Contract
SCRITTURA PRIVATA PER IL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DI E.R.P. DI PROPRIETÀ ARTE SAVONA SITO IN VIA BERTOLOTTO CIVV. 4-5 A QUILIANO (SV) “FONDI FESR”.
CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007
STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona Via Aglietto n. 90, partita IVA 00190540096.
DITTA APPALTATRICE: ...................... – Via .................... – .........................
– P. IVA ................................
RIBASSO OFFERTO ................% Euro .........................
IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro ...........................
TRA
…………….., nato il …………….. a ……………, domiciliato per la carica
……………., ……………….. n. ……., con codice fiscale ,
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona, via Aglietto n. 90, partita IVA 00190540096, di seguito denominata A.R.T.E., che agisce ai sensi di ;
E
.......................... nato il ..................... a ........................, residente a
…....................., Via ............................ con codice fiscale ,
(nella sua qualità di .......................... dell'Impresa con sede in
…................................., partita IVA ...........................), di seguito denominato
"Appaltatore”, che agisce nella sua qualità di ...............................
PREMESSO
- che nell’aggiornamento del Programma Triennale 2018-2020 e nell’elenco annuale dei lavori per il 2018 di A.R.T.E. Savona, approvato con Decreto del Dirigente F.F. di A.U. n. 31 del 10.04.2018 è inserito l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P. sito in via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV);
- che con Decreto n. in data ………………è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti;
- che con Decreto n° ............. del è stata indetta gara d’appalto con
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) dello stesso D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 suindicato;
- che con Decreto n° …........ del …................... è/sono stato/stati
approvato/approvati il verbale/i di gara a procedura aperta esperita in data/nei giorni
........................................................................................................................
........................................, disponendo l’aggiudicazione definitiva dei
lavori all’Impresa ............................ per l'importo netto di Euro
...................... oltre l'I.V.A., importo pari alla somma di Euro
.......................... determinato a seguito del ribasso del %
sull’importo di Euro ……………………………….. relativo alle lavorazioni e di Euro ………………………….. relativo agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che in virtù di Decreto n° ............ del , in esito alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- ove del caso : (eventuali ulteriori premesse)
- che l’aggiudicatario in persona del Sig. ........................... e il responsabile del procedimento …................................., con verbale in data ......................
hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto. Codice dei Contratti pubblici - D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ; Regolamento Generale - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Art. 2
Oggetto dell'affidamento
A.R.T.E. affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con
organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P. sito in via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV), consistenti sostanzialmente nella coibentazione degli involucri, nella sostituzione dei serramenti e nella sostituzione del generatore di calore.
Art. 3
Importo del contratto
L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro
.....................; tale importo è dovuto alla somma di Euro (parte
depurata del ribasso di gara del ..........%) e di Euro (importo relativo all’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento che non è soggetto ad alcun ribasso).
L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali/ varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non alterano la natura generale del contratto, in misura non superiore al 1% dell’importo contrattuale.
Art. 4 Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate A.R.T.E. comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione
della fattura.
Art. 5
Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta in parte con il finanziamento FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e in parte con le risorse finanziarie derivanti da fondi propri di A.R.T.E. Savona.
Art. 6
Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore
Il presente contratto di appalto si intende stipulato a misura, come definito dall'art. 3 “definizioni” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
Valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel suddetto D. Lgs. n° 50/2016, nel DPR n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore, nel Capitolato Generale d’Appalto di cui al DM n° 145/2000 e comunque nelle norme di settore vigenti.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle effettive quantità di lavorazioni eseguite i prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi allegato e, per le voci in esso non contenute, quelli di cui al Prezzario Regionale della Liguria – Prezzi anno 2018 – applicando a detti prezzi, al netto della quota relativa agli oneri per la sicurezza, il ribasso d’asta offerto, pari al ….%...
Ai fini della contabilizzazione lavori, dai prezzi degli elenchi suindicati, saranno estrapolati gli oneri diretti per la sicurezza, desunti da detto elenco; detti oneri non sono soggetti a ribasso d’asta così come gli oneri indiretti, relativi alle opere provvisionali, considerati oneri speciali per la sicurezza.
Gli oneri diretti della sicurezza e quelli speciali, non sottoposti a ribasso
d’asta, saranno liquidati a misura contestualmente agli stati di avanzamento lavori. I ponteggi e le opere provvisionali in genere saranno liquidati nella misura del 60 % a conclusione del montaggio e del 40 % a completamento delle operazioni di rimozione ed allontanamento dal cantiere.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate dal personale incaricato, in apposito documento.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 7
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell’allegato A al DPR n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.11.2016, n 248, nonché della normativa vigente e delle eventuali indicazioni in materia date dall’A.N.AC. è la seguente:
lavorazione | categoria | classifica | livello di importo fino a Euro | importo lordo parti d’opera in Euro | % parti d’opera |
importo complessivo lordo dell'appalto Euro 494.360,98, oltre Euro 4.943,61, pari al 1%, per eventuali modifiche nonché varianti ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , per un totale di Euro 499.304,59 - categoria prevalente OG1 – classifica appalto II.
Edifici civili e industriali | OG1 prevalente | II | 516.000 | 289.075,34 + eventuale 1% | 58,47% | |
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS6 | I | 258.000 | 135.982,64 + eventuale 1% | 27,51% | |
Impianti termici e di condizionamento | OS28 | I | 258.000 | 69.303,00 + eventuale 1% | 14,02% |
Gli oneri della sicurezza, ricompresi negli importi di cui sopra, sono pari ad Euro 60.025,40 soggetti a variazioni a seguito delle eventuali modifiche nonché varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.
Con riferimento alle modalità di qualificazione e di esecuzione delle suddette lavorazioni, si richiamano le disposizioni della lettera invito, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.
Con il presente contratto l’Appaltatore ribadisce l’impegno, già espresso all’atto dell’offerta, per cui l'esecutore di lavorazioni sensibili come individuate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i. dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) e l'Appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle white list ed essere iscritto o presentare domanda per acquisire tale iscrizione, nell’ipotesi di esecuzione diretta di tali lavorazioni sensibili, riconoscendo che l’impossibilità di esecuzione delle suddette lavorazioni per mancata iscrizione o mancata presentazione di apposita domanda di iscrizione o il rigetto della domanda di iscrizione costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.
Con il presente contratto l’Appaltatore ribadisce l’impegno, già espresso all’atto dell’offerta, ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell’appalto, riconoscendo che l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di risoluzione del contratto con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.
Con il presente contratto l’Appaltatore ribadisce l’impegno, già espresso all’atto dell’offerta, ad acquisire l’iscrizione, nell’ipotesi di esecuzione diretta della lavorazione relativa alla categoria OG12 (0,89% ricompresa nella categoria OG1), all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale” nella categoria 10A necessaria all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, di tale lavorazione, specificatamente indicata negli elaborati del progetto esecutivo, riconoscendo che l’impossibilità di esecuzione della suddetta lavorazione per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.
Art. 8 Nomina dell'esecutore
Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come imprenditore individuale (art. 45, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.), e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l’esecuzione dei lavori
all’impresa , ad esso associata, con sede
in:
, Via
, n.
, (art.
45, comma 2, lett b e c, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.), così come
comunicato dallo stesso consorzio con nota del , che si
allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il soggetto aggiudicatario è l’associazione temporanea di Imprese costituita dall’Impresa con sede in
in qualità di mandataria/capogruppo e dalla/e Impresa/e in qualità di mandante/i come risulta da ( art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) .
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il soggetto aggiudicatario ha concorso all’appalto avvalendosi dei requisiti speciali dell’Impresa (in particolare dei
requisiti……………………………………….) producendo tutta la documentazione richiesta dall’art. 89 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dal disciplinare di gara, ivi compresi la/le dichiarazione/i ed (ove del caso) il contratto in originale/in copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
L’impresa ………………………..e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(ove del caso diverse specificazioni)….............................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................
Art. 9
Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge
domicilio nel seguente indirizzo: Via n° -
.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, via pec oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10
Indicazione delle persone che possono riscuotere
I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente:
. La persona, preventivamente riconosciuta dalla stazione appaltante, autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è la seguente:
, designazione che risulta dagli atti.
La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Si applica, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).
Art. 11
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 12
Disciplina e buon ordine del cantiere
La direzione dei cantieri, al fine del buon andamento delle lavorazioni, è regolata dall’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Art. 13 Osservanza di leggi e di norme
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale e nelle prescrizioni contenute negli elaborati facenti parte ed allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
3. il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi” e s.m.i.;
4. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. il D. L. n° 70 del 13 maggio 2011(c.d. Decreto Sviluppo), come convertito dalla Legge n° 106 del 12 luglio 2011;
7. le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e le linee guida emanate dall’ANAC, vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
8. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
9. norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
10. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento che debba applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici;
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore si impegna altresì ad assicurare e garantire il tempestivo invio dei contratti di subappalto e/o subcontratti ad ARTE Savona, recanti le clausole in materia di tracciabilità finanziaria, le clausole di cui all'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da ARTE Savona in data 21.11.2017 con la Prefettura di Savona e la clausola relativa alla piena conoscenza e consapevolezza da parte del subappaltatore del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.artesv.it - e all’impegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.
L’appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e, in proposito, dichiara di avere piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.artesv.it - e si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.
La disciplina di cui all'art. 1 “Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti” si applica, come disposto dal comma 2 di tale articolo, anche ai lavoratori dell'Appaltatore.
Art. 14 Adempimenti antimafia
(ove ricorra il caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia )
Si dà atto che non sussiste, salvo l’esito delle verifiche di cui al successivo art. 15, nei confronti dell'affidatario dell'appalto (ovvero, ove del caso, nei confronti
dell'impresa ), alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 84,
comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n°…. in data ….. e
consistente in ,
parte integrante del contratto d’appalto, non materialmente allegata, conservata dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.
(in alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all'“Intesa per la
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritta da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 non siano ancora pervenute ma ricorra l’ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e sm.i. e di cui all’art. 2, comma 4, dell'Intesa)
Si dà atto che, in ottemperanza all'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria (ovvero, ove del caso, in relazione all'impresa ) , al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all’art. 84, comma 3, e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e che, pur non essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendo l’ipotesi di cui all'art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e sm.i. e di cui all’art. 2, comma 4, dell'Intesa, si procede comunque alla stipula del presente contratto. Resta fermo tutto quanto disposto dal successivo Art. 15.
Art. 15
“Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritta in data
21.11.2017 e “Intesa per la Sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di
Savona” sottoscritta in data 6.06.2018
L’Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (di seguito detto “Intesa di legalità”) e di accettarne integralmente il contenuto come già dichiarato in sede di offerta.
A.R.T.E. Savona, in ottemperanza all’art. 2 della suddetta Intesa di legalità dovrà chiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o
superiore a 50.000 euro.
In virtù di tale intesa le informazioni antimafia vengono richieste in capo all'aggiudicatario per gli appalti di lavori pubblici superiori a 250.000,00 e per gli appalti di servizi e forniture pari o superiori a euro 50.000,00.
A.R.T.E. Savona in ottemperanza all’art. 2 della suddetta Intesa di legalità e della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. “white list”) istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, per i seguenti settori “sensibili” nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:
- Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche trasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura di ferro lavorato;
- Noli a caldo;
- Autotrasporti per conto terzi;
- Guardiania di cantieri.
La richiesta di documentazione antimafia dovrà essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
In ogni caso l’Appaltatore prende atto ed accetta che, ai sensi di legge e della succitata Intesa di legalità, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento dell’aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno.
L’Appaltatore riconosce ed accetta, in particolare, in virtù dell’art 3 della succitata Intesa, tutto quanto segue:
1) l’ ha comunicato a A.R.T.E. Savona (al più tardi al
momento della stipula del contratto) l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie sopra elencate. (Ovvero ove ricorra il caso) L’appaltatore ha comunicato che non porrà in essere affidamenti di cui all’art. 2 della suddetta Intesa di legalità.
L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
L’Appaltatore accetta che il contratto sia risolto di diritto a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, quando il piano di affidamento o le sue eventuali variazioni non vengano trasmessi.
2) A.R.T.E. Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di
cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011;
3) L’Appaltatore accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A.R.T.E. ai sensi dell’art. 2 dell'Intesa di legalità intimerà all’appaltatore - che si impegna sin d’ora ad adempiere - di far valere la risoluzione del subcontratto;
4) Nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3), si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
5) L’Appaltatore riconferma la dichiarazione resa in sede di gara “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale” e “di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara”. In caso di violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del contratto d'appalto.
6) Si richiama quanto disposto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante “attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in vigore dal 12
aprile 2017, che ha modificato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato e l'Appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. In caso di violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del contratto d'appalto.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
7) L’Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti. In caso di violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del contratto d'appalto.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
L’inosservanza degli impegni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione del contratto.
8) Fermi restando i limiti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici, l’Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che abbiano partecipato autonomamente al bando di gara.
Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato
autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore riconosce ed accetta che A.R.T.E. Savona non autorizzerà richieste di subappalto o subcontratto in violazione di detti impegni, in presenza di elementi di violazione dei principi di tutela del mercato e di tutela dell'ordine pubblico previsti nell'Intesa sottoscritta con la Prefettura, come da sentenza della Corte di Giustizia UE, in data 22 ottobre 2015, nella causa C-425/1. In caso di violazione della presente clausola la Stazione Appaltante attiverà le procedure di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. . . Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili, definite con l'acronimo “OS” dall'allegato A del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato dalla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017. Nel caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente si applica il divieto.
9) L’appaltatore si impegna a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
10) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
11) A.R.T.E. Savona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p. .
Nei casi di cui ai punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di
A.R.T.E. Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
12) L'appaltatore prende atto ed accetta che ARTE Savona verificherà, pur nel rispetto del principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub- appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e si impegna a munire gli addetti ai cantieri di tessera di riconoscimento secondo le previsioni dell'art. 5 L. 136/2010; qualora vengano riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza ARTE Savona risolverà il
contratto.
L’Appaltatore dichiara altresì di avere piena conoscenza e di accettare quanto previsto dall’intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona sottoscritto in data 6.06.2018.
In particolare l’Appaltatore si impegna:
- a conservare presso il cantiere il PSC, il POS , le comunicazioni ed i verbali del CSE e tutta la documentazione inerente la Sicurezza al fine di un pronto rinvenimento in caso di ispezione degli Organi ispettivi;
- a rendersi disponibile, unitamente agli eventuali propri subappaltatori, a ricevere le visite dell’E.S.E- Ente Paritetico per la formazione e la Sicurezza in Edilizia e del RSLT - Responsabile della Sicurezza sul Territorio , finalizzate alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito delle finalità formative ed informative precipuamente riconosciute a tali organismi, per gli aspetti di propria competenza e della Cassa edile , finalizzate al controllo della regolarità contributiva prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro;
- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla cassa edile, nei casi previsti dalle norme vigenti e a rispondere in solido all’osservanza di quanto sopra da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti nell’ambito dei lavori eseguiti ed in relazione alle maestranze impiegate nel cantiere oggetto del presente contratto ed agli eventuali importi evasi, in base all’art. 29, comma 2 del
D.Lgs. n. 276/2003, nonché per quanto attiene le responsabilità solidali previste
dall’art. 105 del d.Lgs. n. 50/32016 e s.m.i. anche in materia di sicurezza (comma 14);
- per le imprese che, nell’ambito del cantiere, svolgono attività non ricomprese nei
contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, a ottemperare agli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti dal Protocollo compatibilmente con i rispettivi contratti di riferimento;
- ad applicare il Decreto legislativo 17.07.2016 n. 136 recante “Attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014, concernente l’applicazione della direttiva 96771/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica al Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI);
- ad applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell’ambito di una
prestazione di servizi di cui all’art. 27 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 25.07.1988
n. 286 “testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, durante il distacco, le medesime condizioni di lavorio previsti da disposizioni legislative , regolamentari e amministrative, nonché dal CCNL di riferimento, applicabile ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile;
- a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia ,
contenente le generalità del lavoratore , l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 , comma 1, lettera c) del T.U. deve contenere anche l’indicazione del Committente;
- a far effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore
di formazione, nonché gli aggiornamenti previsti nel CCNL e CCPL
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del citato D.Lgs.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 17 Subappalto - sub-affidamento
I subappalti e i sub-affidamenti sono regolati dalle norme di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle prescrizioni del bando e disciplinare di gara.
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, inviandoli tempestivamente alla Stazione Appaltante.
Art. 18
Lavoratori dipendenti e loro tutela
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.
A.R.T.E. Savona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
Art. 19
Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale
L'Appaltatore:
- ha esibito ai sensi dell’allegato XVII del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il ,documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
- ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e dell’art 89, comma 1, lett h del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. con i contenuti riportati nell’allegato XV della stessa norma.
Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.
Le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i. e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 della stessa norma, costituiscono causa di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a :
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
La proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore.
Art. 20 Garanzia definitiva
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia
fidejussoria del per cento dell'importo dei lavori,
percentuale determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e del Decreto Interm. 19.01.2018 n. 31, mediante
, rilasciata dalla
società/istituto per l'importo di
Euro ( ), e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.
Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti dalla stazione appaltante.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 21
Polizze di assicurazione
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una polizza di
assicurazione n.
in data
, resa da
soggetto idoneo alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con la società/istituto
…………………………, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L’assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le seguenti precisazioni:
Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione)
Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 2.000.000,00 Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 500.000,00
Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00 (art. 125 D.P.R 207/2010) Tale garanzia è parte integrante del contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L’Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri di comunicazione previsti dal Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto.
Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del diritto agli indennizzi.
A semplice richiesta del Committente l’appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l’effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell’appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore.
Art. 22
Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
Sono parte integrante del contratto d’appalto, materialmente allegati i seguenti documenti :
a) Capitolato speciale d’appalto;
b) Elenco prezzi unitari;
Sono altresì parte integrante del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione:
a) Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
b) Relazione Generale;
c) n. 5 Elaborati Grafici;
d) Prezzario Regionale della Liguria – prezzi anno 2018;
e) Computo Metrico Estimativo;
f) Cronoprogramma e incidenza manodopera;
g) Piano della sicurezza e di coordinamento;
h) Progetto impiantistico (Relazione e disciplinare tecnico, legge 9 gennaio 1991 n. 10 Relazione tecnica decreto 26 giugno 2015, n. 3 elaborati grafici, schemi elettrici)
i) Piano Operativo di Sicurezza;
l) garanzia definitiva di cu all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, prestate dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto;
m) documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere;
n) (ove rilasciata/esistente) (documentazione
antimafia di cui all’art. 14 del presente contratto)
o) ove del caso (eventuali altri documenti).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui
sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con A.R.T.E..
Art. 23
Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore richiama espressamente e riconferma integralmente le dichiarazioni di gara rese a corredo dell’offerta relative alla piena conoscenza della natura e condizioni dell’appalto, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla remuneratività dell’offerta formulata.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
Art. 24
Programma di esecuzione dei lavori
L'Appaltatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini
contrattuali, salvo eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori o da disposizioni della Direzione Lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà comunque presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori elaborato nel rispetto del cronoprogramma, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire ad A.R.T.E. l'approntamento dei pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto
A.R.T.E. si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nonché di quelli dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 25
Occupazioni temporanee di suolo
L’eventuale occupazione temporanea per l'impianto dei cantieri, per l’installazione dei ponteggi e per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi
preventivamente con i rispettivi proprietari. Tutte le spese inerenti l’occupazione di suolo sono a carico dell’appaltatore.
A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza,
salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare di A.R.T.E.
Art. 26
Sospensioni o riprese dei lavori
La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 27 Proroghe
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato dal programma di cui al precedente art. 24 può richiederne la proroga secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 28
Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Art. 29
Danni nel corso dei lavori
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Art. 30
Variazioni al contratto e al progetto
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può provarsi esclusivamente nella stessa forma di tale atto. Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. .
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche/varianti non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non alterano la natura generale del contratto, in misura non superiore al 1% dell’importo contrattuale.
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
Art. 31
Nuovi prezzi per lavori non previsti
Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non contemplati nell’elenco Prezzi allegato al presente contratto e nel Prezzario Regionale della Liguria – Prezzi
anno 2018 , si determineranno ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili indicate nei suindicati elenchi e, quando sia impossibile l’assimilazione , si ricaveranno totalmente o parzialmente da nuove analisi, effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera , materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria. Detti nuovi prezzi dovranno essere approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 32
Revisione prezzi
L'eventuale variazione di prezzo in aumento o diminuzione deve essere valutata sulla base del prezzario di riferimento Regione Liguria - Anno 2018 ed è possibile variare il prezzo solo per l'eccedenza in aumento o diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza come disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 33
Anticipazione
E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al venti per cento dell’importo contrattuale dell’appalto da erogarsi ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Art. 34
Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, da liquidarsi, a seguito della emissione degli Stati d’avanzamento
lavori da emettersi al raggiungimento dell’importo lordo di Euro 155.000,00 (Euro centocinquantacinquemila/00). Sull’importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applicata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l’applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni a decorrere dalla adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 113 –bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture.
Art. 35
Importo pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è subordinato alla costituzione da parte dell’impresa di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell’importo della rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo di due anni, trascorsi i
quali il collaudo diventa definitivo. L’importo netto della rata di Saldo, determinato dalla differenza tra l’importo netto a consuntivo dei lavori eseguiti e la somma dei pagamenti in acconto, non potrà comunque essere superiore ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00). L’eventuale eccedenza verrà liquidata con l’emissione di apposito certificato di pagamento in acconto.
Il rilascio del relativo certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
Art. 36
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante -.
Art. 37
Ritardo nei pagamenti
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi ai sensi della vigente normativa.
La misura degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 38
Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna, come da cronoprogramma.
Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori.
L'ultimazione dei lavori - con riferimento all’intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Direttore dei Lavori può prevedere nel certificato di ultimazione lavori l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. , ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore a quello rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 39
Penali
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.
Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tutte le penali sono pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta, dell’eventuale maggior danno cagionato al Committente.
Art. 40
Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, sono stati oggetto di verifica. ai sensi dell’art. 26 dello stesso D. Lgs..
Art. 41
Proprietà degli oggetti trovati
La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all’art. 35 del C.G.A.
Art. 42
Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.
Art. 43
Avviso ai creditori
A lavori ultimati A.R.T.E. Savona procede con l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del Regolamento Generale.
Art. 44
Conto Finale - certificato di regolare esecuzione
Il conto finale verrà redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016 e dell’art. 237 D.P.R. 207/2010, è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall’ultimazione delle opere e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento..
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all’art. 224 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010.
Art. 45
Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 46
Accordo bonario su riserve di importo notevole
Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso articolo.
Art. 47
Risoluzione del contratto
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto di cui all'art. 108
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., A.R.T.E. Savona attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità e conseguenze di cui allo stesso art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. .
Vengono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste dalla vigente normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.
Art. 48 Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.
205 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., saranno deferite al Giudice Ordinario, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Savona.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art.
205 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.. sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo.
Art. 49
Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di pubblicazione del
bando
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1 comma 1/bis del DPR 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007
La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.
Art. 50
Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui all’art 32 comma 4 del Regolamento Generale, già ricomprese nel prezzo dei lavori e gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
In particolare trattandosi di appalto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il cartello di cantiere dovrà riportare l’emblema dell’Unione ed il riferimento al fondo che sostiene l’operazione, come previsto dall’allegato XII, paragrafo 2 punto 2.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 51
Controlli di A.R.T.E. Savona
A.R.T.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo
dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile del procedimento: arch. Alessandra Rossi; Responsabile dei lavori : arch. Alessandra Rossi;
Coordinatore sicurezza fase esecuzione ;
Direttore dei lavori ;
Direttore Operativo ;
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite da A.R.T.E. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 52
Accesso agli atti
Ai sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto.
Art. 53
Richiamo per quanto non previsto
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, che si ritengono anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente contratto. Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà conservato agli atti di ARTE e soggetto a registrazione in caso d’uso e le relative spese, in tal caso, saranno a carico del richiedente.
L'Appaltatore A.R.T.E. Savona
Art. 54
Clausole particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e specialmente del Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre al contratto e al Capitolato
Speciale, come pure i disegni e tutti gli altri elaborati allegati al contratto o comunque facenti parte dello stesso dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione Art. 7 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili Art. 12 - Disciplina e buon ordine del cantiere
Art. 13 – Osservanza di leggi e di norme
Art. 15 - “Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritta in data 21.11.2017 e “Intesa per la Sicurezza e regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona” sottoscritta in data 6.06.2018
Art. 17 - Subappalto - Sub-affidamento Art. 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale
Art. 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori
Art. 26 Sospensioni o riprese dei lavori Art. 29 Danni nel corso dei lavori
Art. 31 Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art. 38 Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori Art. 39 Penali
Art. 44 Conto Finale - certificato di regolare esecuzione
Art. 45 Difetti di costruzione Art. 48 Controversie
Art. 50 Oneri a carico dell'appaltatore
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., l’appaltatore dichiara di avere preso visione e di
approvare espressamente le suddette clausole.
La doppia sottoscrizione digitale del documento è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole particolarmente onerose di cui all’art. 53 del presente contratto.
L'Appaltatore A.R.T.E Savona