INDICE GENERALE
Comune di Albano Laziale Città Metropolitana di Roma
Regolamento comunale di contabilità
(deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018)
Con allegato il Regolamento comunale per il servizio di economato
INDICE GENERALE
Art. | DESCRIZIONE |
CAPO I – NORME GENERALI | |
1 | Oggetto e scopo del regolamento. |
2 | Disciplina delle procedure. |
3 | Conoscenza dei risultati delle gestioni di |
funzioni o servizi. | |
4 | Competenze dei soggetti dell’amministrazione. |
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | |
FINANZIARIO | |
5 | Organizzazione del servizio finanziario. |
6 | Responsabile del servizio finanziario. |
7 | Disciplina dei pareri di regolarità contabile. |
8 | Visto di regolarità contabile attestante la |
copertura finanziaria. | |
9 | Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle |
valutazioni | |
10 | Contabilità fiscale |
CAPO III – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | |
11 | Gli strumenti della programmazione di bilancio |
12 | Il documento unico di programmazione |
13 | Coerenza degli atti deliberativi con il documento |
unico di programmazione | |
14 | Procedura per la formazione e l’approvazione |
del bilancio di previsione. | |
15 | Presentazione di emendamenti. |
16 | Piano esecutivo di gestione. |
17 | Struttura del piano esecutivo di gestione |
18 | Verifica sullo stato di attuazione del piano |
esecutivo di gestione | |
19 | Riconoscimento di legittimità di debiti fuori |
bilancio | |
CAPO IV – GESTIONE DEL BILANCIO | |
20 | Flessibilità del bilancio |
21 | Variazioni di bilancio |
22 | Variazioni di bilancio di competenza della |
Giunta comunale | |
23 | Variazioni di bilancio di competenza dei |
dirigenti | |
24 | Trasmissione al Tesoriere delle variazioni di |
bilancio | |
25 | Richiesta di modifica della dotazione assegnata |
26 | Variazioni al piano esecutivo di gestione |
27 | Fondo di riserva |
28 | Fondo crediti di dubbia esigibilità |
29 | Controllo sugli equilibri finanziari |
30 | Salvaguardia degli equilibri di bilancio |
CAPO V – GESTIONE DELLE ENTRATE | |
31 | Fasi dell’entrata |
32 | Accertamento |
33 | Riscossione |
34 | Incaricati interni alla riscossione – Versamento |
delle somme riscosse | |
35 | Vigilanza sulla gestione delle entrate |
CAPO VI – GESTIONE DELLE SPESE | |
36 | Fasi della spesa |
37 | Impegno della spesa |
38 | Ordine della spesa e registro delle fatture |
39 | Visto di compatibilità monetaria |
40 | Liquidazione delle spese |
41 | Pagamento delle spese – Modalità di |
pagamento |
Art. | DESCRIZIONE |
CAPO VII –-INVESTIMENTI | |
42 | Programmazione e fonti di investimento |
43 | Finanziamento delle spese indotte |
44 | Rilascio di Fidejussione |
45 | Delegazione di pagamento |
CAPO VIII – RENDICONTAZIONE | |
46 | Rendiconto della gestione - Procedura |
47 | Conto del bilancio |
48 | Parametri di efficacia e di efficienza |
49 | Conto economico |
50 | Conti economici di dettaglio |
51 | Stato patrimoniale |
52 | Conto patrimoniale di inizio e di fine mandato |
amministrativo | |
53 | Contabilità economico patrimoniale |
54 | Relazione della Giunta comunale al rendiconto |
della gestione | |
55 | Bilancio consolidato |
56 | Relazione di inizio e di fine mandato |
CAPO IX – GESTIONE PATRIMONIALE - | |
INVENTARI | |
57 | Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari |
58 | Inventario e uffici competenti |
59 | Registri dell’inventario |
60 | Carico e scarico dei beni mobili |
61 | Consegnatari e affidatari dei beni |
62 | Ammortamento |
63 | Valutazione dei beni |
64 | Automezzi |
CAPO X - REVISIONE ECONOMICO- | |
FINANZIARIA | |
65 | Organo di revisione |
66 | Nomina e cessazione |
67 | Funzionamento e cause di revoca |
68 | Attività dell’organo di revisione |
69 | Sedute e verbali dell’organo di revisione |
70 | Rappresentanza dell’organo di revisione |
71 | Revoca dall’ufficio – Decadenza – Procedura |
CAPO XI – SERVIZIO DI TESORERIA | |
72 | Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura. |
73 | Attività connesse alle riscossioni delle entrate |
74 | Attività connesse al pagamento delle spese |
75 | Contabilità del servizio di Tesoreria |
76 | Gestione di titoli e valori |
77 | Gestione delle disponibilità liquide |
78 | Anticipazioni di cassa |
79 | Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa |
80 | Responsabilità del Tesoriere |
81 | Notifica delle persone autorizzate alla firma |
82 | Resa del conto del Tesoriere |
83 | Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria |
84 | Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali |
CAPO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE | |
85 | Xxxxx ed atti regolamentari. |
86 | Norme abrogate. |
87 | Entrata in vigore del presente regolamento. |
Allegato: | |
Regolamento comunale per il servizio di | |
economato |
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza e attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
2. Ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 267/2000, il comune applica i principi contabili stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del comune in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 29.09.2004, n. 53, e successive modificazioni.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2 Disciplina delle procedure
1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità che sono affidati all’area contabile, sono osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.
Art. 3
Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi
1. Gli enti e organismi costituiti presso o con il comune per l’esercizio di funzioni o servizi comunali comunicano, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nel bilancio di previsione finanziario e nel documento unico di programmazione di cui all’art. 170 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui al successivo art. 6 ha facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni degli elementi forniti.
Art. 4
Competenze dei soggetti dell’amministrazione
1. Ai fini della programmazione, adozione o attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, allo statuto e alle altre norme vigenti, nonché al presente regolamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 5
Organizzazione del servizio finanziario
1. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario comunale sono definite e disciplinate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento, dai soggetti che esercitano le funzioni sostitutive o vicarie o che sono espressamente indicati negli atti di organizzazione.
3. Per la gestione dell’attività a lui preposta, il responsabile del servizio finanziario può avvalersi di uno o più soggetti del servizio medesimo ai quali, in conformità a quanto previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, può delegare determinate competenze.
Art. 6
Responsabile del servizio finanziario
1. In particolare spetta al responsabile del servizio finanziario:
a) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) firmare i mandati di pagamento;
d) firmare gli ordinativi di incasso;
e) effettuare, per iscritto, segnalazioni al Rappresentante legale dell’Ente, al Segretario e al Revisore dei conti su fatti di gestione di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate o delle minori spese;
f) comunicare, per iscritto, al Rappresentante legale dell’Ente, al Segretario e al Revisore dei conti proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi, anche in prospettiva, situazioni di squilibrio finanziario non compensabili con maggiori entrate o minori spese;
g) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il responsabile del servizio finanziario è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da
iscriversi nel bilancio di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
3. Il responsabile del servizio finanziario, nell'ambito delle sue competenze, emana circolari interpretative e attuative al fine di orientare e favorire un'adeguata gestione dei servizi dell’Ente.
4. Il responsabile del servizio finanziario ai sensi del presente regolamento e delle norme in materia di organizzazione procede all'assegnazione di responsabilità e deleghe al personale assegnato a tale servizio nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e dello sviluppo delle professionalità.
5. I responsabili dell’istruttoria del servizio finanziario che effettuano controlli, rilevazioni o procedono a scritture contabili siglano, anche in forma digitale, i propri elaborati secondo modalità indicate dal responsabile del servizio finanziario.
Art. 7
Disciplina dei pareri di regolarità contabile
1. Il parere di regolarità contabile deve essere apposto esclusivamente sugli atti aventi rilevanza contabile dal responsabile del servizio finanziario, in particolare sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta che dispongano l'assegnazione di risorse ai Responsabili dei Servizi o che comunque comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.
2. Il parere di regolarità contabile non attiene alla verifica della legittimità della spesa e dell’entrata, essendo tale verifica ricompresa nel parere di regolarità tecnica formulato dai rispettivi dirigenti dei servizi. È pertanto preclusa al responsabile del servizio finanziario qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.
3. Il parere di regolarità contabile assicura il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia contabile e finanziaria nonché:
- l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
- la regolarità della documentazione;
- la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo, ove previsto;
- l’osservanza delle norme fiscali;
- ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.
4. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, rilasciato entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle proposte e inserito nel provvedimento in corso di formazione.
5. Le proposte sulle quali non può essere rilasciato parere favorevole vengono rinviate con adeguata motivazione al responsabile proponente per un riesame. Qualora il responsabile
proponente ritenga comunque di dare seguito alla proposta deve darne esaurienti motivazioni e rinviarla quindi al responsabile del servizio finanziario. In presenza di parere negativo l’organo competente ad adottare l’atto può ugualmente assumere il provvedimento dando motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso. Tali motivazioni vengono inserite nell’atto stesso.
6. Le proposte di provvedimento che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del servizio finanziario, al servizio proponente per la regolarizzazione.
7. Il parere di regolarità contabile non è rilasciato per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell’Ente che non sono coerenti con le previsioni dei documenti di programmazione. Le dette deliberazioni, a norma dell’art. 170, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono inammissibili e improcedibili.
Art. 8
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve essere apposto sulle determinazioni dirigenziali aventi riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio e non attiene alla verifica della legittimità della spesa e dell’entrata, ricompresa nell’emanazione delle determinazioni stesse da parte dei responsabili dei servizi che le sottoscrivono quali responsabili dei singoli procedimenti.
2. La copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata si realizza allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 179 del TUEL.
3. Il controllo dovrà riguardare:
a) l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
b) la regolarità della documentazione;
c) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo macro- aggregato o capitolo;
d) l’osservanza delle norme fiscali;
e) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.
Art. 9
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
1. Il responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare, per iscritto, al sindaco, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario e all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, tempestivamente, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possono pregiudicare gli equilibri di bilancio, ovverosia gli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di
cassa, nonché gli equilibri del saldo tra entrate finali e spese finali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
2. Il responsabile del servizio finanziario, in ogni caso, entro il giorno 15 del mese di Luglio di ogni anno, invia al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e all’organo di revisione, una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli equilibri del bilancio.
Art. 10 Contabilità fiscale
1. Per le attività esercitate dall’ente in regime d’impresa – attività commerciali – le scritture sono opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’ente.
CAPO III PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Art. 11
Gli strumenti della programmazione di bilancio
1. I principali strumenti della programmazione di bilancio, sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta;
e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
g) le variazioni di bilancio;
h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’Ente.
Art. 12
Il documento unico di programmazione
1. Il Documento unico di programmazione (DUP) è lo strumento di programmazione avente carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell’Ente, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
2. Il DUP costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il DUP è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;
4. Entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante deposito della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri, la Giunta presenta il DUP al Consiglio per la conseguente deliberazione consigliare da adottarsi, di norma, entro il 30 settembre.
5. La deliberazione di Consiglio Comunale concernente il DUP può tradursi:
a) In una condivisione degli indirizzi strategici e operativi contenuti nel documento di programmazione;
b) In una richiesta di integrazione e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
6. Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta ai consiglieri lo schema eventuale della nota di aggiornamento al DUP approvato dalla stessa, contestualmente allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario.
7. L’organo di revisione contabile è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto invio dello schema di DUP e dello schema del bilancio di previsione deliberati dalla giunta.
8. Il DUP (o l’eventuale nota di aggiornamento al DUP) deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente al triennio di riferimento.
9. Il DUP (o l’eventuale nota di aggiornamento al DUP) può essere approvato dal Consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione finanziario.
Art. 13
Coerenza degli atti deliberativi con il documento unico di programmazione
1. Le deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale devono, già dalla fase propositiva, essere coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione.
2. Non sono coerenti le proposte di deliberazioni che :
a) non sono compatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente, consolidata, di sviluppo e di investimento;
b) non sono compatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
c) contrastano con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti;
d) non sono compatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L’inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione già esaminata e discussa, ma non approvata. L’improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa.
4. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione della giunta comunale e del consiglio comunale possono essere rilevate dal Sindaco, dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti e dal responsabile del servizio finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge.
5. Il Segretario Comunale informa tempestivamente e per iscritto l’organo di revisione dei casi rilevati di inammissibilità ed improcedibilità.
Art. 14
Procedura per la formazione e l’approvazione del bilancio di previsione
1. Il responsabile del servizio finanziario avvia con propria disposizione il procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e stabilisce, compatibilmente con le scadenze di legge, il termine entro il quale i responsabili dei servizi devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio per il triennio successivo.
2. Le proposte devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento:
a) per le entrate, a situazioni oggettive;
b) per le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili, ivi compresi quelli previsti dalla programmazione comunale.
3. Il responsabile del servizio finanziario è tenuto alla verifica della veridicità e compatibilità delle proposte pervenute.
4. Le previsioni di entrata e di spesa relative ai servizi che non abbiano fatto pervenire le loro proposte entro il termine di cui al comma 1 vengono individuate nell’ammontare previsionale del triennio in corso, facendo coincidere i valori delle previsioni in corso di formazione con quelli già approvati nel precedente esercizio. Il responsabile del servizio finanziario segnala al segretario generale l’inerzia dei responsabili dei servizi anche parzialmente inadempienti.
5. Sulla base dei dati raccolti il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e apporta, secondo le direttive della giunta comunale, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal TEUL nonché quelli annualmente imposti dalla disciplina sul patto di stabilità interno.
6. Entro il 15 novembre la giunta approva lo schema di bilancio di previsione, da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, e lo invia tempestivamente al collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza, di cui all’art. 239 – comma 1 del Tuel, che dovrà essere rilasciato entro i 10 (dieci) giorni successivi. Lo schema di bilancio è altresì sottoposto all’esame della competente commissione consiliare.
7. In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la giunta comunale aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al documento unico di programmazione.
8. Lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati, viene quindi presentato all’organo consiliare e messo a disposizione dei membri del consiglio presso la segreteria generale entro il termine di 15 (quindici) giorni precedenti la data
stabilita per l’approvazione del bilancio, anche allo scopo di consentire la presentazione di eventuali emendamenti.
Art. 15 Presentazione di emendamenti
1. I consiglieri possono presentare emendamenti sullo schema di bilancio entro i 7 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito. Le proposte di emendamento presentate successivamente sono irricevibili.
2. Le proposte di emendamento, a pena di nullità, sono presentate in forma scritta e devono rispettare i principi generali in materia di bilancio. La presentazione avviene mediante depositato presso la segreteria comunale entro i termini di cui al comma 1.
3. Gli emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare gli equilibri del bilancio, anche interni, e tenere conto dei principi posti alla base del bilancio di previsione finanziario ai sensi dell’art. 162 del Tuel. Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrata devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o gli interventi di spesa da diminuire.
4. Dell’avvenuto deposito delle proposte di emendamento al bilancio è data notizia ai consiglieri con l’avviso di convocazione.
5. Xxxxx proposte di emendamento va espresso il parere tecnico del responsabile del servizio/settore competente in merito alla relativa entrata o spesa, il parere contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché il parere del collegio dei revisori dei conti.
6. Sono dichiarati inammissibili dal presidente del consiglio gli emendamenti che non recano i necessari pareri di cui al comma precedente.
7. Gli emendamenti ammissibili sono posti in votazione dal Consiglio secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Art. 16
Piano esecutivo di gestione
1. Entro 20 giorni dalla assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la giunta comunale delibera il piano esecutivo di gestione riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, in applicazione dell’art. 169 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; vengono in linea di massima individuati:
a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
b) l’ammontare delle risorse che si prevede di conseguire e l’ammontare degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Gli interventi sono ulteriormente graduati in capitoli;
c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano;
d) i responsabili degli obiettivi;
e) gli indicatori presi a riferimento per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
f) gli standard di efficienza e di efficacia indicativi del grado di qualità e quantità dei servizi erogati sulla base degli obiettivi raggiunti.
4. La definizione dei centri di costo, i quali costituiscono una ulteriore articolazione dei servizi di bilancio, rispetta la struttura organizzativa dell’ente, definita secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.
5. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al piano esecutivo di gestione è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Nel piano esecutivo di gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
Art. 17
Struttura del piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione è collegato:
a) sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione finanziario mediante l'articolazione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, e l'articolazione dei titoli di ciascun programma in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
b) sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura del comune, in modo da realizzare la migliore corrispondenza con la configurazione tecnica del bilancio e con l’assetto organizzativo del comune;
c) sotto il profilo programmatico, con il documento unico di programmazione mediante la connessione e il raccordo delle strategie e degli obiettivi operativi in esse contenuti.
Art. 18
Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione
1. I responsabili dei servizi, con periodicità trimestrale verificano lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli stanziamenti attribuiti dalla giunta con il piano esecutivo di gestione ai fini della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale e al documento unico di programmazione, e utilizza gli indicatori di obiettivo definiti nel piano esecutivo di gestione.
3. Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento e riferisce alla giunta comunale nelle varie fasi di avanzamento.
Art. 19
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Nel caso sia necessario riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all’articolo 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile del servizio competente redige apposita relazione e istruisce la relativa proposta di deliberazione, da inviare al responsabile del servizio finanziario e al presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’organo Consiliare.
2. Il responsabile del servizio finanziario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della relazione di cui al punto precedente, trasmette al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.
3. Il Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relazione e della proposta di cui al precedente comma 1, adotta apposito provvedimento individuando le fonti di finanziamento previste nei documenti di programmazione economico finanziari.
4. La deliberazione di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio è inammissibile se non è corredata dal parere del Collegio dei Revisori.
CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 20 Flessibilità del bilancio
1. La flessibilità del bilancio è garantita:
a) dalle variazioni di competenza e di cassa;
b) dall’accesso ai fondi di riserva;
c) dalle verifiche di cui all’art. 193 – comma 2 del Tuel;
d) dall’assestamento.
2. Le variazioni non devono alterare gli equilibri di bilancio di cui agli artt. 162 - comma 6 e 193 - comma 1 del Tuel.
3. Le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione (PEG) devono essere deliberate entro il termine stabilito dall’art. 175 del Tuel e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21 Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative della struttura del bilancio di previsione, necessarie per procedere alla copertura di nuove o maggiori spese che non sia stato possibile finanziare precedentemente o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate. Il servizio finanziario provvede all’istruttoria delle variazioni al bilancio di previsione sulla base delle richieste inoltrate dai responsabili dei servizi, tenendo conto dell’andamento delle entrate nonché delle indicazioni fornite dalla giunta comunale. Le variazioni devono essere debitamente motivate al fine di consentire una valutazione delle ragioni concrete che inducono a operare le suddette variazioni e di conoscere in modo dettagliato i caratteri specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il provvedimento di variazione in questione.
2. Tutte le variazioni di bilancio sono verificate dal servizio finanziario che vigila sugli equilibri complessivi del bilancio. Conclusa la fase istruttoria, qualora le variazioni da apportare al bilancio non consentissero il mantenimento degli equilibri e/o il rispetto del patto di stabilità, dovrà essere sottoposta al sindaco o all’assessore delegato una proposta di azioni da compiere al fine di presentare al competente organo uno schema di variazione rispettosa dei principi di bilancio nonché delle regole di finanza pubblica.
3. Qualora una richiesta di variazione inoltrata da un responsabile di servizio non sia stata recepita nel provvedimento di modifica al bilancio, la stessa va considerata respinta. E’ facoltà del responsabile del servizio proporla successivamente.
4. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consigliare ad eccezione delle variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, di cui all'art. 175, comma 5-bis del x.x.xx
267/2000, di competenza della Giunta, e le variazioni di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile del servizio finanziario.
5. Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consigliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, sono comunicate al Consiglio nel corso della prima seduta utile.
7. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di cui all'art. 175, comma 3, del x.x.xx. 267/2000 che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
8. Sulle proposte di deliberazione di variazioni di bilancio deve essere acquisito il preventivo parere del collegio dei revisori dei conti ai sensi di legge. In via d'urgenza le deliberazioni relative possono essere assunte con adeguata motivazione dalla giunta comunale, sottoposte al parere del collegio dei revisori e non soggette a controllo fino alla fine dell’esercizio. Il provvedimento di variazione adottato dalla giunta deve essere ratificato dal consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
9. Entro il 31 luglio di ciascun anno il consiglio comunale delibera la variazione di assestamento generale. Con tale variazione si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio di previsione, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, allo scopo di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Art. 22
Variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale
1. Sono di competenza della Giunta Comunale le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal successivo articolo 19, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga all’articolo 17 comma 7.
2. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
3. Le variazioni della Giunta Comunale sono comunicate entro 60 (sessanta) giorni al Consiglio Comunale e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
Art. 23
Variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti
1. Sono di competenza del responsabile del servizio finanziario le seguenti variazioni del bilancio di previsione:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, in attesa dell’approvazione del consuntivo.
2. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta.
Art. 24
Trasmissione al Tesoriere delle variazioni di bilancio
1. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.
2. Sono altresì trasmesse al tesoriere
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.
Art. 25
Richiesta di modifica della dotazione assegnata
1. Se, a seguito di idonea valutazione, il dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone alla giunta comunale. La proposta è fatta con apposita relazione che ne evidenzia le cause.
2. La giunta comunale, entro i 15 giorni successivi, adotta, se la modifica non comporta anche variazioni di bilancio, i conseguenti provvedimenti.
3. Se la modifica della dotazione assegnata comporta anche variazioni di bilancio, queste ultime sono adottate nel rispetto delle norme di cui all’art. 42, commi 2, lettera b, e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale che comportano modificazioni alle previsioni contenute nel documento unico di programmazione sono rispettivamente precedute e accompagnate da una ridefinizione dello strumento programmatico.
Art. 26
Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della giunta, ad eccezione delle variazioni al PEG di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile del servizio finanziario.
2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione essere deliberate non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di PEG correlate alle variazioni di cui all'art. 175, comma 3, del d.lgs. 267/2000, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
3. Le variazioni di bilancio e di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 175, comma 5-quater, sono di competenza del responsabile del servizio finanziario.
Art. 27 Fondo di riserva
1. Le deliberazioni della giunta comunale relative all’utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.
Art. 28
Fondo crediti di dubbia esigibilità
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà al servizio finanziario di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.
4. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3 del Tuel.
5. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
Art. 29
Controllo sugli equilibri finanziari
1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività di controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Qualsivoglia equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente
segnalato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica al Sindaco, al Segretario e all'organo di revisione la sospensione del rilascio di visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria di cui all'183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000. Il responsabile del servizio finanziario, in tali situazioni, può sospendere l'effetto delle attestazioni già rilasciate a cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Art. 30
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Il consiglio comunale provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, le misure previste dall'art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
2. Per i debiti oggetto di sentenza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva, il riconoscimento del debito avviene in ogni tempo.
CAPO V GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 31 Fasi dell’entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione e il versamento.
2. Il responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall’accertamento alla riscossione, è individuato nel responsabile del servizio al quale l’entrata stessa è affidata con il PEG. Al servizio finanziario spetta la verifica della corretta tenuta delle relative scritture contabili.
3. Le registrazioni delle fasi di cui al comma 1 devono essere disponibili nel sistema informatico-gestionale ai fini della conoscenza da parte dei responsabili di cui al precedente comma 2.
4. I responsabili di cui al comma 2 devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del comune.
5. Al responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate compete:
a) proporre al servizio finanziario gli stanziamenti d’entrata per competenza e cassa, indicando i criteri adottati per la formulazione della previsione;
b) proporre eventuali variazioni;
c) emettere gli atti amministrativi e i documenti fiscali per l’accertamento e la riscossione dei corrispondenti crediti;
d) diramare tempestivamente gli inviti e le diffide di pagamento ai creditori morosi;
e) adottare gli atti e documenti necessari alla procedura di riscossione coattiva;
f) verificare nei modi e tempi indicati nel successivo art. 33 - comma 2, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse;
g) nel caso in cui l’acquisizione delle entrate comporti oneri diretti o indiretti, provvedere all’impegno e alla liquidazione delle relative spese.
Art. 32 Accertamento
1. L’entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) il soggetto o i soggetti debitori;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
2. L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato
nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
3. Le modalità ed i tempi di accertamento delle entrate sono quelli previsti dal punto 3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
4. Il responsabile della procedura di acquisizione dell’entrata trasmette al servizio finanziario l’idonea documentazione di cui all’art. 179 del Tuel entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
5. Su proposta del responsabile i crediti di difficile esazione debbono, secondo le previsioni dell’entità della loro riscossione, essere accertati solo per la parte su cui si può fare assegnamento.
Art. 33 Riscossione
1. Tutte le entrate sono riscosse dal tesoriere dell’ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
2. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al tesoriere del comune, riguardanti i proventi id servizi e attività comunali, sono versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a quindici giorni.
3. I versamenti effettuati a mezzo moneta elettronica confluiscono presso l'istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale. La giacenza confluisce tra i fondi incassati e in conto sospesi. Il responsabile dell'entrata incassata è tenuto a trasmettere al responsabile del servizio finanziario le informazioni necessarie per la contabilizzazione dell'avvenuto introito e per l'emissione degli ordinativi di incasso entro il 31.12.
4. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile dei servizi finanziari o di ragioneria come identificato con il precedente art. 5.
6. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme riscosse dal tesoriere ai sensi dell’art. 180, comma 4, del T.U. n. 267/2000, avviene nel termine di 15 giorni dalle comunicazioni del tesoriere stesso.
Art. 34
Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse
1. L’economo e gli altri agenti contabili, designati con deliberazione della giunta comunale, effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordinativi di incasso entro 15 giorni dalla data di riscossione.
2. Se le dette scadenze ricadono in giorno festivo o di chiusura dell’ufficio del tesoriere, il versamento è fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.
3. L’economo e gli altri agenti contabili, emettono quietanza delle somme riscosse a seconda della natura dell’entrata, mediante bollettari o ricevutari a madre e figlia.
4. L’incaricato al servizio di cassa annota giornalmente le riscossioni effettuate in un registro di cassa o dei corrispettivi.
Art. 35
Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate, i responsabili del procedimento di entrata curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate integralmente in modo puntuale. Essi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario e comunque entro il 30 Giugno e, successivamente alla fine di ogni mese a partire dal mese di settembre fino al 31 dicembre di ciascun esercizio situazioni di mancato e/o minore accertamento di entrate che determinino squilibrio di gestione.
CAPO VI GESTIONE DELLE SPESE
Art. 36 Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono:
a) l’impegno;
b) la liquidazione;
c) l’ordinazione;
d) il pagamento.
2. I responsabili dei servizi, nell’ambito delle proprie competenze, sono responsabili delle procedure di erogazione delle spese. Al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili.
3. Ai responsabili dei servizi competono in particolare:
a) la proposta al servizio finanziario degli stanziamenti di spesa, indicando i criteri adottati per la formulazione della previsione;
b) la proposta di eventuali variazioni;
c) l’emissione degli atti amministrativi per l’impegno e il pagamento dei corrispondenti debiti;
d) la verifica dei titoli giuridici che consentono la conservazione tra i residui passivi delle somme impegnate e non pagate.
4. Le previsioni di spesa, iscritte nel bilancio di previsione finanziario, così come assegnate nel PEG, costituiscono il limite massimo di utilizzazione da parte del responsabile del servizio cui sono affidate, tranne che per quanto attiene i “servizi per conto di terzi”.
Art. 37 Impegno della spesa
1. A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, determinazioni di impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000.
2. Le spese di cui all'art. 183, comma 2, del d.lgs. 267/2000 vengono impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni. All'impegno contabile provvede d'ufficio il responsabile del servizio finanziario, previa determinazione dell'importo da parte del competente responsabile del procedimento di spesa.
3. L’impegno è assunto mediante determinazioni sottoscritte dai responsabili dei servizi o da funzionari loro delegati a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano esecutivo di gestione.
4. Le determinazioni dovranno contenere tutti i riferimenti contabili necessari affinché si possa trovare la corrispondenza con lo stanziamento finanziario assegnato nel Piano esecutivo di gestione. L’atto di impegno deve contenere la codifica SIOPE della spesa.
5. Gli atti che prevedono impegno di spesa, sottoscritti dal dirigente/responsabile del servizio, sono trasmessi tempestivamente al servizio finanziario e diventano esecutivi dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi nei successivi 10 giorni.
6. Le varie fasi sopra esposte, comprensive delle sottoscrizioni e della trasmissione dei documenti, possono avvenire tramite le modalità informatiche e la sottoscrizione degli atti e delle attestazioni può avvenire con modalità digitale.
7. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e indirizzo, non dispongono impegni. Gli impegni, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi dei funzionari responsabili. E’ fatto comunque obbligo di indicare nelle deliberazioni da cui derivino impegni di spesa, la specifica allocazione contabile delle risorse finanziarie a copertura.
8. Durante la gestione la giunta ed i responsabili preposti ai centri di responsabilità possono effettuare una prenotazione di impegno connessa a:
a) procedure di gara da esperire;
b) acquisizione di beni e servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro;
c) altri procedimenti per i quali si renda opportuno istituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio.
9. La prenotazione dell’impegno è richiesta dal dirigente/responsabile del servizio con proposta di deliberazione o propria determinazione, le quali devono indicare:
a) la fase preparatoria del procedimento formativo dell’impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione,
b) l’ammontare della stessa;
c) gli estremi dell’imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.
Art. 38
Ordine della spesa e registro delle fatture
1. Il dirigente/responsabile del servizio o suo delegato formalizza la richiesta di esecuzione di lavori o di forniture di beni e servizi attraverso lettere di conferma d’ordine ovvero di presa visione dell'atto di impegno di spesa..
2. L'atto di impegno di spesa, ovvero la lettera di conferma d’ordine devono contenere:
a) il servizio/ufficio che ordina la spesa;
b) il luogo presso cui la fornitura o l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita;
c) la quantità e qualità dei lavori, beni e/o servizi ordinati;
d) le condizioni essenziali alle quali la stessa deve essere eseguita, inclusi i termini di pagamento;
e) il riferimento all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno;
f) il CIG (Codice Identificativo Gara) ed il CUP (ove necessario);
g) la clausola di assunzione degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. L'atto di impegno di spesa, ovvero la lettera di conferma d’ordine devono essere indicati in fattura.
4. Il responsabile del procedimento di spesa assicura la massima rispondenza dei documenti di spesa con i codici gestionali SIOPE. Il criterio della prevalenza dovrà essere utilizzato solo in via residuale e per casi eccezionali.
5. Gli ordini sono emessi sulla base dell’impegno di spesa corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Il firmatario dell'ordine è tenuto a verificare che le spese ordinate non eccedano le disponibilità assegnategli e risponde personalmente nei confronti dei creditori dell'ordinazione di maggiori spese.
7. Le fatture, nel formato previsto dalla legge, devono pervenire dai fornitori e devono riportare gli estremi dell'ordine, della determinazione di impegno di spesa, e tutte le informazioni previste dalla normativa. In caso contrario non potranno essere accettate e saranno ritrasmesse agli emittenti.
8. I fornitori trasmettono le fatture all’ufficio ragioneria dell’Ente il quale provvede tempestivamente a trasmetterne una copia al centro di responsabilità che ha impegnato e ordinato la fornitura. Detta procedura avviene con le modalità informatiche previste dalla legge.
9. Il funzionario responsabile che ha emesso l'ordine accetta o rifiuta la fattura entro 6 giorni solari dal ricevimento. In caso di mancato rifiuto la fattura è accettata per legge.
10. Il servizio finanziario, in maniera tempestiva e comunque entro i termini di legge, provvede a registrarle nel registro unico delle fatture. In tale registro delle fatture ricevute è annotato:
a) il numero di protocollo in entrata;
b) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
c) il nome del creditore;
d) l’oggetto della fornitura;
e) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
f) gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile ai sensi di quanto previsto nel comma 1;
g) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA.
h) e qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
11. Il funzionario responsabile che ha emesso l'ordine trasmette quanto prima l’atto di liquidazione al servizio finanziario per il pagamento con un anticipo rispetto alla scadenza di almeno 10 giorni.
Art. 39
Visto di compatibilità monetaria
1. Entro il termine del 31.12 ciascun funzionario responsabile di spesa fornisce al responsabile del servizio finanziario un piano finanziario dei pagamenti in conto capitale da sostenersi nel successivo triennio in relazione agli impegni assunti, o da assumere, sui capitoli di bilancio di propria competenza.
2. All'atto dell'assunzione di un impegno di spesa connesso il funzionario responsabile della spesa è tenuto a verificare la compatibilità del conseguente pagamento con il programma dei pagamenti di cui al comma precedente e comunque con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. 78/2009;
Art. 40 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti fasi che, seppure distinte possono realizzarsi con un unico atto:
— liquidazione tecnica che consiste nell’accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell’arte che furono concordate. Questa prima fase si conclude con l’adozione del provvedimento formale di liquidazione, dal punto di vista tecnico, da comunicare tempestivamente al responsabile della liquidazione amministrativa.
— liquidazione amministrativa e contabile che consiste nelle seguenti verifiche da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati:
o che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
o che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
o che la spesa sia di competenza dell’esercizio;
o che i conteggi esposti siano esatti;
o che la fattura o altro titolo di spesa contenga gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla assunzione dell’impegno e della copertura finanziaria e sia regolare dal punto di vista fiscale. Questa ultima fase si conclude con l’autorizzazione, formale, di emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento).
2. Tutte le fatture affluiscono al servizio finanziario che procede allo loro trasmissione entro 2 giorni lavorativi, al servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa per le necessarie verifiche e l’emissione dell’atto di liquidazione.
3. Il provvedimento di liquidazione tecnica datato e sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi (nota o fattura, anche provvisoria, copie contratti, disciplinari d’incarico, Durc, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità e ogni altro documento o informazione richiesto dal servizio finanziario) e i riferimenti contabili è trasmesso, entro i termini di cui all’articolo 24 comma 5, al responsabile del servizio finanziario che, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali appone il visto di liquidazione contabile.
4. Xxxxx restando l’obbligo di contestazione motivata in ordine alla costituzione dell’obbligazione tra il fornitore e l’amministratore, il funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura irregolare, agli effetti dell’art. 191, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una fotocopia, sono restituite, entro il secondo giorno non festivo, al fornitore, a cura del responsabile della liquidazione tecnica, eccependo il difetto del titolo costitutivo, in capo all’Ente, della pretesa sottostante obbligazione. La detta comunicazione è inviata, per conoscenza, al collegio dei revisori e al segretario dell’Ente.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura ed il pagamento delle relative somme, è tenuto a dare formale comunicazione al creditore e, per conoscenza, al servizio finanziario, indicando i motivi.
6. La contestazione della fattura o del titolo di spesa, se giustificata, comporta la sospensione del termine per la decorrenza degli interessi moratori di cui all’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 41
Pagamento delle spese - Modalità di pagamento
1. La sottoscrizione dei mandati avviene a cura del responsabile del servizio finanziario che procede al controllo ai sensi del comma 3 dell’art. 185 del Tuel.
2. L’emissione del mandato di pagamento avviene previa verifica della completezza e regolarità della documentazione e fatta salva l’esigenza di acquisire documentazione integrativa a seguito di riscontri di regolarità.
3. In particolare il responsabile del servizio finanziario verifica:
a) l'eventuale corrispondenza tra la spesa liquidata ed entrata a destinazione vincolata;
b) la possibilità di procedere al pagamento sulla base della programmazione stabilita dal Servizio stesso, al fine di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa;
c) la compatibilità del pagamento con i vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dell'obiettivo del pareggio del bilancio di cassa;
4. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, sono emessi entro i quindici giorni successivi e, comunque, entro il termine del mese in corso.
6. I mandati di pagamento possono essere estinti:
a) con versamento su conto corrente bancario o postale intestati ai beneficiari, previa richiesta scritta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul Titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul Titolo medesimo;
b) con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;
c) con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi o dell’Ente medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi Titolo da effettuarsi sui pagamenti;
d) con commutazione a richiesta del creditore, in assegno circolare non trasferibile da emettersi a favore del richiedente. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere, sostituisce la quietanza liberatoria;
e) mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto);
f) con commutazione, a richiesta del creditore o d'ufficio per i mandati inestinti al 31 dicembre, in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, o altri messi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tassa e spese a carico del beneficiario.
7. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni e di ogni altra somma previa disposizione scritta da parte del responsabile del servizio finanziario. Il servizio finanziario entro il termine stabilito nella convenzione per il servizio di tesoreria, provvede ad emettere il mandato di regolarizzazione dandone comunicazione al servizio competente.
8. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite il tesoriere. È ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.
CAPO VII INVESTIMENTI
Art. 42 Programmazione e fonti di finanziamento
1. Gli investimenti possono essere attivati se previsti negli atti programmatori del comune, tenendo conto del programma delle opere pubbliche e degli investimenti approvato dal consiglio comunale.
2. Per il finanziamento degli investimenti è possibile ricorrere a:
a) risorse proprie:
- avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti, aumentate dalle quote capitali di ammortamento di prestiti;
- eccedenza delle entrate correnti una tantum, cioè quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa;
- proventi di carattere straordinario;
- entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento quali ad esempio canoni e fitti attivi a scomputo di interventi di manutenzione straordinaria;
- entrate derivanti da operazioni di sponsorizzazione di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, e s.m.i.;
- entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, provenienti da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- avanzo di amministrazione;
b) contributi e trasferimenti finanziari:
- trasferimenti in conto capitale dallo stato;
- trasferimenti in conto capitale dalla regione;
- trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- trasferimenti finalizzati agli investimenti da parte di enti pubblici e privati;
c) ricorso al mercato finanziario:
- mutui passivi stipulati con Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti e con altri istituti di credito;
- aperture di credito di cui all’art. 205 bis del Tuel;
- altre forme di ricorso al mercato ammesse dalla legge.
3. Nel caso di opere pubbliche già finanziate con fonti diverse, il dirigente competente dovrà utilizzare prioritariamente le risorse che non determinano oneri aggiuntivi a carico del comune.
4. Nel rispetto degli equilibri contabili e delle destinazioni vincolate è comunque possibile finanziare investimenti ricorrendo all’utilizzo di economie realizzate in seguito alla chiusura e/o modifica di investimenti in corso.
Art. 43 Finanziamento delle spese indotte
1. Le spese di gestione dell’investimento e gli oneri conseguenti all’eventuale indebitamento devono trovare copertura nel bilancio di previsione finanziario.
2. Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l’organo competente approva il progetto preliminare nel quale devono essere evidenziate le eventuali spese di gestione dell’investimento e la loro decorrenza. Tale atto costituisce presupposto per l’inserimento dell’opera nel bilancio di previsione La giunta comunale, nell’approvare il progetto definitivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nell’ambito delle previsioni del bilancio, eventualmente modificato dal consiglio comunale, e assume l’impegno di inserire nei bilanci di previsione successivi le ulteriori previsioni di spesa relative a esercizi futuri.
3. Il dirigente competente, che ha rilasciato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Tuel sul provvedimento di approvazione dell’investimento, dovrà tenere conto delle maggiori spese conseguenti ovvero informare altro dirigente che le gestisce affinché venga assicurato adeguato stanziamento in sede di formulazione delle previsioni di bilancio.
4. Gli oneri da indebitamento sono comprensivi, in quanto ne ricorrono i presupposti, sia dell’intera rata di ammortamento del prestito che degli eventuali interessi di preammortamento. La copertura può avvenire sia reperendo nuove o maggiori entrate sia riducendo altre spese di natura corrente.
Art. 44 Rilascio di fidejussione
1. Il comune può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei soggetti di cui agli artt. 113, 113 bis, 114, 116 e 207 del Tuel per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere d’interesse pubblico che non rientrino nella competenza istituzionale di altri enti.
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni o immobili di proprietà del comune, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dal comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del comune al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra comune e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera.
3. La fideiussione può essere rilasciata per un periodo di tempo pari o inferiore a quello pattuito tra il soggetto beneficiario e l’istituto mutuante per l’ammortamento del mutuo relativo alla fideiussione richiesta, da valutarsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell’opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d’indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui all’art. 204 - comma 1 del Tuel e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
5. La proposta di deliberazione per il rilascio di garanzie fideiussorie, da sottoporre al consiglio comunale per l’approvazione, deve previamente acquisire il parere del responsabile del servizio finanziario anche se non comporta spese certe. Tale parere deve dare contestualmente atto del rispetto del limite di cui al comma precedente, calcolato inserendo nel conteggio degli interessi complessivi a carico del bilancio anche quelli eventualmente derivanti dal rilascio di fidejussioni.
Art. 45 Delegazione di pagamento
1. I mutui, i prestiti obbligazionari e spese di investimento possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario, ovvero con la cessione di contributi attribuiti dallo stato o dalla regione ed accettati dagli istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello stato o della regione.
2. Le delegazioni di pagamento, sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario, sono notificate al tesoriere comunale senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo.
3. Il tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, l’importo oggetto della delegazione provvedendo, a tale scopo, agli opportuni accantonamenti.
CAPO VIII RENDICONTAZIONE
Art. 46
Rendiconto della gestione – Procedura
1. La dimostrazione dei risultati di gestione è effettuata con il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta approva lo schema di rendiconto da sottoporre alla successiva approvazione consigliare.
3. Il rendiconto è deliberato dall’organo consigliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Almeno 20 giorni prima dell’inizio della sessione consigliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la Segreteria dell’Ente:
- la proposta di deliberazione;
- lo schema di rendiconto;
- la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del Tuel approvata dalla Giunta;
- la relazione dell’organo di revisione.
5. Ciascun responsabile di servizio provvede con propria determinazione ad effettuare la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità definite dal d.lgs. 118/2011. Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento straordinario di cui al d.lgs. 118/2011 e del riaccertamento ordinario di cui all'art. 228 comma 3 del d.lgs. 267/2000.
Art. 47 Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio evidenzia le risultanze finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio di previsione ed è compilato in conformità ai modelli approvati.
2. Il conto del bilancio, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza, deve evidenziare in sintesi:
a) per ciascuna tipologia dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio;
b) per ciascun missione, programma e macroaggregato della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di xxxxx e della situazione finanziaria.
3. Il conto del bilancio deve comprendere inoltre i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese ed i riepiloghi della classificazione economico - funzionale degli impegni delle spese correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale.
Art. 48
Parametri di efficacia e di efficienza
1. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art. 228, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 49 Conto economico
1. Nel conto economico sono contenuti i risultati economici, in particolare sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico- patrimoniale. Il conto economico rileva il risultato economico dell’esercizio.
2. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell’esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio.
3. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 che prevede uno schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale, anche risultati economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell’Ente.
4. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria risultano, oltre che dai modelli previsti per legge, dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni;
b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione;
c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo;
d) plusvalenze patrimoniali;
e) minusvalenze patrimoniali;
f) accantonamento per svalutazione crediti;
g) oneri straordinari.
5. I detti prospetti, che sono costantemente aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità economica.
Art. 50
Conti economici di dettaglio
1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall’art. 229, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 51
Stato patrimoniale
1. Nello Stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
2. Lo Stato patrimoniale è predisposto:
- nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
- secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011.
3. I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo generale degli inventari.
Art. 52
Conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo
1. Il comune non si avvale della facoltà di compilare il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo, di cui all’art. 230, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 53
Contabilità economico-patrimoniale
1. L’ente ha dato corso all'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011) e al conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo decreto.
Art. 54
Relazione della Giunta comunale al rendiconto della gestione
1. Sullo stato di realizzazione dei programmi, approvati con il documento unico di programmazione, i dirigenti relazionano in riferimento alle rispettive strutture secondo la periodicità stabilita dal dirigente del servizio finanziario. Le relazioni debbono indicare il grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi rispetto alla previsione del DUP e l’efficacia dell’azione condotta, con le motivazioni degli scostamenti.
2. La giunta comunale predispone la relazione al rendiconto di gestione con il supporto del dirigente del servizio finanziario. Detta relazione contiene il piano dei risultati di cui al punto 11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 analizzando in particolare:
a) grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi;
b) risultato della gestione finanziaria dell’ente, sia sotto il profilo dei residui che della competenza, soffermandosi sulle cause comportanti maggiori e/o minori entrate ed
economie di spesa anche con riferimento alle conseguenze economico finanziarie connesse
c) al rispetto delle regole di finanza pubblica;
d) andamento dell’indebitamento e della spesa per il personale;
e) risultato della gestione economico-patrimoniale;
f) risultato delle gestioni relative a strutture costituite per l’esercizio di funzioni o servizi alle quali il comune partecipa.
Art. 55 Bilancio consolidato
1. I risultati complessivi della gestione del comune e degli enti partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
2. Il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività consolidata svolta ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati. Esso è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 56
Relazione di inizio e di fine mandato
1. Al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, l’Ente provvede a redigere una relazione di inizio e fine mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale, il livello di indebitamento, il rispetto del patto di stabilità e degli altri vincoli di finanza pubblica.
2. La relazione di inizio mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio del mandato del Sindaco.
3. La relazione di fine mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario entro 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del mandato del Sindaco.
4. Il responsabile del servizio finanziario, entro i successivi 5 (cinque) giorni provvede alla trasmissione al Sindaco delle relazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il quale, nei successivi 5 (cinque) giorni provvede alla sottoscrizione delle stesse.
5. La relazione di fine mandato, di cui al precedente comma 3, dovrà essere trasmessa a cura del responsabile del servizio finanziario, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, all’organo di revisione dei conti, che, nei successivi 5 (cinque) giorni provvede alla certificazione della stessa.
6. La relazione di cui al precedente comma 3, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, a cura del responsabile del servizio finanziario, è trasmessa alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e contestualmente pubblicata sul sito internet dell’Ente, sezione Trasparenza, Valutazione e Merito.
CAPO IX
GESTIONE PATRIMONIALE – INVENTARI
Art. 57
Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
1. I beni si distinguono in beni materiali, immobili e mobili, immateriali e finanziari.
2. I beni si suddividono anche in beni demaniali e patrimoniali e questi ultimi in disponibili e indisponibili. I beni indisponibili sono destinati a servizi pubblici.
3. Il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio è accertato e disposto con deliberazione del Consiglio avente carattere programmatico e successivamente, se necessario, definito con provvedimento della Giunta su relazione del servizio assegnatario del bene .
4. Il venir meno della destinazione a servizi pubblici dei beni immobili patrimoniali indisponibili è accertato con l’inserimento degli immobili nel piano di alienazione e valorizzazione patrimoniale
Art. 58
Inventario e uffici competenti
1. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dell’ente si procede ogni anno alla determinazione dell’inventario dei beni mobili, dei beni immobili, dei beni immateriali e finanziari inventariabili, dei crediti e debiti di pertinenza dell’Ente, nonché delle rimanenze, dei ratei e dei risconti.
2. I beni mobili e immobili di cui al comma precedente sono iscritti nel registro degli inventari tenuto in forma analitica dal Servizio Patrimonio.
3. Le iscrizioni nell’inventario generale avvengono: a) per i beni acquistati, alla consegna del bene; b) per le opere realizzate, al collaudo o comunque alla presa in consegna da parte del responsabile del settore competente; c) per le opere in corso di realizzazione, almeno a chiusura dell’esercizio in base agli stati di avanzamento delle opere.
4. Ai fini della redazione dell’inventario, il Servizio Patrimonio procede, almeno una volta all’anno, in occasione della redazione del rendiconto della gestione, alla determinazione del valore da assegnare ai beni di cui al comma 1 sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 229 e 230 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e trasmette al Servizio Finanziario le relative risultanze entro il 28 febbraio.
5. Sono da considerarsi beni mobili inventariabili i beni di non facile consumo quali mobili e arredamento, macchine d’ufficio, computer, attrezzature, automezzi.
Questi beni sono raggruppati nelle voci “Immobilizzazioni materiali” del conto del patrimonio.
6. Ai fini di una corretta determinazione dei beni mobili da non inventariare sono da considerarsi di facile consumo quei beni la cui immissione in uso equivalga a consumo e/o il cui utilizzo si
estingua presuntivamente in un anno (riviste, manuali, oggetti fragili, biancheria, vestiario ed equipaggiamento del personale, ecc.).
7. Ai fini della corretta determinazione del valore dei beni mobili e immobili inventariabili, si iscrivono a maggior valore le opere di manutenzione straordinaria.
Art. 59 Registri dell’inventario
1. L’inventario è costituito dai registri obbligatori sui quali sono riportati tutti i beni materiali, immateriali e finanziari inventariabili, singolarmente riportati salvo i casi previsti dal presente regolamento.
2. I registri di cui al comma 1 contengono ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all’ammortamento distintamente per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.
Art. 60
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati dalla struttura incaricata della registrazione inventariale a richiesta del servizio che ha provveduto all'acquisizione. I buoni di carico emessi in sede di inventariazione sono firmati dall’affidatario.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del servizio affidatario che, in apposita relazione, indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico del responsabile.
3. Il passaggio di un bene mobile da un affidatario all’altro è attestato e sottoscritto da entrambi i soggetti e registrato nelle scritture inventariali.
Art. 61 Consegnatari e affidatari dei beni
1. I beni immobili a disposizione dell’Ente sono dati in consegna al responsabile della struttura preposta al suo utilizzo. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.
2. I beni mobili, esclusi i materiali e gli oggetti di consumo, sono affidati ai responsabili delle unità organizzative che li utilizzano. Tali responsabili possono individuare dei sub-assegnatari dei beni stessi.
3. Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.
4. Gli affidatari dei beni sono responsabili della vigilanza sul corretto uso dei beni consegnati e delle norme previste nella presente sezione del regolamento.
Art. 62 Ammortamento
1. In base ai valori economici vengono applicate, annualmente, le quote di ammortamento secondo la normativa vigente.
Art. 63 Valutazione dei beni
1. Il valore dei beni da inventariare è determinato secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni..
2. Se, per qualsiasi altra ragione, non è possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore è attribuito dal responsabile del servizio.
Art. 64 Automezzi
1. LA gestione degli automezzi è disciplinata con apposito regolamento a cui si rinvia.
CAPO X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 65 Organo di revisione
1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al Collegio dei revisori secondo quanto disposto dall’art. 234 del T.U.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’organo di revisione:
- può avvalersi della collaborazione previste dall’art. 239, comma 4 del T.U.;
- può eseguire ispezioni e controlli;
- impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
Art. 66 Nomina e cessazione
1. La nomina del revisore e la cessazione o sospensione dall’incarico avviene secondo la normativa vigente.
2. In particolare il revisore cessa dall’incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità a svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 120 giorni.
Il revisore interessato dovrà comunicare tempestivamente l’impossibilità di svolgere le proprie funzioni al Rappresentante legale e al Segretario dell’Ente. La cessazione dall’incarico è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 67 Funzionamento e cause di revoca
1. Il presidente convoca e presiede il collegio dei revisori dei conti, regolarmente costituito con la presenza di due componenti; in assenza del presidente le funzioni sono assunte dal più anziano di età dei presenti.
2. Il presidente e i membri del collegio sono revocabili soltanto per inadempienza ai propri doveri. L'inadempienza si verifica quando il collegio non si riunisca per un periodo superiore a tre mesi e, per i singoli componenti, quando il presidente o un membro non partecipino, senza giustificazione, a più di tre sedute consecutivamente o, in modo discontinuo, a più di un quarto delle sedute tenute nell'anno solare. Verificandosi tali ipotesi i membri non inadempienti lo comunicano subito al presidente del consiglio comunale.
3. Costituisce altresì inadempienza l'avere omesso di riferire al consiglio entro 7 (sette) giorni da quando il collegio stesso è venuto a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione dell’ente.
Art. 68
Attività dell’organo di revisione
1. Tutta l’attività del collegio dei revisori risulta da appositi verbali, progressivamente numerati, i cui originali sono conservati con il sistema delle deliberazioni consiliari e dotati di indice annuale.
2. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti del collegio presenti alla adunanza.
3. Una copia di tutti i verbali è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al responsabile dei servizi finanziari.
4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed il responsabile del servizio finanziario possono, in ogni momento, chiedere al Collegio di visionare la raccolta di cui al precedente comma 1.
Art. 69
Sedute e verbali dell’organo di revisione
1. L’attività del collegio dei revisori è improntata al criterio della collegialità.
2. La convocazione del collegio dei revisori è disposta dal presidente, senza l’osservanza di particolari procedure, anche per le vie brevi.
3. Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nel caso di assenza del presidente tale funzione è assunta dal componente di cui all’art. 234, comma 2.b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza.
5. Alle sedute del collegio dei revisori possono assistere, il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario.
6. Il collegio dei revisori ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, il responsabile dei servizi.
Art. 70
Rappresentanza dell’organo di revisione
1. Il collegio dei revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente.
2. Il presidente del collegio dei revisori ha facoltà di affidare specifici incarichi ai singoli membri del collegio. Del lavoro svolto gli incaricati riferiscono al collegio nella sua prima seduta. Sia l’incarico conferito che il risultato degli accertamenti sono oggetto di apposito verbale.
3. I singoli revisori possono eseguire, in ogni momento, ispezioni e controlli. Del risultato riferiscono al collegio nella prima riunione e deve risultare da apposito verbale.
Art. 71
Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura
1. La revoca dall’ufficio di revisione prevista dall’art. 235, comma 2, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura è seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Il sindaco, sentito il responsabile dei servizi finanziari, contesta i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo idoneo a garantire la ricezione dell’atto (pec, altro) assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. La deliberazione è notificata con gli stessi mezzi di cui al comma precedente, all’interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, dà corso alla sostituzione.
CAPO XI SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 72
Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura
1. Il servizio di tesoreria è affidato a uno dei soggetti indicati nell’art. 208 del Tuel.
2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell’Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
3. La convenzione deve stabilire:
a) la durata dell’incarico;
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge;
h) l’indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l’inosservanza delle condizioni stabilite;
i) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti;
j) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’Ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del d.l. 185/2008 e s.m.
4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo.
5. Il tesoriere è agente contabile dell’Ente.
6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del servizio finanziario o suo incaricato.
Art. 73
Attività connesse alla riscossione delle entrate
1. Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso ai sensi dell’art. 180 c. 4 d. lgs. 267/2000, il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, sui modelli definiti nella convenzione di Tesoreria.
2. In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, il tesoriere
ne dà immediata comunicazione all’Ente, richiedendo la regolarizzazione. L’Ente procede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto.
3. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
4. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione.
5. Il tesoriere deve trasmettere all’Ente, almeno a cadenza settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così formulata:
a) totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica;
b) somme riscosse senza ordinativo d'incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto precedente;
c) ordinativi d'incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente.
Art. 74
Attività connesse al pagamento delle spese
1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell’art. 218 del TUEL. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione informatica da consegnare all’Ente in allegato al proprio rendiconto.
2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso del pagamento.
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra i Servizi finanziari e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
4. I pagamenti possono aver luogo solo se risultano rispettati le condizioni di legittimità di cui all’art. 216 del Tuel.
5. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
6. Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa on line, possono essere accettate dal Tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento
Art. 75
Contabilità del servizio di Tesoreria
1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi
non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.
Art. 76 Gestione di titoli e valori
1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli impegni assunti, sono disposti dal responsabile del Servizio finanziario con ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati.
2. Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente, ove consentito dalla legge, senza addebito di spese a carico dell’Ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge.
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio presenta separato elenco che allega al rendiconto.
4. Il tesoriere può essere incaricato dal servizio finanziario al deposito e al successivo ritiro di titoli azionari, sotto la propria responsabilità, per la trasmissione ad assemblee societarie; in tal caso il tesoriere conserverà le necessarie ricevute e consegnerà all’Ente il biglietto di ammissione.
Art. 77
Gestione delle disponibilità liquide
1. La disciplina delle modalità di gestione delle liquidità dell’Ente escluse dal regime di tesoreria unica viene definita dalla Giunta, mediante il PEG o altro atto deliberativo. La gestione della liquidità è compito del responsabile del servizio finanziario, che ne cura l’impiego secondo criteri di efficienza ed economicità.
Art. 78 Anticipazioni di cassa
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di cassa nei limiti di legge.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le modalità' contenute nella convenzione stipulata con l'ente stesso.
3. Il Comune può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
Art. 79
Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa
1. Il collegio dei revisori dei conti provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.
2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione del collegio dei revisori dei conti tutta la documentazione utile a consentire la conciliazione della contabilità dell’ente con quella del tesoriere.
3. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa, previste dagli artt. 223 – comma 1 e 224 – comma 1 del Tuel devono considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa;
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà dell’ente gestiti dal tesoriere ai sensi dell'art. 221 – comma 1 del Tuel;
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito registro tenuto dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
4. La giacenza finanziaria rilevata è esposta in modo tale da evidenziare le seguenti derivazioni:
a) acquisizione di risorse ordinarie di gestione;
b) acquisizione di risorse ordinarie a destinazione vincolata per legge;
c) acquisizione di risorse straordinarie, comprese quelle derivanti da mutui e da disponibilità per avvenute cessioni di beni immobili.
5. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, di economato e degli altri agenti contabili, sono trasmesse dal collegio dei revisori dei conti al servizio finanziario.
6. Il servizio finanziario può procedere alle verifiche trimestrali di cui all’art. 223 – comma 1 del Tuel in sostituzione del collegio dei revisori dei conti qualora esso non possa provvedervi o non vi provveda alle cadenze trimestrali. Il sindaco e il presidente del consiglio comunale sono informati per iscritto della situazione che ha attivato la sostituzione.
7. La verifica straordinaria di cassa del conto di tesoreria avviene a seguito di mutamento della persona del sindaco od in ogni altro momento a fronte di richiesta scritta da parte del responsabile del servizio finanziario o del collegio dei revisori dei conti. Alle operazioni di verifica derivanti dal mutamento della persona del sindaco intervengono il sindaco uscente ed il neo eletto (o loro delegati), nonché il segretario generale, il responsabile del servizio finanziario e il collegio dei revisori dei conti.
Art. 80 Responsabilità del Tesoriere
1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge , del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di tesoreria. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
2. Il tesoriere informa l’Ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le
regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l’emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nei termini previsti dall’art. 180 c. 4 e 185 comma 4 del Tuel
3. Il tesoriere, su disposizione del servizio ragioneria, opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al mese, con cadenza quindicinale sulla base delle reversali d’incasso.
Art. 81
Notifica delle persone autorizzate alla firma
1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d’incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate al tesoriere dal Rappresentante legale dell’Ente e dal segretario dell’Ente.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.
Art. 82
Resa del conto del Tesoriere
1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato.
2. Il conto del tesoriere è reso all’Ente nei termini e modalità previsti dalla normativa.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti o dall’Ente.
4. Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione potrà essere trasmessa in forma digitale.
5. Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro 15 giorni, con invito a prendere cognizione delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue controdeduzioni.
Art. 83
Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il servizio finanziario del comune ed il tesoriere, allo scopo di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
Art. 84
Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali sono disposti con provvedimento del responsabile dei servizi finanziari.
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie è disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta è disposta solo dopo definite le rispettive procedure.
4. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvede con regolari mandati di pagamento.
CAPO XII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 85
Leggi ed atti regolamentari
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
a) le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le norme contenute nel X.x.xx. 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
c) le leggi ed i regolamenti regionali;
d) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
Art. 86 Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 05.07.1996.
Art. 87
Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.
Il presente regolamento:
• è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del …….…/….……/.……..………
con atto n ;
• è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal …….…/….……/.……..……… al …….…/….……/.……..………
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
• è entrato in vigore il …….…/….……/.……..……….
Data …….…/….……/.……..………..
Timbro
Il segretario comunale
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