G R U P P O B R E S C I A M O B I L I T À 3° AGGIORNAMENTO
G R U P P O B R E S C I A M O B I L I T À
3° AGGIORNAMENTO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
(2018-2020)
- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. nella seduta del 23.01.2018.
- Approvato dall’Amministratore Unico di Brescia Trasporti S.p.A. in data 26.01.2018.
- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata nella seduta del 26.01.2018.
- Approvato dal Liquidatore di OMB International S.r.l. - In Liquidazione in data 26.01.2018.
- Pubblicato sul sito ufficiale del Gruppo Brescia Mobilità, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
1
PRESENTAZIONE
Il presente documento - ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. nonché delle varie interpretazioni dell’A.N.A.C. come esplicitate nel presente documento - comprende il 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle Società del Gruppo Brescia Mobilità (2018-2020) (“3° Aggiornamento del P.T.P.C.”).
Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. costituisce il risultato di una rivisitazione del 2° Aggiornamento del P.T.P.C. adottato dalle Società del Gruppo nel dicembre 2016. Tale rivisitazione tiene conto, soprattutto, dei seguenti fattori:
(i) delle indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall’A.N.A.C. nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(ii) delle modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(iii) delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell’esito dell’attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(iv) delle misure di prevenzione previste nel 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(v) degli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti dal Comune di Brescia, quale Amministrazione controllante.
Il presente documento sostituisce il 2° Aggiornamento del P.T.P.C.
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE
A.N.A.C. o Autorità Autorità Nazionale Anticorruzione
BRESCIA MOBILITÀ Brescia Mobilità S.p.A.
BRESCIA TRASPORTI Brescia Trasporti S.p.A.
METRO BRESCIA Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata
OMB INTERNATIONAL OMB International S.r.l. - In Liquidazione
C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
COMUNE Comune di Brescia
D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica
D.LGS. 165/2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)
D.LGS. 231/2001 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”)
D.LGS. 82/2005 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. (“Codice dell’Amministrazione Digitale”)
D.LGS. 50/2016 o Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (“Codice dei contratti pubblici”)
D.LGS. 33/2013 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”)
D.LGS. 97/2016 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e ss.mm.ii. (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”)
D.LGS. 175/2016 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”)
GRUPPO Gruppo Brescia Mobilità di cui al § II.1. del Titolo Secondo del presente documento
L. 241/1990 Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
L. 136/2010 Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”)
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L. 190/2012 Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)
L. 124/2015 Legge 7 agosto 2015, n. 124, e ss.mm.ii. (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”)
L. 179/2017 Legge 30 novembre 2017, n. 179, (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”)
P.N.A. 2013 Piano Nazionale Anticorruzione 2013 adottato con Delibera C.I.V.I.T. “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” dell’11.09.2013, n. 72
P.N.A. 2016 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato con Delibera A.N.A.C. “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” del 3.08.2016, n. 831
P.N.A. 2017 Piano Nazionale Anticorruzione 2017 adottato con Delibera A.N.A.C. “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 22.11.2017, n. 1208
AGGIORNAMENTO DEL P.N.A. 2013 A.N.A.C., Determinazione “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 28.10.2015, n. 12
P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle Società del Gruppo (2015-2017), adottato dalle Società del Gruppo nel mese di dicembre 2014
P.T.T.I. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità delle Società del Gruppo (2015-2017), adottato dalle Società del Gruppo nel mese di dicembre 2014
1° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. 1° Aggiornamento del P.T.P.C. (2016-2018) adottato dalle Società del Gruppo nel mese di gennaio 2016 1° AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. 1° Aggiornamento del P.T.T.I. (2016-2018) adottato dalle Società del Gruppo nel mese di gennaio 2016 2° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. 2° Aggiornamento del P.T.P.C. (2017-2019) adottato dalle Società del Gruppo nel mese di dicembre 2016 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. 3° Aggiornamento del P.T.P.C. (2018-2020) delle Società del Gruppo di cui al presente documento
SITO sito web istituzionale del Gruppo, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
LINEE GUIDA A.N.A.C. A.N.A.C., Determinazione “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” del 17.06.2015, n. 8 – sostituite dalle LINEE GUIDA A.N.A.C. 2017
LINEE GUIDA A.N.A.C. 2017 A.N.A.C., Delibera “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” dell’8.11.2017, n. 1134 che hanno sostituito le LINEE GUIDA A.N.A.C.
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INDICE
I. TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
I.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
I.1.1. Convenzioni Internazionali – Normativa Comunitaria
I.1.2. Normativa Nazionale
I.1.3. Deliberazioni, Determinazioni, Linee Guida, Comunicati e Regolamenti C.I.V.I.T. – A.N.A.C.
I.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese
I.1.5. Atti Comune di Brescia
I.2. INTRODUZIONE
II. TITOLO SECONDO – LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
II.1. LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
II.1.1. BRESCIA MOBILITÀ
A. Profili societari e di governance
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
C. Rapporti con il Comune e con le Società del Gruppo
II.1.2. BRESCIA TRASPORTI
A. Profili societari e di governance
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
II.1.3. METRO BRESCIA
A. Profili societari e di governance
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
II.1.4. OMB INTERNATIONAL
A. Profili societari e di governance
B. Oggetto Sociale
II.2. IL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
II.3. L’ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
5
III. TITOLO TERZO – IL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
III.1. IL P.T.P.C., 1°, 2° E 3° AGGIORNAMENTO
III.1.1. Il P.T.P.C. ed il 1° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
III.1.2. Il 2° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
III.1.3. Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
III.2. DESTINATARI DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – OBBLIGATORIETÀ
III.3. VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
III.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
III.4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
III.4.2. I Referenti - I “Referenti Anticorruzione e Trasparenza” del Responsabile Prevenzione e Trasparenza
III.4.3. I Dipendenti ed i Collaboratori
IV. TITOLO QUARTO – LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
IV.1. IL MODELLO DEL “RISK MANAGEMENT”
IV.2. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
IV.3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO ED ESTERNO
IV.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
IV.5. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
V. TITOLO QUINTO – LE MISURE GIÀ ATTUATE NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
V.1. INTRODUZIONE
V.2. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
V.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
V.4. IL CODICE ETICO
V.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI
V.6. CONTROLLI DEL COMUNE ED ATTIVITÀ DI REVISIONE
V.6.1. Controlli del Comune
V.6.1.1. Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630
V.6.1.2. Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2014, n. 54
V.6.1.3. Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616
V.6.1.4. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune e successivi aggiornamenti – Codice di Comportamento del Comune - Codice Etico “Carta di Pisa”
6
V.6.1.5. Obiettivi Gestionali assegnati dal Comune
V.6.2. Attività di revisione
V.6.3. Tavolo Tecnico attivato dal Comune
V.7. ASSOCIAZIONE TRASPORTI (ASSTRA)
V.8. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 - PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS
V.9. BILANCIO SOCIALE
VI. TITOLO SESTO – LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VI.1. PREMESSA
VI.2. MISURE PER L’ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA
VI.2.1. Trasparenza
VI.2.2. Accesso civico
VI.2.3. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici – Obblighi di iscrizione e aggiornamento dati Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
VI.2.4. Gestione informatizzata dei documenti – Amministrazione digitale
VI.3. IL CODICE ETICO
VI.4. ROTAZIONE DEL PERSONALE
VI.5. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 E DEL D.LGS. 175/2016 - PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS
VI.6. CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL’ASSEGNAZIONE AD UFFICI
VI.7. FORMAZIONE
VI.8. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. “WHISTLEBLOWER”)
VI.9. ASTENSIONE PER CONFLITTO D’INTERESSI
VII. TITOLO SETTIMO – LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VII.1. RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI
VII.2. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI
VII.3. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
VII.4. REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA
VII.5. CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI
VII.6. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
VII.7. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI
VII.8. UTILIZZO DELL’ARBITRATO
7
VII.9. CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI
VII.10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
VII.11. LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VII.12 NORMATIVA IN MATERI DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
VIII. TITOLO OTTAVO – ATTUAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO E L’AGGIORNAMENTO
VIII.1. PREMESSA
VIII.2. INDIRIZZI PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE
VIII.3. INTERNAL AUDITING
IX. TITOLO NONO – SCHEMA DISCIPLINARE
X. TITOLO DECIMO - SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CIVILE
XI. TITOLO UNDICESIMO – TRASPARENZA
XI.1. INTRODUZIONE
XI.2. I DOCUMENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO IN MATERIA DI TRASPARENZA – SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE” DEL SITO
XI.2.1. Documenti delle Società del Gruppo in materia di trasparenza
XI.2.2. Sezione “Società Trasparente” del SITO
XI.3. SOGGETTI COINVOLTI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA
XI.3.1. Il Responsabile per la Trasparenza
XI.3.2. Gli obblighi dei Referenti Anticorruzione e Trasparenza, dei Referenti e degli ulteriori soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, come indicato nella TABELLA 30
XI.4. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
XI.5. DATI ULTERIORI
XI.6. OBIETTIVI E FINALITÀ
XI.7. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL’ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
XI.8. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE”
XI.9. MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO
XII. TITOLO DODICESIMO – CONCLUSIONI
8
I. TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
I.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
I.1.1. Convenzioni Internazionali – Normativa Comunitaria
- Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (U.N.C.A.C. - United Nations Convention Against Corruption) adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116
- Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110
- Commissione Europea – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF): “Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d’appalto nel quadro delle azioni strutturali Guida Pratica per i Dirigenti”, novembre 2013
- Commissione Europea, Decisione 19.12.2013 “Sulla definizione ed approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo “La lotta contro la corruzione nell’UE” [COM (2011) 308 definitivo del 6.6.2011]
- OCSE: “Linee guida per la lotta contro le turbative d’asta negli appalti pubblici” febbraio 2009
I.1.2. Normativa Nazionale
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.
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- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013
- Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 e ss.mm.ii.
- Legge 6 agosto 2015, n. 121 e ss.mm.ii.
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ss.mm.ii.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179
I.1.3. Deliberazioni, Determinazioni, Linee Guida, Comunicati e Regolamenti C.I.V.I.T. – A.N.A.C.
- C.I.V.I.T., Delibera “In tema di efficacia nel tempo delle norme di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013” del 27.06.2013, n. 46
- C.I.V.I.T., Delibera “Sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013” del 27.06.2013, n. 47
- C.I.V.I.T., Delibera “Sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 39/2013” del 27.06.2013, n. 48
- C.I.V.I.T., Delibera “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” dell’11.09.2013, n. 72
- C.I.V.I.T., Delibera “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” del 14.10.2010 (con correzione apportata in data 11.11.2010), n. 105
- C.I.V.I.T., Delibera “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” del 5.01.2012, n. 2
- C.I.V.I.T., Delibera “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” del 17.01.2013, n. 6
- C.I.V.I.T., Delibera “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” del 4.07.2013, n. 50
- A.N.A.C. – Ministero dell’Interno, “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. –Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali”, del 15.07.2014
- A.N.A.C., “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”, approvato il 9.09.2014
- A.N.A.C., Delibera “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” del 7.10.2014, n. 144
- A.N.A.C., Delibera “Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)” del 21.01.2015, n. 10
- A.N.A.C., Determinazione “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistlebower)” del 28.04.2015, n. 6
10
- A.N.A.C. Determinazione “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente “Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015 – 2017” del 13.07.2015
- A.N.A.C., Determinazione “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 28.10.2015, n. 12
- A.N.A.C., Determinazione, “Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” del 10 dicembre 2015, n. 13
- A.N.A.C., Delibera “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015” del 20 gennaio 2016, n. 39
- A.N.A.C., Delibera “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” del 3.08.2016, n. 831
- A.N.A.C., Determinazione “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” del 3.08.2016, n. 833
- A.N.A.C., Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” del 14.09.2016, n. 973
- A.N.A.C., Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” del 21.09. 2016, n. 1005
- A.N.A.C., Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” del 26.10.2016, n. 1096, aggiornate al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56, dell’11.10.2017, n. 1007
- A.N.A.C., Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” del 26.10.2016, n. 1097
- A.N.A.C., Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrice” approvate con Delibera 16.11.2016, n. 1190
- A.N.A.C., “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” e ss.mm.ii. del 16.11.2016
- A.N.A.C., Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione
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di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” del 16.11.2016, n. 1293, aggiornate al D.Lgs. 18.04.2017, n. 56, con Deliberazione A.N.A.C. dell’11.10.2017, n. 1008
- A.N.A.C., Delibera “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>>” del 28.12.2016, n. 1309
- A.N.A.C., Delibera “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal X.Xxx. 97/2016” del 28.12.2016, n. 1310
- A.N.A.C. Comunicato del Presidente “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” del 26.10.2016
- A.N.A.C. Comunicato del Presidente “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016” del 26.10.2016
- A.N.A.C., “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente “Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»” del 14.12.2016
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente “Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria>>” del 14.12.2016
- A.N.A.C. Comunicato congiunto AGCM – ANAC “Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d’appalto bandite da altra stazione appaltante” del 21.12.2016
- A.N.A.C., “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs 97/2016” dell’8.03.2017, n. 241
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente “Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici” del 22.03.2017
- A.N.A.C., “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN” del 12.04.2017, n. 382
- A.N.A.C., Linee Guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016” del 15.02.2017, n. 235, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, del 20.09.2017, n. 951
- A.N.A.C., Linee Guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” del 13.09.2017, n. 950
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- A.N.A.C., Delibera “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materi di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” dell’8.11.2017, n. 1134
- A.N.A.C., Delibera “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 22.11.2017, n. 1208
I.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” del 25 gennaio 2013, n. 1
- Circolare 19 luglio 2013, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”
- Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare “Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate” del 14 febbraio 2014, n. 1
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” del 18 settembre 2013
- Garante per la protezione dei dati personali, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243
- Confindustria, “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231” – approvate il 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, “Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del 24 luglio 2013 (rep. atti 79/CU)
I.1.5. Atti Comune di Brescia
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 del Comune
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 del Comune
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 24.09.2013, n. 132
- Deliberazione del Consiglio Comunale del 20.11.2013, n. 165
- Deliberazione del Consiglio Comunale 12.05.2014, n. 54
- Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616
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- Codice di Comportamento del Comune di Brescia
- Codice Etico “Carta di Pisa” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 30.06.2014, n. 67
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I.2. INTRODUZIONE
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (“O.N.U.”) contro la corruzione1 prevede, all’art. 5, che ciascuno Stato che partecipa alla Convenzione medesima: (i) elabori e applichi o persegua, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità; (ii) si adoperi al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione; (iii) si adoperi al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure siano adeguati a prevenire e combattere la corruzione; (iv) collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui a tale articolo.
In attuazione di tale Convenzione, il Legislatore Nazionale ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012, n. 265, ed entrata in vigore il 28.11.2012) (“L. 190/2012”), con cui, all’art. 1, commi 1-15, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione ed attuazione di strategie di prevenzione della corruzione su due diversi livelli, nazionale e decentrato.
In ordine agli ulteriori orientamenti internazionali da cui scaturiscono obblighi di adempimento da parte dell’ordinamento italiano, si rinvia alla Delibera del 3.08.2016, n. 831, con cui l’A.N.A.C. ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (“P.N.A. 2016”) (§ 1. PARTE GENERALE).
A livello nazionale, il Dipartimento per la Funzione Pubblica (“D.F.P.”) ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale per la Prevenzione e il Contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui al co. 4 dell’art. 1 della L. 190/20122, un Piano Nazionale Anticorruzione (“P.N.A. 2013”), quale documento strategico di programmazione delle attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione nel settore pubblico.
1 Adottata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116
2 In attuazione del co. 4 dell'art. 1 della L. 190/2012, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’istituzione e la disciplina di un Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è stato adottato il d.P.C.M. del 16 gennaio 2013 con cui è stato istituito il Comitato Interministeriale per la Prevenzione e il Contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
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Il P.N.A. 2013 è stato approvato con Delibera 72/2013 dal soggetto individuato dalla L. 190/2012 quale autorità nazionale anticorruzione, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (“C.I.V.I.T.”), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (“A.N.A.C.” o “Autorità”).
In merito all’ambito soggettivo di applicazione, il P.N.A. 2013 prevedeva, al § 1.3, che i relativi contenuti sono rivolti anche “[…] agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi […]”3.
Le Linee Guida approvate dall’A.N.A.C. con la Determinazione del 17.06.2015, n. 8 (“Linee Guida A.N.A.C.”) hanno integrato e sostituito, laddove non compatibili, i contenuti del P.N.A. 2013 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dovevano essere seguite dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.
Nella seduta del 28.10.2015, il Consiglio dell’A.N.A.C. ha approvato l’Aggiornamento per il 2015 del P.N.A. 2013 (“Aggiornamento del P.N.A. 2013”) in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Autorità stessa, avvenuta il 2.11.2015, che si poneva in continuità con il P.N.A. 2013, con l’obiettivo di offrire un supporto operativo che consentisse alle Pubbliche Amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico.
Con la Delibera del 3.08.2016, n. 831, l’A.N.A.C. ha approvato definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (“P.N.A. 2016”): si tratta del primo piano predisposto ed adottato dall’A.N.A.C. stessa, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, e ss.mm.ii. (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) (“D.L. 90/2014”), che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
A seguito delle importanti modifiche apportate dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e ss.mm.ii. (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
3 Le Linee Guida “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali”, del 15 luglio 2014, al punto 2 rubricato “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, prevedono espressamente che “[…] la predisposizione dei due documenti è richiesta non soltanto alle amministrazioni e agli enti pubblici – intesi nell’accezione ormai classica dettata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e, quindi, alle società da queste partecipate. Ciò del resto è stato espressamente richiamato in sede di Conferenza Unificata nella citata intesa del 24 luglio 2013”.
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2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) (“D.Lgs. 97/2016”) al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) (“D.Lgs. 33/2013”) l’A.N.A.C. ha approvato la Delibera “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante <<Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>>” del 28.12.2016, n. 1309, nonché la Delibera “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” del 28.12.2016, n. 1310, in materia di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Nel P.N.A. 2016, l’A.N.A.C. si era riservata di intervenire con apposite Linee Guida dedicate, come indicato nel titolo del paragrafo 3.3. di tale documento, alle “Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati”: tale attività si è concretizzata nella Delibera dell’8.11.2017, n. 1134, che contiene le Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“Linee Guida A.N.A.C. 2017”), che hanno totalmente sostituito le precedenti Linee Guida A.N.A.C. sul medesimo tema.
L’A.N.A.C. ha inoltre approvato nel 2017 un aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione: esso rappresenta un atto di indirizzo per specifiche tipologie di amministrazioni e settori, sui quali sono stati concentrati gli approfondimenti con l’obiettivo di fornire un supporto a tali soggetti nella predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione. Tale documento, dopo una prima parte generale dedicata agli esiti delle valutazioni in merito ai piani già adottati, prevede una parte speciale dedicata alle Autorità di Sistema Portuale, alla gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo ed alle Istituzioni Universitarie.
A livello decentrato, già il § 1.3 del P.N.A. 2013 indicava i soggetti tenuti all’adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2016, in particolare, dell’art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 2 bis, della L. 190/2012, il P.N.A. 2013 si può ritenere superato con riferimento all’identificazione dei soggetti direttamente destinatari del P.N.A. stesso. Le Linee Guida A.N.A.C. 2017 hanno chiarito l’ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento, come già indicato, ai soggetti individuati dall’art. 2-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 33/2013.
Secondo il disposto dell’articolo 1, co. 5, della L. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce la modalità principale attraverso la quale i soggetti tenuti all’applicazione della norma definiscono la “[…] valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio […]”.
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Ai sensi dell’art. 2.1 del P.N.A. 2013, il concetto di corruzione che deve essere preso a riferimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha un’accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. A tal proposito, l’Aggiornamento del P.N.A. 2013 riporta quanto segue: “Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) derivanti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.
Nel P.N.A. 2016 non si rinviene alcuna definizione così puntuale del concetto di corruzione ma, nella parte introduttiva, si trovano alcuni elementi che possono confermare quanto specificato nel P.N.A. 2013. Infatti, si legge quanto segue: “In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa”.
Anche nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017 si prevede che l’analisi del contesto e della realtà organizzativa volta ad individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificarsi fenomeni corruttivi deve condurre ad una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’ente.
Le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate agli articoli 318 (“Corruzione per l’esercizio della funzione”), 319 (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”) e 319-ter (“Corruzione in atti giudiziari”) del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia per il caso in cui tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo4. Particolare rilevanza rivestono, nell’ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo, le seguenti fattispecie penalistiche e/o corruttive, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 231/2001:
- Peculato (art. 314 c.p.)
4 Così Circolare del 25 gennaio 2013, n. 1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
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- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
- Millantato credito (art. 346 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Scambio elettorale politico-xxxxxxx (art. 416-ter c.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
18
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001)
- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)
- Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-
septies D.Lgs. 231/2001)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare art. 25-duodecies X.Xxx. 231/2001)
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies X.Xxx. 231/2001)5
5 LE FATTISPECIE PENALISTICHE
Art. 314 Peculato
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 317 Concussione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Art. 000-xxx Xxxxxxxxxxx aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
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La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo xxxxx, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 323 Abuso d’ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 325 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].
Art. 346 Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357, 382], o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358, n. 1], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro [c.p. 458] o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Art. 346-bis Traffico di influenze illecite
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].
La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].
Art. 353 Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31].
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63].
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Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].
La pena è aumentata [c.p. 64] se la fornitura concerne:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato [c.p. 251];
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32].
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252].
Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 601-bis Traffico di organi prelevati da persona vivente
Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.
Art. 640 Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661;
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
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La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 640-ter Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
LE FATTISPECIE CIVILISTICHE
Art. 2635 Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
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Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.
Art. 2621 False comunicazioni sociali
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
LE FATTISPECIE DEL D.LGS. 231/2001
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
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In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319- ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo xxxxx, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio
In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Art. 25-ter Reati societari
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; […]
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
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m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
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2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-sexies Abusi di mercato
In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I -bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Art- 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941,
n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25-undecies Reati ambientali
In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
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e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
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*** *** ***
II. TITOLO SECONDO – LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
II.1. LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
Fanno parte del Gruppo Brescia Mobilità (“Gruppo” o “Gruppo Brescia Mobilità”) le seguenti Società:
a) Brescia Mobilità S.p.A. (“Brescia Mobilità”);
b) Brescia Trasporti S.p.A. (“Brescia Trasporti”);
c) Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (“Metro Brescia”);
d) OMB International S.r.l. - In liquidazione (“OMB International”);
Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia
In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
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(di seguito anche “Società del Gruppo”).
Si rappresentano nei § che seguono i profili societari e statutari delle Società del Gruppo.
*** ***
II.1.1. BRESCIA MOBILITÀ
A. Profili societari e di governance
Brescia Mobilità è la capogruppo. Il capitale azionario di Brescia Mobilità è posseduto per il 99,749% dal Comune di Brescia e per lo 0,251% da A2A S.p.A.
***
Sul SITO, sezione “Società Trasparente”, è possibile prendere visione dello Statuto – modificato, nel corso del 2017, per adeguarlo alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 - nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la cui composizione si rinvia al SITO, Sezione “Società Trasparente”.
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
Brescia Mobilità è la società del Comune di Brescia (“Comune”) costituita in data 20.12.2001 con la scissione dal ceppo originario di ASM Brescia S.p.A. La Società, in ottemperanza alle direttive del Comune e degli altri Enti locali territoriali, provvede allo svolgimento di attività di pubblico interesse e, in particolare, alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico. Con riferimento a tali processi Brescia Mobilità, per Statuto, provvede:
a. al coordinamento degli aspetti normativi, finanziari ed operativi dell'appalto e successiva realizzazione e messa in esercizio di sistemi di trasporto innovativi;
b. alla realizzazione e/o gestione di parcheggi di superficie, sotterranei, autosilo, autostazioni ed impianti connessi e tutte le attività collaterali e funzionali, gestione ed esercizio di posti auto su strada soggetti alla regolamentazione della sosta con o senza pagamento di una tariffa;
c. all’attività di noleggio, riparazione e vendita al pubblico di veicoli e relativi ricambi ed accessori, motociclette, ciclomotori e biciclette; alla gestione della rimozione forzata dei veicoli; al controllo delle aree di sosta, delle corsie riservate per il trasporto pubblico;
d. alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;
e. all’impianto ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;
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f. all’attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;
g. all’esercizio e gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrim oniale, ai sensi dell’art. 53, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e del Decreto 11.09.2000 n. 289, esclusa ogni forma di attività relativa alla commercializzazione pubblicitaria;
h. all’attività di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di ponti radio, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere;
i. alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;
j. al trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l’esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, su gomma e su rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati; lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l’attività di officina; la gestione del magazzino e la vendita di automezzi; l’attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse;
k. all’esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico;
l. all’esercizio di servizi di trasporto merci su strada, gestione di centri di movimentazione merci (interporti), gestione di magazzini di custodia e deposito per conto terzi (merci deperibili e non deperibili), servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
m. all’esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto terzi;
n. all’esercizio e gestione di attività di vigilanza di cui al T.U. 18.06.1931 n. 773, e ss.mm.ii. ed attività di portierato in genere;
o. alle attività di progettazione, realizzazione e gestione, di impianti di produzione, trasporto, di distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica di ogni genere, di impianti telefonici, radiotelevisivi, di telecomunicazione, telematici ed elettronici di ogni genere, di antenne e di impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua di ogni genere, di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme di ogni genere, di impianti idraulici e termici di ogni genere, di impianti di sollevamento di persone e/o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, di impianti di rilevazione e prevenzione incendi e di protezione antincendio;
p. alle attività di formazione, addestramento, orientamento professionale, limitatamente agli ambiti di cui al presente paragrafo6.
6 Brescia Mobilità può, inoltre, svolgere qualsiasi attività, comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione, costruzione e relativa gestione degli impianti necessari da chiunque commissionate. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. In particolare, per il
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C. Rapporti con il Comune e con le Società del Gruppo
Brescia Mobilità è società in house del Comune ed è sottoposta al controllo, al coordinamento ed alla direzione di tale Ente con cui ha in essere contratti per la gestione, in house providing, di servizi pubblici coerenti con il proprio oggetto sociale, e in particolare contratto di programma sottoscritto in data 16.12.2002 e successiva revisione e contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Brescia svolto per mezzo della linea Metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ed automazione integrale denominata “Metrobus” e servizi accessori sottoscritto in data 24.05.2013.
Brescia Mobilità è controllante di altre società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile7, e si trova in posizione di capogruppo, svolgendo funzioni di direzione unitaria ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile8: in relazione a tale posizione, Brescia Mobilità può intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi Società del Gruppo a condizioni di “vantaggi compensativi”. Nell’ambito, nei limiti e nelle condizioni di tali attività, gli amministratori non sono in posizione di “conflitto di interessi”.
Di seguito, si riporta la rappresentazione grafica dei rapporti di Brescia Mobilità con il Comune e con le altre Società del Gruppo.
raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all’acquisto di azioni, al rilascio di avalli, all’assunzione di mutui, fidejussioni, garanzie in genere, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può inoltre procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa. Inoltre, ai sensi dell’art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016, oltre l’ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
7 Ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (“Società controllate e società collegate”): “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.
8 Ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile (“Pubblicità”): “La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”.
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FIGURA 1: RAPPORTI DI BRESCIA MOBILITÀ CON IL COMUNE E CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
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II.1.2. BRESCIA TRASPORTI
A. Profili societari e di governance
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Il capitale azionario di Brescia Trasporti è posseduto per il 100% da Brescia Mobilità. Brescia Trasporti è controllata, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile9, da Brescia Mobilità ed è soggetta a “direzione e coordinamento unitari”, ai sensi dell’art. 2497-bis10 del Codice Civile. In relazione a tale posizione, Brescia Trasporti potrà intrattenere rapporti di scambio di beni e servizi con qualsiasi Società del Gruppo a condizioni di “vantaggi compensativi”. Nell’ambito e nei limiti e condizioni di tali attività, l’Amministratore Unico non sarà in posizione di “conflitto di interessi”.
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Sul SITO, sezione “Società Trasparente”, è possibile prendere visione dello Statuto – modificato, nel corso del 2017, per adeguarlo alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 - nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la cui composizione si rinvia al SITO, Sezione “Società Trasparente”.
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
Brescia Trasporti svolge attività di pubblico interesse e, in particolare, ha per oggetto sociale:
a. l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto in genere ed, in particolare, di interesse regionale e locale così come definiti dal D.Lgs. 422/97 e norme di legge successive;
b. la produzione, la trasformazione e la vendita di energia elettrica, nonché l’attività di officina elettrica.
Essa potrà inoltre svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, comprese le assunzioni di mutui industriali, mobiliari ed immobiliari, prestare garanzie a favore di terzi, assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese o consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto ritenuto necessario, opportuno o utile dall'Organo Amministrativo per il miglior conseguimento dello scopo nonché nei limiti di cui alle Leggi 1/91 e 197/91.
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II.1.3. METRO BRESCIA
A. Profili societari e di governance
9 Cfr. nota 7.
10 Cfr. nota 8.
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Il capitale di Metro Brescia è posseduto:
- al 51% da Brescia Mobilità S.p.A.
- al 24,5% da Astaldi S.p.A.
- al 19,8% da Ansaldo Sts S.p.A.
- al 4,7% da Ansaldobreda S.p.A.
Metro Brescia è soggetta a direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile11, di Brescia Mobilità.
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Sul SITO, sezione “Società Trasparente”, è possibile prendere visione dello Statuto – modificato, nel corso del 2017, per adeguarlo alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 - nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
È stato altresì nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la cui composizione si rinvia al SITO, Sezione “Società Trasparente”.
B. Oggetto Sociale e attività di pubblico interesse
Metro Brescia è stata costituita nel 2012 per l’esercizio dei trasporti pubblici urbani attraverso la gestione della metropolitana. La società svolge attività di pubblico interesse e, in particolare, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa; il tutto ai fini dell’esecuzione della mobilizzazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria e straordinaria e
11 Ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile (“Responsabilità”): “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.
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della gestione del primo lotto funzionale Prealpino – X. Xxxxxxx della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, denominata Metrobus12.
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II.1.4. OMB INTERNATIONAL
A. Profili societari e di governance
OMB International è una società a responsabilità limitata con un unico socio: il 100% delle quote è di proprietà di Brescia Mobilità che esercita direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 249713 del Codice Civile.
L’Assemblea Straordinaria ha deliberato, in data 27.10.2016, la liquidazione di OMB International provvedendo, contestualmente, alla nomina di un liquidatore ed adempiendo a quanto previsto dall’art. 2487 bis del Codice Civile (“Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti”).
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Sul SITO, sezione “Società Trasparente”, è possibile prendere visione dello Statuto – modificato per adeguarlo alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 - nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
Era stato nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rimasto in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016.
B. Oggetto Sociale
OMB International ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore delle lavorazioni e costruzioni metalliche e loro commercializzazione nel settore del trattamento, selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti14. Come sopra anticipato a tutt’oggi OMB International è una società in
12 La società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all’oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere in Italia ed all’estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l’accettazione d’avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla Legge e strettamente funzionali al conseguimento dell’oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
13 Cfr. nota 11.
14 Per il dettaglio delle attività oggetto dello Statuto di OMB International, si rinvia allo Statuto pubblicato sul SITO, nella Sezione “Società Trasparente”.
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liquidazione che non svolge, quindi, alcuna attività produttiva e commerciale. Dall’1.01.2016, OMB International non ha alcun Dirigente. Dall’1.01.2016 non è presente alcun dipendente in organico.
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II.2. IL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ
In ottemperanza alle previsioni statutarie riportate ai precedenti §, e per evidenti vantaggi in termini di efficacia e significativi risparmi a livello di Gruppo, le società del Gruppo hanno stipulato tra di loro contratti di servizio, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di beni e servizi a condizioni di “vantaggi compensativi”.
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II.3. L’ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Di seguito si riportano i funzionigrammi, l’elenco dei Dirigenti ed il numero dei dipendenti alla data del 31.12.2017 delle singole Società del Gruppo.
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FIGURA 2: FUNZIONIGRAMMA BRESCIA MOBILITÀ
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FIGURA 3: ELENCO DIRIGENTI BRESCIA MOBILITÀ
Alla data del 31.12.2017 sono presenti 140 dipendenti per Brescia Mobilità.
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FIGURA 4: FUNZIONIGRAMMA BRESCIA TRASPORTI
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FIGURA 5: ELENCO DIRIGENTI BRESCIA TRASPORTI
Alla data del 31.12.2017 sono presenti 452 dipendenti per Brescia Trasporti.
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FIGURA 6: FUNZIONIGRAMMA METRO BRESCIA
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FIGURA 7: ELENCO DIRIGENTI METRO BRESCIA
Alla data del 31.12.2017 sono presenti 136 dipendenti per Metro Brescia.
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III. TITOLO TERZO - IL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
III.1. IL P.T.P.C., 1°, 2° E 3° AGGIORNAMENTO
III.1.1. Il P.T.P.C. ed il 1° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
Le Società del Gruppo, al fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Legge 190/2012, al P.N.A. 2013 ed alle ulteriori normative vigenti in materia, sia pur nei limiti di quanto ad esse applicabili ai sensi delle normative medesime, hanno adottato, nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017 (“P.T.P.C.”) – pubblicato sul Sito, nella sezione “Società Trasparente”, “Altri Contenuti - Prevenzione della
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corruzione” – quale principale sistema di controllo interno e di prevenzione. Tenuto conto delle finalità sottese alla disciplina di cui alla L. 190/2012 e considerati i rapporti tra le quattro Società del Gruppo, di cui si è trattato al precedente Titolo Secondo, si è ritenuto necessario, nonché opportuno, procedere alla redazione di un unico Piano, applicabile a tutte le Società del Gruppo medesimo.
Il P.T.P.C. ha definito gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare alle Società del Gruppo l’applicazione puntuale delle disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e all’illegalità con la finalità: (i) di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
(ii) di aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione; (iii) di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
È stata fornita l’indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di specificità dei rischi15. Sul tema, si evidenzia che l’attuazione di strategie mirate a prevenire fenomeni corruttivi discende dall’implementazione di un sistema di analisi e gestione del rischio16 e da un processo cd. di “risk management”17, quale sistema fondato su una metodologia logica e sistematica che consente, attraverso successivi step, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività. L’utilizzazione dei modelli aziendalisti di “risk management” offre la possibilità di passare da un sistema punitivo ad un sistema basato sulla cultura della prevenzione e sulla previsione degli errori. Tale è la ratio sottesa all’impianto anticorruzione di cui alla L. 190/2012 che, rafforzando le politiche di prevenzione, consente il passaggio da un approccio diretto alla sola repressione dei fenomeni corruttivi ad una maggiore attenzione alla fase della prevenzione, promuovendo l’integrità come modello di riferimento. Il P.T.P.C. è stato per le Società del Gruppo la prima attuazione della L. 190/2012 ed è stato proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di cui si tratterà al successivo § III.4.1., agli organi amministrativi delle singole Società del Gruppo per la relativa condivisione ed approvazione.
15 L’art. 1, co. 9, della L. 190/2012 prevede, nella sua attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. 97/2016 che “Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a- bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.
16 Per “rischio” si intende, in termini generali, la probabilità di accadimento di eventi negativi che possono comportare perdite o danni per l’organizzazione e per le persone coinvolte; tenuto conto dell’impianto normativo di cui alla L. 190/2012, per rischio, nella fattispecie, si intende l’eventualità che si possano verificare fenomeni corruttivi.
17 Con tale espressione si intende il processo con cui, ai diversi livelli di organizzazione, si possono identificare eventi rischiosi, di diversa natura, la cui realizzazione può, in qualche modo, compromettere il conseguimento degli obiettivi prefissati. Ciò presuppone una stima del rischio stesso, sulla base di appositi indicatori, in grado di evidenziare la probabilità che l’evento si verifichi e l’impatto che l’evento può generare.
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In esso, l’analisi e la gestione del rischio è stata articolata nelle seguenti fasi:
(i) analisi del contesto: diretta ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo si potesse verificare nel contesto preso in esame, composto da:
a. analisi del contesto esterno;
b. analisi del contesto interno;
c. mappatura dei processi;
(ii) valutazione del rischio: fase nella quale il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità e le possibili misure correttive e preventive, articolato in:
a. identificazione degli eventi rischiosi;
b. analisi del rischio;
c. ponderazione del rischio;
(iii) trattamento del rischio: fase nella quale vengono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi; l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
a. efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
b. sostenibilità economica ed organizzativa delle misure;
c. adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione;
(iv) monitoraggio del P.T.P.C. e delle misure:
a. monitoraggio del P.T.P.C.;
b. monitoraggio sull’attuazione delle misure.
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Il 1° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2016-1018 (“1° Aggiornamento del P.T.P.C.”) – pubblicato sul Sito, nella sezione “Società Trasparente”, “Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione” – è stato il risultato di una generale rivisitazione del P.T.P.C., secondo i contenuti ivi indicati.
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III.1.2. Il 2° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
Il 2° Aggiornamento relativo al triennio 2017 – 2019 (“2° Aggiornamento del P.T.P.C.”) – pubblicato sul Sito, nella sezione “Società Trasparente” “Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione” – è stato il risultato di una rivisitazione del 1° Aggiornamento del P.T.P.C. a seguito sia delle novità normative intervenute nel corso del 2016, nonché degli atti emanati dall’A.N.A.C., sia di una valutazione in merito all’attuazione delle misure di prevenzione previste nel 1° Aggiornamento. In particolar modo, importanti sono stati soprattutto l’approvazione definitiva da parte dell’A.N.A.C. del P.N.A. 2016 e l’emanazione
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del D.Lgs. 97/2016 che ha abrogato il secondo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che prevedeva l’obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. Ciò ha portato a dedicare l’intero Titolo Undicesimo del 2° Aggiornamento del P.T.P.C. alla materia della trasparenza.
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IIII.1.3. Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. delle Società del Gruppo
Il presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2018 – 2021, è il risultato di una rivisitazione del 2° Aggiornamento del P.T.P.C., a seguito:
(i) delle indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall’A.N.A.C. nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(ii) delle modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(iii) delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell’esito dell’attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(iv) delle misure di prevenzione previste nel 2° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(v) degli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti dal Comune.
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III.2. DESTINATARI DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. - OBBLIGATORIETÀ
Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. è diretto:
a) ai componenti i Consigli di Amministrazione di Brescia Mobilità e di Metro Brescia;
b) all’Amministratore Unico di Brescia Trasporti;
c) al Direttore Generale di Brescia Mobilità, di Brescia Trasporti e di Metro Brescia;
d) al Liquidatore di OMB International;
e) ai Collegi Sindacali di Brescia Mobilità, di Brescia Trasporti, di Metro Brescia;
f) al Sindaco Unico di OMB International;
g) alle Società di Revisione di Brescia Mobilità, di Brescia Trasporti, di Metro Brescia e di OMB International;
h) ai Dirigenti, ai Responsabili ed a tutti i prestatori di lavoro delle Società del Gruppo, sia come dipendenti sia come collaboratori;
i) a tutti i consulenti e/o affidatari e/o fornitori che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per le Società del Gruppo;
j) agli Organismi di Vigilanza ex X.Xxx. 231/2001 di Brescia Mobilità, di Brescia Trasporti e di Metro Brescia;
k) ai contraenti delle Società del Gruppo quale controparte di contratti attivi e passivi per le Società stesse (locazioni immobili, compravendita immobili, cessione partecipazioni sociali, etc.).
Tali soggetti sono tenuti all’osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel 3° Aggiornamento del P.T.P.C.
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III.3. VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
Il presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. è stato approvato:
- da Brescia Mobilità, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2018;
- da Brescia Trasporti, con Atto dell’Amministratore Unico del 26.01.2018;
- da Metro Brescia, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018;
- da OMB International, con atto di approvazione del Liquidatore del 26.01.2018.
Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. ha validità ed efficacia per il periodo 2018-2020 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della L. 190/2012, è necessario procedere con i successivi aggiornamenti che devono tener conto dei seguenti fattori:
(i) dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni e le attività delle Società del Gruppo;
(ii) delle modifiche societarie e/o organizzative delle Società del Gruppo;
(iii) delle modifiche normative e regolamentari che riguardano i reati considerati nel 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e/o che impongono ulteriori adempimenti e/o che determinano l'esigenza di modificare il contenuto dello stesso;
(iv) delle eventuali modifiche al P.N.A. 2016/2017, dei nuovi indirizzi e delle direttive, anche da parte dell’A.N.A.C., che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della L. 190/2012;
(v) dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non siano stati considerati in fase di predisposizione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(vi) delle modifiche intervenute nelle misure predisposte dalle Società del Gruppo per prevenire il rischio di corruzione;
(vii) degli aggiornamenti dei Modelli ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalle Società del Gruppo, allorché impattino sui contenuti del 3° Aggiornamento del P.T.P.C.;
(viii) degli esiti dell’attuazione delle misure previste nel presente documento.
Come previsto dal co. 10 dell'art. 1 della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, inoltre, a proporre agli organi amministrativi delle Società del Gruppo la modifica del presente documento qualora fossero accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il responsabile della prevenzione della corruzione potrà, inoltre, proporre modifiche al 3° Aggiornamento del P.T.P.C. qualora ritenga che
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circostanze esterne o interne alle Società del Gruppo possano ridurre l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione.
I successivi aggiornamenti seguono la stessa procedura applicata per l’adozione del P.T.P.C. e dei primi due aggiornamenti già approvati negli anni precedenti: tutti i documenti sono pubblicati sul SITO, sezione “Società Trasparente” “Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione”. Dell’adozione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e dei relativi successivi aggiornamenti verrà data comunicazione, con contestuale consegna, a tutti i soggetti elencati al precedente § III.2. a mezzo E-mail personale o altre efficaci forme di comunicazione, con la previsione dell’obbligo di rispettarne i contenuti. Analogamente per coloro che inizieranno l’attività lavorativa presso le Società del Gruppo e per tutti i contratti che verranno stipulati dalle Società del Gruppo con consulenti e/o affidatari e/o fornitori, a qualsiasi titolo, in epoca successiva all’adozione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. verrà inoltre trasmesso al Comune ed agli organi competenti.
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III.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
III.4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
L’art. 1, co. 7, della L. 190/2012 individua nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto preposto all’implementazione della strategia della prevenzione della corruzione a livello decentrato cui sono affidate le funzioni ed i compiti specificati nella circolare del D.F.P. 1/2013, riassunti nel
P.N.A. 2013 ed ulteriormente richiamati nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, nel P.N.A. 201618 e nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017.
18 Nello specifico, al responsabile della prevenzione della corruzione spettano le seguenti attribuzioni:
a) elaborare la proposta di piano triennale della prevenzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all’adozione dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione;
b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
c) verificare l’efficace attuazione del piano triennale della prevenzione e la sua idoneità;
d) proporre modifiche al piano triennale della prevenzione in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
e) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
f) coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
g) verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è maggiore il rischio che siano commessi reati di corruzione;
h) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
i) segnalare fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività: tale segnalazione verrà fatta al dirigente preposto all’ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se si tratta di un dirigente, ed all’ufficio procedimenti disciplinari affinché venga attivata l’azione disciplinare in modo tempestivo;
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Come previsto dall’art. 1, co. 14, della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente una relazione indicando i risultati dell’attività svolta e l’efficacia delle misure di prevenzione adottate, con particolare riferimento alla gestione dei rischi, alla formazione, alla necessità di eventuali integrazioni al piano stesso o al Codice Etico, alle sanzioni previste nel caso di violazioni. Tale documento viene pubblicato sul sito web dell’Amministrazione e trasmesso all’organo di indirizzo politico della stessa. Qualora quest’ultimo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile è chiamato a riferire sull’attività svolta.
Dalle modifiche apportate dal X.Xxx. 97/2016 risulta l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti di tutta la struttura. Tale responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’Amministrazione o dell’Ente ed alla responsabilità del responsabile si affianca con maggiore decisione quella dei soggetti che, in base alla programmazione del piano, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Come delineato dall’A.N.A.C. nel P.N.A. 2016, il responsabile deve poter effettivamente esercitare poteri di programmazione, di impulso e di coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione ed all’attuazione delle misure di prevenzione.
In tale complessivo quadro, si leggono le ulteriori disposizioni del P.N.A. 2016 che, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni Amministrazione o Ente, richiede la necessità della costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione o dell’Ente (quali, ad esempio, i controlli interni, le strutture di audit, etc.).
L’importanza del ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione, al quale attribuire anche i compiti di responsabile della trasparenza, viene ribadito anche nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017 con riferimento alle società in controllo pubblico. A tale soggetto devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure e di proposta di integrazioni o modifiche delle stesse se ritenuto opportuno.
***
j) presentare comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, affinché venga attivata in modo tempestivo l’iniziativa di accertamento del danno erariale;
k) informare la Procura della Repubblica o un ufficiale di polizia giudiziaria di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato e darne tempestiva informazione all’autorità nazionale anticorruzione.
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Tenuto conto del riportato quadro normativo, al fine di attuare le norme contenute nella L. 190/2012, nel 2014, è stato nominato per le Società del Gruppo, quale responsabile della prevenzione della corruzione con funzioni anche di responsabile della trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nelle rispettive originarie formulazioni, l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, responsabile della Segreteria C.d.A. e dell’Ufficio Legale di Brescia Mobilità (d’ora in poi “Responsabile Prevenzione” e/o “Responsabile” e/o “Responsabile Trasparenza”). Il nominativo del Responsabile Prevenzione ed i recapiti sono pubblicati sul SITO, sezione “Società Trasparente”.
In merito alle indicazioni date dall’A.N.A.C. nel P.N.A. 2016, in ordine alle strutture aziendali di supporto del Responsabile, il servizio Internal Auditing delle Società del Gruppo, già nel corso del primo anno di vigenza del P.T.P.C., ha collaborato ed operato in stretto contatto con il Responsabile Prevenzione per implementare, all'interno del Piano Internal Auditing 2015, i controlli previsti nel P.T.P.C. Per il primo ciclo di controlli, il servizio Internal Auditing è stato affiancato da un rappresentante dell’Ufficio Legale di Brescia Mobilità che ha chiarito ai colleghi auditati le finalità e le tematiche sottese ai controlli. Gli audit si sono completati entro il mese di novembre 2015 indicando, in pochi casi, margini di miglioramento. Attività prese immediatamente in carico dai diretti interessati e, comunque, completati entro la fine dell’anno. Degli esiti di tali audit si è tenuto conto nell'ambito del 1° Aggiornamento del P.T.P.C.
Del pari, nel 1° Aggiornamento del P.T.P.C. è stata confermata tale misura: il servizio Internal Auditing delle Società del Gruppo ha implementato, all’interno del Piano Internal Auditing 2016, i controlli previsti nel 1° Aggiornamento del P.T.P.C., concludendo gli audit entro il mese di novembre 2016. I risultati di tale attività sono stati comunicati al Responsabile Prevenzione che ne ha tenuto conto nell’ambito della redazione del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.
La misura è stata confermata anche nel 2° Aggiornamento del P.T.P.C.: i controlli in esso previsti sono stati inseriti anche nel Piano Internal Auditing 2017; gli audit si sono conclusi nel mese di novembre 2017. Il Responsabile del servizio Internal Auditing delle Società del Gruppo ha trasmesso al Responsabile, oltre alla propria relazione annuale, una nota contenente le proprie osservazioni ai fini dell’aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza.
Tenuto conto della rilevanza e dell’importanza di tale attività, sia in termini di collaborazione sia di supporto svolta dall’Ufficio Internal Auditing, essa viene confermata anche per il periodo di vigenza del 3° Aggiornamento del P.T.P.C., fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni che potranno essere assunte dagli organi competenti delle Società del Gruppo al fine di implementare l’ufficio dedicato allo svolgimento delle attività del Responsabile.
Premesso quanto sopra, gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione per il triennio 2018-2020 attribuiti al Responsabile sono i seguenti:
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(i) il costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della corruzione con l’obiettivo di sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne delle Società del Gruppo e di incrementare la qualità dell’azione aziendale;
(ii) il costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata dall’A.N.A.C., in materia di prevenzione della corruzione.
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III.4.2. I Referenti – I “Referenti Anticorruzione e Trasparenza” del Responsabile Prevenzione e Trasparenza
Sebbene la L. 190/2012, prevedendo la nomina di un responsabile della prevenzione e della corruzione, abbia inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità della complessa azione di anticorruzione, le linee di indirizzo e tutti gli atti emanati in materia da parte dell’A.N.A.C. stabiliscono che il piano triennale di prevenzione della corruzione debba prevedere il coinvolgimento, al fine dell’individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione, di ulteriori soggetti. Con l’Aggiornamento del P.N.A. 2013 sono state specificate le figure che intervengono nel processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, integrando così quanto già indicato nel P.N.A. 2013 e nella circolare del D.F.P. 1/2013.
È rimessa alla valutazione delle singole Amministrazioni o Enti l’eventuale individuazione di referenti. Essi possono agire su richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione che rimane, comunque, il riferimento per la politica di prevenzione nell’ambito dell’Amministrazione e per le eventuali sanzioni che ne dovessero derivare. I referenti sono inoltre chiamati a concorrere, insieme al responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ed a monitorare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. Come indicato nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, la collaborazione dei referenti è di fondamentale importanza: solo attraverso il loro coinvolgimento è, infatti, possibile l’individuazione e la programmazione delle misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ognuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.
Il P.N.A. 2016 conferma le indicazioni previste nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 con riferimento al ruolo ed alle responsabilità di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla programmazione, all’adozione, all’attuazione ed al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, sebbene, come sopra esposto, con il sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all’adozione ed all’attuazione delle misure di prevenzione.
Particolari obblighi sono incardinati in capo ai dirigenti ai quali è richiesto: (i) di partecipare al processo di gestione del rischio nell’ambito dei settori di rispettiva competenza; (ii) di fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato
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il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; (iii) di provvedere al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell’ufficio a cui sono preposti, richiedendo/disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del piano di prevenzione, sussiste la responsabilità dei dirigenti, ove il responsabile della prevenzione della corruzione dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull’osservanza del piano.
Come del pari importante è il ruolo degli organi di indirizzo nelle Amministrazioni e negli Enti in quanto essi dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, quale la nomina del Responsabile e l’adozione del piano di prevenzione e dei successivi aggiornamenti. Tali organi devono porre particolare attenzione e partecipare attivamente all’individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Essi, inoltre, hanno potere decisionale in merito all’introduzione di modifiche organizzative necessarie per garantire che il Responsabile svolga le sue funzioni in modo autonomo ed effettivo.
Tenuto conto del riportato quadro normativo si è proceduto, per le finalità di cui al presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C., a coinvolgere sia gli organi di indirizzo delle Società del Gruppo sia il Liquidatore di OMB International sia i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici/aree delle Società del Gruppo quali referenti (“Referenti”) delle Società del Gruppo.
Nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017 si precisa che nei casi di società appartenenti ad un gruppo societario, qualora sia stata predisposta un’unica programmazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, le singole società del gruppo sono comunque tenute a nominare almeno un referente del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Tenuto conto del riportato quadro normativo, considerato che le Società fanno parte del Gruppo Brescia Mobilità, si è proceduto a nominare un soggetto che sia il referente del Responsabile all’interno di ognuna delle società controllate sia per ciò che concerne la prevenzione della corruzione sia per ciò che concerne l’attuazione della trasparenza. Tali soggetti, denominati nel presente documento al plurale “Referenti Anticorruzione e Trasparenza”, e, al singolare “Referente Anticorruzione e Trasparenza”, sono:
- per Brescia Trasporti: Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- per Metro Brescia: Xxx. Xxxxx Xxxxx.
Per OMB International, tenuto conto dello stato di liquidazione e della mancanza di dipendenti, Referente Anticorruzione e Trasparenza è il Liquidatore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Sia per Brescia Mobilità sia per Brescia Trasporti sia per Metro Brescia sia per OMB International rimane fermo quanto deliberato dai rispettivi organi amministrativi nel 2017 in ordine alla nomina della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, addetta all’Ufficio Segreteria C.d.A. e Legale di Brescia Mobilità ed all’ufficio del Responsabile, quale sostituta dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, in caso di sua assenza prolungata, per la funzione di
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responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza e per lo svolgimento delle specifiche attività di cui alla normativa vigente in materia.
***
III.4.3. I Dipendenti ed i Collaboratori
Al fine di perseguire più efficacemente le finalità di cui alla L. 190/2012, tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, dell’Amministrazione/Ente, sono parte attiva nel processo di prevenzione dei fenomeni della corruzione. Pertanto, i dipendenti sono tenuti non solo ad osservare puntualmente le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successivi aggiornamenti, ma anche a partecipare attivamente:
a) al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;
c) in sede di attuazione di tali misure.
Essi, inoltre, sono tenuti a segnalare al proprio dirigente e/o responsabile e/o all’ufficio personale le situazioni di illecito o i casi di personale in conflitto di interessi. Del pari, anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti non solo a rispettare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successi aggiornamenti, ma anche a collaborare con il Responsabile ed a segnalare allo stesso le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.
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In attuazione di tali principi, anche tutti i dipendenti (“Dipendenti”) e tutti i collaboratori (“Collaboratori”) delle Società del Gruppo sono tenuti ad osservare puntualmente le misure contenute nel presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e ad adempiere gli obblighi di partecipazione e di segnalazione sopra indicati.
*** *** ***
IV. TITOLO QUARTO – LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
IV.1. IL MODELLO DEL “RISK MANAGEMENT”
Come sopra esposto, il P.T.P.C. è stato lo strumento attraverso il quale le Società del Gruppo hanno individuato la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed ha richiesto l’analisi del livello di esposizione delle Società medesime al rischio di corruzione19. Presupposto fondamentale del
19 L’art. 1, co. 5, della L. 190/2012 prevede che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
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P.T.P.C. ed elemento costitutivo del medesimo è stato l’elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. Tale mappatura è avvenuta attraverso le seguenti operazioni:
1) individuazione delle attività svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale e di responsabilità delle Società del Gruppo e ritenute a rischio;
2) analisi e valutazione del grado di rischio anche sulla base di fattori di contesto o ambientali;
3) rilevazione delle attività maggiormente esposte a rischio corruzione.
Ed infatti, l’intero impianto normativo di prevenzione della corruzione è sostanzialmente ispirato ai modelli aziendalisti di “risk management”. La L.190/2012, infatti, sia pur implicitamente, definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni/Enti sono, per loro stessa natura, esposte, a prescindere dall’esistenza o meno di buone prassi e di comportamenti eticamente rilevanti. Gli allegati 1 e 6 del P.N.A. 2013 trattano, specificatamente, della gestione del rischio individuando, quali principi su cui fondare l’analisi, quelli desunti dai Principi e dalle Linee Guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”20.
***
Premesso ciò, l’Aggiornamento del P.N.A. 2013 ha dedicato un approfondimento specifico alle fasi nelle quali si articola il processo di gestione del rischio con delle “correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione.
Il P.N.A. 2016 ha precisato che rimane ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, come integrato dall’Aggiornamento del P.N.A. 2013, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche ed alle loro caratteristiche.
Le Linee Guida A.N.A.C. 2017 indicano che per quanto attiene alla gestione del rischio rimane ferma l’indicazione, non vincolante, contenuta nel P.N.A. 2016, nonché nei principi e nelle Linee Guida UNI ISO 37001:2016. Quest’ultima specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, metter in atto e mantenere aggiornato il sistema di prevenzione della corruzione che può essere a sé stante oppure integrato in un sistema di gestione complessivo. Il
rischio; […]”. Il successivo co. 8 del medesimo articolo stabilisce che “[…] L’'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. […]”
20 I principi UNI ISO 31000 2010 sono i seguenti: a) la gestione del rischio crea e protegge il valore, b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale, d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza, e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva, f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili, g) la gestione del rischio è “su misura”, h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali, i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva, j) la gestione del rischio è dinamica, k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.
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documento UNI ISO 37001:2016 si rivolge a piccole, medie o grandi organizzazioni indipendentemente dal settore in cui esse operano, proprio perché i requisiti in esso contenuti sono generici ed applicabili indipendentemente dal tipo, dimensioni o natura dell’attività svolta.
Il documento UNI ISO 37001:2016 parte dal presupposto che il rischio di corruzione non può essere completamente sradicato ma le indicazioni da esso fornite possono essere utili ad attuare delle misure che possano prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi o affrontarli qualora essi si siano verificati.
Il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. conferma quindi la modalità con la quale era stata fatta l’analisi del rischio nel P.T.P.C., nel 1° e nel 2° Aggiornamento del P.T.P.C., attraverso l’individuazione e la descrizione delle principali fasi del processo di gestione del rischio.
La prima fase, definita “Analisi del contesto”, permette di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione/Ente per via della specificità dell’ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.
L’analisi non può prescindere dalla valutazione di due contesti:
- analisi del contesto esterno: l’obiettivo è quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente in cui l’Amministrazione/Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno (come il territorio di riferimento, le relazioni, le possibili influenze con i portatori o con i rappresentanti di interessi esterni); è necessario selezionare le informazioni più rilevanti ai fini dell’identificazione ed analisi dei rischi e, conseguentemente, all’individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche;
- analisi del contesto interno: si considerano gli aspetti legati all’organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio della corruzione ed è utile per evidenziare il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità dell’Amministrazione/Ente; l’obiettivo è analizzare tutta l’attività svolta, identificando le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
Il P.N.A. 2013 aveva focalizzato questo tipo di analisi sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”21 che l’Aggiornamento al P.N.A. 2013 ha, insieme ad altre aree specificatamente indicate22, denominato “aree generali”. Ma è richiesto ad ogni Amministrazione/Ente di individuare anche le ulteriori “aree di rischio specifiche”, in considerazione degli ambiti particolari di attività svolti.
21 P.N.A. 2013, All. 1, par. B.1.1. Le quattro “aree di rischio obbligatorie” sono:
- processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
22 Aggiornamento del P.N.A. 2013, par. 6.3, “A questo fine è utile chiarire che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
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Questa fase porta ad ottenere la “Mappatura dei processi”, un modo “razionale” di individuare e rappresentare le attività svolte dall’Ente con carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e che deve tener conto anche della dimensione organizzativa dell’Amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili e dell’esistenza o meno di una base di partenza. La mappatura conduce ad ottenere un elenco dei processi, dei quali è necessario fornire una descrizione e rappresentazione, tenendo conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura; come indicato nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 “La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività”.
L’Aggiornamento al P.N.A. 2013 prevede che la successiva fase di “Valutazione del rischio”, quale ulteriore fase del processo di gestione del “risk management”, sia uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell’individuazione dei fenomeni corruttivi. Essa, infatti, è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui esso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive. Essa è il processo attraverso cui, partendo dall’individuazione delle aree funzionali dell’organizzazione, si procede alla valutazione ed alla classificazione della natura e dell’entità del rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi. Si compone, come previsto nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, nei seguenti momenti:
- identificazione degli eventi rischiosi, per verificare quali eventi di natura corruttiva potrebbero, anche in linea ipotetica, verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’Amministrazione/Ente;
- analisi del rischio: l’obiettivo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; l’analisi è essenziale per:
o comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli;
o definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi;
- ponderazione del rischio ha l’obiettivo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera. Essa può anche portare alla decisione di non sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.
Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi ed i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l’insufficienza, se sia necessario procedere all’individuazione di misure preordinate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel processo di “risk management” tale fase corrisponde al cd. “Trattamento al rischio”, che è diretto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Tale impostazione è confermata nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, là dove si
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso”.
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prevede che le misure non devono essere proposte in modo astratto, ma devono essere progettate e scadenziate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse.
Nel P.N.A. 2013 si fornivano indicazioni circa le misure “obbligatorie”, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e le misure “ulteriori”, che potevano essere inserite nei piani anticorruzione a discrezione dell’Amministrazione. Dopo aver valutato i primi esiti sui monitoraggi condotti dall’A.N.A.C. sulla qualità dei P.T.P.C. adottati, la stessa Autorità, con l’Aggiornamento del P.N.A. 2013, fornendo un elenco delle tipologie delle principali misure, ha ritenuto opportuno distinguere tra le “misure generali”, caratterizzate per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera Amministrazione/Ente e le “misure specifiche”, caratterizzate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
Nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 si precisa inoltre che l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:
- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
- sostenibilità economica ed organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.
Le misure così individuate devono essere adeguatamente programmate ed indicata almeno la tempistica, intesa come l’indicazione dei vari passaggi con cui l’Amministrazione intende adottare le misura ed i soggetti responsabili, cioè gli uffici destinatari dell’attuazione della misura stessa, gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.
L’ultima fase descritta nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 riguarda il “Monitoraggio”, inteso sia come monitoraggio di tutte le fasi di gestione del rischio, sia come monitoraggio sull’attuazione delle misure.
Nel presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. si precisa inoltre che la voce “Monitoraggio” deve essere intesa sia come monitoraggio di tutte le fasi di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti o processi tralasciati nella mappatura, sia come monitoraggio sull’attuazione delle misure, in modo da consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse. Il termine “Monitoraggio” sottintende inoltre la possibilità di acquisire dati oggettivi che presidiano un processo, rendendone misurabile i relativi aspetti, anche attraverso la documentazione fornita dai soggetti responsabili per l’attuazione delle misure specifiche.
Il P.N.A. 2016 conferma le indicazioni già previste nel P.N.A. 2013 e nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013: le misure di prevenzione della corruzione devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili ed è necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione del monitoraggio ed i relativi termini.
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FIGURA 8 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012 (Fonte: elaborazione Formez23)
Tale impostazione ha trovato conferma nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 a cui il P.N.A. 2016 rinvia per quanto attiene alla metodologia di analisi e valutazione dei rischi.
23 La Corruzione – Analisi e gestione del rischio di fallimento etico; Formez PA 2013
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FIGURA 9: FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Fonte: Aggiornamento del P.N.A. 2013)
Secondo quanto previsto nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, a tali fasi vanno aggiunte, in linea con le indicazioni della richiamata norma internazionale UNI ISO 31000:2010, le fasi trasversali della comunicazione e consultazione nonché del monitoraggio e riesame.
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IV.2. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 3° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.
Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione per le Società del Gruppo sono state poste in essere anche per il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. dal Responsabile Prevenzione con l'ausilio dei soggetti delle Società medesime dallo stesso individuati a tal fine. Come anticipato al precedente Titolo Terzo, infatti, gli Organi Amministrativi, i Referenti, i Dipendenti ed i Collaboratori di tutte le Società del Gruppo sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, con il Responsabile Prevenzione, nell’attività di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nelle Società del Gruppo, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, al rispetto dei principi e delle regole di cui al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, al rispetto ed alla vigilanza sulle incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016, al rispetto di ogni altra disposizione della L. 190/2012.
La seguente TAVOLA 1 riporta l’indicazione dei soggetti responsabili delle diverse fasi di elaborazione, aggiornamento ed attuazione del 3° Aggiornamento
P.T.P.C. delle Società del Gruppo.
FASE | ATTIVITÀ | SOGGETTI RESPONSABILI |
Elaborazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. | Promozione e coordinamento del processo di elaborazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. | Responsabile Prevenzione |
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Individuazione del contenuto del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. | • Responsabile Prevenzione • Referenti | |
Redazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e dei successivi aggiornamenti | Responsabile Prevenzione | |
Valutazione e/o Adozione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. e successivi aggiornamenti | • Valutazione e/o Adozione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. • Valutazione e/o Adozione dei successivi aggiornamenti del P.T.P.C. | • Consiglio di Amministrazione Brescia Mobilità • Amministratore Unico Brescia Trasporti • Consiglio di Amministrazione Metro Brescia • Liquidatore di OMB International • Collegio Sindacale di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Metro Brescia, per quanto di competenza • Sindaco Unico di OMB International, per quanto di competenza |
Monitoraggio sull’attuazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. | Attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure, sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione | • Responsabile Prevenzione/Responsabile Trasparenza • Referenti, ciascuno per quanto di competenza • Collegio Sindacale di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Metro Brescia, per quanto di competenza • Sindaco Unico di OMB International, per quanto di competenza • Organismo di Vigilanza di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e Metro Brescia, per quanto di competenza • Internal Auditing delle Società del Gruppo, per quanto di competenza |
Audit sul sistema della trasparenza e della prevenzione della corruzione | Ufficio Internal Auditing delle Società del Gruppo |
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IV.3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO INTERNO ED ESTERNO
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L’analisi del contesto rappresenta, come visto, il punto di partenza del complesso processo di gestione del rischio. Tale analisi, come risulta dall’Aggiornamento del P.N.A. 2013, rappresenta la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Ente per via della specificità dell’ambiente in cui esso opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Tale fase, infatti, coincide con l’identificazione dell’oggetto dell’analisi sia da un punto di vista strettamente oggettivo sia da un punto di vista soggettivo. Sul tema, oltre a rinviare a quanto previsto al Titolo Secondo del presente documento, avuto riguardo, in particolare, all’organizzazione delle Società del Gruppo ed alle relazioni tra le stesse, appare necessario, anche alla luce delle indicazioni rese dall’Aggiornamento del P.N.A. 2013, la cui impostazione è stata confermata nel P.N.A. 2016, avere riguardo al contesto territoriale in cui operano tali Società.
A tal proposito, ai fini della predisposizione del presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. si ha avuto anche riguardo alla “Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Anno 2015)” (Doc. XXXVIII, n. 4, comunicata alla Presidenza il 4.01.2017, Tomo I - pag. 338 e ss.). Di seguito, si riportano alcune parti della stessa.
“Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell'influenza di rilevanti fattori, quali la collocazione geografica (vicinanza al territorio milanese e la presenza di importanti vie di comunicazione) e le particolari connotazioni economico-finanziarie del contesto (alto tenore di vita, diffuso benessere, presenza di numerose aziende, attive nel settore del turismo, edile, immobiliare, dei beni voluttuari e dell’intrattenimento, vicinanza con note località turistiche), che possono favorire anche la perpetrazione di delitti di carattere tributario o attività di reimpiego e di riciclaggio.
La provincia è interessata da proiezioni della criminalità mafiosa tradizionale, in particolare della ‘Ndrangheta, il cui scopo principale è quello di radicarsi nella realtà economica locale e legale al fine di reinventare e riciclare i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, soprattutto in quello edilizio e turistico – alberghiero o degli appalti pubblici. […] Per quanto concerne l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2015 l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto nel bresciano risultati significativi per quanto riguarda il sequestro di ben (mobili e immobili); inoltre, nello stesso anno sono state censite anche delle confische (beni mobili e immobili).
Brescia e la sua provincia si confermano un importante crocevia del traffico di stupefacenti, di approdo da altri Paesi e di smistamento verso altre province della Lombardia e altre Regioni del Nord Italia. […]”
Come indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (aggiornamento 2016 – 2018) del Comune, è inoltre necessario considerare che “[…] la Provincia di Brescia si caratterizza storicamente per la presenza maggiore dei reati economici rispetto a quelli alla persona”. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune ha inoltre richiesto alla Prefettura di Brescia un aggiornamento dei dati già in possesso del Comune stesso ai fini della valutazione del contesto esterno. La prefettura di Brescia “[…] conferma l’andamento complessivo delle fattispecie delittuose che si è attestato, da un esame comparato del numero dei reati commessi nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2014/2015, su livelli di costante decrescita (-6%)”.
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Sempre nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (aggiornamento 2016 – 2018) del Comune si trova l’identificazione dei punti di forza del contesto bresciano, ovvero di quelle situazioni che possono favorire le politiche di prevenzione. Tra queste, particolare rilevanza assumono “[…] la capacità produttiva ed una presenza industriale molto competitiva ed innovativa, associazioni industriali e commerciali/artigianali particolarmente attive. Il grado di partecipazione alla vita dell'ente da parte della cittadinanza è molto elevato. Numerose le associazioni di volontariato […] Attivi i Consigli di quartiere [...] Viva è la cultura a Brescia […] Tradizionalmente attivo il welfare cittadino che risponde in modo adeguato alle necessità delle fasce deboli della popolazione, anche se in questo periodo di crisi e con l'emergenza immigrazione è divenuto sempre più difficoltoso reperire le risorse necessarie per far fronte alle nuove e sempre più pressanti istanze di assistenza. La presenza di associazioni sul territorio che si occupano di legalità ed etica (ad esempio l'associazione Libera) e che operano in stretto collegamento con le scuole, l'amministrazione comunale e le altre associazioni attive in contesti strettamente collegati (ad. es. “Carcere e territorio”). Per contrastare le attività criminali rilevate sul territorio, anche con particolare riferimento a quelle organizzate, oltre alle attività di polizia messe in campo dalle forze dell'ordine anche in collaborazione con la specifica sezione del corpo di polizia locale, così come coordinate dal Comitato sicurezza provinciale, attivo presso la Prefettura di Brescia, è stata recentemente aperta a Brescia una sezione della DIA, anche grazie alla collaborazione del Comune di Brescia che ha messo a disposizione i locali”.
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Degli esiti dell’analisi del contesto esterno si è tenuto conto nella valutazione del rischio, per alcune aree di operatività delle Società del Gruppo, con il mantenimento di alcune misure e con la creazione di ulteriori aree, come specificato nelle successive Tavole da 3 a 29.
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IV.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di specificare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l’Amministrazione/Ente a fenomeni corruttivi.
Nel presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. si è ritenuto opportuno confermare l’analisi degli eventi a rischio come effettuata nel 1° e nel 2° Aggiornamento:
(i) nelle “aree di rischio obbligatorie” individuate dal P.N.A. 2013;
(ii) nelle ulteriori “aree di rischio generali” in aggiunta a quelle obbligatorie, come identificate nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013;
(iii) nelle “aree di rischio specifiche” delle Società del Gruppo, tenuto conto principalmente delle attività di pubblico interesse dalle stesse svolte in ragione del relativo oggetto sociale; tale analisi è stata effettuata utilizzando l’identificazione delle attività sensibili compiuta nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalle Società del Gruppo e, come indicato nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017, anche di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, se dagli stessi risulta l’esposizione dell’area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.
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La seguente TAVOLA 2 riporta le Aree di Rischio nell’ambito delle quali, pertanto, si è tenuto conto sia delle attività di pubblico interesse svolte dalle Società del Gruppo ai sensi dei rispettivi statuti sociali sia di alcune ulteriori attività che, sebbene non riconducibili espressamente alle attività di pubblico interesse, si è ritenuto di mappare in ragione dell’importanza delle stesse e dei possibili rischi ad esse inerenti:
AREA A) | A)1. Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane |
A)2. Conferimento incarichi di collaborazione | |
AREA B) | Contratti pubblici |
AREA C) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
AREA D) | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
AREA E) | Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in Joint Ventures/RTI) |
AREA F) | Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali |
AREA G) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie) |
AREA H) | Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS , Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso |
AREA I) | Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto |
AREA J) | Gestione dei contratti di vendita e delle concessioni con Clienti Pubblici e Privati |
AREA K) | Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza |
AREA L) | Affari legali e contenzioso |
AREA M) | Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
AREA N) | Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l’Organo di Revisione |
AREA O) | Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti |
AREA P) | Gestione pratiche di risarcimento danni |
AREA Q) | Attività di verifica dei titoli di viaggio e dei titoli di sosta e gestione delle sanzioni amministrative |
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AREA R) | Affidamento contratti pubblicitari e decorazione (BiciMia, autobus, pensiline, paline, spazi nei parcheggi, spazi e treni della metropolitana) |
AREA S) | Acquisizione Servizi Gran Turismo |
AREA T) | Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni |
AREA U) | Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni |
AREA V) | Gestione sistema informatico |
AREA W) | Gestione sponsorizzazioni e/o contributi |
AREA X) | Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi |
AREA Y) | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni |
AREA Z) | Assistenza tecnica ad Amministrazioni Pubbliche/Enti Locali/altre società partecipate pubbliche |
AREA AA) | Rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori |
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IV.5. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il P.N.A. 2013 definisce il “processo” come l’insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente). Così come definito, il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo ricomprendendo, fra l’altro, anche procedure di natura privatistica; come precisato nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, il procedimento amministrativo caratterizza lo svolgimento di gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni; anche l’attività degli enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è riconducibile alla tipologia del procedimento amministrativo.
Avuto riguardo alle Società del Gruppo per “mappatura dei processi” si intende, quindi, la complessa attività con cui, nell’ambito delle stesse si è proceduto, sia nella prima adozione del P.T.P.C., sia, successivamente, nel 1° e 2° Aggiornamento dello stesso, sia nel presente 3° Aggiornamento, all’individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e della/e area/aree societaria/e responsabile/i di ciascuna fase. L’esito di tale attività è un catalogo di processi che costituisce l’ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, dopo aver effettuato una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tenga conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e delle dimensioni della struttura. La finalità, come indicato nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013, è “[..] quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività”.
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Secondo le indicazioni del P.N.A. 2013, la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente. Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, occorre individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo. Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto nell’Aggiornamento del P.N.A. 2013 laddove sono maggiormente specificati gli elementi necessari per la descrizione del processo. Analoga impostazione è stata prevista nel P.N.A. 2016.
Le Linee Guida A.N.A.C. 2017 hanno confermato tale orientamento prevedendo una prima analisi del contesto e della realtà organizzativa al fine di individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi, tenendo in considerazione in prima istanza le aree generali e successivamente le aree specifiche individuate. Tale attività conduce ad ottenere un’analisi finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive e deve condurre, come già indicato precedentemente, ad una rappresentazione il più possibile completa di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’ente.
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Tale attività, già svolta in occasione dell’adozione del P.T.P.C., è stata poi oggetto di una nuova valutazione in sede di 1° e 2° Aggiornamento del
P.T.P.C. Anche in sede di redazione del presente 3 ° Aggiornamento del P.T.P.C., applicando tali criteri, si è aggiornata la tipizzazione dei rischi corruttivi inseriti nelle TAVOLE da 3 a 29 di seguito indicate. La tipizzazione dei rischi costituisce il risultato finale dell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, come precedentemente descritta. Per la mappatura dei processi è indispensabile il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali: pertanto, anche ai fini del presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C., è stato richiesto ai soggetti responsabili dei vari uffici organizzativi delle Società del Gruppo di collaborare con il Responsabile Prevenzione all’aggiornamento complessivo del rischio. Con gli stessi soggetti si è inoltre proceduto ad effettuare l’aggiornamento del rischio attraverso un processo che ha come obiettivo quello di conoscere la natura del rischio e la determinazione del livello di rischio stesso. L’analisi in esame è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare, in conclusione, un valore numerico. Per ciascuna area di rischio, si è stimato il valore della probabilità ed il valore dell’impatto sulla base di appositi criteri individuati nell’allegato tecnico del
P.N.A. 2013. Ciò in applicazione anche di quanto oggetto di attuazione in vigenza del 2° Aggiornamento del P.T.P.C.
Tale metodologia, seguita per l’analisi del rischio compiuta nel P.T.P.C., nel 1° e nel 2° Aggiornamento del P.T.P.C., viene confermata nel presente 3° Aggiornamento, anche in considerazione di quanto previsto nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017 “In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l’indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee guida UNI ISO 37001:2016”.
Nel valutare la probabilità e l’impatto sono stati considerati, sulla base della tabella di valutazione del rischio allegata al P.N.A. 2013, i seguenti fattori:
i. Indici di valutazione della probabilità
✓ discrezionalità;
✓ rilevanza esterna;
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✓ complessità del processo;
✓ valore economico;
✓ frazionabilità del processo;
✓ controlli;
ii. Indici di valutazione dell’impatto
✓ impatto organizzativo;
✓ impatto economico;
✓ impatto reputazionale;
✓ impatto organizzativo, economico e sull’immagine.
Sono state utilizzate scale di punteggi che variano da 0 a 5. Con riferimento alla probabilità, il punteggio 0 segnala una situazione in cui non esiste alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5 un’esposizione a rischio “altamente probabile”. Parallelamente, per l’impatto, il punteggio 0 indica un impatto sostanzialmente nullo, mentre il punteggio 5 un impatto “superiore”.
La valutazione complessiva del rischio è stata, quindi, determinata dal prodotto tra probabilità e impatto, con un valore massimo di esposizione al rischio pari a 25. È stata considerata una Matrice del Rischio che prevede cinque livelli di rischio differenti, catalogati in base ai punteggi ottenuti, come indicato nella seguente tabella.
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FIGURA 10 – MATRICE DEI RISCHI: LA RELAZIONE TRA LE DUE COMPONENENTI: PROBABILITÀ ED IMPATTO
La metodologia per la valutazione delle aree di rischio come sopra descritta corrisponde a quanto indicato nell’Allegato 5 del P.N.A. 2013 adattato alle esigenze funzionali delle Società del Gruppo ed alla relativa natura giuridica. Per l’attribuzione dei valori alle probabilità di rischio ed all’importanza dell’impatto sono state adottate le seguenti scale di valori.
Scala di valori e frequenza della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
Scala di valori e importanza dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
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Valutazione complessiva del rischio
Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità ed il valore medio dell’impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). Gli aggettivi associati al rischio descrivono quanto e come gli eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione delle Società del Gruppo, in termini di entità e probabilità dei danni che può causare.
Dall’analisi dei risultati così effettuata è possibile trarre considerazioni sulle tipologie di rischi da considerare. I rischi prioritari sono quelli che manifestano sia un’elevata probabilità di accadimento sia un elevato impatto.
I rischi moderati sono quelli che hanno un’elevata probabilità o un elevato impatto, ma non entrambe le caratteristiche. Si tratta, in queste ipotesi, di categorie di rischi che richiedono l’individuazione e l’adozione di misure specifiche di contenimento del fenomeno corruttivo.
I rischi minori, invece, sono caratterizzati da una bassa probabilità di manifestazione e da un basso impatto. Si tratta di rischi c.d. accettabili o trascurabili, per i quali è da ritenere non necessaria l’individuazione di specifiche misure di anticorruzione.
Le TAVOLE DA 3 a 29 riepilogano i risultati della ricognizione; in particolare:
(a) nella colonna “Area Rischio” è stata individuata l’area di rischio ed il relativo processo sensibile e sub processi sensibili;
(b) nella colonna “Identificazione del rischio” è stata individuata la descrizione dell’evento;
(c) nella colonna “Analisi”:
− la prima colonna riporta il livello di controllo in ragione delle misure adottate ed attuate dalle Società del Gruppo, anche secondo quanto previsto nel successivo paragrafo V. e degli ulteriori sistemi di controllo ivi previsti;
− la seconda colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
− la terza colonna riporta il valore medio dell’impatto di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
− la quarta colonna riporta la valutazione complessiva del rischio mediante determinazione del relativo livello, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori;
− la quinta colonna riporta le “Misure Specifiche – Tempistiche - Monitoraggio” previste per la prevenzione del rischio; a tal proposito si anticipa che, con riferimento alla tematica delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, tenuto conto anche di quanto precedentemente esposto in merito alla tipologia di rischi, si è proceduto ad individuare sia misure specifiche per i rischi mappati, di cui alle Tavole in esame, sia misure generali sia ulteriori misure specifiche secondo quanto si tratterà nei successivi Titolo Sesto e Titolo Settimo; ciò, in ogni caso, tenendo in considerazione le misure già in atto adottate dalle Società del Gruppo secondo quanto si tratterà nel successivo Titolo Quinto;
le “Tempistiche” hanno l’obiettivo di maggiormente specificare, per ogni misura, la tempistica di adozione della stessa; il “Monitoraggio” specifica, per ogni misura, l’attività di monitoraggio;
− la sesta colonna riporta l’indicazione del/i responsabile/i per l’attuazione delle misure specifiche.
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Come precedentemente indicato, il “Monitoraggio” deve essere inteso sia come monitoraggio di tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti o processi tralasciati nella mappatura sia come monitoraggio sull’attuazione delle misure, in modo da consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse. Il termine “Monitoraggio” sottintende, inoltre, la possibilità di acquisire dati oggettivi che presidiano un processo, rendendone misurabili i relativi aspetti, anche attraverso la documentazione che verrà fornita dai soggetti responsabili per l’attuazione delle misure specifiche.
I risultati con valore numerico decimale sono arrotondati all'unità numerica superiore.
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Nel presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. è stata compiuta un’attenta valutazione dei valori adottati nel P.T.P.C., nel 1° e nel 2° Aggiornamento, in particolar modo, con riferimento a quanto emerso nel periodo di vigenza di tali documenti, rispetto alle misure in essi previste, alla loro attuazione, agli esiti dell’attività di monitoraggio ed all’attività di valutazione del rischio svolta dal Responsabile unitamente ai soggetti responsabili dei vari uffici organizzativi delle Società del Gruppo.
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TAVOLA 3
AREA RISCHIO A) 1. Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI | ||||||
PROCESSO E SUB PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO CON RIFEERIMENTO AL SUB PROCESSO | LIVELLO DI CONTRO LLO | PRO BABI LITÀ | IMP ATT O | LIVELL O RISCHI O | MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO | RESPONSABILE/I PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE24 | |
A) 1.1 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto | SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto EVENTO RISCHIOSO Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato e/o indeterminato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia | Medio | 2 | 2 | 4 Medio - Basso | 1) Misura specifica obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale Monitoraggio annuale 2) Misura | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
specifica | ||||||||
procedure di reclutamento del personale esclusivamente per oggettive, acclarate e |
24 Tenuto conto della applicabilità del presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l’attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.
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tracciate esigenze societarie, attraverso richieste formalizzate e motivate da parte dell’area competente Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale Monitoraggio annuale | ||||||||
A) 1.2 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione | SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Inosservanza del “Regolamento per il reclutamento del personale” della società del Gruppo in considerazione e della normativa vigente in materia | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica Per ogni atto di adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio Annuale | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
A) 1.3 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO | SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Tempi di pubblicazione del | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Rispetto del “Regolamento per il reclutamento del personale” della | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali |
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Procedimento di Selezione | bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura | società del Gruppo in considerazione e della normativa vigente in materia Tempistica all’atto dell’adozione del bando Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio Annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti | |||||
A) 1.4 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione | SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Precostituzione dei requisiti in funzione dei curricula già in possesso di alcuni candidati | Medio | 4 | 2 | 8 Rilevan te | 1) Misura specifica obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio annuale 2) Misura specifica criteri di selezione e valutazione dei candidati sufficientemente specifici, oggettivi, e legati alle effettive esigenze societarie e | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
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coerenti con le caratteristiche richieste per il ruolo da ricoprire Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di selezione Monitoraggio Annuale 3) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
A) 1.5 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Procedimento di Selezione | SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati | Medio | 4 | 2 | 8 Rilevan te | 1) Misura specifica Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati Tempistica all’atto della adozione dei provvedimenti di valutazione/selezio ne Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
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e motivazione Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di valutazione/selezio ne Monitoraggio Annuale 3) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
A) 1.6 | PROCESSO Reclutamento SUB PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice | SUB PROCESSO Nomina Commissione Esaminatrice EVENTO RISCHIOSO Composizione della commissione non super partes e non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia | Medio | 4 | 2 | 8 Rilevan te | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale motivazione del provvedimento di nomina Tempistica all’atto dell’adozione del provvedimento di nomina Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Acquisizione dichiarazioni dei componenti la commissione in merito al possesso dei requisiti | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
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Tempistiche contestualmente ad ogni nomina Monitoraggio Annuale 3) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
A) 1.7 | PROCESSO Progressione di carriera SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione | SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione EVENTO RISCHIOSO Precostituzione dei requisiti in funzione dei curricula già in possesso dei candidati | Medio | 2 | 2 | 4 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all’atto dell’adozione del provvedimento di progressione Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
A) 1.8 | PROCESSO Progressione di carriera SUB PROCESSO Procedimento | SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione EVENTO RISCHIOSO Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare | Medio | 2 | 2 | 4 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all’atto | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili |
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di Valutazione | dipendenti/candidati particolari | dell’adozione del provvedimento di progressione economica Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | Aree/Uffici interessate/i e/o competenti | |||||
A) 1.9 | PROCESSO Gestione del personale SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione | SUB PROCESSO Procedimento di Valutazione EVENTO RISCHIOSO Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti | Medio | 2 | 2 | 4 Medio - Basso | 1) Misura specifica Rispetto delle procedure delle Società del Gruppo in materia Tempistica all’atto dell’adozione di decisioni in materia di gestione del personale Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Controllo da parte di più soggetti (doppia firma) Tempistica all’atto dell’adozione di decisioni in materia di gestione del personale | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti . |
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Monitoraggio annuale |
AREA RISCHIO A)2. Conferimento incarichi di collaborazione | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI | ||||||
PROCESSO E SUB PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO CON RIFEERIMENTO AL SUB PROCESSO | LIVELLO DI CONTRO LLO | PRO BABI LITÀ | IMP ATT O | LIVELL O RISCHI O | MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO | RESPONSABILE/I PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE25 | |
A) 2.1 | PROCESSO Conferimento incarichi di collaborazione SUB PROCESSO Procedimento di Selezione | SUB PROCESSO Procedimento di Selezione EVENTO RISCHIOSO Inosservanza del “Regolamento per il conferimento di di incarichi di collaborazione a soggetti esterni” adottato dalla società del Gruppo in considerazione | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica all’atto dell’adozione dei provvedimenti di conferimento incarico Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica | • Responsabile Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali • Responsabile Ufficio Affari Generali • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Liquidatore |
25 Tenuto conto della applicabilità del presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l’attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.
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Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale |
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TAVOLA 4
AREA RISCHIO B) Contratti pubblici | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | ANALISI | ||||||
PROCESSO E SUB PROCESSO | DESCRIZIONE EVENTO CON RIFEERIMENTO AL SUB PROCESSO | LIVELL O DI CONTR OLLO | PRO BABI LITÀ | IMP ATT O | LIVELL O RISCHI O | MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE | RESPONSABILE/I PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE26 | |
B)1 | PROCESSO: Affidamento appalti lavori, servizi e forniture con pubblicazione bando di gara SUB PROCESSI: • Programmazione • Individuazione elementi essenziali del contratto • Nomina Responsabile del Procedimento • Documentazione di gara - Procedimento scelta contraente • Procedimento scelta contraente • Verifica dell’aggiudicazione e | SUB PROCESSO: Programmazione EVENTO RISCHIOSO: B)1.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione Tempistica all’atto dell’adozione dei documenti societari di programmazione Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
26 Tenuto conto della applicabilità del presente 3° Aggiornamento del P.T.P.C. alle Società del Gruppo indicate nel Titolo Secondo, il/i responsabile/i per l’attuazione delle misure sono i soggetti per ciascuna area indicati, competenti rispetto alla Società del Gruppo cui si riferisce il procedimento, secondo quanto indicato nel Titolo Secondo.
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stipula del contratto | annuale | |||||||
SUB PROCESSO: Programmazione EVENTO RISCHIOSO: B)1.2 Mancata o insufficiente programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alle esigenze effettive e documentate emerse dalla rilevazione degli uffici richiedenti Tempistica all’atto dell’adozione dei documenti societari di programmazione Monitoraggio Annuale 1) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Individuazione elementi essenziali del contratto EVENTO RISCHIOSO: B)1.3 Mancanza o incompletezza | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore |
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della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali | (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Direttore di Xxxxxxxxx | ||||||
SUB PROCESSO: Nomina/designazione dei soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto EVENTO RISCHIOSO: B)1.4 Nomina/designazione di soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti) | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione dell’atto di nomina e/o di designazione Tempistica All’atto dell’adozione del provvedimento di nomina/designazio ne Monitoraggio Annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Direttore Generale |
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2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.5 Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti | Medio | 4 | 2 | 8 Rilevan te | 1) Misura Specifica Rispetto del “Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato”, della Società del Gruppo in considerazione e della normativa vigente in materia Tempistica Per ogni richiesta di accesso Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale 3) Misura specifica Corso formativo Tempistica Secondo Piano | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica |
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della Formazione Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.6 Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali tecnici etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale (obblighi dell’affidatario, penali, garanzie e/o fidejussioni, varianti in corso di esecuzione, revisione corrispettivo, modifiche e/o integrazioni al contratto, risoluzione contrattuale, recesso, etc.) in conformità alla normativa vigente in materia. Tempistica | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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Entro il 31.12.2018 Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.7 Insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/o forniture senza tener conto delle previsioni di norma | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Formazione specifica Tempistica secondo Piano della Formazione Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.8 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Formazione specifica Tempistica secondo Piano della Formazione Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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disposizioni sulle procedure da porre in essere | annuale Monitoraggio annuale | |||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.9 Violazione dei principi di evidenza pubblica all’atto della definizione dell’oggetto dell’affidamento per favorire un determinato operatore economico | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.10 Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell’artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico - Mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione degli atti di | Medio | 4 | 2 | 8 Rilevan te | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio Audit annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica |
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cui all’art. 29 (“Principi in materia di trasparenza”) del Codice | annuale Monitoraggio annuale | |||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.11 Violazione dei principi di evidenza pubblica all’atto dell’individuazione della procedura di gara per l’affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.12 Violazione dei principi di evidenza pubblica all’atto della scelta della tipologia di affidamento (appalto o concessione) al fine di favorire un determinato operatore economico | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.13 Ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, in violazione della disciplina vigente in materia | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.14 Determinazione, in sede di lex specialis di gara, del criterio di selezione dell’offerta al fine di favorire un determinato operatore economico | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica |
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Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.15 Nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida dell’A.N.A.C. in materia | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione dell’atto di nomina Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore Generale | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.16 Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico – Inserimento negli atti di gara di clausole deputate a favorire predeterminati | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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operatori economici – Mancata previsione degli elementi di bando previsti dalla normativa vigente in materia al fine di avvantaggiare determinati operatori economici | annuale Monitoraggio annuale | |||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.17 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – Conservazione delle buste contenenti l’offerte | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Accessibilità online o mediante portale telematico della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese Tempistica All’atto della pubblicazione della documentazione di gara Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
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Tempistica per ogni gara Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.18 Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara laddove non si utilizzi il portale telematico Tempistica All’atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Utilizzo portale telematico laddove possibile Tempistica All’atto della predisposizione della documentazione di gara Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio | ||
SUB PROCESSO: Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione in | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e |
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EVENTO RISCHIOSO: B) 1.19 Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara – brevità del periodo | ordine ai tempi di pubblicazione di gara Tempistica All’atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti | ||||||
SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B) 1.20 Mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l’aggiudicatario definitivo | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione in ordine al mancato rispetto del termine di legge Tempistica All’atto dell’adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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Tempistica annuale Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.21 Alterazione del sub procedimento di valutazione dell’anomalia e/o congruità dell’offerta | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, non si proceda all’esclusione Tempistica All’atto dell’adozione di ogni provvedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO B)1.22 | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione Tempistica All’atto | Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti |
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Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici | dell’adozione di ogni provvedimento di valutazione/ attribuzione punteggi Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | |||||||
SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.23 Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – Utilizzo artificioso dell’istituto della riapertura dei termini o della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura specifica Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti in autotutela Tempistica All’atto dell’adozione di ogni provvedimento di autotutela Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.24 Sussistenza di offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte “concordate” | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Verifiche in ordine a situazioni di controllo/collegam ento/accordo tra i partecipanti alla gara Tempistica Per ogni caso in cui si manifesta l’evento Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Procedimento scelta contraente EVENTO RISCHIOSO: B)1.25 Mancata segnalazione all’A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | Misura specifica Controllo a campione Tempistica semestrale Monitoraggio annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | Misura specifica Controllo a campione Tempistica semestrale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e |
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EVENTO RISCHIOSO: B) 1.26 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | Monitoraggio Annuale | Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||||||
SUB PROCESSO: Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto EVENTO RISCHIOSO: B) 1.27 Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall’aggiudicazione della stessa | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | Misura specifica Controllo a campione Tempistica semestrale Monitoraggio Annuale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | ||
SUB PROCESSO: Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto EVENTO RISCHIOSO: B) 1.28 Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | Misura specifica Controllo a campione Tempistica semestrale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e |
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o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari – Violazione delle previsioni di cui all’art. 29 (“Principi in materia di Trasparenza”) del Codice al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | Logistica • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx | |||||||
B)2 | PROCESSO Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di bando o senza previa indizione di gara o con procedura negoziata o con affidamento diretto SUB PROCESSI • Programmazione • Individuazione elementi essenziali del contratto • Determina a contrarre • Nomina Responsabile del Procedimento • Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente • Procedimento scelta | SUB PROCESSO: Programmazione EVENTO RISCHIOSO: B)2.1 Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica obblighi di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione Tempistica all’atto dell’adozione dei documenti societari di programmazione Monitoraggio Annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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contraente • Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto • Procedura di scelta • Documentazione di gara | ||||||||
SUB PROCESSO: Individuazione elementi essenziali del contratto EVENTO RISCHIOSO: B)2.2 Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale 2) Misura Specifica Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx |
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Tempistica All’atto dell’adozione di ogni determina a contrarre Monitoraggio annuale | ||||||||
SUB PROCESSO: Determina a contrarre EVENTO RISCHIOSO: B)2.3 Mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione degli atti di cui all’art. 29 del (“Principi in materia di trasparenza”) del Codice | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | Misura Specifica Audit Tempistica Inerente a ciascuna gara, con tempistica semestrale Monitoraggio Semestrale | • Responsabile Area Approvvigioname nti, Magazzino e Logistica • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Esercizio | ||
SUB PROCESSO: Nomina/designazione soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto EVENTO RISCHIOSO: B)2.4 Nomina/designazione di soggetti preposti alla predisposizione tecnica dei capitolati speciali di appalto in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto uscenti) | Medio | 3 | 2 | 6 Medio - Basso | 1) Misura Specifica Obblighi di adeguata motivazione dell’atto di nomina e/o di designazione Monitoraggio annuale 2) Misura specifica Audit Tempistica annuale Monitoraggio annuale | • Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti • Direttore • Direttore di Xxxxxxxxx • Direttore Generale |
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