CONCESSIONE DI DIRITTI D’USO SU RISORSE DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE (RPR)
CONCESSIONE DI DIRITTI D’USO SU RISORSE DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE (RPR)
ai sensi della D.G.R. 1373 del 18 luglio 2014 e s.m.i.
CONTRATTO
tra
INSIEL S.p.A. - Società soggetta ad attività di controllo e coordinamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste in via San Xxxxxxxxx
x'Xxxxxx n. 43 (partita IVA 00118410323), rappresentata da , nato a ,
in qualità di
domiciliato per la carica presso la medesima Società
e
La Società
con sede legale in
,iscritta presso il registro delle imprese di
al n.
, Codice Fiscale e Partita IVA n.
, Operatore di Telecomunica-
zioni titolare di licenze individuali per l’installazione e fornitura di reti /servizi di te- lecomunicazioni pubbliche rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, in per-
sona del legale rappresentante , munito dei necessari poteri, di seguito anche
“Concessionario”.
nel seguito congiuntamente le “Parti”
PREMESSO che:
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (nel seguito “Regione”), con Deli- berazione di Giunta n. 2634 del 14.10.2005, ha approvato il programma regionale ERMES per lo sviluppo sul territorio regionale delle infrastrutture di Information e Communication Technology;
2. Ai sensi dell’Art. 33, Comma 1 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3, “Norme in materia di telecomunicazioni” gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della Rete Pubblica Regionale (nel seguito “RPR”)
sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società inte- ramente controllata Insiel, ovvero anche tramite affidamento in Delegazione Ammi- nistrativa Intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, “Disciplina organica dei lavori pubblici”;
3. Ai sensi dell’Art. 30, Comma 2 della LR 3/2011 la Rete Pubblica di proprietà Regionale (RPR) è l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituite da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Re- gione.
4. Ai sensi dell’Art. 33, Comma 3 della LR 3/2011 le infrastrutture di proprietà regionale sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione.
5. Ai sensi dell’Art. 33, Comma 4 della LR 3/2011 e dell’Art. 9 della Legge Regio- nale 14 luglio 2011 n. 9, “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”, la manutenzione e la conservazione delle infrastrutture della RPR competono ad Insiel.
6. Ai sensi dell’Art. 33, Comma 6 della LR 3/2011, per contribuire al supera- mento dello svantaggio digitale nel territorio, la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso risorse della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica ammi- nistrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomuni- cazione, individuati con procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a venti anni, eventualmente rinnovabili.
7. Con Decisione C(2011)3498 final di data 23 maggio 2011 la Commissione Eu- ropea ha considerato le misura “Aiuto di Stato N 436/2010 – Italia Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)” compatibile con l'articolo 107, paragrafo
3, lettera c) del TFUE.
8. Ai sensi dell’articolo 6, Comma 1, del decreto legislativo 259/2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali o loro associa- zioni possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pub- blico solo attraverso Società controllate o collegate.
9. In osservanza del disposto della LR 3/2011 nonché dell’articolo 6 del Codice è demandata ad Insiel la gestione e manutenzione della RPR e, per l’effetto, la ge- stione dei rapporti, anche contrattuali, fra la Regione e gli Operatori, nell’esclusivo interesse dell’Ente di riferimento, compresa la riscossione degli Importi.
10. Con Deliberazione n. 1373 del 18/07/2014 e x.x.x.xx Regione ha approvato il “Disciplinare per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica delle ri- sorse della Rete Pubblica Regionale (RPR)” (nel seguito “Disciplinare”), il “Listino dei prezzi applicati per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica delle risorse della Rete Pubblica Regionale (RPR)” (nel seguito “Listino”) e le “Indi- cazioni generali”, che definiscono le modalità e condizioni di concessione dei diritti d’uso sulle risorse della RPR agli operatori di telecomunicazioni e le relative deleghe ad Insiel.
11. Con decreto n. 3067 dd. 5/08/2014 il Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione ha delegato a INSIEL Spa lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione dell'Offerta ERMES Operatori.
12. Insiel è debitamente autorizzata all’offerta di servizi di comunicazione elet- tronica dal competente Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Comu- nicazioni), iscrizione al ROC numero 19960 del 5 agosto 2010.
13. L’Operatore ha presentato dichiarazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pub- blica.
14. In data è stato emanato a favore dell’Operatore_ il Provvedimento con-
cessorio n. , a cui afferisce il presente Contratto.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le Premesse e i documenti di seguito elencati, allegati materialmente, si- glati in ogni pagina e sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostan- ziale del presente Contratto:
- Allegato 1 – Procedure, tempistiche, SLA, penali;
- Allegato 2 – Specifiche tecnico operative;
Costituiscono altresì parte integrante del presente Contratto, anche se non mate- rialmente allegati, i seguenti documenti:
- Avviso e relativi allegati;
- Studio di Fattibilità e relativi allegati;
- Domanda di Concessione e Piano di Copertura;
- Provvedimento di Concessione.
Articolo 2 – DEFINIZIONI
2.1 Le espressioni ed i termini utilizzati nel presente Contratto hanno il signifi- cato indicato nell’Art. 1 del Disciplinare e nel Glossario di cui all’Allegato 2.
Articolo 3 - OGGETTO
3.1 Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni alle quali il Conces- sionario deve attenersi per esercitare i Diritti d’Uso sulle Risorse concesse, nonché le condizioni alle quali Insiel si impegna a fornire i Servizi di Manutenzione e ogni
attività necessaria all’utilizzo da parte del Concessionario delle Risorse concesse.
3.2 I Diritti d’Uso sono temporanei, provvisori e sottoposti al versamento da parte del Concessionario degli Importi di cui all’Art. 9. Tali Diritti d’Uso hanno na- tura di diritto personale di godimento e non hanno natura di diritto reale di alcun genere, conseguentemente non sono ad essi applicabili le norme dettate dal Co- dice Civile agli artt. 952 e ss. ed agli art. 1027 e ss.
3.3 Il Concedente manterrà, in ogni caso, i diritti di proprietà sulle risorse della RPR oggetto di concessione, nonché tutti i diritti patrimoniali da esse derivanti o ad esse connessi.
3.4 Il Concessionario potrà utilizzare le risorse della RPR oggetto di conces- sione per installare ed interconnettervi i propri portanti trasmissivi ed apparati non solo per l’implementazione di servizi ad uso proprio ma anche a favore di terzi , ivi compreso l’affitto di capacità trasmissiva, nel rispetto degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comu- nicazione elettronica ai sensi del Codice delle Comunicazioni elettroniche e dalla normativa di settore vigente.
3.5 La Concessione dei Diritti d’Uso sulle risorse della RPR non costituisce in alcun modo offerta di servizi di comunicazioni elettroniche, né di trasporto di segnali di comunicazioni, restando in ogni tempo inteso che ogni e qualsiasi prestazione inerente all’offerta di servizi al pubblico da parte dal Concessionario costituisce suo appannaggio esclusivo.
3.6 I Diritti d’uso sono concessi nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul- tanti dal presente Contratto e dai documenti correlati.
3.7 Ferme restando le prescrizioni del Codice e delle disposizioni regolamentari
applicabili, è fatto divieto espresso al Concessionario di cedere a terzi in tutto o in parte diritti di qualsivoglia natura od estensione sulle risorse della RPR oggetto di Concessione e/o di fornire forme di garanzia sulle medesime.
3.8 Nell’ambito del presente Contratto le Parti si impegnano a rispettare le pro- cedure e prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2.
Articolo 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concessionario si obbliga a:
a) utilizzare le Risorse della RPR per il raggiungimento degli obiettivi espressi in pre- messa, in conformità al Disciplinare;
b) accettare gli standard di Insiel in termini di sicurezza, così come definiti all’Art.
17;
c) non effettuare alcuna manomissione lesiva dell’integrità delle infrastrutture e de- gli impianti della RPR. In caso di danneggiamento ad opera del Concessionario o del personale da esso incaricato, questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese, al ripristino dell’originario stato delle infrastrutture e degli impianti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ulteriori maggiori danni.
d) assicurare in ogni momento il rispetto della normativa di settore nell’offerta di servizi a terzi, così come la perfetta validità delle autorizzazioni rilasciate a suo van- taggio, manlevando il Concedente ed Insiel da ogni e qualsiasi obbligo in merito, ivi compresa la sua valida iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), rispetto dei principi di sicurezza, interoperabilità e tenuta dei dati ed obblighi di settore in genere.
4.2 Sono a carico del Concessionario, che li effettua a proprie spese, sotto sor- veglianza di Insiel o di soggetti dalla stessa autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2,
- tutte le opere e gli interventi di installazione e manutenzione delle proprie infra- strutture, impianti ed apparati co-locati nell’ambito della RPR, nonché di intercon- nessione fra questi e la rete del Concessionario;
- tutte le opere e gli interventi di interconnessione fra le Risorse RPR concesse e la rete del Concessionario.
4.3 Sono a carico del Concessionario i costi per l’accesso accompagnato alle infrastrutture RPR e per la sorveglianza effettuata da Insiel, o da soggetti dalla stessa autorizzati, sulle opere ed interventi di cui all’Art. 4.2 effettuati dal Conces- sionario o comunque interferenti con la RPR.
4.4 Non sono previsti oneri per la sorveglianza qualora il Concessionario appal- tasse le opere e gli interventi di cui all’Art. 4.2 alle medesime Ditte già affidatarie dei servizi di manutenzione della RPR sulla specifica tratta.
4.5 Qualora gli interventi di cui all’Art. 4.2 interferissero con gli interventi effet- tuati da Insiel sulla RPR, verrà data in ogni caso priorità agli interventi effettuati da Insiel ed al ripristino della connettività per gli utenti della Pubblica Amministrazione regionale, fermo restando che Insiel dovrà fare ogni sforzo affinché gli interventi di cui all’Art. 4.2 si svolgano regolarmente o riprendano prima possibile.
4.6 Il Concessionario si impegna a realizzare il Piano di Copertura allegato alla Domanda di Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre, a partire dal seme- stre successivo alla firma del contratto, a fornire ad Insiel un resoconto sullo stato di attuazione del Piano di Copertura, su base trimestrale, entro 10 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
4.7 Al decadere del Contratto il Concessionario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese, nelle modalità e termini concordati con Insiel, le proprie infrastrutture, impianti ed apparati co-locati nelle infrastrutture della RPR.
Articolo 5 – OBBLIGHI DI INSIEL
5.1 Insiel si obbliga, dichiara e garantisce, per tutta la durata del Contratto, quanto segue:
a) di garantire la completa funzionalità di tutte le infrastrutture RPR oggetto di con- cessione;
b) di rispettare, in tutti gli aspetti che abbiano rilievo per l’adempimento del Con- tratto, la disciplina in vigore relativa alle licenze individuali e/o autorizzazioni gene- rali in materia di telecomunicazioni e tutte le disposizioni di legge e/o amministra- tive riguardanti la propria attività;
c) di comunicare tempestivamente al Concessionario ogni informazione riguar- dante le risorse RPR oggetto di concessione di cui sia venuta o possa venire a cono- scenza in ragione dello svolgimento della propria attività e che sia utile per l’eserci- zio dei Xxxxxxx e l’adempimento degli obblighi del Concessionario;
d) di comunicare tempestivamente ad ogni autorità governativa e/o amministrativa e/o di regolamentazione le informazioni richieste riguardo alle risorse della RPR og- getto di concessione ed al loro utilizzo ed alla tempestiva trasmissione delle mede- sime informazioni anche al Concessionario;
e) di porre in essere le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare i Diritti del Concessionario sulle risorse RPR oggetto di concessione, anche nei confronti di terzi, informando immediatamente il Concessionario in caso di sequestro e/o pi- gnoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi e/o violazione di diritti di proprietà industriale sulle risorse RPR sulle quali il Concessionario ha acquisito Diritti, e per risolvere le eventuali controversie e cercando, ove possibile e/o opportuno, di of- frire soluzioni per mitigare le conseguenze negative derivanti da tale(i) controver- sia(e).
5.2 Insiel si impegna a svolgere i servizi di Manutenzione di cui all’Art. 7 ed ogni attività necessaria all’utilizzo da parte del Concessionario delle Risorse concesse, nel rispetto delle procedure e prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2.
5.3 Ove necessario ai fini delle opere ed interventi di cui all’Art. 4.2 Insiel si im- pegna a garantire l’accesso del Concessionario alle infrastrutture della RPR. Insiel si impegna inoltre a non tenere o non richiedere al Concessionario comportamenti tali da rendere di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l’accesso alle infra- strutture della RPR o, in ogni caso, tali da impedire il regolare svolgimento di tali attività.
5.4 Qualora per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, non fosse più possibile garantire al Concessionario i Diritti d’Uso sulle Ri- sorse già consegnate, Insiel si impegna a darne notizia al Concessionario con il mas- simo preavviso consentito dalle circostanze e a proporre al Concessionario, previo accordo con il Concedente, una soluzione tecnica alternativa e funzionalmente equivalente, nei termini definiti nell’Art. 5 dell’Allegato 1, senza ulteriori oneri a ca- rico del Concessionario; qualora il Concessionario accetti la soluzione proposta i Di- ritti del Concessionario si intenderanno trasferiti sulle Infrastrutture alternative per la rimanente durata della Concessione. Qualora la soluzione alternativa proposta da Insiel comporti per il Concessionario un adeguamento della propria rete, Insiel si adopererà per limitare eventuali interruzioni del servizio da esso fornito a terzi, con- cordando preventivamente l’intervento con l’Operatore.
Qualora non fosse possibile concordare fra le Parti una soluzione tecnica alternativa
e funzionalmente equivalente si procederà come definito all’Art. 15.
Articolo 6 – CONSEGNA E ACCETTAZIONE DELLE RISORSE
6.1 La consegna e accettazione delle Risorse concesse avviene secondo le pro- cedure e le specifiche di cui agli Allegati 1 e 2.
6.2 All’atto della consegna viene redatto un Verbale di consegna e accettazione, sottoscritto dalle parti, che riporta gli esiti dei test effettuati. Il Verbale riporta anche i costi delle eventuali opere ed interventi imprevisti, preventivamente concordati con il Concessionario, svolti da Insiel ai fini della consegna delle Risorse, nonché gli eventuali Importi rideterminati in sede di consegna, come previsto dall’Art. 2.1 dell’ Allegato 1 al Contratto.
6.3 Sottoscrivendo il Verbale di consegna ed accettazione il Concessionario ac- cetta le Risorse consegnate e gli Importi relativi alle opere ed interventi imprevisti effettuati da Insiel ai fini della consegna, nonché gli eventuali nuovi Importi, rideter- minati ai sensi dell’ Art. 6.2.
6.4 La sottoscrizione del Verbale di consegna ed accettazione sancisce l’avvio della fase di esercizio. La mancata sottoscrizione del Verbale di consegna e accet- tazione da parte del Concessionario solleva Insiel da ogni obbligo relativo alla Ma- nutenzione.
Articolo 7 – MANUTENZIONE
7.1. Per Manutenzione si intende il servizio di manutenzione effettuato da Insiel sulle Risorse RPR concesse al Concessionario. La Manutenzione si articola in:
a) Manutenzione ordinaria o programmata;
b) Manutenzione straordinaria/correttiva;
7.2 Le procedure e le specifiche tecniche che regolano gli interventi di Manuten- zione sono descritti negli Allegati 1 e 2.
7.3 Gli Importi che il Concessionario corrisponderà ad Insiel per i servizi di Ma- nutenzione sulle Risorse concesse sono indicati all’Art. 9.1.
Articolo 8 – SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) E PENALI
8.1 Fatti salvi i casi di Forza Maggiore di cui all’Art. 12, i livelli di servizio (SLA) concordati fra le parti e le Penali applicabili sono definiti nell’Allegato 1.
Articolo 9 – RISORSE CONCESSE E IMPORTI
9.1 A titolo di corrispettivo per le opere ed interventi propedeutici alla consegna, per il Diritto d’Uso delle Risorse concesse e per i servizi di Manutenzione il Conces- sionario corrisponderà ad Insiel gli Importi di seguito indicati:
- € a titolo di Una Tantum per le spese sostenute da Insiel in fase istruttoria;
- € per le opere ed interventi propedeutici alla consegna delle risorse
- € per il Diritto d’Uso per 15 anni (Modalità IRU) sulle Infrastrutture di posa
- € per il Diritto d’Uso per 15 anni (Modalità IRU) sulle coppie di Fibre ottiche
spente di dorsale
- €/anno, per 15 anni, per i servizi di manutenzione sulle Infrastrutture di posa
- €/anno, per 15 anni, per i servizi di manutenzione sulle coppie di fibre ottiche
spente di dorsale
- €/anno, per anni, per il Diritto d’Xxx, comprensivo dei servizi di manuten-
zione, sulle Fibre spente singole di accesso
- €/anno, per anni, per il Diritto d’Xxx, comprensivo dei servizi di manuten-
zione, sugli spazi in co-locazione
L’elenco dettagliato delle opere e interventi propedeutici e delle risorse oggetto di concessione sono riportati in allegato alla Domanda di Concessione.
Gli Importi indicati sono al netto dell’IVA.
9.2 Gli Importi relativi ai servizi di manutenzione sono da intendersi comprensivi di ogni attività e fornitura connesse alla manutenzione ordinaria e straordina- ria/correttiva effettuati da Insiel sulle infrastrutture e gli impianti della RPR oggetto
di Concessione e per l’intera durata della stessa.
9.3 Gli Importi relativi ad eventuali opere e interventi imprevisti effettuati da In- siel ai fini della consegna delle Risorse concesse sono riportati nel Verbale di conse- gna ed accettazione di cui all’Art. 6.2 e fatturati secondo le modalità di cui all’Art. 10.
Gli Importi eventualmente rideterminati ai sensi dell’ Art. 6.2 e riportati nel Verbale di consegna ed accettazione andranno a sostituire, ai fini della fatturazione, gli Im- porti indicati nel presente Contratto.
9.4 Rimangono a carico del Concessionario gli oneri relativi ad eventuali diritti di terzi.
Articolo 10 – CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
10.1 Insiel fatturerà gli Importi secondo le modalità di seguito descritte:
a) a seguito della sottoscrizione del Verbale di consegna e accettazione di cui all’Art.
6.2 una Fattura comprensiva di:
- Importi dovuti a titolo di Una Tantum;
- Importi dovuti per le opere e gli interventi propedeutici alla consegna delle Risorse;
- Importi dovuti per il Diritto d’Uso per 15 anni (Modalità IRU) di Infrastrutture di posa e/o di Fibre ottiche spente di dorsale;
In caso di rideterminazione degli Importi ai sensi dell’ Art. 6.2, faranno fede gli Im- porti riportati nel Verbale di consegna e accettazione;
b) a cadenza annuale posticipata, a partire dal mese di gennaio di ogni anno succes- sivo a quello di sottoscrizione del Verbale di consegna e accettazione, una Fattura comprensiva di:
- Importi dovuti per i servizi di manutenzione sulle Infrastrutture di posa e/o sulle coppie di Fibre ottiche spente di dorsale nell’anno solare precedente;
- Importi dovuti per il Diritto d’Uso, comprensivo dei servizi di manutenzione, delle Fibre ottiche spente di accesso nell’anno solare precedente;
- Importi dovuti per il Diritto d’Uso, comprensivo dei servizi di manutenzione, degli spazi in co-locazione nell’anno solare precedente;
- Importi dovuti per le Prestazioni e i servizi extra-canone effettuati e conclusi nell’anno solare precedente.
In caso di rideterminazione degli Importi ai sensi dell’ Art. 6.2, faranno fede gli Im- porti riportati nel Verbale di consegna e accettazione.
10.2 Per il solo anno in cui è stato sottoscritto il verbale di consegna e accettazione, il periodo di fatturazione va dalla data di sottoscrizione del Verbale al 31 dicembre dell’anno medesimo.
10.3 Il pagamento delle fatture avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 30 (trenta) giorni dalla data convenzionale di emissione fattura fissata all’ultimo giorno del mese.
10.4 Il mancato pagamento degli Importi di cui all’Art. 9 solleva Insiel da ogni obbligo relativamente ai Servizi di Manutenzione sulle Risorse concesse.
10.5 Gli importi derivanti da eventuali Penali dovute da Insiel per il mancato ri- spetto degli SLA di cui all’Art. 6 dell’Allegato 1, saranno recuperati dal Concessiona- rio, previa contestazione delle inadempienze riscontrate, tramite emissione di fat- ture (fuori campo IVA, ex. Art. 15, D.P.R. n. 633/72), pagabili a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse.
Articolo 11 - RESPONSABILITÀ
11.1 Insiel non può in alcun modo essere considerata responsabile per eventuali disservizi causati da impianti/soluzioni di accesso installati e/o proposti dal Con- cessionario o da suoi dipendenti o da terzi aventi con esso rapporti contrattuali o
anche solo di fatto.
11.2 Insiel declina ogni responsabilità per il contenuto delle informazioni tra- smesse utilizzando le risorse della RPR oggetto di Concessione.
11.3 Fatto salvo quanto previsto all’Art. 5 e all’Art.8, Insiel non sarà responsabile per qualsiasi danno che il Concessionario può subire se non dipendente da azioni/omissioni addebitabili ad Insiel per colpa grave.
11.4 La responsabilità di Insiel è in ogni caso limitata al solo danno emergente.
Articolo 12 – FORZA MAGGIORE
12.1 Per “Evento di Forza Maggiore” si intende un accadimento al di fuori del con- trollo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di recarsi sul posto nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tu- multi, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Contratto.
12.2 Gli Eventi di Forza Maggiore sospenderanno le reciproche obbligazioni delle Parti derivanti dal presente Contratto.
12.3 In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto per causa di Forza Maggiore, la Parte interessata dall’evento dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte indicando, se possibile, la natura dell’evento e gli ef- fetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
12.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Mag- giore per un periodo superiore a 60 giorni il Contratto si intenderà risolto, limitata- mente alle Risorse interessate dall’evento di Forza maggiore, fatto salvo quanto do- vuto per il periodo antecedente al verificarsi dell’Evento.
Articolo 13 – DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
13.1 Il presente Contratto decade al decadere della Concessione.
13.2 L'efficacia del presente Contratto è subordinata al perdurare delle condi- zioni generali definite dal Concedente per la concessione di diritti d’uso sulle risorse della RPR.
13.3 E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 14 - RECESSO DI INSIEL DAL CONTRATTO
14.1 Insiel si riserva di recedere dal presente Contratto, mediante comunica- zione scritta inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) in caso di revoca, annullamento, cessazione degli effetti delle licenze individuali e/o autorizzazioni del Concessionario e/o decadenza dei requisiti di cui in pre- messa;
b) in caso di inadempienza del Concessionario a quanto previsto all’Art. 4.6 (Piano di Copertura);
c) in caso di inadempienza del Concessionario a quanto previsto dall’Art. 10 (Con- dizioni di fatturazione e modalità di pagamento) e tale inadempienza non sia sa- nata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla relativa diffida da parte di Insiel, inviata via PEC;
d) in caso violazione da parte del Concessionario di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Art. 19 (Riservatezza) o dell’Art. 26 (Codice Etico);
14.2 Nei casi di cui sopra il Concessionario è tenuto a corrispondere ad Insiel quanto dovuto per il periodo antecedente alla comunicazione di recesso, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
Articolo 15 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO DAL CONTRATTO
15.1 Il Concessionario ha facoltà di recedere dal Contratto, relativamente all’in- tera fornitura o alla parte della stessa nella quale si è verificato l’evento nei casi di cui alle lettere a) e b) che seguono e al successivo Art. 15.4, mediante dichiarazione scritta inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) superamento della soglia massima delle Penali per i Servizi di Manutenzione di cui all’Art. 7 dell’Allegato 1;
b) impossibilità di concordare una soluzione tecnica alternativa e funzionalmente equivalente di cui all’Art. 5.4.
c) in caso violazione da parte di Insiel di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell’Art. 19 (Riservatezza).
15.2 In tali casi il Concessionario avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo che verrà calcolato ai sensi dell’Articolo 5 dell’Allegato 1; nel caso di cui all’Art. 15.1 lett. c) che precede, in aggiunta al predetto indennizzo il Concessionario avrà diritto all’eventuale maggior danno.
15.3 Nei casi di cui sopra il Concessionario è tenuto a corrispondere ad Insiel quanto dovuto per il periodo antecedente alla dichiarazione di recesso.
15.4 La facoltà di cui all’art. 15.1 può essere esercitata dal Concessionario anche in caso di diniego delle autorizzazioni/premessi necessari alla realizzazione delle opere di cui all’art. 4.2. In tal caso nessun indennizzo è dovuto da Insiel al Conces- sionario, fatta salva la restituzione dell’importo versato per i Diritti d’Uso per le an- nualità residue di mancato utilizzo del collegamento in Fibra Ottica alla data di re- cesso.
Articolo 16 - CONSEGUENZE DEL RECESSO
16.1 Il recesso dal Contratto solleva Insiel da ogni obbligo nei confronti del Con- cessionario relativamente ai Servizi di Manutenzione delle Risorse concesse.
16.2 In tutti i casi di recesso il Concessionario è tenuto a rimuovere le proprie infrastrutture, impianti ed apparati co-locati nell’ambito della RPR .
Articolo 17 – SICUREZZA DEL PERSONALE
17.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, si impegnano l’una verso l’altra, nel caso di affidamento di lavori, anche per tramite di ditte da esse incaricate a:
a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare;
b) cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e prote- zione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell’altra Parte.
17.2 Con specifico riferimento ai sopralluoghi Insiel richiede che vengano asse- gnati a ditte qualificate, mentre sarà cura di Insiel fornire la descrizione degli im- pianti da visionare, le prescrizioni di utilizzo delle infrastrutture, le indicazioni sugli eventuali rischi specifici ed interferenziali che si possono incontrare, affinché il Con- cessionario possa predisporre le più adeguate misure di sicurezza.
17.3 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabi- lità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell’altra Parte degli obblighi di cui al presente Articolo. In particolare il Concessionario si obbliga ad operare in base alle prescrizioni di legge vigenti ed alle condizioni imposte dagli Enti gestori delle strade (ad es. predisposizione segnaletica del cantiere); si obbliga altresì a ripristi- nare lo stato dei luoghi come prima del sopralluogo.
17.4 Le Parti si impegnano a coordinarsi, al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
Articolo 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
18.1 INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,
"Codice in materia di protezione dei dati personali", informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Per- tanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.
18.2 Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed infor- mazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispet- tivo contrattuale. Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.
18.3 Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o tele- matici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
18.4 Relativamente ai dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato X.Xxx.196/2003.
Articolo 19 – RISERVATEZZA
19.1 Le Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i propri dipendenti e/o consulenti siano per qualsivoglia ragione, legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto, entrati in possesso. A tal fine, ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria.
Le Parti limiteranno la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a que-
gli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria e di terzi che ne- cessitino di essere messi a conoscenza della stessa, in stretta dipendenza della ne- goziazione ed esecuzione del presente Contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla Parte destinataria di osservare l’obbligo di riservatezza di cui al pre- sente Articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente re- sponsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni violazione dei propri amministra- tori, dipendenti, consulenti e terzi di cui al presente Articolo.
19.2 Le informazioni riservate riguardanti una Parte non possono essere utiliz- zate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso o rese pubbliche senza il previo consenso scritto della Parte interessata. Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano venute o vengano a conoscenza durante o in rela- zione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o l'esecuzione del presente Con- tratto, che non siano di dominio pubblico.
19.3 La Parte non sarà ritenuta inadempiente agli obblighi di riservatezza i cui ai precedenti paragrafi ove abbia comunicato o divulgato informazioni riguardanti all’altra Parte che:
a) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte che le ha divulgate;
b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che le ha ottenute o ven- gano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dall’altra Parte che ha il pieno diritto di disporne;
c) siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tute- lare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi
all’AGCOM. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché quest’ultima possa ri- chiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo ri- medio di legge.
19.4 Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza.
19.5 Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. A seguito di richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, tali informa- zioni devono essere distrutte dalla Parte che le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse.
19.6 Alla scadenza del presente Contratto Quadro, ciascuna delle Parti si impe- gna per un ulteriore periodo di cinque anni, a non rivelare a terzi le informazioni ri- servate di proprietà dell’altra Parte.
Articolo 20 – CESSIONE DEI DIRITTI D’USO E CESSIONE DEL CREDITO
20.1 E’ fatto divieto al Concessionario di effettuare qualsiasi atto di disposizione, sia parziale che totale, dei Diritti d’Uso sulle risorse della RPR oggetto di conces- sione.
20.2 E’ fatto divieto ad Insiel di cedere i crediti verso il Concessionario derivanti a suo favore dai compensi dovuti dal Concessionario in ordine alle forniture in oggetto del presente Contratto.
20.3 In caso di mutata situazione del Concessionario, susseguente ad operazioni di straordinaria amministrazione quali scorporo di attività, fusioni, cessioni di rami di azienda, il Concessionario ha facoltà di cedere i diritti derivanti dalla Concessione e dal Contratto al soggetto derivante da tale operazione, previa notifica della ces-
sione al Concedente e ad Insiel, a condizione che il subentrante sia in grado di adem- piere esattamente le obbligazioni ai sensi dell’art. 4. Affinché tale cessione sia effi- cace è necessario che il Concedente e Insiel, previa comunicazione del Concessio- nario da inoltrarsi con un preavviso minimo di novanta giorni, manifestino espres- samente il proprio consenso.
Articolo 21 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
21.1 Ciascuna Parte manterrà l’esclusiva titolarità dei marchi (registrati e non) e degli altri segni distintivi utilizzati, nonché dei brevetti, dei modelli di utilità ed orna- mentali e dei disegni ornamentali registrati. Il presente Contratto non potrà mai in- terpretarsi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti van- tati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni sopra menzionati in favore dell’altra Parte.
21.2 Nessuna Parte è autorizzata ad usare il marchio (registrato o meno) o la de- nominazione sociale dell’altra Parte, senza previo consenso scritto.
Articolo 22 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI
22.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione o deroga al presente Contratto dovrà essere effettuata dalle Parti solo per iscritto.
22.2 Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate dall’Autorità Giudiziaria o da altri enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata, la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.
Articolo 23 – FORO COMPETENTE
23.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
23.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all’inter-
pretazione, all’esecuzione, o alla validità ed efficacia del presente Contratto, var- ranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per la soluzione non giurisdizio- nale delle controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunica- zioni; in particolare, per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione della istanza alla suddetta Autorità, ai sensi dell’ar- ticolo 1, comma 11, della Legge 249/97 e della normativa specifica. A tal fine, i ter- mini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
23.3 Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, ogni controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Con- tratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Articolo 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI
24.1 Le comunicazioni fra le Parti saranno validamente effettuate solo per iscritto e precisamente a mezzo PEC, ove così previsto nel presente Contratto e, negli altri casi, via FAX o e-mail ed indirizzate ai Punti di Contatto di seguito indicati o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente indicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. Le comu- nicazioni in fase di esercizio saranno effettuate dalle Parti nelle modalità indicate nell’Allegato 1.
24.2 Insiel dichiara di eleggere domicilio ai fini dell’esecuzione del presente Con-
tratto in
( ), xxx x.
xxxxxx .
tel.
e fax
PEC
24.3 Il Concessionario dichiara di eleggere domicilio ai fini dell’esecuzione del
presente Contratto in
( ), xxx x.
xxxxxx .
tel.
e fax PEC
24.4 Ai suindicati domicili saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguar- dano l’esecuzione degli accordi contrattuali.
24.5 Le comunicazioni si intendono ricevute, nel caso di invio a mezzo PEC, alla data dell’avviso di ricevimento e, nel caso di invio a mezzo fax, alla data indicata nel rapporto di trasmissione, che fa prova della spedizione e della relativa data di invio.
24.6 E’ fatto obbligo al Concessionario comunicare ad Insiel gli estremi ed i rife- rimenti delle Ditte incaricate dal Concessionario a svolgere le opere ed interventi in carico al Concessionario nell’ambito del Contratto.
24.7 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o sog- getti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata da Insiel al Concessionario, e viceversa.
Articolo 25 - DISPOSIZIONI VARIE
25.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal presente Contratto, che siano ragio- nevolmente richiesti/e dall’altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.
25.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell’esercizio di diritti previsti a suo fa- vore dal presente Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti.
25.3 Tutte le disposizioni del presente Contratto che prevedano obblighi delle
Parti da eseguirsi dopo la cessazione dell’efficacia del medesimo, rimarranno valide ed efficaci anche dopo tale data, senza necessità per le Parti di rinnovare o altri- menti reiterare gli impegni assunti in proposito.
25.4 Il presente Contratto non determina e non dà luogo ad alcuna società, nean- che di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di di- pendenza tra le Parti; di conseguenza in nessun caso una della Parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni, omissioni, atti, fatti e/o comporta- menti tenuti dall’altra.
25.5 Il presente Contratto, stipulato a mezzo scambio di corrispondenza com- merciale, è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa a carico della Parte richiedente la registrazione.
25.6 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese relativi al perfezionamento del presente Contratto.
Articolo 26 - CODICE ETICO/DLGS 231/2001
26.1 Il Concessionario garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica profes- sionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecita- mente le decisioni a favore di Insiel.
Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Conces- sionario si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di Insiel e nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, para- grafi A.1, A.2 ed A.3, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Contratto reperibili, al momento della stipula del presente Contratto, al sito di INSIEL: xxxx://xxx.xxxxxx.xx, sezione Chi Siamo, sottosezione Mission e Vi- sion che il fornitore dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità.
Il Concessionario dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Insiel ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre Insiel al ri- schio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
Il Concessionario prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Insiel di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 27 - ELENCO ALLEGATI
▪ Allegato 1 – Procedure, tempistiche, SLA, Penali
▪ Allegato 2 – Specifiche tecnico operative