CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CIG di GARA 9297853F02
INDICE | ||
Art. | Descrizione | Pag. |
TITOLO I – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO | ||
1 | Oggetto dell’appalto | 3 |
2 | Centri di utilizzo fruitori delle prestazioni | 4 |
3 | Importo dell’appalto | 4 |
4 | Volumi e consistenza dell’appalto | 5 |
5 | Durata dell’appalto, periodo di prova | 5 |
6 | Modalità di partecipazione | 6 |
TITOLO II – PARTE 1^ - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI – FORNITURA/NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI | ||
7 | Noleggio dei dispositivi tessili | 6 |
8 | Noleggio della materasseria in poliuretano espanso | 6 |
9 | Controllo qualitativo del pulito e verifiche di conformità dei dispositivi forniti a noleggio | 7 |
10 | Tutela del patrimonio costituito dai dispositivi a noleggio | 7 |
TITOLO II – PARTE 2^ - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI – SERVIZIO DI LOGISTICA DEI DISPOSITIVI | ||
11 | Gestione dei guardaroba/magazzini e orari di apertura | 8 |
12 | Modalità di effettuazione del ritiro, dei trasporti, della riconsegna dei dispositivi | 10 |
TITOLO II – PARTE 3^ - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI – RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI | ||
13 | Disinfezione dei dispositivi sporchi riutilizzabili a rischio infettivo | 11 |
14 | Standards del ricondizionamento dei dispositivi riutilizzabili e controlli | 11 |
15 | Xxxxxxxx, asciugatura, stiro del vestiario ospite | 13 |
16 | Identificazione della biancheria personale degli ospiti | 13 |
17 | Modalità di ricondizionamento del vestiario ospiti | 13 |
18 | Modalità di ritiro e riconsegna del vestiario ospiti | 14 |
19 | Sostituzione biancheria personale degli ospiti danneggiata | 14 |
TITOLO III – MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E REVISIONE PREZZI | ||
20 | Asportazione finale dei dispositivi a noleggio e delle attrezzature (carrelli, ecc.) | 15 |
21 | Bolle di consegna | 15 |
22 | Campionatura di gara di appalto | 15 |
23 | Modalità di contabilizzazione dei servizi | 15 |
24 | Compensi effettivi | 16 |
25 | Revisione dei prezzi | 16 |
26 | Modalità di fatturazione e pagamento | 17 |
TITOLO IV – CONDIZIONI GENERALI, CONTROLLI, PENALITÀ | ||
27 | Riserva di modificazione e prestazione extracanone | 18 |
28 | Sciopero | 18 |
29 | Controlli e verifiche di conformità | 18 |
30 | Obblighi dell’Appaltatore | 19 |
31 | Sicurezza sul lavoro | 20 |
32 | Requisiti del personale e obblighi previdenziali e assicurativi della Ditta | 20 |
33 | Comportamento del personale della Ditta e adeguamento alle norme interne | 21 |
34 | Fallimento, Liquidazione, ammissione a procedure concorsuali | 21 |
35 | Subappalto | 21 |
36 | Cessione del contratto | 22 |
37 | Rischi e Responsabilità dell’appaltatore- assicurazione per responsabilità civile | 22 |
38 | Contestazioni, Penalità e sanzioni per inadempimenti | 22 |
39 | Contestazioni | 23 |
40 | Inadempienze e Penalità | 23 |
41 | Stipulazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto | 25 |
42 | Deposito cauzionale definitivo a garanzia del Contratto | 25 |
43 | Spese contrattuali | 26 |
44 | Controversie, arbitrato e foro competente | 26 |
45 | Risoluzione del Contratto | 26 |
46 | Whistleblowing | 28 |
47 | Trattamento dei dati personali | 28 |
48 | Disposizioni Finali | 29 |
ALLEGATI:
All. A – Elenco dei centri di utilizzo; All. B – Dati indicativi sulle attività;
All. C – Caratteristiche principali articoli di biancheria da fornire a noleggio e tipologie di calzature;
All. D – Gamma capi vestiario da lavare e sanificare.
Titolo I (Oggetto e durata dell’appalto)
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto i servizi sottoelencati, e dovrà essere espletato secondo le modalità esplicitate nel presente capitolato:
• la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo dei letti e per usi vari (lenzuola, federe, traverse, teli, ecc. – allegato C al presente capitolato);
• la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dal vestiario (divise da lavoro) per tutto il personale elencato nell’apposito allegato (allegato D al presente capitolato);
• la fornitura di calzature anti infortunistica per i dipendenti ASP;
• il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) dei dispositivi tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana e dal vestiario citati ai punti precedenti;
• l’accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi dispositivo di teleria e/o indumento riutilizzabile “a rischio infettivo” per esplicita indicazione dell’Ente;
• la fornitura a noleggio di dispositivi e accessori costituiti da materassi antidecubito di tipo statico con relativo telino coprimaterasso traspirante e impermeabile e guanciali in poliuretano espanso completi delle relative federe aventi le caratteristiche rappresentate nell’allegato C;
• il ricondizionamento (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, asciugatura, sia delle fodere che delle imbottiture, manutenzione) di tutti i materassi, compresi telini, ed i guanciali di cui al punto precedente;
• il ricondizionamento (lavaggio integrale in acqua e disinfezione, asciugatura, sia delle fodere che delle imbottiture, manutenzione) di tutti i materassi, compresi i telini, di proprietà di ASP Città di Bologna e ASP Pianura Est;
• l’accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria “a rischio infettivo” per esplicita indicazione dell’Ente;
• la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
• il lavaggio e l’asciugatura, stiro e piegatura di tutta biancheria intima e di tutti i capi di vestiario degli ospiti dei Centri Servizi;
• l’accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di vestiario degli ospiti, compresa la biancheria intima, “a rischio infettivo” per esplicita indicazione dell’Ente;
• espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento (indumenti, biancheria e materasseria sporche), di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto ricondizionamento (dispositivi puliti), il tutto secondo le modalità più oltre precisate.
Si precisa che tutti gli oneri di raccolta, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da dispositivi di cui non sia previsto il noleggio a carico dell’Appaltatore che hanno raggiunto il termine della loro vita utile, rimarranno di competenza della S.A. (Stazione Appaltante).
ART. 2 CENTRI DI UTILIZZO FRUITORI DELLE PRESTAZIONI
Al fine del presente Capitolato si definisce come “Centro di Utilizzo” (allegato A) la minima unità (un Reparto/Nucleo di ogni Centro servizio) che utilizza uno o più dispositivi contemplati dal Capitolato stesso.
Si riportano i Centri di Servizio distinti per ASP di appartenenza.
ASP Città di Bologna esplica l’attività assistenziale in una serie di Centri Servizio, di proprietà o utilizzati in comodato d’uso, ubicati nell’ambito del perimetro comunale della Città di Bologna. Al momento dell’indizione della presente gara i cinque Centri Servizi sono situati in: xxxxx Xxxx 00 (circa 176 ospiti); xxx xx Xxxxxxxx 00-00 (150 ospiti); xxx Xxxx Xxxxxxxxx 00 (72 ospiti); xxx Xxxxxxxxx 00 (58 ospiti), xxx Xxxxxxxx, 00 – 13/2.
ASP Pianura Est esplica l’attività socio-assistenziale nei Centri Servizio sottonotati, presso immobili di proprietà o utilizzati in comodato d’uso, ubicati nel perimetro provinciale di Bologna. Al momento dell’indizione della presente gara i sette Centri Servizi sono situati in: C.R.A.”San Xxxxxxxx” Xxxxxx X.xx Xxxxxx 0– Budrio - (utenti n. 87)
C.R.A. “Galuppi” – Via Gramsci n.28 – Pieve di Cento – (utenti n. 66)
C.R.A. Minerbio – X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx n.1 – Minerbio – (utenti n. 49)
C.R.A. “Ramponi” – Via Ramponi n.46 – San Giorgio di Piano – (utenti n. 43)
C.S.R.R. “Villa Xxxxxxxxx” – Via Capestrara n.1 – Budrio – (utenti n. 14)
C.D. “Il Ciliegio” – Xxx Xxxxxxxxx x.0 – Xxxxxx Xxxxxxxx –
App.ti Protetti “Rubini” – Via Matteotti n. 135 – Castello d’Argile – (utenti n. 8)
Si precisa che l’attività assistenziale potrà modificarsi nel tempo con conseguenze dirette in ordine alla quantità di prodotto, suddiviso nelle diverse tipologie, necessario per l’espletamento dell’attività assistenziale. Conseguentemente potranno anche variare le modalità dell’espletamento del servizio. Tale variabilità sarà comunque compresa nell’ambito dei termini compresi nel contratto.
ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore del servizio oggetto di appalto, rapportato alla durata dell’affidamento di tre anni, è determinato in € 2.734.334,61, al netto dell’IVA, di cui € 900,00 quali oneri della sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore dei corrispettivi sarà in base ai servizi effettivamente resi ed eseguiti secondo le tempistiche e le necessità della stazione appaltante. Si precisa che la stima suddetta è puramente indicativa, essa non impegna in alcun
modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’affidatario.
Il valore stimato delle attività di cui al servizio in oggetto, rapportato alla durata dell’affidamento nonché al possibile esercizio delle opzioni di rinnovo e proroga tecnica, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, è determinato nell’importo complessivo stimato in € 5.012.946,79, al netto dell’IVA.
ART. 4 VOLUMI E CONSISTENZA DELL’APPALTO
I dati concernenti le attività e i volumi dei servizi/anno sono precisati nell’allegato B. Si precisa che le attività e i volumi dei servizi sono indicativi e introdotti nel presente Capitolato al solo fine di consentire alla Ditta concorrente di formulare appropriatamente la propria offerta. I dati concernenti le attività e i volumi dei diversi servizi contemplati dal presente articolo sono conseguenti a stime previsionali. Pertanto, in quanto subordinati a fattori variabili correlati a evoluzioni dell’attività aziendale, possono non coincidere con i dati a consuntivo dei servizi effettivamente svolti.
Si precisa inoltre che, relativamente ai servizi oggetto dell’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di chiedere alla Ditta aggiudicataria dall’entrata a regime dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
• di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi Presidi e/o Servizi, dandone preavviso all’Appaltatore con almeno 60 giorni di anticipo. Nel qual caso l’appaltatore non può rifiutare l’estensione dell’appalto;
• di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso Presidi o altre sedi, dandone preavviso all’Appaltatore con almeno 60 giorni di anticipo;
• di eliminare tutto o in parte uno dei servizi previsti nel presente appalto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione;
• di modificare le quantità, su base annua, dei singoli servizi.
Entrambe le ASP, anche in maniera disgiunta, si riservano la facoltà di richiedere all’aggiudicatario anche servizi per articoli non indicati di cui dovesse manifestarsi l’esigenza di approvvigionamento, con prezzi da concordare tra le parti.
ART. 5 DURATA DELL’APPALTO, PERIODO DI PROVA
Il contratto d'appalto avrà durata pari a 3 anni a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, attestato da apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore ai sensi dell’art. 19 D.M. 49/2018. Il servizio dovrà iniziare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto. I primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alle ASP una valutazione ampia e complessiva del servizio espletato. Qualora la valutazione sortisca esito negativo, ciascuna ASP, anche in maniera disgiunta, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1476 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte del servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.
Le ASP si riservano di rinnovare l’appalto per ulteriori 2 anni, previa manifestazione scritta della volontà di rinnovo di entrambe le parti, espressa almeno 30 giorni prima. Al termine di ogni anno sarà organizzato un incontro tra stazione appaltante e operatore economico ai fini del monitoraggio e della valutazione del corso dell’esecuzione.
A norma dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dopo apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP/DEC effettua i necessari accertamenti ed elabora il certificato di verifica di conformità, rilasciandone copia conforme all’esecutore.
Le ASP si riservano la facoltà di prorogare, alle stesse condizioni economico-contrattuali, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di assegnazione del servizio, comunque non superiore a sei mesi, ai sensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Durante tale periodo l’appaltatore sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo possa sollevare eccezione alcuna.
ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
In ordine alle modalità di partecipazione si rinvia a quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Titolo II - Parte 1 (Modalità di espletamento dei servizi - fornitura/noleggio dei dispositivi)
ART. 7 NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI TESSILI
L'Appaltatore dovrà fornire a noleggio tutti i dispositivi tessili riutilizzabili costituiti dai capi di corredo dei letti, di vestizione e di protezione del personale, nonché dalla teleria varia normalmente occorrente per l'espletamento delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
In generale i dispositivi di cui prevedere la fornitura a noleggio sono:
• tutta la biancheria piana da utilizzarsi nei reparti di degenza, di corredo dei letti o per altri scopi, quali ad esempio teli da bagno. Le dimensioni dei letti da prendere in considerazione per la costituzione del patrimonio di biancheria piana vanno verificati previo sopralluogo;
• tutto il vestiario dei dipendenti della S.A. per i quali sia previsto;
• parte della materasseria – parasponde;
• la macchina distributrice divise dipendenti e macchina ritiro divise sporche nei vari Centri di utilizzo (escluso San Nicolò di Mira per ASP Città di Bologna. Come specificato nel successivo art. 12, ciascuna ASP si riserva in fase di avvio del contratto di scegliere se, nel Centro Servizi di riferimento, avvalersi della macchina distributrice o della consegna diretta dei capi).
Dalla lettura dell’allegato B è possibile ricavare l’entità delle quantità indicative dei capi da fornire annualmente alle ASP.
Si precisa che le caratteristiche merceologiche dei singoli capi da fornire a noleggio dovranno essere conformi con quelle riportate nell’allegato D.
L’Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria che dovranno contenere. Tali sacchi dovranno essere in polietilene (o materiali similari) monouso. Per la raccolta dei capi a rischio infettivo la Ditta dovrà provvedere a fornire oltre a sacchi in polietilene (o materiali similari) monouso di colore ROSSO, anche sacchi idrosolubili.
La Ditta dovrà inoltre concordare con le Stazioni Appaltanti il numero di divise necessarie ad ogni figura professionale per l’espletamento della propria attività valutando i seguenti parametri:
• garantire, in ogni Centro Servizi, la disponibilità di un cambio di divise ad ogni presenza in servizio o giornata lavorativa;
• tempo impiegato per lavaggio, stiratura, rammendo e consegna del vestiario in ogni unità operativa e/o Centro Servizi.
È fatto divieto al personale di utilizzare i capi di vestiario al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro che ha in essere con la Stazione Appaltante.
ART. 8 NOLEGGIO DELLA MATERASSERIA IN POLIURETANO ESPANSO
ASP Città di Bologna ha in proprietà solo una parte consistente dei materassi che costituiscono la dotazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività assistenziale.
Lo stesso dicasi per ASP Pianura Est, anche se con proporzioni diverse. Tale dotazione potrà variare, durante il periodo contrattuale in base alla programmazione degli acquisti.
L'Appaltatore sarà tenuto a fornire a noleggio tutti i materassi, le sponde paracolpi ed i guanciali, aventi le caratteristiche riportate nell’allegato C, a completamento della dotazione a corredo dei vari tipi di letto di cui sono dotati i Reparti da servire.
La dotazione del singolo posto letto (p.l.) sarà costituita da un materasso e da due guanciali.
Si precisa che le caratteristiche merceologiche dei singoli manufatti noleggiati dovranno essere conformi con quelle riportate nell’allegato C.
ART. 9 CONTROLLO QUALITATIVO DEL PULITO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI FORNITI A NOLEGGIO
Il controllo qualitativo del pulito avverrà al momento della consegna o a quello dell’utilizzo. La biancheria e le divise non risultanti “in perfetto stato d’uso” per usura o per presenza di strappi o macchie saranno restituiti alla Ditta detraendone il quantitativo sulla prima bolla di consegna utile; la Ditta dovrà provvedere a ripetere tutte le operazioni necessarie e restituire in perfetto stato d’uso il materiale contestato con la prima consegna successiva.
Il ritardo nella consegna e nel ritiro, qualunque ne sia la causa, costituirà motivo di contestazione.
Tutti i dispositivi forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica e alla campionatura prodotta in sede di gara. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte dell'Appaltatore, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.
ART. 10 TUTELA DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI DISPOSITIVI A NOLEGGIO
L'appaltatore avrà diritto ad effettuare controlli e inventari periodici atti a tutelare il proprio patrimonio costituito da tutti i dispositivi riutilizzabili forniti a noleggio. A tal fine potrà apporre sui dispositivi stessi etichette o timbri personalizzati e/o sistemi di rintracciabilità, sempre che esse rispettino il principio della discrezione.
Le S.A. si impegneranno a far sì che il proprio personale custodisca e utilizzi il materiale noleggiato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, nonché ad effettuare appositi controlli concordati con l’Appaltatore. In particolare, le S.A. garantiranno che non sia fatto, dal proprio personale, un uso improprio dei dispositivi che potrebbe produrre danni irreparabili agli stessi, quali rotture, strappi, macchie indelebili, ecc. Nel caso in cui un comportamento del personale delle S.A. difforme da quanto sopra espresso arrechi un irreparabile danno ai dispositivi forniti a noleggio dall’Appaltatore, quest’ultimo sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi, ma ne potrà chiedere il risarcimento.
Eventuali ammanchi di dispositivi noleggiati potranno essere contestati alle Amministrazioni Appaltanti. Si procederà in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti, anche attraverso analisi statistiche sui quantitativi dei dispositivi riutilizzabili ritirati e riconsegnati. Qualora emergessero oggettive responsabilità del personale delle S.A., l'Appaltatore potrà richiedere il risarcimento dei danni.
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trattamento dei materassi e relativi telini coprimaterassi di proprietà della stazione Appaltante aventi le medesime caratteristiche dei materassi chiesti a noleggio.
Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati ed impacchettati. Il processo di lavaggio deve garantire inoltre:
• l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchie;
• un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti impiegati per il lavaggio onde evitare allergie o irritazioni ai degenti;
• l’eliminazione degli odori.
Le Stazioni Appaltanti provvederanno all’opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l’uso al fine di consentire che la Ditta Appaltatrice possa garantire per ogni articolo il lavaggio
più appropriato, onde evitare il restringimento, l’infeltrimento ed il deterioramento dei tessuti. La Ditta dovrà sottoporre a processo di disinfezione la biancheria infetta che verrà consegnata separatamente dai vari reparti.
La biancheria piana o le divise, che ad esclusivo giudizio delle Stazioni Appaltanti risulterà non sufficientemente lavata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese della Ditta e riconsegnata entro 72 ore. La biancheria che risulti usurata o non più rispondente alle caratteristiche di utilizzabilità, perché eccessivamente ristretta dai cicli di lavaggio o macchiata in modo indelebile, dovrà essere ritirata da parte della Ditta e sostituita con altra senza aumenti dei costi.
Per ogni consegna la Ditta dovrà emettere relativa bolla di accompagnamento riportante, oltre il reparto, la distinta per singolo articolo.
Sarà compito degli addetti del settore guardaroba, ovvero dei reparti, provvedere al controllo del materiale pulito in ricevimento verificando che lo stesso sia in buono stato di confezione, e rispondenti alle caratteristiche richieste.
Gli addetti stessi procederanno inoltre alla verifica della corrispondenza del materiale con quanto indicato nella bolla di accompagnamento merci.
Titolo II - Parte 2 (Modalità di espletamento dei servizi - Servizio di logistica dei dispositivi)
ART. 11 GESTIONE DEI GUARDAROBA / MAGAZZINI E ORARI DI APERTURA
I servizi sotto descritti prevedono il servizio di consegna di tutto il materiale pulito presso i “Centri di Utilizzo” (allegato A), da parte del personale della Ditta incaricata. Il personale del settore guardaroba di ogni Centro Servizio prenderà in carico il materiale pulito e lo dividerà per reparto. La biancheria pulita degli ospiti deve arrivare in pacchi divisi per ogni utente.
Tutti gli orari e le giornate di consegna pulito e ritiro sporco devono essere concordati con ASP Città di Bologna e con ASP Pianura Est, ciascuna per i propri Centri di Servizio.
Le ASP si riservano la facoltà di richiedere la modifica degli orari di consegna e ritiro sulla base di particolari e nuove esigenze.
ASP Città di Bologna
VIALE ROMA 21 (reparti 1B-2B-2C –GAP C6- COMUNITÀ ALLOGGIO C12– CENTRO DIURNO)
La biancheria pulita va consegnata direttamente nei locali preposti del Centro Servizi tutti i giorni feriali, mentre la biancheria sporca deve essere ritirata tutti i giorni direttamente dai Reparti.
XXX XXXXXXXX 00-00 (x. 3 reparti)
La biancheria pulita va consegnata nei locali preposti del Centro Servizi tutti i giorni feriali.
La biancheria sporca deve essere ritirata tutti i giorni direttamente dalla sala espurgo di ogni Reparto e dalla sala espurgo della Struttura.
XXX XXXX XXXXXXXXX 00 (x. 3 nuclei)
La biancheria pulita va consegnata nei locali preposti del Centro Servizi 2 volte la settimana. La biancheria sporca deve venire ritirata tutti i giorni direttamente dal locale lavanderia della Struttura.
XXX XXXXXXXXX 00 (x. 3 reparti _ CENTRO DIURNO ALBERTONI – CENTRO DIURNO SAVIOLI – SAN NICOLÒ)
La biancheria pulita va consegnata nei locali preposti del Centro Servizi 2 volte alla settimana. La biancheria sporca deve venire ritirata dalla sala espurgo della Struttura con frequenza da concordare.
ASP Pianura Est
C.R.A.”San Xxxxxxxx” Xxxxxx X.xx Xxxxxx 0 – Budrio - (utenti n.87)
Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni presso il locale adibito a guardaroba posto al piano terra della struttura con accesso da Via Verdi
Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
C.R.A. “Galuppi” – Via Gramsci n.28 – Pieve di Cento – (utenti n.66)
Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni presso il locale adibito a guardaroba posto al piano terra della struttura con accesso da Xxx Xxxxxxx 00.
Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
C.R.A. Minerbio – X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx n.1 – Minerbio – (utenti n.49) Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni all’ingresso della struttura Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
C.R.A. “Ramponi” – Via Ramponi n.46 – San Giorgio di Piano – (utenti n.43)
Ritiro e consegna della biancheria tutti i giorni all’ingresso della struttura (ascensore) Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
C.S.R.R. “Villa Xxxxxxxxx” – Via Capestrara n.1 – Budrio – (utenti n.14) Ritiro e consegna della biancheria tre volte la settimana.
Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
C.D. “Il Ciliegio” – Xxx Xxxxxxxxx x.0 – Xxxxxx Xxxxxxxx – Ritiro e consegna della biancheria una volta la settimana. Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
App.ti Protetti “Rubini” – Via Matteotti n. 135 – Castello d’Argile – (utenti n.8) Ritiro e consegna della biancheria due volte la settimana
Sporco deve essere ritirato all’esterno della struttura.
La biancheria sporca sarà ritirata dal personale della Ditta incaricata del prelievo nei locali appositamente designati dagli Enti, che saranno:
ASP Città di Bologna: ai piani in zone dotate di ascensore per la movimentazione rapida dei carrelli.
ASP Pianura Est: nei locali e/o nelle zone individuate al piano terra delle singole strutture. In tutti i casi tutte le operazioni di prelievo saranno sempre a carico della Ditta aggiudicataria.
La Ditta Appaltatrice userà mezzi furgonati, con gestione a proprio rischio, per il trasporto della biancheria sporca e della biancheria lavata e stirata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Non è ammesso il trasporto contestuale con lo stesso mezzo di capi puliti e sporchi, se non in comparti rigorosamente separati.
Al termine del viaggio, i contenitori della biancheria sporca (compresi i contenitori dei mezzi di trasporto) dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera presso la Sede della Ditta e riconsegnati puliti e disinfettati agli Enti.
La Ditta metterà inoltre a disposizione i carrelli necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita; a richiesta dovranno essere forniti appositi carrelli per lo stoccaggio della biancheria sporca e/o pulita nonché portasacchi. I carrelli devono essere efficienti, robusti e silenziosi. Xxxxxxxx senza queste caratteristiche verranno rifiutati dagli Enti e dovranno essere sostituiti dalla Ditta Appaltatrice.
Biancheria sporca
Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire presso gli appositi punti di raccolta delle sedi con frequenza e orari da concordare.
Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati sacchi, forniti dalla Ditta Appaltatrice, di diversi colori, al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi che sarà operata dal personale delle unità operative o servizi reparto.
La biancheria sporca verrà inserita nei sacchi a cura del personale della Stazione Appaltante.
I punti di raccolta e la periodicità potranno essere variate nel corso del servizio a insindacabile richiesta della Stazione Appaltante in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi.
Biancheria pulita
I carrelli ed i cassonetti dei mezzi di trasporto per la consegna del materiale oggetto dell’appalto devono essere lavati e disinfettati quotidianamente e comunque ogni qualvolta si passi con lo stesso automezzo o carrello dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita.
Le modalità di lavaggio e disinfezione vanno esplicitate in fase di offerta.
I capi puliti dovranno essere consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso corrente della biancheria in essa contenuta. I pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro trasparente in polietilene forato che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. Ciascun pacco dovrà essere di peso non superiore ai Kg 5.00.
Le operazioni di rifornimento della biancheria dovranno reintegrare la dotazione prevista. I punti di consegna e la periodicità della distribuzione potranno essere variati a insindacabile richiesta della Stazione Appaltante in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi.
ART. 12 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL RITIRO, DEI TRASPORTI, DELLA RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI
La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione tutti gli automezzi, macchinari (macchina per la distribuzione delle divise pulite e macchina per il ritiro delle divise sporche), i contenitori (carrelli, ecc.) ed il personale di servizio necessari per il ritiro dei dispositivi usati/sporchi (eventualmente infetti) e per la consegna di quelli nuovi/ricondizionati.
Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere rispondenti alla legislazione in materia. Non è ammesso il contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi, a meno che non siano individuate due apposite zone di carico dell'automezzo stesso, ermeticamente separate ed aventi accesso distinto direttamente dall’esterno.
I contenitori (carrelli, ecc.) ed i cassoni dei mezzi di trasporto per il ritiro e la consegna dei dispositivi dovranno essere lavati e/o disinfettati a seconda delle necessità, e comunque ogni qualvolta si passi, con lo stesso contenitore o con la stessa area di carico dell’automezzo, dal trasporto di dispositivi sporchi al trasporto di dispositivi nuovi/ricondizionati. In altri termini non sarà possibile effettuare trasporti di dispositivi nuovi/ricondizionati su contenitori o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato dispositivi sporchi, se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.
La Stazione Appaltante si impegna a garantire che, nei singoli Centri di Utilizzo:
• la raccolta dei dispositivi sporchi riutilizzabili avvenga mantenendoli suddivisi sia in funzione del tipo che dell’uso, secondo i criteri più sotto specificati;
• i dispositivi riutilizzabili stessi siano nettati da qualsiasi corpo estraneo e da qualsiasi dispositivo monouso.
MATERASSERIA
I capi puliti di tale tipologia dovranno essere consegnati in maneggevoli pacchi, che dovranno essere perfettamente ricoperti da film plastico o similare che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.
Per la raccolta dei dispositivi sporchi verranno utilizzati sacchi forniti dall'Appaltatore contraddistinti da un “codice colore”, al fine di consentire una raccolta differenziata dei dispositivi stessi, che sarà operata dal personale della S.A.
I materassi ed i guanciali sporchi verranno avvolti, a cura del personale della Stazione Appaltante, in sacchi forniti dalla ditta appaltatrice.
I dispositivi sporchi verranno inseriti nei sacchi a cura del personale dell'Ente. I sacchi accuratamente chiusi e sempre a cura del personale dell'Ente verranno fatti confluire presso i punti di raccolta istituiti presso ciascun CDU.
DIVISE PERSONALIZZATE
Ciascuna ASP si riserva di decidere, in sede di avvio dell’esecuzione, se all’interno del Centro Servizi/Reparto di riferimento la distribuzione avverrà tramite macchinari o consegna diretta.
Ai fini di consentire una corretta consegna del vestiario personalizzato, la S.A. comunicherà all’Appaltatore le variazioni intervenute nell’assegnazione delle postazioni di lavoro (reparto, servizio) del personale avente diritto al vestiario personalizzato stesso.
DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI A RISCHIO INFETTIVO
L'appaltatore metterà a disposizione dell'Ente i seguenti materiali, necessari per la raccolta dei dispositivi sporchi riutilizzabili a rischio infettivo in base alle disposizioni della Stazione Appaltante:
• sacco idrosolubile (se la disinfezione verrà effettuata mediante lavaggi speciali ad acqua);
• sacco in polietilene di colore rosso.
I dispositivi riutilizzabili infetti saranno pertanto raccolti dal personale della S.A. nei sacchi di polietilene rosso, chiusi e contrassegnati con sigla del reparto, previa immissione dei dispositivi stessi nei sacchi idrosolubili.
Titolo II - Parte 3 (Modalità di espletamento dei servizi – Ricondizionamento dei dispositivi riutilizzabili)
ART. 13 DISINFEZIONE DEI DISPOSITIVI SPORCHI RIUTILIZZABILI A RISCHIO INFETTIVO
Tutti i dispositivi sporchi riutilizzabili in uso presso le strutture della Stazione Appaltante nell'ambito dell'appalto in oggetto che dovessero risultare a rischio infettivo secondo specifica indicazione della Direzione Sanitaria/Coordinatore o Referente infermieristico, dovranno essere sottoposti, nell’ambito della procedura di ricondizionamento che rimane a carico dell'Appaltatore, a procedimento di disinfezione. Questo dovrà garantire l’eliminazione e l’inattività dei germi che si dovessero trovare nei dispositivi contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente l’eventuale catena epidemiologica.
In particolare, per tutta la biancheria e la materasseria che dovesse risultare a rischio infettivo, prima del lavaggio o contestualmente al medesimo, dovranno essere sottoposte, a cura dell'Appaltatore, a procedimento di disinfezione convalidato.
La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave a vapore, o anche attraverso un lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni mediante la combinazione fra temperatura, tempi di lavaggio e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni. Se si utilizzerà il trattamento di lavaggio, esso dovrà essere effettuato separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.
ART. 14 STANDARDS DEL RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI E CONTROLLI
L'Appaltatore dovrà adottare, in funzione della tipologia del dispositivo e del grado di sporco dello stesso, il trattamento di ricondizionamento (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura) più idoneo per riconferire al dispositivo stesso i requisiti prestazionali previsti dall’uso a cui sarà destinato.
In particolare, il lavaggio in acqua ed il finissaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte affinché, alla fine del processo, i capi risultino perfettamente lavati, asciugati e, dove applicabile, stirati, piegati ed impacchettati.
Il processo di lavaggio dovrà garantire:
• la perfetta sanificazione;
• il mantenimento del colore originario (compatibilmente con un normale stato d’usura);
• la rimozione di qualsiasi residuo;
• l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia dipendenti dall’utilizzo corretto del dispositivo;
• un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
• l'eliminazione degli odori;
• l’asciugatura dei dispositivi sottoposti a processo di lavaggio ad acqua non deve lasciare un tasso di umidità residuo tale da essere potenziale veicolo di contaminazione, di produzione di muffe e cattivi odori (indicativamente l’umidità igroscopica non deve superare il 2-3%);
• essere consegnati perfettamente stirati, piegati, confezionati e completi di tutti gli accessori quali: cerniere, bottoni, fettucce ecc. (se previsti);
• non essere strappati o bucati e senza vistosi rammendi (i capi che si trovassero nelle condizioni evidenziate dovranno essere tempestivamente sostituiti). La riparazione dei capi a noleggio è quindi consentita solo se non contrasta con la funzionalità e con il normale decoro degli stessi;
• un naturale restringimento della biancheria piana è ammesso purché questo non comporti una maggiore difficoltà o frequenza del rifacimento del letto.
La riparazione di tutta la biancheria a noleggio compete alla Ditta aggiudicataria e deve essere eseguita a regola d’arte, in modo che il rammendo risulti appena visibile.
In fase di offerta tecnica, la Ditta partecipante dovrà indicare, in relazione al servizio di lavanolo, il sistema di autocontrollo che intenda adottare per garantirne la conformità alla corretta esecuzione dell’appalto dal punto di vista qualitativo (livello di prestazione rese).
La Ditta partecipante, in sede di offerta tecnica, dovrà assicurare che:
• la qualità igienico-biologica della biancheria è controllata periodicamente da un laboratorio accreditato o appartenente ad una struttura pubblica;
• il ciclo di lavaggio è riconvalidato almeno annualmente da un laboratorio accreditato o appartenente ad una struttura pubblica;
• i locali adibiti al trattamento della biancheria risultano idonei all’uso cui sono destinati ed in particolare che la zona “biancheria da lavare” è separata dalla zona “finissaggio biancheria pulita” mediante barriere fisse;
• i trattamenti di disinfezione e bonifica biancheria sono efficaci e controllati periodicamente presso un laboratorio accreditato o appartenente ad una struttura pubblica;
• gli impianti sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in regola con le attuali disposizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue. In merito dovrà essere esibito, o autocertificato, il certificato, rilasciato dall’Autorità competente, di autorizzazione allo scarico;
• i mezzi di trasporto subiscano il trattamento quotidiano di disinfezione interna mediante idonei prodotti.
Qualora le ASP rilevino delle carenze nell’esecuzione del servizio, ne darà comunicazione al referente dell’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.
Le ASP si riservano sin d'ora di effettuare, in qualsiasi momento e con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sui capi trattati al fine di verificare lo stato di pulizia, di igiene e di decontaminazione batteriologica, nonché l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti, dei quali la Ditta Appaltatrice sarà chiamata a rispondere.
Le ASP, allo scopo di accertare l’osservanza di quanto richiesto, si riserva la facoltà di controllare, in proprio o a mezzo di propri delegati, le operazioni di lavaggio e di stiratura, e di prelevare ed esaminare i campioni che saranno necessari. A tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà consentire l’accesso ai locali di lavanderia all’incaricato delle ASP.
Le spese sostenute per gli accertamenti, come quelle relative alle analisi, risultate sfavorevoli alla ditta assegnataria, saranno poste a suo carico e trattenute dal suo avere senza altro obbligo per le ASP che quello di darne semplice notizia.
La riparazione dei dispositivi noleggiati deteriorati (che rimane a carico dell'Appaltatore) è ammessa, purché la medesima non contrasti con la funzionalità, i requisiti prestazionali ed il decoro estetico dei dispositivi stessi.
Non saranno ammessi all'uso dispositivi noleggiati non conformi, per i quali siano venuti meno il decoro, la funzionalità e/o le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità (ove rispettivamente applicabili). In tali casi la Ditta sarà tenuta alla pronta eliminazione e sostituzione dei dispositivi, oltre al pagamento di eventuali penalità ove i fatti contestati prevedano l'applicabilità delle stesse. E’ per contro fatta salva la possibilità della Ditta di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui tale stato dei dispositivi sia stato causato da un accertato utilizzo improprio degli stessi da parte del personale della S.A.
Alla fine del processo di ricondizionamento i dispositivi che saranno riconsegnati dovranno essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.), non macchiati od ombreggiati, con aspetto decoroso, profumo di pulito e completi degli accessori (bottoni, fettucce, cerniere, ecc.).
In quanto segue si forniscono alcune indicazioni specifiche per alcuni dispositivi.
BIANCHERIA: l’Appaltatore garantirà procedimenti di ricondizionamento differenziati in funzione della tipologia di biancheria da trattare. Tutti i capi di biancheria piana e confezionata dovranno essere sottoposti a stiratura qualora le caratteristiche dei tessuti lo richiedano.
MATERASSERIA: prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e guanciali dovrà essere separata dall'imbottitura. Le fodere e i telini subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria, attraverso il lavaggio ad acqua.
La materasseria sarà sottoposta a ricondizionamento con frequenza che dipenderà dalla necessità della S.A.
ART. 15 LAVAGGIO, ASCIUGATURA, STIRO DEL VESTIARIO DEGLI OSPITI
Il servizio di ricondizionamento e manutenzione della biancheria personale degli ospiti consiste nel prelievo dai nuclei della Casa Residenza per ASP di Bologna e dai punti di raccolta individuati presso ciascun Centro di Utilizzo di ASP Pianura Est, nel lavaggio, asciugatura, stiro, piegatura, e riconsegna degli indumenti ai Guardaroba di ogni struttura (vedi allegato A). A titolo indicativo la gamma dei capi di vestiario oggetto di lavaggio è indicata nell’allegato C.
ART. 16 IDENTIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI
All’inizio del servizio le ASP forniranno all’Appaltatore un elenco riportante l’identificazione per etichetta termosaldata colorata dei capi, da suddividere per struttura/reparto/nucleo di appartenenza dal quale si possa rilevare gli indumenti degli ospiti. Sarà cura del personale dell’ASP comunicare all’Appaltatore ogni variazione.
All’inizio ed in corso d’appalto i capi degli ospiti saranno identificati con etichetta termosaldata e/o cucita, con codice a barre. Gli elementi che dovranno essere riportati tramite il citato codice saranno definiti da ciascuna ASP in sede di avvio dell’esecuzione. Solo alcuni capi di biancheria intima, calze/calzini fazzoletti, potranno essere identificati con semplice etichetta. La personalizzazione e l’etichettatura è a carico di Asp. La registrazione con codice a barre è a cura dell’Appaltatore.
ART. 17 MODALITÀ DI RICONDIZIONAMENTO DEL VESTIARIO OSPITI
Il processo di lavaggio potrà essere effettuato sia ad acqua che a secco, privilegiando il metodo tradizionale del lavaggio in lavatrice, con l'utilizzo di detersivi idonei, abbinati a temperature dell’acqua e cicli di lavaggio adeguati. Per i capi delicati (lana, seta, misto lana ecc.), l’Appaltatore dovrà far uso di idonei e specifici sistemi di lavaggio, in grado di garantire buoni risultati (eliminazione dello sporco ed aloni). Il trattamento non dovrà essere lesivo e in ogni caso adatto alle caratteristiche dei tessuti, alla loro qualità ed al loro grado di sporco. Il lavaggio deve essere eseguito a regola d'arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati. L’Appaltatore, col processo di lavaggio, deve garantire:
• l’eliminazione di residui chimici tossici, irritanti o comunque tracce dei prodotti utilizzati che possano provocare allergie, irritazioni e altri inconvenienti;
• la sanificazione dei capi;
• l’assenza di alcalinità nei tessuti;
• l’asciugatura dei capi di vestiario non deve lasciare un tasso di umidità residuo (superiore al 4% al Kg), tale da essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori;
• l’eliminazione degli odori;
• la dovuta morbidezza dei capi lavati per favorirne la vestibilità.
La biancheria pulita degli ospiti dovrà presentare una carica microbica totale inferiore a 20 unità formanti colonie/100 cm2 ed essere priva di specie patogene.
Prima delle operazioni di lavaggio l’Appaltatore dovrà provvedere, mediante proprio personale ed all’interno dei propri locali di produzione, alla suddivisione e cernita della biancheria, per tipologia ed uso, al fine di garantire ad ogni capo:
• il lavaggio appropriato;
• evitarne il restringimento e l’infeltrimento;
• il deterioramento dei tessuti.
La biancheria, che ad esclusivo giudizio della committenza risulterà non sufficientemente lavata o mal stirata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell’Appaltatore e riconsegnata entro 48 ore. Per particolari capi di vestiario di delicata fattura ed intrinseco valore riconosciuto, (es. capi in pelle, cachemire ecc.) il cui trattamento di lavaggio, sia in acqua che con altri sistemi, può pregiudicarne la durata e/o l’integrità, (ovvero, prima dell’esecuzione delle fasi di lavaggio, vengano riscontrate macchie di difficile rimozione per le quali si rende necessario un trattamento tale da pregiudicare l’integrità del capo stesso), l’Appaltatore è esonerato dall’obbligo del lavaggio, dandone immediata comunicazione al Centro di Utilizzo che l’ha consegnato.
ART. 18 MODALITÀ DI RITIRO E RICONSEGNA DEL VESTIARIO OSPITI
Il ritiro degli indumenti sporchi, raccolti in appositi sacchi colorati, e la consegna di quelli puliti dovrà avvenire presso i centri di utilizzo/nuclei/reparti delle ASP, come in precedenza indicati all’art. 11, con personale e materiale (idonei sacchi per ritiro e consegna) a carico dell’Appaltatore. Il ritiro e la riconsegna dovranno avvenire da tre 3 a 6 volte alla settimana, escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, con le stesse modalità di trasporto, di giorni ed orari di ritiro/riconsegna della biancheria piana confezionata. Qualora il giorno di consegna coincida con un giorno festivo, l’Appaltatore dovrà effettuare il servizio nel giorno immediatamente precedente o successivo, previo accordo con il Responsabile del servizio/struttura. Qualora inoltre l’Appaltatore, per cause impreviste, non fosse in grado di rispettare gli orari predeterminati per il ritiro/consegna della biancheria, dovrà darne immediato avviso (anche telefonico) al Responsabile del servizio.
La riconsegna degli indumenti puliti dovrà avvenire entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro, con contemporaneo rilascio di un documento giustificativo riportante la quantità consegnata per ogni servizio, l’indicazione del peso globale dei capi puliti in consegna. La biancheria personale pulita degli ospiti dovrà essere consegnata con involucro trasparente suddivisa per codice a barre, mentre alcuni capi di vestiario come cappotti, giacche, vestiti ecc. dovranno essere consegnati su appositi appendiabiti. I capi di vestiario strappati o seriamente danneggiati dall’Appaltatore dovranno essere consegnati in separata confezione.
Disinfezione capi utenti: nel caso si rendesse necessaria, sarà il Centro di Servizio a segnalare la necessità e a consegnare gli indumenti in appositi sacchi atti all’individuazione di biancheria infetta.
ART. 19 SOSTITUZIONE BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DANNEGGIATA
L’Appaltatore è tenuto alla sostituzione del vestiario danneggiato o non riparabile per incuria o propria colpa con altro analogo avente le stesse caratteristiche estetiche e merceologiche. Si precisa che il capo non riparabile andrà comunque riconsegnato. Inoltre, si considererà smarrito e dovrà essere sostituito, con le modalità dette in precedenza, qualsiasi capo di vestiario non consegnato nei termini ordinari, che non venga ritrovato e riconsegnato entro 15 giorni dalla segnalazione all’Appaltatore. In caso di capi di biancheria che vengano
deteriorati/danneggiati in modo permanente a seguito di una scorretta esecuzione del trattamento, l’appaltatore dovrà farvi fronte a proprie spese a semplice richiesta delle ASP inoltrata a seguito di ricevimento di formale istanza di rimborso/sostituzione del capo pervenuta dall’interessato o chi per esso. In tali casi, l’interessato contestualmente all’istanza di rimborso, quantifica economicamente il danno sofferto in via forfettaria e lo inoltra al personale ASP che lo notifica alla Ditta. Quest’ultima, provvede al risarcimento del danno, in accordo col famigliare e S.A.:
a) con deposito in contanti della cifra indicata presso l’ufficio Provveditorato dell’ASP che lo farà avere al richiedente dietro “firma autografa” di ricevimento da apporsi sull’istanza di rimborso stessa;
b) con smaltimento del capo danneggiato e fornitura di altro capo di pari valore (unica modalità per ASP Pianura Est).
Qualora la ditta non ritenga congrua la quantificazione effettuata dal richiedente potrà proporre una nuova stima economica che, se accolta dal richiedente, terminerà con le procedure suddette, contrariamente verrà unilateralmente stabilita dall’ASP [ed in forma inappellabile per la ditta] in ragione dei prezzi correntemente praticati nei locali esercizi commerciali di abbigliamento per gli stessi o equipollenti capi.
Titolo III (Modalità di contabilizzazione dei servizi e revisione prezzi)
ART. 20 ASPORTAZIONE FINALE DEI DISPOSITIVI A NOLEGGIO E DELLE ATTREZZATURE (CARRELLI ECC..)
Al termine del contratto d’appalto tutte le dotazioni e le scorte di dispositivi oggetto di fornitura a noleggio dovranno essere ritirate a cura e spese dell’Appaltatore, così come tutte le attrezzature (carrelli e contenitori) di proprietà dello stesso utilizzati per l’espletamento dell’appalto.
ART. 21 BOLLE DI CONSEGNA
Tutto il materiale nuovo o ricondizionato o indumenti utenti consegnato dovrà essere accompagnato da apposita bollettazione, in duplice copia debitamente sottoscritta, dalla quale risulti:
• ragione sociale e l’indirizzo della ditta;
• la data di consegna;
• le quantità e la tipologia dei capi che si consegnano ed ogni altra informazione atta a esplicitare l’esatta consistenza e natura del materiale consegnato;
• il tipo ed il numero di capi consegnati, e nel caso degli indumenti ospiti anche il peso, suddiviso nelle varie eventuali tipologie e per reparto e/o Centro di Servizio.
Le bolle saranno controfirmate, in segno di accettazione, dal personale della S.A. a cui il materiale sarà stato consegnato, il quale tratterrà una copia delle stesse.
ART. 22 CAMPIONATURA DI GARA D'APPALTO
Si rinvia quanto indicato nel disciplinare di gara.
ART. 23 MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
I servizi saranno contabilizzati reparto per reparto e/o Centro Servizi secondo le modalità e la suddivisione sotto specificata. Si precisa che tutti gli oneri che l'Appaltatore avrà a carico saranno da ritenersi ripagati unicamente attraverso le tariffe sotto definite.
Noleggio e ricondizionamento (lavaggio) biancheria: tale servizio sarà contabilizzato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari espressi in offerta moltiplicati per le rispettive quantità effettivamente fornite pulite ai centri di utilizzo della S.A.
Calzature: la fatturazione avverrà sulla base dei prezzi unitari indicati in offerta e moltiplicati per la quantità consegnata.
Noleggio con ricondizionamento (lavaggio) materasseria: tale servizio sarà contabilizzato attraverso l’applicazione del prezzo annuale espresso in offerta (in caso di uso del materasso per una frazione d’anno verranno conteggiati soltanto i giorni solari di effettivo utilizzo contabilizzati secondo la formula del prezzo offerto diviso 365) per l’effettiva quantità di materassi utilizzata.
Ricondizionamento (lavaggio) materasseria dell’azienda: tale servizio sarà contabilizzato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari espressi in offerta moltiplicati per le quantità di materassi e guanciali effettivamente ricondizionati.
Ricondizionamento (lavaggio) indumenti personali ospiti: tale servizio sarà contabilizzato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari espressi in offerta moltiplicati per le quantità di biancheria effettivamente ricondizionata e suddivisa tra chiara e scura.
Sacchi a perdere in polietilene: la fatturazione dei sacchi verrà effettuata sulla base dei sacchi effettivamente consumati.
Si precisa che nella fattura deve essere chiaramente indicato i consumi effettuati reparto per reparto e/o Centro Servizi suddivisi per ogni singola tipologia di prodotto. Le quantità da considerare a base di offerta sono quelle riportate in via presuntiva nella scheda di offerta economica, predisposto dalla S.A. Eventuali variazioni in aumento o diminuzione dei posti letto saranno comunicate per iscritto.
ART. 24 COMPENSI EFFETTIVI
Mensilmente la Ditta dovrà emettere nota riepilogativa (dalla quale saranno evincibili tutti i quantitativi concernenti i servizi erogati suddivisi per tipologia - in funzione della differenziazione del prezzo unitario) dei servizi resi alla quale, dopo il benestare della Stazione Appaltante, seguirà fattura posticipata nella quale saranno determinati i compensi effettivi ad essa spettanti.
Saranno pertanto evidenziati i Kg di vestiario, la quantità di biancheria - comprese le divise - ed il numero di materassi e di guanciali consegnati puliti a seguito di lavaggio alla Stazione Appaltante.
Ad ogni tipologia di servizio si affiancherà poi il corrispondente prezzo unitario offerto, originando l’importo complessivo di contabilità per il mese considerato.
Parimenti accadrà per tutte le previste forniture di beni e materiali vari.
Per la materasseria si riporterà il numero di posti letto (suddivisi per tipologia) di cui il centro di utilizzo era dotato nel mese considerato, associati ai rispettivi prezzi unitari.
Tutte le quantità necessarie per la contabilizzazione dei servizi erogati saranno determinate dalla bollettazione emessa regolarmente ad ogni consegna.
ART. 25 REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’art. 29 D.L. 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Qualora la stipula del contratto avvenga successivamente al periodo di vincolatività dell’offerta, prima della stipula stessa il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso il medesimo aggiudicatario e presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
Qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma.
Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
ART. 26 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni rese in esecuzione del presente appalto è effettuato dalle ASP entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali da parte del RUP/DEC, o, se successiva, dalla data di completamento/di esecuzione della prestazione.
Il pagamento avviene nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 ss.mm.ii.) e soggiace al regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alle ASP, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche ad:
ASP Città di Bologna – Codice Univoco UFTH7H – ed ad ASP Pianura Est – Codice Univoco UFMLZ3.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
a) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN;
c) l’indicazione del CIG dell’appalto, comunicato da ciascuna ASP in relazione al relativo contratto;
d) tutti gli elementi richiesti dall’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 per le fatture elettroniche.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), le ASP procederanno al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che
dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
In sede di pagamento, ASP riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Appaltatore è tenuto, in particolare:
a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato da ciascuna ASP nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
ASP verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ASP verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
Titolo IV (Condizioni generali, controlli, penalità)
ART. 27 RISERVA DI MODIFICAZIONI E PRESTAZIONI EXTRACANONE
Le S.A. si riservano di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi appaltati, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, senza che l’appaltatore possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni.
Qualora sia necessario, per qualsiasi motivo, effettuare prestazioni non comprese nel presente appalto, l’aggiudicataria è tenuta a presentare regolare preventivo con dettagliata descrizione degli interventi da eseguire, che sarà sottoposto all’approvazione delle ASP.
Nessun diritto sorge per la sola presentazione dell’offerta restando facoltà delle ASP la possibilità di richiedere ulteriori preventivi.
ART. 28 SCIOPERO
In caso di scioperi si rimanda a quanto previsto dalla legge 146/90 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali. In particolare, per gli scioperi di 24 ore, o di durata superiore, dovrà essere garantita la dotazione necessaria alla normale attività dei reparti.
Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tramite avviso scritto con anticipo di giorni 7, a segnalare alla S.A. la durata effettiva dello sciopero programmato.
ART. 29 CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Le Aziende si riservano la facoltà ai sensi dell’art. 18 del D.M. 49/2018 di effettuare verifiche di conformità ed i controlli al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
I controlli si dovranno riferire agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal disciplinare d’oneri che dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara d’appalto.
Al riguardo le Amministrazioni potranno fare analizzare, in ogni momento ed a campione (tramite la comparazione con la campionatura di gara o attraverso prove effettuate da laboratori appositamente attrezzati), la biancheria e la materasseria consegnata e trattata, nonché gli altri materiali impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche.
Le Amministrazioni hanno inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da difetti che possano compromettere l’uso e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti e/o alla campionatura depositata.
Le Stazioni Appaltanti potranno anche inviare, con idoneo preavviso, propri funzionari presso gli stabilimenti che saranno utilizzati per l'erogazione dei servizi, per verificare le modalità di lavorazione ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche previste dal presente Capitolato.
ART. 30 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si impegna:
- ad individuare un suo rappresentante od incaricato, che avrà la funzione di Responsabile della Commessa e che dovrà avere la facoltà di ottemperare a quanto previsto dal contratto d’appalto. L’appaltatore dovrà comunicare alle S.A. il nome dell'incaricato ed il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse;
- all’osservanza delle norme di legge nonché degli accordi nazionali, regionali provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta la ricevuta dei pagamenti assicurativi e previdenziali e relativi al personale adibito al servizio, concordando sul fatto che ogni irregolarità rappresentata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva costituisce motivo sufficiente per la sospensione dei pagamenti delle fatture per il lavoro svolto;
- ad osservare, per tutta la durata del contratto d’appalto, le vigenti norme igienico- sanitarie e di sicurezza del personale impiegato nell’espletamento del servizio;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contatti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.
Le ASP potranno richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, l’esibizione di ogni documentazione idonea a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, le ASP ne chiederanno la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni; le ASP non potranno accettare l’applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il
pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant’altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.
Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso le ASP, previa comunicazione all’appaltatore dell’adempienza emersa o denunciata dall’ Ispettorato del Lavoro, potranno sospendere i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento, danni o di pagamento di interessi moratori.
Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’appaltatore esonera fin d’ora ASP, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della L. 23/10/1960, n. 1369 e successive modificazioni, in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
ART. 31 SICUREZZA SUL LAVORO
Le parti saranno tenute al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le Strutture e i locali delle S.A.
L’appaltatore si impegna ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m. e i.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. viene allegato ai documenti di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze predisposto dalle ASP. La ditta aggiudicataria del servizio dovrà elaborare con ciascuna ASP il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che dovrà essere allegato al contratto d’appalto.
L’Appaltatore dovrà far capo al Servizio Sicurezza e Qualità del Lavoro della Stazione Appaltante per quanto attiene all’osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro. L’attività svolta dall’appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio citato, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente a quest’ultimo e al RUP/DEC, ogni anomalia che si dovesse verificare nell’ambito del servizio.
L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 21, 22 e 43 comma 4 lettere c-e-g e comma 5 del D.Lgs. 626/94.
L’avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al RUP/DEC designato dalle ASP, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti. L’appaltatore si impegna ad utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche secondo le disposizioni di Xxxxx vigenti.
ART. 32 REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA
Nell'espletamento dell’appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità dei servizi, sia all’interno degli stabilimenti produttivi che presso le Strutture da servire.
La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento dei servizi stessi, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alle S.A. - e mantenere aggiornato - un elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso il Committente con l'indicazione del sesso, età ed estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza per l’osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
ART. 33 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA E ADEGUAMENTO ALLE NORME INTERNE
I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le Strutture degli Enti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con la diligenza del caso.
Le S.A. possono richiedere, dandone circostanziate motivazioni, l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della S.A. stessa.
In particolare, l'Appaltatore deve curare che il proprio personale inviato presso i Reparti e i Presidi Socio-Sanitari:
• vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
• abbia sempre con sé un documento di identità personale;
• consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle Strutture servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare al Responsabile della Struttura;
• segnali subito, agli organi competenti della S.A. ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
• tenga sempre un contegno corretto;
• non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
• segnali immediatamente al Responsabile per la Sicurezza, afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, qualsiasi accadimento od anomalia riscontrata nell’adempimento del Servizio
• si adegui tassativamente alle disposizioni aziendali dell’appaltatore e della Stazione Appaltante ed al rispetto delle norme di cui D.Lgs. 81/2008.
Nello svolgimento del servizio la Ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della S.A., con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento dei servizi.
La Ditta e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all’organizzazione e alle attività della S.A. che agli ospiti.
ART. 34 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della S.A. di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.
ART. 35 SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto indicato nel presente capitolato.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali al subappalto fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni.
L'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.
ART. 36 CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto.
La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere i l capo all’ASP Città di Bologna e Asp Pianura Est il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell’atto di cessione o fusione.
Si rinvia in ogni caso alla disciplina sulla materia di cui trattasi contenuta nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
ART. 37 RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE
L'Appaltatore risponde dei danni a persone od a cose delle Stazioni Appaltanti o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti. Le S.A. sono completamente sollevate da qualsiasi responsabilità al riguardo. La Ditta aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a fornire, all'atto della stipula del contratto e a mantenere in essere per tutta la durata dell’appalto, polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatosi nel corso dell’esecuzione del servizio avente un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di Euro.
La predetta polizza dovrà altresì assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e al personale delle ASP nel corso dell’esecuzione dell’appalto per un massimale non inferiore a 1.500.000,00 di Euro.
L'Appaltatore, nel limite del lecito, ha facoltà di porre in atto le misure che riterrà opportune per la salvaguardia della proprietà dei capi noleggiati, inclusa quella di marcare i capi stessi con speciali contrassegni.
L'Appaltatore avrà diritto al risarcimento dei danni qualora l'ammanco o l'uso improprio di capi o manufatti forniti a noleggio sia imputabile a personale dipendente della S.A.
ART. 38 CONTESTAZIONI, PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI
Il RUP/DEC verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e l’accettabilità o meno del materiale (biancheria piana, utenti e divise) consegnato.
Qualora la biancheria consegnata risultasse qualitativamente non conforme a quanto prescritto dagli articoli precedenti, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a riprenderli e a restituirli perfettamente lavati e stirati nella riconsegna immediatamente successiva al ritiro, senza addebito alle ASP.
Le S.A. si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento quando, in relazione a ciò, l'Appaltatore sia stato richiamato per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R., senza che questi abbia compiutamente e nei tempi indicati risolto le problematiche contestategli.
Indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, saranno applicabili i seguenti tipi di penali, il cui valore sarà determinato
volta per volta in funzione dell’entità dell’inadempienza accertata, ma non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:
• per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico- merceologiche prescritte dal Capitolato Speciale e/o dichiarate dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto:
• Euro 500= massimi per ogni contestazione;
• per mancato ritiro dei capi sporchi o mancata consegna dei capi sanificati:
• Euro 100= massimi al giorno;
• per imperfette condizioni igieniche di capi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi:
Euro 200= massimi per ogni contestazione.
Tutte le contestazioni operate nei confronti della Ditta saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile della stessa. L’appaltatore entro il termine di giorni 15 potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte il cui mancato accoglimento determinerà l’applicazione delle penali di cui sopra.
In caso di ritardo nello svolgimento del servizio (non dovuto a causa di forza maggiore che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi all’appaltatore a mezzo fax, le ASP avranno facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio – nel modo ritenuto più opportuno – i servizi ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture, con addebito all’appaltatore dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni; in tal caso verrà inoltre addebitato all’appaltatore l’intero costo sopportato e degli eventuali danni; in tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni 24 ore - o frazione - di ritardo nell’espletamento del servizio, previa formale contestazione a mezzo Raccomandata A.R. all’appaltatore (eventualmente preceduta da fax), assegnando allo stesso termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.
ART. 39 CONTESTAZIONI
Le Stazioni appaltanti faranno pervenire per iscritto all’Aggiudicatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l’impresa sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.
Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dalle Stazioni appaltanti al Responsabile dell’impresa si intendono come presentate direttamente all’Appaltatore.
ART. 40 INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
• ritardo nell’attivazione del servizio: € 200,00 giornalieri;
• ritardo nel ritiro, nella consegna o riconsegna di biancheria, materasseria: € 200,00 giornalieri;
• mancato ritiro di articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore: € 700,00 giornalieri;
• movimentazione e/o trasporto della biancheria, materasseria, effettuati non in conformità alle prescrizioni: € 250,00 per ogni contestazione;
• trattamento o confezionamento della biancheria, materasseria, con modalità o materiali che non garantiscano adeguate condizioni igieniche: € 150,00 per ogni contestazione;
• mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con il committente: € 100,00 giornalieri;
• riduzione della dotazione di biancheria, materasseria, in noleggio per colpa dell’Impresa: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 300,00 giornalieri;
• mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche minime fissate nel Capitolato e/o offerte in sede di gara: € 500,00 per ogni tipologia di articolo + € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione;
• non idoneità del trattamento di ricondizionamento del capo di biancheria, (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione) che non garantisca i requisiti prestazionali previsti dall’uso a cui sarà destinato: € 250,00 per ogni contestazione;
• riconsegna di capi di biancheria non pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia (umidi o con presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant’altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti) fatta salva l’immediata sostituzione: € 250,00 per ogni contestazione;
• riconsegna dei capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc) macchiati od ombreggiati ovvero per imperfette condizioni igieniche con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, mancanza di bottoni, ecc.): € 100,00 per ogni contestazione;
• utilizzo di attrezzature non idonee come carrelli od automezzi non completamente chiusi: € 500,00 per ogni contestazione;
• utilizzo di sacchi di colore diverso non idonei per il ritiro della biancheria sporca od infetta: € 100,00 per ogni contestazione;
• interruzione del servizio: € 250,00 giornalieri;
• violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al X.Xxx. 81/2008: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa;
• violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore: € 500,00 per ogni contestazione;
• mancato rispetto degli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione: € 250,00 per ogni contestazione;
• impiego, anche temporaneo, di divise difformi da quelle espressamente autorizzate dal Committente e/o presenza di personale privo di tessera di riconoscimento o distintivo: € 25,00 per ogni unità di personale;
• utilizzo di personale non assunto regolarmente: € 5.000,00 per ogni persona non in regola.
In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nei termini previsti dal presente Capitolato.
Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva alla singola Stazione appaltante.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalle Stazioni appaltanti mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.
Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Appaltatore tramite emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità.
In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, le Stazioni appaltanti potranno avvalersi del deposito cauzionale definitivo.
Si intende fatto salvo il diritto dei committenti al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
• maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
• maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
• oneri di natura organizzativa;
• danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
• minori introiti.
Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le ASP provvederanno alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n° 123.
ART. 41 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dalla legge in materia. Xxxxxxx parte integrante del contratto con ciascuna Stazione Appaltante:
• il presente Capitolato Speciale di Appalto;
• l’offerta tecnica ed i relativi allegati;
• l’offerta economica;
• la polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
• le polizze assicurative la polizza Responsabilità Civile per danni a cose e persone citata nel presente Capitolato;
• XXXXX predisposto dall’appaltatore.
ART. 42 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DEL CONTRATTO
L’Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del Codice.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ASP.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo dell’ottanta per cento (80%) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di ASP, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, ai sensi dell’articolo 103, comma 3, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici da parte dell’ASP, che aggiudica l’appalto al concorrente in possesso dei requisiti che segue nella graduatoria.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 103, commi 1 e 2 del Codice, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
L’importo della garanzia può essere diminuito qualora l’Appaltatore sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali previste dall’art. 93, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici.
ART. 43 SPESE CONTRATTUALI
Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori ed eventuali oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle stazioni appaltanti per legge.
ART. 44 CONTROVERSIE, ARBITRATO E FORO COMPETENTE
La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 45 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le Aziende risolveranno di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
• mancato superamento del periodo di prova;
• mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall’art. 35 durante la vigenza del contratto, subappalto o cessione contratto;
• subappalto non autorizzato;
• cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
• cessione del contratto;
• abbandono del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore;
• nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui al precedente art. 40 nell’arco di un anno solare;
• contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell’appaltatore adibito al servizio nei riguardi degli utenti e loro famigliari, nonché del personale delle ASP;
• mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell’attività;
• cessione ad altri, in tutto o in parte - direttamente o indirettamente - di obblighi e diritti contrattuali;
• mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro delle ASP committenti;
• non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
• mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
• impiego nel servizio personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dal presente Capitolato;
• in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell’ esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
• quando a carico di alcuno degli amministratori dell’appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di xxxxx, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
• in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
• per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’Appalto, ai sensi dell’art. 1453 C.C.
Le Aziende hanno altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora l’appaltatore:
• non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto;
• si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo delle tipologie;
• effettui reiterate inosservanze dei termini di consegna, irregolarità del servizio;
• rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda;
• presenti una situazione di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari;
• non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e in caso di risoluzione del contratto, l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di fallimento dell’Appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, le ASP si riservano il diritto di accettare o meno la proposta.
L’Amministratore, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti in graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Pertanto, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 110, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell’appaltatore, saranno addebitati allo stesso, oltre eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalle ASP per l’affidamento del servizio alla Ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria di gara o, in mancanza, ad altra Ditta affidataria, provvedendo ad incamerare la cauzione definitiva.
L’esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovrà essere comunicato dalle ASP all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione, anche se preceduta da comunicazione a mezzo fax o telegramma).
Nulla sarà dovuto all’appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all’Aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio in danno all’Aggiudicatario.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le spese eventuali sostenute in più dall’azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale ed ove questo non fosse sufficiente, da eventuale credito della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dell’Aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente.
Qualora l’aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda oltre alla richiesta
di risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
ART. 46 WHISTLEBLOWING
L’operatore prende atto dell’attivazione, da parte degli Enti Appaltanti, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing delle Amministrazioni, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).
Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione
n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici.
ART. 47 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è:
ASP Città di Bologna, con Sede legale in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX), in persona del suo Direttore Generale.
ASP Città di Bologna e ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida S.p.A. (contatto: xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
Gli Enti possono avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente hanno la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1) espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara. I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:
1) consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie.
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, l’offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell’ambito della presente procedura) hanno diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla presente procedura.
ART. 48 DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare, nel bando di gara e nei relativi allegati.
Per quanto non previsto nei documenti sopraccitati, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge in vigore.