Ottobre 2019
Ottobre 2019
Le informative per l’azienda | |
Divieto di stipula contratto a termine in mancanza di valutazione dei rischi | pag. 2 |
Compatibilità di cariche sociali e lavoro subordinato nelle società di capitali | pag. 3 |
Non restituibile la somma versata per la revoca della sospensione | pag. 5 |
Rivalutati i minimali e i massimali Inail per l’anno 2019 | pag. 6 |
L’agenda delle scadenze | |
Principali scadenze dal 1° al 31 ottobre 2019 | pag. 7 |
Scadenze contrattuali | |
Principali scadenze contrattuali del mese di ottobre 2019 | pag. 11 |
I formulari per l’ufficio paghe | |
Prelievi acconto derivante dal modello 730/2019 | pag. 13 |
Le agevolazioni per l’azienda | |
Bando welfare: #Conciliamo | pag. 14 |
Le informative per l’azienda
Oggetto: DIVIETO DI STIPULA CONTRATTO A TERMINE IN MANCANZA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La normativa riguardante il contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015), così come la previgente, pone un divieto di stipula di contratti a termine per quei datori di lavoro che:
li pongano in essere al solo fine di sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
abbiano proceduto, nell’arco dei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma della L. 223/1991, in relazione a lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato (viene fatta salva la situazione in cui tale contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi);
abbiano in essere una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario per Cig, che vada ad interessare lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Da notare che, nel caso di violazione dei divieti sopra esposti, ossia di stipula di un contratto a termine in costanza di una delle situazioni evidenziate, la sanzione prevista è la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Di recente (sentenza n. 21683/2019), la Corte di Cassazione, giudicando il caso di un contratto a termine stipulato in assenza di valutazione del rischio, ha avuto modo di affermare come la norma riguardante i divieti di stipula dei contratti a termine sia da considerarsi quale norma imperativa; per lo specifico caso riguardante la sicurezza sul lavoro, è stato chiarito come la ratio sia diretta verso una più intensa protezione dei lavoratori a termine, la cui flessibilità d'impiego ne riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula di un contratto a tempo determinato, in caso di contestazione, la clausola di apposizione del termine risulta nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2, cod. civ..
Le informative per l’azienda
Oggetto: COMPATIBILITÀ DI CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
La giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (fatte salve alcune eccezioni). Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono perciò cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e l’esistenza del vincolo di subordinazione.
Carica | Compatibilità astratta col lavoro subordinato |
Presidente | Sì, poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del CdA, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale, anche se gli sia stato conferito il potere di rappresentanza, atteso che tale delega non estende automaticamente allo stesso i diversi poteri deliberativi. |
Amministratore unico | No, poiché l’amministratore unico della società è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l’assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), porta a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica sociale. |
Amministratore delegato | Dipende dalla portata della delega conferita dal CdA (che può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società o parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori): nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del CdA è esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società; diversamente, l’attribuzione da parte del CdA del solo potere di rappresentanza o di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato. |
Unico socio | No, perché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude, nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. Parimenti, il socio che abbia assunto di fatto nell’ambito della società l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore |
subordinato, essendo esclusa la possibilità di ricollegare a una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro. |
Con il messaggio n. 3359/2019, l’Inps ha illustrato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, riassumendo i principi di base espressi sul tema, con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza dell’ente. L’Istituto, con la circolare n. 179/1989, aveva escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società, ma tali precisazioni sono da intendersi in parte rivisitate dal successivo messaggio n. 12441/2011, nell’ambito del quale sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la società cooperativa e il presidente della medesima.
L’Inps ritiene, pertanto, che la semplice circostanza che il socio di società di capitali assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, pur sintomatica della non sussistenza del vincolo di subordinazione, non sia di per sé sufficiente a concludere per la non configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, in quanto in tali fattispecie vanno vagliate disgiuntamente, caso per caso, sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio.
Pertanto, una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto di lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, mediante la valutazione, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o a un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno;
che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto o degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che, pertanto, non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
Le informative per l’azienda
Oggetto: NON RESTITUIBILE LA SOMMA VERSATA PER LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE
Si ricorda che, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato purché sia avvenuta la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, il pagamento di una somma aggiuntiva.
Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Con la nota n. 7401/2019, l’INL ha precisato che non è possibile chiedere a rimborso quanto versato per ottenere il provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.
Ciò, in quanto la decadenza del provvedimento, per effetto dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, facendo salvi gli effetti già maturati.
Le informative per l’azienda
Oggetto: RIVALUTATI I MINIMALI E I MASSIMALI INAIL PER L’ANNO 2019
Si informano i Signori clienti che l’Inail ha reso noti i minimali e i massimali di rendita validi da luglio 2019, per la determinazione dei premi.
Settore industria
Il minimale e il massimale di rendita, da applicare per il settore industria, sono pari a € 16.554,30 e a € 30.743,70.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Retribuzioni convenzionali | |
Retribuzione | Euro |
giornaliera | 55,18 |
mensile | 1.379,53 |
Dal 1° luglio 2019 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari è la seguente:
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Dal 1° luglio 2019 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i familiari partecipanti all’impresa familiare è il seguente: € 55,41.
Collaboratori
Lavoratori parasubordinati: minimali e massimali | |
Limite mensile | Euro |
minimo | 1.379,53 |
massimo | 2.561,98 |
Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° luglio 2019 sono:
Lavoratori dell'area dirigenziale
Dirigenti senza contratto part-time
Retribuzioni convenzionali dirigenti
I lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).
Retribuzione | Euro |
giornaliera | 102,48 |
mensile | 2.561,98 |
Dirigenti con contratto part-time
Retribuzioni convenzionali dirigenti a tempo parziale | |
Retribuzione | Euro |
Retribuzione convenzionale oraria | 12,81 |
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’agenda delle scadenze
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2019
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.
Sabato 5 ottobre (slitta a Lunedì 7 ottobre)
Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.
Giovedì 10 ottobre
Fondi dirigenti del commercio – Versamento
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.
Contributi Inps – Datori di lavoro domestico
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all’Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente
Mercoledì 16 ottobre
Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.
Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.
Contributi Inps – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
Contributi Inps ex Enpals – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Contributi Inpgi – Versamento
Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.
Contributi Casagit – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
Domenica 20 ottobre (slitta a Lunedì 21 ottobre)
Fonchim – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.
Previndai – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.
Previndapi – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.
Giovedì 31 ottobre
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.
Modello 770/2019 – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2019, fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933, L. 205/2017), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Scadenze contrattuali
Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE 2019
Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di ottobre 2019.
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA - ACCORDO 5 LUGLIO 2017 | |
PREVIDENZA INTEGRATIVA | Contributo a carico azienda elevato al 2% dell’Ern per 13 mensilità |
AUTOSTRADE E TRAFORI CONCESSIONARI - ACCORDO 29 LUGLIO 2016 | |
LAVORO A TERMINE | Fino al 1° ottobre 2019, nell'ambito delle attività di esazione e settori con identiche caratteristiche, potranno essere stipulati contratti a termine stagionali da aprile a settembre. |
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 3 DICEMBRE 2017 | |
MINIMI TABELLARI | Autotrasporto merci - Personale non viaggiante Livello Q: € 2.246,66 Autotrasporto merci - Personale viaggiante Livello C3: € 1.750,78 Magazzini generali Livello Q: € 2.246,66 |
CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 29 MAGGIO 2019 | |
MINIMI TABELLARI | Area direttiva/3: € 2.014,23 |
DIRITTI SINDACALI | Le aziende effettuano una trattenuta di € 30 a titolo di quota associativa una tantum, sulla retribuzione di ottobre 2019 dei lavoratori non iscritti al sindacato che entro il 31 luglio 2019 non abbiano manifestato espressamente la non accettazione della trattenuta stessa. |
COMUNICAZIONE PMI - ACCORDO 9 LUGLIO 2018 | |
MINIMI TABELLARI | Settori Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi Quadro: € 1.962,84 Settore Cartario-cartotecnico Livello Q: € 1.929,25 |
EDILIZIA COOPERATIVE - ACCORDO 18 LUGLIO 2018 | |
Livello | Importi |
8 | 5,00 |
7 | 4,20 |
6 | 3,60 |
5 | 3,06 |
4 | 2,73 |
3 | 2,54 |
2 | 2,28 |
1 | 2,00 |
EDILIZIA INDUSTRIA - ACCORDO 18 LUGLIO 2018 | |
PREVIDENZA INTEGRATIVA | Contributo a carico azienda elevato di € 2 al parametro 100: Livello Importi 7 4,00 6 3,60 5 3,00 4 2,80 3 2,60 2 2,34 1 2,00 |
EDILIZIA PMI - ACCORDO 29 LUGLIO 2019 | |
PREVIDENZA INTEGRATIVA | Aziende aderenti a Confapi Contributo contrattuale a carico azienda innalzato a € 10 mensili Aziende aderenti a Confimi Contributo contrattuale a carico azienda innalzato a € 10 mensili |
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - ACCORDO 24 LUGLIO 2019 | |
UNA TANTUM – I TRANCHE | Livello QA: € 128,25 Apprendisti: € 60 |
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS - ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018 | |
UNA TANTUM – III TRANCHE | Livello F6: € 222,22 |
Contributo a carico azienda elevato di € 2 al parametro 100:
PREVIDENZA INTEGRATIVA
I formulari per l’ufficio paghe
Oggetto: PRELIEVI ACCONTO DERIVANTE DAL MODELLO 730/2019
Si comunica ai signori lavoratori che, in base alle risultanze della dichiarazione 730/2019, verrà prelevato, con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef e per la cedolare secca. Se tale retribuzione fosse insufficiente, l’importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.
Se entro la fine dell’anno non sarà stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, vi saranno comunicati gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere da voi versata direttamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Le agevolazioni per l’azienda
BANDO WELFARE: #CONCILIAMO
In data 26 agosto 2019 è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri un bando che stanzia 74 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale.
La domanda per accedere al beneficio dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019.
DESTINATARI
Possono partecipare al bando imprese, società cooperative e soggetti collettivi con almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale.
La domanda potrà essere presentata anche da:
consorzi e gruppi di impresa, purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano soggetti finanziabili e il capofila dei consorzi e dei gruppi di imprese abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato;
imprese anche in forma di associazione temporanea di scopo (ATS), purché il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato.
SOGGETTI BENEFICIARI
I destinatari delle azioni progettuali sono:
le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part-time, del soggetto proponente, inclusi i dirigenti;
i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative;
le lavoratrici e i lavoratori in somministrazione;
i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione, purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.
OBIETTIVI
Il Bando pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, c.d. #Conciliamo, ha tra i principali obiettivi:
il rilancio demografico;
l’incremento dell’occupazione femminile;
il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne;
il sostegno alle famiglie con disabilità;
la tutela della salute;
il contrasto all'abbandono degli anziani.
BENEFICIO
Finanziamento fino all’80% di progetti per un minimo di 500.000 euro e un massimo di 1.500.000 euro.
DURATA PROGETTI
24 mesi.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere al finanziamento occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019, via Pec all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, la domanda e la documentazione allegata al Bando, protetta da password. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo Pec intestato al soggetto proponente o al capofila in caso di consorzi o gruppi d’impresa.
Le proposte progettuali sono valutate e determineranno una graduatoria di accesso.
Dopo la pubblicazione della graduatoria e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il Dipartimento per le Politiche della famiglia invierà, tramite Pec, ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto e all’erogazione del contributo nonché alla rendicontazione del progetto.
I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione di diritto della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione e a rispettare le tempistiche della convenzione stessa. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.