COMUNE DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE
ACCORDO INTEGRATIVO DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DI LICENZA PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI, CON MEZZO A PROPULSIONE
ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA (art. 11 L. 241/1990 e ss.mm.ii, L. 21/1992 e
ss.mm.ii.)
Fra il Comune di Firenze con sede in Firenze, in persona…., il quale interviene nella sua qualità di ….., in esecuzione della Determinazione …. esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge (in prosieguo, denominato Comune).
E
il Signor
Premesso che,
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12/10/2015 è stata adottata la nuova programmazione comunale delle licenze taxi del Comune di Firenze, prevedendo, il rilascio di numero 70 (settanta) licenze, a titolo oneroso, con vincolo di esercizio con mezzo a propulsione esclusivamente elettrica;
- con Deliberazione di Giunta n. 128 del 19/04/2016 sono state approvate le linee guida, relative all’indizione del concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze suindicate;
- con Determinazione n. …..del .. è stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. del , e che prevede, al punto 9, comma 5, la sottoscrizione, prima del rilascio della licenza, di accordo ex art.11 L. 241/90, finalizzato a disciplinare l’esercizio dell’attività ed i conseguenti obblighi, in relazione alle condizioni permanenti e specifiche di esercizio delle licenze assegnate, e, come allegato parte integrante, lo schema del presente accordo;
- con Determinazione n del .. è stata approvata la graduatoria definitiva per
l’assegnazione delle licenze.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 – OGGETTO
Il presente Accordo è volto a disciplinare il Servizio di Trasporto Pubblico non di Linea “Taxi”, attraverso licenza rilasciata dal Comune di Firenze, con l’obbligo di avvalersi di mezzo esclusivamente a propulsione elettrica.
Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento per il servizio di taxi del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione Consiliare, n. 3264/96, e ss.mm.ii.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE VETTURE
1. La vettura utilizzata per l’esercizio del servizio deve essere a propulsione esclusivamente elettrica.
2. La vettura può recare simboli o diciture distintive del mezzo, da determinarsi preventivamente con provvedimento del Dirigente del competente Servizio.
Art. 3 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Il Servizio deve essere esercitato, con vetture aventi propulsione esclusivamente elettrica, rimanendo invariate tutte le norme compatibili con le prescrizioni previste dalla vigente Legge di settore e dal vigente Regolamento per il servizio Taxi del Comune di Firenze.
Art. 4 – TRASFERIBILITA’ PER ATTO TRA VIVI O MORTIS CAUSA
La licenza è trasferibile alle condizioni previste dalla vigente Legge di settore e nella continuità del rispetto integrale delle condizioni di cui al presente accordo, e, pertanto,
il signor è tenuto ad informare di tali vincoli l’eventuale avente causa
nel titolo amministrativo. Il nullaosta al trasferimento della licenza è subordinato alla sottoscrizione da parte del dante causa di analogo accordo con l’Amministrazione Comunale.
Art. 5 – COSTO E MODALITA’ DEL RILASCIO DELLA LICENZA
La licenza ha il costo di € 175.000,00, che devono essere:
1. integralmente versati prima del rilascio della stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di stipula del presente atto, con le modalità impartite dall’Ufficio competente, e contestuale presentazione di ricevuta di avvenuto pagamento;
oppure
2. versati non oltre i sei mesi successivi la data di esibizione della documentazione, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente atto, pervenuta dall’istituto di credito (lettera fidi) che dimostri l’avvio delle procedure finalizzate all’acquisizione di finanziamento;
oppure
3. versati non oltre i sei mesi successivi la data di esibizione di impegno sottoscritto al pagamento, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del presente atto, suffragato da presentazione di apposita fideiussione bancaria, per importo pari a quello dovuto, a semplice richiesta e con espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La mancata presentazione - entro il termine dei 30 giorni suindicati - di uno dei documenti necessari impedirà il rilascio della licenza, e comporterà la perdita della posizione in graduatoria.
Nel caso in cui si opti per l’ipotesi prevista ai punti 2 o 3., il mancato pagamento,
entro i sei mesi successivi la data di esibizione della documentazione, della somma di
€ 175.000,00, comporterà comunque la revoca della licenza rilasciata.
Art. 6 - CONTROVERSIE
La competenza per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, viene, di comune accordo, riconosciuta esclusiva del Tribunale di Firenze.
Art. 7 – ONERI FISCALI
Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, parte II della Tariffa annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 8 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà iniziare obbligatoriamente entro il termine previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento Comunale, a pena di decadenza.
Art. 9 – CONSENSO E TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti dichiarano di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03, per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Il titolare dei dati è il Comune di Firenze. Il responsabile della conservazione e del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore del Servizio Commercio aree Pubbliche, Occupazione suolo Pubblico e Taxi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data
Per il Comune
Il Sig.