Europ Assistance Italia S.p.A.
Fascicolo Informativo
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto
di Assicurazione Danni
Eura Casa
Tutto Compreso
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Copertina fascicolo informativo - Mod. 13329 - pag 1/1
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Danni EURA CASA - TUTTO COMPRESO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO | |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del | |
Contraente | Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. Per l’Assicurazione “Tutela Legale” per |
Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo | |
diversa pattuizione tra le parti. | |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. |
Franchigia | L’importo che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. |
Garanzia | L’assicurazione diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro, Europ Assistance procede al ricono- |
scimento dell’indennizzo. | |
Indennizzo | La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. |
Massimale/Somma assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. |
Polizza | Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione. |
L’assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rien- | |
Prestazione | trante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria |
Struttura Organizzativa. | |
Risarcimento | La somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Scoperto | La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con |
un minimo espresso in valore assoluto. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Mod. 13329 - Nota Informativa EURA CASA - TUTTO COMPRESO - Data ultimo aggiornamento 01/06/2013
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigia- nato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e rias- sicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 55.059.910,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 29.765.922,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 116,8%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 43.025.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza:
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi:
- all’immobile di proprietà o condotto dall’Assicurato;
- ai danni involontariamente arrecati a terzi, alle cose di terzi da parte dell’Assicurato;
- alla persona dell’Assicurato.
Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti VII Sezioni:
- Sezione I - Assicurazione Incendio (garanzia obbligatoria), - vedi artt. 16 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Furto (opzionale) - vedi artt. 43 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione (garanzia obbligatoria) - vedi artt. 63 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia (opzionale) - vedi artt. 69 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato (opzionale) - vedi artt. 77 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia (opzionale) - vedi artt. 86 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare (opzionale) - vedi artt. 97 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni sono riportate, all’interno di ciascuna Sezione. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio - artt. 21 e 35;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 48 e 56;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione - art. 68;
- Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 88;
- Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare - art. 99.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio - art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 46;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione - art. 66;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 72;
- Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato - art. 80;
- Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 91;
- Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare - art. 102.
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.
Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si rinvia all’art. 3 per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio - artt. 17 e 21;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 44, 48 e 49;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione - art. 64;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - artt. 70 e 74;
- Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato - artt. 78 e 82;
- Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - art. 87;
- Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare - art.98.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio - art. 17, punti 3, 4, 8, 9, 13;
- Sezione II - Assicurazione Furto - art. 44, punto 1;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 70, punto 1;
- Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato - art. 78.
Esempio di franchigia:
Se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:
- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).
Esempio di scoperto:
ammontare del danno stimato = Euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 9.000,00
Relativamente ad alcune partite delle Sezioni I - Assicurazione Incendio e Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato, il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora i metri quadri dichiarati risultino inferiori a quelli effettivi al momento del sinistro; Europ Assistance risponde del danno in proporzione di detto rapporto come disposto dall’art. 1907 C.C.
Si rinvia agli artt. 50 e 85 per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assi- curativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reti- cenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).
Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione e all’art. 23 della Sezione I - Assicurazione Incendio.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione e all’art. 23 della Sezione I - Assicurazione Incendio, per le conseguenze derivanti dalle mancate comu- nicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Furto, il caso in cui l’abitazione posta al piano terreno di un Condominio, sia sprovvista di adeguati mezzi di protezione (es. inferriate).
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l’applicazione di un’addizionale nella misura del 2%.Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza);
• accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, siste- ma POS. Xxx l’intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.
I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza).
Avvertenza:
Europ Assistance o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di caratte- re commerciale.
7. Rivalse
Avvertenza:
Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1916 C.C.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte.
Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso con- tro questo l’azione.
Avvertenza:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbli- go l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
Per la Sezione I - Assicurazione Incendio, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento previsto in polizza che deter- mina la richiesta di indennizzo; l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Per la Sezione II - Assicurazione Furto, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento previsto in polizza che deter- mina la richiesta di indennizzo; l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Per la Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che deter- mina la richiesta di assistenza; l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impos- sibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
Per la Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l’Assicu- rato ha conoscenza dell’avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando si ha avuto conoscenza dello stesso.
Per la Sezione V - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l’Assicu- rato ha conoscenza dell’avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando si ha avuto conoscenza dello stesso.
Per la Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/verten- za per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta on line o per iscritto al verificarsi del sinistro.
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Per la Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta on line o per iscritto al verificarsi del sinistro.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione Incendio - artt. 20, 30, 31, 39, 40 e 41;
- Sezione II - Assicurazione Furto - artt. 47, 51, 52, 54, 61;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Abitazione - art. 67;
- Sezione IV - Assicurazione Responsabilità Civile Famiglia - art. 73;
- Sezione VIII - Assicurazione Responsabilità Civile Fabbricato - art. 81;
- Sezione IX - Assicurazione Tutela Legale Famiglia - artt. 92 e 93;
- Sezione X - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare - artt. 103 e 104.
13. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx , fax 00.00.00.00.00, indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolger- si all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (acceden- do al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la Sezione I - Assicurazione Incendio e Sezione II - Assicurazione Furto, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale.
Si rinvia agli artt. 32 e 53 per gli aspetti di dettaglio.
Per la Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia e Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare, in caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all’arbitrato.
Si rinvia agli artt. 95 (Sezione VI - Assicurazione Tutela Legale Famiglia) e 106 (Sezione VII - Assicurazione Tutela Legale Proprietario Immobiliare) per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Resta salva la facoltà per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusio- ne del contratto stesso”. Ai sensi dell’art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Xxxxxxxxxxx è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 - Xxxxxx.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispon- dere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel ter- mine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il legale rappresentante Direttore Marketing Consumer & Tecnica Assicurativa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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INDICE
pag.
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO 3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO 7
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE 10
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE R.C. FAMIGLIA 11
SEZIONE V - ASSICURAZIONE R.C. FABBRICATO 13
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA 14
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE 16
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 19
Mod. 13329 - Data ultimo aggiornamento 01.06.2013 - pag. 2/19
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DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Contraente: la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repub- blica di San Marino o Città del Vaticano, che sotto- scrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubbli- ca di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. (fatta eccezione per l’Assicurazione Tutela Legale).
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero del- l’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Gene- rali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assi- curazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo che rimane comunque a cari- co dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’Assicurazio- ne assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Inden- nizzo.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massi- mo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assi- curato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicura- zione.
Prestazione: l’assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nel- l’accadimento di un sinistro rientrante nell’ Assicu- razione assistenza ovvero nel momento del biso- gno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa (fatta eccezione per l’Assi- curazione Tutela Legale).
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoria- mente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assi- stance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx- no, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centraliz- zati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contrat- to, che provvede al contatto telefonico con l’Assi- curato, all’organizzazione ed erogazione delle pre- stazioni di assistenza previste in polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Con- traente / Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/ garanzie nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Sinistro il Contraente / Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esi- stenza e la successiva stipulazione di altre assi- curazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza e scade alle ore
24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazio- ne ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di paga- mento del Premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e ripren- de vigore dalle ore 24.00 del giorno del paga- mento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assi- curazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti a Europ Assistan- ce o, qualora presente, all’intermediario autorizza- to da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della sca- denza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/ indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C.. Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistan- ce è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assi-
curato, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al rela- tivo diritto di recesso.
Art. 7. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o com- petenza del giudice adito, si applicano le disposi- zioni di legge.
Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apparte- nenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Eu- ro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cam- bio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e / o risoluzione antici- pata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipa- ta o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARA- ZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e
“AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio rela- tivo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C.C..
Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal paga- mento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall’assicu- razione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualun- que altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad ero- gare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN
CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazio- ne dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività,
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tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societa- ria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro veri- ficatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal con- tratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liqui- dazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.
Art. 14. - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed infor- mazioni.
Art. 15. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effet- tuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazio- ne così effettuata si intenderà come fatta diretta- mente alla Parte destinataria.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazio- ne, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi pro- grammi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbiglia- mento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, pre- ziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addi- zionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquet- tes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impian- ti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotele- ricetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparec- chiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convi- vente, posto nei locali intercomunicanti con l’abita- zione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori dome- stici e di terzi in genere.
Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro
parti e le cose che costituiscono oggetto di atti-
vità artigianale o commerciale esercitata dal- l’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abi- tazione.
Dimora abituale: quella corrispondente alla resi- denza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familia- ri conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno. Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tem- peratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costitui- to dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicu- rato o da persona facente parte del nucleo fami- gliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in gene- re, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condi- zionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installa- zioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esem- plificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo sepa- rato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’inden- nizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola propor- zionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile. Forma di assicurazione a valore intero: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’ap- plicazione della proporzionale a carico dell’Assicu- rato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codi- ce Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” ecceda le somme assicurate.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose mate- riali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di col- tura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assi- stance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integra- le costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assi- curato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalen- ti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.
Valore al metro quadro: (definito in seguito mq.) valore medio della ricostruzione a nuovo predefini-
to da Europ Assistance al momento della sottoscri- zione della polizza.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 16. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicura- zione.
Art. 17. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. INCENDIO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e nei limiti delle somme indicate in polizza da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non apparte- nenti e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anorma- le funzionamento di apparecchiature elettroni- che, di impianti di riscaldamento o di condiziona- mento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’am- bito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trasci- nate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).
2. DANNI D’ACQUA
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spar- gimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e trabocca- mento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.
3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI
Europ Assistance rimborsa le spese sostenute dal- l’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristal-
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lo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicura- tivo.
Franchigia:
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzio- ne di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
4. FENOMENO ELETTRICO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenome- ni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi com- presi l’azione del fulmine, danneggi:
- i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elet- trici ed elettronici di pertinenza del fabbricato quando assicurato fino alla concorrenza di Euro
2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nello stesso massimale si intendono incluse le spese per ricercare e ripristinare il danno;
- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico, quando è assicurato il contenuto fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
Franchigia:
Ogni indennizzo verrà effettuato previa dedu- zione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assi- curato.
5. SOVRACCARICO NEVE
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- a fabbricati in costruzione o in corso di rifaci- mento (a meno che detto rifacimento sia inin- fluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro con- tenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
6. GELO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d’acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato con- seguente a gelo.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
- da fuoriuscita d’acqua da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamen- to oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
7. MERCI IN REFRIGERAZIONE
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
8. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE
PER I DANNI DA SPARGIMENTO D’ACQUA
In caso di danno da spargimento d’acqua, inden- nizzabile a termine di Polizza, Europ Assistance rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo:
a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sosti- tuire le condutture (compresi relativi raccordi) non interrate, ma collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata;
b) le spese necessariamente sostenute al punto a) per demolire e ripristinare parti dell’abitazione.
Franchigia:
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzio- ne di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
9. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE FUORIUSCITA GAS
Europ Assistance, in caso di dispersione di gas rela- tiva agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall’Azienda di distribuzione e compor- tante da parte dell’Azienda stessa il blocco dell’e- rogazione, rimborsa:
- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origi- ne alla dispersione di gas;
- le spese necessarie sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al preceden- te comma.
Esclusioni:
Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopra elencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Europ Assistance rimborserà le spese sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Franchigia:
Ogni rimborso verrà effettuato previa deduzio- ne di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
10. RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da inter- ruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massima- le stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura , conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Persone non considerate terzi:
Non sono considerati terzi:
- il coniuge e il convivente more uxorio;
- i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altro parente e affine, salvo che non fac- ciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediata- mente informare Europ Assistance delle proce- dure civili e penali promosse contro di lui for- nendo tutti i documenti e le prove utili alla dife- sa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque trans- azione o riconoscimento della propria responsa- bilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
11. RISCHIO LOCATIVO
Europ Assistance risponde, nei casi di responsabili- tà dell’Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, dei danni mate- riali e diretti ai locali posti all’interno del fabbrica- to tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
12. SPESE
Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:
a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dal- l’Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro
2.500,00 per sinistro;
c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell’ammonta- re dell’indennizzo liquidato;
d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall’Assi- curato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro inden- nizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concor- renza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l’intero nucleo familiare;
e) pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il massimale annuo di Euro 2.500,00;
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f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla con- correnza di Euro 2.500,00 per sinistro.
13. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicura- to dei danni materiali e diretti a lui derivati da guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina con- sumati o tentati ai fissi ed infissi posti a riparo e pro- tezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni avvenuti quando i locali del fabbrica- to, costituenti dimora abituale dell’Assicura- to rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l’assicurazione è sospe- sa a decorrere dalle ore 24.00 del quaranta- cinquesimo giorno;
b. i danni ai fissi ed infissi che si verifichino nel- l’abitazione costituente dimora saltuaria del- l’Assicurato.
Franchigia:
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzio- ne di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell’assicurato.
Art. 18. - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 19. - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione milita- re, insurrezione, rivoluzione, confisca o requi- sizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radia- zioni.
Relativamente al fabbricato e al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:
f. causati da gelo (salvo quanto previsto al punto 6.”GELO”), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
g. causati da pioggia, grandine e vento limita- tamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altre- sì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incom- pleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
h. causati da precipitazioni atmosferiche all’in- terno del fabbricato, eccetto quelle determi- nate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
i. di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
x. conseguenti a mancata o anormale produzio- ne o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di
fluido frigorigeno, anche se causati da even- ti garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto 7 “MERCI IN REFRI- GERAZIONE”);
k. alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un’implosione se l’e- vento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
l. imbrattamento delle pareti esterne al xxxxxx- cato.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:
m. usura o da carenza di manutenzione;
n. verificatisi in occasione di montaggio e smon- taggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi duran- te le operazioni di collaudo o di prova;
o. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assi- curato all’atto della stipulazione della Poliz- za, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
p. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.
Art. 20. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicu- rate;
b) darne avviso ad Europ Assistance, contat- tando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24 entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, pre- cisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmettendone copia al Broker (laddove la Polizza venga intermediata da un Broker);
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’arti- colo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con rife- rimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Peri- ti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termi- ne di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Strut- tura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 -20135 Mila- no - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventual- mente intermediata la Polizza.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdi- ta del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 21. LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per il CONTENUTO, Europ Assistance in caso di sinistro indennizza- bile non pagherà più di:
a. Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato ( esclusi preziosi);
b. del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti.
Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e / o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s’intende abrogato.
Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relati- ve spese di procedura;
c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre even- tuali dipendenze non comunicanti con l’abi- tazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.
Art. 22. COLPA GRAVE
A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 23. BUONA FEDE
A parziale deroga dell’art. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una cir- costanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il dirit- to al risarcimento dei danni, sempreché tali omis- sioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di cor- rispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art. 24. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile stesso.
Art. 25. USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fab- bricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.
Art. 26. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata a condizione che il fab- bricato, di cui fanno parte i locali assicurati o con- tenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura por- tante del tetto possono essere in materiale com- bustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole super- fici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né
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alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.
È consentito non considerare:
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l’impermea- bilizzazione o rivestimento, se aderenti a struttu- re continue in laterizio, cemento armato o calce- struzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture por- tanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. 27. FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata:
- a “Valore Intero” o a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” per quanto riguarda la partita fabbricato;
- a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” per quanto riguarda la partita contenuto.
L’Assicurazione è inoltre prestata a “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “Valore a Nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.
Art. 28. DEROGA ALLA PROPORZIONALE
(Non applicabile per la forma a “Primo rischio”)
Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi, Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il valore del fabbricato, calcolato sull’effettiva metratura dello stesso, trovando così applicazione la regola propor- zionale di cui all’Articolo 1907 del Codice Civile.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzio- nale verrà applicata per la sola eccedenza.
Art. 29. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA PER IL FABBRICATO
La somma assicurata per il fabbricato viene deter- minata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell’abitazione. Nel calcolo dei metri quadri si inclu- dono quelli relativi a box, cantine, mansarde anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.
Art. 30. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispet- tivo contratto autonomamente considerato. Qualo- ra la somma di tali indennizzi - escluso dal conteg- gio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporziona- le in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga- zione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 31. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse,
mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifi- chi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro- versi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre per- sone, le quali potranno intervenire nelle operazio- ni peritali, senza però avere alcun voto deliberati- vo. Se una delle Parti non provvede alla nomi- na del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assi-
curato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 32. MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modali- tà del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICU- RATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sini- stro secondo i criteri di valutazione previsti dal- l’Art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETER- MINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in appo- sito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 33. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita sepa- ratamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il Fabbricato: escludendo il valore dell’area stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
b) qualora la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equiva- lenti caratteristiche costruttive, e per ripagare
quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, risultasse superiore ai limiti previsti in Polizza per l’insuffi- cienza del parametro del valore al mq per la ricostruzione a nuovo, Europ Assistance si obbli- ga a tenere coperta l’eventuale eccedenza sino alla concorrenza massima del valore di ricostru- zione a nuovo al momento del sinistro. Fatto salvo il caso in cui all’atto del rinnovo il Con- traente/Assicurato non abbia adeguato il valore sulla base del nuovo parametro di valore al mq comunicato da Europ Assistance.
c) per il Contenuto: come differenza fra il valore di
rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti pre- visti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazio- ne, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circo- stanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sem- preché non ne derivi aggravio per Europ Assistan- ce. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differen- za tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre di cristal- lo, mezzo cristallo e vetro l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la mano- dopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante l’Art. “DEROGA ALLA PRO- PORZIONALE”.
Art. 34. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamen- te l’ammontare del danno, dichiara distrutte o per- dute cose che non esistevano al momento dei sini- stro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 35. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sini- stro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazio- ne in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme origi-
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nariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’ap- pendice.
Art. 36. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabi- lito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’in- dennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti ineffi- caci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cam- biari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 37. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance inden- nizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi per- duti o danneggiati, escluso qualsiasi conse- guente deprezzamento della raccolta o collezio- ne o delle rispettive parti.
Art. 38. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vin- colanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liqui- dato a termini di polizza deve essere pagato all’As- sicurato oppure al Contraente con il consenso dell’ Assicurato stesso.
Art. 39. ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risul- tanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indenniz- zo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre-
Art. 40. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sem- preché non sia stata fatta opposizione e si sia veri- ficata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcu- no dei casi previsti dall’art. “ESCLUSIONI” della pre- sente sezione.
Art. 41. PAGAMENTO DIRETTO DELL’INDENNIZZO
Qualora, in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie n. 3, 4, 8, 9 e 13 della presente Sezione e solo ed esclu- sivamente in seguito all’attivazione tramite la Struttura Organizzativa di una delle prestazioni pre- viste alla Sezione III - Assicurazione Assistenza, Europ Assistance terrà a proprio carico il costo com- plessivo della riparazione fino ai massimali previsti all’interno di ciascuna garanzia e senza l’applica- zione di alcuna franchigia o scoperto.
In assenza di intervento da parte di uno dei forni- tori Europ Assistance non si potrà procedere al pagamento diretto.
In ogni caso le eventuali eccedenze rispetto ai mas- simali previsti nelle singole garanzie rimarranno a carico dell’Assicurato.
Art. 42. CAMBIO DOMICILIO -
TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria ven- gano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunica- zione di trasferimento ad Europ Assistance; sem- preché la nuova dimora sia ubicata nell’ambito ter- ritoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante sola- mente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazio- ne, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: per- sonal computer (anche portatili) e relativi program- mi in licenza d’uso, stampanti, modem, fax, appa- recchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregi- stratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi,
terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e / o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l’abitazione.
Dimora abituale: Quella corrispondente alla resi- denza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familia- ri conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno. Dimora abituale di tipo A: appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dal- l’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
Dimora abituale di tipo B: villa o casa unifamilia- re che potrebbe essere situata anche all’interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall’esterno dell’abitazione; oppure l’appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomu- nicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Disabitazione: l’assenza continuativa dall’abitazio- ne dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle perso- ne con lui conviventi. La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Estorsione: il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno tramite il costringimento, con violenza o minaccia, a compiere taluni atti od omettere talu- ne azioni, ai sensi dell’art. 629 del Codice Penale. Fabbricato: il complesso delle opere edili costitui- to dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicu- rato o da persona facente parte del nucleo fami- gliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in gene- re, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condi- zionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installa- zioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esem- plificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo sepa- rato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota
ché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta
valori e tutto quanto in genere serve per uso dome-
di proprietà comune.
o rischio assoluto:
dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effet- tuata come se la condizione “valore a nuovo” non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta il Contraente potrà ottenere sul supple- mento di indennità un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’in- dennizzo.
stico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall’Assicurato/locatario o dal proprieta- rio/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esempli- ficativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, par- quets, controsoffittature, soppalchi, impianti di pre- venzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetra- smittenti, decorazioni, tende esterne purché mon- tate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d’ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall’Assicurato o da perso- na facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. Il tutto di proprietà dell’Assicurato, dei suoi fami- gliari conviventi, collaboratori domestici e di
Forma di assicurazione a prim
forma di assicurazione in base alla quale l’inden- nizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola propor- zionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile Furto: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiu- sto profitto per sé o per altri.
Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d’oro, d’argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di col- tura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.
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Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell’art. 628 del Codi- ce Penale.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assi- stance al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.
Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:
- per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integra- le costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assi- curato escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d’arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalen- ti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.
Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 43. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Art. 44. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. FURTO
Sono assicurati, nei limiti della somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell’abitazione e relati- ve dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:
a) con rottura o scasso delle difese poste a prote- zione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descri- zione indicata dal paragrafo “OPERATIVITÀ DEL- L’ASSICURAZIONE” della presente sezione, ovve- ro praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
b) con uso di chiavi false;
c) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detie- ne, purché l’Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità compe- tente prima del sinistro. L’Assicurazione vale sino alle ore 24.00 del secondo giorno successi- vo alla denuncia;
d) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agili- tà personale;
e) in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato pur- ché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
f) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali attraverso serramenti lasciati aperti ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; Europ Assistance corrispon- derà l’importo liquidato dopo aver detratto uno scoperto del 10% del danno indennizzabile;
nonché in relazione a:
g) xxxxx commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro man-
sioni nell’abitazione, anche in servizio non con- tinuativo e/o anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’Autorità competente. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicura- ta con il massimo di Euro 1.500,00 per sini- stro e per anno assicurativo;
h) rapina od estorsione avvenuta nei locali conte- nenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
i) furto delle cose assicurate se portate dall’Assi- curato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotel o comunque in locali, ubicati in Europa, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro per- manenza in luogo. Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assi- curata per la dimora abituale con il massi- mo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
j) guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
- ai beni assicurati;
- per atti vandalici ai beni assicurati con il mas- simo del 10% della somma assicurata;
- ai locali che contengono i beni assicurati, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate ( esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.500,00.
k) scippo, rapina/estorsione di oggetti pregiati, preziosi, valori, documenti ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all’esterno dell’abitazione dall’Assicu- rato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della perso- na derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00, per sinistro e per anno assicu- rativo, con il limite di Euro 250,00 per il denaro.
La garanzia è valida entro il territorio italia- no, ed inoltre nei restanti stati europei, ma in tal caso verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di Euro 100,00 per sinistro.
2. OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:
- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’e- sterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da super- fici acquee, nonché da ripiani accessibili e prati- cabili per via ordinaria dall’esterno, senza impie- go cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensio- ne, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metalli- ca ed altri simili materiali comunemente impie- gati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiu- so con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costi- tuite da robuste barre di metallo o di lega metal- lica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:
quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
Europ Assistance corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 45. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 46. ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
c. i danni causati alle cose assicurate da incen- dio, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
d. i danni agevolati dall’Assicurato e/o dal Con- traente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicu- rate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
- incaricati della sorveglianza delle cose stes- se o dei locali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’articolo 649 del Codice Pena- le (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
e. i danni avvenuti quando i locali del fabbrica- to, costituenti dimora abituale dell’Assicura- to contenenti i beni assicurati - rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo gior- no; per i beni indicati al punto b) dell’art. “LIMITI DI INDENNIZZO” della presente Sezio- ne, la sospensione decorre, invece, dalle ore
24.00 del ventesimo giorno;
f. i danni ai beni indicati in polizza nella pre- sente Sezione che si verifichino nell’abitazio- ne costituente dimora saltuaria dell’Assicu- rato;
g. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazio- ne, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di parti- celle atomiche e da esposizione a radiazioni
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xxxxxxxxxx, salvo che il sinistro si sia verifica- to indipendentemente dai suddetti eventi;
h. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
i. limitatamente alla garanzia prevista dall’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” della presen- te sezione - scippo, rapina/estorsione - per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne;
j. sono, inoltre, escluse dall’Assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercita- te per conto proprio o di terzi.
Art. 47. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicu- rate;
b) darne avviso ad Europ Assistance, contat- tando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 800.904.567, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) sporgere denuncia scritta all’Autorità compe- tente, precisando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, trasmet- tendone copia al Broker (laddove la Polizza venga intermediata da un Broker);
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell’arti- colo 1914 del Codice Civile;
f) predisporre un elenco dei danni subiti con rife- rimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Peri- ti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termi- ne di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Strut- tura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance - Piazza Trento, 8 -20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri - o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventual- mente intermediata la Polizza.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla
denuncia del sinistro può comportare la perdi- ta del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 48. LIMITI DI INDENNIZZO
Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizza- bile, non pagherà più:
a) di Euro 10.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte ( esclusi i preziosi) oggetti e servizi d’argenteria;
b) del 40% della somma assicurata con il mas- simo di Euro 7.500,00 per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese di procedura;
c) del 10% della somma assicurata con il mas- simo di Euro 1.000,00 per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comuni- canti con l’abitazione, anche in corpi separa- ti purché nella stessa ubicazione, esclusi vei- coli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 250,00 per sin- golo oggetto;
d) del 10% della somma assicurata con il mas- simo di Euro 1.000,00 per il denaro.
Art. 49. AUMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizza- re l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di polizza, per:
1) il rifacimento dei documenti di famiglia;
2) le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
3) le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il bloc- co, da uso fraudolento di Carte di Credito, esclu- so il prelievo automatico e funzioni pos, sot- tratte al titolare in seguito ad un sinistro inden- nizzabile a termini di polizza.
Art. 50. FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assolu- to” ed in base al “Valore a Nuovo”.
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il “valore a nuovo” verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il “valore commerciale”.
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.
Art. 51. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia- scuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispet- tivo contratto autonomamente considerato. Qualo- ra la somma di tali indennizzi - escluso dal conteg- gio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporziona- le in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga- zione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 52. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifi- chi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro- versi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre per- sone, le quali potranno intervenire nelle operazio- ni peritali, senza però avere alcun voto deliberati-
vo. Se una delle Parti non provvede alla nomi- na del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assi-
curato di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 53. MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modali- tà del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICU- RATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sini- stro secondo i criteri di valutazione previsti dal- l’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMI- NAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in appo- sito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 54. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETRMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita sepa- ratamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo “stato d’uso”; ovvero al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazio- ne, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circo- stanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ
Eura Casa Tutto Compreso - Condizioni di Assicurazione
Assistance limita l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” come in precedenza speci- ficato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a pre- sentazione di fatture o in base agli stadi di esecu- zione dei lavori documentati dall’Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.
Art. 55. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamen- te l’ammontare del danno, dichiara distrutte o per- dute cose che non esistevano al momento dei sini- stro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 56. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sini- stro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazio- ne in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originaria- mente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.
Art. 57. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabi- lito che:
- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’in- dennizzo per essi percepito non appena, per effet- to della procedura di ammortamento - se consen- tita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cam- biari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 58. RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance inden- nizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi per- duti o danneggiati, escluso qualsiasi conse- guente deprezzamento della raccolta o collezio- ne o delle rispettive parti.
Art. 59. RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assi- stance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoper- ta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.
Art. 60. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso
di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vin- colanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liqui- dato a termini di polizza deve essere pagato all’As- sicurato oppure al Contraente con il consenso dell’ Assicurato stesso.
Art. 61. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia defi- nitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimen- to stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previ- sti dall’art. “ESCLUSIONI” della presente Sezione.
Art. 62. CAMBIO DOMICILIO -
TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria ven- gano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunica- zione di trasferimento; sempreché la nuova dimo- ra sia ubicata nell’ambito territoriale previsto dalla Polizza.
Trascorso tale periodo la garanzia è operante sola- mente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’Art. “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza ana- grafica dell’Assicurato o dimora saltuaria, di pro- prietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, sem- preché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura resi- denziale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 63. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Art. 64. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo “Prestazioni”, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono for- nite fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti. Qualora nel periodo di validità della presente Poliz- za l’Assicurato, previo invio ad Europ Assistance della scheda di intervento a sue mani, dovesse atti- vare la medesima prestazione (prestazioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) con un intervallo di 15 giorni dalla prima e, qualora il personale tecnico inviato da Europ Assistance dovesse riscontrare che la causa della seconda richiesta di assistenza è dovuta alla mancata effettuazione dell’intervento a regola d’arte, Europ Assistance, nei limiti dei massimali
indicati nelle singole prestazioni, terrà a proprio carico le spese relative all’uscita e alla manodope- ra del secondo intervento. Tutte le eventuali eccedenze rispetto ai massimali previsti in Polizza, resteranno a carico dell’Assicurato.
PRESTAZIONI
1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fab- bro per furto o tentato furto, smarrimento o rottu- ra delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Strut- tura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
- i costi relativi al materiale necessario alla ripara- zione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idrau- lico a seguito di allagamento, infiltrazione, man- canza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizza- tiva provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
- i costi relativi al materiale necessario alla ripara- zione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tuba- ture mobili collegati o meno a qualsiasi appa- recchiatura (ad esempio lavatrici);
- i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elet- tricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accen- sione, alle prese di corrente o agli impianti di dis- tribuzione interna, la Struttura Organizzativa prov- vederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, com- presi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;
Eura Casa Tutto Compreso - Condizioni di Assicurazione
- i costi relativi al materiale necessario alla ripara- zione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contat- ti provocati dall’Assicurato;
- i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimenta- zione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
4. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D’ACQUA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un inter- vento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale spe- cializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo del- l’intervento fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- guasti di rubinetti e di tubature mobili colle- gati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari;
- negligenza dell’Assicurato.
5. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un ter- moidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segna- lazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
6. INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un tappa- rellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizza- tiva provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segna- lazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
7. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Esclusioni
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
8. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un ripa- ratore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorife- ro, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di effica- cia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro
1.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi:
- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dal- l’Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le ripara- zioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.
9. TRASLOCO
Nel caso in cui, in seguito a uno degli eventi previ- sti alle precedenti Sezioni I e/o II, qualora richia- mate nel Modulo di Polizza, l’Assicurato necessitas- se di effettuare un trasloco, la Struttura Organizza- tiva provvederà ad organizzare il trasloco del mobi- lio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di Euro
1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro
2.000,00 per anno assicurativo.
Esclusioni:
Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 gior- ni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco salvo quanto previsto nella prestazione “Spese” della Sezione I - Incendio.
10. IMPRESA DI PULIZIA
Nel caso in cui, in seguito a uno degli eventi pre- visti alle precedenti Sezioni I e/o II, qualora richiamate nel Modulo di Polizza, l’abitazione del- l’Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperi- mento e all’invio di un’impresa di pulizia specia- lizzata.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del- l’intervento di pulizia fino alla concorrenza mas- sima di Euro Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.
Art. 65. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono erogabili per il fabbricato, indi- cato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxx- xxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 66. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione milita- re, insurrezione, rivoluzione, confisca o requi- sizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo , radia- zioni;
f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insuffi- ciente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
g.i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
h. i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manu- tenzione o revisione, nonché i danni verificati- si durante le operazioni di collaudo o di prova;
i. i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispon- dere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
j. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 67. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Orga- nizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprova- ta impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve con- tattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di pren- dere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi, può compor- tare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Art. 68. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conse- guenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Dimora abituale: Quella corrispondente alla resi- denza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familia- ri conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
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Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 69. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica il cui interesse è protetto dal- l’Assicurazione, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 70. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Europ Assistance tiene indenne il Contraente Assi- curato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro convi- venti (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale veri- ficatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività pro- fessionale.
L’Assicurazione è operante anche per la responsa- bilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere compresi gli addetti ai servizi domesti- ci, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti ine- renti allo svolgimento delle loro mansioni.
La garanzia vale inoltre per:
1. la conduzione dell’abitazione abituale e saltuaria dell’Assicurato, delle antenne radiotelericetra- smittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
2. i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato nella sua qualità di commit- tente;
3. la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazio- ne obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
4. l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti acci- dentali provocati da minori dei quali l’Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conse- guenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
5. la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
6. la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna tempora-
nea presso terzi, per conto del Contraente/Assi- curato, purché detti terzi non svolgano per pro- fessione tale attività;
7. la proprietà di cani, anche in consegna tempora- nea presso terzi per conto del Contraente/Assicu- rato, purché detti terzi non svolgano per profes- sione tale attività, con applicazione di una fran- chigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro.
La garanzia è operante a condizione che:
a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
9. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
10. la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
11. l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.
L’assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’ap- plicazione di uno scoperto pari al 10% dell’im- porto risarcibile per ogni sinistro, ai danni deri- vanti da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di atti- vità industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indenniz- zabile a termini di Polizza.
2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato di quanto questi sia tenuto a pagare (capita- li, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da pre- statori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia deri- vata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della tabella allega- ta al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;
nei limiti dei massimali indicati nel Modulo di
Polizza.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
3. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. “PER- SONE NON CONSIDERATE TERZi” comma b), sono
considerate terzi le persone non dipendenti del- l’Assicurato (per le quali l’Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
L’assicurazione è prestata entro i massimali sta- biliti per la Responsabilità Civile verso presta- tori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contem- poraneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavo- ro (R.C.O.).
4. MINORI AFFIDATI A PERSONE
NON CONVIVENTI CON L’ASSICURATO
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l’Assicura- to, per fatto di figli minori dell’Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.
Art. 71. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida in tutto il Mondo.
Art. 72. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione;
d. derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agri- xxxx e di servizi;
e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, natura- li o provocati artificialmente;
x. xx xxxxxxx;
g. da campi elettromagnetici;
h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
i. derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successi- ve modificazioni;
j. derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
k. da impiego di aeromobili o apparecchi sog- getti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e succes- sive modificazioni;
l. da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli pre- visti nell’art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta;
m. da proprietà e uso di natanti a motore;
n. da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
o. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
p. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
Eura Casa Tutto Compreso - Condizioni di Assicurazione
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:
q. le malattie professionali.
Art. 73. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto cono- scenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri
- garanzia R.C.”.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdi- ta del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 74. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una plu- ralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarci- mento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 75. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha inte- resse la gestione delle vertenze, tanto in sede stra- giudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette ver- tenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assi- curato del pregiudizio derivatole dall’inadem- pimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massi- male stabilito in Polizza per il danno cui si rife- risce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incon- trate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 76. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i geni- xxxx, i figli di tutti i soggetti assicurati, non- ché qualsiasi parente e affine con loro convi- vente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato sub- iscano il danno in occasione della loro parte- cipazione alla gestione dell’attività domesti- ca e/o famigliare;
c. quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le per-
sone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono con- siderati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
SEZIONE V - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL FABBRICATO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Dimora abituale: Quella corrispondente alla resi- denza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familia- ri conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno. Dimora saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
Fabbricato: il complesso delle opere edili costitui- to dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall’Assicu- rato o da persona facente parte del nucleo fami- gliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in gene- re, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condi- zionamento d’aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installa- zioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esem- plificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo sepa- rato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 77. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Art. 78. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO
Se indicato in Polizza il relativo massimale, Europ Assistance tiene indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, del fabbricato fino a concorrenza delle somme indicate in Polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civil- mente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da ten- nis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco.
L’assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manuten- zione.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro.
L’Assicurazione è estesa:
1. ai danni ai veicoli o natanti di terzi in consegna o in custodia all’Assicurato o detenuti a qualsia- si titolo. Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sini- stro;
2. entro il massimale per danni a cose, con il limi- te di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assi- curativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sini- stro indennizzabile a termini di Polizza;
3. alla committenza di lavori di ordinaria/straordi- naria manutenzione dei locali, esclusi comun- que i danni subiti dalle persone che parteci- pano ai lavori.
Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Art. 79. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 80. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a. da furto;
b. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operan- te anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso. Sono esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
d. derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agri- xxxx e di servizi;
e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, natura- li o provocati artificialmente;
x. xx xxxxxxx;
g. da campi elettromagnetici;
h. alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
Eura Casa Tutto Compreso - Condizioni di Assicurazione
i. derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
j. derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria salvo che si tratti di locali posti in un condo- minio;
k. da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne.
Art. 81. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto cono- scenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguen- do le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia
S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indi- cando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri - garanzia R.C.”.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 82. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 83. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire perso- nalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assi- curato del pregiudizio derivatole dall’inadem- pimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massi- male stabilito in Polizza per il danno cui si rife- risce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incon- trate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 84. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genito- ri, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato sub- iscano il danno in occasione della loro parte- cipazione alla gestione dell’attività domesti- ca e/o famigliare;
c. quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le per- sone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
d. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile così come modificato D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e successi- ve modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono con- siderati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte all’interno dello stesso fabbricato.
Art. 85. VALORE DEL FABBRICATO
E ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora i metri quadrati dichiarati aumentati del 20% siano inferiori rispetto a quelli effettivi e nel contempo la somma assicurata sia inferiore al costo di ricostruzione a nuovo Europ Assistance risponde del danno in proporzione al rapporto della somma assicurata ed il costo suddetto trovando così appli- cazione la regola proporzionale di cui all’Articolo 1907 C.C. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola ecceden- za. La somma assicurata per il fabbricato viene determinata considerando i metri quadri relativi alla superficie interna calpestabile aumentata del 15% per considerare anche la superficie dei muri interni dell’abitazione. Nel calcolo dei metri quadri si includono quelli relativi a box, cantine, mansar- de anche non abitabili ed ogni altra dipendenza.
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE FAMIGLIA DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contraente: per l’assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo con- trattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volon- tarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’ar- resto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicem- bre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, impruden- za o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rap- porto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di pre-
sunta violazione di norme penali che viene notifi- cata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’in- dicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delit- ti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facen- dosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 86. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
- il Contraente, persona fisica, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicura- te con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 87. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illi- mitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assi- curato per la difesa dei suoi interessi in sede extra- giudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese ven- gono riconosciute solo quando il distretto di Corte
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d’Xxxxxxx nel quale viene radicato il procedimen- to giudiziario è diverso da quello di residenza del- l’Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizio- ne di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicura- to, o di transazione autorizzata da Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Peri- ti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudizia- ri fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’Assicurato può ottenere informa- zioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condi- zioni di polizza, le modalità e i termini per la denun- zia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in esse- re telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 88. DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costi- tuite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
È inoltre escluso il pagamento di spese connes- se all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 89. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente arti- colo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nel- l’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti pena- li) per ottenere il risarcimento di danni a perso- ne e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La presta- zione è operante anche prima della formulazio- ne ufficiale della notizia di reato;
3. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relati- ve pertinenze indicati in Polizza ed occupati dal- l’Assicurato;
4. sostenere controversie relative a diritti reali.
Art. 90. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorus- sia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimar- ca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Porto- gallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Rus- sia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di poliz- za gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudi- ziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 91. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nel- l’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
1. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e ser- rate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
2. controversie derivanti da fatto doloso del- l’Assicurato;
3. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
4. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’ Art. “PRE- STAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
5. controversie in materia di diritto amministra- tivo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
6. controversie in materia di contratti prelimi- nari di vendita o di contratti di compravendi- ta di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
7. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in polizza;
8. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità com- petente per legge;
9. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
10. controversie derivanti dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
11. controversie relative a cariche sociali rive- stite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
12. controversie derivanti dall’attività impren- ditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro sub- ordinato;
13. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rap- porti tra soci ed amministratori e le contro- versie derivanti da contratto di agenzia;
14. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
15. controversie contrattuali con Europ Assistan- ce;
16. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 92. INSORGENZA DEL SINISTRO -
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarci- mento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’As- sicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa rife-
rimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od oppo- sizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della poliz- za, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (provenien- te da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempre- ché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denun- ce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissio- ne della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzio- ne o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sini- stro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o con- nesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesi- mo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il rela- tivo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 93. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente/Assicurato deve immediatamen- te denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e / o ne abbia avuto cono- scenza, accedendo al portale www.sinistrionli- xx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
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xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S. p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assi- stance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 94. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tute- la dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazio- ne e procurare i documenti necessari.
Art. 95. GESTIONE DEL SINISTRO
E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bona- rio componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o trans- azioni senza il preventivo benestare di Europ Assi- stance. In caso di inadempimento di questi oneri l’As- sicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dal- l’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la contro- versia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rim- borsa anche le eventuali spese sostenute esclusi- vamente in sede giudiziale per un legale corri- spondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affida- re la tutela dei propri interessi. La procura al lega- le designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito
di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicu- rato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo lega- le a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale inca- ricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di teme- rarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stes- si dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’in- dennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controver- sia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assi- stance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudi- ziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden- te del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono riparti- te al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assi- curato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 96. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transatti- vamente con la controparte.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROPRIETARIO IMMOBILIARE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Contraente: per l’assicurazione di Tutela Legale, per Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e beneficiario dell’indennizzo con- trattualmente previsto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volon- tarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’ar- resto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002
n. 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. Delitto Colposo: colposo o contro l’intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, impruden- za o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall’autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l’intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rap- porto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di pre-
sunta violazione di norme penali che viene notifi- cata all’imputato mediante “informazione di garanzia”. Tale comunicazione deve contenere l’in- dicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delit- ti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “delitto colposo” e “delitto doloso”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facen- dosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 97. SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il Proprietario Immobiliare, persona fisica o giuri- dica, residente o avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Art. 98. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illi- mitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assi- curato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
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In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese ven- gono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimen- to giudiziario è diverso da quello di residenza del- l’Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizio- ne di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicura- to, o di transazione autorizzata da Europ Assistan- ce ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Peri- ti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di con- troversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giu- diziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Contro- parte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudizia- ri fino ad un limite di Euro 500,00;
In caso di un evento riguardante le garanzie ogget- to dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicura- ti, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 99. DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costi- tuite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
È inoltre escluso il pagamento di spese connes- se all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 100. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente arti- colo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono per le seguenti garanzie:
1. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per con- tratti assicurativi che riguardano l’unità immobi- liare assicurata;
2. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La presta- zione è operante anche prima della formulazio- ne ufficiale della notizia di reato;
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemen- te dalla durata della presente Polizza.
Art. 101. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono comunque esclusi dalla copertura di poliz- za gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudi- ziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 102. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’arti- colo “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
1. controversie derivanti da fatto doloso dell’as- sicurato;
2. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o con- seguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
4. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
5. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
6. controversie in materia di contratti prelimi- nari di vendita o di contratti di compravendi- ta di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
7. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione;
8. controversie derivanti dalla proprietà e dal- l’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
9. controversie contrattuali ivi compreso per il recupero crediti salvo quanto previsto in “PRESTAZIONI GARANTITE”;
10. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
11. per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente;
12. per contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobilia- ri per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
13. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
14. controversie contrattuali con Europ Assistan- ce;
15. controversie non espressamente indicate nell’articolo “PRESTAZIONI GARANTITE”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 103. INSORGENZA DEL SINISTRO -
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa rife- rimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministra- tive;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della poliz- za, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (prove- niente da altra Compagnia o da Europ Assistan- ce), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferisca- no ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presen- ta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sini- stro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o con- nesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesi- mo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il rela- tivo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 104. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e / o ne abbia avuto conoscenza,
accedendo al portale www.sinistrionline.europas- xxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure acce- dendo direttamente al sito www.europassistan- xx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, fax 00 00000000, Numero
Verde 800.085820.
In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assi- stance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 105. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tute- la dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazio- ne e procurare i documenti necessari.
Art. 106. GESTIONE DEL SINISTRO
E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bona- rio componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o trans- azioni senza il preventivo benestare di Europ Assi- stance. In caso di inadempimento di questi oneri l’As- sicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra
Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dal- l’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la contro- versia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rim- borsa anche le eventuali spese sostenute esclusi- vamente in sede giudiziale per un legale corri- spondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affida- re la tutela dei propri interessi. La procura al lega- le designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicu- rato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo lega- le a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale inca- ricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale
originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di teme- rarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stes- si dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’in- dennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controver- sia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assi- stance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudi- ziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden- te del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono riparti- te al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assi- curato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 107. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transatti- vamente con la controparte.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di pro- blema oltre che ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
Dall’Italia 800.904.567
dall’Italia e dall’estero x00.00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
□ tipo di intervento richiesto;
□ nome e cognome;
□ numero della Polizza;
□ Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
□ recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un tele- gramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/ garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196 / 03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e -solo qualora necessario- sensibili e giudiziari (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statisti- che);
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assi- stance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di sod- disfazione della qualità dei servizi (1.d).
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’E- stero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestio- ne della postalizzazione;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Xxxxxxxxx, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all’esecu- zione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa;
c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo esem- plificativo, agenti e subagenti;
d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Pri- vacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle fina- lità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commer- ciali - al trattamento scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Protezione Dati.
XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
pag. 1/1
Eura Casa Tutto Compreso - Modulo Proposta di Polizza
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00
i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PREVENTIVO N.
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza
ore 24 del:
Scadenza
ore 24 del:
anni:
Durata
mesi:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva
Pol. sostituita n°
gg:
INTESTATARIO DI POLIZZA
UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA
VINCOLO
GARANZIE PRESTATE
PREMIO
MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e
Carta di credito (ove l’intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l’ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non supera l’importo di Euro 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).
Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI – EURA CASA TUTTO COMPRESO
Cognome e Nome/ Ragione sociale | |||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. |
Data nascita | Comune di nascita | Prov.: | Codice fiscale/ P.IVA: |
DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
Tipologia abitazione assicurata | Mq | |||||
Indirizzo | ||||||
Cap | Città | Prov. | ||||
Sinistri incendi ultimi 4 anni: | Si | No | Sinistri furto / rapina ultimi 4 anni: | Si | No |
Vincolo | Istituto vincolatario | Data scadenza vincolo |
Garanzie | Massimali Euro | Premio Imponibile Euro | Imposte Euro | Premio Lordo Euro |
Premio alla firma (Euro) | Rate successive (Euro) | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
Totale |
Validità preventivo:
Data emissione preventivo:
Europ Assistance Italia S.p.A.
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.
L’Intestatario di Polizza letta l’Informativa Privacy:
- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all’estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell’Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.;
□ presta □ nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;
□ presta □ nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all’Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Firma
Firma
L’Intestatario di Xxxxxxx dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 13329 , contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di
Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s’ impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Data ultimo aggiornamento 01.06.2013
Gentile Cliente,
La informiamo che ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, che ha la finalità di accrescere la trasparenza nel rapporto tra impresa e assicurato, a partire dal 1 Novembre 2013 è possibile, attraverso l’accesso all’area riservata del sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A., consultare le Sue coperture assicurative in essere sottoscritte presso Europ Assistance o i suoi partner.
All’interno della Sua area riservata saranno disponibili le condizioni contrattuali, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.013.529 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
Europ Assistance Italia S.p.A