Edizione 01/2020
CONTRATTI
PER OPERATIVITÀ ESTERA
Edizione 01/2020
(documento depositato in originale presso lo studio del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Navacchio, in data 04/06/2020, repertorio n. 50809, raccolta n. 31267)
INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALLA BANCA
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni indirizzate alla Banca: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.: Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX) Indirizzo di posta elettronica dell’ufficio Reclami: XxxxxxxXxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Numero Iscrizione Albo Banche: 06370.1
Numero Iscrizione Reg. imprese Pisa: 01225610508
Estremi della Competente Autorità di Controllo: Banca d’Italia - Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
DEFINIZIONI
I termini di seguito elencati ed utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, anche se al plurale, avranno nel Fascicolo, il seguente significato:
- “Banca” o “Cassa” indica la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..
- “Cliente” indica il soggetto intestatario del rapporto contrattuale con la Banca.
- “Conto Corrente” indica il conto corrente bancario di corrispondenza intestato al Cliente e richiamato nel Modulo contratto, su cui vengono regolate le operazioni.
- “Indice di Riferimento” indica il parametro di mercato o di politica monetaria (es. Xxxxxxx, Xxxxx) preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
SEZIONE I
CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTI I CONTRATTI PER OPERATIVITÀ ESTERA
ART. 1 CONCLUSIONE E DISCIPLINA DI OGNI SINGOLO CONTRATTO PER OPERATIVITÀ ESTERA
Ogni singolo contratto per operatività estera è costituito da un Modulo contrattuale, dalle Condizioni Contrattuali contenute nel presente Fascicolo, depositato in originale presso uno studio notarile e consegnato in copia alla clientela, e dal Documento di Sintesi. Nel Modulo contrattuale vengono accettate e sottoscritte le specifiche condizioni contrattuali applicabili e contenute nel Fascicolo. Il Documento di Sintesi costituisce il frontespizio di ogni contratto e riporta le condizioni economiche (in termini di spese e commissioni) ad esso applicabili. In tal senso, le parti convengono espressamente che il Documento di Sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
Ogni singolo contratto per operatività estera si conclude mediante accettazione da parte della Banca della proposta di cui al Modulo contrattuale sottoscritto dal Cliente.
ART. 2 COMMISSIONI, SPESE ED ONERI A CARICO DEL CLIENTE
In relazione all’esecuzione di ogni contratto disciplinato dalle norme del presente Fascicolo, la Cassa addebiterà al Cliente le commissioni, le spese e gli oneri espressamente pattuiti e riportati nel relativo Documento di Sintesi.
Salvo che sia diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito sul Conto Corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. Se il Cliente ha più conti correnti con la medesima intestazione, la Cassa può addebitare uno qualsiasi di questi conti.
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La Cassa esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le disposizioni che disciplinano ogni singolo contratto per operatività estera; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Cassa determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
ART. 4 COMUNICAZIONI PERIODICHE
Le comunicazioni periodiche inerenti a ciascun rapporto per operatività estera, qualora si qualifichi come contratto di durata, saranno effettuate dalla Cassa mediante l’invio al Cliente dell’estratto conto e del Documento di Sintesi relativo al contratto di Conto Corrente, secondo le modalità previste in tale contratto. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, tali comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
In ogni caso, la Cassa comunica al Cliente l’avvenuta estinzione di ogni contratto per operatività estera, inviando apposita comunicazione contabile che fornisca una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto estinto.
ART. 5 MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI
Se il singolo contratto per operatività estera è a tempo indeterminato, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo. Nel caso in cui le modifiche riguardino il tasso di interesse, la Banca comunicherà al Cliente le eventuali conseguenze sul costo del credito.
Se il singolo contratto per operatività estera è a tempo determinato, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.
Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ivi incluse del Documento di Sintesi) è comunicata dalla Banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, contenente la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l’applicazione delle modifiche. In caso di modifica del tasso di interesse collegata a modifica del tasso di riferimento, le relative informazioni saranno fornite al Cliente mediante resoconto periodico, essendo rese pubbliche presso le dipendenze le variazioni dei tassi di riferimento.
Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca in conformità a quanto precede:
(a) deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e
(b) ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data prevista per l’applicazione delle modifiche stesse.
In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le modifiche proposte dalla Banca nel rispetto di quanto prevede il presente articolo si intendono accettate dal Cliente in assenza di un suo espresso rifiuto comunicato alla Banca stessa nei termini e con le modalità previste ai sensi di quanto precede.
Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.
ART. 6 RECLAMI E SISTEMI DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all’Ufficio Reclami della Banca all’indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. - Ufficio Reclami – Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00/00 00000 Xxxxxxxx (XX) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione “Reclami”. L’Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente:
- entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento e riguardanti pertanto specificamente i contratti disciplinati ai sensi del presente Fascicolo.
Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.
In mancanza di risposta scritta da parte dell’Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d’Italia consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. È sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all’accesso all’ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d’Italia aperte al pubblico.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può attivare -singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
ART. 7 LEGGE REGOLATRICE E LINGUA DEL CONTRATTO E SCELTA DEL FORO COMPETENTE
Ogni singolo contratto disciplinato dalle norme di cui al presente Fascicolo è regolato dalla legge italiana. I contratti e le relative comunicazioni sono redatti in lingua italiana.
Per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Cassa in dipendenza di ogni singolo contratto disciplinato dalle norme di cui al presente Fascicolo, il foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello di Pisa. La Cassa, invece, ha facoltà di agire nei confronti del Cliente in uno dei fori competenti ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..
ART. 8 CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Contrattuali di cui al presente Fascicolo, si rinvia alle norme e alle condizioni che regolano il Conto Corrente.
SEZIONE II
CONDIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO PER OPERATIVITÀ ESTERA _
A) FINANZIAMENTO ALL’ESPORTAZIONE ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il contratto di finanziamento all’esportazione (nel seguito “Anticipo Export”) la Cassa concede al Cliente un finanziamento destinato al contestuale regolamento di documenti comprovanti l’esportazione di beni e/o servizi (anticipazione su crediti all’esportazione). Le somme finanziate devono essere restituite dal Cliente alla Cassa alle scadenze concordate, unitamente agli interessi maturati.
Il finanziamento, addebitato al Cliente in “conto a partita”, intestato al medesimo, è regolato tramite movimentazione sul Conto Corrente, al tasso di interesse indicato nel relativo Documento di Sintesi e ha la durata indicata nel Modulo contrattuale di Anticipo Export.
Per i finanziamenti espressi in divisa estera, il tasso LIBOR (fonte British Bankers Association Libor Rates, Londra, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1, 2, 3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi delle divise, se disponibili consultando la suddetta fonte, saranno da concordare di volta in volta con riferimento al relativo tasso di provvista, maggiorato di 2 punti mediante accordo scritto tra le parti.
Nel caso di finanziamenti in Euro, il tasso EURIBOR (fonte Federazione Banche Europee, Bruxelles, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1,2,3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi per l’Euro saranno da concordare di volta in volta mediante accordo scritto tra le parti.
In caso di variazioni sostanziali dell’Indice di Riferimento o qualora lo stesso cessi, anche temporaneamente, di essere fornito (di seguito “Eventi di Sostituzione”), verrà sostituito da un indice di riferimento alternativo (l’Indice Alternativo). L’individuazione dell’Indice Alternativo è effettuata dalla Cassa:
1. riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale;
2. utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/1011 (“Reg. BMR”) o forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 Reg. BMR;
3. eliminando, o riducendo al minimo, l’impatto economico della sostituzione per il cliente.
ART. 2 COMPENSAZIONE
Il Cliente autorizza la Cassa espressamente ed irrevocabilmente ad utilizzare le somme incassate, per il rimborso di pieno diritto delle anticipazioni accordate al Cliente e relativi accessori, mettendo a disposizione del Cliente la sola eventuale eccedenza e ferma comunque l’applicabilità del disposto dell’art. 1853 Cod. Civ. per cui detta eventuale eccedenza potrà essere utilizzata dalla Cassa per coprire in tutto od in parte altri crediti della Cassa nei confronti del Cliente e dipendenti da qualsiasi altra sua obbligazione diretta o indiretta per qualsivoglia titolo o causa.
ART. 3 GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE CONCESSA DALLA CASSA
Le somme che saranno riscosse dalla Cassa, per conto del Cliente, in dipendenza delle esportazioni di cui al contratto di Anticipo Export, restano costituite in pegno a favore della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1851 Cod. Civ. a garanzia del finanziamento, nonché degli interessi, delle commissioni e di tutte le spese comunque consequenziali al contratto di Anticipo Export. Resta inoltre costituita in pegno a favore della Banca la merce che non venisse ritirata a destinazione o che fosse restituita e che il Cliente si obbliga a mettere a disposizione della Cassa nonché, per il caso di sinistro, le relative indennità di assicurazione.
ART. 4 DELEGA ALL’INCASSO E AUTORIZZAZIONE AGLI ARBITRAGGI
In relazione a quanto stabilito al precedente articolo 3, il Cliente si impegna a dare istruzioni affinché vengano fatti entrare presso la Cassa, direttamente dall’estero, tutti gli importi ricavati dalla vendita della merce oggetto dell’esportazione di cui al contratto di Anticipo Export e a fare mettere a disposizione della Banca quelle somme che, malgrado le istruzioni del Cliente, dovessero pervenire ad altra banca. In quest’ultimo caso, il Cliente delega irrevocabilmente, mediante sottoscrizione del Modulo contrattuale di Anticipo Export, a provvedere al loro incasso presso qualunque banca dette somme fossero pervenute. Il Cliente si impegna anche a consegnare alla Xxxxx le rimesse che dovessero pervenire direttamente allo stesso Cliente. Qualora detti ricavi fossero espressi in una divisa diversa da quella del finanziamento, la Cassa è autorizzata ad eseguire, per conto del Cliente, i necessari arbitraggi ai sensi di quanto previsto all’art. 1 Sezione III.
ART. 5 ESONERO DA RESPONSABILITÀ
L’incasso di quanto dovuto al Cliente in relazione alle esportazioni di cui al contratto di Anticipo Export sarà effettuato dalla Cassa per conto ed a rischio del Cliente; la Banca è pertanto esonerata da ogni responsabilità derivante da cause non dipendenti dalla propria volontà e/o capacità, da irregolarità od omissioni alla stessa non imputabili, come scioperi, disservizi postali, ferroviari ed aerei, da omissioni od erronee indicazioni sui documenti, nonché dall’errata interpretazione da parte dei corrispondenti delle istruzioni ricevute.
ART. 6 DICHIARAZIONE SULL’AMMONTARE DELLE ESPORTAZIONI
Con la sottoscrizione del Modulo contrattuale di Anticipo Export il Cliente attesta e dichiara che, a fronte dei crediti oggetto del finanziamento concesso, non sono stati ottenuti dalla Cassa e da parte di altri istituti bancari finanziamenti per importi che, sommati a quello di cui al suddetto Modulo, superino l’ammontare delle esportazioni stesse.
B) FINANZIAMENTO ALL’IMPORTAZIONE ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il contratto di finanziamento all’importazione (nel seguito “Finimport”) la Cassa concede un finanziamento in euro o in valuta estera connesso ad operazioni commerciali di importazione. Il Cliente ottiene il finanziamento a fronte di regolamenti “anticipati, contestuali o posticipati” dei propri acquisti all’estero. L’importo del finanziamento concesso è accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx ed addebitato, in contropartita, in un “conto a partita” parimenti intestato. Il finanziamento ha la durata indicata nel Modulo contrattuale di Finimport.
Al finanziamento è applicato il tasso di interesse indicato nel relativo Documento di Sintesi che costituisce frontespizio e parte integrante del contratto.
Per i finanziamenti espressi in divisa estera, il tasso LIBOR (fonte British Bankers Association Libor Rates, Londra, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1, 2, 3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi delle divise, se disponibili consultando la suddetta fonte, saranno da concordare di volta in volta con riferimento al relativo tasso di provvista, maggiorato di 5 punti mediante accordo scritto tra le parti.
Nel caso di finanziamenti in Euro, il tasso EURIBOR (fonte Federazione Banche Europee, Bruxelles, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1,2,3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi per l’Euro saranno da concordare di volta in volta mediante accordo scritto tra le parti.
In caso di variazioni sostanziali dell’Indice di Riferimento o qualora lo stesso cessi, anche temporaneamente, di essere fornito (di seguito “Eventi di Sostituzione”), verrà sostituito da un indice di riferimento alternativo (l’Indice Alternativo). L’individuazione dell’Indice Alternativo è effettuata dalla Cassa:
1. riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale;
2. utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/1011 (“Reg. BMR”) o forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 Reg. BMR;
3. eliminando, o riducendo al minimo, l’impatto economico della sostituzione per il cliente.
C) FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO DI DOCUMENTI ALL’IMPORTAZIONE
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il contratto di finanziamento per pagamento di documenti all’importazione (nel seguito “Documenti Import”) la Cassa concede al Cliente un finanziamento destinato al contestuale regolamento di fatture e/o altri documenti comprovanti l’importazione di beni e/o servizi in anticipazione su crediti all’importazione. Le somme finanziate devono essere restituite dal Cliente alla Cassa alle scadenze concordate, unitamente agli interessi maturati. Il pagamento di documenti all’importazione, con contestuale accensione di finanziamento in euro o in divisa, è addebitato in “conto a partita” intestato al Cliente è regolato tramite movimentazione sul Conto Corrente.
Il finanziamento è regolato al tasso di interesse indicato nel relativo Documento di Sintesi ed ha la durata indicata nel Modulo contrattuale di Documenti Import.
Per i finanziamenti espressi in divisa estera, il tasso LIBOR (fonte British Bankers Association Libor Rates, Londra, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1, 2, 3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi delle divise, se disponibili consultando la suddetta fonte, saranno da concordare di volta in volta con riferimento al relativo tasso di provvista, maggiorato di punti, mediante accordo scritto tra le parti.
Nel caso di finanziamenti in Euro, il tasso EURIBOR (fonte Federazione Banche Europee, Bruxelles, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1,2,3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi per l’Euro saranno da concordare di volta in volta mediante accordo scritto tra le parti.
In caso di variazioni sostanziali dell’Indice di Riferimento o qualora lo stesso cessi, anche temporaneamente, di essere fornito (di seguito “Eventi di Sostituzione”), verrà sostituito da un indice di riferimento alternativo (l’Indice Alternativo). L’individuazione dell’Indice Alternativo è effettuata dalla Cassa:
1. riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale;
2. utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/1011 (“Reg. BMR”) o forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 Reg. BMR;
3. eliminando, o riducendo al minimo, l’impatto economico della sostituzione per il cliente.
D) FINANZIAMENTO PER OPERAZIONI COMMERCIALI IN DIVISA ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il contratto di finanziamento per operazioni commerciali in divisa la Cassa concede un finanziamento in euro o valuta estera connesso ad operazioni commerciali (nel seguito “Operazioni commerciali in divisa”). Il Cliente ottiene il finanziamento per far fronte a regolamenti “anticipati, contestuali o posticipati” dei propri acquisti eseguiti in divisa estera con controparti domestiche. Con gli incassi ottenuti dalla vendita della merce importata, verrà costituita la riserva per il rimborso del finanziamento ottenuto.
L’importo del finanziamento concesso è accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx ed addebitato, in contropartita, in un “conto a partita” parimenti intestato.
Il finanziamento è regolato al tasso di interesse indicato nel relativo Documento di Sintesi ed ha la durata indicata nel Modulo contrattuale di Operazioni commerciali in divisa.
Per i finanziamenti espressi in divisa estera, il tasso LIBOR (fonte British Bankers Association Libor Rates, Londra, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1, 2, 3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi delle divise, se disponibili consultando la suddetta fonte, saranno da concordare di volta in volta con riferimento al relativo tasso di provvista, maggiorato di 5 punti mediante accordo scritto tra le parti.
Nel caso di finanziamenti in Euro, il tasso EURIBOR (fonte Federazione Banche Europee, Bruxelles, dato assoluto, con aggiornamento giornaliero), considera scadenze fisse di 1,2,3 mesi (ecc.). Per scadenze diverse da quelle previste, i tassi per l’Euro saranno da concordare di volta in volta mediante accordo scritto tra le parti.
In caso di variazioni sostanziali dell’Indice di Riferimento o qualora lo stesso cessi, anche temporaneamente, di essere fornito (di seguito “Eventi di Sostituzione”), verrà sostituito da un indice di riferimento alternativo (l’Indice Alternativo). L’individuazione dell’Indice Alternativo è effettuata dalla Cassa:
1. riflettendo possibilmente la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell’indice che ha subito l’evento della cessazione o variazione sostanziale;
2. utilizzando indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento inclusi nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento
(UE) 2016/1011 (“Reg. BMR”) o forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 Reg. BMR;
3. eliminando, o riducendo al minimo, l’impatto economico della sostituzione per il cliente.
SEZIONE III
CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO PER OPERATIVITÀ ESTERA_
ART. 1 ARBITRAGGI
La Cassa è autorizzata ad eseguire, nel caso di divisa estera, i necessari arbitraggi ai cambi che saranno applicati nel giorno in cui sarà eseguita l’operazione, cambi che fin d’ora il Cliente dichiara di accettare, con rinuncia fin d’ora ad ogni eccezione.
ART. 2 PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO
Il Cliente, nel caso in cui per rimborsare il finanziamento ne ottenga uno nuovo da un’altra banca o intermediario finanziario, non dovrà sostenere - neanche indirettamente - alcun costo; il trasferimento del nuovo contratto avverrà alle condizioni stipulate tra il Cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura, ai sensi dell’art. 120- quater del decreto legislativo n. 385/93 e successive modifiche e integrazioni (di seguito TUB). Il nuovo contratto manterrà i diritti e le garanzie del vecchio. È nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla stipula del contratto stesso, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione.
ART. 3 DIRITTO DI RECESSO DELLA CASSA E OBBLIGO DI RIMBORSO ANTICIPATO
La Cassa ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento anche prima della scadenza stabilita e senza bisogno alcuno di preavviso, esigendo, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio l’integrale immediato rimborso del finanziamento o del controvalore in Euro della divisa in cui è espresso il finanziamento stesso, al cambio vigente il giorno della richiesta, nonché il pagamento degli interessi, delle spese e degli accessori tutti. La richiesta di rimborso, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, dov’essere inoltrata mediante lettera raccomandata o PEC all’indirizzo indicato dal beneficiario nel relativo Modulo contrattuale. Il Cliente è in tal caso tenuto a rimborsare il finanziamento senza obbligo da parte della Cassa di costituzione in mora o di altra formalità. La Cassa potrà liberamente utilizzare a compensazione di ogni debito del Cliente, senza alcuna preventiva formalità nei confronti del Cliente stesso, le somme che perverranno al Cliente a qualsiasi titolo, come pure i depositi o i saldi attivi di più rapporti x xxxxx di qualsiasi genere intrattenuti con la Cassa, anche se pur in monete differenti e anche se non liquidi od esigibili. Nei casi di cui al presente articolo, l’obbligazione - salvo diversa volontà della Cassa - va adempiuta presso la sede legale della Cassa stessa. Dopo l’estinzione del finanziamento mediante acquisto sul mercato della divisa occorrente al cambio del giorno in cui è possibile eseguire l’operazione, saranno effettuati i conguagli rispetto alla richiesta di pagamento contenuta nella lettera di recesso, con l’obbligo reciproco del beneficiario e della Cassa di pagare l’eventuale differenza, salvo per la Cassa il diritto di compensazione con altri e diversi suoi crediti.
ART. 4 INTERESSI DI MORA
In caso di inadempimento del Cliente alla richiesta di pagamento formulata ai sensi del precedente articolo 3, opereranno a carico del Cliente stesso, con valuta del giorno in cui la Cassa effettuerà l’estinzione del suddetto finanziamento e sull’importo totale dell’estinzione, comprensivo anche degli interessi ad estinzione, delle spese ed ogni altro accessorio, gli interessi allo stesso tasso vigente per il Conto Corrente, con facoltà per la Cassa stessa di addebitare sul predetto Conto Corrente e con valuta corrispondente all’operazione di estinzione, tutte le somme come sopra indicate.
ART. 5 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI
Gli interessi a debito del Cliente maturati nel ‘conto a partita’ saranno liquidati nella divisa in cui è espresso il Conto Corrente.
ART. 6 FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL CLIENTE
Il Cliente, con il consenso della Cassa, può rimborsare l’importo del finanziamento totalmente o parzialmente, prima della scadenza, fornendo alla Cassa stessa un preavviso scritto di almeno 4 (quattro) giorni tramite apposita richiesta da effettuarsi mediante raccomandata A/R o PEC o apposito modulo sottoscritto presso la filiale competente.
ART. 7 TRASFORMAZIONE DELLA DIVISA
La Cassa avrà facoltà, su richiesta scritta del Cliente da far pervenire entro 3 giorni lavorativi secondo il calendario Forex antecedenti la scadenza di un periodo di interessi, di prorogare o di trasformare il finanziamento in una valuta diversa da quella inizialmente stabilita, quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino una richiesta del Cliente in tal senso. La trasformazione sarà effettuata mediante arbitraggio tra le due valute al cambio che verrà applicato nel giorno dell’operazione e alle altre eventuali condizioni concordate. Inoltre, a semplice richiesta della Cassa e con le modalità dalla stessa stabilite, il Cliente sarà tenuto a rilasciare alla Cassa, in qualsiasi momento, previa conversione in Euro della divisa in cui è espresso il finanziamento, pagherò cambiari fino alla concorrenza del debito del Cliente e dei relativi accessori. Tanto la trasformazione di una divisa in un’altra, quanto il rilascio di pagherò cambiari non avranno efficacia novativa.
ART. 8 ACQUISTO DELL’AMMONTARE DELLA DIVISA ANTICIPATA
In difetto di un puntuale rimborso dell’importo finanziato o di mancato incasso dell’importo dell’esportazione anticipato in divisa effettiva, la Cassa potrà inoltre, senza necessità di avviso preventivo o mettere in mora il Cliente e con rinuncia fin d’ora da parte del cliente ad ogni eccezione o contestazione, acquistare al meglio per conto del Cliente l’ammontare della divisa anticipata restando il Cliente obbligato a rifondere la Cassa dell’esborso, oltre ad interessi, spese ed accessori. A tale debito, espresso in euro, saranno applicate le condizioni economiche stabilite per le esposizioni sul Conto Corrente e indicate nel Documento di Sintesi di ogni contratto di finanziamento per operatività estera.
SEZIONE IV
CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ACQUISTO/VENDITA DIVISA ESTERA A TERMINE
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del contratto disciplinato dalle condizioni di cui alla presente Sezione è l’acquisto o la vendita, da parte del Cliente nei confronti della Cassa, di un determinato importo in divisa estera ad un cambio e alla scadenza indicati nel Modulo contrattuale relativo. Il contratto di acquisto o vendita di divisa estera a termine è stipulato dal Cliente al fine di copertura di operazioni commerciali, pertanto è necessario allegare evidenza documentale a supporto e conferma del predetto requisito all’atto della richiesta. Al Cliente è altresì concessa la facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, del contratto di acquisto o vendita secondo i parametri e nei termini indicati nel relativo Modulo contrattuale.
ART. 2 ESECUZIONE DELL’INCARICO
La Cassa, oltre alla facoltà di incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Cassa, secondo quanto dispone l’art. 1856 cod. civ., è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Cassa finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione.
ART. 3 MANCATO RITIRO DELLA DIVISA
Il mancato ritiro della divisa, alla data prevista, da parte del Cliente darà diritto alla Cassa di procedere direttamente alla liquidazione per differenza del contratto, ai sensi degli articoli 1515 e 1516 del Codice Civile, vendendo la divisa sul mercato dei cambi a pronti per conto del Cliente. L’eventuale differenza di cambio a carico del Cliente, accertata in dipendenza della liquidazione, verrà addebitata al Cliente. In caso di mancato pagamento delle somme dovute per mancanza della necessaria disponibilità sui rapporti che il Cliente intrattiene presso la Cassa, la medesima procederà ugualmente all’addebito delle predette somme e gli scoperti che si verranno a creare sui rapporti stessi saranno trattati alle condizioni per essi previste.
ART. 4 DIRITTO DI COMPENSAZIONE
La Cassa potrà liberamente utilizzare a compensazione di ogni debito del Cliente, senza alcuna preventiva formalità nei confronti del Cliente stesso, le somme che perverranno al Cliente a qualsiasi titolo, come pure i depositi o i saldi attivi di più rapporti x xxxxx di qualsiasi genere intrattenuti con la Cassa, anche se pur in monete differenti e anche se non liquidi od esigibili.
ART. 5 ESTINZIONE ANTICIPATA
Alla Cassa è data facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dell’operazione oggetto del contratto di acquisto o vendita di divisa, tramite preavviso al Cliente di almeno 1 (un) giorno, qualora sia venuto meno il requisito previsto all’art.1 della presente Sezione.
Nel caso in cui gli sia stata concessa la facoltà di estinzione anticipata totale o parziale, del contratto di acquisto o vendita di divisa estera a termine secondo i parametri e nei termini indicati nel relativo Modulo contrattuale, il Cliente può esercitare tale facoltà tramite richiesta da effettuarsi, mediante sottoscrizione di apposito modulo disponibile presso la filiale competente, nei seguenti termini:
- in caso di estinzione totale o parziale, nel periodo di esercizio della facoltà di estinzione anticipata indicato nel Modulo contrattuale;
- in caso di estinzione parziale, consentita solo per l’importo minimo sempre previsto nel Modulo contrattuale, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.