PIR 2021
Prospetto Informativo Rete 2021
Edizione gennaio 2021
PIR 2021
Aggiornato con Disposizione dell’AD n. 26 del 11 dicembre 2019, n. 7 del 7 luglio 2020, n.15 del 11 dicembre 2020 e n.1 del 29 gennaio
2021
Copia conforme all’originale
Elenco delle modifiche al PIR 2021 – edizione gennaio 2021
Nuovi inserimenti/eliminazioni
Accordo quadro per la concessione di aree per lo scarico di reflui App. 3 al cap 5
Documento metodologico relativo al sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi
App. 4 al cap 5
Modifiche
Specificazioni su perimetro erogazione servizi manovra e rimandi al documento metodologico
Par. 5.6
Elenco delle modifiche al PIR 2021 – edizione dicembre 2020
Nuovi inserimenti/eliminazioni
Inserimento servizio Scarico Reflui Par. 5.3.1.9
Inserimento tariffe servizio Scarico Reflui Par. 6.3.2.9
Modifiche
Inserimento riferimento al Regolamento (UE) 2020/1429 Par. 1.3
Inserimento riferimento all’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1429 Par. 1.6.3
Aggiornamento contatti GI Francia – SNCF Réseau e e GI regionali, compreso l’ambito di applicazione del DM 5 agosto 0000
Xxx. 3.2.2
Inserimento riferimento a planimetrie contenute in ePIR Par. 3.6.1
Inserito riferimento a servizio Scarico Reflui Par. 5.1
Aggiornamento riferimento al sito web RFI Par. 5.3.1.5
Aggiornamento impianti nei quali RFI offre il servizio di manovra Par. 5.4.5
Aggiornamento riferimento al sito web RFI Par. 5.4.8
Aggiornamento riferimenti al sito web RFI Par. 5.5.2
Specificazioni su tariffe stazioni Platinum e sale accoglienza e assistenza passeggeri Par 6.3.2.1 Eliminazione refuso calcolo tariffa sosta Par. 6.3.2.4
Aggiornamento tariffe servizi di manovra Par. 6.3.3.5
Specificazione contributo ANSFISA canone del PMdA Par. 6.7
Informativa relativa ad interlocuzione con ART al termine del pre-esercizio nuova ‘COp 269’ e Performance Regime
App. C al cap. 6
Elenco delle modifiche al PIR 2021 – edizione luglio 2020
Nuovi inserimenti/eliminazioni
Inserimento riferimento al sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi di cui alla mis. 4.2 della del. ART 130/2019
Par. 5.6
Modifiche
Specificazione su cartiglio allegati tecnici ePIR Par. 3.1
Descrizione di dotazioni minime per locali, aree tecniche, locali relativi ai servizi di accoglienza e assistenza
Par. 5.3.1.1
Inserita la stazione di Napoli Afragola nell’ambito delle tariffe per le stazioni Circuito AV Par 6.3.2.1
Aggiornamento riferimento normativo D.Lgs. 50/2019 su definizione canoni per il PMdA
Adeguamento elementi del sistema di attribuzione delle cause di ritardo e eliminazione componente Mng dall’algoritmo del Performance Regime in coerenza con la nuova ‘COp 269’
Par 6.7 App.C al cap.6
Elenco delle modifiche al PIR 2021 – edizione dicembre 2019
Modifiche Generali
Specificazione dotazione minima asset impianti di servizio RFI e messa a disposizione del servizio ad uso non esclusivo (ove non già specificato)
Cap. 5
Aggiornamento tariffe PMdA e servizi Cap. 6
Aggiornata denominazione PIR WEB con portale ePIR
Aggiornamento denominazione e definizione certificato di sicurezza unico, aggiornamento rimandi a D.lgs. 50/2019
Parr. 2.2.2.2, 2.2.4,
2.3.3.7, 2.4.5
Nuovi inserimenti/eliminazioni
Introduzione penali per ritardi causati da Gestore dell’infrastruttura Par. 2.4.3.1
Inserimento linee per treni con massa >1600t Par. 3.3.2.7
Inserimento procedura per il trattamento delle richieste di indennizzo delle persone a ridotta mobilità ai sensi della misura 5.2 della delibera art 106/2018
Eliminazione par. 3.4.7 ‘ulteriori limitazioni’ per fusione in par. 3.4.6 ‘altre limitazioni’
Inserimento regole di utilizzo della rete per standardizzazione offerta e utilizzo efficiente degli impianti nei nodi
App. 1 al cap 3
Par. 3.4.7
Par.3.9.1
Spostamento contenuto ex par. 3.9 in par 3.9.2 Par. 3.9.2 Eliminazione contratto tipo GU e IF App. 3 al cap.5
Eliminazione tariffa servizi di manovra di RFI Par. 6.3.3.5
Modifiche
Aggiornati i riferimenti nel quadro giuridico Par. 1.3
Aggiornato indirizzo pec Autorità Regolazione Trasporti Par. 1.4.3
Introdotta tempistica di pubblicazione versione inglese del PIR e disponibilità versioni precedenti su portale ePIR
Par. 1.7
Aggiornato contenuti paragrafi ai testi raccomandati RNE Parr. 1.9, 1.10, 1.10.1, 1.10.2
Aggiornamento durata progetti pilota TTR Par. 1.10.3
Correzioni refusi e aggiornamento glossario Par. 1.11
Modifica specificazione modalità richiesta informazioni da parte di ART Par. 2.1
Specificazione applicazione regole AQ OSP Regionale anche a servizi OSP LP, introduzione limiti a rinnovo AQ con autorizzazione da parte di ART, specificazioni su obblighi di pubblicazione del GI connessi agli AQ
Par. 2.3.1
Specificazione su documentazione mancante per sottoscrizione CdU Par. 2.3.2.1
Dettaglio non ammissibilità sottolimiti RC verso Terzi Par. 2.3.2.3
Introduzione obbligo di comunicazione a X-9 e di indicazione stime impatti volumi di traffico, specificazione aggiornamento IPO e regole attuazione programmi di esercizio
Par. 2.3.3.5
Eliminazione previsione esclusione ritardi comunicati a IF da Performance Regime Par. 2.3.3.6
Inserimento pubblicazioni documenti tecnici relativamente ad aree di giurisdizione centri decisionali e postazioni operative del IG; comunicazione a Richiedenti di algoritmi su sistemi di supporto per gestione della circolazione
Aggiornamento indicatori di puntualità ex Del. ART 16/2018 e pubblicazione consuntivi e obiettivi puntualità del GI
Aggiornamento modalità di attivazione provvedimenti di circolazione da parte del GI e pubblicazione piani di contingenza
Par. 2.4.1
Par. 2.4.2
Par. 2.4.3
Aggiornamento documentazione di riferimento su accertamenti e indagini Par.2.4.5 Nuova disciplina accettazione materiale rotabile in base a compatibilità treno-tratta Par. 2.7 Aggiornamento caratteristiche materiali rotabili per sgombero Par. 2.4.4.1
Correzione refusi/riferimenti e aggiornamento regole privacy App. 1,1bis, 1ter, 2 e 3 al cap2
Specificazione di riprogrammazione servizi passeggeri e merci in caso emergenza neve App. 4 al cap.2 Aggiornamento natura polizza RC Terzi App. 7 al cap 2
Aggiornamento indirizzo portale ePIR Par. 3.1
Specificazioni su regimi di circolazione, sistemi di esercizio e sistemi di controllo della marcia
parr.3.3.3.2 e
3.3.3.4
Rimozione specificazioni su orari di apertura e fasce di manutenzione Par. 3.5
Inserimento rimando procedura trattamento richieste di indennizzo Par.3.6.1
Aggiornamento modalità fornitura informazioni impianti di servizio non gestiti da RFI in coerenza con Del. 130/19
Par. 3.7
Aggiornamento tempistiche presentazione richieste e pubblicazione valutazioni RFI Par. 3.8
Inserimento impianti saturi in allegato ePIR e tempistica pubblicazione allegato Gradi utilizzo infrastruttura
Comunicazione scadenze fasi processo assegnazione tracce e servizi tramite PIR, ulteriori dettagli comunicati al GI all’atto delle richieste di tracce e specificazione regole notifica nuovi servizi passeggeri
Par. 3.9.2
Par. 4.2
Aggiornamento riferimenti sito TTR RNE Par. 4.2.1
Riduzione limite presentazione richiesta AQ a 18 mesi per rinnovo AQ e nuovo AQ da parte di Richiedente già titolare di AQ
Par. 4.3.1
Aggiornamento tempistiche richieste tracce adeguamento intermedio Par. 4.3.3 Tempistica differimento partenza treni merci ai fini del PR Par. 4.3.5.1.2
Eliminazione esclusione applicazione limite capacità AQ all’85% per AQ OSP regionale e AQ già sottoscritti
Invio ad ART resoconto su esito consultazione catalogo merci e valutazione RFI su eventuale riserva capacità per servizio merci
Par. 4.4.1.1
Par. 4.4.2
Modifica testo del paragrafo per armonizzazione con par. 2.3.3.5 Par. 4.5
Correzione rimando paragrafo 2.4.3 Par. 4.8
Inserimento in portale ePIR tempi massimi di sosta su impianti di confine Par. 5.2
Inserimento differenziazione tra IF e imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri per allocazione spazi di stazione
Par. 5.3.1.1
Modifica criterio priorità servizio sosta su servizio deposito par.5.3.1.4
Obblighi normativi per IF ,modalità disdetta utilizzo impianto da IF e specificazioni su lavaggio materiale rotabile
Par. 5.3.1.5
Obblighi normativi per IF Par. 5.3.1.6
Obbligo garanzia utilizzo corretto degli impianti da parte di IF e inserimento modalità richiesta servizio offerta trmk
Aggiornamento quadro regolatorio Del. ART 130/19 relativamente ad erogazione del servizio di manovra
Par. 5.4.2
Par. 5.4.5
Specificazione sulle modalità di effettuazione delle richieste servizio Fast Track Par. 5.4.8 Aggiornamento regole per fideiussione/deposito per CdU e regole privacy App. 1 al cap.5 Aggiornamento regole privacy App. 2 e 3 al cap.5
Specificazione su modalità applicazione tariffa sosta, anche con riferimento agli impianti di confine. Inclusione rimando al Documento metodologico
Par. 6.3.2.4
Modalità ripartizione tariffe centri di manutenzione per quote di utilizzo Per. 6.3.2.5 Modalità richiesta servizio rifornimento idrico attraverso sistemi informatici Par. 6.3.3.2 Indicazione su processo di definizione tariffe servizio di manovra Par. 6.3.3.5 Aggiornamento descrizione coefficienti Performance Regime Par. 6.5
Modalità richiesta IF di rettifica rendicontazione tramite sistemi e rimando a Documento Metodologico su sosta
Modifica metodo calcolo penali Performance Regime a seguito della prescrizione
6.2.3.3 della del. ART 118/18 e della del. ART n.150/2019
App. B al cap.6 App. C al cap.6
Sommario
CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI 10
1.1 INTRODUZIONE 10
1.2 OBIETTIVO 10
1.3 QUADRO GIURIDICO (aggiornamento dicembre 2019) 10
1.4 STATUS GIURIDICO 14
1.5 STRUTTURA DEL PIR 14
1.6 VALIDITA’ DEL PIR E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO 15
1.7 REDAZIONE EDITORIALE, DISTRIBUZIONE (aggiornamento dicembre 2019) 16
1.8 CONTATTI 16
1.9 RAIL FREIGHT CORRIDOR (RFC) (aggiornamento dicembre 2019) 17
1.10 RAIL NET EUROPE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE (aggiornamento dicembre 2019) 18
1.11 GLOSSARIO DEI TERMINI 19
CAPITOLO 2 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA 26
2.1 INTRODUZIONE 26
2.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO 26
2.3 CONDIZIONI DI ACCESSO COMMERCIALI: disposizioni di dettaglio e altre regole stabilite dal GI 29
2.4 REGOLE DI ESERCIZIO 47
2.5 TRASPORTI ECCEZIONALI (Rif. par. 5.4.4) 58
2.6 Trasporti MERCI PERICOLOSE (Rif. par. 4.7, 5.4.3) 59
2.7 COMPATIBILITA’ TRENO-TRATTA PER L’UTILIZZO DI VEICOLI AUTORIZZATI (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019) 59
2.8 PROCESSO DI ACCETTAZIONE DEL PERSONALE (aggiornamento dicembre 2019) 59
APPENDICI AL CAPITOLO 2 60
Appendice 1 al capitolo 2 60
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria (*) 60
Appendice 1 bis al capitolo 2 67
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria nelle stazioni di Collegamento Reti 67
Appendice 1 ter al capitolo 2 72
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria sulle tratte di confine di Stato 72
Appendice 2 al capitolo 2 75
Accordo Quadro Tipo 75
Appendice 3 al capitolo 2 80
Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto OSP (aggiornamento dicembre 2019) 80
Appendice 4 al capitolo 2 85
Procedura operativa sul processo di comunicazione al pubblico in caso di emergenza neve/gelo (aggiornamento dicembre 2019) 85
Appendice 5 al capitolo 2 87
Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia dell’Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo 87
Appendice 6 al capitolo 2 88
Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia del Contratto di Utilizzo 88
Appendice 7 al capitolo 2 89
Polizza Responsabilità Civile Terzi 89
CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA 90
3.1 INTRODUZIONE (aggiornamento luglio 2020) 90
3.2 ESTENSIONE DELLA RETE 90
3.3 DESCRIZIONE DELLA RETE 92
3.4 RESTRIZIONI DI TRAFFICO 95
3.5 ORARIO DI ESERCIZIO (aggiornamento dicembre 2019) 96
3.6 STRUTTURE ATTE A SERVIZI 96
3.7 STRUTTURE ATTE A SERVIZI NON GESTITE DA RFI 99
3.8 SVILUPPO DELL’INFRASTRUTTURA (aggiornamento dicembre 2019) 99
3.9 UTILIZZAZIONE DELLA RETE (AGGIORNAMENTO DiCEMBRE 2019) 100
3.10 UTILIZZAZIONE DELLE LINEE AV/AC 103
APPENDICI AL CAPITOLO 3 104
CAPITOLO 4 ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’ 105
4.1 INTRODUZIONE 105
4.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO (aggiornamento dicembre 2019) 105
4.3 TEMPISTICA PER LE RICHIESTE DI TRACCE E SERVIZI 107
4.4 PROCESSO DI ALLOCAZIONE 114
4.5 ALLOCAZIONE DI CAPACITA’ PER MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA 119
4.6 REGOLE PER LA MANCATA DESIGNAZIONE/CONTRATTUALIZZAZIONE/UTILIZZAZIONE DELLA CAPACITA’ 119
4.7 TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (aggiornamento dicembre 2018) 122
4.8 SPECIALI MISURE DA PRENDERE IN CONDIZIONI PERTURBATE 123
CAPITOLO 5 – SERVIZI 124
5.1 INTRODUZIONE 124
5.2 PACCHETTO MINIMO D’ACCESSO 125
5.3 IMPIANTI A DIRITTO DI ACCESSO GARANTITO E SERVIZI FORNITI IN TALE AMBITO 128
5.4 SERVIZI COMPLEMENTARI 136
5.5 SERVIZI AUSILIARI 142
5.6 SISTEMA DI GARANZIA DEI LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI FORNITI (MIS. 4.2 DELIBERA ART N.130/2019) (aggiornamento luglio 2020 e gennaio 2021) 144
APPENDICI AL CAPITOLO 5 145
Appendice 1 al capitolo 5 145
CONTRATTO TIPO PER MESSA IN DISPONIBILITA’ DI SPAZI FUNZIONALI ALL’INSTALLAZIONE DI EMETTITRICI AUTOMATICHE DI BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA E/O DESK INFORMATIVI MOBILI E\O OBLITERATRICI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 145
Appendice 2 capitolo 5 151
CONTRATTO TIPO PER LA MESSA IN DISPONIBILITÀ DI LOCALI DA ADIBIRE ALLA BIGLIETTAZIONE FERROVIARIA/ACCOGLIENZA CLIENTI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 151
Appendice 3 al capitolo 5 157
ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LO SCARICO DI REFLUI (aggiornamento gennaio 2021)
............................................................................................................................................................................... 157
Appendice 4 al capitolo 5 165
Documento metodologico per la determinazione di un sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti e delle penali correlate. (aggiornamento gennaio 2021) 165
CAPITOLO 6 – TARIFFE 173
8
6.1 INTRODUZIONE 173
6.2 SISTEMA TARIFFARIO 173
6.3 TARIFFE 173
6.4 corrispettivi economicI per mancata designazione/contrattualizzazione/ utilizzazione della capacita’ 193
6.5 PERFORMANCE REGIME (Aggiornamento dicembre 2019) 193
6.6 CAMBIAMENTI AL PEDAGGIO e tariffe 194
6.7 RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO (aggiornamento luglio 2020) 194
APPENDICI AL CAPITOLO 6 196
Appendice al capitolo 6 - Parte A 197
Parte A – PEDAGGIO 197
Appendice al capitolo 6 - Parte B 199
Parte B – RENDICONTAZIONE (aggiornamento dicembre 2019) 199
Appendice al capitolo 6 - Parte C 201
Parte C – PERFORMANCE REGIME: METODO DI CALCOLO DELLE PENALI (aggiornamento dicembre 2019, luglio 2020 e dicembre 2020) 201
CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI
1.1 INTRODUZIONE
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15, opera in forza dell’Atto di Concessione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 138/T del 31 ottobre 2000) in qualità di Gestore dell’Infrastruttura nazionale.
Ai fini della commercializzazione della capacità RFI pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 112 del 15 luglio 2015, il presente documento che contiene tutte le informazioni necessarie ai soggetti Richiedenti per accedere alla infrastruttura ferroviaria nazionale e per usufruire dei servizi connessi all’infrastruttura forniti dalla stessa RFI.
1.2 OBIETTIVO
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/15, che recepisce la Direttiva 2012/34 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, relativa all’istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, il presente documento vuole conseguire l’obiettivo di fornire ai soggetti interessati tutti gli elementi necessari per una corretta pianificazione dell’offerta da parte degli stessi.
A tal fine, esso contiene un’esposizione:
delle caratteristiche dell’infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa;
dei principi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi forniti da RFI;
dei criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all’erogazione dei servizi offerti;
le regole per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi ad essa connessi.
Per le procedure operative adottate da GI, richiamate nel presente documento, si rinvia al sito internet xxx.xxx.xx > Servizi e Mercato > Per Accedere alla rete.
1.3 QUADRO GIURIDICO (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Fonti comunitarie:
- Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
- Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
- Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
- Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
- Direttiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la
direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
- Direttiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria;
- Regolamento (CE) n.1370/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.1191/69 e (CEE) n.1107/70;
- Regolamento (CE) n.1371/2007 del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);
- Regolamento (CE) n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- Decisione 2011/633/UE relativa al Registro Infrastruttura;
- Direttiva 2012/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario unico;
- Regolamento (UE) N. 1316/2013 Del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione del 6 gennaio 2015 relativo ai criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2014.
- Regolamento (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;
- Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
- Direttiva 2016/2370/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
- Regolamento (UE) 2017/2177 della Commissione relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- Regolamento (UE) 2018/1795 della Commissione che stabilisce la procedura e i criteri per l’applicazione dell’esame dell’equilibrio economico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19
Fonti nazionali:
- Legge n. 146 del 12 giugno 1990 (e successive modifiche ed integrazioni) “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”;
- D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 (e successive modifiche ed integrazioni) “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”;
- D.M. 20 ottobre 1998 “Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997”;
- D.M. 109/T del 3 novembre 1999 “Attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 422/97;
- D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 “Atto di concessione a RFI della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”;
- D.M. n. 43/T del 21 marzo 2000 “Determinazione dei criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
- D.M. n. 44/T del 22 marzo 2000 “Criteri per la corresponsione agli utilizzatori dell’infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale compensazione dei maggiori costi indotti dall’attuale arretratezza tecnologica della rete ferroviaria”;
- D.P.C.M. 16 novembre 2000 “Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli art. 9 e 12 del D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422 in materia di TPL;
- Legge n. 388, del 23 dicembre 2000 art. 131, comma 1 “Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari”;
- D.M. 29/T del 15 luglio 2003 “Adeguamento al tasso d’inflazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
- Decreto 24 marzo 2005 “Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria” (G.U. 20 aprile 2005);
- D.M. 28 ottobre 2005 “ Sicurezza gallerie ferroviarie”, limitatamente ai requisiti previsti di antincendio a bordo treno;
- D.M. 18 agosto 2006 “Aggiornamento del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”, come integrato da comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 7 ottobre 2006);
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 970, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- D.M. n. 92/T dell’11 luglio 2007 “Applicabilità dello sconto sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”;
- D.Lgs. n. 162 del 10 agosto 2007 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;
- D.Lgs. n. 163 del 10 agosto 2007 “Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo”;
- D.M. n. 81T del 19 marzo 2008 “Direttiva sulla sicurezza della circolazione ferroviaria”;
- D.M. 2 aprile 2008 “Aggiornamento del costo chilometrico della trazione elettrica nella formula del pedaggio di accesso/utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”;
- Decreto ANSF n. 1 del 6 aprile 2009 (e successive modifiche ed integrazioni) “Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2009;
- D.M 2 febbraio 2011 “Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri avente origine e destinazione nel territorio nazionale (G.U. 7 aprile 2011);
- D.lgs. 43 del 24 marzo 2011 “Attuazione della Dir. 2008/110/CE che modifica la Dir. 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
- Legge n. 148 del 14 settembre 2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari” (art. 8 comma 3bis);
- Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”(art. 37);
- Legge n. 27 del 24 marzo 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (artt. 36 e 37);
- D.P.R. 9 agosto 2013 “Nomina componenti Autorità dei Trasporti”;
- D.M. 10 settembre 2013 “Riduzione del 15% del pedaggio sulle linee AV” (G.U. 19 settembre 2013);
- D.M. 5 aprile 2013 “Definizione delle imprese a forte consumo di energia” (G.U. 18 aprile 2013);
- Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e i Servizi Idrici n. 641/2013/R/COM del 27 dicembre 2013 “Aggiornamento dall’1.1.2014 delle componenti tariffarie destinate a copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas” e atti conseguenti;
- D.Lgs n. 70 del 17 aprile 2014 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
- D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito con legge n. 116 dell’11 agosto 2014) “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (art. 29);
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 70 del 31 ottobre 2014 (pubblicata il 5 novembre 2014) “Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”.
- D.lgs. 112 del 15 luglio 2015 Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96 del 13 novembre 2015 recante “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015 “Modalità di determinazione dei consumi rilevanti ai quali applicare il regime tariffario speciale a favore di RFI – Rete Ferroviaria Italiana”;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.75 del 1 luglio 2016 relativa al “Sistema tariffario 2016- 2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni”;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.80 del 15 luglio 2016 relativa al “Sistema tariffario 2017- 2021 per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso erogati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015”;
- D.M. 5 agosto 2016 “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015. n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione” (G.U. 15 settembre 2016)
- Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.16 dell’8 febbraio 2018 recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
- - D.Lgs. 23 novembre 2018, n. 139, Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. (18G00166) (GU Serie Generale n.297 del 22-12-2018);
- D.lgs, del 14 maggio 2019, n. 50, Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106/2018 relativa a “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”;
- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 relativa a “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”.
1.4 STATUS GIURIDICO
1.4.1 Informazioni generali
Il Prospetto Informativo della Rete (PIR) viene redatto dal GI ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 112/15 previa consultazione delle parti interessate, a seguito delle indicazioni e prescrizioni formulate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e pubblicato nei termini prescritti dall’art. 14, comma 5 del D.lgs 112/15.
1.4.2 Valore legale
Il PIR espone dettagliatamente i diritti ed gli obblighi del GI e dei Richiedenti, con riguardo alla richiesta/assegnazione della capacità/tracce, all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e all’erogazione dei servizi ad essa connessi, nonché i canoni e i corrispettivi dovuti. Il Prospetto Informativo della Rete assume, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. c), 14 e 25 del D.lgs. 112/15, valenza di regole e condizioni generali a disciplina dei singoli rapporti contrattuali posti in essere tra il GI e coloro che sottoscriveranno sia i singoli Accordi Quadro sia i singoli Contratti di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
Il PIR viene pubblicato nel sito internet di RFI e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo e dei singoli Accordi Quadro ed a tali fini, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 1.6.2, con la sottoscrizione dei medesimi contratti, il richiedente attesta una piena e incondizionata accettazione delle disposizioni in esso contenute.
1.4.3 Ricorso all’Organismo di Regolazione (aggiornamento dicembre 2019)
In conformità a quanto previsto nell’art. 37 comma 2, D.lgs. 112/15 e nell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per eventuali controversie inerenti l’interpretazione e/o l’applicazione del Prospetto Informativo della Rete, ogni Richiedente può adire l’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART), inoltrando la richiesta al seguente indirizzo pec:
Contatti:
Autorità di Regolazione dei Trasporti Xxx Xxxxx 000, 00000 Xxxxxx
Telefono: 000.0000000
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx PEC: xxx@xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
1.5 STRUTTURA DEL PIR
Al fine di descrivere compiutamente quanto indicato al paragrafo 1.2 il presente documento è strutturato in sei capitoli così organizzati:
Capitolo 1 – Informazioni generali sulle caratteristiche del documento;
Capitolo 2 – Condizioni di accesso all’infrastruttura: descrive le modalità di accesso, di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI;
Capitolo 3 – Caratteristiche dell’infrastruttura: Illustra le principali caratteristiche infrastrutturali necessarie ad una corretta pianificazione delle richieste di capacità, rimandando, per i dettagli, alla consultazione del portale ePIR;
Capitolo 4 – Allocazione della capacità: descrive il processo di richiesta e allocazione della capacità in termini di tempistica, criteri di priorità e tipologia della richiesta;
Capitolo 5 – Servizi: descrive i servizi compresi nel canone di utilizzo dell’infrastruttura, nonché quelli che il gestore fornisce all’impresa dietro pagamento di ulteriori corrispettivi;
Capitolo 6 – Tariffe: descrive le regole di rendicontazione applicate in fase di gestione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e il sistema di calcolo e riscossione dei diritti connessi all’utilizzo della stessa, ivi compresi i servizi non inclusi nel canone di utilizzo.
Il presente Prospetto Informativo della Rete è redatto secondo le indicazioni fornite nella RNE Network Statement Common Structure. In tal modo i Richiedenti di diversi paesi possono accedere a documenti simili, trovando ciascuna informazione nella medesima posizione dei rispettivi PIR.
1.6 VALIDITA’ DEL PIR E PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO
1.6.1 Periodo di validità (aggiornamento dicembre 2019)
Il documento contiene:
le regole e le procedure che disciplinano i requisiti per la richiesta di capacità e quelle relative al processo di allocazione della stessa hanno validità a partire dal 14 marzo 2020 con riferimento all’orario di servizio in vigore dal 13 dicembre 2020 – 11 dicembre 2021;
le regole e le informazioni che trovano applicazione a valere sull’orario di servizio in vigore dal 13 dicembre 2020 – 11 dicembre 2021 e che disciplinano gli obblighi e le responsabilità di RFI e IF/Richiedenti con riferimento alla sottoscrizione e all’esecuzione degli atti negoziali (Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo).
1.6.2 Procedura di aggiornamento ordinario
La procedura di aggiornamento ordinario del presente documento, avviene secondo i seguenti obblighi e la seguente tempistica:
a) entro il 30 giugno dell’anno X, il GI predispone e pubblica la prima bozza del PIR relativo all’anno X+2, con evidenziate in colori diversi le parti di testo modificate (con riferimento al PIR vigente), comprensiva di una relazione contenente le motivazioni delle modifiche introdotte, e la sottopone all’esame di tutti i soggetti interessati, tramite un processo trasparente e non discriminatorio di consultazione, che prevede come termine ultimo il 31 luglio dell’anno X per la formalizzazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione;
b) entro il 20 agosto dell’anno X, il GI pubblica le osservazioni ricevute da parte dei soggetti interessati;
c) entro il 30 settembre dell’anno X, il GI pubblica ed invia all’ART la bozza finale del PIR X+2, con evidenziate in colori diversi le parti di testo modificate (con riferimento al PIR vigente) rispettivamente su richiesta dei soggetti precedentemente consultati e su propria iniziativa, unitamente ad una relazione di accompagnamento che illustri i significati e le valutazioni sottostanti le modifiche introdotte, nonché le motivazioni sull’accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate da ciascuno dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
d) entro la seconda settimana di dicembre dell’anno X, il GI pubblica il PIR X+2, che riguarda le condizioni inerenti i rapporti contrattuali che si svilupperanno a partire dalle richieste di capacità per l’orario di servizio
decorrente da dicembre (X+1) a dicembre (X+2); la denominazione del documento dovrà essere “Prospetto Informativo della Rete X+2”
e) Il PIR X+2 entra in vigore il secondo venerdì di marzo dell’anno X+1
Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra si intendono adempiuti con la pubblicazione sul sito web del GI.
1.6.3 Procedure di aggiornamento straordinario (aggiornamento dicembre 2020)
Eventuali modifiche al presente documento che riguardano l’esercizio dell’orario dal 13 dicembre 2020 – 11 dicembre 2021, in conseguenza di cambiamenti del quadro normativo e/o regolamentare di riferimento nonché, per specifiche ragioni del GI adeguatamente motivata, formeranno oggetto di specifico aggiornamento e saranno incorporate nel PIR 2021. Tali modifiche saranno riassunte in una tabella riepilogativa contenente le seguenti informazioni:
data della modifica;
data di validità;
indicazione del paragrafo modificato;
oggetto della modifica.
Ogni modifica sarà comunicata all’ART e a tutti i soggetti interessati, allegando una relazione che ne illustri le motivazioni, con anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’entrata in vigore delle stesse, ovvero la data di pubblicazione della stessa sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana (xxx.xxx.xx).
Con riferimento particolare all’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Covid-19, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, il GI provvede a modificare il PIR in considerazione delle misure adottate dallo Stato membro interessato conformemente all’art. 2 del Regolamento medesimo.
1.7 REDAZIONE EDITORIALE, DISTRIBUZIONE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Il presente documento è redatto in italiano, pubblicato in italiano ed inglese ed è disponibile in formato elettronico gratuito sul sito Internet di GI: xxx.xxx.xx > Servizi e Mercato >Per accedere alla rete > Prospetto informativo della Rete. In ogni caso di contenzioso o contrasto interpretativo tra le diverse versioni fa fede il testo in italiano.
Le versioni precedenti del PIR (definitive e per consultazione) emesse da RFI a partire dal 2013, nonché i documenti correlati (osservazioni delle parti interessate e controdeduzioni di RFI, etc.) sono disponibili in una apposita sezione del portale ePIR.
La versione in lingua inglese del PIR è pubblicata sul sito web del GI entro e non oltre quindici giorni lavorativi dall’avvenuta pubblicazione della versione definitiva o dell’aggiornamento in lingua italiana.
1.8 CONTATTI
Per tutte le informazioni relative all’accesso alla rete è attiva la pagina “Contatti” nel sito internet xxx.xxx.xx > Servizi e Mercato > Per Accedere alla rete.
Per le richieste di tracce che interessano i Rail Freight Corridor (RFC), è possibile richiedere informazioni ai Corridor – One Stop Shop (C-OSS) ai seguenti indirizzi e-mail:
Corridoio "Reno- Alpi: xxx@xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx
Corridoio "Scandinavia – Mediterraneo": x-xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Corridoio "Baltico – Adriatico": X-XXX@XXX0.xx
Corridoio "Mediterraneo": XXX@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx0.xx
1.9 RAIL FREIGHT CORRIDOR (RFC) (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Il Regolamento 913/2010/EU relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo è entrato in vigore il 9 novembre 2010. Tale Regolamento ha richiesto agli Stati Membri la creazione di Corridoi Merci Ferroviari (RFC) al fine di:
- Rafforzare i coordinamento tra i Gestori dell’Infrastruttura su aspetti chiave quali l’allocazione delle tracce, lo rafforzamento dell’interoperabilità dei sistemi e lo sviluppo dell’infrastruttura;
- Ottenere un corretto bilanciamento tra i traffici merci e passeggeri lungo i RFC, fornendo capacità d’infrastruttura adeguata per il segmento merci in linea con le esigenze del mercato e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni di puntualità;
- Promuovere l’intermodalità tra il settore ferroviario e altre modalità di trasporto con il coinvolgimento dei terminal nel processo di gestione della capacità dei corridoi.
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai 4 corridoi merci che interessano l’infrastruttura ferroviaria nazionale:
1. Corridoio "Reno- Alpi": Zeebrugge - Anversa/ Amsterdam/Vlissingen/Rotterdam - Duisburg-[Basilea]- Milano/Novara - Genova;
2. Corridoio "Scandinavia – Mediterraneo": Stoccolma/[Oslo]/Trellerborg – Malmö – Copenaghen – Amburgo – Innsbruck – Verona - La Spezia/Livorno/Ancona/Taranto/Augusta/ - Palermo;
3. Corridoio "Baltico – Adriatico": Swinoujscie/Gdynia – Katowice - Ostrava/Žilina – Bratislava/Vienna /Klagenfurt Udine- Venezia/Trieste/Bologna/Ravenna/ Graz-Maribor-Lubiana-Capodistria/Trieste;
4. Corridoio "Mediterraneo": Almería - Valencia/Madrid - Saragozza/Barcellona – Marsiglia – Lione - Torino- Milano – Verona - Padova/Venezia - Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest – Lubiana/Fiume – Zagabria – Budapest - Zahony (frontiera ungherese-Ucraina).
Ulteriori informazioni riguardanti i RFCs sono disponibili nei relativi siti internet:
Corridoio "Reno- Alpi: xxx.xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx
Corridoio "Scandinavia – Mediterraneo": xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Corridoio "Baltico – Adriatico": xxxx://xxx0.xx/
Corridoio "Mediterraneo": xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx0.xx
o attraverso gli specifici Corridor Information Documents (CIDs) prodotti dai RFCs e disponibili nei siti sopra riportati.
Inoltre si informa che per regolamentare la procedura relativa ai reclami presentati dagli operatori di trasporto avverso decisioni assunte dagli organismi dei RFCs e dal C-OSSs sono stati sottoscritti appositi accordi di cooperazione (Cooperation Agreement), firmati dagli Organismi di regolazione degli Stati interessati dai diversi RFCs. I testi degli accordi di cooperazione possono essere consultati ai seguenti indirizzi web:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxx.xxx?xxxx&xxxx&xxx0000
A tal riguardo si informa che l’Organismo di Regolazione responsabile per il RFC "Mediterraneo" è l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti – Organismo di regolazione italiano). Eventuali reclami dovranno essere inviati, sia in lingua italiana che in lingua inglese o francese, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
Per il RFC "Reno- Alpi" l’Organismo di Regolazione responsabile è l’ Autorità di Regolazione tedesca Bundesnetzagentur: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per il RFC "Scandinavo-Mediterraneo" l’Organismo di Regolazione responsabile è l’ Autorità di Regolazione austriaca
Schienen-Control Kommission: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Per il RFC "Baltico-Adriatico" l’Organismo di Regolazione responsabile è definito dal Cooperation Agreement siglato tra gli Organismi di Regolazione del corridoio: xxxx://xxx0.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/
1.10 RAIL NET EUROPE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
RFI è membro di RailNetEurope (RNE), una organizzazione dei Gestori dell’Infrastruttura ferroviaria e Organismi di Allocazione (GI/OA) europei. RNE supporta il settore ferroviario internazionale attraverso lo sviluppo di procedure internazionali armonizzate mediante modelli, manuali e linee guida, nonché strumenti di supporto IT.
1.10.1 One Stop Shop (aggiornamento dicembre 2019)
La rete dei One Stop Shop assiste i GI per il traffico internazionale. Essi costituiscono un singolo punto di contatto durante tutte le fasi del servizio ferroviario, a partire dalle informazioni relative all’accesso alla rete, alle richieste di tracce internazionali fino alla rendicontazione delle performance dopo la corsa del treno.
L’elenco aggiornato degli OSS è disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxx-x-xxx/.
1.10.2 Gli strumenti RNE (aggiornamento dicembre 2019)
Path Coordination System (PCS)
PCS è un sistema di coordinamento delle richieste di tracce internazionali per le Imprese Ferroviarie ed altri Rcihedenti, Gestori dell’infrastruttura, Organismi di Allocazione e Corridoi Ferroviari Merci. La piattaforma ottimizza il coordinamento internazionale garantendo l’armonizzazione sia delle richieste che dell’offerta di tracce da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo. Inoltre PCS è l’unico strumento utilizzabile per la pubblicazione dell’offerta di PaP e Reserve Capacity e per la gestione delle richieste tracce internazionali sui RFC.
L’acccesso a PCS è gratuito. L’utenza può essere richiesta al RNE PCS Support: xxxxxxx.xxx@xxx.xx. Ulteriori informazioni possono essere trovate su xxxx://xxx.xxx.xx.
Charging Information System (CIS)
CIS è un sistema che contiene informazioni relative ai canoni d’accesso all’infrastruttura fornite dai GI e OA. L’applicavio web fornisce rapidamente informazioni sulla stima dei pedaggi per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria europea e stima il prezzo delle tracce internazionali.
L’accesso a CIS è gratuite senza necessità di registrazione degli utenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del CIS xxxx://xxx.xxx.xx/ o scrivendo al RNE CIS Support: xxxxxxx.xxx@xxx.xx.
Train Information System (TIS)
TIS è un’applicativo web di supporto alla gestione dei treni internazionali fornendo informazioni in tempo reale su tali treni. I dati d’interesse sono forniti direttamente dai sistemi informativi dei GI, combinando le informazioni dei diversi sistemi in un unico percorso dalla partenza al termine corsa del treno, monitorando in tal modo la marcia del treno anche oltre i confini nazionali. Le IF e gli operatori dei terminal possono avere accesso a TIS e possono partecipare al RNE TIS Advisory Board. Tutti i membri dell’Advisory Board forniscono agli altri membri l’accesso ai dati di TIS qualora interessati dalla stessa traccia internazionale.
L’accesso a TIS è gratuito. L’utenza può essere richiesta al RNE TIS Support: xxxxxxx.xxx@xxx.xx. Ulteriori informazioni sono disponibili su xxxx://xxx.xxx.xx.
1.10.3 Progetti pilota nell’ambito del TTR (aggiornamento dicembre 2019)
Al fine di conseguire un ulteriore grado di armonizzazione delle procedure di definizione dell’orario tra i diversi paesi europei, RNE e Forum Train Europe (FTE), in cooperazione con l’Associazione Europea di trasporto Ferroviario Merci (ERFA), hanno avviato il progetto di ‘Ridisegnazione del processo orario internazionale’ (TTR). Il progetto TTR è volto a soddisfare in maniera più adeguata le necessità dei diversi Richiedenti attraverso un processo orario ottimizzato che fornisca capacità per scopi specifici e salvaguardi parte di essa per le richieste effettuate in prossimità dell’effettivo utilizzo della traccia (richieste in ‘Rolling Planning’).
Il TTR sarà introdotto gradualmente mediante progetti pilota per testare gli elementi innovativi del TTR. Tali progetti pilota, operativi a partire dall’orario 2019-2020, proseguiranno nel corso dell’orario 2020-2021. La scopo dei progetti pilota è verificare l’effettiva risposta del nuovo processo agli obiettivi prefissati, fornendo la possibilità di rettificare eventuali criticità e realizzare ulteriori aggiustamenti preliminarmente all’effettiva implementazione del nuovo processo in Europa.
Ulteriori informazioni relative al progetto sono disponibili al sito xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx, nonché al par. 4.2.1 del PIR.
1.11 GLOSSARIO DEI TERMINI
accordo di carattere generale giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un Richiedente e del GI, in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio
ACCORDO QUADRO PER SERVIZI CON OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP)
accordo di carattere generale giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un Richiedente e del GI, in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare a servizi di trasporto a committenza pubblica locale o nazionale e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
l'organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE
AREA DI DEPOSITO
aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro
ARMONIZZAZIONE
processo di lavorazione delle richieste di tracce volto alla compatibilizzazione delle richieste pervenute
ASSEGNAZIONE DI CAPACITÀ
il processo attraverso il quale vengono trattate le richieste e definita l’assegnazione di capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del GI
AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO DELLE LICENZE
organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è l’organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle Imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano
CANONE DI UTILIZZO (PEDAGGIO)
il corrispettivo dovuto da IF per l’utilizzo di ogni singola traccia e per i servizi ad essa connessi
CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA
il potenziale di programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell'infrastruttura per un certo periodo
CAPACITÀ QUADRO
la capacità di infrastruttura assegnata nell’ambito di un accordo quadro
CARTA DEI SERVIZI DI RFI S.P.A. (GI)
il documento adottato dalla Società per dichiarare i propri impegni nei riguardi della clientela, relativamente a fattori, indicatori e standard di qualità
CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO
Il Certificato di Sicurezza Unico fornisce la prova che l’impresa ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell’area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie che può svolgere un’impresa e l'area di esercizio
COMPOSIZIONE NORMALE DEI TRENI
la composizione dei treni che garantisce prestazioni almeno uguali a quelle della composizione caratteristica della traccia orario programmata, quale risulta nell’Allegato 1 – Parte A e B, al contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
CONTRATTO DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
di seguito anche il Contratto, l’atto in base al quale è concesso a ciascuna IF l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria in termini di tracce orarie. I Contratti possono avere una durata inferiore, o uguale all’orario di servizio
CONTRATTO DI RACCORDO
atto fra il gestore dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto raccordato che regola la gestione della circolazione fra l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo
COORDINAMENTO
la procedura in base alla quale il GI e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti
CORRIDOR ONE STOP SHOP (C-OSS)
organismo che fornisce assistenza ai richiedenti relativamente alla capacità di infrastruttura dedicata ai corridoi merci internazionali (c.d. Rail Freight Corridor definiti dal Regolamento europeo 913/2010), è l’organismo deputato al coordinamento per la definizione della capacità di corridoio nonché organismo deputato alla gestione ed assegnazione di detta capacità
DEVIAZIONE
modifica del percorso del treno rispetto alla traccia assegnata
DISDETTA
comunicazione formale da parte della IF relativa alla volontà di non utilizzare una traccia precedentemente richiesta ed assegnata
DURATA DEL CONTRATTO DI UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA
periodo che intercorre fra la data dell’effettuazione della prima traccia e l’ultima ed eventuali servizi a questi connessi
EFFETTUAZIONE
provvedimento per l’utilizzo di tracce richieste da IF o assegnate da GI
portale ePIR (ex-PIR WEB)
portale web di RFI che integra il Prospetto Informativo della Rete (disponibile su sito web di RFI) attraverso la pubblicazione di mappe geo referenziate relative alle caratteristiche delle linee, degli impianti e di informazioni di carattere tecnico/commerciale
FASCIA ORARIA
il periodo di tempo specificato in un accordo quadro entro il quale una o più tracce ferroviarie devono essere assegnate nell’ambito della procedura di assegnazione della capacità quadro
GESTIONE OPERATIVA
attività di esclusiva competenza dei referenti accreditati di IF e GI, presenti sul territorio e individuati nel contratto di accesso all’infrastruttura limitata temporalmente da 4 gg. solari sino all’effettuazione del servizio
GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA (GI)
soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel d.lgs n.112/15
IMPIANTO
struttura funzionale atta ad assicurare l’arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni tecnico- commerciali, nonché il loro stazionamento
IMPIANTO DI SERVIZIO
l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13 commi 2, 9 e 11 del d.lgs 112/15
IMPIANTO RACCORDATO
impianto, di proprietà di soggetto diverso da GI, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all’Infrastruttura Ferroviaria nazionale tramite un raccordo
IMPRESA FERROVIARIA (IF)
qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo trazione
IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI FERROVIARI
imprese ferroviarie che effettuano servizi passeggeri, o imprese che offrono servizi di trasporto ferroviario avvalendosi, per la trazione, di imprese ferroviarie, o imprese che prestano ai passeggeri del trasporto ferroviario, sulla base di accordi commerciali con le imprese ferroviarie, servizi di informazione e biglietteria
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
infrastruttura definita nell’allegato 1, del d.lgs n.112/15
INFRASTRUTTURA FERROVIARIA AV/AC
infrastruttura ferroviaria appositamente dedicata a servizi di trasporto ad alta velocità/alta capacità
INFRASTRUTTURA A CAPACITÀ LIMITATA
sezioni dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che si caratterizzano per un grado di utilizzazione prossimo alla saturazione
INFRASTRUTTURA SPECIALIZZATA
infrastruttura designata dal GI, previa consultazione delle parti interessate, su cui è possibile assegnare capacità in via prioritaria ad una determinata tipologia di traffico
INFRASTRUTTURA SATURATA
una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio
INTERRUZIONE PROGRAMMATA IN ORARIO (IPO)
le finestre temporali nelle quali la circolazione è assente o limitata per esigenze di manutenzione dell’infrastruttura
LICENZA
l’autorizzazione, valida su tutto il territorio dell’unione Europea, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un’impresa, con cui viene riconosciuta la qualità di IF e viene legittimato l’espletamento di servizi di trasporto ferroviario; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi
LINEA FERROVIARIA
l’infrastruttura che collega almeno due località
MANUTENZIONE PESANTE
l'attività che non viene effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal servizio
MERCI PERICOLOSE
le materie o le sostanze che possono rappresentare un pericolo per le persone, gli animali e l’ambiente. Il trasporto delle merci pericolose in ferrovia è disciplinato dalla normativa internazionale in materia (RID – Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose) che classifica tali sostanze
MODIFICA TRACCE
variazione temporale della traccia originaria, mantenendo invariato il percorso
MODULO DELLA LINEA
la massima lunghezza di un convoglio in funzione di servizio viaggiatori, incroci e precedenze nei binari di circolazione delle località di servizio
NORMATIVA D’ESERCIZIO VIGENTE
l’insieme di regolamenti, disposizioni, istruzioni in vigore, che disciplinano inderogabilmente la gestione dell’esercizio sulla rete del GI
ONE STOP SHOP (OSS)
E’ un singolo punto di contatto stabilito dai Gestori dell’Infrastruttura membri di RNE finalizzato a coordinare ed assistere i richiedenti nelle richieste internazionali di tracce
OPERATORE D’IMPIANTO
un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11 d.lgs 112/15
ORARIO CADENZATO
successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore
ORARIO DI SERVIZIO
i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull’infrastruttura di GI, durante il suo periodo di validità
ORGANISMO DI REGOLAZIONE
l'Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che è anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
PERCORSO ALTERNATIVO
un diverso percorso tra la stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi è un rapporto di intercambiabilità ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione
PERIODO DI CONTROLLO
il periodo di tempo fissato per confrontare le capacità quadro e le restanti capacità inutilizzate al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro della capacità quadro indicativa assegnata e della capacità disponibile
PIANO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ
una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell’infrastruttura come infrastruttura saturata
PROFITTO RAGIONEVOLE
tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio, assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e in linea con il tasso medio per il settore interessato negli ultimi anni
PROGRAMMA DI MANOVRA
documento definito dal soggetto che presta i servizi di manovra, approvato da GI in occasione dell’attivazione di ciascun orario ed aggiornato in corrispondenza di variazioni significative delle tracce facenti capo all’impianto nel quale sono pianificate le operazioni di manovra necessarie per tutti i treni che interessano l’impianto stesso
PROGRAMMA DI STAZIONE
documento definito dal GI che rappresenta l’occupazione dei binari di stazione
PROGRAMMA GIORNALIERO
l’insieme delle tracce acquistate da IF, riferito alla singola giornata nel periodo di validità del contratto
PUNTI ORARIO
punti caratteristici della rete dove viene rilevato l’orario di passaggio dei treni
QUADRI ORARIO
Manifesti predisposti dal GI ed affissi in tutte le stazioni/fermate dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che illustrano il programma di arrivi/partenze della stazione/fermata interessata nonché i binari programmati per il ricevimento dei treni
RACCORDATO
impresa titolare del contratto di raccordo
RACCORDO
binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all’infrastruttura ferroviaria fino all’interno dell’impianto raccordato.
RAIL FREIGHT CORRIDOR
complesso di itinerari (principale ed eventuali alternativi) che collegano due località origine/destinazione per il traffico internazionale merci. Su questi Corridoi ferroviari internazionali il legislatore europeo, con il Regolamento europeo 913/2010, ha stabilito specifiche regole per la selezione, l’organizzazione e la gestione nonché la pianificazione indicativa degli investimenti dei corridoi stessi allo scopo di incentivare e favorire un trasporto merci competitivo
RETE
l’intera infrastruttura ferroviaria gestita da un Gestore dell’Infrastruttura
REFERENTE ACCREDITATO
figura designata dal GI e dalle IF preposta allo svolgimento di talune attività specificate nel presente documento
RICHIEDENTE
un’Impresa Ferroviaria titolare di licenza o un gruppo Internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica, quali le regioni e le provincie autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario,
RICHIESTA IN CORSO D’ORARIO
richiesta di tracce orarie riferita all’orario in corso di validità, indipendentemente da un eventuale impegno delle stesse anche nell’orario successivo
RICHIESTA IN GESTIONE OPERATIVA
richiesta di tracce riferita all’orario in corso ed esclusivamente in relazione al tipo di servizio già contrattualizzato, da presentarsi presso i referenti accreditati di GI indicati in contratto
RICHIESTA PER ORARIO
richiesta di tracce orarie riferita al periodo di validità dell’orario di servizio successivo a quello in corso di validità, indipendentemente dalla data di inizio della utilizzazione delle tracce
RICHIESTA PER UN ADEGUAMENTO INTERMEDIO
richiesta di tracce orarie riferita ad un adeguamento intermedio dell’orario in corso di validità
RICHIESTA PLURIENNALE
richiesta di capacità in termini generali riferita ad un periodo di durata superiore alla validità di un orario ferroviario, finalizzata alla definizione di un Accordo Quadro
RIGETTO
provvedimento formalizzato dal GI che attesta l’impossibilità di soddisfare le richiesta di nuove tracce o la variazione di quelle contrattualizzate
SERVIZI
i servizi forniti dal GI alle IF classificati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 112/15
SERVIZI REGIONALI
i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materie di trasporto di una o più regioni
SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI
il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origine e destinazioni diverse, purché le carrozze attraversino almeno una frontiera
SCALO MERCI TERMINALE PER MERCI PERICOLOSE
scali ferroviari ove si svolgono operazioni di terminalizzazione di trasporti di merci pericolose
SISTEMA DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI (Performance Regime)
meccanismo di monitoraggio delle prestazioni (ex. art. 21, D.Lgs. n.112/15) basato sugli scostamenti maturati da parte di tutti i treni che circolano sull’infrastruttura nazionale durante il loro tragitto
SOPPRESSIONE
provvedimento che limita totalmente o parzialmente l’uso della traccia (limitazioni spazio/tempo)
STAZIONAMENTO
il tempo di sosta di un convoglio sui binari, ovunque situati
STAZIONE DI COLLEGAMENTO CON RETI ESTERE
la stazione nello Stato territoriale (Stato sul cui territorio è situata la stazione di collegamento reti) nella quale si svolgono le operazioni del servizio di traffico di confine ovvero località di servizio che individua il limite di giurisdizione tra la rete gestita da RFI S.p.A. e quella in concessione ad altri Gestori
TABELLONI ARRIVI E PARTENZE
quadri o monitor che forniscono informazioni, aggiornate in tempo reale, relative all’orario di arrivo/partenza dei treni, al binario di ricevimento e, per i servizi AV, alla composizione dei treni
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
individuata in relazione alle differenti esigenze/segmenti di mercato cui si rivolge:
- mobilità locale e regionale viaggiatori (compresi i treni interregionali);
- mobilità media/lunga percorrenza viaggiatori;
- trasporto merci
TITOLO AUTORIZZATORIO
il titolo di cui all’articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n.388, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta delle Imprese Ferroviarie in possesso di licenza, che consente l’espletamento sulla rete infrastrutturale nazionale di servizi a condizioni di reciprocità qualora si tratti di Imprese Ferroviarie aventi sede al di fuori dell’Unione Europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
TRACCIA A LUNGA PERCORRENZA
traccia interessante più giurisdizioni compartimentali o percorrenze superiori ai 250 km totali
TRACCIA DI BREVE PERCORRENZA
traccia interessante una sola giurisdizione compartimentale o percorrenze non superiori ai 250 km totali, per massimo 3 compartimenti
TRACCIA ORARIA o TRACCIA
la frazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale
TRATTA ELEMENTARE
porzione di infrastruttura delimitata da due punti orario contigui
TRENO SPECIALE
treno la cui circolazione richiede specifica autorizzazione del GI per l’inoltro dei trasporti eccezionali
VALORE DEL CONTRATTO
il valore del pedaggio, della corrente di trazione e di tutti i servizi valorizzati nell’Allegato 1A del contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
CAPITOLO 2
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA
2.1 INTRODUZIONE
Nel presente capitolo sono descritte le modalità di accesso, di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e di gestione del contratto, secondo la normativa nazionale vigente e le condizioni contrattuali definite dal GI. Le seguenti condizioni e modalità sono applicabili sia al traffico nazionale che internazionale, nonché ai RFCs che interessano la rete di RFI.
ART garantisce condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie secondo metodologie che incentivano la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, imprese e consumatori; a tal fine ART può richiedere informazioni al GI ai richiedenti e a qualunque parte interessata.
2.2 CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO
2.2.1 Chi può richiedere l’accesso
Le richieste di accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale possono essere presentate i) in termini di capacità pluriennale ai fini della stipula di un Accordo Quadro o ii) in termini di tracce orarie e servizi ai fini della sottoscrizione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, dai Richiedenti appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 3 lett. cc) del D.lgs. 112/15, costituiti da:
Imprese Ferroviarie titolari di licenza;
persona fisica o giuridica con un interesse, di pubblico servizio o commerciale, ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario.
2.2.2 Requisiti per richiedere
2.2.2.1 Richiesta di capacità pluriennale ai fini della stipula di un Accordo Quadro
Se il Richiedente è un’IF, all’atto della richiesta di capacità, deve:
essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare;
essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente.
Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da IF, all’atto della richiesta di capacità, deve dimostrare a GI di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 3 lett. cc) del D.lgs. 112/15.
2.2.2.2 Richiesta di tracce orarie e servizi finalizzata alla stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura (aggiornamento dicembre 2019)
L’IF è tenuta a presentare la richiesta di tracce orarie e servizi in conformità alle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura indicate nel capitolo 3 del presente documento e nei suoi allegati e per un volume di traffico congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all’esercizio.
1. Se il Richiedente è un’IF all’atto della richiesta di tracce per l’orario successivo a quello in vigore, presentate entro la scadenza di avvio del processo di allocazione, deve:
CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA 26
a) essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare; in caso la licenza risultasse sospesa all’atto della presentazione della richiesta di tracce o durante il processo di allocazione, l’IF dovrà produrre la licenza entro i termini di cui al par. 2.3.2.1.
b) essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente;
c) essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del certificato di sicurezza. Qualora sia necessaria l’estensione del certificato di sicurezza l’IF è tenuta a produrlo entro i termini di cui al par. 2.3.2.1.
L’IF che all’atto della presentazione delle richieste di tracce per l’orario successivo a quello in vigore non sia già in possesso del certificato di sicurezza unico relativo alle linee oggetto di richiesta, è tenuta a produrre detto certificato entro la scadenza per la presentazione delle osservazioni al progetto orario inviato nel mese di luglio, secondo la tempistica riportata nel par. 4.3.2. In caso di mancata presentazione del certificato di sicurezza nel termine sopra indicato la capacità richiesta tornerà nella disponibilità del GI.
Nel caso di richiesta di tracce avanzate oltre la data di avvio del processo di allocazione, ovvero presentate in corso d’orario, l’IF deve -pena l’irricevibilità della richiesta medesima- essere in possesso della documentazione di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), nonché del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta.
Nel caso di richieste di tracce, sia per l’orario successivo a quello in vigore ovvero per il corso d’orario, che insistono su linee/impianti la cui attivazione, coerentemente con quanto indicato nel portale ePIR, è prevista nel corso dell’orario successivo a quello in vigore, l’IF è tenuta a produrre il certificato di sicurezza entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del servizio. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate, il GI fornirà alle IF, anche in formato provvisorio, tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del certificato di sicurezza almeno quattro mesi prima dell’avvio del servizio. Quanto previsto al precedente e al presente capoverso trova applicazione anche nei casi in cui l’IF sia già titolare del contratto di utilizzo.
2. Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica diversa da IF -ai sensi di quanto previsto al par. 2.2.1- all’atto della richiesta di capacità, deve dimostrare a GI di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 3 lett. cc) del D.Lgs 112/15.
Il Richiedente potrà designare l’IF che effettuerà, per suo conto, il servizio sulla rete di GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura, fino a 30 giorni prima la data prevista di effettuazione del trasporto. All’atto della designazione l’IF dovrà essere in possesso della documentazione di cui al precedente punto 1, lett. a) e b), nonché del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta, fatto salvo quanto previsto, relativamente al possesso del certificato di sicurezza, in caso di linee/impianti di futura attivazione riportato al precedente punto 1.
2.2.3 LICENZA
L’autorità preposta al rilascio delle licenze alle imprese che hanno sede nel territorio italiano è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.lgs 112/15 art. 3, lett. s).
Contatti:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del Trasporto Ferroviario Via Caraci, 36 – XXXX 00000
sito web:
e-mail: xxx.xxxxx@xxx.xxx.xx
2.2.4 CERTIFICATO DI SICUREZZA UNICO (aggiornamento dicembre 2019)
Il Certificato di Sicurezza Unico è rilasciato:
• dall’European Railway Agency (ERA) in tutti i casi di IF che effettuano servizi ferroviari in più di uno Stato membro dell’UE;
• da ANSF o da ERA (la decisione è a scelta delle IF) nei casi di IF che effettuano servizi ferroviari solo in Italia e fino alle stazioni di confine.
Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati riguardanti il rilascio o l’aggiornamento del Certificato di Sicurezza Unico sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) contattabile tramite l’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx.
2.2.5 OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DI GARANZIA E ASSICURAZIONI
Gli obblighi in capo ai Richiedenti relativamente alla presentazione di una garanzia nell’ambito della sottoscrizione di un Accordo Quadro, sono disciplinate al par. 2.3.1.1.
Gli obblighi in capo alle Imprese Ferroviarie relativamente alla presentazione di una garanzia, nonché la stipula di una polizza assicurativa, sono rispettivamente disciplinati ai par. 2.3.2.2 e 2.3.2.3.
2.3 CONDIZIONI DI ACCESSO COMMERCIALI: disposizioni di dettaglio e altre regole stabilite dal GI
2.3.1 ACCORDO QUADRO (aggiornamento dicembre 2019)
a) Contenuti e durata
Il Gestore dell’Infrastruttura ed un Richiedente possono concludere un Accordo Quadro, che costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L’Accordo Quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del contratto di utilizzo.
La capacità oggetto dell’Accordo Quadro è espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. Tipologia del servizio di trasporto;
II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose;
IV. Individuazione dei binari di ricevimento per i soli servizi AV oggetto di Accordo Quadro;
V. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale di riferimento. Quest’ultima non rappresenta un vincolo per il GI nel caso si renda necessario adottare una diversa velocità commerciale per ottimizzare la capacità dell’infrastruttura.
Esclusivamente per Accordi Quadro aventi per oggetto servizi di trasporto pubblico locale, la velocità commerciale media rappresenta un indice di qualità delle performance del GI, il cui conseguimento costituisce impegno per il GI, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio;
VI. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in trkm);
VII. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).
Potranno essere inoltre oggetto di Accordo Quadro, previa intesa fra Richiedente e Gestore dell’Infrastruttura altri parametri quali i servizi di infrastruttura, la capacità finalizzata a movimenti non commerciali e operazioni tecniche, la disponibilità di binari per ricovero dei materiali, nonché le linee guida per il possibile aggiornamento in presenza di variazione degli scenari infrastrutturali, tecnologici e di mercato. Il GI si impegna a fornire all’IF affidataria del servizio ferroviario regionale i servizi contenuti nel PIR, alle condizioni ivi previste. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
L’Accordo Quadro è concluso per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma per cinque anni, a partire dal primo orario di servizio utile. In casi specifici e motivati è ammessa una durata minore o maggiore. In particolare la richiesta di capacità per un periodo superiore ai cinque anni deve essere motivata sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 6, del D.lgs. 112/15.
Rientrano in quest’ultima fattispecie sia gli Accordi Quadro con le Regioni e le Province autonome per i servizi di trasporto pubblico locale, sia gli Accordi Quadro con lo Stato per i servizi lunga percorrenza, la cui durata potrà essere commisurata alla durata del contratto di servizio per l’affidamento degli stessi servizi di trasporto pubblico locale.
Gli Accordi Quadro che hanno per oggetto servizi che utilizzano un’infrastruttura specializzata possono avere un durata di quindici anni. Una durata superiore è possibile nei casi ed alle condizioni stabilite all’art. 23, comma 7, del D.lgs. 112/15.
La quota massima di capacità da assegnare ad un singolo Richiedente per mezzo di un Accordo Quadro avente vigenza superiore ad un orario di servizio non può essere superiore al limite fissato nel paragrafo 4.4.1.1.
Il GI può decidere, su base non discriminatoria e previa approvazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di non offrire accordi quadro su tutte le linee dichiarate sature. Il GI indica tali linee nella dichiarazione di capacità quadro prima dell’avvio del processo di allocazione della capacità quadro. L’approvazione da parte dell’ART è valida per un periodo massimo di due anni, e non è automaticamente rinnovabile.
Tenuto conto delle previsioni dell’articolo 23, comma 8, del d.lgs. 112/2015 e nei limiti di quanto ivi disposto, un Accordo Quadro è rinnovabile una sola volta e solo previa espressa autorizzazione da parte di ART; di conseguenza la modifica del termine di scadenza di un Accordo Quadro non è consentita.
***
Il GI trasmette ad ART gli Accordi Quadro e le variazioni di capacità entro un mese dalla sottoscrizione, unitamente ad una tabella recante il riepilogo aggiornato di tutti gli AQ in essere, con dettaglio dei soggetti sottoscrittori degli AQ, delle date di sottoscrizione e scadenza originarie, delle eventuali date di modifica della capacità preassegnata, delle eventuali date di rinnovo e di scadenza, delle direttrici/linee/tratte oggetto di preassegnazione di capacità, della percentuale di capacità preassegnata su tali direttrici/linee/tratte per fascia oraria, del contenuto di eventuali clausole di retrocessione e del contenuto di eventuali clausole penali.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 9 del d.lgs. 112/2015 nonché dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/545, in merito alla “Dichiarazione della capacità quadro”, il GI:
pubblica, nel portale ePIR, l’allegato tecnico “Capacità assegnata con Accordo Quadro, per fascia oraria e per tratta di linea” indicante per ogni sezione di linea e per ogni anno, fino alla scadenza degli Accordi Quadro vigenti, le seguenti informazioni: la capacità commerciale oraria, la capacità oraria massima assegnabile con Accordo Quadro, il numero di tracce per fascia oraria assegnato con Accordo Quadro;
pubblica, nel proprio sito web (sezione “il Prospetto Informativo della Rete”), un documento di riepilogo relativo agli Accordi Quadro in essere e contente, per ogni Accordo Quadro, gli aspetti generali consistenti almeno nei seguenti elementi informativi: data di scadenza, direttrici/linee/tratte oggetto di preassegnazione di capacità nonché percentuale di capacità preassegnata con l’Accordo Quadro su tali direttrici/linee/tratte per fascia oraria, contenuto di eventuali clausole di retrocessione e contenuto di eventuali clausole penali.
Il GI aggiorna l’allegato tecnico e il documento di riepilogo entro 90 giorni dalla stipula di un Accordo Quadro, da una modifica ad esso o dalla sua risoluzione.
b) Sottoscrizione e adempimenti successivi
Accordo Quadro con avvio coincidente con il primo orario di servizio utile
1. Gli Accordi Quadro con avvio coincidente con il primo orario di servizio utile, inteso come quello che sarà attivato almeno 9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sono richiesti e sottoscritti nel rispetto della tempistica per la richiesta di capacità pluriennale indicata al par. 4.3.1.
2. il GI provvede ad inviare al Richiedente la proposta finale di Accordo Quadro, comunicando contestualmente il termine per la restituzione della medesima proposta sottoscritta in segno di integrale accettazione, di norma 10 giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso detto termine, in caso di mancata accettazione da parte del Richiedente, la capacità richiesta verrà resa disponibile nei confronti di altri Richiedenti;
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, il Richiedente deve dimostrare l’avvenuta costituzione della garanzia di cui al successivo par. 2.3.1.1, consegnando al GI la relativa documentazione in originale;
4. qualora il Richiedente di un Accordo Quadro non fosse una IF esso dovrà indicare al GI, ogni anno, almeno 1 mese prima dell’avvio del processo di assegnazione delle tracce di cui al paragrafo 4.3.2, l’IF che effettuerà, nell’interesse del Richiedente, il servizio di trasporto relativo alla capacità acquisita con lo stesso;
5. ovvero, qualora Il Richiedente (non IF) richiedesse le tracce, coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, ogni anno dovrà indicare, entro 30 giorni dalla data di effettuazione del trasporto, l’IF che, al momento della designazione abbia già la piena disponibilità del materiale rotabile necessario per l’espletamento del servizio cui l’Accordo Quadro si riferisce, nonché la documentazione di cui al par.
2.2.2.2 punto 1;
6. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, il Richiedente (se non IF) o l’IF designata procederanno - almeno 8 mesi prima rispetto al giorno di attivazione dell’orario (scadenza di cui al par 4.3.2)- alla richiesta di assegnazione di capacità specifica, sotto forma di tracce orarie corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo.
Ulteriori adempimenti in caso di richiesta di stipula di Accordo Quadro con avvio posticipato rispetto al primo orario di servizio utile
7. Se il Richiedente è una persona fisica o giuridica (diversa da IF), qualora non intenda avvalersi di quanto previsto al precedente punto 5, deve designare, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’IF che effettuerà per suo conto, almeno per il primo anno di servizio previsto nell’Accordo stesso, l’attività di trasporto relativa alla capacità acquisita, salvo il caso in cui il Richiedente sia un’Autorità competente ai sensi del Reg. 1370/2007, ed intenda assegnare, tramite procedura ad evidenza pubblica, la capacità oggetto dell’Accordo Quadro sottoscritto per servizi di trasporto pubblico.
8. Il Richiedente (se IF) o l’IF designata, in base a quanto previsto al punto precedente, è tenuto a produrre entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, idonea documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisto/leasing del materiale rotabile necessario per l’espletamento del servizio per i quali è richiesta la capacità di infrastruttura, salvo che non dimostri di avere già la piena disponibilità del materiale rotabile;
9. Il Richiedente (se IF), ovvero l’IF designata ai sensi del precedente punto 7, deve produrre al GI:
i. Entro il 24esimo mese antecedente l’avvio del servizio, la documentazione comprovante la disponibilità di un istruttore abilitato alla guida del materiale rotabile e il relativo piano di formazione;
ii. Entro il 12esimo mese antecedente l’avvio del servizio, la documentazione comprovante la disponibilità del prototipo del materiale rotabile per le prove.
c) Variazioni di capacità
Nel rispetto delle scadenze indicate per la presentazione delle richieste di tracce, possono essere richieste variazioni nei limiti complessivi del 10% rispetto alla capacità espressa in trkm indicata nell’Accordo Quadro.
Le variazioni in aumento nella misura sopra indicata possono essere accordate da GI per il primo orario di servizio utile di riferimento previa verifica della disponibilità di capacità e del rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par.4.4.1.1.
Per sopravvenute, motivate e documentate esigenze il Richiedente ha facoltà di richiedere riduzioni oltre il limite sopraindicato. Si potrà procedere a siffatta riduzione, solo previo consenso di GI, attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo, che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. La capacità oggetto della riduzione accordata verrà comunque immediatamente considerata a disposizione del GI per il processo di assegnazione annuale della capacità. Qualora il GI non accolga la richiesta presentata dall’IF, e/o quest’ultima presenti richieste di tracce che comportino una riduzione di capacità superiore al 10%, il GI potrà avvalersi di quanto previsto al par. 2.3.1.3.
Per eventuali maggiori esigenze di capacità, superiori rispetto a quella oggetto dell’Accordo Quadro, e oltre la soglia di variazione prevista, il Richiedente dovrà presentare specifica richiesta. In caso di accoglimento della richiesta da parte di GI, nel rispetto della quota massima assegnabile ai sensi del par. 4.4.1.1, si procederà alla modifica della capacità indicata nell’Accordo attraverso la stipula di un apposito atto modificativo dell’Accordo medesimo che avrà validità a partire dal primo orario di servizio utile. Le variazioni di capacità non possono comportare modifiche ai termini temporali di scadenza dell’Accordo Quadro modificato.
Qualora l’Accordo Quadro abbia per oggetto anche servizi accessori alla capacità d’infrastruttura, il Richiedente, per motivate e documentate esigenze, potrà richiederne la modifica anche limitatamente alla parte relativa ai soli servizi.
Un’IF, titolare di Accordo Quadro ovvero indicata da titolare di Accordo Quadro quale impresa che eserciterà per suo conto il traffico, in sede di assegnazione annuale delle tracce potrà richiedere e vedersi assegnata, in assenza di altre richieste, fino al 100% delle tracce disponibili per tratta e fascia oraria.
d) Accesso ai sistemi informativi
E’ facoltà dei Richiedenti (non IF) ottenere, su richiesta e con riferimento ai treni di competenza, l’accesso al sistema informativo del GI PICWEB-IF, o prodotto equivalente, (ai fini dell’informazione alla clientela e della gestione dei Contratti in essere fra Richiedente, ove non esso stesso IF, con la/le IF che effettuano le attività di trasporto), tramite i profili definiti in coerenza con le finalità sopraindicate.
L’elenco dei treni interessati sarà fornito dalla/le IF titolare del richiamato relativo contratto di utilizzo dell’Infrastruttura. Nel caso specifico di Regioni e Province Autonome, ai fini di una completa informazione alla clientela, il sistema PICWEB-IF o prodotto equivalente, fornirà indicazioni relativamente ai ritardi di tutti i treni viaggiatori che servono il territorio regionale.
Il costo dell’accesso ai sistemi da parte dei Richiedenti risulta dal successivo paragrafo 6.3.4.1. Il relativo importo sarà corrisposto al GI dalla IF che effettua i trasporti e sarà regolato nell’ambito del contratto di utilizzo ovvero attraverso la sottoscrizione di specifici contratti tra il Richiedente ed il GI.
A richiesta, in occasione dell’attivazione del nuovo orario, il GI consegnerà al Richiedente l’elenco anagrafico dei treni di competenza che fruiscono della capacità oggetto di Accordo Quadro, con l’indicazione del relativo canone di accesso all’infrastruttura (pedaggio). Nel caso particolare di Regioni e Province Autonome, GI consegnerà, inoltre, a richiesta, copia cartacea dell’orario grafico delle linee di interesse comprensivo di tutti i treni su di esse circolanti con l’unica indicazione della relativa tipologia.
2.3.1.1 Garanzia
L’impegno del Richiedente (IF) all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria oggetto dell’Accordo Quadro, nonché al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun contratto di utilizzo da sottoscrivere per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro medesimo (eccetto i casi di esonero di cui al successivo paragrafo 2.3.2.2), è da garantirsi con la costituzione di una garanzia, bancaria o assicurativa, emanata in favore del GI, da presentare entro 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, a copertura dell’intero periodo di validità dell’Accordo Quadro.
La fideiussione è pari al 10% del valore del canone d’uso dell’infrastruttura, da determinarsi sull’anno di maggiori volumi, prendendo a riferimento la tariffa media di ciascun segmento di mercato e, comunque, per un importo massimo di € 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00).
I requisiti (rating) degli istituti fideiubenti sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione “Servizi e mercato”.
Se nel periodo di validità della garanzia si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI.
La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa:
dovrà essere “a semplice richiesta”;
prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta scritta;
contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile;
contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art.1957 del codice civile.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, il Richiedente dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 1 mese dalla data dell’incameramento.
Entro 180 giorni solari dalla data di cessazione degli effetti dell’Accordo Quadro il GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che, all’atto della cessazione dell’Accordo Quadro, non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI.
Il Richiedente può scegliere di corrispondere al GI, in alternativa alla presentazione della fideiussione ai sensi del presente paragrafo, una somma pari all’importo oggetto di garanzia che sarà depositata in un conto dedicato del GI e che, in caso di inadempimento da parte del Richiedente, il GI potrà utilizzare a compensazione totale o parziale del credito.
Le Regioni, le Province autonome, gli Enti e le Autonomie Locali sono esonerati dal prestare la fideiussione nei termini sopra indicati. Nella fase di definizione degli Accordi Quadro, con tali soggetti, saranno comunque disciplinati gli impegni e le responsabilità finalizzati a garantire la corretta esecuzione degli Accordi medesimi.
2.3.1.2 Divieto di cessione
La capacità di infrastruttura assegnata ad un Richiedente con Accordo Quadro non può essere trasferita, anche parzialmente, ad un altro richiedente. L’utilizzo della capacità da parte di un’IF al fine di svolgere attività di trasporto nell’interesse di un richiedente che non è un’IF, non è considerato un trasferimento.
2.3.1.3 Risoluzione
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, l’Accordo Quadro potrà essere risolto da GI ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod..civ. nei seguenti casi:
a) violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
b) mancata designazione dell’IF, secondo quanto previsto al par. 2.3.1 “Sottoscrizione ed adempimenti successivi”;
c) mancata richiesta -per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro- delle tracce corrispondenti alle caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nei termini e secondo le modalità previsti dal paragrafo 4.3.2;
d) mancata stipula da parte del Richiedente (se IF) o dell’IF designata -per ogni anno di vigenza dell’Accordo Quadro- di un contratto di utilizzo avente ad oggetto le tracce comunicate da GI ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.4.6 , purché le stesse risultino oggettivamente coerenti con le caratteristiche della capacità oggetto dell’Accordo Quadro;
e) violazione del divieto di trasferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 2.3.1.2;
f) ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nell’Accordo Quadro.
g) mancata o tardiva presentazione da parte del Richiedente (se IF), ovvero dell’impresa designata, della documentazione di cui al par. 2.3.1, lett. b), punto 8 e 9;
h) risoluzione del contratto di utilizzo a carico del Richiedente (se IF) o della IF designata.
i) mancata costituzione ovvero mancata ricostituzione/adeguamento della Garanzia di cui al paragrafo 2.3.1.1.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R.
In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, il GI acquisirà l’importo della garanzia prestata ai sensi del par. 2.3.1.1 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La capacità oggetto dell’Accordo quadro risolto verrà resa disponibile nei confronti degli altri richiedenti.
2.3.2 Contratto di utilizzo dell’infrastruttura
Le imprese ferroviarie titolari di Licenza e Certificato di Sicurezza idonei ad effettuare servizi sia passeggeri che merci dovranno stipulare distinti contratti di utilizzo dell’infrastruttura qualora intendano esercire entrambe le tipologie di trasporto.
2.3.2.1 Documentazione, Adempimenti e Tempistica per la stipula dei contratti tra GI e IF (aggiornamento dicembre 2019)
L’IF, ottenuta la disponibilità delle tracce e dei servizi, secondo la procedura di cui al Capitolo 4 del presente documento, al fine di stipulare il contratto di utilizzo dell’infrastruttura, atto formale di assegnazione di tracce orarie e servizi, provvede a produrre la seguente documentazione:
copia autentica della Licenza idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare (o dichiarazione di immutata validità e caratteristiche della licenza), a firma del legale rappresentante;
copia autentica del titolo autorizzatorio, qualora richiesto dalla normativa vigente;
dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A. secondo lo schema che verrà indicato da GI. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l’indicazione della procura o atti di attribuzione dei poteri e connesse responsabilità per la stipula e sottoscrizione di atti negoziali;
dichiarazione di copertura rilasciata dalla Compagnia assicurativa secondo il format indicato dal GI in appendice 5 al presente capitolo o copia della polizza assicurativa (la copia deve essere accompagnata da attestazione di conformità all’originale) conformi a quanto previsto nel paragrafo 2.3.2.3 del presente documento;
elenco degli indirizzi, strutture, nominativi e recapiti telefonici dei Referenti preposti a fornire e ricevere comunicazioni relative a: richieste di nuove tracce e servizi, differimento in partenza dei treni, richiesta fermate aggiuntive, variazioni della composizione dei treni rispetto a quelle poste a base delle tracce assegnate, rinuncia a tracce assegnate, notifica di variazione di traccia o soppressione effettuate dal GI, incidenti di esercizio, sciopero, sgombero dell’infrastruttura, sistemi informativi, verifiche servizi erogati rendicontazione delle prestazioni fornite e fatturazioni, dislocazione dei mezzi di riserva/soccorso, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.4.7;
Detta documentazione, deve pervenire a GI con un anticipo, rispetto alla data di inizio del servizio:
a) di almeno 45 giorni solari per contratti relativi al successivo orario di servizio (salvo la fattispecie di IF designata da un richiedente non IF, nel cui caso i documenti andranno presentati entro 20 giorni solari);
b) di almeno 15 giorni solari per contratti in corso di orario.
La documentazione eventualmente mancante dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni solari antecedenti l’avvio dell’orario di servizio (per contratti di cui alla precedente lettera a), ovvero 12 giorni solari antecedenti l’avvio del servizio di trasporto (per contratti di cui alla precedente lettera b).
GI, acquisita la documentazione completa, provvede ad inviare all’IF la proposta di contratto, comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed economici, con l’indicazione del termine per la restituzione della medesima proposta sottoscritta in segno di integrale accettazione che dovrà intervenire entro 5 giorni solari prima rispetto all’attivazione del servizio. Per i soli contratti di cui alla precedente lettera b), entro 10 giorni solari dalla data prevista per l’attivazione del servizio il GI provvederà ad inviare all’IF la proposta di contratto.
Se l’IF non provvede ad inviare l’integrale accettazione della proposta di contratto, ovvero a produrre motivate osservazioni entro la data comunicata da GI, quest’ultimo fisserà un termine perentorio entro il quale stipulare il contratto, pena la decadenza dal diritto ad utilizzare la capacità assegnata con il conseguente obbligo per l’IF di corrispondere, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura da parte di GI, gli importi dovuti in caso di mancata contrattualizzazione (cfr. paragrafi 4.6.1 e 4.6.2).
L’eventuale ritardo nella presentazione della documentazione, ovvero la presentazione incompleta o difforme della stessa, nonché in caso di mancata accettazione del contratto entro i termini sopra indicati, può determinare lo slittamento della stipula del contratto oltre ad un possibile rinvio della data di attivazione del servizio, senza che l’IF interessata possa invocare pretese e/o lamentele nei confronti del GI.
2.3.2.1.1. Eventuali ulteriori adempimenti ai fini della sottoscrizione
L’IF che alla data del 15 novembre di ciascun anno risulti inadempiente rispetto al pagamento di importi scaduti in tale data e riferiti a prestazioni oggetto del contratto di utilizzo (in corso o sottoscritti per gli anni precedenti), è tenuta entro il 30 novembre dello stesso anno:
a corrispondere l’importo dovuto, o, alternativamente,
a presentare un piano di pagamento, interamente garantito da fideiussione bancaria o assicurativa, finalizzato alla soddisfazione dei crediti insoluti da corrispondere entro e non oltre la data della prima fatturazione a conguaglio del nuovo contratto e a costituire la fideiussione in occasione della sottoscrizione del contratto relativo all’orario di servizio successivo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.2.
In assenza di tali adempimenti non potrà darsi luogo alla sottoscrizione del contratto di utilizzo valevole per l’orario di servizio successivo, con conseguente applicazione delle regole relative alla mancata contrattualizzazione (cfr. paragrafi 4.6.1 e 4.6.2).
In caso di mancata contrattualizzazione GI avrà facoltà di allocare la relativa capacità ad altra IF.
2.3.2.2 Garanzia
In aderenza al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione sono riportati nel sito internet di RFI, nella sezione “Servizi e Mercato” i valori soglia di rating del credito richiesti alle IF.
L’IF che non disponga di rating , ovvero qualora il rating del credito dell’IF (fornito da una agenzia specializzata) sia inferiore alle soglie riportate sul sito di RFI, è tenuta a prestare idonea fideiussione (bancaria o assicurativa) a parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta in base al Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso.
L’importo della fideiussione deve essere pari al valore del pedaggio e servizi stimato su una mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire.
Qualora la fideiussione a garanzia del contratto debba essere prestata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.1.1., l’importo della stessa deve essere pari al valore di pedaggio e servizi stimato su due mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire.
Sono esonerate dal prestare la fideiussione le IF che, ancorché non dispongano di un rating, ovvero se il proprio rating sia inferiore alle soglie pubblicate sul sito di RFI, abbiano stipulato un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per almeno due orari di servizio immediatamente precedenti a quello di riferimento, sempre che risulti regolare il pagamento di tutte le fatture. Sono altresì esonerate dal prestare la garanzia, le IF per cui l’importo della medesima, calcolato come sopra, risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 euro.
Nell’ipotesi in cui l’IF è tenuta alla presentazione della fideiussione, la stessa può scegliere, in alternativa, di corrispondere al GI una somma pari all’importo di pedaggio e servizi stimato su una/due mensilità del programma di esercizio a seconda dei due casi suesposti.
Nel caso l’IF sia titolare di Accordo Quadro, la stessa è tenuta a costituire la fideiussione in occasione del contratto di utilizzo per la sola parte eccedente l’importo della fideiussione prevista ai sensi del par. 2.3.1.1 in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
2.3.2.2.1 Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione
La costituzione della fideiussione ovvero il versamento della/delle mensilità del programma di esercizio dovrà avvenire 30 giorni lavorativi dopo la stipula del contratto.
Se nel periodo di validità della fideiussione si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI.
Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa:
- dovrà essere “a semplice richiesta”;
- prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della richiesta scritta;
- contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile;
- contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art.1957 del codice civile.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, IF dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento.
Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI.
2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2019)
Ai fini dell’esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l’efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura:
Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale di 300/Mln di Euro per sinistro e per anno.
Responsabilità Vettoriale, da attivare solo qualora venga effettuato in proprio servizio di trasporto merci, anche su tratte limitate, per conto di IF (tradotte) e/o nella sua qualità di vettore marittimo: massimale superiore a 10 / Mln di Euro per sinistro e per anno.
IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative:
Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.
Sottolimiti ammessi:
− danni indiretti € 10 Mln;
− danni a terzi da incendio € 2 Mln;
− inquinamento accidentale € 2,5Mln. Per le IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimite non potrà essere inferiore a € 7,5 Mln.
Non sono ammessi ulteriori sottolimiti per danni connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto.
I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI alla sezione “Servizi e mercato”.
Detta polizza dovrà essere idonea alla copertura dei rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall’IF, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall’IF stessa sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e negli impianti di GI.
La polizza dovrà:
1. prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare al GI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
2. laddove IF abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
− la copertura è operativa anche per le attività di cui al presente contratto;
− siamo a conoscenza del presente articolo;
− le condizioni di polizza rispettano completamente le clausole previste in PIR.
Va inoltre allegato alla dichiarazione l’elenco delle esclusioni e dei sottolimiti previsti in polizza; tali documenti devono essere controfirmati dall’IF;
3. essere in lingua italiana, eventuali polizze o altra documentazione emesse in una lingua diversa dovranno essere interamente tradotte a cura della Compagnia stessa o dovranno riportare un visto di corrispondenza/accettazione da parte della Compagnia emittente se tradotte da altri soggetti. In ogni caso di contestazione/contenzioso fa fede il testo in italiano;
4. fare riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel presente Capitolo 2; va previsto l’obbligo del contraente di aggiornare l’assicuratore sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte del contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
5. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 5 giorni solari dalla richiesta della Compagnia;
6. prevedere una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano, per le IF il cui certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti, la validità della polizza dovrà essere estesa anche alle tratte di linea gestite da GI in territorio estero fino alle predette stazioni;
7. prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
8. prevedere che la Compagnia si impegni, anche a monte dell’accertamento delle responsabilità, ad attivare le proprie polizze a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell’assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l’azione di regresso nei confronti della società responsabile.
Quanto previsto ai precedenti punti da 1) a 6) si applica anche alla polizza di Responsabilità Civile verso terzi sottoscritta dal GI.
Ai fini della copertura assicurativa RCT l’IF ha facoltà:
− di sottoscrivere e produrre singolarmente una polizza assicurativa per l’intero importo del massimale richiesto (100 Mln)
o, alternativamente:
- di ripartire su più “livelli” (layer) la quota prevista per il massimale richiesto (100 Mln), con la possibilità di ripartire proporzionalmente tra le polizze la quota prevista per i sottolimiti ammessi. L’IF può presentare anche una o più polizze collettive, sottoscritte con altre IF
Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria nelle sole stazioni di collegamento Reti – Appendice 1 bis al Capitolo 2
La polizza di cui sopra potrà avere un massimale ridotto a 20 Mln di Euro per sinistro e per anno. Dovrà invece prevedere le medesime clausole di cui ai suddetti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7); la clausola di cui al punto 8) è facoltativa; l’estensione territoriale di cui al punto 6) dovrà comprendere l’ambito territoriale definito in ogni specifico contratto.
Responsabilità Civile verso Terzi per contratti di utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria nelle sole tratte di confine (dal confine di Stato fino alla stazione di collegamento reti) – Appendice 1 ter al Capitolo 2
A copertura dei possibili danni derivanti dalla responsabilità civile conseguente dalla sola circolazione sulle tratte di confine di Stato è sufficiente l’estensione delle garanzie minime previste dal GI della rete confinante di provenienza anche ai percorsi effettuati in territorio italiano. A dimostrazione della estensione territoriale di tali garanzie l’IF potrà presentare la sola appendice o dichiarazione di validità emessa dall’istituto assicuratore o garante.
La stipula di tutte le coperture di cui al presente paragrafo non rappresenta in nessun caso una limitazione delle eventuali responsabilità in eccesso ai massimali minimi indicati. Tale principio si applica indistintamente a tutti i soggetti interessati compreso il GI.
Eventuali franchigie e/o scoperti previsti nelle polizze rimangono ad esclusivo carico della parte contraente del singolo contratto assicurativo.
GI ha il diritto in qualsiasi momento di visionare gli originali delle polizze assicurative di IF.
E’ concesso alle IF che lo richiedano di attivare, ove possibile, le procedure interne di GI per il piazzamento sul mercato assicurativo del rischio derivante dall’applicazione del presente contratto ed i relativi premi assicurativi saranno a carico delle IF.
2.3.2.4 Obblighi di IF alla cessazione del contratto
All’atto della cessazione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per compimento del termine finale di durata o al verificarsi di qualsiasi ipotesi di anticipata cessazione, IF è tenuta ad eseguire le disposizioni di GI in ordine allo sgombero ed alla rimozione dei mezzi, nonché a qualsiasi altra operazione strumentale o accessoria.
Nel caso in cui IF non ottemperi a tali disposizioni, GI è autorizzato a compiere ogni più opportuna attività al fine dello sgombero e della rimozione dei mezzi di IF, addebitando a quest’ultima i costi sostenuti. Per il recupero degli oneri sostenuti GI ha facoltà di utilizzare la garanzia di cui al paragrafo 2.3.2.2.
2.3.2.5 Limitazioni al servizio in caso di morosità
In caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 10% del valore del contratto di utilizzo in vigore, salvo il caso in cui il credito sia assistito dalla garanzia di cui al par. 2.3.2.2 o da piano di rientro garantito da fideiussione, GI provvederà ad inviare formale diffida ad adempiere assegnando un termine non inferiore a 10 giorni solari. Nel caso di mancato pagamento entro il termine predetto, GI non procederà ad istruire e a rilasciare tracce eventualmente richieste in gestione operativa dall’IF inadempiente.
In caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 20% del valore del contratto trova applicazione quanto disciplinato al successivo paragrafo 2.3.2.6 punto b).
Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti capoversi saranno prese in considerazione fatture, non onorate alla naturale scadenza, riferite al contratto in vigore e/o al contratto sottoscritto per l’orario di servizio precedente.
2.3.2.6 Risoluzione del contratto
Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ. nei seguenti casi:
a) violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
b) mancato pagamento di un importo pari ad almeno il 20% del valore del contratto di utilizzo in vigore, salvo il caso in cui il credito sia assistito dalla garanzia di cui al par. 2.3.2.2 o da piano di rientro garantito da fideiussione; ai fini della determinazione del predetto importo saranno prese in considerazione fatture, non onorate alla naturale scadenza, riferite al contratto in vigore e/o eventualmente al contratto sottoscritto per l’orario di servizio precedente;
c) mancata costituzione ovvero mancata ricostituzione/adeguamento della “Garanzia” i cui al paragrafo 2.3.2.2;
d) rifiuto o mancata presentazione delle polizze, rifiuto di adeguare i massimali a quelli minimi indicati o la constatata mancanza delle coperture obbligatorie previste per l’ “Assicurazione” di cui al paragrafo 2.3.2.3;
e) grave violazione di uno qualsiasi degli obblighi incombenti su IF, ai sensi del paragrafo 2.3.3.3;
f) violazione grave e reiterata degli obblighi in materia di sgombero dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2.4.7.3;
g) violazione del divieto di cessione del Contratto o di trasferimento sotto altra forma della capacità;
h) revoca della licenza o del certificato di sicurezza, nonché, quando richiesti dalla normativa vigente, revoca del titolo autorizzatorio;
i) modifica della licenza o del certificato di sicurezza nonché quando richiesti del titolo tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali è stato stipulato il Contratto. Nell’ipotesi in cui la modifica della licenza o del certificato di sicurezza nonché, quando richiesti, del titolo autorizzatorio siano tali da consentire a IF l’utilizzo solo di alcune delle tracce assegnate, la risoluzione riguarderà la sola parte del contratto interessata dal provvedimento;
j) ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nel contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.
Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
Con specifico riferimento all’ipotesi di risoluzione di cui alla precedente lett.b), GI invierà all’IF interessata formale contestazione del mancato versamento degli importi dovuti, comunicando nella stessa lettera: a) la diffida all’IF ad adempiere entro 30 giorni; b) l’espressa riserva del diritto di dichiarare risolto di diritto il contratto in forza della clausola risolutiva espressa decorso infruttuosamente il termine indicato al precedente punto a).
In tutti i casi di risoluzione del Contratto per fatto imputabile alla IF, sia che essa avvenga ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., sia ai sensi di altre disposizioni del presente PIR o di legge, IF sarà tenuta a riconoscere a GI, a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale, una somma pari all’importo dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria che avrebbe dovuto riconoscere a GI fino alla scadenza naturale del contratto. A tal fine GI acquisirà l’importo della garanzia costituita ai sensi del par. 2.3.2.2, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
2.3.2.7 Sospensione dell’efficacia del contratto
Nel caso in cui venisse sospesa la licenza, viene automaticamente sospesa l’efficacia del contratto di utilizzo con conseguente sospensione da parte di IF dell’obbligo a versare il corrispettivo pattuito.
Tuttavia, qualora la sospensione della licenza sia imputabile all’IF, quest’ultima dovrà corrispondere al GI quanto previsto al paragrafo 4.6.3 in caso di disdetta comunicata sino a 5 giorni e commisurata al tipo di rete interessata, per ciascuna traccia non utilizzata durante il periodo di sospensione.
Ove, peraltro, alla sospensione della licenza dovesse far seguito la modifica o la revoca della stessa, il Contratto si intenderà risolto dalla data della revoca con applicazione di quanto previsto al paragrafo precedente per i casi di risoluzione per fatto imputabile all’IF.
2.3.3 Obblighi del GI e delle IF in fase di esecuzione del contratto
2.3.3.1 Obblighi Comuni
Per la buona esecuzione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, le parti sono tenute a collaborare scambiandosi ogni informazione e ponendo in essere ogni iniziativa necessaria o utile a favorire la regolarità della circolazione.
La lingua ufficiale da utilizzarsi per ogni comunicazione o scambio informativo è quella italiana; al riguardo IF garantisce che il proprio personale possieda piena conoscenza della suddetta lingua in modo da poter assicurare, sia nelle normali condizioni di operatività sia in caso di loro perturbazioni, la piena ottemperanza alle disposizioni scritte e/o orali in materia di sicurezza, nonché lo scambio di qualsivoglia informazione.
Le parti si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi dati, informazioni, documenti e studi di cui fossero venuti comunque a conoscenza in relazione all’esecuzione del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.
Ciascuna delle parti considera come strettamente confidenziali tutti i documenti, disegni ed altri dati commerciali o tecnici ricevuti dall’altra ovvero conosciuti in relazione all’esecuzione del Contratto, e si impegna ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
Le informazioni connesse a ciascun contratto vengono diramate alla sola IF contraente; le IF si assumono l’onere e la responsabilità di eventuali divulgazioni verso terzi.
2.3.3.2 Obblighi di GI (aggiornamento dicembre 2019)
E’ obbligo di GI:
mettere a disposizione delle Associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle IF, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal presente documento, l’infrastruttura ferroviaria, prestando i servizi, nei limiti ivi previsti, di cui al Capitolo 5 nel rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità, allo scopo di garantire un’efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la migliore utilizzazione della relativa capacità;
assicurare che l’infrastruttura ferroviaria messa a disposizione delle IF, in normali condizioni di operatività sia accessibile e funzionale nonché qualitativamente idonea, nella sua globalità, sia in stazioni che in linea, alla ordinata, sicura e puntuale circolazione dei convogli.
In caso di degrado nella funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria, GI condivide con le imprese interessate i provvedimenti di esercizio necessari per la ripartizione della capacità residua.
GI deve altresì assicurare la manutenzione, ivi inclusa la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri, con riferimento agli indicatori ed agli standard di qualità fissati nella vigente Carta dei Servizi di RFI;
mettere a disposizione di IF la normativa tecnica e di sicurezza di propria competenza dando comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni almeno quindici giorni solari prima della loro entrata in vigore;
dare medesima e omogenea evidenza al pubblico/viaggiatori dei treni di tutte le IF e dei loro relativi orari, utilizzando analoghe metodologie comunicative e visive (loghi e scritte) sia per indicare i treni che per informare circa gli orari ferroviari delle diverse IF. Analogamente dovrà esser fatto per gli annunci di stazione, per la cartellonistica ed i monitor di stazione;
rispettare le disposizioni e prescrizioni impartite dall’ANSF e dall’ART;
disporre di un sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
2.3.3.3 Obblighi di IF
Nell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, IF deve:
rispettare le disposizioni e le prescrizioni impartite dall’ANSF, dall’ART e dal GI;
utilizzare per l’espletamento del servizio materiale rotabile trainante e trainato omologato e immatricolato;
utilizzare detto materiale rotabile coerentemente alle modalità d’uso indicate dal fabbricante e ad eventuali limitazioni/prescrizioni stabilite in sede di ammissione tecnica, al profilo di destinazione dello stesso e nel rispetto delle disposizioni e procedure emanate dall’IF e partecipate ad ANSF all’interno del processo di immatricolazione;
svolgere il servizio sulla infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto del quadro normativo in vigore e del Certificato di Sicurezza rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF);
garantire che il personale, utilizzato con mansioni di condotta, accompagnamento, verifica e formazione dei treni, sia in possesso dei requisiti fisici e delle abilitazioni professionali previsti dalle disposizioni in vigore, atti ad assicurare la conoscenza ed il pieno rispetto delle norme di circolazione e delle disposizioni di sicurezza applicate da GI, sia in condizioni di normalità d’esercizio sia in situazioni di anormalità;
assumere piena ed esclusiva responsabilità in merito al materiale rotabile utilizzato, nei confronti della clientela e verso le Istituzioni, ancorché GI ne abbia ammesso la circolazione sull’infrastruttura ferroviaria;
disporre di un Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
mantenere immutate, nel corso di esecuzione del contratto di utilizzo, le caratteristiche della licenza e del certificato di sicurezza in base alle quali risulta abilitata allo svolgimento del trasporto per il quale è stato stipulato il Contratto;
comunicare a GI senza ritardo e sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l’attività di trasporto nel caso intervengano provvedimenti di sospensione, revoca o modifica della licenza o del titolo autorizzatorio;
comunicare a GI senza ritardo ogni vicenda e circostanza idonea ad incidere sulla situazione accertata mediante il rilascio del certificato di sicurezza, provvedendo a sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l’attività di trasporto;
ottemperare a tutte le prescrizioni impartite da GI all’atto della partenza dei treni ed in corso di viaggio;
fornire tutte le informazioni utili alla corretta e puntuale applicazione del contratto in gestione operativa;
utilizzare la traccia come stabilito nel programma giornaliero contrattualizzato, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della traccia stessa, quali:
- tipo locomotiva;
- tipo materiale rimorchiato con indicazione di velocità, rango veicoli, tipo di frenatura;
- massa rimorchiata;
- massa assiale;
- percentuale di massa frenata;
- lunghezza del convoglio;
- completa funzionalità dei sistemi tecnologici di bordo ridondati;
consentire, senza oneri per il GI, l’accesso alle cabina di guida dei propri rotabili al personale del GI preposto alla verifica programmata e straordinaria dello stato manutentivo dell’infrastruttura, nel rispetto di quanto indicato nell’apposita Procedura diramata dal GI ai sensi dell’art. 3 del Decreto 5/2010 dell’ANSF;
mettere, qualora strettamente necessario, a disposizione del GI e su richiesta motivata di quest’ultimo, i dati registrati dai dispositivi ZTE (zone tachigrafiche elettroniche dei registratori cronologici degli eventi di condotta) e JRU (Juridical Recorder Unit);
svolgere, in accordo con il GI, le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni di cui al par.
2.4.4.1.
Qualora, a fronte di richieste di IF venga programmata la sosta di un treno di composizione eccedente la lunghezza massima del marciapiede dei binari di stazione, IF sarà tenuta - a propria cura, onere e responsabilità- a garantire le condizioni di sicurezza del trasporto, della clientela ed eventualmente dell’infrastruttura, limitando le operazioni di salita/discesa viaggiatori unicamente alle carrozze contenute nel marciapiede. La composizione del treno dovrà comunque essere conforme alle caratteristiche tecniche dell’impianto.
Il GI non assume alcun obbligo di custodia, e pertanto non è responsabile per i danni/perdite, le avarie, i furti o le sottrazioni inerenti il materiale rotabile, ovvero le attrezzature di proprietà di IF, ovvero le merci trasportate da IF, in sosta/stazionamento nell’ambito degli impianti di GI.
2.3.3.4 Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione
IF è tenuta a comunicare a GI tutte le informazioni inerenti le tracce da programma, come previsto dalla normativa vigente e nello specifico:
variazioni al programma di circolazione ed al programma di erogazione dei servizi;
degradi al materiale rotabile, ivi incluse eventuali condizioni di sovraffollamento che comportino riduzioni di velocità o eccessivi tempi di sosta in occasione delle fermate per il servizio viaggiatori;
la composizione dei treni merci (comprese informazioni relative alla sagoma ed al peso assiale del treno);
eventuale presenza di trasporti eccezionali e/o merci pericolose in composizione al treno, specificando in questo ultimo caso la posizione e la matricola dei carri interessati;
la composizione dei treni viaggiatori ed il relativo orientamento del materiale.
La comunicazione delle suddette informazioni deve avvenire per mezzo dei sistemi informatici delle IF opportunamente interfacciati con la piattaforma PIC WEB ovvero attraverso l’immissione diretta delle informazioni, da parte delle IF, nella piattaforma PIC WEB, salvo comprovato guasto/indisponibilità del sistema stesso (in tale evenienza saranno accettate richieste formulate attraverso gli strumenti indicati dal referente accreditato di GI).
Le variazioni rispetto al programma con le eventuali conseguenze economiche saranno imputate a IF come specificato successivamente.
2.3.3.5 Informazioni date dal GI prima e durante la circolazione rispetto alle riduzioni di capacità (aggiornamento dicembre 2019)
1. Entro 24 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, il GI provvede a una prima pubblicazione tramite il portale ePIR del programma dei lavori di manutenzione o potenziamento che comportano riduzioni di capacità per l’orario (indicando il periodo in cui avranno luogo) che rientrano nelle seguenti casistiche:
a) indisponibilità di durata superiore a 7 giorni consecutivi con deviazione/cancellazione di almeno il 30% dell’offerta programmata nella sezione interessata dai lavori.
b) indisponibilità di durata superiore a 7 giorni consecutivi di un binario su rete fondamentale.
Il GI invia il programma delle indisponibilità precedentemente descritte entro 25 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario a tutti i Richiedenti e ai GI confinanti eventualmente coinvolti. Per le indisponibilità di durata superiore a 30 giorni consecutivi che prevedono la deviazione/cancellazione di almeno il 50% dell’offerta programmata, il GI fornisce in caso di richiesta durante la fase di consultazione un’ipotesi alternativa dell’indisponibilità.
Il GI tiene conto delle osservazioni ricevute nella fase di pubblicazione a X-24, prevedendo eventualmente incontri ad hoc.
Per le restrizioni di capacità di cui al punto 2, il GI, 19 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, invia a tutti i Richiedenti e ai GI confinanti eventualmente coinvolti il programma delle indisponibilità aggiornato per una seconda fase di consultazione, provvedendo successivamente a pubblicare, entro 18 mesi, il prospetto modificato tramite il portale ePIR a seguito del coordinamento con i gestori infrastruttura confinanti ed a seguito delle osservazioni ricevute nella seconda consultazione con i Richiedenti.
2. Entro 12 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, il GI, tramite il portale ePIR:
a) provvede alla pubblicazione dei programmi definitivi (periodo temporale, tipologia di riduzione di capacità) di cui al punto 1, anche a seguito del coordinamento con i gestori infrastruttura confinanti ed a seguito delle osservazioni ricevute dalle consultazioni con i Richiedenti;
b) pubblica i programmi di indisponibilità di durata pari o inferiore a 7 giorni con deviazione/cancellazione di almeno il 50% dell’offerta programmata sulla tratta infrastrutturale interessata dai lavori;
c) aggiorna i fabbisogni di capacità per manutenzione (IPO) valide per tutta la durata dell’Orario, con la relativa periodicità. La scelta del periodo, notturno o diurno, viene effettuata dal GI in base all’andamento del traffico nell’arco del tempo (giornaliero/stagionale), con l’obiettivo di massimizzare la capacità delle direttrici interessate tenendo anche in considerazione la possibilità di utilizzo di itinerari alternativi.
Il GI invia il programma aggiornato di tutte le indisponibilità precedentemente descritte entro 13.5 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario a tutti i Richiedenti ed ai GI confinanti eventualmente coinvolti. Il GI tiene conto delle osservazioni ricevute nella fase di pubblicazione a X-12, prevedendo eventualmente incontri ad hoc con IF e Stakeholders, in particolare per le indisponibilità di nuova pubblicazione previste nel punto 2 b).
Delle indisponibilità consolidate si terrà conto in fase di progettazione dell’Orario compatibilmente con il livello di consolidamento delle attività.
3. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore dell’orario il GI fornisce, attraverso il portale ePIR, lo scenario consolidato e il modello di esercizio dei lavori infrastrutturali maggiormente rilevanti di cui ai precedenti punti 2a) e 2b), al fine di permettere ai Richiedenti di formulare richieste di capacità adeguate allo scenario infrastrutturale.
Le richieste di capacità pervenute a seguito della pubblicazione in ePIR entro la scadenza prevista al par.
4.3.2 del PIR saranno trattate nell’ambito del processo di armonizzazione finalizzato al progetto orario di luglio.
4. Entro 6 mesi prima dell’entrata in vigore dell’orario, il GI, tramite il portale ePIR:
a) rende noto lo scenario consolidato e il modello di esercizio dei lavori infrastrutturali non comunicati al precedente punto 3). Il modello di esercizio, opportunamente condiviso con i Richiedenti delle tracce all’interno del processo di armonizzazione dell’orario, sarà incluso nel progetto orario definitivo.
b) pubblica i programmi di indisponibilità, che prevedono la deviazione/cancellazione dell’offerta programmata nella tratta infrastrutturale interessata dai lavori in una misura percentuale superiore al 10% e inferiore alle soglie di cui ai precedenti punti, prevedendo incontri ad hoc per la consultazione delle IF coinvolte;
c) consegna alle IF un’informativa di massima circa i futuri piani di contingenza relativi alle indisponibilità pubblicate ai punti 2a) e 2b). I suddetti piani di contingenza saranno successivamente dettagliati e condivisi a ridosso dell’attivazione delle relative interruzioni in ragione sia della definizione dell’orario di servizio sia per tenere conto dei successivi cambiamenti nella programmazione dei servizi effettuata dalle IF nonché delle criticità emerse in fase di gestione della circolazione.
Il GI è tenuto a pubblicare anche ogni altra riduzione di capacità di impatto inferiore ai casi al di sotto delle soglie sopra riportate, che sia nota e consolidata con ragionevole certezza al momento della pubblicazione del PIR.
5. Le riduzioni di capacità saranno indicate sul portale ePIR esplicitando la tratta e il periodo di esecuzione dei lavori, con una stima degli effetti sulla capacità (possibilità di limitazioni di percorso, deviazioni, modifica orari, mancato rilascio delle tracce, ecc) compreso il volume di traffico cancellato/deviato, secondo quanto previsto dalla Decisione Delegata 2017/2075, il cui dettaglio definitivo sarà noto con la consegna dell’orario. Verranno inoltre esplicitati eventuali itinerari alternativi, al fine di consentire alle
IF di procedere coerentemente già in fase di richiesta tracce. La mancata indicazione della stima o del valore definitivo del volume di traffico cancellato/deviato comporta la mancata validità della comunicazione dell’indisponibilità relativa.
6. La percentuale di traffico deviata/cancellata viene calcolata tenendo conto del modello d’offerta in vigore e dell’ incremento dell’offerta già noto per il periodo dell’indisponibilità, prendendo a riferimento il giorno con maggiori volume di traffico programmato entro la durata della restrizione di capacità temporanea (se l’interruzione interessa giorni feriali e giorni festivi deve essere scelto uno dei giorni feriali con il volume di traffico programmato più elevato; se l’interruzione interessa giorni festivi deve essere scelto uno dei giorni festivi con il volume di traffico programmato più elevato).
7. I lavori rientranti nelle fattispecie di cui al punto 4, per i quali non è stato possibile precedere alla pubblicazione con un anticipo di almeno 6 mesi prima rispetto all’avvio dell’orario di servizio, saranno resi noti ai Richiedenti con un anticipo di almeno 180 giorni rispetto alla data di inizio dei lavori.
8. Per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui al precedente punto 4b) (non recepiti nell’orario di servizio), per i quali sono state rispettate le tempistiche di pubblicizzazione e per i lavori minori, non rientranti negli obblighi di pubblicazione, il GI è tenuto ad osservare le tempistiche dettagliate nei punti seguenti per la predisposizione dei provvedimenti necessari alla restrizione di capacità.
9. Il programma di esercizio per l’indisponibilità (tracce interessate dai lavori, data di inizio e fine lavori eventuali limitazioni di esercizio derivanti dai lavori, prevedibili maggiori percorrenze d’orario, eventuali soppressioni di tracce ed eventuali tracce alternative disponibili), deve essere comunicato alle IF interessate:
a) con un anticipo di 120 giorni per treni viaggiatori;
b) con un anticipo di 60 giorni per treni merci e circolazioni di servizio;
L’IF, entro 15 giorni solari dal ricevimento delle informazioni indirizzate a tutti i referenti accreditati indicati dalle IF di cui al presente punto 9 a) e b), potrà formulare osservazioni e/o proposte di modifica per la successiva predisposizione dei provvedimenti d’orario (VCO). In caso di mancata risposta nei termini previsti, si provvederà all’attuazione del provvedimento proposto.
10. I provvedimenti d’orario (VCO) saranno consegnati dal GI:
a) Con un anticipo di 60 giorni rispetto la prima circolazione per i treni di cui al punto 9a) ;
b) Con un anticipo di 30 giorni rispetto la prima circolazione per treni al punto 9b) ;
11. Entro 10 giorni dal ricevimento delle nuove tracce è facoltà delle IF richiedere delle modifiche qualora la traccia rilasciata si discosti da quanto concordato in fase di comunicazione di cui al punto 9 per elementi emersi nella fase di predisposizione dei provvedimenti d’orario.
12. Il GI è tenuto a comunicare alle IF, in appositi elenchi che costituiranno allegato formale al contratto di utilizzo, le tracce programmate in IPO, evidenziando le tratte ove ciò si verificherà.
13. Il GI è tenuto a comunicare con un anticipo di almeno 10 giorni alle IF i ritardi programmati (non compresi nel punto 12) conseguenti a riduzioni di capacità che non richiedano il rilascio di una nuova traccia in VCO.
14. Il GI è tenuto a prevedere sempre l’emissione di VCO per treni viaggiatori a seguito di una o più riduzioni di capacità programmate (non riconducibili a cause di forza maggiore), come previsto nel punto 9, nei seguenti casi:
LP diurni
- ritardi > 30’ sull’intera traccia;
- ritardi > 10’ sull’intera traccia per più di 7 giorni consecutivi. LP notturni
- ritardi > 60’ sull’intera traccia nelle stazioni a maggior valenza commerciale (seguito confronto con IF).
Regionali
- ritardi > 30’ sull’intera traccia;
- ritardi > 15’ sull’intera traccia per più di 5 giorni consecutivi;
- ritardi > 10’ sull’intera traccia per più di 10 giorni consecutivi.
15. E’ facoltà di GI, in caso di lavori di particolare entità legati a interventi urgenti all’infrastruttura che rivestono carattere di sicurezza, rendere temporaneamente indisponibile l’infrastruttura, garantendo, dove possibile, un preavviso alle IF di almeno 7 giorni lavorativi.
16. Il GI è tenuto a fornire alle IF, con ogni possibile anticipo rispetto alla data di inizio lavori, le informazioni di cui al punto 9 nell’ipotesi in cui la necessità di eseguire lavori sia originata da caso fortuito, o di forza maggiore, i quali richiedono un intervento immediato e non procrastinabile per il ripristino della normale capacità e in conseguenza della quale sia necessaria una variazione delle tracce contrattualizzate;
17. Il GI comunica alle IF, tramite la registrazione in PIC, ogni eventuale degrado dell’infrastruttura ferroviaria che possa generare una riduzione di capacità delle linee o degli impianti o che in generale procuri un rallentamento della circolazione dei treni.
18. Il GI è tenuto a fornire, in caso di situazioni anomale le informazioni concernenti lo stato dell’infrastruttura ferroviaria e la situazione della circolazione sia alla partenza dei convogli dall’impianto/stazione, sia in corso di viaggio, nonché, a richiesta di IF e ove consentito dalla strumentazione in possesso di GI, la posizione dei convogli medesimi.
2.3.3.6 Conseguenze economiche in caso di inosservanza degli obblighi informativi/ responsabilità di GI (aggiornamento dicembre 2019)
Il GI è tenuto al pagamento di una penale pari al 30% del canone dell’intera traccia o di parte di essa, a seconda che la soppressione sia totale o parziale, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui GI non ottemperi a uno degli obblighi di cui al par. 2.3.3.5 punti 2-9 e qualora l’esecuzione dei relativi lavori comporti la soppressione di tracce.
b) in tutti gli altri casi in cui sia stata accertata la responsabilità di GI medesimo in ordine alla soppressione (totale o parziale) di una o più tracce contrattualizzate.
Qualora nei casi a) e b) la soppressione delle tracce, totale o parziale, sia effettuata da 4 giorni fino all’ora di partenza del treno, la penale a carico del GI sarà pari al 60% del canone dell’intera traccia o parte di essa.
In caso di necessità di deviazione/modifica del percorso programmato, riconducibile a motivi non imputabili alle IF, la rendicontazione della traccia, effettuata a seguito della modifica del percorso, viene calcolata sulla basa del valore del canone relativo al percorso originariamente programmato sempre che lo stesso risulti essere meno oneroso rispetto a quello effettivamente utilizzato. È, comunque, facoltà dell’IF rifiutare le variazioni al programma originario chiedendo in alternativa la soppressione totale o parziale delle tracce interessate, senza che ciò dia luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 4.6.3
Qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria della rete (ivi inclusa la messa in sicurezza per la ripresa dell’esercizio ferroviario) a seguito di smottamenti, frane, e/o altre calamità naturali, tali interventi dovranno essere prontamente comunicati alle IF senza che ciò comporti penali né altre somme a qualsiasi titolo dovute da parte del GI.
Per lavori derivanti da responsabilità di IF, fermo restando l’obbligo per GI di fornire le informazioni di cui al par. 2.3.3.5 punto 9, le conseguenze economiche saranno a carico di IF che le ha originate.
2.3.3.7 Informazione e cooperazione con il GI
L’IF è tenuta allo scambio di informazioni con il GI e, ove necessario, a fornire la massima collaborazione al fine di mettere in atto le iniziative necessarie al controllo dei rischi connessi con il servizio svolto (D.lgs. 50/2019). Xxxx iniziative dovranno essere motivate e poste prontamente a conoscenza dell’ANSF.
In applicazione dell’art. 4 del Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che deve essere applicato dalle Imprese Ferroviarie in possesso di un certificato di sicurezza, dai Gestori dell’Infrastruttura in possesso di un’autorizzazione di sicurezza e dai Soggetti Responsabili della Manutenzione, al fine di consentire agli altri
operatori ferroviari di adottare all’interno del proprio SGS le azioni correttive necessarie, in presenza di un rischio per la sicurezza dell’esercizio ferroviario non adeguatamente mitigato secondo gli obiettivi precedentemente fissati, l’IF e GI si impegnano a:
individuare nell’ambito del proprio SGS le eventuali idonee misure mitigative atte a garantire con continuità il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario;
comunicare agli altri operatori ferroviari coinvolti ed interessati, in modo chiaro ed esaustivo, le informazioni del caso tra le quali almeno:
- la descrizione del pericolo fonte del rischio non adeguatamente mitigato;
- la causa dello stesso con il relativo effetto;
- il valore residuo del rischio valutato come non accettabile;
- il criterio di accettazione utilizzato per tale valutazione;
- la/le mitigazioni già messe in atto.
L’interlocutore per il GI, per lo svolgimento delle attività suddette, è la Direzione Produzione. L’interlocutore per la IF è il proprio Legale Rappresentante/Amministratore Delegato ovvero il proprio Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, qualificato da ANSF e comunicato a Direzione Tecnica - S.O. Normativa Circolabilità ed Analisi di Rischio di Sistema, che cura l’aggiornamento dei loro indirizzi nell’ambito delle attività di emanazione delle disposizioni e prescrizioni di esercizio riguardanti i rapporti di interfaccia con le Imprese Ferroviarie.
2.3.3.8 Banca Dati Pericoli per la circolazione ferroviaria
GI, in osservanza all’art.7 lett. c) del DM 138T/2000, ha predisposto la Banca Dati Pericoli per la circolazione ferroviaria (BDP) garantendone ad ogni IF l’accesso alla stessa, limitatamente ai dati di competenza.
Al fine di garantire la puntuale alimentazione della BDP e permettere, quindi, l’elaborazione degli indicatori prestazionali sulla sicurezza, ogni IF deve segnalare prontamente al GI qualsiasi evento anomalo che abbia o avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell’esercizio ferroviario.
2.3.3.9 Sciopero
Nel caso di proclamazione di sciopero del personale di IF o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare il servizio di trasporto, IF è tenuta a comunicare tempestivamente al GI le informazioni relative alla proclamazione, alla durata, alla rimodulazione e/o alla revoca dello sciopero stesso; successivamente dovrà comunicare al GI il programma dei treni che è in grado di assicurare. Dette comunicazioni devono essere fornite in ottemperanza alla normativa di settore vigente, nel rispetto dei modi e dei tempi ivi previsti, nonché in applicazione di specifiche delibere interpretative/operative emesse dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per gli aspetti legati all’informazione al pubblico l’IF dovrà:
comunicare i referenti per l’assistenza clienti;
assicurare, di concerto con GI, la predisposizione di specifici strumenti informativi (annunci sonori in stazione, siti web e radio, comunicati stampa, etc.)
L’affissione negli impianti interessati di specifiche locandine informative prodotte dall’IF, di concerto con GI, sarà garantita dal GI nei tempi necessari per la corretta informazione alla clientela.
Nel caso di sciopero del personale di GI o del personale di imprese fornitrici di servizi necessari per assicurare l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a comunicare alle IF, la durata della possibile astensione dal lavoro e la situazione di indisponibilità prevista delle linee. Dette comunicazioni dovranno essere fornite in ottemperanza alla normativa di settore vigente, nel rispetto dei modi e dei tempi ivi previsti, nonché in applicazione di specifiche delibere interpretative/operative emesse dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Nei casi di sciopero del personale di GI/IF (cfr. par. 2.3.3.4 2° cpv e 2.3.3.5 punto 6) eventuali variazioni apportate dalle parti al programma giornaliero, ivi compresi i servizi connessi con lo stesso, non comporteranno l’imputazione di penali né di altre somme a qualsiasi titolo dovute.
2.4 REGOLE DI ESERCIZIO
2.4.1 Procedure per il coordinamento dell’esercizio ferroviario (aggiornamento dicembre 2019)
GI espleta operativamente la responsabilità dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria attraverso le gestione ed il controllo della circolazione, sulla base delle tracce orarie assegnate, delle tracce straordinarie ulteriormente disponibili o delle loro variazioni.
Ciascuna IF ha la completa responsabilità dell’organizzazione dei servizi di trasporto, che si espleta anche attraverso il coordinamento dell’utilizzo del materiale rotabile e delle risorse di personale.
Al fine di svolgere le funzioni di coordinamento dell’esercizio ferroviario, GI utilizza propri centri decisionali, in sede centrale e periferica, dove operano le figure di coordinamento e regolazione della circolazione e di supervisione del mantenimento ed eventuale ripristino dell’infrastruttura.
Il GI adotta o modifica le aree di giurisdizione dei centri decisionali (centrale e periferici) di allocazione della capacità, di coordinamento e regolazione della circolazione e della manutenzione e ripristino dell'infrastruttura, nonché delle relative postazioni operative, in base a criteri improntati all’efficienza, all’efficacia e al contenimento dei costi per gli utenti; al fine di garantire la limitazione della diffusione dei ritardi lungo le linee, l'individuazione delle aree di giurisdizione privilegia l’unitarietà della gestione delle principali relazioni di traffico a breve/media percorrenza. L’adozione e/o la modifica della giurisdizione dei centri decisionali periferici, nel caso interessino servizi caratterizzati da Obblighi di Servizio Pubblico locale, è preventivamente comunicata all’Amministrazione affidante l’Obbligo di Servizio Pubblico locale. La giurisdizione dei centri decisionali di allocazione della capacità, di coordinamento e regolazione della circolazione e della manutenzione e ripristino dell’infrastruttura è pubblicata, in forma grafica e tabellare, tra i documenti tecnici del portale ePIR; a seguito di modifica di tali aree il GI provvede all’aggiornamento dei pertinenti documenti tecnici del portale ePIR entro 30 giorni.
Le figure di coordinamento e regolazione della circolazione controllano e gestiscono:
la marcia dei treni;
le gestione delle anormalità di circolazione e gli inconvenienti di esercizio;
le interruzioni di binario o di linea per i lavori svolti sotto esercizio;
il ripristino della potenzialità delle linee in relazione all’eventuale ingombro di binari di stazione da parte di treni accantonati;
l’autorizzazione di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate;
l’autorizzazione delle effettuazioni di treni a brevissimo tempo, con l’assegnazione delle relative tracce orarie.
Le IF devono obbligatoriamente assicurare interfaccia con GI, tale da garantire per tutto il periodo di circolazione dei propri treni:
i turni dei materiali, ivi comprese le eventuali operazioni di manovra propedeutiche al ricovero/piazzamento del treno;
l’assegnazione e la distribuzione del personale dei treni;
la richiesta di variazione delle caratteristiche dei treni, se incompatibili con le tracce orarie assegnate;
la richiesta di effettuazione e la predisposizione dei treni a brevissimo tempo;
la richiesta di variazione al programma di servizi d’impianto.
L’interfaccia con le figure di coordinamento di GI può essere assicurata mediante delega completa ad altre IF. GI assicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con IF.
GI provvede a monitorare l’andamento dei treni e le anormalità di circolazione che si verificano e mette a disposizione delle IF le relative risultanze.
Il GI, nel rispetto dei segreti industriali dei fornitori, rende noti, in apposito allegato tecnico del portale ePIR, gli algoritmi eventualmente adottati nei propri sistemi di supporto alle decisioni nel campo della gestione della circolazione compresi i valori di parametrizzazione degli stessi. Il GI analizza con cadenza biennale eventuali osservazioni avanzate dall’Autorità e dai potenziali richiedenti, comprese le Amministrazioni affidanti interessate, apportando eventuali modifiche e motivando le proprie scelte.
2.4.2 Regole di gestione
L’attività di regolazione della circolazione ha lo scopo di ridurre gli effetti delle interferenze e gli scostamenti ai treni, con il fine ultimo della minimizzazione dei ritardi complessivi. In coerenza con la missione del Gestore e nel rispetto dell’obiettivo primario sopra esplicitato, in caso di interferenze di circolazione determinate dallo scostamento di uno o più treni dalla propria traccia oraria assegnata, al fine della riduzione della propagazione dei ritardi sulla rete, si definiscono di seguito i principi di gestione da utilizzare per la risoluzione delle interferenze.
Fascia pendolare 6.00-9.00 e 17.00-20.00 (dal lunedì al venerdì)
Principi di gestione | Tipologia di servizi |
1 | Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni OA internazionali – Treni OSP Lunga Percorrenza e Regionali “pendolari” a servizio delle maggiori città* |
2 | Treni OSP Lunga Percorrenza – Treni OSP Regionali |
3 | Treni Merci |
4 | Servizi Tecnici** |
Fascia giornaliera 9.00-17.00 e 20.00-22.00 (dal lunedì al venerdì) e 6.00-22.00 (sabato, domenica e festivi)
Principi di gestione | Tipologia di servizi |
1 | Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni OA internazionali |
2 | Treni OSP Lunga Percorrenza |
3 | Treni OSP Regionali– Treni Merci (V>90 km/h) |
4 | Treni Merci (V≤90 km/h) |
5 | Servizi Tecnici** |
Fascia notturna 22.00-6.00
Principi di gestione | Tipologia di servizi |
1 | Treni OA nazionali Premium – Treni OA nazionali Basic – Treni OA internazionali |
2 | Treni OSP Lunga Percorrenza - Treni Merci (V>90 km/h) |
3 | Treni Merci (V≤90 km/h) - Treni OSP Regionali |
4 | Servizi Tecnici** |
*Maggiori Città: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Genova, Roma, Napoli, Bari e Palermo, Verona, Pescara, Ancona, Pisa, Reggio Calabria e Cagliari.
** Le circolazioni di servizio programmate da orario, funzionali all’effettuazione di un treno commerciale (con tempi di ribattuta minori di 30’), hanno la stessa valenza del treno corrispondente.
Legenda: OA=Open Access; OSP=Obblighi di Servizio Pubblico.
I principi gestionali espressi nella presente definiscono le linee guida per la gestione della circolazione in condizioni normali e lievemente perturbate (in assenza di anormalità significative). All’insorgere di un’anormalità rilevante che determini la riduzione della capacità disponibile l’obiettivo principale è quello di minimizzare le perturbazioni alla circolazione e redistribuire la massima capacità residua alle IF.
In caso di interferenze tra treni con gli stessi principi gestionali dovranno essere attivate le seguenti regole in ordine di priorità:
1. minimizzare complessivamente i ritardi, anche in relazione alle possibili conseguenze sulle maggiori città;
2. favorire il treno con margini di recupero rispetto la traccia oraria programmata, eventualmente ripristinando la successione programmata.
In caso di interferenze tra treni con principi gestionali diversi dovranno essere applicate le seguenti regole in ordine di priorità:
1. minimizzare i ritardi per i treni con priorità di gestione;
2. ripristinare la successione programmata anche in relazione alle possibili conseguenze sulle maggiori città;
3. favorire il treno con margini di recupero rispetto la traccia oraria programmata.
I treni in anticipo corsa non devono provocare ritardi ad altri treni indipendentemente dalle categorie. Nell’ambito delle presenti regole sono considerati puntuali i treni che:
per il segmento Passeggeri arrivino a destino con un ritardo pari o inferiore a 5’:
per il segmento Merci arrivino a destino con un ritardo pari o inferiore a 30’.
La puntualità con la quale il GI misura le proprie performance, è calcolata per segmento di mercato e per mese attraverso la seguente formula:
puntualità GI = (NC-NRFI)/NC
dove:
NC = numero dei treni circolati
NRFI = numero dei treni arrivati a destino con un ritardo superiore a 5’ (30’ per il segmento merci) per ritardi dovuti a cause attribuite a RFI.
Inoltre, RFI provvede a misurare per segmenti di mercato la puntualità reale in arrivo dei treni con fermata nelle principali stazioni della rete (intermedie o di destino) riportate in un apposito allegato tecnico del portale ePIR. Gli indicatori %OS(0-5) e %OS(0-15), di cui alla misura 7 della delibera ART n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018, sono calcolabili tramite il sistema PIC.
In aggiunta alle regole sopra richiamate, per le linee Torino-Milano, Milano-Bologna, Bologna-Firenze, Firenze- Roma, Roma-Napoli, Napoli-Bivio S. Lucia (linea a monte del Vesuvio) e linea AV/AC Milano - Brescia (Bivio Casirate – Bivio/PC Roncadelle), compreso il prolungamento all’interno dei nodi, valgono i seguenti criteri per l’inoltro dei treni.
L’IF è tenuta ad utilizzare la traccia oraria in conformità al programma oggetto del contratto di utilizzo e nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della traccia medesima indicate al paragrafo 2.3.3.3.
L’IF, prima della messa in circolazione del treno, è tenuta a comunicare al GI eventuali difformità rispetto alle specifiche tecniche con particolare riguardo ai degradi prestazionali di velocità.
Al fine di minimizzare i ritardi complessivi di tutti i treni e le ripercussioni sui nodi, i treni effettuati con materiale rotabile AV interessati da una variazione della composizione rispetto alla traccia contrattualizzata, fatti salvi i casi di autorizzazione preventiva del GI di cui al par. 4.3.5.1.2, possono essere inoltrati sulle linee di seguito elencate purché garantiscano livelli prestazionali, in termini di velocità massima, non inferiori a:
250 km/h sulla linea Torino - Milano;
250 km/h sulla linea Milano – Bologna;
250 km/h sulla linea Bologna – Firenze;
200 km/h sulla linea Firenze – Roma;
250 km/h sulla linea Roma – Napoli;
220 km/h sulla linea Napoli - Bivio S. Lucia (linea a monte del Vesuvio);
250 km/h Bivio Casirate – Bivio/PC Roncadelle (linea AV/AC Milano - Brescia).
I suddetti limiti hanno valore sia per degradi improvvisi del materiale rotabile sopraggiunti dopo la partenza del treno interessato, sia a seguito di limitazioni al materiale programmato intervenute all’atto dell’approntamento o della partenza.
Nel caso un treno non rispetti i livelli prestazionali sopra indicati il GI provvederà ad individuare un canale che garantisca l’inoltro del treno sulla propria linea mantenendo le opportune condizioni operative, minimizzando i ritardi complessivi ad altri treni interferenti, eventualmente ritardandone la partenza ovvero instraderà il treno con riduzione di velocità su linea convenzionale per l’intero percorso programmato o per parte di esso.
In relazione al possibile contenimento del ritardo del treno con riduzione di velocità, GI proporrà all’IF interessata l’adozione di provvedimenti di circolazione utili ad evitare le operazioni di regresso negli impianti di testa e finalizzati ad effettuare il servizio viaggiatori in stazioni alternative nei Nodi di Roma, Firenze e Milano. É facoltà dell’IF accettare o meno la proposta del GI. In tal caso la mancata accettazione della proposta del GI e/o il mancato accordo sulle proposte alternative da parte dell’IF non dà luogo alle conseguenze economiche di cui al paragrafo 4.6.3.
Qualora il GI emani note interne, linee guida, specificazioni o altri documenti esplicativi delle regole di gestione, prima della relativa entrata in vigore ne mette a conoscenza le Imprese Ferroviarie, l’Autorità e, nel caso siano interessati anche servizi soggetti a OSP, le rispettive Amministrazioni affidanti.
Treni Pendolari
Si considerano “pendolari” i treni in afflusso (nella fascia 6.00-9.00) ed in deflusso (nella fascia 17.00-20.00) a servizio delle maggiori città ed i relativi treni corrispondenti, individuati dal GI, anche attraverso il coinvolgimento degli enti titolari dei rispettivi contratti di servizio, tra i treni che assumono particolare rilevanza dal punto di vista delle frequentazioni. Tali treni vengono qualificati ad ogni cambio orario, ovvero in caso di entrata in vigore di un significativo numero di riprogrammazioni dei servizi, tra i treni OSP regionali e lunga percorrenza.
Treni Merci
La circolazione del traffico merci dovrà essere garantita, indipendentemente dal proprio ritardo, minimizzando il più possibile le interferenze con altri treni nell’ottica della riduzione dei ritardi ed il ripristino dell’orario programmato.
Particolare attenzione dovrà essere impiegata nella gestione del traffico merci rispetto al traffico a valenza pendolare al fine di minimizzare le interferenze con quest’ultimo.
In particolare, rispetto alle linee afferenti le maggiori città, nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 17.00-20.00 e rispetto al senso di marcia caratterizzato dal flusso viaggiatori prevalente (afflusso verso il nodo e deflusso dalle maggiori città) il traffico merci dovrà essere regolato come di seguito descritto:
un treno merci in orario dovrà circolare rispettando la propria traccia salvo interferenze significative con altri treni in ritardo, a causa delle quali potranno essere valutate opportune precedenze a favore dei treni viaggiatori;
un treno merci in ritardo circolerà se è garantito il canale libero in arrivo nel primo impianto dove potrà essere effettuata opportuna precedenza, senza determinare interferenze di circolazione con altri treni, tenendo comunque conto dei tempi necessari per il ricovero sul binario deviato.
Sia in fascia pendolare che in fascia non pendolare la gestione del conflitto fra due treni merci dovrà essere gestita favorendo il treno al limite di fascia in modo da garantire il più possibile il rientro dello stesso entro il rispetto della traccia oraria programmata. A parità di ritardo dovrà essere favorito il treno con minore percorrenza residua, tenendo anche conto delle eventuali riduzioni di velocità indotte dal materiale (degradi per bassa percentuale frenata, peso assiale, ecc.).
Nella gestione del traffico merci dovranno comunque essere tenuti in considerazione eventuali vincoli successivi (interruzioni, orario apertura impianti terminali).
RFI è interessata da 4 Rail Freight Corridor, così come indicato al par. 1.9 del PIR. Le informazioni relative alle regole di priorità in esercizio applicate sono disponibili all’interno dei Corridor Information Document (CID) dei Rail-Freight-Corridor reperibili nella piattaforma CIP di RNE:
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/x?xx000:000:000000000000::::X000_XXXXX_XXXX:000000
2.4.3 Gestione della circolazione perturbata (aggiornamento dicembre 2019)
In presenza di cause perturbative, ossia di eventi che riducono la capacità dell’infrastruttura, incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l’origine, GI sarà tenuto ad applicare in maniera equa, trasparente e non discriminatoria, la normativa tecnica e di esercizio in vigore, assumendo tutte le iniziative necessarie opportune per ricondurre nel più breve tempo possibile la circolazione medesima a condizione di normalità e regolarità.
Nella gestione di possibili conflitti di circolazione GI, nel rispetto delle finalità sopra richiamate, adotta i provvedimenti atti a garantire complessivamente il maggior contenimento possibile dei ritardi per i treni interessati.
I conseguenti provvedimenti riguardanti la modifica delle tracce, le soppressioni totali e parziali, le deviazioni, verranno proposti verbalmente dal referente accreditato di GI al referente accreditato di IF che, entro 30 minuti o al massimo entro 60 minuti nei casi particolarmente complessi, sarà tenuto a comunicare la propria accettazione ovvero formulare proposte alternative, implementando le proposte di variazione condivise del programma di esercizio nei sistemi informativi per la gestione della circolazione.
In caso di mancato accordo il referente accreditato di GI potrà disporre la soppressione delle tracce interessate dalla perturbazione.
In relazione alle cause perturbative, GI e IF sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia ed elemento in loro possesso necessari o utili a prevenire, contenere o superare le perturbazioni stesse, nonché ad assumerne verso la propria clientela le conseguenti iniziative di informazione.
Qualora la previsione di perturbazione si prolunghi oltre i quattro giorni solari GI realizzerà, d’intesa con IF, i programmi relativi alle variazioni in corso d’orario da apportare alle tracce assegnate. A riguardo IF assumerà i relativi obblighi informativi verso le parti interessate ed in particolare verso il Richiedente titolare di accordo quadro relativo alla capacità inerente i servizi interessati.
In caso di mancato accordo GI potrà comunque provvedere alla soppressione della tracce interessate dalla perturbazione.
In presenza di cause perturbative conseguenti a inconvenienti su linee di altre reti, il referente accreditato di GI, avente giurisdizione su stazioni di collegamento reti, acquisirà con la massima sollecitudine le informazioni utili, provvedendo ad informare il referente accreditato IF riguardo la linea interessata, le tracce interessate dall’evento, le previsioni di ripristino, le eventuali ripercussioni sul programma giornaliero contrattualizzato.
Le conseguenze economiche dei provvedimenti suindicati sono disciplinate secondo i criteri del paragrafo 2.4.3.
In caso di particolari condizioni climatiche per forti nevicate, trombe d’aria, incendi, esondazione di fiumi (o altra calamità naturale ivi incluse le eruzioni vulcaniche ed i terremoti), il GI stabilisce tempestivamente le regole di circolazione che le IF dovranno rispettare. In particolare potranno essere previste deviazioni e/o limitazioni di velocità, d’intesa con le IF interessate. In caso di mancato accordo il GI potrà comunque provvedere all’attivazione di provvedimenti di circolazione, dandone contestuale comunicazione alle IF coinvolte.
Con specifico riguardo alle anormalità in caso di emergenza neve/gelo è riportata, nell’appendice 4 al capitolo 2, la procedura relativa al processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione.
Il GI pubblica nel portale ePIR tutti i piani di contingenza, eventualmente preventivamente elaborati, con riferimento a particolari tipologie di condizioni meteo avverse o a fronte di specifiche previsioni di condizioni meteo avverse. Tali piani comprendono anche specifiche misure di coordinamento, con i terminali di origine e destinazione dei treni merci, volte alla salvaguardia, nei limiti della capacità disponibile, del traffico merci.
In aggiunta alle regole sopra richiamate, per le linee Torino-Milano, Milano-Bologna, Bologna-Firenze, Firenze- Roma, Roma-Napoli, Napoli-Bivio S. Lucia (linea a monte del Vesuvio) e linea AV/AC Milano - Brescia (Bivio Casirate – Bivio/PC Roncadelle), compreso il prolungamento all’interno dei nodi, valgono le seguenti disposizioni di dettaglio:
Regole operative di utilizzo della capacità residua nel caso di circolazione perturbata
In presenza di cause perturbative che determinino la perdita della traccia programmata sulle linee oggetto delle presenti Disposizioni, qualunque sia l’origine che le ha determinate, GI assumerà i provvedimenti di circolazione necessari a limitare la propagazione degli effetti indotti applicando in maniera equa, trasparente e non discriminatoria le seguenti regole:
in presenza di un’anormalità che interessi la circolazione di un senso di marcia, dovrà essere di norma salvaguardata la regolarità dei treni circolanti sul binario del senso di marcia opposto. I treni del flusso interessato dall’anormalità, saranno pertanto inoltrati sul binario dell’itinerario programmato quando lo stesso risulti comunque fruibile. Nel caso di totale indisponibilità del binario (ad es: anormalità alla linea aerea; arresto
di un convoglio in linea) o quando il GI lo reputi conveniente ai fini del contenimento del ritardo, i treni del flusso interessato dall’anormalità verranno opportunamente instradati sul tratto di linea convenzionale, compatibilizzando la circolazione di tali treni con quella degli altri servizi già previsti sulla linea convenzionale, minimizzando per quanto possibile i ritardi e, comunque, salvaguardando il traffico pendolare nelle fasce orarie 6 – 9 e 17 – 20.
In relazione alla reale marcia dei treni, potrà derogarsi alla regola di cui sopra qualora i treni del flusso interessato dall’anormalità risultino numericamente maggiori ai treni del senso di marcia opposto.
Qualora l’indisponibilità di uno o di entrambi i binari delle linee oggetto del presente paragrafo sia prevista di durata superiore ai 90’ GI, al fine di garantire la massima regolarità della circolazione, comunicherà alle IF la potenzialità massima sul tratto di linea convenzionale per la eventuale ridefinizione dell’offerta, tenendo conto della successione dei treni in circolazione sulle linee AV/AC al momento dell’indisponibilità.
Qualora ritenuto conveniente, al fine di consentire la puntuale adozione dei provvedimenti di cui sopra e la preventiva erogazione dell’informazione alla clientela, GI e IF potranno definire congiuntamente i criteri e le modalità di riprogrammazione dei servizi da recepire in appositi piani di contingenza.
2.4.3.1 Conseguenze economiche per i ritardi causati dal Gestore dell’infrastruttura (aggiornamento dicembre 2019)
Qualora un treno che effettua servizio commerciale registri un ritardo a destino superiore alle soglie di seguito indicate per causa GI, quest’ultimo corrisponderà, a titolo di penale, un importo correlato (e non superiore) al canone della traccia interessata, al netto dell’eventuale costo della corrente di trazione, secondo le seguenti percentuali:
Per il segmento passeggeri
a) 50% del costo della traccia per i ritardi compresi tra 60’ e 119’;
b) 100% del costo della traccia per i ritardi pari o superiori a 120’;
Per il segmento merci
c) 50% del costo della traccia per ritardi dei compresi tra 120’ e 179’;
d) 100% del costo della traccia per i ritardi pari o superiori a 180’.
2.4.4 Sgombero dell’infrastruttura
2.4.4.1 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva (aggiornamento dicembre 2019)
1. In tutti i casi di impossibilità di marcia di un treno sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell’infrastruttura dal materiale rotabile, il GI assume il ruolo centrale di direzione e coordinamento delle attività e delle risorse onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di ogni treno coinvolto nell’evento e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell’infrastruttura. A tal fine, GI stabilisce la modalità più idonea per lo sgombero dell’infrastruttura in ragione del contesto derivante dal verificarsi dell’evento e della effettiva disponibilità dei mezzi di riserva/soccorso.
2. Per assicurare lo sgombero dell’infrastruttura ogni IF deve disporre, per tutto il periodo di circolazione dei propri treni, di locomotive o convogli di riserva secondo quanto di seguito specificato:
a) L’IF che svolge attività di trasporto passeggeri utilizzando anche solo parzialmente le linee AV/AC deve disporre di convogli di riserva, idonei al trasbordo in sicurezza dei passeggeri e aventi caratteristiche compatibili con le linee su cui devono circolare, e di locomotive diesel da dislocare negli impianti definiti da GI in sede di assegnazione delle tracce, in ragione del programma di esercizio.
b) L’IF che svolge attività di trasporto merci utilizzando anche solo parzialmente le linee AV/AC deve disporre di locomotive di riserva diesel, aventi caratteristiche di prestazioni adeguate allo scopo,
da dislocare negli impianti definiti da GI in sede di assegnazione delle tracce in ragione del programma di esercizio.
c) L’IF che svolge attività di trasporto merci e/o passeggeri, utilizzando l’infrastruttura convenzionale, deve disporre di locomotive di riserva, diesel o elettrica, avente caratteristiche di prestazioni adeguate allo scopo, da dislocare negli impianti definiti da GI in sede di assegnazione delle tracce, in ragione del programma di esercizio.
Il numero di locomotive di riserva richiesti da GI alle IF con riferimento al precedente punto b) dovrà essere rapportato sia all’estensione delle tratte esercite sia alla quantità delle tracce assegnate e non potrà costituire per le IF un onere innaturalmente elevato rispetto alla dimensione del servizio di trasporto effettuato.
La disponibilità di locomotive/convogli di riserva si intende garantita anche attraverso i materiali in sosta ubicati nelle località definite in sede di assegnazione delle tracce, per i quali sia stato programmato l’utilizzo per servizio commerciale.
La disponibilità di locomotive/convogli di riserva potrà essere altresì garantita anche in forma consorziata con altre IF, al fine di ottimizzare i costi e garantire una maggiore efficienza delle procedure di sgombero dell’infrastruttura.
3. Qualora IF dichiari, in sede di richiesta di assegnazione di capacità, di voler utilizzare treni viaggiatori in doppia composizione, GI e IF devono concordare appositi piani di contingenza, da redigere prima dell’entrata in servizio, che contengono anche modalità integrative di soccorso/sgombero dell’infrastruttura nei punti di criticità.
Ai fini della predisposizione dei piani di contingenza, IF dovrà comunicare:
a) la prestazione massima delle locomotive del proprio sistema di soccorso specificando l’adeguatezza al traino/spinta dell’intero convoglio;
b) in caso di degrado di uno dei convogli del treno in doppia composizione, se la prestazione dell’altro è tale da garantire il traino/spinta dell’intero treno;
L’IF sarà, inoltre, tenuta a comunicare anche l’eventuale esistenza di punti singolari del percorso nei quali l’acclività della linea, desunta dai Fascicoli Linea, sia tale da far considerare la prestazione delle locomotive del sistema di soccorso o del singolo convoglio, di cui ai precedenti punti a) e b), insufficiente per la trazione del treno in doppia composizione. Tali dichiarazioni devono essere relative all’intero percorso dei treni in doppia composizione, sia sulle linee programmate che su quelle affiancate (comprese interconnessioni).
4. Qualora IF dichiari in sede di richiesta di assegnazione di capacità di utilizzare almeno la doppia trazione diesel in composizione ai propri treni, e lo confermi in fase negoziale, può essere esonerata dalla dichiarazione riguardante le locomotive di riserva di cui sopra. Quanto previsto al presente punto non trova applicazione nel caso in cui la richiesta di assegnazione riguardi totalmente o parzialmente l’infrastruttura AV/AC.
5. Prima della stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, e comunque entro i termini di cui al par. 2.3.2.1, l’IF è obbligata a consegnare a GI un documento con l’indicazione:
della dislocazione esatta di locomotive/convogli di riserva, diesel ed elettriche secondo i criteri definiti nel presente paragrafo,
della tipologia del locomotore (comprensiva dei dati identificativi e tecnico\prestazionali) e relative dotazioni, la tipologia di materiali rotabili che possono essere soccorsi, comprovando eventuali accordi con altre IF in ordine alla disponibilità comune dei mezzi e l’IF responsabile del locomotore;
dei convogli utilizzati sulle linee AV/AC che possono essere accoppiati con quelli di altra IF, dando evidenza delle necessarie autorizzazioni e/o condizioni tecniche ove presenti o in fase di autorizzazione;
dei nominativi dei propri referenti cui GI deve rivolgersi in caso di necessità di sgombero
i tempi necessari per la messa a disposizione per l’invio in linea a seguito della formale richiesta da parte del GI (comprensivo dell’eventuale montaggio di maschere di accoppiamento in funzione del materiale rotabile da soccorrere).
Quanto sopra, previe verifiche ed eventuali ulteriori disposizioni di GI, sarà indicato in allegato al contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
6. GI ha facoltà di effettuare verifiche periodiche atte ad accertare la conformità di quanto contrattualmente dichiarato in ordine al dislocamento dei materiali di cui al precedente punto 4.
7. Ai fini dello sgombero dell’infrastruttura, GI richiederà l’intervento dei mezzi funzionali allo scopo in disponibilità dell’IF che ha determinato l’ingombro ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo. GI potrà altresì richiedere l’intervento dei mezzi eventualmente in circolazione dell’IF che ha causato l’evento o di altre IF qualora il ricorso a tali mezzi sia ritenuto da GI più idoneo ed efficace allo scopo. Nel caso in cui l’ingombro venga provocato da una IF che svolge trasporto merci di limitata entità e su linee a scarso traffico il GI potrà fare ricorso anche a proprie locomotive di manovra autorizzate alla circolazione in linea.
8. L’IF estranea alla causa di ingombro, a cui GI richieda l’intervento, è in ogni caso obbligata ad adoperarsi con i mezzi rientranti nella sua disponibilità per la liberazione dell’infrastruttura qualora l’IF che ha causato l’evento non ottemperi all’ordine di sgombero impartito da GI, ovvero negli altri casi in cui GI ne chieda l’intervento ai fini di un efficace e tempestivo ripristino della circolazione, ovvero per limitare eventuali disagi ai viaggiatori.
9. Nell’ipotesi prevista al precedente punto 7, l’onere economico delle operazioni di sgombero sarà posto a carico del soggetto responsabile dell’evento. In tali casi, previa richiesta scritta dell’IF intervenuta, GI provvederà a remunerare direttamente tale ultima, rivalendosi sull’IF responsabile dell’evento. GI provvederà direttamente a remunerare l’IF intervenuta anche nei casi in cui la causa di ingombro sia imputabile al GI medesimo.
10. Il GI non potrà comunque richiedere l’utilizzo di locomotive di treni che trasportino merci pericolose.
11. I criteri per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni erogate sono esposti nel paragrafo
6.3.4 del presente documento.
12. In caso di ingiustificato rifiuto all’ordine di sgombero da parte di IF estranea all’ingombro, questa sarà tenuta al versamento a GI del costo dell’operazione di sgombero maggiorato, a titolo di penale, del 100%, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.4.2.
13. Le IF e il GI svolgono, con periodicità e modalità adeguate, tra essi concordate, esercitazioni pratiche congiunte di soccorso di treni fermi per anormalità in linea o su binari critici di stazione, con l’impiego di locomotori e/o materiali di riserva e sulla base di scenari appositamente predisposti; durante ogni esercitazione sono svolte tutte le procedure previste per la gestione delle anormalità di cui trattasi, con particolare riferimento a quelle di preparazione al traino del materiale rotabile da soccorrere, aggancio da parte del locomotore di soccorso, sfrenatura del convoglio da soccorrere e movimentazione del complesso di rotabili.
2.4.4.2 Sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei
Nei casi di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario l’utilizzo di carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei, il GI interviene onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di ogni treno coinvolto nell’evento e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell’infrastruttura.
l’IF responsabile dell’evento è tenuta al pagamento di tutti gli oneri connessi all’intervento medesimo, secondo quanto riportato nei paragrafi 6.3.2.8 o 6.3.5.1.
2.4.4.3 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva
1. Al verificarsi di fermata sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di un treno dovuta ad eventi che presuppongano una richiesta di locomotive/convogli di riserva, il personale di macchina tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo, deve dare immediato preavviso verbale di richiesta di locomotiva di soccorso agli operatori della circolazione del GI, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, e fornire le informazioni disponibili
sul tipo di anormalità che ha determinato la fermata, comunicando altresì se sono interessati gli impianti di trazione elettrica, se esiste la disponibilità di un pantografo efficiente e la eventuale necessità di condizionamento del pantografo. Il preavviso verbale di richiesta di locomotiva di soccorso e le notizie correlate potranno anche essere fornite dalla sala operativa dell’Impresa proprietaria del treno al Coordinatore Movimento con giurisdizione sulla località di fermo del treno
Queste informazioni preliminari hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento.
La formalizzazione della richiesta della locomotiva di soccorso dovrà invece avvenire secondo le modalità previste dalla normativa in vigore
2. Il Referente accreditato per la circolazione del GI, che riceva un preavviso di richiesta di locomotiva di soccorso, si attiva immediatamente e stabilisce, sulla base della situazione di circolazione, le modalità più idonee per l’eventuale soccorso finalizzato allo sgombero del materiale.
Ai fini del recupero del treno deve essere richiesto, a cura del Referente per la circolazione, nel caso di treno fermo in linea l’immediato avvicinamento alla stazione abilitata limitrofa al punto di fermata del materiale rotabile in linea, di uno dei seguenti mezzi:
a) locomotiva/convoglio di riserva dell’IF, ubicata nelle località previste dal PIR e/o nel contratto di utilizzo, ovvero altro mezzo di trazione dato disponibile al momento dalla medesima IF;
b) locomotiva/convoglio di riserva di altra IF, tenendo conto sia della dislocazione dei mezzi rispetto al luogo in cui si è verificato la fermata del treno, sia dei tempi di intervento comunicati dall’IF alla quale è richiesto il soccorso;
c) treno della stessa IF o di altra IF a seguito in linea, compatibile per l’aggancio, da utilizzare per la spinta fino alla più vicina stazione presenziata;
d) locomotiva di manovra idonea per prestazione.
Ai fini del recupero del treno fermo in stazione la cui posizione tuttavia pregiudica il regolare espletamento dei servizi programmati nella stazione stessa, deve essere richiesto, a cura del Referente per la circolazione, l’immediato avvicinamento alla stazione stessa di uno dei seguenti mezzi:
a) locomotiva/convoglio di riserva dell’IF, ubicata nelle località indicate nel portale ePIR e/o nel contratto di utilizzo, ovvero altro mezzo di trazione dato disponibile al momento dalla medesima IF;
b) locomotiva/convoglio di riserva di altra IF, tenendo conto sia della dislocazione dei mezzi rispetto al luogo in cui si è verificato la fermata del treno, sia dei tempi di intervento comunicati dall’IF alla quale è richiesto il soccorso;
c) locomotiva di manovra idonea per prestazione.
3. Il personale di macchina che abbia dato preavviso di sgombero, entro 15 minuti deve richiedere la locomotiva/convoglio di riserva o, qualora possa autonomamente riprendere la marcia, comunicarlo all’operatore di circolazione del GI, informando anche di eventuali condizioni di degrado.
4. All’atto della richiesta di sgombero l’IF deve segnalare la necessità di trasbordo dei viaggiatori, comunicando all’operatore di circolazione di GI la sussistenza delle condizioni di fattibilità del trasbordo medesimo, nonché il materiale (dislocato o in circolazione) che intende utilizzare allo scopo.
5. Dal momento della formale comunicazione dell’IF della disponibilità del mezzo per il trasferimento, il GI provvederà alla più sollecita circolazione del mezzo stesso dandone la massima priorità.
Nell’ambito delle attività di sgombero con impiego di locomotive/convogli di riserva trovano applicazione anche le seguenti disposizioni.
a) Richiesta di soccorso
L’ IF ha l’obbligo di:
comunicare a GI il “preavviso di soccorso” quando, al momento dalla fermata in linea, si prefiguri la possibilità di una richiesta di locomotiva di soccorso, al fine di attivare i provvedimenti operativi preventivi all’attuazione del soccorso. Il GI provvederà in ogni caso alla gestione dei treni a seguito con le modalità descritte al paragrafo 2.4.2 lettere a) e b) in relazione alla prevalenza dei flussi. In ogni caso, il preavviso di soccorso dovrà essere comunicato al GI entro 15 minuti dall’arresto del treno;
richiedere formalmente la locomotiva di soccorso entro 15 minuti dall’arresto del treno ovvero dare conferma della “richiesta di soccorso” entro 15’dal preavviso di soccorso comunicando al GI:
- lo stato di efficienza del sottosistema di bordo (SSB);
- lo stato di efficienza dei servizi erogati a bordo;
- il numero dei viaggiatori a bordo del treno ed eventuali situazioni di emergenza per gli stessi (necessità di trasbordo, presenza di persone con criticità sanitarie, mancanza di servizi di climatizzazione, ecc.).
Il GI potrà attivare la procedura di soccorso, ordinando formalmente l’immobilizzazione del convoglio quando:
siano trascorsi 15’ dall’arresto del treno e non sia stato comunicato né il preavviso di soccorso, né una richiesta formale di soccorso;
siano trascorsi 15 minuti dal preavviso di soccorso senza la conferma formale della richiesta di soccorso.
b) Modalità di effettuazione del soccorso
In assenza di una richiesta di trasbordo da parte dell’ IF interessata, la circolazione dei treni nella tratta avverrà con le modalità descritte al paragrafo 2.4.2 lettere a) e b) in relazione alla prevalenza dei flussi.
Al fine del maggiore contenimento dei tempi di effettuazione del soccorso sono di seguito, elencate in ordine di priorità e comunque tenendo conto della reale situazione della circolazione e dei tempi di intervento, le modalità con cui dovrà essere effettuato il soccorso al fine di garantire il ricovero in idoneo posto di servizio:
“spinta” o “traino” del materiale del treno che richiede il soccorso con altro treno in servizio commerciale che, sulla base delle indicazioni fornite dall’IF al GI, risulti con il primo tecnicamente compatibile;
“spinta” o “traino” del materiale del treno che richiede il soccorso mediante invio dalla sede di dislocazione del materiale di riserva che, sulla base delle indicazioni fornite dall’IF al GI, risulti con il primo tecnicamente compatibile;
utilizzo del mezzo diesel solo nei casi di:
1. indisponibilità della linea elettrica;
2. non accoppiabilità con i materiali dei treni in servizio commerciale in circolazione;
3. indisponibilità dichiarata a GI dall’ IF interessata del materiale di riserva nella sede prevista;
4. presenza di tratti acclivi superiori al 15 per mille.
Per i punti 2, 3 e 4 può essere valutato l’utilizzo di uno specifico mezzo elettrico disponibile in una località limitrofa al punto della richiesta riserva.
c) Modalità di effettuazione del trasbordo
In presenza di una richiesta di trasbordo da parte dell’IF, la circolazione avverrà mediante l’instradamento dei treni interessati sulla linea convenzionale. Al fine di consentire al GI l’adozione di provvedimenti equi, trasparenti e non discriminatori, minimizzando al contempo l’indisponibilità della tratta di linea, l’IF interessata -tenendo comunque conto della reale situazione della circolazione e dei tempi di intervento- dovrà effettuare il trasbordo secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità:
treno a seguito;
invio materiale di scorta.
2.4.4.4 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero con carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei
Xxxxx restando i tempi di preavviso e di richiesta soccorso di cui al precedente paragrafo 2.4.4.3, al verificarsi di fermata sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di un treno dovuta ad un guasto bloccante che presupponga la necessità di sgombero attraverso mezzi di soccorso attrezzati, il personale di macchina tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo, deve dare
immediato preavviso agli operatori della circolazione del GI, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, fornendo altresì le informazioni disponibili sul tipo di guasto bloccante verificatosi ovvero sullo stato di efficienza dei servizi erogati a bordo ovvero su situazioni di emergenza per i viaggiatori che si trovino a bordo treno.
Le suddette informazioni preliminari hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento e di attuare provvedimenti atti a minimizzare i disagi per i viaggiatori.
L’operatore della circolazione deve comunicare il preavviso di sgombero al Referente accreditato per la circolazione del GI, che stabilisce, sulla base della situazione di circolazione, le modalità più idonee per l’eventuale soccorso finalizzato allo sgombero del materiale.
Ai fini del recupero del treno deve essere richiesto, a cura del Referente per la circolazione del GI, l’immediato avvicinamento di un mezzo di soccorso attrezzato alla stazione abilitata limitrofa al punto di fermata del materiale rotabile in linea; nel caso che il treno fermo sia in stazione con conseguenze sulla regolarità degli altri servizi programmati deve essere richiesto, a cura del Referente per la circolazione del GI, l’immediato avvicinamento di un mezzo di soccorso attrezzato alla stazione stessa.
Il GI provvederà alla più sollecita circolazione del mezzo stesso dandone la massima priorità ovvero differire l’intervento del carro soccorso tenendo conto delle ripercussioni sulla circolazione dei treni dovute sia all’inconveniente stesso sia a quelle derivanti dalle operazioni di recupero.
Nel caso che il carro soccorso più vicino al luogo in cui si è verificato l’evento sia già impegnato, il GI ordinerà l’intervento di altro carro soccorso, nel rispetto delle zone di azione supplementari.
In caso di ordine di sgombero con mezzo attrezzato il GI, garantirà la partenza del mezzo:
entro 20 minuti dalla richiesta se in orario di officina;
entro 60 minuti dalla richiesta se fuori dall’orario di officina.
2.4.4.5 Conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sgombero dell’infrastruttura mediante l’utilizzo di locomotori di soccorso, materiale di riserva o mezzi di soccorso attrezzati
La mancata disponibilità dichiarata al GI di locomotive/convogli di riserva e/o di mezzi di soccorso attrezzati ovvero l’ingiustificato rifiuto dell’IF all’ordine di sgombero impartito dal GI, costituiscono inadempimento del contratto di utilizzo. Il manifestarsi di tali fattispecie in almeno due occasioni costituisce grave inadempimento contrattuale. Al verificarsi del grave inadempimento contrattuale, così come sopra indicato, GI fornirà una dettagliata relazione all’ART e potrà dichiarare risolto il contratto di utilizzo.
2.4.5 Accertamenti sugli incidenti/inconvenienti d’esercizio
Indagini dell’Organismo Investigativo del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti
In caso di incidenti gravi l’Organismo Investigativo (OI) del Ministero dell’Infrastruttura e dei Trasporti indaga al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione degli incidenti.
L’OI può inoltre avviare indagini in presenza di incidenti o inconvenienti che- in condizioni diverse- avrebbero potuto determinare incidenti gravi.
La natura di dette indagini, nonché le competenze, gli obblighi e le responsabilità delle parti (ANSF, Gestori dell’infrastruttura, imprese ferroviarie) in merito alle stesse sono definite dal Capo V (Indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti) del D.lgs. 50/2019, al quale si fa espresso rinvio.
Indagini dell’ANSF
Fermo restando che la competenza a seguito di incidenti/inconvenienti o specifica catena di essi competono all’OI, l’ANSF, quando lo ritiene necessario, svolge indagini volte ad acquisire tempestivamente gli elementi utili all’individuazione delle cause dell’accaduto, per poter adottare gli eventuali interventi immediati a carattere normativo e tecnico che contribuiscano ad evitare il ripetersi di tali eventi.
Il GI e le IF devono fornire la massima collaborazione al personale incaricato dall’ANSF di svolgere le indagini, garantendo l’accesso agli impianti, al materiale rotabile, alla documentazione, alle attrezzature ed alle banche dati.
Per un compiuto approfondimento in materia si fa espresso rinvio all’art. 5.4.3 dell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF.
Obblighi di segnalazione e di indagine del GI e delle IF
Il GI e le IF, oltre agli obblighi di segnalazione verso l’ANSF in caso di incidenti e/o inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione e dell’esercizio ferroviario (definiti dall’art.5.4 nell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF, al quale si fa espresso rinvio), hanno l’obbligo di indagare su ogni incidente o inconveniente che ha interessato il proprio personale, i propri mezzi, impianti o attività.
Nel caso in cui in uno stesso evento siano coinvolti più operatori, ciascuno di essi dovrà svolgere un processo di valutazione autonomo, garantendo comunque lo scambio tra gli operatori coinvolti degli elementi utili all’indagine. Le relazioni d’indagine concluse dovranno essere rese immediatamente consultabili all’ANSF ed agli altri operatori coinvolti. In base ai rispettivi processi di analisi, ciascun operatore dovrà valutare la possibilità di riaprire la propria indagine allo scopo di “affinarla” ulteriormente. L’ANSF, potrà intervenire allo scopo di indurre gli operatori ad una conclusione univoca delle indagini disponendo nel caso necessario la riapertura delle stesse.
Per un compiuto approfondimento in materia si fa espresso rinvio all’ art. 5.4.2 dell’Allegato A del Decreto n. 4/2012 dell’ANSF.
In attesa del riassetto normativo sugli accertamenti da parte dell’ANSF in materia di d’incidenti/inconvenienti che hanno o che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell’esercizio ferroviario e della successiva formalizzazione da parte del GI della relativa procedura d’attuazione prevista dal punto 5.4.2 dell’Allegato A del Decreto ANSF n.4/2012-sulla base della disposizione di esercizio n.18/2014 “Procedure di interfaccia. Norme concernenti ‘Accertamenti e indagini di RFI in caso d’incidenti e inconvenienti ferroviari’ il GI dispone, a seconda della tipologia di evento verificatisi, i previsti accertamenti.
Tale indagine del GI comprende la raccolta e l’analisi di informazioni, l’accertamento delle dinamiche dell’evento, la quantificazione dei relativi danni e la formulazione di conclusioni, la determinazione delle cause e l’individuazione delle responsabilità.
Il GI, a seguito di un processo di valutazione delle risultanze dell’accertamento, provvede a rendere disponibili le indagini all’ANSF ed a trasmetterne copia alle eventuali IF coinvolte nell’evento.
Il GI, dietro specifica richiesta, invia le relazioni d’inchiesta e gli eventuali provvedimenti migliorativi all’OI del Ministero dell’Infrastruttura e dei Trasporti.
Qualora l’ART avvii degli approfondimenti in occasione di eventi anomali, GI e IF mettono a disposizione tutta la documentazione disponibile e la trasmettono su richiesta della stessa.
2.5 TRASPORTI ECCEZIONALI (Rif. PAR. 5.4.4)
IF, in possesso dei requisiti richiesti, presenta a GI richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di trasporti eccezionali.
A tal fine GI rilascia autorizzazione all’inoltro, la cui validità massima è di 12 mesi.
Durante il periodo di validità possono essere eseguiti più trasporti identici, aventi caratteristiche corrispondenti a quelle del trasporto autorizzato.
L’autorizzazione è valida anche per eseguire trasporti identici aventi origine o destinazione in stazioni intermedie al percorso autorizzato.
2.6 TRASPORTI MERCI PERICOLOSE (RIF. PAR. 4.7, 5.4.3)
IF, in possesso dei requisiti richiesti, a condizione che ciò sia indicato nel certificato di sicurezza e qualora abbia presentato richiesta in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.7, può effettuare servizi destinati al trasporto di merci pericolose così come definite dal Regolamento per il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID).
A tal fine IF è responsabile dell’effettuazione del trasporto fino a destino nonché del rispetto delle leggi, normative, disposizioni e prescrizioni vigenti in materia.
2.7 COMPATIBILITA’ TRENO-TRATTA PER L’UTILIZZO DI VEICOLI AUTORIZZATI (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Prima che un’impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell’area d’uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato (art. 23 D.lgs. 57/2019) la stessa verifica che:
a) il veicolo si stato autorizzato all’immissione sul mercato e sia registrato;
b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell’infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazioni pertinente che il gestore dell’infrastruttura deve fornire gratuitamente;
c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo sicurezza ferroviaria e della STU concernente l’esercizio e la gestione del traffico.
Con riferimento al comma b), in via transitoria, tale utilizzo è subordinato al rilascio della circolabilità accordata dal GI (Disposizione di esercizio di RFI n. 27 del 18 dicembre 2013) ovvero alla valutazione da parte del GI delle verifiche di compatibilità treno-tratta effettuate dalle Imprese Ferroviarie.
Sul sito internet di RFI nel “Quadro di riferimento norme e documenti sicurezza ed esercizio ferroviario” è pubblicato il tariffario, fissato ai sensi della Disposizione di esercizio di RFI n. 27 del 18 dicembre 2013, contenente gli importi (comprensivi di IVA) dovuti dalle IF per l’attività istruttoria del GI al fine del rilascio della circolabilità.
2.8 PROCESSO DI ACCETTAZIONE DEL PERSONALE (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Le IF devono utilizzare personale con mansioni di sicurezza (condotta, accompagnamento e preparazione dei treni) compreso negli elenchi del Certificato di Sicurezza posseduto e inserito nelle banche dati di ANSF. Il personale con mansioni di sicurezza è tenuto a possedere ed esibire al personale di ANSF preposto ai controlli un documento attestante la propria identità e di autorizzazione allo svolgimento delle mansioni nel formato previsto delle disposizioni vigenti.
Il personale delle IF è tenuto ad utilizzare nelle comunicazioni con il GI la lingua italiana.
APPENDICI AL CAPITOLO 2
Appendice 1 al capitolo 2
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria (*)
(aggiornamento dicembre 2019)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA n. 01008081000, rappresentata da nato /
a………… il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito….….
E
La “………………………..” -di seguito denominata IF-, con sede in …………via……., CAP , iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese
di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA n.…………….. rappresentata da …………………. nato/a in qualità di
…………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del come da autocertificazione acquisita agli atti.
PREMESSO
a) che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 112/15;
b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” -e successive modificazioni ed integrazioni- fornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
c) che IF, è in possesso di licenza/e n…… acquisita da GI ai propri atti (prot.n. ) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 112/15 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n. ), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio) sull’infrastruttura ferroviaria nazionale [solo qualora il possesso
di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente];
f) che IF è in possesso di certificato di sicurezza parte A n. ……. e parte B n…… rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
g) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l’effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l’Accordo Quadro stipulato in data…………, da , (richiedente) con GI;
h) che in data…. IF ha presentato al GI richiesta di tracce secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto Informativo della Rete (d’ora in poi PIR);
h1) che in data IF -per il tramite della “RNE One Stop Shop Network”- ha fatto pervenire a GI richiesta di assegnazione di tracce
orarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario internazionale;
i) che in data GI ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie oggetto della richiesta di cui alla precedente
premessa h/h1 ;
j) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l’utilizzo delle tracce e servizi oggetto dello stesso ed indicate negli Allegati 1, 1bis e 2;
k) che IF, ricorrendo la circostanza di cui al par. 2.3.2.1.1, del PIR; ha presentato un piano di pagamento per un importo di euro _ - interamente garantito da fideiussione [bancaria o assicurativa] [qualora ricorra tale ipotesi];
l) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15,
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato 1 - Programma tracce orarie e dettaglio pedaggio;
parte A : Estratto tracce Programma con criticità di circolazione (Tracce in IPO); parte B ( Tracce apertura IPO);
Allegato 1bis: Programma tracce orarie – stazioni di collegamento reti;
- Allegato 2: Servizi;
- Allegato 3: Sintesi economica tracce e servizi;
- Allegato 4 – Elenchi referenti accreditati di GI ed IF;
- Allegato 5 – Dislocazione locomotive/convogli di riserva e di eventuali mezzi di soccorso attrezzati – (paragrafo 2.4.4 del PIR);
- Allegato 6 [eventuale] – Accordi specifici tra GI ed altri Gestori di Infrastruttura per la fatturazione di tracce internazionali.
ARTICOLO 2
Oggetto
1) L’utilizzo delle tracce orarie, elencate negli Allegati 1 e 1bis [SPECIFICARE SE SU SUPPORTO INFORMATICO], funzionali all’effettuazione di treni per traffico……. (internazionale merci\internazionale passeggeri\nazionale passeggeri lunga percorrenza\ nazionali passeggeri breve percorrenza\nazionale merci) e dei servizi previsti al capitolo 5 del PIR, di cui l’IF fruirà nel periodo di validità del presente contratto, elencati nell’allegato 2, -nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 2- costituisce l’oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto degli Allegati 1, 1bis, 2 e 3 questi ultimi allegati, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell’allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
2) IF, ai fini dell’esercizio dell’attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del Certificato di Sicurezza, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto:
a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate negli Allegati 1 e 1bis, nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nell’allegato 2, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti;
b) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR) e/o di disdetta delle tracce elencate in Allegato 1 e 1bis e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alla precedente lettera a). GI darà seguito a tali richieste di variazioni e/o disdette secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR, ivi inclusa l’applicazione delle eventuali penalità. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto dal paragrafo 4.3.5 nei casi di mancata utilizzazione delle tracce in assenza di preventiva disdetta.
3) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate negli Allegati 1 e 1bis o assegnate a IF ai sensi del precedente punto 2, lett.a), per esigenze legate alla esecuzione di lavori sull’infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui ai paragrafi 2.3.3.5 e 2.4.3 del PIR.
4) [eventuale] Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi di traghettamento sullo stretto di Messina e sulla relazione Civitavecchia – Golfo Aranci e v.v di cui all’Allegato 2.
ARTICOLO 3
Corrispettivi e modalità di pagamento
1) IF dovrà corrispondere al GI i canoni per l’utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l’utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto. Tali canoni e corrispettivi sono stabiliti nel capitolo 6 del PIR o, qualora non determinati, verranno calcolati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, richiamate nel PIR al capitolo 6, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1 sono descritti nel paragrafo 6.7 del PIR (e in Appendice al Capitolo 6).
3) Le penalità per mancata contrattualizzazione da parte della IF, per le disdette -effettuate da IF- e per le soppressioni -operate da GI e per i ritardi causati dallo stesso- delle tracce orarie oggetto del presente contratto nonché quelle relative al Performance Regime, sono regolate ai sensi di quanto stabilito, rispettivamente, ai paragrafi 2.3.3.6, 4.6.2, e 4.6.3, 2.4.3.1 e nell’Appendice al Capitolo 6– parte C del PIR.
4) Nel caso in cui le tracce oggetto del presente contratto risultino essere inferiori rispetto a quelle rilasciate con il Progetto Orario definitivo, RFI comunicherà l’importo delle penali ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.6.3 del PIR.
ARTICOLO 4
Licenza, Titolo Autorizzatorio e Certificato di sicurezza
In caso di sospensione, revoca o riduzione dell’ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR.
[In caso di CdS con scadenza in vigenza di contratto] Nel caso in cui alla scadenza del Certificato di Sicurezza richiamato in premessa, lo stesso non dovesse essere prorogato, ovvero sostituito da altro certificato di sicurezza idoneo all’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, tale ultimo si intenderà, automaticamente e senza alcuna preventiva comunicazione di GI, sospeso sino all’ottenimento della citata proroga (ovvero di un nuovo certificato di sicurezza).
ARTICOLO 5
Assicurazione e Garanzia
1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l’efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.3 del PIR.
2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal paragrafo 2.3.2.3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 2.3.2.3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.
3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell’efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR.
4) A) IF si impegna a prestare la garanzia di cui ai paragrafi 2.3.2.2 e 2.3.2.2.1 del PIR, entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti- per un importo di €……… [in lettere], calcolato sulla base del valore delle tracce e dei servizi di cui agli allegati 1 e 2).
B) [per tracce AV oggetto di AQ] IF, secondo le modalità previste ai paragrafi 2.3.2.2 e 2.3.2.2.1 del PIR e ad integrazione della fideiussione prodotta in occasione dell’Accordo Quadro del …, si impegna a costituire una garanzia per l’importo complessivo di €…… [in lettere].
5) [in alternativa] IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.2 del PIR.
ARTICOLO 6
Utilizzo del servizio GSM-R
1) IF per poter utilizzare le tracce orarie oggetto del presente contratto è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
2) Le “Condizioni generali del servizio GSM-R”, ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.
ARTICOLO 7
Referenti
Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 4) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni e a sopportare eventuali osti derivanti da dette comunicazioni.
ARTICOLO 8
Responsabilità e obblighi delle parti
1. Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti al precedente articolo 3, comma 3.
2. Nel caso di mancata utilizzazione delle tracce oggetto del presente contratto per motivi imputabili a responsabilità di IF, la stessa è tenuta a corrispondere a GI gli importi previsti al paragrafo 4.6.3 del PIR.
3. IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima, salvo il caso in cui l’evento dannoso sia riconducibile a dolo o colpa grave di GI.
4. IF dichiara – assumendosi ogni responsabilità a riguardo – che utilizzerà le tracce orarie oggetto del presente contratto in
conformità al programma di cui all’Allegato 1 e 1bis, al certificato di sicurezza di cui alla lettera f) delle premesse, nonché ad ogni altro provvedimento che dovesse intervenire nel corso di validità dello stesso;
5. IF e GI si impegnano a svolgere periodicamente le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni di cui al par. 2.4.4.1
ARTICOLO 8 bis (per contratti aventi per oggetto servizi passeggeri) Key Performance Index del GI
Il GI si impegna a garantire il raggiungimento dei seguenti KPI:
relativamente al servizio di erogazione delle informazioni al pubblico un livello di gradimento degli utenti utilizzatori delle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il:
− 90% in condizioni di normale circolazione;
− 80% in condizioni di criticità della circolazione;
relativamente all’erogazione del servizio di assistenza alle PMR un livello di soddisfazione degli utenti utilizzatori del servizio nelle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il 90%.
Il raggiungimento dei KPI sarà valutato attraverso indagini di customer satisfaction a cura di una società specializzata individuata da RFI attraverso procedura ad evidenza pubblica.
I KPI, nelle misure sopra indicate, saranno calcolati prendendo in considerazione il valore medio registrato sull’insieme delle stazioni oggetto del programma di esercizio inserito nello specifico contratto di utilizzo della singola IF interessata. L’esito della misurazione dei KPI sarà fornito alle IF interessate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
Nel caso di mancato raggiungimento del valore target relativo al singolo KPI, RFI procederà a destinare la quota parte del residuo penali del Performance Regime, generata dal traffico viaggiatori e attribuite a consuntivo a favore di RFI; prioritariamente a beneficio del miglioramento dei servizi erogati in quelle stazioni rispetto alle quali non è stato conseguito il target contrattualizzato. Gli interventi di miglioramento e l’entità della somma ad essi destinati saranno comunicati all’IF interessata e all’ART entro 30 giorni dall’intervenuta rendicontazione dei KPI.
ARTICOLO 9
Durata del Contratto - Risoluzione
1) Il presente contratto decorre dal ………… (giorno di utilizzo della prima traccia) sino al (ultimo giorno del programma
di esercizio).
2) Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.2.6 “Risoluzione del Contratto” del PIR.
ARTICOLO 10
Foro competente – Legislazione applicabile
1) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
ARTICOLO 11
Cessione del Contratto
1) E’ fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l’utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR e l’esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell’ambito della programmazione dell’orario di servizio immediatamente successivo.
3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/15.
ARTICOLO 12
Spese del Contratto
La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all’imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all’obbligo di registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l’imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell’IF.
ARTICOLO 13
Disposizioni finali
1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti -ART) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
6) Nell’ipotesi che, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provvedimenti adottati dall’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1, 1bis, 2, 3 e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.
Finalità del trattamento e base giuridica
ARTICOLO 14
Trattamento dei dati personali
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dal contraente:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali, codice identificazione personale (CID).
Con specifico riferimento ai dipendenti del contraente/terzi, i dati personali acquisiti sono:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per l’Impresa Ferroviaria:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Roma,
Firma
(*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l’invio di una proposta, da parte di RFI, che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall’IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Tale accettazione dovrà pervenire almeno un giorno lavorativo prima dell’effettuazione del servizio di trasporto.
Allegato 3 Sintesi Economica
IMPRESA FERROVIARIA -- (Cod. Cliente )
Orario…………
Riferimento Programma del ………………………….
PEDAGGIO + Servizi
Tr*km programmati intero periodo | ||
Tr*km elettrici programmati intero periodo | ||
kWh programmati intero periodo | ||
Totali | Acconto mensile |
A | Pedaggio su programmato (esclusa corrente di trazione) | Acconto 85% Valore mensile | ||
B | Pedaggio collegamento marittimo | Acconto 85% Valore mensile | ||
C | Pedaggio Stazioni di Collegamento con Reti Regionali (programmato) | |||
D | Pedaggio totale (esclusa corrente di trazione) A+B+C | |||
E | Corrente di trazione su programmato | Acconto 85% Valore mensile |
SERVIZI | Programmato anno | Programmato trimestre da fatturare | |
F | TOTALE SERVIZI |
G | Importo stimato contratto D+E+F | ||
Importo garanzia a contratto % G | |||
Tetto franchigia % A | |||
Morosità – par. 2.3.2.5 PIR % G | |||
Plafond del credito – lett. b) par. 2.3.2.6 PIR % G |
Appendice 1 bis al capitolo 2
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria nelle stazioni di Collegamento Reti
(aggiornamento dicembre 2019)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n. 112/15” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, CAP 00161 cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da…………………………… nato / a…………
il …………….in qualità di……………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del………… Repertorio…………Rogito…….
E
La “………………………..” -di seguito denominata IF…………………….- con sede in ……………,via……., CAP , iscritta al n. xxxxx del Registro
delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA …………….. rappresentata da …………………. nato/a a ……………..
il………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del come da autocertificazione acquisita agli atti.
PREMESSO
a) che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D.Lgs. n. 112/15;
b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” - e successive modificazioni ed integrazioni - fornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
c) che IF è in possesso di licenza/e n…… (acquisita da GI ai propri atti (prot.n. ) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 112/15 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n. ), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio) sull’infrastruttura ferroviaria nazionale [solo qualora il possesso di
tale titolo è richiesto dalla normativa vigente];
e) che IF è in possesso di certificato di sicurezza parte A n e parte B, rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie (ANSF);
f) che in data ……………..IF ha presentato al GI richiesta di secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto
Informativo della Rete (d’ora in poi PIR);
g) che il presente contratto costituisce atto formale per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale relativamente all’uso di ;
h) che IF, ricorrendo la circostanza di cui al par. 2.3.2.1.1 del PIR; ha presentato un piano di pagamento per un importo di euro _
- interamente garantito da fideiussione [bancaria o assicurativa] [qualora ricorra tale ipotesi];
i) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente - obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi – quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art.14 del D.Lgs. n. 112/15;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato 1 Programma per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria italiana relativamente all’uso di……………………
Allegato 2 Servizi
Allegato 3 Sintesi economica uso stazioni e servizi
Allegato 4 Elenchi referenti accreditati di GI ed IF
ARTICOLO 2
Oggetto
L’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria relativamente all’uso di……………………………. (ai fini dell’esercizio di trasporto ferroviario nazionale ), riportato nell’Allegato 1, e dei servizi previsti al capitolo 5 del PIR – di cui l’IF fruirà nel periodo di
validità del presente contratto, elencati nell’Allegato 2 - nonché degli eventuali ulteriori servizi che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previste al capitolo 5 del PIR, costituisce l’oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI - in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto degli Allegati
1, 2 e 3 - questi, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato degli Allegati 1, 2 e 3 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
ARTICOLO 3
Corrispettivi e modalità di pagamento
1) L’IF dovrà corrispondere al GI i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura relativamente all’uso di nonché i
corrispettivi per l’utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto. Tali canoni e corrispettivi sono calcolati secondo i criteri indicati al Capitolo 6 del PIR.
2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al precedente comma 1 sono così disciplinate: GI emetterà 2 fatture semestrali rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre, pari ai 1/2 dell’importo contrattuale (Qualora l’IF richieda di corrispondere gli importi del canone relativo alle effettive circolazioni RFI emetterà n. 2 fatture semestrali posticipate, rispettivamente entro il giorno 30 dei mesi di giugno e dicembre, pari ai 1/2 dell’importo stimato contrattuale nonché una fattura a conguaglio entro il 31 marzo dell’anno successivo riferita alla differenza tra l’importo stimato del contratto corrisposto con le prime due fatture e l’importo relativo alle effettive circolazioni espletate).
La fattura indicherà l’importo ed i riferimenti bancari per il pagamento.
ARTICOLO 4
Licenza, Certificato di sicurezza e Titolo Autorizzatorio
In caso di sospensione, revoca o riduzione dell’ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR.
[In caso di CdS con scadenza in vigenza di contratto] Nel caso in cui alla scadenza del Certificato di Sicurezza richiamato in premessa, lo stesso non dovesse essere prorogato, ovvero sostituito da altro certificato di sicurezza idoneo all’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, tale ultimo si intenderà, automaticamente e senza alcuna preventiva comunicazione di GI, sospeso sino all’ottenimento della citata proroga (ovvero di un nuovo certificato di sicurezza).
ARTICOLO 5
Assicurazione e Garanzia
1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l’efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.3 del PIR.
2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto la polizza assicurativa prevista dal paragrafo 2.3.2.3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazione che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 2.3.2.3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.
3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI. che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell’efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR.
4) IF si impegna a prestare la garanzia di cui al paragrafo 2.3.2.2 del PIR, entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti – per un importo di € ….[….].
5) [in alternativa] IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.2 del PIR.
ARTICOLO 6
Utilizzo del servizio GSM-R
1) IF per poter utilizzare l’infrastruttura ferroviaria relativamente all’uso di è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-
R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
2) Le “Condizioni generali del servizio GSM-R”, ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.
ARTICOLO 7
Referenti
Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 4) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni ed a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.
ARTICOLO 8
Responsabilità
Per quanto concerne l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria relativamente all’uso di e dei servizi oggetto del
presente contratto, riguardo a ritardi e comunque con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo dell’infrastruttura, GI ed IF reciprocamente rispondono nei limiti di quanto previsto nel PIR.
IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate dalla IF medesima.
ARTICOLO 8 bis (per contratti aventi per oggetto servizi passeggeri) Key Performance Index del GI
Il GI si impegna a garantire il raggiungimento dei seguenti KPI:
relativamente al servizio di erogazione delle informazioni al pubblico un livello di gradimento degli utenti utilizzatori delle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il:
− 90% in condizioni di normale circolazione;
− 80% in condizioni di criticità della circolazione;
relativamente all’erogazione del servizio di assistenza alle PMR un livello di soddisfazione degli utenti utilizzatori del servizio nelle stazioni interessate dall’attività di trasporto della IF pari ad almeno il 90%.
Il raggiungimento dei KPI sarà valutato attraverso indagini di customer satisfaction a cura di una società specializzata individuata da RFI attraverso procedura ad evidenza pubblica.
I KPI, nelle misure sopra indicate, saranno calcolati prendendo in considerazione il valore medio registrato sull’insieme delle stazioni oggetto del programma di esercizio inserito nello specifico contratto di utilizzo della singola IF interessata. L’esito della misurazione dei KPI sarà fornito alle IF interessate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura.
Nel caso di mancato raggiungimento del valore target relativo al singolo KPI, RFI procederà a destinare la quota parte del residuo penali del Performance Regime, generata dal traffico viaggiatori e attribuite a consuntivo a favore di RFI; prioritariamente al benefico del miglioramento dei servizi erogati in quelle stazioni rispetto alle quali non è stato conseguito il target contrattualizzato. Gli interventi di miglioramento e l’entità della somma ad essi destinati saranno comunicati all’IF interessata e all’ART entro 30 giorni dall’intervenuta rendicontazione dei KPI.
ARTICOLO 9
Durata del Contratto - Risoluzione
1) Il presente contratto decorre dal ………………………….(giorno di utilizzo della prima traccia) sino al (ultimo giorno del
programma di esercizio).
2) Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.2.6 “Risoluzione del Contratto” del PIR.
ARTICOLO 10
Foro competente – Legislazione applicabile
1) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
ARTICOLO 11
Cessione del Contratto
1) E’ fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l’utilizzazione in tutto o in parte dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi oggetto del presente contratto.
2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.6 del PIR e l’esclusione di IF dall’uso dell’infrastruttura ferroviaria.
3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/15.
ARTICOLO 12
Spese del Contratto
La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all’imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all’obbligo di registrazione, salvo in caso d’uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l’imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell’IF.
ARTICOLO 13
Disposizioni finali
1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, secondo quanto dichiarato alla premessa h), si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14 comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti -ART) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
6) Nell’ipotesi che, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provvedimenti adottati dall’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1, 2A, 2B e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.
Finalità del trattamento e base giuridica
ARTICOLO 14
Trattamento dei dati personali
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dal contraente:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali, codice identificazione personale (CID).
Con specifico riferimento ai dipendenti del contraente/terzi, i dati personali acquisiti sono:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), credenziali, codice identificazione personale (CID)
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Tixxxxxx x DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per l’Impresa Ferroviaria:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Roma,
Firma
(*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l’invio di una proposta, da parte di RFI, che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall’IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Appendice 1 ter al capitolo 2
Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria sulle tratte di confine di Stato
(aggiornamento dicembre 2018)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/15”- di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, CAP 00161, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581 R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da…………………..nato a……………….
il…………………….. in qualità di……………, in virtù dei poteri attribuitigli dalla………… del………… Repertorio…… Rogito……….
E
La “………………………..” -di seguito denominata IF, con sede in……………, iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ,
rappresentata da …………………. nato/a a…………….. in qualità di …………………., in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………del…………
PREMESSO CHE
a) RFI, in data…., e [nominativo Gestore confinante], in data…., hanno sottoscritto il Contratto/Convenzione/Accordo per disciplinare l’esercizio del traffico ferroviario di confine;
b) il Contratto/Convenzione/Accordo di cui sopra, all’art…., attribuisce a [nominativo Gestore confinante], in qualità di Gestore confinante, le funzioni di pianificazione ed assegnazione delle tracce orarie sulla linea di confine e a RFI, in qualità di Gestore territoriale, la competenza alla stipula del contratto di utilizzo dell’infrastruttura relativamente al tronco di linea di confine nello Stato territoriale e alla conseguente fatturazione alla IF cliente;
c) RFI, in data…., e IF, in data…, hanno sottoscritto il “Contratto Quadro” [ove presente] tra il gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e [nominativo della IF];
d) In base a …(Contratto, Accordo Quadro,…) il Gestore confinante ha trasmesso a RFI l’elenco delle tracce orarie assegnate alla IF e delle circolazioni da questa realizzate per l’espletamento del servizio di trasporto sul tronco di linea di confine nello Stato territoriale;
e) IF dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare, limitatamente alle parti applicabili al presente contratto, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, nonché quanto previsto nel Contratto tra i Gestori di cui alla precedente lettera a) (All. n……) e nel Contratto Quadro di cui alla precedente premessa c) ( All. n ) [ove presente];
f) ai fini della copertura dei possibili danni derivanti dalla responsabilità civile conseguente dalla circolazione, IF ha presentato [l’appendice o dichiarazione di validità emessa dall’istituto assicuratore o garante] comprovante l’estensione delle garanzie minime previste dal GI della rete confinante di provenienza anche ai percorsi effettuati in territorio italiano;
g) le Parti riconoscono che, in conformità a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d), all’assegnazione delle tracce orarie alla IF ha già provveduto il Gestore confinante e, pertanto, il presente contratto non costituisce atto formale di assegnazione di capacità.
TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato 1/A Sintesi Economica;
Allegato 1/B Programma utilizzo delle tracce/treni, lato Nazione confinante, aventi origine e destino nelle stazioni di collegamento reti indicate all’art.3 – Canoni;
Allegato 2 Programma servizi.
Art. 2 Il presente Contratto decorre dal……….(giorno di utilizzo della prima traccia) sino al (ultimo giorno del programma di
esercizio) e si intenderà tacitamente rinnovato per ogni orario successivo, salvo disdetta da comunicarsi tramite lettera A/R almeno……….gg. prima dell’ultimo giorno dell’orario .
Art. 3 IF dovrà corrispondere a RFI i canoni per l’utilizzo di tracce orarie sul tronco di linea di confine di nello Stato
territoriale e per l’accesso alla stazione di collegamento reti di……………..
Tali canoni sono calcolati secondo i criteri indicati al paragrafo 6.3.1.4 del PIR e sulla base del Programma annuale di inizio Orario. Resta stabilito che le eventuali variazioni del Programma che dovessero intervenire nel corso dell’anno saranno
considerate ai fini dell’importo dovuto da IF (portate in detrazione o in aggiunta) solo ed esclusivamente se tali variazioni dovessero incidere sull’importo complessivo del contratto nella misura del ± 10%.
Per il periodo indicato al precedente articolo 2 l’importo dovuto da IF a RFI è quello indicato nell’Allegato 1/A – Sintesi Economica.
In caso di rinnovo del presente contratto ai sensi di quanto indicato al precedente art. 2, le parti provvederanno ad aggiornare gli Allegati 1/A - 1/B e, conseguentemente, IF dovrà corrispondere a RFI l’importo del canone risultante dagli Allegati aggiornati.
Art. 4 [in alternativa, qualora l’IF richieda di corrispondere gli importi del canone relativo alle effettive circolazioni] IF dovrà corrispondere a RFI i canoni per l’utilizzo di tracce orarie sul tronco di linea di confine di Nello Stato territoriale
e per l’accesso alla stazione di collegamento reti di…………………
Tali canoni sono calcolati secondo i criteri indicati al paragrafo 6.3.1.4 del e sulla base di una specifica richiesta dell’IF, determinati tenendo conto delle effettive circolazioni espletate.
In caso di rinnovo del presente contratto ai sensi di quanto indicato al precedente art.2, le parti provvederanno ad aggiornare gli Allegati 1/A e 1/B e, conseguentemente, IF dovrà corrispondere a RFI l’importo del canone risultate dalle effettive circolazioni
Art. 5 Le modalità ed i termini di pagamento dell’importo del canone di cui al precedente articolo 3 sono così determinate: RFI emetterà n. 2 fatture semestrali posticipate, rispettivamente entro il giorno 30 dei mesi di Giugno e Dicembre, pari ai 1/2 dell’importo contrattuale. La fattura indicherà l’importo ed i riferimenti bancari per il pagamento
Art. 6 [in alternativa qualora l’IF richieda di corrispondere gli importi del canone relativo alle effettive circolazioni] Le modalità ed i termini di pagamento dell’importo del canone di cui al precedente articolo 3 sono così determinate: RFI emetterà n. 2 fatture semestrali posticipate, rispettivamente entro il giorno 30 dei mesi Giugno e Dicembre, pari a ½ dell’importo contrattuale nonché una fattura a conguaglio entro il 31 marzo dell’anno successivo riferita alla differenza tra l’importo stimato del contratto corrisposto con le prime due fatture e l’importo relativo alle effettive circolazioni espletate. Ciascuna fattura indicherà l’importo ed i riferimenti bancari per il pagamento.
IF effettuerà i pagamenti delle fatture entro sessanta giorni solari dalla data di emissione delle stesse. In caso di ritardo nei pagamenti, IF è tenuta a corrispondere a GI interessi di mora ai sensi dell’ art.5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Art. 7 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
Art. 8 Le Parti si danno atto che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si dovrà fare riferimento a quanto disposto nel:
- Codice Civile;
- Contratto di cui alla premessa a);
- Contratto Quadro di cui alla premessa c); [ove presente]
- PIR edizione vigente per quanto applicabile al presente contratto.
Art. 9 Trattamento dei dati personali Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dal contraente:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali, codice identificazione personale (CID).
Con specifico riferimento ai dipendenti del contraente/terzi, i dati personali acquisiti sono:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), credenziali, codice identificazione personale (CID)
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Tixxxxxx x DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per l’Impresa Ferroviaria:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto. Roma,…….
Appendice 2 al capitolo 2
Accordo Quadro Tipo
(aggiornamento dicembre 2019)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n.112/15” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, cod. fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, partita IVA 01008081000, rappresentata da ......................... nato a .......................il………..in qualità di
................................., in virtù dei poteri attribuitigli dalla ……… del …………Rep ,
E
…………………………………….., -di seguito denominato Richiedente-, con sede in …………... via……., CAP , iscritta al n. xxxxx del Registro
delle Imprese di ………., R.E.A. n. …….., cod. fiscale……………, partita IVA …………….. rappresentata da..........nato a a il
...........................in qualità di ..................... in virtù dei poteri attribuitigli dalla…………………… del ; come da autocertificazione
acquisita agli atti
PREMESSO
Che il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 0.0.xx . come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
- Che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a R.F.I. S.p.A. la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
- Che in data ……… il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
- Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
- Che il Richiedente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di acquisto/leasing del materiale rotabile necessario all’espletamento dei servizi di trasporto per i quali è stata richiesta la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo [se il Richiedente è un IF che non abbia al momento della sottoscrizione il pieno possesso del materiale rotabile].
[ovvero]
- Che il Richiedente [se persona fisica o giuridica diversa da IF] ha formalmente designato dandone comunicazione a GI l’IF che svolgerà, almeno per il primo anno di servizio previsto nell’Accordo Quadro, l’attività di trasporto relativa alla capacità acquisita;
- Che il Richiedente ha prodotto la documentazione di cui al paragrafo 2.3.1, lett. b), punto 9 nn. i e ii del PIR [solo qualora il tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella dell’avvio del servizio sia inferiore a 24 mesi, cfr. paragrafo 2.3.1 lett. b];
- Che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato P.I.R.), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15;
le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. Tipologia del servizio di trasporto;
II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose;
IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione;
X. Xxxxxx complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in trkm);
VI. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro).
VII. (Esclusivamente per gli Accordi Quadro che interessano infrastruttura AV/AC) Individuazione dei binari di ricevimento.
GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.3 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente Accordo Quadro potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’All. A e/o B.
Il GI, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2.3.3.5 del PIR, è tenuto a estendere al Richiedente le informazioni fornite a IF, relativamente a temporanee riduzioni di capacità-desumibili dal portale ePIR, al fine di consentire una eventuale più coordinata riprogrammazione dei servizi di trasporto.
GI si impegna inoltre a fornire all’Impresa Ferroviaria che effettuerà i servizi per conto del Richiedente (d’ora in poi denominata IF), su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni.
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Periodo di disponibilità della capacità
La disponibilità della capacità oggetto del Accordo è assicurata per una durata di anni……, pari a …… orari di servizio (superiore ad uno e non oltre …… orari di servizio), a decorrere dal ………..(data di attivazione del primo orario di servizio utile) fino al (ultimo
giorno di validità dell’ultimo orario di servizio utile).
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
Il Richiedente, qualora non sia una IF, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto.
Il Richiedente si impegna a designare formalmente a GI entro il (9 mesi prima dell’attivazione del primo orario di servizio oggetto
dell’Accordo) l’IF avente titolo ad utilizzare –in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo per il periodo
………….. (validità del 1° orario di servizio oggetto dell’Accordo) e a confermare formalmente a GI tale nominativo, ovvero comunicarne formalmente la variazione, almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.
Se Il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell’avvio dei servizi, l’IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura.
Per gli Accordi con avvio posticipato rispetto al primo orario di servizio utile, il Richiedente (se IF) ovvero l’IF designata, ai sensi di quanto previsto al par. 2.3.1, parte b), punto 9 del PIR, edizione vigente, si impegna a produrre al GI:
- entro il _ [entro il 24esimo mese antecedente l’avvio del servizio] la documentazione comprovante la disponibilità di un istruttore abilitato alla guida del materiale rotabile e il relativo piano di formazione;
- entro il [entro il 12esimo mese antecedente l’avvio del servizio] la documentazione comprovante la disponibilità del prototipo di materiale rotabile per prove.
Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, il Richiedente (se IF) dovrà:
1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo 2.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art.8 nonché i servizi di cui all’All. B;
2. successivamente procedere alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce comunicate da GI ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.4.7 del PIR, purché le stesse risultino oggettivamente coerenti con le caratteristiche della capacità oggetto del presente Accordo nonché i servizi di cui al richiamato All. B dei quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.
Nell’ipotesi in cui il Richiedente (non IF) abbia designato un’IF, quest’ultima dovrà procedere alla richiesta di tracce ed alla stipula di cui sopra. Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF di tali due obblighi, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 9.
Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), l’IF e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.1.2 del PIR.
ARTICOLO 5
Garanzia
Il Richiedente si impegna a prestare la garanzia di cui al paragrafo 2.3.1.1 del PIR entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti – per un importo di € ….[…].
Tale importo sarà scontato nel calcolo del valore della garanzia che il Richiedente si impegna fin d’ora a consegnare a GI al momento della stipula del Contratto di Utilizzo, per ogni anno di servizio previsto nell’Accordo Quadro, secondo quanto precisato al paragrafo
2.3.2.2 del PIR. [nel caso in cui il Richiedente sia IF che effettuerà i servizi di trasporto di cui alla capacità oggetto dell’Accordo].
ARTICOLO 6
Informazioni e Riservatezza dei dati
Per ciascun anno di durata del presente Accordo GI fornirà al Richiedente il PIR, alle condizioni ivi fissate.
GI assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell’Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell’orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione e controllo.
Le informazioni relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo che verrà stipulato -secondo quanto disciplinato al successivo art.8- dall’IF, e comprensive anche delle rendicontazioni dei pedaggi e del Performance Regime, saranno accessibili direttamente sia da parte delle IF che del titolare dell’AQ (non-IF).
Il Richiedente e GI, fermo quanto disposto dall’art. 23, comma 9, del D.Lgs. n. 112/15, si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati, informazioni, documenti e studi di cui vengano a conoscenza in relazione alla conclusione ed all’esecuzione dell’Accordo, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto Accordo rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dal contraente:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali, codice identificazione personale (CID).
Con specifico riferimento ai dipendenti del contraente/terzi, i dati personali acquisiti sono:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), credenziali, codice identificazione personale (CID)
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Pixxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per l’Impresa Ferroviaria:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 7
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel P.I.R. nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 8
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa
La capacità individuata nei suoi termini generali in allegato A sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, al Richiedente (se IF) o all’ IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del
± 10% dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 2.3.1, lett. c). Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 9
Durata-Risoluzione
Il presente Accordo decorre dal giorno della sottoscrizione sino al ……………….
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.3 del Prospetto Informativo della Rete, edizione vigente.
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile al Richiedente, il GI acquisirà l’importo della Garanzia di cui al precedente art. 5 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.
Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
ARTICOLO 11
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma
ARTICOLO 12
Spese dell’Accordo
Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. L’IVA se dovuta sarà a carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.
Il presente Accordo consta di…… pagine
ARTICOLO 13
Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante: Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura Allegato B – Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C – Stima pedaggi medi
Allegato D – Linee guida per aggiornamento Allegato A e B
Per Rete Ferroviaria Italiana Per il Richiedente
Appendice 3 al capitolo 2
Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto OSP
(aggiornamento dicembre 2019)
TRA
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane– “Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies del cod.civ. e del D.Lgs n. 112/15 - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da……, in virtù dei poteri attribuitigli E
…………………, -di seguito denominato Richiedente-, con sede in …………, rappresentata da ……………. nato a …………. il in qualità
di ………………….. in virtù dei poteri attribuitigli dalla ………….. del ;
PREMESSO CHE
il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 prevede, all’art. 22.5, che il GI e un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell’art. 23.1 che l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 0.0.xx b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
che in data il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di capacità dell’infrastruttura;
Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di cui all’Allegato A al presente Accordo;
Che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato P.I.R.) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.
le parti convengono quanto segue: ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d’ora in poi Accordo).
ARTICOLO 2
Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria -specificamente individuata nell’Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:
I. tipologia del servizio di trasporto;
II. caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
III. caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
IV. numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale media di riferimento.;
V. volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo Quadro espressi in trkm;
VI. valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro);
VII. definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto.
GI, rebus sic stantibus e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.2 punto 1), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all’entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente
la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un’informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.
Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell’offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all’articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell’Allegato A e/o B che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell’Allegato D sono riportare le linee guida di riferimento per l’aggiornamento dell’Allegato A e/o B.
GI si impegna a fornire all’IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, così come riportati nell’Allegato B al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi.
Il GI ai impegna inoltre a garantire il collegamento con impianti cui sono titolari soggetti diversi da GI (riportati nell’allegato E unitamente agli impianti gestiti direttamente o indirettamente da GI).
GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.
ARTICOLO 3
Durata dell’Accordo e disponibilità della capacità
3.1 Il presente Accordo ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione, con durata commisurata al periodo di affidamento dei servizi di trasporto ferroviario a committenza pubblica.
3.2 Il presente Accordo, essendo correlato ad una procedura di gara per l'affidamento di contratti che richiedono investimenti di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con il presente Accordo, ha validità di …. anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori …. anni.
Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal “primo orario di servizio utile” a valle del completamento dell’iter funzionale all’effettiva operatività dell’impresa aggiudicataria dei servizi. Ai fini della definizione del periodo temporale di disponibilità della capacità, il Richiedente si impegna a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all’espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il “primo orario di servizio utile”.
GI è pertanto obbligato a garantire la disponibilità della capacità cui agli allegati A e B a partire dalla data di avvio dei servizi, da comunicarsi inderogabilmente entro i termini specificati al presente articolo.
[ il comma 3.2 trova applicazione nei soli casi in cui l’Accordo Quadro sia funzionale all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario]
ARTICOLO 4
Obblighi del Richiedente
Il Richiedente, qualora non sia una IF, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l’effettuazione dei servizi di trasporto.
Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell’attivazione del “primo orario di servizio utile”- a designare formalmente a GI l’IF di IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell’attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo. Se Il Richiedente, in alternativa a quanto sopra fissato, richiedesse ogni anno le tracce coerentemente alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, si impegna a designare formalmente a GI entro 30 giorni prima dell’avvio dei servizi, l’IF che per suo conto effettuerà detti servizi sulla rete del GI, previa sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura.
Per ogni anno di vigenza del presente Accordo, l’IF designata dal Richiedente dovrà:
1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all’Allegato A nel rispetto dei termini e di quant’altro previsto al paragrafo 2.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, nonché i servizi di cui all’Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 7, alla stipula di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.
Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Nel caso di eventuali nuove richieste di sottoscrizione o modifica di capacità quadro, che interessano tratte e fasce orarie già occupate all’85% della capacità totale delle stesse (secondo quanto pubblicizzato nel portale ePIR con riferimento alla capacità assegnata con Accordo Quadro), l’IF e il GI si atterranno a quanto indicato al paragrafo 4.4.1.2 del PIR.
ARTICOLO 5
Informazioni e Riservatezza dei dati
GI assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell’Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell’orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione e controllo.
GI dichiara che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità, alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo da stipularsi ai sensi del successivo art.7, nonché delle rendicontazioni dei pedaggi, delle penali e del Performance Regime, saranno accessibili direttamente sia da parte delle IF che del titolare dell’AQ (non-IF) .
Il Richiedente e GI, fermo quanto disposto dall’art. 23, comma 9 del D.lgs. n. 112/15, si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati, informazioni, documenti e studi di cui vengano a conoscenza in relazione alla conclusione ed all’esecuzione dell’Accordo, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’esecuzione del presente Contratto Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente Contratto Accordo rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dal contraente:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali, codice identificazione personale (CID).
Con specifico riferimento ai dipendenti del contraente/terzi, i dati personali acquisiti sono:
Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), credenziali, codice identificazione personale (CID)
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:
Per Rete Ferroviaria Italiana SpA:
Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A. rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per l’Impresa Ferroviaria:
Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
ARTICOLO 6
Riduzione temporanea della capacità
In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell’IF eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.
In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all’Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.
ARTICOLO 7
Contrattualizzazione della capacità con l’Impresa Ferroviaria
La capacità individuata nei suoi termini generali in Allegato A, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all’IF designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.
Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l’IF designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell’Allegato A di norma nei limiti del
± 10% dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 2.3.1, lett. c). Qualora l’IF designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.
ARTICOLO 8
Key Performance Index e standard minimi di qualità del GI
GI si impegna a garantire, quale indice di qualità del servizio (KPI) di Trasporto Pubblico, il rispetto della velocità commerciale media indicata in Allegato F, relativa all’insieme delle relazioni rientranti nel programma di esercizio dell’AQ medesimo.
Il target del KPI si riterrà raggiunto laddove la velocità commerciale media, risultante dal progetto orario definitivo, non risulti essere inferiore al 2% rispetto alla velocità commerciale indicata nell’AQ, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio.
In caso di mancato conseguimento del target, RFI corrisponderà una somma pari al 2 per mille del valore del pedaggio dell’anno di riferimento.
GI si impegna a garantire, in conformità a quanto previsto dalla misura 15 della Delibera ART n. 16 del 2018, le seguenti prestazioni:
i. la fornitura delle informazioni da rendere, con le forme e le modalità di cui all’ALLEGATO G, nei confronti degli utenti e dei cittadini all’interno delle stazioni del GI, in relazione alle dotazioni infrastrutturali e alla disponibilità degli spazi;
ii. la pulizia e il comfort delle stazioni del GI secondo gli standard minimi di qualità fissati dall’ALLEGATO G;
iii. l’accessibilità in autonomia alle stazioni del GI secondo quanto previsto dal Reg. UE 1300/2014 e nel rispetto degli standard minimi di cui all’ALLEGATO G;
iv. il servizio di assistenza alle PRM nelle stazioni del GI da erogarsi nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’ALLEGATO G;
v. la sicurezza del viaggiatore nelle stazioni del GI secondo gli standard di cui all’ALLEGATO G.
Gli standard minimi di qualità, riferiti alle prestazioni di cui alle lettere i-v, saranno definiti nell’ambito della negoziazione tra Richiedente e GI.
ARTICOLO 9
Risoluzione
L’Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.3 del PIR nonché nell’ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell’Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3
Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell’Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all’Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell’Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l’Accordo è stato stipulato.
Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall’art. 14 comma
1, del D.lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.
Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.
ARTICOLO 11
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 12
Spese dell’Accordo
Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. L’IVA se dovuta sarà a carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.
Il presente Accordo consta di …… pagine.
ARTICOLO 13
Allegati
Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:
Allegato A - Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura Allegato B - Servizi forniti da GI su richiesta di IF
Allegato C - Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all’Allegato B Allegato D - Linee guida per aggiornamento Allegato A e B
Allegato E - Localizzazione di impianti e servizi correlato alla produzione della capacità assegnata Allegato F - Velocità commerciale media di riferimento
Allegato G - Standard minimi di qualità del servizio
Per Rete Ferroviaria Italiana Per il Richiedente
Appendice 4 al capitolo 2
Procedura operativa sul processo di comunicazione al pubblico in caso di emergenza neve/gelo (aggiornamento dicembre 2019)
La presente procedura definisce il processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione nei casi di anormalità rilevanti secondo le procedure interne di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con particolare riferimento ai casi di emergenza meteo.
Si applica a tutti gli eventi che ricadono nelle definizioni di anormalità rilevante e di incidente di esercizio.
Anormalità rilevanti
Sono da considerarsi rilevanti le anormalità che:
- abbiano causato danni ai viaggiatori, al personale o a terzi;
- riguardino nodi o linee della rete con una previsione di durata superiore alle 2 ore;
- determinino difficoltà o significative ripercussioni alla circolazione, dovute all’istradamento dei treni, in particolare di lunga percorrenza, su itinerari alternativi.
Inoltre si applica per le anormalità che al loro insorgere, pur non avendo immediata connotazione di rilevanza, potrebbero assumerla per la loro evoluzione o per la “valenza commerciale” della linea/impianto interessati.
GESTIONE DELLE ANORMALITA’
All’insorgere di un caso di anormalità rilevante, secondo la definizione sopra riportata, RFI provvederà a:
- regolare la circolazione, gestendo l’anormalità tramite la ripartizione della capacità residua, condividendo con le Imprese Ferroviarie i provvedimenti di circolazione (limitazioni, cancellazioni, deviazioni, etc);
- attivare, previa consultazione con le imprese coinvolte, tutti i canali necessari per la tempestiva ed efficace informazione alla clientela, tramite:
a) annunci specifici, erogati attraverso le periferiche audio e video presenti in stazione e coordinamento con le IF per l’allineamento degli annunci a bordo;
b) pubblicazione sulla sezione “RFI ultime notizie” del sito xxx.xxx.xx delle notizie relative all’anormalità in atto.
EMERGENZA METEO NEVE/GELO
L’attivazione delle misure previste dai piani neve e gelo è correlata ai bollettini meteo e agli avvisi di avverse condizione meteo emessi dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle sue strutture territoriali. In base al livello di gravità annunciato sarà attivata la:
1. Fase di allertamento: caratterizzata da condizioni meteo che, normalmente, non comportano alcuna soggezione della circolazione dei treni, essendo le attrezzature e le risorse disponibili sufficienti al mantenimento della piena potenzialità degli impianti e delle linee.
2. Fase di emergenza lieve: caratterizzata da condizioni meteo che potrebbero comportare limitate soggezioni alla circolazione dei treni ed all’effettuazione di altri servizi (manovre, etc). Le risorse disponibili, compreso il ricorso a manodopera esterna, consentono il mantenimento in efficienza di buona parte dei deviatoi e dei binari.
3. Fase di emergenza grave: caratterizzata da condizioni meteo che non consentono di mantenere in efficienza tutti i binari e i deviatoi della fase di cui al precedente punto. Le risorse disponibili saranno pertanto orientate al mantenimento in esercizio delle infrastrutture individuate come prioritarie per la circolazione dei treni.
Alle fasi di emergenza lieve e grave sono associati specifici piani di riduzione dell’offerta regionale e dei treni lunga percorrenza, precodificate anticipatamente con le Imprese Ferroviarie, in modo da permettere la concentrazione delle risorse nelle stazioni particolarmente critiche e garantire in ogni circostanza la mobilità dei passeggeri, che saranno informati in maniera preventiva circa i servizi che saranno garantiti.
In base alla disponibilità delle linee interessate dall’emergenza i servizi, passeggeri e merci, saranno opportunamente riprogrammati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Per garantire l’efficacia dei piani neve e gelo, RFI, dispone su tutta la rete delle seguenti risorse:
- oltre 700 stazioni attrezzate con dispositivi scaldadeviatoi per permettere lo scioglimento della neve in caso di accumuli;
- 80 mezzi di soccorso per il recupero di eventuali treni fermi in linea a causa del maltempo;
- 15 mezzi dedicati all’eliminazione di accumuli di neve o ghiaccio (5 turbine, 4 fresie e 6 vaporiere Multisys).
Inoltre, in base alla fase di emergenza attivata, RFI:
- attiverà specifiche misure per il mantenimento in efficienza della linea di alimentazione elettrica per contrastare la formazione di ghiaccio tramite l’utilizzo di sistemi automatici (procedura scaldafilo) e con la circolazione di specifiche corse raschiaghiaccio programmate in orario;
- potenzierà i presidi straordinari dei punti nevralgici della rete con particolare riferimento a quelli di nodo delle aree urbane e metropolitane del paese;
- istituirà i Centri Operativi Territoriali che opereranno sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI. Nei casi di emergenza grave, a seconda della contingenza degli eventi, potranno essere attivati il Centro Operativo Direzioni Centrali o l’Unità di Crisi;
- assicurerà una tempestiva ed efficace informazione alle Imprese Ferroviarie ed ai viaggiatori in stazione rispetto a possibili rallentamenti o alternative rispetto al viaggio programmato, con le seguenti modalità:
a) annunci specifici, anche preventivi nei casi di previsioni di condizioni meteo avverse, attraverso le periferiche audio e video presenti nelle stazioni;
b) comunicazione preventiva agli Enti Locali, alla Protezione Civile ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
c) pubblicizzazione online, nella sezione dedicata “RFI ultime notizie” del sito xxx.xxx.xx, di tutte le notizie relative all’anormalità in atto garantendone l’aggiornamento fino al termine delle avverse condizioni meteo e delle correlate perturbazioni al traffico ferroviario.
Appendice 5 al capitolo 2 Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia dell’Accordo Quadro e Contratto di Utilizzo
PREMESSO CHE
tra la Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (di seguito RFI) e l’Impresa Ferroviaria…….(di seguito IF o Società) con sede in
……………………via…….., rappresentata dal Sig. …………………… è stato stipulato un Accordo Quadro per l’utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, avente scadenza il …….per l’importo presunto di € ………( );
- che a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’IF ……….. deve prestare la cauzione di
€ mediante fideiussione a prima richiesta;
[nei casi previsti cfr § 2.3.1.1]- che la presente fideiussione è posta altresì a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla IF nei confronti di RFI con i contratti di utilizzo sottoscritti a partire dal in forza del richiamato Accordo Quadro.
TUTTO CIO'PREMESSO
La………(l’Istituto Fideiubente) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg , si costituisce fideiussore nell’interesse
di .....…....................ed a favore di RFI, fino alla concorrenza di € agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell’Accordo Quadro e [nei casi previsti cfr § 2.3.1.1] dei Contratti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui sopra.
Tale nostra fideiussione soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali, anche quando le inadempienze in genere dell’IF nei confronti delle obbligazioni da essa assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l’IF stessa e RFI.
Di conseguenza, anche per quest’ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di codesta Società, RFI potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa … (l’Istituto Fideiubente) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di €………… …….. –
senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, con la conseguente impossibilità per questa … (l’Istituto Fideiubente) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell’IF o altre procedure concorsuali.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con RFI – da parte dell’IF o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.
La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all’art. 1957 del C.C. Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
A detto xxxxxxxx sarà provveduto in un’unica soluzione mediante restituzione della fideiussione.
La … (l’Istituto Fideiubente) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 del C.C. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.
Firma
N.B.
La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario.
Xxx il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l’Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
Appendice 6 al capitolo 2 Schema di FIDEIUSSIONE a garanzia del Contratto di Utilizzo
PREMESSO CHE
tra la Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (di seguito RFI) e l’Impresa Ferroviaria…….(di seguito IF o Società) con sede in
……………………via…….., rappresentata dal Sig. …………………… è stato stipulato il il Contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria avente scadenza il …….per l’importo presunto di € ………( );
- che a garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’IF ……….. deve prestare la cauzione di
€ mediante fideiussione a prima richiesta.
TUTTO CIO'PREMESSO
La………(l’Istituto Fideiubente) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg , si costituisce fideiussore nell’interesse
di .....…....................ed a favore di RFI, fino alla concorrenza di € agli effetti e per l’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dal soggetto affidatario in dipendenza del Contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui sopra.
Tale nostra fideiussione soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali, anche quando le inadempienze in genere dell’IF nei confronti delle obbligazioni da essa assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l’IF stessa e RFI.
Di conseguenza, anche per quest’ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di codesta Società, RFI potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa … (l’Istituto Fideiubente) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, l’importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di €………… …….. –
senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa, con la conseguente impossibilità per questa … (l’Istituto Fideiubente) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell’IF o altre procedure concorsuali.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con RFI – da parte dell’IF o di giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria.
La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all’art. 1957 del C.C. Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
A detto xxxxxxxx sarà provveduto in un’unica soluzione mediante restituzione della fideiussione.
La … (l’Istituto Fideiubente) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 del C.C. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.
Firma
N.B.
La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario.
Xxx il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l’Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.
Appendice 7 al capitolo 2
Polizza Responsabilità Civile Terzi Dichiarazione di copertura (aggiornamento dicembre 2019)
La Società dichiara e certifica che si è obbligata a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sul territorio italiano e sull'infrastruttura ferroviaria gestita da RFI.
Polizza n°…….………………………………
Contraente…………………………………...
Assicurato...………………………………….
Decorrenza…………………………………...
Scadenza…………………………………….
Decorrenza rata successiva …………………
Massimale: € ………………….( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero))
Sottolimiti per danni:
• indiretti € ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
• a terzi da incendio € ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
• da inquinamento accidentale € .. : ( (*)in eccesso a € garanzia prestata con polizza (compagnia e numero)
((*)in assenza di valorizzazione dei sottolimiti che precedono:)
(*)Si precisa che i danni:
• indiretti (*)rientrano - (*)non rientrano
• a terzi da incendio(*)rientrano - (*)non rientrano
• da inquinamento accidentale (*)rientrano - (*)non rientrano in copertura.
Nel rispetto del PIR edizione vigente, si certifica inoltre che la polizza prevede:
1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo del assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell’assicurato/ contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
5. (*) ((*) se il certificato di sicurezza prevede la possibilità di accesso a stazioni di collegamento reti), la validità della polizza è estesa anche alle tratte di linea gestite da RFI in territorio estero fino alle stazioni di collegamento reti;
6. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/ contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
7. l'impegno di attivarne le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).
(*) eliminare la voce che non interessa
DATA .................... .
(Timbro e firma della Compagnia)
CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA
3.1 INTRODUZIONE (AGGIORNAMENTO LUGLIO 2020)
Il capitolo descrive le principali caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, con la finalità di fornire alle imprese ferroviarie tutti gli elementi necessari affinché le stesse siano in grado di pianificare la loro offerta e richiedere le relative tracce orarie e i servizi connessi.
Il dettaglio delle informazioni fornite nel capitolo 3, quali ad esempio le caratteristiche delle linee e degli impianti, è contenuto nel portale ePIR che costituisce integrazione del PIR.
Il portale ePIR si basa su mappe geo referenziate (ArcGIS) e grafica tematica interattiva caratterizzata da finestre descrittive di dettaglio. L’applicativo consente, mediante la scelta di opzioni e l’adozione di strumenti disponibili, di selezionare mappe con basi diverse (satellite, topografia, urbana e altre), scegliere il tematismo da rappresentare (es. sistema di esercizio, tipo di codifica per traffico combinato – PC, sistema di controllo marcia treno e altro), selezionare dati aggregati geograficamente (linea commerciale, bacino di traffico) oppure manualmente (punti, linee e aree geometriche) e visualizzare/esportare i dati di dettaglio in formato tabellare, visualizzare le rappresentazioni delle planimetrie di sintesi e delle altre informazioni tecniche. Sono inoltre scaricabili dal portale ePIR gli allegati tecnici, elaborati dal GI, contenenti un cartiglio con le informazioni relative alla pubblicazione del documento.
Il portale ePIR è consultabile on line con credenziali di accesso sul portale di RFI: xxx.xxx.xx > Servizi e mercato > Per accedere alla rete > Prospetto informativo della rete o all’indirizzo diretto xxxxx://xxxx.xxx.xx
Per eventuali informazioni aggiuntive relative ai contenuti del presente capitolo fare riferimento a:
RFI S.p.A. - Direzione Commerciale
e-mail: xxx-xxx@xxx.xx
Il portale ePIR sarà aggiornato secondo la seguente tempistica:
nel mese di dicembre, dell’anno X, il GI fornirà gli scenari infrastrutturali relativi al dicembre dell’anno X e dell’anno X+1, oltre che ai programmi di indisponibilità di cui al punto 2 del par. 2.3.3.5 per l’anno X+2;
nel mese di giugno, dell’anno X+1, il GI fornirà lo scenario infrastrutturale a quella data ed un aggiornamento dello scenario infrastrutturale del mese di dicembre X+1 e dei programmi di indisponibilità per l’anno X+2.
3.2 ESTENSIONE DELLA RETE
3.2.1 Estensione
L’infrastruttura ferroviaria nazionale è quella che risulta dal D.M, n. 138T del 31 ottobre 2000.
Ai soli fini delle esigenze connesse alle regole di gestione, l’infrastruttura è suddivisa in nodi, rete fondamentale e rete complementare (a sua volta suddivisa in linee della rete secondaria, linee della rete a scarso traffico, linee a spola).
L’estensione di ciascuna delle componenti della Rete secondo il D.M. richiamato viene riportata nella schermata iniziale del portale ePIR.
3.2.2 Reti Ferroviarie collegate all’infrastruttura ferroviaria nazionale
Località di collegamento dell’infrastruttura ferroviaria nazionale con le reti regionali
Si riportano di seguito le località di servizio di collegamento tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale con le linee ferroviarie regionali interconnesse unitamente ai gestori di quest’ultime.
Per eventuali richieste di servizi da parte delle Imprese Ferroviarie operanti nelle stazioni di collegamento con Reti regionali, si rinvia a alle modalità e tempistiche di richiesta disciplinate nei successivi capitoli 5 e 6.
Tabella 3.1 –Località di servizio di collegamento reti con le linee ferroviarie regionali interconnesse con l’infrastruttura ferroviaria nazionale
Località di servizio di collegamento reti | Gestori delle reti ferroviarie regionali |
Settimo Torinese | Gruppo Trasporti Torinese GTT Spa |
Seregno, Milano Lancetti, PM Ghisolfa, Merone, Busto Arsizio, Brescia, Rovato*, Laveno*, Camnago*, Novara Boschetto, Novara* | Ferrovienord Spa |
Merano | STA – Strutture Trasporto Alto Adige Spa1 |
Adria, Venezia Mestre1 | Società Sistemi Territoriali Spa |
Udine | Società Ferrovie Udine Cividale srl |
X. Xxxxxxxx di Cairo* | Società Funivie (Ferrovia Savona - San Xxxxxxxx)1 |
Ferrara, Poggio Rusco, Suzzara, 2° Bivio/PC Parma Est, Bologna C.le, Portomaggiore, Casalecchio Garibaldi, Modena, Reggio Emilia, Bivio Rivana | Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx srl |
Arezzo, Sinalunga | La Ferroviaria Toscana SpA |
Roma Ostiense*, Fabrica di Roma ** | ATAC1 |
Perugia Ponte San Xxxxxxxx, Terni | RFI SpA |
San Xxxx Xxxxxxxx | Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) Spa |
San Severo, Foggia | Ferrovie del Xxxxxxx srl |
Cancello, Benevento, S.Xxxxx Xxxxx Vetere | Ente Autonomo Volturno E.A.V. srl |
Bari C.le*, Taranto, Francavilla F., Lecce | Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl |
Bari C.le* | Ferrotramviaria Spa |
* Sono ammessi esclusivamente movimenti di manovra tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale e la rete regionale
** La linea RFI è temporaneamente chiusa all’esercizio. Eccezionalmente, la circolazione dei rotabili è ammessa soltanto in regime di interruzione.
1 Gestori di linee non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 112/15 sulla base del DM. 5 agosto 2016.
I rapporti fra il GI e i Gestori delle infrastrutture ferroviarie elencati nel D.M. 5 agosto 2016 saranno regolati secondo le regole e i principi contenuti nella normativa vigente.
Le linee ferroviarie regionali rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 5 agosto 2016, con l’eccezione di quelle gestite da Ferrotramviaria Spa, risultano attrezzate per l’effettuazione di servizi di trasporto interconnessi con la rete di RFI.
Inoltre, si riportano di seguito le Località di Servizio di collegamento tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale e le reti regionali a scartamento ridotto unitamente ai gestori di quest’ultime.
Tabella 3.2 - Località di servizio di collegamento reti a scartamento ridotto
Località di servizio di collegamento reti a scartamento ridotto | Gestori delle reti ferroviarie regionali |
Avigliano Lucania, Potenza Superiore, Altamura* | Ferrovie Appulo Lucane |
Cagliari, Sassari, Macomer | ARST Spa |
* Sono ammessi esclusivamente movimenti di manovra tra l’infrastruttura ferroviaria nazionale e la rete regionale.
Stazioni di collegamento con le reti estere
I rapporti tra Gestori Infrastruttura di reti estere, relativamente alle operazioni del servizio di traffico di confine, sono disciplinati da accordi internazionali stipulati tra gli stessi, la cui normativa è richiamata nei contratti di accesso all’infrastruttura sottoscritti con le Imprese Ferroviarie (cfr. cap. 2 - appendice 1 bis).
Per eventuali richieste di servizi da parte delle Imprese Ferroviarie operanti nelle stazioni di collegamento con le Reti estere, si rinvia alle modalità e tempistiche di richiesta disciplinate nei successivi capitoli 5 e 6.
Le stazioni di collegamento tra l’infrastruttura nazionale e le reti estere sono:
| per la frontiera Francese: | le stazioni di Ventimiglia e Modane; |
| per la frontiera Svizzera: | le stazioni di Domodossola, Domo II, Luino, Chiasso e linea Arcisate- |
| Stabio; per la frontiera Austriaca: | le stazioni di Brennero, Tarvisio Boscoverde e X.Xxxxxxx; |
| per la frontiera Slovena: | le stazioni di Villa Opicina e Nova Gorica. |
Per eventuali contatti con i gestori dell’infrastruttura delle reti confinanti con la rete italiana si faccia riferimento a:
SNCF Réseau, Gestore della rete ferroviaria francese 00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx
Xxx : x00 (0)0 00 00 00 00
Fax : x00 (0)0 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxx-xxxxxx.xx
SBB Infrastructure, Gestore della rete ferroviaria svizzera Xxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx 00 Xxxxxxxx
Tel: x00 (0) 00 000 00 00
ÖBB Infrastruktur AG - Gestore della rete ferroviaria austriaca A – 1020 Vienna, Praterstern 3
Tel: + 00 000 000 0000
Slovenske železnice d.d., Gestore della rete ferroviaria slovena Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, XX - 0000 Xxxxxxxxx
Tel. (000 0) 00 00 000, (000 0) 00 00 000
Fax (000 0) 00 00 000
Sito web: xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx
3.3 DESCRIZIONE DELLA RETE
La struttura della rete ferroviaria riportata nel portale ePIR è caratterizzata da una suddivisione in tratte elementari costituiti da archi che si sviluppano tra due estremità rappresentate da impianti della Rete ovvero stazioni e località di servizio (bivi, posti di comunicazione). E’ possibile grazie alla rappresentazione scelta entrare nel dettaglio di tutte le caratteristiche che compongono la tratta elementare e/o l’impianto estremo.
3.3.1 Dati geografici
Nel portale ePIR le linee e gli impianti ferroviari sono riportati in un preciso dettaglio geo referenziato. Come punti di riferimento sulle mappe sono riportati i seguenti elementi:
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x Altre località.
Località tecniche.
E’ possibile scendere nel dettaglio e collocare le linee e gli impianti ferroviari nel contesto delle altre infrastrutture (ad esempio con la mappa tematica open street map è possibile sovrapporre all’infrastruttura stradale quella ferroviaria).
3.3.1.1 Tipologia di binario
Nel portale ePIR sono disponibili le informazioni relative alla lunghezza delle tratte divise per tipologia di binario (singolo binario/doppio binario).
3.3.1.2 Scartamento
Lo scartamento delle linee della infrastruttura ferroviaria nazionale è di 1435 mm.
3.3.1.3 Stazioni
Le denominazioni degli impianti e la distanza tra le stazioni sono deducibili dal portale ePIR. Il nome e la posizione geografica delle stazioni di confine sono indicati nel portale ePIR.
3.3.2 Caratteristiche della linea
3.3.2.1 Sagoma
La codifica delle linee è riportata nelle portale ePIR. Nel caso di trasporti eccedenti sagoma (TES) occorre fare riferimento a quanto detto nel paragrafo 2.6.
3.3.2.2 Limiti per massa assiale
Per quanto concerne la categoria di massa assiale, nelle caratteristiche delle linee viene evidenziata la presenza di eventuali limitazioni particolari in caso di carichi superiori al limite di carico ammesso; queste ultime sono rilevabili all’interno del documento “Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI”, ed in fase di programmazione saranno comunicate a richiesta alle IF interessate.
I valori corrispondenti alle classifiche delle linee sono:
Tabella 3.3 - Massa per classifica linee
Classifica (categoria) | Massa per asse | Massa per metro corrente |
D4 | 22,5 t | 8,0 t/m |
C3 | 20,0 t | 7,2 t/m |
B2 | 18,0 t | 6,4 t/m |
A | 16,0 t | 5,0 t/m |
Nel caso di trasporti eccedenti tali limiti di peso fare riferimento a quanto detto nel paragrafo 2.5.
3.3.2.3 Pendenza delle linee
La pendenza massima della linea, espressa in millesimi, distintamente nei due sensi di marcia della tratta è riportata nel portale ePIR.
3.3.2.4 Velocità delle linee
Le velocità di fiancata (di linea), nei suoi valori minimo e massimo per ciascun rango di velocità ammesso nella tratta; i ranghi di velocità ed i relativi treni ammessi sono riportati nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario è riportata nel portale ePIR.
3.3.2.5 Lunghezza massima dei treni
Il modulo della linea, che rappresenta la lunghezza massima utilizzabile dai treni, viaggiatori e merci, che la possono percorrere (locomotiva/e più materiale rimorchiato) è riportata nel portale ePIR.
3.3.2.6 Sistema di alimentazione
I sistemi di alimentazione presenti sulla rete del Gestore sono:
a) TE a corrente continua a 3000 V sulle linee convenzionali;
b) TE a corrente alternata 25.000 V sulle linee AV/AC;
c) TD, linea non elettrificata (Trazione Diesel).
3.3.2.7 Linee in cui è ammessa la circolazione dei treni con massa superiore alle 1600 t (aggiornamento dicembre 2019)
Nel portale ePIR sono deducibili le linee dove è ammessa la circolazione di treni aventi massa superiore alle 1600 t senza la necessità di specifica autorizzazione al trasporto eccedente massa. La circolazione è, in ogni caso, assoggettata al rispetto della specifica normativa di interfaccia emessa dal GI. Il reticolo delle linee potrà essere rivisto, a fronte delle richieste che saranno avanzate al GI dai Richiedenti, e aggiornato, a seguito delle necessarie verifiche tecniche di fattibilità, secondo le tempistiche di rivisitazione della normativa di interfaccia di riferimento.
3.3.3 Sistemi di sicurezza e sistemi di comunicazione
3.3.3.1 Sistemi di segnalamento
L’attrezzaggio tecnologico delle linee, compresa l’eventuale ripetizione dei segnali verso il mezzo di trazione, è deducibile dal portale ePIR.
3.3.3.2 Regimi di circolazione
Il regime di circolazione in uso sulle linee della infrastruttura ferroviaria nazionale è deducibile dal portale ePIR. BAB è da intendersi con Blocco Automatico Banalizzato, BA con Blocco Automatico, BCA con Blocco Conta Assi, BEM con Blocco Elettrico Manuale, ERTMS con European Rail Traffic Management System.
3.3.3.3 Sistemi di comunicazione
Il sistema di comunicazione terra-treno denominato GSM-Railway è attivo dal 25 ottobre 2004. Da tale data il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale prende in carico direttamente i servizi di comunicazione mobile a supporto dell’esercizio ferroviario, tra i quali le chiamate di emergenza, di gruppo nonché la gestione di chiamate prioritarie.
3.3.3.4 Sistemi di esercizio e di controllo della marcia (aggiornamento dicembre 2019)
Sistemi di esercizio
Il sistema di esercizio delle linee della infrastruttura ferroviaria italiana è deducibile dal portale ePIR. Con la simbologia utilizzata DC è da intendersi con Dirigente Centrale, CTC con Controllo Centralizzato del Traffico in cui opera il Dirigente Centrale Operativo, SCC con Sistema Comando Controllo, DL con Dirigenza locale, DU con Dirigente Unico; ove sia indicato “Altri” si rinvia alle pubblicazioni di servizio relative alla linea.
Sistemi di controllo della marcia
L’attrezzaggio delle linee della infrastruttura ferroviaria nazionale con il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) o con il Sistema di Supporto della Condotta (SSC) o con il sistema ERTMS sulle linee AV è deducibile dal portale ePIR.
3.4 RESTRIZIONI DI TRAFFICO
3.4.1 Linee dedicate
Le linee adattate o specializzate per servizi AV viaggiatori e le linee adattate o specializzate per servizi merci vengono indicate nel portale ePIR dove è anche specificato se l’adattamento/specializzazione sia da intendersi totale o parziale, in questo ultimo caso vengono evidenziati i periodi (ipotesi di parzialità nel tempo) e gli altri servizi ammessi (ipotesi di parzialità nella utilizzazione).
3.4.2 Restrizioni ambientali
Per memoria
3.4.3 Merci pericolose
Gli impianti idonei alle operazioni di terminalizzazione di merci pericolose sono individuati nel portale ePIR. Per il trasporto di merci pericolose valgono le prescrizioni del Regolamento concernente il trasporto Internazionale Ferroviario delle merci pericolose (RID) e quanto detto nei paragrafi 2.6 e 4.7.
3.4.4 Restrizioni in galleria
Per quanto riguarda le restrizioni di traffico in galleria si veda il paragrafo 3.3.2 relativamente alle caratteristiche della linea per il trasporto combinato.
3.4.5 Restrizioni sui ponti
Per quanto riguarda le restrizioni di traffico sui ponti della infrastruttura ferroviaria italiana si faccia riferimento al documento “Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI”.
3.4.6 Altre restrizioni
Di seguito vengono indicate le caratteristiche di quei mezzi di trazione ai quali, per gli effetti negativi indotti sulla capacità infrastrutturale a causa delle ridotte prestazioni in termini di velocità e potenza continuativa oraria, viene esclusa la circolazione sulle tratte stesse.
Eventuali deroghe alla circolazione dei mezzi in questione verranno valutate di volta in volta su tratte parziali, oltre che in caso di provvedimenti specifici di deviazioni di flussi di traffico per interruzioni di linea.
Tabella 3.4 – Altre restrizioni
Tratta | Velocità massima | Potenza continuativa oraria |
[Milano] Milano Rogoredo - Lavino [Bologna] | 110 km/h | 2 Mw |
Modane / Modane FX - Alpignano [Torino] | 110 km/h | 2 Mw |
Brennero-Verona | 110 km/h | 2 Mw |
[Bologna] Bologna X. Xxxxxxxx - Firenze Castello [Firenze] | 110 km/h | 2 Mw |
nota: i mezzi interessati sono quelli che hanno entrambe le caratteristiche
Eventuali ulteriori limitazioni possono essere dichiarate nella documentazione tecnica normativa del GI (Fascicoli Circolazione Linee, nel documento “Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI”, ecc.)
3.5 ORARIO DI ESERCIZIO (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Il periodo di abilitazione delle linee è di regola come da tabella seguente:
Tabella 3.5 – Periodo abilitazione linee
Periodo apertura linee | ||
Linee AV/AC | 24h | per l'elenco cfr. DM 43T e DM-T 18/8/06 |
Linee fondamentali | 24h | per l'elenco cfr. DM 43T e DM-T 18/8/06 |
Linee nei nodi | 24h | per l'elenco cfr. DM 43T e DM-T 18/8/06 |
Linee Complementari Tipo "A" | 24h | elenco deducibile da portale ePIR |
Linee Complementari Tipo "B" | 17h46' | elenco deducibile da portale ePIR |
Linee Complementari Tipo "C" | 15h46' | elenco deducibile da portale ePIR |
Linee Complementari Tipo "D" | 14h24' | elenco deducibile da portale ePIR |
Il presenziamento delle linee complementari tipo "B", "C" e "D" all'interno del periodo di apertura previsto nella tabella su riportata, non comporta oneri aggiuntivi. Il presenziamento può essere esteso, oltre le soglie di apertura previste, su richiesta dell’IF e, in ogni caso, previa verifica della disponibilità di personale. Tale richiesta deve essere formalizzata all'atto della presentazione della richiesta di tracce e comunque almeno 30 giorni prima rispetto alla data di avvio del servizio per il quale è richiesta l'estensione del presenziamento.
L’elenco completo delle linee classificate complementari e la loro natura con riferimento al periodo di apertura per l’orario 2019/2020 è deducibile dal portale ePIR. Le ore effettive di inizio e termine del periodo di abilitazione delle linee, sono deducibili dal portale ePIR. Quest’ultimo tiene conto della classificazione delle linee di cui al capoverso precedente e dell’organizzazione industriale di GI derivante dalle richieste di tracce delle IF per l’orario 2020/2021.
Il GI, pertanto, pervenute le richieste di tracce delle IF per l’orario 2020/2021, potrà modificare l’effettivo orario di apertura delle linee, salvaguardando i periodi di apertura di cui alla tabella sopra riportata, al fine di soddisfare le richieste stesse.
L’elenco delle linee con sospensione del servizio commerciale è desumibile dal portale ePIR.
Il periodo di abilitazione degli impianti è deducibile dal portale ePIR. Per quanto riguarda le stazioni di testa di Torino P.N., Milano C.le, Venezia S.L., Trieste C.le, Firenze S.M.N., Roma X.xx, Napoli C.le, Palermo C.le, Cagliari, il servizio commerciale è sospeso nel periodo notturno per almeno 3 ore, al fine di garantire le attività di manutenzione e pulizia. Eventuali richieste e conseguenti assegnazioni di tracce al di fuori dei suindicati periodi comporta per l’IF l’onere economico corrispondente al costo dell’ampliamento del periodo.
Per le stazioni in regime di Telecomando/D.U., le ore indicate si riferiscono all’orario di abilitazione del posto centrale con D.C.O./D.U.
Nelle stazioni rette da Dirigente Movimento (D.M.), sulle linee esercitate a Dirigenza Locale (D.L.), durante il periodo di disabilitazione non è possibile effettuare operazioni di manovra, incroci e precedenze.
3.6 STRUTTURE ATTE A SERVIZI
Per alcune tipologie di servizi all’interno del portale ePIR sono indicati, oltre agli impianti utilizzabili, gli impianti “disponibili su richiesta”, ovvero impianti non richiesti da alcuna IF per i quali RFI necessita di periodo minimo di 60 giorni per la messa in disponibilità.
3.6.1 Stazioni passeggeri
Le informazioni relative alle stazioni passeggeri ed agli impianti merci di RFI riguardanti:
Nome;
Posizione geografica
sono deducibili nel portale ePIR1.
Nel portale ePIR, all’interno delle planimetrie ‘Stazioni Passeggeri’ e Stazioni con Servizio per Persone a Ridotta Mobilità’ sono altresì presenti:
la tipologia dell’impianto, indicando con “S” le stazioni (località ove sono possibili incroci, precedenze), con “F” le fermate; con PC Posto di Comunicazione e con PM Posto di Movimento. Le località indicate con (t) sono quelle gestite in regime di Telecomando/Dirigenza Unica (D.U.), con (P) quelle dotate di P luminosa, con (D) quelle dotate di D luminosa e con (A) quelle dotate di A luminosa;
la disponibilità di infrastrutture atte a effettuare servizio per passeggeri o per merci. La lunghezza utile del binario e la lunghezza utile del marciapiede, per il servizio viaggiatori espressa in metri, con la quale deve essere compatibile la lunghezza dei treni che effettuano fermata, nonché l’indicazione dei marciapiedi per servizio passeggeri aventi altezza pari a 55 cm. Per eventuali ulteriori informazioni richieste dalle IF circa le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di stazione e degli impianti di competenza di GI, lo stesso fornirà risposta, entro 15 giorni;
la presenza o meno di sottopasso per l’accessibilità ai binari di stazione;
l’accessibilità alle stazioni/fermate per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM);
gli impianti ove sono presenti varchi di accesso ai marciapiedi mediante l’esibizione del titolo di viaggio.
Per quanto riguarda le stazioni passeggeri origine e destino, sul portale ePIR vi sono le informazioni circa:
numero di binari di circolazione origine/destino per lo svolgimento delle operazioni tecnico-commerciali e relativi limiti temporali di utilizzo;
numero di binari dedicati al servizio di sosta lunga/ricovero nonché di deposito e limiti temporali di utilizzo;
dettaglio sulle regole di utilizzo delle principali stazioni.
In relazione alla finalità della Carta dei Servizi di RFI le stazioni/fermate passeggeri sono catalogate nelle seguenti 4 categorie:
Platinum: categoria che comprende i grandi impianti ferroviari caratterizzati da altissime frequentazioni (> di
25.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi viaggiatori di qualità elevata per lunga, media e breve percorrenza;
Gold: categoria che comprende impianti ferroviari di dimensioni medio/grandi caratterizzati da frequentazioni alte (> 10.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza;
Silver: categoria che comprende impianti caratterizzati da dimensioni medio/piccole con consistenti o elevate frequentazioni nei casi di metropolitana urbana (in alcuni casi > 4.000 frequentatori medi/giorno) spesso impresenziate e prive di Fabbricato Viaggiatori e dotate unicamente di servizi regionali/metropolitani, ovvero stazioni e fermate medio/piccole caratterizzate da frequentazioni consistenti (> 2.500 frequentatori medi/giorno circa) e servizi per la lunga, media e breve percorrenza;
Bronze: categoria che comprende piccole stazioni e fermate caratterizzate da basse o bassissime frequentazioni (generalmente < di 500 frequentatori medi/giorno), spesso impresenziate, prive di Fabbricato Viaggiatori e dotate di servizi unicamente per il traffico regionale/locale.
In merito all’accessibilità delle stazioni/fermate alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), nel portale ePIR sono riportati i principali investimenti per l’adeguamento delle stesse alle STI-PRM-2014.
Con specifico riferimento al trattamento delle richieste di indennizzo per le Persone a Ridotta Mobilità di cui alla misura
5.2 della Delibera ART n. 106/2018 si rimanda a quanto descritto nella procedura all’Appendice 1 al capitolo 3.
3.6.2 Scali Merci
La funzione caratteristica di “impianto atto alla movimentazione e trasferimento delle merci tra diverse modalità di trasporto” è indicata nel portale ePIR.
Gli impianti dotati di aree RFI funzionali ad attività di carico e scarico di merci sono riportate nel portale ePIR.
1 A far data dal 1° luglio 2018, per effetto di un’operazione di fusione per incorporazione della Società Centostazioni S.p.A. in RFI S.p.A., tale ultima è subentrata nella gestione degli spazi di stazioni ad oggi di competenza di Centostazioni S.p.A.
3.6.3 Aree di composizione/scomposizione treni, ivi comprese le aree di manovra
Gli impianti dotati di aree RFI funzionali ad attività di composizione/scomposizione del materiale rotabile tramite la messa a disposizione almeno due binari sono riportati nel portale ePIR.
3.6.4 Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci (aggiornamento dicembre 2018)
RFI offre il servizio di sosta in tutti i binari secondari dell’infrastruttura ferroviaria nazionale oltre che sui binari di circolazione, compatibilmente con le esigenze legate alla progettazione dell’orario ed ai vincoli normativi..
3.6.5 Centri di manutenzione
Gli impianti dotati di binari attrezzati (scoperti, all’interno di fabbricati o di aree con tettoia), adibiti ad uso officina per la manutenzione dei materiali rotabili sono riportati nel portale ePIR.
3.6.6 Platea di lavaggio
Gli impianti dotati di fasci di binari secondari attrezzati con binari plateati, sistema di scarico e depurazione delle acque di lavaggio sono riportati nel portale ePIR.
Alcune platee sono attrezzate con dotazioni opzionali quali tunnel di lavaggio, impianti a pioggia, rulli fissi, depuratori per scarico dei reflui.
3.6.7 Collegamento Ferroviario marittimo (Servizi di continuità territoriale)
Questa sezione del documento fornisce le informazioni sul servizio di traghettamento di carri merci e carrozze viaggiatori sulla rotta Messina-Villa S.Xxxxxxxx, servizio che garantisce la continuità delle tracce fra la Sicilia e l’Italia continentale.
La capacità di traghettamento è di:
- 425 metri lineari di binario (per ciascuna corsa);
- 1300 tonnellate.
Il tempo necessario per le operazioni di imbarco (intervallo fra l’arrivo della traccia oraria alla stazione di riferimento e la partenza della nave traghetto) e sbarco (intervallo fra l’arrivo della nave traghetto e la partenza della traccia oraria dalla stazione di riferimento) è orientativamente il seguente:
Tabella 3.6 – Tempi imbarco e sbarco
Impianto | Imbarco | Sbarco |
Villa S. Xxxxxxxx | - Viaggiatori 40’-50’ - Merci 50’ | - Viaggiatori 40’-50’ - Merci 50’ |
Messina | - Viaggiatori 35’-50’ - Merci 50’ | - Viaggiatori 35’-50’ - Merci 50’ |
I tempi di cui sopra possono essere aumentati qualora, oltre alla manovra di imbarco o sbarco, debbano essere effettuate manovre di composizione o scomposizione con veicoli non interessati alla traversata marittima.
La richiesta di tracce orarie che collegano Sicilia e Continente si intende comprensiva del servizio di traghettamento.
Il servizio di traghettamento sulla rotta Messina/Villa S. Xxxxxxxx - Golfo Aranci, che assicura la traversata del Tirreno ai carri merci nel collegamento con Sicilia e Sardegna, non interessa treni completi.
Le informazioni sulle relative prestazioni, non indicate nel presente documento, potranno essere richieste direttamente al settore Navigazione:
RFI S.p.A.
Direzione Produzione – Produzione Navigazione
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Tel: 0000 000 0000000
3.6.8 Preriscaldamento, climatizzazione ed utilizzo alimentazione REC per manutenzione e pulizia dei treni viaggiatori e rifornimento idrico dei treni
Gli impianti funzionali all’utilizzo delle colonnine REC da parte delle IF ed al rifornimento idrico del materiale rotabile sono riportati nel portale ePIR.
3.6.9 Rifornimento Carburante
Il GI garantisce, su richiesta dell’IF, la messa in disponibilità di aree destinate all’accesso delle autocisterne di proprietà di terzi e funzionali al rifornimento del carburante dei mezzi ferroviari.
Gli impianti funzionali all’approvvigionamento di combustibile in autoproduzione da parte delle IF tramite il ricorso all’utilizzo di autobotti proprie o di loro fornitori sono riportati nel portale ePIR.
3.6.10 Fast Track
Gli impianti in cui sono messi a disposizione varchi di accesso ai treni, ad uso esclusivo di una Impresa Ferroviaria, sono riportati nel portale ePIR.
3.6.11 Servizi auto al seguito
Gli impianti dotati di attrezzaggio per il carico/scarico di auto (servizio auto al seguito) sono indicati nel portale ePIR.
3.7 STRUTTURE ATTE A SERVIZI NON GESTITE DA RFI
Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti, ai sensi dall’art. 31, comma 10, della Direttiva 2012/34/UE e dell’art. 5, comma 2, del Reg. 2177/2017, a mettere gratuitamente a disposizione la descrizione dell’impianto di servizio:
a) mediante pubblicazione sul proprio portale web (o portale internet comune) e fornendo al GI un link da pubblicare all’interno dell’apposita sezione del portale ePIR;
b) fornendo al GI le pertinenti informazioni (in formato pdf) che saranno pubblicate all’interno dell’apposita sezione del portale ePIR.
In base a quanto previsto dalla misura 6.2 della Delibera ART n.130/2018 gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire le informazioni riguardanti l’impianto stesso secondo utilizzando il modello comune RNE messo a disposizione dal GI all’interno del proprio sito web xxx.xxx.xx -> Servizi e Mercato -> Accesso alla Rete -> Prospetto informativo della Rete, elaborato in collaborazione tra RNE, IRG Rail, e sentiti i diversi operatori del settore ferroviario.
Ai sensi della misura 6, punto 1, della delibera ART n.130/2019, gli operatori degli impianti di servizio devono mettere a disposizione la descrizione dell’impianto di servizio anche tramite il portale europeo Rail Facilities Portal xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec xxx-xxx@xxx.xxx.xx entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno. Qualora l’operatore necessiti di ulteriori aggiornamenti del documento di cui al punto b) dovrà trasmettere le pertinenti informazioni (in formato pdf) al GI almeno 3 mesi prima della loro adozione.
3.8 SVILUPPO DELL’INFRASTRUTTURA (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2019)
Nel portale ePIR sono deducibili gli interventi che, nel corso degli orari 2019/2020 e 2020/2021, produrranno un aumento di capacità dell’infrastruttura (nuove opere disponibili) o una riduzione di capacità di infrastruttura (interventi sull’infrastruttura che GI si impegna a comunicare alle IF secondo quanto previsto al paragrafo 2.3.3.5). Nel caso in cui l’intervento comporti un aumento di capacità GI provvederà a richiedere preventivamente all’ANSF se detto intervento