Bankpedia Review Vol. 3 n.2 2013
Bankpedia Review Vol. 3 n.2 2013
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Abstract
Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono: l’accordo delle parti, la cau- sa, l’oggetto e la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità. Per quel che concerne la causa, la legge non ne dà una definizione, ma si limita ad indicarla quale requisito del contratto, precisando all’art. 1418 c.c. che il contratto è nullo per mancanza di causa o quando essa è illecita. E’ possibile pertanto affermare che la causa è un elemento essenziale, cioè costitutivo, del contratto.
Evoluzione del concetto di causa
Originariamente l’importanza del requisito della causa nasce con riferimento alle obbligazioni: infatti la causa esprimeva la giustificazione dell’assunzione di una si- tuazione passiva di un soggetto nei confronti di un altro soggetto. Nei contratti di scambio, ad esempio, la causa dell’obbligazione di una parte consisteva nella corri- spondente obbligazione assunta dalla controparte.
Successivamente, l’importanza di un sottostante rapporto obbligatorio è andata scomparendo, essendo il contratto stesso in grado di produrre effetti reali in virtù del semplice consenso traslativo espresso dalle parti. Spostando l’attenzione dal rap- porto obbligatorio direttamente sul contratto, emerge anche una nuova prospettiva del concetto di causa: essa così esprime la funzione assolta dall’atto di autonomia privata, inizialmente intesa quale scopo o motivo ultimo del negozio (teoria soggetti-
1 Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX, Avvocato civilista presso il Foro di Napoli.
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va), successivamente qualificandosi come funzione dell’operazione economica (teo- ria oggettiva). La causa così esprime la funzione economico-sociale e risponde alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole di tutela; la causa, pertanto, si presta ad essere strumento di control- lo dell’utilità sociale del contratto. Non solo, ma la funzione dell’operazione econo- mica impegnata è intesa nella sua astrattezza: si parla infatti di causa astratta del contratto. Facendo un esempio chiarificatore, in un contratto di vendita, il dato che rileva giuridicamente è semplicemente lo scambio della cosa contro il prezzo. Così inteso, insomma, il concetto di causa consente di effettuare un controllo sulle ragioni giustificative delle attribuzioni patrimoniali, cioè sugli spostamenti di ricchezza; espli- citando la causa, quindi, si fa emergere dal contratto la struttura economica che sor- regge lo spostamento patrimoniale, determinante nella definizione stessa di contrat- to (art. 1321 c.c.).
La nozione di causa quale funzione economico-sociale, che è fatta risalire ad Xxxxxx Xxxxx e che risulta implicita nell’impostazione del Codice Civile del 1942, nel corso degli anni è stata oggetto di numerose critiche. Innanzitutto, essa va contestualizza- ta nel momento storico nel quale si è sviluppata, cioè nell’epoca fascista, pertanto è comprensibile come essa fosse strumentale alla ideologia dirigista che caratterizza- va i rapporti tra Stato ed economia a quell’epoca. Successivamente con l’entrata in vigore della Costituzione, il concetto di causa quale strumento di controllo da parte dell’ordinamento nei confronti dell’autonomia contrattuale si è rivelato incompatibile con i nuovi valori che propugnavano la libertà di iniziativa economica privata. In se- condo luogo, considerando la causa come funzione economico-sociale, si finiva spesso per ingenerare confusione tra il concetto di causa e quello di tipo contrattua- le, giungendo anche a conclusioni errate, ipotizzando che non fosse possibile confi- gurare un contratto tipico che avesse una causa illecita, e finendo così per conce- pire la causa in un certo modo per i contratti tipici, e in altro modo per quelli atipi- ci.
Se questo, quindi, è stato l’orientamento che ha caratterizzato il concetto di causa per lungo tempo, da alcuni anni va sviluppandosi una nuova tendenza che vuole va- lorizzare non più l’astrattezza, bensì la funzione pratica del concreto assetto di inte- ressi. Nella nuova prospettiva la causa esprime la funzione concreta del contratto, anche detta funzione economico-individuale del negozio: l’operazione economica oggi è infatti valutata nella sua specificità e con le caratteristiche che assume nella singola relazione sociale. Già con la sentenza n. 1898 del 2000, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito che il giudice, nel procedere all’identificazione del rap- porto contrattuale, alla sua denominazione e all’individuazione della disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione in concreto della causa quale elemento es- senziale del negozio, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di accertamento della conformità alla legge dell’attività negoziale posta in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi della illiceità (art. 1343 c.c.) e della meritevolezza di tutela (art. 1322 c.c.). Ma il baluardo di questa nuova interpre- tazione volta a valorizzare il concreto assetto di interessi è posto nella sentenza del- la Corte di Cassazione n. 10490 del 2006, nella quale si legge che la causa del con- tratto è intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è volto a rea- lizzare: la causa è la ragione concreta della dinamica contrattuale, è la funzione in- dividuale dello specifico contratto posto in essere. Questa nuova visione della causa concreta, intesa come ragione giustificativa dello specifico negozio, è stata favorita da un clima di recupero dell’autonomia individuale rispetto ad una vecchia imposta- zione che tendeva a funzionalizzare la volontà dei privati in vista dei fini generali perseguiti dall’ordinamento. Lo scopo pratico perseguito dall’atto di autonomia non deve più essere correlato a finalità sociali o ordinamentali, ma si appresta ad essere meritevole di tutela in quanto manifestazione di un atto di libertà, purché realizzi in- teressi che non siano in contrasto con i valori dell’ordinamento giuridico. Ulteriore applicazione di tali principi è stata data da una successiva pronuncia della Suprema Corte, la sentenza n. 26958 del 2007, nella quale la Corte di Cassazione ha posto
l’accento sull’interesse che ha ciascuna parte ad ottenere l’adempimento della ri- spettiva prestazione, attribuendo quindi alla causa quel ruolo concreto ed incisivo sulla nascita e sullo sviluppo del rapporto contrattuale che le era stato precluso per più di cinquant’anni con l’adozione della concezione di causa come funzione eco- nomico-sociale del contratto. La nuova visione della causa quale funzione concre- tamente svolta dal contratto permette quindi di valorizzare quelle finalità dalle quali si desume l’utilità che ha la prestazione per ciascuna parte, e quindi il suo valore d’uso.
Causa e tipo
Nel codice civile si parla sia della causa, sia del tipo contrattuale. E’ stato già evi- denziato come la causa sia uno dei requisiti essenziali del contratto (art. 1325), e infatti tutti i contratti, anche quelli che non sono tipici, devono avere una causa. Ve- diamo adesso cosa vuol dire tipicità. Il tipo è lo schema diffuso di una operazione economica. Si ha un semplice “tipo sociale” quando lo schema di operazione è con- solidato nella realtà sociale ma non è disciplinato dall’ordinamento; si ha invece “tipo legale” quando lo schema dell’operazione economica è regolato dall’ordinamento giuridico. Il tipo legale è espressione di una causa astratta. Si pensi al contratto di compravendita: la causa astratta di questo tipo di contratto è lo scambio di un bene contro il prezzo. Il tipo legale esprime appunto la funzione astratta del contratto, nel senso che l’operazione giuridica viene considerata una adeguata giustificazione del- lo spostamento di ricchezza e quindi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. I contratti tipici – anche detti contratti nominati – sono quelli la cui struttura e disciplina sono fissate dalla legge; con riferimento ad essi bisognerà valutare pur sempre l’impatto reale dello schema astratto per verificarne la liceità e meritevolez- za. Di contro, i contratti atipici – anche detti contratti innominati – non rientrano in nessuno schema fissato dalla legge, o perché utilizzano uno schema del tutto nuo-
vo, oppure – come accade più spesso nella realtà – perché modificano il tipo legale previsto dal legislatore; con riferimento ad essi bisognerà valutare la compatibilità dell’operazione economica con l’ordinamento giuridico. Possiamo così riassumere: la scelta di un contratto tipico implica già di per sé la conformità all’ordinamento del- lo schema astratto impiegato, e bisognerà poi in concreto verificare la liceità e la meritevolezza dell’assetto di interessi attuato; al contrario, scegliendo un contratto atipico bisognerà preliminarmente verificare la compatibilità con l’ordinamento dello schema impiegato, e solo successivamente effettuare la verifica di liceità e merite- volezza del particolare assetto di interessi attuato.
Liceità e meritevolezza della causa e contratto in frode alla legge
Da quanto sin qui detto si evince quindi che tutti i contratti sono soggetti al controllo di liceità e di meritevolezza e che questo controllo si manifesta in modo differente a seconda che si tratti di contratti tipici o atipici. Infatti, come già evidenziato, la scelta di un tipo legale implica già di per sé che lo schema impiegato è conforme all’ordinamento, e allora bisognerà verificare soltanto che il complesso degli interes- si realizzato non utilizzi lo schema per raggiungere un risultato illecito o comunque immeritevole di tutela. Al contrario, l’impiego di uno schema atipico impone una pre- ventiva verifica di conformità all’ordinamento, richiedendo quindi un controllo più ap- profondito ed incisivo.
In quest’ottica la norma cardine è fissata nell’art. 1343 c.c.: “la causa è illecita quan- do è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”. Vale la pena sottolineare che il testo dell’articolo, nel dare la nozione di causa illecita, non distingue tra contratti tipici e atipici; ed infatti l’art. 1418 c.c. stabilisce che l’illiceità della causa comporta la nullità del contratto (sia esso tipico o atipico). Passiamo ora all’analisi del controllo di liceità, esaminando le tre componenti previ- ste dall’art. 1343 c.c..
Norme imperative sono le cosiddette norme inderogabili. Per ordine pubblico si in- tendono invece i principi e i valori dell’ordinamento costituzionale e comunitario, che caratterizzano l’organizzazione della società in un particolare momento storico e che pertanto non possono essere superati dalla volontà dei privati. Quanto al buon co- stume, si tende ormai ad ampliarne la portata dall’area del pudore sessuale – dove storicamente si è collocato – alla cosiddetta morale sociale; ciò che invece è rimasto constante è la considerazione che il rispetto del buon costume esprime un principio generale dell’ordinamento giuridico. Vi è invece un elemento che differenzia queste tre componenti previste dall’art. 1343 c.c. per quanto attiene al tema della ripetizio- ne; infatti mentre l’illiceità per violazione di norme imperative e dell’ordine pubblico comporta la nullità del contratto con conseguente ripetizione di quanto si è prestato, l’illiceità per contrarietà al buon costume, pur comportando la nullità del contratto, preclude la ripetizione di quanto pagato: questa la regola fissata nell’art. 2035 c.c..
Discorso a parte vale per la causa considerata illecita per frode alla legge. Ai sensi dell’art. 1344 c.c. la causa si reputa illecita anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Si parla quindi di elusio- ne: ciò vuol dire che si realizza un risultato vietato pur rispettando alla lettera le di- sposizioni di legge. Anche in questo caso, accertata la frode alla legge, ne consegui- rà l’illiceità e quindi la nullità del contratto. In realtà il problema della frode alla legge è stato giustamente ipotizzato nella fase di emanazione del Codice Civile, nel perio- do durato diversi decenni in cui si è concepita la causa quale coincidente con la fun- zione astratta del contratto, laddove non era concettualmente concepibile un con- tratto tipico che avesse una causa esplicitamente illecita; oggi invece, accogliendo la nuova impostazione della causa quale funzione concreta del contratto, si può facil- mente immaginare come anche i contratti tipici possano avere una causa concreta che sia direttamente illecita, ed in questo caso la nullità degli stessi ben potrà essere dichiarata ai sensi dell’art. 1343 c.c..
Per quanto attiene invece al controllo di meritevolezza, l’art. 1322 c.c. precisa che i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secon- do l’ordinamento giuridico. In realtà il concetto di meritevolezza è già implicitamente presente nella definizione stessa di contratto, laddove l’art. 1321 c.c. puntualizza l’aspetto patrimoniale della prestazione, attribuendo quindi proprio all’elemento della patrimonialità il carattere stesso della meritevolezza. Vediamo adesso in cosa con- siste il giudizio di meritevolezza e quali sono le diverse posizioni assunte dalla dot- trina. Secondo un primo orientamento sono meritevoli di tutela soltanto i contratti di- retti a realizzare interessi socialmente utili e di rilevanza sovraindividuale; ma in quest’ottica si finisce per esercitare quella forma di controllo propria della teoria della funzione economico-sociale ormai superata. Un secondo orientamento ritiene meri- tevoli di tutela quei contratti, seppur non socialmente utili, quanto meno volti alla rea- lizzazione di interessi compatibili con i valori solidaristici cui si ispira la nostra Carta costituzionale. Altra parte della dottrina propende per una sorta di coincidenza tra giudizio di meritevolezza e giudizio di liceità così come sancito nell’art. 1343 c.c.. Ma la dottrina più recente preferisce slegare la nozione di meritevolezza da quella di li- ceità, affermando che sarebbero immeritevoli di tutela soltanto i contratti volti a rea- lizzare risultati chiaramente futili; secondo questa impostazione – che si attesta co- me quella maggiormente accreditata – il giudizio di meritevolezza quindi altro non è che lo strumento per valutare la razionalità economica delle operazioni contrattuali poste in essere dai privati.
Motivi
Il concetto di causa non deve essere confuso con i motivi, che indicano la ragione individuale dell’atto, cioè lo scopo personale per il quale la parte conclude il contrat- to. Normalmente i motivi sono irrilevanti; diventano invece rilevanti soltanto se de- terminano illiceità. Ai sensi dell’art. 1345 c.c., infatti, il contratto è illecito quando le
parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comu- ne ad entrambe. Il motivo illecito, causa di illiceità del contratto, deve avere dunque due caratteristiche: deve essere comune ad entrambe le parti, nel senso che en- trambe le parti stipulano il contratto per lo stesso motivo; deve essere l’unico motivo per il quale le parti hanno concluso il contratto, cioè deve essere stato determinante per la prestazione del consenso. Come si può intuire, l’illiceità del motivo determina la nullità del contratto (così infatti stabilisce l’art. 1418 c.c.).
Presupposizione
Accanto ai requisiti del contratto stabiliti dall’art. 1325 c.c., assumono spesso rile- vanza i cosiddetti presupposti del contratto, che possono essere di fatto o di diritto: in quest’ultimo caso operano come requisiti legali di validità o efficacia del contratto. Il presupposto è appunto quell’elemento, di fatto o di diritto, assunto dalle parti a fondamento del contratto e quindi rilevante per l’efficacia dello stesso, anche se non è stato oggetto di espressa pattuizione. Non essendo disciplinata dalla legge, la rile- vanza giuridica della pattuizione è da tempo oggetto di dibattito in dottrina. Una prima impostazione è collegata ad una concezione volontaristica: la presuppo- sizione, quando esprime il motivo del negozio, è irrilevante; mentre invece assume rilevanza quando il presupposto è comune ad entrambe le parti o quantomeno sia conosciuto dall’altra parte. In entrambe le prospettive la presupposizione finisce con l’essere legata ad una dimensione soggettivistica, collegata al motivo, nel primo ca- so; e alla volontà (comune o presunta) delle parti, nel secondo caso. In quest’ottica la giurisprudenza ha ricollegato la figura della presupposizione alla dimensione dell’accordo quale presupposto della volontà negoziale; la presupposizione consiste in uno specifico e oggettivo presupposto di efficacia del contratto, nel senso di esse- re elemento determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12235 del 2007).
Una seconda impostazione ricollega invece la presupposizione alla dimensione og- gettivistica, cioè alla causa concreta del contratto: secondo questa impostazione non è necessario risalire alla volontà delle parti, ma è sufficiente confrontare il pre- supposto con lo scopo pratico perseguito dallo specifico negozio, seguendo i criteri della ragionevolezza e buona fede.
Negozio misto e collegamento negoziale
Nell’ambito dei contratti atipici, la prassi economica registra un sensibile aumento di operazioni economiche composite, che coinvolgono più prestazioni in vista di un unico risultato economico. Quando questa molteplicità di prestazioni rispecchia più tipi legali si parla di contratto misto. In esso sussistono elementi di diversi schemi contrattuali tipici, che concorrono alla formazione di un unitario intento negoziale in funzione del conseguimento di uno scopo unitario. Il risultato voluto è conseguito at- traverso un unico contratto, nel quale concorrono elementi di più tipi legali, accomu- nati tuttavia da un’unica causa concreta realizzata.
Si ha invece collegamento negoziale quando le parti, nell’intento di perseguire un risultato economico unitario, concludono due o più contratti che sono tra loro in rap- porto di reciproca dipendenza. I requisiti di configurabilità di questa particolare figura sono due. Il primo elemento è oggettivo, e consiste nel medesimo scopo che deve legare i vari contratti nell’ottica del perseguimento di un risultato economico unitario; il secondo requisito è soggettivo, e consiste nell’intento comune delle parti di volere perseguire tanto l’effetto tipico dei singoli contratti posti in essere, quanto il coordi- namento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore e autonomo anche dal punto di vista causale. Questa ricostruzione è stata stabilita anche dalle Sezioni Uni- te della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13894 del 2007 che, ade- rendo alla tesi ormai consolidata della causa in concreto, ha espressamente stabilito che il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo tra i
contratti che, nel rispetto della causa e della individualità di ciascuno, li indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso.
Xxxxxxx xxxxxxxxx e vitalizio alimentare: aspetti giurisprudenziali
Passiamo infine ad analizzare le differenze che sussistono tra due categorie di con- tratti, uno tipico e l’altro atipico: ci riferiamo in particolare ai contratti di rendita e a quello del vitalizio alimentare.
Sotto la comune definizione di rendita il legislatore disciplina due contratti, la rendi- ta perpetua e la rendita vitalizia, che tuttavia differiscono sia sotto il profilo della struttura, sia sotto quello della funzione.
Con il contratto di rendita perpetua – contratto peraltro ormai in disuso – una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di un’altra quantità di cose fungibili, dietro corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale: questo il disposto dell’art. 1861 c.c.. La rendita perpetua richiede per la sua stipulazione la forma scrit- ta a pena di nullità, e si distingue in rendita fondiaria, se è costituita mediante l’alienazione di un bene immobile, e rendita semplice, se è costituita mediante ces- sione di un capitale. In realtà il rapporto che deriva dalla rendita perpetua è solo nominalmente perpetuo, perché il debitore della rendita può provocare lo sciogli- mento del rapporto esercitando unilateralmente il diritto di riscatto; la ratio di questa disciplina è da rinvenirsi nel marcato sfavore che ha l’ordinamento giuridico nei con- fronti dei rapporti obbligatori troppo lunghi. La rendita perpetua non è un contratto aleatorio perché non è collegato alla durata della vita della persona; è invece un contratto consensuale, al quale si applicano, alternativamente, le norme in tema di vendita o di donazione, a seconda che l’atto sia a titolo oneroso oppure gratuito. Diverso dalla rendita perpetua è il contratto di rendita vitalizia, disciplinato dagli artt.
1872 e seguenti c.c.. Significativi elementi discostano il contratto di rendita vitalizia da quello di rendita perpetua: la rendita vitalizia, infatti, diversamente da quella per- petua, quando costituita a titolo oneroso è un contratto aleatorio, perché caratteriz- zato proprio dall’incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico derivante dalle prestazioni. La durata della prestazione periodica, infatti, risulta collegata alla durata della vita del beneficiario della rendita (il vitaliziato) o di un’altra persona che sia stata individuata dai contraenti; infatti la rendita può essere costituita anche a vantaggio di un terzo che non sia parte del contratto. Quindi, in assenza dell’elemento dell’alea, il contratto oneroso di rendita vitalizia risulta essere nullo: ed infatti è senz’altro nullo il contratto di rendita vitalizia costituito per la durata della vita di persone già defunte al momento della stipulazione del contratto. Inoltre, diversa- mente da quanto accade per la rendita perpetua, nella rendita vitalizia non è con- sentito al debitore di poter recedere unilateralmente dal contratto. Va infine sottoli- neato che il contratto di rendita vitalizia può essere costituito anche a titolo gratuito: ciò accade in caso di testamento o di donazione.
La giurisprudenza ormai consolidata tende a contrapporre al contratto oneroso tipico di rendita vitalizia il contratto atipico di vitalizio alimentare, anche detto vitalizio im- proprio. Ciò che lo caratterizza è il presupposto che a fronte del trasferimento di un bene immobile da parte del vitaliziato, l’atra parte (il vitaliziante) si obbliga ad ese- guire nei suoi confronti una prestazione complessa: infatti la stessa non si limita nel- la corresponsione di una somma di denaro o di altre cose fungibili – come accade nella rendita vitalizia – ma consiste in una assistenza materiale e morale, che si tra- duce nella fornitura di vitto e alloggio, di cure mediche, ma anche nel prendersi cura della persone facendole compagnia, in relazione ai bisogni del beneficiario. Nella realtà sociale il vitalizio alimentare viene utilizzato come strumento idoneo a garanti- re alle persone anziane la necessaria assistenza: infatti, in cambio dell’assistenza ricevuta, l’assistito normalmente trasferisce a chi lo assiste la proprietà di un immo- bile (in genere la casa in cui abita) o più semplicemente la nuda proprietà dello
stesso, rimanendo in casa in qualità di usufruttuario. L’elemento che accomuna la rendita vitalizia al vitalizio alimentare è quello dell’alea, anche se con riferimento al vitalizio alimentare si parla in realtà di doppia alea: sussiste infatti sia l’incertezza sulla durata della vita del beneficiario, sia l’imprevedibile variabilità delle prestazioni a favore dello stesso, in relazione al suo stato di bisogno e di salute. Naturalmente, l’assenza di alea determina la nullità della fattispecie. Ciò che invece tiene ben di- stinte le due figure della rendita vitalizia e del vitalizio alimentare è rappresentato dall’infungibilità che caratterizza la prestazione del vitaliziante, il quale nel vitalizio alimentare non è tenuto ad un semplice obbligo di dare avente carattere fungibile – come accade nella rendita vitalizia – ma al contrario è tenuto ad una obbligazione complessa di dare e di fare, per sua natura proprio infungibile. Per questo motivo la figura del vitalizio alimentare viene fatta ricomprendere nei contratti caratterizzati dall’intuitus personae.
La giurisprudenza di legittimità ormai risulta pacificamente attestata su queste posi- zioni, riconoscendo al vitalizio alimentare il carattere di contratto atipico ben distinto da quello tipico della rendita vitalizia.
Infatti la sentenza della Corte di Cassazione n. 10859 del 2010 ha individuato una sostanziale differenza tra le due fattispecie proprio nel diverso contenuto delle obbli- gazioni contrattuali, che nel vitalizio alimentare si sostanziano in prestazioni di fare e di dare di carattere accentuatamente spirituale, e proprio per questo eseguibili uni- camente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue qualità per- sonali (di qui il carattere dell’intuitus personae), riconoscendo applicabile a questa fattispecie il rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, invece, con riferimen- to al contratto tipico della rendita vitalizia così come previsto dall’art. 1878 c.c.. Ancora più incisiva risulta essere una più recente sentenza della Suprema Corte, la
n. 15848 del 2011, con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità di un atto, qualificato come contratto atipico di mantenimento (vitalizio alimentare), con il quale una parte ha alienato la comproprietà del 50% dell’immobile in cui vive, in
cambio dell’obbligo assunto dai cedenti, di fornire vitto, alloggio e assistenza perpe- tua.
In particolare la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la validità dell’atto con il quale una parte aveva venduto i diritti di comproprietà pari alla metà di un immobile, in cambio dell’obbligo degli acquirenti, che nella specie erano uno dei figli e sua mo- glie, di fornire assistenza di ogni genere anche in caso di infermità, unitamente a vit- to, alloggio e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento e all’abbigliamento, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza della cedente e sulla gravosità delle prestazioni assunte, ben poten- dosi ravvisare il requisito dell’alea, costituita dall’impossibilità di prevedere in antici- po i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro.
Le motivazioni che hanno spinto la Suprema Corte ad attestarsi su questa decisione sono da ravvisarsi proprio nel caratteristico elemento dell’aleatorietà che contraddi- stingue il contratto atipico di mantenimento, la cui individuazione postula la compa- razione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del con- tratto, e al grado e ai limiti di obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato (proprio in questi termini si era già espressa la Corte a Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 6532 del 1994). I giudici di legittimità hanno inoltre evidenziato che nel contratto atipico di vitalizio alimentare, l’alea è più accentuata rispetto al contratto tipico di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma va- xxxxx giorno per giorno secondo i bisogni ed in ragione dell’età e dello stato di salute del beneficiario; e che nel caso del vitalizio improprio, l’alea è esclusa soltanto se al momento della stipulazione dell’atto, il beneficiario era affetto da una malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale e che ne abbia effettivamente provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il benefi- xxxxxx abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche
secondo le più ottimistiche previsioni, oltre un arco di tempo determinabile. Nel caso in esame è stata ravvisata la presenza dell’elemento dell’alea nei termini appena descritti, in quanto l’oggettiva precarietà delle condizioni di salute della cedente, al momento della stipulazione dell’atto, non era tale da farne prevedere il decesso a distanza di pochi mesi; l’età della stessa non era poi così avanzata; e le prestazioni assistenziali non erano suscettibili di predeterminazione in un ammontare certo, ma variavano giorno per giorno, in ragione dei bisogni del beneficiario.
Bibliografia
XXXXXXXX X. x XXXXXX E. (2008), Diritto privato, Torino, Giappichelli Editore. CARINGELLA X. e DIMATTEO D. (2012), Xxxxxxx e sentenze di diritto civile, Roma, Dike Giuridica Editrice.
GAZZONI F. (2009), Obbligazioni e contratti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.