Informazioni da rendere al Contraente
Informazioni da rendere al Contraente
Informativa sul Distributore
In conformità all’Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Impresa che opera in qualità di Distributore
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
a. denominazione: Allianz Direct SpA
b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00007
c. sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
d. recapito telefonico: tel. 02/3045.9009
indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
e. indicazione del sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.
Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.
Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP
In conformità all’Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti dell’Impresa direttamente coinvolti nell’attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall’Assicurato.
Elenco delle regole di comportamento del distributore
In conformità all’Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
L’Impresa:
a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Internal
Servizio Clienti: 02/3045.9009 Servizio Sinistri: 02/3045.9009 Assistenza: 02/2660.9396
Set Informativo
Contratto di assicurazione per la Casa
Edizione 06/2022
• Documento Informativo Precontrattuale
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione contro i Danni ai Beni e a Terzi
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz Direct S.p.A. Prodotto: Contratto di assicurazione “Io e la mia Casa”
Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio, Furto, Tutela Legale, Assistenza per il Bene assicurato identificato nella Scheda di Polizza, e Responsabilità Civile per l’Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITA’ CIVILE
✓ Responsabilità Civile della famiglia
✓ Responsabilità Civile del proprietario
✓ RC Cane
✓ Responsabilità dell’inquilino
✓ Ricorso danni da incendio
CASA
✓ Danni ai locali
✓ Danni al contenuto
✓ Ricerca e riparazione danni d’acqua
✓ Furto del contenuto e danni da effrazione
✓ Furto preziosi
✓ Rapina e scippo
✓ Assistenza
TUTELA LEGALE
✓ Tutela legale Casa
✓ Tutela legale Famiglia
Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.
Che cosa non è assicurato?
Per la Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE
Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile
🗶 il coniuge o il partner dell’assicurato, i figli e i genitori dell’assicurato e del suo partner nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente.
Per la Sezione CASA
🗶 i locali che non sono destinati ad uso abitativo
🗶 i locali che non sono in buone condizioni di manutenzione
🗶 i locali che fanno parte di un fabbricato adibito, per meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali
🗶 I locali e le pertinenze che fanno parte di un fabbricato con le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno costruiti con materiali combustibili. Nelle suddette strutture è tollerata la presenza di materiali combustibili fino a un quarto delle loro singole superfici.
Per la Sezione TUTELA LEGALE
🗶 Per la casa, l’assicurazione non vale per immobili diversi da quello assicurato identificato in polizza.
🗶 Per la famiglia, l’assicurazione non vale per soggetti diversi dall’Assicurato identificato in polizza;
Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo.
Ci sono limiti di copertura? ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio completo si rimanda alla scheda di Polizza e alle Condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo. | |
Dove vale la copertura? ✓ L’assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi in Europa e nei Paesi bagnati dal Mediterraneo; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana. | |
Che obblighi ho? - In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. - In corso di contratto, il Contraente deve comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ovvero la cessazione dell’assicurazione. - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione. | |
Quando e come devo pagare? Il premio dovuto per la polizza è annuale e comprensivo delle imposte previste per Xxxxx; non sono consentiti frazionamenti del premio. E’ possibile pagare il premio mediante . E’ possibile pagare il premio mediante carta di credito, bonifico bancario o nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. Non è prevista la sospensione del contratto. | |
Come posso disdire la polizza? Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con la Compagnia. |
Assicurazione contro i Danni ai Beni e a Terzi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: Allianz Direct S.p.A. – Gruppo Assicurativo Allianz Prodotto: Io e la mia Casa
Data ultimo aggiornamento - Edizione: 06/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz Direct S.p.A. è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 02/3045.9009, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, email xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Allianz Direct S.p.A. è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A. ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 489 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 416 milioni di euro;
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 261 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 117 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 524 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 524 milioni di euro. Il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa è pari a 201%
Al contratto si applica la Legge italiana.
L’assicurazione s’intende stipulata nella forma “a primo rischio assoluto”, pertanto la Compagnia, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall’Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
Le seguenti garanzie possono essere offerte in gerarchia oppure in combinazione tra loro; in ogni caso, se richiamate nella scheda di polizza, operano nel limite del Massimale indicato nella scheda di polizza stessa. Eventuali limitazioni di garanzia, se previste, sono riportate nel box “Ci sono limiti di copertura?”.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE RC FAMIGLIA
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni
involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l’attività professionale. La garanzia è estesa anche al
Che cosa è assicurato?
coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato. La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:
1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali;
2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
4) La proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
5) La proprietà e l’uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
6) Il consumo di cibi e bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi;
7) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, per fatto di figli minori dell’Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
8) La responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
9) L’azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l’assicurato deve rispondere per legge;
10) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
11) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall’Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi situati in Europa e nei paesi bagnati dal mediterraneo;
12) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;
13) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
L’assicurazione si estende anche:
1) Agli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell’art.10 e 11 del
D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;
2) Ai danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali
dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l’assicurazione di Xxxxx. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
3) Ai danni alle persone non dipendenti dell’Assicurato che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).
RC CANE
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all’uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall’uso di cani guida per non vedenti. L’assicurazione è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato.
L’assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell’Assicurato, si occupi dell’animale.
RC PROPRIETARIO
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell’assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell’assicurazione facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende anche la quota di cui l’Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.
La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:
1) committenza di lavori di ordinaria e saltuaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
2) caduta di alberi di alto fusto;
3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
RC INQUILINO
La Compagnia s’impegna a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente
responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio.
RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI
La Compagnia si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall’Assicurato.
SEZIONE CASA
Le garanzie di questa sezione sono relative all’abitazione indicata in polizza.
DANNI AI LOCALI
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.
La Compagnia, sempre nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro;
3) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall’Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;
4) l’indennizzo per le pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Danni ai locali”.
Sono assicurati i seguenti beni:
1) I locali di proprietà dell’Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrate, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l’illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;
2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione, quali cantine, soffitte, box;
3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari termici e fotovoltaici;
6) Opere di abbellimento fisse, anche d’arte, poste all’interno dei locali di proprietà dell’assicurato adibiti ad abitazione.
Se l’assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.
Gli eventi assicurati sono i seguenti:
1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica;
2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell’impianto, non dovuti ad usura;
4) Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
5) Xxxxxxxxxxx di fumo da fonti di calore;
6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
11) Fuoriuscita d’acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d’aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all’interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall’uso di ordigni esplosivi.
DANNI AL CONTENUTO
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati. La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica
dell’abitazione e/o del fabbricato;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro;
3) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell’assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Sono assicurati i seguenti beni:
Il contenuto posto nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l’attrezzatura per l’attività del tempo libero;
2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l’illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere;
5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero;
6) Documenti d’identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro);
8) Denaro contenuto nell’abitazione principale.
Gli eventi assicurati: gli stessi eventi descritti all’interno della garanzia “Danni ai locali”.
RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D’ACQUA
La Compagnia s’impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione a seguito di guasto delle condutture o dei raccordi collocati nei muri e nei pavimenti dell’immobile assicurato, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell’abitazione.
La copertura è estesa anche ai camminamenti perimetrali e ai patii esterni adiacenti all’immobile assicurato, sempre all’interno del confine della proprietà privata.
FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE
La Compagnia indennizza:
1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato;
3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell’abitazione assicurata dagli autori del furto e/o della rapina.
Sono assicurati i seguenti beni:
Il contenuto posto nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l’attrezzatura per l’attività del tempo libero;
2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l’illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere;
5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero;
6) Documenti d’identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
FURTO PREZIOSI
La Compagnia i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati. Sono assicurati i seguenti beni:
I beni preziosi contenuti nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) se contenuti nell’abitazione assicurata; oppure se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato;
2) Denaro contenuto nell’abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato.
RAPINA E SCIPPO
La Compagnia assicura il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti all’esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d’identità e patenti e valori ad eccezione del denaro.
ASSISTENZA
Tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, la Compagnia s’impegna a fornire all’Assicurato, in caso
d’interventi urgenti, le prestazioni di seguito indicate
1) Invio di un elettricista - Nel caso in cui l’Assicurato abbia bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, per risolvere un guasto all’impianto elettrico dei locali assicurati, che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o che comporti il pericolo d’incendio, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell’Assicurato stesso, a inviare sul posto un elettricista.
2) Invio di un fabbro - In caso di furto o tentato furto, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dei locali assicurati, smarrimento o rottura delle chiavi di casa, guasto della serratura della porta d’ingresso dell’abitazione che non consenta l’accesso in casa, la Centrale Operativa provvede su richiesta dell’Assicurato a inviare sul posto un fabbro.
3) Invio di un idraulico - Nel caso in cui l’Assicurato abbia bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, a seguito di una rottura, otturazione, guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dei locali assicurati, con conseguente allagamento o mancata erogazione d’acqua, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell’Assicurato stesso, a inviare sul posto un idraulico.
SEZIONE TUTELA LEGALE
La Compagnia s’impegna a esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa.
La Società altresì assicura gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato.
Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
L’assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto e i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.
Tutela legale famiglia
L’assicurazione è prestata nell’ambito della vita privata e vale per l’Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:
a. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate;
d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi.
Tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.
Tutela legale Casa
L’assicurazione è prestata nell’ambito della proprietà dell’immobile assicurato e vale per l’Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:
a. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all’immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata;
b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall’Assicurato e relative pertinenze;
d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Per la sezione Responsabilità Civile non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, fermi i limiti di copertura riportati nel successivo box. Per la sezione Casa, l’assicurazione è prestata a condizione che: |
1) i locali oggetto dell’assicurazione siano destinati ad uso abitativo; 2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione; 3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali; 4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno, in materiali incombustibili. Nelle suddette strutture è tollerata la presenza di materiali combustibili fino a un quarto delle loro singole superfici. La presenza di legno lamellare utilizzato in edilizia nelle suddette strutture non pregiudica l’assicurabilità dell’immobile. Per le garanzie furto/rapina, l’assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell’edilizia e che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro. Fermo restando le caratteristiche sopra descritte, le garanzie furto/rapina sono operanti a condizione che siano state violate le difese esterne del fabbricato assicurato, mediante: 1) la rottura, lo scasso, l’uso di grimaldelli o di arnesi simili, l’uso di chiavi false e l’uso fraudolento di chiavi autentiche; 2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l’ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l’impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi. In caso di furto conseguente a rapina è condizione indispensabile che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all’interno dell’abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state prelevate all’esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all’interno dell’abitazione o delle relative pertinenze. Per tutte le garanzie, sono esclusi i danni: 1) cagionati con dolo dell’Assicurato; 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo; 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; 4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati. Inoltre: Per la garanzia RC Famiglia, sono esclusi i danni: 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi; 3) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e comunque conseguenti all’uso e possesso di armi; 4) da furto; 5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise; 6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture “oggetti personali portati da ospiti occasionali” e “responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura”; 7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti; 8) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura “responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura”; 9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l’azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui l’assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso; 10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a metri 7,50, ed all’impiego di aeromobili; 11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; 12) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico: sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici. Per la garanzia RC Cane, sono esclusi i danni: 1) cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Xxxxx; 2) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Per le garanzie RC Proprietario e Ricorso Danni da incendio, sono esclusi i danni: 1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali |
contenenti amianto;
2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d’ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
6) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
8) da furto.
Per la garanzia danni a terzi da incendio sono esclusi i danni:
1) a cose che l’assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.
Per le garanzie Danni ai locali e Danni al contenuto, sono esclusi i danni:
1) cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;
2) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
In riferimento ai danni causati da fenomeno elettrico sono esclusi quelli:
1) causati da usura;
2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
In riferimento ai danni causati dalla fuoriuscita di acqua sono esclusi quelli:
1) dovuti ad umidità, stillicidio, rigurgito fogne;
2) causati dal gelo delle condutture installate all’esterno del fabbricato, anche se interrate e all’interno della proprietà assicurata, installate nei locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro,
3) relativi alle spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua;
In riferimento ai danni causati dagli eventi atmosferici sono esclusi quelli:
1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3) da gelo e neve. Resta valido quanto assicurato nel punto 9 degli eventi assicurarti dalla garanzia “Danni ai locali”;
4) causati a tende, tendoni e pannelli solari termici e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste all’aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati.
In riferimento ai danni causati da eventi socio-politici sono esclusi quelli:
1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.
In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi quelli:
1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
In riferimento ai danni alle lastre sono esclusi quelli:
1) quali scheggiature e le rigature;
2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
In riferimento alla garanzia ricerca e riparazione dei danni d’acqua sono esclusi i danni:
1) causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature;
2) a tubature esterne, anche se interrate, che non siano a servizio dei locali interni dell’abitazione assicurata (es.: tubature per fontane, irrigazione ,…).
Per le garanzie Furto del contenuto e Danni da effrazione, Furto preziosi e Xxxxxx e scippo, sono esclusi i danni:
1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone conviventi con l’Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l’Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell’Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell’assicurazione rimangono
disabitati;
3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del furto e della rapina tentati o consumati.
Ferme le condizioni di assi curabilità descritte nel box “Che cosa non è assicurato?”, sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell’immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie “Furto del contenuto e danni da effrazione” e “Furto preziosi” saranno prestate con uno scoperto del 20%.
Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell’abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.
Per le garanzie Tutela legale Famiglia e Casa , l’assicurazione non é prestata per:
1) le controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
6) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza per la sola garanzia Tutela Legale Famiglia;
7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con la Compagnia;
8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
9) i fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
11) le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
13) le controversie di valore inferiore a 500 €;
14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione, nonché i relativi oneri fiscali, in particolare resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Ci sono limiti di copertura?
Le prestazioni di Assistenza e Tutela Legale non prevedono alcuna franchigia.
Le restanti garanzie del contratto operano con una franchigia di 100 €, tranne che per l’evento “Danni provocati dalla fuoriuscita d’acqua per rottura di elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza”, previsto dalle garanzie “Danni ai locali” e “Danni al contenuto”, per il quale si applica con una franchigia di 500 €.
Per la garanzia RC Famiglia, sono presenti le seguenti limitazioni:
1) La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura, la cui liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo.
2) La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, la cui liquidazione, per quanto attiene i danni da furto, è subordinata alla presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, è prestata fino ad un massimo di 10.000 € per sinistro e per anno assicurativo.,
La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di incendio e/o furto.
3) La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo.
Per la garanzia RC Proprietario, RC Inquilino e Ricorso Danni da incendio è presente la seguente limitazioni:
1) La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo.
Per la garanzia Danni ai locali sono presenti le seguenti limitazioni:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro. L’indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80 € giornaliere a persona ed un importo massimo annuo per l’intero nucleo familiare di 2.500 €;
3) l’indennizzo per le pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Danni ai locali”. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al
massimo di 2.500 € annui.
Per la garanzia Danni al contenuto sono presenti le seguenti limitazioni:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell’abitazione e/o del fabbricato fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro.
L’indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80 € giornaliere a persona ed un importo massimo annuo per l’intero nucleo familiare di 2.500 €;
3) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell’assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’indennizzo riconosciuto è pari a 2.500 € annui;
4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i “Danni al contenuto” e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero, con il limite di indennizzo pari a 2.500 € per anno;
6) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro), fino alla concorrenza del massimale previsto per i “Danni al contenuto” e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
8) Denaro contenuto nell’abitazione principale fino ad un massimo di 2.500 € annui.
Per la garanzia Furto del contenuto e danni da effrazione sono presenti le seguenti limitazioni:
1) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino ad un massimo di 1.500€ per sinistro;
2) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell’abitazione assicurata dagli autori del furto e/o della rapina, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto/rapina del contenuto.
3) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per il Furto del contenuto e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
4) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero, con il limite di 10% del massimale della garanzia “Furto del contenuto e danni da effrazione”;
Per la garanzia Furto preziosi sono presenti le seguenti limitazioni:
1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto se contenuti nell’abitazione assicurata; oppure fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di 500 € per singolo oggetto, se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato;
2) Denaro contenuto nell’abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato, fino ad un massimo di 1.500 € annui.
Per la garanzia Assistenza sono presenti le seguenti limitazioni:
I costi dell’intervento (uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione) restano a carico della Compagnia sino a un massimo di 300 € per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, fosse impossibile trovare i prestatori d’opera sopra definiti, la Compagnia rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per l’intervento dell’artigiano da lui reperito, sino a un massimo di 400 € per evento, dietro presentazione di regolari fatture.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o a prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
Per la garanzia Tutela legale sono presenti le seguenti limitazioni:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
5) le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500 €;
6) l’ azione relativa alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali è prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri Allianz Direct al numero 02/3045.9009. Il consulente di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. La Compagnia può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Sinistro danni a terzi (responsabilità civile). La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell’Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Allianz Direct S.p.A. Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 (MI). Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all’amministratore del condominio. Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall’immobile assicurato da parte dell’affittuario, l’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Sinistro Danni ai locali - Danni al contenuto - Furto del contenuto e danni da effrazione - Furto preziosi - Rapina e scippo. In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente deve: 1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla Compagnia entro i 3 giorni successivi; 2) predisporre e trasmettere alla Compagnia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche; 3) conservare fino all’avvenuto accertamento del sinistro da parte della Compagnia le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; 4) per le garanzie “Furto del contenuto e danni da effrazione” e “Furto preziosi”, nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana. Sinistro Assistenza. Per richiedere l’attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa “AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia” al numero 02 2660.9396 L’Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; il proprio nome e cognome; i propri identificativi contrattuali (numero di polizza); l’indirizzo e luogo da cui chiama; l’eventuale recapito telefonico. Sinistro Tutela Legale. Dopo aver denunciato il sinistro all’Ufficio Sinistri di Allianz Direct, l’Assicurato deve inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro, ai recapiti che verranno forniti dalla Compagnia. L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato. |
ASSISTENZA DIRETTA / IN CONVENZIONE Assistenza stradale | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE La gestione dei sinistri è affidata a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. Garanzia Assistenza Per richiedere l’attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa “AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia” al numero 02 2660.9396 L’Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, i propri identificativi contrattuali (numero di polizza), l’indirizzo e luogo da cui chiama, l’eventuale recapito telefonico. |
PRESCRIZIONE Il termine entro il quale si prescrive il diritto all’indennizzo all’assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del X.X. x xxx. 0000 xxx X.X.). | |
Xxxxxxxxxxxxx inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e/o la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà della Compagnia valutare l’accettazione o la cessazione dell’assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo e/o la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all’art. 2742 del Codice Civile; la Compagnia, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell’indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L’anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante carta di credito, bonifico bancario e nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. |
Rimborso | In caso di risoluzione del contratto o di ripensamento, il Contraente ha diritto al rimborso del premio non goduto a meno delle tasse e di eventuali spese di gestione qualora previste. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, C.C. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un sinistro, e delle imposte che per Xxxxx restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L’Assicurato/Contraente dovrà anticipare telefonicamente e poi comunicare per raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) la sua decisione di recedere dal contratto. |
Risoluzione | In caso di risoluzione del contratto per vendita dell’immobile o per cessata locazione, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa. L’Impresa, fatte le opportune verifiche, procederà con il rimborso del premio non goduto a meno delle tasse, dalla data di comunicazione se successiva alla data di cessato rischio altrimenti dalla data di cessato rischio stesso. |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che vogliono:
- proteggere l’immobile, sito nel territorio italiano, dove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica oppure dove non dimorano abitualmente.
- proteggere se stessi e la propria famiglia, dai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla vita privata o alla conduzione dei locali di proprietà.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
La Compagnia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi e non prevede per tale prodotto alcun costo di intermediazione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: xxx.xxxxx.xx alla Sezione " Per il Consumatore " e xxx.xxxx.xx alla Sezione "Consumatori". Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Servizio Clienti: 02/3045.9009 Servizio Sinistri: 02/3045.9009 Assistenza: 02/2660.9396
Condizioni Contrattuali Contratto di Assicurazione per la Casa
Responsabilità Civile e altri danni
Indice
• Glossario dei termini assicurativi Pag. 1
• Sezione 1: Norme comuni a tutte le garanzie Pag. 2 Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente Pag. 2
Altre informazioni Pag. 2
Sinistri Pag. 3
Reclami Pag. 3
• Sezione 2: Famiglia Pag. 4
• Sezione 3: Casa Pag. 7
• Sezione 4: Assistenza Pag. 12
• Sezione 5: Tutela Legale Pag. 13
• Sezione 6: Appendice normativa Pag. 15
Edizione 06/2022
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx
Glossario dei termini assicurativi
ABITAZIONE PRINCIPALE: abitazione in territorio italiano dove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedano per la maggior parte dell’anno.
ABITAZIONE SALTUARIA: abitazione in territorio italiano dove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: qualsiasi attività non inerente alla vita privata.
CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura
di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, con sede legale e operativa in Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che organizza ed eroga, per conto della Compagnia, le prestazioni della garanzia Assistenza.
CONTRAENTE: persona fisica che sottoscrive il contratto, esercita i diritti da esso derivanti e assume l’onere di pagare il premio.
DISABITAZIONE: assenza continua dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas/vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO: l’intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.
FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
FISSI e INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’assicurato e che pertanto viene detratta dall’importo da liquidare.
FULMINE: fenomeno naturale con successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica molto elevata.
FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato.
IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro.
INFERRIATA: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite
zanche ricavate nell’inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
LOCALI DI VILLEGGIATURA: abitazione, comprese le pertinenze, per cui L’Assicurato abbia stipulato un contratto di locazione come locatario.
MASSIMALE O SOMMA ASSICURATA: somma massima indennizzabile per i beni che sono soggetti a copertura.
ONDA SONICA: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. RAPINA: sottrazione nell’abitazione indicata in polizza di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
RISARCIMENTO: somma pagata dall’assicurazione al danneggiato a seguito di un sinistro di responsabilità civile.
SCASSO: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
XXXXXX: furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO: importo calcolato in percentuale sul danno quantificato che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.
SECONDO RISCHIO: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’ O COMPAGNIA: Allianz Direct S.p.A.
SOLAIO: elementi costituenti la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
STRUTTURE PORTANTI: elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.
TETTO: insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TITOLI DI CREDITO: titoli, azioni, cambiali, assegni, obbligazioni, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.
VALORI: carte valori, titoli di credito in genere e denaro. VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
Ultimo aggiornamento del 12/06/2022
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL
CONTRAENTE
1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.
L’assicurazione è stipulata nel momento in cui il Contraente riceve |
la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data |
di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha |
validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il Contraente deve |
restituire alla Compagnia copia della polizza controfirmata.
1.2 DURATA DEL CONTRATTO.
Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza.
Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell’art. 1901, secondo comma, C.C.
1.3 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
scritte o documentazione da parte dell’Assicurato/Contraente.
facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni
Nel momento della stipula del contratto, la Compagnia ha la
1.4 GARANZIE PRESTATE.
Sono operanti esclusivamente le garanzie richiamate in polizza.
1.5 DIRITTI DI SOSTITUZIONE.
di sostituzione.
previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta, quali diritti
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è
Le prestazioni di “Assistenza” e “Tutela legale” non prevedono
1.6 FRANCHIGIE.
contenuto”, per il quale si applica con una franchigia di 500 €.
pertinenza”, previsto dalle garanzie “Danni ai locali” e “Danni al
d’acqua per rottura di elettrodomestici o dei raccordi di
100 €, tranne che per l’evento “danni provocati dalla fuoriuscita
Le restanti garanzie del contratto operano con una franchigia di
alcuna franchigia.
1.7 ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
e 1894 del Codice Civile.
1.8 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla l’esistenza e la |
successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso |
altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne |
avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli |
altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile
.
1.9 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
conclusione del contratto.
1.10 FORMA DELL’ASSICURAZIONE.
L’assicurazione s’intende stipulata nella forma “a primo rischio assoluto”, pertanto la Compagnia, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall’Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
1.11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE.
occorrenti indicazioni ed informazioni.
assicurate e l’Assicurato/Contraente ha l’obbligo di fornire tutte le
La Compagnia ha sempre il diritto di prendere visione delle cose
1.12 VARIAZIONE DEI DATI FORNITI IN POLIZZA.
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio |
Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in |
polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento |
o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. |
In caso di aggravamento del rischio, è facoltà della Compagnia |
valutare l’accettazione o la cessazione dell’assicurazione. Gli |
aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono |
comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento |
dell’indennizzo e/o la cessazione dell’assicurazione ai sensi |
dell’articolo 1898 del Codice Civile.
1.13 DIRITTO DI RIPENSAMENTO.
Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto se il |
contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di |
recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato |
e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che |
verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un |
sinistro, e delle imposte che per Xxxxx restano a carico del |
Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte |
per il pagamento. L’Assicurato/Contraente dovrà anticipare |
telefonicamente e poi comunicare per raccomandata o tramite |
posta elettronica certificata (PEC) la sua decisione di recedere dal |
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le |
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono |
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo |
e/o la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 |
contratto.
ALTRE INFORMAZIONI
1.14 VALIDITÀ TERRITORIALE.
L’assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi nei Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi bagnati dal Mediterraneo; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana.
1.15 PREMIO DI POLIZZA.
Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante carta di credito, bonifico bancario e nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l’impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
Analogamente Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui il cliente abbia ottenuto la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti
di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente sia stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
1.16 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.
1.17 ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.18 TERMINE DI PRESCRIZIONE.
I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento
del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
1.19 FORO COMPETENTE.
Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.
SINISTRI
1.20 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO (art. 143 del Cod. A.P.).
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. La Compagnia può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell’indennizzo.
1.21 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO.
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri Allianz
Direct al numero 02/3045.9009. Il consulente di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct.
1.22 COMPORTAMENTO DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.
RECLAMI
1.23 RECLAMI.
Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di
informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli
presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
• Ricorso all’Arbitrato: se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
Sezione 2 - Famiglia
Che cosa è assicurato
2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
2.1.1 RC FAMIGLIA
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l’attività professionale.
La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato.
La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:
1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali;
2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
4) La proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
5) La proprietà e l’uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
6) Il consumo di cibi e bevande in casa dell’Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi;
7) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, per fatto di figli minori dell’Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
8) La responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
9) L’azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l’assicurato deve rispondere per legge;
10) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
11) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall’Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi situati in Europa e nei paesi bagnati dal mediterraneo;
12) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;
13) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
L’assicurazione si estende anche:
1) Agli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell’art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;
2) Ai danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;
3) Ai danni alle persone non dipendenti dell’Assicurato che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).
2.1.2 RC CANE
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all’uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall’uso di cani guida per non vedenti. L’assicurazione è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l’Assicurato.
L’assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell’Assicurato, si occupi dell’animale.
2.1.3 RC PROPRIETARIO
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell’assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell’assicurazione facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende anche la quota di cui l’Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti. La Compagnia assicura inoltre i seguenti rischi:
1) committenza di lavori di ordinaria e saltuaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i
xxxxx subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
2) caduta di alberi di alto fusto;
3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
2.1.4 RC INQUILINO
fatte
La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, s’impegna a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato in conseguenza a sinistro causato da incendio,
esplosione o scoppio. L’assicurazione è altresì operante fino a un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno assicurativo, per i danni da inquinamento accidentale e improvviso dell’aria, dell’acqua o del suolo, oppure da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tutte le altre tipologie di danno diverse da quelle sopra
incendio a cose di terzi”, se richiamate in polizza.
garanzia “Rc Famiglia” o dalla garanzia “Ricorso danni da
elencate, sono escluse dalla presente garanzia e coperte dalla
2.1.5 RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI
La Compagnia si impegna, nei limiti dei massimali indicati in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall’Assicurato.
Che cosa non è assicurato
3) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e comunque
2.2 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE.
1) cagionati con dolo dell’Assicurato;
paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici.
sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei,
professionistico:
12) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non
vigore;
o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in
ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti
11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti
lunghezza superiore a metri 7,50, ed all’impiego di aeromobili;
10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di
stesso;
guida di veicoli a motore avvenuta all’insaputa dell’Assicurato
l’assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della
compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui
obbligo di assicurazione, salvo che per l’azione di rivalsa delle
9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad
da incendio in locali di villeggiatura”;
quanto previsto dalla copertura “responsabilità civile per danni
proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo
gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di
detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali
8) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o
7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;
civile per danni da incendio in locali di villeggiatura”;
“oggetti personali portati da ospiti occasionali” e “responsabilità
stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture
6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo
improvvise;
dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e
5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell’aria,
4) da furto;
conseguenti all’uso e possesso di armi;
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:
2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione | |
militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo; | |
3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, | |
conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure | |
provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o in | |
connessione con trasformazioni o assestamenti energetici | |
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; | |
4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni | |
vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate | |
e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni | |
della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del | |
terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi |
provocati.
2.3 RC FAMIGLIA
Soggetti esclusi dalla Garanzia
altro loro parente o affine convivente.
figli e i genitori dell’assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi
Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell’assicurato, i
Limitazioni per la Garanzia
La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura è | |
prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e per anno | |
assicurativo. La liquidazione è subordinata alla presentazione di | |
denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. La | |
copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti | |
occasionali è prestata fino ad un massimo di 10.000 € per sinistro | |
e per anno assicurativo. Per quanto attiene i danni da furto, la | |
liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia | |
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. | |
La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse | |
altra efficace copertura di incendio e/o furto. La copertura per | |
danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del | |
suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o sospensioni, totali o | |
parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o | |
di servizi è prestata fino ad un massimo di 20.000 € per sinistro e |
per anno assicurativo.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali,
ESCLUSIONI
2.4 RC CANE
Soggetti esclusi dalla garanzia.
altro loro parente o affine convivente.
figli e i genitori dell’assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi
Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell’assicurato, i
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle
ESCLUSIONI
fissi;
2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti
artigianali, agricole o di servizi;
detenga a qualsiasi titolo.
2) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o
disposizioni di Xxxxx;
2.5 RC PROPRIETARIO Soggetti esclusi dalla garanzia.
ESCLUSIONI
altro loro parente o affine convivente.
figli e i genitori dell’assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi
Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell’assicurato, i
La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale | |
e improvviso del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o | |
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, | |
artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di | |
20.000 € per sinistro e per anno assicurativo. |
Limitazioni.
2.7 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE RC PROPRIETARIO E
a veicoli o natanti di terzi.
detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni
1) i danni a cose che l’assicurato abbia in consegna, custodia o
RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI .
8) da furto.
7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di
detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali
6) a cose che l’Assicurato abbia in custodia, in consegna o
artigianali, agricole o di servizi;
5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali
improvvise
dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e
4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell’aria
stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità
che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o
3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo
metri e da lavori d’ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2
contenenti amianto;
amianto o da materiali
1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
2.6 RICORSO DANNI DA INCENDIO A COSE DI XXXXX Xxxxxxxx esclusi dalla garanzia.
con quest’ultimo ed abitanti in unità immobiliari distinte.
affini dell’Assicurato qualora gli stessi risultino non conviventi
Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o
altro loro parente o affine convivente.
figli e i genitori dell’assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi
Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell’assicurato, i
,
,
;
,
Limitazioni.
La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale | |
e improvviso del suolo, dell’aria, dell’acqua e interruzioni o | |
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, | |
artigianali, agricole o di servizi è prestata fino ad un massimo di € | |
20.000 per sinistro e per anno assicurativo. |
Come opera la garanzia
2.8 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE In caso di sinistro, la Compagnia, accertata la risarcibilità del danno, liquida quanto dovuto dall’assicurato civilmente responsabile, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previsti dal paragrafo “Limitazioni”.
2.9 NORME GENERALI
Limite massimo di indennizzo.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Esagerazione dolosa del danno.
perde il diritto all’indennizzo.
che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato,
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o
Riduzione della somma assicurata.
In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell’annualità in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Rinuncia alla rivalsa.
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Gestione delle vertenze per la garanzia di responsabilità civile. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e Assicurato in proporzionale al rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per | |
i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di | |
multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di | |
sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro | |
dell’importo dello stesso. |
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla v. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse.
Termine di prescrizione.
Il termine entro il quale si prescrive il diritto all’indennizzo all’assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del X.X. x xxx. 0000 xxx X.X.).
Xxxx fare in caso di sinistro
delle | conseguenze, | le | generalità, | l’indirizzo | delle | persone |
interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante | ||||||
raccomandata A.R. a Allianz Direct S.p.A. Servizio Sinistri Xxxxxx | ||||||
Xxx Xxxxx 0, 00000 (XX). |
2.10 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e
dichiarazione scritta dell’Assicurato, contenente la narrazione
La comunicazione alla Compagnia deve essere fatta tramite una
Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all’amministratore del condominio.
Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall’immobile assicurato da parte dell’affittuario, l’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
Sezione 3 - Casa
Che cosa è assicurato
3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
Le garanzie di questa sezione sono relative all’abitazione indicata in polizza.
3.1.1 DANNI AI LOCALI
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.
La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici e antenne fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro. L’indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80 € giornaliere a persona ed un importo massimo annuo per l’intero nucleo familiare di 2.500 €;
3) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall’Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;
4) l’indennizzo per le pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Danni ai locali”. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al massimo di 2.500 € annui.
Beni assicurati.
1) I locali di proprietà dell’Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrate, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l’illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;
2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione, quali cantine, soffitte, box;
3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti ed i pannelli solari termici e fotovoltaici;
6) Opere di abbellimento fisse, anche d’arte, poste all’interno dei locali di proprietà dell’assicurato adibiti ad abitazione.
Se l’assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.
Gli eventi assicurati:
1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica;
2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o
cose da essi trasportati;
3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell’impianto, non dovuti ad
usura;
4) Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
5) Xxxxxxxxxxx di fumo da fonti di calore;
6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all’Assicurato, in transito
sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
11) Fuoriuscita d’acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d’aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all’interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall’uso di ordigni esplosivi.
3.1.2 DANNI AL CONTENUTO
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.
La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:
1) i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l’azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell’abitazione e/o del fabbricato fino alla concorrenza di 1.500 € per sinistro;
2) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell’abitazione principale, in seguito a sinistro.
L’indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite di 80 € giornaliere a persona ed un importo massimo annuo per l’intero nucleo familiare di 2.500 €;
3) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell’assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’indennizzo riconosciuto è pari a 2.500 € annui.
Beni assicurati.
Il contenuto posto nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l’attrezzatura per l’attività del tempo libero;
2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l’illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i “Danni al contenuto” e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero, con il limite di indennizzo pari a 2.500 € per anno; 6) Documenti d’identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale previsto per i “Danni al contenuto” e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
8) Denaro contenuto nell’abitazione principale fino ad un massimo di 2.500 € annui.
Gli eventi assicurati: gli stessi eventi descritti all’interno della garanzia “Danni ai locali”.
3.1.3 RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D’ACQUA
La Compagnia s’impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti dei beni assicurati, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dei beni assicurati.
Beni assicurati:
1) locali di proprietà dell’Assicurato adibiti ad abitazione;
2) i camminamenti perimetrali e i patii esterni adiacenti all’immobile assicurato purché all’interno del confine della proprietà privata;
3.1.4 FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE
La Compagnia indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione:
1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino ad un massimo di 1.500€ per sinistro;
3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell’abitazione assicurata dagli autori del furto e/o della rapina,
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto/rapina del contenuto.
Beni assicurati.
Il contenuto posto nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l’attrezzatura per l’attività del tempo libero;
2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l’illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d’arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per il Furto del contenuto e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto;
5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un’abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l’attività del tempo libero, con il limite di 10% del massimale della garanzia “Furto del contenuto e danni da effrazione”;
6) Documenti d’identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
3.1.5 FURTO PREZIOSI
La Compagnia indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.
Beni assicurati.
I beni preziosi contenuti nei locali siti nell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro) fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e con il limite di 5.000 € per singolo oggetto se contenuti nell’abitazione assicurata; oppure fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di 500 € per singolo oggetto, se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato;
2) Denaro contenuto nell’abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’Assicurato, fino ad un massimo di 1.500 € annui.
3.1.6 XXXXXX E SCIPPO
La Compagnia assicura, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, nei limiti delle somme indicate in polizza il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti all’esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d’identità e patenti e valori ad eccezione del denaro.
Che cosa non è assicurato
3.2 ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE.
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: 1) cagionati con dolo dell’Assicurato;
2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo; 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni,
4) causati a tende, tendoni e pannelli solari termici e fotovoltaici, | |
comprese le relative intelaiature di sostegno a cose mobili poste | |
all’aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non | |
riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. |
conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure | |
provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o in | |
connessione con trasformazioni o assestamenti energetici | |
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; | |
4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni | |
vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate | |
e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni | |
della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del | |
terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi | |
provocati. |
In riferimento ai danni causati da eventi socio-politici sono esclusi quelli:
1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.
3.3 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO.
Sono sempre esclusi dall’assicurazione:
accidentali e improvvise;
dell’aria, dell’acqua, fatta eccezione se dovuto a cause
2) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo,
1) i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;
In riferimento ai danni causati da fenomeno elettrico sono esclusi quelli:
In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi quelli:
1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che | |||||||
detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura); | |||||||
2) a | lucernari, | vetrate | e | serramenti | in | genere, | nonché |
all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia | |||||||
causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a | |||||||
seguito del sovraccarico di neve. |
cui le stesse sono collocate.
3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su
sostegni o cornici;
immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti,
2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle
1) quali scheggiature e le rigature;
In riferimento ai danni alle lastre sono esclusi quelli:
il fornitore.
3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o
2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
1) causati da usura;
spargimento d’acqua;
scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo
ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo
3) relativi alle spese per la demolizione, lo sgombero ed il
ore consecutive prima del sinistro,
riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48
assicurata, installate nei locali sprovvisti di impianti di
fabbricato, anche se interrate e all’interno della proprietà
2) causati dal gelo delle condutture installate all’esterno del
1) dovuti ad umidità, stillicidio, rigurgito fogne;
In riferimento ai danni causati dalla fuoriuscita di acqua sono esclusi quelli:
In riferimento alla garanzia ricerca e riparazione dei danni d’acqua sono esclusi i danni:
fontane, irrigazione …).
dei locali interni dell’abitazione assicurata (es.: tubature per
2) a tubature esterne, anche se interrate, che non siano a servizio
1) causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature.
3.4 ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI - RAPINA E SCIPPO.
1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente | ||
dell’Assicurato, delle persone conviventi con l’Assicurato o di | ||
persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi | ||
o in locali comunicanti, di persone di cui l’Assicurato deve | ||
rispondere, di parenti o affini dell’Assicurato anche se non | ||
coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali | ||
che li contengono; | ||
2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i | ||
locali oggetto dell’assicurazione rimangono disabitati; | ||
3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore | ||
del furto e della rapina tentati o consumati. |
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:
In riferimento ai danni causati dagli eventi atmosferici sono esclusi quelli:
1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua | ||
naturali o artificiali; | ||
2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di xxxxxxxx, | ||
accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di | ||
scarico; | ||
3) da gelo e neve. Resta valido quanto assicurato nel punto 9 | ||
degli eventi assicurarti dalla garanzia “Danni ai locali”; |
3.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI.
L’assicurazione è prestata a condizione che:
1) i locali oggetto dell’assicurazione siano destinati ad uso abitativo;
2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno, in materiali incombustibili. Nelle suddette strutture è tollerata la presenza di materiali combustibili fino a un quarto delle loro singole superfici. La presenza di legno lamellare utilizzato in edilizia nelle suddette strutture non pregiudica l’assicurabilità dell’immobile.
,
Come opera la garanzia
Per le garanzie furto/rapina, l’assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell’edilizia e che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.
Sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell’immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie “Furto del contenuto e danni da
effrazione” e “Furto preziosi” saranno prestate con uno scoperto del 20%.
Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell’abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.
3.6 NORME GENERALI
Limite massimo di indennizzo.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
Esagerazione dolosa del danno.
L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Riduzione della somma assicurata.
In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell’annualità in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Rinuncia alla rivalsa.
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA E MODALITÀ DI DENUNCIA
3.7 DANNI AI LOCALI, AL CONTENUTO E FURTO Forma dell’assicurazione e valore assicurato.
L’assicurazione s’intende stipulata nella forma “a primo rischio assoluto”. La Compagnia, in caso di sinistro, s’impegna a indennizzare i danni subiti dall’Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Per le garanzie danni ai locali e al contenuto, l’indennizzo riconosciuto all’assicurato è comunque pari al valore a nuovo dell’immobile e delle cose assicurate. Per i danni ai locali, il valore a nuovo è più precisamente il costo necessario per la ricostruzione dei locali danneggiati e assicurati con le
medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell’area. Per i danni al contenuto, il valore a nuovo, è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto, oppure equivalenti per uso e qualità (ad eccezione degli oggetti d’arte, di antiquariato e delle collezioni), comprensivo delle spese fiscali, di trasporto e di montaggio.
Per la garanzia danni al contenuto il Contraente è dispensato dal fornire preventivamente un inventario dei beni assicurati.
Valutazione del danno.
L’ammontare del sinistro è concordato direttamente tra la Compagnia e l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo. La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri:
A. Fabbricato
La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell’area.
B. Contenuto e preziosi
L’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Riguardo alle collezioni, la Compagnia pagherà il valore dei soli pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui sopra, nonché l’eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino a un massimo del 30% del valore della collezione stessa. L’indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in ogni caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente. Il diritto al pagamento dell’indennizzo a valore a nuovo è vincolato al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio alla Compagnia, entro 12 mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, la Compagnia limita l’indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del massimale, una volta indennizzato il danno come previsto dal punto A), senza l’applicazione della regola proporzionale.
Titoli di credito.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1) la Compagnia non pagherà l’importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
2) L’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;
3) Il loro valore è dato dal minore tra valore di mercato e la somma da essi portata;
4) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Recupero delle cose rubate.
Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve avvisare la Compagnia appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia, salvo che l’Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando alla Compagnia l’indennizzo riscosso.
Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio. In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L’anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Pagamento dell’indennizzo.
A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all’art. 2742 del Codice Civile; la v, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell’indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.
3.8 Condizioni d’indennizzabilità applicabili alle garanzie “Furto del contenuto e danni da effrazione” e “Furto preziosi”. Queste garanzie sono operanti a condizione che siano state
violate le difese esterne del fabbricato assicurato, ferme restando | ||
le caratteristiche descritte nelle condizioni di assicurabilità, | ||
mediante: | ||
1) la rottura, lo scasso, l’uso di grimaldelli o di arnesi simili, l’uso di | ||
chiavi false e l’uso fraudolento di chiavi autentiche; | ||
2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a | ||
condizione che | ||
l’ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con | ||
l’impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, | ||
compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti; | ||
3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi | ||
asportare la refurtiva a locali chiusi. |
In caso di furto conseguente a rapina è condizione indispensabile | |
che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all’interno | |
dell’abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le | |
persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state | |
prelevate all’esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La | |
garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato o i suoi | |
familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni | |
assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro | |
stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni | |
assicurati al rapinatore deve avvenire all’interno dell’abitazione o | |
delle relative pertinenze. |
Cosa fare in caso di sinistro
3.9 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Sinistro Danni ai locali - Danni al contenuto - Furto del contenuto e danni da effrazione - Furto preziosi - Rapina e scippo.
In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente | ||
deve: | ||
1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto | ||
conoscenza, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, | ||
precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la | ||
causa presunta | ||
del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale | ||
dichiarazione deve essere prontamente trasmessa alla | ||
Compagnia entro i 3 giorni successivi; | ||
2) predisporre e trasmettere alla Compagnia un elenco | ||
dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità | ||
e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno | ||
stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al | ||
momento del sinistro con indicazione del relativo valore, | ||
mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o | ||
qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa |
essere richiesto dalla Compagnia o dai periti, al fine di svolgere le | ||
loro indagini e verifiche; | ||
3) conservare fino all’avvenuto accertamento del sinistro da parte | ||
della Compagnia le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo | ||
il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza | ||
avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; | ||
4) per le garanzie “Furto del contenuto e danni da effrazione” e | ||
“Furto preziosi”, nel caso di sinistro avvenuto all’estero, la | ||
denuncia deve essere inoltrata sia all’Autorità Giudiziaria o di | ||
Polizia del luogo sia a quella italiana. |
3.10 TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO ALL’ASSICURATO
La Compagnia, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Sezione 4 - Assistenza
Che cosa è assicurato
4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
Tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, la Compagnia s’impegna a fornire all’Assicurato, in caso d’interventi urgenti, le prestazioni di seguito indicate. Per attivare la garanzia, l’Assicurato deve telefonare al numero 02 2660.9396.
Prestazioni assicurate:
Invio di un elettricista - Nel caso in cui l’Assicurato abbia bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, per risolvere un guasto all’impianto elettrico dei locali assicurati, che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o che comporti il pericolo d’incendio, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell’Assicurato stesso, a inviare sul posto un elettricista.
Invio di un fabbro - In caso di furto o tentato furto, con danneggiamento dei mezzi di chiusura dei locali assicurati, smarrimento o rottura delle chiavi di casa, guasto della serratura della porta d’ingresso dell’abitazione che non consenta l’accesso in casa, la Centrale Operativa provvede su richiesta dell’Assicurato a inviare sul posto un fabbro.
Invio di un idraulico - Nel caso in cui l’Assicurato abbia bisogno
di un intervento di manutenzione straordinaria, a seguito di una rottura, otturazione, guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dei locali assicurati, con conseguente allagamento o mancata erogazione d’acqua, la Centrale Operativa provvede, su richiesta dell’Assicurato stesso, a inviare sul posto un idraulico.
I costi dell’intervento (uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione) restano a carico della Compagnia sino a un massimo di 300 € per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, fosse impossibile trovare i prestatori d’opera sopra definiti, la Compagnia rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per l’intervento dell’artigiano da lui reperito, sino a un massimo di 400
€ per evento, dietro presentazione di regolari fatture.
Precisazioni.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o a prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
Che cosa non è assicurato
4.2 ESCLUSIONI GENERALI.
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: 1) cagionati con dolo dell’Assicurato;
2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo; 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o in
connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
Cosa fare in caso di sinistro
4.3 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Per richiedere l’attivazione ed erogazione dei servizi di assistenza l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa AWP al numero 02 2660.9396 L’Assicurato dovrà indicare con precisione:
il tipo di Assistenza di cui necessita; il proprio nome e cognome; i propri identificativi contrattuali (numero di polizza); l’indirizzo e luogo da cui chiama; l’eventuale recapito telefonico.
SEZIONE 5- TUTELA LEGALE
Che cosa è assicurato
5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
1) Tutela legale famiglia;
2) Tutela legale casa;
3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa.
La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato.
Tali oneri sono:
1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
4) le spese di giustizia nel processo penale;
5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
5. 2 GARANZIE PRESTATE:
5.2.1 TUTELA LEGALE FAMIGLIA
L’assicurazione è prestata nell’ambito della vita privata e vale per l’Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:
a. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a 1.500 €;
d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;
tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.
5.2.2 TUTELA LEGALE CASA
L’assicurazione è prestata nell’ambito della proprietà dell’immobile assicurato e vale per l’Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:
a. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all’immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata;
b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall’Assicurato e relative pertinenze;
d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.
Che cosa non è assicurato
5.3 ESCLUSIONI GENERALI.
Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni: 1) cagionati con dolo dell’Assicurato;
2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo; 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del
terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati.
5.4 ESCLUSIONI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA E TUTELA LEGALE CASA.
Con riferimento ai rischi assicurati l’assicurazione non é prestata per:
1) le controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie
discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare; 6) le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza per la sola garanzia Tutela Legale Famiglia;
7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con la Compagnia;
8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
9) i fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
11) le controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
13) le controversie di valore inferiore a 500 €;
14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione, nonché i relativi oneri fiscali.
Come opera la garanzia
5.5 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
l’assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Xxxxx o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto e i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.
5.6 GESTIONE DELLA VERTENZA
La Compagnia, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo assenso della Compagnia. In caso d’inadempimento dell’Assicurato, la Compagnia applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.
Qualora non sia possibile addivenire a un componimento amichevole della controversia, e in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Compagnia e l’Assicurato, quest’ultimo ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate
da legali corrispondenti.
Qualora l’assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi alla Compagnia per ottenere l’indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. La Compagnia confermerà l’incarico professionale in tal modo conferito.
La Compagnia, alla definizione della controversia, rimborserà all’assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. La Compagnia si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell’ordine di appartenenza. In caso di esito sfavorevole della causa le spese legali e peritali riconosciute a favore della controparte sono ad esclusivo carico della Compagnia. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso della Compagnia.
La Compagnia non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Compagnia è tenuta ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell’Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l’esito dell’arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.
Cosa fare in caso di sinistro
5.7 COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Dopo aver denunciato il sinistro all’Ufficio Sinistri di Allianz Direct, l’Assicurato deve inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l’indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro, ai recapiti che verranno forniti dalla Compagnia.
L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.
L’assicurato, per qualunque informazione riguardante il sinistro denunciato potrà contattare direttamente l’Unità Sinistri Tutela ai seguenti recapiti : tel. 02/3045.9650 - email xxxxxxx000@xxxxxxx.xx.
Sezione 6 – Appendice normativa
Codice Civile
Art. 1901
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].
Art. 1907
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno 1908. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915]. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900]. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913] (2). L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1916
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2742
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento. Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzoso di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art. 2947
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.].
Art. 2952
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Art. 143
Codice delle Assicurazioni Private
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di
sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Allianz Direct S.p.A.
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Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.