LOTTO N. 1
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
LOTTO N. 1
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicu- razione;
Contraente: ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori del- lo Spettacolo, Contraente della polizza;
Attività dell’Ente: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delega- te da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e co- munque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia S.p.A., fatte salve eventuali variazioni; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indenniz- zo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successi- ve, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatrico- lazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusio- ne e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale do- tazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrasta- re tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandi- ne, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasporta- te o cadute in conseguenza di tali eventi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2011 fino alle ore 24,00 del 31/12/2014, con scadenze annuali intermedie al 31/12 di ciascun anno, con esclusione del tacito rinnovo.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Le rate di premio corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:
- prima rata: dalle ore 24:00 del 31/12/2011 alle ore 24:00 del 31/12/2012;
- seconda rata: dalle ore 24:00 del 31/12/2012 alle ore 24:00 del 31/12/2013;
- terza rata: dalle ore 24:00 del 31/12/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2014.
E’ facoltà dell’Ente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scaden- za del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla da- ta di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresì facoltà dell’Ente richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scaden- za, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ma- teria.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revi- sioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giu- stificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affida- ta al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per l’Ente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro
corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per l’Ente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclu- sivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Ente.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Ente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Ente comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri ac- caduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi Istituzionali, dei diretto- ri, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori dell’Ente.
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Ente.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 7: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Ente).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) caden- te nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Ente dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prose- cuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore propri o in uso o locazione utilizzati dai:
a.1. dipendenti, direttori e dirigenti dell’Ente di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Ente stesso;
a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali dell’Ente, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono i danni materiali o la perdita, anche parziale, del bene assicurato, verificatisi in occasione del loro uso come sopra definito e in conseguenza di:
a) collisione con altri veicoli
b) urto contro qualsiasi ostacolo
c) ribaltamento
d) uscita di strada
e) eventi socio politici ed xxxx xxxxxxxxx
f) incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi traspor- tati o corpi volanti
g) furto (consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo o sue parti fisse in caso di furto mirato al possesso di sue parti o di altri beni posti all’interno dello stesso), ra- xxxx ed estorsione
h) eventi naturali
i) rottura dei cristalli dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi
j) traino passivo del veicolo.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle par- ti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, del- la Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza di euro 250,00 per evento, le spese soste- nute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 10: Esclusioni
L’assicurazione non e’ operante:
◊ se il veicolo e’ guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all’art. Beni assicurati,
salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti a traino attivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazioni di necessità
◊ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
◊ conseguenti allo stato di grave incuria del veicolo
◊ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi
◊ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Ente.
Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia all’Ente, che provvederà al suo inoltro alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazione dell’Ente ne e’ venuto a conoscenza.
La denuncia inoltrata dall’Ente conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui e’ accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. e) e g) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all’Autorità Giudi- ziaria.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà all’Ente, per il trami- te del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicu- rativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell’assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 12: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti dan- neggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sini- stro, dedotto il valore di recupero,
fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ciascun veicolo interessa- to dal sinistro.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia per sinistro:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 90 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 13 Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l’Ente.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide- ranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile an- che in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indenni- tà entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché l’Ente stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero com- plessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società e’ tenuta a inviare una comuni- cazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimen- to di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
L’Ente e’ esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio faranno fede i files su sup- porto informatico, che l’Ente si impegna a tenere costantemente aggiornati e che fornirà in sede di regolazione premio, sui quali verrà registrato in modo analitico:
- data e luogo della trasferta/missione;
- generalità del dipendente autorizzato alla trasferta/missione;
- numero dei chilometri percorsi;
- dichiarazione redatta dal Contraente in caso di sinistro che l’autovettura si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 20: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 20: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta ecce- zione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker diret- tamente con ciascuna Società.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 17: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18: Altre assicurazioni
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Società di altre assi- curazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sini- stro.
Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impre- sa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osser- vare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione ap- paltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamen- te alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 x.x. x xxxx’xxx. 0, x.0 xxxxx Xxxxx.
Art. 20: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Totale chilometri annui percorsi Premio unitario imp.le a)
500.000 |
| |
Totale premio imponibile | euro | … |
Imposte | euro | … |
Totale premio lordo annuo | euro | … |
a) = con franchigia per ciascun sinistro pari a euro 250,00 |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/ 12 / 2011 – 31 / 12 / 2014
Offerta economica
Lotto N. 4– Danni accidentali ai veicoli
Il sottoscritto nato a il , nella sua qualità di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicura- tiva di cui al Lotto N. 4– Danni accidentali ai veicoli alle seguenti condizioni economiche:
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME, VALORI, CAPITALI, CATEGORIE ASSICURATI
da capitolato di xxxxxxx, schema compilato
Gruppi di rischio | Parametro | Premio unitario lordo in Euro | Premio lordo Comples- sivo in Euro |
Veicoli privati dei dipen- denti in missione | KM annui percorsi dai veicoli assicurati = KM 9.500 | costo per KM = €........................... | Totale € ............................. |
TOTALE | € …………………….. |
Totale premio annuo escluse imposte (in cifre) euro ..
Imposte euro ..
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre) euro Totale premio annuo comprese imposte (in lettere) euro ..
Firma (Società offerente / mandataria)
Firma delle Società mandanti
1
2
Luogo e data: 3
..