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CAPITOLATO GENERALE TECNICO DI APPALTO DELLE OPERE CIVILI |
PARTE II - SEZIONE 17 PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA |
17.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 17.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA 17.3 DEFINIZIONI 17.4 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO 17.5 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO 17.6 CLASSIFICAZIONE LITOLOGICA E DETERMINAZIONE DI EVENTUALI SOSTANZE PERICOLOSE 17.7 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 17.8 CONTROLLI E COMUNICAZIONI PERIODICHE |
Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Verifica Tecnica | Autorizzazione |
A | 22/12/2017 | Emissione per Applicazione | L.Mostocotto X.Xxxxxxx X.Xxxxxxx | X.Xxxxxxxxxx L.Mostocotto | X.Xxxxxxxx |
B | 21/12/2018 | ||||
C | 20/12/2019 | L.Mostocotto | X.Xxxxxxxxxx | X.Xxxxxxxx | |
D | 31/12/2020 | ||||
E | 30/12/2022 | Emissione per Applicazione | L.Mostocotto | X.Xxxxxxxxxx | X.Xxxxxxxx |
INDICE
17.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
17.1.1 Scopo 4
17.1.2 Campo di applicazione 4
17.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA 4
17.2.1 Normativa di Legge 4
17.2.2 Normativa Tecnica 5
17.2.3 Normativa Ferroviaria 5
17.3 DEFINIZIONI 5
17.3.1 Soggetti coinvolti nel processo di rilascio/rinnovo dell’Attestato di Qualificazione 6
17.4 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO 6
17.4.1 Designazione granulometrica 6
17.4.2 Granulometria 6
17.4.3 Particelle fini 7
17.4.4 Fini 7
17.4.5 Forma delle particelle 8
17.4.5.1 Coefficiente di forma 8
17.4.5.2 Lunghezza delle particelle 8
17.5 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO 8
17.5.1 Generalità 8
17.5.2 Resistenza alla frammentazione Los Angeles 8
17.5.3 Durabilità 9
17.5.3.1 Resistenza al gelo e disgelo 9
17.5.4 Massa volumetrica delle particelle 9
17.5.5 Coefficiente di assorbimento acqua 9
17.6 CLASSIFICAZIONE LITOLOGICA E DETERMINAZIONE DI EVENTUALI SOSTANZE PERICOLOSE 10
17.7 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 10
17.7.1 Requisiti del pietrisco 11
17.7.2 Requisiti richiesti al Produttore 11
17.7.3 Procedura per il rilascio o il rinnovo dell’Attestato di Qualificazione 12
17.7.4 Sopralluogo in cava 13
17.7.5 Prove di caratterizzazione 14
17.7.6 Campionamento 14
17.7.6.1 Prelievo dei campioni per l’esecuzione delle prove fisico-meccaniche 14
17.7.6.2 Prelievo dei campioni per la classificazione litologica e per la determinazione della
presenza di amianto 15
17.7.7 Controlli all’impianto di produzione 15
17.7.8 Determinazione del rapporto Peso/Volume 16
17.7.9 Rilascio dell’Attestato di Qualificazione 16
17.7.10 Rinnovo dell’Attestato di Qualificazione 16
17.8 CONTROLLI E COMUNICAZIONI PERIODICHE 17
17.8.1 Generalità 17
17.8.2 Controlli durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione 18
17.8.2.1 Controlli in occasione di ampliamenti o variazioni della concessione/autorizzazione
della cava 19
17.8.3 Sistema di controllo della produzione 20
17.8.3.1 Organizzazione 20
17.8.3.2 Controlli sul prodotto 20
17.8.4 Gestione non conformità 22
17.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente sezione è parte integrante del Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili (RFI DTC SI SP IFS 001) e sostituisce integralmente la precedente revisione RFI DTC SI GE SP IFS 002 D del 31/12/2020.
17.1.1 Scopo
La presente Sezione è relativa al pietrisco per massicciate ferroviarie e definisce i requisiti e gli specifici controlli da eseguire sul materiale, sui siti di escavazione e sui produttori per il rilascio e il rinnovo dell’Attestato di Qualificazione, nonché per i controlli in corso di validità dell’Attestato.
17.1.2 Campo di applicazione
La presente Sezione si applica alle forniture di pietrisco per massicciata destinate alla realizzazione di nuovi binari e al rinnovo e alla manutenzione dei binari in esercizio.
La presente Sezione non si applica nei casi di riutilizzo di pietrisco già impiegato nella sovrastruttura ferroviaria, per i quali i suoi contenuti valgono a titolo di riferimento.
17.2 DOCUMENTAZIONE CORRELATA
Tutti i documenti di seguito riportati sono da intendersi nella loro revisione corrente.
17.2.1 Normativa di Xxxxx
Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 – Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente la qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull’amianto sulla base dei programmi di controllo qualità, di cui all’articolo 5 e all’allegato 5 del decreto 14 maggio 1996.
Circolare del 08/09/2010 n. 7618/STC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”
X.Xxx. 09/04/2008 n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 132, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 16/06/2017 n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE
D.M. 14/5/96 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 257, recante “norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
D.M. 11/04/07 n. 91 - Applicazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con DPR 21/04/93 n. 246
D.M. 17/01/2018 - Norme Tecniche per le costruzioni
D.P.R. 21/04/93 n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione
D.P.R. 06/06/2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - art. 59 “Laboratori”
Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
Regolamento UE n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
17.2.2 Normativa Tecnica
UNI EN 932-1 -Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento
UNI EN 932-2 - Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio
UNI EN 932-3 - Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata
UNI EN 932-5 - Attrezzatura comune e taratura
UNI EN 933-1 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura
UNI EN 933-4 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 4: Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma
UNI EN 1097-2 - Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 2: Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione
UNI EN 1097-6 - Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua
UNI EN 1367-1 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo
UNI EN 1926 - Metodi di prova per pietre naturali; Determinazione della resistenza a compressione uniassiale
UNI EN 13450 “Aggregati per massicciate per ferrovie”
17.2.3 Normativa Ferroviaria
Procedura RFI DPR SIGS P 11 1 0 del 27/07/2011 - “Gestione dell’amianto e dei MCA”
Procedura RFI TCAR ST AR 01 003 A del 12/02/2016 - “Standard dei materiali d'armamento per lavori di rinnovamento e costruzione a nuovo”
Procedura RFI DPR P 01 1 0 del 01/06/2018 - “La Direzione dei lavori negli appalti gestiti da RFI”
Procedura RFI DTC P SLTA 01 1 0 del 13/06/2020 - “Campionamento, caratterizzazione e regimi gestionali del pietrisco tolto d’opera”
17.3 DEFINIZIONI
aggregato: materiale granulare utilizzato nelle costruzioni; l’aggregato può essere naturale, artificiale o riciclato
aggregato naturale per massicciata ferroviaria: aggregato per massicciate per ferrovie di natura minerale che è stato sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100% della superficie degli elementi può essere descritto come totalmente frantumato a spigoli vivi, litologicamente omogeneo, come definito dalla UNI EN 13450
categoria: livello di una proprietà dell’aggregato espressa come intervallo di valori o valore limite, non esiste alcuna relazione tra le categorie di proprietà diverse
categoria RFI: categoria definita in base al valore della resistenza alla frammentazione Los Angeles
cava: sito geologico di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di materiale litoide
dimensione dell’aggregato per massicciate per ferrovie: designazione delle massicciate per ferrovie in termini di dimensioni del setaccio inferiore (d) e superiore (D); questa designazione contempla la presenza di granuli trattenuti sul setaccio superiore (sopravaglio) e di granuli passanti al setaccio inferiore (sottovaglio)
fini: frazione granulometrica di massicciate per ferrovie passante al setaccio di 0,063 mm, definito dalla UNI EN 13450
minerali amiantiferi: minerali silicatici fibrosi di cui all’art. 247 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.
particelle fini: frazione granulometrica di massicciate per ferrovie passante al setaccio di 0,5 mm, definito dalla UNI EN 13450
pietre verdi: rocce di cui all’allegato 4 al D.M. 14.05.1996
pietrisco: aggregato naturale per massicciata ferroviaria
sostanze pericolose: sostanze così definite ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i.
17.3.1 Soggetti coinvolti nel processo di rilascio/rinnovo dell’Attestato di Qualificazione
Proprietario delle aree: soggetto intestatario delle aree di cava, come risultante di documenti catastali (RIF. Visura Catastale)
Titolare di concessione: soggetto al quale è intestata la concessione regionale per l’attività estrattiva (RIF. Concessione)
Produttore: soggetto che gestisce il processo produttivo della cava e la relativa qualità (RIF. Certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica), che si interfaccia amministrativamente con RFI (o con la ditta di armamento) e che emette la bolla di consegna (DDT) in cui devono essere riportati chiaramente il luogo di partenza (luogo di produzione) e di consegna (sito/area di cantiere RFI) del pietrisco.
Commerciante: soggetto che in base ad accordi commerciali con il produttore vende il prodotto.
17.4 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO
Il pietrisco da impiegare per i lavori di nuova costruzione, di rinnovamento, di manutenzione della massicciata ferroviaria, deve rispondere ai requisiti sottoindicati.
17.4.1 Designazione granulometrica
La dimensione del pietrisco deve essere designata da una coppia di setacci le cui dimensioni nominali inferiore “d” e superiore “D” costituiscono i limiti entro cui si pone la maggior parte della distribuzione granulometrica. Per le massicciate per ferrovie, “D” è pari a 50 mm e “d” è pari a 31,5 mm.
17.4.2 Granulometria
È richiesta la categoria A del prospetto 1 della norma UNI EN 13450.
Le dimensioni degli elementi di pietrisco devono essere accertate attraverso l’analisi granulometrica, eseguita secondo la normativa UNI EN 933-1, su un campione di pietrisco di peso non inferiore a 60 kg, prelevato secondo le modalità previste dalla norma UNI EN 932-1.
80 – 63 – 50 – 40 – 31,5 – 22,4
La determinazione della curva granulometrica cumulativa dovrà essere effettuata mediante setacci delle seguenti dimensioni in mm:
La curva granulometrica, ottenuta con la setacciatura del campione di pietrisco, dovrà essere compresa nel fuso in figura 17.4.2-1 e rispettare i limiti indicati nella tabella 17.4.2-1.
Fig. 17.4.2-1
Tab. 17.4.2-1 - Limiti granulometrici
apertura setacci | mm | 80 | 63 | 50 | 40 | 31.5 | 22.4 |
Passante | % | 100 | 100 | 70÷99 | 30÷65 | 1÷25 | 0÷3 |
La frazione granulometrica di pietrisco compresa fra i setacci di dimensioni 31,5÷50 mm non deve essere inferiore al 50%.
17.4.3 Particelle fini
È richiesta la categoria A del prospetto 2 della norma UNI EN 13450
Dimensioni setaccio (mm) | Percentuale passante massima in massa | Categoria di particelle fini |
0,5 | 0,6 | A |
Nota: il requisito si applica a massicciate per ferrovie campionate nel luogo di produzione |
Il contenuto di particelle fini deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-1, al setaccio di dimensione 0,5 mm su un campione totale di peso non inferiore a 60 kg.
La percentuale massima in peso di passante al setaccio 0,5 mm non deve superare lo 0,6%.
17.4.4 Fini
È richiesta la categoria A del prospetto 3 della norma UNI EN 13450.
Dimensioni setaccio (mm) | Percentuale passante massima in massa | Categoria di particelle fini |
0,063 | 0,5 | A |
Nota: il requisito si applica a massicciate per ferrovie campionate nel luogo di produzione |
Il contenuto di fini deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-1, con setacciatura ad umido al setaccio 0,063 mm sul materiale risultante dal lavaggio di un campione rappresentativo di peso non inferiore a 60 kg. La percentuale massima di passante al setaccio 0,063 mm non deve superare lo 0,5%.
17.4.5 Forma delle particelle
17.4.5.1 Coefficiente di forma
È richiesta la categoria SI 20 del prospetto 5 della UNI EN 13450.
Il coefficiente di forma deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-4, su una quantità di pietrisco non inferiore a 40 kg.
La percentuale in peso degli elementi aventi la dimensione minima inferiore ad 1/3 della massima non dovrà essere superiore al 20%.
SI20
Coefficiente di forma
17.4.5.2 Lunghezza delle particelle
È richiesta la categoria B del prospetto 6 della norma UNI EN 13450.
La percentuale in peso di elementi con una lunghezza maggiore o uguale a 100 mm, determinata mediante misurazione con un calibro appropriato su una quantità di pietrisco non inferiore a 40 kg, non deve eccedere il valore del 6%.
≤ 6%
% in peso di elementi ≥ 100 mm
17.5 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO
17.5.1 Generalità
Il pietrisco per massicciate ferroviarie è esclusivamente naturale e ha origine dalla frantumazione di rocce massicce.
Il pietrisco utilizzato da RFI è classificato in tre distinte categorie in base al valore della resistenza alla frammentazione Los Angeles, di seguito denominate “Categorie RFI”.
17.5.2 Resistenza alla frammentazione Los Angeles
La prova viene effettuata secondo quanto stabilito dalla Appendice “A” della norma UNI EN 1097-2, ad eccezione della determinazione del coefficiente Los Angeles (LARB), per il quale dovrà essere applicata la seguente equazione:
dove:
LARB =
Pi - m Pi
X 100
Pi = massa iniziale del campione di prova espressa in gr
m = massa trattenuta sul setaccio da 1,6 mm espressa in gr
(Arrotondare il risultato all’intero più prossimo)
I valori limite della perdita in massa di ogni singola categoria RFI sono indicati nella seguente tabella:
Coefficiente L.A. | Categoria RFI | Categoria L.A.RB |
≤ 16 % | 1^ | LARB 16 |
≤ 20 % | 2^ | LARB 20 |
≤ 26 % | 3^ | LARB 26 |
Nei casi in cui la prova Los Angeles venga eseguita per i controlli durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione (par. 17.8.2) e qualora vengano rilevati valori difformi, oltre i limiti della Categoria RFI assegnata al materiale in sede di emissione dell’Attestato di Qualificazione, si procederà come indicato nel successivo paragrafo 17.8.4 - “Gestione non Conformità”.
I criteri d’impiego di pietrisco delle tre categorie RFI sono stabiliti dagli standard di armamento indicati nella normativa di riferimento. Dalla prima categoria sono escluse le rocce di origine sedimentaria.
17.5.3 Durabilità
17.5.3.1 Resistenza al gelo e disgelo
La durabilità del pietrisco in termini di resistenza al gelo e disgelo deve essere valutata mediante la prova di gelo e disgelo in conformità alla UNI EN 1367-1 utilizzando le condizioni specificate nell’appendice F della norma UNI EN 13450.
La perdita percentuale di resistenza, calcolata con accuratezza dello 0,1% secondo la seguente equazione:
dove:
ΔSLA=
SLA1 - SLA0 SLA0
X 100
ΔSLA è la perdita percentuale di resistenza;
SLA0 è il coefficiente Los Angeles del campione di prova senza i cicli di gelo e disgelo SLA1 è il coefficiente Los Angeles del campione di prova dopo i cicli di gelo e disgelo deve risultare ΔSLA ≤ 20%
ΔSLA ≤ 20%
Pietrisco non gelivo
17.5.4 Massa volumetrica delle particelle
La massa volumetrica delle particelle deve essere determinata in conformità alla UNI EN 1097-6, Appendice B, punto B.2.3.
Il pietrisco è ritenuto idoneo se la massa volumetrica delle particelle è > 2,55 Mg/m3.
17.5.5 Coefficiente di assorbimento acqua
L’assorbimento di acqua delle particelle deve essere determinato in conformità alla UNI EN 1097-6, Appendice B, punto B.2.3.
Il pietrisco è ritenuto idoneo se l’assorbimento di acqua delle particelle è ≤ 2%, per le categorie RFI 1^ e 2^, e
≤ 3% per la categoria 3^.
Categorie “RFI” | Coefficiente di assorbimento |
1^ | ≤ 2% |
2^ | |
3^ | ≤3% |
17.6 CLASSIFICAZIONE LITOLOGICA E DETERMINAZIONE DI EVENTUALI SOSTANZE PERICOLOSE
La classificazione litologica del pietrisco dovrà essere effettuata mediante la determinazione della presenza, in percentuale, dei minerali principali ed accessori e dovrà essere espressa sia secondo la nomenclatura IUGS nella terminologia scientifica corrente (2002 per le rocce ignee, 2007 per le rocce metamorfiche) che secondo quella riportata dal D.M. 14/05/1996.
La litologia dovrà essere determinata sulla base dell’esame macroscopico del campione, dell’analisi mineralogico-petrografica su sezione sottile al microscopio polarizzatore ed eventualmente, per le sole rocce vulcaniche, da analisi chimica, utilizzando i diagrammi QAPF (“Quarzo, Alcalifeldspati, Plagioclasio, Feldspatoidi" o digramma di Streckeisen) e TAS (Total Alkali-Silica della I.U.G.S.).
Le sezioni sottili saranno eseguite sui campioni prelevati come descritto al paragrafo 17.7.6.2.
Il pietrisco per massicciata ferroviaria non dovrà avere un contenuto in componenti o sostanze pericolose superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative e amministrative vigenti.
Non è ammesso l’impiego di pietrisco per massicciata ferroviaria prodotto da rocce comunemente note come “pietre verdi”, la cui denominazione e contenuto mineralogico è riportato nell’allegato 4 al D.M. del Ministero della Sanità 14/5/1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25/10/1996, nonché da quelle rocce che in fase di qualificazione, ovvero in corso di fornitura, risultassero caratterizzate da particolari condizioni di alterazione e paragenesi, tali da presentare potenziale rischio per la presenza di minerali amiantiferi.
Il pietrisco non dovrà contenere i minerali amiantiferi di cui all’art. 247 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.
La determinazione della presenza di minerali amiantiferi dovrà essere effettuata sulle medesime sezioni sottili utilizzate per la classificazione litologica e contestualmente a questa (analisi mineralogico-petrografica al microscopio su sezione sottile).
A fronte di eventuali incertezze RFI potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere l’esecuzione di ulteriori campionamenti e/o ulteriori prove sui campioni anche con riferimento alle metodiche previste dalla RFI DPR SIGS P11 1 0 e dal D.M. 14/06/1996 o da altre metodologie avanzate di ricerca (MOCF, SEM, FTIR, DRX, EPBA, EMPA, ecc.), all’esito delle quali sarà subordinato il rilascio/rinnovo/mantenimento dell’Attestato di Qualificazione.
17.7 ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
Nella presente Parte si definiscono i requisiti del materiale e dei produttori, nonché le modalità operative di gestione dei processi produttivi, necessari al rilascio o al rinnovo dell’attestato di qualificazione come fornitore di pietrisco per la realizzazione della massicciata ferroviaria, ricavato da materiale estratto in cava di prestito e opportunamente frantumato e vagliato.
Tutte le prove per la determinazione dei parametri indicati ai punti 17.4 e 17.5 e per l’esecuzione della prova di resistenza a compressione su campioni di roccia, secondo norma UNI EN 1926 (paragrafo 1.7.7.6.1), necessarie per il Rilascio o il Rinnovo dell’attestato di Qualificazione, verranno eseguite unicamente dal laboratorio designato da RFI, scelto tra i i laboratori del CNR, di Istituti Universitari, ARPA, ASL o comunque tra i laboratori di analisi “ufficiali” ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, che dovranno produrre i relativi certificati di prova.
Anche le analisi necessarie alle determinazioni di cui al punto 17.6, verranno eseguite e certificate unicamente dal laboratorio designato da RFI, che dovrà essere iscritto nella “Lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto ai sensi del DM 14/05/96”, pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della Salute, ed essere in possesso dei requisiti minimi indicati negli art. 3 e 4 dell’Allegato 5 al Decreto del Ministro della Sanità del 14 maggio 1996, anche con riferimento – per quanto applicabile – all’accordo Stato – Regioni del 07/05/2015.
Gli oneri per l’esecuzione delle prove indicati nei precedenti paragrafi, da eseguirsi presso il laboratorio designato da RFI, sono a carico del produttore. Il nominativo del laboratorio designato verrà tempestivamente comunicato al produttore affinché possa, qualora lo ritenga necessario, presenziare all’esecuzione delle prove.
17.7.1 Requisiti del pietrisco
Il pietrisco per massicciata ferroviaria deve possedere i requisiti indicati nei paragrafi 17.4, 17.5 e 17.6 della presente Sezione. Le categorie RFI di classificazione del pietrisco sono quelle definite ai paragrafi 17.5.2 e 17.5.5.
17.7.2 Requisiti richiesti al Produttore
Al produttore che intenda fornire a RFI pietrisco per massicciata ferroviaria è richiesta la certificazione del controllo di produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciata da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità.
Il produttore deve dichiarare nella “Dichiarazione di prestazione” tutte le caratteristiche del pietrisco indicate nella tabella di cui all’allegato 3 del DM 91 del 11/04/2007, nelle forme stabilite dall’appendice ZA della norma UNI EN 13450.
Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà garantire la presenza di procedimenti atti a:
• identificare e controllare i materiali;
• identificare eventuali sostanze pericolose per garantire che non superino i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
• assicurare che il materiale sia stoccato e confinato in modo controllato e che sia possibile identificare i punti di stoccaggio e il loro contenuto;
• garantire che il materiale prelevato dal punto di stoccaggio conservi i requisiti di conformità.
Le prove per il controllo della conformità ai requisiti specificati dovranno essere effettuate ogni qualvolta ricorrano le circostanze seguenti:
a) coltivazione di un nuovo sito di estrazione o fronte di scavo;
b) variazione nella natura delle materie prime o modifiche all’impianto di produzione del pietrisco che possano influenzare le proprietà degli aggregati.
Il produttore è responsabile del controllo, della taratura e della manutenzione delle sue attrezzature di ispezione, misura e prova. L’accuratezza e la frequenza di taratura dovranno essere in accordo con le prescrizioni dei rispettivi standard di prova e dovrà essere archiviata copia dei risultati delle tarature.
Il produttore deve prevedere i necessari interventi per mantenere costante la qualità del prodotto nelle fasi di movimentazione, stoccaggio e consegna del materiale, con particolare riferimento, all’inquinamento da polveri, particelle fini, materiale estraneo o sostanze pericolose e alla segregazione granulometrica dei cumuli di materiale stoccato. A tal fine è fatto obbligo al Produttore di limitare il volume dei cumuli di stoccaggio del materiale ad un massimo di 1000 mc cadauno.
In particolare, è responsabilità del produttore garantire che, qualora siano identificate sostanze pericolose, venga immediatamente sospesa la produzione e ne venga data comunicazione a RFI al fine di attivare i necessari controlli.
I risultati delle prove eseguite sul prodotto dovranno far parte della documentazione disponibile nell’impianto di produzione e a disposizione del personale di RFI per eventuali controlli e verifiche, secondo quanto indicato al paragrafo 17.8.2.
Nell’impianto di produzione deve essere disponibile una documentazione descrittiva circa la natura del materiale e delle aree di coltivazione, corredata da cartografie e mappe topografiche per l’individuazione delle aree interessate dagli interventi di scavo nonché di un piano di attività dal quale sia possibile valutare e quantificare la potenzialità della cava in rapporto alle possibili forniture.
17.7.3 Procedura per il rilascio o il rinnovo dell’Attestato di Qualificazione
I soggetti interessati alla rilascio/rinnovo dell’attestato di qualificazione come fornitore di pietrisco per massicciata ferroviaria, al fine di avviare il necessario iter tecnico-amministrativo, devono inviare apposita domanda alla Struttura Organizzativa Geologia di RFI allegando copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, della documentazione riportata nel seguente elenco:
• copia dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, corredata da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver assolto a tutti gli obblighi previsti nell’autorizzazione stessa;
• copia degli atti che attestino la piena disponibilità della cava e/o del materiale da essa estratto, corredati dai relativi estratti di mappa e visure catastali;
• dichiarazione di prestazione del materiale ai requisiti di legge, ai fini della marcatura CE;
• copia del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità;
• carta topografica in scala non inferiore a 1:25000 della zona, con chiara indicazione dell’ubicazione della cava, e in scala non inferiore a 1:2000 con chiara indicazione degli attuali fronti di scavo e dei limiti di coltivazione;
• schema particolareggiato degli impianti per la lavorazione del prodotto;
• studio geologico sulla natura delle materie prime, corredato di una o più mappe che illustrino il luogo e il piano di estrazione e completo della documentazione dettagliata per il controllo dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, redatta per l’acquisizione della marcatura CE secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 13450;
• analisi mineralogico-petrografica su sezione sottile della roccia;
• nominativo del laboratorio del quale intende avvalersi per l’esecuzione e la certificazione delle prove di controllo annuali durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione, scelto tra quelli “ufficiali” o “autorizzati”, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il Settore di prova e certificazione “B”, “Circolare n° 7618/STC” del 08/09/2010, con l’estensione alle prove facoltative sugli aggregati come specificato al capitolo 5 della stessa “Circolare n° 7618/STC”, allegando copia delle relative autorizzazioni;
• copia dei risultati delle prove di laboratorio eseguite in fase di controllo della produzione in fabbrica negli ultimi 12 mesi (solo in caso di rinnovo della qualificazione);
• copia della distinta di pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese da RFI.
Durante l’esecuzione delle prove di controllo annuali durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione, il Responsabile del laboratorio dovrà garantire l’accesso allo stesso al personale di RFI affinché possa verificare l’idoneità del laboratorio alle prove previste, la taratura delle apparecchiature utilizzate e presenziare eventualmente all’esecuzione delle prove.
Il soggetto che presenta la domanda e che eventualmente disponga di più siti produttivi interessati alla qualificazione deve presentare tanti dossier quanti sono i siti produttivi rilevanti ai fini della qualificazione.
Tutti i soggetti che presentano la domanda devono dichiarare il quantitativo massimo di pietrisco che la cava è in grado di fornire giornalmente.
La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti in lingua italiana.
A seguito della presentazione della suddetta documentazione, se ritenuta completa ed esauriente, RFI avvia una procedura di qualificazione del produttore e di idoneità del prodotto.
La valutazione dei requisiti richiesti avviene sulla base dell’analisi della documentazione esistente, da visite ispettive e tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti e da prove di caratterizzazione del prodotto, come specificato ai successivi paragrafi.
17.7.4 Sopralluogo in cava
Il sito di coltivazione da cui viene estratta la roccia per la produzione di pietrisco per massicciata ferroviaria dovrà essere oggetto di sopralluogo da parte di un geologo di RFI.
Tale sopralluogo sarà finalizzato al controllo delle caratteristiche geomorfologiche, delle condizioni giaciturali, geostrutturali e litologiche dell’ammasso roccioso oggetto di estrazione con riferimento alla relazione geologica già presentata dal produttore nel dossier di qualificazione, nonché al controllo del certificato di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità; quest’ultimo controllo può essere effettuato mediante consultazione delle banche dati dello stesso Organismo di Certificazione o per presa visione del verbale dell’ultima visita di sorveglianza effettuata dall’Organismo stesso.
Nel corso del sopralluogo sarà effettuato il prelievo dei campioni di pietrisco per massicciata ferroviaria, con le modalità indicate al paragrafo 17.7.6, da sottoporre a prove di caratterizzazione come specificato ai successivi paragrafi.
17.7.5 Prove di caratterizzazione
Il pietrisco dovrà essere sottoposto alle seguenti prove di laboratorio:
Analisi granulometrica | Par. 17.4.2 | Resistenza al gelo e disgelo | Par. 17.5.3 |
Contenuto in particelle fini | Par. 17.4.3 | Massa volumetrica delle particelle | Par. 17.5.4 |
Contenuto in fini | Par. 17.4.4 | Coefficiente di assorbimento acqua | Par. 17.5.5 |
Indice di forma ed elementi lunghi | Par. 17.4.5 | Prova di resistenza a compressione | Par. 17.7.6.1 |
Resistenza alla frammentazione Los Angeles | Par. 17.5.2 | Analisi mineralogico-petrografica al microscopio su sezione sottile | Par. 17.6 |
Con riferimento alla eventuale presenza di sostanze pericolose, di cui al paragrafo 17.6, rimane facoltà di RFI prescrivere ulteriori prove specifiche per determinazioni di maggiore dettaglio.
Le suddette prove sono a carico del produttore e dovranno essere effettuate esclusivamente presso il laboratorio designato da RFI, avente i requisiti indicati al Capitolo 17.7., che provvederà a trasmettere i certificati delle prove a RFI S.p.A. - Direzione Tecnica - Standard Infrastruttura - S.O. Geologia - X.xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0 - 00000 Xxxx.
Sarà cura del laboratorio appurare ed attestare la corretta identificazione dei campioni e certificare, con apposita documentazione fotografica da allegare ai certificati di prova, le condizioni dei sacchi e della sigillatura preliminarmente all’apertura dei campioni stessi.
17.7.6 Campionamento
17.7.6.1 Prelievo dei campioni per l’esecuzione delle prove fisico-meccaniche Il campionamento deve essere effettuato in conformità alla UNI EN 932-1.
Per l’esecuzione delle prove fisico-meccaniche, descritte nei Par. 17.4 e 17.5, dovranno essere prelevati due campioni di pietrisco di circa 80 kg (duplice aliquota), proveniente dalla frantumazione di materiale litoide estratto dal fronte di cava. Le due aliquote di campione dovranno essere confezionate in idonei contenitori a tenuta (ad es. sacchetti o secchi in materiale plastico), opportunamente sigillati con piombatura, identificate con etichettatura ed accompagnate da apposito verbale di prelievo firmato in contraddittorio dal geologo di RFI e da un rappresentante del produttore.
Una delle due aliquote verrà inviata al laboratorio designato da RFI, per l’esecuzione dei test indicati nei successivi paragrafi, mentre la seconda verrà conservata presso un locale ferroviario, indicato dal geologo di RFI e riportato nel verbale di prelievo. Qualora non fosse possibile individuare un idoneo locale ferroviario, il geologo di RFI potrà dare indicazione di conservare la seconda aliquota in un idoneo locale del sito di produzione, sotto la responsabilità del produttore, riportando tale scelta nel verbale di prelievo e fornendo opportuna documentazione fotografica dell’avvenuto stoccaggio. La seconda aliquota sarà conservata nel sito designato fino alla avvenuta emissione dell’attestato di qualificazione o comunque fino alla accettazione dei risultati delle prove di laboratorio da parte di RFI e potrà, ad insindacabile giudizio di RFI, essere utilizzata per l’esecuzione di ulteriori prove, presso il laboratorio designato da RFI, in caso di dubbi/difformità inerenti ai risultati delle prove effettuate sul campione principale, restando anche in tal caso il costo delle prove a carico del produttore.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato sul luogo di produzione, prioritariamente dal nastro trasportatore (prima che il materiale sia caricato o messo in deposito) e in via subordinata, da cumulo.
Inoltre, preliminarmente all’effettuazione del sopralluogo, il produttore dovrà provvedere a confezionare n° 10 provini cilindrici aventi altezza “H” e dimetro “D” 70±5 mm, provenienti da blocchi di roccia estratti dal fronte di cava, da inviare congiuntamente al campione di pietrisco per l’esecuzione della prova di resistenza a compressione, in conformità di quanto previsto nella norma UNI EN 1926.
17.7.6.2 Prelievo dei campioni per la classificazione litologica e per la determinazione della presenza di amianto
Il prelievo dei campioni da sottoporre alle prove descritte al par. 17.6 dovrà essere effettuato direttamente sul fronte di cava, su tre punti caratteristici dell’affioramento roccioso, indicati dal geologo di RFI sulla base delle caratteristiche del fronte medesimo (omogeneità, fratturazione, deformazione, ecc.).
I campioni dovranno essere prelevati in singoli blocchi omogenei ed avere un peso compreso tra 1 e 5 Kg, per singolo campione, verranno prelevati in duplice aliquota e dovranno essere confezionati in idonei contenitori a tenuta (ad es. sacchetti, secchi, barattoli, in materiale plastico) opportunamente sigillati con piombatura, identificati con etichettatura ed accompagnati da apposito verbale di prelievo, firmato in contraddittorio dal geologo di RFI e da un rappresentante del produttore.
Le sezioni da analizzare saranno ricavate per ciascun campione di roccia su due piani tra loro ortogonali (quindi
n. 2 sezioni per ogni campione), di cui uno preferibilmente orientato secondo l’eventuale piano di clivaggio, se individuabile.
Il geologo RFI, sulla base delle caratteristiche del fronte e dell’esame visivo della roccia, potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, il taglio delle previste sezioni sottili secondo piani particolari o l’analisi chimica aggiuntiva. Tali richieste dovranno essere chiaramente indicate nel verbale di prelievo ed eventualmente riportate con un pennarello indelebile direttamente sul campione.
Una delle due aliquote verrà inviata al laboratorio designato da RFI, per l’esecuzione dei test indicati al par. 17.6, mentre la seconda verrà inviata presso un locale ferroviario, indicato dal geologo di RFI e riportato nel verbale di prelievo, ove sarà conservato fino alla avvenuta emissione dell’attestato di qualificazione o comunque fino alla accettazione dei risultati delle prove di laboratorio da parte di RFI e potrà, ad insindacabile giudizio di RFI, essere utilizzata per l’esecuzione di ulteriori prove, presso il laboratorio designato da RFI, in caso di incertezze inerenti ai risultati delle prove effettuate sul campione principale, restando anche in tal caso il costo delle prove a carico del produttore.
17.7.7 Controlli all’impianto di produzione
Il pietrisco deve essere prodotto senza miscelare materiale proveniente da fronti di scavo diversi per caratteristiche geologiche e litologiche e/o da siti estrattivi diversi.
La potenzialità della produzione nonché l’idoneità degli impianti dovrà essere verificata attraverso il controllo degli impianti stessi e dei processi di produzione con particolare riguardo alle fasi di:
• estrazione; • movimentazione; • frantumazione • vagliatura;
• lavaggio; • stoccaggio; • carico.
Il processo produttivo deve garantire la preservazione del prodotto da eventuali contaminazioni da materiali diversi.
Il produttore deve rendere disponibili tutti i necessari servizi, le attrezzature e il personale addestrato per consentire a RFI l’esecuzione delle ispezioni nei diversi processi produttivi e di controllo. A tale scopo dovranno essere fornite a RFI tutte le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato dei controlli di uniformarsi alle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’impianto.
17.7.8 Determinazione del rapporto Peso/Volume
Nell’ambito delle verifiche per il rilascio/rinnovo dell’Attestato di Qualificazione, il geologo di RFI dovrà effettuare l’attività di valutazione del rapporto peso/volume del materiale in cumulo, determinata come media di 3 pesate successive di un autocarro campione di volume noto, comunque non inferiore a 10 m3 (il camion dovrà essere scaricato e ricaricato nuovamente per ogni pesatura). Per l'accettazione delle pesate, ciascuno dei valori (Pn) non dovrà presentare una variazione percentuale superiore a +/- 2% rispetto alla media dei valori, da calcolare secondo la formula:
Variazione % = ((Pn - Valore Medio pesate) / Valore Medio pesate) x 100 In caso di superamento di tale limite si procederà alla ripetizione della pesatura non conforme.
Con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione del sopralluogo, le dimensioni ed il volume del cassone del veicolo campione dovranno essere notificati al geologo di RFI, allegando adeguata documentazione tecnica probante. Tali misure potranno essere verificate dal geologo, anche a campione, prima dell'inizio delle operazioni di pesatura.
Il valore Peso/Volume sarà indicato nell’Attestato di Qualificazione e verrà utilizzato per tutte le attività di contabilizzazione del materiale nell’ambito dei contratti di fornitura.
17.7.9 Rilascio dell’Attestato di Qualificazione
L’Attestato di Qualificazione sarà rilasciato dalla competente struttura di RFI, entro 150 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del produttore, qualora il prodotto venga ritenuto idoneo ad essere impiegato come pietrisco per massicciata ferroviaria sulla base della documentazione fornita, delle risultanze del sopralluogo effettuato e dei risultati delle prove di laboratorio eseguite (Allegato 2 - Tabella riepilogativa delle prove di laboratorio).
Qualora il procedimento di qualificazione non venga completato entro 180 gg dalla data di ricevimento della richiesta da parte del produttore, per cause imputabili all’inerzia del Produttore stesso, RFI procederà a stabilire un termine perentorio, dandone opportuna comunicazione, decorso inutilmente il quale il procedimento verrà definitivamente archiviato d’ufficio.
Al termine della procedura, la preposta struttura di RFI, comunicherà al produttore l’avvenuto rilascio dell’Attestato di Qualificazione. Detto Attestato ha validità triennale, salvo eventuali e diverse specifiche indicazioni e prescrizioni, ed è soggetto a controlli durante il periodo di validità per accertare il mantenimento dei requisiti richiesti, ai sensi del successivo paragrafo 17.8.2.
17.7.10 Rinnovo dell’Attestato di Qualificazione
Il produttore, qualora intenda procedere al rinnovo dell’Attestato di Qualificazione, dovrà formalizzare apposita richiesta di rinnovo, alla competente struttura di RFI, almeno 120 giorni prima della scadenza dell’Attestato, al fine di attivare tutti i necessari controlli previsti dalla Procedura di Qualificazione.
In riferimento alle tempistiche necessarie al completo svolgimento dell’iter di rinnovo, si precisa che:
• qualora la richiesta di rinnovo, completa di tutta la necessaria documentazione, pervenga prima dei 120 giorni dalla data di scadenza dell’Attestato, il processo di rinnovo verrà comunque avviato al 120° giorno antecedente a tale data di scadenza, verrà completato entro i previsti 120 giorni e il rinnovo avrà decorrenza dalla data di scadenza naturale dell’Attestato;
• qualora la richiesta di rinnovo, completa di tutta la necessaria documentazione, pervenga oltre il termine di 120 giorni dalla data di scadenza dell’Attestato, il processo verrà completato entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta e il rinnovo avrà decorrenza dalla data di rilascio del nuovo Attestato; nel periodo tra la scadenza dell’Attestato e la concessione del rinnovo il produttore sarà “sospeso” e non potrà effettuare alcuna fornitura;
• richieste di xxxxxxx pervenute oltre la data di scadenza dell’Attestato non verranno accettate, oltre tale termine il produttore potrà effettuare unicamente richiesta di nuova qualificazione; nel periodo tra la scadenza dell’Attestato e l’eventuale rilascio del nuovo Attestato il produttore sarà “radiato” dall’elenco dei produttori e non potrà effettuare alcuna fornitura.
L’Attestato di Qualificazione sarà Rinnovato dalla competente struttura di RFI, qualora il prodotto venga ritenuto idoneo ad essere impiegato come pietrisco per massicciata ferroviaria sulla base della documentazione fornita, delle risultanze del sopralluogo effettuato e dei risultati delle prove di laboratorio eseguite (Allegato 2 - Tabella riepilogativa delle prove di laboratorio).
Qualora il procedimento di rinnovo non venga completato entro 180 gg dalla data di ricevimento della richiesta da parte del produttore, per cause imputabili all’inerzia del Produttore stesso, RFI procederà a stabilire un termine perentorio, dandone opportuna comunicazione, decorso inutilmente il quale il procedimento verrà definitivamente archiviato d’ufficio.
17.8 CONTROLLI E COMUNICAZIONI PERIODICHE
17.8.1 Generalità
Gli oneri per la esecuzione dei controlli e delle prove indicati nei successivi paragrafi sono a carico del produttore.
Nei casi in cui è prevista l’esecuzione di prove in un laboratorio, il produttore dovrà garantire l’accesso al suddetto laboratorio al personale di RFI affinché possa verificare l’idoneità del laboratorio alle prove previste, la taratura delle apparecchiature utilizzate e presenziare eventualmente all’esecuzione delle prove. Rimane facoltà di RFI richiedere al produttore la sostituzione del laboratorio scelto per l’esecuzione delle prove qualora ci sia evidenza della non corretta attuazione delle procedure di prova ai sensi della normativa tecnica o per difformità di taratura delle apparecchiature o per evidenza di comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.
Anche in considerazione di quanto previsto nei successivi paragrafi, si sottolinea che in anticipo all’inizio delle forniture il Direttore dei Lavori ed il responsabile della Linea competente, sono tenuti ad acquisire copia conforme dell’Attestato di Qualificazione, in corso di validità, relativo al produttore di pietrisco, al fine di accertare la reale provenienza e la tracciabilità del pietrisco, dalla cava fino al cantiere, ed eventualmente accettarne la fornitura, come prescritto al paragrafo II.16 della Procedura Operativa Direzionale RFI DPR P 01 10 (La Direzione dei lavori negli appalti gestiti da RFI): “…L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare, con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali…”, ed inoltre “…Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal DL, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori…”.
Inoltre, in considerazione di quanto prescritto al paragrafo II.17.1 “Prove sui Materiali” della succitata Procedura RFI DPR P 01 10, il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di far eseguire all’inizio di ogni fornitura, se non diversamente indicato nell’Attestato di Qualificazione, e almeno ogni 20.000 m3 di pietrisco approvvigionato da ogni singola cava e nell’ambito del medesimo contratto, a cura e spese dell’Appaltatore, tutte le prove indicate al precedente paragrafo 17.7.5, ad esclusione della prova di resistenza a compressione (Par. 17.7.6.1) e delle prove descritte al paragrafo 17.6, fatte salve eventuali richieste integrative specifiche da
parte di RFI. Gli stessi controlli dovranno essere effettuati anche in caso di forniture dirette a RFI, dal Direttore delle Prestazioni. I campioni di pietrisco dovranno essere prelevati in cantiere, all’atto dello scarico del materiale dai mezzi di trasporto, ed inviati ad un laboratorio designato dalla Direzione Lavori, scelto tra quelli “ufficiali” o “autorizzati” ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il Settore di prova e certificazione “B”, “Circolare n° 7618/STC” del 08/09/2010, con l’estensione alle prove facoltative sugli aggregati come specificato al capitolo 5 della stessa “Circolare n° 7618/STC”, del quale dovrà fornire copia delle relative autorizzazioni. Copia dei certificati delle prove eseguite dovranno essere trasmessi a RFI S.p.A. - Direzione Tecnica - Standard Infrastruttura - S.O. Geologia - X.xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0 - 00000 Xxxx.
17.8.2 Controlli durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione
Il produttore, per tutto il periodo di qualificazione, dovrà comunicare a RFI i dati indicati nella apposita scheda di monitoraggio allegata al presente documento (ALLEGATO 1), a decorrere dalla data di emissione dell’Attestato di Qualificazione, da trasmettere a RFI con modalità tracciabile (ad es. PEC) entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, per i dati inerenti rispettivamente al 1° e al 2° semestre di ogni anno.
La mancata o non corretta comunicazione dei dati, la non conformità dei risultati delle prove di laboratorio o l’avvenuta scadenza del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica o dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, comporterà l’immediata sospensione dell’Attestato di Qualificazione.
Le prove di laboratorio settimanali/mensili relative alla comunicazione semestrale potranno essere non eseguite/omesse unicamente qualora non ci sia stata alcuna produzione nel periodo di riferimento, di qualsiasi tipologia o destinazione. Laddove la mancata produzione si protragga per l’intero semestre di riferimento, l’evidenza dovrà essere certificata con opportuna dichiarazione ASSEVERATA del legale rappresentante del produttore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da consegnare a RFI tramite PEC.
Una volta all’anno, se non diversamente indicato nell’Attestato di Qualificazione, la cava sarà oggetto di sopralluogo da parte di un geologo di RFI, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti accertati nel corso del processo di qualificazione. A tal fine verranno nuovamente eseguite tutte le prove di laboratorio indicate nella tabella riportata al paragrafo 17.7.5, ad esclusione delle prove descritte al paragrafo 17.6, fatte salve eventuali prescrizioni riportate nell’Attestato di Qualificazione o richieste specifiche di RFI (Allegato 2 - Tabella riepilogativa delle prove di laboratorio).
I campioni dovranno essere prelevati con le medesime modalità descritte al paragrafo 17.7.6 ed inviati ad un laboratorio designato dal produttore e scelto tra quelli “ufficiali” o “autorizzati” ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il Settore di prova e certificazione “B”, “Circolare n° 7618/STC” del 08/09/2010, con l’estensione alle prove facoltative sugli aggregati come specificato al capitolo 5 della stessa “Circolare n° 7618/STC”, del quale dovrà fornire copia delle relative autorizzazioni, che provvederà a trasmettere i certificati delle prove con modalità tracciabile (ad es. PEC) anche per il tramite del Produttore, a RFI S.p.A. - Direzione Tecnica - Standard Infrastruttura - S.O. Geologia - X.xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0 - 00000 Xxxx, entro 60 giorni dalla data di esecuzione del prelievo da parte del Geologo di RFI.
Qualora i certificati non vengano trasmessi entro il succitato termine di 60 gg, per cause imputabili all’inerzia del Produttore o del laboratorio, RFI procederà a stabilire un termine perentorio, dandone opportuna comunicazione, decorso inutilmente il quale si procederà alla sospensione dell’Attestato di Qualificazione, fino al ricevimento dei certificati.
Sarà inoltre cura del produttore comunicare tempestivamente, almeno 20 gg prima dell’esecuzione del sopralluogo per le verifiche annuali, l’eventuale variazione del laboratorio del quale intende avvalersi per l’esecuzione e la certificazione delle prove di controllo comunicato all’atto della domanda di
Qualificazione/Xxxxxxx, come definito al paragrafo 17.7.3, che dovrà essere preventivamente autorizzato da RFI. Al laboratorio designato, all’atto del conferimento dell’incarico per l’esecuzione delle prove, dovrà essere trasmessa copia della presente Sezione n. 17 del CGTAOC, in corso di validità.
Qualora dalle suddette prove di verifica risultassero valori non conformi a quelli prescritti si procederà come indicato al successivo paragrafo 17.8.4.
17.8.2.1 Controlli in occasione di ampliamenti o variazioni della concessione/autorizzazione della cava
I produttori in possesso di regolare AdQ in corso di validità, qualora intervengano variazioni o ampliamenti dei limiti della concessione di escavazione, indicati negli atti presentati nell’ambito delle attività di Rilascio o Rinnovo dell’AdQ, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Struttura Organizzativa Geologia di RFI, al fine di procedere alle necessarie verifiche del caso, allegando copia conforme, ai sensi del DPR 445/2000, della documentazione riportata nel seguente elenco:
• aggiornamento dei documenti inerenti all’autorizzazione alla coltivazione della cava, contenenti gli estremi dell’autorizzazione e/o concessione dell’ampliamento/variazione, corredati da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver assolto a tutti gli obblighi previsti nell’autorizzazione stessa;
• eventuale aggiornamento degli atti che attestino la piena disponibilità della cava e/o del materiale da essa estratto, corredati dai relativi estratti di mappa e visure catastali;
• eventuale aggiornamento della dichiarazione di prestazione del materiale ai requisiti di legge, ai fini della marcatura CE;
• eventuale aggiornamento della Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con sistema di attestazione di conformità 2+, secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità;
• carta topografica in scala non inferiore a 1:25000 della zona con chiara indicazione dell’ubicazione della cava e in scala non inferiore a 1:2000 con chiara indicazione degli attuali fronti di scavo, della eventuale zona di ampliamento e dei limiti di coltivazione;
• eventuale aggiornamento dello schema particolareggiato degli impianti per la lavorazione del prodotto;
• aggiornamento dello studio geologico sulla natura delle materie prime, corredato di una o più mappe che illustrino il luogo e il piano di estrazione e completo della documentazione dettagliata per il controllo dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, redatta per l’acquisizione della marcatura CE secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 13450;
• copia della distinta di pagamento del corrispettivo delle prestazioni di RFI pari ad € 960,00 (novecentosessanta/00) + IVA a norma di legge, con l’indicazione del CRO (Codice Riferimento Operazione), da effettuarsi mediante bonifico bancario nel seguente conto:
- IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000000
- Banca: Unicredit
- intestato a: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- causale: Verifiche per variazione/ampliamento concessione cava di pietrisco – istruttoria pratica.
A seguito della presentazione della suddetta documentazione, se ritenuta completa ed esauriente, RFI avvia una procedura verifica e aggiornamento dei requisiti già appurati nell’ambito delle attività di Rilascio o Rinnovo dell’AdQ e predispone l’esecuzione del sopralluogo da parte di un geologo di RFI.
Il sopralluogo sarà finalizzato al controllo delle caratteristiche geomorfologiche, delle condizioni giaciturali, geostrutturali e litologiche dell’ammasso roccioso e al prelievo dei campioni di materiale dal fronte di cava interessato dall’ampliamento/variazione, con le modalità indicate al paragrafo 17.7.6.2, da sottoporre alle analisi
mineralogico-petrografiche al microscopio su sezione sottile, come previsto al precedente paragrafo 17.6, per la classificazione litologica del materiale e la determinazione di eventuali sostanze pericolose (Allegato 2 - Tabella riepilogativa delle prove di laboratorio).
Le analisi verranno eseguite e certificate unicamente dal laboratorio analisi “ufficiale”, ai sensi dell’art. 59 del
D.P.R. 06/06/2001 n. 380, designato da RFI che dovrà possedere i requisiti minimi indicati negli art. 3 e 4 dell’Allegato 5 al Decreto del Ministro della Sanità del 14 maggio 1996, anche con riferimento – per quanto applicabile – all’accordo Stato – Regioni del 07/05/2015.
Gli oneri per l’esecuzione delle prove sono a carico del produttore e il nominativo del laboratorio designato verrà tempestivamente comunicato al produttore affinché possa, qualora lo ritenga necessario, presenziare all’esecuzione delle prove. Rimane facoltà di RFI eseguire tutte le ulteriori prove di laboratorio e/o verifiche, che si ritenessero necessarie per la valutazione del mantenimento dei requisiti.
Gli esiti della procedura di verifica saranno trasmessi dalla competente struttura di RFI, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del produttore, completa di tutti i documenti richiesti.
In caso di parere positivo, l’area oggetto dell’ampliamento o variazione della concessione/autorizzazione della cava, verrà ricompresa nell’ambito dell’Attestato di Qualificazione, mentre la relativa scadenza rimarrà invariata rispetto a quanto precedentemente stabilito all’atto del Rilascio/Rinnovo.
Fino all’avvenuta approvazione da parte di RFI, con relativa trasmissione degli esiti della verifica, non potrà essere fornito a RFI pietrisco per massicciata ferroviaria proveniente dalla porzione della concessione interessata dall’ampliamento/variazione.
17.8.3 Sistema di controllo della produzione
Nell’impianto di produzione dovrà essere operante un sistema di controllo della produzione che soddisfi i requisiti indicati ai successivi paragrafi.
17.8.3.1 Organizzazione
Preventivamente all’attivazione del processo di rilascio dell’Attestato di Qualificazione dovranno essere opportunamente individuati tutti i soggetti coinvolti nel processo di rilascio/rinnovo dell’Attestato di Qualificazione, come indicato al paragrafo 17.3.1.
Devono essere definite la responsabilità, l’autorità e le interrelazioni di tutte le persone che gestiscono la produzione. In ogni impianto di produzione deve essere nominato un responsabile in grado di garantire che le caratteristiche del prodotto siano conformi a quanto prescritto nella presente Sezione del “Capitolato Generale Tecnico Di Appalto Delle Opere Civili”.
Il responsabile deve possedere autorità decisionale su:
• identificazione e registrazione di ogni variazione delle caratteristiche del prodotto;
• iniziative per prevenire l’insorgere di non conformità nel prodotto;
• attuazione di azioni correttive.
17.8.3.2 Controlli sul prodotto
Il produttore, al fine di assicurare la conformità del pietrisco fornito, dovrà provvedere a far eseguire da parte di un proprio geologo verifiche periodiche in riscontro ad eventuali cambiamenti significativi delle caratteristiche litologiche e geostrutturali del fronte di scavo, con cadenza mensile, nonché la valutazione dei risultati emersi dalle prove di laboratorio indicate nella tabella 17.8.3.2-1. La frequenza minima dei controlli da eseguire durante il periodo di validità dell’Attestato di qualificazione, a cura del produttore, è indicata nella successiva tabella 17.8.3.2-1.
Le prove di laboratorio periodiche potranno essere non eseguite/omesse unicamente qualora non ci sia stata alcuna produzione nel periodo di riferimento, di qualsiasi tipologia o destinazione.
Tabella 17.8.3.2-1
Prove di laboratorio | Frequenza |
Granulometria | 1 alla settimana |
Contenuto in particelle fini | 1 alla settimana |
Contenuto in fini | 1 alla settimana |
Coefficiente di forma e lunghezza delle particelle | 1 al mese |
Resistenza alla frammentazione Los Angeles | 1 al mese |
Resistenza a gelo e disgelo | 2 volte all’anno |
Massa volumica delle particelle | 2 volte all’anno |
Assorbimento di acqua | 2 volte all’anno |
Rilascio di sostanze pericolose | quando necessario ai fini della marcatura CE |
In aggiunta alle prove previste alla precedente tabella per il controllo del processo di produzione, al fine di verificare la costanza dei requisiti prescritti, il produttore una volta all’anno, se non diversamente indicato nell’Attestato di Qualificazione, dovrà provvedere alla esecuzione delle prove di laboratorio elencate nel precedente paragrafo 17.7.5, come indicato al paragrafo 17.8.2.
Le prove, da eseguirsi su un campione di 80 kg di pietrisco prelevato secondo le modalità indicate nel paragrafo 17.7.6, dovranno essere effettuate unicamente presso un laboratorio “ufficiale” o “autorizzato”, avente le caratteristiche indicate nell’introduzione al Paragrafo 17.8.2, che provvederà ad inviarne i relativi certificati a RFI S.p.A. – Direzione Tecnica - Standard Infrastruttura - S.O. Geologia - X.xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0 - 00000 Xxxx.
Le prove di laboratorio annuali potranno essere non eseguite/omesse unicamente qualora non ci sia stata alcuna produzione nell’anno di riferimento, di qualsiasi tipologia o destinazione. Tale evidenza dovrà essere certificata con opportuna dichiarazione ASSEVERATA del legale rappresentante del produttore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da consegnare al geologo di RFI all’atto del sopralluogo per la verifica annuale o per il rinnovo dell’Attestato di Qualificazione.
I prelievi per i controlli periodici verranno effettuati nel sito di produzione o nella stazione di carico. In casi specifici, RFI può procedere al prelievo di pietrisco direttamente dai mezzi di trasporto utilizzati oppure dal binario durante o dopo la posa in opera; in tal caso si seguiranno le indicazioni contenute nelle Appendici informative A e B della UNI EN 13450.
Il produttore, inoltre, deve stabilire e tenere aggiornati i procedimenti per l'addestramento di tutto il personale coinvolto nel sistema di produzione in fabbrica, conservando le registrazioni sull'addestramento, in conformità a quanto indicato nella UNI EN 13450/2003.
Il prelievo di campioni di pietrisco da parte di RFI viene effettuato in presenza del produttore o di un suo rappresentante. In caso di loro assenza, il luogo e le modalità di prelievo, non possono essere contestate laddove il prelievo stesso sia stato effettuato alla presenza di testimoni.
Rimane facoltà di RFI eseguire sopralluoghi e verifiche che si ritenessero necessari, durante tutto il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione, finalizzati alla valutazione del mantenimento degli standard qualitativi dell’impianto di produzione e dei requisiti prescritti. A tale scopo dovranno essere fornite a RFI tutte le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato dei controlli di uniformarsi alle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’impianto.
17.8.4 Gestione non conformità
Le forniture di pietrisco a RFI possono essere effettuate unicamente da soggetti in possesso di regolare AdQ in corso di validità. Anche nei casi di sospensione temporanea dell’AdQ, non è possibile in alcun modo fornire pietrisco a RFI nel periodo di sospensione, anche se il materiale è stato prodotto nel periodo in cui l’AdQ era vigente.
Qualora dalle prove di controllo sul prodotto effettuate a cura del produttore sul pietrisco, indicate alla tabella 17.8.3.2-1, risultassero valori non conformi a quelli prescritti, anche per un solo parametro, il produttore dovrà darne immediato avviso a RFI, sospendendo le eventuali forniture in corso, per l’esecuzione di una sessione straordinaria di prove, da eseguirsi unicamente presso il laboratorio designato da RFI (Capitolo 17.7). L’esito di tale sessione di prove determinerà la conferma dell’Attestato di Qualificazione, anche con eventuali limitazioni e/o prescrizioni, ovvero la sua revoca.
Qualora dalle prove periodiche annuali, indicate al paragrafo 17.8.2, risultassero valori non conformi relativamente ai requisiti geometrici e fisici, la validità dell’Attestato di Qualificazione e le eventuali forniture in corso verranno immediatamente sospese e si procederà alla ripetizione delle prove per verificare la conformità del pietrisco a tutti i requisiti prescritti, anche sulle eventuali forniture già eseguite nel periodo tra l’esecuzione del prelievo e la consegna dei certificati di prova a RFI.
Le prove dovranno essere eseguite unicamente presso il laboratorio designato da RFI (Capitolo 17.7) e l’esito di tale seconda sessione di prove sarà determinante per la conferma dell’Attestato di Qualificazione, per la sua revoca, ovvero per l’emissione di un nuovo Attestato di Qualificazione con una nuova Categoria RFI di appartenenza inferiore a quella originaria.
In caso di revoca dell’Attestato di Qualificazione, il produttore, potrà attivare la procedura di rinnovo dell’Attestato di Qualificazione, documentando le azioni correttive attuate a garanzia del mantenimento dei requisiti prescritti.
Nel caso di valori non conformi del coefficiente L.A. (par. 17.5.2) oltre i limiti della Categoria RFI di appartenenza, rilevati durante l’esecuzione delle prove Los Angeles per il Rinnovo dell’Attestato di Qualificazione (par. 17.7.3) o per i controlli ordinari durante il periodo di validità dell’Attestato di Qualificazione (par. 17.8.2), si procederà con le seguenti modalità:
• per valori del Coefficiente L.A. superiori a quello indicato nell’Attestato di Qualificazione oltre il limite della Categoria RFI di appartenenza, si procederà secondo quanto indicato al secondo paragrafo del presente capitolo 17.8.4;
• per valori del Coefficiente L.A. inferiori a quello indicato nell’Attestato di Qualificazione oltre il limite della Categoria RFI di appartenenza, il produttore potrà accettare la permanenza nella Categoria di appartenenza o, qualora intenda farsi riconoscere la nuova Categoria, dovrà richiedere l’attivazione di un nuovo processo per il rilascio dell’Attestato di Qualificazione.
Nel caso di valori non conformi relativamente alla presenza di componenti dannosi di cui al paragrafo 17.6, l’Attestato di Qualificazione verrà immediatamente revocato, verranno sospese le forniture eventualmente in corso ed il pietrisco sarà dichiarato non conforme, senza procedere ad alcuna ripetizione di prove.
RFI potrà accettare pietrisco non conforme per una determinata “categoria RFI”, a seguito di specifica valutazione tecnica e delle quantità fornite, declassandolo ad una categoria inferiore con relativa riduzione del prezzo.
ALLEGATO 1
COMUNICAZIONE SEMESTRALE DEI FORNITORI QUALIFICATI DI PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA 1° semestre(1) 2° semestre(2) COMUNICAZIONE DEL ….../….../… relativa all'anno SEMESTRE: | ||||
Dati del legale rappresentante dell'azienda che rilascia la presente dichiarazione | ||||
Il sottoscrito……………………………………………………………… , nato a …………………………………………….. il ……/ ……/ , C.F. …………………………………, nella sua qualità di …………………………………….... , dell'Impresa …………...…………………………. FIRMA ______________________________________________________ DICHIARA QUANTO SEGUE: | ||||
Denominazione Fornitore | Denominazione della Cava | Attestato di Qualificazione | ||
Categoria assegnata | data rilascio | data scadenza | ||
MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA | ||||
m3 | tonnellate | |||
Potenzialità estrattiva totale della cava(3)(4) | ||||
Totale del Materiale estratto nel semestre di riferimento(4) | ||||
Materiale estratto nel semestre di riferimento destinato ad impianti ferroviari(4) | ||||
Materiale estratto nel semestre di riferimento per destinazioni diverse dagli impianti ferroviari(4) | ||||
Potenzialità estrattiva residua della cava(4) | ||||
SI | NO | |||
Variazione del sito di estrazione o del fronte di scavo (5)(6) | SI | NO | ||
Variazione della litologia o delle caratteristiche delle materie estratte (5)(6) | SI | NO | ||
Modifiche all’impianto di produzione del pietrisco che possano influenzare le proprietà degli aggregati (5)(6) | SI | NO | ||
Rilevazione di materiali estranei/diversi dal pietrisco o di sostanze pericolose durante le attività di estrazione (5)(6) | SI | NO | ||
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO | N° | |||
Certificati dell'ultimo ciclo di prove di laboratorio indicate nella tabella 17.8.3.2-1 della Sezione 17 del Capitolato, effettuate nel semestre di riferimento | ||||
Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica in corso di validità, completo di attestazione di conformità con sistema 2+ secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450 (5) | ||||
Verbali di visita di sorveglianza, effettuati dall’Organismo di Certificazione nel semestre di riferimento | ||||
Autorizzazione alla coltivazione della cava in corso di validità (5) | ||||
Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'azienda che rilascia la presente dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii. (7) (8) | ||||
NOTE | ||||
1 | Comunicazione relativa al 1° semestre, da effettuare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno | |||
2 | Comunicazione relativa al 2° semestre, da effettuare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno | |||
3 | Il quantitativo dovrà essere indicato in relazione a quanto riportato sull’autorizzazione alla coltivazione della cava oggetto di estrazione e/o sul piano di coltivazione. | |||
4 | Il quantitativo è sempre da intendersi in banco e deve essere sempre compilata almeno la parte attestante i metri cubi di materiale. | |||
5 | Solo se variata/o rispetto alla precedente comunicazione semestrale | |||
6 | Barrare la caselle (SI/NO) che interessa | |||
7 | La mancata o non veritiera comunicazione dei dati, la non conformità dei risultati delle prove di laboratorio o l’avvenuta scadenza del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica o dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, comporta l’immediata sospensione dell’Attestato di Qualificazione | |||
8 | La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. |
ALLEGATO 2
Tabella riepilogativa delle prove di laboratorio
Prova | Normativa di riferimento | Quantità di materiale (in duplice aliquota) | Rilascio A.d.Q. | Rinnovo A.d.Q. | Controllo Annuale | Controllo per Ampliamento Concessione** | ||||||||
SI | NO | D * | SI | NO | D * | SI | NO | D * | SI | NO | D * | |||
Analisi granulometrica | UNI EN 933‐1 | 80 Kg di pietrisco (30 ‐ 60) confezionati in idonei contenitori a tenuta (ad es. sacchetti o secchi in materiale plastico) | X | X | X | X | ||||||||
Contenuto in particelle fini (F) | UNI EN 933‐1 | X | X | X | X | |||||||||
Contenuto in fini (f) | UNI EN 933‐1 | X | X | X | X | |||||||||
Indice di forma (SI) | UNI EN 933‐4 | X | X | X | X | |||||||||
Elementi lunghi (L) | UNI EN 13450 | X | X | X | X | |||||||||
Resistenza alla frammentazione Los Angeles (L.A.) | UNI EN 1097‐2 App. “A” | X | X | X | X | |||||||||
Resistenza al gelo e disgelo (ΔSLA) | UNI EN 1097‐2 App. “F” | X | X | X | X | |||||||||
Massa volumetrica delle particelle (M/V) | UNI EN 1097‐6 App. “B” | X | X | X | X | |||||||||
Coefficiente di assorbimento d'acqua (Wa) | UNI EN 1097‐6 App. “B” | X | X | X | X | |||||||||
Prova di resistenza a compressione (Rc) | UNI EN 1926 | 10 provini cilindrici H = D = 70 ± 5 mm | X | X | X | X | ||||||||
Analisi mineralogico‐ petrografica al microscopio su sezione sottile | == | 3 blocchi da 1 ‐ 5 Kg cad. | X | X | X | X | ||||||||
Determinazione del rapporto Peso/Volume | == | 3 pesate | X | X | X | X | ||||||||
Laboratorio designato per l'esecuzione delle prove | Laboratorio Ufficiale scelto da RFI | Laboratorio Ufficiale scelto da RFI | Laboratorio Ufficiale o Autorizzato scelto dal Produttore | Laboratorio Ufficiale scelto da RFI |
(*) a discrezione di RFI
(**) Rimane facoltà di RFI eseguire tutte le ulteriori prove di laboratorio e/o verifiche, che si ritenessero necessarie per la valutazione del mantenimento dei requisiti.