CONTRATTO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA
CONTRATTO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA
GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giolitti, n. 34 con capitale sociale di Euro 4.304.201,10, R.E.A. di Roma n. 841620, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05129581004, PEC [TBC], in persona [TBC] nella sua qualità di [TBC], giusta procura per atto del notaio [TBC] di seguito “GS RAIL”
E
[TBC] di seguito l’“Impresa Ferroviaria e/o IF”
di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna la “Parte”.
Premesso:
a) che, con contratto del 04 luglio 2016, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. hanno concesso a GS RAIL la gestione, l’utilizzo e lo sfruttamento economico, per quanto oggetto del presente contratto, del complesso immobiliare della stazione ferroviaria di [TBC];
b) che, in forza del suddetto contratto, GS RAIL può, tra l’altro, provvedere alla stipula e gestione di tutti i contratti aventi ad oggetto l’utilizzo di immobili del patrimonio di competenza;
c) che in data [TBC] l’IF ha sottoscritto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) l’Accordo Quadro numero [TBC], con validità sino [TBC], e successivo Accordo Integrativo [TBC] (“Accordo”), avente ad oggetto la capacità di infrastruttura ferroviaria assegnata alla stessa;
d) che l’IF ha richiesto spazi per l’installazione di n. [TBC] BSS all’interno della stazione di [TBC];
e) che GS RAIL, per quanto oggetto del presente contratto, è gestore della stazione ferroviaria di [TBC];
f) che le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto di concessione d’uso (di seguito il “Contratto”) con il quale GS RAIL concede all’IF le porzioni immobiliari meglio individuate nell’oggetto del Contratto;
g) che le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che l’uso delle suddette porzioni immobiliari è destinato ad un’attività connessa e dipendente all’attività di trasporto.
Tutto ciò premesso
Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, gli allegati (di seguito “Allegati”), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
GS RAIL concede in uso all’IF, che accetta, gli Spazi ubicati nelle aree del PIR RFI S.p.A. n. [TBC] della Stazione ferroviaria di [TBC] come individuati nell’Allegato 1 (di seguito indicati complessivamente come lo “Spazio/i”), affinché la IF vi possa installare n. [TBC] emettitrici automatiche di biglietteria ferroviaria (“Emettitrici”).
La superficie complessiva degli Spazi oggetto del Contratto è indicata nell’Allegato 1 ove è riportata altresì una
planimetria che riproduce la collocazione di ogni singola Emettitrice presente negli Spazi.
Gli Spazi vengono accettati dalla IF nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e riconosciuti idonei all’uso
pattuito.
Le caratteristiche tecniche delle Emettitrici oggetto del Contratto sono descritte nell’Allegato 2, elaborato a cura o
da ditta specializzata per conto della IF.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipula del Contratto viene effettuata in stretta connessione con l’attività di trasporto svolta dalla IF e pertanto come atto negoziale ancillare all’Accordo o ai contratti di utilizzo che saranno sottoscritti dalla IF in continuità temporale con l’Accordo e a questi funzionalmente collegati, restando esclusa l’applicazione della Legge 392/78.
Articolo 3 VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Il Contratto decorre dalla data di consegna degli Spazi, come risultante da apposito verbale di consegna sottoscritto
tra le Parti, ed avrà scadenza pari a quella dell’Accordo di cui al punto c) delle premesse.
Il Contratto si riterrà rinnovato automaticamente a seguito di stipula di un nuovo Accordo in continuità con il precedente od a seguito di stipula da parte della IF di contratti di utilizzo dell’infrastruttura, in continuità temporale con l’Accordo.
Il rinnovo non avrà luogo nell’ipotesi in cui la IF comunichi a GS RAIL a mezzo di Raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, l’intenzione di non voler rinnovare il Contratto. In tale ipotesi alcun onere potrà essere addebitato alla IF, per effetto della sola comunicazione di disdetta.
Resta inteso tra le Parti che, alla luce della natura ancillare del Contratto, in caso di risoluzione ovvero scioglimento per qualsiasi ragione dell’Accordo o dei citati contratti di utilizzo dell’infrastruttura, si determinerà l’immediata cessazione del Contratto, con l’obbligo in capo alla IF di riconsegnare gli Spazi come previsto nel successivo art. 7.
Articolo 4
DESTINAZIONE DEGLI SPAZI - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
L’IF - pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. - si impegna a non mutare, anche solo temporaneamente o parzialmente, la destinazione d’uso degli Spazi.
È fatto espresso divieto alla IF di subconcedere, in tutto o in parte, gli Spazi oggetto del presente Contratto.
Articolo 5 CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto espresso divieto alla IF, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di cedere in tutto o in
parte il presente Contratto.
Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c.c., l’IF presta il proprio preventivo consenso alla cessione del Contratto da
parte di GS Rail.
Articolo 6
CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo annuo del presente Contratto è pari a complessivi € [TBC] (TBC/00) oltre IVA.
Tale importo è stato determinato e potrà essere aggiornato in base alla normativa vigente in materia di regolazione dell’utilizzo e della gestione dell’Infrastruttura ferroviaria, adibita a servizi ferroviari, ai sensi del D.Lgs. 112/2015 e delle delibere adottate dall’ART.
Il corrispettivo dovrà essere pagato dalla IF in 4 rate trimestrali anticipate che avranno scadenza a 60 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese, a condizione che GS RAIL provveda a far pervenire all’indirizzo PEC [TBC] le relative fatture entro il 1° giorno del secondo mese del trimestre precedente, in caso di ritardo nell’invio da parte di GS RAIL il pagamento sarà dovuto entro 90 giorni fine mese, dalla data di ricezione della fattura tramite mail all’indirizzo sopra indicato.
Nel caso in cui la prima rata non coincida con un intero trimestre solare, l’IF corrisponderà il relativo importo, proporzionato ai giorni in cui ha avuto in disponibilità gli Spazi, in occasione della fattura relativa al trimestre successivo.
I pagamenti verranno effettuati sulle seguenti coordinate bancarie intestate a GRANDI STAZIONI RAIL:
[TBC]
Gli interessi di mora saranno calcolati ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
Articolo 7
RESTITUZIONE DEGLI SPAZI - MIGLIORIE E ADDIZIONI
Al cessare del Contratto, qualunque sia il motivo della cessazione, l’IF dovrà riconsegnare - entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall’intervenuta cessazione – gli Spazi nello stato medesimo in cui li ha ricevuti al momento della presa in consegna.
Resta espressamente convenuto che, ove si rendesse necessario rendere disponibili ad altra Impresa ferroviaria - in applicazione della normativa vigente in materia di regolazione dell’utilizzo e della gestione dell’Infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari, ai sensi del D.Lgs 112/2015 e delle delibere adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti - spazi per il medesimo utilizzo previsto dal presente Contratto, l’IF sarà obbligato a procedere alla restituzione di quegli spazi o porzioni di spazi che le saranno richieste da GS RAIL, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta, restando onere di quest’ultima ogni relativo intervento di allestimento.
In caso di ritardata riconsegna degli Spazi, l’IF sarà tenuto al pagamento, oltre al corrispettivo pattuito, anche di
una penale pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo giornaliero.
L’IF non potrà eseguire opere e/o addizioni, anche se costituenti migliorie e comunque progettati e diretti da un
tecnico abilitato, senza il preventivo consenso scritto di GS RAIL.
Per tutte le opere, migliorie e addizioni che venissero eseguite dalla IF senza il preventivo consenso scritto di GS RAIL, quest'ultima potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la rimessione in pristino degli Spazi a cura e spese della IF, ovvero mantenere in essere le opere già eseguite senza riconoscere nessun compenso, indennizzo c/o risarcimento alla stessa. Le opere realizzate legittimamente dalla IF, alla scadenza e/o risoluzione anticipata del presente Contratto, saranno mantenute da GS RAIL senza che nessun compenso e/o indennizzo sia dovuto.
Articolo 8 RECESSO
L’IF ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, dandone avviso a GS RAIL, mediante lettera Raccomandata A/R o PEC, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale caso l’IF sarà tenuta al pagamento esclusivamente dei corrispettivi dovuti sino alla data di efficacia del recesso o, se successiva, della effettiva riconsegna degli Spazi.
Articolo 9 ISPEZIONE
L’IF si impegna, durante la vigenza del presente Contratto, a consentire al personale di GS RAIL o da essa incaricato, in ogni momento e con congruo preavviso, visite ispettive intese ad accertare le modalità e la corretta destinazione d’uso, nonché a controllare l’osservanza degli obblighi che incombono per legge o per Contratto, sulla IF. Resta inteso che le visite ispettive verranno eseguite in modo da non intralciare l’attività svolta negli Spazi.
Articolo 10 DIVIETO DI PUBBLICITÀ
È fatto divieto assoluto alla IF di far installare sull’Emettitrice oggetto del presente Contratto scritte, cartelli o installazioni pubblicitarie, in quanto il diritto di sfruttamento pubblicitario nel complesso di stazione è riservato a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. È consentita esclusivamente l’apposizione di scritte con la sola indicazione del tipo di attività svolta, la denominazione ed il logo aziendale dell’impresa utilizzatrice.
Articolo 11
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E MANUTENZIONE
Gli Spazi sono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento di adeguamento alla normativa vigente e/o di adattamento alla destinazione d’uso prevista e/o di manutenzione ordinaria è a totale cura e spese di GS RAIL ad eccezione della installazione, manutenzione e rimozione del cablaggio e di quanto comunque occorrente per il collegamento alla rete elettrica ed alla rete dati dell’Emettitrice.
Gli interventi di manutenzione straordinaria degli Spazi sono a cura e spese di GS RAIL.
Nel caso di eventi - dipendenti da GS RAIL - che pregiudichino la piena operatività degli Spazi, GS RAIL medesima si impegna - entro ventiquattro ore dalla segnalazione da parte della IF - ad intervenire per il ripristino dell’operatività degli Spazi stessi. Qualora l’intervento di ripristino comporti l’inibizione prolungata degli Spazi, GS RAIL si impegna, entro i tempi strettamente necessari, alla sostituzione degli Spazi con altri idonei ed equivalenti. Resta inteso che l’IF non sarà tenuta a corrispondere a GS RAIL alcun corrispettivo per il periodo di inutilizzo degli Spazi stessi ove superiore a 5 giorni.
Articolo 12
SOSTITUZIONE O MODIFICHE DEGLI SPAZI
L’IF, consapevole della particolare destinazione degli Spazi ubicati negli ambiti ferroviari, (eventuale: “anche considerato che, nello specifico, con riferimento all’area di installazione oggetto del presente Contratto, si tratta di spazi eccedenti il numero minimo garantito dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti”), concorda che GS RAIL, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla realizzazione di progetti di riqualificazione e manutenzione della stazione ovvero in presenza di comprovate esigenze connesse all’esercizio ferroviario o a seguito di modifiche del PIR per quanto attiene gli spazi in stazione, possa modificare temporaneamente o definitivamente la collocazione delle Emettitrici o richiederne la temporanea disattivazione, dandone comunicazione alla IF con preavviso di almeno 20 giorni, salva comprovata urgenza dettata da motivi di ordine pubblico, di tutela della pubblica incolumità e/o da provvedimenti delle autorità competenti.
In questi casi, GS RAIL comunicherà alla IF i tempi di inattività e/o l’eventuale nuova collocazione temporanea o definitiva delle Emettitrici, che saranno spostate nella data ed orario preventivamente comunicati alla IF al fine di consentirne la presenza delle stesse, ad onere e cura di GS RAIL – compresi i costi di predisposizione ed allaccio alla rete dati - in altro spazio idoneo ed equivalente concordato con l’IF. In particolare, GS RAIL potrà richiedere alla IF, senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte del IF, di rimodulare, nel rispetto del principio di pari visibilità e accessibilità per i viaggiatori e della normativa e regolamentazione vigente, la collocazione delle Emettitrici qualora lo spostamento si renda necessario per effetto di una diversa allocazione degli spazi di stazione funzionali al posizionamento delle Emettitrici stesse.
GS RAIL, al fine di soddisfare eventuali richieste di altri operatori ferroviari e nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente, potrà inoltre procedere, anche nel corso di esecuzione del Contratto, alla riduzione degli Spazi senza che ciò possa comportare alcuna forma di indennizzo, risarcimento e/o pretesa da parte della IF, fatto salvo l’adeguamento del corrispettivo complessivo.
Resta inteso che in caso di modifiche definitive al perimetro degli Spazi, le Parti procederanno a modificare e
sostituire di comune accordo l’Allegato 1 al Contratto.
Articolo 13
ONERI ACCESSORI E SERVIZI
Sono a carico della IF e compresi nel corrispettivo di cui all’art. 6 che precede gli oneri accessori connessi al funzionamento delle parti comuni dell’impianto di stazione e gli oneri relativi alle forniture dei servizi e utenze centralizzati (es. acqua, energia climatizzazione e simili).
Restano invece a carico della IF e non compresi nella tariffa regolata e quindi nel corrispettivo di cui all’art. 6, i
costi comunque riferiti alle utenze dirette.
L’IF, ove richiesto da GS RAIL, si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni impartite da GS RAIL, il sezionamento degli impianti relativi alle utenze dirette e si farà carico della denuncia presso il competente organo del Comune e degli oneri relativi allo smaltimento di tutti i rifiuti ad essi collegati.
GS RAIL è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei suddetti servizi per cause ad essa non imputabili.
Articolo 14 GARANZIA FIDEIUSSORIA
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutti gli obblighi con lo stesso assunti, ivi incluso il pagamento delle penali previste nel presente Contratto, l’IF costituisce e presenta una fidejussione bancaria di € [TBC] (Euro [tbc]), pari a 3 (tre) mensilità del corrispettivo annuo, Iva inclusa, vigente alla data di
sottoscrizione del presente Contratto, con escussione a prima richiesta, senza eccezioni e condizioni, stipulata con
primario Istituto di Credito, di gradimento di GS RAIL, vincolata ed incondizionata a favore di GS RAIL e di durata annuale.
L’importo della fideiussione dovrà essere adeguato in caso di variazioni del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 del
presente Contratto.
La predetta garanzia fideiussoria dovrà contenere espressamente (i) la rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei commi 2 e 3 dell’art. 1957 c.c., (ii) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’art. 1944, comma 2, e (iii) che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta da parte di GS RAIL, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, in deroga all’art. 1945 c.c..
Il pagamento della somma garantita da parte del fidejubente dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
GS RAIL ha diritto di valersi di volta in volta della citata fidejussione per ogni caso di inadempimento della IF agli obblighi assunti con il presente Contratto. In tali casi l’IF, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta escussione, dovrà provvedere, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto, alla ricostituzione della garanzia.
La mancata consegna della garanzia a GS RAIL entro il termine indicato attribuirà alla stessa la facoltà di risolvere il presente Contratto senza necessità di alcuna ulteriore formalità ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
La fidejussione deve contenere l’esplicita previsione del rinnovo tacito ed automatico per ulteriori 12 mesi e così di seguito di anno in anno, fino al 180° giorno successivo al termine ultimo della durata contrattuale, a meno che non sia data disdetta, da parte della banca, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria o prorogata. In caso di disdetta l’IF dovrà, a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c. in danno e a spese della medesima, ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di disdetta la garanzia fideiussoria avente il contenuto sopra indicato. Tale fidejussione potrà essere svincolata previa autorizzazione scritta di GS RAIL all'Istituto garante quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le Parti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dal Contratto e non esistano danni o cause di danni possibili imputabili alla IF o ai suoi dipendenti, oppure a terzi, per il fatto dei quali l’IF debba rispondere.
L’IF, in caso di rinnovo del presente Contratto, dovrà prorogare e/o ricostituire entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del primo periodo di durata contrattuale, anche la garanzia fidejussoria avente il contenuto sopra indicato, a pena di risoluzione ex art. 1456 c.c. in danno e a spese del medesimo.
Articolo 15
OBBLIGHI DELLA IMPRESA FERROVIARIA
L’IF si obbliga a mantenere gli Spazi in condizioni di massimo decoro e ad osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, per la tutela ambientale, nonché riguardanti la sanità, l’igiene e quant’altro attenga all’uso ed al godimento, impegnandosi altresì a mantenere efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando GS RAIL da ogni responsabilità ad essa non riconducibile. Tutti gli adempimenti normativi cui è sottoposto l’IF, sono completamente a sua cura e spese, e per l’ottemperanza degli stessi l’IF dovrà contattare, ove necessario, le strutture preposte di GS RAIL.
In caso di sostituzioni o rimozioni di una o più Emettitrici, l’IF si obbliga a darne comunicazione scritta a GS RAIL con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Il corrispettivo complessivo del Contratto verrà adeguato da GS RAIL con la fatturazione del trimestre successivo
con decorrenza dall’effettiva modifica del numero degli Spazi.
Articolo 16 OBBLIGHI DI GS RAIL
GS RAIL si impegna, dal momento della sottoscrizione del presente Contratto, a garantire il coordinamento della sicurezza tra i lavori di adeguamento degli Spazi eventualmente svolti da GS RAIL e quelli eseguiti dalla IF, o da ditta da quest’ultima incaricata.
Articolo 17 RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI
L’IF, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, è responsabile dei danni cagionati agli Spazi. In particolare, l’IF risponde per i danni e gli infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente Contratto, potessero derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato, per legge o per contratto, a provvedere.
Per tali eventuali danni l’IF s'impegna, fin d'ora, a sollevare e tenere indenne GS RAIL da qualsiasi pretesa derivante da terzi.
L’IF è responsabile sia verso GS RAIL sia verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’uso degli Spazi e dei suoi impianti.
GS RAIL non assume alcuna responsabilità per danni occorsi alle Emettitrici o ad altri impianti della IF dipendenti da atti vandalici, sabotaggi, furti o qualsiasi altra azione da parte di terzi.
L’IF dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata del Contratto e con decorrenza dall’inizio dei lavori di allestimento degli Spazi, con compagnia di primaria importanza, prima dell’inizio dei suddetti lavori, trasmettendone copia a GS RAIL, le seguenti polizze assicurative:
a) polizza incendio a copertura sia del rischio di incendio/scoppio/esplosione dell’Emettitrice/delle Emettitrici e dello Spazio/degli Spazi in uso (“rischio locativo”) con massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]), sia del rischio di danni a terzi derivanti da incendio (“ricorso terzi”) per un massimale per sinistro non inferiore ad € [TBC] (Euro [TBC]);
b) polizza di responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. - che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000 (euro cinquemilioni).
Nelle predette polizze dovranno essere considerati “Terzi” GS RAIL, le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato ed i dipendenti delle stesse e dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di GS RAIL da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.).
In alternativa alla costituzione di una nuova polizza assicurativa, l’IF potrà produrre copia dell’estensione di una polizza assicurativa esistente purché in essa sia esplicitamente prevista la copertura dei danni di cui al presente articolo.
L’IF si obbliga a mantenere in essere le suddette polizze per tutta la durata del Contratto ed a fornire, a seguito di richiesta di GS RAIL, evidenza della vigenza delle predette coperture assicurative e della inclusione nelle stesse degli Spazi.
La mancata stipula e/o il mancato rinnovo delle predette polizze e/o la mancata inclusione degli Spazi nelle stesse comporterà il diritto di GS RAIL di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa della IF ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo l’obbligo per la stessa di risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.
Articolo 18 RISOLUZIONE
Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (art. 1453 e ss. c.c.) o da altre disposizioni contrattuali, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, GS RAIL si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di tutto o parte del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
- violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- mancato pagamento da parte della IF di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi;
- subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del presente Contratto;
- mutamento d’uso dello Spazio/degli Spazi;
- violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23 e 24 del presente Contratto;
- cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa
ferroviaria;
- sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.23l/2001 e s.m.i.
In tutti i casi di risoluzione l’IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, liberi da persone e cose, lo Spazio/gli Spazi oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di GS RAIL di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del presente Contratto.
Articolo 19 FORO
Resta convenuto tra le Parti che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro definito secondo l’ubicazione degli Spazi.
Articolo 20 DOMICILIO
Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in: GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A. in Xxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00;
[TBC]
Articolo 21
REGIME FISCALE, RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto i corrispettivi sono soggetti ad IVA per opzione da parte di GS RAIL ed a registrazione, a carico delle Parti secondo legge.
Articolo 22 CLAUSOLA DI TRASPARENZA
L’IF, espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero l’IF non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto a sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell’IF, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 23 CLAUSOLA DI INTEGRITÀ
23.1 L’IF dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, ivi incluse le attività ad esso connesse:
1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserverà, garantendone l’ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti, preposti, collaboratori, affiliati, concessionari ed eventuali sub-conduttori coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto, per tutta la durata del presente Contratto, ogni normativa e regolamento in materia anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001. In particolare e in coerenza con tali normative l’IF si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al presente Contratto (a) dall’offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.
23.2 L’IF, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, preposti, collaboratori, affiliati e concessionari, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi dell’Anti-Bribery Management System di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
23.3 L’IF dichiara e garantisce:
(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance - Codice etico”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di GS RAIL, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
(b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di GS RAIL (“Modello 231”), disponibile al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Corporate Governance”, di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, di averne ben compreso i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.
La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 23.1 sub 1), 2) e 3) e 23.2. del presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile da esercitare con le modalità di cui al successivo articolo 18 Xxxxxxxx risolutiva espressa.
23.4 L’IF prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai punti 23.1 sub 1), 2) e 3) e 23.2. devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati nel sito internet di GS RAIL.
23.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni GS RAIL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti, preposti, collaboratori e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o
(ii) dei principi cui è ispirato il Modello 231, volto a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei
principi dell’Anti-Bribery Management System di cui alla norma UNI ISO 37001.
Articolo 24
OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l’IF si impegna, nei rapporti con GS RAIL, anche per i propri dipendenti, preposti e collaboratori, affiliati e concessionari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Condotta approvato dal Consiglio di Amministrazione di GS RAIL quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs. 231/2001 ed allegato in stralcio al presente
contratto (v. Allegato 3), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
In caso di violazione del suddetto Codice di Condotta, che sia riconducibile alla responsabilità dell’IF, sarà facoltà di GS RAIL risolvere, di diritto e con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’IF dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, GS RAIL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti, preposti e collaboratori da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Condotta.
Le obbligazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dalle Parti privilegiando sempre la tutela e
salvaguardia dell’immagine di GS RAIL e delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Articolo 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a
garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da GS RAIL mediante pubblicazione nella sezione “Protezione dati” del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e dall’IF mediante [chiedere all’IF di inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati].
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
Articolo 26 ALLEGATI
Sono annessi al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:
1. Descrizione Spazi e Planimetria;
2. Scheda tecnica Emettitrice;
3. Estratto del Codice di Condotta. [Luogo], lì [data]
Per GRANDI STAZIONI RAIL S.p.A. Per l’Impresa Ferroviaria