Bando pubblico – Anno 2020
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Bando pubblico – Anno 2020
Per la concessione di contributi finalizzati alla coproduzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale - art. 12 c. 4 della Legge Regionale 20 settembre 2006,
n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”.
Premessa 2
Soggetti ammissibili e requisiti 3
Modalità di richiesta del contributo 6
Termini di conclusione del progetto e proroghe 8
Coproduzione 8
Scadenza e presentazione della domanda 8
Modalità di selezione delle domande 10
Istruttoria di ammissibilità formale 10
Valutazione dei progetti presentati 10
Criteri di selezione e graduatoria 11
Ammontare del contributo 12
Spese ammissibili 13
Spese sostenute nel territorio 14
Modalità di erogazione 15
Revoca 18
Rendicontazione 19
Disposizioni generali 23
Tutela della privacy 24
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33) 24
Responsabile del procedimento 25
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Premessa
La Regione, ai sensi dell’art. 12 co. 4 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, concede contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di lungometraggio di rilevante interesse regionale (art. 4 L.R. 15/2006), da co-produrre tramite l’intervento diretto della Regione.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati approvati con le Deliberazioni della
G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione
G.R. n. 49/12 del 7.12.2011) e n. 1/29 del 17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 5/9 dell’11.2.2014), e di recente integrate con deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del 21.6.2016, attuative della L.R. n. 15/2006 che definiscono, altresì, i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante “Legge regionale
20 settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19“ sono stati, altresì, introdotti correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di rendicontazione, anche in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di contributi selettivi alla produzione cinematografica.
Il programma di spesa relativo agli interventi di cui al presente Bando, è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 7 luglio 2020 concernente “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Programma di spesa. Esercizio finanziario 2020. Stanziamento euro 4.023.100. Missione 05 – Programma 02 - Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre
2006, n. 15, art. 24, comma 1”.
La Giunta regionale, con l’intento di incoraggiare gli autori esordienti, ha previsto altresì che una quota dello stanziamento del 2020 destinato ai lungometraggi, pari a € 250.000,00, sia riservata a finanziare opere prime, nella definizione prevista dalla L. 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che all’art. 2, comma 1 lett. e) che reca “Opera prima: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche”.
La Delibera stabilisce, altresì, che la Commissione Tecnico-artistica di cui all’art. 11 della L.R. 15/2006, che deve selezionare i progetti, applicherà per le opere prime i criteri di valutazione già previsti per i lungometraggi dall’art. 12 della stessa legge, redigendo un’unica graduatoria.
Con Decreto Assessoriale n. 3/13165 del 30 luglio 2020, ai sensi della Legge regionale di stabilità all’art. 8, c. 18, il termine per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per gli
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interventi in materia di cinema di cui all’art. 12 co. 4 della legge 15/2006 è stato fissato per il giorno
15 settembre 2020.
Il presente Bando e la relativa modulistica sono stati approvati con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 13724 Rep. n. 1067 del 5 agosto 2020.
Lo stanziamento complessivo è pari a Euro 1.230.000,00 Soggetti ammissibili e requisiti
a) Imprese cinematografiche e audiovisive, in forma singola
b) Reti di imprese 1 cinematografiche e audiovisive
Le imprese richiedenti rispetto al progetto presentato, devono:
1) essere produttore unico;
2) essere coproduttore con quota di maggioranza;
3) essere designato quale produttore delegato alla richiesta del contributo dal coproduttore in caso di coproduzioni con quote di pari valore o in caso di coproduzioni internazionali;
4) avere un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell’opera audiovisiva;
Sono escluse le associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro. Sono altresì esclusi, non trattandosi di risorse comunitarie, i liberi professionisti.
Le imprese cinematografiche, che devono avere come finalità e attività principale la produzione di opere audiovisive, dovranno attestare in forma di autocertificazione quanto segue:
a) Essere regolarmente costituite ed iscritte da almeno 24 mesi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio o, per le Imprese straniere, presso l’Ente omologo nel Paese di appartenenza;
b) Risultare “Attiva” nel Registro delle Imprese e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
1 Decreto n. 343 del 31.07.2017 –”Rete d’impresa”: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
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c) Operare con il codice ATECO primario 59.11 se italiana; la classificazione equivalente NACE se avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea; l’onere di dimostrare che il volume di fatturato è riconducibile principalmente alla produzione di opere audiovisive se avente sede legale in Paesi extra europei.
d) Non risultare “impresa in difficoltà” secondo la definizione comunitaria di cui all’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014;
e) Avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza per i quali non siano presenti, nel certificato del casellario giudiziale, condanne penali definitive e/o provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti;
f) Non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
g) Di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza, per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, etc.);
h) Non essere destinataria di provvedimenti di revoca di benefici di cui al Capo III della L.R. 20.9.2006, n. 15;
i) Avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC regolare);
j) Non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile (c.d. Dichiarazione Deggendorf);
k) Non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 dell’11.04.20162.
2 Art. 14 L.R. n. 5 dell’11.04.2016 - Xxxxx in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che 'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2 , a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.
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I soggetti richiedenti dovranno attestare in forma di autocertificazione il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Nel caso di reti d’impresa, i requisiti di cui alle lettere a)-k), devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti alla rete.
Si evidenzia che non saranno ammessi gli Organismi che omettano di dichiarare di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 1653, o che rendano dichiarazioni non veritiere.
L’ammissibilità delle imprese individuali e delle società di produzione sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell’apposita modulistica e dei documenti eventualmente richiesti a comprova in sede di presentazione dell’istanza. Resta inteso che limitatamente ai punti a), b) e c) di cui al paragrafo “Soggetti ammissibili e requisiti”, il possesso dei requisiti di ammissibilità potrà essere verificato d’ufficio attraverso la consultazione delle banche dati disponibili online, prima della consegna dei progetti alla Commissione tecnico artistica per la valutazione.
Le imprese straniere invece, limitatamente agli stessi punti, dovranno produrre entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, pena l’inammissibilità, i documenti rilasciati dagli enti omologhi competenti. Qualora i documenti fossero redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata. La traduzione dovrà essere redatta conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. E’ ammessa anche una perizia giurata.
La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Bando, comporta il rigetto della domanda.
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato.
La richiesta di contributo sarà, altresì, considerata non ammissibile qualora il soggetto richiedente:
o abbia ricevuto un provvedimento di revoca del contributo a valere sulla L.R. 15/2006, salvo il caso di rinunce presentate entro il termine prefissato per la realizzazione del progetto.
3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data in data antecedente alla loro richiesta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
3 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 53, comma 16-ter - I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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o inoltra più richieste di contributo per il bando annuale (di lungometraggio).
Modalità di richiesta del contributo
La domanda di concessione del contributo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate, dovrà essere redatta, pena l’inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato e disponibile sul sito internet della Regione xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. La stessa dovrà essere corredata, ai fini della valutazione da parte della competente Commissione tecnico-artistica di cui all’art. 11 della L.R. 15/2006, dei seguenti documenti:
1. progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico;
2. scheda progetto (Modulo A);
3. piano finanziario del progetto di lungometraggio, con indicazione dei finanziamenti richiesti o ottenuti (Modulo B);
4. piano dei costi del progetto di lungometraggio (Modulo C);
5. relazione tecnico artistica che illustri il progetto;
6. (solo per le opere prime) dichiarazione, resa i sensi del DPR 445/2000, con la quale il regista attesta di non avere mai realizzato opere di lungometraggio che hanno ottenuto il nullaosta per la proiezione in pubblico o che siano uscite in sala cinematografica in un Paese estero;
7. dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
8. curriculum degli autori, dell’eventuale produttore, dell’eventuale distributore, corredati da copia del documento di identità in corso di validità, avendo cura di specificare per ciascuna esperienza lavorativa: a) tipo di impiego; b) datore di lavoro; c) periodo di riferimento; d) principali mansioni svolte;
9. eventuale accordo di coproduzione;
10. relazione dalla quale risultino le ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, obbligatoriamente non inferiori al 120% del contributo;
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11. piano di diffusione commerciale ed eventuale contratto o opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato;
12. relazione sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato gli autori o il produttore, dalla quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i premi e le segnalazioni conseguiti, ecc.;
13. link di collegamento per acquisizione di eventuale materiale girato precedentemente o prove filmate del lungometraggio da finanziare;
14. traduzione in lingua italiana per progetti in altre lingue;
15. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza.
A puro titolo informativo, nella Domanda di partecipazione, dovrà altresì essere indicato se nel corso degli ultimi due anni per il progetto oggetto di istanza è stato già richiesto un beneficio contributivo ai sensi degli artt. 5 e/o 6 e/o 9 c.1.2- e/o 12 c. 4 della L.R. 15/2006, e se è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnico artistica. Qualora il progetto sia stato già presentato per lo stesso articolo di legge è necessario indicare le modifiche che sono state introdotte.
Le imprese straniere, qualora risultassero beneficiarie, dovranno, pena la revoca del contributo, presentare la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità autocertificati e non presentati in sede di domanda, a seguito di esplicita richiesta dell’amministrazione regionale, trasmettendo i documenti rilasciati dagli enti omologhi competenti. Qualora i documenti fossero redatti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata. La traduzione dovrà essere redatta conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. E’ ammessa anche una perizia giurata in lingua italiana.
La domanda, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è soggetta alla responsabilità anche penale di cui all’art. 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti saranno dichiarate inammissibili. La documentazione da allegare è elemento essenziale per la valutazione dei progetti proposti; pertanto, è indispensabile che ciascun dossier di progetto sia completo in ogni sua parte e che ciascun documento sia chiaramente individuabile.
Il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso in cui, tra la data di
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presentazione della domanda di agevolazione e la data di pubblicazione della graduatoria delle proposte progettuali ammissibili, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Termini di conclusione del progetto e proroghe
I progetti di lungometraggio dovranno essere completati, unitamente alla relativa rendicontazione, entro tre anni dalla data di comunicazione dell’ottenimento del beneficio (L.R. 15 /2006 art. 13, comma 2) pena la revoca del contributo.
Tale termine può essere prorogato per un periodo massimo di 12 mesi, previa autorizzazione concessa dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, su apposita richiesta motivata da parte del beneficiario.
Coproduzione
Nel caso di opere che prevedono il coinvolgimento di più soggetti (coproduttori e/o produttori esecutivi), la domanda di contributo dovrà essere presentata dall’unico soggetto tra questi che rappresenta la quota di maggioranza oppure ha ricevuto apposita delega oppure è un produttore esecutivo (si vedano i requisiti di ammissibilità delle imprese di cui al relativo paragrafo). In tal caso l’impresa risultata beneficiaria del contributo, , rimane l’unica referente e responsabile nei confronti dell’Amministrazione regionale in ordine alla realizzazione del progetto. L’impresa risultata beneficiaria dovrà pertanto sostenere spese ammissibili per un ammontare “pari” almeno all’importo del contributo concesso. La restante parte potrà essere sostenuta dalle imprese cinematografiche che partecipano in coproduzione e/o produzione esecutiva, fino alla concorrenza del 100% dell’ammontare totale delle spese ammissibili. Il contributo dell’Amministrazione regionale e gli obblighi nei suoi confronti devono essere sempre esplicitati in tutti i contratti, accordi, scritture, ecc. stipulati tra il beneficiario e le altre imprese che partecipano a vario titolo alla produzione.
Scadenza e presentazione della domanda
Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 di martedì 15 settembre 2020
La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo
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di Posta Elettronica Certificata (PEC), rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande (con i relativi allegati) inviate da una casella di posta elettronica certificata ed in formato “pdf”. La domanda e ciascuno degli allegati, distinti e correttamente denominati (massimo 30 caratteri) , dovranno essere trasmessi, attraverso la casella di posta elettronica certificata, con cartella zippata in un unico e solo invio.
Nell'oggetto dell'inoltro telematico dovrà essere riportato: “L.R. 15/2006 art. 12 co. 4 – Bando pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di lungometraggio di rilevante interesse regionale”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l’ora stabiliti.
Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di ricezione rilevabile dal sistema documentale regionale.
Le imprese richiedenti dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tutte le modalità di invio sopra descritte onde evitare inutili appesantimenti del sistema documentale e la conseguente incertezza sull’invio/ricezione.
Le Imprese straniere, limitatamente all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, potranno inviare la domanda di contributo (con i relativi allegati) per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica dell’istante al seguente indirizzo di Posta Elettronica del Servizio: xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
La domanda dovrà essere in regola con le norme sull’imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l’esenzione.
L’imposta di bollo pari a 16,00 Euro, se dovuta, potrà essere:
1) versata con modello F23 (indicando Codice tributo “456 T” e Codice ufficio “TWD”) che andrà scansionato ed allegato alla domanda.
2) assolta a seguito di acquisto; in tal caso dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R: 445/2000, nella quale l’istante dichiarerà di aver provveduto al pagamento dell’imposta e di aver, a tal fine, annullato (apponendovi la data dell’istanza) la marca da bollo. A comprova dell’avvenuto pagamento dell’imposta, nella Dichiarazione sostitutiva dovrà essere indicato il numero seriale di 14 cifre identificativo della marca da bollo acquistata. Nella Dichiarazione l’istante si impegna a conservarne l’originale contestualmente alla istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce, per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
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Nel caso di irregolarità relativamente all’apposizione della marca da bollo, in applicazione del
D.P.R. 642/72, la Regione provvederà a segnalare il mancato pagamento dell’imposta al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Modalità di selezione delle domande
La selezione delle domande avverrà tramite procedura valutativa a graduatoria articolata nelle seguenti fasi:
1) istruttoria di ammissibilità formale delle domande;
2) valutazione del merito dei progetti presentati.
Istruttoria di ammissibilità formale
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande verrà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ed è finalizzata alla verifica di:
- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa e dell’assolvimento dell’obbligo di bollo (qualora dovuto);
- della completezza della domanda comprese le dichiarazioni ivi contenute e della documentazione allegata;
- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
Nel corso dell’istruttoria, la domanda non potrà essere integrata con ulteriori documenti, fatta salvo il ricorso alla procedura di cui all’articolo 10bis della L. 241/1990. Il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema emette il provvedimento di approvazione delle domande ritenute ammissibili e di quelle formalmente inammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Sardegna.
Le domande che hanno superato positivamente la fase di ammissibilità formale sono sottoposte alla successiva fase di valutazione del merito dei progetti presentati.
Valutazione dei progetti presentati
La valutazione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è effettuata, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 15/2006, da una Commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti del settore, individuati con Decreto dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di valutazione come previsto dall’art. 11 della stessa legge.
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La valutazione è effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri di selezione indicati nel successivo paragrafo, per un massimo di 100 punti. Saranno ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50 punti di cui almeno 40 connessi alla valutazione del contenuto culturale, come più avanti specificato.
Criteri di selezione e graduatoria
La Commissione tecnico-artistica, avendo a disposizione 100 punti, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei seguenti criteri, espressi in legge al comma 2 dell’art. 12:
a) valore artistico e tecnico - fino a 15 punti;
b) valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna - fino a 45 punti;
c) curriculum degli autori - fino a 10 punti;
d) validità economico – finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale; devono essere privilegiati quei progetti che possono avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle riconosciute e titolate operanti sul mercato - fino a 10 punti;
e) ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, obbligatoriamente in misura non inferiore al 120% dell’importo del contributo richiesto - fino a 5 punti.
f) curriculum del produttore e del distributore - fino a 10 punti;
g) risultati di precedenti progetti, anche di lungometraggi, cui abbiano partecipato il produttore o gli autori, valutati sulla base del successo di critica e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni conseguiti - fino 5 punti;
Saranno ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50 punti di cui almeno 40 connessi alla valutazione del contenuto culturale dell’opera di cui alle lettere a) e b).
Tra i progetti ammessi al finanziamento dovranno essere compresi progetti di opere prime per un importo complessivo non superiore a 250.000,00.
A parità di punteggio precederà in graduatoria il progetto che:
1. ha ottenuto il punteggio più elevato nella parte culturale di cui alle lettere a) e b).
2. ha riportato il punteggio più elevato alla lettera b).
3. ha riportato il punteggio più elevato alla lettera d)
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Nel caso di ulteriore parità, la graduatoria sarà definita in base alla data e all’orario di presentazione della domanda.
La graduatoria, corredata dei pareri motivati espressi dalla Commissione e dell’importo del contributo concesso, sarà approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul sito internet della Regione.
A ciascun beneficiario verrà comunicato l’importo del contributo concesso per il quale verrà richiesta formale accettazione. In caso di rinuncia al contributo da parte di coloro che sono ammessi al beneficio finanziario, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, qualora sia contabilmente fattibile, provvederà a dichiarare ammissibile al beneficio il proponente che, nella graduatoria in essere, occupa la posizione immediatamente utile,
Ammontare del contributo
Ai soli fini del raggiungimento dell’intensità di aiuto previsti dalla normativa europea, ed in particolare dalla Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013, (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive e dal Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni, il lungometraggio è da ritenersi “Film difficile”, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo – Direzione Cinema.
Il contributo, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 54 del Regolamento di esenzione 651/2014 citato, è concesso nella misura massima del 35% del costo complessivo del film fino ad un ammontare massimo di € 400.000,00 per progetto, elevabili ad euro 500.000,00 in caso di coproduzione internazionale.
Dai costi sono esclusi i benefici di cui agli articoli 5 e 9 della stessa legge.
La Commissione tecnico-artistica, in ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 12 della L.R. 12/2006, indica i progetti di lungometraggio di rilevante interesse regionale da produrre tramite l’intervento diretto della Regione. La Giunta regionale, nel rispetto graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio proposti dall’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport.
Qualora il contributo assegnato sia pari alla richiesta, il progetto e il preventivo proposti non potranno subire variazioni. Ogni altra eventuale modifica non sostanziale dovrà essere concordata e approvata dall’Assessorato.
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Qualora il contributo assegnato sia inferiore all’importo richiesto il soggetto proponente potrà rimodulare il progetto senza alterarne il carattere originario; in ogni caso la misura massima del contributo concedibile non potrà essere superiore al 35% delle spese ammissibili.
Ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 alle imprese di produzione soggette a imposta in Italia,
si applica una ritenuta d’acconto del 4% per ogni rata di contributo concesso.
Le imprese di produzione che non sono soggette a imposta in Italia dovranno autocertificare che sono assoggettate a imposta in un altro Paese e che non operano in Italia attraverso una stabile organizzazione o una base fissa. In mancanza di tale certificazione l’importo verrà erogato con la ritenuta del 4%.
Spese ammissibili
Sono considerate spese ammissibili:
• attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
• sviluppo del progetto;
• pre-produzione e produzione del lungometraggio;
• post produzione del lungometraggio.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 sono altresì considerate spese ammissibili:
• Producer fee - fino al 7,5% a titolo forfetario del totale parziale (al netto delle spese generali). Il Producer fee, non finanziabile con l’ammontare del contributo concesso, potrà essere considerato costo ammissibile ai fini del calcolo del contributo.
• Apporti “in kind” - Tali costi, non finanziabili con l’ammontare del contributo concesso, potranno essere considerati costi ammissibili ai fini del calcolo del contributo, secondo i parametri di seguito indicati: a) I costi per il personale relativi all’amministratore o a un socio dell’impresa richiedente (ditta individuale) devono essere calcolati secondo le tabelle da CCNL decurtate del 25% e in ogni caso per una percentuale massima non superiore al 5% del totale parziale (al netto delle spese generali); b) i costi relativi a mezzi e beni messi a disposizione dal produttore che rientrano nelle prestazioni proprie, devono essere calcolati al prezzo medio di mercato decurtato del 25% e in ogni caso per una percentuale massima non superiore al 10% del totale parziale (al netto delle spese generali). Per entrambe le voci di costo devono essere fornite le tabelle di riferimento e le modalità di calcolo attraverso le quali sono stati determinati gli importi.
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• Spese per implementazione misure di sicurezza causa COVID19 - Le spese sostenute per la sanificazione degli spazi e per le misure preventive messe in atto al fine di contrastare la diffusione del COVID-19, al netto delle eventuali agevolazioni previste dai provvedimenti nazionali e/o nazionali adottati per fronteggiare l’emergenza, potranno essere rendicontate nelle varie categorie di spese ammissibili: spese generali (acquisto dei dispositivi di protezione, igienizzazione delle attrezzature e sanificazione degli ambienti, ecc.), spese per il nolo di attrezzature (es. noleggio materiale per distanziamento), spese per servizi nelle varie fasi di produzione (es. consulenze tecniche, materiale di comunicazione sulle misure adottate per lo svolgimento delle riprese, ecc.). Qualora alcuni dispositivi non siano reperibili nella forma del nolo, ad esempio i termoscanner e i distanziatori in plexiglass, sarà consentito l’acquisto e la successiva rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria tra le spese varie, alla voce “Altre spese varie”.
Le spese generali (spese postali, telefoniche, materiali di consumo, assicurazioni, spese legali direttamente collegate al progetto e amministrative), non finanziabili con l’ammontare del contributo concesso, sono ammesse fino al 10% del totale parziale (al netto delle spese generali) se supportate da documentazione di spesa, oppure fino al 7,5% a titolo forfetario del totale parziale (al netto delle spese generali).
Tutte le spese sono da intendersi al netto delle eventuali agevolazioni previste dai provvedimenti nazionali e/o regionali adottati per fronteggiare l’emergenza COVID.
Spese alloggio
La spesa giornaliera per l’alloggio è ammissibile, per un importo non superiore a Euro 200,00 a persona a notte.
Spese per vitto
La spesa per vitto è ammissibile per un importo non superiore a Euro 40,00 a pasto a persona, per un massimo di due pasti giornalieri a persona.
In ossequio al disposto del Regolamento GBER 561/2014, le spese sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda, considerando tali quelle con data di emissione del relativo documento contabile successiva alla presentazione.
Spese sostenute nel territorio
Le ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, devono essere obbligatoriamente in misura non inferiore al 120% dell’importo del contributo richiesto.
Per spese sostenute sul territorio regionale sono ammissibili quelle relative a:
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• compensi per il personale residente in Sardegna;
• servizi, impiego di maestranze e professionalità locali resi da persone fisiche residenti in Xxxxxxxx, x/x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x/x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx;
• beni di consumo non durevoli acquisiti o noleggiati da fornitori con sede legale e/o operativa in Sardegna;
• beni durevoli noleggiati da fornitori con sede legale e/o operativa in Sardegna;
• costi per permessi e autorizzazioni sostenuti in Sardegna;
• costi per asseverare il consuntivo economico finale del progetto, se il professionista è residente in Sardegna o se l’impresa che assevera il consuntivo economico ha sede legale/e o operativa nella regione Sardegna.
• Spese generali documentate.
Si precisa che per quanto riguarda eventuali fatture di agenzie viaggi o tour operator con sede legale e/o operativa in Sardegna, sono da considerarsi ammissibili quali spese nel territorio esclusivamente le spettanze dell’agenzia stessa ma non i costi dei biglietti emessi.
Modalità di erogazione
La liquidazione del contributo assegnato ed il relativo pagamento avverrà dopo la conclusione dell’attività finanziata e previa presentazione del relativo rendiconto, e comunque, tenuto conto delle spese riconosciute ammissibili.
Su richiesta degli interessati la Regione concede un’anticipazione fino al 70% degli importi assegnati, su presentazione di fideiussione bancaria o di garanzia fideiussoria assicurativa di corrispondente importo, stipulata obbligatoriamente con società iscritte nel registro I.V.A.S.S. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. 95/12; l'IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP), con intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Nella fidejussione dovrà essere indicato quanto segue: La Banca o la Compagnia Assicurativa, o gli intermediari finanziari, assumono l’obbligo del rimborso entro 15 giorni alla Regione – su richiesta scritta della stessa – dell’intera somma anticipata o del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del contributo concedibile nei casi, rispettivamente:
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a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini del prescritto rendiconto medesimo, ancorché presentato in termini che ne impediscano la giuridica approvabilità.
b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all’importo della concessa anticipazione.
La fidejussione verrà obbligatoriamente rinnovata fino a esplicito svincolo dell’Assessorato regionale che potrà avvenire a seguito della presentazione di regolare rendiconto e contestualmente al provvedimento di liquidazione del saldo.
Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 ai beneficiari è concessa altresì la facoltà di richiedere alternativamente una prima anticipazione del 35% del contributo concesso previa presentazione di apposita fidejussione; una seconda anticipazione del 35% ad avanzamento dei lavori, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute sul 35% dell’anticipo già concesso.
In entrambi i casi l’erogazione del saldo, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogato a ultimazione del progetto, a seguito di presentazione dell’apposita documentazione di rendicontazione finale e previa verifica positiva da parte dell’Assessorato.
Il soggetto beneficiario dovrà:
a) Consegnare copia dell’opera realizzata completa in tutte le sue parti (in formato DVD);
b) Consegnare le copie autentiche dei contratti e degli accordi finalizzati alla distribuzione dell’opera, che dovranno obbligatoriamente contenere la presa visione e l’accettazione delle condizioni di cui alle Direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008) e successive modifiche e integrazioni.
c) Consegnare una ulteriore copia dell’opera audiovisiva in un formato ad alta risoluzione, non prima dei 12 mesi dall’uscita del film nelle sale cinematografiche, a scopo di archiviazione e di eventuale utilizzazione a fini di promozione del territorio e di comunicazione istituzionale. Il soggetto Proponente dichiara e garantisce di avere acquisito il preventivo consenso alla consegna alla Regione della copia dell’opera per gli scopi predetti da parte di tutti i soggetti aventi diritto in relazione alla realizzazione dell’opera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autori, soggettisti, sceneggiatori, registi attori);
d) Attestare, ai sensi delle Deliberazione della Giunta regionale n. 39/45 del 15.7.2008, l’avvenuto deposito presso la Biblioteca regionale, se il soggetto ha sede nel territorio regionale;
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e) Consegnare una dichiarazione di titolarità dell’opera ed una lettera di manleva in ordine alla titolarità dei diritti di qualsiasi materiale visivo, documentale e sonoro utilizzato ai fini della realizzazione dell’opera stessa;
f) Autorizzare la Regione Sardegna all’utilizzo, a titolo gratuito, di almeno dieci immagini di scena selezionate dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo. A tal fine il soggetto beneficiario dichiara e garantisce alla Regione Sardegna di avere acquisito il preventivo consenso all’utilizzo delle immagini da parte di tutti i soggetti aventi diritto in relazione alla realizzazione del lungometraggio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autori, soggettisti, sceneggiatori, registi, attori);
g) Consegnare una dichiarazione a firma del beneficiario attestante la concessione alla Regione Sardegna della licenza d’uso non esclusiva per la diffusione del lungometraggio nei circuiti delle mostre e rassegne, che potrà avvenire non prima di 12 mesi dall’uscita nelle sale, ed attestante, altresì, l’impegno a comunicare preventivamente alla stessa amministrazione, l’eventuale diffusione dell’opera nei circuiti delle mostre e rassegne, onde consentire alla Regione adeguata partecipazione.
In caso di minori spese rendicontate, la Regione provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo concesso tale da riportarlo al 35% del totale delle spese ammissibili, mantenendo al contempo invariata la percentuale del 120% del contributo delle spese sostenute sul territorio e/o della percentuale dichiarata in sede di istanza.
La percentuale delle spese relative alle ricadute sul territorio dichiarata in sede di istanza, deve rimanere invariata, in quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnico artistica di cui all’art. 11 della L.R. 15/2006. Eventuali riduzioni di tale percentuale in fase di bilancio consuntivo, determineranno la proporzionale riduzione del contributo assegnato al fine di mantenere invariata la percentuale dichiarata in sede di istanza e oggetto di valutazione.
Ai fini dell’erogazione del contributo i beneficiari sono tenuti, inoltre a rispettare le seguenti condizioni:
1) primi ringraziamenti alla Regione Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, corredati dal logo istituzionale, per il contributo di coproduzione;
2) menzione in tutte le iniziative previste per la promozione dell’opera, della contribuzione della Regione Sardegna ed inserimento del logo istituzionale e della dicitura “con il contributo della Regione Sardegna l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport” su tutti i supporti previsti della comunicazione. Tutte le
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modalità di utilizzazione di nomi e loghi della Regione Sardegna devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera n. 13/17 del 24 marzo 2009;
3) menzione e/o ringraziamento, nei titoli di testa e/o coda dell’opera, delle località, aziende, istituzioni, associazioni, enti, professionisti e persone fisiche presenti sul territorio regionale che abbiano agevolato la realizzazione dell’opera stessa;
Il Beneficiario si impegna a mantenere indenne la Regione Sardegna da qualunque pretesa o ragione di soggetti a qualunque titolo coinvolti nella lavorazione e nella realizzazione dell’opera.
II contributo dell’Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (conferenze stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine, pubblicazioni ecc.), attraverso l’apposizione del logo della Regione Autonoma della Sardegna.
I beneficiari dei finanziamenti di opere audiovisive, in occasione di iniziative promozionali sono tenuti a darne preventiva comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna.
Revoca
Il contributo concesso è soggetto a revoca nei seguenti casi:
a) se erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
b) qualora vengano meno i requisiti richiesti per l’ammissibilità al contributo;
c) qualora non vengano rispettati i termini previsti per la presentazione della rendicontazione o in caso di mancata rendicontazione o di mancata consegna dell’opera;
d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell’importo dichiarato in fase di ammissione del contributo;
e) mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui ai numeri da 1 a 3 del paragrafo precedente,
f) per grave inadempimento;
g) per gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti;
h) in caso di rinuncia su richiesta del beneficiario.
In caso di revoca del contributo si provvederà al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati. Fatta eccezione per il caso di cui alla lettera h) ma solo se le rinuncia interviene entro i termini previsti per la realizzazione del progetto, le imprese destinatarie di un provvedimento di revoca non possono presentare istanza di contributo, nei successivi 12 mesi, nei bandi a valere sulla L.R. 15/2006, pena l’inammissibilità .
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Rendicontazione
A chiusura del progetto di lungometraggio, entro tre anni dalla data di comunicazione del beneficio, salvo ricorso alla deroga, l’impresa presenta una dettagliata relazione che dovrà illustrare:
o gli aspetti tecnico-artistici del progetto di lungometraggio
o tutti gli elementi utili a collegare il progetto alle spese rendicontate
La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata su apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e xx.xx.xx., redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa, nel rispetto delle indicazioni e dei modelli che saranno forniti dall’Amministrazione regionale e disponibili sul sito istituzionale.
La dichiarazione e ciascuno degli allegati, in formato PDF, distinti e correttamente denominati (massimo 30 caratteri), dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx., con cartella zippata in un unico e solo invio.
Nell'oggetto dell'inoltro telematico dovrà essere riportato: “L.R. 15/2006 art. 12 co. 4 Lungometraggi – Rendicontazione Progetto: _ annualità:
Le Imprese straniere, limitatamente all’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, potranno inviare la rendicontazione per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica dell’istante al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
La documentazione riepilogativa di spesa, dovrà essere asseverata da un revisore contabile, un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro con costi a carico del produttore.
Dovrà altresì essere trasmesso l’elenco analitico degli estremi dei giustificativi delle spese (contratto, data, tipo, numero e data del documento di spesa, nome cognome e codice fiscale, o partita IVA del beneficiario, oggetto della spesa con relativo importo, data pagamento, modalità pagamento, spese da ascrivere al contributo regionale), redatto, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e xx.xx.xx.
Resta inteso che tutte le spese devono essere effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e pertanto essere direttamente e inequivocabilmente riconducibili al progetto oggetto di contributo, nonché alle voci precedentemente soprarichiamate.
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Sono rendicontabili pertanto le spese relative a prestazioni effettuate dai soci e da tutti coloro che ricoprono cariche sociali nell’impresa richiedente, purché dalla documentazione contabile si evinca che sono riferite ad una specifica attività del progetto. Pertanto non deve trattarsi di prestazioni per cariche sociali con oneri a carico della gestione ordinaria INPS (ad esempio: compenso per presidente, compenso in qualità di socio amministratore, etc.) ma di compensi per prestazioni d’opera. Resta inteso, inoltre, che l’impresa richiedente e i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e/o rapporti di parentela entro il terzo grado.
Non sono ad ogni modo rendicontabili.
• le spese regolate in contante o relative a compensazioni;
• le spese per le quali il beneficiario del contributo ha già fruito di una misura di sostegno finanziario d’origine comunitaria, nazionale, regionale, comunale;
• le spese di rappresentanza e comunque di mera liberalità (art. 48, comma 5 della L.R. 24 aprile 1993, n. 17);
• le spese riferite alle manutenzioni straordinarie di immobili, acquisto di mobili e arredi, attrezzature, apparecchiature e comunque riguardanti “Immobilizzazioni”, fatta eccezione per quei beni il cui costo unitario non sia superiore a Euro 516,46 (art. 54 del TUIR);
• l’IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche se essa non sarà effettivamente recuperata;
• le spese attestate da qualsiasi forma di autofatturazione;
• le spese fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
• le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell’opera o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto beneficiario degli aiuti;
• le spese per l’acquisto di carburante in quanto non direttamente e inequivocabilmente riconducibili al progetto oggetto di contributo;
• in generale tutte le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto e per le quali non possa essere dimostrata la riconducibilità
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Requisiti dei documenti
Tutti i titoli di spesa e di pagamento, i contratti, le convenzioni, le lettere d’incarico, ecc., devono riportare l’indicazione del CUP assegnato. Il CUP è obbligatorio se tali documenti hanno data successiva a quella di invio della comunicazione di concessione del contributo. Sarà pertanto cura del beneficiario, nel caso di documenti nativi digitali, coordinarsi con il fornitore e/o con il prestatore di servizi, al fine di inserire il CUP nei documenti sopra elencati.
Requisiti dei giustificativi di spesa
La liquidazione e il pagamento del contributo avviene nei limiti delle spese riconosciute ammissibili.
A tal proposito, si rappresenta che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta devono:
– essere tenuti nel rispetto delle norme del diritto civile e tributario in tema di contabilità e nel rispetto dei regolamenti di contabilità del soggetto beneficiario del contributo;
– derivare da impegni giuridicamente vincolanti (contratti, fatture, ricevute fiscali, lettere di incarico ecc.), assunti in conformità alla normativa vigente, da cui risulti chiaramente il beneficiario del contributo, il fornitore o prestatore di servizi, l’oggetto della prestazione, il relativo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato;
– riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);
– devono riferirsi a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e pertanto essere direttamente e inequivocabilmente riconducibili al progetto oggetto di contributo;
– devono riferirsi a spese effettuate entro il periodo di ammissibilità previsto;
– devono riferirsi a spese sostenute dall'impresa beneficiaria;
– essere consultabili in originale e conservati, per il periodo previsto dalle norme vigenti, presso il domicilio fiscale dell’Impresa, per ogni eventuale accertamento;
Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, e fino all’ammontare del contributo concesso, devono essere “annullati” mediante l’apposizione nell’originale di un timbro di imputazione della spesa, recante la seguente dicitura: “Spesa rendicontata ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 12 co. 4, anno _ ”. Sarà pertanto cura del beneficiario coordinarsi con il fornitore al fine di inserire, nel campo note della fattura elettronica tale dicitura. Nel caso non sia possibile inserire tali riferimenti il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva da allegare alla documentazione consuntiva.
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Requisiti generali dei documenti di pagamento
Tutti i documenti contabili dovranno essere debitamente quietanzati. Le fatture e i documenti fiscali equipollenti si intendono quietanzati quando sono effettivamente incassati dal fornitore. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con evidenza sul conto corrente bancario o postale intestato all’impresa e dovranno rispettare il principio della tracciabilità.
Le modalità di quietanza possono essere, esclusivamente, le seguenti:
• bonifico o ricevuta bancaria o postale (del beneficiario del contributo) dal quale si desuma chiaramente l'avvenuto pagamento della fattura o di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non sarà accettata la mera disposizione di pagamento);
• assegno (emesso tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti) o matrice della stesso con relativo estratto conto del beneficiario del contributo, che attesti il pagamento della fattura ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l’uscita finanziaria dalla banca. Potrebbe essere richiesta una dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore con riferimento ai dati identificativi della fattura e dell’importo imputabile al progetto oggetto del contributo e pertanto direttamente riconducibile alla fattura;
• mod. F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d'acconto relative alle spese di consulenza e dei costi del personale. In caso di pagamenti cumulativi, devono essere allegate le singole disposizioni di pagamento corredate da un prospetto analitico timbrato e firmato dal titolare dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della Società di produzione, che dettagli la composizione del pagamento stesso;
• per i pagamenti home-banking, la registrazione del pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui si evinca il relativo addebito sul conto corrente;
Al fine del rispetto del principio della tracciabilità non sono ammessi pagamenti con denaro contante e compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario ed il fornitore, fatte salve quelle modalità di pagamento che comunque ne garantiscono la tracciabilità sul conto corrente bancario.
Documenti giustificativi cumulativi di spese imputabili al progetto:
- in caso di un pagamento cumulativo di più spese imputabili al progetto è necessario allegare le singole disposizioni di pagamento corredate da una distinta a firma del titolare dell’impresa individuale o del legale rappresentante della Società di produzione che evidenzi l'elenco delle fatture che risultano pagate mediante il versamento in oggetto. Di ogni fattura va dettagliato il fornitore, il numero, la data, l'importo.
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Disposizioni generali
A seguito dell’entrata in vigore del "Regolamento Generale di esenzione n. 651/GBER", la Commissione Europea ha dichiarato, all’art. 54, che i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, del Trattato ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento. In tale ambito presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è in itinere l’avviamento delle procedure per la comunicazione in esenzione relativamente alla richiamata L.R. 15/2006 e che, pertanto, gli aiuti per l’annualità 2020 potranno essere concessi nel rispetto e nei limiti previsti dal sopra citato Regolamento.
Il contributo può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili. E’ consentito il cumulo con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto individuata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Parimenti, il contributo può essere cumulato con altri aiuti “de minimis” se questi ultimi fanno riferimento a costi ammissibili non individuati. Se i costi dovessero essere individuati il cumulo è possibile fino al raggiungimento dell'intensità massima individuata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
Si ricorda che le risorse potranno essere impegnate dal competente Centro di Responsabilità una volta individuati i beneficiari secondo le vigenti disposizioni contabili.
La liquidazione degli importi spettanti, anche per quanto concerne eventuali anticipazioni, è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalla ripartizione del plafond annuale di competenza e di cassa attribuite alla Direzione Generale dei Beni Culturali, in conformità alle disposizioni della Legge di stabilità regionale e dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 23.06.2011, n. 118.
L’Assessorato procederà a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui alla domanda di erogazione e di cui alla documentazione di rendicontazione del contributo. Nel caso il progetto risultasse beneficiario di altri contributi pubblici, ulteriori verifiche potranno essere effettuate sulla documentazione di spesa presentata agli uffici eroganti (Fondazione Sardegna Film Commission, altri Assessorati Regionali, Comuni, Ministero).
Sono escluse dal sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna le opere audiovisive elencate al comma 3 dell’art. 4 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, e le opere a carattere pornografico, che facciano apologia di violenza o siano di incitamento all’odio etnico o razziale.
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Si specifica che la Fondazione Sardegna Film Commission, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’ambito delle propria attività istituzionale, è disponibile a fornire servizi e assistenza alle produzioni con informazioni di carattere logistico e creativo, supporto nel disbrigo delle pratiche relative ad autorizzazioni e/o concessioni e a garantire il continuo raccordo tra la produzione, il territorio e le sue professionalità. La Fondazione, inoltre, assicura piena assistenza alle produzioni per l’applicazione di protocolli di eco-sostenibilità dei set cinematografici, nel rispetto delle coordinate europee di settore. All’indirizzo sopra riportato sono reperibili le informazioni sull’attività della Fondazione, la cui sede operativa è a Cagliari, in via Malta 63, e i recapiti telefonici e mail per eventuali contatti.
Tutela della privacy
Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.
I dati personali di cui l’Assessorato venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In relazione a tali dati si fornisce, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’informativa di cui all’allegato del presente Bando denominato “Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 del Regolamento UE 2016/679”.
Nel modello “Domanda di contributo” dovrà essere dichiarata la presa visione della succitata informativa.”
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33)
I soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza.
Prendono atto, altresì, che in caso di richiesta di accesso agli atti presentata dal titolare del diritto, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante, da giurisprudenza consolidata deve ritenersi esclusa in radice
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l’esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che “i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”.
Pertanto, nel caso specifico, non è ammessa la sussistenza di un interesse tutelato alla riservatezza della propria opera dell’ingegno, a fronte della richiesta di accesso agli atti formulata da un concorrente escluso. Nel caso in cui si tratti di opera di ingegno, si deve escludere che il diritto d’autore ne impedisca l’accesso ove siano strumentali alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
E’ escluso che l'amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai contro interessati”
Alcune decisioni del Consiglio di Stato e del TAR, confermano ancora che il diritto di accesso non può essere limitato dalla coesistenza sul documento del diritto di autore, fermo restando che l’esercizio dello stesso non può mai legittimare successive forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale ottenuta. Infatti, ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990 la natura di opera dell’ingegno dei documenti, di cui si chiede l’ostensione, non rappresenta una causa di esclusione dall’accesso, tenuto conto che la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell’autore ovvero del titolare dell’opera intellettuale, mentre la normativa sull’accesso è funzionale a garantire altri interessi ed in questi limiti va consentita la visione e l’estrazione di copia.
La “copia resa” in occasione dell’accesso è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi diversi da quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica. L’utilizzo del materiale dovrà essere esclusivamente funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza di accesso, in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefono: 070606-4433, 070606-4419 e 070606-5035. Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire via mail ai seguenti indirizzi:
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