COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Città Metropolitana di Milano
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano
Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, loro pertinenze, opere d’arte e arredo urbano – annualità 2017
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO
Arch. Xxxxx Xxxx
......................................................................................................................
I PROGETTISTI:
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Responsabile del procedimento)
......................................................................................................................
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
......................................................................................................................
Maggio 2016
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d’appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10 del Regolamento generale;
- D.Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 196 del Regolamento generale;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.
DEFINIZIONI
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni, sono attribuiti i sotto riportati significati:
a) COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo;
b) ESECUTORE/OPERATORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;
c) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l’esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;
d) ACCORDO QUADRO: l’accordo tra il Committente e l’Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
e) ELENCO PREZZI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell’offerta formulata dall’Operatore:
• ai fini della contabilizzazione dei lavori;
• ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
• ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro.
f) CAPITOLATI TECNICI: i documenti contenenti le norme tecniche di progettazione, di esecuzione, di misurazione e di accettazione inerenti l’Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
g) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dal D.Lgs. n° 81/2008;
h) ORDINE DI LAVORO: il documento trasmesso dal Direttore Lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l’indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto nonché i termini per l’esecuzione dell’intervento, contenente l’importo presunto dell’intervento oggetto dell’ordine di lavoro. L’ordine di lavoro deve essere controfirmato dall’Appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante;
i) CONTRATTO APPLICATIVO: il precedente Ordine di Lavoro.
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l’Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico (Art. 54 del Codice dei contratti) per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali, loro pertinenze, opere d’arte e arredo urbano per l’anno 2017.
2. Le prestazioni affidabili, in base all’accordo quadro a stipularsi, consistono nell’esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali, opere d’arte e arredo urbano.
3. L’accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l’impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
4. Sotto l’aspetto strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente accordo quadro:
• Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura;
• Colmature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con bitume a freddo del tipo stivato in sacchetti, per la qual cosa è fatto obbligo all’impresa di tenere costantemente in deposito non meno di “venti sacchetti” di detto bitume.
• Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso;
• Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti e piastrelle di porfido, lastre in granito, cubetti di marmo);
• Sistemazione parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni contingibili e urgenti, in modo da normalizzare i percorsi pedonali;
• Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;
• Sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
• Sostituzione cordoni di marciapiedi;
• Rifacimento parziale di marciapiedi;
• Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano.
5. L’elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco prezzi” che costituirà parte integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti d’appalto.
6. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro.
7. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
8. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato a misura, mediante percentuale unica di ribasso “R” che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi di elenco prezzi posto a base di gara.
Art. 2. Tipologie di interventi
Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo della strada, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni dalla comunicazione dell’ordine di lavoro;
b) Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione dell’ordine di lavoro;
c) Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 2 ore dalla comunicazione dell’ordine di lavoro.
Art. 3. Ammontare dell’appalto
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti, l’importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate, sulla base dell’Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d’asta e comprensivo dei costi per la sicurezza è definito per l’anno 2017 in 427.240,00 euro, come risulta dal seguente prospetto, al netto dell’IVA di legge:
a Importo complessivo dei lavori a misura | 427 240,00 |
b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | 10 100,00 |
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: a - b | 417 140,00 |
2. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli ordini di lavoro, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’Elenco Prezzi.
3. Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità del Comune.
4. Il valore dell’accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell’importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce il minimo garantito per l’Impresa aggiudicataria dell’Accordo Quadro;
5. Ciascun ordine di lavoro non è condizionato ad alcun importo minimo, e pertanto potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.
6. L’Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.
7. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008.
8. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3.
3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Art. 5. Categorie dei lavori
Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e del Regolamento generale, i lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:
Categoria prevalente
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
OPERE STRADALI compreso costi sicurezza | OG 3 | 427.240,00 | 100 % |
Categorie scorporabili (ai sensi della legge n° 80/2014 per le parti in vigore)
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
Categorie scorporabili o subappaltabili nei termini di legge
Lavori | Categoria | Euro | Percentuale |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti:
• la Relazione generale tecnica descrittiva;
• il presente Capitolato Speciale D’appalto;
• il Capitolato Tecnico;
• l’Elenco dei Prezzi unitari;
• lo Stradario Comunale;
• il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n° 81/2008;
• le polizze di garanzia;
• il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
• Il Patto d’Integrità “Piano Triennale Prevenzione Corruzione” approvato dal comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n° 336 del 23.12.2014.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
• gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. n° 145/2000;
• tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
• l’eventuale cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento generale.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti;
• il Regolamento generale, per quanto applicabile;
• il D.Lgs. n° 81/2008, con i relativi allegati.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
• le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell’ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore Lavori, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata:
a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Appaltatore:
• dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
• dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
• del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
c) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
d) alla presentazione di un Piano Operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
e) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della legge n° 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
f) al versamento delle spese contrattuali.
4. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di
autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
5. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
6. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente art., il Committente potrà procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’Accordo Quadro.
7. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 120 giorni a decorrere dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima.
Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione l’art. 48 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il RUP e il Direttore Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. Se l’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. 11. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto segue:
a) I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori.
b) L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
c) Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
d) Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
e) L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
f) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
g) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246.
4. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n° 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03.06.1971, n° 1182 (giorni lavorativi).
CAPO 3. - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Durata dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro avrà durata di 12 mesi, purchè ciò non determini un impegno finanziario per il comune superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio e la durata dell’Accordo Quadro avrà decorrenza a partire dal 01.01.2017.
2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Non sono previste proroghe rispetto alla durata temporale dell’Accordo Quadro.
3. Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.
4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Il Direttore dei Lavori accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 42 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli Ordini di Lavoro.
7. L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
Art. 14. Termini per l’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità
1. Il termine di ultimazione è indicato nell’ordine di lavoro con la seguente precisazione:
a) Lavori non urgenti: il termine per il compimento dei lavori non urgenti decorre dalla data di sottoscrizione dell’ordine di lavoro.
b) Lavori urgenti: ove l’urgenza consenta la sottoscrizione dell’ordine di lavoro, i termini di esecuzione decorrono dalla sottoscrizione stessa. In caso contrario, i termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’ordine di lavoro.
c) Lavori di somma urgenza: I termini avranno decorrenza dalla trasmissione dell’ordine di lavoro, nella persona del Direttore dei Lavori o di suo designato.
2. Nel calcolo del tempo indicato nei singoli Ordini di Lavoro è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Il termine può essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori.
Art. 15. Proroghe dei singoli ordini di lavoro o contratti d’appalto
1. Qualora, l’esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del Direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
1. Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.
2. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione.
3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori.
6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento.
7. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 190 del Regolamento generale.
9. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
10. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
11. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto
della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque superano 3 mesi complessivamente, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 16 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo
1. L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente art. 14.
2. In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro in un importo pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini offerti e alle date impartite per i lavori di manutenzione ordinaria.
3. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.
4. In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 % dell’importo dell’Accordo Quadro; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto.
5. In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate.
6. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19. Monitoraggio degli interventi
1. Nel caso in cui l’Appaltatore non intervenga per n° 5 volte anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti.
2. Per qualsiasi intervento, l’Appaltatore dovrà comunicare, ogni lunedì, al Direttore dei Lavori tramite posta elettronica i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica degli operatori utilizzati e della tempistiche di lavorazione nonché delle riprese video/fotografiche attestanti gli interventi
stessi.
3. L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta l’impossibilità della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo, il Direttore dei Lavori provvederà a sollecitare tale invio non più di 5 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a resoconti diversi, il Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Appaltatore in ragione dell’impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.
4. L’inoltro degli ordini di lavoro e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
5. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 20. In derogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
• l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
• il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato generale d’appalto;
• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
• le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
• le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art. 15, di sospensione dei lavori di cui all’art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 55.
Art. 21. Ufficio di Direzione Lavori
1. Il Committente, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina, un ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei lavori, coadiuvato da un assistente con funzione di direttore operativo.
2. L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione dei lavori.
3. Il Direttore dei lavori trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori.
4. Il Direttore dei lavori cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità dell’ordine di lavoro e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
6. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dal Regolamento generale.
CAPO 4. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a misura
1. Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura.
L’esecutore trasmette al Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto.
Unitamente a tale documentazione, l’Appaltatore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformità a quanto previsto dal Titolo IX del Regolamento generale.
3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dal Regolamento generale e nell’enunciazione delle singole voci presenti nell’elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore Xxxxxx.
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nell’Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.
7. Qualora dovessero essere realizzate lavorazioni in economia, queste verranno contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento generale.
Art. 23. Eventuali lavori a corpo
Non sono previsti lavori a corpo
Art. 24. Eventuali lavori in economia
Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dal Direttore dei lavori.
CAPO 5. - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione
1. Per l’anticipazione si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n° 50/2016.
2. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n°123, d’importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati.
2. Ogni prima nota che non sarà presentata con gli allegati previsti sarà accantonata e contabilizzata solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale.
3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei lavori emette con cadenza trimestrale gli stati d’avanzamento lavori; dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l’emissione del certificato di pagamento.
4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, di cui al relativo importo dell’art. 3 (11.000,00 euro), verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento.
5. Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. La liquidazione degli importi dovuti all’Appaltatore ha luogo previa presentazione della relativa fattura. È comunque necessario che siano fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, come indicato al successivo art. 50 comma 1, previa verifica della regolarità del DURC, pena la formale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, come meglio specificato al successivo art. 55.
7. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente.
8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010.
9. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
a) Il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
10. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
11. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 28. Conto finale e Certificato di regolare esecuzione
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell’Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a tale prescrizione.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
3. Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.
4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 27, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art. 143 del Regolamento generale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali di ritardo.
2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:
• i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l’emissione dei certificati di pagamento ecc.;
• i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
• i tempi per le certificazioni obbligatorie;
• i tempi necessari a verificare l’insussistenza di debiti con l’erario;
• i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;
• i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.
5. L’impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (xxxxxx Xxxxx 30 Ottobre 2014, n° 161).
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. L’impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (xxxxxx Xxxxx 30 Ottobre 2014, n° 161).
Art. 31. Revisione prezzi
1. Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai prezzi indicati nell’allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.
CAPO 6. - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:
• titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
• fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, recante la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n° 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1., deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 35. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n° 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 34 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui all’art. 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n° 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma per un massimale corrispondente all’importo del contratto di Accordo Quadro;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 5.000.000,00, in considerazione dello stato dei luoghi, tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 7. - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Verifica di regolare esecuzione dei lavori
1. La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il Direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.
2. Nell’ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l’opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell’esecutore non fossero accettate verrà applicata un’adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.
Art. 39. Affidamento e contenuto dei singoli ordini di lavoro (contratti applicativi)
1. L’affidamento dei singoli ordini di lavoro avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.
2. L’inoltro degli ordini di lavoro e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 40. Recapito operativo
L’esecutore è obbligato a comunicare alla D.L. il recapito del proprio ufficio operativo, il numero del servizio fax, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall’apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire la comunicazione d’intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente. Resta inteso che l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L.
Art. 41. Riprese video-fotografiche
1. L’esecutore, dovrà eseguire riprese video-fotografiche dei singoli interventi, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione Lavori.
2. La realizzazione delle riprese video-fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.
CAPO 8. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008.
g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 44;
h) b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore.
2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.
4. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 43. Piano sostitutivo di sicurezza
omissis
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’art. 100 del D.Lgs. n° 81/2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n° 81/2008.
I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, di cui all’art. 3, restano comunque fissi e invariabili.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 45.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli artt. 16 e 17.
4. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l’Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’art. 48, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art. 42, comma 4.
4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 46. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l’iscrizione alla CCIAA, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
3. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, l’Appaltatore è obbligato:
• a osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n° 81/2008 e all’allegato XIII;
• a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n° 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
• a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
• ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
4. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 42 oppure agli artt. 44, 45, 46 o 47.
CAPO 9. - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto
1. Il subappalto non può superare la quota del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008;
- l’inserimento delle clausole di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subppaltatore.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore a Euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell’art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n° 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81/2008, in coerenza con i piani di cui agli artt. 44 e 46 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto
1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a E u r o 100.000,00 e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 , del Codice dei contratti e ai fini dell’art. 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’art. 53 in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’art. 54, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all’art. 53, comma 2.
CAPO 10. - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 51. Accordo bonario e transazione
1. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. Ove il valore dell’importo oggetto di transazione sia superiore a 200.000,00 euro, è acquisito il parere di un legale interno alla struttura della Stazione Appaltante, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento.
4. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatarioche dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
5. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 52. Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’art. 51 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
3. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n° 136 del 2010.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n° 124.
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula dell’Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL- INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’art. 19, i seguenti casi:
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D.Lgs. n° 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 43, 44 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate a impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n° 81/2008;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’art. 70, comma 5, del presente Capitolato speciale;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n° 81/2008, ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del citato decreto;
m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti;
n) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n° 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.
4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’art. 118 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n° 159/2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 56. Clausola risolutiva espressa
1. Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti, nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche a una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
− ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell’importo dell’Accordo Quadro;
− affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
− affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
− mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive;
− violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)
− inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
− inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
− rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
− subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
− mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora di cui al comma 5 dell’art. 27;
− non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
− proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n° 81/2008;
− perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;
− violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n° 336 del 23.12.2014.
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del Codice dei contratti.
Art. 57. Effetti e disciplina della risoluzione
1. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente e in ogni caso alla data
specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 58. Recesso dal contratto
1. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata r.r..
3. L’Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
5. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di competenza.
CAPO 11. - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 59. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore e redige entro 30 giorni il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto d’appalto, si procede all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
3. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 60.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’art. 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’art. 60, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art. 28.
5. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell’esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni .
6. Dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.
Art. 60. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 61. Presa in consegna dei lavori ultimati
I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione.
CAPO 12. - NORME FINALI
Art. 62. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone. L’Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l’Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell’Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere quali:
- Richiesta al settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell’ordinanza di occupazione del suolo pubbblico;
- Le maestranza, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del codice della strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di quarantotto ore prima con il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m);
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell’Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con
risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
e) L’Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore;
f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell’opera, l’Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d’arte;
g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell’Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata.
L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.
In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all’osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l’incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.
La manutenzione importa l’obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall’invito scritto si riserva di provvedere d’ufficio addebitando all’Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;
h) Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 166 del Regolamento generale.
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del D.P.R. n° 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell’Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall’Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze
dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese;
i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L’Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l’Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata;
j) La protezione delle opere: l’Impresa dovrà provvedere all’idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
k) La Direzione del cantiere: l’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
L’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
l) Denunciare all’Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490. L’Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L’Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l’Appaltatore a norma dell’art. 35 del D.M. n° 145/2000;
m) Fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera;
n) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
o) Assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché a osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L’Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito; l’Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
b) L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
c) È fatto assoluto divieto all’Impresa di servirsi dell’opera di personale della Stazione appaltante;
d) L’Impresa è obbligata a collocare il cartello di cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada;
e) L’Impresa si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, e all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l’Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all’ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista e/o dal Coordinatore per la sicurezza, l’opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco o nell’ambito degli oneri per la sicurezza);
f) L’Impresa è obbligata a richiedere l’assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
g) L’Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
h) L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l’area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell’opera. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all’ubicazione ed estensione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista l’opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco);
i) L’Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
j) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio;
k) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086, del D.M. 14 gennaio 2008 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell’Amministrazione;
l) L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
m) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo;
5. In considerazione della situazione viabilistica del COMUNE non è possibile autorizzare lavori o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (7,30- 8,45 e 17,00-19,30), pertanto l’impresa dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L’onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell’Appaltatore.
6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 63. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
d) l’Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all’Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.
2. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica prima dell’inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
3. Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del D.M. n° 145/2000, ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.
4. Gestione dei lavori
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire la reperibilità durante tutto l’arco delle 24 ore dei giorni feriali che festivi, al fine di garantire l’intervento urgente in caso di emergenza.
L’impresa è tenuta a fornire all’atto della consegna dei lavori il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate (detto numero deve essere sempre reperibile).
L’impresa dovrà confermare la localizzazione del proprio centro operativo per il Pronto Intervento situato entro 20 Km (calcolati sulla base delle percorrenze stradali) dal Comune di Cinisello Balsamo.
Detto centro operativo dovrà essere dotato di un magazzino coperto per lo stoccaggio di materiali, mezzi e attrezzature di superficie non inferiore a 450 mq.
Per lo svolgimento delle attività di pronto intervento, pur rientrando nella categoria prevalente del presente appalto, non è consentito il ricorso al subappalto in quanto si tratta, per definizione, di lavorazione non programmabile.
La Direzione Lavori procederà alla contabilizzazione d’ufficio a misura e/o in economia con l’applicazione dei prezzi di contratto.
Applicazione indennità di reperibilità:
• dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 17,00: nessuna maggiorazione dei prezzi di contratto;
• dal lunedì al sabato dalle 17,00 alle 8,00 del giorno successivo: maggiorazione del 10% dei prezzi di contratto;
• domenica e festivi, tutto il giorno: maggiorazione del 20% dei prezzi di contratto.
Interventi in sede di metrotramvia
L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà garantire l’esecuzione di interventi sulle sedi stradali interessate dalle infrastrutture della metrotramvia in orario notturno dalle ore 2,30 alle ore 5,15.
Art. 64. Terre e rocce da scavo
L’Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012).
I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
• attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. n° 152/2006 e sm.i.;
• applicare gli artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);
• art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161.
I principali documenti da produrre a carico dell’impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).
Art. 65. Custodia dei cantieri
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’art. 121 dell’allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’art. 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’art. 122 dell’allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010, come richiamato dall’art. 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n° 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n° 136/2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’art. 29 - commi 1 e 2 e all’art. 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’art. 29, comma 3.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n° 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n° 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 68. Patto d’integrità
Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d’Integrità ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo con delibera di G.C. n° 336 del 23.12.2014
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento generale sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’art. 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Titolo II - Specificazione delle prescrizioni tecniche art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà ordinata nei singoli ordini di lavoro attenendosi al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro.
INDICE
ABBREVIAZIONI 2
DEFINIZIONI 2
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 3
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1. Oggetto dell’appalto 3
Art. 2. Tipologie di interventi 4
Art. 3. Ammontare dell’appalto 4
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 5. Categorie dei lavori 5
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 6
Art. 7. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro 6
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 7
Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore 8
Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere 8
Art. 11. Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione 8
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 9
CAPO 3. - TERMINI PER L’ESECUZIONE 10
Art. 13. Durata dell’Accordo Quadro 10
Art. 14. Termini per l’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori e reperibilità 10