COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) STELLA
Seduta del 30/03/2020
FATTO
In data 22.6.2011 la parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento contraddistinto dal n. ***493 - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - estinto anticipatamente in data 30.09.2017.
Dopo aver presentato reclamo in data 31.12.2019, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo la somma complessiva di € 4.031,94 in via principale, ed € 1,959,44 in via subordinata.
In particolare, in via principale ha chiesto le “commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all’Amministrazione per la gestione delle trattenute pro quota” per € 220,03; “costi assicurativi pro quota per € 135,36”; “commissioni di gestione pratica e spese documentali pro quota per € 76,55 al netto di € 324,87 già rimborsati con il conteggio estintivo; oneri relativi al costo di intermediazione € 3.600,00 (100%); per un totale da rimborsare di € 4.031,94. In via subordinata ha richiesto il ristorno pro quota delle commissioni per € 1.706,58 al netto di € 324,87 già rimborsati con il conteggio estintivo; il rimborso dei costi assicurativi pro quota per € 135,36; per un totale da rimborsare di € 1.959,44. Ha chiesto, infine, il pagamento degli interessi legali dal giorno dell’estinzione del finanziamento a quello del rimborso.
Con le controdeduzioni l’intermediario ha asserito che:
a) il parziale rimborso della commissione di gestione in sede di conteggio estintivo (€ 324,87) era stato quantificato sulla base dei principi contabili internazionali (IAS 39), secondo il criterio del “costo ammortizzato”; lo stesso criterio deve essere applicato, al posto del pro rata temporis, qualora sia stato pattuito in contratto;
b) la commissione di attivazione ha natura up front;
c) ha conferito a un intermediario del credito procura per il collocamento dei propri prodotti e per la sottoscrizione dei relativi contratti in nome e per conto dell’intermediario stesso. L’esistenza di tale procura non fa di per sé venire meno l’indipendenza dell’intermediario, in quanto i termini e le condizioni del contratto sono stabilite in via tassativa a monte dall’intermediario stesso;
d) è altresì in essere un ulteriore contratto di mediazione creditizia fra l’intermediario del credito stesso ed il cliente: come risulta da detto contratto, la commissione di intermediazione ha natura up front e quindi ogni richiesta di rimborso deve essere formulata unicamente nei confronti dell’intermediario del credito;
e) rispetto alla domanda di rimborso del premio assicurativo vita, l’intermediario non ha la legittimazione passiva. Inoltre, la Compagnia Assicurativa ha comunicato l’importo del rimborso spettante alla cliente, pari a € 82,48;
f) a seguito del reclamo, ha offerto alla cliente la somma di € 345,55, ma l’offerta non è stata accettata. L’intermediario ha confermato, comunque, la propria disponibilità a riconoscere al cliente la suddetta somma (calcolata secondo il criterio pro rata temporis).
Con le conclusioni l’intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, di rigettare l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato per un importo pari a € 324,87; rigettare la richiesta di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione; limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto calcolato dalla Compagnia per un importo pari a € 82,48; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 345,55 rifiutato dalla ricorrente; 3) in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo complessivo pari ad € 324,87 e quanto la Compagnia ha calcolato spetti al cliente, a titolo di premio assicurativo, per un importo pari a € 82,48.
DIRITTO
Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: “se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.
Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l’interpretazione dell’art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è
stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.
La Corte di Giustizia ha premesso che:
- sul piano normativo il citato articolo 16 “letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;
- “…la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore… Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.
La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:
- “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;
- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;
- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva … prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione…di un nuovo contratto di credito”.
La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “linee orientative” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha fornito il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti…gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.
Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che “occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa…e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”, ha ritenuto in particolare che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.
Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:
- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie la cliente risulta aver presentato in pari data un altro ricorso, avente ad oggetto lo stesso contratto e gli stessi oneri commissionali (prot. 111449/20). Tale ricorso è stato poi oggetto di rinuncia, e ciò consente l’esame da parte del Collegio del presente ricorso.
La ricorrente ha proposto una domanda principale avente per oggetto la restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, sul presupposto che il soggetto che ha sottoscritto il contratto di finanziamento in nome e per conto dell’intermediario fosse in effetti un mediatore creditizio (in violazione degli artt. 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB. Sul punto si osserva che il contratto risulta sottoscritto in nome e per conto del finanziatore, da parte di un soggetto [A. S.r.l.], formalmente diverso dal soggetto giuridico che è indicato nel contratto come intermediario del credito a cui è stato conferito l’incarico di mediazione [B S.p.A.]. Tale ultimo soggetto ha firmato per identificazione del cliente.
Non risulta quindi prodotta in atti documentazione a supporto del fatto che il soggetto che ha sottoscritto il contratto di finanziamento in nome e per conto dell’intermediario fosse in effetti un mediatore creditizio.
La cliente ha allegato infatti una visura riferita tuttavia all’intermediario finanziario a cui è stato conferito l’incarico di mediazione [B S.p.A.] e non al soggetto che ha sottoscritto il contratto. L’eventuale legame economico e di partecipazione, oltre a non esser stato provato, non integrerebbe di per sé una violazione del principio di terzietà del mediatore.
Nel contratto di intermediazione sottoscritto con la cliente l’intermediario finanziario [B S.p.A.] assume un incarico di “mediazione creditizia”, nel quale figura non solo come “intermediario finanziario”, ma anche come “mediatore creditizio”.
Ne consegue che la domanda di nullità della clausola di intermediazione, fondata sulla sottoscrizione del contratto, da parte di un mediatore, in nome e per conto del finanziatore, non risulta meritevole di accoglimento.
Relativamente alla domanda subordinata di restituzione degli oneri pro quota, la cliente ha allegato un conteggio estintivo da quale risulta l’estinzione anticipata del finanziamento al 30/09/2017, con 73 rate scadute su 120, e un rimborso di commissioni di gestione per € 324,87. Ha allegato, altresì, la liberatoria che attesta l’avvenuta estinzione del prestito.
I costi secondari del credito per cui vi è contestazione da parte della cliente sono i seguenti:
“A) € 300,00 spese di istruttoria dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata”;
B) € 561,77 commissioni di attivazione dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all’attivazione del finanziamento presso l’Ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici ai sensi del punto 8 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell’Ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell’inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 4 delle condizioni generali di contratto;
C) € 1.024,91 [di cui € 25,00 per spese di gestione documentale per conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del cedente per il periodo di legge anche successivamente all’estinzione del prestito] commissioni di gestione pratica dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all’invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all’incasso delle rate di ammortamento;…
E) € 345,60 per premi anticipatamente dovuti relativi alla polizza assicurativa prevista al punto 6 delle condizioni generali del contratto;….
G) € 3.600,00 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l’attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell’operazione a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito…”.
Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale sub lett. C (“commissioni di gestione pratica”), per la quota non maturata, e il rimborso da parte della Compagnia di Assicurazioni dei premi assicurativi secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
In merito alla commissione di intermediazione, come già indicato si osserva che sul contratto di finanziamento si menziona un intermediario finanziario, [B S.p.A.], a cui risulta che la cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento.
La cliente domanda la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio pro rata:
- commissioni di attivazione (B), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura recurring in virtù della presenza dell’inciso “passaggio ad altri enti pensionistici”.
- commissioni di gestione (C), che secondo il consolidato orientamento dei Collegi hanno natura recurring (v. anche contratto, cui non è allegato un piano di rimborso);
- costi di intermediazione (G), che - secondo il consolidato orientamento dei Collegi - hanno natura up front, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.
Per quanto concerne il premio assicurativo vita, l’intermediario ha prodotto la quantificazione del rimborso del premio pervenuto dalla compagnia, ma non le condizioni generali e il modulo di adesione sottoscritto dalla cliente.
Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.
Come precisato, da ultimo, dal Coll. di Xxxxxxxxxxxxx nella menzionata decisione n. 10003/2016, la determinazione dell’importo offerto in restituzione a opera dell’impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito ex ante, condizione che non risulta si sia verificata nel caso di specie (con la conseguenza che anche agli oneri assicurativi si deve applicare il criterio pro rata temporis).
Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis ed ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato (riferito alla domanda subordinata):
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 19.297,86 | Tasso di interesse annuale | 4,50% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 208,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 39,17% |
Data di inizio del prestito | 01/07/2011 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 16,94% |
rate pagate | 73 | rate residue | 47 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Commissione di attivazione (B) | 561,77 | Recurring | 39,17% | 220,03 | 220,03 | ||||
commissione di gestione (C) | 1.024,91 | Recurring | 39,17% | 401,42 | 324,87 | 76,55 | |||
Commissioni di intermediazione (G) | 3.600,00 | Upfront | 16,94% | 609,82 | 609,82 | ||||
Premi assicurativi (E) | 345,60 | Recurring | 39,17% | 135,36 | 135,36 | ||||
TOTALE: | 1.041,76 | ||||||||
L’importo totale dovuto è inferiore alla richiesta della cliente, in quanto quest’ultima ha richiesto l’applicazione del criterio pro rata temporis anche per la commissione di intermediazione.
La ricorrente ha domanda anche il pagamento degli interessi legali dal giorno dell’estinzione a quello del rimborso.
In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.041,76, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1