DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
P.G. n.
DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 11 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST XXXX XXXXXXXX XXXXX DI BERGAMO,
LOTTO UNICO
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INDICE
1. PREMESSE 5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.1 Documenti di gara 5
2.2 Chiarimenti 6
2.3 Comunicazioni 6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4.1 | Durata | 7 |
4.2 | Opzioni | 7 |
4. DURATA DELL’APPALTO ED OPZIONI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
6. REQUISITI GENERALI 10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
7.1 Requisiti di idoneità 11
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7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 11 2
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 11
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
8. AVVALIMENTO 12
9. SUBAPPALTO 13
10. GARANZIA PROVVISORIA 13
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
13.1 Sintel 19
13.1.1 Comunicazioni della procedura 20
13.1.2 Forma e sottoscrizione dei documenti 20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
15.1 Domanda di partecipazione 22
15.2 Documento di Gara Unico Europeo 23
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 25
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 29
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica 31
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 32
21. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 33
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 34
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 34
24. NORME DI SICUREZZA 37
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25. RESPONSABILE DELL’APPALTO ........................................................................................38 3
26. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 38
27. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 38
28. RESPONSABILITÀ 39
29. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
30. INADEMPIENZE E PENALITÀ 40
31. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 40
32. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 41
32.1 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 42
33. CODICE ETICO AZIENDALE 43
34. CODICE DI COMPORTAMENTO 43
35. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 44
36. LEGGE ANTICORRUZIONE 44
37. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 44
38. ACCESSO AGLI ATTI 45
39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 46
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DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA”
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 11 APPARECCHI PER ANESTESIA DESTINATI AL BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST XXXX XXXXXXXX XXXXX DI BERGAMO
LOTTO UNICO
1. PREMESSE
Con delibera n. 1816 del 30.09.2021, questa Amministrazione ha disposto di affidare a terzi la fornitura di n. 11 apparecchi per anestesia da destinare al blocco operatorio dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo (sale da A13 a A18 e da C1 a C4).
Tale affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di consegna della fornitura: provincia di Bergamo [codice NUTS: ITC46]
CIG: 892881533B
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n. IX/1530 del 6.4.2011.
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L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è 5 possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxxxxx.xx (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA (già Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA), ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.R. n. 14/1997, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L.R. n. 33/2007.
La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il relativo funzionamento, sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” ed altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale di ARIA xxx.xxxxxxx.xx (selezionare “Help”- “Guide e manuali” - “Operatore economico” - “Sintel” – “Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel”).
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Xxxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1. Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 14, del Codice, costituito da:
− Capitolato Tecnico, descrittivo e prestazionale;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
− Allegato 1_D – “Domanda di partecipazione”
− DGUE
− Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica”
− Allegato 3_D – “Scheda offerta economica” (Dettaglio prezzi unitari);
4. DUVRI ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX (xxx.xxxx-xx00.xx - sezione “Bandi”) e sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (xxx.xxxxxxx.xx).
2.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”, entro e non oltre il 16.11.2021, alle ore 13:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 24.11.2021, tramite pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel, nella sezione “Documentazione di gara”, nonché sul sito aziendale xxx.xxxx-xx00.xx, nella sezione “Bandi” Gare lavori, forniture e servizi – Avvisi e bandi, in
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corrispondenza a:
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“Procedura concorsuale “aperta” - mediante utilizzo della piattaforma Sintel - per l’affidamento della fornitura di
n. 11 apparecchi per anestesia destinati al blocco operatorio dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo (lotto unico)”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo @mail.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Il concorrente, con la registrazione a Sintel e la presentazione dell’offerta, si impegna a tenere costantemente monitorata l’area riservata all’interno della piattaforma denominata “Comunicazioni procedura”. Data e ora delle comunicazioni effettuate attraverso la piattaforma Sintel sono registrate a sistema (log).
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto.
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di n. 11 apparecchi per anestesia, da destinare al blocco operatorio dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo (sale da A13 a A18 e da C1 a C4). | 33172100 | P | € 330.000,00 |
Importo totale a base di gara - IVA 22% esclusa | € 330.000,00 |
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
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L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetto a ribasso) è stato quantificato “a corpo” in € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) - IVA 22% esclusa.
4. DURATA DELL’APPALTO ED OPZIONI
4.1 DURATA
La consegna, l’installazione e la messa in funzione della apparecchiatura (esclusa la formazione), comprese le prove richieste nella procedura di collaudo, dovranno essere portate a termine entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di invio al Fornitore del contratto sottoscritto da questa ASST.
4.2 OPZIONI
Opzione: clausola di adesione successiva
In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con X.X.X. Xxxxxxxxx x. 000 xxx 00.0.0000, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx x. XXX/00000 xxx 00.0.0000 e dalla X.X.X. Xxxxxxxxx
x. XXX/00000 xxx 00.0.0000, che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.
Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale, che - di anno in anno - dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale”, le quali - nello stimolare forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R. - pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.
L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto.
L’applicazione di tale istituto viene, altresì, disciplinata nel comunicato congiunto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 21.12.2016, dal titolo “Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma”.
Ai sensi della D.G.R. Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015, sono state istituite le nuove unioni d’acquisto.
L’unione d’acquisto denominata “ATS BERGAMO – BRESCIA - VALPADANA” è costituita dalle sotto indicate Aziende sanitarie:
• ASST Spedali Civili di Brescia;
• ASST della Franciacorta;
• ASST del Garda;
• ASST di Cremona;
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• ASST di Crema; 8
• ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX;
• ASST di Bergamo ovest;
• ASST di Bergamo est;
• ASST di Mantova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx,
che risultano aderenti all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l’appalto di servizi.
Pertanto, entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva della presente gara, al soggetto individuato come affidatario dell’appalto potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche a una o più delle Aziende sopra indicate, fino a un ammontare massimo pari a 3 volte l’importo a base d’asta desumibile dalla documentazione di gara.
È consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito del periodo indicato, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.
Per il resto, questa stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti, che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda cui viene esteso l’accordo, i quali daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 1.386.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così costituito:
Descrizione | Importi |
Importo a base d’asta | € 330.000,00 |
Opzione aumento del 20% (quinto d’obbligo) | € 66.000,00 |
Opzione clausola di adesione successiva (3 volte l’importo presunto/base d’asta) | € 990.000,00 |
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
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È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 9
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al “singolo lotto”. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267, come novellato dall’art. 2 della legge n. 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
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7.1 Requisiti di idoneità
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
oppure,
in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative, iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.6.2004.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.
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7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Secondo il disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l’operatore economico - singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es.: iscrizione alla CCIAA).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 12
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti (detta ausiliata).
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura/del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, a tempo debito, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilarsi nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Divieto di cessione
L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile dell’esecuzione del contratto, essendo fatto esplicito divieto di cessione totale o parziale, sotto pena della nullità dello stesso.
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L’aggiudicatario non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si intenderà risolto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria di € 6.600,00, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto dal medesimo art. 93, comma 7;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, tramite bonifico, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda (BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società cooperativa per azioni), Cod. IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000X00, intestato all’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo e causale “Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento della fornitura di n. 11 apparecchi per anestesia destinati al blocco operatorio dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo”;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
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- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
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- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo che il fideiussore sia obbligato in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale
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dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del 15
D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto, secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta (Busta A – Documentazione Amministrativa) il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che tali documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
È previsto un sopralluogo presso i locali dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX (Piazza O.M.S. n. 1, 24127 - Bergamo) per visionare le caratteristiche dei pensili ove verranno ubicati i dispositivi in oggetto al fine di formulare la migliore offerta.
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Tale sopralluogo dovrà essere effettuato il 09/11/2021. 16
Il sopralluogo è obbligatorio e, quindi, la mancata effettuazione dello stesso è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata utilizzando la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, vedasi l’art. 2.3 del presente Disciplinare, entro le ore 15:00 del giorno 03/11/2021.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono confermati ai concorrenti entro il 05/11/2021.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinari non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (per un importo pari a € 35,00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, concernente “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
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In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005. 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la relativa documentazione dovranno essere redatte e trasmesse all’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo, esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel, pena l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel, nel presente Disciplinare di gara e nelle allegate “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, appositamente predisposte dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia – ARIA, seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata a sistema, che consente di predisporre:
A) una Busta Telematica contenente la Documentazione Amministrativa;
B) una Busta Telematica contenente la Documentazione Tecnica;
C) una Busta Telematica contenente l’Offerta Economica.
Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione richiesta, l’offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da attuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti nella piattaforma contengono tutte le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di seguito specificate.
Le seguenti dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante ed allegati al presente Disciplinare:
− Domanda di partecipazione;
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− Scheda offerta tecnica;
− Scheda offerta economica.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.).
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.1 SINTEL
La procedura concorsuale in oggetto verrà espletata interamente ed unicamente in forma telematica, mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica.
I concorrenti dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine perentorio - pena l’esclusione dalla procedura di gara - delle ore 13.00 di 06.12.2021, la documentazione prescritta dal presente Disciplinare, che costituirà l’offerta, firmata digitalmente laddove richiesto. Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l’ora sopra indicati.
Si precisa, altresì, che saranno ammesse al prosieguo della gara solo le offerte presentate tramite il sistema Sintel e, di conseguenza, non saranno ammesse le offerte che dovessero eventualmente pervenire in forma cartacea.
Per le indicazioni sulla registrazione e qualificazione, nonché per tutto ciò che concerne l’operatività sulla piattaforma, è necessario attenersi alle allegate “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”, appositamente predisposte dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia.
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In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio costituendo, è sufficiente la 19 registrazione a Sintel della Capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del Consorzio. Peraltro, l’operatore già registrato, che intenda presentare offerta quale mandataria designata di un RTI o Consorzio, deve effettuare una nuova Registrazione (ad hoc), all’interno della
quale vengono individuati gli operatori mandanti.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password), a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
13.1.1 Comunicazioni della procedura
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel, denominato “Comunicazioni procedura”, assegnato al concorrente al momento della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d’accesso riservata del medesimo concorrente. Per le comunicazioni, Xxxxxx utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000.
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell’offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata all’interno di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”.
Il concorrente è tenuto ad accertarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione quale proprio recapito telematico sia una casella di PEC.
La data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinati dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010.
In caso di RTI costituendi e Consorzi, ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono, quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti forniti dall’impresa mandataria/Consorzio, rilasciando apposita dichiarazione.
Per chiarimenti connessi all’uso della menzionata piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il numero verde 800.116.738 di Sintel.
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13.1.2 Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate, redatto - in ogni sua parte - in lingua italiana e conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presentazione dell’offerta dovrà essere:
1. in formato elettronico con estensione .pdf;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell’operatore economico concorrente, con la firma digitale ex art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità.
Resta - in ogni caso - di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il fornitore preveda il caricamento di numerosi files utilizzando un formato di compressione dei files aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in formato elettronico .zip, ovvero .rar, ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli files in esso contenuti dovranno essere, laddove richiesto, digitalmente firmati, pena l’esclusione dalla procedura di gara. La cartella di compressione NON dovrà, invece, essere firmata digitalmente.
Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto.
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Si sottolinea che, tra le funzioni della cauzione provvisoria, vi è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alle gare in ordine al possesso dei requisiti stabiliti dal bando, al fine di assicurare serietà e correttezza all’intero procedimento di gara e liquidare forfettariamente il danno subito dalla stazione appaltante. Il suo incameramento è, quindi, conseguenza diretta ed automatica dell’inadempimento del partecipante.
La stazione appaltante, peraltro, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, a controlli e verifiche, anche a campione.
In particolare, l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale resta onere della stazione appaltante, secondo le regole generali in materia di autocertificazione (Capi II e III e art. 77 bis del D.P.R. n. 445/2000) e, nell’ipotesi di eventuale falsità delle stesse, la S.A. procederà all’esclusione dalla gara per l’operatore inadempiente, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla segnalazione all’Autorità.
Quest’ultima, previa verifica della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto di segnalazione e di falsa attestazione, nonché del dolo o della colpa grave del dichiarante, procederà all’iscrizione dell’impresa presso il casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto, per un periodo sino a due anni, ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di carenza dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario provvisorio, la S.A. - oltre alla revoca dell’aggiudicazione - procederà all’incameramento della cauzione, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 21 altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice), sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente è tenuto a presentare a corredo dell’offerta tutta la documentazione necessaria per l’ammissione
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alla procedura, allegando ogni documento nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Xxxxxx, 00
denominato “Documentazione Amministrativa”.
L’Operatore Economico interessato – ai fini della partecipazione – dovrà, quindi, immettere nella piattaforma la documentazione amministrativa richiesta, inserendo negli appositi campi i seguenti documenti, ciascuno - a pena di esclusione - debitamente compilato e firmato digitalmente:
a) domanda di partecipazione (corredata dalle dichiarazioni integrative);
b) DGUE (corredato dalla documentazione integrativa, in caso di avvalimento);
c) garanzia provvisoria e documentazione attestante l’eventuale riduzione;
d) impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva;
e) documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati;
f) copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
g) Disciplinare di gara e Capitolato Speciale sottoscritti;
h) eventuale elenco della documentazione amministrativa presentata; come dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1_D al presente documento, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore; in quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 23 giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
15.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016, che viene allegato al presente Disciplinare.
Secondo il disposto dell’art. 40, comma 2, del Codice, a decorrere dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure disciplinate dallo stesso, ivi incluso il DGUE, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 24
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”:
5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze 14.12.2010, di cui all’art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010, con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice e richiamate al punto 6 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 del presente Disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 del presente Disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore; in quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore,
deve essere presentato:
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- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 25
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
(Si rinvia a quanto riportato nel Bando-tipo ANAC n. 1_aggiornato 22.11.2018, tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC del 23.10.2019, riguardo alla compatibilità delle clausole del Bando-tipo n. 1 con il D.Lgs.
n. 50/2016, come novellato dal D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019).
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
L’impresa partecipante è tenuta a presentare, a corredo dell’offerta, la seguente documentazione necessaria ai fini della valutazione delle offerte da parte della Commissione Tecnica (commissione giudicatrice), che sarà all’uopo
nominata, allegando ogni documento nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma Sintel, denominato “Documentazione Tecnica”.
Il Concorrente quindi – ai fini della partecipazione – dovrà inserire nell’apposito campo “Documentazione Tecnica” la documentazione tecnica di seguito richiesta, comprimendo in un unico file, formato zip o equivalente, i seguenti documenti, ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente (la cartella di compressione NON dovrà, invece, essere firmata digitalmente):
1. quanto previsto in “Formazione del Personale Utilizzatore”, di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale nonché la seguente “Documentazione tecnica da produrre”, di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale, ossia:
a) Certificati di conformità alla normativa vigente (Direttiva 93/42/CE e s.m.i o Nuovo Regolamento 2017/745 "Nuovo regolamento dei dispositivi medici"), emessi dall'organismo notificato e in corso di validità;
b) elenco, compresi codice d’ordine, dei materiali di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo (senza prezzi);
c) dichiarazione di impegno alla fornitura di parti di ricambio anche a Ditta terza individuata dall’Azienda Ospedaliera per l’assistenza tecnica;
d) dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);
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e) dichiarazione di garanzia di espandibilità del sistema, fornito come ordine, ovvero possibilità di fornitura di accessori/prodotti della stessa linea per almeno 5 anni dalla data di accettazione del bene (ovvero dalla conclusione con esito favorevole del collaudo);
f) questionario tecnico (Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica” al Disciplinare di gara) compilato e reso 26
disponibile sia in formato pdf sia in formato word editabile;
g) relazione tecnica attestante il possesso dei requisiti minimi, che deve riprodurre gli stessi capitoli e paragrafi del questionario tecnico di cui al punto precedente;
h) offerta economica dettagliata senza prezzi;
i) moduli documentazione ditta (Allegati: Mod01PG1MQ7 e Mod02PG1MQ7);
j) descrizione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione (personale disponibile in Italia e/o in Europa, indirizzo del centro di assistenza, organizzazione del servizio, etc.); per ulteriori dettagli vedasi il punto n. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto;
k) programma di formazione e addestramento per gli utilizzatori (almeno 5 giornate e la disponibilità ad eseguire ogni ulteriore integrazione della formazione stessa, nel caso si ritenesse necessario);
2. specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l’assunzione di impegno a:
a) fornire GARANZIA full risk 12 mesi, comprensiva di eventuali aggiornamenti tecnologici;
b) mettere a disposizione della commissione giudicatrice, qualora richiesto da quest’ultima, gli strumenti in oggetto per almeno 10 gg. lavorativi al fine di consentire la prova pratica. L’apparecchio dovrà essere fornito in prova nella configurazione proposta in gara entro 4 gg. lavorativi dalla richiesta.
La prova/visione dovrà svolgersi presso i locali destinati ad ospitare tali dispositivi, secondo le modalità e le procedure attualmente vigenti presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX.
La Commissione Tecnica potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1..
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, secondo la procedura guidata del Sistema, riportando:
il valore complessivo della propria offerta, espresso in euro - I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.
Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare un’offerta economica così composta:
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a. campo “Offerta economica”: il valore offerto, espresso in euro - IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante;
ATTENZIONE: tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto b).
a1. campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”: il valore dei costi afferenti all’attività di impresa;
a2. campo “di cui costi del personale”: il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;
b. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).
ATTENZIONE: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato .pdf, che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore autorizzato.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
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Per completare l’inserimento dell’offerta economica, il concorrente dovrà inserire, nell’apposito campo “Dettaglio prezzi unitari”, i seguenti documenti - ciascuno debitamente compilato e firmato digitalmente
- comprimendoli in un’unica cartella formato zip o equivalente (si ricorda che la cartella di compressione NON dovrà, invece, essere firmata digitalmente):
1. offerta redatta in lingua italiana, su carta semplice, utilizzando il fac-simile – “Scheda offerta economica” (Allegato 3_D – “Scheda offerta economica” al presente Disciplinare), riportante in particolare:
a. il valore complessivo e dettagliato della fornitura – IVA 22% esclusa, con indicazione di tutti i componenti/accessori/sw richiesti, comprensivo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale nonché dei costi della manodopera;
a1. di cui l’importo degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale – IVA 22% esclusa, non soggetti a ribasso, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
N.B. Detti costi relativi alla sicurezza connessi all’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto.
a2. di cui la stima dei costi della manodopera - IVA 22% esclusa, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
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b. gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, quantificati “a corpo” in € 420,00 (euro quattrocentoventi/00) - IVA 22% esclusa, non soggetti a ribasso;
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c. l’importo dell’OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA (data dai valori indicati alle lettere a. + b.) – IVA 22% esclusa.
2. eventuale documento di giustificazione dell’offerta.
Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, si chiede di presentare, sin d’ora, le giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. I Concorrenti sono invitati, pertanto, ad allegare all’offerta economica una relazione analitica, contenente gli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio dell’offerta” risulti discordante rispetto a quella contenuta nel file caricato nel campo “Dettaglio prezzi unitari”, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.
Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
Eventuali condizioni aleatorie, apposte in offerta, non verranno accettate e renderanno nulla l’offerta stessa. Pure la presentazione di offerte alternative costituisce motivo di esclusione dalla gara.
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere, con l’esclusione della sola IVA 22%, che sarà addebitata in fattura, a norma di legge.
Non sono ammesse offerte pari a zero.
Non saranno ammesse offerte in aumento. L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida e, pertanto, le imprese che avranno presentato un’offerta superiore alla base d’asta massima saranno escluse dalla procedura. Sintel consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio (“alert”) a video.
Nella dichiarazione d’offerta economica i valori/prezzi offerti devono essere espressi in cifre.
Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere tramite semplici calcoli matematici.
Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data ultima fissata per la scadenza della presentazione delle offerte.
La base d’asta di € 330.000,00 – I.V.A. 22% esclusa è comprensiva degli oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale, nonché degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.
L’importo offerto si intenderà, pertanto, comprensivo anche di detti oneri.
Si ribadisce che, per l’attribuzione del punteggio economico, verranno considerati unicamente gli importi (IVA esclusa) che il concorrente inserirà in piattaforma. Nel caso di divergenze fra quanto indicato in piattaforma e nel fac-simile Allegato 3._D al presente Disciplinare, ai fini dell’aggiudicazione della procedura, avranno pieno valore gli importi inseriti a Sistema.
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Si avverte, infatti, che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini dell’aggiudicazione viene calcolata esclusivamente sulla base dei valori economici indicati dal fornitore sul Sistema. 29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione Appaltante, per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, come sotto esposto.
Il punteggio previsto (max 70 punti) sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione, in base alle
caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti offerti:
30
30
Produttore | ||
Modello | ||
Anno di immissione sul mercato | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | ||
A | PARAMETRI VENTILATORI | |
1 | Modalità ventilatorie disponibili oltre a quelle minime richieste (descrivere); | 7 |
2 | Sistemi di supporto per l’impostazione delle modalità di ventilazione per anestesia in presenza di aumentate resistenze delle vie aeree/ridotta compliance polmonare; | 5 |
3 | Descrivere la modalità di funzionamento e controllo dell’erogazione dei gas freschi che consentano un ridotto consumo di agenti anestetici; | 4 |
4 | Volume corrente (VT) (ml – range minimo a partire da 5ml) | 2 |
5 | Frequenza respiratoria (atti/minuto) | 2 |
6 | Flusso Inspiratorio (l/min) | 2 |
7 | Rapporto I:E | 2 |
8 | Pausa inspiratoria (s.) | 2 |
9 | Limiti di pressione (Pmax in cm H2O) : PEEP da -10 a 80hPa (cmH2O) | 2 |
10 | PEEP (cm H20) | 2 |
11 | Descrivere eventuali Sistemi avanzati di trigger che permettano la totale sincronia macchina-paziente sia in modalità invasiva sia in modalità non invasiva. | 2 |
B | VAPORIZZATORI E GESTIONE ALOGENATI (si specifica che i vaporizzatori non dovranno essere inclusi nell’offerta) | |
1 | Identificazione automatica dei gas alogenati con misurazione degli agenti alogenati inspirati ed espirati con relativa forma d’onda; | 4 |
C | MONITOR | |
1 | Dimensioni e tipologia del monitor | 3 |
2 | Scarico Log Eventi: Possibilità di memorizzare gli allarmi, numero di eventi memorizzabili, possibilità di download tramite interfaccia RS232, usb, e/o LAN; possibilità di collegamento alla cartella clinica informatizzata aziendale (Galileo) | 4 |
3 | Possibilità di settare la scala di priorità degli allarmi | 2 |
4 | Tempo di funzionamento in batteria (minimo 60 minuti) in condizioni di normale utilizzo; | 2 |
D | DIMENSIONI DEL SISTEMA | |
1 | Peso e dimensioni complessive | 2 |
2 | Sistema di aggancio e sgancio da pensile | 2 |
E | SICUREZZA | |
1 | Descrivere i sistemi di sicurezza dell’apparecchio (parametri controllati con l’autocheck, possibilità di interrompere l’autocheck in caso di emergenza, altro) | 4 |
E | ADEGUATEZZA E PRATICITÀ DI UTILIZZO – da non compilare a cura della ditta - | |
Valutazione dell’apparecchiatura mediante prova pratica presso i locali delle sale operatorie: verrà valutata la praticità delle operazioni di smontaggio e montaggio della cassetta paziente, ergonomia del sistema, facilità di impostazione dei parametri ventilatori, adeguatezza all’attività specifica delle sale operatorie, ecc.; | 15 |
L’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle offerte tecniche presentate dai Concorrenti, mediante compilazione della scheda, di cui al punto 16 del presente Disciplinare di gara (Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica”).
La determinazione del punteggio complessivo di natura qualitativa/tecnica sarà effettuata, mediante somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione individuati, utilizzando il sopra riportato prospetto.
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all’offerta economica
Quanto all’offerta economica, il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito automaticamente dal Sistema alla migliore offerta economica presentata.
31
Alle altre quotazioni saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula: 31
PE= PEmax x Pmin/Po dove:
PEmax = Punti economici assegnabili (p. 30) Pmin = prezzo più basso presentato in gara; Po = prezzo offerto dal singolo concorrente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse vengono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel e non sono più modificabili o sostituibili.
Esse vengono conservate in modo sicuro dalla piattaforma medesima, garantendone segretezza e riservatezza.
Per quanto concerne la modalità di apertura delle offerte, trattandosi di procedura telematica, come da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4050/2016; id., sez. III, n. 4990/2016; TAR Friuli Venezia Giulia n. 229/2019; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, n. 2016/2019), la stessa verrà effettuata in sedute riservate. Non è pertanto consentita la partecipazione di alcuno.
La 1^ seduta riservata avrà luogo 20.12.2021, alle ore 10.00, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX - UOC Politiche e Gestione degli Acquisti.
Tale seduta riservata, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno individuati.
Il seggio di gara (Commissione Amministrativa), nella 1^ seduta riservata, procederà a verificare il tempestivo caricamento delle offerte dei concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica “A” – Documentazione Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente, il seggio di gara provvederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara eseguirà lo sblocco a sistema e l’apertura delle offerte tecniche per constatare la sola presenza dei documenti richiesti dal presente atto.
Terminate le suddette operazioni, il Presidente del seggio di gara disporrà la trasmissione alla commissione giudicatrice (Commissione Tecnica) la documentazione, di cui alle Buste Telematiche “B” - Documentazione Tecnica, per la relativa valutazione, che sarà effettuata in apposite sedute riservate, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare.
Dichiarerà, quindi, chiusa la 1^ seduta riservata del seggio di gara (Commissione Amministrativa).
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
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di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di minimo 3 e massimo 5 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice e, a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
In merito, si evidenzia che l’art. 1, comma 1, della Legge 14.6.2019, n. 55, di conversione del D.L. 18.4.2019 n. 32, come modificato dall’art. 8, comma 7, lett. a) del D.L. 15.07.2020 n. 76, convertito dalla Legge 11.09.2020 n. 120, e come ulteriormente modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), Xxxxx n. 108 del 2021, ha così disposto:
“fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) omissis
b) omissis
c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56
del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.
Individua gli operatori economici che hanno formulato un’offerta non conforme ai requisiti oppure che non hanno superato l’eventuale soglia di sbarramento e, pertanto, risultano esclusi dalla gara nonché individua quelli ammessi alla prosecuzione della gara e li comunica al seggio di gara, unitamente agli esiti delle valutazioni effettuate.
Non si darà luogo, quindi, all'apertura delle buste “C”, contenenti l'offerta economica, dei soggetti non ammessi alle successive fasi di gara.
Dopo che la commissione giudicatrice avrà formulato le proprie valutazioni, in un’ulteriore 2^ seduta riservata il seggio di gara procederà:
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a. alla presa d’atto, pubblica lettura ed inserimento nel Sistema dei punteggi attribuiti agli elementi tecnico- qualitativi delle offerte dalla commissione giudicatrice, nonché alla presa d’atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
b. all’apertura delle Buste Telematiche “C”, contenenti l’Offerta Economica dei soli concorrenti ammessi e gli eventuali relativi allegati;
c. alla rilevazione e pubblica lettura delle condizioni economiche praticate ed all’assegnazione dei rispettivi punteggi, secondo il criterio stabilito, effettuata automaticamente dalla piattaforma;
d. alla sommatoria, per ogni concorrente, dei punteggi assegnati agli aspetti tecnico/qualitativi ed agli aspetti economici;
e. alla formulazione della graduatoria finale provvisoria, elaborata automaticamente dalla piattaforma telematica, a seguito dell’individuazione dell’unico parametro numerico finale.
Nel caso di parità di offerte (stesso punteggio globale), si procederà, immediatamente, nel corso della seduta riservata, all’estrazione a sorte.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta riservata dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22..
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
− mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
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− presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
− presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto il seggio di gara/la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, si riserva di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
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A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà:
− di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto;
− di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice;
− di sospendere, annullare, revocare e non aggiudicare l’appalto, nonché di non procedere alla stipula del contratto, a seguito di specifico provvedimento motivato;
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− di sospendere e/o non aggiudicare la procedura e/o non sottoscrivere il relativo contratto, qualora sia intervenuta l’attivazione di Convenzioni ARIA (già ARCA) e/o CONSIP o altro soggetto aggregatore, aventi medesimo oggetto e con parametri prezzo/qualità più convenienti, senza che l’operatore economico possa avanzare qualunque pretesa risarcitoria o indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
35
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
35
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, dovrà presentare la seguente documentazione:
1. nome, numero di fax, n. di telefono e indirizzo @mail del referente per l’esecuzione del contratto;
2. per i raggruppamenti d'impresa, mandato speciale - con rappresentanza - alla Capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata;
3. garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice;
4. polizza per copertura assicurativa, di cui al punto 31. del presente Disciplinare;
5. nell’ipotesi di subappalto:
a) contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010;
b) certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato;
c) dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del citato decreto;
d) dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e dagli artt. 4, 14 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
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e) dichiarazione resa dall’affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 36 norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
6. dichiarazione in merito all’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da rendersi con le modalità indicate al punto 32.1. del presente Disciplinare.
In caso di inosservanza, all’impresa sarà concesso un ulteriore termine di 15 giorni solari per la produzione di quanto sopra, decorso il quale - persistendo l'inadempienza - si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara ed all'eventuale attribuzione dell’appalto al secondo classificato, con conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture in parola.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo delle spese di pubblicazione è pari a € 5.431,07 (IVA 22% inclusa).
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.
24. NORME DI SICUREZZA
La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l’assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la Legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008.
37
L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l’amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi, in tutto e per tutto, alle norme fissate dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D.P.R. n. 323/56, dal D.P.R. n. 1124/65, dall’art. 2087 Codice Civile, dal D.Lgs. n. 358/92 e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica. 37
La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l’osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, nonché di terzi.
Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX. In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti. Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all’uso delle attrezzature stesse.
La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attività di fornitura, manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX nei dodici mesi successivi, nel caso in cui avvenga la sottoscrizione del relativo contratto.
Tale documento dovrà essere completo di:
✓ mappa dettagliata dei rischi esistenti;
✓ elaborazione dei rischi residui;
✓ piano degli interventi programmati;
✓ indicazione del nominativo del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Preposti presenti durante l’attività presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, dei nominativi del personale dipendente dedicato all’attività presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX.
Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX committente e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, allegate agli atti gara - DUVRI.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’ASST promuoverà il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi sia consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda e la ditta aggiudicataria.
Qualora l’appalto venga assegnato ad un RTI, l’incombenza della consegna dei DUVRI, nonché degli obblighi sopra descritti, sono da intendersi a carico della Capofila.
Inoltre, ogniqualvolta dovessero verificarsi situazioni nelle quali il personale della ditta potrebbe essere stato esposto a rischi professionali (es. biologico, chimico, ecc.,), correlati ad eventi non ordinari, l’ASST si impegna a darne notizia in forma scritta (anche fax o @mail) al Responsabile di appalto per i conseguenti provvedimenti di competenza. Resta a carico della ditta la gestione degli infortuni del singolo operatore.
25. RESPONSABILE DELL’APPALTO
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L’aggiudicatario dovrà indicare all’ASST nome, indirizzo, numero di telefono fisso e mobile nonché indirizzo @mail di un proprio rappresentante, munito di espressa delega, con funzioni di “Responsabile dell’appalto”, il
quale sarà di riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare. 38
26. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In ordine all’esecuzione dell’appalto, troveranno applicazione le disposizioni dettate al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018, n. 49.
27. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa), valido fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Xxx l’aggiudicatario opti per uno dei modi previsti dalle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell’art. 1 della citata legge n. 348/1982, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.
Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
È facoltà dell’Azienda incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati a mezzo PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.
L’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
28. RESPONSABILITÀ
L’aggiudicatario:
1) è responsabile della corretta esecuzione della fornitura e di ogni penalità addebitata dall’ASST per l’inosservanza delle incombenze contrattuali;
2) si impegna ad ottemperare e a farsi carico di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
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3) si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura di cui al presente Disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria;
4) risponde dei danni alle persone e alle cose derivanti da fatti ascrivibili all’appaltatore o ai suoi dipendenti causati durante l’esecuzione della fornitura, tenendo perciò sollevata l’ASST da ogni responsabilità;
5) adotta tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati personali.
Qualora l’aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ASST resta autorizzata a provvedervi direttamente, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell’evento.
L’ASST è, altresì, esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che il personale dell’aggiudicatario, per qualsiasi causa, avesse a subire nell’esecuzione del servizio.
29. ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
L’aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, per fatto proprio, o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa;
• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione;
• a terzi e/o cose di loro proprietà.
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
39
Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per i danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
L’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall’Amministrazione.
30. INADEMPIENZE E PENALITÀ
L’Azienda, a tutela della qualità della fornitura e della relativa scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, nonché a tutela del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali relative all’appalto, potrà applicare sanzioni pecuniarie, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del Capitolato Tecnico o del presente Disciplinare o delle disposizioni vigenti in materia, nonché di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, nella misura e nei limiti di cui all’art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’ammontare netto contrattuale).
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’appaltatore, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.
L’applicazione delle penali sarà comunicata – a mezzo PEC – al soggetto aggiudicatario, il quale dovrà emettere nota di credito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.
40
A fronte dell’emissione di fatture attive per penali, i crediti derivanti dalla relativa applicazione potranno essere compensati con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo; in difetto, avvalendosi della cauzione costituita o 40 delle eventuali altre garanzie rilasciate dallo stesso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento di penali, di cui al presente punto, non esonera – in nessun caso – l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
31. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), sono - senza riserve ed eccezioni - a totale carico dell'Appaltatore.
L’Aggiudicatario, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, apposite polizze assicurative stipulate presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
Sono, pertanto, richieste polizze assicurative adeguate a garanzia delle coperture dei seguenti rischi:
a) responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente: copertura del rischio da responsabilità civile per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione della fornitura per ogni danno, anche se qui non menzionato.
Copia autentica ex art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto, a pena di decadenza.
L'importo del massimale non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
b) furto e incendio: oltre alla copertura di cui sopra, il Concorrente aggiudicatario dovrà possedere una copertura assicurativa relativa al furto e incendio dell’apparecchiatura fornita.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
32. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In ordine al pagamento, si precisa che lo stesso avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura (da parte dell’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore UOC Ingegneria Clinica, in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto), che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Ciascuna fattura dovrà riportate gli estremi del provvedimento di assegnazione, nonché il CIG, con specifica della fornitura eseguita.
Al riguardo, si evidenzia che:
41
− il Decreto Ministeriale n. 55 del 3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
− in ottemperanza a tale disposto, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.3.2015, non può più accettare fatture che non siano state trasmesse in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’oggetto A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013;
41
Codice Univoco Ufficio: HFTCQ4
I pagamenti saranno eseguiti con l’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, pena la nullità assoluta del contratto.
In caso di ritardo negli stessi, saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art. 1284, comma 1, del Codice Civile.
Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall’appaltatore.
Resta - tuttavia - inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Nel caso di contestazione dell’ASST per difformità della fornitura rispetto alle prescrizioni di Capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente punto restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
32.1 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal
D.L. 13.11.2010 n. 187, s’impegna - a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (indirizzo di posta: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx - all’attenzione dell’UOC Programmazione, Finanza e Controllo), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Si precisa, inoltre, che - sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante - non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
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Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 42 idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi del succitato comma 3, art. 3, della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500,00 per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lettere a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 (tre) inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale.
Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra, gravano altresì - a pena di nullità assoluta - sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti - nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della legge n. 136/2010 - ad informare immediatamente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’Amministrazione concedente.
La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta
- un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
33. CODICE ETICO AZIENDALE
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice etico” dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, pubblicato – per questa Azienda - sul sito xxxx://xxx.xxxx-xx00.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/00.
43
Detto Codice, seppur non allegato al presente Disciplinare, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i 43
contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice etico”, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.
34. CODICE DI COMPORTAMENTO
La legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando - tra l’altro - l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.
L’adozione del “Codice di comportamento” da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.
In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa ASST ha adottato il proprio “Codice di comportamento”, che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.
Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link xxxxx://xxx.xxxx-xx00.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-codice-comportamento .
Il “Codice di comportamento” si applica a tutti i dipendenti dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, ai titolari di posizione di vertice, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo presso l’Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all’interno delle strutture aziendali.
Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
35. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
Il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30”, approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019, stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
Il suddetto “Patto di integrità”, pubblicato sul sito al seguente link xxxxx://xxx.xxxx-xx00.xx/xxxxx-xx- gara/normativa-aziendale-materia-appalti/patto-integrita-0, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX di Bergamo.
Il concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Patto citato e di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all’art. 5 del medesimo.
L’Amministrazione aggiudicatrice assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del “Patto di integrità”.
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36. LEGGE ANTICORRUZIONE
L’art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, innovando l’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ha previsto quanto segue: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della stessa sono nulli e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
37. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’”Informativa privacy per i fornitori” - completa e redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - è reperibile presso gli uffici dell’UOC Affari Istituzionali e Generali ed è scaricabile dal sito web aziendale al link xxxxx://xxx.xxxx-xx00.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/privacy/informative-sulla-privacy .
38. ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/l’esclusione ed il differimento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e dal “Nuovo regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e informazioni dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX”, approvato con deliberazione n. 2321 del 20.12.2018 e pubblicato sul sito aziendale xxxx://xxx.xxxx-xx00.xx – area “Amministrazione trasparente” – sezione “Disposizioni generali” – sottosezione “Atti generali”.
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2, dell’art. 53, D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 53, sono esclusi il diritto d’accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti a parti dell’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, poiché coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima dichiararlo espressamente nella domanda di partecipazione alla procedura o in dichiarazione allegata e, successivamente, nella Busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare - in modo analitico - quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
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In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’ASST consentirà ai concorrenti, che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle 45 giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d’ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, verbali di gara,….), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura, copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nei limiti di cui all’art. 53 del Codice degli appalti), nonché copia dell’offerta economica presentate dai concorrenti.
Conformemente al disposto dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ad informazioni fornite dai partecipanti alla procedura nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione degli stessi - segreti tecnici o commerciali, sarà – comunque – consentito l’accesso al concorrente che lo richieda, in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
L’accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l’UOC Politiche e gestione degli acquisti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.4084).
Per l’eventuale estrazione di copia cartacea della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all’UOC Affari Istituzionali e Generali dell’Azienda (pec: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx).
In alternativa, l’accesso agli atti può essere esercitato inviando una richiesta via Pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xx00.xx e, con lo stesso mezzo informatico, verrà inviata la documentazione richiesta.
Si precisa infine che, ai sensi della già citata legge n. 241/1990, ai Controinteressati verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti.
39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potranno insorgere nell’esecuzione del contratto presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX rientreranno nella competenza del Foro di Bergamo.
Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi “Regolamento”):
- i dati personali raccolti dall’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX nell’espletamento della procedura per l’aggiudicazione dell’appalto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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- in relazione al contratto che verrà stipulato dall’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, in esito alla menzionata procedura, l’Amministrazione contraente tratterà i dati personali nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali sarà l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX.
Si rende noto agli interessati che hanno diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.
Si precisa che, contestualmente alla stipula del contratto con questa ASST relativo alla fornitura in oggetto, dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario formale atto di nomina dello stesso quale Responsabile ex art. 28 del suindicato GDPR, ove ne ricorrano i presupposti.
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Bergamo,
IL RUP
dr. Xxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)
Allegati:
− Allegato 1_D – “Domanda di partecipazione”
− DGUE
− Allegato 2_D - “Scheda offerta tecnica”
− Mod01PG1MQ7
− Mod02PG1MQ7
− Allegato 3_D – “Scheda offerta economica” (Dettaglio prezzi unitari)
− Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel
− DUVRI
− Capitolato Speciale
DIPARTIMENTO PATRIMONIO, TECNOLOGIE E SERVIZI – UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Il Direttore e Responsabile unico del procedimento: dr. Xxxxxx Xxxxx Il Responsabile amministrativo del procedimento – dr. Xxxxxx Xxxxx
Si dichiara di avere conoscenza di tutte le clausole sopra indicate e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni del presente Disciplinare di Gara di seguito elencate: art. 3 (Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti); art. 4 (Durata dell’appalto ed opzioni); art. 9 (Subappalto e divieto di cessione); art. 11 (Sopralluogo obbligatorio); art. 23 (Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto); art. 24 (Norme di sicurezza); art. 27 (Deposito cauzionale definitivo); art. 28 (Responsabilità); art. 29 (Esonero della responsabilità e trasferimento dei rischi); art. 30 (Inadempienze e penalità); art. 31 (Responsabilità e polizza assicurativa); art. 32 (Modalità di fatturazione e pagamenti); art. 33 (Codice etico aziendale); art. 34 (Codice di comportamento); art. 35 (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali); art. 39 (Definizione delle controversie); art. 40 (Trattamento dei dati personali).
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Il legale rappresentante dell’operatore economico 47
(firmato digitalmente)