LINEE GUIDA CONTRATTUALI A CORREDO DEL “DISCIPLINARE PER LA TUTELA, LO SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE DELL’INFN”
A CORREDO DEL “DISCIPLINARE PER LA TUTELA, LO SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE DELL’INFN”
LINEE GUIDA: OBIETTIVI
A completamento e integrazione del disciplinare sono emanate le Linee Guida contrattuali il cui rispetto è condizione per l’esercizio della competenza alla firmada parte dei Direttori di Struttura come previsto dagli artt 14 – 20 – 28 del “Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell’INFN”.
Le linee guida sono state predisposte per assicurare un esercizio uniforme delledeleghe mantenendo una gestione unitaria della Proprietà Intellettuale e garantendo livelli accettabili di tutela dell’Istituto nella disciplina dei diritti di PI.
I template messi a disposizione sono vincolanti in relazione ai principi dettati dalle presenti Linee Guida.
Le Linee guida potranno essere riviste periodicamente (ogni tre mesi circa) per adeguarle alle effettive esigenze e migliorare l’afficacia dei rapporti negoziali con i partner.
LINEE GUIDA: CODICE CONTRATTO
Tutti i contratti e accordi di cui al Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell’INFN saranno abbinati ad un codice identificativo che permetterà la corretta distribuzione dei fondi e dei corrispettivi incassati.
Per quanto riguarda i contratti di competenza dei direttori delle strutture il codice va richiesto prima della firma del contratto.
Tutti i trasferimenti di fondi necessari allo svolgimento delle relative attività verso i terzi sono subordinati alla presenza del codice identificativo che viene rilasciato dall’UTT1.
TERMINI DI USO FREQUENTE
“Beni Immateriali”: le invenzioni, il know-how, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, le informazioni segrete, i programmi per elaboratore, le banche di dati, i disegni e modelli, i marchi, i modelli di utilità, come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale nonché gli ulteriori prodotti dell’Attività di Ricerca suscettibili di essere tutelabili e valorizzabili;
“Know-How”: è l’insieme delle conoscenze codificate e non, informazioni tecniche, abilità, metodi, invenzioni non brevettate o non brevettabili, e derivanti da attività di ricerca, che non sono prontamente disponibili e di pubblico dominio, necessarie per svolgere una determinata attività nell’ambito di settori scientifici, tecnologici, industriali o commerciali, ovvero che, quand’anche di pubblico dominio, se utilizzate in forma combinata, conferiscono a chi le utilizza la capacità di generare un determinato risultato che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere con lo stesso livello di accuratezza o precisione.
“Background”: sono i Beni Immateriali dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio dell’Attività di Ricerca
“Sideground”:
sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN in occasione dell’esecuzione del contratto e non riconducibili ai risultati cui l’Attività di Ricerca sia finalizzata, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.
Sono i Beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in virtù dell’esecuzione dello stesso, anche qualora siano relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico.
“Foreground”: sono i Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dall’INFN nell’esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso;
“Informazioni Confidenziali”: sono le informazioni, dati e conoscenze che una parte comunichi all’altra e che al momento della comunicazione siano espressamente qualificate come “riservate” “confidenziali” o simili, o che, se comunicate verbalmente vengano qualificate per iscritto come “riservate” nei 15 giorni successivi.
SISTEMA DI COMPETENZE
CONTRATTI E ACCORDI |
COMPETENZA IN CONFORMITÀ CON LE LINEE GUIDA |
COMPETENZA NEL CASO DI NON CONFORMITÀ |
ACCORDI PER LA RICERCA COLLABORATIVA Capo III – art. 14 Disciplinare |
DIRETTORE DELLA STRUTTURA
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DIRETTORE GENERALE (ISTRUTTORIA CNTT) art. 14 comma 5 |
CONTRATTI PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SERVIZI IN FAVORE DI XXXXX Xxxx IV - art. 20 disciplinare |
DIRETTORE DELLA STRUTTURA
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DIRETTORE GENERALE (ISTRUTTORIA CNTT) ar.t 20 comma 6 |
ACCORDI DI RISERVATEZZA Capo V - art. 28disciplinare |
DIRETTORE DELLA STRUTTURA
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DIRETTORE DELLA STRUTTURA (ISTRUTTORIA UTT) art. 28 comma 6 |
Nei casi in cui il Direttore della struttura eserciti la competenza, questi può gestire e negoziare il rapporto contrattuale con il terzo, in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività, ai tempi, alla determinazione del corrispettivo o del contributo, alla scelta del personale partecipante all’attività, all’utilizzo delle strutture di laboratorio e ad ogni altro aspetto attinente lo svolgimento e l’esecuzione del contratto.
Nelle ipotesi in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle linee guida o non si ritenga opportuno conformarsi ad esse, la competenza a sottoscrivere gli accordi per la ricerca collaborativa e i contratti per prestazione di attività di ricerca e servizi in favore di terzi spetta al Direttore Generale, previa istruttoria del CNTT ove prevista.
La competenza ad approvare gli Accordi quadro resta in capo agli Organi dell’Istituto secondo il riparto di competenze previsto dallo Statuto e dal disciplinare e su proposta del CNTT.
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEI CONTRATTI
TIPOLOGIA ATTIVITA’ |
OGGETTO DELL’ATTIVITA’ |
TIPOLOGIA DI RICERCA |
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ATTIVITÀ “NON INVENTIVE”
Sono quelle attività nello svolgimento delle quali si presume che non ci sia sviluppo di nuova conoscenza ma solo applicazione di conoscenze già acquisite, che sono presupposto per l’esecuzione dell’attività. |
Fornitura beni/servizi
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PRESTAZIONI DI ATTIVITA’ E SERVIZI IN FAVORE DI TERZI Vedi Disciplinare: Capo IV art. 15 e successivi |
Supporto consulenziale
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ATTIVITÀ “INVENTIVE”
Sono quelle attività che per complessità, durata e utilizzo di risorse strumentali e professionali possono configurarsi come attività di ricerca in senso lato, il cui risultato può non essere scontato in termini di raggiungimento o meno dell’obiettivo: si presume possano portare alla creazione di nuova conoscenza proteggibile. |
Ricerca
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Ricerca commissionata Il finanziamento deriva in misura integrale da un soggetto pubblico o privato che è interessato a un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema |
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Ricerca collaborativa Quando non vi siano rapporti di committenza con il soggetto finanziatore Vedi Disciplinare: Capo III art. 14 |
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI |
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Ricerca autonoma Svolta con risorse proprie (Non disciplinata dal regolamento e dalle presenti linee guida) |
ACCORDI DI RICERCA COLLABORATIVA (capo III –art. 14 Disciplinare)
Sono gli Accordi che regolano rapporti con imprese per lo svolgimento di attività di sviluppo tecnologico necessari alla realizzazione di esperimenti INFN attivi.
rif. art 14 comma 2,lettera: |
Principio guida |
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L’oggetto della collaborazione deve essere determinato esclusivamente in relazione alle attività di un esperimento INFN attivo da indicare espressamente. |
NOTA A COMMENTO L’oggetto della collaborazione deve essere sufficientemente determinato in relazione alle attività di un esperimento INFN attivo. La collaborazione con l’impresa è strumentale all’interesse scientifico e deve servire al raggiungimento degli obiettivi dettati dal progetto di ricerca a sigla INFN (indicare specificatamente la sigla del progetto INFN in corso di esecuzione nelle premesse).
Gli obiettivi delle parti devono essere riferibili ad un preminente interesse scientifico o di sviluppo tecnologico La natura della collaborazione non deve avere carattere commerciale.
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L’Accordo deve prevedere un cronoprogramma che descriva le diverse fasi (attività) in cui si articola l’oggetto della collaborazione.
L’Accordo deve prevedere una durata definita oppure un termine di scadenza, eventualmente prorogabile per iscritto entro i 3 mesi antecedenti la scadenza stessa per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell’oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell’accordo
L’Accordo deve indicare la Parte che svolge la singola attività o, nel caso di attività svolte congiuntamente, la Parte che ne ha la responsabilità.
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prevedere:
a) Titolarità della PI: background: checiascuna Parte rimane proprietaria del rispettivo background messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Sideground: che ciascuna Parte è proprietaria del rispettivo sideground che non può ritenersi messo a disposizione dell’altra. Foreground: che ciascuna Parte è proprietaria esclusiva del foreground ottenuto autonomamente; nel caso di foreground ottenuto congiuntamente, la proprietà è congiunta e ripartita secondo l’apporto inventivo delle parti.
b) che il foreground scaturito o conseguito nell’ambito della collaborazione non possa essere sfruttato in regime di segretezza, fatte salve le esigenze legate alla riservatezza delle informazioni e/o alla brevettabilità dei risultati inventivi
c) che il Foreground sia utilizzabile dall’INFN liberamente per attività istituzionali di ricerca e formazione.
d) nel caso di titolarità congiunta del foreground: - la stipula di specifico accordo (vedi art. 6.3 del disciplinare) che regoli la gestione della IP - che i costi di tutela, registrazione o altro della PI siano ripartiti in base alle quote di titolarità - che lo sfruttamento economico sia rimandato a specifico accordo successivo e a condizioni da definire secondo valore di mercato. |
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Prevedere che le eventuali pubblicazioni possano essere ritardate solo quando siano in contrasto con informazioni riservate delle parti o per prevenire la perdita dei requisiti di brevettabilità. |
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Va indicato nominativamente con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta. |
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Specificare nell’allegato tecnico quanto indicato nel punto g)
Il valore complessivo delle risorse messe a disposizione da una Parte deve essere uguale a quello reso disponibile dall’altra. |
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Specificare in apposito allegato il background knowledge di ciascuna parte messo a disposizione della collaborazione. |
Riservatezza delle informazioni: gli accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le parti, a riguardo si rinvia alle linee guida dettate per i Non DisclosureAgreement
CONTRATTI PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SERVIZI IN FAVORE DI XXXXX (Capo IV - art. 17 disciplinare)
ATTIVITÀ “NON INVENTIVE”
Sono quelle attività nello svolgimento delle quali si presume che non ci sia sviluppo di nuova conoscenza ma solo applicazione di conoscenze già acquisite, che sono presupposto per l’esecuzione dell’attività.
rif. art 17 comma 1 lettera |
Linee guida |
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Va indicato nominativamente con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta. |
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L’oggetto della prestazione in favore del terzo può essere costituito da una soltanto delle seguenti tipologie di attività:
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NOTA A COMMENTO L’oggetto della prestazione in favore di terzi deve essere esattamente individuato (es. qtà/tipologia prodotto-servizio) e può essere costituito solo da una delle tipologie di sotto-attività descritte in precedenza. Diversamente, ovvero nel caso in cui l’oggetto dell’accordo preveda lo svolgimento di più attività di tipologia diversa, devono essere seguite le linee guida dettate per le attività di ricerca commissionata in favore di terzi (vedi par. successivo).
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La durata dell’attività necessaria all’esecuzione della prestazione non può essere superiore a 12 mesi |
NOTA A COMMENTO Le modalità di esecuzione della prestazione devono essere stabilite in maniera da consentirne l’esecuzione entro i termini previsti, con indicazione, ove necessario, di termini e adempimenti a carico del committente necessari/strumentali all’esecuzione della prestazione; il mancato rispetto delle modalità e/o dei tempi previsti può comportare inadempienza contrattuale
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Determinazione del corrispettivo per la determinazione del corrispettivo si faccia rif. all’art 19 disciplinare.
Termini e modalità del pagamento: Il termine per il pagamento è fissato a 30 gg
Eventuali anticipazioni: qualora l’esecuzione della prestazione richieda l’approvvigionamento di beni o servizi è necessario modulare i pagamenti in modo da escludere anticipazioni a carico dell’Istituto.
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NOTA A COMMENTO È necessario che nei documenti ufficiali o nella corrispondenza si faccia riferimento al codice identificativo contratto: anche la causale del versamento (bonifico) effettuato dal committente deve riportare il codice preliminarmente assegnato al contratto per permettere una corretta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata.
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Condizioni di riservatezza dell’attività possono essere previste solo su richiesta del terzo |
NOTA A COMMENTO Eventuali condizioni di riservatezza delle attività vanno espressamente previste. (per esempio il committente potrebbe non voler far sapere che l’INFN sta eseguendo una data attività per proprio conto)
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Il contratto non si può rinnovare tacitamente; può essere prevista la possibilità di una proroga per iscritto entro i 3 mesi antecedenti la scadenza per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell’oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell’accordo |
NOTA A COMMENTO Si deve prevedere una durata adeguata alla realizzazione delle attività a carico dell’INFN.
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le parti devono garantire la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dell’attività |
NOTA A COMMENTO Xxxxx analizzate le attività da svolgere e in relazione ai rischi da esse derivanti, ove necessario in relazione all’attività, prevedere la stipula di apposita polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dell’attività. Qualora l’INFN debba stipulare specifica polizza assicurativa, il costo relativo va incluso nel calcolo del corrispettivo.
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Si può prevedere il diritto del committente di ritardare o richiedere la modifica di una pubblicazione quando ciò sia necessario per:
Nell’ipotesi in cui venga richiesta la riservatezza delle attività (lett. e) deve essere fatta salva la possibilità di utilizzare i risultati in maniera anonima e aggregata per pubblicazioni di tipo scientifico. Il contratto non può consentire l’utilizzo del nome e del logo INFN per finalità commerciali |
NOTA A COMMENTO Rif. Deliberazione CD 7941; l’utilizzo per finalità commerciali può avvenire con separato contratto di licenza a firma del Direttore Generale (Capo V Disciplinare)
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Background e sideground knowledge
Foreground knowledge
Sfruttamento economico della IP
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Riservatezza delle informazioni: gli accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le parti, a riguardo si rinvia alle linee guida dettate per i Non DisclosureAgreement
ATTIVITÀ “INVENTIVE”
Sono quelle attività che per complessità, durata e utilizzo di risorse strumentali e professionali possono configurarsi come attività di ricerca in senso lato, il cui risultato può non essere scontato in termini di raggiungimento o meno dell’obiettivo: si presume possano portare alla creazione di nuova conoscenza proteggibile.
rif. art 17 comma 1 lettera |
Linee guida |
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Va indicato nominativamente con previsione della possibilità di sostituirlo con comunicazione scritta. |
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Le attività sono riconducibili alle seguenti tipologie:
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NOTA A COMMENTO L’oggetto della prestazione in favore di terzi deve essere esattamente individuato.
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È necessaria la predisposizione di un cronoprogramma (es. diagramma di Gantt) che descriva le fasi (WPs) in cui si articola l’oggetto della commessa, le scadenze e i deliverable. Se l’attività di ricerca prevede il coinvolgimento del committente, è necessaria la precisa indicazione della Parte (INFN/Committente) che svolge la singola attività o nel caso di attività svolte congiuntamente chi ne ha la responsabilità.
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NOTA A COMMENTO le modalità di esecuzione della prestazione devono essere stabilite in maniera da consentirne l’esecuzione entro i termini previsti, con indicazione, ove necessario, di termini e adempimenti a carico del committente necessari/strumentali all’esecuzione della prestazione;
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termini e modalità del pagamento: Il termine per il pagamento è fissato a 30 gg
eventuali anticipazioni: qualora l’esecuzione della prestazione richieda l’approvvigionamento di beni o servizi è necessario richiedere al committente un anticipo sul corrispettivo tale da coprire interamente tali spese secondo il modello di calcolo previsto per l’intero corrispettivo: qualora ciò non sia possibile, il Direttore di Struttura si impegna a coprire tali spese con i fondi a propria disposizione. |
NOTA A COMMENTO il corrispettivo della prestazione: per la determinazione del corrispettivo si faccia rif. all’art 19 disciplinare. La causale del versamento deve riportare il codice preliminarmente assegnato al contratto per permettere una corretta tracciabilità dei flussi finanziari in entrata.
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Condizioni di riservatezza dell’attività possono essere previste solo su richiesta del terzo |
NOTA A COMMENTO Eventuali condizioni di riservatezza delle attività vanno espressamente previste. (per esempio il committente potrebbe non voler far sapere che l’INFN sta eseguendo una data attività per proprio conto)
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Il contratto non si può rinnovare tacitamente. Può essere prevista la possibilità di una proroga per iscritto per finalità strettamente necessarie al raggiungimento dell’oggetto e per un tempo che non può superare il 50% della durata prevista dell’accordo |
NOTA A COMMENTO Il contratto non si può rinnovare tacitamente e deve prevedere una durata adeguata alla realizzazione delle attività a carico dell’INFN
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le parti devono garantire la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dell’attività |
NOTA A COMMENTO Xxxxx analizzate le attività da svolgere e in relazione ai rischi da esse derivanti, ove necessario in relazione all’attività, prevedere la stipula di apposita polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dell’attività. Qualora l’INFN debba stipulare specifica polizza assicurativa, il costo relativo va incluso nel calcolo del corrispettivo.
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Nelle ipotesi A e B di cui alla successiva lettera j) (disciplina dei diritti di proprietà intellettuale) si prevede il diritto del committente di ritardare e/o richiedere la modifica delle pubblicazioni quando ciò sia necessario per:
Nel caso previsto dalla ipotesi B di cui alla successiva lettera j) (disciplina dei diritti di proprietà intellettuale) in cui il Committente opti per lo sfruttamento in regime di segretezza si prevede il diritto del committente di vietare con giusta motivazione la pubblicazione.
Il contratto non può consentire l’utilizzo del nome e del logo INFN per finalità commerciali
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NOTA A COMMENTO Rif. Deliberazione CD 7941; l’utilizzo per finalità commerciali può avvenire con separato contratto di licenza a firma del Direttore Generale (Capo V del Disciplinare)
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Background e sideground knowledge
IPOTESI A Foreground knowledge
Sfruttamento economico della PI
IPOTESI B Foreground knowledge
Sfruttamento economico della PI
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NOTA A COMMENTO In fase di trattativa con il committente l’ipotesi B è residuale ovvero da proporre solo nel caso in cui l’ipotesi A) sia stata rigettata.
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Riservatezza delle informazioni: gli accordi devono contenere disposizioni in merito alle informazioni confidenziali scambiate tra le parti, a riguardo si rinvia alle linee guida dettate per i Non DisclosureAgreement
ACCORDI DI RISERVATEZZA (Capo V - art. 28disciplinare)
Sono gli Accordi sottoscritti per assicurare nei rapporti con terzi e con il personale di ricerca la riservatezza delle informazioni scambiate
rif. art 28 comma 2 lettera: |
Linee guida |
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Sono riservate le informazioni e/o dati e/o conoscenze che:
Al momento della comunicazione/ trasmissione siano espressamente qualificate per iscritto come “riservate”, “confidenziali” o simili e/o se comunicate oralmente siano qualificate come confidenziali entro i 15 giorni successivi al momento della comunicazione
I documenti in questione sono tutti quelli comunque scambiati tra le Parti e contenenti informazioni confidenziali |
NOTA A COMMENTO
E’ preferibile una elencazione delle informazioni da non considerarsi come confidenziali, quali quelle:
di cui venga richiesta la pubblicazione/ rivelazione da una autorità giudiziaria o amministrativa
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La durata dell’Accordo di riservatezza deve essere commisurata alle tempistiche relative all’attività di scambio di “informazioni confidenziali” tra le Parti. Generalmente non può avere durata superiore a due anni. Nel caso di altri accordi o contratti di competenza del Direttore non può eccedere la durata degli stessi. |
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va previsto l’obbligo della Parte ricevente di restituire (o in alternativa distruggere), su richiesta della parte rivelante, tutti i supporti, comunque denominati, contenenti informazioni confidenziali, comprese eventuali copie o riproduzioni; l’obbligo è derogabile solo in presenza di una disposizione di legge che ne imponga la conservazione |
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va previsto l’obbligo della Parte ricevente di comunicare alla Parte rivelante, prima della divulgazione delle informazioni confidenziali:
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l’obbligo di riservatezza delle informazioni cd “confidenziali” perdura per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo |
In merito all’obbligo dei Direttori di far rispettare al personale coinvolto l’impegno alla riservatezza conseguente ad Accordi di riservatezza è necessario che i Direttori, prima dell’inizio delle attività, acquisiscano dal personale coinvolto nelle attività di ricerca una dichiarazione con la quale ciascuna unità di personale:
dichiara di aver preso visione dell’Accordo di riservatezza sottoscritto
si impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali nei termini previsti nell’Accordo stesso
assume, nei riguardi dell’Istituto, gli stessi obblighi assunti dell’Istituto nei riguardi del terzo rivelante
1A tal fine è disponibile il form per la richiesta di rilascio del codice.