COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI MONTEMURLO
(Provincia di Prato)
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO “ADO NELLI” IN LOCALITA’ OSTE DAL 01/09/2021 AL 30/06/2022). CIG 956462958A
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Con la presente scrittura privata, fra:
COMUNE DI MONTEMURLO, di seguito denominato “Comune”, con sede a Montemurlo in via Montalese, 472/474 (C.F. 00584640486 – P.I. 0023896095), pec: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, nella persona dell’arch. Xxxx Xxxxxxx nata a Milano-MI il 06/04/1970 nella sua qualità di Dirigente dell’Area A e B del Comune di Montemurlo, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta;
di seguito denominata “Concessionario”, con sede a
in
(C.F. e P.I.
),
, nella persona di , nato a
il , e domiciliato presso la sede della società sportiva nella sua qualità di Amministratore Unico e legale Rappresentante, come risulta dalla visura della CCIAA di .
Premesso che:
• con determinazione n. del si dispone di procedere mediante mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice alla concessione in oggetto a decorrere dalla data di consegna dell’impianto
sportivo fino alla scadenza di 12 (dodici) mesi da essa;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONFERMATO NELLA CONCORDE INTESA CHE LA NARRATIVA CHE PRECEDE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Oggetto del contratto)
1. Il Comune affida a , che accetta, la gestione complessiva dell’impianto sportivo denominato “Ado Nelli”, situato in xxxxxx Xxxxx, 00, in località Oste, che comprende gli immobili individuati dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto (CSA).
In particolare, si affidano:
a) la gestione, la conduzione e la manutenzione dell’immobile secondo le disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e nel progetto presentato dal concessionario, allegati al contratto medesimo per farne parte integrante e sostanziale;
b) la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, la promozione della struttura e delle attività praticate presso di essa.
ART. 2 (Durata della concessione)
La durata della concessione è stabilita in n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna documentata dell’impianto sportivo. Alla scadenza naturale, la gestione potrà essere prorogata per un massimo di mesi sei agli stessi patti e condizioni, a giudizio insindacabile del Comune, onde consentire l’espletamento di una nuova selezione del soggetto concessionario.
ART. 3 (Corrispettivo della concessione e obblighi di tracciabilità
finanziaria)
Il canone di concessione è pari ad € 18.000,00 e dovrà essere versato al Comune sotto forma di lavori come previsto dall’allegato documento tecnico All. 1) attraverso la realizzazione degli interventi e il conseguente pagamento documentato degli stessi entro la scadenza del contratto. La corresponsione del canone costituisce condizione per la gestione dell’impianto. Essa avverrà con le modalità indicate dall’articolo 5 del CSA. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tale scopo ha comunicato al Comune il numero di conto corrente dedicato, anche non esclusivamente al presente contratto, nonché il nominativo del personale autorizzato ad operarvi. Tale documentazione è conservata agli atti ed ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata al Comune entro 7 giorni.
Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Prato della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Lo stesso si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subconcessione (nei casi consentiti) e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore dovrà inoltre trasmettere i predetti contratti al Comune ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
Il mancato rispetto della disciplina suddetta costituisce causa di risoluzione
di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc.
ART. 4 (Diritti dell’Amministrazione)
Il Comune si riserva il diritto di usufruire gratuitamente dell’impianto e delle strutture annesse, in periodi e con le modalità da concordare con il concessionario, per lo svolgimento di attività scolastiche e non, gare o particolari manifestazioni organizzate dal Comune nel pubblico interesse, riservandosi un monte ore annuo gratuito fino a 60 (sessanta) ore. La custodia, pulizia e conduzione degli impianti compete in ogni caso al concessionario.
E’ prerogativa del Comune il controllo sulla gestione degli impianti sportivi e pertanto il responsabile del procedimento, individuato nella persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, potrà procedere in ogni momento alla verifica del rispetto del contratto e dell’allegato progetto di gestione, con particolare riferimento alla buona conservazione delle strutture, delle pertinenze e degli arredi, nonché all’uso pubblico degli impianti stessi. Il concessionario è obbligato a garantire al Comune la massima collaborazione, comunicando i chiarimenti richiesti e fornendo o esibendo le opportune documentazioni. Il referente del concessionario è il sig. .
ART. 5 (Caratteristiche del servizio)
L’impianto sportivo oggetto della convenzione è pubblico, per cui il suo uso dovrà essere garantito e consentito a tutti coloro che ne faranno richiesta nel rispetto del “Regolamento per l’affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali”, delle disponibilità orarie e delle tariffe in vigore.
Se non già fatto, il concessionario dovrà redigere un regolamento di gestione
interna entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al nulla osta del Comune.
Il servizio di gestione non potrà essere interrotto, sospeso o abbandonato, nemmeno temporaneamente, dal concessionario, salvo diverso accordo tra le parti e salvo cause di forza maggiore, pena la risoluzione del contratto.
In relazione all’avviamento commerciale di esercizi annessi all’impianto sportivo, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell’affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell’eventuale successivo concessionario.
ART. 6 – (Utilizzo dell’impianto)
Il concessionario si impegna a gestire l’impianto secondo le norme del presente contratto, del capitolato speciale e del progetto di gestione.
Il concessionario, dopo aver espletato la propria attività, potrà concedere l’uso dell’impianto alle associazioni, società o gruppi sportivi, con priorità di utilizzo per quelle associazioni operanti nel territorio del Comune di Montemurlo che svolgono le seguenti attività:
1. a) promozione giovanile;
2. b) gestione di CAS-C.O.N.I.;
3. c) attività di campionati federali.
Il mancato svolgimento delle attività obbligatorie offerte in sede di gara per fatto addebitabile al concessionario potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18.
Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, compresi quelli derivanti dalla struttura adibita a ristoro
(fatta salva in questo caso la sub-concessione), da spettacoli pubblici di tipo sportivo, dall’uso degli spazi pubblicitari interni, ad esclusione di proventi derivanti da manifestazioni organizzate dal Comune.
ART. 7 – (Spese di gestione e manutenzione ordinaria)
Gli impianti e le attrezzature in dotazione devono essere utilizzati esclusivamente per le attività sportive per le quali essi sono abilitati, nel rispetto dei regolamenti e delle eventuali tariffe vigenti.
Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario e comprendono, a titolo esemplificativo:
a) la custodia, la pulizia e la conduzione dell’impianto e dei suoi annessi, la manutenzione delle attrezzature, anche in caso di utilizzo della struttura da parte del Comune;
b) spese per le utenze (elettricità, acqua, gas, telefono), compresi i costi relativi alle volture, tutti a carico del concessionario;
c) spese di pubblicità e promozione delle attività e della struttura;
d) spese per il personale, dipendente o volontario;
e) spese per la ordinaria manutenzione;
f) spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro (DPI, etc.).
Sono inoltre incluse tutte le operazioni specificate nel progetto di gestione allegato al presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari alla conservazione dei beni e degli immobili affidati in gestione in particolare tutta l’attività necessaria per consentire il corretto funzionamento degli immobili e degli impianti ovvero tutti gli interventi riparativi finalizzati a mantenere la fruibilità di un plesso nelle condizioni
generali nelle quali lo stesso si trovava prima del verificarsi di un guasto che, in tutto o in parte, possa averne pregiudicato l’utilizzo, così come meglio dettagliati nell'allegato capitolato.
4. Fanno inoltre carico al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria delle superfici sportive e delle relative attrezzature ginnico-sportive e del manto erboso artificiale secondo eseguendo regolarmente la spazzolatura del campo e il reintaso del campo con il giusto apporto di granulo.
5. Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici dovranno essere effettuati ai sensi della L. 38/2008 e delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo. Il concessionario o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun elemento degli impianti e delle strutture senza la preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.
6. Il concessionario è obbligato inoltre a garantire tempestivamente tutti gli interventi di riparazione e sostituzione necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le attrezzature e le strutture di cui è dotato l’impianto.
7. Tutte le opere, fisse o mobili, e le migliorie realizzate dal concessionario durante il periodo di gestione, comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, saranno incluse nel patrimonio comunale dal momento della loro realizzazione o acquisizione.
ART. 8 - (Manutenzione straordinaria)
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di importo inferiore ad € 1.000,00 (mille) sono a totale carico del concessionario che se le assume senza diritto ad alcun rimborso da parte dell’amministrazione.
Gli interventi di importo superiore ad € 1.000,00 (mille) saranno a carico del
Comune previa richiesta scritta da parte del concessionario, corredata di quantificazione economica redatta da un tecnico o da un operatore economico di fiducia del Concessionario (preventivo).
Il Concessionario può essere autorizzato ad effettuare in proprio e a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria edile, degli impianti o altri interventi riparativi del complesso sportivo non compresi nel precedente art.
8. Tutti gli interventi di manutenzione realizzati dal Concessionario dovranno essere autorizzati in forma scritta all’amministrazione comunale.
4. Il Concessionario può inoltre effettuare in proprio e a proprie spese interventi di potenziamento o miglioria dell'impianto sportivo. Questa tipologia di interventi realizzati dal Concessionario dovranno essere autorizzati dall’amministrazione comunale su presentazione di richiesta scritta e dovranno essere realizzati previa approvazione del progetto esecutivo, predisposto dallo stesso Concessionario, da parte del Comune; i lavori dovranno essere realizzati secondo quanto disposto del Codice dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi e dal vigente Regolamento Comunale in materia; i relativi costi devono essere analiticamente descritti nel quadro economico dell'opera; il Concessionario provvederà all'erogazione dei corrispettivi secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente approvati dal Comune, secondo il piano finanziario concordato in sede di approvazione del progetto. L'eventuale rimborso delle somme anticipate avverrà secondo gli accordi sottoscritti tramite convenzione tra le parti da approvare unitamente al progetto esecutivo.
5. La proprietà delle nuove opere realizzate è del Comune.
6. Il Comune si riserva il diritto di apportare tutti gli interventi di miglioria o
ampliamento all'impianto sportivo ritenuti necessari con il solo obbligo di darne comunicazione preventiva al concessionario.
Art. 9 (Gestione struttura adibita a ristoro)
Per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà acquisire il necessario titolo abilitativo secondo la normativa in vigore, nonché la notifica sanitaria ex Regolamento CE 852/2004. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto e non sono trasferibili o utilizzabili autonomamente, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo.
Il concessionario è tenuto a praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi praticati per le stesse consumazioni negli altri esercizi similari della zona, nonchè a rispettare le disposizioni di legge in materia di orari e di prezzi, anche relative alla loro pubblicità.
Il concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di bar a terzi qualificati e idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente contratto, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell’adempimento di ogni obbligo. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore del servizio ristoro.
ART. 10 (Spazi pubblicitari)
Ogni attività di pubblicità all’interno dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario ed è sottoposta al pagamento delle dovute imposte sulla pubblicità. Il Comune si riserva il diritto dì apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell’ambito delle
manifestazioni o attività organizzate dal Comune.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari.
ART. 11 (Tariffe)
I proventi derivanti dalla gestione del servizio verranno introitati dal concessionario.
Le tariffe saranno quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte al pubblico.
ART. 12 (Personale in servizio)
Il personale utilizzato dal concessionario per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, ove presenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e vincola il concessionario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il concessionario si impegna a presentare su richiesta del Comune copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché
dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.
Il concessionario, inoltre, è tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Il Comune è sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti del personale del concessionario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
ART. 13 (Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)
Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, il Comune potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune. Il concessionario provvederà a volturare e a rinnovare a proprie spese il certificato prevenzioni incendi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della L.R. n. 38/2007, modificata dalla L.R.
n. 13/2008, competono al concessionario i seguenti adempimenti:
• deposito di documento valutazione dei rischi (DVR) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione delle attività di cui al presente contratto;
• adeguata e documentata informazione e formazione dei propri operatori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
n. 81/2008;
• dotazione degli operatori impiegati nelle attività di apposita tessera di riconoscimento, come previsto all’art. 26, comma 8, del D.Lgs n. 81/2008.
Il DVR del concessionario fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegato.
Ogni volta che mutino le condizioni dei locali sede delle attività di cui al presente contratto ovvero i processi lavorativi utilizzati, il concessionario deve fornire tempestivamente al Comune gli eventuali aggiornamenti del DVR, da sottoporre all’approvazione del Comune; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza, a meno che non derivino da varianti resesi necessarie in fase di esecuzione contrattuale che incidano sulle prestazioni previste.
Il concessionario è obbligato altresì a rispettare ed ad adeguarsi costantemente alla normativa anti-covid 19, garantendo il rispetto di essa anche da parte degli utenti dell’impianto.
Le gravi o ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza, previa la sua costituzione formale in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 14 (Rendiconto della gestione)
Al termine della gestione, il concessionario dovrà presentare una relazione di rendiconto a consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente, composta da:
a) una relazione sulla gestione e conduzione generale dell’impianto, ivi compreso il punto ristoro;
b) una relazione sull’attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, espletata nel corso dell’anno;
c) copia del bilancio relativo all’anno d'imposta di competenza.
ART. 15 (Divieti)
E’ fatto divieto assoluto:
a. conferire la gestione in subappalto totale o parziale a terzi, pena la revoca immediata della concessione; non rientra in tale divieto la possibilità di affidare a terzi la conduzione della struttura adibita a ristoro;
b. eleggere o adibire i locali dell’impianto sportivo a sede di società sportive;
c. apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive dell’impianto senza l’autorizzazione del Comune.
ART. 16 (Polizze assicurative)
Nel corso della gestione complessiva dell’impianto sportivo, compreso il punto ristoro, il concessionario dovrà rispondere dei danni causati a persone, strutture, animali e cose dallo stesso concessionario o da terzi, sollevando da ogni responsabilità il Comune.
Il concessionario ha stipulato a tale scopo:
• le polizze assicurative RCT/RCO n.
con l'Assicurazione
per il periodo , a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, per tutti i rischi che dovessero verificarsi durante la gestione e connessi con
l’utilizzo dell’impianto sportivo;
• la polizza assicurativa n.
con
, con scadenza
, a copertura degli infortuni degli utenti e dei frequentatori dell’impianto in genere.
Art. 17 (Cauzione definitiva)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il concessionario ha prestato apposita cauzione mediante polizza fideiussoria n.
in data , emessa da , per l’importo di € valida per l’intera durata contrattuale. Essa sarà svincolata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del contratto previa emissione di certificato di regolare esecuzione.
In tutti i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali e da quelli derivanti dal progetto di gestione, il Comune si riserva il diritto di incamerare in tutto o in parte la predetta cauzione senza che il concessionario possa sollevare obiezioni.
ART. 18 (Risoluzione del contratto)
Il Comune, qualora rilevi durante la sua attività di controllo che il concessionario non adempie, anche in parte, agli obblighi assunti con il presente contratto, diffiderà il concessionario affinché ottemperi a quanto dovuto entro un termine fissato a parere insindacabile dal responsabile del procedimento e che dovrà comunque risultare sufficiente all’adempimento. Trascorso tale termine, senza che il concessionario abbia provveduto ad adempiere, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In questo caso il Comune riprenderà pieno possesso dell’impianto sportivo, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggio danno.
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata A.R. O PEC e con decorrenza immediata dal ricevimento, qualora si verificasse il mancato rispetto delle norme qui contenute che potrebbe compromettere seriamente lo stato o l’agibilità dell’impianto, la sicurezza fisica o sanitaria degli utenti o la continuità del servizio in gestione, senza che nessun onere per eventuali spese e/o investimenti fatti dal concessionario possa in alcun modo venga posto a carico del Comune.
Qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti dell’eventuale personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso il Comune si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per il concessionario anche nei seguenti casi:
a. applicazione di retribuzione al personale dipendente non conforme al
C.C.N.L. vigente in materia;
b. gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
c. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
d. violazione dell’obbligo da parte del concessionario di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti durante il periodo contrattuale con la finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
e. violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati;
f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune;
g. cessione del contratto;
h. subappalto;
i. gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell’impianto;
j. sospensione e/o interruzione del servizio di gestione senza giusta causa e senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale;
k. effettuazione di modifiche strutturali agli impianti non autorizzati dal Comune.
In tutti i casi di risoluzione, il Comune tratterrà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.
Il Comune procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R o PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione.
La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R o PEC.
Nei casi di risoluzione del contratto, il Comune provvederà a ripetere la procedura di selezione: il concessionario sollevato dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo concessionario.
ART. 19 (Recesso)
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 1 (uno) mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
ART. 20 (Definizione delle controversie)
Tutte le controversie che possono sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno deferite al Tribunale di Prato. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 21 (Disposizioni in materia di Privacy)
I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e rapportano come segue:
-IL COMUNE DI MONTEMURLO è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti al concessionario nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Questo tratterà i dati forniti dal Comune con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto, attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio del Comune, ai sensi di legge;
- IL CONCESSIONARIO, per i dati personali che verranno forniti dal Comune committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:
- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Reg.UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, nè divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli.
Art. 22 (Conflitto di interessi)
Il concessionario si obbliga ad assicurare, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montemurlo, approvato con deliberazione di G. C. n. 218 del 30.12.2013, di cui è a conoscenza. Ogni violazione a detta normativa costituisce causa di risoluzione del rapporto senza alcun diritto e risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.
La dr.ssa Xxxx Xxxxxx, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del vigente Piano Anticorruzione dell’Ente e ai sensi dell’art.1, comma 9, della
L.190/2012, dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse con l’appaltatore; dichiara altresì, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l’Impresa qui rappresentata contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto.
Il Concessionario dichiara, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montemurlo nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. E’ altresì consapevole che ove il presente contratto fosse stipulato in violazione di quanto innanzi previsto lo stesso è nullo, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.
Art. 23 (Spese contrattuali)
Tutte le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo atto e alla concessione che ne costituisce l’oggetto, comprese le tasse di registrazione in caso d’uso, sono a carico del concessionario che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 come da autorizzazione n. 35653 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Prato in data 26/11/2014 per € .
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, codice dei contratti pubblici D.Lgs.
n. 50/2016, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 19 pagine a video, viene letto dalle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i..
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui all'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL COMUNE DI MONTEMURLO (arch. Xxxx Xxxxxxx) firma digitale IL CONCESSIONARIO ( ) firma digitale