COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RICCI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Nella seduta del 19/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso all’ABF del 06.10.2015 il ricorrente ha affermato quanto segue. In data 31.03.2015, richiedeva alla parte resistente, con la quale aveva in essere un rapporto di conto corrente e di mutuo, chiarimenti in ordine alla perdurante segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi, connessa ad un suo pregresso obbligo fideiussorio, nonché circa la prova dell’avvenuta sua messa in mora. Ottenuta la documentazione in merito, con lettera del 21.05.2015, sollecitava la cancellazione della suddetta segnalazione, risultando non più tenuto alla garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c., posto che l’intermediario, comunicata nel luglio 2011 al debitore garantito la revoca del prestito, con contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute, non aveva “nei 36 mesi successivi intrapreso ovvero continuato con diligenza alcuna attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale”. Invitato dalla parte resistente a contattare il soggetto incaricato del recupero, non riceveva adeguati riscontri; rivoltosi nuovamente alla parte resistente, non otteneva ulteriori chiarimenti. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede al Xxxxxxxx che, accertata la decadenza di ogni suo obbligo fideiussorio ex art. 1957 c.c., provveda alla cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue. In data 22.01.2010, il ricorrente si era costituito fideiussore a favore di una società fino all’importo di € 65.000. Inviato il 05.05.2011 un sollecito al debitore garantito in ragione del mancato pagamento di quanto dallo stesso dovuto, a seguito del perdurare dell’inadempimento, con raccomandata del 23.06.2011 comunicava di ritenere risolto il contratto di finanziamento. In data 28.07.2011 intimava sia alla società, debitore principale, sia al ricorrente, in qualità di fideiussore, di pagare quanto dovuto, informando il garante che, in caso di inadempimento, avrebbe proceduto alla segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi, in ottemperanza alla normativa sulla vigilanza bancaria. Perdurando l’insolvenza, il 09.09.2011 conferiva ad un terzo l’incarico per il recupero giudiziale dei crediti. Relativamente alle contestazioni del ricorrente, richiama l’art. 4 del contratto di fideiussione circa l’obbligo del fideiussore di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore, anche richiedendo alla banca comunicazioni in ordine all’entità dell’esposizione debitoria; quanto al riferimento all’art. 1957 c.c. ne contesta l’applicabilità, affermando di aver operato con continuativa diligenza nel tentativo di recuperare l’importo dovuto dal debitore principale; sottolinea, inoltre, che il ricorrente risulta ancora obbligato nei suoi confronti, non avendo riscosso quanto a lui dovuto e permanendo quindi la posizione debitoria in gestione alla società di recupero crediti. Tutto ciò premesso, la parte resistente chiede al Collegio il rigetto del ricorso.
DIRITTO
La questione ha per oggetto l’assunta illegittimità della perdurante segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del ricorrente, stante l’asserito venir meno del suo obbligo fideiussorio ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Per accertare se nel caso in esame l’obbligo di segnalazione in Centrale Xxxxxx sia cessato per estinzione dell’obbligazione del garante, come affermato dal ricorrente, o, viceversa, permanga, come sostenuto dalla parte resistente in considerazione della non risolta posizione debitoria, occorre rifarsi sia all’art. 1957 c.c., richiamato dall’una e dall’altra parte a sostegno delle proprie opposte ragioni, sia alle previsioni negoziali di cui alla costituzione della fideiussione. In prospettiva generale, occorre inoltre ricordare che, in relazione alla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Cap. II - Classificazione dei rischi -, Sez. 2, Par. 3 - Garanzie ricevute -), in varie occasioni questo Arbitro - in linea con la giurisprudenza civile ed il Collegio di Coordinamento (cfr. decisione
n. 3089/2012) - ha evidenziato non solo i requisiti di legittimità della segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie ricevute dall’intermediario, ma anche i presupposti che ne legittimano la cancellazione, precisando come “l’obbligo dell’intermediario di segnalare o di mantenere la segnalazione delle garanzie ricevute cessa o ‘quando si estingue l'obbligazione del garante’ o ‘quando viene meno il rapporto garantito’” (Collegio di Milano, decisione n. 8288/2014).
Circa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. al caso in esame, pare non doversi dubitare: l’art. 5 (Responsabilità del fideiussore) del contratto (a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l’adempimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”) configura infatti una fattispecie non assimilabile, stante la sua ambigua formulazione, a quella che, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, esclude l’operare del termine di decadenza stabilito dalla norma codicistica (cfr. Cass. n. 16836/2015: “nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza
dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.”).
La citata disposizione impone al creditore, il quale, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, voglia conservare la garanzia del fideiussore, l’onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale nel termine di decadenza di sei mesi, termine peraltro derogabile (come infatti risulta previsto al già ricordato art. 5 della fideiussione, che lo fissa a “36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita”). Accertata la scadenza dell’obbligazione principale, da individuarsi nella risoluzione del contratto di finanziamento (avvenuta in data 23.06.2011), da cui è conseguita la costituzione in mora del debitore principale e del garante (il 28.07.2011) e, di seguito, la segnalazione “a sofferenza” del nominativo di quest’ultimo, stante il perdurare della sua insolvenza (come da comunicazione del 09.09.2011), per stabilire se il vincolo fideiussorio permanga o sia venuto meno e se, quindi, il ricorrente sia ancora obbligato oppure no al pagamento delle somme dovute (con i conseguenti risvolti sulla legittimità o meno della permanenza della segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi, sia come garante, sia, di seguito, come debitore “in sofferenza”), occorre valutare il comportamento del creditore e cioè se nei 36 mesi successivi al giugno 2011 abbia, come dispone l’art. 1957 c.c., “proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La circostanza che il creditore debba prendere sollecite e serie iniziative contro il debitore principale, per recuperare il credito, trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di evitare che la posizione del garante resti sospesa sine die (così, da ultimo, Cass. n. 1724/2016). In tale ottica, l’osservanza del suddetto onere esige, secondo il costante orientamento della Cassazione, il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto in via cognitoria o esecutiva volti ad ottenere l’accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice. Nella specie, a fronte della contestazione del ricorrente in ordine al mancato assolvimento da parte dell’intermediario delle attività dirette a recuperare il credito, parte resistente non ha offerto se non indicazioni generiche circa le attività intraprese nei confronti dell’obbligato principale (si parla di un affidamento della posizione debitoria ad una società di recupero crediti), senza riferimento alcuno a specifiche iniziative giudiziarie o all’impossibilità di esperirle per la presenza di ostacoli giuridici (come, ad es, l’apertura della procedura di concordato preventivo del debitore: così, Cass. 3085/ 1996).
Da ciò consegue che, risultando inutilmente trascorsi più di 36 mesi, l’obbligazione
fideiussoria a carico del ricorrente debba ritenersi, ai sensi dell’art. 1957 c.c., estinta e, pertanto, non più giustificata la segnalazione del suo nominativo in Centrale Rischi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario si adoperi per la cancellazione della contestata segnalazione in Centrale Rischi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1