Convenzione
Traduzione1
Convenzione
0.672.976.31
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito
Conclusa il 18 giugno 2010
Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 20112 Ratificata con strumenti scambiati l’8 febbraio 2012 Entrata in vigore l’8 febbraio 2012
(Stato 7 giugno 2012)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Turca
animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare la doppia imposi- zione in materia d’imposte sul reddito,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito, le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Svizzera:
– le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, guadagni in capitale e altri redditi),
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);
RU 2012 1251; FF 2010 4883
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2012 1249
b) in Turchia:
(i) l’imposta sul reddito,
(ii) l’imposta sulle società,
(qui di seguito indicate quali «imposta turca»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte da uno Stato con- traente sulle vincite a giochi, scommesse e lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) (i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera,
(ii) il termine «Turchia» designa il territorio della Repubblica Turca, le ac- que territoriali e le zone marittime sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Turca esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne lo sfruttamento e la conservazione delle risorse natura- li;
b) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o la Turchia;
c) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta contemplata all’articolo 2 della presente Convenzione;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente con- siderato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) il termine «sede» (sede iscritta) designa la sede iscritta secondo il Codice delle obbligazioni svizzero o la sede legale iscritta secondo il Codice del commercio turco;
g) il termine «nazionali» designa:
(i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contra- ente,
(ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente;
i) l’espressione «autorità competente» designa:
(i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato,
(ii) per quanto concerne la Turchia, il Ministro delle finanze o un suo rap- presentante autorizzato;
j) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l’aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località si- tuate nell’altro Stato contraente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversa- mente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espres- sioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.
Art. 4 Residente
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assogget- tata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede (sede iscritta), della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politi- che o i suoi enti locali.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in cia- scuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli inte- ressi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un’abitazione permanente in al- cuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui sog- giorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltan- to dello Stato del quale ha la cittadinanza;
d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:
a) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se la durata di questo cantiere o di queste attività oltrepassa i sei mesi;
b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono (per lo stesso progetto o per progetti collegati) sul territorio di uno Stato contraente, per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nel corso di 12 mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori relativi ai beni immobili, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i luoghi di pesca di qualsiasi natura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse natura- li; le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7 Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Trasporto marittimo, aereo e stradale
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente; o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente; e
nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata tassata in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati di conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili. Lo Stato contraente corrispon- dente procede agli aggiustamenti appropriati non appena la soluzione amichevole è convenuta.
3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato.
Art. 10 Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) per quanto riguarda la Svizzera:
(i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario ef- fettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene di- rettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi,
(ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi;
b) per quanto riguarda la Turchia:
(i) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario ef- fettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene di- rettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi a condizione che a tali dividendi sia accordato uno sgravio dell’imposta svizzera per mezzo di una riduzione proporzionale dell’imposta sugli utili corrispondente al rapporto tra il rendimento del- le partecipazioni e gli utili totali o tramite uno sgravio equivalente,
(ii) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di parte- cipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legisla- zione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che esercita un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata possono, dopo essere stati assoggettati a imposta conformemente alle dispo- sizioni dell’articolo 7, essere imponibili per il rimanente importo nello Stato contra- ente in cui è situata la stabile organizzazione ma l’imposta così stabilita non può eccedere:
a) per quanto riguarda la Svizzera, il 5 per cento dell’ammontare rimanente;
b) per quanto riguarda la Turchia:
(i) il 5 per cento dell’ammontare rimanente se gli utili della società sono esenti dall’imposta in Svizzera,
(ii) il 15 per cento dell’ammontare rimanente, in tutti gli altri casi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente in uno Stato contraente svolge, nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In tal caso, sono applicabili a seconda dei casi le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
6. Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la parteci- pazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organiz- zazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi pagati a titolo di prestito o di mutuo accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle e-
sportazioni da una Ex-Im Bank o da un istituto simile il cui obiettivo è pro- muovere le esportazioni;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi riscossi da una banca;
c) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.
3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi pagati all’altro Stato contraente o alla Banca centrale di questo altro Stato sono esenti dall’imposta nello Stato contraente da dove provengono.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti assimilati ai redditi a titolo di mutui dalla legisla- zione fiscale dello Stato da cui provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.
3. Il termine «canoni» di cui al presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura pagati per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, inclusi le pellicole cinematografiche e le registra- zioni per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure per infor- mazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolle- ghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizza- zione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contra- ente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.
Art. 13 Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contra- ente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui risiede l’impresa.
4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. Tuttavia, gli utili di capitale menzionati nella frase precedente e prove- nienti dall’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato contraente se il lasso di tempo tra l’acquisto e l’alienazione non supera un anno.
Art. 14 Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltan- to in detto Stato. Tuttavia, questi redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente se la libera professione o le altre attività sono esercitate in questo altro Stato e se:
a) il residente dispone abitualmente di una base fissa in questo altro Stato con- traente per l’esercizio di questa professione o di queste attività; o
b) il suo soggiorno in questo altro Stato per l’esercizio di questa professione o di queste attività per un periodo o periodi che raggiungono od oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso di 12 mesi.
In tal caso, solo la frazione dei redditi imputabile a detta base fissa o proveniente dall’attività esercitata nel periodo di soggiorno della persona fisica in questo altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato contraente.
2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche capacità professionali.
Art. 15 Lavoro subordinato
1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato; e
b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui risiede l’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contra- ente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle rimunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altre rimunerazioni analoghe provenienti da attività eserci- tate da artisti o sportivi in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato non sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell’altro Stato contra- ente, da una delle sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.
Art. 18 Pensioni
1. Salvo le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunera- zioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un lavoro subordi- nato anteriore e le rendite di cui al paragrafo 2 sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determina- bile, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valuta- bile in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente, sia mediante
prelevamento da un fondo da essi costituito, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle rimunerazioni o pensioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un’attività industriale o com- merciale esercitata da uno degli stati contraenti o da una delle sue suddivisioni politiche o da uno dei suoi enti locali.
Art. 20 Studenti
1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in que- sto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
2. Con riferimento alle borse di studio e alle rimunerazioni di un lavoro subordi- nato, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà inoltre, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.
Art. 21 Altri redditi
1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli altri redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne i residenti di Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che, secondo le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Turchia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per de- terminare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, appli- care l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esen- zione. Per gli utili secondo la seconda frase del paragrafo 4 dell’articolo 13
questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effetti- va imposizione in Turchia.
b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che se- condo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Turchia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio. Esso consiste:
(i) nel computo dell’imposta pagata in Turchia, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la fra- zione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corri- sponde al reddito imponibile in Turchia; o
(ii) in una riduzione globale dell’imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite che tengano conto dei principi generali di sgravio di cui alla cifra (i); o
(iii) in un’esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli inte- ressi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Turchia sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei xxxx- ni.
La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle conven- zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare la doppia imposizione.
c) Se un residente di Svizzera riceve interessi o canoni che sono, conforme- mente alle disposizioni della legislazione e dei decreti turchi, sgravati dall’imposta turca o imponibili a un’aliquota inferiore a quella prevista al paragrafo 2 dell’articolo 11 o al paragrafo 2 dell’articolo 12, l’imposta turca su questi interessi e canoni è considerata come se fosse stata riscossa a un’aliquota del:
(i) 5 per cento nel caso di pagamento di interessi di cui all’articolo 11;
(ii) 5 per cento nel caso di pagamenti a titolo di leasing e 10 per cento per tutti gli altri canoni ai sensi dell’articolo 12.
Le disposizioni della presente lettera sono applicabili durante i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione.
2. Per quanto concerne i residenti di Turchia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) fatte salve le disposizioni della legislazione turca concernenti il computo dell’imposta pagabile all’estero sull’imposta turca (tenendo conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa di- sposizione), l’imposta dovuta in Svizzera, conformemente alla legislazione svizzera e alla presente Convenzione, sui redditi (compresi gli utili imponi- bili) conseguiti da fonte svizzera da un residente di Turchia è dedotta dalle imposte turche su questo reddito. Questo computo non può tuttavia eccedere
l’ammontare dell’imposta turca gravante su questi redditi calcolata prima del computo; 3
b) qualora, conformemente alle disposizioni della Convenzione, un residente di Turchia ritrae redditi esenti da imposta in Turchia, quest’ultima può nondi- meno tener conto di tali redditi esenti da imposta per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente.
Art. 23 Non discriminazione
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 10, l’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.
4. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato.
5. Le presenti disposizioni non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
6. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte consi- derate dalla presente Convenzione.
Art. 24 Procedura amichevole
1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente
3 RU 2013 431
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza.
2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l’autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e ricorrere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione com- posta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 25 Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Tutte le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legisla- zione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una proce- dura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legisla- zione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua le- gislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’af- fari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
Art. 26 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresen- tanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo dei residenti di questo Stato.
3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 27 Entrata in vigore
1. La Convenzione deve essere ratificata e lo scambio degli strumenti di ratifica avviene il più presto possibile.
2. La presente Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno alle imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.
3. L’Accordo contenuto nello scambio di lettere del 29 giugno 19904 tra la Svizzera e la Turchia concernente l’imposizione delle imprese di navigazione aerea è sospeso e non produce alcun effetto fintanto che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.
Art. 28 Denuncia
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via di- plomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile alle imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia della Convenzione, o dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 18 giugno 2010, nelle lingue francese, turca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo della Repubblica Turca:
Xxxx-Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
0 [XX 1990 1362]
Protocollo
All’atto della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica Turca, per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono parte integrante della presente Convenzione.
1. Ad art. 4
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 4, l’espressione «sede della direzione effettiva» designa il luogo dove sono esercitate le attività industriali o commerciali rilevanti nonché la direzione e il controllo delle attività.
2. Ad art. 10
Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 10, resta inteso che nel caso della Tur- chia i dividendi comprendono anche i redditi provenienti da fondi di investimento e da trust di investimento.
3. Ad art. 11 par. 2 lett. c
Nonostante l’aliquota prevista al paragrafo 2 lettera c, gli Stati contraenti possono prelevare, conformemente alla loro legislazione interna, un’imposta che non può eccedere il 15 per cento.
4. Agli art. 12 e 13
Con riferimento agli articoli 12 e 13, resta inteso che qualsiasi pagamento conse- guito a titolo di vendita di un diritto di cui al paragrafo 3 dell’articolo 12, le disposi- zioni dell’articolo 13 sono applicabili a meno che sia provato che il suddetto paga- mento non è un pagamento dovuto per una cessione effettiva di questo diritto. In questo caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 12.
5. Agli art. 18 e 19
Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.
6. Ad art. 25
a) Xxxxx inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informa- zione abituali previste dalla sua procedura fiscale nazionale prima di presen- tare la richiesta di informazioni.
b) Xxxxx inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le se- guenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presen- tano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25 della Convenzione:
(i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti
l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato ci- vile o codice fiscale);
(ii) il periodo oggetto della domanda;
(iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato ri- chiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
(v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
c) Xxxxx inteso che il criterio «verosimilmente pertinente» ha lo scopo di garan- tire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile ed al contempo precisare agli Stati contraenti che non possono intraprendere
«fishing expedition» o richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente è improbabile. Mentre la lettera b del numero 6 contiene gli importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», le cifre (i)–(v) del paragrafo 6 lettera b de- vono essere interpretate in maniera da non ostacolare uno scambio di infor- mazioni automatico o spontaneo.
d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni automatico o spontaneo.
e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato ri- chiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buenti. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare senza motivo gli scambi effettivi di informazioni.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Berna, il 18 giugno 2010, nelle lingue francese, turca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpre- tazione prevarrà il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo della Repubblica Turca:
Xxxx-Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx
Traduzione5
Accordo amichevole6
relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito
Concluso il 7 giugno 2012 Entrato in vigore il 7 giugno 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 6 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 18 giugno 2010 a Berna.
Alla lettera b) del numero 6 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) viene stabilito che sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», essa deve essere interpretata in maniera da non ostacolare uno scambio di informazioni automatico o spontaneo.
Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nume- ro 6 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:
a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che in- dicandone il nome e l’indirizzo; e,
b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;
a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».
5 Traduzione dal testo originale inglese.
6 RU 2012 4143
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.
Fatto a Berna il 7 giugno 2012 Fatto ad Ankara il 7 giugno 2012
Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera:
Per l’autorità competente della Repubblica Turca:
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Delegato per le negoziazioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Delegato Presidenza
dell’Amministrazione delle
contribuzioni Ministero delle finanze