DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Bando per la selezione di 780 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Sicilia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTA la delibera n.4473/S5 in data 29 dicembre 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione Sicilia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77;
VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Xx. Xxxxx Xxxxx, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce la “Garanzia per i Giovani” ed invita gli Stati Membri ad
assicurare ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (di seguito PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla IOG;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i. con il quale vengono definiti i "servizi competenti", “i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
VISTA la convenzione stipulata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato MLPS) con la Regione Sicilia in data 16.05.2014 relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, con la quale sono state delegate alla Regione medesima le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014 con la quale sono state delegate al Dipartimento medesimo le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l’attuazione della misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG;
VISTO in particolare l’art. 3 della sopra citata Convenzione dal quale risulta che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Sicilia alla misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG sono pari a 5.500.000,00 euro, che consentono l’avvio al servizio di n. 1018 volontari;
TENUTO CONTO che, in attuazione della sopra citata convenzione, il Dipartimento ha pubblicato in data 16 giugno 2014 un primo avviso per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx, al fine di individuare i progetti da inserire nei bandi di selezione dei volontari per le Regioni che hanno scelto di avvalersi del servizio civile nazionale quale strumento di realizzazione del programma Xxxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il bando per la selezione di 1185 volontari da impiegare nei progetti per l’attuazione della misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG nell’ambito della Regione Sicilia, pubblicato in data 14 novembre 2014;
CONSIDERATO che le risorse stanziate dalla Regione Sicilia alla misura servizio civile nazionale Garanzia Giovani sono risultate eccedenti rispetto ai volontari avviati con il bando pubblicato il 14 novembre 2014;
RITENUTO opportuno utilizzare le risorse risultate eccedenti per finanziare ulteriori progetti e consentire l’avvio di ulteriori 689 volontari;
VISTA la nota prot. n. 8699/US1/2014 del 20 febbraio 2015 con la quale la Regione Sicilia ha approvato l’aumento delle risorse finanziarie destinate al finanziamento della misura servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG;
VISTI gli Avvisi del 15 e 29 maggio 2015 pubblicati sul sito internet del Dipartimento concernenti la presentazione, entro il 30 giugno 2015, di progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG - per l’avvio di complessivi 3.063 volontari - da attuarsi nelle seguenti regioni: Calabria (453 volontari), Campania (971 volontari), Lazio (129 volontari), Puglia (781 volontari), Sicilia (689 volontari) e Umbria (40 volontari);
CONSIDERATO che entro il 30 giugno 2015 sono stati presentati n. 200 progetti da realizzarsi nell’ambito della Regione Sicilia, per un totale di n. 1243 volontari;
RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 30 giugno 2015, sono stati approvati n. 167 progetti da realizzarsi nell’ambito della Regione Sicilia che prevedono l’impiego di
n. 1018 volontari;
VISTO l’Addendum alla citata Convenzione del 22 settembre 2014, stipulato in data 7 ottobre 2015 con il quale è stato riprogrammato il finanziamento della regione Sicilia alla misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG, per un importo complessivo pari a 10.5000.000,00 euro, tale da consentire l’avvio di ulteriori 93 volontari rispetto ai 689 previsti;
CONSIDERATO pertanto che a seguito della suddetta riprogrammazione il numero dei volontari avviabili nella regione Sicilia ammonta a 782 unità;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 1049/2015, pubblicato in data 24 dicembre 2015 sul sito del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani”, tra le quali quella relativa alla Regione Sicilia;
VERIFICATO che, in relazione alla graduatoria della Regione Sicilia e alle risorse finanziarie disponibili, è possibile avviare al servizio complessivamente n. 780 volontari per la realizzazione dei progetti presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi delle regioni e delle province autonome, collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 48 da realizzarsi nella Regione Sicilia;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. 780 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” da realizzarsi nella Regione Sicilia;
DECRETA
Articolo 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di n. 780 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2016 nei progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento.
Detto Programma è rivolto ai giovani che si trovano ad essere:
- disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n.150/2015;
- non inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (di seguito PON IOG) ed aver sottoscritto il Patto di servizio con il Centro per l’impiego (di seguito CPI) e/o Servizio competente.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
Articolo 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato 5, recante le informazioni minime indispensabili per la conoscenza del progetto da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
.
Articolo 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia;
- essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ) ed aver firmato il Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” l’aver:
- già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001;
- interrotto il servizio civile nazionale svolto ai sensi della legge n. 64 del 2001;
- interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” per motivi non imputabili ai volontari.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al PON IOG e sottoscrizione del Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente, deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e deve pervenite allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 febbraio 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
- corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) mediante consegna a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nei bandi delle Regioni contestualmente pubblicati che hanno aderito alla misura del servizio civile nazionale nell’ambito del PON IOG.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. E’ cura dell’ente provvedere a fare integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando (limiti di età, possesso della residenza in Italia, assenza di condanne penali), nonché la sottoscrizione del Patto di Servizio, in relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.
L’ente dovrà inoltre verificare che:
• la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine di cui al precedente articolo 4;
• alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• la domanda di partecipazione sia corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente.
Sono causa di esclusione dalla selezione:
• la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine;
• il mancato invio del Patto di servizio;
• il mancato invio della fotocopia del documento di identità.
E’invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al CPI e/o Servizio competente a cura dell’ente.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
Art. 6
Criteri di selezione
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto
n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di
valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.
L’ente, terminata la procedura selettiva, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, tenendo conto in quest’ultimo caso della sede indicata dai candidati nella domanda e le invia al Dipartimento.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
L’ente trasmette altresì al CPI e/o Servizio Competente e alla Regione i nominativi dei candidati risultati idonei selezionati nonché gli idonei non utilmente collocati in graduatoria e quelli ritenuti non idonei per i successivi adempimenti di competenza.
Art. 7
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “Futuro” le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati. Di seguito l’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul sistema “Futuro”.
La graduatoria, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, deve essere inviata al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, con allegata la seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati;
c) copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio competente.
La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il codice dell’ente (NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre il 9 maggio 2016 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a), b) e c) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale
documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di richiesta di scorrimento della graduatoria che potrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dall’avvio del progetto.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie predisposte dagli enti, provvede a comunicare agli stessi e alla Regione la data di inizio servizio. Gli enti titolari dei progetti provvedono successivamente a comunicare ai CPI e/o Servizi competenti la data di inizio servizio. Il Dipartimento provvede, altresì, ad inviare ai candidati selezionati, tramite gli enti titolari dei progetti, un codice utenza ed una password utilizzando i quali i giovani potranno scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario ai fini della conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 8
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo e non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di svolgimento dello stesso, ovvero per partecipare a Bandi per la selezione di volontari del servizio civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di “Garanzia Giovani”.
L’interruzione del servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 9
Certificazioni e riconoscimenti
Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o superiore a sei mesi, al volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette competenze.
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di “Garanzia Giovani”, redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.
Art. 11
Disposizioni finali
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare la Regione Sicilia – Ufficio Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio 3 "Terzo Settore, Volontariato, Servizio Civile" telefoni 091/7074431; e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
Roma, 30 dicembre 2015
Il Capo del Dipartimento
X.xx Cons. Xxxxxxxx XXXXXXX
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
L’elenco dei progetti di cui all’allegato 1 è altresì consultabile sul sito internet del Dipartimento:
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e sul sito della Regione Sicilia.
Lo "stato di disoccupazione" è comprovato dalla presentazione della Dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte del lavoratore al Centro per l'impiego (CPI) territorialmente competente, ossia quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del richiedente. La DID può essere resa i) direttamente presso il CPI sottoscrivendola alla presenza di un operatore ed esibendo un documento di identità; ii) inoltrandola attraverso l'apposito servizio telematico CPIOnline previa autenticazione; iii) inviandola al CPI competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o fax allegando copia di un documento.
La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa (DID), consentendo di acquisire lo status di disoccupazione.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento al volontario sui fondi europei.
Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.
Note all’art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di inserire i loghi di “Xxxxxxxx Xxxxxxx”, dell’Unione Europea, del MLPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come riportati in capo al presente bando. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento e della Regione sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.
Note all’art.3.
Per presentare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civile nazionale nell’ambito del PON IOG i candidati devono essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ) e aver firmato il Patto di Servizio in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda: gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia; i volontari già impegnati in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Europeo di Garanzia Giovani e quelli impegnati nella realizzazione del progetto Expo 2015 (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto).
Sono ammessi alla realizzazione dei progetti tutti i giovani regolarmente residenti in Italia, senza distinzione di sesso. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale e anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto.
Possono, altresì, presentare domanda i giovani che hanno dovuto interrompere il servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani” per motivi a loro non imputabili.
Note all’art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all’allegato 3 del presente bando, della copia del Patto di Servizio sottoscritto con il CPI e/o Servizio competente, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 dell’8 febbraio 2016.
I modelli di cui agli allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento e della Regione. La mancata produzione dell’Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.
La mancata produzione del Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente è causa di esclusione dalla selezione.
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante:
• apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato cartaceo;
• verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.
I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e quelli inseriti nei restanti bandi regionali. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Note all’art.5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
La selezione è effettuata dall’ente al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noto ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento delle selezioni. Le eventuali esclusioni per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall’ente all’interessato, alla Regione ed al CPI di competenza.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta senza giustificato motivo nei giorni stabiliti è escluso dalla valutazione per non aver completato la relativa procedura.
Note all’art.6
La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati ed approvati dal Dipartimento in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce la scheda di valutazione in Allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/98. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
I candidati esclusi in quanto ritenuti non idonei, ovvero risultati idonei ma non collocati utilmente in graduatoria dovranno essere tempestivamente informati dall’ente e potranno rivolgersi nuovamente al Servizio Competente ai fini dell’individuazione di un’altra misura prevista da “Garanzia Giovani”.
Note all’art.7
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente ai restanti documenti elencati all’art. 7 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente invia, altresì, via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati l’ente avrà cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati, la Regione ed il CPI e/o Servizio competente.
In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun nominativo inserito nell'allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto "Verifica dei requisiti...", che viene trasmesso all’ente.
Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per poter permettere loro - anche ponendo a disposizione, se
richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della pass-word, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.
Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec, al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.
Note all’art.9
Per la validazione e la certificazione delle competenze saranno attivate le procedure di rilascio delle relative attestazioni ai sensi del DGLS 13/2013. Le competenze maturate nelle esperienze di SCN saranno rese validabili e certificabili con un collegamento ad una o più qualificazioni e competenze contenute in un Repertorio codificato secondo quanto disposto dal DGLS 13/2013. Pertanto, al termine dell’esperienza di SCN, sarà effettuato il rilascio del “Documento di validazione” attestante le attività svolte e le competenze e/o conoscenze e abilità acquisiste commisurate al periodo e al servizio prestato. Tale Documento è rilasciabile anche qualora l’esperienza fosse interrotta in relazione ai soli apprendimenti già maturati, purché sia stato completato un periodo non inferiore ai tre mesi (o 90 giorni) di servizio. Contestualmente o successivamente, sulla base di specifici accordi con gli Enti Titolari di riferimento, la validazione potrà esitare in un “Certificato” attestante l’effettivo raggiungimento delle competenze in oggetto, anche con valore di credito, in riferimento ad un titolo di studio o qualificazione.
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno interrotto il servizio.