Contratto di assicurazione a termine fisso
Refund 100% Single Best
Contratto di assicurazione a termine fisso
con maggiorazione del capitale in caso di premorienza
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Adesione alla Trasformazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Trasformazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione
Modello 5454/10
Refund 100% Single Best – tariffa 25J2
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di settembre 2010 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 15 settembre 2010
Scheda Sintetica – mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Scheda Sintetica
Contratto di assicurazione a termine fisso con maggiorazione del capitale in caso di premorienza (Refund 100% Single Best -Tariffa 25J2)
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme.
1.b) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: Refund 100% Single Best.
1.c) Tipologia del contratto
Refund 100% è un’assicurazione a termine fisso con maggiorazione del capitale in caso di premorienza.
Un’assicurazione a termine fisso è un contratto assicurativo sulla vita che prevede il pagamento delle sue prestazioni sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell’Assicurato a tale data che di sua premorienza.
Refund 100% è un’assicurazione riservata ai Contraenti, o loro aventi causa (gli “Aventi Causa”), già sottoscrittori del contratto di tipo index linked denominato Single Best (il “Contratto Originario”)
- tariffa 25IR, che vogliano sostituire il Contratto Originario con quello descritto nel presente Fascicolo Informativo.
Per Aventi Causa si intendono
a) gli aventi diritto alla prestazione per il caso di decesso prevista dal Contratto Originario qualora la figura dell’Assicurato, deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, coincidesse con quella del Contraente dello stesso contratto;
oppure
b) gli eredi del Contraente del Contratto Originario, qualora la figura del Contraente, deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, non coincidesse con quella dell’Assicurato dello stesso contratto ancora in vita.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite da Bipiemme Vita S.p.A. mediante una specifica provvista di attivi appositamente acquistati a copertura della riserva matematica relativa al contratto stesso
1.d) Durata
La durata di Refund 100% è di quattro anni oltre la scadenza del Contratto Originario. Il contratto è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra il 30/11/2010 (la “Data di Effetto”) e il 26/07/2016 (la “Data di Scadenza”).
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza delle garanzie.
1.e) Pagamento del premio
Nessun versamento di premio è dovuto dal Contraente a seguito della sostituzione del Contratto Originario con Refund 100%.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Refund 100% è un prodotto che, a scadenza, consentirà agli aderenti all’operazione, di ottenere il rimborso del premio versato sul Contratto Originario seppur in una data posticipata rispetto alla scadenza di tale contratto, usufruendo altresì di una copertura per il caso di morte comunque più elevata rispetto al Contratto Originario.
Le prestazioni assicurate dal contratto qui illustrato sono direttamente garantite dalla Compagnia.
Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione dei meccanismi del contratto.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto
La Compagnia liquiderà, agli aventi diritto, il capitale garantito a scadenza (il “Capitale Assicurato”), pari al premio versato sul Contratto Originario oggetto della Trasformazione.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto
Alla scadenza del contratto la Compagnia liquiderà agli aventi diritto per questa ipotesi, il Capitale Assicurato maggiorato in base ai criteri stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione.
c) Opzioni contrattuali
Non previste.
Maggiori informazioni sono fornite alla sezione B della Nota Informativa.
4. COSTI
Stante la specifica natura e destinazione del prodotto, Bipiemme Vita S.p.A. non preleva alcun costo né nella fase di trasformazione né durante la fase di gestione della polizza.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
In considerazione di quanto sopra l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” è pari a 0 (zero) per ogni contratto trasformato.
5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare l’adesione alla trasformazione. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
*********************************************************************************************
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Nota Informativa– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Nota Informativa
Contratto di assicurazione a termine fisso con maggiorazione del capitale in caso di premorienza (Refund 100% Single Best -Tariffa 25J2)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in sei sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia”) è una Società per Azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e appartenente al Gruppo Bipiemme.
L’indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia. Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è un’impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Xxxxx & Xxxxx S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
2 – Conflitto di interessi
In relazione alle potenziali situazioni di conflitto di interessi si richiama l’attenzione sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota Informativa può essere intermediato da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., società tutte appartenenti al medesimo gruppo a cui appartiene la Compagnia.
Si segnala che gli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti potrebbero essere acquistati e/o emessi da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:
- l’individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell’attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l’effettuazione di operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.
In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE |
OFFERTE |
3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Refund 100% Single Best - tariffa 25J2 (“Refund 100%”), è un contratto di assicurazione sulla vita a termine fisso con maggiorazione del capitale in caso di premorienza.
Un’assicurazione a termine fisso è un contratto che prevede il pagamento delle prestazioni assicurate sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell’Assicurato a tale data che di sua premorienza.
Refund 100% può essere stipulata esclusivamente dai Contraenti, o dai loro aventi causa (gli “Aventi Causa”), già sottoscrittori del contratto assicurativo di tipo index linked denominato Single Best (il “Contratto Originario”) tariffa 25IR.
Per Aventi Causa si intendono
a) gli aventi diritto alla prestazione per il caso di decesso prevista dal Contratto Originario, qualora la figura dell’Assicurato deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, coincidesse con quella del Contraente dello stesso contratto;
oppure
b) gli eredi del Contraente del Contratto Originario, qualora la figura del Contraente, deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, non coincidesse con quella dell’Assicurato dello stesso contratto rimasto in vita.
La Compagnia ha deciso di promuovere un’operazione (la “Trasformazione”) che consenta di sostituire il Contratto Originario con quello qui descritto.
I Contraenti che vogliono aderire alla Trasformazione debbono sottoscrivere il “Modulo di adesione alla trasformazione” (il “Modulo”), che costituisce parte integrante del contratto.
La durata del contratto è di quattro anni oltre la scadenza del Contratto Originario.
Il contratto è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra il 30/11/2010, data di decorrenza delle garanzie (la “Data di Effetto”) e il 26/07/2016, la data di scadenza delle stesse (la “Data di Scadenza”), entrambe indicate sul Modulo.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
3a - Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto
In caso di vita dell’Assicurato al 26/07/2016 la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto, il capitale garantito a scadenza (il “Capitale Assicurato”), pari al premio corrisposto sul Contratto Originario oggetto della Trasformazione.
3b - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto
In caso di decesso dell’Assicurato nell’arco della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà alla scadenza del contratto, agli aventi diritto, l’importo determinato al precedente punto 3a – “Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto” maggiorato di una somma ottenuta moltiplicando il premio versato sul Contratto Originario per il “Coefficiente di calcolo della maggiorazione per il caso di decesso” quest’ultimo determinato in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla Data di Effetto come illustrato nella seguente tabella:
Coefficiente di maggiorazione per | calcolo della il caso di decesso | |
Età dell’Assicurato (x) alla decorrenza del contratto | Assicurati di sesso maschile | Assicurati di sesso femminile |
18 anni≤ x < 45 anni e sei mesi | 20% | 30% |
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi | 15% | 25% |
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi | 5% | 10% |
65 anni e sei mesi ≤ x < 85 anni e sei mesi | 2% | 5% |
A puro titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo relativo alla maggiorazione per il caso di decesso di un Assicurato di sesso femminile di trentacinque anni:
Premio versato sul Contratto Originario (in Euro) | Coefficiente per il caso di decesso | Maggiorazione in caso di decesso dell’Assicurato (in Euro) |
5.000,00 | 30% | 1.500,00 |
50.000,00 | 30% | 15.000,00 |
1.000.000,00 | 30% | 300.000,00 |
e alla maggiorazione per il caso di morte di un Assicurato di sesso maschile di sessantotto anni:
Premio versato sul Contratto Originario (in Euro) | Coefficiente per il caso di decesso | Maggiorazione in caso di decesso dell’Assicurato (in Euro) |
5.000,00 | 2% | 100,00 |
50.000,00 | 2% | 1.000,00 |
1.000.000,00 | 2% | 20.000,00 |
Le prestazioni di cui ai precedenti punti 3a e 3b sono garantite dalla Compagnia.
4 – Premio
Nessun versamento di premio è dovuto dal Contraente a seguito della sostituzione del Contratto Originario con Refund 100%.
Non è consentito effettuare versamenti in corso di contratto.
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla Data di Effetto.
5 – Opzioni di contratto
Refund 100% non prevede alcuna opzione alla scadenza del contratto.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6 – Costi
Refund 100% non prevede costi oltre a quanto illustrato al seguente punto 6a – “Costi in caso di riscatto”.
6a – Costi in caso di riscatto
Il valore di riscatto si determina scontando il capitale liquidabile a scadenza ad un tasso di attualizzazione variabile (il “TdA”).
Il TdA, come dettagliatamente di seguito illustrato, è il risultato anche della sommatoria di un parametro fisso pari a 1,5% (uno virgola cinque per cento) (il “Parametro Fisso”) e di due parametri variabili ovvero il tasso Mid swap Euro e il CDS spread senior (CMA) di Banca Popolare di Milano
S.C. a r.l (i “Parametri Variabili”) questi ultimi dettagliatamente illustrati al seguente punto 11 – “Riscatto e riduzione”.
Poiché i Parametri Variabili oscillano in funzione del tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 26/07/2016 a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato e in base alle valutazioni del merito di credito di Banca Popolare di Milano S.C. a r.l., non è possibile quantificare a priori l’ammontare di detti parametri e, di conseguenza, non è possibile quantificare a priori il TdA.
7 – Misura e modalità di eventuali sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
8 – Regime fiscale
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente Nota:
a) se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’IRPEF, dall’imposta delle successioni e dall’imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);
b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato sono soggette a un’imposta sostitutiva del 12,50% (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni e art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d’impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9 – Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera perfezionato alla Data di Effetto a condizione che il Contraente abbia sottoscritto il “Modulo di adesione alla trasformazione” e tale modulo sia stato ricevuto dalla Compagnia. Nessun versamento di premio è dovuto dal Contraente.
10 – Risoluzione del contratto
La risoluzione anticipata del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto (a seguito di richiesta scritta, e a condizione che sia trascorso un anno dalla Data di Effetto, la Compagnia provvede a liquidare a quest’ultimo il valore di riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 11 – “Riscatto e riduzione”)
In tale caso gli aventi diritto potrebbero ricevere un importo inferiore al premio versato sul Contratto Originario.
11 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, essendo in vita l’Assicurato e decorso almeno un anno dalla data di decorrenza delle garanzie, può esercitare il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
Il valore di riscatto sarà pari al Capitale Assicurato scontato per il tempo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di riscatto e la Data di Scadenza al seguente tasso (il “TdA”):
TdA = max (4,91%; tasso Mid Swap Euro + CDS spread senior (CMA) di Banca Popolare di Milano
S.C. a r.l (di seguito “B.P.M.”) + 1,5%). dove:
per tasso Mid swap Euro (rilevato sul circuito Bloomberg) si intende la media aritmetica tra tasso denaro e lettera sulla scadenza pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 26/07/2016 rilevato l’ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello di ricezione della richiesta di riscatto.
per CDS spread senior (CMA) di B.P.M. (rilevato sul circuito Datavision) di intende lo spread relativo al merito creditizio di un emittente, nella fattispecie B.P.M., di un titolo senior, calcolato sulla scadenza del titolo stesso ossia con durata pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 26/07/2016. Anche questo parametro viene rilevato l’ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello di ricezione della richiesta di riscatto;
per "ultimo giorno lavorativo utile” (la “Data di Riferimento”) si intende l’ultimo giorno di ciascun mese in cui le Banche Commerciali in Milano siano aperte per le contrattazioni ordinarie.
Il TdA verrà pubblicato e reso disponibile mensilmente alla clientela sul sito internet della Compagnia e sul quotidiano MF.
La Compagnia, a suo insindacabile giudizio, qualora i Parametri Variabili non fossero più calcolabili potrà sostituirli con un parametro equivalente (il “Parametro Equivalente”) per il quale siano utilizzati i medesimi o equivalenti metodi di calcolo. In questa ipotesi il parametro rilevante per la determinazione del TdA diventerà quindi il Parametro Equivalente. Nell’ipotesi sopra descritta la Compagnia, entro dieci giorni dal momento in cui l’evento si è verificato, si impegna a pubblicare sul proprio sito internet e sul quotidiano “MF” il nuovo o i nuovi Parametri Equivalenti.
Anche in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale e trascorso almeno un anno dalla Data di Effetto, gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di riscatto.
In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al Capitale Assicurato maggiorato di una somma ottenuta moltiplicando detto capitale per il “Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di decesso”, indicato in valore percentuale nella seguente tabella in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato alla Data di Effetto. L’importo così calcolato sarà quindi scontato per il tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e il 26/07/2016, al tasso TdA in precedenza illustrato.
Coefficiente di maggiorazione per | calcolo della il caso di decesso | |
Età dell’Assicurato (x) alla decorrenza del contratto | Assicurati di sesso maschile | Assicurati di sesso femminile |
18 anni≤ x < 45 anni e sei mesi | 20% | 30% |
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi | 15% | 25% |
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi | 5% | 10% |
65 anni e sei mesi ≤ x < 85 anni e sei mesi | 2% | 5% |
In ogni caso una volta effettuata la liquidazione del valore di riscatto il contratto si estingue definitivamente.
Nel Progetto esemplificativo di cui alle sezione E è riportata l’evoluzione dei valori di riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate. Va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 15 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.
12 – Revoca dell’adesione alla trasformazione
Nella fase che precede la Data di Effetto, il Contraente ha la facoltà di revocare l’adesione alla trasformazione.
Il Contraente che intende revocare l’adesione alla trasformazione deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia entro il 12/11/2010 e restituire la copia del Modulo di propria pertinenza.
La revoca all’adesione alla trasformazione ha l’effetto di mantenere in vigore le condizioni del Contratto Originario.
13 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di riscatto o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 15 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx. Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
Si rammenta che l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
14 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
15 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
16 – Reclami
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
17 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il valore del capitale garantito a scadenza;
b) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
18 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia
Relativamente a quanto disposto dall’art. 1926 del codice civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto si precisa che, il Contraente non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione sarà cura del Contraente comunicare per iscritto a Bipiemme Vita S.p.A. l’eventuale variazione del proprio recapito.
19 – Recesso
Il contratto qui regolato non prevede diritto di recesso.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
Le presenti elaborazioni costituiscono una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. Le elaborazioni vengono effettuate in base ad un ammontare di premio predefinito corrisposto sul Contratto Originario.
Gli sviluppi dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di un TdA calcolato secondo il valore dei suoi Parametri Variabili rilevati il 09/09/2010 ossia:
Mid swap Euro: Anno di Riferimento 30/11/2011: 1,830% - Anno di Riferimento 30/11/2012: 1,647% - Anno di Riferimento 30/11/2013 : 1,471% - Anno di Riferimento 30/11/2014: 1,301% - Anno di Riferimento 30/11/2015 : 1,155%
CDS spread senior di BPM: Anno di Riferimento 30/11/2011: 1,487% - Anno di Riferimento 30/11/2012: 1,379% - Anno di Riferimento 30/11/2013 : 1,245% - Anno di Riferimento 30/11/2014: 1,103% - Anno di Riferimento 30/11/2015 : 1,398%
I valori sviluppati sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili potrebbero discostarsi dalle ipotesi impiegate.
sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:
- Sesso dell’Assicurato: femminile
- Durata: cinque anni sette mesi e ventisei giorni
- Premio corrisposto sul Contratto Originario: € 30.000,00 (trentamila/00)
- Età dell’Assicurato alla Data di Effetto: 66 anni
Anno | Capitale assicurato | Capitale assicurato | Valore di riscatto in caso | Valore di riscatto per |
di | a scadenza | a scadenza per decesso dell’Assicurato | di vita dell’Assicurato | decesso dell’Assicurato |
riferimento | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) |
30/11/2011 | 30.000,00 | 31.500,00 | 24.000,00 | 25.200,00 |
30/11/2012 | 30.000,00 | 31.500,00 | 25.179,00 | 26.437,95 |
30/11/2013 | 30.000,00 | 31.500,00 | 26.415,00 | 27.735,75 |
30/11/2014 | 30.000,00 | 31.500,00 | 27.711,00 | 29.096,55 |
30/11/2015 | 30.000,00 | 31.500,00 | 29.070,00 | 30.523,50 |
26/07/2016 | 30.000,00 | 31.500,00 | 30.000,00 | 31.500,00 |
sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:
- Sesso dell’Assicurato: maschile
- Durata: cinque anni sette mesi e ventisei giorni
- Premio corrisposto sul Contratto Originario: € 30.000,00 (trentamila/00)
- Età dell’Assicurato alla Data di Effetto: 66 anni
Anno | Capitale assicurato | Capitale assicurato | Valore di riscatto in caso | Valore di riscatto per |
di | a scadenza | a scadenza per decesso dell’Assicurato | di vita dell’Assicurato | decesso dell’Assicurato |
riferimento | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) | (valori a fine anno) |
30/11/2011 | 30.000,00 | 30.600,00 | 24.000,00 | 24.480,00 |
30/11/2012 | 30.000,00 | 30.600,00 | 25.179,00 | 25.682,58 |
30/11/2013 | 30.000,00 | 30.600,00 | 26.415,00 | 26.943,30 |
30/11/2014 | 30.000,00 | 30.600,00 | 27.711,00 | 28.265,22 |
30/11/2015 | 30.000,00 | 30.600,00 | 29.070,00 | 29.651,40 |
26/07/2016 | 30.000,00 | 30.600,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
*********************************************************************************************
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Condizioni di Assicurazione
Refund 100% Single Best - Tariffa 25J2
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO
CON MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI PREMORIENZA
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 – La trasformazione
Refund 100% Single Best (“Refund 100%”) è un’assicurazione riservata ai Contraenti, o loro aventi causa (gli “Aventi Causa”), già sottoscrittori del contratto di tipo index linked denominato Single Best (il “Contratto Originario”) - tariffa 25IR, che vogliano sostituire il Contratto Originario con quello descritto nel presente Fascicolo Informativo.
Per Aventi Causa si intendono:
a) gli aventi diritto alla prestazione per il caso di decesso prevista dal Contratto Originario qualora la figura dell’Assicurato, deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, coincidesse con quella del Contraente dello stesso contratto;
oppure
b) gli eredi del Contraente del Contratto Originario, qualora la figura del Contraente, deceduto nell’arco della durata contrattuale di Single Best, non coincidesse con quella dell’Assicurato dello stesso contratto ancora in vita.
Gli aderenti alla Trasformazione debbono sottoscrivere il “Modulo di adesione alla trasformazione” (il “Modulo”), che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’operazione di sostituzione del Contratto Originario con quello qui regolato verrà di seguito definita come “Trasformazione”.
Articolo 2 – Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal “Modulo di Adesione alla Trasformazione” (il “Modulo”) e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 3 – Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto
In caso di vita dell’Assicurato al 26/07/2016 (la “Data di Scadenza”), la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale garantito a scadenza riportato sul Modulo (il “Capitale Assicurato”), di importo pari al premio versato sul Contratto Originario.
Condizioni di Assicurazione– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Articolo 4 – Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto
In caso di decesso dell’Assicurato entro l’arco della durata contrattuale la Compagnia corrisponderà alla scadenza del contratto, agli aventi diritto per questa ipotesi, l’importo determinato al precedente articolo 3 – “Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto”, incrementato di una somma ottenuta moltiplicando detto importo per il “Coefficiente di calcolo della maggiorazione per il caso di decesso” quest’ultimo indicato in valore percentuale nella seguente tabella, in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato al 30/11/2010 (la ”Data di Effetto”):
Coefficiente di maggiorazione per | calcolo della il caso di decesso | |
Età dell’Assicurato (x) alla decorrenza del contratto | Assicurati di sesso maschile | Assicurati di sesso femminile |
18 anni≤ x < 45 anni e sei mesi | 20% | 30% |
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi | 15% | 25% |
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi | 5% | 10% |
65 anni e sei mesi ≤ x < 85 anni e sei mesi | 2% | 5% |
Articolo 5 – Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Articolo 6 – Premio
Nessun versamento di premio è dovuto dal Contraente per la sottoscrizione del contratto qui regolato.
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 7 – Perfezionamento del contratto e durata
Il contratto si considera perfezionato alla Data di Effetto a condizione che il Contraente abbia sottoscritto il “Modulo di adesione alla trasformazione” e tale modulo sia stato ricevuto dalla Compagnia.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra il 30/11/2010, data di decorrenza delle garanzie e il 26/07/2016 data di scadenza delle stesse, entrambe indicate sul Modulo.
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, essendo in vita l’Assicurato e decorso almeno un anno dalla Data di Effetto, può esercitare il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.
Il valore di riscatto sarà pari al Capitale Assicurato scontato per il tempo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia e il 26/07/2016, ad un tasso (il “TdA”) così determinato:
TdA = max (4,91%; tasso Mid Swap Euro + CDS spread senior (CMA) di Banca Popolare di Milano
S.C. a r.l (di seguito “B.P.M.”) + 1,5%).
dove:
per tasso Mid swap Euro (rilevato sul circuito Bloomberg) si intende la media aritmetica tra tasso denaro e lettera sulla scadenza pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 26/07/2016 rilevato l’ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.
per CDS spread senior (CMA) di B.P.M. (rilevato sul circuito Datavision) si intende lo spread relativo al merito creditizio di un emittente, nella fattispecie B.P.M., di un titolo senior, calcolato sulla scadenza del titolo stesso ossia con durata pari al tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto ed il 26/07/2016. Anche questo parametro viene rilevato l’ultimo giorno lavorativo utile del mese precedente a quello di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia;
per "ultimo giorno lavorativo utile” (la “Data di Riferimento”) si intende l’ultimo giorno di ciascun mese in cui le Banche Commerciali in Milano siano aperte per le contrattazioni ordinarie.
Il TdA verrà pubblicato e reso disponibile mensilmente alla clientela sul sito internet della Compagnia e sul quotidiano MF.
La Compagnia, a suo insindacabile giudizio, qualora il tasso Mid swap Euro e/o il CDS spread senior (CMA) di B.P.M. (i “Parametri Variabili”) non fossero più calcolabili potrà sostituirli con un parametro equivalente (il “Parametro Equivalente”) per il quale siano utilizzati i medesimi o equivalenti metodi di calcolo. In questa ipotesi il parametro rilevante per la determinazione del TdA diventerà quindi il Parametro Equivalente. Nell’ipotesi sopra descritta la Compagnia, entro dieci giorni dal momento in cui l’evento si è verificato, si impegna a pubblicare sul proprio sito internet e sul quotidiano “MF” il nuovo o i nuovi Parametri Equivalenti.
Anche in caso di decesso dell’Assicurato prima del 26/07/2016 e trascorso almeno un anno dalla Data di Effetto, gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di riscatto.
In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al Capitale Assicurato maggiorato di una somma ottenuta moltiplicando detto capitale per il “Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte”, determinato in valore percentuale nella seguente tabella in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato alla Data di Effetto. L’importo come sopra determinato sarà quindi scontato per il tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e il 26/07/2016, al tasso TdA in precedenza illustrato.
Coefficiente di maggiorazione per | calcolo della il caso di morte | |
Età dell’Assicurato (x) alla decorrenza del contratto | Assicurati di sesso maschile | Assicurati di sesso femminile |
18 anni≤ x < 45 anni e sei mesi | 20% | 30% |
45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi | 15% | 25% |
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi | 5% | 10% |
65 anni e sei mesi ≤ x < 85 anni e sei mesi | 2% | 5% |
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all’articolo 15 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Articolo 9 – Recesso
Il contratto qui regolato non prevede il diritto di recesso.
Articolo 10 – Opzioni del contratto
Non previste.
Articolo 11 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art. 1409 c.c.
Articolo 12 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Articolo 14 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
il Beneficiario, al verificarsi dell’evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Condizioni di Assicurazione– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Articolo 15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione:
originale del Modulo di Adesione alla trasformazione; eventuali appendici al contratto;
copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto; attestazione di esistenza in vita dell’Assicurato.
se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.
Inoltre, per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono essere altresì consegnati: il certificato di morte;
nel caso in cui l’Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l’atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l’esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari;
decreto del Giudice Tutelare in caso vi siano Beneficiari minori o incapaci che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo.
Il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Qualora la domanda di liquidazione della prestazione a scadenza sia anteriore alla data di scadenza stessa, il termine decorre dalla tale data.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA’
Articolo 16 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 17 – Legislazione applicabile
Al contratto si applica la Legge italiana.
Articolo 18 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento del contratto.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Glossario– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
rischio
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
DEFINIZIONI PARTICOLARI
capitale garantito a scadenza
Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario alla scadenza contrattuale
Glossario– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
progetto esemplificativo personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
TdA
Tasso utilizzato per calcolare il valore di riscatto.
titolo senior
Titolo la cui garanzia dipende dal soddisfacimento degli obblighi finanziari legati a titoli privilegiati, chiamati "senior securities" (titoli privilegiati in caso di rimborso dovuto a fallimento dell’emittente).
trasformazione
operazione che consente, senza pagamento di premio e senza spese aggiuntive, di sostituire il contratto assicurativo con un altro.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: |
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è diretto all’espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. |
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici; b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili (cfr. successivo punto 9) del trattamento. |
3. CONFERIMENTO DEI DATI Per quanto concerne l’attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. |
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri. |
5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di distribuzione e acquisizione dei contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Economia e delle Finanze, COVIP, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni). Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche a fini di antiriciclaggio, con particolare riferimento ai dati relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette ai sensi della vigente normativa. |
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best – tariffa 25J2 |
6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. |
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. |
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. |
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A. Responsabile del trattamento è il dott. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore generale pro tempore di Bipiemme Vita S.p.A.. L’elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. |
Fac Simile di Modulo di adesione alla trasformazione– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best - tariffa 25J2 |
Bipiemme Vita S.p.A. Sede Sociale Xxxxxx 00000 Via del Lauro 1 Tel. (+39) 02/00000000 Fax. (x00) 00.00000000 | Capitale Sociale € 111.000.000,00 int vers Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155 REA n. 1403170 | Iscritta all’Albo Imprese presso l’Isvap al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02 Gruppo Bipiemme Direzione e coordinamento: B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a r.l.. |
MODULO DI ADESIONE ALLA TRASFORMAZIONE
Il sottoscritto , in qualità di Contraente della polizza Single Best
n. , Premio unico versato €
dopo aver valutato con attenzione le caratteristiche e gli effetti dell’operazione descritti nel Documento Informativo dell’Operazione di Trasformazione
RICHIEDE
di effettuare la trasformazione della suddetta polizza, così come prospettata.
Data
Firma del Contraente
Firma dell’Assicurato
(se diverso dal Contraente)
Il Contraente dichiara:
- di aver ricevuto copia e di aver preso visione del Documento Informativo dell’Operazione di Trasformazione contenente la descrizione dell’operazione, gli effetti di essa, le informazioni sugli aspetti contrattuali della polizza Refund 100% Single Best ed il raffronto con la polizza Single Best;
- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo della polizza Refund 100% Single Best, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario ed il modulo di adesione;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato.
- di essere informato e di accettare le Condizioni che regolano l’operazione di trasformazione della polizza Single Best, con particolare riferimento alla disciplina della revoca dell’adesione alla trasformazione e del diritto di recesso dal nuovo contratto, di cui al punto 2 del Documento Informativo dell’Operazione di Trasformazione.
Firma del Contraente
Data di effetto | 30/11/2010 |
Data di scadenza | 26/07/2016 |
Capitale garantito a scadenza euro: | |
Contraente: Assicurato: | |
Beneficiari caso Vita: | |
Beneficiari caso Morte: |
Per effetto dell’adesione all’operazione, il contratto in essere, con effetto 30/11/2010, sarà così trasformato: Polizza Refund 100% Single Best n.
Il Contraente e l’Assicurato, ove persona diversa dal Contraente stesso, dichiara di aver preso piena conoscenza del contenuto delle Condizioni di Assicurazione della polizza Refund 100% Single Best e di accettare in ogni loro parte le previsione contenute, costituenti parte integrante della polizza.
Firma del Contraente
Firma dell’Assicurato
(se diverso dal Contraente)
Fac Simile di Modulo di adesione alla trasformazione– mod. 5454/10 | Refund 100% Single Best - tariffa 25J2 |
Bipiemme Vita S.p.A. Sede Sociale Xxxxxx 00000 Via del Lauro 1 Tel. (+39) 02/00000000 Fax. (x00) 00.00000000 | Capitale Sociale € 111.000.000,00 int vers Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155 REA n. 1403170 | Iscritta all’Albo Imprese presso l’Isvap al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02 Gruppo Bipiemme Direzione e coordinamento: B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a r.l.. |
L’operazione di trasformazione cui si aderisce deve intendersi quale proposta transattiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 del codice civile.
Con l’adesione all’operazione il Contraente rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, dedotti o deducibili, in ogni modo derivanti o connessi alla polizza Single Best ed esclude qualsiasi iniziativa in ogni sede in relazione alla predetta polizza nei confronti di Xxxxxxxx Vita, così come della Banca collocatrice.
Firma del Contraente
SPAZIO RISERVATO ALL’INTERMEDIARIO
Il sottoscritto incaricato della Banca:
- attesta l’autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente;
- dichiara di aver consegnato al Contraente copia del Documento Informativo dell’Operazione di Trasformazione, del Fascicolo Informativo e l’originale del Modulo di adesione.
Agenzia, Luogo e Data
Numero di matricola e Firma dell’incaricato della Banca_
Bipiemme Vita S.p.A. Sede Sociale Xxxxxx 00000 Via del Lauro 1 Tel. (+39) 02/00000000 Fax. (x00) 00.00000000 | Capitale Sociale € 111.000.000,00 int vers Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155 REA n. 1403170 | Iscritta all’Albo Imprese presso l’Isvap al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02 Gruppo Bipiemme Direzione e coordinamento: B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a r.l.. |