CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
DA VALERE PER IL QUATRIENNIO 2000/2003
L'anno 2000 il giorno 3 del mese di Agosto in Terni presso l'Unione Provinciale Agricoltori in Xxxxx xxx Xxxxxx,00
XXX
X'XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX rappresentata dal suo Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx assistito dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx
L'UNIONE AGRICOLTORI DI ORVIETO rappresentata dal suo Presidente Xxxx.Xxxxx Xxxxxxxxx e dal Presidente dell' Associazione Proprietari Conduttori in Economia P.A. Xxxxxxxxx Xxxx
LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI rappresentata dal suo Presidente Regionale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
LA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DI TERNI rappresentata dal suo Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
E
LA FLAI-C.G.I.L. rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxx e dal Sig. Galanello Fausto LA FISBA C.I.S.L rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxx
LA UILA - U.I.L. rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Terni.
PARTE INTRODUTTIVA
Il presente Contratto Collettivo Provinciale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra le Aziende Xxxxxxxx e Florovivaiste singole ed associate della Provincia di Terni ed i lavoratori.
Le norme del presente C:C.P.L. si intendono pertanto sostitutive ed integrative delle corrispondenti norme contenute nel C.C.N.L.
Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica anche alle imprese che svolgono lavori sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, nonché alla attività agri turistiche e faunistiche venatorie.
ART1
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto provinciale, fatte salve le specifiche decorrenze previste, ha durata quadriennale e decorre dall' 01-01-2000 e scade il 31-12-2003.
ART2 INFORMAZIONI
Poiché si ritengono necessarie informazioni sui programmi, investimenti, innovazioni tecnologie che comportino varazioni di organico evoluzioni organizzative riguardanti il sistema delle imprese agricole, andamento occupazionale e misure preventive atte a salvaguardare la salute dei lavoratori, le Associazioni degli imprenditori agricoli e le Organizzazioni Sindacali di categoria, a livello regionale, concordano di istituire strumenti bilaterali, con la costituzione di un osservatorio regionale.
ART3
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO E ASSUNZIONE
Fermo restando che l'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge si conviene:
- considerare l'ex dipendenza strumento ordinario per il governo del mercato del lavoro e il riconoscimento delle procedure previste dall'art. 8 bis della Legge 59/ 1984 e 9 bis della Legge 236/1993 ;
- considerare lo strumento delle convenzioni stipulate tra più aziende e le XX.XX. come un efficace strumento della prestazione lavorativa;
L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata in base alle disposizioni dell'art. 11 della Legge 83/1970 e successive modifiche e integrazioni.
ART4 RACCOLTA PRODOTTI
XXXXXXXX E POMODORI
Il periodo di raccolta per entrambi i prodotti si considera dal 1° Luglio al 31 agosto TABACCO
E' questa la coltura che richiede la fase lavorativa più lunga e quindi un maggiore impegno per la raccolta: il periodo che viene considerato utile si può individuare dal 20 luglio al 20 novembre.
UVA
Le varietà coltivate e la diversa destinazione del prodotto, consente di individuare una fase tra il 16 agosto ed il 30 ottobre
OLIVE
Considerato che la raccolta di questo prodotto avviene in un periodo in cui le avversità atmosferiche sono maggiormente presenti, viene considerato un periodo che può andare da novembre al 31 gennaio dell' anno successivo.
Qualora si verificassero eventi atmosferici o particolari eventi calamitosi che dovessero modificare la durata della fase lavorativa, potranno essere consentite deroghe previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali, laddove queste fossero costituite ed operanti.
Tali deroghe potranno essere concesse anche quando si dovessero verificare particolari condizioni negative di mercato o in presenza di particolari esigenze tecniche, previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria.
Qualora si verificassero eventi atmosferici calamitosi verranno meno le garanzie occupazionali per la fase lavorativa, previo confronto con le XX.XX. firmatarie del presente contratto.
ART5
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Qualora le aziende procedano all' assunzione di lavoratori agricoli con contratto di formazione lavoro (legge 19-12-1984,n° 863 - Legge 451/1994 art. 16 e successive modifiche ed integrazioni), verrà corrisposto agli stessi una retribuzione pari al salario dell' operaio comune (6° Livello).
Qualora il lavoratore esce dalla formazione con qualifica superiore alla 2a area, lo stesso dovrà essere assunto con il 5° livello.
ART6
RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
Ai sensi dell’art.13, comma 7 della Legge 24 Giugno 1997, n.196 le Parti, allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le particolari esigenze di flessibilità nel settore agricolo convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b)priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere.
c)applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto
La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'art. 12 del presente CCNL;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego.
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 del l'arto 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.(l'unità equivalente è pari a 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1)per prestazioni settimanali : 24 ore;
2)per prestazioni mensili : 72 ore; 3)per prestazioni annuali : 500 ore;
E' possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate i lavoratori addetti ad attività agri-turistiche, faunistiche-venatorie e zootecniche.
ART7 RIASSUNZIONI
I lavoratori che abbiano preso servizio con contratto di lavoro a tempo determinato avranno diritto alla riassunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica e le stesse mansioni: purché vi sia reciproco accordo.
Per le priorità di assunzioni si terrà conto dei seguenti criteri:
1) numero delle giornate lavorative
2) anzianità di servizio
3) professionalità
ART8 CLASSIFICAZIONE
Gli operai agricoli saranno inquadrati in tre aree professionali comprendenti ciascuna i vari profili. Nella prima area verranno inquadrati gli ex livelli 1° -2° -3°
Nella seconda area verranno inquadrati gli ex livelli 4° -5°
Nella terza area verranno inquadrati gli ex livelli 6°- 7°-8° -9° -10° -11 ° 1°AREA
DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenza e professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Quest'area è delimitata dai livelli 1°-2°-3°. LIVELLO l = ( ex PARAMETRO 178)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-responsabile di cantina, intendendosi per tale l'operaio che in possesso di particolare esperienza e capacità professionale tecnico-pratica, oltre che essere responsabile del carico e dello scarico dei prodotti della cantina è preposto autonomamente alle operazioni di vinificazione,preparazione e definitiva conservazione dei prodotti stessi,in relazione alle direttive di massima ricevute;
-conduttori di macchine complesse innovatrici ad alto contenuto tecnologico;
-responsabile di allevamenti di cani con specifica professionalità non assistiti da tecnici;
-istruttori ippici;
-cuochi delle aziende agrituristiche in grado di svolgere autonomamente funzioni operative di coordinamento e controllo della cucina;
-meccanici capaci, o comunque responsabili, di officine aziendali attrezzate per le manutenzioni e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi meccanici ,delle attrezzature o degli impianti aziendali compresi tutti gli interventi sui motori;
-responsabile della lavorazione delle carni (l'operaio che autonomamente è in grado di macellare e trattare le carni sia per la loro conservazione che per la produzione di trasformati:
-responsabile di spacci di vendita ( l'operaio che, in possesso delle necessarie nozioni igienico- sanitarie ed amministrative, è preposto stabilmente alla vendita al dettaglio dei prodotti aziendali in locali appositi ,provvedendo con autonomia esecutiva agli approvviggionamenti ed alla rotazione dei prodotti stessi).
-responsabile della preparazione di miscele mangimistiche per uso allevamento biologico, utilizzando prodotti aziendali o provenienti da altre aziende biologiche.
LIVELLO 2 = ( ex PARAMETRO 171)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-capi operai responsabili delle produzioni addetti a stabilimenti di trasformazione e/o lavorazione di prodotti agricoli;
-maestro di lavorazione del tabacco;
-responsabile della catena di imbottigliamento;
-responsabile degli allevamenti di struzzi con specifica professionalità;
-responsabile degli allevamenti di selvaggina con specifica professionalità;
-responsabile degli allevamenti ittici con specifica professionalità;
-responsabile dei processi di lavorazione in serra;
-responsabile dei processi di lavorazione del vivai;
-autista di autotreno odi auto articolato di portata superiore a x.xx 75;
-addetto di laboratorio con mansioni di analista;
-conduttore e manutentore di impianti complessi e strategici;
-.responsabile della cura e correzione del formaggio;
-fecondatore laico.
-incaricato del collocamento dei prodotti dell'azienda che opera fuori dei locali della stessa con autonomia operativa anche per la vendita
LIVELLO 3=(ex PARAMETRO 165)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-conduttori di mietitrebbie;
-conduttori di macchine semoventi da scasso;
-conduttori di ruspe;
-conduttori di scavatrici
-meccanici;
-addetti alla guida di automezzi con peso superiore a 35 x.xx;
-addetti agli allevamenti degli equini di alta genealogia;
-portatori di riforma dell’olivo;
-muratori 1^ categoria;
-falegnami di l^ Categoria;
-xxxxxx di l^ Categoria;
-capistalla o responsabile di stalla;
-capi magazzinieri;
-capi frantoiani (i quali abbiano almeno due dipendenti che esplicano la loro attività nel settore di appartenenza del capo);
-capo guardie giurate ( con almeno 3 guardie alle proprie dipendenze).
-addetto all'incubatrice;
-selezionatore negli allevamenti avicoli;
-preparatore di miscele per la zootecnia o per trattamenti antiparassitari o antigrittocamici che richiedano particolare professionalità e autonomia;
-orticoltore (l'operaio in grado di determinare l'ordinamento coltura le di un orto specializzato in modo autonomo);
-casaro;
-selezionatore di formaggio.
-conduttori di macchine raccoglitrici complesse in genere;
-motoseghisti addetti al taglio di selezione
Sono muratori di i falegnami di i xxxxxx di l^ Categoria gli operai capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica come stabilito dal contratto di lavoro della rispettiva categoria dell'industria.
2^AREA DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali-acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Quest'area è delimitata dai livelli 4° e 5°
LIVELLO 4° = (ex PARAMETRO 159 ed ex Parametro 158) Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-falegnami di 2^Categoria;
-xxxxxx di 2^ Categoria;
-operai di aziende agri turistiche in grado di servire su ordinazione cibi e bevande;
-addetti alla vendita dei prodotti agricoli aziendali con tenuta della prima nota anche se supportata da mezzi informatici;
-responsabili di scuderia;
Sono muratori di 2^,falegnami di 2^xxxxxx di 2^ Categoria gli operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione, come stabilito dal Contratto di Lavoro della rispettiva categoria dell'industria;
-trattoristi in grado di effettuare il primo intervento riparativo sulla parte meccanica.
-addetti al sessaggio negli allevamenti avicoli
-guardie giurate con più di un anno di decreto. LIVELLO 5° = ( ex PARAMETRO 155)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-addetti al bestiame in genere;
-trattoristi in genere;
-conduttori di macchine agricole;
-conducenti di autoveicoli in genere;
-addetti prevalentemente alla esecuzione materiale di lavoro di magazzinaggio e di cantina;
-confeziona tori in luoghi chiusi di prodotti agricoli lavorati;
-potatori in genere;
- frantoiani;
-addetti all' agriturismo;
-guardie giurate con meno di un anno di decreto;
-accompagnatori in percorsi agrituristici;
-addetti agli allevamenti di selvaggina;
-addetti agli allevamenti di cani,
-addetti agli allevamenti di struzzi;
-addetti agli allevamenti ittici.
-addetti alla utilizzazione forestale (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
-addetti alle cure colturali dei nuovi impianti;
-addetti prevalentemente alla precernita meccanizzata del tabacco;
-addetti alla conduzione di carrelli elevatori ( muletti ). 3^AREA
DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. Quest' area è delimitata dal livello 6° -7°- 8° - 9° -10°.
LIVELLO 6° = (ex PARAMETRO 140)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-operai addetti ai lavori di manovalanza LIVELLO 7° = ( ex PARAMETRO 115)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-operai assunti specificatamente per le operazioni di raccolta del tabacco; LIVELLO 8° = (ex PARAMETRO 110)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-operai assunti specificatamente per le operazioni della raccolta dell'orto-frutta LIVELLO 9° = (ex PARAMETRO 105)
Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni
-operai assunti specificatamente per le operazioni di raccolta dell'uva.
Nelle aziende che non hanno la figura del capo operaio, al lavoratore incaricato di svolgere mansioni di capo squadra o capo operaio, e partecipi egli stesso direttamente alla esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da calcolarsi sul salario contrattuale di ciascuna area di appartenenza.
OPERAIO FLOROVIVAISTI
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in tre "aree professionali , comprendenti, Ciascuna, diversi profili professionali.
Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche essenziali e, i corrispondenti profili nonche' il parametro minimo e quello massimo.
Conseguentemente ,il presente contratto individue, per la provincia di Terni i seguenti “livelli”, “parametri e mansioni”.
DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello "a" - ex specializzato Super
ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati, assicurando un'attività' lavorativa polivalente ( come ibridatore e selezionatore ) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatagli.
Conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un'attività lavorativa (come conduttore e come meccanico).
Conduttore meccanico di autotreni o di autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, auto articolati od automezzi di portata superiore 75 x.xx provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dall' azienda, svolgendo un' attività lavorativa polivalente.
Aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o a test sanitari sulle piante. Potatore "artistico "di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegua la pota tura artistica - figurativa di piante ornamentali od alberi ad alto fusto.
Giardiniere: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del
del terreno,le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie
stesse, le forme e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, impostazioni di impianti di irrigazione nonche' i relativi tempi di esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.
Conduttore di caldaie a vapore: colui che in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di lo e 2 grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore,provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente.
Livello "b" - ex specializzati - vivaisti;
- potatori;
- innestatori e ibridatori;
- preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari; selezionatori di piante innestate;
- conduttori patentati di autotreni - automezzi - trattori;
- conduttori di caldaie con patente diversa dal l e 2 grado;
- meccanici;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre; AREA2^ DECLARATORIA
Appartengono a quest' area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali-acquisite per pratica o per titolo- ancorché necessitanti di un periodo di pratica
LIVELLO “C”-EX qualificati super
-addetti agli impianti termici
-aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze Livello "d" - ex qualificati
vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
-Tutti gli aiuti degli operai di cui al libello "b"
-preparatori di acqua da irrorazioni
-irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari
-imballatori
-conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
-trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.
AREA3^
Declaratoria
Appartengono a quest'area i lavoratori addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Livello "e" - ex comuni
vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:
- addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
Art.9 Aumento salariale
Viene concordato un aumento salariale del 2% dal 1° luglio 2000,cui si aggiunge lo 0,7% dal 1° gennaio 2001. Pertanto dal 1° gennaio 2001 agli operai agricoli viene garantito un aumento salariale dello 2,7%.
Art. l0 Orario di Lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
Nel caso in cui si attui la settimana corta, l'orario giornaliero è pari a 7,48 ore giornaliere con l'obbligo dell'azienda di versare la contribuzione per 6 giornate di occupazione (legge n° 37 del 16- 02-1977).
Previo accordo tra le parti, per un periodo massimo di 90 giornate nell' anno, è consentito un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.
Art. 11
Corsi di addestramento professionale
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per addestramento professionale di interesse agrario, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione del corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco del triennio con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a lo operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto di godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato che prestano nell'azienda oltre 101 giornate lavorative. Per le determinazione del numero degli operai che possono partecipare ai corsi si avrà 1 dipendente ogni 270 giornate lavorative occupate dall’azienda. Per usufruire di talui permessi l’operaio dovrà fare richiesta documentata da attestato di iscrizione e successivamente di frequenza.
Le suddette domande verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Art.12
Permessi recupero scolastico
All'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi di recupero scolastico, in Istituti o Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco del triennio con facoltà di cumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno più di lO operai a tempo indeterminato.
Il diritto di godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di recupero scolastico è esteso ad ogni effetto agli operai a tempo determinato che prestano nell'azienda oltre 101 giornate lavorative. Per la determinazione del numero degli operai che possono partecipare ai corsi si avrà 1 dipendente ogni 270 giornate lavorative occupate nell'azienda.
Per usufruire di tali permessi l'operaio dovrà fare richiesta documentata da attestato di iscrizione e successivamente di frequenza.
Le suddette domande verranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 13 Rimborsi Spese
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dell'azienda sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto e alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
Nel caso che per il pasto non fosse possibile la presentazione del piè di lista, il lavoratore ha diritto al rimborso di € 20.000 in via forfettaria.
Art. 14
Integrazione trattamento malattie ed infortuni
Con decorrenza 1-01-2000, ai lavoratori agricoli della Provincia di Terni, in caso di malattia, regolarmente certificata, verrà riconosciuta, da parte del Fondo Integrazione Malattia e Infortuni e Assistenza Volontaria (F.I.M.I.A.V.) , l'integrazione salariale fino al 90%.
In caso di infortunio l'integrazione sarà pari al 100%.
Art.15 Ambiente e salute
Le parti riconoscono la necessità di far applicare in modo rapido e generalizzato in tutte le aziende la normativa del D.L.vo 626/1994. Le parti inoltre concordano sulla opportunità di esaminare l'utilizzo delle casse extra-Iegem per poter effettuare la formazione dei delegati della sicurezza.
Le parti, nella comune consapevolezza che la salvaguardia della salute del lavoratore diventa sempre più un fatto di primaria importanza, vuoi per la tutela stessa della salute, vuoi anche per l'importanza che ha in' relazione ai possibili riscontri economici, convengono sull'opportunità che i lavoratori siano forniti di un "vademecum" per conoscere le norme vigenti in materia di tutela della propria salute e della salvaguardia dell'ambiente, l'uso di fitofarmaci dei mezzi meccanici, le norme in materia di allevamenti, l'uso dei silos; dei frigoriferi, delle serre, delle lavorazioni a ciclo aperto, nonché l'uso dei mezzi di protezione individuale e l'elenco di tutte le lavorazioni nelle quali siano comunque presenti fattori di nocività.
Per tutto quanto non previsto, si rimanda all'allegato 11 del C.C.N.L..
Art.16 Indumenti da lavoro
Al lavoratore a tempo indeterminato l’azienda fornirà almeno due completi da lavoro all’anno comprensivi anche delle ageguate calzature, ai lavoratori a tempo determinato, che effettueranno nell’azienda almeno 51 giornate, l’azienda stessa fornirà gratuitamente almeno un completo di lavoro comprensivo di adeguate calzature.
In aggiunta a quanto sopra ai lavoratori a T.I. e a quelli a T.D. impiegati nella raccolta del tabacco va fornito dal datore di lavoro gratuitamente un impermeabile.
Art. 17
Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati "lavori pesanti" tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico,quali:
-Spargimento a mano di concimi chimici '
-taglio di boschi
-spietramento manuale con caricamento su mezzi di trasporto
-scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore a 100 cm.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10% del salario contrattuale.
Sono considerati" lavori nocivi" tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
-l'uso di presidi sanitari appartenenti alla la e 2a classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi l'orario di lavoro sarà ridotto ad ore 5,40.
Per la sicurezza valgono comunque le norme del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18 SALARIO VARIABILE
Con decorrenza 1-01-2001, viene riconosciuto un premio dell' 1 %, calcolato sul salario di qualifica, agli operai agricoli che nell'anno precedente hanno effettuato oltre 100 giornate nell'azienda.
Lo stesso premio e con la stessa decorrenza viene esteso anche agli operai agricoli a tempo indeterminato.