DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 24/02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 24/02/2022
OGGETTO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Vista la proposta con la quale l'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, nonché Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016, fa presente quanto segue:
- in base all'art. 14, comma 1, “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sono tenuti:
a)alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b)al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2016 è entrata in vigore la L.
n. 41 del 23/03/2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al D.Lgs. 285/1992 e al X.Xxx. 274 del 28/08/2000”;
- la L. 41/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e di reato di lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate dagli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, incrementando le pene per i reati di omicidio colposo;
- il reato di omicidio stradale ricorre in tutti i casi di incidenti stradali con esiti mortali che si consumano sulle strade, come definite dall'articolo 2, comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale, relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli, in relazione agli obblighi di cui all'art. 104 del C.d.S.;
- gli Enti proprietari e/o gestori delle strade, come la Provincia, pertanto sono investiti della necessità di curare al meglio le strade intensificando i loro interventi, per evitare di incorrere nell'accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o resi più gravi dalle carenze di manutenzione, efficienza e segnaletica delle strade stesse.
- la Provincia si trova a gestire una rete stradale di circa 926 km, comprendente 630 tra ponti e viadotti, per un'estensione complessiva di impalcati e scavalcamenti con luce oltre i 6 metri pari a km. 12,86;
- la stragrande maggioranza dei manufatti presenti sulla rete stradale provinciale sono stati concepiti e realizzati tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, pertanto buona parte di essi, hanno la necessità di ricevere interventi di manutenzione sia essa ordinaria che straordinaria;
- circa l’80% dei manufatti di proprietà della Provincia, in virtù della loro longevità e dello stato di servizio hanno raggiunto, superato, o sono molto vicini al termine della loro “vita utile”, ovvero il lasso di tempo che si estende dall’esecuzione dell’opera alla fine della funzionalità dell’opera stessa;
- nella seduta del 25/03/2021 della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali è stato dato il via libera allo schema di Decreto MIT di concerto con il MEF, per la ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane, attraverso un piano di assegnazione di risorse distribuite sul triennio 2021 - 2023;
- tale schema di decreto all’allegato 3 prevedeva l’assegnazione alla Provincia di Reggio Emilia di € 12.716.081,69 così suddivisi: € 3.870.111,82 per l'annualità 2021, € 4.975.858,05 per l'annualità 2022, € 3.870.111,82 per l'annualità 2023, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti;
- il decreto sopra citato prevedeva che il trasferimento delle risorse avvenga sulla base di un Programma Triennale 2021-2023, che le Province dovevano presentare inderogabilmente entro il 31 maggio 2021;
- al fine di rispettare la scadenza imposta, si è provveduto quindi alla redazione del suddetto Programma Triennale 2021-2023, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti, individuando tutti quei manufatti che si trovano in condizioni di maggior pregiudizio per la sicurezza della circolazione viaria per situazioni di degrado delle strutture e/o del piano viabile, ed in particolare in continuità con il Programma quinquennale manufatti approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 2020 ai sensi del Decreto MIT n. 224 del 29 maggio 2020;
- il Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio ha pertanto redatto il Programma Triennale 2021-2023, sulla base della bozza di decreto citato in premessa, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica illustrativa;
• Tav. 1 – Inquadramento Generale
• Tav. 2 – Interventi previsti sui manufatti afferenti alla rete viaria provinciale
• Tab. A – Elenco dettagliato degli interventi individuati - riepilogo manufatti;
- il programma è stato sviluppato oltre che in base ai criteri ministeriali e al quadro delle esigenze complessive sopra citate, anche in riferimento alla struttura della viabilità provinciale, individuando prevalentemente quali oggetto d’intervento gli assi strategici e le arterie principali di connessione con gli stessi assi su cui insistono i principali flussi veicolari in coerenza con quanto previsto nel PTCP (si rimanda per i dettagli alla Tav. 1), ampliando progressivamente in base alle risorse messe a disposizione il campo
d’intervento;
- in data 27/05/2021 con deliberazione n. 10 il Consiglio Provinciale ha approvato il “PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI, CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE, CONDIVISO NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 2021 DELLA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI”;
- in data 16/07/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 225 del 29/05/2021, riguardante la “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14/08/2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13/10/2020 n. 126 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane”;
- con determinazione dirigenziale n. 744 del 30/09/2021 sono state apportate “MODIFICHE ALLO SCHEMA "ALLEGATO A" AL PROGRAMMA TRIENNALE 2021- 2023 DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 10 DEL 27/05/2021”;
- la nuova scadenza per l'invio del Programma Triennale 2021-2023 è stata fissata al 30/09/2021, pertanto le schede degli interventi sono state trasmesse a mezzo pec in data 28/09/2021, rispettivamente Prot. nn. 26337, 26340, 26342, 26445, 26347, 26350, e 26360;
- è pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili una richiesta di integrazioni acquisita agli atti della Provincia con Prot. 27392 del 07/10/2021;
- la richiesta di integrazioni è stata evasa e sono state trasmesse le schede aggiornate degli interventi a mezzo pec in data 11/10/2021, rispettivamente prot. nn. 27709- 27711;
- il programma triennale è stato definitivamente approvato dal citato Ministero, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM 225 del 29/05/2021, a mezzo nota di approvazione agli atti del Ministero “M_INF.STRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008736.18-10-2021”, acquisita agli atti della Provincia con Prot. n. 28834 del 19/10/2021;
Considerato che:
- al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza ai manufatti di proprietà provinciale, si rende necessario programmare l'esecuzione dei seguenti interventi:
• Ripristino del calcestruzzo ammalorato delle travi, dei pulvini, delle pile e delle
spalle;
• Consolidamento strutturale di spalle in muratura;
• Sostituzione o ripristino degli appoggi esistenti, con eventuale rifacimento dei baggioli;
• Rifacimento dei giunti stradali;
• Ripristino della parte estradossale della soletta in cemento armato e successiva impermeabilizzazione;
• Rinforzo ed eventuale incamiciatura della sezione delle colonne che costituiscono
le pile;
• Rinforzo esterno di travi precompresse;
• Applicazione di fibre in carbonio, acciaio o altro materiale ritenuto idoneo al rinforzo a flessione e taglio delle travi da ponte;
• Realizzazione di micropali e/o opere di fondazione integrative a quelle esistenti;
• Fornitura e posa in opera di eventuali opere di sicurezza stradale provvisionali, come new jersey, restringimenti di carreggiata, eventuale segnaletica di pericolo e quant’altro necessario a garantire l’attraversamento in sicurezza del manufatto;
• Sostituzione o nuove installazione di barriere stradali e lavori vari di manutenzione ad esse connessi quali, ripristino o realizzazione nuovi di cordoli;
• Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale laddove necessario,
ripasso della segnaletica orizzontale esistente nei tratti di nuova bitumatura;
• Servizio di pronto intervento a seguito di situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici sfavorevoli o altre circostanze imprevedibili. Il pronto intervento deve essere garantito entro il tempo massimo di 4 ore dalla chiamata, mail o qualunque altra comunicazione da parte del RUP o di un suo collaboratore;
- gli interventi oggetto del presente atto, sono di conseguenza interventi che occorre eseguire per evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con rilievi anche di natura penale), a causa di un eventuale collasso e/o danneggiamento di un manufatto, dovuto all'assenza di manutenzione;
- l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi di cui al precedente elenco è rappresentata, in assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o limitazione al transito dei tratti di manufatti potenzialmente pericolosi per la circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale, che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni;
- tra le due possibili soluzioni sia da privilegiare quella che prevede l'esecuzione degli interventi sopra descritti, quali interventi assolutamente necessari a mantenere le condizioni minime di transitabilità dei manufatti interessati, al fine di garantire la pubblica incolumità;
- lo strumento negoziale dell'accordo quadro prevede l’esecuzione di lavori, servizi e forniture che sono singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero e nella loro successione;
- la natura dell’accordo quadro è caratterizzata dalla contingenza di eseguire lavori servizi e forniture non predeterminati, ma resi necessari all’occorrenza secondo le esigenze del caso;
- le quantità delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità, priorità ed emergenze che scaturiranno nell’arco di tempo previsto contrattualmente, inoltre trattandosi di un accordo quadro, l’importo contrattuale non costituisce valore
vincolante in quanto l’appalto termina o con la scadenza temporale dello stesso (4 anni) oppure, prima della scadenza temporale, per l’esaurimento dell’importo contrattuale;
- la formula dell'accordo quadro possa garantire un più celere svolgimento delle attività suddette, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali ai fini di una più rapida realizzazione degli interventi sulle opere nelle tempistiche previste dal decreto di finanziamento;
- per quanto sopra riportato, si è proceduto alla programmazione delle somme da prevedere per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, finalizzati alla “MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili attraverso la conclusione di un accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad un importo complessivo netto di € 5.349.000,00, a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 1.641.969,87 per un totale complessivo di € 6.990.969,87, articolato secondo il seguente quadro economico:
- trattandosi di accordo quadro al solo scopo indicativo e non vincolante per l’Amministrazione, le somme per i lavori a misura in appalto saranno così ripartite:
TIPOLOGIA INTERVENTI | IMPORTO |
Risanamento corticale di cls ammalorato | 2.140.000,00 |
Applicazione di materiali compositi per rinforzo a flessione e taglio travi da ponte | 700.000,00 |
Rinforzo di pile e spalle | 300.000,00 |
Sostituzione ripristino degli appoggi esistenti | 159.000,00 |
Opere di rinforzo fondazioni esistenti | 200.000,00 |
Opere per la sicurezza di cantiere | 800.000,00 |
Determinazione N. 174 del 24/02/2022
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Sostituzione e installazione di nuove barriere di sicurezza | 200.000,00 |
Rifacimento stato di bitumatura superficiale | 200.000,00 |
Regimentazione delle acque sul piano viabile | 500.000,00 |
Pronto intervento | 150.000,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO | 5.349.000,00 |
Categoria delle opere:
Categoria Prevalente:
DESCRIZIONE | CAT. | IMPORTO IN EURO |
Opere stradali | OG3 | € 4.549.000,00 |
Altre Categorie a qualificazione obbligatoria:
DESCRIZIONE | CAT. | IMPORTO IN EURO | |
Apparecchiature strutturali speciali | OS11 | € 200.000,00 | |
Barriere stradali di sicurezza | OS12a | € 400.000,00 | |
Opere strutturali speciali | OS21 | € 200.000,00 | |
- in merito al sub appalto si procede ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), della L. 108/2021, prevedendo che il sub appalto delle categorie SIOS possa avvenire nella misura massima del 30%, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da eseguire;
- gli atti di programmazione dell'accordo quadro, i quali saranno parte integrante e sostanziale della gara d'appalto sono:
• RELAZIONE TECNICA
• ELENCO PREZZI UNITARI
• QUADRO ECONOMICO
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA
• PLANIMETRIA RETE VIARIA PROVINCIALE
• TAVOLA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI Ritenuto pertanto di:
- approvare i documenti da porre a base di gara per l’esecuzione degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023”, il cui corrispettivo massimo affidabile di lavori, servizi e forniture, attraverso la conclusione di un accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad un importo netto di lavori di € 5.349.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 1.641.969,87, per un totale complessivo di € 6.990.969,87 come meglio articolato nel quadro economico sopra riportato;
- dare atto che tali importi derivano dal DM 225/2021 e sono relativi al triennio 2021- 2023 nell’importo massimo assentito complessivo di € 12.716.081,69, secondo la seguente articolazione:
• € 3.870.111,82 per il 2021;
• € 4.975.858,05 per il 2022;
• € 3.870.111,82 per il 2023;
- procedere all'affidamento dell'appalto degli interventi in parola sulla base di un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, stabilendo in 30 giorni i termini per la presentazione delle offerte e tenuto conto che l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- dare, inoltre, atto che l'impegno di spesa verrà effettuato con singoli affidamenti che si renderanno necessari per intervenire sulle infrastrutture, nell'ambito degli impegni di spesa dei singoli interventi e del quadro economico dell'accordo quadro, fino alla concorrenza massima di € 5.349.000,00 netti;
Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9109449B1D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;
Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200042;
Dato atto che occorre versare ad ANAC il contributo di gara come previsto dalla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, che in ragione dell'importo posto a base di gara, pari a € 5.349.000,00, il contributo ammonta a € 800,00, come da tabella di cui all'art. 2 della succitata delibera ANAC;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 800,00, quale contributo da versare a favore di ANAC, che trova copertura alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 352, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216999, con esigibilità anno 2022;
Considerato, infine:
- che occorre provvedere alla pubblicità legale della gara in argomento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI, su n.1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- che la spesa per la pubblicità legale della gara in argomento, stimata in complessivi € 1.500,00, (comprensivi dell'imposta di bollo per la pubblicità in GURI di € 16,00 su ogni pubblicazione), da corrispondere ai seguenti fornitori:
• € 1.000,00, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la pubblicità sulla GURI;
• € 500,00, a Speed Carlino S.r.l., per la pubblicità sul Resto del Carlino;
tenuto conto che la pubblicazione su Gazzetta Aste e Appalti, non comporta alcun onere;
- di impegnare la spesa di € 1.500,00 alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Capitolo 352 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2022, tenuto conto che le spese per la pubblicità legale della gara saranno comunque rimborsate alla Provincia dall'operatore economico aggiudicatario, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- che ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire è dare informazione sulla procedura di gara in argomento;
• l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale dell'appalto predetto;
• la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e ulteriori modifiche apportate dalla Legge 108 del 2021;
• il contratto viene stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ad eccezione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dove l'adesione al relativo servizio di pubblicazione on-line, erogato tramite il Portale “IOL-Inserzioni on line”, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tiene luogo del contratto relativo all'inserzione medesima;
Di dare, infine, atto che i CIG identificanti la presente procedura, per la pubblicità legale della gara in argomento, sono:
• ZB03547FF9 per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
• Z503548092 per Speed Carlino S.r.l.;
Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG2 e R08G1OG8;
Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
- di approvare gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili attraverso la conclusione di
un accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta ad un importo complessivo netto di € 5.349.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per
€ 1.641.969,87 per un totale complessivo di € 6.990.969,87, articolato secondo il seguente quadro economico:
- di dare atto che tali importi derivano dal DM 225/2021 e sono relativi al triennio 2021- 2023 nell’importo massimo assentito complessivo di € 12.716.081,69, secondo la seguente articolazione:
• € 3.870.111,82 per il 2021;
• € 4.975.858,05 per il 2022;
• € 3.870.111,82 per il 2023;
- di procedere all'affidamento dell'appalto sulla base di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice individuando come criterio di selezione dei contraenti quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con
l'applicazione, dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, stabilendo in 30 giorni i termini per la presentazione delle offerte e tenuto conto che l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- di dare atto, altresì, atto che:
• l'impegno di spesa verrà effettuato con singoli affidamenti che si renderanno necessari per intervenire sulle infrastrutture, nell'ambito degli impegni di spesa dei singoli interventi e del quadro economico dell'accordo quadro, fino alla concorrenza massima di € 5.349.000,00 netti;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
• la Relazione Tecnica e il Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa) sono allegati in copia al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;
• le prove di laboratorio, previste nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, verranno svolte dall'impresa Experimentations s.r.l., di Xxxxxxxx (PG)
C.F. 03372400543, che risulta aggiudicataria della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo con determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021, CIG 8701964FD9;
• i lavori in argomento sono da considerarsi puntuali, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera bbbbb), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l’esecuzione dell'intervento in argomento;
• l'oggetto del contratto è dato dai lavori di manutenzione straordinaria descritti in premessa, dietro pagamento del relativo corrispettivo;
• le clausole essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine per l’ultimazione dei lavori, alle modalità di esecuzione degli stessi, alle modalità di pagamento, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto che costituirà parte integrante del contratto;
• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
• sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dei partecipanti alla procedura aperta, previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da “scheda di ripartizione iniziale”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9109449B1D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H21006790004;
- di impegnare la somma di € 800,00, quale contributo da versare a favore di ANAC, che trova copertura alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 352, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216999, con esigibilità anno 2022;
- di dare, inoltre, atto che la spesa per la pubblicità legale della gara in argomento, stimata in complessivi € 1.500,00, (comprensivi dell'imposta di bollo per la pubblicità in GURI di € 16,00 su ogni pubblicazione), da corrispondere ai seguenti fornitori:
• € 1.000,00, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la pubblicità sulla GURI;
• € 500,00, a Speed Carlino S.r.l., per la pubblicità sul Resto del Carlino;
tenuto conto che la pubblicazione su Gazzetta Aste e Appalti, non comporta alcun onere;
- di impegnare, infine, la spesa di € 1.500,00 alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Capitolo 352 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2022, tenuto conto che le spese per la pubblicità legale della gara saranno comunque rimborsate alla Provincia dall'operatore economico aggiudicatario, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- di dare, infine, atto che:
• in ordine al disposto dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000, per la pubblicità legale della gara, si rimanda a quanto indicato in premessa;
• i CIG identificanti la presente procedura, per la pubblicità legale della gara in
argomento, sono:
• ZB03547FF9 per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
• Z503548092 per Speed Carlino S.r.l..
Allegati:
• Relazione Tecnica;
• Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa);
• Scheda ripartizione incentivo iniziale.
Reggio Xxxxxx, lì 24/02/2022 IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio
X.xx XXXXXX XXXXXXX
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ............. del ............
Reggio Xxxxxx, lì.................................Qualifica e firma .................................................
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel 0000 000000 - Fax 0000 000000 E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx .it - Web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Collaboratori:
Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
REVISIONE Redatto Verificato o Validato | ||||||
Revis. | Data Revis. | Descrizione Modifiche | Data | Nome | Data | Nome |
Relazione Tecnica | ||||||
All. n° | Data Progetto | N° P.E.G. | Nome File |
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INDICE
1. PREMESSA 2
2. QUADRO DI RIFERIMENTO 5
2.1 IL CODICE DELLA STRADA E LA LEGGE N. 41 DEL 23 MARZO 2016 5
2.2 ORGANIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE 6
2.3 IL QUADRO DELLE ESIGENZE MANUTENTIVE, I PROVVEDIMENTI DI
CONTENIMENTO DELLA | SPESA | PUBBLICA | E | LE | OPPORTUNITÀ | DI |
FINANZIAMENTO | 7 |
2.4 LINEE GUIDA 2020 E CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 11
3. STRATEGIA DI INTERVENTO 11
3.1 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 12
3.2 QUADRO ECONOMICO 12
1. Premessa
La Provincia di Reggio Emilia così come tutte le provincie d’Italia, ha visto con l’approvazione delle Legge 56/2014 (pubblicata in G.U. n. 81 dello 07/04/2014) una notevole riduzione di risorse sia economiche sia umane. Tuttavia, questa riduzione non è stata accompagnata da una parallela riduzione di competenze sulle infrastrutture, le quali richiedono molteplici opere di manutenzione sia essa ordinaria sia straordinaria, i cui costi crescono esponenzialmente con velocità sempre crescente, qualora non si dovesse intervenire nei tempi dovuti.
In questa situazione normativa, che ha trovato fine con il referendum costituzionale dello 04/12/2016, è stato accumulato un notevole ritardo manutentivo, non solo per cause dovute alla mancanza di personale, che man mano è migrato verso altri enti, ma anche e soprattutto alla mancanza di trasferimenti di risorse economiche agli enti provinciali.
Tale situazione conseguente alla crisi economica e ad una serie di provvedimenti di contenimento della spesa pubblica ha avuto il culmine con il riordino istituzionale concretizzatosi con la Legge 56 del 2014.
Tali provvedimenti combinati con le disposizioni restrittive della Legge finanziaria del 2015 (Legge n.190 del 23/12/2014), hanno prodotto una situazione emergenziale, in quanto a fronte della prospettiva della cancellazione delle Provincie dalla Carta Costituzionale, e della riallocazione delle funzioni in altri organismi (pur in assenza di indicazioni precise), di fatto, commissariavano tali enti impedendo un’adeguata operatività, con tagli sproporzionati al bilancio, pur continuando nel frattempo a mantenere in capo alle stesse Provincie le competenze sulla gestione delle strade e delle scuole medie superiori.
In particolare la Legge finanziaria 2015 sopra citata, contiene la maggior parte delle disposizioni restrittive come:
il piano triennale di partecipazione al contenimento della spesa pubblica per le province (2015-2017);
il divieto di accendere mutui, di assumere personale sotto tutte le forme (a tempo indeterminato, determinato, con mobilità, in comando) e di affidare incarichi.
Anche il Sose, la società del Ministero dell’Economia, incaricata di stabilire i fabbisogni standard degli enti locali, certifica nel 2017 un disavanzo delle Provincie Italiane pari a 651 milioni di euro, di cui oltre 53 milioni in capo alle Provincie Emiliano-Romagnole, ed è opportuno evidenziare per comprendere lo scenario di riferimento, che dal 2008 al 2017 i tagli dello stato per la sola Provincia di Reggio Emilia sono risultati pari ad oltre 109 milioni di euro.
Tuttavia è necessario evidenziare, che una ritardata manutenzione sia essa ordinaria che straordinaria dei manufatti stradali, riduce la vita utile dell’opera, aumentando notevolmente il rischio di collasso.
Preme evidenziare, come negli ultimi anni, a causa delle mancata manutenzione di Ponti e Viadotti, sono avvenuti dei crolli, che in alcuni casi hanno provocato vittime e feriti:
| Ponte di Albiano Magra | 08/04/2020 |
| Xxxxxxxx X0 Xxxxxx – Savona | 24/11/2019 |
| Ponte Morandi – Genova | 14/08/2018 |
| Ponte sulla A14 – Adriatica | 09/03/2017 |
| Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxx XX00 | 00/00/0000 |
x | Viadotto Xxxxxxxxxx tra Ravanusa e Licata | 07/07/2014 |
| Ponte sulla Provinciale Oliena – Xxxxxxx | 00/00/0000 |
x | Xxxxx Xx Xxxxxxx | 22/10/2013 |
La necessità di interventi manutentivi appare molto omogenea su tutto il territorio nazionale, tuttavia è opportuno evidenziare che una frazione molto rilevante di Ponti e Viadotti, si trovano nelle zone montane, così come accade per la Provincia di Reggio Emilia che ha la maggior parte dei manufatti nel reparto SUD, ovvero quella parte di territorio provinciale che ricade lungo l’Appennino Tosco - Emiliano;
E’ evidente che la mobilità in montagna, è più lenta rispetto alle zone di pianura a causa dell’orografia del territorio, inoltre le alternative alla chiusura di un eventuale tratto stradale sono poche e spesso non agevoli, pertanto la chiusura al transito di un manufatto stradale, è la condizione che più di ogni altra deve essere scongiurata, poiché provocherebbe importanti disagi alla popolazione ivi residente, oltre a notevoli ricadute sul tessuto economico;
Corre l’obbligo di precisare, che la stragrande maggioranza dei Manufatti presenti sulla rete stradale provinciale sono stati concepiti e realizzati tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, pertanto quasi tutti stanno raggiungendo, o hanno raggiunto e superato la loro vita utile. A tal fine è necessario realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria entro i prossimi tre, quattro anni, ipotizzando di prolungare con ragionevole probabilità di successo, la vita utile dei manufatti, di altri 10-15 anni; questa previsione è ragionevole ma non certa, dato che occorrerà comunque tenere sotto osservazione lo stato di evoluzione dei ponti e delle loro condizioni al contorno, nel tempo, utilizzando le ispezioni come metodologia di controllo, prevista già nella circolare del 1967, e ulteriormente aggiornata con le linee guida del 2020;
A tal fine il MIT di concerto con il MEF nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali ha dato il via libera allo schema di Decreto, per la ripartizione dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane, attraverso un piano di assegnazione di risorse distribuite sul triennio 2021 - 2023.
Tale schema di decreto, all’allegato 3 prevede l’assegnazione alla Provincia di Reggio Emilia di € 12.716.081,69 così suddivisi: € 3.870.111,82 per l'annualità 2021, € 4.975.858,05 per l'annualità 2022, € 3.870.111,82 per l'annualità 2023, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti.
Sulla base della bozza di decreto, di cui in precedenza, la Provincia di Reggio Emilia ha approvato un programma triennale 2021 - 2023 contenente 40 manufatti, per mezzo di Delibera di Consiglio n. 10 del 27/05/2021
Il decreto n. 225 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16/07/2021, e riporta come oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane. Il decreto pubblicato in Gazzetta non ha subito alcuna modifica rispetto alla bozza trasmessa alla Provincia e sulla base della quale è stato
redatto il programma triennale 2021-2023;
Sulla base di valutazioni tecniche più approfondite, sono state apportate modifiche non sostanziali al Programma triennale 2021-2023, per mezzo di Determina Dirigenziale n. 744 del 30/09/2021;
Il comma 2 dell'art. 5, prevede che il trasferimento delle risorse è effettuato sulla base del Programma triennale 2021-2023 che le Province e le Città Metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, inderogabilmente entro il 31 maggio 2021, poi prorogato al 30/09/2021 come da nota trasmessa, a firma del Direttore Generale.
Le risorse sono assegnate unicamente per la manutenzione straordinaria di Ponti e Viadotti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, qualora presentassero problemi di carattere strutturale. Il finanziamento può comprendere anche le seguenti attività: censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché coerenti con i contenuti e le finalità previste nel decreto stesso, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni del traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.
Il comma 3 del medesimo art. 5, stabilisce che il Programma triennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da formulare entro 90 giorni dalla ricezione del programma.
Il Programma triennale è sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalità e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione;
E’ previsto, inoltre, che il Programma debba contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi;
Il programma deve riportare attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti interventi:
inizio e fine dell’attività di progettazione sulla base delle priorità stabilite dalle analisi del rischio;
inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
inizio e fine lavori;
inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione.
Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata biennale o triennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relativa alla singola annualità;
A tal proposito il comma 7 dell’art. 5 recita “L’ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare
esecuzione dei lavori relativi all’intervento alla singola annualità da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento”.
Il piano triennale è stato definitivamente approvato con nota del MIMS n. 0008736 in data 18/10/2021, acquisita agli atti della Provincia prot. 28834 del 19/10/2021.
2. QUADRO DI RIFERIMENTO
2.1 Il Codice della strada e la Legge n. 41 del 23 marzo 2016
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è entrata in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.
La predetta Xxxxx, ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e di reato di lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate dagli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, incrementando le pene per i reati di omicidio colposo.
Tale reato ricorre in tutti i casi di incidenti stradali con esiti mortali che si consumano sulle strade, come definite dall'articolo 2, comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale, relativa alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli, in relazione agli obblighi di cui all'art. 104 del C.d.S. sopra riportato.
Gli Enti proprietari delle strade, come la Provincia, pertanto sono investiti della necessità di curare al meglio le strade intensificando i loro interventi per evitare di incorrere nell'accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o resi più gravi dalle carenze di manutenzione, efficienza e segnaletica delle strade stesse.
Oltre alla legge 41 del 2016, è anche vigente il codice della strada, di cui al D.Lgs n.
285 del 30/04/1992, seppur con modificazioni. Lo stesso all’art. 14 comma 1 enuncia:
• Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Essendo la Provincia l’ente gestore e proprietario delle strade, di conseguenza è responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Ciò vale, in virtù dell’art. 2051 del Codice di Procedura Civile, nel quale si enuncia “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il CASO FORTUITO”.
Va specificato che il “Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto”, pertanto, ne deriva che per tutti i danni cagionati ai terzi, per cause riconducibili alla cattiva gestione delle strade, la
Provincia di Reggio Emilia ne verrebbe chiamata a rispondere in sede civile, in quanto detiene la custodia di 926 km di strade, tra cui poco meno di 13 km di estensione costituiti da impalcati di ponti e scavalcamenti.
2.2 Organizzazione della rete viaria Provinciale
A fini organizzativi, la rete stradale di competenza provinciale, avente una estensione complessiva di 926 km, risulta suddivisa per la gestione in due distinti reparti: pianura, e zona pedecollinare / montana rispettivamente a nord e a sud della strada Pedemontana con una estrema varietà di situazioni in relazione alle caratteristiche altimetriche, geomorfologiche delle aree attraversate ed alle tipologie di traffico.
GUASTALLA REGGIOLO VIADANA
CISPADANA
Reparto Nord
PEDEMONTANA
AUTOSTRADA
VIA EMILIA
VAL D’ENZA
SISTEMA CENTRALE
ASSE ORIENTALE
estensione complessiva di circa Xx. 000
X.XXX XXXXXXXXXXX
X.XXX XXXXXXX
X.XXX XXXXXX
Reparto Sud
estensione complessiva di circa Km. 500
Fig. 1 – Ripartizione della viabilità provinciale in reparti
2.3 Il quadro delle esigenze manutentive, i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica e le opportunità di finanziamento
La Provincia di Reggio Emilia si trova a gestire una rete stradale di circa 926 km, comprendente 630 tra ponti e viadotti per una estensione complessiva di impalcati e scavalcamenti con luce oltre i 6 metri pari a Km. 12,86.
Si tratta di un patrimonio variegato sia per tipologia costruttiva che per anno di costruzione, distribuito sull’intero territorio provinciale, sottoposto a partire dal 2000 ad un profondo rinnovamento legato soprattutto alla realizzazione di 136 km di nuova viabilità, costituita da varianti ai centri abitati e rettifiche di tracciati per migliorare le condizioni di accessibilità interprovinciale ed interregionale e di connessione interna del territorio, verso i nodi della mobilità e gli assi forti del trasporto, (Reggio Xxxxxx e il sistema delle tangenziali, Stazione ferroviaria Alta Velocità, Autostrada A1 e Autostrada A22 del Brennero) con un indubbio miglioramento in termini di sicurezza (da allora le vittime della strada sono diminuite del 60%).
Come si può intuire, circa l’80% dei manufatti di proprietà della provincia hanno raggiunto, superato, o sono molto vicini al raggiungimento della loro “vita utile”, ovvero il lasso di tempo che si estende dall’esecuzione dell’opera alla fine della funzionalità dell’opera stessa.
Una struttura è funzionale finché sono garantiti, con una certa sicurezza, gli stati limite in termini di stabilità, funzionalità d’uso e durabilità. Oltretutto, i ponti costruiti nel secolo scorso, sono stati concepiti e realizzati con una vita utile di 50 anni, mentre ciò non avviene per quelli di più recente realizzazione, che hanno una vita utile di 100 anni.
All’interno dei 630 manufatti di proprietà delle provincia, trovano spazio anche strutture molto “rilevanti”, che si trovano situate sul Po (ponte sul Po “Boretto - Viadana” e “Guastalla - Dosolo”) e lungo le fondovalli (Secchia, Enza, Tresinaro, Dolo, Secchiello, ecc.). Questi ultimi essendo di dimensioni notevoli, ed essendo posti su itinerari molto trafficati, per i quali è da escludere una qualsiasi chiusura parziale o totale dell’asse stradale sul quale insistono, sono da considerarsi prioritari, ed in quanto tali, vanno inseriti in canali di finanziamento ad hoc, poiché singolarmente sono in grado di assorbire risorse anche molto superiori al milione di euro.
Vi è da rilevare inoltre che su alcune strade provinciali - prevalentemente in collina e montagna - sono attualmente in vigore limiti di transito a pieno carico per 3,5, 7, 10, 24 o 33 tonnellate, dovuti proprio alla presenza di manufatti storici che hanno necessità di un controllo frequente e/o di interventi manutentivi importanti.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il personale provinciale preposto, delle Unità Operative di Manutenzione stradale, effettua pertanto un monitoraggio quotidiano della situazione di percorribilità della rete viaria, evidenziando le eventuali anomalie o criticità.
Le segnalazioni che riguardano ponti e viadotti vengono prese in carico dai funzionari del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, in particolare dai tecnici della
U.O. Gestione Manufatti, che anche grazie ad appositi incarichi affidati a professionisti specializzati, provvedono ad effettuare le indispensabili verifiche tecniche e ad assumere se necessario gli eventuali provvedimenti temporanei di regolazione dei flussi veicolari (istituzione di sensi unici alternati, limitazione di carico, deviazione dei flussi veicolari con individuazione di percorsi alternativi, ecc.) in attesa di programmare gli interventi di manutenzione.
Nonostante le difficoltà finanziarie dell’Ente, derivanti dalla situazione di riordino istituzionale e dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, la decisione della Provincia di Reggio Emilia, in considerazione della priorità rappresentata dalla sicurezza dei cittadini, di procedere alla alienazione del patrimonio non più funzionale all’attività dell’Ente stesso, ha permesso di proseguire anche se in misura largamente insufficiente rispetto al quadro esigenziale, con l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo la programmazione predisposta, grazie all’attività sistematica di monitoraggio dei manufatti sopra citata, effettuata da parte dei Tecnici e dei Sorveglianti Stradali.
Non è infrequente, che vengano svolti piccoli interventi di manutenzione straordinaria sui manufatti, i quali non necessitano di particolari indagini o approfondimenti e che possono essere e vengono svolti a seguito di progettazione, eseguita internamente al Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio. Tali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria non sono preventivabili a priori, poiché frutto delle ispezioni visive e di cause spesso accidentali che ne richiedono l’esecuzione, tuttavia vista la loro entità sia in termini economici che di estensione, ogni anno l’ente stanzia un somma variabile tra i 150.000 ed i 200.000 euro per questo tipo di attività, ma anche queste somme non sono minimamente sufficienti a soddisfare le esigenze manutentive cosiddette “minori”;
Inoltre, al fine di ottimizzare ancor di più le risorse messe a disposizione, l’ente ha provveduto ad affidare un “accordo quadro per il servizio di prove sui materiali in sito ed in laboratorio” da eseguirsi sui manufatti, al fine di ottenere delle economie di scala, da potere re-imputare in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
Il risultato delle attività precedentemente descritte, oltre a consentire di avere il quadro complessivo dello stato di consistenza dei manufatti stradali, in un contesto di scarsità di risorse proprie dell’Ente, ha permesso di cogliere le varie opportunità di finanziamento messe in atto dagli Enti Sovraordinati (Regione o Stato), attraverso la segnalazione tempestiva delle esigenze manutentive.
L’utilizzo dei fondi assegnati con il decreto MIMS n. 225, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16/07/2021, deve pertanto essere effettuato in continuità e ad integrazione dell’attività di manutenzione straordinaria dei manufatti, in corso, e programmata grazie alle risorse finanziate con precedenti provvedimenti (Decreto MIT 49/2018, Decreto MIT-MEF 1/2020, Decreto MIT 123/2020 e Decreto MIT 224/2020), tenendo presente che:
sulla rete stradale del reparto sud insiste la maggior parte di manufatti, con una discreta presenza di ponti ad arco realizzati in gran parte all'inizio del secolo scorso; questi ultimi, in particolare, necessitano in molti casi d'interventi urgenti di messa in sicurezza di entità limitata, ma di grande importanza per la salvaguardia dell’integrità dei manufatti stessi, e soprattutto per garantire un adeguato livello di sicurezza al traffico veicolare;
altri interventi hanno ed avranno, per oggetto manufatti in conglomerato cementizio armato o misti con spalle in muratura e impalcati a graticcio che, pur essendo relativamente recenti, spesso necessitano anch'essi di interventi a causa del degrado delle strutture dovuto in gran parte ad infiltrazioni d'acqua (dilavamento,scolo delle acque, etc…) e soprattutto alle salature effettuate nel periodo invernale;
sulla rete stradale del reparto nord insistono manufatti in minor numero rispetto al reparto sud, ma alcuni di essi sono di notevoli dimensioni, tuttavia il reparto
settentrionale è interessato da un volume di traffico molto maggiore rispetto a quello della zona collinare-montana e, di conseguenza, tali manufatti necessitano anch'essi di interventi di manutenzione straordinaria, sia per il ripristino di danneggiamenti (in particolare alle barriere stradali), che per ripristino superficiale di parti strutturali in conglomerato cementizio armato, talvolta carbonatato e con le armature corrose.
Una parte minoritaria dei finanziamenti è stata già utilizzata, ed i lavori sono stati ultimati e/o sono in fase di ultimazione. Più precisamente le gare di affidamento dei lavori già state espletate o in procinto di, sono:
a) Consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul Torrente Lodola sulla SP 37 al km 3+900;
b) Messa in sicurezza del piano viabile del ponte sul Torrente Lodola sulla SP 37 al km 3+900;
c) Ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio del Ponte sul Crostolo sulla XX00X xxx xx xx 00x000;
d) Messa in sicurezza delle strutture del Ponte sul fiume Secchia lungo la SP9 al km 6+100 tra i Comuni di Castelnovo né Monti e Villa Minozzo – Lavori relativi alla spalla e sinistra e n. 2 campate adiacenti;
e) Consolidamento strutturale e adeguamento piano viabile ponte sul Rio Spiagge lungo la SP 15 al km 24+280 in Comune di Ventasso
f) Messa in sicurezza del ponte sulla SP98 al km 4+400 in Comune di Baiso;
g) Manutenzione straordinaria del ponte sul Torrente Tresinaro sulla SP51 a Rubiera;
h) Manutenzione straordinaria del viadotto sulla Crostolina, lungo la SP35, nel Comune di Guastalla
Inoltre tutti i ponti finanziati con il Decreto Ministeriale MIT-MEF n. 1 del 03/01/2020, non faranno parte dell’accordo quadro, in quanto si tratta di importi rilevanti, che andrebbero ad esaurire immediatamente, le risorse previste per l’accordo quadro.
I manufatti, che alla data odierna sono oggetto di finanziamento, per mezzo del decreto MIMS n. 225 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 169 del 16/07/2021, per i quali si intende affidare ed eseguire i lavori con accordo quadro 2022-2025, a titolo indicativo ma non esaustivo, sono:
Xxxxx xxx xxxx Xxxxx, xxxxx XX 0 al km 7+300, in comune di Reggiolo;
Ponte in località Cervarolo, sulla SP9 al km 20+200, in comune di Villa Minozzo;
Ponte in località Camporella, sulla SP15 al km 13+300, in comune di Ventasso;
Ponte sul Cavo Bondeno, sulla XX00 xx xx 0x000 xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx;
x Xxxxx xxx Xxxxxx Irriguo Principale, sulla XX00X xxx xx xx 00x000, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx;
Ponte in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx XX000X al km 30+200, in comune di Canossa;
Xxxxx xxx Xxx, xxxxx XX000X al km 34+100, in comune di Canossa;
Xxxxx xxx Xxx, xxxxx XX000X al km 36+500, in comune di Canossa;
Ponte sul Canale Irriguo, sulla SP 1 al km 4+000, in comune di Xxxxxxxxx;
x Xxxxx xxxxx Xx 0 al km 32+115, in comune di Villa Minozzo;
Ponte sul Rio Ricò, sulla SP15 al km 11+700, in comune di Ventasso;
Xxxxx xxx Xxx Xxxxx, xxxxx XX00 al km 25+660, in comune di Ventasso;
Ponte sul Rio Goredo, sulla SP15 al km 29+300 in comune di Ventasso;
Ponte sul Fiume Secchia In località Fosso del Priore, sulla SP19 al km 4+400, nei comuni di Carpineti-Toano. 1° LOTTO;
Ponte sul Torrente Modolena, sulla XX00 xx xx 0x000, xx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx. 1° LOTTO;
Ponte su discontinuità orografica, sulla XX00 xx xx 0x000, xx xxxxxx xx Xxxxxxxx;
x Xxxxx xxxxx la SP42, sulla XX00X xxx xx xx 00x000, xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx;
x Xxxxx xxxxx la ferrovia in località Calerno, sulla SP111 al km 0+400, in comune di Sant’Ilario d’Enza;
Xxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, xxxxx XX000X al km 28+200 in comune di Canossa;
Ponte sul Canalazzo Xxxxxxx, sulla XX 0 xx xx 0x000, xx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx;
Xxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxx, xxxxx Xx 00 al km 25+725, in comune di Ventasso;
Ponte sul Rio Canalaccio, sulla SP15 al km 30+800, in comune di Ventasso;
Ponte sul Fiume Secchia In località Selvapiana, sulla SP19 al km 2+700, in comune di Carpineti. 1° LOTTO;
Ponte sul Fiume Secchia In località Selvapiana, sulla SP19 al km 2+700, in comune di Carpineti. 2° LOTTO;
Ponte sul Fiume Secchia In località Fosso del Priore, sulla SP19 al km 4+400, nei comuni di Carpineti-Toano. 2° LOTTO;
Ponte sul Torrente Modolena, sulla XX00 xx xx 0x000, xx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx. 2° LOTTO;
Ponte sul Cavo Fiuma, sulla SP63 al km 134+230, in comune di Gualtieri;
Ponte sul Rio Brugnola, sulla SP51 al km 10+100 in comune di Casalgrande;
Ponte in xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx XX000X all’incrocio con XX00, xx xxxxxx xx Xxxxx. 0x XXXXX;
Oltre agli interventi di cui in precedenza, saranno previste ulteriori opere (anche di minore entità), per le quali potranno essere state messe a disposizione risorse proprie dell’Ente, e che riguardano sia manutenzione ordinaria che straordinaria, per le quali la progettazione generale solitamente viene svolta dai tecnici dell’U.O. Gestione Manufatti, così come la direzione dei lavori e relativo collaudo, quest’ultimo solo qualora necessario, ad eccezione degli incarichi specialistici.
Tuttavia, trattandosi di interventi da affidarsi mediante Accordo Quadro, non preventivabili a priori, è estremamente probabile che vengano richieste manutenzioni sia ordinarie che straordinarie di ponti e viadotti non presenti nell’elenco precedente, anche con importi consistenti, qualora se ne ravvisasse la necessità.
2.4 Linee Guida 2020 e criteri di progettazione degli interventi
Con le linee guida 2020, si intende dare un approccio multilivello per la gestione dei ponti e i viadotti esistenti, che prevede valutazioni speditive estese a livello territoriale, quali il censimento, le ispezioni e la classificazione, e anche valutazioni puntuali, di complessità maggiore concentrate su singoli manufatti, al fine di ottenere lo stato di salute del patrimonio su scala territoriale, locale ed infine puntuale.
I diversi livelli di analisi sono necessariamente da applicare in maniera sequenziale, poiché occorre attendere il completamento delle attività previste in un livello per avviare quelle del livello successivo. Inoltre, risulta prioritario analizzare gli aspetti legati alla viabilità e alle caratteristiche delle reti stradali così da minimizzare le conseguenze di eventuali carenze strutturali su comunità ed economie locali.
Tali linee guida sono uno strumento essenziale, per uniformare i giudizi e le risultanze delle visite ispettive su tutto il patrimonio nazionale, e soprattutto per dare un giudizio complessivo sullo stato di salute del singolo manufatto.
La classificazione dei ponti consiste nella stima, semplificata e speditiva, dei fattori di “rischio” associati ai singoli manufatti. Il rischio associato ai ponti e viadotti è stimato mediante la “Classe di Attenzione”, che risulta essere una stima approssimata ma verosimile dei fattori di rischio, utile per la definizione di un ordine di priorità, per l’approfondimento delle successive indagini/verifiche/controlli, nonché per la programmazione degli interventi manutentivi e strutturali necessari.
La classe di attenzione Complessiva è il risultato delle 4 valutazioni separate, riguardante le altrettanti classi di attenzione specifiche:
a) CdA strutturale e fondazionale;
b) CdA sismica;
c) CdA legata al rischio Idraulico;
d) CdA legata al rischio frane;
Occorre specificare come nella definizione delle possibili combinazioni, un peso maggiore è dato alla CdA strutturale e fondazionale, in quanto legata alle usuali condizioni di esercizio delle strutture.
3. STRATEGIA DI INTERVENTO
Le strategie di intervento sui manufatti, si pongono come fine la riduzione del rischio per la circolazione degli utenti della strada mediante la realizzazione d'interventi di manutenzione straordinaria che si configurano nel risanamento e il rinforzo di tutti gli elementi strutturali che costituiscono il manufatto (soletta, travi, traversi pile e spalle).
Oltre all’intervento di recupero e restauro strutturale, verranno eseguiti tutti quegli interventi che siano in grado di allungare la vita utile dell’opera, rallentandone il degrado. Tra questi ultimi è possibile citare la regimentazione delle acque piovane sul piano viabile, l’impermeabilizzazione della soletta e tutti quegli interventi secondari che permettono di preservare l’integrità delle componenti strutturali.
Agli interventi precedentemente citati, è necessario aggiungere la sostituzione delle barriere di sicurezza laddove queste siano vetuste o fuori norma.
3.1 Caratteristiche degli interventi
A livello generale la tipologia di interventi previsti nell’Accordo Quadro riguardano la manutenzione sia essa ordinaria (da eseguirsi con risorse proprie) che straordinaria (con le risorse di cui al decreto MIMS n. 225 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 169 del 16/07/2021), e la messa in sicurezza dei manufatti che insistono nei due reparti nord e sud.
Nello specifico ed a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, mediante l’accordo quadro si intendono eseguire le seguenti lavorazioni:
Ripristino del calcestruzzo ammalorato delle travi, dei pulvini, delle pile e delle spalle;
Consolidamento strutturale di spalle in muratura;
Sostituzione o ripristino degli appoggi esistenti, con eventuale rifacimento dei baggioli;
Rifacimento dei giunti stradali;
Ripristino della parte estradossale della soletta in c.a. e successiva impermeabilizzazione;
Rinforzo ed eventuale incamiciatura della sezione delle colonne che costituiscono le pile;
Rinforzo esterno di travi precompresse;
Applicazione di fibre in carbonio, acciaio o altro materiale ritenuto idoneo al rinforzo a flessione e taglio delle travi da ponte;
Realizzazione di micropali e/o opere di fondazione integrative a quelle esistenti;
Fornitura e posa in opera di eventuali opere di sicurezza stradale provvisionali, come new jersey, restringimenti di carreggiata, eventuale segnaletica di pericolo e quant’altro necessario a garantire l’attraversamento in sicurezza del manufatto;
Sostituzione o nuove installazione di barriere stradali e lavori vari di manutenzione ad esse connessi quali, ripristino o realizzazione nuovi di cordoli;
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale laddove necessario, ripasso della segnaletica orizzontale esistente nei tratti di nuova bitumatura;
Servizio di Pronto intervento a seguito di situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici sfavorevoli o altre circostanze imprevedibili. Il pronto intervento deve essere garantito entro il tempo massimo di 4 ore dalla chiamata, mail o qualunque altra comunicazione da parte del RUP o di un suo collaboratore;
3.2 Quadro Economico
Descrizione Importo €
A) LAVORI
Lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 1.500.000,00 per costo della manodopera)
4.879.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 470.000,00
TOTALE LAVORI 5.349.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
I.V.A. 22% sull’importo lavori | 1.176.780,00 |
Incentivo art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 80% | 85.584,00 |
Incentivo art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 20% | 21.396,00 |
Imprevisti, registri bollati, assicurazioni, accordi bonari (XXX xxxxxxx) | 89.958,91 |
Spese per prove e indagini pre e post intervento (IVA esclusa) | 170.000,00 |
Spese per relazioni geologiche e relative indagini geognostiche (IVA esclusa) | 30.000,00 |
Spese per contributo ANAC | 800,00 |
Spese per pubblicità Art. 76 D.Lgs. 50/2016 (IVA esclusa) | 3.000,00 |
I.V.A. 22% sulle voci delle somme a disposizione | 64.450,96 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 1.641.969,87 |
IMPORTO COMPLESSIVO | 6.990.969,87 |
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel 0000 000000 - Fax 0000 000000 E-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx .it - Web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI STRADALI
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Collaboratori:
Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
REVISIONE Redatto Verificato o Validato | ||||||
Revis. | Data Revis. | Descrizione Modifiche | Data | Nome | Data | Nome |
Capitolato Speciale d'Appalto-Parte amministrativa | ||||||
All. n° | Data Progetto | N° P.E.G. | Nome File |
copia informatica per consultazione
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ SOSTENIBILE E PATRIMONIO
* * *
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI, ANNI 2021-2022-2023.
ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.Lgs. 50/2016
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
Per la Parte Amministrativa di competenza:
AP Servizi Generali: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
AP Xxxxxxxxxxx e Atti Amministrativi Lavori Pubblici: Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio
(Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
1
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI 4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 4
Art. 2 - Durata e Ammontare dell’accordo quadro 6
Art. 3 - Denominazione in valuta 8
Art. 4 - Termini per l'ultimazione dei lavori 8
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente 9
ART. 6 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL R.U.P 9
Art. 7 - Direzione dei lavori 10
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori 10
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo 10
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere 11
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione 11
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 11
CAPO 2 – GARA D’APPALTO 13
Art. 13 - Metodo di gara 13
Art. 14 - Difesa ambientale 19
Art. 15 - Trattamento dei dati personali 19
Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia 20
Art. 17 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero 22
Art. 18 - Norme di gara 24
Art. 19 - Aggiudicazione dei lavori 24
Art. 20 - Documenti da presentare per la stipula del contratto 24
Art. 21 - Stipulazione del contratto 28
Art. 22 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 29
Art. 23 - Documenti estranei al rapporto negoziale 29
Art. 24 - Anticipazione 29
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI 31
Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori 31
Art. 25bis - Attivazione e svolgimento delle attività di Pronto Intervento 32
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori 33
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori 33
Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 34
Art. 29 - Subappalto 34
Art. 30 - Penali 34
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 35
CAPO 4 – SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI 42
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 42
Art. 33 - Varianti in corso d’opera 43
Art. 34 - Sospensione 43
CAPO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI 44
Art. 35 - Modalità di stesura dei computi metrici estimativi dei lavori posti alla base del singolo affidamento 44
Art. 36 - Accertamento e registrazione dei lavori 45
Art. 37 - Contabilità dei lavori 45
Art. 38 - Pagamenti 47
Art. 39 - Conto finale e pagamento a saldo 48
Art. 40 - Eccezioni dell’appaltatore 49
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 50
Art. 41 - Norme di sicurezza generali 50
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro 50
2
Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 50
Art. 44 - Piano operativo di sicurezza 51
Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 51
Art. 46 - Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto 52
Art. 47 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore 53
Art. 48 - Durata giornaliera dei lavori 53
CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE 54
Art. 49 - Ultimazione dei lavori 54
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati 54
Art. 51 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 55
Art. 52 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 55
Art. 53 - Ulteriori provvedimenti amministrativi 55
Art. 54 - Svincolo della cauzione 55
CAPO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 57
Art. 55 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 57
Art. 56 - Danni alle opere 57
Art. 57 - Cause di forza maggiore 57
Art. 58 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto 57
Art. 59 - Forma e contenuto delle Riserve 57
Art. 59bis - Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità 58
Art. 60 - Controversie 59
Art. 61 - Risoluzione del contratto 59
Art. 62 - Recesso 59
Art. 63 - Disposizioni finali e rinvio 59
3
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI, ANNI 2021-2022-2023. ACCORDO QUADRO, CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3 DEL D.Lgs. 50/2016”.
Si tratta in prevalenza di lavori da eseguirsi secondo il “PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI, CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE, CONDIVISO NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 2021 DELLA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI”, approvato con
delibera di consiglio n. 10 del 27/05/2021, modificato con determina dirigenziale n. 744 del 30/09/2021 e definitivamente approvato con nota del MIMS n. 0008736 in data 18/10/2021, acquisita agli atti della Provincia prot. 28834 del 19/10/2021, ed in parte minoritaria secondo le necessità che si andranno ad evidenziare durante il periodo dell'appalto e pertanto non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni geologiche e geotecniche che possono portare al peggioramento delle condizioni strutturali dei manufatti e dai flussi di traffico, tutte caratteristiche non note a priori, e per le quali è necessario utilizzare la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Xxxxxx, mediante procedura aperta come definito dall'art. 60 del medesimo d.lgs.
E’ prevista la stipulazione del contratto a misura, e l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016.
Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità. Viene pertanto individuato l’elenco prezzi unitari ANAS corrente, relativamente alla Manutenzione Ordinaria, Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria e Sicurezza, come prezziario unico sul quale l’operatore economico provvederà a fare il proprio sconto espresso in termini percentuali, e solo qualora una lavorazione non sia rinvenibile all’interno del prezziario di cui in precedenza, si potrà utilizzare il prezziario della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx corrente ed in estrema ipotesi Xxxxxxx Xxxxxx come da art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010, da applicare a tipologie di lavori di cui al Capitolato Speciale d’Appalto - parte tecnica.
A seguire si riporta un elenco indicativo e non esaustivo delle attività che dovranno essere espletate:
1) Ripristino del calcestruzzo ammalorato delle travi, dei pulvini, delle pile e delle spalle;
2) Consolidamento strutturale di spalle in muratura;
3) Sostituzione o ripristino degli appoggi esistenti, con eventuale rifacimento dei baggioli;
4) Rifacimento dei giunti stradali;
5) Ripristino della parte estradossale della soletta in c.a. e successiva impermeabilizzazione;
6) Rinforzo ed eventuale incamiciatura della sezione delle colonne che costituiscono le pile;
7) Rinforzo esterno di travi precompresse;
8) Applicazione di fibre in carbonio, acciaio o altro materiale ritenuto idoneo al rinforzo a flessione e taglio delle travi da ponte;
9) Realizzazione di micropali e/o opere di fondazione integrative a quelle esistenti;
10) Fornitura e posa in opera di eventuali opere di sicurezza stradale provvisionali, come new jersey, restringimenti di carreggiata, eventuale segnaletica di pericolo e quant’altro necessario a garantire l’attraversamento in sicurezza del manufatto;
11) Sostituzione o nuove installazione di barriere stradali e lavori vari di manutenzione ad esse connessi quali, ripristino o realizzazione nuovi di cordoli;
12) Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale laddove necessario, ripasso della segnaletica orizzontale esistente nei tratti di nuova bitumatura;
13) Servizio di Pronto intervento a seguito di situazioni emergenziali causate da eventi meteorologici sfavorevoli o altre circostanze imprevedibili. Il pronto intervento deve essere garantito entro il tempo massimo di 4 ore dalla chiamata, mail o qualunque altra comunicazione da parte del RUP o di un suo collaboratore;
Le prestazioni oggetto di appalto consistenti nell’esecuzione di lavori necessari per la messa in sicurezza dei manufatti stradali, compreso il pronto intervento, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
Tutti gli interventi sopra indicati in parte sono predeterminati nel numero ed in parte non sono predeterminabili poiché frutto di diverse variabili, tuttavia saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione. Pertanto, si applica la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, mediante procedura aperta come definita dall’art. 60 del medesimo D.Lgs.
La ditta aggiudicataria tuttavia non vanta alcun diritto in merito all’ammontare dei lavori da eseguire nel periodo di validità del contratto.
Le prestazioni oggetto di appalto, consistenti in esecuzione di lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ponti, viadotti, gallerie, barriere e sistemi di protezione passiva, compreso il pronto intervento, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste, nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
Art. 2 - Durata e Ammontare dell’accordo quadro
1) L’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, e comunque per la durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto il 01/03/2022 e la durata temporale è ipotizzabile fino al 31 marzo 2026. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.
2) Il corrispettivo massimo di lavori e servizio di pronto intervento affidabili ai sensi del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, ammonta complessivamente ad 5.349.000,00 € a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per 1.641.969,87 € per un totale complessivo di 6.990.969,87 € e risulta articolato secondo il seguente quadro economico:
Descrizione | Importo € |
A) LAVORI | |
Lavori a misura soggetti a ribasso (di cui € 1.500.000,00 per costo della manodopera) | 4.879.000,00 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 470.000,00 |
TOTALE LAVORI | 5.349.000,00 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
I.V.A. 22% sull’importo lavori | 1.176.780,00 |
Incentivo art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 80% | 85.584,00 |
Incentivo art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (2%) Quota 20% | 21.396,00 |
Imprevisti, registri bollati, assicurazioni, accordi bonari (XXX xxxxxxx) | 89.958,91 |
Spese per prove e indagini pre e post intervento (IVA esclusa) | 170.000,00 |
Spese per relazioni geologiche e relative indagini geognostiche (IVA esclusa) | 30.000,00 |
Spese per contributo ANAC | 800,00 |
Spese per pubblicità Art. 76 D.Lgs. 50/2016 (IVA esclusa) | 3.000,00 |
I.V.A. 22% sulle voci delle somme a disposizione | 64.450,96 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.641.969,87 IMPORTO COMPLESSIVO 6.990.969,87
Trattandosi di Accordo Quadro la Provincia non garantisce alcun intervento, tuttavia gli importi posti a base di gara, derivano da fondi ministeriali autorizzati ed assegnati all’Ente, a mezzo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 225 del 29 maggio 2021 pubblicato in GU n. 169 del 16/07/2021 - “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto- legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.
Orientativamente, ed al solo scopo indicativo, e non vincolante per l’Amministrazione (trattandosi di accordo quadro), le somme per i lavori a misura in appalto sono così ripartite:
TIPOLOGIA INTERVENTI | IMPORTO |
Risanamento corticale di cls ammalorato | 2.140.000,00 |
Applicazione di materiali compositi per rinforzo a flessione e taglio travi da ponte | 700.000,00 |
Rinforzo di pile e spalle | 300.000,00 |
Sostituzione ripristino degli appoggi esistenti Opere di rinforzo fondazioni esistenti | 159.000,00 200.000,00 |
Opere per la sicurezza di cantiere | 800.000,00 |
Sostituzione e installazione di nuove barriere di sicurezza | 200.000,00 |
Rifacimento stato di bitumatura superficiale | 200.000,00 |
Regimentazione delle acque sul piano viabile | 500.000,00 |
Pronto intervento | 150.000,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO | 5.349.000,00 |
All’impresa aggiudicataria verrà riconosciuta la quota spettante dall’applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati dell’offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota della sicurezza.
I prezzi sono pertanto di norma “a misura”, salvo quote “a corpo” per compensare in via forfetaria alcune voci espressamente indicate nell’elenco prezzi.
Categoria delle opere:
Categoria Prevalente:
DESCRIZIONE | CAT. | IMPORTO IN EURO |
Opere stradali | OG3 | € 4.549.000,00 |
Altre Categorie a qualificazione obbligatoria:
DESCRIZIONE | CAT. | IMPORTO IN EURO |
Apparecchiature strutturali speciali | OS11 | € 200.000,00 |
Barriere stradali di sicurezza | OS12a | € 400.000,00 |
Opere strutturali speciali | OS21 | € 200.000,00 |
Percentuale di incidenza, stimata, della manodopera 30%
L’operatore economico (impresa o raggruppamento di imprese) deve possedere obbligatoriamente, la qualificazione nella categoria prevalente e nelle altre categorie definite nel capitolato a qualificazione obbligatoria.
Art. 3 - Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta sono in Euro.
Art. 4 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il termine di ultimazione dei lavori, a parte le prestazioni di pronto intervento, sarà definito nei singoli affidamenti; inoltre per quanto riguarda gli interventi di pronto intervento, è necessario che questi vengano eseguiti entro e non oltre 4 ore dalla comunicazione sia essa telefonica, e-mail o pec da parte del RUP o da un suo collaboratore.
2. Per ogni affidamento l’appaltatore è tenuto comunque a rispettare il crono - programma dei lavori fornito dalla Provincia, che non sarà mai inferiore ai 20 giorni, salvo nei casi di pronto intervento, per i quali non è possibile dare tempistiche a priori.
3. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori saranno tenute in considerazione tutti i giorni naturali e consecutivi, siano essi festivi che prefestivi.
4. L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:
provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
nominare i Progettisti;
nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
nominare il Collaudatore delle opere;
individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
chiedere all’Appaltatore di attestare parimenti l’idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08.
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dalla Provincia di Reggio Emilia, di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione cosi come previsto all’art. 31 del
Codice.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni e compiti previsti nelle Linea Guida ANAC n. 3/2016.
Art. 7 - Direzione dei lavori
Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dello specifico affidamento. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori
I compiti e le funzioni del direttore dei lavori sono definiti dagli artt. da 1 a 15 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
Il Direttore dei lavori si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato.
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale direttore operativo Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dalla stazione appaltante, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
a) verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
b) programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere;
c) verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
d) assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
f) assistere l’organo preposto al collaudo nell’espletamento delle sue funzioni;
g) esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.
i) direzione di lavorazioni specialistiche
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dalla stazione appaltante, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto. L’ispettore di cantiere risponde della sua attività al Direttore dei Lavori
All’Ispettore di cantiere competono le funzioni indicate dall’art. 101 del Codice con le conseguenti responsabilità. A seguire i compiti dell’ispettore di cantiere:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
a) la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
b) la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
a) la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
c) l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
e) segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
f) la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
CAPO 2 – GARA D’APPALTO
Art. 13 - Metodo di gara
L’Accordo Quadro verrà aggiudicato con procedura aperta ex art. 60 del Codice dei Contratti, con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, come segue:
Elemento | Punteggio massimo | Ambito |
A - Assetto organizzativo e modalità d’intervento | 70 | Offerta tecnica |
B - Prezzo | 30 | Offerta economica |
TOTALE | 100 |
Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:
P(i) = A(i)+B(i)
dove:
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per l’Assetto organizzativo e modalità d’intervento calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il prezzo B dell’appalto, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto B) seguente.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.
Si precisa quanto segue:
- l’offerta economica relativa all’elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
- la Commissione non procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine alla somma dei parametri A(i) + B(i), relativi all’offerta tecnica, il punteggio di 42 su 70, prima della riparametrazione.
Ogni commissario, a sua discrezione, attribuirà a ciascun criterio o sub criterio qualitativo un coefficiente variabile tra 0 e 1, come sotto indicato:
1 = Ottimo
0,90 = Più che buono 0,80 = Buono
0,70 = Discreto
0,60 = Sufficiente
0,50 = Quasi sufficiente 0,40 = Insufficiente
0,30 = Gravemente insufficiente 0,20 = Negativo
0,10 = Quasi del tutto assente
0 = Assente
Verrà quindi fatta la media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario e il risultato ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al criterio o al sub criterio in esame secondo le formule sotto riportate.
Nell’attribuire i punteggi saranno utilizzati 3 decimali, l’ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all’unità inferiore o superiore.
Si procederà alla riparametrazione per i sub criteri qualitativi (escluso quindi il sub- criterio a.7).
A) Proposta di organizzazione generale e delle modalità d’intervento A(i) - punti max 70
Prendendo in esame la documentazione presentata, la commissione valuterà secondo i sub-criteri sotto elencati, il valore tecnico dell’offerta, attribuendo a ciascuna specifica valutazione uno specifico punteggio.
Descrizione criterio | Sotto criteri | Punte ggi | ||
A | Assetto organizzativo e modalità d’intervento | a.1 | Assetto organizzativo inerente il personale specificatamente dedicato alla commessa (referente unico quale responsabile di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo di cantiere). | 20 |
a.2 | Quantità e qualità delle attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro. | 15 | ||
a.3 | Quantità e qualità dei mezzi da lavoro specificamente dedicati alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro. | 15 | ||
a.4 | Capacità di accantieramento, fino a 10 cantieri contemporaneamente, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno. I punteggi saranno ripartiti come di seguito 10 cantieri punti 10; 9 cantieri punti 8; | 10 |
8 cantieri punti 6; 7 cantieri punti 4; 6 cantieri punti 3; 5 cantieri punti 2; Da 1 a 4 cantieri punti 1; | ||||
a.5 | Capacità di approvvigionamento dei materiali e tempi massimi previsti per il recupero degli stessi, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno. | 5 | ||
a.6 | Assetto organizzativo inerente le attività di pronto intervento (referente/i disponibili H24 7/7 dedicato/i all’attività, capacità di mobilitare personale, mezzi e le attrezzature necessarie per intervenire nell’immediato e modalità di gestione delle segnalazioni) | 5 | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 70 |
Specificazione:
A(i)=20*a.1(i)/a.1(max)+15*a.2(i)/a.2(max)+15*a.3(i)/a.3(max)+a.4(dipende dalla capacità di accantieramento)+5*a.5(i)/a.5(max)+5*a.6(i)/a.6(max)+
dove:
a.1(i): punteggio attribuito per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente il personale specificatamente dedicato alla commessa (responsabili di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo in cantiere);
a.2(i): punteggio attribuito alla quantità e qualità delle attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’accordo quadro;
a.3(i): punteggio attribuito alla quantità e qualità dei mezzi da lavoro specificamente dedicati alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro;
a.4: punteggio attribuito per la capacità di accantieramento, fino a 10 cantieri contemporaneamente, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno;
a.5(i): punteggio attribuito per la capacità di approvvigionamento dei materiali e tempi massimi previsti per il recupero degli stessi, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno;
a.6(i): punteggio attribuito per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente le attività di pronto intervento (referente/i disponibili H24 7/7 dedicato/i all’attività, capacità di mobilitare personale, mezzi e le attrezzature necessarie per intervenire nell’immediato e modalità di gestione delle segnalazioni);
a.1(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente il personale specificatamente dedicato alla commessa (responsabili di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo in cantiere);
a.2(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la quantità e qualità delle attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’accordo quadro;
a.3(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la quantità e qualità dei mezzi da lavoro specificamente dedicati alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro;
a.5(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la capacità di approvvigionamento dei materiali e tempi massimi previsti per il recupero degli stessi, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno;
a.6(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente le attività di pronto intervento (referente/i disponibili H24 7/7 dedicato/i all’attività, capacità di mobilitare personale, mezzi e le attrezzature necessarie per intervenire nell’immediato e modalità di gestione delle segnalazioni);
Si specifica che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio i sottocriteri verranno valutati sui seguenti elementi:
Sottocriterio a.1: punteggio attribuito per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente il personale specificatamente dedicato alla commessa (responsabili di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo in cantiere) - punteggio massimo 20:
verrà valutato il livello qualitativo dell’assetto organizzativo proposto per la gestione dell’appalto, con riferimento al personale che verrà destinato in forma esclusiva o parziale ai diversi interventi (consistenza, professionalità, sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi) ed alla struttura di comando e coordinamento unitario dei vari operatori che verranno coinvolti (referente unico quale responsabile di commessa, direttori tecnici, personale amministrativo e personale operativo in cantiere).
L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata “Assetto Organizzativo inerente il personale - A.a.1”, della lunghezza massima di 6 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.
L’indicazione del personale specificatamente dedicato all’appalto dovrà essere condensato nel modello A.a.1, allegato al presente bando, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.
Sottocriterio a.2: punteggio attribuito per la quantità e qualità delle attrezzature specificamente dedicate alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’accordo quadro - punteggio massimo 15:
verrà valutato il livello quantitativo e qualitativo delle attrezzature specificamente dedicate alla commessa, ed attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro. Inoltre, il possesso dovrà essere dimostrato da idonea documentazione giuridica e dovrà essere indicato se le stesse attrezzature saranno dedicate in via esclusiva o concorrente (in questo caso dovrà essere indicata la quantità oraria mensile), alle attività dell’accordo quadro.
L’illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata “Quantità e qualità delle attrezzature - A.a.2”, della lunghezza massima di 6 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.
L’indicazione delle attrezzature specificamente dedicate, martelli demolitori, idrodemolitrici, semafori temporanei, ponteggi, etc…, dovrà essere condensata nel modello A.a.2, allegato al presente bando, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.
Sottocriterio a.3: punteggio attribuito alla quantità e qualità dei mezzi da lavoro specificamente dedicati alla commessa, attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro - punteggio massimo 15:
verrà valutato il livello quantitativo e qualitativo dei mezzi specificamente dedicati alla commessa, ed attinenti alle lavorazioni previste nell’ambito dell’Accordo Quadro. Inoltre, la disponibilità dei mezzi dovrà essere dimostrata da idonea documentazione giuridica e dovrà essere indicato se gli stessi saranno dedicati in via esclusiva o concorrente (in questo caso dovrà essere indicata la quantità oraria mensile), alle attività dell’accordo quadro.
L’illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata “Quantità e qualità dei mezzi da lavoro - A.a.3”, della lunghezza massima di 6 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.
L’indicazione dei mezzi da lavoro specificamente dedicati, escavatore, ruspa, furgone, etc., dovrà essere condensata nel modello A.a.3, allegato al presente bando, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.
Sottocriterio a.4: punteggio attribuito per la valutazione delle tempistiche e delle modalità di accantieramento, fino a 10 cantieri contemporaneamente, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno - punteggio massimo 10:
Il punteggio verrà attribuito solo ed esclusivamente se l’operatore economico è in grado di garantire l’accantieramento di più opere contemporaneamente, ed è assegnato come di seguito:
10 cantieri punti 10;
| 9 cantieri | punti | 8; |
| 8 cantieri | punti | 6; |
| 7 cantieri | punti | 4; |
| 6 cantieri | punti | 3; |
| 5 cantieri | punti | 2; |
| Da 1 a 4 cantieri | punti | 1; |
L’illustrazione di quanto specificato al presente punto dovrà essere contenuta in una relazione denominata “tempistiche e delle modalità di accantieramento - A.a.4”, della lunghezza massima di 6 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5. All’interno di questa bisognerà esplicitare i mezzi, le attrezzature ed il numero di operai che si è in grado di mobilitare nell’immediato, per l’accantieramento del numero prescelto di cantieri.
Sottocriterio a.5: punteggio attribuito per la capacità di approvvigionamento dei materiali e tempi massimi previsti per il recupero degli stessi, con riferimento ad ogni singolo mese dell’anno - punteggio massimo 5:
verranno valutate la quantità e la qualità dei fornitori. Verrà posta particolare attenzione alle tempistiche massime che l’impresa ha contrattato con il singolo fornitore. Trattandosi di accordo quadro e non conoscendo a priori le date, la quantità e la qualità dei materiali richiesti, è necessario esplicitare mese per mese la capacità di approvvigionamento dei materiali e contestualmente la tempistica. Per materiali da reperire, si intendono tutti quelli necessari alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, e qualsiasi altro materiale ritenuto necessario per dare il lavoro finito a regolare d’arte;
L’illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata “Capacità e tempistiche di approvvigionamento dei materiali - A.a.5”, della lunghezza massima di 4 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.
L’indicazione dei fornitori ai quali l’impresa si rivolgerà per l’approvvigionamento dei materiali, e con i quali ha già in essere dei contratti, dovranno essere indicati nel modello A.a.5, allegato al presente bando, che verrà tenuto come riferimento per il giudizio.
Sottocriterio a.6: punteggio attribuito per la valutazione dell’assetto organizzativo inerente le attività di pronto intervento (referente/i disponibili H24 7/7 dedicato/i all’attività, capacità di mobilitare personale, mezzi e le attrezzature necessarie per intervenire nell’immediato e modalità di gestione delle segnalazioni) - punteggio massimo 5:
verrà valutato il livello qualitativo dell’assetto organizzativo proposto per la gestione delle attività di pronto intervento, con riferimento al/i referente/i disponibili dedicati alla ricezione della richiesta ed al coordinamento della attività di pronto intervento che deve avvenire materialmente entro il tempo massimo di 4 ore dalla segnalazione. Inoltre, verrà valutata la capacità di mobilitazione della quantità e qualità del personale e dei mezzi che si è in grado di disporre H24 7/7, e nei tempi precedentemente citati. Inoltre, sarà tenuta in considerazione la proposta relativa alla gestione delle segnalazioni, la rendicontazione delle attività con riferimento ad orario, personale e mezzi mobilitati e la reportistica fotografica di quanto eseguito.
L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata “Assetto Organizzativo inerente le attività di pronto intervento - A.a.6”, della lunghezza massima di 3 facciate dattiloscritte dimensione A4, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, in carattere di altezza non inferiore a 11 e interlinea 1,5.
B) Prezzo B(i) (punti max 30)
Il punteggio relativo al “Prezzo”, relativamente all’elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:
B(i) = 30*[R(i)/R(max)]α dove:
R(i) è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
R(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante); α = coefficiente pari a 0,5
Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 30; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula sopra riportata.
Il ribasso deve essere formulato solo ed esclusivamente sul prezziario ANAS corrente posto a base di gara (Manutenzione Ordinaria, Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria e Sicurezza), tuttavia qualora una lavorazione non sia rinvenibile all’interno del prezziario di cui in precedenza, si potrà utilizzare il prezziario della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx corrente ed in estrema ipotesi Analisi Prezzi come da art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010, ed il ribasso offerto si applicherà anche su questi ultimi prezzi.
Il ribasso dovrà essere formulato in percentuale apponendo solamente due decimali oltre la virgola; eventuali ulteriori decimali inseriti (3 o più) non saranno considerati.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del Codice), purché siano ammesse almeno tre offerte.
Art. 14 - Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- utilizzare prodotti ad alto contenuto di materiale riciclato e introdurre tecnologie con elevati standard di efficienza energetica per ridurre le emissioni climalteranti;
- utilizzare le tecnologie per il risparmio d’acqua ed evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016); il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.
L’Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.
Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con delibera della Giunta Provinciale n.367 del 21/12/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:
a) La Provincia di Reggio Emilia richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs.vo n. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”:
1) trasporto di materiali a discarica;
2) trasporto e smaltimento rifiuti;
3) fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
4) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
5) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
6) fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume;
7) noli a freddo di macchinari;
8) fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.105 del Decreto Legislativo 50/2016)
9) servizio di autotrasporto per conto di terzi;
10) guardiania di cantiere;
b) Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Provincia di Reggio Emilia, esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, acquisirà i certificati camerali che saranno comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Provincia di Reggio Emilia procederà anche in assenza dell’informativa. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Provincia di Reggio Emilia non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del sub-contratto;
c) Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Provincia di Reggio Emilia prevederà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione, o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore
ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione ed allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria;
d) Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Reggio Emilia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
La Provincia di Reggio Emilia riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei sub-contratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo sub-contratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 22 dicembre 2010 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Art. 17 - Protocollo d’intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta;
b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere;
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
1) estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
2) registro delle presenze debitamente vidimato da INAIL In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
3) attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
4) copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
e) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
f) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
g) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
h) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
i) L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
j) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell’11/02/2014. A tal fine si da atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione Provinciale è pubblicato e reperibile il sopracitato codice di comportamento, al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- generali/atti-generali/codice-di-comportamento/
L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Xxxxxx approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell’11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 18 - Norme di gara
Si rimanda al Disciplinare di Gara.
Art. 19 - Aggiudicazione dei lavori
La proposta di aggiudicazione, formulata dal Responsabile del Procedimento, non sostituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Art. 20 - Documenti da presentare per la stipula del contratto L’aggiudicazione definitiva efficace, disposta, ai sensi della normativa vigente in materia, dal Dirigente competente, viene comunicata all’impresa con la trasmissione, o tramite posta elettronica certificata, appositamente autorizzata dalle Imprese partecipanti come unica forma di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
– a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del Codice.
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare
esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, l’importo delle cauzioni è ridotto secondo quanto indicato all’art. 93, comma 7 del Codice stesso.
b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
c) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di
assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 “Opere” non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA, dell’importo minimo garantito, Partite 2 “Opere preesistenti”, non deve essere inferiore a euro 2.675.000,00 per la Sezione A, Partita 3 “Demolizione e sgombero” non deve essere inferiore a euro 535.000,00. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad euro 10.000.000,00.
Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere
inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di euro 10.000.000,00) Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T. - R.C.O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Possono essere inserite le seguenti limitazioni:
FRANCHIGIE:
1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 10.000,00;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP (D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;
f) piano operativo di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs.vo n. 81/2008;
g) eventuale crono-programma;
h) in caso di Imprese riunite contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata.
La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
i) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
j) obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del
contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Xxxxxx e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 21 - Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.
Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è
intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 22 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Fanno parte del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) la descrizione dei lavori, per l’eventuale parte di lavori “a corpo” e l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la parte di lavori “a misura”;
d) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008.
e) le polizze di garanzia.
f) l’elenco prezzi unitari ANAS corrente (Manutenzione Ordinaria, Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria e Sicurezza), come prezziario unico sul quale l’operatore economico ha fatto il proprio sconto espresso in termini percentuali;
Forma parte integrante del contratto, anche al fine del pagamento dell’imposta di bollo il presente Capitolato speciale d’Appalto
Art. 23 - Documenti estranei al rapporto negoziale
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
– il computo metrico;
– le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106 del Codice.
– la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 24 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un’anticipazione del prezzo pari al 20%, che può essere incrementata fino al 30% (ai sensi dell'art. 207 del DL
19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) dell'importo contrattuale, secondo la disciplina dell’art. 35 precitato. L’importo è da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo e in riferimento a ciascun affidamento/ordinativo che verrà effettuato nell’arco della durata dell’Accordo Quadro, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori/servizi o forniture di ciascun affidamento accertato dal RUP;
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il crono- programma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori
Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
c) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.
In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. da 1 a 15 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. Il Direttore dei lavori si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato.
Art. 25bis - Attivazione e svolgimento delle attività di Pronto Intervento
Il Responsabile del Procedimento o un suo collaboratore, comunica all’appaltatore in qualunque momento della giornata, e in qualunque giorno della settimana, la necessità di intervenire nell’immediato, su un manufatto presente sul territorio della Provincia di Reggio Emilia, a causa di situazioni di riscontrato pericolo per il transito dei veicoli.
Tale attività residuale ed occasionale, ha le caratteristiche di imprevedibilità ed è contingibile ed urgente, poiché frutto dell’emergenza e del caso, tuttavia si configura come lavori, così come descritti all’art. 3 lettera nn) del Codice degli Appalti.
L’appaltatore si impegna ad attivarsi e ad organizzarsi, per lo svolgimento di tale attività, come di seguito:
Istituisce con i metodi che ritiene più opportuno, ed a condizione che tutto il procedimento sia tracciabile e consultabile in ogni momento, anche postumo, le modalità con le quali il Rup o un suo collaboratore possano segnalare le attività di pronto intervento da eseguirsi;
Istituisce almeno un contatto telefonico o più, una mail o più, che siano reperibili h24 7/7, al fine di prendere in carico le segnalazioni ed attivare gli operatori e i mezzi necessari per mettere in sicurezza il manufatto e/o il piano stradale sovrastante;
Mobilità gli operatori ed i mezzi necessari per intervenire e mettere in sicurezza il transito dei veicoli laddove richiesto;
Si reca sul posto entro il tempo massimo di 4 ore (che decorrono dalla segnalazione effettuata dalla Provincia), munito di segnaletica, per istituire un senso unico alternato, l’interruzione al transito o la deviazione, affinché gli operatori possano lavorare in sicurezza al ripristino delle normali condizioni di transito.
Terminate le operazioni di pronto intervento e messa in sicurezza, ripristina le normali condizioni al transito dei veicoli e invia un report delle attività,
comprensivo del consuntivo dei lavori e del report fotografico pre e post intervento, al RUP;
La Provincia richiederà il Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando si verificheranno condizioni di emergenza impreviste ed imprevedibili, che possano mettere in pericolo gli utenti della strada ed i manufatti provinciali.
Trattandosi di pronto intervento da eseguirsi all’interno di un accordo quadro, non è possibile quantificarne l’ammontare e la tipologia, a priori, tuttavia al solo scopo indicativo e non esaustivo, a seguire si riporta un elenco delle attività che potrebbero essere richieste:
1. Ripristino e messa in sicurezza di buche/cedimenti stradali;
2. Ripristino e messa in sicurezza dei sicurvia divelti, a seguito di incidenti stradali;
3. Ripristino dei giunti stradali danneggiati, che mostrano un reale pericolo al transito dei veicoli;
4. Predisposizione delle deviazioni e messa in sicurezza del manufatto, a seguito di incidenti causati da mezzi pesanti o anche leggeri, che comportano un qualunque danneggiamento di dimensione rilevante e irreversibile;
5. Interruzione al transito, mediante sbarramento e predisposizione delle deviazioni, a seguito di danneggiamento permanente del manufatto o del suo piano stradale, per il quale non è possibile operare la messa in sicurezza in tempi brevi;
6. Messa in sicurezza dei manufatti e del loro piano stradale a seguito di eventi eccezionali, quali piene, terremoti e frane;
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto di cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla Stazione Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento, ed allegato ai documenti progettuali consegnati.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all’art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque non superiore alla percentuale del 1 %, calcolata sull'importo netto dell'appalto.
Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 4 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 29 - Subappalto
L’affidamento in subappalto o in cottimo è disciplinato dall’art. 105 del Codice dei Contratti come modificato dall’art. 49 della legge 108/2021.
L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento la fattura quietanziata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,3 ‰ fino al ventesimo giorno, e all’1 ‰ dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l’incasso delle penali si applica l’ultimo capoverso dell’articolo successivo.
Art. 30 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità
delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
- Altre Penali:
a) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, verrà applicata, una penale giornaliera pari allo 0,3‰ per i primi 10 giorni di ritardo e dello 0,6‰ per ognuno dei successivi giorni di ritardo;
b) Verranno applicate penali pari all’1‰ per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della penale di cui al presente punto, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
c) Verranno applicate penali pari all’1‰ per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
d) Verranno applicate penali pari allo 0,3‰ per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;
e) 1‰ per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.
L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento, anche su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno
messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l’uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell’opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l’aerazione dell’apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell’opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all’area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto
dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria, se richiesto.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della provincia.
42. tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.4.
43. Eventuali materiali di risulta dai lavori di movimentazione di terre e rocce da scavo che non possono trovare una idonea collocazione nell'area di cantiere in base al progetto approvato [nonché i volumi di terra e roccia espressamente indicati nel capitolato tecnico sono gestiti ai sensi dell'art. 41Bis della Legge n. 98/2013 (di conversione in legge del D.L. n. 69/2013), a cura e spese dell'appaltatore. In particolare, l'appaltatore:
- deve disporre di un sito idoneo alla collocazione di detto materiale, con un progetto regolarmente approvato dalle competenti autorità che ne preveda l'utilizzo;
- deve eseguire un piano di accertamento analitico sui materiali stessi, al fine di verificare il rispetto dei limiti tabellari - effettuare le comunicazioni preventive e consuntive ai competenti enti, ai sensi del citato art. 41bis.
44. Nel caso le procedure di cui al precedente punto 43 non vengano rispettate o comunque non sussistano i requisiti che ne consentono l'attivazione, l'appaltatore è tenuto a gestire i materiali di risulta dei lavori ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e D.M. n. 161/2012, a sua cura e spese.
CAPO 4 – SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 5 del DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020 può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il Direttore dei Lavori, potrà disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualità in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sugli equilibri di bilancio, senza che l'Impresa possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.
Art. 33 - Varianti in corso d’opera
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice; si applica la clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del DL 4/2022, secondo la disciplina in esso contenuta.
Art. 34 - Sospensione
Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice.
CAPO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 35 - Modalità di stesura dei computi metrici estimativi dei lavori posti alla base del singolo affidamento
I computi metrici delle opere che saranno oggetto del Singolo affidamento e in generale dell’accordo quadro, verranno redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 207/2010
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari di cui agli elenchi dei prezzi unitari. I prezzi sono dedotti dai prezzari ANAS correnti, e solo qualora una lavorazione non sia rinvenibile all’interno del prezziario di cui in precedenza, si potrà utilizzare il prezziario della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx corrente ed in estrema ipotesi Analisi Prezzi come da art. 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi dei prezzi:
a. applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio;
b. aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c. aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell’esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:
a. le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e. le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
g. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i. le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
j. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
k. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
l. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
m. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
n. gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento verrà effettuata solo ed esclusivamente attraverso programmi di gestione informatizzata;
Art. 36 - Accertamento e registrazione dei lavori
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 37 - Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
h) il conto finale e la relativa relazione , redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 38 - Pagamenti
Il Direttore dei Lavori, redigerà (con la cadenza e le modalità successivamente indicate) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti, oltre all’anticipazione di cui all’art. 24 del presente capitolato, avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Per interventi inferiori al suddetto importo, la soglia del pagamento dello stato di avanzamento lavori verrà indicata nell’ambito degli specifici affidamenti.
Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l’Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità.
L’Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del Codice.
Art. 39 - Conto finale e pagamento a saldo
1 Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2 Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3 L’unica rata finale, in caso di liquidazione in un’unica soluzione o la rata di saldo, in caso di pagamento frazionato, ove dovute, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione e può essere prestata a scelta, dall’appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 40 - Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Art. 43 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44 - Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell’Allegato XV del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.
L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra indicati, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente in materia e in particolare:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D.Lgs n. 106 del 3/8/09.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 46 - Personale dell’appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di xxxxxxxxxx
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto.
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto.
Art. 47 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l’art. 30 del Codice.
Art. 48 - Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.
Art. 49 - Ultimazione dei lavori
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nei programmi di ciascuno affidamento che verrà effettuato nell’arco della durata dell’accordo quadro.
Al termine di ciascun affidamento, l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione di ciascun affidamento le opere s’intendono consegnate e i servizi e le forniture accettate, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l’opera/servizio si intende consegnata/accettato alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 51 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 52 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui alla parte II, titolo X, del
D.P.R. n. 207/2010.
Art. 53 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
Art. 54 - Svincolo della cauzione
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della
cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
5. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 55 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
E’ ammessa la revisione dei prezzi cosi come dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste, altresì, nell’art. 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 , n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2022
Per le altre modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 56 - Danni alle opere
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 57 - Cause di forza maggiore
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
Art. 58 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia.
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 59 - Forma e contenuto delle Riserve
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 59bis - Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 60 - Controversie
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice, ad esclusione dell’arbitrato.
Art. 61 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del Codice.
Art. 62 - Recesso
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.
Art. 63 - Disposizioni finali e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.
59
Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 174 del 24/02/2022.
Reggio Xxxxxx, lì 25/02/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO X.xx DEL RIO XXXXXXX