INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 852/2004/CE E DELL’ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE “LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE”
Allegato 1 alla DGR n. 21 - 1278 del 23/12/2010
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 852/2004/CE E DELL’ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE “LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE”
Premessa.
Con la X.X.X. x. 00-0000 xxx 00/00/0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha inteso assicurare l’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, alla luce dell’Accordo stipulato in data 09.02.2006 tra Stato, Regioni e Province Autonome. In particolare, era stato necessario individuare nuove procedure relativamente all’obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di effettuare la notifica di ogni stabilimento posto sotto il loro controllo, anche al fine di chiarire il rapporto tra la registrazione di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 e l’autorizzazione sanitaria prevista per alcune attività dalla Legge n. 283/1962 e da altre specifiche normative settoriali (es. R.D. 3298/1928).
L’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo al Regolamento (CE) n. 852/2004, che modifica e sostituisce il precedente Accordo del 9/2/2006, tende ad un’ulteriore semplificazione delle modalità di notifica da parte dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA), introducendo, tra l’altro, due sostanziali novità circa le procedure di registrazione:
- l’eliminazione della DIA differita e la previsione che la notifica contenga la comunicazione dell’esistenza o di qualsivoglia cambiamento significativo di attività, nonché ogni chiusura di stabilimento esistente in capo all’operatore del settore alimentare e comprenda, altresì, la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (Ce) n. 852/2004. Si consente pertanto all’OSA l’inizio dell’attività contestualmente alla presentazione della notifica ai fini della registrazione;
- l’eliminazione del preliminare passaggio dell’istruttoria ai Comuni e la conseguente presentazione delle notifiche direttamente all’ASL territorialmente competente (resta, tuttavia, la possibilità, per motivati problemi organizzativi e previa valutazione favorevole da parte della Direzione Sanità, che determinate ASL, almeno temporaneamente, si avvalgano di taluni Comuni per il ricevimento delle notifiche presentate dagli operatori del settore alimentare).
È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora non vengano adeguati alle normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.
Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quale ad esempio il Regolamento 2/R del 03 marzo 2008 (D.G.R. n° 2-8302 del 03 marzo 2008) recante "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale” o le linee guida regionali del 2001 e s.m.i. per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole, ecc.), contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali. E’ evidente che per l’esercizio di ogni specifica attività, sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.
Con questo documento si intendono precisare le principali modalità operative, esplicitare i contenuti innovativi recentemente apportati dal suddetto Accordo del 29/04/2010 ed accorpare in un unico testo le indicazioni esplicative trasmesse alle ASL con nota regionale prot. 12067/DB2000 del 31/3/2008.
Rimangono altresì in vigore le norme ed indicazioni previgenti, non in contrasto con questa Deliberazione e con il presente allegato.
Art. 1 - Ambito di applicazione
Le disposizioni delle presenti indicazioni operative si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i.,
nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004.
E’ opportuno specificare che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Valgono le definizioni e le specifiche di “prodotto primario” indicate al punto 1. dell’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010, relativo a Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
Si precisa inoltre che per “consumatore finale” si intende, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. CE n. 178/2002).
Art. 3 - Obbligo di notifica ai fini della registrazione
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
1. Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all’articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. La notifica riguarda l’apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione, la chiusura di ogni attività soggetta a registrazione e comprende la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
2. Sono soggette ad obbligo di notifica:
a) la produzione primaria in generale;
b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti (anche se la sede di produzione e quella di vendita al consumatore sono allocate in luoghi diversi, ma a condizione che la ragione sociale sia la stessa), in sede fissa e su aree pubbliche;
c) l’attività di somministrazione (compresi gli agriturismi);
d) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee;
e) l’attività di affittacamere con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale.
3. Sono, inoltre, soggette a sola notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:
a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell’azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli), nel rispetto dei requisiti di cui all’allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004, per la fornitura da parte del produttore, direttamente:
- al consumatore finale, su sua richiesta,
- a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell’ambito del territorio della Provincia in cui insiste l’azienda agricola o nel territorio delle Province contermini;
b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori automatici. Qualora l’azienda sia già registrata per la produzione di latte, l’attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica;
c) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):
- per la cessione diretta al consumatore finale,
- per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale.
4. Situazioni particolari:
Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica all’ASL da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti CE/178/2002 e CE/852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.
Al fine di facilitare l’esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti,cinema, teatri, ecc..), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:
- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento;
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;
- mantenimento delle registrazioni inerenti l’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore ad un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l’individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.
Scuole di cucina e scuole alberghiere: è necessaria la notifica, in considerazione della difficoltà di stabilire la destinazione finale delle preparazioni, anche se le stesse vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.
Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati). Vige l’obbligo di notifica nei casi seguenti:
- “mensa con preparazione/cottura finale in loco”: nel caso in cui la mensa produca pasti all’interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all’interno della stessa struttura);
- “mensa con preparazione/cottura finale in loco” e “pasti veicolati”: nel caso in cui la mensa produca pasti all’interno della struttura, con successiva consumazione diretta all’interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori (entrambe le voci devono essere contemporaneamente specificate);
- ”pasti veicolati”: nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa.
Bed & breakfast: è sempre necessaria la notifica ai fini della loro registrazione.
5. Per le strutture recettive, compresi gli agriturismi ed i rifugi, che effettuino preparazione e/o somministrazione di alimenti, le modalità di notifica sono stabilite dalla Legge regionale 30.12.2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) e dalla LR 18.2.2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).
6. Qualora, nell’ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.
Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica, nonché dall’obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:
- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all’attività principale.
L’esclusione dal campo di applicazione del Regolamento e, quindi, dagli obblighi che esso comporta, per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti, non esime tale operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
In ogni caso, il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. CE/178/2002);
- i Gruppi di Acquisto Solidale formalmente costituiti (che si configurano per Statuto quali ONLUS). Tali sodalizi sono equiparati al “consumatore finale” in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un’attività d'impresa.
Art. 5 – Esclusioni dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
1. Gli operatori del settore alimentare soggetti all’obbligo di notifica (di cui al precedente articolo 3) che, alla data di entrata in vigore della Deliberazione 79-7605 del 26/11/2007, erano già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione.
Inoltre, vengono considerate assolte dall’obbligo di registrazione previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, tutte le imprese alimentari già iscritte e presenti con i loro stabilimenti/esercizi, attivi alla data di pubblicazione della D.G.R. 62-6006 del 28/5/2007, nel Registro Nazionale delle Imprese (istituito con la Legge 29/12/1993 n. 580), accessibile e consultabile da parte degli uffici regionali e delle ASL tramite l’Anagrafe delle Attività Economiche Produttive della Regione Piemonte, ovvero già iscritte in altre banche dati nazionali o regionali accessibili e consultabili attraverso altri sistemi informativi esistenti. Tale obbligo è da considerarsi assolto anche per le imprese iscritte e presenti nei suddetti registri entro il 26/11/2007, data di approvazione della DGR 79-7605.
Alle imprese alimentari che ricadono nelle suddette fattispecie non risulta, pertanto, applicabile la sanzione prevista all’articolo 6, comma 3, del D.Lvo 193/2007.
2. Nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall’art. 6 punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l’inserimento nella specifica banca dati.
E’ opportuno sottolineare che tale indicazione operativa riguarda non soltanto le aziende già registrate alla data di entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 852/2004, ma anche le aziende che, successivamente a tale data, abbiano comunque effettuato o effettueranno gli adempimenti specifici previsti dalle normative di settore veterinario.
L’obbligo si considera ugualmente assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all’esercizio stesso dell’attività e consultabili dalle ASL (es. nel Registro Nazionale delle Imprese, accessibile tramite il portale regionale dell’Anagrafe delle Attività Economico Produttive e/o nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese – SIAP- già accessibile alle ASL). Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria (ad esempio, l’essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata all’ASL competente.
3. Situazioni particolari.
Xxxxxxxx e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell’inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.
Al fine di completare l’iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente la trasmissione, interna all’ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).
Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità assimilabili e definite nelle norme di settore socio-assistenziale, indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione riconducibile ad attività di preparazione famigliare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni del Regolamento CE/852/2004. Se invece la Comunità si avvale per la preparazione dei pasti di un cuoco formato e qualificato ed appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva socio-assistenziale.
Attività di congelamento o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione al dettaglio: tali attività non prevedono l’obbligo di una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell’OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, in particolare quando il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita al consumatore finale (semilavorato). Viceversa, l’attività di congelamento finalizzata alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), si configura come un’operazione significativa ai fini della conservazione del prodotto anche successivamente alla vendita e, pertanto, necessita di apposita notifica all’ASL competente.
Art. 6 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004
1. La notifica avviene a seguito di una dichiarazione di certificazione di inizio attività che deve essere presentata:
a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso l’ASL dove si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi), presso l’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), fermo restando quanto specificato al seguente art. 8, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
2. Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili.
Art. 7 - Procedura di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004
1. Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all’articolo 3, presentano la notifica ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta in allegato alla presente Deliberazione, corredata dalla documentazione prevista.
Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta.
Nei casi di affitto dello stabilimento, dell’esercizio o dell’attività, in linea di massima, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l’attività.
2. La notifica (Allegato 2) deve essere presentata in triplice copia, allegando due copie della documentazione richiesta (planimetrie, relazione tecnica, ecc.):
- una copia della notifica e della documentazione allegata viene trattenuta dall’ASL,
- una copia della notifica e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell’ASL, viene restituita all’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica;
- una copia della notifica (solo Allegato 2) insieme alla comunicazione dell’avvenuta registrazione viene trasmessa, a cura dell’ASL, agli uffici del Comune territorialmente competente.
3. A seguito della presentazione di notifica, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività, fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse.
Gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore della presente Deliberazione avevano già effettuato la notifica come ex DIA differita, possono avviare l’attività senza attendere il compimento dei 30 giorni.
4. Le imprese che intendono effettuare contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento (ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 oppure ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari), sia attività soggette a registrazione (ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04):
- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste dalla DGR 4-9933 del 3/11/2008 e dalla Determinazione n. 715 del 4/11/2008, ovvero secondo le modalità indicate nel presente documento per il riconoscimento degli stabilimenti che producono, commercializzano e depositano additivi, aromi ed enzimi alimentari;
- notificano l’inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità indicate nel presente documento.
5. A seguito della presentazione della notifica non è prevista l’emissione di uno specifico atto autorizzativo, ma è necessario che l’impresa alimentare conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo di ricevimento dell’ufficio ricevente.
Art. 8 - Notifica ai fini della registrazione e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che operano su aree pubbliche
1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere presentata prioritariamente presso l’ASL dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso l’ASL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente). Nel caso in cui l’impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all’impresa stessa) allocati in due Comuni di ASL diverse, sono necessarie due notifiche distinte.
In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso l’ASL dove l’impresa ha la sede legale (sede della società o residenza del
titolare della ditta individuale) e riguarderà l’attività esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo.
Anche nel caso di notifica per attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche è prevista la successiva trasmissione al Comune da parte dell’ASL di una comunicazione in merito all’avvenuta registrazione.
2. Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica per gli esercizi in sede fissa, conformemente agli artt. 6 e 7 del presente documento.
3. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla registrazione, è tenuta a comunicare all’ASL competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza all’ASL dove ha sede legale l’impresa, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione.
In particolare, a titolo non esaustivo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:
• vendita di carni fresche,
• vendita di prodotti ittici,
• vendita di salumi e/o formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero,
• attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura),
• attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione su area pubblica.
La comunicazione dell’autobanco (utilizzando l’Allegato 4 alla presente Deliberazione) deve essere presentata in duplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dall’ASL,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento dell’ASL, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta comunicazione.
Successivamente alla prima registrazione, l’impresa è tenuta a comunicare l’acquisto di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente notificato.
Tali comunicazioni relative ai negozi mobili non devono essere trasmesse ai Comuni.
I titolari di negozi mobili già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa previgente, ottenuta antecedentemente alla data di pubblicazione della Deliberazione 79-7605 del 26/11/2007, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessazione del negozio mobile (utilizzando l’Allegato 4 alla presente Deliberazione).
4. Resta valido quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n. 25-12456 del 10/05/2004 “Indicazioni operative per il commercio di alimenti su aree pubbliche”, a condizione che non sia in contrasto con i contenuti della presente Deliberazione e con la normativa nazionale e comunitaria vigente.
Art. 9 – Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto, comunicazione degli automezzi e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
1. E’ opportuno ribadire che la notifica ai fini della registrazione, prevista dall’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare.
Pertanto, ai sensi del presente articolo, si devono intendere come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti. L’obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l’impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza (che sono soggetti alla sola comunicazione, secondo i criteri elencati al successivo punto 2). Anche nel caso di notifica per attività finalizzate al trasporto per conto terzi o per attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti è prevista la successiva trasmissione al Comune di una comunicazione in merito all’avvenuta registrazione.
2. Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari elencati al seguente punto 3, è tenuta a comunicare all’ASL territorialmente competente sullo stabilimento (utilizzando l’Allegato 3 alla presente Deliberazione), ogni proprio automezzo utilizzato per il trasporto di tali prodotti, contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, sia quelle già diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un’operazione correlata alle attività del proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).
La comunicazione deve essere presentata in duplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dall’ASL,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento dell’ASL, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare e deve essere conservata sull’automezzo, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta comunicazione.
Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l’impresa è tenuta a comunicare l’acquisto o la cessazione di ogni automezzo.
Tali comunicazioni relative agli automezzi non devono essere trasmesse ai Comuni.
3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:
- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
Non è previsto, invece, l’obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli isotermici o frigoriferi), utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici (compresi i bidoncini per il trasporto del latte dall’azienda di produzione ai distributori automatici), obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili. Rientra tra le responsabilità dell’operatore del settore alimentare, definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.
L’operatore del settore alimentare che utilizza mezzi per il trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli sopra elecati (ad es. il verduriere che trasporta prodotti ortofrutticoli con un camioncino; panettiere che trasporto prodotti da forno) non è tenuto ad alcuna comunicazione relativamente a tali automezzi.
4. I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l’eventuale cessazione dell’automezzo (utilizzando l’Allegato 3 alla presente Deliberazione).
Art. 10 - Attività temporanee
La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), rappresentano situazioni particolari con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività, non completamente sovrapponibili alle imprese alimentari che operano con una certa continuità.
Pertanto, fino a successive comunicazioni ufficiali, si continuerà ad utilizzare la modulistica per la richiesta (con eventuali adeguamenti che la stessa ASL potrà effettuare), prevista dalla Determina regionale n. 70/2005.
Per la notifica delle attività temporanee si dovrà utilizzare la modulistica già prevista dalla X.X. xx 00 xxx 00/0/0000.
Art. 11 – Distributori automatici di alimenti e bevande
Premesso che il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all’unico soggetto privato (l’impresa) che svolge il servizio di ristoro, è previsto l’obbligo di notifica da parte dell’impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, all’ASL presso cui ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di
laboratorio, all’ASL presso cui ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, all’ASL presso cui ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), allegando l’elenco delle postazioni (completo di indirizzi) dove i distributori sono collocati.
Nei casi di installazioni dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che sono soggetti alle specifiche indicazioni di cui al capitolo successivo) in Comuni diversi da quello in cui l’impresa ha il proprio stabilimento, nonché nei casi di successive variazioni, questa dovrà effettuare una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni presso l’ASL territorialmente competente sul luogo in cui i distributori automatici sono installati.
Analogamente, l’operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare all’ASL territorialmente competente, con le stesse modalità, la localizzazione dei distributori automatici successivamente installati.
Indicazioni specifiche per la vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici
Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. CE/852/2004. A tal fine l’interessato è tenuto ad effettuare la notifica e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, presso il Servizio Veterinario dell’ASL in cui è situata l’azienda di allevamento, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell’allegato 2 alla presente Deliberazione, accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all’Allegato I del Reg. CE/852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).
Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, il conferente deve compilare e consegnare direttamente all’ASL territorialmente competente sul proprio allevamento (in triplice copia), la “comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici” (di seguito “comunicazione”) (Allegato 6 alla presente Deliberazione).
Una copia della “comunicazione” sarà trattenuta dall’allevatore, una copia resterà all’ASL e, nel caso in cui una o più macchine erogatrici siano collocate in una o più ASL diverse da quella in cui è situata l’azienda di allevamento, la terza copia sarà inviata, a cura dell’ASL di pertinenza sull’allevamento, alla/e altre ASL competenti sull’allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.
In questo modo si consente la possibilità di scambio di informazioni tra le ASL e l’emissione dei conseguenti provvedimenti, qualora si manifestino non conformità relative ai parametri del latte crudo (evidenziate presso l’allevamento o presso i punti di erogazione).
A tal fine si ricorda che l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l’Azienda di produzione o delle Province contermini (art. 2 punto 3).
Qualora un conferente intenda cessare l’utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire all’ASL competente sul proprio allevamento la “comunicazione”, riferita a tale macchina, compilata nelle sezioni specifiche alla cessazione.
Diversamente, se non si intende più svolgere, in senso assoluto, l’attività di conferimento latte crudo tramite distributore automatico, si dovrà notificare la cessazione definitiva all’ASL competente, mediante la compilazione dell’allegato 2 alla presente Deliberazione e delle “comunicazioni” relative ai singoli erogatori.
Subentro in caso di non conformità del latte:
nei casi di non conformità, il latte non potrà più essere conferito alle macchine erogatrici, fino a quando i parametri difformi non rientrino nella norma. Tuttavia, al momento della presentazione della/e “comunicazione/i”, l’allevatore ha la facoltà di indicare il nominativo di un secondo allevatore, che può subentrargli nelle stesse macchine erogatrici in caso di non conformità (è consentita l’individuazione di un solo allevatore, la cui azienda dovrà obbligatoriamente risiedere all’interno della medesima ASL del primo. Non è consentito più di un subentro temporaneo). Il secondo allevatore sarà comunque tenuto, ad effettuare la propria notifica, ai fini della registrazione, presso l’ASL in cui è situata l’azienda del proprio allevamento (mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell’allegato 2 alla presente Deliberazione, accompagnato da una
relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte e dai risultati del monitoraggio sulla qualità igienico-sanitaria del latte destinato alla vendita diretta).
Il secondo allevatore, prima di iniziare il conferimento di latte crudo, dovrà consegnare direttamente all’ASL competente sul proprio allevamento, per ogni erogatore a cui intende subentrare, la/le “comunicazione/i” in cui viene contemporaneamente evidenziata la temporanea sospensione del primo conferente (sottoscritta dal medesimo) e indicare sul distributore la propria ragione sociale e la sede dell'azienda agricola, in modo chiaro e visibile all'acquirente.
Conseguentemente, qualora gli erogatori siano situati presso altre ASL, il Servizio Veterinario trasmetterà alle stesse, copia delle comunicazioni ricevute.
Dal momento in cui i parametri del latte crudo del primo allevatore siano rientrati nella norma, quest’ultimo potrà nuovamente conferire il latte alla/e macchina/e erogatrice/i, contestualmente alla/e “comunicazione/i” di cessazione da parte del secondo allevatore che gli era subentrato.
Tutte le comunicazioni devono essere registrate sul sistema informativo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Art. 12 - Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione
1. I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare all’ASL, con la stessa procedura indicata all’art. 6, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.
In caso di cessione dell’attività (subingresso), la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l’onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l’assenso del precedente titolare.
Gli allegati (planimetria e relazione tecnica) sono da produrre esclusivamente nel caso di modifiche sostanziali e non di subingresso.
Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all’ASL territorialmente competente.
2. Si intendono variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente o la comunicazione, le fattispecie seguenti:
- nuove attività o tipologie produttive (tra quelle elencate nell’Allegato 2 alla presente Deliberazione), intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate, tra cui ad esempio la specializzazione nella preparazione di alimenti senza glutine nei laboratori artigianali o nella ristorazione;
- modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d’uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all’atto della prima notifica, diverso dalla semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall’allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili ovvero un incremento significativo dell’entità produttiva;
- l’acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento;
- l’acquisto o la cessazione di un automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari elencate all’articolo 8, punto 3.
Si intendono variazioni non significative e che, pertanto, non richiedono una nuova ulteriore notifica, la semplice ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali (ad es.: lo spostamento del banco bar da un lato all’altro del locale o l’introduzione in cucina di una cappa più ampia o la sostituzione di una cucina a gas ecc,).
Per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, non costituisce variazione significativa.
3. Contestualmente alla notifica relativa alla variazione dei dati identificativi, alla cessione o alla cessazione dell’attività, ovvero a qualsiasi cambiamento significativo, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività, fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse.
4. Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l’obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione ed una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
5. Situazioni particolari.
Attività di somministrazione in esercizi diversi da quelli definiti dal Reg. 2R/2008 e dalla D.G.R. n° 2-8302 del 03 marzo 2008: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è definita dall’art. 2, comma 1 della Legge regionale n. 38/2006 che recita: “Al fine della presente Legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”. Su cosa debba intendersi per “apposito servizio assistito” e per “a tal fine attrezzate” si è espressa la Direzione Commercio e Artigianato della Regione, specificando che il servizio assistito è connotazione caratteristica dell’attività di somministrazione.
Anche la preparazione per la somministrazione di una tazzina di caffè in un esercizio artigiano è configurabile come forma di servizio assistito con utilizzo di apposite attrezzature e, in quanto tale, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge regionale 38/2006 ed al conseguente rispetto dei requisiti del Regolamento 2R/2008.
In base a questa interpretazione, pur considerando la scarsa rilevanza sanitaria che alcune forme di servizio assistito con utilizzo di attrezzature possono avere (servizio al tavolo/banco, utilizzo di stoviglie e posate, ecc.), si ritiene necessario considerare questa attività, qualora introdotta in un esercizio diverso da quelli previsti dal Regolamento 2R/2008, come una modifica significativa e quindi soggetta a notifica per l’attribuzione della tipologia 1 o superiori.
Considerando che non sempre può risultare facile attribuire a determinate azioni il significato di “servizio assistito” ed “utilizzo di attrezzature”, anche in seguito alla Legge 4.8.2006, n. 248 (c.d. Legge “Bersani”), si ritiene opportuno coinvolgere gli Uffici Comunali competenti sulla corretta applicazione della Legge Regionale 38/2006, in tutti i casi di difficile interpretazione.
Art. 13 - Competenze dei Servizi ASL e attività di controllo ufficiale
Ai Servizi ASL del Dipartimento di Prevenzione spetta, secondo la sequenza sottoriportata:
- ricevere le notifiche;
- verificare la completezza delle informazioni richieste;
- completare le informazioni mancanti o incomplete:
▪ recuperandole direttamente, ove possibile, dalle anagrafiche ufficiali accessibili e consultabili (es. AAEP-xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/X, xxx.xxxxxxxxxxx.xx, ecc.), nel caso l’operatore sia già registrato nel Registro Nazionale delle Imprese;
▪ richiedendole direttamente all’operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.);
- verificare l’adeguatezza degli allegati (planimetria e relazione tecnica), richiedendo eventuali integrazioni direttamente all’operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.),
- effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Piemonte (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxxxxxxxxxx.xxx);
- trasmettere al Comune una comunicazione in merito all’avvenuta registrazione (con copia dell’Allegato 2, senza le relazioni e le planimetrie).
Relativamente agli esercizi di competenza comune tra Servizi Veterinari e S.I.A.N., ogni Dipartimento di Prevenzione definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione e favorendo l’utenza.
Ogni intervento di controllo da parte dell’ASL sull’attività dell’impresa alimentare registrata, si colloca nell’ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall’operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati, nonché la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e nella dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004. Nel caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.
E’ opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l’autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall’art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.
Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l’ASL comunica l’esito del sopralluogo al titolare dell’impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell’attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Qualora l’operatore del settore alimentare non risolva le non conformità rilevate, l’ASL può procedere alla revoca della registrazione dell’impresa. Nel caso di sospensione totale dell’attività o di revoca, l’ASL comunicherà formalmente al Comune tale circostanza.
Art. 14 - Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni
1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti: le nuove registrazioni, gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti, le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l’attività di controllo ufficiale, utilizzando i sistemi informativi web forniti dalla Direzione regionale Sanità.
2. I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni sull’applicazione del Regolamento CE/852/2004 del 29/4/2010:
- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale),
- numero di registrazione attribuito all’impresa (facoltativo),
- tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTAT/ATECO),
- data inizio attività,
- data fine attività,
- controlli ufficiali (data effettuazione, stato, esito).
3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL mantengono aggiornata l’anagrafe delle registrazioni ai fini del controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare.
4. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi di cui all’articolo 8 o con le autorizzazioni previgenti rilasciate ai sensi del D.P.R. 327/80.
5. Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano, nell’ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.
Art. 15 – Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione deposito degli additivi alimentari e degli aromi
1. Le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/852/2004.
Considerato il ruolo strategico degli additivi e degli aromi nella produzione di tutti i prodotti alimentari e gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai regolamenti CE/1331/2008, CE/1332/2008, CE/1333/2008 e CE/1334/2008 (cd. pacchetto F.I.A.P.: Food
Improvement Agents Package), che coinvolgono, tra l’altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e aromi, già disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997 n. 514, è da intendersi pertanto quale riconoscimento.
In tal senso i requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari e degli aromi, già disciplinati dal D.M. 5 febbraio 1999, devono intendersi quelli previsti dall’Allegato II al Regolamento CE/852/2004.
Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione continuano a valere le disposizioni di cui al D.P.R. 514/1997, nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria, ed in particolare gli articoli 1 e 2 del D.P.R. sopra citato.
Anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi di cui al Regolamento CE 1332/2008 devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto prescritto in materia di additivi ed aromi.
2. Ai fini del riconoscimento, la notifica e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 (Allegato 7), deve essere presentata in duplice copia, completa della documentazione (planimetrie, relazione tecnica, ecc.):
- una copia della notifica (in carta semplice), corredata di una singola copia di tutta la documentazione allegata, viene trattenuta dall’ASL;
- la notifica in bollo, corredata dalla documentazione indicata nella modulistica (Allegato 7), sarà trasmessa, a cura dell’ASL, al competente Settore della Regione Piemonte, al termine degli accertamenti necessari.
Una volta ricevuta l’istanza, la ASL effettuerà un sopralluogo entro 30 giorni.
Nel caso di accertamento favorevole, trasmetterà il parere, con copia dell’istanza e degli allegati, alla Regione, che emetterà l’atto di riconoscimento dell’impresa.
Nel caso di accertamento non favorevole, la ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie.
Al compimento delle stesse, comunicato dall’impresa, la ASL esegue un ulteriore sopralluogo che, se favorevole, si concluderà con il parere alla Regione come prima indicato; se ancora non favorevole, si reitera la procedura come sopra.
3. Nel caso di variazioni dell’attività, di modifiche significative, di estensione della produzione, confezionamento e commercio ad altri additivi, aromi e enzimi, l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova notifica specifica in duplice copia, completa di relazione ed eventualmente di planimetria se sono interessate le strutture.
La ASL entro 30 giorni effettuerà un sopralluogo, le cui risultanze, insieme alla seconda copia, saranno trasmesse alla Regione per il rilascio degli atti conseguenti (prescrizioni o riconoscimento).
4. Gli operatori del settore alimentare già in possesso di autorizzazione sanitaria regionale non sono soggetti ad un nuovo riconoscimento per le attività ricomprese in tale autorizzazione.
Art. 16 – Deroghe alla presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dall’Allegato II del Reg.
CE/852/2004
Le misure nazionali eventualmente da adottare in conformità all’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento n. 852/2004, riguardano l’adattamento dei requisiti specifici di cui all’allegato II dello stesso Regolamento:
- per consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
- per tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
Quanto sopra conformemente all’art. 7 del Regolamento CE/2074/2005, tenendo anche in considerazione l’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali contenuto nella D.G.R. 46-5823 del 15/11/2002.
Gli operatori del settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare, per il tramite della Regione Piemonte, una domanda corredata da:
- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga,
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati; e
- qualsiasi altra informazione utile.
Art. 17 – Tariffe
1. Le tariffe di cui all’Allegato 5 alla presente Deliberazione sono onnicomprensive di ogni onere dovuto dall’utente ai fini della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.
2. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a variazione dei dati identificativi e/o di cessione dell’attività: ad esclusione della mera comunicazione di cessazione dell’attività, ogni altra variazione dei dati identificativi dell’impresa o la notifica di subingresso/cessione di una attività è soggetta al pagamento dei diritti di gestione istruttoria di cui all’Allegato 5, al pari delle notifiche relative a variazioni significative, in quanto comportano un aggiornamento della pratica di registrazione esistente.
La variazione o l’aggiunta di tipologia di attività (per esempio: esercizi pubblici che passano dalla tipologia 1 alla tipologia 3, oppure gastronomia che aggiunge produzione di pasta fresca, ecc.), non si considerano quale nuova attività, ma come modifica significativa della registrazione preesistente a cui applicare la tariffa corrispondente.
In caso di cessione dell’attività, l’obbligo di notifica ed il relativo pagamento dei diritti sono esclusivamente a carico del nuovo titolare.
3. Applicazione dei diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di notifica relative a imprese alimentari prive di stabilimento: relativamente alle imprese alimentari che non hanno “fisicamente” una sede operativa stabile (stabilimento, deposito, ecc.), quali ad esempio gli ambulanti senza laboratorio o deposito o coloro che eseguono commercio via internet, si applica l’importo previsto dall’Allegato 5 per gli stabilimenti che operano al dettaglio con superficie inferiore a 250 mq.
4. Stabilimenti riconosciuti già soggetti a contribuzione ai sensi del D.Lvo 194/2008: gli stabilimenti riconosciuti (Reg. CE/853/2004), già soggetti a contribuzione ai sensi del D.Lvo 194/2008, non sono soggetti al pagamento dei diritti previsti dall’Allegato 5 limitatamente alle comunicazioni dei mezzi di trasporto correlati con le attività riconosciute.
5. Pareri preventivi: la cifra da applicare per i pareri preventivi è quella prevista dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939.
6. Fiere, sagre e manifestazioni temporanee: per le tipologie B e C previste dalla D.D. n. 70/2005, si continuano ad applicare le cifre indicate dal Tariffario Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (36 Euro), indipendentemente dall’effettuazione o meno del sopralluogo.
7. Distributori automatici di latte crudo o di altri alimenti/bevande: non è attualmente previsto il pagamento di diritti per la presentazione delle “comunicazioni” relative ai singoli distributori automatici.
Nel caso di subentro, il nuovo conferente, qualora non sia ancora registrato per il commercio in sede fissa tramite distributore automatico, è, viceversa, tenuto al pagamento dei diritti previsti all’atto della notifica.