SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” - FSE 2014-2020- PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI.SECONDA TRIENNALITÀ 2021-2023
CIG N. 8487720020 CUP J81H20000170006
Importo posto a base di gara: € 203.193,00 oltre l’IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. Oneri alla sicurezza pari a zero.
Art. 1- Oggetto e contenuti della Convenzione
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto del terzo settore per la realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione “- FSE 2014-2020 - Proposte di intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti. Seconda triennalità 2021-2023.
Il servizio in affidamento ha come finalità generale la riduzione della marginalità estrema attraverso la promozione di interventi di inclusione sociale e scolastica delle famiglie e dei bambini e adolescenti appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti.
Tale finalità si articola nei seguenti obiettivi:
− Miglioramento dell’inclusione scolastica e del successo formativo dei minori RSC;
− Contrasto alla dispersione scolastica dei minori RSC;
− Miglioramento dell’accesso ai servizi socio-sanitari dei minori RSC e delle loro famiglie;
− Consolidamento di una governance intercittadina e multisettoriale sostenibile.
Tre sono gli ambiti di azione: la rete locale dei servizi, la scuola e i contesti abitativi.
Il lavoro sulla rete locale pone l’attenzione sulla contestualizzazione delle progettualità nelle realtà territoriali e sulla necessità di dare forma stabile a meccanismi di gestione degli interventi sociali e socioeducativi. La cooperazione tra settori sociale, sociosanitario, educativo e terzo settore è un requisito fondamentale nelle azioni e strategie di contrasto alla marginalità e all’esclusione sociale. È anche il presupposto per la realizzazione di interventi che mirano a cambiare sia le condizioni oggettive di vita sia la cultura e le rappresentazioni sociali che colludono con il permanere di condizioni di svantaggio e discriminazione.
Il lavoro nella scuola finalizzato a promuovere una scuola più inclusiva e a combattere la dispersione scolastica, è rivolto non solo ai bambini RSC ma a tutti i bambini presenti nella classe coinvolta nel progetto, agli insegnanti, al dirigente scolastico e al personale ATA, con l’idea che una scuola inclusiva sia una scuola accogliente e migliore per tutti (bambini e personale) e non solo per gli studenti RSC.
Il lavoro nei contesti abitativi è finalizzato a integrare gli obiettivi di sostegno scolastico con quelli volti alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia, favorendone l’accesso ai servizi locali e promuovendone un percorso verso l’autonomia. Le attività cercheranno, quindi, di rafforzare il lavoro realizzato a scuola anche con accompagnamenti individualizzati e di gruppo, nonché di favorire l’accesso ai servizi locali delle famiglie coinvolte, una partecipazione attiva delle famiglie e, in generale, di promuovere la tutela della salute.
I destinatari del servizio possono essere suddivisi in diretti e indiretti. Destinatari diretti:
- Bambini e ragazzi RSC dai 6 ai 14 anni.
- Famiglie RSC.
Saranno oggetto di attenzione anche:
- i bambini RSC di 3-5 anni, attraverso attività rivolte alla pre-scolarizzazione;
- i ragazzi che hanno completato il ciclo della scuola secondaria di I grado che si avviano alla secondaria di II grado e a percorsi di formazione professionale, a rischio di abbandono scolastico.
Destinatari indiretti:
- tutti i bambini e ragazzi non RSC iscritti nelle classi e scuole coinvolte nel Progetto;
- dirigenti scolastici, corpo docente e personale ATA;
- responsabili e operatori dei settori sociale e sociosanitario, e più in generale, della rete locale per l’inclusione.
Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella realizzazione delle attività previste dal progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei minorenni Rom, Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della città di Roma, iscritti e frequentanti classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dei seguenti Istituti Comprensivi (I.C.) :I.C. F.lli Cervi; I.C. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; I.C. Xxxxxxx Xxxxxxx; I.C. Xxxxx Xxxxxxxxxx; I.C. Via Xxxxxx xx Xxxxx; I.C. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Servizio risponde funzionalmente al Responsabile Dipartimentale del Servizio stesso che sarà nominato dal Dirigente del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.
Il Servizio denominato realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione “- FSE 2014-2020 - Proposte di intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti. Seconda triennalità 2021-2023 sarà realizzato da Operatori scuola- contesto abitativo individuati dal Contraente.
Il Contraente pertanto dovrà.
- individuare gli educatori/operatori per le attività scolastiche e territoriali (operatori scuola/campo/contesti abitativi/famiglie), secondo i seguenti criteri: comprovate esperienze di educativa territoriale e di supporto nei percorsi scolastici dei minori RSC; Capacità di promuovere attività scolastiche con metodologie didattiche inclusive e cooperative; esperienze di lavoro pregresse con minori e famiglie RSC nei contesti abitativi; conoscenza delle reti socio- scolastiche e sanitarie contestuali che si occupano di minori e famiglie RSC e non.
- garantire la programmazione e la realizzazione di interventi mirati ai gruppi classe e concorrere a sostenere le Scuole nell’includere tutti e ciascun alunno.
Nello specifico l’operatore scuola-contesti abitativi, dovrà realizzare le attività così articolate: nella scuola:
- mantenere i contatti con i dirigenti e gli insegnanti coinvolti nel progetto;
- facilitare l’iscrizione dei bambini a scuola;
- monitorare le situazioni a rischio di abbandono scolastico;
- facilitare l’organizzazione del percorso di formazione e supervisione di insegnanti, dirigente e personale ATA;
- co-progettare le attività laboratoriali con i ragazzi a scuola e/o a distanza e supportare specifici momenti di didattica in classe rivolti all’implementazione del cooperative learning o del learning by doing;
- partecipare alle Équipe multidisciplinari (eventualmente anche al Tavolo locale);
- collaborare alla realizzazione della attività di monitoraggio e valutazione finalizzata alla raccolta dati e informazioni del contesto scolastico.
nei contesti abitativi:
- attivare e finalizzare i contatti con i servizi socio-sanitari locali per favorire il contatto con le famiglie;
- monitorare le situazioni a rischio di abbandono scolastico;
- favorire il processo di empowerment delle famiglie rispetto ai servizi e alla scuola;
- supportare il percorso formativo dei bambini e degli adolescenti attraverso una stretta collaborazione con l’operatore della scuola;
- sostenere la socializzazione dei bambini e adolescenti Rom anche attraverso la fruizione di attività rivolte a tutti i bambini (rom e non rom)
- partecipare all’Équipe multidisciplinari (eventualmente anche al Tavolo locale)
- collaborare alla realizzazione della attività di monitoraggio e valutazione finalizzata alla raccolta dati e informazioni del contesto abitativo
Modalità e caratteristiche prestazionali da garantire:
In coerenza con l’approccio metodologico di tutto il progetto nazionale, così come specificato agli artt 5 e 6 del Capitolato speciale d’appalto, le attività da svolgere a scuola o in stretta connessione con il mondo della scuola e della formazione professionale, nei campi o in altri contesti abitativi, dovranno essere attuate attraverso modalità che favoriscano la partecipazione attiva e consapevole di bambini, ragazzi e famiglie RSC. Per ulteriori dettagli si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto.
Dovrà essere pertanto garantito:
- il coinvolgimento dei bambini, ragazzi e famiglie nei processi decisionali, nella concreta realizzazione di alcune attività (esempio laboratori sulle abitudini alimentari o musicali) alle riunioni della scuola e di classe e in altre iniziative, è da ritenersi un fattore cruciale rispetto all’obiettivo dell’integrazione scolastica e sociale.
- la creazione di competenze in loco con il coinvolgimento di un gruppo di insegnanti in un percorso di formazione formatori che dovrà trovare forme di sostenibilità nel lungo periodo a conclusione del triennio;
- il lavoro di integrazione realizzato a scuola anche con accompagnamenti individualizzati e in piccoli gruppi;
- la creazione di percorsi virtuosi di accesso alla scuola e ai servizi da parte dei gruppi familiari presenti nei vari contesti abitativi e in particolare dalle famiglie coinvolte nelle attività realizzate a scuola.
In considerazione della attuale crisi sanitaria epidemiologica da Covid-19, viene evidenziata l’importanza di intraprendere tutte le azioni e misure possibili volte a contrastare la diffusione del virus, in relazione alle attività progettuali sopra descritte.
L’Operatore scuola-contesto abitativo oltre a promuovere le azioni progettuali con i bambini e le famiglie RSC del progetto, svolgerà anche il ruolo di “antenna” rispetto ad altre criticità e problema- ticità che egli individuerà (situazioni di grave degrado ambientale e abitativo, prostituzione minorile, spaccio e uso di sostanze da parte di minori, violenza domestica ecc.).Lo sviluppo dei canali di comunicazione che privilegino le famiglie coinvolte nelle attività progettuali, ma aperte alle altre fa- miglie presenti, consentirà all’operatore di assorbire tutta una serie di conoscenze e informazioni da trasmettere, in particolare, in sede di équipe multidisciplinare. Veicolata dalle attività presso i campi e altri contesti, l’EM potrà così diventare un osservatorio non giudicante e fondamentale per l’analisi di situazioni di varia natura e decidere se affrontarle con percorsi specifici (se riferibili alle attività progettuali) o riportarle ad altri livelli o contesti per maggiori e più puntuali approfondimenti.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato), nonché negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Legge n.120/2020 di conversione del D.L 16 luglio 2020 n.76(c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx. e ii. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
- il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- -il “Patto di integrità” allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- il “Protocollo di azione- vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- D.P.C.M. del 30 marzo2001;
- DGR Lazio 13 giugno 2017. N.326 Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali.
- le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016;
- D.P.C.M. “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 38;
- Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989” Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;
- Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2010/2276 del 9 marzo 2011 sulla strategia dell’UE per l’inclusione dei Rom;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo n. 173/2011 “Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, recepita nella “Strategia Nazionale dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020”;
- D.lgs. n. 275 del 25 luglio 1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed in particolare l’articolo 38 sull’istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull’educazione interculturale;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione e asilo;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;
- Circolare Ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, e in particolare il punto 1. Paragrafo III e il punto 3. comma a);
- I 10 Common Basic Principles on Roma Inclusion del 2010 che prevedono: politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie; approccio mirato, esplicito, ma non esclusivo; approccio interculturale; integrazione generale; consapevolezza della dimensione di genere; divulgazione di politiche basate su dati comprovati; uso di strumenti comunitari; coinvolgimento degli Enti regionali e locali; coinvolgimento della società civile; partecipazione attiva dei RSC.
- - la Comunicazione (CE, COM (2013) 454 final del 26.06.2013) con cui la Commissione europea ha esortato gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in materia di integrazione economica e sociale dei Rom;
- Le Osservazioni conclusive delle Nazioni Unite emanate nel febbraio 2019, con le raccomandazioni rivolte all’Italia anche sul tema dell’inclusione dei minorenni RSC;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
L’Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell’affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta progettuale acquisita al prot. n………….del che l’Organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L’affidamento delle attività oggetto del presente contratto ha durata dal 01/04/2021, o dalla eventuale diversa data di affidamento del servizio, fino al 30/09/2023.
L’Organismo affidatario assicura il servizio per tutto il periodo dell’affidamento.
Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
In caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le modalità individuate nel capitolato e secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Art. 3 – Personale
Il progetto prevede il lavoro integrato delle figure professionali previste dal Capitolato, ove oggetto di riassorbimento per la clausola sociale, elencate e descritte nell’ offerta presentata in sede di gara.
Entro la data di avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi, le qualifiche e le tipologie del contratto, che dovranno essere coerenti con quelle richieste dalla stazione appaltante e indicate nell’offerta, a pena di decadenza. Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’ Amministrazione aggiudicatrice.
La nuova professionalità dovrà possedere caratteristiche di competenza ed esperienza comunque non inferiori rispetto a quelle dell’esperto da sostituire.
Tale eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata preventivamente dall’Amministrazione Comunale ed essere svolta da personale che abbia effettuato un precedente periodo di affiancamento di 30 ore distribuite in un arco non inferiore a n.10 giorni.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L. contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché accertata violazione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori.
Art. 4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa, e per il periodo innanzi indicato ammonta a € 203.193,00 (in lettere duecentotremila e centonovantatrè,00 ), al netto dell’I.V.A.
L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate, in ogni caso, nessuno altro corrispettivo (o rimborso) sarà comunque dovuto da parte dell’appaltatore all’organismo affidatario.
Art. 5 - Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L’esecutore è tenuto altresì ad inviare alla stazione appaltante entro 5 giorni dalla stipula del pre- sente contratto, i nominativi degli operatori e l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio con i relativi atti attestanti le qualifiche professionali e i curricula dei singoli operatori.
In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l’esecu- tore assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qua- lifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante.
È a carico dell’affidatario del servizio ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività oggetto del contratto.
È compito dell’equipe dell’affidatario effettuare un costante monitoraggio dell’attività svolta e una periodica analisi valutativa dell’efficacia del servizio.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione con- trattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da dispo- sizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il tratta- mento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle pre- stazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità pro- poste in sede di offerta migliorativa.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni afferenti il presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell’imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione.
Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
In caso di sospensione il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comun- que quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la
stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.
Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, spetterà all’esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all’art.10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
Art. 7 - Proposte migliorative
L’Organismo, senza alcun onere per l’Amministrazione Capitolina, mette a disposizione i seguenti servizi, migliorie e innovazioni:
……………………
……………………
Tali attività devono essere svolte con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della convenzione nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni previste nei sopra indicati documenti di gara.
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 16 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rileva- zione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la man- cata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) una penale del 5% del valore del contratto come definita patto di integrità (allegato A) al presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di con- corrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art19.;
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risul- tato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determina- zione dirigenziale di affidamento del presente servizio da parte dell’Ufficio proponente di Roma Ca- pitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al pre- sente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà co- municare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contesta- zione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 9 - Referenti Progettuali
Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di seguire lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, rivestono la funzione di referente proget- tuale:
Per Roma Capitale – Referente ……………………………………………..
Per l’Organismo Affidatario - Referente……………………………………….
Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii..
Ai sensi dell’art 113-bis, comma 3 del Codice, come introdotto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore all'esito positivo della verifica di conformità.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
I pagamenti decorreranno dall’inizio effettivo del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato.
Le attività previste dal Progetto e oggetto della presente gara sono cofinanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n 284 e da Roma Capitale come da Convenzione di Sovvenzione del 06.08.2020.
Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività della seconda triennalità del Programma Operativo Nazionale “Inclusione “FSE 2014-2020, stipulata tra la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Roma Capitale, il pagamento dell’importo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione di Roma Capitale indicante l’effettivo avvio delle attività;
b) erogazione delle successive tranche di finanziamento con cadenza trimestrale previa presenta- zione, da parte di Roma Capitale, delle relative domande di rimborso complete della prescritta do- cumentazione di rendicontazione delle spese/attività, ossia a costi reali, così come di seguito speci- ficato, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e co- munque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa; quale che sia l'a- vanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale
di tali ulteriori tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo asse- gnato che, sommato al 15% dell’anticipo, consentirà di ricevere in corso d’opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;
c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rim- borso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate.
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.
Dovrà essere utilizzato il IPA 29E49I quale codice identificativo del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.
È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata corrispon- dente alle attività richieste da Progetto Nazionale, così come indicate nella documentazione di gara e all’art.1 del presente schema di Contratto, nonché il relativo periodo di fatturazione;
- nel campo fattura denominato “DATI DEL CONTRATTO” dovrà essere specificata la se- guente dicitura: D.D. n. …….. / (anno) cod. creditore n. ……..
Codice Identificativo Gara n. 8487720020 e il CUP J81H20000170006 del progetto assegnato.
Le operazioni a costi reali sono rimborsate a fronte della presentazione di documenti contabili com- provanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole ga- ranzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quie- tanzata.
Nello specifico per quanto riguarda la voce di spesa relativa al costo del personale, la Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese rendicontate sarà costi- tuta da:
- Prospetto di calcolo del costo orario attribuito al progetto timbrato e firmato del Legale Rappre- sentante;
- F24 quietanzato di versamenti contributivi (INPS, INAIL, ecc.), F24 quietanzato di versamenti ritenute fiscali (IRPEF, IRAP, ecc.), relativo al prospetto riepilogativo della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza relativa al personale dedicato;
- Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione) ;
- Ricevuta pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario)
- E/C bancario o atto equivalente del periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti nella domanda di rimborso.
Si precisa inoltre che in tutti i casi in cui la valorizzazione delle ore lavorate preveda frazioni di ora, il Prospetto riepilogativo delle presenze e i timesheet dovranno essere arrotondati all’ora o alla mezz’ora rispetto alla somma delle ore totali rendicontate (es: totale mensile).
Conseguentemente, qualora sia stato rendicontato un importo superiore al prodotto “ore lavorate x costo”, l'Amministrazione procederà alla decurtazione degli importi eccedenti.
I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite, ivi compreso il rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010.
Il Contraente ha l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di con- tabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di conta- bilità separata o adeguata codifica contabile e informatizzata per tutte le operazioni relative al pro- getto.
Assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposi- zione dell’Amministrazione, almeno per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, secondo quanto disposto dal punto o) dell’art. 3 della Convenzione precedentemente citata e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale.
La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea all’Amministrazione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l’adeguata conservazione e l’immediata intelligibilità.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commer- ciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal docu- mento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo cor- rispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicura- tivi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Am- ministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, de- traendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii..
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Art. 11 - Controlli e Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di 6 (sei) mesi di attività il D.E.C. in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 8 del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Competono al D.E.C. le seguenti attività: svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice; dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei docu- menti contrattuali; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabi- lità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultima- zione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certifi- cato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condi- zioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, comma 8 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.E.C.
Verifica di conformità in corso di esecuzione.
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione almeno una volta al mese.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il R.U.P. o suo delegato e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al re- sponsabile unico del procedimento.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini con- trattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Commissione incaricata della verifica di conformità
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità,
In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità a) copia degli atti di gara; b) copia del contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Art. 13. Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 14 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ovvero in caso di “consegna ad urgenza” al momento della sottoscrizione del relativo verbale, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 00000000000000000, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
o del certificato di regolare esecuzione.
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Roma Capitale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
Roma Capitale può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di 16 avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggrega- zione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa (clausola vessatoria).
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale (clausola vessatoria).
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.”
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto.
In tal caso l’esecutore ne fa denuncia al direttore dell’esecuzione entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dell’esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 16 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 del medesimo decreto e ss. mm. e ii.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Il Contraente (………) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato ed i nominativi e i Codici Fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale- Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L.
n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchina
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale. È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 – Patto di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2020, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato in allegato al piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 il seguente “Patto di Integrità:
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il
contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice e ss. mm. ii..
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1 del Codice, il direttore dell’esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di ap- palto ai sensi dell'articolo 106 del Codice e ss.mm.ii. cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto ini- ziale, avrebbero consentito l'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accet- tazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori par- tecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudi- catore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ri- strutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b)del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'ap- palto iniziale) e 106, comma 1, lett. c)del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2e ss.mm.ii del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e ss.mm.ii e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento defini- tivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giu- dicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appal- tatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo econo- mico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto;
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assu- mano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli ad- debiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del pro- cedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Patto di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b1. del “Patto di integrità” di Roma Capitale – allegato n. 6 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020- 2021- 2022 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal
D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni;
d) abbandono dell’appalto;
e) interruzione reiterata non motivata del servizio;
È fatta salva in ogni caso la tutela giuridica nelle sedi competenti civile e penale, nonchè la conseguente segnalazione all’X.X.XX.
Art. 21 – Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 22 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa “perizia suppletiva” – costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P. – accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dall’art. 2 del D.L. n.
32 del 18 aprile 2019, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo art. 110, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo( salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all’art. 186- bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria).
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudica- tario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del co- dice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme re- lative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a cia- scuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 26 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
A tal fine, il Dirigente terrà conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati dall’X.X.XX. con apposite linee guida ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto dall’art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.
Art. 27 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 28 - Risoluzione controversie
Per ogni controversia derivante dal presente appalto è esclusa la competenza arbitrale, ed è com- petente il Foro di Roma.
Art. 29 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 30 - Norme finali
Il presente schema di contratto viene redatto in numero di quattro copie di cui una per ciascuna delle parti Contraenti, una ai fini della registrazione da restituire al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e una che rimarrà depositata presso l’ufficio del Registro.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 e dall’ art. 6, comma 6, del D.L. n. 145/2013 convertito con Legge n. 9/2014, che sancisce l’obbligatorietà della modalità elettronica nella stipula dei contratti pubblici anche in forma di scrittura privata, si conviene che la firma delle parti al presente contratto avvenga mediante dispositivi di apposizione della firma digitale rilasciati da Certificatori accreditati ed in maniera differita, pertanto i riferimenti temporali saranno validati dalle relative PEC di trasmissione.
Il presente schema di contratto si compone di n. 34 Pagine.
E’ escluso il ricorso arbitrario.
Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
Per L’Organismo Il RAPPRESENTANTE LEGALE | Per la Stazione Appaltante IL DIRETTORE |