Regolamento
Regolamento
1. Oggetto e principi informatori.
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione Forense di Asti, di seguito ODM, istituito da e presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti per lo svolgimento dell’attività di mediazione, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione e la risoluzione di tutte le controversie in materia di diritti disponibili anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell’organismo, il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori, adotta il codice etico, stabilisce la procedura di mediazione adottata dall’organismo stesso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo e loro successive modifiche ed integrazioni; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010 e successive modifiche e integrazioni. Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
2. Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’ODM. Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell’attività che l’ODM offre al fine di assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili.
L’ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 8, primo comma, del Dlgs n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione ad opera delle parti dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato.
I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria amministrativa dell’ODM sono da considerarsi ordinatori.
3.Organi.
Dell’ODM fanno parte il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, i Mediatori.
4. I Mediatori.
4.1. L’elenco dei mediatori . Assicurazione
Presso l’ODM è istituito un elenco dei mediatori al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento.
Nell’elenco dei mediatori sono iscritti, a domanda, - sempre previa verifica dei titoli abilitanti - gli avvocati e praticanti iscritti all’albo degli Avvocati di Asti e nel Registro Praticanti abilitati al patrocinio tenuto dallo stesso Ordine degli Avvocati di Asti; mantengono l’iscrizione nell’elenco dei mediatori del presente ODM gli avvocati che si cancellano dall’Albo Avvocati per loro collocamento in pensione.
I Mediatori dovranno dotarsi di idonea copertura assicurativa con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
E’ fatta salva, a condizione di reciprocità e di espressa convenzione, l’iscrizione dei mediatori avvocati iscritti presso altri organismi di mediazione istituiti presso enti pubblici.
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori è a cura del Presidente dell’ODM il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
L'ODM e' in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.
L’ elenco dei mediatori è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:
1) persone e diritti reali;
2) contratti del consumatore;
3) contratti dell’impresa;
4) altri contratti;
5) diritto societario;
6) responsabilità extracontrattuale.
E’ ammessa l’iscrizione al massimo in tre sezioni.
Per ogni mediatore sono annotate le specializzazioni riconosciute dalla legge o, in difetto, da disposizioni del Consiglio Nazionale Forense, nonché la conoscenza delle lingue straniere.
Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito web dell’ODM.
Fino a che non vengano costituite le sezioni dell’elenco dei mediatori con almeno cinque mediatori ciascuna, l’ODM si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza; in tal caso è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l’incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione.
4.2 Disposizioni generali
Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.
Il mediatore è designato dall’ODM, eventualmente in adesione all’indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
I mediatori iscritti nell’elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dalle disposizioni dell’ODM, dai regolamenti e dalla legge.
Il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione è condizione per mantenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori.
4.3 Iscrizione nell’elenco dei mediatori
Sono condizioni per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori:
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;
e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento così come richiesto dalle disposizioni dell’ODM, dai regolamenti e dalla legge.
f) essere Avvocato iscritto nell’ Albo dell’Ordine degli Avvocati di Asti, nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio o avvocato già iscritto all’ODM prima della cancellazione dall’albo avvocati per collocamento in pensione.
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
h) non essere iscritto nell’elenco dei mediatori di organismi di mediazione di enti privati;
i) possedere idonea documentazione a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendano iscriversi negli elenchi di cui all’art. 3, parte i), sezione B e parte II, Sezione B.
Con la richiesta di iscrizione nell’elenco il mediatore deve :
a) dichiarare la disponibilità ad operare per l’Organismo di mediazione ed indicare la sezione o le sezioni dell’elenco in cui chiede di essere iscritto;
b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente;
c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b),c),d) e g) h) i) del comma che precede;
d) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.
Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.
4.4 Sospensione e cancellazione dall’elenco dei mediatori
E’ disposta la sospensione cautelare dall’elenco dei mediatori:
a) nel caso di esercizio dell’azione penale per delitto non colposo;
b) nel caso di apertura del procedimento disciplinare;
c) nel caso di sospensione cautelare dell’attività di avvocato o di praticante abilitato al patrocinio.
La sospensione viene revocata :
a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
b) con la pronuncia della sentenza o della decisione, anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l’iscrizione nell’elenco.
E’ disposta la cancellazione dall’elenco dei mediatori:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell’incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell’arco di un anno;
c) qualora l’accordo non sia omologato ai sensi dell’art. 12 del Dlgs n. 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni perché contrario ai principi di ordine pubblico, o a norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale;
d) per la perdita dei requisiti di onorabilità.
Del provvedimento di cancellazione è data notizia al Consiglio dell’Ordine al fine dell’apertura dell’eventuale procedimento disciplinare.
I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.
Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell’ambito dell’Organismo di mediazione è sospeso dall’elenco dei mediatori per la durata dell’incarico.
4.5 Doveri di imparzialità e cause di incompatibilità
Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza; nonché ad uniformare il comportamento e la propria attività al Codice Etico allegato al presente Regolamento. (Allegato A)
Il mediatore non può accettare la nomina :
a) quando abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) quando una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
c) quando non siano decorsi almeno tre anni dal compimento di incarichi professionali pregressi con le parti in causa e sempre che non sussistano ragioni di debito o credito residuo;
d) in ogni caso previsto dagli artt. 37 e 55 del codice deontologico forense;
e) in ogni altro caso previsto dall’art. 815 c.p.c.;
f) se non ha conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione;
g) in ogni altra situazione in cui possa essere compromessa la sua imparzialità o l’indipendenza delle parti.
Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali in cui il primo ha lo studio, è fatto divieto:
a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
Il mediatore designato deve informare immediatamente l’ODM e le parti della sussistenza nei propri confronti di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel presente articolo ovvero delle ragioni di un possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente prevista.
Il mediatore deve comunicare prontamente alla segreteria amministrativa, e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, e comunque prima dell’inizio del procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una specifica dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore:
a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
c) ha rilevanza deontologica.
d) L’ODM non è responsabile dei danni derivanti dalle infedeli dichiarazioni del mediatore.
4.6. Compensi dei mediatori.
Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre agli accessori di legge, pari al 60% delle indennità di mediazione di cui alla tabella A dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di esito negativo al primo incontro di programmazione l'ODM corrisponderà al mediatore una indennità di € 30,00 oltre accessori di legge, per ogni parte tenuta al pagamento delle spese di avvio di mediazione.
I mediatori iscritti nell’elenco svolgono la loro attività presso l’ODM con contratto di prestazione d’opera intellettuale.
4.7. Affidamento dell’incarico. Criteri.
Il mediatore è nominato dal Presidente, secondo un criterio di rotazione contemperato da un criterio che tenga conto della specifica competenza professionale del mediatore, con affidamento dell’incarico agli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 4.1.
È stabilito che, nell’affidamento degli incarichi a rotazione, ciascun mediatore potrà assumere affari da trattare fino al massimo di € 800.000,00 in ragione di anno, dato dalla somma dei valori della controversia indicati dalle parti o da una sola parte, in caso di mancata adesione dell’altra. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, il responsabile, potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio direttivo i motivi della sua scelta.
Le parti possono individuare, con domanda congiunta, il mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
4.8 Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione.
Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
Il mediatore, nei casi di cui all’Art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la Segreteria dell’ODM può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.
Il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.
Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione dei mediatore motivandone la ricusazione.
E’ prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’ODM.
4.9 Accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:
«In relazione all’affare assegnatomi con atto del Presidente (del C.O.A. di Asti in data ed avente per oggetto ) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l’indipendenza, la neutralità e 1’imparzialità dovute per lo svolgimento dell’incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell’incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni»; in difetto il procedimento di mediazione non potrà avere inizio.
Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel tempo più breve possibile. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare. Ad eccezione del Presidente, tutti gli altri organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall’ODM, a pena di sanzioni disciplinari.
4.10. Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero sia disposta dal Giudice, la parte che sia in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di Giustizia di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, è esonerata dal pagamento dell’indennità.
A tal fine è tenuta a depositare presso l’Organismo di mediazione un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultino ammesse al gratuito patrocinio.
L’ODM tiene un registro nel quale annota i procedimenti indicati nel presente articolo.
Il registro contiene il riferimento al numero di procedimento, al nominativo del mediatore, all’esito della mediazione, all’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
Il Consiglio dell’Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuale, il riconoscimento di un’indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
Qualora, all’esito del procedimento di mediazione, vengano meno le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, la parte sarà tenuta a riconoscere all’ODM le spese del procedimento come da tariffa (allegato B).
Al mediatore verrà riconosciuto il 50% del compenso a lui spettante ed il residuo 50% confluirà nel fondo per l’indennità da partirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro attività nei procedimenti di cui al presente articolo.
4.11. Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Presidente può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il mediatore ausiliario concorre nell’indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l’indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.
4.12 Il consulente tecnico del mediatore.
Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore, su concorde istanze delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
I compensi dei consulenti sono a carico solidale delle parti e sono calcolati sull’indennità dovuta al mediatore, ridotta della metà. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori di cui all’apposito paragrafo del presente regolamento.
4.13 Mediazione delegata
Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice della causa civile, le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa.
Il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal giudice con l’ordinanza che dispone la mediazione delegata.
Il mediatore non può riferire al giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni, ed all’atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui stesso.
4.14 Xxxxxx etico
Il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l’incarico tenendo sempre presente le norme di comportamento del codice etico allegato (All. A) ed i tre principi fondativi dell’indipendenza, dell’imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di :
-Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore e una delle parti.
-Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.
-Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.
5. La sede dell’ODM e le deroghe.
La sede del procedimento è fissata presso i locali dell’ODM, siti nel Palazzo di Giustizia di Asti in via Govone n.9, piano primo.
La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore. In tal caso le parti devono fare richiesta congiunta al Presidente dell’Organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata per il primo incontro previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall’art. 16 del D.M. attuativo n. 180 / 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Accesso alla mediazione.
La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 del D.lgs. 28/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni è presentata mediante deposito di un’istanza presso la segreteria dell’ODM nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’ODM presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché (qualora la parte intenda farsi assistere o nei casi di obbligatorietà di assistenza legale) le generalità dell’avvocato o del professionista che assiste la parte.
Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero anche a mezzo posta elettronica certificata. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici (15) giorni dal deposito della domanda.
E’ dovere della parte instante informarsi sulla fissazione della data del primo incontro e trasmettere all’altra parte, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, e nel più breve tempo possibile, copia della domanda depositata, l’indicazione della sede e la data del primo incontro con l’invito a dare risposta entro il termine di xxxx (8) giorni prima dell’incontro stesso.
Se l’altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
Se l’altra parte comunica un rifiuto, o comunque non fa pervenire alcuna comunicazione entro il termine di otto (8) giorni prima dell’incontro né compare all’udienza fissata, il mediatore designato chiuderà il procedimento e alla parte istante verrà rilasciato verbale negativo.
Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all’atto dell’adesione, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
Le spese di avvio del procedimento pari ad € 40,00 oltre IVA, a valere sull’indennità complessiva, sono dovute dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria, versando entrambe le spese di avvio.
Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono soggetti a sospensione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.
7. L’incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare e transigere la controversia; se la procura speciale è conferita con privata scrittura questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.
Le parti debbono farsi assistere da un avvocato o da un praticante abilitato al patrocinio, nelle controversie di valore superiore a € 5.000,00 e nei casi di mediazione obbligatoria.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella B allegata al presente regolamento
Durante il primo incontro di programmazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore sempre nello stesso primo incontro invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo procede con lo svolgimento.
Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.
Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
La durata massima dell’incontro è di tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio del procedimento, non è soggetto a sospensione feriale.
7.1. Regolamento relativo alla mediazione telematica in videoconferenza.
Regole per la mediazione telematica in videoconferenza ex Art. 3 comma 4, D.LGS. nr. 28/10 (allegato C).
7.2 Sessioni separate
Il mediatore può fissare anche sessioni separate per l’audizione delle parti.
8. Esito dell’incontro di conciliazione. Proposta a verbale. Effetti.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso “l’accordo” delle parti.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se richiesto congiuntamente da tutte le parti.
In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 28/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni e di ciò si redige verbale.
La proposta di conciliazione è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l’indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione fatto anche riferimento a quanto previsto dall’Art. 7, comma 5 D.M. N. 180/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
9. Scheda di valutazione del servizio.
Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento (allegato D). Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa al Presidente, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).
10. Riservatezza.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
11. Inutilizzabilità e segreto professionale.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
12. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
13. Indennità spettante all’organismo di mediazione.
A carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione sono previste le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall’instante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella B allegata al presente regolamento.
Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell’ODM. Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (Allegato B), comprendono:
a) i costi di amministrazione dell’ODM, compresi i compensi del Presidente di mediazione;
b) l’onorario del mediatore.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione per intero. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 28/ 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13.1. Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.
In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell’inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso.
Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di mancato versamento dell’indennità di mediazione protrattasi per 30 giorni dopo la data fissata per il primo incontro, la mediazione si intenderà fallita con certificazione da parte del mediatore designato per il procedimento.
13.2. Criteri per la determinazione della indennità.
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella B qui allegata:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità' è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
In ogni caso, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. n.180/2010 così come aggiornato dal D.M. 145/2011, sono derogabili.
14. Entrata in vigore.
Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell’ODM, viene depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2010 e del Decreto Ministeriale n. 180/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Organismi. Le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo all’iscrizione dell’Organismo di Mediazione nel Registro degli Organismi.
15. Modifiche del Regolamento.
Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell’Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, terzo comma del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.
16. Richiamo a norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo al D. Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28 e successive modifiche e integrazioni,al DM 18.10.2010 N. 180, al D.M. 06.07.2011 N. 145.
ALLEGATO A. Codice Etico ALLEGATO B: Tabella delle Indennità
ALLEGATO C: Regolamento per la mediazione telematica in videoconferenza ALLEGATO D: Scheda per la valutazione del servizio e della soddisfazione percepita
CODICE ETICO ALLEGATO A
CODICE ETICO. Norme di comportamento per i mediatori
Tutti coloro i quali svolgono il molo di mediatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:
1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al Presidente, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza ad assumere l’incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l’incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se é certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
b) il ruolo del mediatore e delle parti;
c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
TABELLA DELLE INDENNITA’ - ALLEGATO B
SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE: € 40,00
da versarsi dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall’altra parte al momento dell’adesione.
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE:
Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’Organismo di Mediazione.
Spese di mediazione facoltativa in euro per entrambe le parti | ||
1 | Fino a 1.000 | 65,00 |
2 | da 1.001 a 5.000 | 130,00 |
3 | da 5.001 a 10.000 | 240,00 |
4 | da 10.001 a 25.000 | 360,00 |
5 | da 25.001 a 50.000 | 600,00 |
6 | da 50.001 a 250.000 | 1.000,00 |
7 | da 250.001 a 500.000 | 2.000,00 |
8 | da 500.001 a 2.500.000 | 3.800,00 |
9 | da 2.500.001 a 5.000.000 | 5.200,00 |
10 | oltre 5.000.000 | 9.200,00 |
11 | Nel caso di valore indeterminato o indeterminabile o se vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento fino a € 250.000,00 comunicandolo alle parti | |
*Gli importi possono essere aumentati al massimo di 1/5 in caso di speciale importanza, complessità o difficoltà dell’affare trattato | ||
*Gli importi devono essere aumen tati al massimo di ¼ in caso di successo della mediazione |
*Gli importi devono essere aumentati di 1/5 in caso di formulazione della proposta ex art.11 dlg.28/2010 | ||
Spese di mediazione obbligatoria ( nelle materie di cui all’art.5,comma1,dlg. 28/2010 e mediazione delegata dal Giudice) in euro per entrambe le parti | ||
1 | Fino a 1.000 | 43,34 |
2 | da 1.001 a 5.000 | 86,67 |
3 | da 5.001 a 10.000 | 160,00 |
4 | da 10.001 a 25.000 | 240,00 |
5 | da 25.001 a 50.000 | 400,00 |
6 | da 50.001 a 250.000 | 666,66 |
7 | da 250.001 a 500.000 | 1.000,00 |
8 | da 500.001 a 2.500.000 | 1.900,00 |
9 | da 2.500.001 a 5.000.000 | 2.600,00 |
10 | oltre 5.000.000 | 4.600,00 |
11 | Nel caso di valore indeterminato o indeterminabile o se vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento fino a € 250.000,00 comunicandolo alle parti | |
*Gli importi devono essere aumentati al massimo di ¼ in caso di successo della mediazione |
GLI IMPORTI PER LE SPESE DI AVVIO E LE SPESE DI MEDIAZIONE SONO SOGGETTE A IVA.
Per quanto non richiamato si fa espresso riferimento all’art. 16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche.
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE TELEMATICA IN VIDEOCONFERENZA ALLEGATO C
1. Il procedimento di mediazione telematica
a) Il procedimento di mediazione telematico integra e completa, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 28/10, l’offerta di servizi di mediazione dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Asti. Esso è in ogni caso regolato dal Regolamento dell’Organismo di Mediazione per quanto non espressamente previsto nel presente documento e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio, come chiarito con nota ministeriale 30/04/2020.
2. La procedura di mediazione telematica
a) Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell’idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell’adeguatezza tecnica.
b) L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematica a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l’altra parte partecipi all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell’Organismo.
c) L’attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell’opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente all’Organismo di Mediazione.
3. Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni
a. La piattaforma prevede che l’accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l’istanza di mediazione, alle parti chiamate che hanno aderito all’invito e intendano anch’esse procedere con modalità telematica, nonché al mediatore incaricato e all’eventuale funzionario della segreteria dell’ODM. L’ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.
4. Incontro di mediazione
a. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’ODM.
b. La piattaforma on-line utilizzata dall’Organismo è GMEET o in caso di necessità tecnica Teams
c. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
d. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.
e. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo.
g. Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di
natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).
h. E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
i. Caratteristiche di funzionamento
Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:
1) l’Organismo invia alla parte un link per l’ accesso alla stanza virtuale contenente i dati necessari per garantire l’ accesso.
2) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale)
3) da quel momento le parti con gli avvocati ed il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione.
4) utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video tutti gli utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.
5) durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento.
6) nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing di monitor condiviso con attraverso i quali è possibile condividere / vedere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione.
7) Nel verbale dell’ incontro si dovrà dare atto che lo stesso avviene in modalità telematica e che le parti che si collegano da remoto garantiscono la idoneità dello loro strumentazione anche sotto il profilo della sicurezza , che non avviene alcuna videoregistrazione dell’ incontro, che estranei alle parti della mediazione non sono presenti né possono comunque vedere o sentire su quanto avverrà durante l’ incontro.
8) Al termine dell’ incontro di mediazione viene sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione con la seguente procedura di cui all’ articolo successivo.
9) Tali atti andranno inviati nel formato .word immediatamente, a mezzo Pec o peo , alla segreteria dell’ ODM che apporrà sulla stampa degli stessi il timbro ed i dati necessari : ciò fatto la segreteria provvederà a reinviare a mezzo PEC o Peo l’ atto così integrato in formato .PDF alla parte connessa in remoto. La parte e l’avvocato collegati in remoto procederanno alla sottoscrizione durante la videoconferenza del documento cartaceo opportunamente stampato e lo trasmetteranno – senza modificare la denominazione del file - quindi, dopo averlo digitalizzato, a mezzo PEC all’ODM con sottoscrizione digitale pades anche per autentica. Successivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della sottoscrizione, le parti che erano connesse in remoto invieranno a mezzo posta ordinaria almeno due versioni cartacee del verbale con le firme autografe della parte e dell’avvocato che assiste la parte e/o dell’accordo da esse
sottoscritto alla Segreteria dell’ODM, ovvero il numero degli originali che occorrano nel numero di almeno uno per ciascuna parte e uno per l’ODM. All’esito di ciascun incontro, l’ODM rilascia copia del verbale, trattenendo gli originali.
j. Nel dettaglio la Mediazione on-line:
1) per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di: connessione internet almeno di tipo ADSL; microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;
k. In mancanza di comunicazione da parte degli utenti di valido indirizzo di posta elettronica certificata, si procederà alla comunicazione via fax (ove sia stato comunicato un numero di fax automatico) e, in mancanza di comunicazione anche del numero di fax, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
l. L’ODM si riserva la facoltà di utilizzare, per motivi tecnico-gestionali, altra piattaforma on-line rispetto a quella sopra indicata anch’essa conforme agli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA
(Customer satisfation) (da trasmettersi al Presidente dell’Organismo tramite fax 0000 000000 o PEC -posta elettronica certificata : xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO D
Gentile Utente,
il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Xxxx ha partecipato. E’ redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.
La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.
Il (la) sottoscritto (sottoscritta)
Nato (nata) a il
Codice fiscale Residente in
Premesso che
-è stato parte del procedimento di mediazione n svolto dinanzi
all’Organismo di Mediazione costituito dall’Ordine degli Avvocati di Asti
-detto procedimento si è concluso (non si è concluso) con la conciliazione
esprime
le seguenti notizie e valutazione circa il servizio di mediazione prestato :
a) numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore:
b) durata complessiva del procedimento, dal deposito della domanda all’ultimo incontro con il mediatore:
c) chiarezza e facilità d’uso dei moduli forniti dall’Organismo di Mediazione:
1. insufficienti
1. sufficienti
1. buone
1. ottime
b) efficienza e tempestività della Segreteria Amministrativa dell’Organismo di Mediazione:
1. insufficienti
1. sufficienti
1. buone
1. ottime
e) efficienza e professionalità del mediatore:
1. insufficienti
1. sufficienti
0 buone
1. ottime
f) grado di soddisfazione circa l’utilizzo del servizio di mediazione prestato:
1. insufficiente
1. sufficiente
1. buone
1. ottime
g) eventuali considerazioni e suggerimenti: