RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia ambientale, a far data dal 20 aprile 2006 i riferimenti al
D. Lgs. 152/1999 indicati nel Regolamento del servizio idrico integrato devono intendersi riferiti al D. Lgs 03/04/2006 n°152.
INDICE
SEZIONE ACQUEDOTTO
NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE CON SISTEMA A CONTATORE ED EROGAZIONI A BOCCA LIBERA
Art. 1 - Oggetto e natura delle concessioni 4
Art. 2 - Utente proprietario e locatario 4
Art. 3 - Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica 4
Art. 4 - Durata del contratto 6
Art. 5 - Cessazione del contratto 6
Art. 6 - Erogazioni provvisorie 6
Art. 7 - Modalità di somministrazione, numero di prese 6
Art. 8 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima 7
Art. 9 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni 7
Art. 10 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave,
modalità di connessione 7
Art. 11 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali 8
Art. 12 - Ispezioni e verifiche 9
Art. 13 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità 9
Art. 14 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali 10
Art. 15 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi 10
Art. 16 - Utenze industriali 12
Art. 17 - Accessibilità al contatore 12
Art. 18 - Manutenzione del contatore 13
Art. 19 - Nolo del contatore 13
Art. 20 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore 13
Art. 21 - Fatturazione 14
Art. 22 - Erogazioni provvisorie a contatore - quantitativo minimo garantito mensile 14
Art. 23 - Fontanelle 14
Art. 24 - Apparati a deflusso continuo 14
Art. 25 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo. 14
Art. 26 - Posizionamento idranti 14
Art. 27 - Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni. 14
Art. 28 - Manutenzione idranti e bocche antincendio 16
SEZIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Art. 29 - Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti 16
Art. 30 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete 16
Art. 31 - Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete. 16
Art. 32 - Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei canali collettori 16
Art. 33 - Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni. 17
Art. 34 - Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete 17
Art. 35 - Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alla rete / nei canali collettori 17
Art. 36 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete 18
Art. 37 - Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni. 18
Art. 38 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete 19
Art. 39 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete 19
Art. 40 - Diritto di passaggio di acquedotto - attraversamento proprietà private 19
Art. 41 - Classificazione e definizione degli scarichi 19
Art. 42 - Scarichi di acque reflue domestiche 19
Art. 43 - Scarichi di acque reflue industriali 20
Art. 44 - Scarichi di sostanze pericolose 21
Art. 45 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente all'impianto di depurazione centralizzato. 21
Art. 46 - Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori 23
Art. 47 - Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria 23
Art. 48 - Esecuzione dei controlli. 23
Art. 49 - Modalità di esecuzione delle ispezioni. 23
Art. 50 - Prelievo dei campioni 24
Art. 51 - Conservazione dei campioni 24
Art. 52 - Disposizioni operative 24
Art. 53 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi 25
Art. 54 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto 25
Art. 55 - Modalità e termini di pagamento della tariffa 25
Art. 56 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie ammesse 25
Art. 57 - Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti 26
Art. 58 - Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue 26
Art. 59 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti. 26
Art. 60 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti 26
Art. 61 - Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti… 27
Art. 62 - Responsabilità nel corso dei conferimenti 27
Art. 63 - Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie
per le acque reflue urbane 27
Art. 64 - Provvedimenti amministrativi 27
Art. 65 - Conferimento di reflui agli impianti 27
Sezione raccolta acque reflue
Art. 66 - Adempimenti in capo al Gestore. 28
Art. 67 - Pianificazione. 28
Art. 68 - Perimetrazione. 28
Art. 69 - Evacuazione delle acque reflue. 28
Sezione impianti pubblici
Art. 70 - Definizioni 28
Art. 71 - Proprietà - responsabilità 28
Art. 72 - Diritto di passaggio 28
Art. 73 - Campo di applicazione 29
Sezione impianti privati
Art. 74 - Definizioni 29
Art. 75 - Allacci in comune 29
Art. 76 - Proprietà - responsabilità. 29
Art. 77 - Diritto di passaggio 29
Art. 78 - Costruzione 29
Art. 79 -Obbligo di allaccio. 29
Art. 80 - Controlli 29
Art. 81 - Riscatto 29
Art. 82 - Adozione del sistema di smaltimento 29
Art. 83 - Domanda di autorizzazione 30
Art. 84 - Acque reflue industriali ed artigianali 31
Art. 85 - Trasformazioni o ingrandimenti 31
Art. 86 - Depurazione delle acque reflue fuori della perimetrazione 31
Art. 87 - Autorizzazione per il trattamento individuale 31
Art. 88 - Soppressione degli impianti di depurazione individuali 31
Art. 89 - Acque chiare. 31
Sezione prescrizioni tecniche
Art. 90 - Condizioni tecniche 31
Art. 91 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento 32
Art. 92 - Allaccio 32
Art. 93 - Acque meteoriche 32
Art. 94 - Cucine collettive e ristoranti. 32
Art. 95 - Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi 33
Art. 96 - Garages privati, parcheggi 33
Art. 97 - Piscine 33
Art. 98 - Cantieri 33
Art. 99 - Scarichi non ammessi 33
Art.100 - Esecuzione forzata 33
Art.101 - Attuazione del Regolamento 33
Art.102 - Rilascio atti e certificazioni. 33
Art.103 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza 33
Art.104 - Sostituzione regolamentazioni precedenti 34
ALLEGATI
1. Tabelle portate ammissibili medie giornaliere per ogni singolo Comune nella rete consortile.
2. Corografia rete con indicati i nodi principali e le portate.
3. Corografia rete con indicati i misuratori di portata.
4. Pozzetto ispezione-sfioratore (dis) allacciamento fognature comunali.
5. Schemi di allacciamento (dis) alla rete.
6. Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria per le acque reflue urbane.
7. Fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria per le acque reflue urbane.
8. Pozzetto di ispezione scarichi produttivi (prelievo campione).
9. Specifiche tecniche del campionatore automatico.
10. Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste all'articolo 45 del Regolamento.
11. Fac-simile della domanda di autorizzazione allo scarico di specifiche acque reflue industriali in rete fognaria con i valori limite di emissione di cui all'art. 45 del Regolamento.
12. Fac-simile della dichiarazione da inoltrare a cura degli insediamenti contemplati dall'art. 45, punto 3, del Regolamento.
13. Determinazione dell'indice di pericolosità.
14. Fac-simile della domanda di licenza al conferimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue tramite autobotte agli impianti di depurazione.
15. Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del decreto legislativo 11 maggio 0000 X. 000 come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258.
16. Tabella aliquote per il campionamento di acque reflue industriali.
SEZIONE ACQUEDOTTO - NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE CON SISTEMA A CONTATORE ED EROGAZIONI A BOCCA LIBERA.
ARTICOLO 1 - Oggetto e natura delle concessioni
SMA Torino concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore. Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.
Le concessioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione di cui al seguente articolo 3.
Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto SMA Torino può vietarne l'uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell'acqua.
ARTICOLO 2 - Utente proprietario e locatario
La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.
ARTICOLO 3 - Modalità contrattuali, spese di registro, costo della presa, subentro, riattivazione, spostamento, sostituzione contatore, variazione della ragione sociale della persona giuridica.
Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente o dal suo legale rappresentante e dal legale rappresentante di SMA Torino o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso la Direzione di SMA Torino.
All'atto della firma del contratto, l'Utente ne riceve una copia su carta semplice, priva di valore legale. L'Utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in carta da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.
È pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.
All'atto della stipulazione della scrittura, l'Utente deve pagare il contributo di allacciamento, che costituisce il corrispettivo dovuto dall’Utente per il collegamento alla pubblica recedi acquedotto, comprensivo delle spese di stipula contrattuale e di collocazione del contatore.
Il contributo di allacciamento è determinato in conformità alle disposizioni dell’Autorità d’Ambito territoriale.
L’opera di allacciamento, realizzata con il contributo dell’Utente, resta di proprietà dell’Ente Territoriale proprietario dell’acquedotto, di norma il Comune competente per territorio.
Per le erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta stradale e/o il potenziamento della rete esistente, SMA Torino, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di imporre, sulla spesa da sostenersi, valutata a preventivo sulla base dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, aumentati del 10% per spese generali, il seguente contributo:
- erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche:
• 50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m. e per la parte di potenziamento rete;
• 75% per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m.;
• 100% per la parte eccedente 150 m.;
- erogazione ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico, ma con posa su sedi private: 100%.
Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio o nell'esercizio dell'attività, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione, pagando il diritto fisso stabilito dai vigenti atti deliberativi aziendali, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso SMA Torino. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data della nuova stipula saranno regolati fra le parti in un rapporto fra privati fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al predecessore.
In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore effettuata dall’Utente al momento della presa di possesso dei locali.
Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del predecessore, non escluso l'inserimento nella procedura di recupero del credito perdurando lo stato di morosità del subentrato medesimo. Al subentrante saranno fatturati i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; il contributo di allacciamento di cui precedente 4° comma sarà addebitato in bolletta alla prima fatturazione successiva alla stipula del nuovo contratto.
L'Utente che richiede la riattivazione di una concessione cessata, ma non smantellata, deve pagare le spese di riattivazione a preventivo.
Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e all'atto della sua stipulazione l'Utente deve pagare il contributo di allaccio di cui al precedente 4° comma.
Per le prestazioni ed i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'Utente ed eseguiti da SMA Torino, le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto.
Qualora, in relazione all'effettivo consumo, ad esclusivo giudizio della Direzione di SMA Torino, sia necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una
nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico di SMA Torino, mentre a cura e carico dell'Utente devono essere eseguite le necessarie modifiche dell'impianto privato.
Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi a SMA Torino per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio da SMA Torino a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.
ARTICOLO 4 - Durata del contratto
Il contratto ha durata illimitata ed è soggetto alle condizioni di Regolamento e tariffarie nel tempo vigenti. È facoltà dell'utente dare disdetta del contratto in qualunque momento, mediante richiesta debitamente sottoscritta e corredata dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza.
ARTICOLO 5 - Cessazione del contratto
SMA Torino provvederà alla chiusura del contatore e alla risoluzione del contratto entro sette giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto secondo quanto previsto dall'art. 3. SMA Torino potrà a suo esclusivo giudizio procedere anche allo smantellamento dell'impianto.
Nel caso di disdetta comunicata dall'Utente - locatario, in forza dell'articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando SMA Torino da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione del servizio.
ARTICOLO 6 - Erogazioni provvisorie
Le modalità e le prescrizioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo il giorno;
c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamen-to dell'integrità delle installazioni di SMA Torino e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installa-zione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.
ARTICOLO 7 - Modalità di somministrazione, numero di prese
L'acqua viene somministrata all'Utente al rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli addetti di SMA Torino possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.
Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire da SMA Torino siano compiute e pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispostivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.
La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal presente Regolamento. I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.
L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione di SMA Torino, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.
ARTICOLO 8 - Dimensionamento della presa, modifiche, pressione di distribuzione, pressione minima Spetta a SMA Torino:
a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito da SMAT stessa;
b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore;
c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.
Qualora durante l'effettivo esercizio della presa la Direzione ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrano modifiche dell'impianto privato l'Utente, dietro segnalazione scritta da parte di SMA Torino avrà l'obbligo di eseguirle.
In linea di massima SMA Torino assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 25 metri ad un massimo di 50 metri di colonna d'acqua, riferiti al piano stradale.
Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata e che SMA Torino è tenuta a far conoscere all'Utente, oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 10 del Regolamento.
La pressione massima di 50 m. di colonna d'acqua in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari: in tal caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, a SMA Torino od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
SMA Torino, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.
ARTICOLO 9 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, verifiche e manutenzioni
Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute da SMA Torino contro pagamento delle somme determinate come dall'articolo 3 e nella scrittura. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva di SMA Torino, anche se l'Utente ha pagato l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.
Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente a SMA Torino e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva della Direzione di SMA Torino, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.
ARTICOLO 10 - Proprietà degli impianti, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione
Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare, valendosi, nella esecuzione di impresa di propria fiducia.
SMA Torino si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.
Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.
In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l'erogazione, contemporanea a tutti i piani, di almeno un rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio, in relazione alla pressione che ha l'acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 8, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.
Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve sempre essere sgombra e ben visibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato.
Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture di SMA Torino dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.
Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dalla Direzione di SMA Torino all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.
Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza,
o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.
In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.
Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, SMA Torino, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione della portata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente.
È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete interna.
ARTICOLO 11 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali
L'Utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la conduttura di presa, il contatore e gli altri apparecchi. Egli è responsabile verso SMA Torino dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.
L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite da agenti di SMA Torino; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dalla Direzione di SMA Torino stessa. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.
L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. SMA Torino non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoprandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie. La SMA Torino si impegna ad agevolare l'Utente in caso di consumi eccezionali derivanti da fughe idriche sull'impianto interno a valle del contatore.
A tale fine potrà offrire ai propri utenti apposite garanzie assicurative a copertura sia dei maggiori importi esposti in bolletta sia agli oneri di pronto intervento.
Agli utenti non assicurati la SMA Torino potrà riconoscere parziali riduzioni sulle bollette secondo i criteri stabiliti dai vigenti atti deliberativi aziendali.
ARTICOLO 12 - Ispezioni e verifiche
SMA Torino ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante a SMA Torino e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a SMA Torino di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia soddisfatto SMA Torino stessa di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.
Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
ARTICOLO 13 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità
SMA Torino non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso. L'Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.
L'acqua erogata da SMA Torino risponde ai criteri di qualità fissati dal D. Lgs. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano.
Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.
L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione a SMA Torino che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.
SMA Torino non può essere ritenuta responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.
Avuto riguardo agli obblighi dell'Utente particolarmente spettantigli in forza degli articoli 11 e 17, SMA Torino non può mai essere tenuta responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa fra questo e il contatore, sia dal contatore stesso per qualsiasi causa.
ARTICOLO 14 - Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento, penali
Il pagamento delle somme dovute a SMA Torino deve essere effettuato dall'Utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette, presso la Cassa di SMA Torino, contro rilascio di regolare quietanza, o a mezzo Banca o a mezzo Conto Corrente Postale.
In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di dieci giorni, SMA Torino può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:
• 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
• 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
• 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.
Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate da SMA Torino.
Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.
ARTICOLO 15 - Fattispecie di Utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi Le erogazioni a contatore possono essere concesse per i seguenti usi:
• Usi civili
- domestico
- comunità senza fini di lucro
- commerciale
- artigianale
- agricolo
- allevamento animali
- locali deposito dotati di sistema di scarico
• Uso industriale
• Uso pubblico
• Uso subdistributori
Per gli usi diversi da quelli domestici e per comunità senza fini di lucro sono fissati dei consumi periodici minimi impegnati, da pagarsi anche se non consumati.
Tali consumi minimi possono essere scelti dall'Utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati in tabella, sia se costituenti utenza diretta, sia se compresi nell'ambito di utenze condominiali.
USO INDUSTRIALE (per addetto): mc/anno 12 USO COMMERCIALE:
Negozi in generale mc/anno 120
Uffici Banche mc/anno 120
Lavanderie ad acqua mc/anno 1.000
Bar mc/anno 600
Ristoranti mc/anno 1.000
Cinematografi Teatri mc/anno 800
Sale danze mc/anno 800
Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto) mc/anno 80 Ospedali - Case di Cura (per ogni posto letto) mc/anno 140
Xxxxxx, asili, oratori (per ogni allievo) mc/anno 8
Circoli ricreativi, culturali, palestre mc/anno 8 (per n. presenze/giorno)
Magazzini - Depositi mc/anno 120
Autolavaggi mc/anno 800
Mense (per n. presenze/giorno) mc/anno 8
Locali deposito dotati di sistema di scarico mc/anno 60 USO ARTIGIANALE: artigiani fino a 10 addetti mc/anno 200
Gli altri casi di utilizzazione commerciale o artigianale, non contemplati dalla precedente tabella, sono trattati per analogia.
USO AGRICOLO: mc/anno 180
Aziende frutticole, orticole, floricole (riservata agli
operatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.) mc/anno 400
USO ALLEVAMENTO ANIMALI: a consumo
Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria.
Negli usi promiscui ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il minimo impegnato viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi: per ogni capo (bovino, equino, caprino) mc/anno 8.
Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.
I predetti minimi impegnati annui vengono applicati proporzionalmente alla durata dei singoli periodi di fatturazione e valgono anche quali volumi di riferimento per l'applicazione del criterio di tariffazione articolato per scaglioni di consumo.
Per gli usi domestici il volume di riferimento, da parametrarsi in relazione alla durata dei periodi di fatturazione, è fissato in mc/anno 152 per alloggio.
Il volume di riferimento è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l'applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.
È facoltà dell'Utente richiedere la revisione del minimo impegnato o del volume di riferimento qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato.
La relativa variazione contrattuale comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all'Utente delle sole spese di bollo.
Nei casi di comprovata necessità, l'Utente può richiedere la rimozione temporanea del contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo a SMA Torino la corresponsione di un consumo figurativo fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa secondo la seguente tabella:
da diametro 13 a diametro 20 80 mc/anno
da diametro 25 a diametro 30 240 mc/anno
da diametro 40 a diametro 50 600 mc/anno da diametro 60 e oltre 800 mc/anno
Nel caso di usi domestici o per comunità senza fini di lucro, la rimozione temporanea del contatore comporterà l'applicazione della sola quota fissa prevista dalla vigente normativa tariffaria.
L'Utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo annuo, rapportato alla durata dei periodi di fatturazione, pari a tre volte il valore limite del minimo impegnato o del volume di riferimento, mentre l'attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un'ora di attingimento medio, riferito al massimo annuo.
I diametri della presa e del contatore sono fissati dalla Direzione in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.
La Direzione si riserva, a suo esclusivo giudizio, di variare il diametro del contatore senza dar luogo a variazioni contrattuali.
ARTICOLO 16 - Utenze industriali
Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione di SMA Torino stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all'articolo 8, il calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente ed accettato da SMA Torino.
Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra la Direzione di SMA Torino e l'Utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.
La Direzione di SMA Torino ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità di SMA Torino sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione.
Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la tariffa in vigore.
Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell'anno precedente.
Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d'impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso da SMAT con i seguenti valori fissi:
presa diametro 13 mm. | 200 | mc/anno |
presa diametro 20 mm. | 800 | mc/anno |
presa diametro 25 mm. | 1.600 | mc/anno |
presa diametro 30 mm. | 2.400 | mc/anno |
presa diametro 40 mm. | 4.000 | mc/anno |
presa diametro 50 mm. | 10.000 | mc/anno |
presa diametro 60 mm. | 14.000 | mc/anno |
presa diametro 80 mm. | 20.000 | mc/anno |
presa diametro 100 mm. | 40.000 | mc/anno |
presa diametro 150 mm. | 80.000 | mc/anno |
presa diametro 200 mm. | 120.000 | mc/anno |
Per superiori necessità, SMA Torino si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.
Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:
• le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
• le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
• le utilizzazioni per piscine natatorie private;
• ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.
Nei casi di utenze per uso industriale o misto che comprendano utilizzazioni ad uso civile, anche in stabilimenti industriali, per le quali siano fissati nella tabella dell'articolo 15 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l'Utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall'esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto da SMA Torino in applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 17 - Accessibilità al contatore
Sempre quando possa farsi comodamente, il contatore deve essere collocato nell'interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove
gli addetti di SMA Torino possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.
Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa ed il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.
Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti da SMA Torino.
Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre a SMA Torino l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.
Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..
Sono a carico dell'Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.
In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili a SMA Torino, quest'ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, sempre che le condizioni di consumo non siano cambiate.
In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.
Quando l'impossibilità di leggere il contatore dipenda da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, SMA Torino ha diritto a sospendere l'erogazione qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.
ARTICOLO 18 - Manutenzione del contatore
SMA Torino provvede e mantiene il contatore, che rimane sempre di sua proprietà; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente (o a chi per esso) che deve rispondere della sua buona conservazione. Il cambio del contatore per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese di SMA Torino; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura di SMA Torino e a spese dell'Utente. In particolare, si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.
ARTICOLO 19 - Nolo del contatore
Per gli usi diversi da quelli domestici e per comunità senza fini di lucro è dovuta una quota fissa a titolo di nolo dello strumento di misura (contatore) determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai precedenti articoli e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in vigore.
ARTICOLO 20 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore
Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevato dal personale di SMA Torino.
Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7° comma dell'articolo 17.
L'Utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali di SMA Torino con adeguata strumentazione. La spesa relativa, determinata in base alle disposizioni dell'articolo 3, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.
Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'Utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra, il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione.
ARTICOLO 21 – Fatturazione
La fatturazione dei consumi ha periodicità almeno semestrale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente si impegna a pagare quanto fatturato da SMA Torino in conseguenza dei metri cubi consumati, delle quote fisse e del nolo contatore come previsto dalla normativa vigente, dei canoni del servizio antincendio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.
ARTICOLO 22 - Erogazioni provvisorie a contatore - quantitativo minimo garantito mensile
Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.
Il prezzo dell'acqua, le quote fisse e i noli contatore sono quelli della tariffa in vigore. ARTICOLO 23 – Fontanelle
Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.
ARTICOLO 24 - Apparati a deflusso continuo
La quantità d'acqua in base alla quale viene concessa l'erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.
Il corrispettivo applicato è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione. ARTICOLO 25 - Corrispettivo per apparati a deflusso continuo
Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la quantità dell'acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione in base alle tariffe in vigore.
ARTICOLO 26 - Posizionamento idranti
Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore.
ARTICOLO 27 - Uso degli idranti, impianti antincendio, tariffe e canoni
Nel caso 1) dell'articolo precedente l'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.
Nessuna responsabilità assume SMA Torino circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione di rete.
Dell'avvenuta apertura delle bocche, l'Utente deve dare avviso a SMA Torino entro 24 ore.
L'apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso di SMA Torino, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'articolo 12.
Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri. Se il diametro interno è maggiore o minore di sei centimetri, il canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.
Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti della determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le concessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.
Tutta la rete privata deve essere costruita dall'Utente secondo le prescrizioni di SMA Torino, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo a controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati da SMA Torino, saranno soggetti al canone di precarietà.
Per ogni punto di utilizzazione e bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa e sotto pressione di SMA Torino è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.
Sono definiti "punti di utilizzazione" o "bocche":
• gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d'impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.
Sono definite "apparecchiature":
• le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impie- go antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.
Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto al 1° comma dell'articolo 13.
Spetta all'Utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.
È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento di SMA Torino per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.
La presa è normalmente aperta; l'impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa. Detto impianto privato può essere totalmente o parzialmente sotto pressione di SMA Torino.
L'Utente è tenuto a documentare dettagliatamente a SMA Torino, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla presa.
L'Utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso da SMA Torino.
SMA Torino si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, alla tariffa base vigente, l'importo dell'acqua che risulti dispersa.
Nel caso 2) dell'articolo 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti.
Sono considerati sotto pressione di SMA Torino anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa di SMA Torino collegata in modo tale da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi di qualsiasi sorta.
Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete di SMA Torino.
ARTICOLO 28 - Manutenzione idranti e bocche antincendio
Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell'articolo 27, sono a carico dell'Utente.
Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.
SEZIONE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - NORME CONTRATTUALI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.
ARTICOLO 29 - Definizione della rete di canalizzazioni e degli impianti
SMA Torino gestisce il sistema di raccolta ed i relativi impianti di trattamento delle acque reflue urbane, costituiti da un grande impianto centralizzato, sito in Castiglione Torinese, e da altri impianti minori.
I Comuni ed i singoli Utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento redatto in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazione e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.
ARTICOLO 30 - Portata delle fognature comunali immesse nella rete
La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere immesse dai singoli Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Norme transitorie per le immissioni". La somma delle portate di acque reflue che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni non potrà superare il limite riportato nella tabella (allegato
n. 1), prevista come portata media su base annua e portata massima giornaliera.
Per quanto riguarda le portate che ogni Comune immetterà nei singoli rami del collettore all'interno dell'area di propria competenza vale la suddivisione riportata nella planimetria (allegato n. 2), fatto salvo quanto previsto al seguente art. 31.
Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nelle canalizzazioni saranno verificate da SMA Torino nelle sezioni indicate in planimetria (allegato n. 3).
ARTICOLO 31 - Norme transitorie per le immissioni delle fognature comunali nella rete
Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete solo se prima dell'immissione nel collettore sarà realizzato un idoneo sfioratore.
Le portate delle fognature miste che ogni Comune potrà immettere nella rete non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, come modificata dalla
L.R. 37/96, pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco indicata nella tabella allegato n. 1.
In caso di Comuni con più di una immissione della propria rete municipale nel collettore, oltre alla verifica sulla quantità totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente. Le portate ammissibili sono riportate nella planimetria allegato n. 2.
Tutti gli allacciamenti delle fognature miste saranno accettati in via provvisoria in attesa dell'adeguamento della rete da parte di ogni Comune interessato.
ARTICOLO 32 - Autorizzazione all'immissione delle fognature comunali nei canali collettori
L'immissione delle fognature comunali nei collettori dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte di SMA Torino al Comune proprietario della condotta.
La richiesta di allacciamento in carta libera dovrà essere presentata dal Comune corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:
a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete (possibilmente in scala 1:1000);
c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono;
d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
• dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
• la portata media giornaliera;
• le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
• qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
f) disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità, in conformità alla tipologia riportata negli allegati n. 4a e n. 4b;
g) elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.
L'immissione dovrà avvenire in un pozzo del canale esistente e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche riportate nei modelli allegati n. 5a, 5b e 5c.
L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa. Nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore e la data di attivazione dell'immissione stessa.
Concessa l'autorizzazione all'immissione nei collettori, la relativa opera sarà eseguita dal Comune stesso nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo di SMA Torino.
ARTICOLO 33 - Durata dell'autorizzazione rilasciata al Comune e prescrizioni
Le autorizzazioni sono concesse a tempo indeterminato ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.
Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni, di tutto o di parte dell'Impianto di Depurazione.
Il Comune dovrà a tal fine mantenere sempre in efficienza gli scaricatori di emergenza di propria competenza.
Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.
ARTICOLO 34 - Responsabilità dei Comuni allacciati alla rete
I Comuni sono responsabili dei danni provocati da realizzazioni difformi da quanto autorizzato da SMA Torino o dei danni conseguenti a portate maggiori dei limiti riportati negli allegati n. 1 e n. 2.
I Comuni adegueranno i loro Regolamenti fognari alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. ARTICOLO 35 - Autorizzazione di allacciamento di scarichi privati alla rete/ nei canali collettori
Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali per dimensioni di scarico o particolari circostanze locali, SMA Torino potrà, di concerto con l'Amministrazione comunale interessata, rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi nei collettori.
L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori dovrà essere richiesta a SMA Torino mediante domanda in bollo e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.
La domanda di allacciamento dovrà contenere i seguenti dati:
• nome e cognome del richiedente;
• veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
• codice fiscale del richiedente;
• indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento al collettore, via e numero civico;
• cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nei canali di fognatura comunali.
Si dovrà allegare alla domanda un progetto in triplice copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:
1) Relazione Tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile, nonché, se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
2) Planimetria generale della zona, scala 1:1500 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nella rete con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.
3) Planimetria scala 1:200 o 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.
4) Sezione scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere maggiori o uguali al 3% del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
5) Particolari in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
6) Concessione edilizia dello stabile e/o ultime bollette luce, gas e acqua.
7) Una marca da bollo.
8) L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'Utente di una quota stabilita da SMA Torino a parziale compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo.
9) A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento SMA Torino potrà richiedere la costituzione di una cauzione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
10)Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nel collettore il proprietario della fognatura dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura sopra indicata. Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui volume non è quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere del proprietario della fognatura.
11)Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con SMA Torino. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere SMA Torino con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata.
ARTICOLO 36 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete
La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato da SMA Torino.
Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare a SMA Torino apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni richieste anche in corso d'opera da SMA Torino.
La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste da SMA Torino.
Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive.
ARTICOLO 37 - Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni
L'autorizzazione di cui al precedente art. 35 viene rilasciata in via provvisoria finché sussisteranno le circostanze eccezionali previste dallo stesso articolo o per disposizioni della competente Autorità Comunale.
Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico pozzetto d'ispezione.
Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, SMA Torino potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.
ARTICOLO 38 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete
Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori dovranno essere autorizzati da SMA Torino, la quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
Articolo 39 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete
SMA Torino potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete dei collettori, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, per garantire la funzionalità del Servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.
SMA Torino è dotata di un'unità mobile completamente accessoriata che permette il controllo dell'interno dei canali con telecamera montata su carrello filoguidato, e la videoregistrazione su videocassetta delle riprese televisive delle ispezioni effettuate.
Il servizio di tale unità televisiva, su richiesta scritta a SMA Torino potrà essere consentito sia ai Comuni soci che ad altri Enti pubblici o privati sulla base dello specifico regolamento d'oneri approvato da SMA Torino.
ARTICOLO 40 - Diritto di passaggio di acquedotto - attraversamento proprietà private
Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto.
Pertanto SMA Torino ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.
Il personale incaricato di SMA Torino ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
SMA Torino si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.
Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.
ARTICOLO 41 - Classificazione e definizione degli scarichi
Ai fini del presente regolamento, in accordo con la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999
n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie:
• "Acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
• "Acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
ARTICOLO 42 - Scarichi di acque reflue domestiche
a) Recapitanti in rete fognaria allacciata ad un impianto di depurazione. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte di SMA Torino, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.
b) Recapitanti in rete fognaria non allacciata ad un impianto di depurazione. Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano di autorizzazione all'allacciamento e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, come indicato nella normativa regionale, nonché le acque reflue provenienti da:
1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
2) imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tab. 6 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
3) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
4) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
ARTICOLO 43 - Scarichi di acque reflue industriali
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.
In situazioni particolari SMA Torino potrà autorizzare lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie non servite da impianto di depurazione terminale. In questo caso lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al facsimile di cui all'allegato n. 6.
Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive o attività accessorie ad esse connesse (quali il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento meteorico di sostanze pericolose e/o di altre sostanze comprese nella sopra citata Tabella 3, SMA Torino può prescrivere che le acque di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata. In questi casi le acque di dilavamento assumono le caratteristiche di acque reflue industriali, e pertanto sono soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente regolamento; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.
L'Utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.).
L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 7.
Le attività di verifica ed ispezione, presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99, sono effettuate dal Personale di SMA Torino all'uopo incaricato che riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità di cui agli artt. 49 e 50 del presente regolamento.
Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all'allegato n. 8, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, comma 3, del D.Lgs 152/99. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.
Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente.
L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area, da parte del personale di SMA Torino, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.
ARTICOLO 44 - Scarichi di sostanze pericolose
Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tab. 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal sopracitato fac-simile allegato n. 6 per la parte relativa.
Per gli scarichi di cui al comma precedente, oltre ai limiti di cui alla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - del medesimo allegato, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 152/99, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante di cui alla citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, SMA Torino può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 9 dovranno essere installati a cura e spese dell'Utente.
Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del Personale di SMA Torino all'uopo incaricato. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
ARTICOLO 45 - Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente all'impianto di depurazione centralizzato
Ai sensi dell'Articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, gli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente articolo sono sottoposti ai seguenti valori-limite di emissione: di seguito riportati, che sono stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico.
1) Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.
Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.
Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
2) Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari. Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
3) Scarichi derivanti da attività di lavanderie e autolavaggi. In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderie e autolavaggi vengono adottate le seguenti prescrizioni:
• volume sino a 2.000 mc/anno: nessun limite in concentrazione analogamente agli insediamenti di cui all'art. 42 del presente regolamento;
• volume superiore a 2.000 mc/anno: i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 3 dell'allegato 10. Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
4) Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto. In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto. Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 -
scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
5) Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o di materiali inerti. Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi impianti di smaltimento, appartenenti alle categorie I e IIA di cui alla D.C.I. 27/07/1984 e successive modificazioni, e gli impianti di compostaggio e selezione degli R.S.U. In considerazione dell'opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell'impianto centralizzato di depurazione viene stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 1.000.000 di mc. (pari a circa lo 0,5% della portata complessiva) per la somma delle utenze di questa tipologia. Il volume annuo massimo scaricabile in rete fognaria da ciascun Utente, verrà espressamente indicato nell'atto autorizzativo. Sotto il profilo della qualità, gli scarichi di questi insediamenti devono risultare allineati ai limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
6) Scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Gli scarichi in reti fognarie per le acque reflue urbane derivanti da questo tipo di insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tab. 5 dell'allegato 10, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura -dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
7) Scarichi di biomasse. Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici effettuati presso stabilimenti industriali, che dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tab.6 dell'allegato 10. In funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto centralizzato di depurazione, SMA Torino si riserva la definizione dei quantitativi da trattare, fino ad un massimo complessivo di 7500 tonnellate/anno come Solidi Sospesi Totali.
8) Scarichi da insediamenti diversi. Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali-quantitativa, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 10).
9) Scarichi di prodotti biologici.
Rientrano in questa tipologia gli scarichi di prodotti biologici che, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione previsti dalla Tab. 3 - Scarico in rete fognaria - dell'All.5 (nota 2) al D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo Allegato, possono risultare utili alle fasi biologiche del trattamento di depurazione presso l'impianto centralizzato.
In particolare sono accettati, sulla base di una istruttoria specifica, prodotti biologici derivanti da cicli delle industrie alimentari, delle industrie vitivinicole, delle industrie in genere che producono prodotti ad alto valore di BOD5 e basso valore di Azoto.
Il quantitativo giornaliero ammesso derivante da questa tipologia di scarichi non deve superare le 10 Tonn. di BOD5 e i relativi limiti di accettabilità in concentrazione verranno fissati di volta in volta sull'atto autorizzativo.
10)Scarichi con deroghe specifiche.
Gli Utenti titolari di scarichi di cui al precedente art. 43 che, sulla base di esigenze specifiche intendono richiedere deroghe motivate per uno o più parametri previsti dalla Tab. 3 - Scarico in rete fognaria - dell'All. 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni, fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo Allegato, possono inoltrare richiesta alla SMA Torino, specificando oltre al tipo di parametro il valore limite a cui si intenderebbe allineare lo scarico.
La SMA Torino, effettuata una specifica istruttoria tecnica, potrà acconsentire allo scarico rilasciando una nuova autorizzazione, o modificando quella vigente, sulla quale verranno fissati i nuovi limiti.
I titolari di scarichi che intendono avvalersi delle deroghe di cui ai punti 8), 9) e 10) del presente articolo, devono inoltrare apposita istanza motivata, richiedendo l'esecuzione dell'istruttoria tecnica specifica.
Gli oneri relativi all'istruttoria tecnica prevista dai precedenti punti 8), 9) e 10), saranno a carico dell'Utente al quale verrà sottoposto un preventivo.
Qualora gli esiti dell'istruttoria dessero esito positivo la SMA Torino, prima di autorizzare lo scarico nel rispetto dei nuovi limiti sottoporrà all'Utente le nuove condizioni economiche riferite alla tariffa di depurazione. Le deroghe concesse potranno comunque essere revocate ad insindacabile giudizio di SMA Torino qualora vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell'impianto centralizzato.
Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo dal punto 1) a punto 7) sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, con atto esplicito della SMA Torino rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al facsimile allegato n. 11.
In deroga al comma precedente i titolari degli scarichi di insediamenti di cui al punto n. 3 del presente articolo con volume sino a 2000 mc/anno sono tenuti a notificare a SMA Torino la loro posizione in conformità al modello allegato n. 12; tale notificazione ha valore di autorizzazione allo scarico.
Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e l'eventuale scarico di acque di dilavamento piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel precedente art. 43.
Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo SMA Torino si riserva di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.
ARTICOLO 46- Scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori
Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti minori, SMAT si riserva di rilasciare autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99.
ARTICOLO 47 - Qualificazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
Nell'ambito dell'organizzazione del personale di SMA Torino agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui ai citati artt. 28, 49 e 50 del D.Lgs. 152/99.
ARTICOLO 48 - Esecuzione dei controlli
Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate in esecuzione di apposito ordine di servizio emesso sulla base di un programma predisposto da SMA Torino che, in ottemperanza al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
Tale programma sarà redatto, per quanto concerne le Ditte autorizzate, tenuto conto dell'indice di pericolosità degli scarichi determinato con i criteri di cui all'allegato 13; per quanto concerne unità produttive non censite verranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste inoltrate da altri Enti e/o Servizi Aziendali o a seguito di segnalazioni particolari.
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi l'agente con il grado più elevato presente procederà senza ulteriori indugi con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.
ARTICOLO 49 - Modalità di esecuzione delle ispezioni
Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del
responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.
In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.
Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua, sulla base delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio relativo.
Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.
ARTICOLO 50 - Prelievo dei campioni
La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.
Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento.
Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri.
Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.
Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare, secondo quanto previsto dall'allegato 16.
Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori SMA Torino e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.
Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.
I contenitori sigillati verranno consegnati a cura di SMA Torino, nel più breve tempo possibile, ai Laboratori dell'A.R.P.A. Piemonte per le analisi di rito.
ARTICOLO 51 - Conservazione dei campioni
Dal momento del prelievo sino alla consegna ai Laboratori dell'A.R.P.A Piemonte, i campioni sono conservati, a norma IRSACNR, refrigerati a 4 +/-3°C.
Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.
ARTICOLO 52 - Disposizioni operative
L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati da SMA Torino.
ARTICOLO 53 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi
Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo a SMA Torino una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.
La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso SMA Torino e presso i Comuni.
Gli Utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare l'evento nel termine di 30 giorni dall'accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.
In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.
Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo da SMA Torino ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore.
Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.
ARTICOLO 54 - Insediamenti civili con approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto
Per gli Utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto, i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del volume approvvigionato misurato tramite apposito contatore o, in assenza di questo, determinato forfetariamente in misura non inferiore a:
• 80 metri cubi annui per persona utilizzatrice residente;
• 40 metri cubi annui per persona utilizzatrice non residente. I valori forfetari di cui sopra sono dimezzati nel caso in cui l'Utenza disponga per lo stesso sito, ad integrazione della fonte di prelievo autonomo, di allacciamento ad acquedotto.
L'eventuale modifica del numero di persone e/o del loro stato di residenza troverà applicazione sulla prima bolletta emessa successivamente alla notifica della modifica stessa. Il rilievo dei volumi approvvigionati è effettuato a cura di SMA Torino che si riserva comunque, laddove ritenuto necessario e a suo insindacabile giudizio, il diritto di chiederne la quantificazione mediante autocertificazione da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento su appositi modelli predisposti da SMA Torino.
ARTICOLO 55 - Modalità e termini di pagamento della tariffa
L'addebito dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione è effettuato con apposita fattura/bolletta emessa da SMA Torino sulla base dei volumi determinati a norma degli articoli precedenti e delle tariffe in vigore.
ARTICOLO 56 - Acque reflue conferite agli impianti: tipologie ammesse
Possono essere conferiti tramite autobotti e/o condotte dedicate per il trattamento presso l'impianto centralizzato di depurazione i rifiuti e materiali liquidi previsti dal comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs.152/99 modificato dal X.Xxx. 258/2000 tra i quali si comprendono:
1. I reflui aventi caratteristiche quali/quantitative già riportate negli artt. dal 42 al 45 del presente Regolamento.
2. Biomasse, ovvero acque reflue derivanti da trattamenti biologici di depurazione di acque reflue domestiche e urbane.
3. Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali delle reti fognarie dei Comuni soci.
4. Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di manutenzione provenienti da reti fognarie di Comuni convenzionati e da fognature private.
SMA Torino sulla base di valutazioni specifiche, può inoltre consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, dei rifiuti e materiali di cui al comma 3 dell'art. 36 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., compatibilmente con la residua capacità di trattamento del-l'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99 e s. m.i..
I conferimenti di cui al presente articolo, sono ammessi solo se provenienti dall'Ambito Territoriale Ottimale
n. 3 di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13, limitatamente ai Comuni soci o convenzionati.
Per lo smaltimento dei rifiuti descritti ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo, SMA Torino si riserva di definire con apposito atto le condizioni economiche così come disposto dal comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
ARTICOLO 57 - Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti
Il conferimento presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
• Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
• Licenza rilasciata da SMA Torino per il conferimento di liquami presso l'impianto.
La licenza sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. L'istanza per il rilascio della licenza o per il rinnovo dovrà essere presentata in conformità all'allegato n. 14; con la presentazione della domanda l'istante si impegna a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento in materia di conferimenti diretti all'impianto.
ARTICOLO 58 - Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue
I conferimenti di acque reflue industriali sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita convenzione nella quale verranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria) e le condizioni economiche.
ARTICOLO 59 - Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti
Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.
Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato di SMA Torino, saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare a sua cura l'altra copia al mittente del carico, la terza copia è trattenuta da SMA Torino.
ARTICOLO 60 - Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti
Presso l'impianto centralizzato di Castiglione X.xx, di norma il conferimento potrà essere effettuato dalle ore 8,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno feriale (sabato escluso) senza alcuna limitazione in ordine a quantitativi e località di produzione del refluo, purché originato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di cui alla L.R. 20/01/1997 n. 13.
SMA Torino sulla base di particolari richieste può consentire l'effettuazione del conferimento con orari diversi.
Presso gli impianti minori, per i quali SMA Torino abbia autorizzato i conferimenti, lo scarico dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle limitazioni stabilite di volta in volta.
Lo scarico deve essere effettuato autonomamente mediante manichetta diametro max 150 mm. nell'apposito punto di immissione localizzato nel sistema fognario in testa all'impianto alla presenza del personale tecnico di SMA Torino.
ARTICOLO 61 - Acque reflue conferite agli impianti: controlli e campionamenti
È facoltà di SMA Torino eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti, opportuni controlli sulla qualità dei medesimi.
Nel caso dei conferimenti a mezzo autobotte all'impianto centralizzato, in considerazione del ridotto impatto volumetrico che detti rifiuti hanno rispetto al volume di acque reflue afferenti all'impianto di depurazione, i controlli vengono eseguiti mediante verifica documentale, ovvero del disco cronotachigrafo in dotazione all'automezzo, e verifica delle caratteristiche macroscopiche del refluo, ovvero presenza di fasi oleose, odore di idrocarburi o di solventi.
In questi casi, quando il controllo rileva una palese non conformità del rifiuto conferito, SMA Torino si riserva di respingere il carico, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.
Inoltre per i rifiuti di cui al punto b) dell'art. 36, comma 3 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni, il trasportatore dovrà appurare, prima di eseguire le operazioni di carico del refluo presso il mittente, la natura del rifiuto da aspirare accertandosi che lo stesso risulti costituito unicamente da acque reflue domestiche. SMA Torino potrà procedere a verifiche presso il mittente.
Per i rifiuti di cui al punto a) dell'art. 36, comma 3 del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni, potranno inoltre essere prelevati campioni del refluo nel corso dello scarico con le stesse modalità di cui al precedente art. 50. In tal caso l'eventuale contenitore per l'Utente sarà consegnato al vettore unitamente alla copia del verbale di prelievo controfirmato dal vettore stesso; sarà altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa la data e l'ora di inizio delle analisi.
ARTICOLO 62 - Responsabilità nel corso dei conferimenti
SMA Torino declina ogni responsabilità per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della Ditta che effettua il conferimento.
ARTICOLO 63 - Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane
In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del Decreto medesimo, SMA Torino provvederà a determinare l'importo della sanzione tenuto conto dei criteri di cui all'allegato n. 15, ed in base delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del citato decreto.
In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
ARTICOLO 64 - Provvedimenti amministrativi
Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99.
SMA Torino procederà all'annullamento della autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.
ARTICOLO 65 - Conferimento di reflui agli impianti
Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui al precedente art. 58, o comunque il conferimento di rifiuti liquidi non corrispondenti a quanto previsto dell'art. 56 del presente Regolamento comporterà:
a) la sospensione della licenza al conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza; b) la sospensione dei conferimenti da parte del produttore del rifiuto per un periodo di tempo commisurato all'entità ed alla tipologia del superamento e alle frequenze dei conferimenti stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.
SMA Torino si riserva comunque di rivalersi sui responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture od ai processi depurativi.
ARTICOLO 66 - Adempimenti in capo al Gestore
Conformemente alle disposizioni previste dalla legge n. 36/1994 e dal D.Lgs. n. 152/1999 e 258/2000 sulle acque, il Gestore organizza sul territorio di competenza l'evacuazione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali e l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare
ARTICOLO 67 - Pianificazione
Il Gestore procede alla realizzazione di uno studio generale per lo smaltimento delle acque, sottoposto all'approvazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale.
ARTICOLO. 68 - Perimetrazione
La perimetrazione degli agglomerati comprende l'insieme delle aree raccordate alle reti pubbliche di fognatura e le costruzioni situate al di fuori di questa zona e il cui raccordo può essere conseguito tecnicamente ed economicamente.
ARTICOLO 69 - Evacuazione delle acque reflue
Nella perimetrazione le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere allacciate a un impianto di depurazione centrale. Nelle zone munite di fognature separate, le altre acque (non inquinate) non devono essere convogliate all'impianto centrale e sono definite "acque chiare".
Più precisamente, sono definite acque chiare:
1. le acque delle fontane ad eccezione delle aree mercatali (pesce, ecc.);
2. le acque di raffreddamento ad uso civile e quelle utilizzate per le pompe di calore;
3. le acque di drenaggio;
4. le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze, strade, ecc.;
5. le acque di svuotamento piscine;
6. le acque sorgive
Nelle zone munite di fognature unitarie, le acque chiare devono essere convogliate separatamente.
Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque chiare devono essere evacuate in corpi idrici superficiali attraverso impianti pubblici o privati.
La SMA Torino può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuirne le portate di piena. ARTICOLO 70 - Impianti pubblici - Definizioni
L'impianto pubblico comprende l'unione delle installazioni (collettori e opere connesse, impianti di depurazione) necessari all'evacuazione e al trattamento delle acque provenienti dalle aree stabili suscettibili di essere raccordate.
ARTICOLO 71 - Impianti pubblici -Proprietà - responsabilità
La Società di Gestione Patrimoniale, individuata ai sensi dell'Art. 35 della legge n.448/2001 (finanziaria 2002) è proprietaria delle installazioni pubbliche di evacuazione e di trattamento delle acque. La SMA Torino provvede alla loro costruzione, alla loro manutenzione e al loro funzionamento regolare.
La SMA Torino non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti sugli impianti pubblici (riflussi di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione di veicoli e pedoni) qualora siano eseguiti senza violazioni gravi delle regole dell'arte.
ARTICOLO 72 - Impianti pubblici - Diritto di passaggio
La Società di Gestione Patrimoniale acquisisce a sue spese i diritti di passaggio o le altre servitù necessarie alla gestione e manutenzione degli impianti pubblici.
ARTICOLO 73 - Campo di applicazione
I successivi articoli da 74 a 100 si applicano ai proprietari o usufruttuari o titolari di diritti di superficie di aree raccordate o suscettibili di esserlo.
ARTICOLO 74 - Definizioni
Gli impianti privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allaccianti una proprietà agli impianti pubblici.
Eventuali impianti di pretrattamento fanno parte degli impianti privati. ARTICOLO 75 - Allacci in comune
Di norma, ogni proprietà è allacciata ai collettori pubblici con allaccio indipendente.
Tuttavia la Società di Gestione Patrimoniale può obbligare un proprietario a ricevere nelle sue canalizzazioni, o altre opere destinate all'evacuazione delle acque, fino a che la loro capacità lo permette, procurando una giusta indennità, le acque reflue e/o chiare di altre proprietà. Per questo i nuovi utilizzatori partecipano, sotto riserva di accordo contrario, alle spese degli allacci comuni. Tutti i proprietari che utilizzano canalizzazioni o opere di terzi devono fornire l'autorizzazione scritta del proprietario di queste opere.
ARTICOLO 76 - Proprietà - Responsabilità
Gli impianti privati, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.
ARTICOLO 77 - Diritto di passaggio
Il proprietario il cui impianto privato deve utilizzare il terreno di un terzo acquisisce a sue spese i diritti di passaggio o altre servitù necessari alla gestione e manutenzione.
Allorché la costruzione o la manutenzione di un impianto privato necessiti di lavori di scavo sul suolo pubblico, il proprietario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Soggetto Gestore competente.
ARTICOLO 78 - Costruzione
Gli impianti privati sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento di fognatura e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso i Comuni di riferimento. La SMA Torino può dettare delle regole complementari.
ARTICOLO 79 - Obbligo di allaccio
Le acque usate e le acque chiare degli edifici e le acque suscettibili di essere raccordate a un impianto pubblico devono essere condotte a un punto di raccordo fissato da SMA Torino.
ARTICOLO 80 - Controlli
La SMA Torino fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.
La SMA Torino deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, La SMA Torino può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.
ARTICOLO 81- Riscatto
Se delle opere facenti parte di impianti privati fanno ulteriormente funzione di impianti pubblici la Società di Gestione Patrimoniale può procedere al loro riscatto. In caso di disaccordo, le condizioni di trasferimento saranno fissate da un esperto scelto dalle parti in causa.
ARTICOLO 82 - Adozione del sistema di smaltimento
Qualora in zona servita da fognature unitarie, le proprietà di impianti privati smaltiscano in modo non differenziato le acque reflue e le acque chiare, sono tenuti a realizzare a loro spese gli impianti necessari, secondo il precedente articolo 69, al procedere della messa in conformità degli impianti pubblici, se del caso in un tempo fissato dalla SMA Torino.
ARTICOLO 83 - Domanda di autorizzazione
Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione della SMA Torino. Prima di costruire o di modificare il suo impianto privato e raccordarlo a un collettore pubblico, il proprietario presenta domanda scritta di autorizzazione firmata da lui o da un suo rappresentante.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'autorizzazione dovrà essere richiesta a SMA Torino mediante domanda contenente i seguenti dati e dichiarazioni:
• Nome e cognome del richiedente;
• Codice fiscale e dati anagrafici (per i condomini anche i dati anagrafici dell'amministratore);
• Veste giuridica del dichiarante: proprietario e/o Amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata;
• Indirizzo completo della proprietà interessata: Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP; per gli erigendi fabbricati, sono necessari gli estremi della concessione edilizia;
• Descrizione dello stabile:
- tipologia (civile o industriale);
- piani fuori terra n°...... - vani n°. ;
- superficie totale proprietà mq;
-superficie coperta mq;
• Richiesta (esplicita) di allacciamento, precisando:
- tipo di fognatura "bianca" o "nera";
- il punto di scarico (ricettore): canale bianco, nero o misto comunale; fognatura bianca, nera o mista privata, bealera, torrente o fiume.
• Dichiarazione che le opere interessano solo proprietà del richiedente e/o proprietà di terzi (indicare estremi) e il demanio stradale comunale;
• Dichiarazione in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
• Impegno del Progettista/Direttore dei Lavori a presentare entro il periodo di validità dell'autorizzazione (permesso), dichiarazione di:
- fine lavori;
- conformità delle opere di progetto approvato;
- esecuzione a regola d'arte;
• Se necessarie, eventuali dichiarazioni aggiuntive in relazione a casi particolari come esemplificato nell'allegato A;
• La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario oppure dall' amministratore del condominio o legale rappresentante della società o concessionario dell'immobile oltre che dal progettista e dal direttore dei lavori.
REQUISITI DEL PROGETTO
La domanda dovrà essere corredata da un progetto redatto in tre copie debitamente firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (salvo il caso in cui si tratti di opere di fognatura assimilabili a opere di urbanizzazione primaria, per le quali è richiesta la firma di tecnico laureato) contenente:
• Estremi della proprietà (Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP);
• Tipo di fognatura (bianca, nera, tecnologica);
• Firma da indicare sugli elaborati grafici: a) Proprietario, Amministratore, legale rappresentante o concessionario (controfirma della proprietà); b) progettista/Direttore dei Lavori;
- Impresa: firma capomastro abilitato;
- nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso).
• Planimetria della zona, scala 1 : 1.000 (o catastale 1: 1.500) con ubicazione del fabbricato, posizione allacciamenti e fognature comunali o private recipienti, indicazione di Vie, Corsi, Piazze limitrofe.
• Planimetria scala 1 : 100 (max 1 : 200 quando l'estensione sia notevole) - pianta dettagliata della proprietà con l'indicazione della rete di fognatura: -rete bianca ( in blu); -rete nera (in rosso); -rete tecnologica (in verde). -indicazione dei pozzetti d'ispezione e di raccolta dal
piede delle discese sino al collegamento con il canale recettore; -indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare).
• Profilo longitudinale scala 1: 100 della rete di fognatura da sviluppare per intero (occorrerà sviluppare anche i tratti esistenti di collegamento a precedenti xxxxx xxxx o perdenti) completo di quote assolute, indicazione delle distanze, delle pendenze, dei materiali impiegati. Le quote assolute possono ricavarsi (anche per interpolazione) dai fogli cartografici in visione (se disponibili) presso il servizio cartografico della SMA Torino.
• Ulteriori indicazioni e avvertenze particolari per la compilazione del progetto sono riportate nell'allegato B.
A fine lavori il proprietario è tenuto ad avvisare la SMA Torino prima del rinterro. La SMA Torino può procedere alle considerazioni della buona esecuzione dei lavori e della perfetta separazione delle acque e ai rilievi della situazione.
Se il proprietario non rispetta la condizione, lo scavo sarà aperto nuovamente a sue spese.
Un esemplare della pianta di esecuzione, con tutte le indicazioni, aggiornato e completo delle quote di riferimento, è consegnato alla SMA Torino.
ARTICOLO 84 - Acque reflue industriali e artigianali
Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico, ove istituito, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.
ARTICOLO 85 - Trasformazioni o ingrandimenti
In caso di trasformazioni o ingrandimenti di stabili di imprese industriali o di modificazioni del sistema di smaltimento delle acque usate o della natura di queste, gli interessati si devono attenere alle procedure di cui agli Artt. 83 e 84 del presente regolamento.
ARTICOLO 86 - Depurazione delle acque reflue fuori della perimetrazione
Quando la SMA Torino stimi che una costruzione generatrice di acque reflue sia situata fuori dall'agglomerato servito da fognature pubbliche e non possa dunque essere raccordata all'impianto di depurazione, il proprietario deve fare domanda per il trattamento individuale (autonomo) delle acque reflue della costruzione.
ARTICOLO 87 - Autorizzazione per il trattamento individuale
Allorché la SMA Torino riceve una domanda secondo l'Art. 86 verifica se la costruzione è posta fuori dal perimetro servito da fogne pubbliche. Se ciò è verificato, la domanda determina l'attivazione degli Enti preposti al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta per la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale. Lo studio, la realizzazione e la gestione di un'installazione di depurazione individuale sono a carico della proprietà.
ARTICOLO 88 - Soppressione degli impianti di depurazione individuali
Quando un allaccio è effettuato da un impianto privato a un impianto pubblico, le installazioni individuali di depurazione sono messe fuori servizio in un tempo prefissato.
I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità. ARTICOLO 89 - Acque chiare
Le acque chiare non devono essere trattate dalle installazioni di depurazione individuali delle acque reflue. Esse devono essere smaltite secondo le disposizioni dell'Art. 69 del presente Regolamento. In caso di infiltrazioni, peraltro, il proprietario resta responsabile solo dei danni e delle molestie che possono essere provocate da questo smaltimento.
Le acque reflue trattate non devono essere infiltrate da un'opera che serva allo smaltimento di acque chiare. ARTICOLO 90 - Condizioni tecniche
Le canalizzazioni e i fondi delle camerette di ispezione devono essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di impenetrabilità in vigore; in caso di rischio di penetrazione di acque chiare permanenti le camere di ispezione sono rese stagne in modo appropriato.
Il diametro interno delle canalizzazioni deve essere proporzionato all'importanza del fabbricato con un minimo di 20 cm per le acque reflue e 15 cm per le acque chiare.
Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico saranno rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.
La pendenza deve essere almeno del 3% per le acque reflue e 1,5% per le acque chiare e non superiore al 10%. Pendenze inferiori possono essere ammesse, in casi documentati, a rischio della proprietà e solamente se il flusso e l'auto spurgo possono essere assicurati e controllati.
In caso di rischio di rigurgito la posa di apparati anti rigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.
La SMA Torino può prescrivere la posa di una pompa ad attivazione automatica a spese del proprietario e a suo rischio e pericolo.
La stazione di pompaggio sarà raccordata in modo indipendente fino al collettore pubblico.
Gli apparati anti rigurgito e le pompe ad avviamento automatico devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.
Pozzetti di ispezione comuni per acque chiare e per acque reflue anche con separazione interna non sono autorizzati.
Tutti gli allacci non utilizzati devono essere autorizzati. Durante i lavori che interessano i collettori, la proprietà provvederà a chiudere gli allacci e metterà fuori servizio le installazioni di pompaggio al fine di evitare rigurgiti di acque dai collettori pubblici.
ARTICOLO 91 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
È facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.
ARTICOLO 92 - Xxxxxxxx
Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.
L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.
ARTICOLO 93 - Acque meteoriche
Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc.) non devono scendere sul suolo pubblico, devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi infiltrate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato dalla SMA Torino.
ARTICOLO 94 - Cucine collettive e ristoranti
Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.
ARTICOLO 95 - Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi
Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei. ARTICOLO 96 - Garages privati, parcheggi.
Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garages privati o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con interposto un separatore di idrocarburi.
ARTICOLO 97 - Piscine
Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro di 50 mm al massimo.
L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue. ARTICOLO 98 - Cantieri
I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.
La SMA Torino può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
ARTICOLO 99 - Scarichi non ammessi
E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque tecnologiche superiori a 60°C, ecc.). Non è ammesso lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, in fognatura. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.
ARTICOLO 100 - Esecuzione forzata
Allorché le misure ordinate in applicazione del presente regolamento non sono eseguite la SMA Torino può provvedere d'ufficio, a spese del responsabile dopo avviso. La SMA Torino fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica al responsabile, con l'indicazione dei motivi e dei termini di ricorso al TAR.
La decisione diventa definitiva.
ARTICOLO 101 - Attuazione del Regolamento.
Compete al Legale Rappresentante di SMA Torino dare attuazione, apportare modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente a SMA Torino.
ARTICOLO 102 - Rilascio atti e certificazioni.
Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Legale Rappresentante o da suo delegato.
Art. 103 - Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza
La SMA Torino, nell'osservanza del combinato disposto della Legge 241/90, integrata dal DPR 184/2006 e smi, e del D. Lgs. 196/2003, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilavante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.
Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.
Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.
Soggetti diversi dal titolare (ad es. condòmini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli forniti dalla SMA Torino. In ogni caso, l'istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene, di norma, dato corso immediatamente e, qualora richieda particolari indagini, entro 3 giorni. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.
ARTICOLO 104 - Sostituzione regolamentazioni precedenti
La presente sezione del Regolamento sostituisce il precedente Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane dell'APS (Azienda Po-Sangone), approvato con deliberazione n. 2471 del 1/12/2000, il Regolamento del servizio di smaltimento di liquami conferiti direttamente all'impianto di depurazione approvato con deliberazione n. 61 del 31/5/1991, il Regolamento del servizio dei fanghi conferiti direttamente all'impianto approvato con deliberazione n. 2375 del 31.5.93 e le seguenti deliberazioni: 22/7/81 n. 454 doc. 543; 16/5/83 n. 932 doc. 1056; 27/7/83 n. 989 doc. 1117; 31/7/84 n. 1388 doc. 1525;
4/2/85 n. 1663 doc. 1806; 13/4/87 n. 3269 doc. 3429; 1/2/88 n. 3725 doc. 3889; 24/10/88 n. 4090 doc. 4259;
10/11/88 n. 4110 doc. 4279.
Aggiornamento maggio 2008