PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO REGOLANTE IL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO REGOLANTE IL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE
CIG 82097167F5
Determinazione a contrarre n. 6 del 12/02/2020
DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1
Oggetto dell’affidamento
La presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 (di seguito Xxxxxx), è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice, per l’affidamento del servizio di pubblicità legale delle gare indette dall’Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 73 del Codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.
Sulla base dell’accordo quadro ex art. 54, comma 3 del Codice, si procederà ad affidamenti specifici ogni qual volta si renda necessario provvedere alla pubblicità legale di avvisi e bandi di gara.
Il presente disciplinare unitamente al Progetto del Servizio stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.
In particolare sono stabiliti:
- le caratteristiche del servizio;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi indicati nel capitolato.
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro per i successivi servizi che verranno richiesti nei limiti di durata e di importo dell’accordo stesso.
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad evadere gli ordinativi sulla base delle condizioni fissate nella documentazione di gara, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
I servizi saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
La descrizione riportata nel Capitolato è da intendersi come requisito minimo. Si procederà all’esclusione di quelle offerte formulate in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.
Art. 2
Durata dell’ accordo quadro e importo a base di gara
L’accordo quadro avrà durata di mesi 36, ovvero durata inferiore in caso di esaurimento dell’importo complessivo prima della predetta scadenza: per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di appalto (ordinativi), subordinatamente alla relativa copertura finanziaria.
La Stazione Appaltante si riserva di prorogare la durata dell’accordo quadro per ulteriori 6 mesi entro i limiti di capienza dello stesso.
L'importo complessivo, per tutta la durata dell’accordo quadro, posto a base di gara, è di Euro 113.607,00 al netto dell’IVA pari ad un importo annuale di euro 37.869,00.
Si precisa che l’importo più favorevole derivante dall’esito della gara varrà ai soli fini dell’aggiudicazione, e che pertanto la capienza complessiva dell’accordo quadro di cui sopra rimarrà invariata.
I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti di appalto (ordinativi), stipulati in esecuzione dell’accordo quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara.
Art. 3
Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
I documenti da allegare (caricandoli a sistema), oltre all’offerta economica, sono i seguenti:
1. documento di gara unico europeo (DGUE);
2. documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 4 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese la cauzione provvisoria non dovrà contenere tale impegno;
3. nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93, secondo quanto previsto all’art. 4 del presente disciplinare, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione ovvero copia conforme delle relative certificazioni;
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.
Art. 4 Garanzie
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due percento) dell’importo dell’appalto e pertanto di euro 2.272,14;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto Corrente IT 93 F 01015 04801 000070687051 intestato a: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna –
FoReSTAS presso il Banco di Sardegna SpA
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire la "garanzia definitiva" prevista
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 5
Procedura per l’individuazione del contraente
L’appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con richiesta di offerta agli operatori economici abilitati per il Bando per Servizi.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.
Art. 6
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. n. 50/2016.
Il minor prezzo sarà determinato dalla somma dei prezzi unitari dei moduli di ogni singola testata prevista nell’elenco di cui all’Allegato A e del prezzo a riga della GURI e del BURAS. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che otterrà il prezzo più basso ottenuto dalla sommatoria di tali prezzi.
Art. 6 Anomalia delle offerte
La determinazione del minor prezzo come descritta nell’articolo precedente non consente il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
gp /Dott.ssa GP
Il Direttore del servizio
Xxxxxxxx Xxxxxxx