CAPITOLATO D’APPALTO
CITTÀ DI ALESSANDRIA
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxxxx tel. 0000 000000 - fax 0000 000000
CAPITOLATO D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Alessandria.
L’aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del broker l’individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all’assetto normativo di riferimento;
2. analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative intervenute, dell’andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del
C.C.N.L. e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell’Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
6. assistenza nella gestione dei sinistri e anche per quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il broker dovrà garantire la corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per
l’apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell’Ufficio Comunale competente, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il broker dovrà inoltre produrre dei report, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
7. messa a disposizione di strumenti elettronici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per:
⮚ informazioni di dettagli di ogni singola Polizza;
⮚ informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza;
⮚ elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro, le cui informazioni saranno quelle richieste dall’Ente, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti;
8. relativamente alle procedure per l’affidamento del servizio assicurativo dell’Ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, dei capitolati di polizza, nello svolgimento delle gare medesime, in base alle reali necessità dell’Ente;
9. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L’assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici Comunali.
10. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Alessandria. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l’Ente, individuati nell’ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara.
11. Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
11. Gli eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere prestati a favore del Comune di Alessandria senza alcun onere a carico dello stesso e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta sarà valutata positivamente sulla base della fattibilità e dell’innovazione e sarà vincolante per il proponente aggiudicatario dell’appalto. Non saranno considerati servizi che esulano dalle competenze proprie del broker.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’incarico avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio.
Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell’art. 63, comma
5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una sola volta per la durata di 12 (dodici) mesi, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
Il Comune di Alessandria si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (“13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”).
L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
Dalla decorrenza dell’incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Alessandria. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Alessandria, l’aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Alessandria alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti.
ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Broker dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Alessandria; dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione assicurando, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli Uffici del Comune senza assumere, nei confronti di quest’ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri.
È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Alessandria l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come eventuali altre modificazioni degli obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente, l’Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione.
Il Broker non può impegnare il Comune, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell’Ente.
Il broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
ART. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Nell’ambito della gestione delle polizze, l’Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all’agenzia di brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto del Comune di Alessandria, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il broker si impegna a rilasciare al Comune di Alessandria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI
Il broker si impegna a eseguire l’incarico secondo le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato e nei documenti di gara, riconoscendone il carattere di essenzialità e accettandone incondizionatamente il contenuto.
Il broker agisce nell’esclusivo interesse del Comune di Alessandria, osservando l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio. L’Amministrazione è comunque in ogni caso libra di accettare in tutto od in parte le proposte presentate.
Il broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell’Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
E’ fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Ente.
In particolare il Broker deve:
⮚ mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
⮚ non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Il Comune di Alessandria autorizza l’utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente capitolato e successivo contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003.
Il Comune di Alessandria si impegna a:
⮚ non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
⮚ rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Ente con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
⮚ fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
ART. 7 - RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Alessandria e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento del’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Comune di Alessandria avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell’espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.
Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Alessandria provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.
Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:
⮚ la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
⮚ in caso di cessione dell’impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
⮚ l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
⮚ la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’Ente;
⮚ la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
⮚ interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
⮚ applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
⮚ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
⮚ qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
⮚ l’aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.
Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.
In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di Alessandria affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 10 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI
Il broker affidatario del servizio si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto di natura fiduciaria, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
ART. 12 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i documenti prodotti dall’aggiudicatario saranno di proprietà del Comune di Alessandria.
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Alessandria assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:
⮚ non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l’autorizzazione scritta del Comune di Alessandria;
⮚ limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune di Alessandria, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto.
Analogamente il Comune di Alessandria si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell’aggiudicatario.
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
ART. 13 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Le spese di stipula e di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 14 - CONTROVERSIE
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in vigore, per tutte le controversie relative al servizio oggetto del presente Capitolato, è competente il Foro di Alessandria.
ART. 15 - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.