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PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO (AVVISO PUBBLICATO IL 22 GIUGNO 2021 DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT)
RAPPORTO DI SINTESI DELLE AUDIZIONI DEI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO DI ILLUSTRATE IN AUDIZIONE GLI ELEMENTI FORNITI ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO PUBBLICO E CHE NECESSITANO DI INTEGRAZIONI.
AUDIZIONI DI
1. FISASCAT – SLC – UILCOM DEL 13 OTTOBRE 2021 - Per FISASCAT Xxxxx Xxxxxx (SLC) e Xxxxxxxx Xx Xxxx (UILCOM)
2. ADICOSP (Associazione Italiana direttori e collaboratori sportivi) DEL 13 OTTOBRE 2021 - Per ADISCOP Xxxxxxx Xxxxxxx (Presidente ADICOSP) e AVV. Rocca
3. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) DEL 13 OTTOBRE 2021- Per XXXX Xxxxx Xxxxxxxx (Vice Presidente Commissione Atleti), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Commissione Tecnici) e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
4. CUSI DEL 13 OTTOBRE 2021 - Per CUSI Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
5. FMSI (Federazione medico sportiva italiana) DEL 13 OTTOBRE 2021 - Per FMSI Xxxxxxxx Xxxxxxx (Presidente)
6. LND (LEGA NAZIONALE DILETTANTI) DEL 13 OTTOBRE 2021 - Per LND Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx
7. Professionisti Terzo Settore e dello Sport DEL 13 OTTOBRE 2021- Per Professionisti Terzo Settore e dello Sport Avv. Stivanello
8. UNASCI DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per UNASCI Avv. Gozzelino
9. FIGC DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per FIGC Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
10. ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari) DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per ADISE AVV. Menichini – Studio Grassani e Xxxxxxxx (VicePresidente Adise)
11. CIWAS DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per CIWAS Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
12. AIP (Associazione Italiana Pallavolisti) DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per AIP -Xxxxxxxx Xxxx, Centomo, Xx Xxxxx, Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxx
13. Coordinamento associazioni gestori impianti natatori DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per Coordinamento associazioni gestori impianti natatori Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx
14. UISP DEL 19 OTTOBRE 2021 - Per UISP Xxxxxxx Xxxxx (Presidente)
15. ANIF DEL 26 OTTOBRE 2021 - PER ANIF: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
16. CISM DEL 26 OTTOBRE 2021 - PER CISM Xxxx.Xxxxxxx Xxxx, Dott. Bizzarri
17. CSI DEL 26 OTTOBRE 2021 - PER CSI: XXxx. Xxxxx
18. FIDAL DEL 26 OTTOBRE 2021 - per XXXXX Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
19. FISE DEL 26 OTTOBRE 2021 - Per FISE: Avv. Xxxxx xx Xxxxx
20. UNC DEL 26 OTTOBRE 2021 - Per UNC: Xxxxx Xxxxxxx; Bresciani (consulente)
21. FIARC DEL 3 NOVEMBRE 2021 - Per FIARC Dott. PANCANI (Presidente) e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Segretario General)
22. ASSODILETTANTI DEL 3 NOVEMBRE 2021 C - Per Assodilettanti AVV. MARGINI (Presidente) e AVV. MALMUSI
23. FIEFS DEL 3 NOVEMBRE 2021 - Per FIEFS Dott. Cindolo (Presidente)
24. FSSI DEL 3 NOVEMBRE 2021 - Per FSSI -Xxxxxxx (Presidente) e Xxxxxx (Segretario Generale)
Argomenti trattati.
1. Lavoro sportivo
1.1 Lavoratore sportivo
Bisogna apprezzare la volontà di regolarizzare il lavoro sportivo, tuttavia il concetto di lavoro sportivo previsto dalla norma agli articoli 25 e seguenti non appare applicabile al settore sportivo, che presenta delle peculiarità ben precise. L’attuale norma prevede tre tipi di contratto: lavoro subordinato, autonomo e collaborazione coordinata e continuativa (xx.xx.xx), senza precisare in quali casi vada applicata ciascuna tipologia di contratto, con conseguente aumento dell’incertezza in quanto ogni tipo di rapporto potrebbe in caso di contestazione essere riportato alla fattispecie di lavoro dipendente con grave danno economico per la singola asd/ssd. Inoltre, ai fini della certificazione dei contratti, è previsto che le singole Federazioni, anche quelle di piccole dimensioni, saranno tenute a stipulare appositi accordi collettivi; ciò comporta il rischio di disparità di trattamento tra società affiliate a Federazioni diverse. Si propone quindi di definire in modo preciso le mansioni direttamente connesse alle attività sportive di ciascuna disciplina che consentono di inquadrare un rapporto come lavoro sportivo, prevedendo per il lavoratore sportivo un’unica tipologia di contratto che potrebbe coincidere con quello di collaborazione coordinata e continuativa, che meglio si adatta alle esigenze del settore (CONI).
I collaboratori coordinati e continuativi sono senza contribuzione, il sistema contributivo previsto dalla norma rischia di portare alla chiusura dei centri sportivi oppure di aumentare i costi; infatti ci sono molte perplessità sui chi dovrà coprire i costi della disciplina introdotta dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 36, dato che dai dati di Sport e Salute l’istituto di “lavoratore sportivo” ricomprende più di 200mila persone e piccole società vengono equiparate ai professionisti, quando invece andrebbero applicati parametri diversi. La ripresa è lenta e pertanto la presente riforma è molto importante. La soluzione potrebbe essere quella di applicare questi contratti solo per prestazioni superiori a 10.000
€, di prevedere dei finanziamenti e di stabilire una scaletta di applicazione dal 2023 al 2029. La collaborazione coordinata e continuativa è l’unica forma che va sostenuta. In ogni caso escludere i dipendenti pubblici è fortemente limitante e molto rischioso. (ANIF, UNC, CSI, FIEFS e CIWAS).
La disciplina del rapporto lavoro prevista dall’art. 25 risulta poco consona, nonché incompleta e non esaustiva; c’è stata infatti un'applicazione estensiva del lavoro subordinato. La norma non tiene conto dell’eterogeneità del lavoro sportivo e comporta oneri insostenibili per il settore dilettantistico. Le xx.xx.xx sono state ridimensionate dal Jobs Act e ad oggi ci sono molte incertezze applicative. Maggiori certezze si avrebbero con collaborazioni più specifiche. Si potrebbe pensare ad una co-co-co sportiva (Professionisti Terzo Settore e dello Sport).
In merito all’introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport (prevista dall’art. 3 co. 2, lett. H), non è stato recepito il necessario conseguimento della qualificazione da parte della federazione sportiva nazione (art. 2, legge del 1981). Tale inserimento è necessario perché altrimenti chiunque può accedere a queste professioni così specifiche. C’è il rischio di svilire il ruolo delle federazioni, che invece rivestono un ruolo molto importante nella qualificazione del lavoratore sportivo (ADISE).
1.2 Prestazioni amatoriali
Per le prestazioni amatoriali sembra evidente che il rischio sia di riproporre l’incertezza degli ultimi 20 anni, in quanto non è specificato quando una prestazione sia occasionale e quando non lo sia. Se si considera che i rimborsi sono erogabili anche per la didattica, non è chiaro come si distinguano la prestazione lavorativa e quella amatoriale; è difficile individuare criteri obiettivi in un’ottica antielusiva. I collaboratori sportivi non hanno un
inquadramento giuridico. Nello sport dilettantistico non tutte le prestazioni costituiscono lavoro. Bisogna distinguere chi lavora nello sport a tutti gli effetti e chi invece ha un altro reddito principale e percepisce un compenso per delle semplici prestazioni occasionali. Bisogna pertanto rivedere l’art. 25 attuale, i criteri della professionalità e dell’esclusività delle attività sportive potrebbero essere una soluzione adeguata. L’istituto della “prestazione amatoriale” non è definito sufficientemente e ciò comporta un’assenza di certezza; l’assenza di una specifica definizione di “amatore” è rischiosa in quanto non è facile quantificare il rimborso spese, che quindi potrebbe essere facilmente eluso; si potrebbe pensare ad una contribuzione ridotta per l’amatore, indicando in modo chiaro gli obblighi suo carico. (ASSODILETTANTI, UISP, FIDAL e Professionisti Terzo Settore e dello sport).
Bisogna chiarire ulteriormente che il limite di 10 mila euro è inteso senza adempimenti giuslavoristici. Non devono esserci rapporti di lavoro vero e proprio, soprattutto per gli studenti universitari (CUSI).
L’art. 29, co. 1 ultimo periodo e il co. 2 del medesimo articolo si trovano in contraddizione. Il tetto massimo individuato nella misura di 10 mila euro potrebbe essere abbassato, ad esempio a 4.500€, dato che si tratta di attività marginale (Coordinamento associazioni gestori impianti natatori).
In merito alla distinzione tra lavoro amatoriale e lavoro sportivo, che si basa solamente sull’aspetto quantitativo (ovvero il limite dei diecimila euro), non rilevando in alcun modo la natura di tale reddito, è necessario sollevare due criticità: in primo luogo chi ha compensi inferiori a diecimila euro non è considerato un lavoratore (con conseguente privazione delle relative tutele); ciò comporta inevitabilmente una discriminazione rispetto a lavoratori di altri settori, i quali, pur percependo un reddito inferiore, possono godere delle tutele. La seconda problematica riguarda i premi classifica eventualmente vinti dagli atleti: nel caso in cui un atleta vinca premi per un somma superiore a diecimila euro, sarebbe considerato lavoratore sportivo, nonostante i premi, per la loro natura, rientrino tra i “redditi diversi” (CONI).
1.3 Staff tecnici e atleti
Gli staff tecnici dovrebbero essere in collaborazione coordinata e continuativa. In merito invece agli atleti, ogni atleta diventa lavoratore sportivo; bisogna tenere presente che
spesso gli atleti tesserati sono prevalentemente studenti, bisogna quindi introdurre distinzioni in base al compenso e prendere in considerazione i rapporti tra gli atleti e federazioni e i compensi erogati. Bisogna tipizzare il lavoro sportivo ed estendere la subordinazione agli atleti di alto livello. Richiamo alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (FIDAL e AIP).
1.4 Direttori sportivi e preparatori atletici
Nel decreto c’è un’apposita norma per i tecnici e dirigenti sportivi, però non figura il direttore sportivo, figura che dovrebbe essere rimodulata, in quanto si tratta di tecnici e manager a tutti gli effetti, che dovrebbero essere ricompresi, prevedendo nei loro confronti anche il TFR e il fondo di solidarietà. Nel professionismo c’è, ma manca la obbligatorietà sostanziale (ADISE e ADICOSP).
L’articolo 17 non comprende il preparatore atletico (ADICOSP).
1.5 Dilettantismo
Il tema che guida tutte le osservazioni è la riforma dei campionati. Si ritiene necessario disciplinare l’’“area di mezzo” e il “finto dilettantismo”, magari inserendo una terza fascia intermedia tra il mondo dilettanti e il mondo dei professionisti. Viene criticato il mancato riferimento all’atleta dilettante; sarebbe necessaria una disciplina ad hoc. L’art. 15 va riformulato prevedendo una distinzione tra tesserati e associati. Bisogna parametrare il dilettantismo anche al compenso oltre che all’attività sportiva, ridiscutendo la soglia dei 10 mila euro. Bisogna inoltre rendere sostenibile le attività di alcune leghe professionistiche e regolarizzare il professionismo e l’apprendistato, che nel mondo del calcio ha un ruolo centrale (FIGC e LND).
Il calcio dilettantistico va regolamentato, con l’obbligatorietà del contratto dopo il tesseramento; i dilettanti devono essere lavoratori sportivi retribuiti. (ADICOSP)
1.6 Volontari
Bisogna distinguere tra volontari puri (per i quali sono previsti solo rimborsi analitici) e lavoratori sportivi (CONI).
Bisogna chiarire il rapporto tra sistema sportivo e terzo settore, nonché chiarire la differenza tra lavoratori e volontari. Nel settore sportivo i primi che lavorano gratuitamente
sono i presidenti delle società e i direttori di gara, i quali spesso sono appassionati della disciplina e lo fanno per passione, non come lavoro (UISP e XXXXXX).
Nel settore sportivo è necessario il riconoscimento dei volontari; anche gli arbitri dovrebbero essere al limite del volontariato (CSI).
1.7 Tecnici e dirigenti sportivi
Per quanto riguarda i tecnici e i dirigenti sportivi, vengono richiamate le proposte di modifiche presentate il 5 e il 14 gennaio 2021 dinanzi alle VII Commissioni di Senato e Camera (ADISE e UISP).
2. Disposizioni tributarie e previdenziali
Le disposizioni tributarie non sono chiare e gli organi di controllo dovrebbero essere più efficienti. L’articolo 36, co. 4. non sarebbe in linea con l’art. 148 TU imposte sui redditi. Da una parte sono previste delle agevolazioni fiscali vincolate all’assenza di lucro anche se le associazioni sportive si stanno trasformando in aziende familiari. Forse andrebbe riconosciuto il lucro (ANIF e FISE).
Si propone di stabilire una soglia di esenzione fiscale e previdenziale coincidente con la soglia dei diecimila euro attualmente prevista per gli amatori, prevedendo l’applicazione dell’imposizione fiscale e previdenziale solo sui compensi superiori a tale limite. Questo ricondurrebbe tutti i soggetti che operano nello sport in modo continuativo nell’ambito della categoria di lavoratori, eliminando ogni dubbio o contestazione. Si potrebbero inoltre applicare aliquote contributive ridotte, rispetto a quelle ordinarie, al fine di non aggravare eccessivamente i costi delle singole asd/ssd (CONI).
La situazione attuale è caratterizzata dalle incongruenze INPS; tale situazione coinvolge 5 mila persone. La pandemia ha fatto emergere la situazione del comparto sportivo e il lavoro sommerso e quindi la necessità di avere un vero riconoscimento e forma giuridica. Le discrepanze tra INPS e Sport e Salute sono un piccolo allarme di quello che può accadere. Una soluzione potrebbe essere la defiscalizzazione per gli impianti e i centri sportivi per essere pronti quando entra in vigore la riforma dello sport. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di introdurre un’agevolazione per l’utente (per es. detrazione nella dichiarazione dei redditi) e così avere maggiori iscrizioni, differenziando tra sport e
movimento fisico: movimento fisico deve essere riconosciuto come attività necessaria per la prevenzione (FSSI).
Deve esserci sostenibilità del sistema sportivo e quindi bisogna valutare l’impatto dell’aumento dei costi. Bisognerebbe istituire una professione del lavoratore autonomo sportivo in regime forfettario (professione senza albo L. 4/2013), con la previsione di un’aliquota non elevata, magari del 24%, distinguendo tra professionista e dilettante e prevedendo scaglioni certi. Per i contributi INPS andrebbero pagati in gestione separata, magari in futuro con cassa previdenziale privata, escludendo la copertura previdenziale qualora vi sia altra attività lavorativa (FIGC, UISP, CIWAS, Coordinamento associazioni gestori impianti natatori, AIP e FIDAL).
3. Forma giuridica associazioni e società sportive dilettantistiche
Gli enti sportivi dilettantistici dovrebbero avere forma di società di capitali. Si potrebbe però prevedere una nuova forma societaria con alcune agevolazioni per l’attività non agonistica (ANIF).
4. Statuto Associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 7 d.lgs. 36/2021)
Gli elementi che devono essere indicati nello Statuto non sono chiari (ANIF).
Bisogna porre massima attenzione alla trasparenza e contabilità. Possibilità di aderire alla normativa del terzo settore (UISP).
5. Attività secondarie e strumentali (art. 9 d.lgs. 36/2021)
Le attività secondarie e le attività strumentali devono essere distinte (ANIF). Bisogna porre attenzione alla sponsorizzazione (UISP).
6. Vincolo sportivo
Il vincolo è una forte limitazione della libertà dei giovani dilettanti, si appoggia la scelta di abolirlo. Un suggerimento sarebbe quello di prevedere la possibilità di un indennizzo per le società (ASSODILETTANTI).
7. Riconoscimento del chinesiologo
Bisogna distinguere l’attività motoria adattata e l’attività sportiva, chiarendo se i laureati in scienze motorie abbiano diritto di avere accesso alle professioni sanitarie e qualificando le categorie dei chinesiologi e dei laureati in scienze motorie. In merito all’equiparazione tra chinesiologo e istruttore di specifica disciplina, sarebbe opportuno creare un rapporto di gerarchia e affidare ai soli chinesiologi il ruolo di coordinamento delle attività motorie e sportive. Sarebbe inoltre necessario istituire l’Ordine Professionale dei chinesiologi, così da fornire una tutela a circa 90 mila professionisti da ogni abuso della professione. Per quanto riguarda la disciplina giuslavoristica e fiscale, al chinesiologo potrebbe essere applicata la medesima disciplina prevista le professioni sanitarie, con l’istituzione di un nuovo codice ATECO e la possibilità di detrazione fiscale per l’utente. Al chinesiologo andrebbe quindi applicato il trattamento fiscale e previdenziale ordinario. Positiva l’introduzione delle scienze motorie alla scuola primaria (CISM e FIEFS).
Non è chiara la definizione di “chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate”. In base al comma 7 dell’articolo 41 la chinesiologia adattata non necessita dell’attuazione (UNC).
8. Associazioni Benemerite
Non vengono disciplinate. Si tratta di associazioni di amatori e volontari; andrebbe eliminato il limite dei mandati (FIEFS).
9. Istruttore sportivo
Riconoscimento professionale dell’istruttore sportivo, questa figura ha un valore nella società civile, non ha una dignità professionale ed è esposto a varie difficoltà e concorrenza sleale. La figura andrebbe disciplinata meglio, anche con una legge previdenziale (FISE).
10. Norma Transitoria
Una norma transitoria è necessaria per la tutela dei contratti di collaboratori in corso (CIWAS).
Prevedere un limite di 15.000 €, aggiungendo il co. 4 all’articolo 51 (CUSI).
11. Controlli sanitari di lavoratori sportivi
Gli articoli 32 e 33 abbassano la sicurezza sulla salute e sulla vita degli atleti, distruggono la tutela sanitaria e la prevenzione attuale. La norma e i protocolli oggi sono stabiliti dallo Stato e non dalle Federazioni e così deve rimanere. Le Federazioni dovrebbero controllare soltanto le età. Si tratta di una modifica molto rischiosa. Il Decreto Ministeriale del 1982 è il meglio che possiamo avere oggi, è l’ottimale ed è molto difficile migliorarlo, mantenendo un equilibrio costi-benefici (FMSI).
12. Extra
Bisogna assicurare la libera circolazione delle persone e il divieto di abuso di posizione dominante. Il nuovo settore ad hoc per lo sport deve autosostenersi e autodeterminarsi (ADICOSP).
Xxxxxxx ricordarsi dell’esistenza delle realtà sportive che sono al di fuori del CONI, in quanto ce ne sono molte (es: Fiarc che fornisce a Fitarco i campioni che vincono medaglie ad ogni campionato). Si sottolinea che Fiarc è una federazione con bilanci certificati, che spesso incontra grandi difficoltà nell’organizzazione delle gare, anche con le prefetture (FIARC).
Le associazioni di categoria sono necessarie per i tavoli di confronto con le leghe e le federazioni (AIP).
Deve essere implementata la tutela delle donne nel mondo sportivo (UNC).
Si chiede l’inserimento della parola “sport” nella Costituzione Italiana, la creazione del Ministero dello Sport, norme specifiche per lo sport, leggi per lo sport. L’obiettivo è che le società sportive dilettantistiche creino i campioni e poi li possano anche mantenere. Normativa dei bar all’interno della società sportiva (UNASCI).