CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI
Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano Piossasco, Rivalta, Volvera
REGOLAMENTO
DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
Approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 2 del 15/02/2012
TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA
Art. 1 - Oggetto
1 - Il presente regolamento disciplina le erogazioni in denaro a favore di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti per soddisfare i bisogni fondamentali della vita, definendo la tipologia dei contributi, le modalità di calcolo, gli importi erogabili, i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
I contributi economici sono strumento di contrasto alla povertà e consentono a ciascuna persona di poter disporre di risorse economiche utili a superare le situazioni di bisogno ovvero facilitare l'integrazione sociale e la promozione dell’autonomia, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale.
2 - Per il sostegno al reddito il Consorzio utilizza i seguenti strumenti di intervento:
a) reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro;
b) contributi temporanei di inserimento sociale per persone abili al lavoro in presenza di progetto e contratto;
c) contributi temporanei per minori per nuclei familiari con minori in presenza di progetto e contratto;
d) contributi per mantenimento abitazione in presenza di progetto e contratto;
e) contributi per temporanee sistemazioni abitative in presenza di progetto e contratto;
f) contributi per specifiche esigenze;
g) contributi a titolo di prestito.
Art. 2 - Beneficiari
1 - Possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento:
a) i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio, che versino in stato di bisogno e che, pertanto, siano in difficoltà a provvedere autonomamente a se stessi od al proprio nucleo familiare. I cittadini stranieri non appartenenti ad un paese dell’Unione Europea devono avere una regolare carta di soggiorno od un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura od avere depositato istanza per il rinnovo dello stesso;
b) i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei Comuni del Consorzio, anche non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria;
c) i cittadini stranieri - anche non residenti - che non possano essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente: minori, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui devono provvedere, persone inserite nei programmi di protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo;
d) i cittadini italiani residenti in altro Comune - temporaneamente domiciliati in un Comune del Consorzio - che necessitino di prestazioni economiche non differibili esclusivamente per ragioni di urgenza. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza;
e) i cittadini italiani, cosiddetti senza fissa dimora, che non risultino iscritti presso alcuna anagrafe comunale, purché lo stato di bisogno sia insorto quando dimoravano in uno dei Comuni del Consorzio;
f) i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio piemontese: per tali cittadini si fa riferimento alla l.r. 1/87.
2 - Sono, invece, esclusi dal beneficio delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento:
o i cittadini stranieri con permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche in quanto tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
o tutti gli studenti iscritti ai corsi universitari, post-universitari od equiparati.
3 - Le prestazioni economiche sono erogate ad integrazione delle eventuali misure di contrasto alla povertà previste dallo Stato o da altri enti pubblici, in particolare dai Comuni di residenza. Il richiedente dovrà dichiarare di aver prioritariamente espletato le procedure per usufruire delle suddette misure, comprese le eventuali agevolazioni fiscali per l’acquisto di servizi previste dalla normativa vigente e dichiarare tutti i benefici fruiti. Qualora tali benefici siano assegnati quando il richiedente già usufruisce delle presentazioni del Consorzio, dovrà darne comunicazione per iscritto entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Di conseguenza i contributi economici potranno essere ridotti.
4 - Le prestazioni economiche previste dal presente regolamento non possono essere erogate a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, fatta eccezione per i contributi a titolo di prestito e quelli per specifiche esigenze.
5 - In caso di inserimenti in strutture quali convivenze guidate, gruppi appartamento o assimilabili, che prevedono un percorso di autonomia e che non contemplino nella retta le spese di mantenimento o quelle per specifici bisogni personali - spese poste a carico del beneficiario - potrà essere erogato un contributo economico idoneo a soddisfare i suddetti bisogni, per il periodo previsto dal progetto di autonomia, preso atto della mancanza o dell’impossibilità di prestazioni da parte della rete familiare o di terzi. In questi casi il contributo ”Reddito di mantenimento” o “Temporaneo di inserimento sociale” dovrà essere ridotto in misura pari o superiore del 50% in considerazione della spesa già sostenuta per la retta della struttura.
6 - I contributi economici sono erogati tenendo in considerazione il nucleo familiare. Si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell’intervento - del nucleo familiare composto da:
a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.
Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito
1 - Il «reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare – così come definito al punto 6, lettere a), b) e c), del precedente articolo 2 - al
momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive.
Esso si calcola prendendo il REDDITO COMPLESSIVO dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR1; i redditi cui l’IRPEF si applica separatamente 2; i redditi esenti dal pagamento dell’IRPEF3; quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva4, nonché gli altri redditi5. Dal totale così risultante vengono sottratte esclusivamente l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali pagate ed i contributi obbligatori. Non vengono sottratte le eventuali trattenute dovute a restituzioni di prestiti e finanziamenti.
Quando, nel presente regolamento, si fa riferimento al reddito mensile, esso è pari al reddito complessivo dell’anno in corso diviso per 12. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:
a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile;
b) il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di Reddito di mantenimento o di Temporaneo inserimento sociale implementato della spesa realmente sostenuta per l’affitto fino al massimale previsto - che viene considerato come parametro di riferimento mensile del nucleo – e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:
o cure sanitarie;
o massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
o debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d’impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi con apposito Fondo nazionale;
o spese sostenute per l’affitto, per sanare eventuali morosità relative ad affitto ed utenze;
o tasse di successione;
o spese funerarie;
o ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale a seguito della dichiarazione di inagibilità;
o eliminazione delle barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia, al netto delle agevolazioni vigenti.
Le spese elencate vengono considerate solo se si dimostra, esibendo fattura o altra documentazione utile, di averle sostenute dopo il percepimento dei suddetti lasciti o donazioni.
Qualora componenti del nucleo familiare abbiano intestato x xxxxxx beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei cinque anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all’atto dell’intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500,00.
1 Cfr. in Appendice la Nota 1 2 Cfr. in Appendice la Nota 2 3 Cfr. in Appendice la Nota 3 4 Cfr. in Appendice la Nota 4 5 Cfr. in Appendice la Nota 5
Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento dell’ICI/IMU intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500,00.
c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
d) in materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti;
e) i sussidi erogati dallo Stato o da Enti pubblici diretti al sostegno del reddito;
f) i sussidi erogati da Fondazioni private, Associazioni e simili diretti al sostegno del reddito, anche se non hanno carattere continuativo;
g) L’indennità di accompagnamento, l’indennità di comunicazione, l’indennità di frequenza e le indennità comunicazione sordomuti o per cecità parziale e assoluta, con la limitazione di cui al comma 3 del presente articolo.
2 – Il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre, dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinchè possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito, per le medesime finalità.
I contributi di sostegno al canone, quelli per il nucleo familiare e per la maternità (di cui alla legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) - nel periodo di effettiva fruizione - si considerano costituenti del reddito e per il calcolo si procede come al comma 1, lettera b), del presente articolo.
3 - Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:
a) le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall’I.N.A.I.L.;
b) gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici dell’A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative).
L’indennità di accompagnamento, l’indennità di comunicazione, l’indennità di frequenza e le indennità comunicazione sordomuti o per cecità parziale e assoluta non concorrono alla formazione del reddito nella misura in cui esse vengano effettivamente utilizzate a fini assistenziali e socio-sanitari, producendo idonea documentazione (ad esempio buste paga e versamento contributi per personale di assistenza, scontrini per farmaci/prodotti dietetici non coperti dal SSN ma prescritti dal MMG).
4 - Nel caso in cui il richiedente od un componente del nucleo familiare - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l’interessato, anziché beneficiare di assistenza economica, possa avere diritto al “contributo a titolo di prestito”. Solo qualora il richiedente non possegga i requisiti di accesso a tale misura e la situazione socio economica, anche in presenza degli emolumenti maturati, sia tale da costituire titolo all'erogazione economica di contributi, non si terrà conto delle entrate non
ancora percepite, ma il contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio da parte del servizio sociale. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo sarà sospeso per un periodo da determinare con le seguenti modalità: gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati - sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivisi per la quota mensile del contributo di “reddito di mantenimento” o “temporaneo di inserimento sociale”, implementata della spesa realmente sostenuta per l’affitto fino al massimale previsto (al netto dell’eventuale contributo comunale di sostegno per il pagamento del canone di locazione). Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione del contributo.
5 - Si definisce «patrimonio mobiliare» il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in denaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all’estero e far capo a società estere.
6 - Si definisce «patrimonio immobiliare» il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia od all’estero.
TITOLO II CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
Art. 4 – Beneficiari
1 - Possono fruire del contributo di mantenimento i nuclei comprendenti persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
a) nuclei in cui tutti i componenti abbiano compiuto i 65 anni, fatta salva la presenza di minori. Tale contributo, normato dalla tabella A6, in presenza di familiari che sostengono il nucleo potrà essere erogato con abbattimenti del 50% o del 30%, in base alla valutazione professionale dell’assistente sociale;
b) nuclei diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) in cui tutti i componenti abbiano compiuto i 55 anni, per i quali sia verificata l’impossibilità di altri aiuti/prestazioni, disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e storie personali. È fatta salva la presenza di minori. Ai nuclei rientranti in tale fattispecie il contributo di mantenimento viene erogato fino all’avvenuta liquidazione della pensione/assegno sociale da parte dell’INPS. Tale contributo, normato dalla tabella A bis, in presenza di figli o altre persone che sostengono il nucleo potrà essere erogato con abbattimenti del 50% o del 30%, in base alla valutazione professionale dell’assistente sociale;
c) nuclei comprendenti esclusivamente persone cieche, sorde, ovvero con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio), invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta
6 Le tabelle A, Abis, B e C sono riportate in appendice e costituiscono parte integrante del presente regolamento.
dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). È fatta salva la presenza di minori. A tali nuclei il contributo viene erogato con una riduzione del 30% rispetto a quanto normato dalla Tabella A; tale riduzione può non essere applicata, previa valutazione motivata dell’assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.
d) nuclei formati da una persona invalida al 100%, con l’eventuale ulteriore presenza soltanto di figli a suo carico in età di obbligo scolastico/formativo ovvero di un altro adulto convivente la cui presenza continua sia indispensabile ai fini di garantirne l’assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo; il contributo viene in tal caso erogato secondo quanto previsto dalla tabella A ed, in presenza di familiari che sostengono il nucleo, potranno essere effettuati abbattimenti del 50% o del 30%, in base alla valutazione professionale dell’assistente sociale.
2 - Il contributo di mantenimento può altresì essere erogato a nuclei che, oltre alle caratteristiche individuate alle lettere a), b) e c) del comma precedente, comprendano anche un adulto abile al lavoro qualora sia stato erogato in precedenza un contributo d’inserimento sociale di cui all’art.7, nel caso in cui tale contributo non possa più essere erogato per i motivi previsti ai successivi articoli. In tal caso il conteggio del contributo di mantenimento viene effettuato senza considerare nella composizione del nucleo la presenza dell’adulto abile al lavoro.
3 - Le norme precedenti si applicano anche nel caso in cui il nucleo sia formato da persone in tutela/curatela/amministrazione di sostegno deferita al Consorzio con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 5 – Modalità di calcolo
1 – Per il calcolo del reddito di mantenimento si utilizza una quota base stabilita nelle tabelle A o A bis..
2 - Alla quota base del reddito di mantenimento, come previsto nelle tabelle A o A bis tenendo conto del numero di componenti del nucleo, viene sommato un importo pari al 90% del canone di affitto, con esclusione di spese accessorie e del saldo di eventuali morosità pregresse, o della rata di mutuo per l’acquisto della prima abitazione, e nei limiti del massimale indicato in tabella A a condizione che tali importi, durante il periodo di erogazione del contributo, siano regolarmente pagati nei termini e nella misura prevista dai contratti di affitto o di mutuo. Il massimale si riferisce all’importo del 90% del canone di affitto.
3 - Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito, come definito all’art. 3, non sia superiore alla somma della quota base e della quota di affitto come previsto nel comma precedente. L’importo del contributo è pari alla differenza tra tale somma e il reddito percepito dal nucleo.
Art. 6 – Durata
Il reddito di mantenimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti all’art. 27.
TITOLO III
CONTRIBUTI TEMPORANEI DI INSERIMENTO SOCIALE
Art. 7 – Beneficiari
1 - I contributi temporanei di inserimento sociale possono essere erogati a nuclei comprendenti persone abili al lavoro, che non rientrano nei casi previsti all’art. 4 per il contributo di mantenimento; sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all’interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti e teso al raggiungimento dell’autonomia. Essi possono essere erogati in presenza di progetto e contratto, sottoscritto dal/i beneficiario/i abile/i al lavoro, che preveda il rispetto delle azioni concordate con il Servizio Sociale e con l’eventuale coinvolgimento di altri enti/associazioni.
2 - In particolare sono individuate le seguenti situazioni:
a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione legale, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall’accertamento di detto stato;
c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al Servizio Sociale, con inserimento in struttura/affidamento familiare, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
d) persone con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
e) nuclei familiari in cui l’unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell’azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);
f) persone in carico al Servizio Sociale, ed al Dipartimento di Salute Mentale e/o al Dipartimento Patologia delle Dipendenze - cui competono gli interventi previsti dalla normativa vigente di appoggio e sostegno - con programma terapeutico certificato dai suddetti Dipartimenti e concordato con il Servizio Sociale, incompatibile con qualsiasi attività ed, inoltre, persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti di cui sopra, nello stretto periodo necessario ad attivare le procedure per ottenere la certificazione di invalidità;
g) persone sole od in coppia, entrambe di età superiore ai 50 anni - per le quali si sia verificata l’impossibilità di altri aiuti - disoccupate e non ricollocabili al lavoro per motivi di salute, età e storie personali. Tale contributo dovrà essere erogato con abbattimenti del 50% o del 30%, in base alla valutazione professionale dell’assistente sociale, in presenza di figli o altre persone che sostengono il nucleo.
Art. 8 – Modalità di calcolo
1 - Il contributo temporaneo di inserimento sociale è composto da una quota base, secondo la Tabella B. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi assegni familiari, emolumenti, contributi di familiari, come specificato al comma 1 dell’art. 3. L’importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il
massimale erogabile. Esso può essere modulato con abbattimenti percentuali a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente e puntualmente verificate dal servizio sociale.
2 - Xxxxx situazioni previste all’art. 7 comma 2, lettere a), b), c) e d), in presenza di un concreto progetto di autonomizzazione, qualora il beneficiario dopo aver costituito nucleo a sé, sia temporaneamente ospitato presso parenti o terzi, verrà tenuto conto solo del reddito del beneficiario e della sua prole, per un massimo di mesi 6.
Art. 9 – Durata
1 - La durata del contributo e la modalità di erogazione sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, che può essere proposto per un massimo di 4 mesi, rinnovabile a seguito di verifica e ripresentazione della domanda. Trascorso tale periodo - se non sussistono concrete azioni volte all’autonomizzazione economica quali ad esempio: adesione a programmi delle agenzie preposte all’inserimento lavorativo, corsi professionali con prospettive di assunzione da parte dei componenti abili al lavoro per i mesi necessari - il contributo non verrà ulteriormente erogato.
2 - Qualora il nucleo comprenda, oltre ad una persona abile al lavoro, anche altre persone che rientrino nelle tipologie previste all’art. 4, si applica quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 10 – Motivi di esclusione
Ad integrazione dell’articolo 27 del presente regolamento non possono beneficiare del contributo temporaneo di inserimento sociale i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, non si attivino e partecipino a progetti di avvio al lavoro proposti dal servizio sociale, dai Comuni, dal Centro per l’Impiego o non rispettino quanto previsto nel progetto concordato. Ciò comporta l’interruzione dell’erogazione del contributo.
TITOLO IV
CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI
Art. 11 – Beneficiari
1 - Il contributo temporaneo per i minori ha la finalità di sostenere i nuclei familiari composti da almeno un adulto esercente la potestà genitoriale o affidatario e convivente con figli minori frequentanti effettivamente un’agenzia scolastica o formativa o di età inferiore ai 6 anni nel caso siano previste liste di attesa per asili nido e scuole dell’infanzia, anche in base alla valutazione professionale dell’assistente sociale. Tali nuclei devono avere redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella C. Il contributo viene erogato come strumento all’interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti e teso al raggiungimento dell’autonomia. Esso non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni volte all’autonomizzazione economica quali: ricerca attiva di un lavoro, adesione a programmi delle agenzie preposte all’inserimento lavorativo, corsi professionali con prospettive di assunzione, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro, anche se minori.
2 - Il contributo temporaneo per i minori può essere erogato solo se il nucleo non percepisce altre tipologie di contributi previste dal presente regolamento, ad eccezione di quelle per specifiche esigenze ed a titolo di prestito per un periodo di norma non superiore a 3 mesi.
3 – Il contributo temporaneo per minori in favore di nuclei di persone residenti sul territorio in abitazioni precarie, del tipo di baracche o roulottes, potrà essere erogato esclusivamente a seguito della verifica della frequenza scolastica dei minori e può prevedere degli abbattimenti nella misura dal 30% al 60% in base alla valutazione professionale delle condizioni di vita del nucleo familiare.
Art. 12 – Modalità di calcolo
Per il calcolo dell’importo del contributo, si determina il reddito del nucleo come previsto all’art. 3, a cui si sottrae il 90% dell’importo dell’affitto o della rata di mutuo per l’acquisto della prima abitazione, secondo le stesse regole previste al comma 2 dell’art. 5, e poi si applica la tabella C per ottenere l’importo del contributo spettante.
Art. 13 - Durata
Il contributo temporaneo per i minori è erogabile fino a quando persistano le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati agli articoli 10 e 27. Tuttavia, è compito dell’assistente sociale proponente il contributo verificare l’attivazione per la ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui all’art. 27.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto concordato comporta l’interruzione dell’erogazione del contributo.
TITOLO V
CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE
Art. 14 – Beneficiari
Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e, soprattutto, nel mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, viene prevista l’erogazione di un contributo per il mantenimento dell’abitazione. I soggetti beneficiari sono i nuclei famigliari che non possono usufruire delle altre tipologie di contributi di cui al presente regolamento e che abbiano un reddito – in relazione alla composizione del nucleo – non superiore al 70% del parametro di cui alla tabella B del presente regolamento.
Art. 15 – Modalità di calcolo
1 – Il contributo di mantenimento abitazione può essere erogato, per le spese di abitazione – spese di locazione ad integrazione del contributo di sostegno al canone di locazione erogato dalle amministrazioni comunali, per il pagamento del canone di locazione in possesso di un regolare contratto intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica, a condizione che, a decorrere dall’erogazione del contributo, tale canone sia regolarmente pagato nei termini e nella misura prevista dal contratto di locazione. Il Consorzio, anche in assenza di delega formale rilasciata dal
richiedente, potrà valutare la possibilità di erogare direttamente al locatore il contributo spettante. Hanno titolo ad ottenere il contributo per il mantenimento dell’abitazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto o che si impegnino a presentare regolare domanda all’Ente erogatore. Il contributo consortile potrà essere integrativo della quota erogata l’anno precedente dal Fondo nazionale secondo la modalità di calcolo prevista al comma 3 del presente articolo.
2 - Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente – si può proporre l’erogazione del contributo per il mantenimento dell’abitazione per il periodo di tempo strettamente necessario all’acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.) nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 25, punto 11).
3 - Qualora il reddito, comprensivo del sostegno al canone di locazione eventualmente già erogato dall’amministrazione comunale, sia uguale o inferiore al 70% del parametro tabella B, sarà erogato un contributo mensile pari al minore dei seguenti importi:
la differenza fra il 70% del parametro in tabella B e il reddito
il canone di affitto, con esclusione di spese accessorie e del saldo di eventuali morosità pregresse, contravvenzioni, interessi
il massimale di affitto indicato in tabella A.
4 - Ai nuclei, formati da persone sole e prive di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietarie dell’abitazione/titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un contributo per il mantenimento dell’abitazione – finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche - fino ad un importo massimo di 100,00 euro mensili.
5 - Nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio di edilizia sociale, il contributo è subordinato alla corretta risposta al censimento socio economico (per un corretto calcolo del canone) ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne abbia i requisiti.
TITOLO VI
PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE
Art. 16 – Beneficiari
Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati. Condizione essenziale per l’erogazione di questo tipo di intervento è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente, finalizzato all’autonomizzazione. Sono escluse le situazioni determinate da sfratti, calamità, sgombero per motivi di inagibilità dell’abitazione, ecc., salvo, in casi eccezionali, la valutazione professionale dell’assistente sociale.
Possono beneficiare di tali interventi - finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa – persone/nuclei temporaneamente privi di un’abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture (dormitori, ecc.), che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all’evento di separazione dei genitori, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, in assenza di sostegno parentale;
b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili nei due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l’intervento potrà decorrere dall’accertamento di detto stato;
c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al Servizio Sociale, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno sia insufficiente alla realizzazione del progetto;
d) persone con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile – esclusi gli sfrattati o i perdenti abitazione a seguito di calamità, inagibilità, ecc. - prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
e) persone in carico al servizio sociale che hanno terminato, con buone probabilità di tenuta, programmi di recupero terapeutico in presenza di un progetto di reinserimento concordato con tutti i servizi competenti, in assenza di sostegno parentale;
f) persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è deferita al Consorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria, con redditi insufficienti, fatta salva la competenza di altri servizi;
g) persone vittime di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), la cui permanenza nella stessa unità abitativa metta a rischio la loro incolumità.
Art. 17 – Modalità di calcolo
1 - Il costo della sistemazione non può superare l’importo di 650 euro mensili per il primo componente, aumentabile fino a un massimo del 20% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
2 - Il contributo non può essere erogato qualora il reddito del nucleo sia maggiore o uguale al costo della sistemazione maggiorato del 40% della quota di cui alla tabella B per il nucleo. In caso contrario il contributo verrà erogato nella misura della differenza fra il costo della sistemazione, maggiorato del 40% della quota di cui alla tabella B, e il reddito del nucleo.
Art. 18 – Durata
Il contributo pagamento di temporanee sistemazioni abitative è erogabile, fatta salva la competenza di altri soggetti ed in assenza di altre soluzioni, per lo stretto periodo di tempo necessario a ricercare altre sistemazioni e non può essere superiore a 3 mesi, di norma prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, su valutazione professionale dell’assistente sociale. Nessun limite di durata opera per i giovani fra i 18 ed i 21 anni, e per le persone la cui tutela è deferita al Consorzio.
TITOLO VII
CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ESIGENZE
Art. 19 – Beneficiari
I contributi per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. Tali contributi possono essere
previsti ad integrazione od in sostituzione degli interventi illustrati ai Xxxxxx XX, III, IV e V e si possono erogare per:
a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia di norma redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del Reddito di mantenimento, secondo quanto previsto all’art. 3 del presente regolamento. Questo contributo di norma non può essere erogato per l’acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie. Tali contributi vengono erogati a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente approvate;
b) spese per l’acquisto di vestiario, per l’igiene personale, per i trasporti essenziali. Tali contributi possono essere erogati in alternativa al Reddito di mantenimento o al contributo temporaneo di inserimento sociale per i cittadini aventi titolo ai suddetti contributi ed, inoltre, in casi di conclamata marginalità, previa stesura di un contratto concordato con il richiedente ove siano specificate le spese da sostenere. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono, inoltre, essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all’aggancio ed all’elaborazione di un progetto d’aiuto più complessivo;
c) spese per l’acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l’attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei titolari di reddito di mantenimento o contributi temporanei di inserimento sociale privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
d) spese per l’adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di piccola manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari;
e) erogazione di buoni pasto o rimborsi pasto presso mense/agenzie/associazioni di volontariato di norma per persone sole, prive di sistemazione abitativa e di reddito, che siano in carico al servizio sociale con un percorso teso all’autonomizzazione. Non possono di norma beneficiare dell’intervento consortile le persone con problematiche di prevalente competenza sanitaria;
f) spese per pre-scuola, post-scuola, centri estivi, asilo nido, mensa e trasporto scolastico in favore di minori con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria od in una situazione di grave pregiudizio ed il cui nucleo familiare abbia di norma redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del contributo reddito di mantenimento, secondo quanto previsto all’art. 3 del presente regolamento, fatta salvo la verifica di possibilità di accesso a prestazioni gratuite a seguito di esenzione totale dalla contribuzioni.
g) Il Consiglio di Amministrazione sentita l’Assemblea Consortile può valutare la possibilità di assegnare a fine di ogni anno, sulla base delle disponibilità finanziarie, eventuali contributi economici una tantum per spese specifiche quali quelle di riscaldamento, stabilendo con apposito atto beneficiari e modalità di erogazione.
Art. 20 – Modalità di calcolo
1 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore alla quota di cui alla Tabella A, incrementata dell’importo del canone contrattuale di affitto, se regolarmente pagato, entro il massimale previsto.
2 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
a) per i contributi descritti all’art. 19, lettera a) fino ad un massimale di 1.500,00 euro annui per ogni minore; per quelli di cui alla lettera b) fino ad un massimale di 2.000,00 euro annui per ogni nucleo;
b) per i contributi descritti all’art. 19, lettere c) e d), fino ad un massimale di 2.000,00 euro erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile prima che siano trascorsi 3 anni dalla prima erogazione;
c) l’importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all’art. 19, lettere da a) a d) non può superare 3.000,00 euro annui in favore dello stesso nucleo.
d) per i contributi descritti all’art. 19, lettera e) il numero massimo mensile erogabile è di 31 buoni pasto, per un massimo di mesi 6, prorogabili per altri 6 su valutazione professionale dell’assistente sociale fino ad un massimale di 2.000,00 euro annui per beneficiario.
3 - I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
4 - Gli importi dei contributi possono consistere in un’unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
5 - Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.
TITOLO VIII CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO
Art. 21 – Beneficiari
1 – Possono beneficiare dei contributi a titolo di prestito i cittadini aventi diritto ai contributi economici di cui agli articoli precedenti e che:
a) siano titolari ed in attesa di trattamenti pensionistici da parte di enti previdenziali sia diretti che di reversibilità;
b) siano in attesa di corresponsione di salario da cassa integrazione guadagni e indennità di mobilità oppure di voucher di altri Enti pubblici.
2 – Xxxxxxx, inoltre, beneficiare dei contributi a titolo di prestito i cittadini la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno sia deferita al Consorzio in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte del Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 22 – Modalità di erogazione
I contributi a titolo di prestito possono essere concessi per un periodo di 6 mesi, rinnovabile, fino alla liquidazione delle spettanze od allo svolgimento delle procedure necessarie nel caso di tutela/curatela/amministrazione di sostegno.
Art. 23 – Obblighi dei beneficiari
Il cittadino beneficiario/tutore/curatore o amministratore di sostegno si deve impegnare alla restituzione del prestito che dovrà avvenire, tranne situazioni motivate, in un’unica soluzione.
Art. 24 – Motivi di esclusione
1 - Non possono beneficiare dei contributi a titolo di prestito i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste all’art. 27, a seconda che si tratti di persone abili o non abili al lavoro, tranne nei casi di tutela, curatela o amministrazione di sostegno deferita al Consorzio.
2 - Costituisce ulteriore motivo di esclusione dal contributo a titolo di prestito, la valutazione da parte del servizio sociale della inaffidabilità del richiedente relativamente alla capacità di rispettare l’impegno alla restituzione, in base alla storia personale, alle caratteristiche del nucleo, alle modalità di vita e alla storia dei rapporti col servizio.
TITOLO IX
NORME GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 25 – Modalità di erogazione, verifiche e controlli
1 - La domanda di contributo economico è presentata dal cittadino, anche avvalendosi dei CAF - Centri di Assistenza Fiscale - in caso di convenzione stipulata con il Consorzio, al Servizio Sociale competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti.
2 - Il cittadino presentante domanda è tenuto a compilare in tutte le parti la modulistica/autocertificazione. La domanda deve essere supportata da tutta la documentazione non in possesso dell’ente e non reperibile direttamente presso banche dati accessibili. In caso di componenti del nucleo abili al lavoro, tutti devono presentarsi al colloquio con l’assistente sociale e devono dare adesione formale al progetto concordato con il servizio sociale.
3 - I Servizi consortili sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con altri uffici e con consultazione di banche dati e possibili accertamenti effettuati dalla Polizia Locale. A seconda della tipologia, la domanda dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il/i beneficiario/i.
4 - Tutti i contributi economici possono essere erogati direttamente al richiedente o quietanziati a terzi (ente creditore, volontari, familiari, ecc) esclusivamente in presenza di delega autenticata da parte del titolare o del tutore/curatore/amministratore di sostegno, fatta salva l’eccezione prevista all’art. 15 punto 1.
5 - I contributi economici per alcune categorie di beneficiari potranno essere trasformati ed erogati, in accordo con i Comuni e le associazioni di volontariato, con nuove modalità, quali ad esempio la concessione di buoni e/o l’utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio. I richiedenti che non accetteranno tale modalità di erogazione perderanno il diritto alla prestazione.
6 - E’ fatto obbligo agli operatori del servizio ed agli operatori dei CAF convenzionati – a seguito di incarico dell’istruttoria delle domande di contributo economico - di verificare tutti gli elementi utili alla definizione della tipologia e dell’entità del contributo (quota affitto, contributo di sostegno al canone e relativa quota parte mensile, redditi medi mensili del nucleo, totale annuo già erogato in presenza di massimale, numero mesi già erogati in presenza di massimale, ecc), l’eventuale percentuale di abbattimento, il totale da erogare. Tale totale sarà arrotondato all’euro (da 1 a 49 centesimi si arrotonda per difetto; da 50 a 99 centesimi si arrotonda per eccesso).
7 - L’istruttoria ha, di norma, la durata massima di 60 giorni di calendario dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l’eventuale documentazione richiesta. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata la comunicazione di assegnazione del contributo, ovvero la comunicazione di avvio del procedimento del contradditorio ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 s.m.i., ovvero la comunicazione di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. L’eventuale comunicazione di xxxxxxx verrà inviata dopo che si sia conclusa la procedura di contradditorio. Qualora informazioni pervenute al Consorzio o in possesso del Servizio Sociale evidenzino la possibilità di perdita dei requisiti all’assistenza economica, sarà inviata una comunicazione di interruzione dell’erogazione del contributo che precisi la motivazione del provvedimento adottato, avverso il quale il cittadino potrà presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento.
8 – Il richiedente deve comunicare per iscritto al Servizio Sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui l’evento è avvenuto o ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all’atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario. Le variazioni reddituali devono essere comunicate, e se ne tiene conto per la revisione dell’importo del contributo in atto a decorrere dalla data in cui esse sono avvenute, solo se differiscono per almeno il 10% dall’importo precedentemente comunicato. Le variazioni relative alla composizione del nucleo, al patrimonio immobiliare e a quello mobiliare eccedente i limiti di cui all’art. 27, comma 1, punto c), devono essere comunicate, e se ne tiene conto, in ogni caso.
9 - La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all’accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell’interessato secondo la normativa vigente.
10 - Il richiedente deve, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza del fatto che il Consorzio può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, il Consorzio si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell’intervento della Guardia di Finanza, così come previsto dal Regolamento consortile per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni. Qualora dagli accertamenti vengano rilevate informazioni o dati falsi ed incompleti il Consorzio valuterà se vi sono gli estremi per sporgere querela all’Autorità Giudiziaria ex art. 75 DPR 445/2000. L’erogazione del contributo eventualmente in corso sarà immediatamente sospesa e verrà richiesta la restituzione dei contributi concessi e non spettanti.
11- I contributi decorrono dal mese successivo a quello in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa di tutta la documentazione.
12 - La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è fissata come di seguito riportato per le differenti tipologie di contributo, fatta salva la possibilità di interruzione motivata a seguito di verifiche effettuate:
a) contributi erogati secondo i criteri del reddito di mantenimento: 12 mesi;
b)contributi temporanei di inserimento sociale: per il numero di mesi definiti nel progetto/contratto e comunque non oltre i 12 mesi nell’arco di un biennio per adulti conviventi con genitori anziani e non oltre 30 mesi nell’arco di un triennio per le altre tipologie di nuclei;
c) contributi temporanei per minori: non oltre 30 mesi nell’arco di un triennio ad eccezione di situazioni con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
d) contributi per il mantenimento dell’abitazione: non oltre 30 mesi nell’arco di un triennio;
e) pagamento di temporanee sistemazioni abitative: 3 6 mesi nell’anno;
f) contributi per specifiche esigenze: da 1 a 12 mesi a seconda della motivazione;
g) contributi a titolo di prestito: 6 mesi.
Al termine della durata massima delle singole erogazioni, qualora il cittadino presenti nuova domanda per il permanere di problematiche, è compito del Servizio Sociale valutare il diritto da parte del richiedente a beneficiare di un contributo economico di diversa tipologia oppure motivare il diniego.
Per situazioni di particolare complessità sociale a grave rischio di emarginazione potranno essere valutate eccezioni in merito alla durata massima delle singole erogazioni. Il Responsabile di Area, su progetto motivato dell’Assistente Sociale, potrà accogliere proposte di deroga esclusivamente a seguito di valutazione professionale di impossibilità di collocamento lavorativo per mancanza di caratteristiche di occupabilità, previa verifica con il Centro per l’Impiego, gli eventuali servizi sanitari competenti ed il terzo settore in caso di conoscenza della situazione, anche a seguito di tentativi di inserimento in progettualità di sostegno delle competenze, quali inserimenti in cantieri di lavoro, tirocini.
13 - Qualora vi sia stata la negazione dell’assistenza economica per motivi non legati a reddito superiore ai parametri previsti (non utilizzo del contributo per la finalità prevista - ad esempio pagamento dell’affitto in caso di contributo per mantenimento abitazione - non adesione al progetto e mancato rispetto degli accordi pattuiti da parte del/i beneficiario/i, cessazione volontaria da un’attività lavorativa) di norma non sarà possibile erogare un contributo economico prima che siano trascorsi 6 mesi dall’accertamento dell’evento, fatta salva la rivalutazione della situazione nel suo complesso.
14 - Di norma il cittadino che è stato titolare di contributi economici a titolo di prestito e non ha provveduto alla restituzione, non potrà essere beneficiario di un contributo economico. Tuttavia, valutato il diritto a beneficiarne, il Consorzio decurterà dai contributi spettanti la quota di cui è creditore. Per analogia, il Consorzio potrà richiedere la restituzione dei contributi erogati qualora il cittadino riceva arretrati di previdenze spettanti relative ai periodi di erogazione dell’assistenza economica, oppure il contributo se spettante potrà essere decurtato della quota percepita come arretrato.
Art. 26 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi
1 - Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 300,00 euro - a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell’istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l’urgenza e previa
autorizzazione del Responsabile di Area. Il predetto responsabile potrà, inoltre, disporre l’erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L’anticipazione verrà detratta in occasione dell’erogazione dei contributi.
Art. 27 – Motivi di esclusione generali
1 - Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione:
a1) dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze indicate con i codici C6 (box auto), C2 (cantina) e C7 (tettoia);
a2) dei terreni agricoli, indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata all’attestazione ISEE con il codice TA, aventi valori ICI/IMU inferiori a 32.
E’ motivo di esclusione, a prescindere dal valore catastale, in caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo gratuito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se questa è classificata nella categoria catastale A1, A7, A8, A9, e terreni edificabili, classificati con il codice TE. La titolarità del diritto di proprietà non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - quali ad es. separazione/divorzio ovvero se il bene è posseduto a titolo di eredità condivisa con altri - non è possibile disporne immediatamente la vendita. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all’atto della domanda ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile;
b) i componenti del nucleo abbiano proprietà, possesso o disponibilità non occasionale di beni mobili registrati immatricolati nei 2 anni precedenti la richiesta di contributo o il cui valore commerciale complessivo superi 6.000,00 euro. Tali limiti non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d’intervento o per il periodo in cui è soggetto a fermo amministrativo o sequestro/pignoramento in presenza di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
c) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, considerando il credito già maturato dal richiedente, ammontanti ad un valore complessivo superiore a 3.000,00 euro se nel nucleo vi è un solo componente; per ogni ulteriore componente tale cifra è incrementata di 500,00 euro;
d) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d’impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione qualora i titolari di attività autonome e d’impresa:
siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
e) inadempienza nei confronti dell’obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
f) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale, e mancata attivazione e partecipazione a progetti di avvio al lavoro proposti dal Servizio
Sociale, dai Comuni, dal Centro per l’Impiego; mancanza di collaborazione o interruzione da parte dei componenti del nucleo del rispetto degli impegni previsti nel progetto individualizzato concordato col servizio; utilizzo del contributo economico ottenuto per finalità diverse da quelle concordate col servizio;
g) cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
h) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l’inserimento lavorativo;
i) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali la dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego, l’iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
j) essere residente presso il proprio datore di lavoro in qualità di assistente familiare;
k) tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
l) mancata presentazione delle domande per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, riconoscimento dell’invalidità, fondo sociale regionale per la riduzione della morosità incolpevole e canone di locazione in ragione della situazione economica del nucleo per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, ecc.);
m) mancata attivazione con l’Autorità Giudiziaria competente per ottenere da parte del coniuge legalmente separato o divorziato o dal genitore non affidatario il mantenimento in base al patrimonio dell’obbligato. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare esclusivamente i contributi descritti al Titolo IV del presente regolamento in deroga a quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera d), soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato;
n) rifiuto di proposte volte alla riduzione di spese fisse, quali quelle del canone di locazione, attraverso assegnazione di alloggi di edilizia sociale o convenzionata, cambi di alloggi, ecc.
2 – Il cittadino la cui richiesta è stata negata per uno dei motivi sopra elencati, può ripresentare domanda, nel caso in cui siano cessati i motivi di esclusione. Nei casi di cui ai punti f), g), h), i) la domanda può essere ripresentata dopo un tempo minimo di 6 mesi. Il cittadino dovrà, inoltre, dimostrare concrete azioni volte all’autonomizzazione.
3 – Il cittadino che abbia ottenuto un contributo non dovuto, ovvero in misura superiore a quanto spettante, per mezzo di dichiarazioni false, reticenti o fraudolente, oltre a dover rifondere l’ente del danno subito non potrà ripresentare domanda per due anni dall’accertamento dell’illecito.
4 – Il cittadino che abbia ottenuto un contributo non dovuto, ovvero in misura superiore a quanto spettante, per mancata comunicazione delle variazioni relative alla composizione del nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all’atto della presentazione della domanda di assistenza economica, deve restituire al Consorzio le somme indebitamente percepite. Qualora il cittadino non provveda alla restituzione e si ripresenti una situazione di carenza di reddito potrà essere valutata dal servizio sociale la possibilità di erogare i contributi spettanti previa decurtazione della somma percepita indebitamente
Art. 28 – Situazioni particolari
1 - I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i.
2 - Alle persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è deferita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi, per il periodo necessario ad espletare l’acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all’apposito capitolo finanziario delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del reddito di mantenimento.
3 - Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Responsabile di Area ed apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:
a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ricoveri in strutture residenziali;
b) ne siano beneficiarie persone o componenti del nucleo con gravi patologie in fase acuta necessitanti di assistenza continuativa da parte di un componente stabilmente occupato del nucleo, disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.
Art. 29 - Ricorsi
1 - I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero ritengano non corretto l’importo del contributo assegnato, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego ovvero dell’importo del contributo assegnato possono presentare opposizione scritta al Presidente del Consorzio utilizzando l’apposita modulistica. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.
2 - Il Presidente, esaminata la documentazione e, se del caso sentiti gli interessati, decide entro quaranta giorni di calendario dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.
Art. 30 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento
1 - Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l’ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell’accesso ai benefici.
2 - Tutti i valori in cifre riportati nel presente regolamento e nelle tabelle allegate possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.
3 - L’Amministrazione Consortile può adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito .
TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 – Norme transitorie di attuazione
Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti norme transitorie:
a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano tutti i criteri del presente atto;
b) le proposte per i contributi temporanei di inserimento sociale, per i contributi per il mantenimento dell’abitazione, per i contributi per minori e per i contributi per specifiche esigenze tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità.
Art. 32 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni
1 – Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del Consorzio.
2 – Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento con pari titolo approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 15 del 05/11/2010, che viene contestualmente abrogato.
Art. 33 – Pubblicità del regolamento
1 - Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 50, comma 3 del vigente Statuto Consortile, è soggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2 - Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7/08/1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.
Art. 34 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore al termine della procedura di cui al comma 1 dell’art. precedente.
APPENDICE
Nota 1) - Redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Classificazione dei redditi. (G.U. 31.12.1986, n.302, S.O.
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi (2/c).
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (2/d).
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
I redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:
Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro
Pensioni ed assegni erogati dall’INPS
Altre pensioni ed integrazioni
Pensioni erogate da Stati esteri
Redditi da lavoro dipendente
Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.
Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio
Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
Somme percepite dall’INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale
Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio
Redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione
Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali
Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge
Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale)
Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per sé motivo di esclusione dai contributi
Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto dell’abitazione principale, con le specificazioni di cui all’art.7 lettera b e all’art. 11 lettera d. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.
Nota 2 - Redditi cui l’Irpef si applica separatamente
I redditi cui l’Irpef si applica separatamente sono:
Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti
Le tre indennità percepite “una tantum” in occasione della cessazione di rapporti di lavoro
Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro
Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente
Indennità a titolo di risarcimento danni
Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell’Irpef
I redditi esenti dal pagamento dell’irpef sono:
Proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell’Interno;
Altri redditi esenti Irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte);
Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri. Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva sono:
Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico;
Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti).
Nota 5 – Altri redditi
Rientrano tra gli “altri redditi”:
La maggiorazione sociale delle pensioni;
Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio;
Le vincite finanziarie in occasione di concorsi;
Redditi d’impresa;
Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati; Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall’autorità giudiziaria (cfr. le somme arretrate sulle pensioni ai superstiti ricalcolate in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29.12.1993 e la circolare applicativa prot. n. 14888 del 2.12.1997), qualsiasi altra somma retroattiva;
Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale;
Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici;
Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili;
Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti;
Redditi derivanti da gettoni di presenza (partecipazione a Commissioni, Consigli di Amministrazione, Collegi, ecc.) ;
Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, enciclopedie, ecc.;
Redditi provenienti dal mestiere di “raccoglitore”, ai sensi dell’art. 121-124 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
TABELLA A
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO:
QUOTE BASE A SECONDA DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Numero dei componenti il nucleo | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 o più | |
1° componente | € 514 | € 514 | € 514 | € 514 | € 541 |
2° componente | € 206 | € 206 | € 206 | € 206 | |
3° componente | € 154 | € 154 | € 154 | ||
4° componente | € 154 | € 154 | |||
5° componente | € 154 | ||||
altri componenti | € 0 | ||||
TOTALI | € 514 | € 720 | € 874 | € 1028 | € 1209 |
La quota complessiva può essere integrata dall’importo del 90% dell’affitto/mutuo per l’abitazione principale, fino ad un massimale pari ad euro 350,00.
TABELLA A bis
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO:
QUOTE BASE A SECONDA DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE PERSONE DI ETA’ COMPRESA TRA I 55 ED I 64 ANNI.
1 | 2 | 3 | 4 o più | |
1° componente | € 413 | € 413 | € 413 | € 413 |
2° componente | € 165 | € 165 | € 165 | |
3° componente | € 124 | € 124 | ||
4° componente | € 124 | |||
TOTALI | € 413 | € 578 | € 702 | € 826 |
La quota complessiva può essere integrata dall’importo del 90% dell’affitto/mutuo per l’abitazione principale, fino ad un massimale pari ad euro 350,00
TABELLA B
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TEMPORANEI DI INSERIMENTO SOCIALE:
QUOTE BASE A SECONDA DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1° componente | € 467 | € 467 | € 467 | € 467 | € 467 | € 467 |
2° componente | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | |
3° componente | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | ||
4° componente | € 140 | € 140 | € 140 | |||
5° componente se minore | € 120 | € 120 | ||||
6° componente se minore | € 100 | |||||
TOTALI | € 467 | € 654 | € 794 | € 934 | € 1.054 | € 1.154 |
Tali quote sono da considerarsi dei massimali da graduare a seconda del progetto
Si fissa come massimale erogabile la somma di 1.154,00 Euro qualunque sia la composizione del nucleo
TABELLA C
CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI IN FUNZIONE DEL REDDITO E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
Reddito mensile del nucleo (cfr. art. 13) | Composizione del nucleo | |||||
2 persone di cui 1 minore | 3 persone di cui 1 minore | 3 persone di cui 2 minori | 4 persone di cui 1 minore | nucleo con 2/3 minori | nucleo con 4 e + minori | |
fino a 332 € | 140,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 400,00 € |
fra 333 e 399 € | 98,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 400,00 € |
fra 400 e 465 € | 98,00 € | 98,00 € | 182,00 € | 140,00 € | 260,00 € | 400,00 € |
fra 466 e 558 € | 42,00 € | 98,00 € | 182,00 € | 98,00 € | 182,00 € | 272,00 € |
fra 559 e 651 € | 42,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 98,00 € | 182,00 € | 272,00 € |
fra 652 e 664 € | 42,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 272,00 € |
fra 665 e 797 € | 0,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 120,00 € |
fra 798 e 930 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 42,00 € | 78,00 € | 120,00 € |
fra 931 e 1.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
oltre 1.001 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Il reddito indicato è comprensivo della sottrazione del 90 % del canone di affitto fino ad un massimale pari ad euro 350,00
Il reddito massimo che si può prendere in considerazione come parametro è 1.001,00 euro, decurtato della quota dell’affitto, oltre il quale non si ha titolo, qualunque sia la composizione del nucleo
INDICE
TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA pag. 2
Art. 1 – Oggetto pag. 2
Art. 2 – Beneficiari pag. 2
Art. 3 – Criteri generali per la determinazione del reddito pag. 3
TITOLO II CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO pag. 6
Art. 4 – Beneficiari pag. 6
Art. 5 - Modalità di calcolo pag. 7
Art. 6 – Durata pag. 7
TITOLO III CONTRIBUTI TEMPORANEI DI INSERIMENTO SOCIALE pag. 8
Art. 7 – Beneficiari pag. 8
Art. 8 - Modalità di calcolo pag. 8
Art. 9 – Durata pag. 9
Art. 10 – Motivo di esclusione pag. 9
TITOLO IV CONTRIBUTI TEMPORANEI PER MINORI pag. 9
Art. 11 – Beneficiari Art. 12 – Modalità di calcolo | pag. 9 pag. 10 |
Art. 13 – Durata | pag. 10 |
TITOLO V CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE | pag. 10 |
Art. 14 – Beneficiari | pag. 10 |
Art. 15 - Modalità di calcolo | pag. 11 |
TITOLO VI PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE | pag. 11 |
Art. 16 – Beneficiari | pag. 11 |
Art. 17 – Modalità di calcolo | pag. 12 |
Art. 18 – Durata | pag. 12 |
TITOLO VII CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ESIGENZE | pag. 12 |
Art. 19 – Beneficiari | pag.12 |
Art. 20 – Modalità di calcolo | pag.13 |
TITOLO VIII CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO | pag. 14 |
Art. 21 – Beneficiari | pag. 14 |
Art. 22 – Modalità di erogazione | pag. 14 |
Art. 23 – Obblighi dei beneficiari | pag. 15 |
Art. 24 – Motivi di esclusione | pag. 15 |
TITOLO IX NORME GENERALI PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI | pag. 15 |
Art. 25 – Modalità di erogazione, verifiche e controlli | pag. 15 |
Art. 26 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi | pag. 17 |
Art. 27 - Motivi di esclusione generali | pag. 18 |
Art. 28 – Situazioni particolari | pag. 20 |
Art. 29 – Ricorsi | pag. 20 |
Art. 30 – Aggiornamento dei valori contenuti nel regolamento | pag. 20 |
TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI | pag. 21 |
Art. 31 – Norme transitorie di attuazione | pag. 21 |
Art. 32 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni | pag. 21 |
Art. 33 – Pubblicità del regolamento | pag. 21 |
Art. 34 – Entrata in vigore | pag. 21 |
APPENDICE | pag. 22 |
Nota 1 - Redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche | pag. 22 |
Nota 2 - Redditi cui l’Irpef si applica separatamente | pag. 22 |
Nota 3 – Redditi esenti dal pagamento dell’Irpef | pag. 22 |
Nota 4 – Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva | pag. 23 |
Nota 5 – Altri redditi | pag. 23 |
TABELLA A | pag. 24 |
TABELLA A bis | pag. 25 |
TABELLA B | pag. 26 |
TABELLA C | pag. 27 |