INTESA AMMINISTRATIVA
Per l’applicazione dell’accordo di reciprocità tra l’Italia e l’Australia in materia di assistenza sanitaria.
In conformità all’art.6 dell’accordo di reciprocità tra l’Italia e l’Australia in materia di assistenza sanitaria firmato a Roma il 9 gennaio 1986, le autorità competenti delle Parti contraenti stipulano la seguente intesa amministrativa al fine di dare esecuzione a detto accordo.
Definizioni
1. Nella presente intesa:
a) per «Accordo» si intende l’Accordo di reciprocità tra l’Australia e l’Italia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986;
b) per «istituzione competente» si intende l’ente responsabile dell’attuazione dell’accordo, e precisamente:
i) per l’Australia, la Health Insurance Commission;
ii) per l’Italia, l’unità sanitaria locale competente per territorio;
c) per «organismo di collegamento» si intende:
i) per l’Australia, il Dipartimento dei servizi sociali e della sanità a Canberra (The Department of Community Services and Health in Canberra);
e
ii) per l’Italia, il Ministero della Sanità.
2. Ogni termine definito nell’accordo avrà, quando usato nella presente intesa, lo stesso significato ad esso attribuito dalla legislazione sanitaria nazionale di dette Parti, salvo che sia diversamente richiesto dal contesto.
3. Nell’applicazione della presente intesa da parte di un’autorità, di un organismo o di un’istituzione competente delle parti contraenti, qualsiasi termine non definito nell’accordo o nella presente intesa avrà il significato ad esso attribuito dalla legislazione sanitaria nazionale di dette Parti, salvo che sia diversamente richiesto dal contesto.
Documentazione rilasciata ai sensi della legislazione sanitaria nazionale
4. Su presentazione in Australia, presso qualsiasi ufficio dell’istituzione competente per l’Australia, da parte di una persona ovvero a suo nome di:
a) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino italiano con permesso di soggiorno in Australia per un periodo superiore a sei mesi; ovvero
b) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino italiano, e un documento di identità rilasciato dal Ministero degli affari esteri di Australia che attesti che tale persona è:
i) il capo, o un membro del personale di una missione diplomatica o di un ufficio consolare istituiti in Australia dall’Italia; oppure
ii) un membro convivente della famiglia di una persona di cui al punto i); e
c) una dichiarazione, rilasciata nei dodici mesi precedenti dalla competente istituzione italiana, attestante che la persona a diritto a ricevere prestazioni mediche ed ospedaliere ai sensi della legislazione sanitaria nazionale italiana, o in alternativa, una dichiarazione rilasciata dalla stessa persona, ovvero a suo nome, attestante il diritto a tali prestazioni; detta istituzione rilascerà a tale persona, ovvero a suo nome, una “Medicare card” valida per il periodo della permanenza autorizzata della persona in Australia.
5. Su presentazione, all’istituzione competente della località italiana ove si richiedono le cure mediche, da parte di una persona ovvero a suo nome, di:
a) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino australiano, ovvero un certificato di residenza valido, che attesti che la persona è autorizzata a risiedere a tempo indeterminato in Australia, unito ad una dichiarazione della persona, con la quale questa attesti che intende rimanere in Italia per un periodo superiore a sei mesi; ovvero
b) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino australiano, e un documento rilasciato dal Ministero degli affari esteri dell’Italia, che attesti che tale persona è:
i) il capo, o un membro del personale di una missione diplomatica o di un ufficio consolare istituiti in Italia dall’Australia: oppure
ii) un membro convivente della famiglia di una persona di cui al punto i); e
c) una «Medicare Card» in corso di validità, rilasciata a detta persona, ovvero a suo nome, dalla Health Insurance Commission d’Australia o, in alternativa, una dichiarazione della persona con la quale questa attesti che ha diritto alle prestazioni «Medicare» in Australia, detta istituzione rilascerà a tale persona, ovvero a suo nome, una attestazione che certifichi che detta persona ha diritto a cure mediche per il periodo della sua permanenza in Italia.
6. Le cure mediche di cui una persona ha diritto ai sensi dell’Accordo possono essere prestate prima che i documenti di cui ai paragrafi 4 e 5 vengano presentati presso l’istituzione competente.
Intese di carattere finanziario
7. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 9, le autorità competenti converranno, a partire dal 1° gennaio dell’anno successiovo a quello in cui l’accordo entra in vigore, ed entro i sei mesi dall’inizio di ciascun periodo annuale, ovvero, nel corrispondente periodo più breve qualora l’Accordo venga denunciato prima dello scadere di un periodo di dodici mesi, intese finanziarie tra le Parti contraenti per prendere in esame ogni pendenza relativa a detto periodo dovuta alla prestazione di cure mediche ai sensi dell’accordio nel territorio di ciascuna Parte contraente.
8. Per le finalità di cui al paragrafo 7, le autorità competenti prenderanno in considerazione gli elementi pertinenti relativi a detto periodo, incluse le differenze relative sia al numero dei rispettivi cittadini che soggiornano temporaneamente nel territorio dell’altro Paese, sia alla durata dei periodi di soggiorno, oltre ad ogni documentazione disponibile relativa ai costi delle cure mediche.
9. Il primo periodo di dodici mesi, di cui al paragrafo 7, verrà esteso in modo da comprendere ogni periodo più breve che intercorra tra l’entrata in vigore dell’accordo ed il 1° gennaio dell’anno successivo.
10. Le intese di carattere finanziario convenute in relazione al primo periodo di dodici mesi, di cui al paragrafo 7, esteso ad ogni periodo più breve di cui al paragrafo 9, saranno regolate da parte dell’Australia mediante il pagamento dell’ammontare di 50.000 dollari australiani, aumentato della quota proporzionale per cui detto periodo più breve incide sul periodo di dodici mesi.
Notifica delle modifiche legislative
11. Qualora, in conformità al paragrafo 4 dell’art. 1 dell’accordo, un’autorità competente notifichi all’altra una disposizione normativa che emendi, integri o sustituisca la legislazione inclusa nel campo di applicazione dell’accordo, la prima autorità competente invierà copie di detta disposizione normativa e del relativo materiale esplicativo, e fornirà altresì ogni ulteriore spiegazione o chiarimento che l’altra autorità competente potrà richiedere.
Comunicazioni tra gli organismi di collegamento
12. Salvo quanto diversamente previsto nella presente intesa, le comunicazioni relative al funzionamento dell’accordo o della intesa si effettueranno direttamente tra gli organismi di collegamento.
Predisposizione dei formulari e dei moduli
13. Ogni formulario ed ogni altro modulo necessario per l’applicazione dell’accordo o della presente intesa verrà predisposto di comune accordo tra gli organismi di collegamento e, ove occorra, nelle lingue inglese ed italiana.
Scambio di informazioni
14. Le informazioni che sono scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 7 dell’accordo possono includere:
a) la natura e la durata delle cure mediche prestate ai sensi dell’Accordo ad un cittadino di uno Stato che si trovi nel territorio dell’altro, quando l’autorità di collegamento del primo Stato lo richieda con il consenso di detto cittadino e trasmetta informazioni sufficienti per identificare il caso;
b) il numero dei viaggi effettuati ogni anno dai cittadini di uno Stato che si recano nell’altro.
Commissione mista
15. Alla Commissione mista, di cui al paragrafo 3 dell’art. 6 dell’Accordo, sono demandate le seguenti funzioni:
a) riferire alle autorità competenti delle Parti contraenti in merito all’applicazione ed alla funzionalità dell’Accordo;
b) esaminare particolari situazioni derivanti dall’attuazione dell’Accordo, quali a titolo esemplificativo, le situazioni straordinarie od inusuali che possano incidere sulle intese di carattere finanziario di cui al paragrafo 7;
c) provvedere allo scambio di informazioni in ordine all’evoluzione della legislazione sanitaria delle Parti;
d) raccomandare, alla luce di detta evoluzione, ogni emendamento o perfezionamento che possa essere apportato all’accordo, ovvero alla presente Intesa, al fine di migliorarne l’applicazione; ed
e) esaminare gli effetti sull’Accordo di ogni altro accordo in materia sanitaria concluso da una delle Parti con altri Stati.
16. La Commissione si riunirà con le modalità ed i tempi ritenuti necessari ed il Paese ospitante metterà a disposizione la sede e gli adeguati servizi di supporto, provvedendo alla redazione del processo verbale della riunione della Commissione. Tale processo verbale sarà sottoposto alla valutazione delle autorità competenti delle Parti contraenti.
17. Gli argomenti proposti dalla autorità competente di una Parte contraente per l’ordine del giorno della riunione saranno trasmessi all’altra con ragionevole anticipo. L’ordine del giorno potrà includere altri argomenti proposti nel corso della riunione stessa.
Revisione dell’intesa
18. La presente intesa potrà essere modificata in qualsiasi momento di comune accordo tra le autorità competenti delle Parti contraenti e, qualora una di queste autorità chieda all’altra di concertarsi a tale scopo, i rappresentanti designati si riuniranno entro un termine reciprocamente conveniente.
Entrata in vigore
19. La presente intesa entrerà in vigore lo stesso giorno dell’Accordo e rimarrà in vigore per tutta la durata dello stesso
FIRMATO A CANBERRA il 18 luglio 1988, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
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