REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE
ARTICOLO 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, predisposto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici") e dalla Linee Guida ANAC n. 3, definisce le modalità e i criteri di riparto degli incentivi previsti dal fondo di cui all’art. 113 comma 3 del citato Codice, tra i dipendenti della RAM che svolgono delle “funzioni tecniche” esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento nelle quali sia obbligatorio nominare un Direttore dell’esecuzione.
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle “funzioni tecniche” inerenti alle seguenti attività:
a. attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
b. attività di valutazione preventiva dei progetti;
c. attività di programmazione della spesa per investimenti;
d. attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
e. attività di direzione dei lavori;
f. attività di direzione dell'esecuzione;
g. attività di collaudo tecnico amministrativo;
h. attività di verifica di conformità;
i. attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano soltanto le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture nelle quali sia obbligatorio nominare un Direttore dell’esecuzione. Con specifico riferimento alle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture, è obbligatorio nominare un Direttore dell’esecuzione nei seguenti casi elencati nel paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI
1. I soggetti destinatari del fondo sono individuati dall’Organo Amministrativo nei dipendenti della RAM che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, espressamente individuati con gli atti indittivi di ciascuna procedura o con atto amministrativo generale, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi che tenga conto di un criterio di rotazione.
3. Il criterio di rotazione da adottare per l’individuazione dei dipendenti da nominare per le funzioni tecniche di cui all’articolo 2 comma 1 è subordinato all’accertamento dei requisiti tecnici e professionali del dipendente ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 3 ANAC, e fatte salve le cause di incompatibilità di cui all’articolo 5 seguente.
4. Ai fini dei requisiti indicati al precedente comma, si fa riferimento i) alla specifica formazione professionale ricevuta dal dipendente, ii) alla adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare (e comunque nell’esercizio di una delle funzioni tecniche indicate all’articolo 2) in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, sia alle dipendenze di stazioni appaltanti che in favore di imprese operanti nell’ambito degli appalti pubblici, iii) al possesso di idoneo titolo di studio, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 3, par. 4.2. e 7.3.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della RAM. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo non è ripartibile tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3 ma viene utilizzato dalla RAM per le finalità disciplinate dall'articolo 113, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento delle funzioni societarie titolate all’adozione degli atti indittivi.
6. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi, il soggetto nominato deve espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti.
ARTICOLO 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. Non possono essere concessi incarichi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 2 comma 1, a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis della legge n. 190/2012; a tal fine, il soggetto nominato è tenuto a rendere apposita autodichiarazione di assenza di tale causa di incompatibilità, nonché di assenza di conflitti di interesse rilevanti ai fini dell’articolo 42 Decreto Legislativo n. 50/2016.
ARTICOLO 6 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico per le funzioni tecniche di cui all’articolo 2 comma 1, devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento (RUP), i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l’esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità o di regolare esecuzione.
3. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in
accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del RUP e delle altre funzioni tecniche devono essere disciplinate nell’atto di nomina e terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente.
ARTICOLO 7 - MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO
1. L’entità del fondo di cui all’articolo 2 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento alle opere e lavori pubblici:
a. per opere e lavori fino ad euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
b. per opere e lavori di importo compreso tra euro 1.000.001 fino alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
c. per opere e lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
d. per opere e lavori di importo compreso tra euro 10.000.001 ed euro
25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
e. per opere e lavori di importo superiore a euro 25.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1%.
2. L’entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate con riferimento ai servizi e forniture, per le attività di cui all’articolo 2:
a. per servizi e forniture fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
b. oltre euro 500.000: - per la parte fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%; - per la parte oltre euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell’1,5%;
c. negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto nei casi esclusivamente previsti dalla normativa vigente;
d. nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o per interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
3. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della Società con i criteri diseguito riportati:
LAVORI | % |
RUP | 15-20% |
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | 7-15% |
Direttore Lavori | 20-25% |
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere) | 10-20% |
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione | 10-15% |
Collaudo statico | 10-12% |
Incaricato della verifica dei progetti | 5-8% |
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti | 2-4% |
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando | 3-5% |
SERVIZI E FORNITURE | % |
RUP | 20-25% |
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) | 15-25% |
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi - Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture | 20-25% |
Collaboratori del direttore dell'esecuzione | 5-15% |
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando | 5-10% |
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti | 5-10% |
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione | 8-12% |
4. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita
nell’atto indittivo della gara o apposito allegato (quadro economico).
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del codice dei contratti pubblici, può essere riconosciuta, in caso di svolgimento di procedura di gara mediante centrale di committenza, una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113 in favore del personale della centrale di committenza dedicato alla procedura di gara svolta per conto della RAM. A tal fine, dovrà essere redatto apposito atto convenzionale fra la RAM e la centrale di committenza.
ARTICOLO 8 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DEL DIPENDENTE PER INCENTIVI
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 1, e salve quindi le fasi ivi previste, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a. per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b. per la direzione dell’esecuzione, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione o di conformità;
c. per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
d. per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
e. per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
f. per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
g. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche e comunque entro un periodo semestrale;
h. per il collaudo statico con il deposito del certificato.
ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI
1. L’Organo Amministrativo, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. La liquidazione degli incentivi, o delle quote di incentivi, avviene per le singole fasi del procedimento, sottoindicate con le lettere A), B) e C). Esaurita ciascuna delle fasi, si procede tempestivamente a liquidazione dei soggetti aventi diritto, per la quota di incentivo maturata, sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 8.
3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone all’Organo Amministrativo l’adozione del relativo atto nei termini che seguono:
A) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
• l’Organo Amministrativo dà atto dell’avvenuto affidamento con la stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche;
• l’Organo Amministrativo assume la determina/delibera di liquidazione.
B) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
• il responsabile del procedimento documenta all’Organo Amministrativo lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche;
• l’Organo Amministrativo valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
• l’Organo Amministrativo assume la determina/delibera di liquidazione.
Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato con SAL.
C) per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo,
certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
• il responsabile del procedimento documenta all’Organo Amministrativo l’esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche;
• l’Organo Amministrativo valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
• l’Organo Amministrativo assume la determina/delibera di liquidazione.
4. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi deve dare espressamente conto e attestare:
• le attività assegnate e correttamente espletate;
• l’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche;
• che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali
vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
6. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire.
7. In caso di gara mediante accordo quadro, le fasi B) e C) sono da intendersi riferite a ciascun contratto attuativo.
ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI
1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del fondo, è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni tecniche di cui all’articolo 2 comma 1 qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per la stazione appaltante.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato.
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte della funzione competente, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, l’Organo Amministrativo può procedere alla revoca dell'incarico; ove adottata, essa determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo
per le attività espletate e certificate dal RUP.
ARTICOLO 11 - PENALITÁ PER ERRORI E OMISSIONI
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per la Società ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza dell’Organo Amministrativo che ha affidato il relativo incarico
– sentito il RUP - che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, la Società potrà procedere in via giudiziale al loro recupero e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
ARTICOLO 12 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE
1. In caso di ricorso a perizie di variante/modifica in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il fondo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del fondo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 13 - PERIODO TRANSITORIO
1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure indette successivamente alla sua approvazione.
2. Gli incarichi attribuiti sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno comunque remunerati secondo quanto previsto dal presente regolamento, a
condizione che nei documenti indittivi della gara sia stato previsto l’apposito accantonamento in misura non superiore al 2% e sia stato quindi costituito il fondo.