CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
CAPITOLATO D’ONERI
Il Dirigente GRI
P.I. Xxxxxx Xxxxxxxxx
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A. ( di seguito semplicemente VUS s.p.a.) Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111; fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxx.xx – xxxxxx@xxx.xx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL CONTRATTO
Per. Ind. Xxxxxx Xxxxxxxxx e-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx tel. 0743 /231180, fax 0743/223665.
CIG - LOTTO 1: 56437845E3 CIG - LOTTO 2: 564380680A
PREMESSA : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro è del tipo con “un unico operatore economico” (comma 4, art. 59 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163) ed ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS)
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.
Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro.
I servizi affidati saranno remunerati mediante l’applicazione dei prezzi unitari offerti in gara dell’Impresa aggiudicataria.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell’Impresa aggiudicataria (di seguito appaltatore), in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad appaltare i servizi oggetto dell’appalto nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso. L’Accordo Quadro individua l’obbligo dell’appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell’Accordo.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del “prezzo più basso” ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art 82 del Codice, determinato mediante ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari dell’Elenco posto a base di gara, come da deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della VUS nr . 23 del 18/02/2014.
La VUS si riserva il diritto di:
1) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
4) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per le modalità di presentazione dell’offerta, per i requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento della Gara si rinvia a quanto stabilito nella Lettera d’Invito.
Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici ed elettromeccanici delle sedi aziendali, dei manufatti delle reti idriche, gas- metano, fognature, impianti di depurazione e del servizio igiene urbana ivi compresi eventuali servizi di smantellamento,, recupero, riposizionamenti e ripristini di impianti esistenti.
Tali attività includono in particolare :
A. smontaggio, rimozione, recupero e posa in opera di elettropompe e motori elettrici;
B. manutenzione ordinaria di mantenimento di impianti elettrici e di apparecchiature elettriche nella disponibilità della VUS;
C. verifiche funzionali e attività di manutenzione preventiva;
D. manutenzioni e piccoli interventi per migliorare la funzionalità degli impianti
E. servizio di reperibilità e pronto intervento.
X. Xxxxxxxxxx,rimozione,recupero e posa in opera di elettropompe e motori elettrici ;
Tali attività comprendono le seguenti prestazioni:
• distacco ed isolamento delle elettropompe, mixer, areatori e/o motori rispetto agli impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici;
• disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del complesso pompa motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) incluso il disancoraggio e lo smontaggio di ogni accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc , e compresa ogni operazione preliminare quanto necessario ad eliminare ogni condizione di possibile pericolo e consentire la conservazione e l’esercizio delle macchine e degli impianti che restano in opera e rimozione delle macchine dal sito in cui si trovano.
Inoltre per le elettropompe sommerse in pozzo l’appaltatore dovrà procedere a:
• recupero ed estrazione dal pozzo della tubazione, flangiata o filettata, dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc, ed ogni altra operazione relativa alla separazione e recupero della elettropompa.
• posa in opera delle macchine ed apparecchiature descritte complete di ogni accessorio quale basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di quant’altro a corredo o necessario al completamento dell’installazione;
• collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie alla rimessa in servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto quali tubazioni, parti del complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc., ancoraggio e rimontaggio di ogni accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, guarnizioni, bulloni ecc. operazioni preliminari alla messa in opera ed all’entità in esercizio (controllo senso di rotazione, livello liquido di raffreddamento, prove di funzionalità, allineamento motore—pompa, ecc.);
• esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed adattamento (saldatura,taglio, foratura ecc.);
• l’utilizzo di tutti gli automezzi e le attrezzature necessari all’esecuzione del lavoro, inclusa movimentazione macchine;
Inoltre per le elettropompe sommerse da installare in pozzo:
• posa in opera all’interno del pozzo per tutta la profondità prevista, oltre alla pompa, della tubazione flangiata o filettata, dei cavi di alimentazione, delle sonde ecc.;
• fornitura e realizzazione della muffola di giunzione elettrica completa di connettori, per l’allaccio dei cavi.
B. Manutenzione di mantenimento
Le attività di manutenzione di mantenimento comprendono le prestazioni necessarie a ripristinare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici e/o elettromeccanici, venute meno in seguito a guasti, provvedendo, eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per rotture accidentali o vandaliche prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetustà o per inadeguatezza dei componenti.
Tali attività consistono principalmente in :
• sostituzione o riparazione di componenti elettrici dei sistemi di alimentazione, distribuzione e dei circuiti terminali, compresi tutti gli apparecchi di illuminazione, di protezione, comando e controllo, prese ecc.;
• sostituzione di piccoli accessori e minuteria elettrica (lampade, fusibili, schermi, tubi fluorescenti, reattori, starter ecc.);
• ricerca e riparazione di guasti elettrici e/o elettromeccanici, attraverso l’utilizzo di attrezzature e macchinari e quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori richiesti.
C. Verifiche e manutenzione preventiva.
Prestazioni di eventuali interventi di verifica e manutenzione preventiva, relativi alla effettuazione di controlli e operazioni atte a garantire che gli impianti siano mantenuti costantemente in buono stato di conservazione e rispondenti alle norme di sicurezza.
Dette verifiche e prove, che potranno essere ampliate o ridotte a discrezione della VUS, saranno eseguite dall’appaltatore conformemente alle prescrizioni della norma CEI di riferimento, dovranno essere documentate alla VUS e trascritte, con la specifica dei metodi di misura e degli strumenti adottati, nell’apposito Libro di Manutenzione.
Tali prestazioni includono:
• verifica del corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dell’impianto di illuminazione artificiale e controllo dell’efficienza delle relative sorgenti luminose;
• controllo dei vari componenti dei corpi illuminanti (schermi, reattori, condensatori, accenditori, dispositivi antidisturbo ecc.), compreso il controllo dei relativi sostegni;
• controllo, nei circuiti di forza motrice, dell’equilibratura dei carichi sulle tre fasi;
• verifica delle protezioni contro i contatti diretti (controllo a vista dello stato di conservazione dei quadri elettrici, delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione, delle apparecchiature di protezione e comando, prese ecc.);
• verifica e segnalazione dello stato di conservazione dei cavi di alimentazione delle principali apparecchiature elettriche allacciate all’impianto elettrico fisso;
• verifica del corretto funzionamento delle elettropompe impiegate negli impianti di sollevamento sia per acque potabili che per acque reflue e/o impianti di depurazione;
• controllo dello stato d’uso, delle cabine, dei quadri elettrici e dei locali di ubicazione; controllo delle condizioni di accesso ai locali, delle eventuali botole e delle relative scale; controllo dei ripari e/o griglie;
• controllo e manutenzione di cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi;
• verifica dell’efficienza del circuito di sgancio di emergenza;
• controllo dell’efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza;
• verifica e controllo del corretto funzionamento dei gruppi elettrogeni;
• verifica dell’efficienza dell’impianto di terra con:
- misura del valore della resistenza di terra;
- controllo dello stato delle interconnessioni dei collettori di terra principale e secondari;
- prova di continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali principali e secondari, del polo di terra delle prese a spina e dei morsetti di terra dei componenti in classe 1;
• verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione differenziale con il valore di terra riscontrato;
• verifica dell’efficienza di funzionamento dei dispositivi di protezione differenziale;
• verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• misura della resistenza di isolamento;
• misura della caduta di tensione.
D. Manutenzioni e piccoli interventi per migliorare la funzionalità degli impianti
La manutenzione migliorativa comprende le prestazioni per la revisione, trasformazione, di modesta entità, tendenti a migliorare ed adeguare gli impianti elettrici a servizio dei manufatti della VUS . Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non esaustivo le parti di impianto oggetto di intervento potranno essere:
• Cabine di riduzione di 1° salto gas-metano;
• Impianti di protezione catodica;
• Gruppi di continuità statici;
• Gruppi elettrogeni;
• Quadri elettrici generali;
• Dorsali di distribuzione in bassa tensione;
• Quadri elettrici di piano, di zona, di locale;
• Impianti di illuminazione ordinaria, privilegiata e di sicurezza;
• Impianti di forza motrice normale e privilegiata;
• Impianti di terra e collegamenti equipotenziali;
• Impianti di rifasamento;
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
• Periferiche di telemisura e telecontrollo del sistema aziendale, PLC;
• Stazioni dosaggio polimeri;
• Centrali termiche e biogas;
• Riparazione e manutenzione di INVERTER
Occasionalmente potrà essere richiesto all’ appaltatore di intervenire anche su impianti speciali quali:
• Cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi;
• Impianti citofonici e videocitofonici;
• Impianti antintrusione e di allarme;
•
E. Servizio di reperibilità e pronto intervento
Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere garantito dall’appaltatore 24/24 ore.
Il tempo di intervento viene determinato nella misura massima di ore 1 (uno) dal momento della richiesta di intervento da parte di VUS, trasmessa alle utenze telefoniche fisse e mobili dell’appaltatore, fino al momento di arrivo dell’appaltatore sul luogo d’intervento.
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO:
Le attività sopra indicate non hanno carattere vincolante e pertanto la VUS potrà richiedere all’appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate, comunque connesse all’oggetto indicato nel presente Capitolato.
Si evidenzia che la gran parte degli interventi commissionati dalla VUS all’appaltatore non avranno carattere di continuità temporale, saranno in quantità ripartite, di diverse tipologie, distribuiti in modo causale sul territorio, e nella maggior parte dei casi di modesta consistenza economica.
La VUS non garantisce pertanto all’appaltatore alcuna quantità minima di prestazioni da eseguire durante la durata dell’Accordo Quadro, né la continuità temporale dell’esecuzione delle prestazioni, le quali potranno essere tra loro intervallate di diversi giorni in relazione alle insindacabili esigenze aziendali. Quanto sopra fermo l’obbligo dell’appaltatore di garantire anche nei periodi che intercorrono tra un ordinativo e l’altro, il servizio di reperibilità H24.
L’appaltatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno commissionate dalla VUS anche sul luogo dell’intervento.
In ogni caso, in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni di servizio dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, secondo la legge 01/03/68 n. 186 e nell'osservanza di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
Al termine di ogni intervento e comunque prima di ogni messa in servizio dell'impianto elettrico e/o elettromeccanico, l'appaltatore dovrà eseguire tutte le verifiche previste dalle norme CEI 64-8/6 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le apparecchiature di protezione (interruttori, differenziali ecc.) dovranno essere provate, con idonei strumenti, prima della messa in servizio e una copia dei rapporti di misura dovrà essere consegnata alla VUS.
L’appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e dell'efficienza dei mezzi d'opera utilizzati.
Art. 2 – CONDIZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula del contratto.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all’Elenco Prezzi fino alla concorrenza dell’importo del contratto. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto . Durante l’esecuzione del contratto la VUS richiede all’appaltatore mediante comunicazione scritta, l’esecuzione ripartita delle prestazioni di cui all’art. 1, secondo le proprie insindacabili necessità. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) la VUS abbia esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo Quadro è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 18 (diciotto) dalla di stipula dell’Accordo Quadro.
La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.
Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di eseguire prestazioni analoghe tramite altri soggetti economici, senza che per questo, competa all’appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Art. 4 – CARATTERISTICHE , IMPORTI E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per esigenze di programmazione e per poter disporre di un numero congruo di cantieri attivabili contemporaneamente, il presente appalto di servizio è suddiviso in n. 2 Lotti.
Per ogni lotto vale quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara. Il quadro economico dell’appalto risulta pertanto come di seguito determinato:
LOTTO 1: Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici del dipartimento di Foligno della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 56437845E3
a) Servizi di manutenzione ordinaria per prestazioni di servizio da
eseguirsi “a misura” ai prezzi dell’Elenco Xxxxxx di contratto rideterminati in forza del €
ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore;
b) Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in
economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus. 01), rideterminati in forza del €
ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale del
26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;
62.400,00
33.600,00
c) costi per la sicurezza (4%) € 3.840,00
le voci a) e b) includono gli oneri per la sicurezza per un importo pari a:
Sommano
€ 5.760,00 (6%)
€
99.840,00
Luogo di esecuzione del contratto: territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Xxxxxx Umbra (dipartimento di Foligno).
Siti di esecuzione del servizio: sedi aziendali, impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e fognari, cabine gas, manufatti del settore igiene urbana e/o strutture connesse.
Squadre operative che devono essere garantite per il servizio (vedi art. 30): 2 (due)
LOTTO 2: Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici del dipartimento di Spoleto e del distaccamento della Valnerina della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 564380680A
a) Servizi di manutenzione ordinaria per prestazioni di servizio da
eseguirsi “a misura” ai prezzi dell’Elenco Xxxxxx di contratto rideterminati in forza del €
ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore;
b) Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in
economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus. 01), rideterminati in forza del €
ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale del
26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;
62.400,00
33.600,00
c) costi per la sicurezza (4%) € 3.840,00
le voci a) e b) includono gli oneri per la sicurezza per un importo pari a:
Sommano
€ 5.760,00 (6%)
€
99.840,00
Luogo di esecuzione del contratto: territorio dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci.
Siti di esecuzione del servizio: sedi aziendali, impianti di depurazione, serbatoi idrici, sollevamenti idrici e fognari, cabine gas, manufatti del settore igiene urbana e/o strutture connesse.
Squadre operative che devono essere garantite per il servizio (vedi art. 30): 2 (due)
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice).
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG).
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.
Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 7 – SUBAPPALTO
L’appalto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del “Codice” cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti della VUS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n.
246. Ai sensi dell’art. 13 comma 2, lettera a) della Legge 11/11/2011, nr. 180 i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla VUS nei vari stati di avanzamento, tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento
Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E’ vietato, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della VUS al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 9 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore manleva la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.
Art. 10 – PERSONALE
L’appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere
Art. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e L’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 12 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria.
Il mancato rispetto della tempistica stabilita nell’apposito ODI, senza che la VUS abbia ricevuto comunicazioni e abbia riscontrato reali difficoltà od intralci, porterà all’applicazione delle penali indicate al paragrafo VUS.09 dell’Elenco Prezzi contrattuale.
Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito.
In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Art. 13 – RECESSO
La VUS si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando
in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando la VUS e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, la VUS incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS incamera la cauzione definitiva .
g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; la VUS incamera la cauzione definitiva .
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS incamera la cauzione definitiva .
i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS incamera la cauzione definitiva .
j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.
k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva .
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla
concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli
Art. 14 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente Regolamento) da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto, confermata dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.
Art. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti il costo della manod’opera, i costi e gli oneri della sicurezza.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’ appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta in contraddittorio con l’appaltatore entro i seguenti termini temporali:
1) in caso di realizzazione e trasformazione degli impianti esistenti, entro 30 gg. dalla consegna della dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08.
2) per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, mensilmente.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.
Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati
di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.
Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo
invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento).
Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 16 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti il presente appalto, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.
b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
d) alla fornitura degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sull’utilizzo delle apparecchiature;
e) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’ appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L’appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d’Oneri e della normativa vigente;
f) all’impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal
Responsabile del Contratto; ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, tale cartellino deve essere corredato di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione
g) a fornire alla VUS l’elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori con l’indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, la qualifica e i relativi recapiti telefonici mobili. Tale Elenco dovrà essere comunicato alla VUS prima della stipula del contratto e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.
h) all’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
i) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
j) all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la VUS accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’ appaltatore o di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del contratto;
k) ad assumere ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore assume l'obbligo di garantire la VUS il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e della documentazione fornita e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di pagamento al riguardo da parte di terzi. La VUS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. La VUS non assume nessuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia usato nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’ appaltatore terrà indenne la VUS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni connessi al servizio.
l) a disporre di personale qualificato per l’esecuzione del servizio come previsto nelle Norme CEI 11-27, in particolare gli addetti alla manutenzione che eseguono i lavori elettrici di cui all’art. 1 devono possedere i requisiti e un attestato di partecipazione a corsi di formazione per “Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione e lavori in prossimità in AT e BT” che attesti la loro qualifica di Persone Esperte (PES) o di Persone Avvertite (PAV) conforme al livello 1A e 2A della Norma CEI 11-27 Ed TERZA.
m) a fornire al proprio personale impiegato nelle squadre operative, telefoni cellulari, il cui numero dovrà essere comunicato alla VUS;
n) a consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il materiale elettrico eventualmente recuperato dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, e trasportarlo su richiesta in aree indicate dalla VUS ed a smaltire i rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare Dlgs 152/06, DM 65/10, DM 17/12/2009 derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.
o) a garantire la presenza in ogni cantiere/squadra di un Preposto al servizio che sovraintenda all’attività lavorativa e garantisca l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, secondo l’art 19 del D.LGS 81/2008. Il preposto dovrà essere
formato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008. Prima dell’inizio del servizio dovrà essere consegnato al Direttore dell’esecuzione del Contratto relativa documentazione che attesti la formazione ricevuta dal Preposto. L’assenza di preposti sul cantiere comporterà l’immediata sospensione delle attività lavorative, la segnalazione dell’evento al Direttore dei Contratto e la eventuale risoluzione del contratto di appalto secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008.
Art. 17 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso a carico dell’appaltatore stesso.
Art. 18 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
La VUS, una volta disposta l’aggiudicazione provvisoria procede sempre alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art.38 e 48, co.2, del Codice dei contratti nei confronti del concorrente aggiudicatario, e nei confronti del secondo classificato in graduatoria ai sensi della Legge 11/11/2011 nr. 180, solo nel caso in cui il medesimo sia classificato come “grande Impresa” ai sensi dell’art. 2 della Raccomandazione della Commissione Eurpea 6/05/2003 nr. 2003/361/CE. Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
Una volta approvata l’aggiudicazione definitiva la VUS provvederà alle comunicazioni di tale Provvedimento ai sensi dell’art.79 comma 5 lett a), con le modalità e nei termini ivi previsti.
Si precisa che il fornitore sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art 3 della Legge 136/2010 e s.m.e i.
Contestualmente alla stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di consegna, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte del fornitore aggiudicatario, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio Responsabile della Sicurezza.
Art. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 20 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, dal Bando di Gara, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
Art. 21 – RISERVE
La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.
Art. 22 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’
La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:
- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.
L’appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.
Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico dell’appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento dell’appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
Art. 23 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore.
ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI
La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’ appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 25 – ASSICURAZIONE
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza
in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 100.000,00= (centomila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 26 - SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’ appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’ appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’ appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’ appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 27 - CATEGORIA DEL SERVIZIO E CPV
• categoria nr. 1 dell’allegato II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
• CPV 50711000-2 (servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici);
ART. 28 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA) e DIRETTORE DEL CONTRATTO DI VUS (DC).
L’ appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore (RA);
- i nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto della VUS (DC) esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’ appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Xxxxx e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della VUS.
ART. 29 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La VUS tramite il proprio DC, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al RA, le prestazioni contrattuali da eseguire e gli impianti presso i quali le stesse devono essere effettuate.
I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal DC, e che individuano le prestazioni da eseguire, i tempi d’esecuzione ed eventuali voci specifiche, ad insindacabile giudizio del DC.
In ogni ODI sono quindi indicati:
• la data di emissione;
• le prestazioni da eseguirsi sulle eventuali priorità individuate dalla VUS;
• le località e gli impianti oggetto di intervento;
• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI. La VUS per l’esecuzione di interventi particolari o con carattere di urgenza, si riserva la facoltà di poter commissionare all’appaltatore, prestazioni che richiedano lo spostamento di una o più squadre, al di fuori del territorio indicato nel presente Capitolato. Tali spostamenti non consentiranno all’appaltatore di chiedere ulteriori compensi, essendo tali attività saltuarie interamente previste e compensate negli importi contrattuali.
Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i materiali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, nonché gli oneri per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti generati dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio.
Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del servizio essere preventivamente visionati e approvati dal DC della VUS.
L’appaltatore, provvede ad organizzare le prestazioni tramite il RA, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il DC, che, qualora ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della VUS, garantisce l’assistenza.
L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.
ART. 30 - SQUADRA TIPO
L’ appaltatore dovrà garantire la seguente composizione di squadra tipo dotata dell’attrezzatura minima di seguito indicata:
• nr. 1 operaio specializzato (PES) con specifica esperienza elettrica ed elettromeccanica ;
• nr. 1 operaio qualificato (PAV) con specifica esperienza elettrica ed elettromeccanica;
• nr. 1 gruppo elettrogeno di potenza minima pari a 6 KW;
• nr. 1 compressore;
• nr. 1 scala telescopica dissipativa;
• attrezzature e apparecchiature tipiche dell’attività di elettricista (analizzatore di rete multifunzione, pinza amperometrica, tester, misuratore di isolamento, misuratore di resistenza di terra, ecc…..);
• nr. 1 furgone con trazione integrale;
• quant’altro possa rendersi necessario, come attrezzature più specialistiche, cassette, utensili da lavoro, strumenti per rilievi e misurazioni, e quanto altro possa occorrere per gli interventi, verifiche in corso d’opera e collaudi.
L’appaltatore dovrà inoltre disporre di nr. 1 camion con gru con braccio fino a ml 6 e portata di punta minima oltre Kg 100
Sono a carico dell’ appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti della squadra tipo dal luogo di esecuzione del primo intervento al luogo di esecuzione degli interventi successivi.
Gli interventi di manutenzione in economia ove necessità l’intervento della squadra tipo di cui sopra equipaggiata di attrezzatura e dei mezzi di trasporto (esclusi camion sopra 35 x.xx) verranno contabilizzati solo riconoscendo le voci di ;
-operaio specializzato
-operaio qualificato
-manovale specializzato
in quanto i costi manodopera comprendono retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della normale dotazione di strumenti di lavoro, spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza, spese di trasporto ed uso dei mezzi da impianto ad impianto, inoltre la manodopera fornita dall’ appaltatore deve essere sia idonea al lavoro da eseguire, e sia fornita delle attrezzature necessarie (DPI, utensili di varia natura, ecc...) per lo svolgimento del servizio.
Pertanto non verranno contabilizzati mezzi aggiuntivi se non richiesti esplicitamente da VUS.
Il compenso per il trasferimento andata e ritorno con autocarro, con autocarro con gru o gru semovente (Voce E.P. VUS.12.002.04-VUS.12.002.05), verrà riconosciuto solo per gli interventi di estrazione e pulizia, rimozione e posa in opera ( da VUS 12.003 a VUS 12.020) , di qualsiasi modello e marca di motore,mixer,areatore e/o pompa come specificato nell’elenco prezzi allegato.
L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell’ appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.
Per tutte le attività, l’appaltatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla VUS negli appositi Ordini di Intervento.
La VUS, in particolari casi determinati a sua discrezione, si riserva la facoltà di chiedere l’istituzione di squadre aggiuntive alle squadre tipo, la cui composizione verrà valutata di volta in volta congiuntamente con l’appaltatore.
Pertanto l’appaltatore si impegna a fornire tutti quei dipendenti, attrezzature, e mezzi d’opera occorrenti a sopperire a tali maggiori necessità. L’istituzione di nuove squadre temporanee o fisse, dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta della VUS. Tale richiesta avverrà in forma scritta.
La VUS non si impegna a garantire né la continuità né il volume delle prestazioni da affidare all’ appaltatore, in quanto gli ordini di intervento rispecchieranno il fabbisogno della Committenza,
pertanto l’ appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di minore o nessun impiego dei propri dipendenti, per periodi di qualsiasi durata.
ART. 31 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
L’ appaltatore, per tutta la durata del servizio, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del servizio, nonché di una efficiente sede operativa sita in uno dei Comuni luogo di esecuzione del Contratto, ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o festivo, Ordini di Intervento.
Tale sede operativa dovrà essere dotata dei seguenti elementi essenziali:
- ufficio provvisto di telefono, fax, casella di posta elettronica certificata;
- deposito per automezzi e per le attrezzature nelle quantità minime di cui all’ art. 30;
Nel caso in cui l’appaltatore risulti sprovvisto della sede operativa al momento della partecipazione alla gara, dovrà rilasciare una dichiarazione attestante l’impegno ad attivare – in caso di aggiudicazione – la sede operativa come sopra richiesto.
La sede dovrà essere effettivamente operativa entro 30 gg. dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva.
L’esistenza della sede verrà accertata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali pattuiti e con le caratteristiche di operatività richieste per l’espletamento dell’attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e potrà determinare la revoca dell’aggiudicazione in danno del’appaltatore.
ART. 32 – SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO.
Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della necessità per la VUS di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l’erogazione dei servizi, viene richiesto all’appaltatore l’istituzione di un servizio di PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 PER 365 GIORNI L’ANNO. Nell’organizzare tale servizio l’appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d’intervento.
Tale tempestività viene determinata nella misura massima di ore 1 dal momento della segnalazione di intervento (effettuata da parte della VUS alle utenze telefoniche fisse e mobili comunicate precedentemente dall’appaltatore) al momento di arrivo sul luogo d’intervento.
Tale tempistica si applica anche nel caso in cui tale intervento fosse stato già precedentmente programmato in una data differente senza che l’appaltatore possa per questo pretendere maggiori compensi. Nel caso di situazioni di inadempienza, queste saranno contestate singolarmente all’appaltatore al fine dell’applicazione delle penalità previste e dell’addebito degli eventuali danni o maggiori costi sostenuti a causa del ritardato e/o mancato intervento. Per tale servizio non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le ore effettivamente impiegate in caso di intervento.
ART. 33 – INFORMAZIONI
S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’ appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), che in ogni modo trattino della materia, anche
se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte. L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Xxxxx Xxxx, tel. n. 0000-000000, e-mail xxxxx.xxxx@xxx.xx .
PARTE TERZA – CONTABILIZZAZIONE
Art. 34 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con l’appaltatore e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
L’appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto indicato in precedenza, sia il brogliaccio di contabilità, che il personale occorrente per l’esecuzione delle operazioni di misurazione e verifica delle quantità riportate in contabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche tali oneri.
Nessun altro maggiore onere rispetto a quanto indicato al Capitolo – VUS .07 – Compensi e Maggiorazioni dell’Elenco Prezzi, spetta all’ appaltatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che esso avrà, con calcoli di sua convenienza, accettato in sede contrattuale.
I prezzi si intendono riferiti a interventi eseguiti sia con la sola posa in opera, che con fornitura e posa: nel caso di fornitura i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
I prezzi determinati comprendono ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuta la prestazione a "perfetta regola d'arte", e comunque nel rispetto delle specifiche tecniche emanate nel corso dell’esecuzione degli interventi dalla VUS.
In essi sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato d’Oneri. In essi sono, inoltre, comprese le quote per spese generali, utile dell’appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri afferenti all'esecuzione delle prestazioni, in particolare i mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura e posa dei materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; spese provvisionali, ove occorrano, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.
La VUS ha piena facoltà di provvedere all'esecuzione di prestazioni in economia; pertanto, la l’appaltatore è tenuto, su semplice richiesta, alla fornitura di qualsivoglia materiale, nolo, trasporto o manodopera. Le prestazioni in economia ed i noleggi non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo formale ODI emesso dalla VUS.
Per le prestazioni che la VUS crederà opportuno eseguire in economia e avrà ordinato formalmente, l’ appaltatore avrà l'obbligo di fornire gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo.
Si precisa che in mancanza del succitato ODI, gli stessi non potranno essere contabilizzati.
Le prestazioni in economia del solo personale dell’appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
Nei prezzi previsti in elenco, oltre a quanto indicato nelle descrizioni e/o nelle analisi prezzi, sono
inoltre compresi gli oneri per:
- la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per l’esecuzione della prestazione;
- le spese per la redazione degli elaborati anche grafici richiesti dalla VUS, compreso il preventivo di spesa;
- la manovalanza occorrente per il carico, trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego dei materiali da utilizzare;
- l'attesa necessaria per consentire al personale dell'azienda l'esecuzione delle operazioni di propria competenza ;
- la consegna alla VUS a intervento ultimato ai sensi di quanto nel presente Capitolato d’Xxxxx ;
- lo sgombero e la pulizia del manufatto, da eseguirsi contestualmente alla chiusura dei singoli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, le attrezzature, i mezzi d’opera, nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere residui di lavorazione, ecc…..;
- ogni onere necessario per la realizzazione delle opere completamente finite, collaudate, realizzate a regola d'arte e messe in servizio.
Per l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate nell’ODI ritenute, ad insindacabile giudizio della VUS, di “notevole rilevanza economica”, l’ appaltatore provvederà a propria cura e spese a redigere uno specifico "conto preventivo", recante in dettaglio la descrizione di tutte le prestazioni da eseguire, dei materiali da installare, il riferimento di tariffa, il prezzo unitario o l'importo parziale, gli eventuali prezzi aggiuntivi ed integrativi, l'importo totale, il ribasso contrattuale e l'importo netto della prestazione. Il preventivo così strutturato, sarà sottoposto alla necessaria e obbligatoria validazione da parte della VUS. Al termine della prestazione il conto preventivo sarà sostituito da un “conto consuntivo” redatto con la stessa metodologia del preventivo.
Alle Imprese, non verrà riconosciuto alcun compenso per visite di manutenzione periodica non effettuate per qualsivoglia motivo o effettuate in modo incompleto.
Saranno pertanto contabilizzate esclusivamente le visite di controllo e manutenzione periodica effettuate in modo esaustivo per ogni singolo impianto.
In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla VUS, nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo VUS-09 Penali.
Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la VUS intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta dell’ appaltatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.
Metodologia di contabilizzazione ;
1. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare prestazioni di manutenzione ordinaria che riguardino attività previste nell’allegato Elenco Xxxxxx di appalto la contabilizzazione verrà eseguita utilizzando il prezziario di appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale. Si precisa che solo per interventi di estrazione e pulizia, rimozione e posa di elettropompe (Voce Elenco Prezzi da Vus 12.003 a Vus 12.020.), verrà riconosciuto il compenso per il trasferimento (andata e ritorno) con autocarro, o autocarro con gru. Il compenso verrà riconosciuto più volte nello stesso giorno solo se la distanza tra un impianto ed il successivo oggetto dell’intervento supera una distanza chilometrica stradale di KM 20.
2. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare prestazioni non previste ( manutenzione straordinaria ) i cui prezzi non sono riportati nell'Elenco Prezzi di appalto, si farà ricorso all’"Aggiornamento Elenco Regionale dei Prezzi per Lavori Edili, Impianti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti Sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2010" pubblicato dalla Regione dell'Umbria, rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale.
3. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare prestazioni diverse dalla manutenzione ordinaria e dalla straordinaria, quali ad esempio trasformazioni, modifiche e/o riparazioni di impianto o di quadri elettrici già funzionanti ecc., in cui sia richiesta per motivi di sicurezza una presenza minima di due operatori e che tali prestazioni non siano previste nell’elenco prezzi allegato VUS e dove risulti la fornitura e la posa in opera del materiale da parte dell’ appaltatore, la contabilizzazione verrà cosi eseguita ;
a) MANODOPERA = Ore effettive impiegate dagli operatori dell’appaltatore sull’impianto, prestazioni previste nell’allegato Elenco Prezzi di appalto.
b) MATERIALI = Verranno contabilizzati con Elenco Regionale dei Prezzi per Lavori Edili, Impianti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti Sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2010" pubblicato dalla Regione dell'Umbria, - (detratto) del valore percentuale fisso ed invariabile come stabilito nelle tabelle di calcolo di incidenza percentuale (Capitolo 15) del prezziario di cui sopra.
Esempio Rif.15.6 (Quadri elettrici). b = Voce di prezziario – 30 %
c) Detrazione = – (meno) ribasso in percentuale contrattuale
Si evidenzia esempio di modalità di contabilizzazione; Prezzo netto = ( a + b) - c
Capitolo 15 | |||
Impianti elettrici | |||
Rif. | Descrizione dei paragrafi | Valore % attribuito alle voci del paragrafo e da utilizzare per la detrazione della manodopera. | Note |
15.1 | Distribuzione circuiti luce | 45 | |
15.2 | Distribuzione circuiti F.M. (prese di forza motrice) | 40 | |
15.3 | Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) | 30 | |
15.4 | Cavi e conduttori | 45 | |
15.5 | Tubazioni, scatole, canali, tracce | 60 | |
15.6 | Quadri elettrici (interruttori- carpenterie) | 30 |
15.7 | Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi | 50 | |
15.8 | Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi | 15 | |
15.9 | Cabine di trasformazione | 10 |
L’Elenco Regionale dei Prezzi per Lavori Edili, Impianti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti Sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2010 si intende qui richiamato per intero ma per patto espresso delle parti non si allega al presente Capitolato.
È esclusa ogni pretesa da parte dell’ appaltatore circa il riconoscimento di compensi o indennità speciali connesse alla eccessiva onerosità delle opere da eseguire in considerazione della frammentarietà e/o dell’entità ridotta dei singoli interventi.
Per l’applicazioni delle penali si rinvia al Capitolo VUS.09 dell’Elenco Prezzi. Gli importi conseguenti, verranno portati in detrazione dal credito maturato dall’ appaltatore nel mese nel quale l'inadempienza si è verificata ed è stata contestata dalla VUS.
Art. 35 - PRESTAZIONI FESTIVE E NOTTURNE - MAGGIORAZIONI
Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, la VUS potrà ordinare l'esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il "normale" orario di lavoro individuato dalla Committenza che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.
Analogamente potranno essere richiesti dalla VUS interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi.
In questi casi all’Impresa saranno riconosciute le maggiorazioni indicate al Capitolo VUS. 07 – Compensi e Maggiorazioni, da applicarsi limitatamente alle prestazioni svolte che sono così stabilite:
a) lavori notturno feriale (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni feriali) : 35 %
b) lavori diurno festivo (dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi) : 38 %
c) lavori notturno festivo (dalle ore 21.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi) : 45 %
Nel caso di interventi eseguiti in economia, tali maggiorazioni si applicano per quelle attività operative il cui termine di ultimazione ecceda le ore 21.00, e per la sola ora o frazione di ora eccedente tale limite;
Tali maggiorazioni sono compensative di ogni onere connesso allo svolgimento della prestazione in orario notturno o festivo, con tassativa esclusione di eventuali ulteriori compensi o indennizzi.
Art. 36 - LEGISLAZIONE E NORMATIVA TECNICA
Legislazione
La legislazione di riferimento è quella vigente, di seguito viene riportata quella più signifacativa della prevenzione degli infortuni ;
XX 0 maggio 1940 – XVIII, n. 636 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 – IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
DPR 20 marzo 1956 n.323 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.
DM 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547.
DPR 26 maggio 1959, n. 689 – Determinazione delle aziende e delle lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
DM 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Circolare 5 luglio 1960, n. 551 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Prevenzione infortuni – Verifiche e controlli – Quesiti.
Legge 1° marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europeo (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale.
DM 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
DPR 21 luglio 1982, n. 675 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
DPR 21 luglio 1982, n. 727 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
Legge 17 aprile 1989, n.150 – Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
DPR 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.
DM 20 febbraio 1992 – Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’articolo 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.
DPR 18 aprile 1994, n. 392 – Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della legge 3/8/2007 n.123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. DPR 15 novembre 1996, n. 661 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/326/CEE,concernente gli apparecchi a gas.
D. Lgs. 25 novembre 1996, n.626 – Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
D. Lgs 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.
D. Lgs. 31 luglio 1997, n. 277 – Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
DM 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DPR 23 marzo 1998, n.126 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
94/9/CE in materia d’apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Parere Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 novembre 2000, prot. 21242/PR 6 – DM 12.9.59 – Quesito sull’applicabilità delle disposizioni dell’art. 11, lett. E) in materia di verifiche di impianti di terra.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 aprile 2003, prot. 826236 – DPR462/2001
– Proposte di collaborazione – Xxxxxxx.
D. Lgs. 12 giugno 2003, n.233 – Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2003, prot. 826303 – Principi organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell’azione di vigilanza.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 29 maggio 2003, prot. 826794 –
Tesserino verificatori.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2004, prot. 825544 –
Elementi per la predisposizione della relazione annuale; obblighi.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 15 ottobre 2004, prot. 830319 – DPR 462/01
Attività di controllo.
Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 9 novembre 2004, prot. 4364 – Richiesta invio documentazione DPR 462/2001.
Decreto 22/01/08 n. 37. Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Normativa tecnica
Guida CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
Guida CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
Guida CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della sicurezza.
Norma CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata.
Norma CEI 11-27 Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Norma CEI 11-27/1 Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 – Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Guida CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV.
Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11- 48) Esercizio degli impianti elettrici.
Guida CEI 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31- 30) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi.
Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la
presenza di gas (diversi dalle miniere).
Norma CEI EN 60079-17 (CEI 31- 34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi Guida CEI 31-35/A Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida all’applicazione della Norma CEI 60079-10: Classificazione dei luoghi pericolosi.
Esempi di applicazione.
Norma CEI EN 00000-0-0 (CEI 31– 36) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette da custodie.
Norma CEI EN 50281-3 (CEI 31- 52) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile. Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili.
Norma CEI 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per la presenza di sostanze esplosive.
Norma CEI 64-8 (7 Parti) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Guida CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.
Guida CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.
Norma CEI 81-10/4 Protezione delle strutture contro i fulmini.
Norma CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico.
Norma CEI 81-5 Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Parte 1. Prescrizioni per i componenti di connessione.
Art. 37 - MATERIALI UTILIZZATI
I materiali e le apparecchiature che l’ appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.
Salvo diverse disposizioni della VUS, in caso di sostituzione di componenti deteriorati, i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti.
Per comprovati motivi ed in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’ appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperire componenti il più possibile simili a quelli da sostituire, sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della VUS affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata all'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla VUS che potrà effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’ appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei.
L'accettazione dei materiali da parte della VUS non esonera l’ appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE e quando previsto dalle norme vigenti. E’ inoltre specificatamente richiesta la marcatura di qualità del materiale, tipo IMQ o equivalente europea.
Art. 38 - AGGIORNAMENTO ELABORATI D’IMPIANTO
Nel caso in cui la VUS disponga dei disegni degli impianti oggetto d’intervento, essi saranno consegnati o su supporto informatico, e/o su supporto cartaceo, all’ appaltatore.
Detti disegni dovranno essere aggiornati, con oneri a carico dell’ appaltatore, dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la VUS.
Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili.
In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall’ultimazione dell’ODI, la relativa contabilità non sarà ritenuta valida e saranno applicate le penali previste
È facoltà della VUS di richiedere all’ appaltatore il rilievo di parti di impianti esistenti.
In questo caso l’ appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste.
Art. 39 - DOCUMENTAZIONI,DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
L’ appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire la dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/08. Pertanto per tutti gli impianti realizzati ricadenti nel D.M. 37/08 l’ appaltatore dovrà allegare oltre alla dichiarazione di conformità ;
a) per potenza contrattuale fino a 6 KW
• Progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice
• Relazione tecnica con tipologia dei materiali utilizzati
b) per potenza contrattuale superiori a 6,01 KW
• Progetto redatto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali ( sempre con oneri a carico dell’ appaltatore)
• Relazione tecnica con tipologia dei materiali utilizzati
I documenti indicati nel presente articolo e qualsiasi altra dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovranno essere forniti alla VUS senza alcun ulteriore compenso.
Tutte le prove di verifica e collaudo, parziali e finali, anche quelle non espressamente richiamate nel Capitolato o nei documenti di progetto, sono a completo carico dell’ appaltatore, che dovrà mettere a disposizione l’assistenza, la strumentazione e i materiali necessari.
Nel caso dell’esecuzione di modifiche di impianti, i conseguenti elaborati di progetto dovranno essere redatti e aggiornati con oneri a carico dell’ appaltatore; nel caso la VUS consegni un elaborato grafico dell’impianto oggetto di intervento, le modifiche apportate, dovranno mantenere gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali.
Al termine di ciascuna prestazione, dovranno essere trasmesse alla VUS n. 3 copie cartacee della documentazione di impianto realizzato, regolarmente sottoscritte dal responsabile tecnico o da professionista abilitato, designato dell’ appaltatore, nonché una copia di tutti gli elaborati su supporto informatico; i supporti fisici ed i formati saranno indicati di volta in volta dalla VUS, adeguandosi comunque ai più diffusi software e prodotti in commercio.
La documentazione da consegnare comprende, a titolo indicativo e non esaustivo:
- tutta la documentazione aggiornata del progetto e dei particolari costruttivi;
-i disegni, gli schemi esecutivi tutte le denunce di legge, la dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti e/o revisionati e quant' altro occorra per attivare gli impianti ed averli perfettamente funzionanti, nel rispetto della vigente normativa;
- un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e manutenzioni periodiche da effettuare, al fine di garantire nel tempo la perfetta funzionalità degli impianti e di tutte quelle parti e componenti che lo costituiscono;
- l'elencazione dei pezzi di ricambio.
In particolare la documentazione dovrà contenere:
-Dichiarazione di Conformità dell’Impianto;
-Iscrizione Camera di Commercio;
-Rapporto di Verifica Impianti Elettrici CEI 64/8-6
-Relazione Tecnica;
-Tipologia dei materiali utilizzati;
-Schemi unifilari quadri elettrici e relative dichiarazioni di conformità;
-Planimetria del manufatto con evidenziate le principali apparecchiature installate e relativa legenda.
Art. 40 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLE VARIE CATEGORIE DI IMPIANTI
Con le presenti prescrizioni tecniche si intendono fornire delle indicazioni di larga massima per la definizione delle modalità di esecuzione ed adeguamento degli impianti elettrici e speciali oggetto delle opere del presente Capitolato.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono così riepilogati:
a) conseguimento della massima sicurezza per le persone e gli ambienti;
b) affidabilità e continuità di esercizio;
c) razionalizzazione ed unificazione dei componenti del sistema di distribuzione;
d) flessibilità ed espandibilità;
e) facilità di gestione e manutenzione.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, in caso di contrasto fra quanto riportato nel presente capitolato speciale ed in altri documenti (esempio: Xxxxxx Xxxxxx, ecc………), saranno adottate le soluzioni più convenienti per la VUS, a suo insindacabile giudizio.
Art. 41 - NORME COMUNI ALLE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
E’ vietato all’Impresa, di apportare modifiche agli impianti di servizio, senza la preventiva autorizzazione da parte della VUS.
Si evidenzia che le operazioni di chiusura e riapertura sulle reti idriche e manufatti, gas-metano e cabine, stazioni di sollevamento delle fognature, impianti di depurazione ecc… saranno eseguite esclusivamente da personale VUS.
Art. 42 - INTERVENTI PERIODICI DI PREVENZIONE, VERIFICA E CONTROLLO
Sono le prestazioni atte alla effettuazione di verifiche e controlli, anche in modo saltuario, secondo specifica necessità della Committenza e/o scadenze particolari, il tutto comunque concordato e programmato precedentemente con VUS.
In tali prestazioni, comunicate anch’esse attraverso il relativo ODI, verranno eseguite tutte quelle operazioni atte a garantire il normale e corretto funzionamento di tutti i componenti installati ed in linea generale dell’impianto nel suo complesso: l’appaltatore si impegna a segnalare ed eliminare, secondo specifiche indicazioni fornite dalla VUS, le eventuali anomalie diagnosticate ed i guasti riscontrati.
La richiesta di intervento potrà riguardare anche e solo le misure elettriche di un singolo impianto, dettagliate attraverso la redazione dei un “Rapporto di Verifica Impianti Elettrici".
In esso è prevista l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Esame a vista;
• Continuità del conduttore di protezione ed equipotenziali;
• Misura della resistenza di isolamento;
• Misura della caduta di tensione;
• Misura della resistenza di terra;
• Misura impedenza anello di guasto;
• Prova interruttori differenziali;
Si evidenzia che nel caso di realizzazione di impianti, tale Rapporto, dovrà essere obbligatoriamente rilasciato dall’ appaltatore, senza ricevere alcun compenso aggiuntivo; altresì nel caso di impianti esistenti sottoposti a verifica, all’ appaltatore sarà riconosciuto il compenso indicato nell’Elenco Prezzi di Appalto “Compenso per l'effettuazione delle operazioni di verifica e controllo degli impianti”.
Art. 43 - CONCLUSIONE DEL SINGOLO INTERVENTO
Salvo quanto già detto riguardo all’obbligo per l’ appaltatore di rilasciare la scheda dell’intervento, riportante la consistenza dell’impianto, nel caso in cui l’intervento manutentivo apporti delle variazioni, in accordo con la VUS, alle normali condizioni di funzionamento o di gestione ed utilizzo degli impianti, l’ appaltatore dovrà fornire dettagliate informazioni al riguardo al DC, definendo le nuove eventuali procedure operative, anche in forma scritta, mediante schemi e/o manuali semplificati.
Art. 44 - MANODOPERA
I prezzi della manodopera sono stati calcolati in base al supplemento straordinario al “Bollettino Ufficiale” – serie generale – n. 61 del 29 dicembre 2010 - volume II, prendendo in esame il COMPARTO METALMECCANICO.
La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, nonché per quelle in economia, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Essi devono prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc…) ed in ogni caso essere dotati dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’ appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia.
La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 10 del presente Capitolato) fornito dall’ appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto.
L’ appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC.
Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 45 - TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensato l'operatore, l'ammortamento della macchina, consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile dell’ appaltatore, oneri di sicurezza.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente. Sono a carico esclusivo dell’ appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della VUS e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano.
Nel dettaglio si evidenzia che:
- i mezzi d'opera oggetto del noleggio di intendono resi disponibili sul luogo d'impiego;
- nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto:
-in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti;
-per ciascun mezzo dovrà essere presentata adeguata documentazione riguardante i rilievi fonometrici, evidenziando che la VUS potrà richiedere a sua discrezione ed in ogni momento, l'impiego di mezzi "supersilenziati" e/o altre misure atte ad abbattere il livello di rumore - in tal caso l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi;
- con i prezzi in elenco si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato - il tempo decorrerà dal momento di arrivo sul luogo di impiego;
- l’ appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di Xxxxx vigenti per l'autotrasporto di cose per conto terzi.
Vista la particolarità delle lavorazioni in cui potranno essere applicati i prezzi di noleggio dei mezzi, si evidenzia che tale prezzo tiene in considerazione i periodi di inattività in cui il mezzo è solo a disposizione.
Elenco Allegati :
1) Elenco Prezzi Unitari
2) DUVRI