Comune di Arquata Scrivia
Comune di Arquata Scrivia
Provincia di Alessandria
Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxx (Xx) - ( xxx. 0000.000000 - fax 0000.000000 - C.F. 00274600063 - PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx)
SERVIZIO TERRITORIO LL.PP.
OGGETTO: CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ AVENTE AD OGGETTO, A RISCHIO E SPESE DELL’AFFIDATARIO, IL FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI UN IMPIANTO A BIOMASSE PER LA PRODUZIONE DI CALORE ED ENERGIA ELETTRICA IN MODALITA’ COGENERATIVA DESTINATO AL SERVIZIO DI STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO GIA’ ESISTENTE A FRONTE DI CORRISPETTIVO PER UN PERIODO DI VENT’ANNI” DA REALIZZARSI AI SENSI DELL’ ART: 160-TER DEL D.Lgs 163/2006.
SCHEMA DI CONTRATTO
INDICE:
Articolo 1 - Premesse
Articolo 2 – Premesse, Allegati e Definizioni Articolo 3 - Oggetto del Contratto
Articolo 4 - Diritto di superficie e diritti di comodato Articolo 5 - Decorrenza e durata del Contratto
Articolo 6 - Documenti facenti parte del Contratto e norme regolatrici Articolo 7 - Obblighi del Concedente
Articolo 8 – Importo dei lavori
Articolo 9 – Oneri a carico del Concedente Articolo 10 - Obblighi dell'Utilizzatore Articolo 11 - Attuazione del Contratto Articolo 12 - Canone e Contributo Articolo 13 - Penali
Articolo 14 – Garanzie
Articolo 15 – Risoluzione del Contratto anticipata prima della messa a disposizione dell'Opera
Articolo 16 - Risoluzione del Contratto anticipata dopo la messa a disposizione dell'Opera
Articolo 17 - Risoluzione del Contratto anticipata per inadempimento imputabile al Concedente
Articolo 18 - Trasferimento di Proprietà Articolo 19 - Spese, imposte e tasse
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010 n. 136 e D.L. 12/11/2010 n. 187)
Articolo 21 - Foro competente in via esclusiva Articolo 22 - Elezione di domicilio
Articolo 23 – Modifiche Articolo 24 - Regime fiscale Articolo 25 - Registrazione
CIG: 6407547B0C
CUP: I94E15001170007
L'anno [•], addì [•], del mese di [•], in [•] Arquata Scrivia
Avanti a [•], nato a [•], il [•], Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell’interesse del Comune di Arquata Scrivia, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono comparsi i Sigg.:
* [•], nato a [•] domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, con sede in Arquata Scrivia, [•], il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Xxxxxxx Xxxxxxx, che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, 3^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale agisce in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. ….........del ….............. e dei decreti di nomina n. …........ del [•], di
seguito nel presente atto denominato “Utilizzatore”;
* ........................, [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica in [•] in qualità di [•] della ditta
…............, di seguito nel presente Contratto denominato "Concedente”.
D’ora innanzi il Concedente e l’Utilizzatore vengono congiuntamente denominate anche le “Parti” e, singolarmente, anche la “Parte”.
I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
PREMESSO CHE:
-con deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 15.06.2015 era stato dato indirizzo per l'avvio delle procedure per la sostituzione dell'impianto di generazione calore per il riscaldamento del palazzo comunale e del limitrofo plesso scolastico attraverso l'opera pubblica di : “FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE (A RISCHIO E SPESE DELL’AFFIDATARIO) IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI UN IMPIANTO A BIOMASSE PER LA PRODUZIONE DI CALORE ED ENERGIA ELETTRICA IN MODALITA’
COGENERATIVA DESTINATO AL SERVIZIO DI STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO GIA’ ESISTENTE A FRONTE DI CORRISPETTIVO PER UN PERIODO DI VENT’ANNI” DA REALIZZARSI MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ AI SENSI DELL’ ART. 160 ter DEL D.Lgs 163/2006;
- che l'opera in oggetto era stata ricompresa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 7.08.2015, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. … del …................... nell' elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 128 del d.lgs 163/2006;
- l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di cedere in diritto di superficie l'area necessaria all'esecuzione dell’Opera sopra descritta con diritto di riscatto a favore dell'Amministrazione medesima, al fine di poter utilizzare allo scopo lo strumento del contratto di disponibilità ai sensi dell'art. 160-ter del D.Lgs. 163/2006;
- che con determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici del comune n del
…........... era stato emanato apposito provvedimento a contrattare stabilendo che la scelta del contraente sarebbe avvenuta tramite procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 55 comma 5 e 160-ter d.lgs. 163/2006;
- che in seguito alla predetta procedura, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici del comune n. in data , il contratto è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato Concedente il quale ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 2 – Premesse, Allegati e Definizioni
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Definizioni:
Opera: l’impianto di cui al progetto preliminare e al Capitolato Prestazionale allegati al presente Contratto sub…;
Canone: il canone di disponibilità di cui all’art. 160-ter del d.lgs. n. 163/2006, corrisposto secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art 12 presente Contratto.
Contratto: indica il presente contratto di disponibilità;
Contributo: contributo pari a [ ] €/anno che il Concedente si impegna a versare all’Utilizzatore in relazione alla vendita dell’energia elettrica prodotta in regime di ritiro dedicato sulla base del prezzo unico nazionale (PUN) o in relazione ad altro ricavo/incentivo, secondo le modalità e le condizioni di cui al successivo art. 12 del presente Contratto.
Articolo 3 - Oggetto del Contratto
Il Concedente concede in contratto di disponibilità all'Utilizzatore, che accetta, il nuovo impianto a biomasse per la produzione di calore ed energia elettrica in modalità cogenerativa come risulterà a seguito della progettazione e realizzazione dello stesso e secondo le indicazioni del Capitolato Prestazionale allegato al Contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il Contratto ha in particolare ad oggetto (i) la progettazione (definitiva ed esecutiva) e il coordinamento per la sicurezza relativa all’Opera; (ii) la costruzione dell’Opera; (iii) adempimenti inerenti a tutto quanto
necessario per la positiva conclusione dei procedimenti autorizzatori richiesti ai sensi dei legge per l’avvio e l’esercizio dell’Opera; (iv) la messa a disposizione dell’Opera a favore dell’Utilizzatore; (vi) la gestione tecnica e l’esercizio dell’Opera e, in generale, tutte le prestazioni complementari e accessorie necessarie per la costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal Capitolato Prestazionale, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione – sia ordinaria che straordinaria - e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, il tutto come meglio indicato nel proseguo del presente Contratto.
L'Opera che verrà ad esistenza sarà di proprietà del Concedente per tutta la durata del presente Contratto e comunque fino al pagamento del prezzo di trasferimento da parte dell'Utilizzatore, con ogni consequenziale obbligo a carico del Concedente.
Articolo 4 - Diritto di superficie e diritti di comodato
I lavori di ristrutturazione, rifacimento e costruzione dell’impianto a biomasse per la produzione di calore ed energia elettrica in modalità cogenerativa, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti sulla porzione dell’immobile di proprietà dell’Utilizzatore censito al catasto n. 1333 del foglio n. 5 del NCT del Comune di Arquata Scrivia, [•], mappali [•], il tutto come meglio identificato nella allegata planimetria sub [•], sulla quale con il presente Contratto l’Utilizzatore costituisce un diritto di superficie in favore del Concedente, che accetta. Il diritto di superficie avrà una durata pari a quella del Contratto di disponibilità. Il corrispettivo per la concessione del predetto diritto di superficie è pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA per ciascun anno di durata del Contratto. Tali importi verranno pagati di anno in anno e la prima rata sarà a 90 gg. naturali continui dalla data di messa a disposizione dell’Opera.
Le Parti precisano inoltre che il serbatoio e il sistema di raccolta della biomassa entrambi esistenti alla data di stipula del presente Contratto e meglio identificati nella planimetria allegata nonché gli scambiatori di calore esistenti sono e resteranno di proprietà del Comune e vengono con il presente Contratto concessi in comodato d’uso gratuito al Concedente, che accetta, per tutta la durata del presente Contratto.
Resta inteso che il diritto di superficie e i comodati concessi ai sensi del presente articolo 4 si risolveranno automaticamente nel caso in cui per qualsiasi causa il Contratto di disponibilità si risolva o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita.
Articolo 5 - Decorrenza e durata del Contratto
Terminata l’esecuzione dei lavori e successivamente al collaudo di cui all'articolo 8 che segue, l'Utilizzatore sottoscriverà il verbale di messa a disposizione dell’Opera.
L’efficacia del presente Contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e si risolverà automaticamente allo scadere del termine del ventesimo anno a decorrere dalla data di messa a disposizione dell’Opera.
Il Concedente si impegna, a suo rischio e a sue spese, a mettere a disposizione l'Opera perfettamente ultimata, funzionante e con l’avvenuta effettuazione di un collaudo positivo entro 210 (duecentodieci) gg. giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 6 - Documenti facenti parte del Contratto e norme regolatrici
Il Contratto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
a) il Capitolato Prestazionale, come sottoscritto in sede di gara;
b) l’offerta tecnica presentata in sede di gara;
c) l’offerta economica presentata in sede di gara;
d) ogni altro documento allegato e/o comunque menzionato nei precedenti documenti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
Si allegano materialmente al presente Contratto i seguenti documenti:
a) Capitolato Prestazionale come sopra descritto;
b) Piano sulla gestione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria presentato in sede di gara.
Si intendono parte integrale ed interamente richiamati nel presente Contratto i seguenti documenti, pur non materialmente allegati:
a) Elaborati grafici progettuali;
b) Cronoprogramma;
c) Piano per la sicurezza dei lavoratori;
d) Polizze di garanzia.
Il presente Contratto è poi regolato dagli artt. 3 comma 15 – bis.1 e 160 – ter del D. Lgs. 163/06.
Il Concedente è tenuto al rispetto di ogni normativa tempo per tempo applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell’Opera, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, sopportando integralmente i relativi eventuali maggiori oneri e costi.
Articolo 7 - Obblighi del Concedente
a) Principali obblighi del Concedente.
Il Concedente assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’Opera per tutto il periodo di messa a disposizione per l’Utilizzatore.
Sono a carico del Concedente:
i) la redazione del progetto e di eventuali varianti in corso d’opera. Nella massima misura consentita dall’ordinamento, il progetto e le varianti in corso d’opera sono ad ogni effetto approvate ora per allora dal Concedente, previa comunicazione in tal senso dell'Utilizzatore e, ove prescritto, previa autorizzazione da parte di eventuali autorità competenti. In capo al Concedente resta la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del Capitolato Prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti senza alcun aggravio economico a carico dell’Utilizzatore. Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione della progettazione e delle eventuali varianti. Il Concedente assume inoltre l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità necessarie alla costruzione ed alla messa a disposizione dell’impianto a biomasse per la produzione di calore ed elettricità in modalità cogenerativa. Il Concedente dovrà inoltre in ogni caso rimuovere il generatore di calore a biomassa attualmente esistente, con oneri e rischi a proprio carico.
ii) L’ottenimento, a proprie cura e spese, di tutti i necessari titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione, l’avvio e l’esercizio dell’Opera.
iii) L’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’Opera, nel rispetto del Capitolato Prestazionale allegato al presente Contratto e delle norme e disposizioni cogenti, ivi compresa la fornitura e/o installazione di tutti i componenti e le attrezzature così come definiti e concordati nel Capitolato Prestazionale. Il Concedente è altresì tenuto ad eseguire modifiche, varianti e rifacimento di lavori eseguiti prescritte dall'Utilizzatore affinché vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione del corrispettivo stabilito nel Contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell’Opera previsti nel Capitolato Prestazionale.
iv) L’esecuzione di tutti gli adempimenti inerenti a tutto quanto necessario per la positiva conclusione dei procedimenti autorizzatori richiesti ai sensi dei legge per l’avvio e l’esercizio dell’Opera.
v) La messa a disposizione e la gestione tecnica dell’Opera con cui egli assume a proprio rischio l’onere di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal Contratto. Tutti i componenti e le attrezzature, obbligatoriamente forniti e messi a punto dal Concedente, dovranno possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia, la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica dell’Opera in tutti i suoi aspetti, a termini e condizioni previsti dal presente Contratto.
vi) Porre in essere le attività di revisione periodica etc. secondo termini e modalità di cui al Piano sulla gestione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria presentato in sede di gara allegato al presente Contratto.
vii) Il Concedente dovrà altresì applicare le eventuali agevolazioni tempo per tempo previste a termini di legge.
A tal riguardo, si fa particolare riferimento a quanto previsto per la prima volta dalla Legge del 23 dicembre 1998, n. 448, integrato poi con il Dl 30 settembre 2000, n. 268, reso stabile con Legge 203/2008 ed infine ridotto dal recente DPCM 21/03/2014 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 2, comma 138 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’agevolazione di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i. prevede che gli utenti finali di reti di teleriscaldamento con impianti alimentati a biomassa e ubicati nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F godano di una riduzione sul costo dell’energia così approvvigionata pari al valore di un credito di imposta di 0,021947 € per chilowattora (KWh). Pertanto il Concedente, essendo soggetto unico nei confronti dell’Utilizzatore anche gestore della rete di teleriscaldamento, dovrà farsi carico di finanziare tale agevolazione riconoscendola all’Utilizzatore nelle modalità fiscali e formali previste. L’agevolazione massima ed il periodo di applicazione saranno determinati sulla base dell’energia termica richiesta disponibile come dal Capitolato Prestazionale, punto 2. Il Concedente potrà recuperare il credito in seguito, attraverso le modalità fiscalmente e formalmente previste.
b) Responsabilità del Concedente
i) Il Concedente sarà responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
ii) Il Concedente sarà responsabile per qualsiasi danno o pregiudizio causati all'Utilizzatore e/o a terzi quale diretta o indiretta conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione delle attività previste ai sensi del presente Contratto di disponibilità.
c) Ulteriori obbligazioni del Concedente.
Il Concedente si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:
i) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’Opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi altro motivo, e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e/o ritardi;
ii) l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente da cui possa derivare l'impossibilità o incapacità del Concedente di adempiere, in tutto o in parte, alle obbligazioni di cui al presente Contratto;
iii) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla gestione del Contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto.
iv) le persone autorizzate ad accedere all’area ed al locale tecnico oggetto dell’installazione ed a mantenere aggiornate tali informazioni, nonché, in generale, i referenti del Concedente incaricati della gestione e manutenzione dell’impianto. Devono essere indicati almeno i seguenti dati: nome e cognome, società, recapito telefonico, ruolo o mansione.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato nella fase di esecuzione dell’Opera (progettazione e costruzione) e al Responsabile del competente servizio comunale.
Il Concedente si impegna a concludere il periodo di test e di messa a punto del Misuratore, così come definito nel Capitolato Prestazionale, entro sei mesi dalla data di messa a disposizione.
Inoltre il Concedente si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.
Infine il Concedente si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Utilizzatore da qualunque danno, spesa, e/o onere che potesse allo stesso derivare quale conseguenza dell’inadempimento del Concedente alle obbligazioni assunte dallo stesso con la stipula del presente Contratto.
Articolo 8 – Importo dei lavori
L'importo dei lavori ammonta ad [•] oltre iva. L'onere della progettazione ed esecuzione è quantificato all'interno del Canone di disponibilità ed il Concedente non potrà vantare alcun credito aggiuntivo, rispetto al canone di disponibilità, per la sua progettazione ed esecuzione. Resta inteso che essendo l'esecuzione dei lavori a totale carico e responsabilità del Concedente, lo stesso non potrà richiedere alcuna forma di compensazione, rimborso o ristoro qualora il costo effettivo di realizzazione dell'opera risulti superiore alla cifra in oggetto.
La direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza di detti lavori rimangono in capo al Concedente sotto la supervisione e sorveglianza del collaudatore nominato dall'Utilizzatore.
Articolo 9 – Oneri a carico del Concedente
Oltre a tutti gli oneri di cui il Concedente si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali di cui al precedente articolo 7, egli è tenuto a corrispondere all'Utilizzatore tutti gli altri oneri individuati nelle spese derivanti dall’attività di collaudo in capo all’Utilizzatore da stabilirsi nella misura fissa di € 800,00 (ottocento/00) oltre gli oneri di legge mediante le modalità di pagamento stabilite negli articoli successivi, oltre le spese di pubblicazione GURI.
L’ammontare totale delle spese sopra elencate dovrà essere corrisposto ai singoli creditori dietro richiesta, autorizzazione e visto del Responsabile del Procedimento dell’Utilizzatore ogni qual volta lo stesso ne faccia richiesta e fino al completo esaurimento di detta somma.
Articolo 10 - Obblighi dell'Utilizzatore
a) Principali obblighi dell'Utilizzatore
i) L'Utilizzatore si impegna a pagare con periodicità mensile al Concedente il canone di disponibilità ai sensi dell’art. 3 comma 15 bis del d.lgs 163/2006, come stabilito dal successivo articolo 12.
ii) L’Utilizzatore si impegna ad accettare ed utilizzare, nelle modalità ritenute a suo insindacabile giudizio più opportune, la totalità dell’energia termica richiesta annualmente come da Capitolato Prestazionale ovvero la totalità dell’energia termica prodotta dall’Opera (il 100%) compreso eventuale extra produzione di energia termica resa disponibile dall’Opera.
b) Ulteriori obblighi dell'Utilizzatore
i) L’Utilizzatore si impegna ad informare il Concedente circa le persone autorizzate ad accedere all’area ed al locale tecnico oggetto dell’installazione ed a mantenere aggiornate tali informazioni. Devono essere indicati almeno i seguenti dati: nome e cognome, società, recapito telefonico, ruolo o mansione.
ii) L’Utilizzatore si obbliga a garantire al Concedente il passaggio dei mezzi di manutenzione, di alimentazione della biomassa e di eventuale soccorso a qualsiasi ora del giorno e della notte tramite il passaggio esistente, accesso all’edificio delle scuole primarie e dell’infanzia, o tramite nuovo specifico accesso; essi saranno caratterizzati dalla segnaletica di rimozione forzata.
iii) L’Utilizzatore si obbliga a mantenere in efficienza la rete di teleriscaldamento in modo da consentire un regolare e continuo funzionamento dell’Opera ovvero di ricezione dell’energia termica totale prodotta dall’Opera impegnandosi altresì ad avvertire il Concedente in occasione di interventi manutentivi ordinari e straordinari.
Articolo 11 - Attuazione del Contratto
a) Fase di realizzazione dell’Opera
La realizzazione dell’Opera è a rischio e spese del Concedente il quale si assume l’onere della progettazione e dell’esecuzione dell’Opera. Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; le varianti in corso d'opera dovranno ad ogni effetto essere approvati dall'Utilizzatore e, ove prescritto, dalle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è ad esclusivo carico del Concedente.
Rimane pertanto inteso che il Concedente non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l’esecuzione dei lavori, se non quelle finalizzate all’accettazione dell’Opera da parte del Comune di Arquata Scrivia, stabilite sulla base del Capitolato Prestazionale.
b) Variazioni e modifiche, collaudo e messa a disposizione
L’attività di collaudo, effettuata da un tecnico abilitato individuato dall’Utilizzatore, verifica la realizzazione dell’Opera al fine di accertare il puntuale rispetto del Capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all’Utilizzatore, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del Canone di disponibilità.
Tutte le variazioni dell’Opera e le modifiche previste dal presente Contratto sono comunque soggette all’approvazione scritta dell’Utilizzatore.
Resta inteso che l’adempimento degli impegni dell’Utilizzatore è in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’Opera ed alla messa a disposizione della stessa, previo esperimento dell’attività di collaudo.
L’attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore, incaricato del monitoraggio costante dell’esecuzione dei lavori.
Il Concedente è tenuto a rendere edotto il collaudatore individuato dall’Utilizzatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta.
Alla visita dovranno essere presenti il collaudatore e/o il RUP, in rappresentanza dell'Utilizzatore, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita.
Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, il collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del Capitolato Prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del Capitolato Prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, consigliando un termine congruo per l’esecuzione di detti lavori.
Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
Ove applicabile, l’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori.
Nel caso in cui, d’altra parte, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell’Opera alle disposizioni cogenti quali dichiarazioni di conformità e documentazione e schemi nella versione finale (come costruito o as-built), analisi delle emissioni, misura della resistenza del dispersore di terra, etc., stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, in caso di esito positivo delle relative verifiche, il collaudatore redigerà l’attestazione di conformità al Capitolato Prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmetterà all'Utilizzatore.
Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un’attestazione di conformità al Capitolato Prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali dell’Opera, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel Capitolato Prestazionale sottoscritto dal Concedente.
In base ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle riserve verrà disposto un deprezzamento del canone, di cui all’art. 160 ter comma 6 del D.Lgs 163/2006; il Collaudatore, sentito il Responsabile del Procedimento dell’Utilizzatore, procede alla quantificazione del deprezzamento da applicare al canone, facendo riferimento ai valori prestazionali dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente riscontrati in sede di collaudo.
Tale riduzione del Canone di disponibilità non potrà comunque superare il limite del 20%, oltre il quale l’Utilizzatore potrà procedere con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
È altresì facoltà del collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale. In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d’opera, con aggravio di oneri per il Concedente che dovrà eventualmente sopportare tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli.
Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell’Opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente. Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l’Opera può considerarsi a disposizione dell'Utilizzatore, il quale unicamente a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all’articolo 10.
c) Fase di esercizio dell’Opera
La fase di esercizio dell’Opera coincide con l’effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’Opera nei tempi e con le modalità previste dal presente Contratto e nel Capitolato Prestazionale. Resta inteso che tutti gli interventi di manutenzione – sia di carattere ordinario che straordinario, ove possibile – dovranno essere effettuate e completate dal Concedente tra i mesi di maggio e quello di settembre di ciascun anno solare. Rimane in capo al Concedente le gestione tecnica dell’Opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento dell’impianto in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, impiantistiche e più in generali funzionali. In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera e di tutte le sue parti.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l’Opera parzialmente o totalmente indisponibile:
* nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’Opera per manutenzione non prevista e non comunicata della stessa o comunque quando l’esecuzione di tale manutenzione sia incompatibile con il funzionamento dell’impianto;
* per vizi compromettenti la funzionalità dell’Opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore.
A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'Opera, da parte del Concedente è dovuta una cauzione da prestarsi secondo le modalità di cui all’articolo 14 che segue.
Durante la fase di esercizio dell’Opera, l’Utilizzatore procederà alla nomina di un referente tecnico, responsabile del Contratto il cui compito sarà quello di monitorare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del Concedente durante la messa a disposizione dell’opera.
In particolare il responsabile del Contratto dovrà occuparsi:
* di verificare periodicamente lo stato di fruibilità dell’Opera;
* rilevare eventuali guasti e vizi sopravvenuti e comunicarli al Concedente richiedendone l’intervento;
* segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti dell’opera e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell’Opera.
Per l’esercizio delle sue funzioni, il responsabile del Contratto si relazionerà solo ed esclusivamente con un tecnico appositamente ed espressamente nominato dal Concedente, anche fra liberi professionisti o dipendenti di ditte esterne, nel verbale di messa a disposizione dell’Opera. In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale.
In particolare, fermo ed impregiudicato ogni rimedio previsto dal presente Contratto e/o dalla legge e fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Utilizzatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno, per quanto riguarda:
* la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione, qualora essa non sia la causa immediata dell’indisponibilità della struttura o non costituisca condizione di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni. In caso di mancato intervento al Concedente viene inflitta una penale proporzionale all’abbassamento degli standard prestazionali dell’Opera che tale inadempienza comporta, basati sulla diminuzione dell’energia resa disponibile. L’incidenza della penalità è stabilita sulla base del Capitolato Prestazionale allegato al presente Contratto. Alla fine dell’esercizio annuale, la somma delle penalità accumulate, autorizza l'Utilizzatore all’escussione della polizza di cui all’Articolo 14 b) nonché a richiedere il pagamento degli ulteriori danni. Le somme escusse potranno essere accantonate per ripristinare le condizioni prestazionali iniziali o per far fronte agli eventuali interventi di cui al successivo punto e, di cui potrebbe doversi far carico l'Utilizzatore a causa dell’incuria del Concedente e nel caso in cui l’entità del danno non sia coperta totalmente dal valore assicurato;
* il ritardato intervento su chiamata, rispetto ai tempi concordati, comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 7 (sette) giorni, trascorsi i quali, l’Utilizzatore avrà diritto di intervenire autonomamente a spese e rischio del Concedente dandone preavviso, fatto salvo il maggior danno. L'Utilizzatore otterrà un rimborso da parte del Concedente pari al costo sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del 10% a titolo di indennizzo del disagio causato, fatto salvo il maggior danno.
Articolo 12 - Canone e Contributo
Il Concedente del Contratto è retribuito con un Canone che è fissato in €/anno oltre IVA per anni 20 da pagarsi mediante rate mensili, il giorno 28 di ogni mese. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data del verbale di messa a disposizione dell'Opera. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell’indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° gennaio di ogni. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a disposizione e il 30 del mese, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento. In riferimento esclusivamente all’ultima rata,
la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l’ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del Contratto di disponibilità.
Il Concedente è tenuto a pagare all’Utilizzatore il Contributo a partire da 180 gg decorrenti dalla data di messa in disponibilità dell’Opera dalla data risultante dall’accettazione della pratica per la richiesta del ritiro dedicato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nel caso sia prevista la sola vendita di energia elettrica, oppure dalla data di accettazione di eventuale convenzione a seguito di richiesta di incentivo per la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o Ente equivalente, nel caso di richieste di incentivo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili. Resta inteso che l’Utilizzatore avrà in ogni caso diritto di compensare quanto dovuto al Concedente a titolo di Canone con quanto dovuto da quest’ultimo a titolo di Contributo.
In caso di ritardo nel pagamento del Canone, saranno dovuti al Concedente esclusivamente gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, con esclusione di ogni ulteriore danno.
I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concedente nel rispetto della legge n. 136/2010 (c.d. Tracciabilità dei Flussi Finanziari).
L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e
s.m.i. e/o a società di factoring all’uopo autorizzate ai sensi della relativa normativa di riferimento.
Articolo 13 - Penali
a) Penali in caso di ritardo nella realizzazione dell’Opera da parte del Concedente.
In tutti i casi di mancato completamento e messa a disposizione dell’Opera nei termini previsti dal presente Contratto per qualsiasi motivo non imputabile all’Utilizzatore, l’Utilizzatore avrà diritto in relazione alla normativa vigente di richiedere al Concedente una penale per ogni giorno di ritardo non motivato nella misura massima di quanto stabilito dall'art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (1 per mille del valore dell’opera).
b) Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.
Nei casi in cui, in base alle risultanze sulla conformità al Capitolato Prestazionale, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara vengono applicate le penali, anche mediante escussione della polizza proporzionalmente alla riduzione del valore dell’Opera in termini qualitativi e quantitativi. In questo caso l'entità della penale verrà determinata proporzionalmente ai costi necessari per l'allineamento dell'impianto agli standard richiesti. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’Opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte dell'Utilizzatore.
c) Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell’Opera.
Fermo ogni ulteriore rimedio di legge e/o di Contratto, in tutti i casi di ridotta messa a disposizione dell’Opera per ragioni riconducibili al Concedente (anche a causa di mancata effettuazione dei dovuti interventi di manutenzione) l’Utilizzatore avrà diritto a titolo di penale a ricevere dal Concedente un importo proporzionale all’entità dell’inadempienza - i.e. di tanti punti in percentuale quanti sono quelli determinati dalla riduzione della disponibilità di energia termica, periodo per periodo, così come richiesto nell’Art. 5, punto 2 del Capitolato Prestazionale e così come precisato nell’Art. 5, punto iii) del Capitolato Prestazionale.
L’importo della penale non potrà comunque superare il limite del 50% per un anno solare, oltre il quale l’Utilizzatore potrà procedere con la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Resta espressamente inteso che tutte le penali poste a carico del Concedente ai sensi del presente Contratto non precludono l’esercizio da parte dell’Utilizzatore di tutti i rimedi di legge e/o contrattuali ad esso spettanti, ivi compreso quello ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Articolo 14 – Garanzie
a) Cauzione definitiva in fase di esecuzione
Il Concedente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto presta, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163/2006, la cauzione definitiva di € [•], pari al 10% del valore delle opere risultante dall’Offerta tecnica; la garanzia deve essere prestata al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente nell’esecuzione dell’Opera, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Concedente dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del Contratto, valersi in tutto od in parte di essa. Per quanto concerne i termini e le condizioni per lo svincolo della cauzioni, si fa rinvia a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
b) Cauzione definitiva in fase di esercizio dell’Opera
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte del Concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'Opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio stimato di € 60.000 (sessantamila/00), e con le modalità di cui all'articolo 113 del D lgs 163/06 e s.m.i.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale e da diritto all’Utilizzatore di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
c) Polizze All Risk
Il Concedente, prima dell’inizio dei lavori ed a seguito della firma del presente Contratto si impegna a stipulare con primaria compagnia assicurativa specifica polizza Assicurativa del tipo EAR – Erection All Risk, con un massimale pari ad almeno Euro […], stipulata, a spese e carico del Concedente, a copertura di tutti i rischi di costruzione e con validità fino alla data di messa a disposizione. Tale polizza si riferirà alla costruzione dell’Opera individuabile dai limiti del locale tecnico, compresi camino e dispositivi posti sulla copertura e dall’Interfaccia di collegamento con la Rete di Teleriscaldamento e la Rete di distribuzione di energia elettrica.
Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all'Utilizzatore, il Concedente dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa All-Risk, con un massimale pari ad almeno Euro [1.000.000], stipulata e/o rinnovata di anno in anno senza soluzione di continuità, a spese e carico del Concedente e con appendice di vincolo a favore dell’Utilizzatore, per tutta la durata del Contratto, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, fulmini, alluvioni, eventi atmosferici, incendio, perimento, rovina totale o parziale dell’Opera o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'Opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione.
Articolo 15 – Risoluzione del Contratto anticipata prima della messa a disposizione dell'Opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore non attribuibile a responsabilità del Concedente dal presente Contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'Opera, l'Utilizzatore dovrà provvedere a rimborsare al Concedente unicamente le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori, e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente Contratto, con esclusione nella massima misura consentita dall’ordinamento ad ogni ulteriore diritto e/o pretesa. Resta inteso che in tal caso l’Utilizzatore avrà la
facoltà, ma non l’obbligo, di ritenere le parti dell'Opera già costruite, anche solo parzialmente e non funzionanti, che potranno essere acquisite nella proprietà dell'Utilizzatore previa corresponsione del relativo prezzo d’acquisto al Concedente. In caso contrario le stesse dovranno essere rimosse a cura e spese del Concedente.
Articolo 16 - Risoluzione del Contratto anticipata dopo la messa a disposizione dell'Opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore dal presente Xxxxxxxxx non derivanti da colpa o responsabilità diretta o indiretta del Concedente, dopo la messa a disposizione dell'Opera, il Concedente avrà diritto unicamente al pagamento dei canoni residui scaduti e non saldati, nonché all’ottenimento di un indennizzo da calcolarsi ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge N. 241/1990.
In tal caso l’Utilizzatore rientrerà nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie e dei beni concessi in comodato, i cui relativi diritti si estingueranno, e delle opere ivi realizzate. Resta inteso che l’Utilizzatore avrà facoltà ma non l’obbligo di acquistare l’Opera corrispondendo al Concedente il prezzo definito in caso di esercizio dell’opzione. Nel caso in cui invece l’Utilizzatore decida invece di non acquistare l’Opera, la stessa dovrà essere smantellata dal Concedente a suo rischio e spese e facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi nel termine massimo di 90 giorni, restando inteso che l’impianto a biomassa preesistente che sarà stato oggetto di smantellamento non dovrà in nessun caso essere ripristinato.
Articolo 17 - Risoluzione del Contratto anticipata per inadempimento imputabile al Concedente
In tutti i casi di risoluzione da parte dell'Utilizzatore dal presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile - ovvero comunque per colpa o responsabilità diretta o indiretta del Concedente – l’Utilizzatore:
* avrà diritto ad ottenere l’immediata restituzione delle aree concesse in diritto di superficie e dei beni concessi in comodato, i cui relativi diritti si estingueranno, e delle opere ivi realizzate nelle medesime condizioni; resta inteso che in tal caso: (i) il Concedente dovrà a proprie cure e spese provvedere al ripristino dello stato e dei luoghi nel termine massimo di 90 giorni, restando inteso che l’impianto a biomassa preesistente che sarà stato oggetto di smantellamento non dovrà in nessun caso essere ripristinato.
* avrà la facoltà ma non l’obbligo a divenire in ogni caso proprietario dell’Opere corrispondendo al Concedente il prezzo di acquisto previsto per l’esercizio dell’opzione, senza che il Concedente abbia nulla a che pretendere [ ]; da tale prezzo dovrà essere dedotto l’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti dall’Utilizzatore quali conseguenze della condotta del Concedente.
* avrà in ogni caso il diritto ad essere integralmente indennizzato e tenuto indenne a tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla risoluzione contrattuale.
Articolo 18 - Trasferimento di Proprietà
Al termine naturale del Contratto di Disponibilità, e col pagamento dell’ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estingue ed ai sensi dell’art. 953 c.c. e l’Utilizzatore avrà un diritto di opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c. per l’acquisto della proprietà dell’Opera alle seguenti condizioni: (a) l’opzione deve essere esercitata dall’Utilizzatore mediante comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto; (b) il prezzo di acquisto dell’Opera sarà pari alla differenza tra il valore di mercato residuo dell’Opera stessa, determinato mediante perizia asseverata redatta da un tecnico scelto di comune accordo tra le Parti, ed i canoni di disponibilità già versati.
Il Concedente non potrà vantare alcun ulteriore credito su quanto oggetto del presente Contratto. Le eventuali spese dell’atto di trasferimento sono interamente a carico dell’Utilizzatore, così come ogni onere fiscale.
Qualora invece l’Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, decida di non esercitare l’opzione d’acquisto, il Concedete avrà l’obbligo a proprie cure e spese di rimuovere l’Opera entro il termine di mesi 3 (tre) dall’avvenuta risoluzione del Contratto.
Articolo 19 - Spese, imposte e tasse
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. L'imposta di bollo è stata assolta dalla stazione appaltante con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010 n. 136 e D.L. 12/11/2010 n. 187)
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari alfine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente Contratto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente Contratto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente Contratto.
Articolo 21 - Foro competente in via esclusiva
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria.
Articolo 22 - Elezione di domicilio
Le parti eleggono domicilio come segue: [•].
Articolo 23 – Modifiche
Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente Contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
Articolo 24 - Regime fiscale
A tutti gli effetti di legge il presente Contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006 n. 248 trattandosi di attività di impresa.
Articolo 25 - Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
E richiesto io, Segretario comunale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto in forma elettronica, mediante strumenti informatici sotto il mio controllo, su file in formato PDF/A, in conformità a quanto indicato al comma 13 dell’articolo 11 del codice dei contratti, visibile su n. …. pagine a video, con allegati n. …. documenti, da me stesso medesimo pubblicato mediante chiara ed integrale lettura fattane in presenza delle parti, le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono mediante dispositivo di firma digitale come definita alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 1 del d.lgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
PER IL CONCEDENTE: PER L’UTILIZZATORE – firmato digitalmente.
Infine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concedente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole degli articoli:
del Capitolato Prestazionale, nonché le clausole degli articoli:
- art. 7 lettera a), principali obblighi del Concedente;
- art. 7 lettera b), responsabilità del Concedente;
- art. 7 lettera b), ulteriori obbligazioni del Concedente;
- art. 11 lettera a), Fase di realizzazione dell’Opera;
- art. 11 lettera b), Variazioni e modifiche, collaudo e messa a disposizione;
- art. 11 lettera c), Fase di esercizio dell’Opera;
- art. 13, Penali;
- art. 15, Risoluzione del Contratto anticipata prima della messa a disposizione dell’Opera;
- Art. 16, Risoluzione del Contratto anticipata dopo la messa a disposizione dell’Opera;
- Art. 17, Risoluzione del Contratto anticipata per inadempimento imputabile al Concedente;
- Art. 18, Trasferimento di Proprietà; e
- Art. 21, Foro Competente in via esclusiva,
del presente contratto, che qui si intendono integralmente richiamate e che vengono accettare espressamente senza riserve, dando atto che la specifica manifestazione di volontà in merito si estrinseca nell'apposizione della firma digitale unica al presente documento.
Io sottoscritto, ……………… , Segretario Comunale del Comune di Arquata Scrivia ed ufficiale rogante del presente atto redatto in forma di scrittura pubblica amministrativa, attesto che entrambe le parti:
- ……………… , nata ……………… (AL) il , identificata per conoscenza personale;
- ………………, nata a ……………… il ………………, identificato tramite documento di identità n emesso
dal Comune di ……………… in data ;
hanno in mia presenza firmato digitalmente il presente atto informatico, mediante dispositivi hardware i cui certificati ho verificato, ai sensi dell’art. 10 del DPCM 30/03/2009, quali validi e conformi al disposto della lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 del d.lgs 82/2005, il presente atto in data ……… del mese di alle
ore ……… dell’anno duemilaquindici nella sede municipale in Arquata Scrivia (AL), atto che provvedo a sottoscrivere con firma digitale in corso di validità e che viene iscritto in data odierna al n /2015 del
repertorio ufficiale del Comune di Arquata Scrivia; lo stesso atto viene archiviato digitalmente presso le strutture comunali secondo le modalità di conservazione sostitutiva stabilite dalla legge.
L’UFFICIALE ROGANTE: IL SEGRETARIO COMUNALE firmato digitalmente.
Allegati:
i) Planimetria immobile;
ii) Capitolato Prestazionale;
iii) Piano sulla gestione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria presentato in sede di gara.
Xxxxxxx Xxxxxxx, 28 settembre 2015
Il responsabile del servizio territorio ll.pp.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
firmato in originale