a far data dal 1° ottobre 2015, un contributo di solidarietà, di importo determinato dal Consiglio di amministrazione.
6. Il pagamento delle pensioni, le modalità della loro richiesta e gli adempimenti dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento.
Art. 11 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale.
1. In caso di cessazione dell’iscrizione al Fondo senza aver maturato gli anni di anzianità contributiva previsti dal Regolamento per il godimento della pensione di vecchiaia, l’aderente può optare per i regimi di trasferimento o di riscatto contemplati dall’art. 14 del D. Lgs. 252/2005
2. Le condizioni per il riscatto ed il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica sono disciplinata dal Regolamento.
Art. 12 - Anticipazioni e prestiti
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Fondo non può concedere prestiti a favore degli iscritti.
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 13 - Organi del Fondo.
Sono organi del Fondo:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori.
Art. 14 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione.
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 8 componenti di cui metà designati dalla FIEG e dall’ASIG in rappresentanza dei datori di lavoro associati e metà eletti dagli iscritti in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati. Le relative modalità sono disciplinate da un Regolamento elettorale.
2. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di revisore.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 15 - Cessazione e decadenza degli Amministratori.
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero, per qualsiasi motivo, cessare dall’incarico, si provvede, a seconda dei casi, ad una nuova designazione da parte della FIEG e di ASIG, ovvero ad una nuova elezione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina o elezione.
3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, è demandato, sino al rinnovo dell’Organo amministrativo, al Collegio dei revisori il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.
Art. 16 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni.
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- nomina il Direttore Generale;
- approva il bilancio contabile e il bilancio tecnico del Fondo;
- dà le direttive circa l’impiego dei fondi;
- decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
- propone alle Organizzazioni che hanno costituito il Fondo eventuali modificazioni allo Statuto ed adotta direttamente quelle conseguenti alla sopravvenienza di disposizioni normative imperative di legge o delle fonti istitutive, nonché a disposizioni, istruzioni o indicazioni cogenti e vincolanti della COVIP;
- approva il Regolamento di funzionamento del Fondo ed il Regolamento elettorale;
- delibera l’eventuale concessione di erogazioni straordinarie ai superstiti dei dirigenti non aventi diritto a prestazioni e che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno;
- stabilisce gli interessi di mora in relazione ai contributi versati in ritardo;
- individua i soggetti a cui affidare la gestione del Fondo e stipula le convenzioni, con i soggetti autorizzati dalla legge, per la gestione delle risorse;
- individua il Depositario delle risorse affidate in gestione e stipula la relativa convenzione;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni Fondamentali (Gestione dei Rischi, Revisione Interna e Funzione Attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna e all’attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d’emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione nei casi previsti dalla legge;
- adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti in conformità a quanto tempo per tempo disposto dalla legge e dalla Covip;
- riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- esercita il diritto di voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- adotta le misure di cui all’art. 7-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti, regolamenti.
Art. 17 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità.
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente. L’avviso di convocazione deve essere spedito, anche xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche in via telefonica, con un preavviso di 48 ore.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che sia necessario o opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri o dal Collegio dei revisori. Si riunisce in ogni caso almeno una volta l’anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art. 18 - Presidente.
1. Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente:
- cura il funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- trasmette alla Covip le delibere aventi a oggetto le modifiche statutarie;
- in materia di investimenti finanziari ha il potere di:
a) effettuare operazioni presso le Banche ed Istituti di Credito ed ogni ufficio pubblico e privato, con esclusione di accendere debiti o emettere cambiali;
b) compravendita, anche in divisa estera, di titoli di Stato, obbligazioni corporate, azioni nonché investimenti e disinvestimenti in prodotti assicurativi e finanziari diversi;
- proporre azioni giudiziarie per il recupero crediti;
- altre operazioni per il buon funzionamento del Fondo.
4. In caso di impedimento del Presidente o di assenza di breve durata, egli può delegare ad un membro del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, le in proprie funzioni ed i propri poteri. In assenza di delega, le funzioni ed i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere anagraficamente più anziano.
Art. 19 - Collegio dei revisori - Criteri di costituzione.
1. Il Collegio dei revisori è costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati:
- il Presidente, di comune accordo tra le Parti Sociali;
- un Sindaco effettivo ed uno supplente di comune accordo tra la FIEG e l’ASIG;
- un Sindaco effettivo ed uno supplente sono eletti dagli iscritti; le modalità dell’elezione sono disciplinate dal Regolamento elettorale di cui all’art. 14.
2. Tutti i revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
4. Non possono assumere la carica di revisore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
5. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
6. Il revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente nominato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
Art. 20 - Collegio dei revisori - Attribuzioni.
1. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 21 - Collegio dei revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità.
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più opportune. In caso di impedimento del Presidente, le convocazioni sono fatte dal revisore anagraficamente più anziano.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto a verbale.
4. I revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Collegio decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione decadono.
6. I revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 22 - Compensi dei membri degli organi collegiali.
1. Le cariche di cui all’art. 13 lett. a) e b) sono gratuite salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori sarà corrisposto un compenso annuo nella misura di legge.
3. Ai componenti dei vari organi partecipanti alle riunioni o in missione sono dovute soltanto le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno, nella misura che viene determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 - Direttore generale.
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 24 - Funzioni fondamentali.
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 25 - Incarichi di gestione.
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Il Fondo può, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art. 26 - Depositario.
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.
3. Gli amministratori e i revisori del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 27 - Conflitti di interesse.
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 28 - Gestione amministrativa.
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 29 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 30 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio.
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei revisori e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 31 - Modalità di adesione.
1. In caso di iscrizione facoltativa di cui all’art. 5, l’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto di un’adesione facoltativa il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione facoltativa di un lavoratore può essere presentata direttamente dallo stesso o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive, ed impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione.
5. In caso di adesione facoltativa mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 32 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari.
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 33 - Comunicazioni e reclami.
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 34 - Modifica dello Statuto.
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 16, le modifiche dello Statuto sono deliberate dalle Fonti istitutive del Fondo e, ove previsto dalla vigente normativa, sottoposte all'approvazione della COVIP o a questa trasmesse.
Art. 35 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione, dopo aver raccolto le valutazioni e le indicazioni delle Fonti istitutive, pone in essere gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 36 - Rinvio.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.