INDICE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Approvato con Deliberazione n°02 del 22/01/2021
della Conferenza dei Sindaci dell’ATO3 Lazio Centrale - Rieti
INDICE
Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Servizio idrico integrato Art. 3 Definizioni
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4 Servizio di approvvigionamento Art. 5 Modalità di fornitura
Art. 6 Servizio di fognatura Art. 7 Servizio di depurazione Art. 8 Uso dell’acqua
Art. 9 Uso delle opere di fognatura e depurazione
Art. 10 Richiesta di somministrazione
Art. 11 Destinatario della somministrazione Art. 12 Preventivo
Art. 13 Contratto di somministrazione Art. 14 Durata del contratto
Art. 15 Interruzione del servizio Art. 16 Recesso dal contratto Art. 17 Subentro di utenza
Art. 18 Voltura di utenza Art. 19 Trasformazione d’uso
CAPO II CONTRATTI
Art. 20 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore Art. 21 Riduzione o sospensione della somministrazione
Art. 22 Prelievi abusivi
Art. 23 Manomissione dei sigilli e dell’apparecchio di misura
Art. 24 Clausola risolutiva espressa Art. 25 Decesso dell’utente
Art. 26 Fallimento dell’utente
Art. 27 Riattivazione della fornitura
Art. 28 Spese di allacciamento
CAPO III ALLACCIAMENTI
Art. 28 bis Realizzazione derivazioni private da parte degli utenti Art. 29 Prescrizioni tecniche sulle derivazioni
Art. 30 Impianti interni di acquedotto Art. 31 Impianti interni di fognatura Art. 32 Prescrizioni e collaudo
CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art. 33 Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore
CAPO V
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 34 Apparecchi di misura
Art. 35 Posizione e custodia degli apparecchi di misura Art. 36 Spostamento contatori e allacciamenti
Art. 37 Guasti e lettura degli apparecchi di misura
Art. 38 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi
CAPO VI
TARIFFE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Art. 39 Determinazione delle tariffe Art. 40 Applicazione della tariffa Art. 41 Articolazione delle tariffe Art. 42 Rilevazione dei consumi Art. 43 Fatturazione
Art. 44 Modalità di pagamento- gestione morosità
CAPO VII
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA
Art. 45 Norma di rinvio Art. 46 Autorità competente
Art. 47 Classificazione degli scarichi
Art. 48 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali Art. 49 Disciplina degli scarichi industriali
Art. 50 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose Art. 51 Autorizzazione allo scarico
Art. 52 Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’Autorizzazione Art. 53 Spese di istruttoria e di controllo
Art. 54 Specifiche tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico Art. 55 Sversamenti Anomali
CAPO VIII
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE CONFERITI A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 56 Disciplina dei conferimenti Art. 57 Richiesta di somministrazione
Art. 58 Perfezionamento del contratto di conferimento Art. 59 Controlli
Art. 60 Tariffa
Art. 61 Clausola risolutiva espressa
Art. 62 Personale addetto al controllo Art. 63 Esecuzione dei controlli
CAPO IX CONTROLLI
CAPO X
SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 64 Richiesta del servizio di riparto Art. 65 Costo del servizio di riparto
Art. 66 Definizioni usi impropri
Art. 67 Casistiche e sanzioni usi impropri Art. 68 Individuazione
Art. 69 Distacco dell’utenza
CAPO XI USI IMPROPRI
CAPO XII DISCIPLINA PER I CONDOMINI
Art. 70 Destinatari della disciplina Art. 71 Posizionamento dei misuratori Art. 72 Responsabilità
Art. 73 Letture
Art. 74 Fatturazione
Art. 75 Morosità
Art. 76 Concessione dei singoli contratti Art. 77 Rinvio
Art. 78 Prescrizioni tecniche
CAPO XIII DISCIPLINA PER I CANTIERI
Art. 79 Attivazione del contratto da cantiere Art. 80 Cessazione del contratto da cantiere
CAPO XIV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 81 Adeguamento dei contratti esistenti Art. 82 Applicabilità del diritto comune Art. 83 Obbligatorietà
Art. 84 Sanzioni e penali Art. 85 Reclami
Art. 86 Controversie
Art. 87 Trattamento dei dati personali
ALLEGATI:
TABELLA UNICA DEI COSTI
CAPO I CONDIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli utenti dei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale Rieti, così come previsto dalla Convenzione di Gestione stipulata tra l’Ente di Governo d’Ambito (EGATO) ed Acqua Pubblica Sabina s.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 (d’ora in poi Gestore).
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato ed i rapporti tra Gestore ed Utenti ed è parte integrante, unitamente agli Allegati e alla Carta del Servizio Idrico Integrato, di ogni contratto di fornitura idrica e dei servizi di depurazione e smaltimento delle acque reflue, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’Utente di averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo o quando, comunque, ne faccia richiesta.
Copia del presente Regolamento sarà in ogni caso reperibile sul sito internet del Gestore (www.acqua
xxxxxxxxxxxxxx.xx), nonché dell’Autorità d’Ambito (xxx.xxx0xxxxx.xx).
2. Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi contratti di somministrazione saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dagli Utenti nei termini dal presente Regolamento, mentre i contratti esistenti si intenderanno automaticamente adeguati.
Art. 2
(Servizio idrico integrato)
1. Per Servizio Idrico Integrato, così come definito dall’art. 141, comma 2, d. lgs. 152/2006, si intende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, la commercializzazione dell’acqua sia per usi civili che per usi industriali e agricoli, la progettazione e gestione dei sistemi di reti di acquedotto e fognature, la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche, la ricerca e coltivazione delle falde idriche, la gestione e la realizzazione degli impianti di potabilizzazione depurazione e smaltimento, e l’organizzazione e la gestione dei servizi connessi all’intero ciclo delle acque.
2. Non rientra nella gestione del Servizio Idrico Integrato, e resta, pertanto, esclusa dall’applicazione del presente Regolamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi di raccolta collettamento e scarico delle acque bianche e dei manufatti costituenti le fontane pubbliche, le fontanelle, gli abbeveratoi nonché le reti e i sistemi di innaffiamento.
3. Per le opere ricadenti nell’ambito del Servizio Idrico Integrato realizzate dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, gli stessi, previa trasmissione del progetto esecutivo, dovranno acquisire dal Gestore il parere preventivo vincolante sulle opere progettate prima della realizzazione delle stesse. Il suddetto parere verrà emesso dal Gestore entro il termine di 60 giorni, salvo che lo stesso non comunichi la necessità di prorogare il termine in questione per particolari situazioni tecniche riscontrate. L’assunzione in gestione di dette opere è, comunque, vincolata alla verifica da parte del Gestore circa la conformità alle norme in vigore, l'idoneità all'esercizio, nonché il pieno possesso dei suoli interessati dal passaggio delle stesse. Ad ultimazione dei lavori e contestualmente alle suddette operazioni di verifica del Gestore, questi effettuerà le opportune procedure per la messa in esercizio ed avviamento delle opere che sono vincolanti agli esiti del collaudo tecnico dell’opera. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
Con il completamento delle operazioni di collaudo, le opere vengono trasferite al Gestore da parte
dell’A.T.O. n. 3 Lazio Centrale Rieti.
4. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l’Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione, qualora non realizzate direttamente dal privato. Le nuove opere, previa consegna al Comune, restano in gestione al Gestore, che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
Art. 3 (Definizioni)
Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
• ENTE DI GOVERNO D’AMBITO: è costituito dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (d’ora in poi EGATO). Alla Conferenza dei Sindaci, coordinata dalla Provincia di Rieti, sono affidate le decisioni di pianificazione, indirizzo e programmazione. Costituisce la forma di consultazione tra gli Enti appartenenti all'A.T.O. L’area di competenza dell’ATO3 comprende la totalità del territorio della Provincia di Rieti ed una porzione di territorio ricadente in Provincia di Roma, per un totale di 81 comuni di cui 73 appartenenti alla provincia di Rieti e 8 facenti parte della Sabina Romana.
• GESTORE: Acqua Pubblica Sabina Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell’intero
territorio dell’ATO3 “Lazio Centrale Rieti”.
• UTENTE: è la persona fisica o giuridica, destinataria del Servizio Idrico Integrato, intestatario del contratto di somministrazione alle condizioni previste dal presente Regolamento, che dimostri la disponibilità dell’immobile (proprietario, affittuario, conduttore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento) e abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore o sia titolare di un contratto di fornitura determinato a seguito della “cessione legale del contratto” derivante dal trasferimento della gestione “ex lege” dai precedenti gestori ad Acqua Pubblica Sabina SpA.
• UTENZE PREESISTENTI: utenze trasferite da altri Gestori e preesistenti all’avvio della
gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di Acqua Pubblica Sabina Spa.
• UTENZA: misuratore associato ad un contratto e ad un’anagrafica dell’utente. Nel caso di utenza condominiale, il contratto riguarda l’intero Condominio, come legalmente rappresentato.
• CONDOMINIO: edificio composto da più unità abitative o da unità abitative e box o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale.
• CONDOMINO: persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull’immobile (proprietà, usufrutto, ecc.).
• PROPRIETÀ PRIVATA CONDOMINIALE: spazio di uso comune dei condomini (scale, pianerottoli, locale autoclave, giardino, ecc.).
• PROPRIETÀ PRIVATA DEL SINGOLO CONDOMINO: spazio destinato all’uso privato del condomino (unità abitativa, box, locale destinato ad uso commerciale, ecc.).
• IMPIANTO INTERNO: impianto idraulico interno alla proprietà privata condominiale o del singolo condomino, ossia posto dopo il misuratore generale.
• ACQUEDOTTO AD USO POTABILE: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acque, aventi caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
• DERIVAZIONE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche, di gestione esclusiva del Gestore, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di Utenti. Essa si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino al punto di consegna.
• MISURATORE (O CONTATORE): strumento di proprietà del Gestore per la misurazione della quantità di acqua erogata. Il misuratore può essere:
-generale: è quello che viene associato all’utenza condominiale, registra i consumi dell’intero Condominio ed è posto su suolo pubblico;
- singolo: è quello a cui è associata l’utenza del singolo utente e ne misura i consumi; è posto al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso.
• XXXXXXX XX XXXXXXXX: segno materiale che si appone sul gruppo misuratore al fine di impedire o evidenziare eventuali manomissioni.
• PRESSIONE DI ESERCIZIO: valore della pressione dell’acqua nella condotta di distribuzione,
che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
• PRESSIONE STATICA: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della
distribuzione a portata nulla.
• PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IDRICO: è rappresentato, di norma, dall’uscita del contatore quando lo stesso sia posto in opera al limite della proprietà pubblica, sia nel caso di utenza singola, sia di utenze raggruppate servite da unico contatore. Nel caso in cui il misuratore a servizio della singola utenza sia posto oltre il limite della proprietà pubblica, il punto di consegna è rappresentato dal limite medesimo. Nel caso di utenze raggruppate servite da un’unica presa con contatori posti oltre il limite della proprietà pubblica, con contratti singoli ed in assenza di misuratore a servizio della presa, il punto di consegna è rappresentato dal limite della proprietà pubblica.
• DERIVAZIONE MULTIPLA IDRICA: impianto idrico su proprietà pubblica avente un’unica
presa ed un misuratore per ciascun utente, posti in ogni caso al limite della proprietà pubblica.
• DERIVAZIONE FOGNARIA: impianto su proprietà pubblica che permette l’immissione in fognatura di acque reflue. Essa ha origine dall’innesto con la condotta fognaria principale e comprende la tubazione d’allacciamento fino al punto di consegna del servizio, così come avanti definito.
• SCARICO: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
• PUNTO DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA: è rappresentato, di norma, dal punto di mezzeria del sifone posto all’interno del pozzetto al limite della proprietà pubblica. In assenza di pozzetto sifonato o quando lo stesso è posto oltre il limite della proprietà pubblica, il punto di consegna del servizio di fognatura coincide con limite medesimo.
• FOGNATURA ACQUE BIANCHE: l’insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.
• FOGNATURA ACQUE MISTE: l’insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali.
• FOGNATURA ACQUE NERE: l’insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
• IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
• IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi ovvero di sedimentazione primaria e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche imhoff.
• DEPOSITO CAUZIONALE: la somma versata dall’utente al Gestore per garantire l’esatto adempimento del contratto di somministrazione.
• DOMICILIAZIONE BANCARIA: è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l’utente attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario.
• DOMICILIAZIONE POSTALE: è il sistema di pagamento delle bollette con il quale l’utente attribuisce il mandato ad un’impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale.
• PRESCRIZIONI TECNICHE: prescrizioni imposte dal Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento dell’impianto interno, nonché all’esecuzione dell’allaccio.
• SUBENTRO: attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
• VOLTURA: si ha voltura dell’utenza quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto, senza interruzione dell’erogazione del servizio.
• USI IMPROPRI: devono intendersi, ai sensi del presente regolamento, il prelievo di acqua
senza regolare contratto e tutti gli usi irregolari del servizio. Per la casistica, si veda il Capo XI
“Usi impropri” e la relativa “Tabella Usi Impropri” allegata al presente Regolamento.
Art. 4
(Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)
1. Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito.
2. Nella convenzione di gestione, oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati.
3. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 3, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
4. E’ vietata, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’erogazione del servizio idrico per le opere prive di permesso di costruire, nonché per opere realizzate in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
5. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui all’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
6. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente 7 titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
7.Le richieste di somministrazione riguardanti zone non canalizzate, o con canalizzazioni tecnicamente inidonee a garantire il servizio richiesto, potranno essere soddisfatte previa realizzazione o potenziamento delle opere, secondo quanto previsto nel comma 4 del precedente articolo 2. Dette canalizzazioni, una volta acquisite in gestione, entrano nella piena disponibilità del Gestore che potrà derivare sulle stesse ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.
8. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove deve essere posto l’apparecchio di misura. In caso di condotta insistente su proprietà privata, l’utente è responsabile della sua manutenzione. Il Gestore interviene esclusivamente sulle opere esistenti su suolo pubblico, aperto al pubblico o insistenti sulla proprietà privata, in caso di condotte pubbliche preesistenti la presa in gestione; in questo caso, l’utente sarà tenuto a concedere l’accesso al Gestore.
9. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per approvvigionare altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
10. Il Gestore può interrompere o limitare la somministrazione dell’acqua per obiettive e giustificate ragioni di servizio. Queste interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare il minimo disturbo alla generalità degli utenti, dandone comunicazione come previsto nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
11. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso, variazione di
pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall’acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito,
da fatti dipesi da terzi o dalle fattispecie previste nel presente articolo.
12. L’Utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Gestore dell’eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti. Qualora si verifichi l’interruzione della fornitura, il Gestore è tenuto a garantire il ripristino dell’erogazione nel rispetto dei tempi previsti nella Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
Art. 5 (Modalità di fornitura)
1. Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da
classificarla ad uso potabile, secondo le vigenti norme, fino al punto di consegna.
2. La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore/contatore).
3. Sono altresì ammesse forniture di acqua ad uso temporaneo, a forfait o occasionale.
Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, in cui dovranno essere indicati:
✓ luogo di erogazione;
✓ data di inizio e di cessazione della fornitura;
✓ utilizzo per cui è richiesta la fornitura;
✓ numero dei fruitori del servizio.
4. Per forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d’uso occasionale e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.), l’Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come disciplinato nell’allegato al presente Regolamento, e dell’importo dei consumi presunti, calcolati sulla base del piano tariffario in vigore, considerando un consumo di mc giornalieri corrispondenti alla stima annua della tariffa prevista dall’EGATO per la categoria “altri usi” (art. 39 del presente Regolamento). Nel caso che la fornitura sia richiesta per periodi che superino la durata di 30 giorni l’installazione del contatore sarà obbligatoria.
5. Nel caso in cui non possa essere usata una derivazione esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di realizzazione della stessa, da determinarsi mediante redazione di apposito preventivo in conformità a quanto previsto nei successivi articoli e negli allegati al presente Regolamento.
6. Alla scadenza del contratto, il Gestore provvede alla interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
7. Sono definite forniture temporanee o occasionali quelle relative ad attività connesse a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare permesso di costruire, e per la realizzazione di opere pubbliche o comunque in tutti i casi di durata superiore a 30 giorni. In tali casi, a seguito di sopralluogo ed analisi di fattibilità tecnica, verrà installato apposito misuratore e i relativi consumi verranno fatturati secondo le modalità contenute nell’allegato al presente Regolamento. Tale contratto termina con la fine della validità del permesso di costruire, o se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione. Nell’ipotesi in cui i lavori non siano ancora terminati al momento della scadenza del permesso di costruire, e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di fornitura, l’Utente dovrà procedere alla richiesta di proroga del contratto. In caso contrario, si dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
Art. 6 (Servizio di fognatura)
1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO
n. 3 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, dai contratti di somministrazione e alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi, la somministrazione avverrà dopo l’assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore previa consegna delle opere al comune. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese
per la verifica del progetto e di collaudo.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l’Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per collettare i reflui di altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
Art. 7
(Servizio di depurazione)
Il Gestore fornisce il servizio di depurazione nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, dai contratti di somministrazione e alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 8
(Uso dell’acqua)
1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, concede la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 144 comma 4 del DLgs. 152/2006, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
2. Ai sensi della Deliberazione ARERA N. 665/2017 ( Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Idrici – TICSI), la somministrazione può essere concessa, nei limiti della disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, per le seguenti tipologie d’uso:
⮚ uso domestico (uso residente, uso non residente, uso condominiale, box e cantine di pertinenza di un’utenza domestica): riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all’interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
o box e cantine di pertinenza di un’utenza domestica1;
⮚ uso industriale;
⮚ uso commerciale e artigianale:
o uso commerciale2;
o uso artigiale3;
⮚ uso agricolo e zootecnico;
⮚ uso pubblico non disalimentabile (a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza;
c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”);
o bocche antincendio;
⮚ uso pubblico disalimentabile
o fontane pubbliche4;
⮚ altri usi (es. box e cantine non di pertinenza domestica, categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
3. La Società applicherà per le predette tipologie d’uso tariffe differenziate per fasce di consumo secondo l’articolazione tariffaria stabilita con delibera dell’ATO3.
4. Possono essere attivati contratti per la fornitura idrica su nudi terreni, cui viene attribuita la tipologia tariffaria “altri usi”, sempre nei limiti di disponibilità della risorsa idrica. E’ facoltà del Gestore risolvere il contratto unilateralmente, in casi di scarsità idrica che mettano a repentaglio la normale fornitura per usi civili essenziali, senza che l’utente possa avere nulla a che pretendere in proposito. Qualora presso il terreno venga edificata una costruzione, sarà onere dell’utente darne immediata
1 Sotto-tipologia di utenza ex art. 2 TICSI; 2 Sotto-tipologia di utenza ex art. 9 TICSI; 3 Sotto-tipologia di utenza ex art. 9 TICSI; 4 Sotto-tipologia di utenza ex art. 9 TICSI;
comunicazione al Gestore, fornendo gli estremi della concessione edilizia: in caso contrario, il Gestore potrà risolvere d’ufficio il contratto ovvero procedere al cambio uso ai sensi del Capo XI- Usi impropri, del presente regolamento.
5. Per le somministrazioni ad uso antincendio richieste dall’utente, il Gestore realizzerà, a spese dell’utente stesso, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali l’utente potrà prelevare acqua esclusivamente per l’estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica.
6. L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
7. E’, inoltre, rigorosamente vietato:
⮚ prelevare acqua, con qualsiasi mezzo e/o strumento, dalle fontane, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, tubi di gomma o di altro materiale, allo scopo di convogliare acqua;
⮚ prelevare acqua dagli idranti stradali per i pubblici giardini, nonché per il lavaggio delle fognature se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
⮚ prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento di incendi.
8. E’ espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell’acqua concessa, pena la risoluzione del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.
9. È fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza nel caso di modifiche al tipo di uso. Ove si abbia un uso promiscuo dell’acqua, l’Utente è obbligato a dichiarare il numero delle concessioni per ogni tipologia tariffaria
10. Per il funzionamento di fontane ornamentali deve essere previsto apposito impianto di ricircolo
dell’acqua.
11. La violazione di detti divieti comporta l’applicazione delle penali, delle sospensioni, l’interruzione della fornitura secondo le modalità previste dal presente Regolamento, oltre che la denuncia alle autorità competenti.
Art. 9
(Uso delle opere di fognatura e depurazione)
1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall’articolazione tariffaria vigente.
4. E’ vietato scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.
5. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.
Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.
CAPO II CONTRATTI
Art. 10
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l’interessato deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nicchia per l’alloggiamento del contatore e, in ogni caso, per soddisfare la richiesta di somministrazione.
Per gli allacci in fognatura, l’utente deve allegare la seguente documentazione progettuale:
• pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
• pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con l’indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d’ispezione, i sifoni e i dettagli relativi all’immissione nella fogna stradale; ovvero al sistema di depurazione e pretrattamento e quant’altro può interessare il regolare funzionamento delle opere di raccolta e scarico;
• disegni dettagliati in una scala non minore a 1:50 per eventuali impianti di sollevamento delle acque sia bianche sia nere, e per eventuali opere d’arte di rilievo;
• relazione tecnico illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione tra l’altro verranno fornite (facendo i computi necessari) le indicazioni seguenti:
o area complessiva della proprietà;
o area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
o numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno e il sottotetto se abitabile;
o fonte di approvvigionamento idrico, nonché ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
o numero e superficie degli appartamenti, dei bagni, delle cucine e delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui possono prodursi scarichi;
o elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi classificabili come scarichi civili;
o dati sul dimensionamento dell’eventuale impianto di depurazione o di pretrattamento;
o trattazione statistica dei dati pluviometrici e individuazione con tempo di ritorno min. 5
anni dell’intensità pluviometrica;
o dimensionamento idraulico speco fogna ( velocità min. 0.5 m/s e velocità max. 4.0 m/s –
riempimento massimo 90%).
o limitatamente agli insediamenti produttivi, la tipologia generale dello scarico e le caratteristiche analitiche ( eseguite da specifico laboratorio autorizzato, o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi ) dei parametri chimici, fisici e batteriologici più significativi degli scarichi;
o copia della concessione edilizia o atro titolo abilitativo se trattasi di nuova costruzione;
o sezione tra il pozzetto fiscale (di prelievo) e il collettore principale, con l’indicazione delle
quote di xxxxxxxx e l’evidenza che lo stesso sia eseguito in testa alla tubazione principale . 4.All’atto della presentazione della domanda, dovranno essere versate dall’interessato le spese contrattuali, come previste nell’allegata Tabella “Unica dei Costi” .
5. Il Gestore non può sottrarsi all’obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato, se non in presenza di
oggettivi impedimenti, quali:
- limiti dell’estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dell’impianto interno rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento;
- morosità determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell’Utente.
6. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda.
7. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, o rinuncia da parte del richiedente, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
8. La richiesta di somministrazione, qualora l’immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzata entro 45 giorni dalla presa di possesso dell’immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. In caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del presente
Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell’utente.
9. Nel caso in cui il richiedente la somministrazione o l’allaccio sia titolare di altro contratto con il Gestore, identificabile tramite medesimo codice fiscale o medesima partita iva, sul quale sia presente una morosità, per poter effettuare la stipula di un nuovo contratto dovrà essere saldato per intero l’insoluto, ad esclusione dell’ipotesi in cui il nuovo contratto abbia tipologia tariffaria “Domestico Residente”.
Art. 11
(Destinatario della somministrazione)
1. La somministrazione è effettuata a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo riconosciuto all’uso dell’unità immobiliare (affittuario, conduttore, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento). Il titolo in base al quale viene richiesto l’allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore.
2. Il titolare del diritto reale o personale di godimento qualora non abbia perfezionato la propria posizione contrattuale nei tempi previsti dall’art.66, sarà passibile delle sanzioni previste dal successivo art. 67. Le medesime disposizioni valgono anche in caso di affitto di azienda.
3. La somministrazione viene garantita al punto di consegna, per singolo utente e per ogni singolo uso.
4. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l’installazione di misuratori per ogni singola utenza, il Gestore ha la facoltà di servire più Utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
In particolare:
a) nel caso di un unico misuratore a servizio di utenze raggruppate, qualora le difficoltà tecniche non consentano l’adeguamento degli impianti interni, il Gestore ha la facoltà di mantenere la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per la fornitura ad utenze raggruppate non organizzate sotto forma di condominio, il contratto sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
b) in caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.
c) nel caso di un misuratore posto all’interno della proprietà privata a servizio della singola utenza,
l’utente provvederà, a propria cura e spesa, allo spostamento dello stesso al limite della proprietà pubblica.
5. Per le somministrazioni preesistenti, poste all’interno di un unico edificio, caratterizzate da un unico contatore a servizio di utenze raggruppate, qualora tutti gli utenti manifestino la volontà di attivare singoli contratti di somministrazione e vi sia l’impossibilità tecnica di installare al limite della proprietà pubblica i singoli misuratori, il Gestore, a suo insindacabile giudizio e solo in presenza di condominio legalmente costituito, può autorizzare la realizzazione di singoli misuratori negli spazi comuni all’interno dell’immobile (atri, vani scala, ecc).
La realizzazione delle variazioni della rete interna, nonché dei singoli gruppi di misura è a carico dei singoli utenti secondo le prescrizioni dettate dal Gestore che, di contro, provvederà alla posa del contatore.
Il contatore preesistente non sarà rimosso e continuerà a rappresentare il punto di consegna del servizio, anche ai fini dei livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente, ed il Gestore lo utilizzerà per verificare eventuali anomalie dei consumi.
Il Gestore potrà prescrivere al condominio manutenzioni alla rete interna dell’immobile ed ai singoli gruppi di consegna e, in caso di mancata osservanza, in maniera unilaterale ripristinerà il preesistente contratto unico di fornitura, revocando i singoli contratti di somministrazione.
Art. 12 (Preventivo)
1. L’Utente per la realizzazione degli allacci idrici e fognari deve avvalersi del Gestore.
2. In tal caso, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione del lavoro, sulla base delle prescrizioni fornite dal Gestore, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.
3. I tempi massimi garantiti per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta della Qualità del Servizio
Idrico Integrato.
4. Il preventivo avrà validità 120 giorni dalla data di comunicazione all’Utente; trascorso tale termine, l’Utente sarà considerato rinunciatario con la conseguente applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 10 del presente Regolamento.
Art. 13
(Contratto di somministrazione)
1. La somministrazione dell’acqua avviene dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, del contratto di utenza - nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti - l’attivazione del misuratore di consumi e il pagamento del deposito cauzionale, della marca da bollo e delle spese di istruttoria. Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale si rimanda ai contenuti della Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
2. Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta.
3. Nel caso di persona fisica, il richiedente può farsi rappresentare da un terzo munito di apposita delega; nel caso di persona giuridica il contratto deve essere stipulato dal legale rappresentante; è ammesso alla sottoscrizione chi dispone di procura speciale o generale.
4. Nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, il contratto deve essere stipulato da uno solo dei fruitori, considerato responsabile del rapporto con il Gestore, su delega scritta degli altri che sono tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio.
5. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio/nuova derivazione, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell’art. 10, dovrà provvedere al versamento dell’importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda allegata Tabella “unica dei Costi”).
6. L’utente, in ogni caso, dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura. Nel caso di richiesta di derivazioni multiple, la realizzazione della stessa è vincolata alla regolarizzazione di ogni singola pratica di somministrazione e, in particolare, con l’avvenuto versamento delle quote di ciascuno dei richiedenti.
7. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’acquisizione del diritto alla somministrazione, all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
8. Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione del misuratore, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.
9. In applicazione delle Delibere emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il richiedente la somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, subentro, voltura o innovazione, dovrà versare, per il perfezionamento del contratto, il “deposito cauzionale”, così come quantificato per tipologia di utenza nella “Tabella Unica dei Costi”:
A) sono esclusi dall’obbligo di versare il “deposito cauzionale” gli utenti che siano dotati di domiciliazione bancaria o postale; tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.
Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla attivazione della domiciliazione stessa. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’utente revochi la domiciliazione bancaria o postale, sarà tenuto ad informare tempestivamente il Gestore e a versare il corrispondente “deposito cauzionale”. Il Gestore potrà, comunque, provvedere autonomamente all’addebito nel caso di mancata comunicazione da parte dell’utente;
B) l’ammontare del deposito cauzionale sarà comunicato dal Gestore all’utente prima della sottoscrizione del contratto in funzione della tipologia tariffaria. Potrà essere richiesto aggiornamento, anche in corso di contratto, all’inizio di ciascun periodo regolatorio stabilito dall’ARERA.
Al momento della sottoscrizione contrattuale e per i contratti già esistenti l’utente dovrà versare un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore complessivo dello stesso, la rimanente somma è rateizzata in due fatture, a decorrere dalla prima utile emessa successivamente all’attivazione dell’utenza;
C) il “deposito cauzionale”, fruttifero di interessi, viene restituito in caso di cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, previa verifica dell’adempimento delle prescrizioni contrattuali
o di quelle eventualmente impartite e dell’assenza di insoluti. In caso di insolvenza relativa ad almeno n. 2 fatture, rilevata in vigenza del contratto, fatta salva ogni altra azione di recupero del credito precedente alla sospensione/riduzione del flusso idrico, così come prevista dal successivo art. 21 del presente Regolamento, il Gestore procederà alla compensazione dei propri crediti con il “deposito cauzionale” versato. Il Gestore provvederà allo stesso modo qualora l’insoluto venga rilevato al momento della cessazione del contratto. Nel caso in cui si proceda alla compensazione in vigenza del contratto, l’utente sarà tenuto a ricostituire il “deposito cauzionale” nella sua integrità e secondo il valore corrente, a seguito dell’invio da parte del Gestore di apposita fattura, il mancato pagamento della quale potrà dare luogo alla sospensione del servizio ai sensi del successivo art. 21.
10. Il Gestore provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l’indirizzo di residenza/ sede dell’utente, ovvero all’indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede.
Resta l'obbligo per l’Utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r, PEC e/o all’indirizzo e-mail di posta ordinaria del Gestore, ovvero con comunicazione diretta presso gli sportelli del Gestore che ne attesterà il ricevimento.
Art. 14 (Durata del contratto)
I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.
I contratti di somministrazione temporanea hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
Art. 15 (Interruzione del servizio)
1. Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
2. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
Pertanto, le utenze che per loro natura richiedano un’assoluta continuità, dovranno provvedere
all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l’erogazione di acqua, sia agli impianti privati che pubblici, previa informativa nei tempi e modi specificati nella Carta della Qualità del S.I.I.
Art. 16 (Recesso dal contratto)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza devono darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30 giorni prima mediante raccomandata a/r, PEC e/o all’indirizzo e-mail di posta ordinaria del Gestore, ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento.
In mancanza di tale disdetta, i titolari restano gli unici responsabili nei confronti del Gestore e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.
Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta. Il recesso dal contratto, che determina l’effetto estintivo dell’accordo, avrà effetto per le parti esclusivamente dal momento della disattivazione/rimozione del contatore e/o della chiusura dello scarico. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione/rimozione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
In caso di recesso dal contratto di somministrazione del solo servizio di fognatura, il Gestore avrà diritto al riconoscimento dei compensi per la sigillatura della relativa derivazione.
2. Nel caso in cui il Gestore non venga messo in condizione di procedere alla disattivazione/rimozione del contatore, tale condotta sarà considerata in contrasto con la volontà dell’utente di cessare il contratto e, di conseguenza, la disdetta non sarà formalizzata. In questo caso, l’utente resterà titolare dell’utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
3. Il titolare dell’utenza deve dare disdetta dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad
altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
4. Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto. Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 67.
5. L’utente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all’intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”, con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all’articolo 13.
6. Nel caso in cui sul contratto relativo all’utenza disdettata sia presente un insoluto, lo stesso sarà addebitato sull’altro eventuale contratto attivo intestato al medesimo utente.
7. Quando il Gestore procede alla chiusura/rimozione del misuratore o alla chiusura dello scarico, al momento della disdetta viene contestualmente revocato il Nulla Osta allo scarico solo per le utenze non domestiche, mentre per le domestiche è prevista la sospensione ex art. 21.
Art. 17 (Subentro)
Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.
Il subentro è riservato al coniuge, o altro erede, alla data dell’evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l’ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale depositato.
Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e al versamento del deposito cauzionale, stabilito dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell’utenza.
Art. 18
(Voltura dell’utenza)
1. Si ha voltura dell’utenza quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto.
Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza, provvedendo al versamento degli oneri previsti. La voltura dell’utenza decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte dell’utente. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura. In caso di voltura, così come definita al precedente, l’utente deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
2. La voltura potrà avvenire previo consenso scritto dell’utente cessante e sanatoria di ogni pregressa
morosità eventualmente esistente.
L’utente che presenti richiesta di voltura o subentro è tenuto al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto, se sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell’utenza.
Qualora l’utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di una nuova fornitura, il gestore può subordinare l’esecuzione della prestazione richiesta al pagamento da parte del medesimo utente della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.
3. L’Utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento degli oneri di istruttoria e tecnici.
4. Il Gestore, inoltre, invia all’originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal subentrante o verificata con apposito sopralluogo.
5. Qualora l’utente che effettui la voltura dimostri di occupare l’immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, la voltura sarà effettuata:
- con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, se le fatture emesse sul contratto precedente risultano pagate e la tipologia d’uso sia la medesima;
- con decorrenza dalla data risultante dal titolo (atto di acquisto, locazione, comodato, ecc..), in tutti gli altri casi.
6. In caso di utenza con pregressa morosità, qualora l’utenza morosa sia intestata ad una persona giuridica, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda o se esistano sovrapposizioni tra le due società.
Art. 19 (Trasformazione d’uso)
1. In caso di trasformazione d’uso della somministrazione da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, l’eventuale debito pregresso resterà in carico al titolare dell’utenza.
2. Restano a carico del richiedente le spese, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi” oltre alle spese di adeguamento della cauzione, calcolata ai sensi del precedente art. 13 e quelle eventualmente attribuite ai sensi del Capo XI.
3. Nei casi di modifica d’ufficio della tipologia d’uso, il gestore comunica all’utente con lettera raccomandata A/R o tramite pec il cambio di categoria, fissando un termine di 30 giorni entro cui l’utente potrà fornire riscontro. In mancanza di riscontro il Gestore procederà d’ufficio. Resta da applicarsi, se del caso, quanto previsto dal Capo XI “Usi Impropri”, art. 67.
4. Nel caso in cui la trasformazione d’uso comporti la variazione della qualità dello refluo scaricato,
l’utente dovrà richiedere un nuovo Nulla Osta allo scarico.
Art. 20
(Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore)
1. Addetti o incaricati del Gestore, all’atto dell’installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, redigeranno un apposito verbale, ove saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola e del sigillo di garanzia, numero indici del contatore, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.
2. L’Utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia, salvo il caso in cui non sia presente al momento dell’operazione di posa, chiusura, rimozione e/o sostituzione del contatore. In questo caso, ove richiesto dall’utente, il verbale sarà inviato via e-mail o consegnato a mani presso gli sportelli della Società.
Art. 21
(Riduzione o sospensione della somministrazione)
1. Il Gestore con l’esclusione dei casi singolarmente previsti dalla normativa vigente, dopo aver notificato
all’Utente, senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto:
a) di sospendere la fornitura o la chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione, o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico nei seguenti casi:
• qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;
• nel caso comprovato in cui l’utente non consenta di rilevare la lettura del misuratore e non fornisca
la propria autolettura;
• nel caso in cui l’utente impedisca l’accesso al misuratore dei tecnici del Gestore, con onere probatorio a carico del Gestore;
• in caso di alimentazione di utenza non prevista dal contratto;
• in caso di ripristino improprio della fornitura;
• in caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Gestore;
• in caso di fallimento dell’Utente.
Il Gestore ha l'obbligo, prima di procedere con la sospensione della fornitura di dare all’Utente un preavviso
di 30 giorni.
Il Gestore addebiterà all’Utente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora
previsti dal presente Regolamento.
Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all’utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Gestore al pagamento del servizio prestato.
b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico o chiusura dello scarico, nei casi di utenze di sola fognatura e depurazione o quando non sia possibile effettuare il distacco idrico, in caso di morosità.
2.Per le utenze di tipologia “Domestico Residente” si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente
possibile) tramite l’installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell’utente. La chiusura dello scarico verrà eseguita tramite i mezzi ritenuti tecnicamente più idonei.
3. Le spese per le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio, sia idrico che fognario, sono a carico dell’utente nei casi previsti dalla normnativa di settore.
4. La riduzione del flusso idrico per le utenze ricadenti nelle tipologie di cui al precedente comma 2 non potrà essere eseguita nei seguenti casi:
a) in assenza di preavviso, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi ;
b) per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale;
c) quando la morosità attenga esclusivamente le fatture oggetto di un giudizio instaurato dall’utente, pendente dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti, ovvero di un reclamo o di una procedura di conciliazione;
d) quando l’utente abbia saldato l’importo insoluto;
e) quando venga considerata valida la documentazione prodotta dall’utente a motivo dello stato di insolvenza;
f ) quando l’utente produca documentazione idonea a comprovare il suo stato di indigenza.
Nel caso in cui presso l’utenza singola, avente tipologia domestica, prima abitazione, risieda una persona affetta da comprovata grave malattia o da disabilità, che la rendano non autosufficiente, ed il suo stato sia dichiarato da uffici pubblici mediante idonea certificazione (in questo caso l’utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili), il Gestore non procederà alla riduzione e riattiverà il flusso idrico; qualora l’utenza interessata sia inserita in un contesto condominiale o consortile, con contratto unico di natura promiscua, il Gestore predisporrà un servizio di fornitura alternativo ad uso esclusivo della persona malata o diversamente abile, solo se questi risulti residente presso l’utenza stessa;
g) nei giorni festivi e prefestivi.
5. In caso di erroneo distacco, la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell’utente, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
6. Al momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L’accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita e trattata come previsto dal successivo art.67.
7. In caso di chiusura dello scarico, il Gestore potrà procedere alla sospensione del relativo Nulla Osta, con comunicazione alle competenti Autorità.
8.Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico o chiuso lo scarico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui:
a) l’utente abbia saldato l’importo insoluto;
b) venga considerata valida la documentazione, prodotta successivamente all’intervento, a motivo dello stato di insolvenza o comprovante lo stato di indigenza, ai sensi del comma 4 del presente articolo. L’utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, nonché quelle per il ripristino del Nulla Osta allo scarico, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”. Per la regolarizzazione delle utenze morose è dovuta anche la refusione delle spese di intervento su presa stradale, qualora tale intervento si renda necessario, come da tabella unica dei costi, nonché il pagamento della penale di € 103,29.
9. In caso di riduzione del flusso idrico o chiusura dello scarico, la sospensione della fatturazione non opererà in riferimento alla quota fissa. Decorsi mesi tre dalla riduzione, la fatturazione riprenderà anche per la quota di consumo, con riferimento al consumo stimato art. 39.
10. Il Gestore addebiterà all’utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del servizio, gli interessi di mora previsti al successivo articolo 44.
Art. 22 (Prelievi abusivi)
1. E’fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti del Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso. Sono, altresì, considerati abusivi i prelievi effettuati prima del contatore. I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate ed autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
2. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge, ferma restando in ogni caso l’adozione di ogni opportuno intervento teso alla rimozione immediata dell’abuso in corso.
Gli accertati prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al
pagamento delle penali previste dal presente Regolamento.
Inoltre, così come previsto al precedente art. 8 comma 9, in caso di uso promiscuo il Gestore procederà a fatturare i consumi dal Piano Tariffario in vigore.
Art. 23
(Manomissione dei sigilli e dell’apparecchio di misura)
1. Nel caso di accertata manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, il Gestore provvederà alla sospensione immediata del servizio, fino al completo ripristino del gruppo di consegna in danno all’Utente ed all’applicazione delle penali previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso di ulteriore manomissione si procederà alla risoluzione immediata del contratto a norma del successivo art. 24.
3. In ogni caso, il Gestore provvederà a denunciare alle Autorità il reato in questione.
Art. 24
(Clausola risolutiva espressa)
1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/ sospeso o lo scarico sia rimasto chiuso ai sensi del precedente art. 22 per oltre 30, senza che l’utente abbia proceduto a sanare la propria posizione, il Gestore invia il preavviso di risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
4. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;
b) negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
c) intervenuto provvedimento dell’Autorità giudiziaria avente ad oggetto l’accertamento dell’abuso edilizio totale;
d) distruzione dell’immobile;
e) accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l’immobile; f ) sub-fornitura del servizio;
h) accertata ripetuta manomissione di xxxxxxx e di apparecchi di misurazione;
j) opposizione dell’utente alle ispezioni da parte dei tecnici del Gestore;
k) nel caso in cui l’Utente, che sia imprenditore o persona giuridica venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa
5. Nei casi di risoluzione del contratto l’utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la rimozione/chiusura del contatore o per la chiusura della presa stradale e/o per la chiusura dello scarico e, ove possibile, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”.
6. La risoluzione del contratto per morosità comporterà la sospensione del Nulla Osta allo scarico per le utenze domestiche, mentre la revoca del Nulla Osta per le altre tipologie, in caso di rimozione del contatore o chiusura dello scarico.
7. Nel caso di calamità naturali, opportunamente certificate dagli Enti competenti, che rendano l’immobile inagibile l’utente non dovrà versare nessun onere per le procedure di distacco e riattivazione dell’utenza.
8. Qualora la ricostruzione dell’immobile comporti la variazione degli impianti interni e, dunque, dei punti consegna, restano a carico dell’Utente le spese di spostamento/ricostruzione delle relative derivazioni.
Art. 25 (Decesso dell’utente)
In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall’utente deceduto. Entro sei mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r /PEC o presentando idonea
dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla stipula di un nuovo contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l’indirizzo di fornitura, la voltura sarà gratuita per quanto riguarda le spese di istruttoria eccetto per la marca da bollo, la quale dovrà essere versata. In ogni caso, si applica quanto previsto dall’art. 17.
2. Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
Art. 26 (Fallimento dell’utente)
1. In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate
dall’art. 21 del presente Regolamento, fino a quando il curatore non dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito, procedendo a voltura e assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Art.27
(Riattivazione della fornitura)
1. L’Utente interessato alla riattivazione della fornitura, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
2. Qualora la derivazione da riattivare non sia conforme alle prescrizioni tecniche adottate, il Gestore prescriverà a spese dell’Utente il rifacimento della derivazione con lo spostamento del punto di misura al limite della proprietà pubblica. Se ciò non sarà tecnicamente possibile, sarà in ogni caso previsto l’adeguamento del punto di consegna in modo da consentire le attività di movimentazione e di lettura del misuratore.
3. Il contatto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di posa in opera del contatore.
CAPO III ALLACCIAMENTI
Art. 28
(Spese di allacciamento)
1. Salvo il caso in cui l’Utente non decida di provvedere direttamente alla realizzazione della derivazione, come disciplinato dal successivo art. 28 bis, è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore.
2. Spetta al Gestore determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Il richiedente l’allaccio, prima dell’esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all’utente. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell’utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all’utente.
Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno sospesi e il Gestore provvederà all’invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell’accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell’utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella “Unica dei Costi”, previa richiesta scritta dell’utente.
5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l’utente ed a restituire le somme già versate, Parimenti, se in fase di esecuzione dei lavori di allacciamento emergano circostanze ostative imprevedibili, non imputabili al Gestore, quest’ultimo non potrà considerarsi impegnato ad eseguire l’allaccio e sarà liberato con la semplice restituzione degli oneri corrisposti dall’utente.
6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l’allacciamento.
7. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all’allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella “Unica dei Costi”.
8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale.
9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sua cura e spese, in conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà privata.
10. Per le derivazioni di fognatura o integrate il Gestore provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell'eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. La parte a valle di detto sifone a doppia ispezione, all’interno della quale si innesterà l’impianto interno consentirà di verificare il refluo scaricato dallo stesso.
11. Resta a carico del Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del pozzetto di ispezione, ove questi siano posti al limite della proprietà pubblica.
Qualora il Gestore accerti che l’occlusione del sifone o del pozzetto di ispezione sia determinata da scarichi
inidonei, si procederà in danno all’Utente.
Art. 28bis
(Realizzazione derivazioni private da parte degli utenti)
1. Gli Utenti potranno provvedere direttamente, a mezzo di imprese di propria fiducia, alla realizzazione delle derivazioni private, idriche e fognarie.
2. In tale ipotesi, l’Utente dovrà avvalersi di imprese iscritte alla CCIAA per l’attività di costruzione di acquedotti/fognature; l’Utente dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni del Gestore e riportate in apposito Capitolato prestazionale.
3. L’Utente dovrà provvedere, nel rispetto della normativa urbanistica e delle norme vigenti in materia di
sicurezza, a richiedere tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari alla realizzazione dell’intervento.
4. Al Gestore saranno affidate le attività di sorveglianza e collaudo su dette derivazioni, con costi, da concordare con l’Ente di Governo d’Ambito, a carico dell’Utente. Il Gestore provvederà inoltre alla posa del misuratore, applicando i costi previsti dagli Allegati al presente Regolamento per l’attivazione nuova utenza.
5. L’Utente risponderà dei danni dovuti a difetti di realizzazione per il ripristino della pavimentazione
stradale nei confronti dell’Amministrazione Comunale competente.
Art. 29
(Prescrizioni tecniche sulle derivazioni)
1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate, previa autorizzazione della Direzione Tecnica, sotto l'osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti, e comunque che la pressione di esercizio della condotta nel punto interessato dalla richiesta non superi i 20 bar.
In ogni caso, le somministrazioni accordate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento potranno essere cessate, qualora si presenti la necessità di dismettere la condotta principale di adduzione interessata, senza che l’Utente possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria.
2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l'eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell'impianto interno di fognatura.
0.Xx Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio a servizio di Utenti privati realizzerà, a spese dello stesso Utente, apposite derivazioni nel numero richiesto secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I richiedenti l’allacciamento alle bocche antincendio, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti in caso di variazione. Il Gestore, in condizioni normali, esclusi, tra l’altro, i casi di rottura o interruzione del servizio, garantisce la pressione e la portata della rete al momento dell’uso. Il Gestore, ai fini del controllo, installerà, con spese a carico del titolare della fornitura, idoneo misuratore con caratteristiche adeguate alla fornitura concessa. Il Gestore predisporrà, altresì, a proprie spese, un programma di adeguamento, mediante installazione di misuratori alle prese esistenti. I volumi d’acqua utilizzati per l’uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilita dall’Ente di Governo d’Ambito. In presenza di contatore anche gli eventuali consumi per uso improprio saranno fatturati alla tariffa ad uso antincendio, oltre all’applicazione della penale di cui ai successivi commi. Il Gestore si riserva di applicare agli apparecchi di manovra uno speciale sigillo che l’utente potrà rompere solo in caso di incendio. Dell’avvenuta apertura delle bocche, l’Utente deve dare avviso al Gestore entro 24 ore in modo che si provveda ad una nuova sigillatura.
4. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio a servizio di utenze pubbliche realizzerà, a spese dello stesso Utente, apposite derivazioni nel numero richiesto secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Gestore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.
I richiedenti l’allacciamento alle bocche antincendio, al fine della stipula di un contratto specifico, devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo altresì alla tempestiva comunicazione degli aggiornamenti in caso di variazione. Il Gestore, in condizioni normali, esclusi, tra l’altro, i casi di rottura o interruzione del servizio, garantisce la pressione e la portata della rete al momento dell’uso. Per le utenze preesistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, il Gestore, ai fini del controllo, installerà uno speciale sigillo che l’Utente potrà rompere solo in caso di incendio. Dell’avvenuta apertura delle bocche, l’Utente deve dare avviso al Gestore. entro 24 ore in modo che si provveda ad una nuova sigillatura, comunicando la durata dell’utilizzazione e la motivazione (prova impianto, incendio) in modo da consentire il calcolo dei consumi in funzione della potenzialità della derivazione.
5. L’apertura delle bocche, fatta in ogni altra occasione senza il consenso del Gestore, o la mancanza dell’avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo, oltre che all’applicazione della penale di € 103,21, alla posa in opera a spese dell’utente di idoneo misuratore di consumi.
6. Per ogni punto di utilizzazione, bocca ed apparecchiatura, sia ad uso pubblico che privato, è stabilita una quota fissa determinata in base alle tariffe approvate dall’Ente di Governo d’Ambito, comprensiva dell’intervento di ripiombatura delle bocche, da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell’istallazione.
7. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 100 cm misurati dal piano di calpestio all'asse del bicchiere del sifone di innesto per l'impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
CAPO IV IMPIANTI INTERNI
Art. 30
(Impianti interni di acquedotto)
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle
prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto c) del comma 4 dell’art. 11, qualora il Gestore accerti in qualsiasi modo perdite sull’impianto interno o prese non autorizzate, ferma restando la possibilità di segnalare l’avvenuto alle Autorità competenti, il Gestore disporrà la rimozione immediata della perdita; nel caso in cui l’Utente non provveda, il Gestore procederà alla sospensione dell’erogazione. In ogni caso l’Utente che si rifiuti di procedere alla riparazione della perdita rimarrà unico responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi.
3. E’ vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
4. E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l’idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell’acqua erogata nella tubazione adduttrice.
5. Qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l’acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
6. E’ vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
7. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.
8. L’impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
9. Il Gestore, pur non avendone l’obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell’utente.
10. Per i permessi a costruire successivi all’approvazione del presente Regolamento, i lavori riguardanti la realizzazione degli impianti interni, a valle del punto di consegna, dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una ditta in possesso dei requisiti. Copia del certificato di conformità dovrà essere allegato alla richiesta di somministrazione del servizio.
Art. 31
(Impianti interni di fognatura)
1. L’impianto di fognatura all’interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
2. E’ vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche.
È fatto inoltre assoluto divieto di immettere in fognatura rifiuti, anche se triturati.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento di allacciamento posto dal Gestore.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l’immissione diretta di acque piovane.
7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura.
8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell’autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.
Art. 32 (Prescrizioni e collaudo)
1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio, qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l’utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’utente.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell’utente.
Art. 33
(Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore)
1. Salvo quanto previsto dal comma 6 e salvo quanto indicato al comma 1 bis, in caso di perdita dopo il contatore documentata, il Gestore potrà applicare lo storno di una quota fino al 46% del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita, escluso l’importo relativo alla quota fissa che è sempre dovuto. 1bis. Per la tipologia tariffaria “altri usi – uso cantiere” applicata alle nuove costruzioni e per le somministrazioni ad uso antincendio, non è previsto alcun trattamento di sgravio per perdita.
2. Condizione necessaria per l’applicazione dello storno di cui al comma 1 è l’evidenza di un picco di consumi anomalo nel periodo interessato dalla perdita, rientrato nei consumi medi precedenti alla perdita stessa a seguito di riparazione. Ai fini del presente capo si intende per “picco di consumo anomalo” il consumo pari almeno al doppio dei consumi rilevati nello stesso periodo nell’anno precedente.
3. La documentazione necessaria all’ottenimento dello sgravio, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza della fattura interessata dalla perdita idrica, salvo giustificati motivi che ne possano determinare la concessione anche oltre tale termine, è la seguente:
• verbale tecnico di Acqua Pubblica Sabina spa e/o dichiarazione firmata di altro tecnico (es. idraulico, geometra, ecc) chiamato dall’utente o autodichiarazione dell’utente, che attesti la presenza della perdita;
• fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione o di rifacimento della tubazione e/o prova d’acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei
pezzi medesimi;
• documentazione fotografica dello stato della tubazione prima e dopo la perdita.
4. Una volta prodotta la documentazione necessaria, la percentuale di sgravio applicata sarà quella indicata al comma 1.
5. Non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute a non corretto funzionamento dei rubinetti degli impianti di utilizzazione e degli scarichi. Ugualmente, non saranno accolte le richieste di sgravio nei casi in cui la perdita sia imputabile ad un comportamento negligente dell’utente. È diritto
– dovere dell’Utente controllare periodicamente il gruppo di misura e monitorare i consumi, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire con la massima sollecitudine in caso di consumi dovuti a perdite sull’impianto interno. Qualora il Gestore accerti un eccesso di consumo non segnalato imporrà all’Utente il termine massimo entro cui provvedere alla riparazione; scaduto tale termine, sarà facoltà del Gestore, fino a riparazione avvenuta, sospendere l’erogazione e, in caso di perdita dell’impianto antincendio, avvisare le autorità competenti.
6. Nel caso in cui l’utente presenti nuova richiesta di sgravio sulla medesima utenza, il Gestore si riserva di respingere la richiesta quando i consumi rilevati nel periodo della precedente perdita non abbiano subito variazioni.
7. In caso di mancata sussistenza dei consumi riferiti all’ultimo anno si applica quanto previsto dall’art. 37.
CAPO V
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 34 (Apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all’uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l’impianto interno.
3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
0.Xx Gestore ha la facoltà di sostituire a proprie spese gli apparecchi di misura in ogni tempo e comunque
secondo le normative vigenti, dandone preavviso all’Utente.
5. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l’utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere l’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell’utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L’utente dovrà comunicare al Gestore l’avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso.
6. Ai fini del controllo degli scarichi e della determinazione dei consumi da addebitare, nelle ipotesi di somministrazioni ad uso industriale, integrate o di sola fognatura, il Gestore dispone l'installazione, a cura e spese dell’Utente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui e/o di misuratori di parametri fisico-chimici. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. L’eventuale fornitura elettrica necessaria all’attivazione di dette apparecchiature resta a carico dell’Utente, così come la manutenzione e la sostituzione delle stesse, anche in caso di manomissione o furto.
Art. 35
(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso.
1bis. In caso di forniture relative ad immobili preesistenti con misuratore collocato all’interno della proprietà privata, il Gestore, qualora sia impossibilitato, per causa a quest’ultimo non imputabile, a rilevare la lettura per oltre dodici mesi, può richiedere all’utente di provvedere allo spostamento del misuratore in luogo facilmente accessibile, al limite della proprietà privata.
2. Di norma i misuratori devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell’utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L’utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l’accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento.
3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto, serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia della chiave d’accesso all’utente.
4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
0.Xx Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all’utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione, anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Nel caso in cui lo spostamento del misuratore comporti la necessità di operare modifiche nell’impianto interno, il Gestore si riserva di valutare insieme all’utente la fattibilità dell’opera. Le spese per la modifica dell’impianto interno restano a carico dell’utente.
6. Nel caso di lavori che comportino un mutamento dello stato degli impianti interni tali da richiedere lo spostamento del misuratore si procederà, previa formale richiesta dell’Utente, nel seguente modo:
- se il misuratore è posto al limite della proprietà pubblica lo spostamento sarà realizzato dal Gestore a
spese dell’utente;
- se il misuratore è posto all’interno della proprietà, il Gestore procederà allo spostamento dello stesso al
limite della proprietà pubblica a spese dell’Utente;
- qualora lo spostamento al limite della proprietà pubblica non sia tecnicamente possibile, l’Utente dovrà realizzare in ogni caso una nicchia di alloggiamento che consenta la lettura e la movimentazione dei misuratori. Sarà a cura del Gestore ed a spese dell’Utente la rimozione e la posa in opera del misuratore e dei relativi sigilli.
7. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto del Gestore.
8. L’utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia.
9. L’utente ha l’obbligo di mantenere sempre accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione. E’ tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all’autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore.
Art. 36
(Spostamento contatori e allacciamenti)
1. L’esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori disposti dal Gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative interne saranno eseguite a cura e spese del Gestore ma preventivamente concordati con l’utente, qualora tali lavori dovessero comportare una modifica dell’impianto interno dell’utente.
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori stabilita dal Gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sono eseguite a cura del Gestore in accordo con l’utente; gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico dell’utente.
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 20.
Art. 37
(Guasti e lettura degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno, oltre a quanto previsto dal successivo art. 42.
2. L’utente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore.
3. Qualora l’Utente impedisca l’accesso per la movimentazione e lettura del misuratore, il Gestore provvederà ad installare il misuratore al limite della proprietà pubblica, ponendo le spese a carico dell’Utente.
4. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) alla presenza dell’utente, qualora questi non vi rinunci espressamente. Nel caso in cui l’utente non si presenti all’appuntamento concordato, il Gestore addebiterà comunque gli oneri di sopralluogo sulla successiva fattura. Qualora l’utente intenda richiedere un nuovo intervento, sarà tenuto a corrispondere nuovamente gli oneri di sopralluogo. Una volta sostituito il misuratore, si procederà alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all’utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti, ad eccezione delle utenze caratterizzate da un consumo stagionale. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell’arco temporale di controllo ritenuto congruo dal Gestore e comunque non inferiore a 3 mesi, ferma restando la facoltà dell’utente di chiedere il ricalcolo dei consumi utilizzando un ulteriore periodo di 9 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
5. In caso di sostituzione o installazione di nuovo contatore per cause non dovute ad attività del Gestore e limitatamente ai casi di cattiva custodia da parte dell’utente, i relativi costi, indicati nella Tabella Unica dei Costi, resteranno a carico dell’utente.
6. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.
7. L’Utente che rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell’Utente. Nel caso in cui il contatore risulti deteriorato, illeggibile o comunque non idoneo per cause non imputabili all’Utente, lo stesso verrà sostituito dal Gestore a proprie spese, e si procederà al ricalcolo dei consumi secondo quanto previsto dal successivo art. 42. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell’Utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio. In caso di rinuncia alla verifica da parte dell’Utente non comunicata per iscritto, saranno addebitate allo stesso, sulla prima fattura emessa, le spese di istruttoria pari ad € 30,00.
8. L’Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all’Utente le spese di verifica, così come determinate dal Gestore.
9. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all’ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
10. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore, e non esclusa l’azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell’Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio.
Art. 38
(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)
1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l’installazione a cura e spese dell’utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di campionatori automatici dei reflui, ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso. Per il periodo precedente all’installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
c) analisi dei processi di trattamento dei reflui;
d) dichiarazioni annuali di scarico.
2. L’utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i campionatori automatici.
3. Sono a carico dell’utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Nel caso di guasti al misuratore, l’utente ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affinché questo possa provvedere alla sigillatura.
5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell’utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dall’art.36.
6. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore, provvederà ai sensi dell’art. 37.
CAPO VI
TARIFFE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Art. 39 (Determinazione delle tariffe)
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto adottato dall’Ente di Governo dell’Ambito ed approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall’utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio e di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell’articolazione tariffaria viene pubblicata sul sito del Gestore e dell’Ente di Governo dell’Ambito.
4. Per l'uso antincendio, fermo restando l'applicazione della quota fissa, la parte variabile della tariffa è
determinata applicando quella fissata dall’EGATO.
5. Per le forniture alle autobotti la tariffa è quella stabilita dall’EGATO per gli usi temporanei.
6. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è quella stabilita dall’EGATO, fatte salve le successive variazioni. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.
7. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la seguente tabella:
NON DOMESTICO | Quota fissa fasce di consumo |
Commerciale | 131 |
Artigianale | 85 |
Industriale | 1111 |
Agricolo e Zootecnico | 245 |
Pubblico Disalimentabile | 256 |
Pubblico Non Disalimentabile | 256 |
Fontane Pubbliche | 474 |
Altri Usi | 74 |
Bocche Antincendio | 425 |
TIPOLOGIE UTENZE
DOMESTICO RESIDENTE E NON RESIDENTE | Quota fissa fasce consumo |
Domestico residente | 94 |
Domestico non residente | 33 |
Box e cantine (di pertinenza di utenze domestiche) | 13 |
(Determina Dirigenziale ATO3 n.1 del 24.05.2021)
8. ARERA con Xxxxxxxx n. 897/2017/R/idr del 21.12.2017 e successive modiche e integrazioni, ha istituito il Bonus Sociale Idrico che permette, agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di disagio economico, di usufruire di uno sconto sulla tariffa relativo al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in coerenza con le disposizioni recate dal DPCM 13 ottobre 2016.
Art. 40 (Applicazione della tariffa)
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l’articolazione tariffaria in vigore nell’anno di consumo e in relazione alla tipologia d’uso attribuita all’utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
Art. 41 (Articolazione delle tariffe)
1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico,
l’utente ha diritto alla tariffa domestico residente, nei casi in cui l’immobile:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000).
2. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 39 comma 7.
3. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provveda a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
4. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
Art. 42 (Rilevazione dei consumi)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, secondo i parametri stabiliti dall’ARERA con delibera 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, ovvero mediante comunicazione dell’utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall’utente sarà addebitata per l’importo previsto dalla Tabella Unica dei Costi. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all’utente.
2. Qualora il Gestore non riesca a effettuare le letture previste con propri incaricati, per causa imputabile all’utente, quest’ultimo verrà invitato a consentire l’accesso mediante raccomandata a.r. o PEC e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento della penale prevista nella Tabella Unica dei Costi.
In caso di impossibilità di lettura del misuratore la società procederà a calcolare i consumi in base al ca (consumo medio annuo) secondo le modalità indicate dalla delibera dell’ARERA n° 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016.
3. L’Utente ha l’obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore.
In particolare, è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento della lettura, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore.
In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base del consumo medio annuo; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell’Utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio.
4.Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore e qualora l’utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Società, il consumo dell’acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso sarà calcolato dalla Società in base al consumo medio annuo secondo le modalità indicate dalla delibera dell’ARERA n° 218/2016/R/idr (TIMSI) del 05.05.2016.
Art. 43 (Fatturazione)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all’utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l’obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l’anno, ove possibile, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato.
2. Il conguaglio viene effettuato applicando gli scaglioni tariffari rapportati al periodo intercorrente tra le letture effettive, secondo il criterio del pro-die ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo. Pertanto, l’imputazione dei consumi viene calcolata in base al consumo ricavato dalle letture iniziali e finali e diviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato deve essere moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.
In caso di nuovi allacciamenti, i consumi presunti sono calcolati in base ai consumi medi per tipologia di utenza e sono conguagliati con le modalità indicate all’art.40.
3. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’art.39. In caso di conguaglio negativo, l’importo a credito per l’utente sarà scalato dalle fatture successive.
6. Le bollette relative ai consumi fatturati possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro indirizzo dichiarato dall’utente al momento della stipula del contratto o successivamente attraverso richiesta formale presentata al Gestore.
Art. 44 (Modalità di pagamento)
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento
della fattura salvo l’applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3,5 punti.
4. In caso di mancato pagamento, decorsi i termini indicati in fattura, l’Utente è considerato moroso. In ottemperanza a quanto prescritto dall’Allegato A- REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato)- alla Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr del 17/07/2019 e ss.mm.ii., il Gestore procede con le modalità di seguito descritte:
a) decorsi dieci (10) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, il Gestore invia all’Utente un primo sollecito bonario di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;
b) a seguito dell’invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla data di scadenza (art. 4.5 REMSI) della fattura, Acqua Pubblica Sabina invia una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nella costituzione in mora l’Utente è diffidato a provvedere al pagamento entro e non oltre quaranta (40) giorni solari dalla data di ricezione del sollecito bonario.
In caso di persistenza della morosità la Società procederà alla limitazione della fornitura, sospensione del servizio, disattivazione della fornitura secondo quanto prescritto dal REMSI. Si intende:
a) per sospensione del servizio l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna,
senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
b) per disattivazione della fornitura si intende l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto
di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
c) per limitazione della fornitura si intende la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti.
Nel caso di utenze domestiche residenti, laddove tecnicamente possibile, il Gestore attuerà la limitazione della fornitura invece della disattivazione del servizio. Il Gestore non può procedere alla sospensione della fornitura delle utenze non disalimentabili.
A seguito di pagamento da parte dell’utente del corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell’acqua potabile verrà riattivato nei tempi garantiti dallo standard (Standard Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità: 2 giorni feriali). Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18,00, nei giorni lavorativi, saranno trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo. L’avvenuto pagamento può essere comunicato alla Società tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica, fax, posta, o tramite il Servizio Clienti.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino dell’erogazione, l’utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.
CAPO VII
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA
Art. 45 (Norma di rinvio)
1.Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall’art. 107 comma 2 del Codice Ambiente.
2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, del d. lgs. 152/06, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18
della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell’impianto pubblico di depurazione. L’elenco di dette sostanze è riportato nella tabella contenuta negli Allegati al presente Regolamento.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Art. 46 (Autorità competente)
1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili. Per gli scarichi industriali l’autorizzazione va richiesta all’Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere tecnico vincolante.
2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione o il Nulla Osta.
Art. 47 (Classificazione degli scarichi)
1. Ai fini dell’applicazione del presente Capo, gli scarichi sono così classificati:
- scarichi di acque reflue domestiche: ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar;
- scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche: per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all’art. 101 c. 7 del Codice Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali ossia le acque reflue che, pur provenienti da insediamenti produttivi, presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
-scarichi di acque reflue industriali: ai sensi dell’art. 74 c. 1 lett. h) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
2. Si definisce scarico pluviale l’immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Art. 48
(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore.
3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell’ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore.
4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente.
5. Sono obbligati a presentare istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche tutti i titolari di attività produttive che darebbero naturalmente origine a reflui industriali e che invece scaricano acque reflue derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche.
5. E’ fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella
pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
Art. 49
(Disciplina degli scarichi industriali)
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all’interno del parere tecnico vincolante, alle altre prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo scarico e a quanto previsto dal d. lgs. 152/06.
2. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 50
(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A e tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all’interno del parere tecnico vincolante al rilascio dell’Autorizzazione allo scarico.
0.Xx Gestore può imporre le seguenti prescrizioni:
a) l’installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni;
b) la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avarie degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative;
c) la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione in relazione a presumibili portate;
d) l’installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi.
Il Gestore potrà inoltre, di volta in volta, individuare ulteriori prescrizioni.
2. Il Gestore si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell’art. 108 del Codice Ambiente dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del Codice medesimo e successive modifiche ed integrazioni.
3. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall’autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 51 (Autorizzazione allo scarico)
1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività produttiva da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all’Autorità competente, e il nuovo titolare dovrà chiedere una nuova autorizzazione.
2. L’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione.
4. L’autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall’Autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.
4 bis. Il parere tecnico vincolante potrà essere rilasciato dal Gestore solo una volta saldata l’eventuale morosità presente in relazione all’utenza da cui trae origine lo scarico.
5. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
6. Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo scarico.
7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l’autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. o PEC, all’Autorità della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell’indice di pericolosità, l’Autorità potrà stabilire, nell’atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
Art. 52
(Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’autorizzazione)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del d. lgs. 152/06, il Gestore nel caso in cui accerti:
a) la manomissione o l’irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b) la modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c) il mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 53;
xxxxxxxxx, fatto salvo quant’altro stabilito per legge, il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere il Nulla Osta o il parere tecnico per l’autorizzazione per un tempo determinato ed ad effettuare ogni altra operazione per impedire lo scarico, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocato il Nulla Osta o il parere tecnico per l’autorizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patiendi dal Gestore.
4. Il Nulla Osta può essere sospeso in caso di chiusura dello scarico fognario per morosità, come previsto dal precedente art.21.
5. La revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l’autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione.
6. Il Nulla Osta viene revocato al momento della cessazione del contratto in caso di rimozione del contatore o chiusura dello scarico, come previsto dai precedenti artt. 16 e 24, esclusivamente alle utenze avente tipologia d’uso non domestica.
Art. 53
(Spese di istruttoria e di controllo)
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Nulla Osta o di parere tecnico per l’autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
2. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà allegare ricevuta dell’avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dal Gestore e indicati nella Tabella “Unica dei Costi”.
3. Il Gestore, completata l’istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il parere tecnico per l’autorizzazione o il Nulla Osta saranno rilasciati solo dopo che il richiedente avrà trasmesso al Gestore l’attestazione del pagamento delle spese a saldo.
Art. 54
(Specifiche tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico)
1. Il Gestore, nell’ambito delle competenze fissate dalla normativa vigente, tenuto conto della capacità depurativa degli impianti di depurazione con < 2000 abitanti equivalenti, valutata per carico volumetrico, organico e azotato, tenuto conto, inoltre, della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la
tipologia, le caratteristiche tecniche, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli fissati dall’Allegato 5 del d.lgs. 152/06, solo per gli scarichi che confluiscono nei suddetti impianti e solo per i parametri di seguito indicati in tabella:
Parametri Valori Limite
Solidi sospesi totali ≤ 150/ mg/l
BOD ≤ 170/ mg/l
COD ≤ 375/ mg/l
Fosforo totale ≤ 7/ mg/l
Azoto ammoniacale (come N) ≤ 20/mg/l
Azoto nitrico (come N) ≤ 20/ mg/l
Azoto nitroso (come N) ≤ 0.4/mg/l
Tensioattivi totali ≤ 3/ mg/l
2. Nel caso in cui la fognatura alla quale arriva lo scarico da autorizzare non sia servita da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, tutti gli scarichi devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui alla Tab.3, Allegato 5 del D.Lgs 152/06.
Art. 55 (Sversamenti anomali)
1.I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del Gestore e dell’Autorità competente per territorio.
2. In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all’Autorità d’Ambito.
3. Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, all’Ente Gestore e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. L’eventuale disattivazione dovuta a lavori di manutenzione ordinaria deve preventivamente essere concordata con il Gestore; la data di disattivazione deve essere indicata al Gestore con lettera raccomandata e/o PEC. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.
CAPO VIII
SERVIZIO Dl TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 56 (Disciplina dei conferimenti)
1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dal Gestore, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché:
a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore; questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al Codice Ambiente; il formulario dovrà riportare nelle “Annotazioni” la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle “Caratteristiche del rifiuto” le indicazioni sulle qualità del refluo;
II. campione preliminare del rifiuto liquido rappresentativo dell’intera qualità trasportata, sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
III. contratto di somministrazione del Gestore;
IV. ricevuta di versamento dei corrispettivo del servizio.
2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento di dette acque reflue domestiche.
3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
a) disservizio dell’impianto di trattamento;
b) indisponibilità dell’impianto di trattamento;
c) non conformità del campione alle acque conferite;
d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al punto I del presente articolo.
4. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) dei presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione dette somme a titolo di penale.
Art. 57
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
b) gli estremi dell’iscrizione all’Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
c) la provenienza geografica dei reflui e l’impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
d) il volume dei conferimenti, distinti per qualità e quantità.
3. All’atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le relative spese per oneri di istruttoria, come stabiliti nell’allegato al presente regolamento. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.
Art. 58 (Perfezionamento e durata del contratto)
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nel contratto medesimo, in conformità alle norme del presente Regolamento.
2. Il contratto ha la durata di un anno e non è automaticamente prorogabile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 59 (Controlli)
1. Il Gestore si riserva di procedere, preventivamente ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il Gestore accetta unicamente i reflui che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 110 comma 3 del D. Lgs.152/2006.
3. Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dallo stesso, che procederà al prelievo del campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque nell’impianto.
4. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
5. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
6. Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 500,00 per metro cubo conferito a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti
analitici e di laboratorio, come stabiliti al precedente art. 45, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
Art. 60 (Tariffa)
Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO n. 3, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.
Art. 61
(Clausola risolutiva espressa)
Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni da parte del trasportatore delle norme di cui all’art. 56 comma 1;
b) mancato versamento, entro dieci giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale previsti all’art. 59 comma 6.
CAPO IX CONTROLLI
Art. 62
(Personale addetto al controllo)
1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l’intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Gestore che, ai sensi della normativa vigente, l’Utente è tenuto a denunciare al Gestore.
2. L’utente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.
Art. 63 (Esecuzione dei controlli)
1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Gestore.
2. Nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx provvede ad effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, qualora si ritenga necessario.
3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.
CAPO X
SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 64 (Richiesta del servizio)
1. Nel caso di utenza condominiale o promiscua, ove le diverse unità immobiliari risultino raggruppate su un unico misuratore e sia impossibile una misurazione individuale del prelievo, il titolare del contratto può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
2. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
a. che venga installato, a cura e spese dell’utente, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura;
b. che l’impianto interno e l’ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore;
c. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione posto in opera dal
Gestore;
d. che l’utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
e. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.
3. Sono a carico dell’utente le spese di:
a) verifica dell’impianto interno;
b) fornitura e installazione degli apparecchi di misurazione;
c) canone del servizio di riparto come stabilito al successivo art. 65.
4. L’utente resta unico responsabile per eventuali manomissioni o inidoneo funzionamento dei misuratori posti in opere per ogni sottoutenza.
Art. 65
(Canone del servizio di riparto)
1. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone fisso come approvato dall’EGATO.
2. Alla riscossione dei canoni si provvede in uno con l’emissione della fattura dei servizi somministrati di acquedotto, fognatura e depurazione.
CAPO XI USI IMPROPRI
Art. 66 (Definizioni)
Per “uso improprio della risorsa idrica” si intende:
a) uso del servizio di acqua potabile e/o fognatura e depurazione senza contratto o comunque di prelievo non autorizzato, o i casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura ed in caso di allaccio idrico / fognario non eseguito dal Gestore o senza previa autorizzazione di quest’ultimo, cosiddetto “Abuso totale”;
b) uso del servizio di fognatura e depurazione con contratto per il solo uso dell’acqua, senza nulla osta all’allaccio in fognatura, cosiddetto “Abuso parziale”;
c) uso del servizio di acqua potabile con contratto per il solo servizio di fognatura e depurazione, cosiddetto“ Abuso parziale”;
d) mancata voltura, nel caso in cui il nuovo intestatario non effettua la comunicazione al gestore entro 90 gg dalla presa in possesso dell’immobile (proprietà, affitto, comodato, …) o 12 mesi in caso di decesso dell’intestatario da parte degli eredi;
e) tipologia d’uso e tariffaria inesatta rispetto a quella registrata nel contratto, qualora ci sia un indebito vantaggio per l’utente;
f) uso del pozzo come fonte di approvvigionamento idrico aggiuntiva senza che i volumi scaricati in pubblica fognatura vengano registrati e successivamente fatturati.
Art. 67 (Casistiche e Sanzioni)
A. ABUSIVO TOTALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Documentazione a corredo dell’istanzaa | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) L’utente non produce alcuna documentazione | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica + Costi di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 39) + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 39) + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
2) L’utente produce documentazione del precedente gestore | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
3) casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione arbitraria dei sigilli di chiusura e riattivazione abusiva del flusso idrico a seguito di chiusura per morosità o uso improprio | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica +costi di ricerca: 500€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art.39+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art.39+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
B. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Utilizzo del servizio di fognatura e depurazione con un contratto per il solo uso dell’acqua o Utilizzo del servizio idrico con contratto di sola fognatura e depurazione
Documentazione a corredo dell’istanza | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) L’utente non produce alcuna documentazione. | Penale: 500€ + diritti di istruttoria tecnica + Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 250€ + diritti di istruttoria tecnica +ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
2) L’utente produce documentazione del precedente gestore | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + ricalcolo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + ricalcolo degli ultimi cinque anni + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
3) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, senza consumo. | Nessuna penale né diritti di istruttoria | Nessuna penale né diritti di istruttoria |
4) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato ma con prova dell’utilizzo | Penale: 150€ + Costi di ricerca: 150€ + diritti di istruttoria tecnica + consumo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritto istruttoria tecnica + consumo degli ultimi cinque anni+ interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
C. ABUSIVO PARZIALE INDIVIDUAZIONE sanzioni mancata voltura
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) Fatture pagate (con stessa tipologia uso e/o tipologia tariffaria) | Nessuna | Nessuna |
2) In caso di decesso oltre 6 mesi (art. 25) e fatture pagate | Nessuna | Nessuna |
3) Fatture pagate, ma con tipologia d’uso o tariffaria differente (anche per decesso oltre 6 mesi) | Penale: 150€ + Costi di ricerca : 150€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso degli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata del possesso, ricalcolo secondo la corretta tipologia d’uso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + Pregresso degli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata del possesso, ricalcolo secondo la corretta tipologia d’uso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
D. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI Tipologia d’uso e tariffaria inesatta
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
1) Tipologia d’uso inesatta | Penale: 150€ + Costi di ricerca: 150€ + diritti di istruttoria tecnica + Ricalcolo del pregresso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) Le penali si applicano solo nel caso in cui l’anomalia tariffaria e/o d’uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l’utente | Penale: 75€ + diritti di istruttoria tecnica + Ricalcolo del pregresso. + interessi legali maturati (solo usi non domestici) Le penali si applicano solo nel caso in cui l’anomalia tariffaria e/o d’uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l’utente |
E. ABUSIVO PARZIALE INDIVIDUAZIONE SANZIONI
Uso di altra fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico (POZZO) senza che i volumi scaricati in fognatura vengano registrati e fatturati
Casistica | Abuso individuato dal Gestore | Auto-denuncia |
Uso di altra fonte di approvvigionamento senza che i volumi scaricati in fognatura vengano fatturati | Penale: 150€ + diritti di istruttoria tecnica +Costi di ricerca: 150€ + Pregresso del servizio fognatura e depurazione negli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata, calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 39 + interessi legali maturati (solo usi non domestici | Penale 75€ + Pregresso del servizio fognatura e depurazione negli ultimi cinque anni o dalla data scaturita dalla documentazione certificata, calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall’art. 39 + interessi legali maturati (solo usi non domestici) |
Per la regolarizzazione delle utenze abusive è dovuta anche la refusione delle spese di intervento su presa stradale, qualora tale intervento si renda necessario, come da tabella unica dei costi.
Art. 68 (Individuazione)
1. Gli usi impropri vengono di norma individuati su iniziativa dell’utilizzatore o dai letturisti durante la rilevazione delle letture, o ancora dai tecnici del Gestore durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca di utilizzi impropri realizzate dal Gestore periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi.
2. Qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dal Gestore è necessario che questo, per il tramite del proprio personale operativo:
a) nel caso in cui l’utilizzatore sia presente:
− verifichi l’utenza mediante tecniche di chiusure/aperture;
− annoti la lettura e la matricola del contatore, quando presente, individuando il punto d’acqua, se non censito, secondo i criteri di codifica adottati dalla società. Da questo momento la situazione del punto d’acqua, chiuso o munito di contatore deve essere comunque verificata ed annotata ad ogni giro di lettura;
− rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l’utilizzo dell’acqua;
− rediga e faccia sottoscrivere il verbale dalla persona interessata invitando quest’ultima a presentarsi allo sportello entro 15 giorni per regolarizzare la sua posizione. Se la persona interessata si rifiuta di firmare il verbale l’operatore annota comunque le sue generalità.
b) Nel caso in cui l’utilizzatore sia assente:
− esegua la stessa procedura di verifica e di rilevazione dei dati;
− lasci il verbale nella cassetta della posta o sotto la porta, evidenziando tutti contatti del gestore (e-mail e numero verde).
c) Nel caso in cui l’operatore non riesca ad individuare con le prove idrauliche la titolarità
della presa irregolare:
- provveda a chiudere e sigillare la presa operando la chiusura e bloccaggio della chiave;
3. Quando viene individuata un’utenza abusiva, qualora il Gestore non riesca a conoscere l’identità dell’utilizzatore e questi non effettui la regolarizzazione, il Gestore procederà alla chiusura come previsto dal successivo art. 69. Qualora il Gestore individui l’utilizzatore provvederà alla messa a ruolo e alla conseguente fatturazione, considerando manifesta per fatti concludenti la volontà dell’utente di aderire al contratto, vista la fruizione del servizio, fornito dal Gestore in regime di monopolio.
Art. 69 (Distacco dell’utenza)
Interventi Tecnici
Uso improprio | Operazione di verbalizzazione | Operazione di |
Abusivo totale | Chiusura del servizio immediato con redazione di verbale | Entro 48 ore dal pagamento della fattura di |
Abusivo totale | Messa a ruolo d’ufficio e fatturazione, se conosciuto, decorsi i 15 giorni indicati nel verbale senza che l’utente si sia presentato allo sportello per regolarizzarsi | |
Abusivo parziale (con fatture insolute) | Verbale di verifica dell’uso improprio individuato, controfirmato dall’utente, con l’indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello.Trascorsi i 15 gg si procede alla regolarizzazione d’ufficio, con comunicazione tramite raccomandata ar o PEC ed addebito sia dell’insoluto che delle spese accessorie. | |
Mancata voltura | Verbale di verifica dell’uso improprio individuato, controfirmato dall’utente, con l’indicazione di presentarsi entro 15 giorni allo sportello. Trascorsi i 15 gg si procede alla chiusura del servizio (qualora possibile). In caso di assenza dell’utente, la chiusura sarà effettuata dopo 20 giorni. | Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata |
A seguito di uno dei suddetti interventi tecnici, per regolarizzare la propria posizione, l’utente dovrà in ogni caso pagare tutti i costi richiamati dall’art. 67, così come specificati nella “Tabella degli Usi Impropri” allegata al presente Regolamento, oltre agli eventuali ulteriori maggiori costi per l’intervento di sopralluogo e chiusura, e i costi amministrativi. Il Gestore si riserva di sporgere denuncia per furto d’acqua.
CAPO XII DISCIPLINA PER I CONDOMINI
Art. 70 (Destinatari della disciplina)
1. Destinatari sono i condomini posti in strutture immobiliari verticali (palazzine), con contatore generale e unico contratto.
2. Non rientrano nella fattispecie:
- i condomini costituiti da unità immobiliari indipendenti, distribuite orizzontalmente (ad es. consorzi);
- i condomini per i quali non esista il contratto unico ma i singoli contratti per ogni condomino. Per i casi sopra elencati vige l’art. 35 del presente Regolamento.
Art. 71 (Posizionamento dei misuratori)
1. Condizione necessaria per ottenere l’installazione e contrattualizzazione dei contatori per singolo condomino è che i misuratori possano essere installati su suolo pubblico o su strada privata aperta al pubblico.
2. Il Gestore dispone, inoltre, lo spostamento su suolo pubblico, al limite della proprietà privata del misuratore generale a cure e spese dell’utente.
3. In caso di variazione dello stato dei luoghi che modifichi l’accessibilità alla strada privata precedentemente aperta al pubblico, il Gestore procederà al ripristino della situazione antecedente la contrattualizzazione dei singoli contatori, disdettando d’ufficio i singoli contratti e proseguendo nella fatturazione e gestione dell’unico contatore condominiale.
Art. 72 (Responsabilità)
1. Ogni responsabilità e/o obbligo del Gestore in ordine alla potabilità dell’acqua, o alla pressione della stessa, o ad eventuali danni alle condotte si arresta al misuratore generale posto su suolo pubblico.
2. Per quanto riguarda l’impianto interno, ogni responsabilità in ordine a danni o guasti rimane a carico del Condominio e dei singoli condòmini, per quanto di propria competenza. Ogni contratto che il singolo condòmino andrà a firmare sarà dotato di apposita clausola relativa alle responsabilità.
Art. 73 (Letture)
Il Gestore provvede ad eseguire le letture nelle modalità richiamate all’articolo 42 del presente Regolamento.
Art. 74 (Fatturazione)
1. In relazione al misuratore generale, il Gestore provvede a fatturare sulla base della differenza tra il consumo registrato e la somma dei consumi riportati dai singoli misuratori.
2. In relazione, invece, ai misuratori singoli, il Gestore fattura sulla base del consumo registrato da ognuno di essi, ai fini della ripartizione dei consumi medesimi.
3. Ogni singolo contratto conterrà, inoltre, una clausola che prevede che, in caso di impossibilità di procedere alla lettura dei misuratori singoli, il Gestore ai fini della fatturazione faccia riferimento al consumo stimato per tipologia di utenza ai sensi del precedente art. 39, salvo conguaglio.
4. Il Condominio rimane comunque responsabile di ogni eventuale differenza di consumo tra il misuratore generale e la somma dei singoli.
Art. 75 (Morosità)
1. In caso di morosità dell’utenza riferita al singolo condomino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell’utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, previo invio di comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del presente Regolamento.
2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell’utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l’utenza e dunque impedendo l’afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.
Art. 76 (Concessione dei singoli contratti)
1. I misuratori singoli di ripartizione dei consumi posti a valle del misuratore condominiale, che si trovino all’interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati nel luogo previsto dal punto precedente, a spese dei condòmini medesimi.
2. Al fine di ottenere la stipula dei singoli contratti, i condòmini dovranno impegnarsi ai sensi dell’articolo precedente, secondo il seguente iter:
a) entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di stipula dei contratti singoli, dovrà essere prodotto al Gestore il progetto dei lavori per lo spostamento dei misuratori singoli nella proprietà privata condominiale;
b) entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data in cui venga prodotto il progetto, il Gestore fornirà il proprio parere sulla fattibilità dei lavori;
c) entro i 6 (sei) mesi successivi al rilascio del parere del Gestore, dovranno essere realizzati i lavori di spostamento dei misuratori, solo ad avvenuto spostamento e installazione dei singoli misuratori in conformità al progetto approvato dal Gestore si potrà procedere alla contrattualizzazione dei singoli misuratori stessi;
e) in caso di utenze condominiali /promiscue costituite da due unità immobiliari, qualora l’utente richieda una nuova posizione contatore su impianto esistente, “sdoppiamento impianto”, il nuovo contatore dovrà essere installato, a spese dell’utente, in luogo di facile accesso, che deve essere sempre garantito agli addetti incaricati dal Gestore;
f) in caso di utenze condominiali / promiscue costituite da tre o più unità immobiliari si applicherà quanto previsto dall’art. 35 del presente Regolamento.
Art. 77 (Rinvio)
Per quanto riguarda la responsabilità del Gestore, le letture, la fatturazione e la morosità, si rinvia ai precedenti artt. 74, 75, 76, 77.
Art. 78 (Prescrizioni tecniche)
Per le prescrizioni tecniche si rinvia a quanto già previsto nei precedenti Capi III, IV e V.
CAPO XIII DISCIPLINA PER I CANTIERI
Art. 79
(Attivazione del contratto da cantiere)
La somministrazione di acqua ad uso cantiere potrà avvenire solo in presenza di apposita licenza a costruire. Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 12 del presente Regolamento relativi all’attivazione della somministrazione, per le utenze da cantiere, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, che il richiedente, oltre alle spese previste nella Tabella unica dei costi, versi il deposito cauzionale, il cui importo sarà quantificato con le modalità stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ARERA ).
Art. 80
(Cessazione del contratto da cantiere)
Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto.
Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando l’attivazione delle procedure di regolarizzazione degli Usi Impropri previste dall’art.67 del presente Regolamento.
CAPO XIV
NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 81 (Adeguamento dei contratti esistenti)
Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 82 (Applicabilità del diritto comune)
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 83 (Obbligatorietà)
Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
Art. 84 (Sanzioni e penali)
1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione può essere accertata e contestata dalle Autorità competenti e dal personale del Gestore abilitato. L’applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.
4. Nell’eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell’ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria.
5. Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all’Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.
6. L’Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli
articoli del presente Regolamento.
Art. 85 (Reclami)
Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato.
Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, tramite e- mail, o direttamente presso le sedi territoriali, secondo le modalità riportate in fattura e stabiliti dalla delibera ARERA n°655/2015/R/idr del 23.12.2015 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 86 (Controversie)
Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra utenti e altri soggetti terzi. Nel caso in cui venga adita l’Autorità giudiziaria, si riconosce competente quella ordinariamente competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Art. 87 (Trattamento dei dati personali)
1. Titolare del trattamento è l’Acqua Pubblica Sabina Spa con sede legale in Rieti,alla via Mercatanti n. 8 nella persona del suo legale rappresentante. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell’ambito dell’attività da questi svolta, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all’estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge. Ai sensi della d. lgs. 196/2003, tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E’cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
TABELLA UNICA DEI COSTI
DEPOSITO CAUZIONALE | ||
USO DOMESTICO | ||
Domestico Residente | € 40,91 | |
Domestico non Residente | € 48,45 | |
Box e Cantine | € 13,42 | |
USO NON DOMESTICO | ||
Commerciale | € 138,03 | |
Artigianale | € 59,57 | |
Industriale | € 449,15 | |
Agricolo e Zootecnico | € 57,81 | |
Altri Usi | € 163,09 | |
Fontane Pubbliche | € 192,91 | |
Pubblico | € 167,58 | |
Bocche Antincendio | € 163,09 | |
SPESE PER LA VOLTURA | ||
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | ||
Istruttoria Contratto | € 25,82 | |
Marca da Bollo | € 16,00 | |
SPESE PER IL SUBENTRO | ||
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | ||
Oneri di Sopralluogo5 | € 41,32 | |
Diritti di istruttoria Tecnica | € 25,82 | |
Istruttoria Contratto | € 25,82 | |
Marca da Bollo | € 16,00 | |
SPESE DI ALLACCIO (Nuova Fornitura) | ||
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | ||
Oneri di Sopralluogo somministrazione integrata | € 61,97 | |
Oneri di Sopralluogo somministrazione non integrata | € 41,32 | |
Diritti di istruttoria tecnica | € 25,82 | |
Marca da Bollo | € 16,00 | |
SPESE PER INTERVENTO PER MOROSITÀ O PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE | ||
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | ||
Spese di intervento | € 25,82 | |
LAVORI6 | lavori di scavo e ripristino | € 700,00 |
lavori nel pozzetto | € 25,82 | |
chiusura scarico | € 300,00 | |
Spese per riattivazione | € 25,82 | |
SPESE DI INTERVENTO SUL CONTATORE |
5 Le spese per sopralluogo sono dovute nel caso di contatori chiusi e in caso di richiesta dell’utente.
6 L'intervento sulla presa stradale è da intendersi necessario a valle delle altre azioni di recupero credito massivo e da attuare di norma a fronte di un'utenza con
importo insoluto elevato (per le sole utenze di prima e seconda abitazione tale importo è da intendersi superiore ad € 1000,00 (mille)).
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | |
Intervento di verifica lettura | € 25,82 |
Verifica del contatore a mezzo prova banco in base al tipo di misuratore | da 3 a 5 mc/h = € 77,47 |
da 10 mc/h = € 103,29 | |
da 20 mc/h = € 154,94 | |
da 50 mc/h = € 206,58 | |
da 80 mc/h = € 258,23 | |
da 100 mc/h = € 309,87 | |
oltre 100 mc/h = € 516,45 | |
SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO ALLO SCARICO | |
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | |
Oneri di nulla osta allo scarico | € 154,94 |
SPESE DI SOSTITUZIONE CONTATORE (per cause non imputabili al Gestore) | |
USO DOMESTICO e NON DOMESTICO | |
Intervento di sostituzione contatore | € 61,97 |
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO