CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro con unico operatore per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei lavoratori IGEA
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 2
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO 4
ART. 4 – DURATA DELLA FORNITURA 4
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 5
ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 5
ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 5
ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 6
ART. 9 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 6
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 7
ART. 11 - PENALI 7
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 13 – STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO 8
ART. 14 - PAGAMENTI 8
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI 8
ART. 16 – NORMA DI RINVIO 8
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’IGEA SPA intende concludere con un unico operatore economico, per uno o più dei Lotti in cui è articolato l’appalto, un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54 , comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei lavoratori (DPI).
2. Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
la tipologia delle forniture;
la durata dell’accordo quadro;
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
3. L’appalto è suddiviso quattro Lotti funzionali aventi ad oggetto tipologie di beni omogeni, per funzioni e/o per categorie di utilizzatori.
4. L’Aggiudicatario di ciascun Lotto si obbliga ad accettare “Ordini di Fornitura” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA inclusa, posto a base di gara per ciascun Lotto, cosi come meglio specificato all’Art. 3 del presente Capitolato.
5. Le Caratteristiche Tecniche che devono possedere i dispositivi di sicurezza sono riportate nell’allegato da A1 ad A4 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
1.1. Tutti i prodotti devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere alle caratteristiche richieste e alle disposizioni di legge vigenti. La confezione deve riportare il contenuto, il riferimento alle norme di fabbricazione rispettate e tutte le dichiarazione previste dalla legge anche in riferimento all’uso specificato nella descrizione del prodotto.
1.2. Tutti i dispositivi di protezione individuale proposti devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/1992 ss.mm.ii.
1.3. I dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria I, , devono:
Essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
Avere la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell’anno di fabbricazione, che non deve essere antecedente di oltre sei mesi rispetto alla data di fornitura; in ogni caso la data di scadenza del dispositivo di protezione individuale consegnato non deve essere inferiore ai tre anni o deve essere prevista la sua sostituzione gratuita in caso di scadenza inferiore ai tre anni dalla data di consegna;
Essere accompagnato dalla documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa); la nota informativa deve: essere redatta in lingua italiana, essere conforme alla norma UNI 10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lgs. 475/92 ss.mm.ii allegato II punto 1.4.
1.4. Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria II deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I, l’attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell’organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
1.5. Per i dispositivi di protezione individuale appartenenti secondo la normativa vigente alla categoria III deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di categoria I e II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all’interno di questa, il controllo del prodotto finito.
1.6. Le marcature richieste nei punti precedenti dovranno essere impresse su ogni singolo dispositivo di protezione individuale, come da normativa.
1.7. Il marchio CE deve essere apposto sul dispositivi di protezione individuale e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del dispositivi di protezione individuale.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLA FORNITURA
2.1. Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati.
2.2. Tutti i DPI devono essere confezionati secondo le specifiche riportate nell’articolo seguente e con i materiali aventi le caratteristiche di cui alle schede tecniche, inserite negli allegati al presente Capitolato, ovvero a quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.
2.3. Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure richieste dal 36 al 46, per quanto concerne le calzature e dalla 5XL e la extra small (XS) per quanto riguarda l’abbigliamento.
2.4. I DPI forniti durante la durata contrattuale devono corrispondere ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara. Il punto di colore deve essere perfettamente conforme a quello del campione presentato. I DPI dovranno possedere la marcatura CE con riferimento alle norme europee EN. Il marchio CE deve essere conforme a quanto previsto dal Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
2.5. Ogni DPI, se previsto, deve essere fornito di regolare libretto d’uso e manutenzione e contenere inoltre istruzioni sul corretto immagazzinamento, in lingua italiana.
2.6. I DPI con scadenza dovranno avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONFEZIONAMENTO
3.1. Le calzature devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento:
Le calzature soggette a particolari disposizioni legislative devono essere etichettate in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge;
La tomaia e gli occhielli, devono essere robusti;
Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli.
3.2. Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati.
3.3. Tutti i capi devono essere confezionati secondo le specifiche riportate in seguito con i materiali (tessuti, pellame, ecc…) aventi le caratteristiche di cui alle schede tecniche, inserite negli allegati al presente Capitolato, ovvero a quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e accolte in esito alla procedura di aggiudicazione.
3.4. Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure richieste comprese la 5XL e la extra small (XS). Ogni capo di vestiario deve poter essere fornito in taglio maschile e femminile.
3.5. Ove richiesta una fornitura estiva ed una invernale gli Operatori Economici potranno inviare la sola campionatura estiva completa e un campione invernale a dimostrazione della qualità o viceversa.
3.6. Sarà cura dell’IGEA, una volta ricevuta la campionatura effettuare la rilevazione della giusta taglia degli aventi diritto e fornire all’Operatore Economico aggiudicatario l’elenco delle taglie da fornire.
3.7. I capi forniti durante la durata contrattuale devono corrispondere ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara. Il punto di colore deve essere perfettamente conforme a quello del campione presentato.
3.8. I capi devono rispettare le seguenti caratteristiche di confezionamento:
I capi soggetti a particolari disposizioni legislative devono essere etichettati in modo tale da evidenziare la rispondenza ai requisiti di legge;
Le asole e le travette di fermo, nei capi ove previsti, devono essere robuste;
Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli.
I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno;
I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole;
Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, simmetriche devono essere anche le eventuali parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, …);
La cucitura di applicazione delle alette delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature;
La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da non formare arricciature;
L’assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare) delle camicie deve essere realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità.
Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni devono essere resistenti.
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, sul quale presentare la propria offerta, ammonta a Euro 365.500,00, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge per i Lotti di seguito descritti:
CIG | Importo a base d’Asta | ||
Lotto 1 | “Protezione Arti Inferiori” | 7426053CC9 | 85.000,00 |
Lotto 2 | “Protezione Corpo” | 7426100395 | 170.000,00 |
Lotto 3 | “Protezione dalle Cadute dall’Alto” | 74261214E9 | 20.500,00 |
Lotto 4 | “Protezione Capo, Viso, Udito, Vie Respiratorie, Accessori” | 7426149C02 | 90.000,00 |
TOTALE IMPORTO A BASE D’APPALTO | 365.500,00 |
2. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richieste ed hanno carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’IGEA e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore dei singoli Lotti specifici risulti inferiore a quello sopra individuato; le quantità dei DPI da fornire, indicati negli allegati da A1 a A4, sono derivate da dati di consumo “storico” e da valutazione delle necessità future.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell’Accordo Quadro di cui al punto successivo da parte dell’IGEA e dei singoli Lotti specifici.
4. L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell’Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture per ogni singolo Lotto fino al raggiungimento totale del valore dell’Accordo Quadro, remunerà tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente.
5. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
6. Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in contratto.
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
1. L'esecuzione della fornitura, per ogni Lotto, ha inizio dopo l’emissione dell’ Ordine di Fornitura, da parte dell’Ufficio Approvvigionamento su richiesta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
2. L’evasione dell’ Ordine di Fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
3. In caso di Ordine di Fornitura URGENTE l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, esclusi i giorni festivi.
4. La consegna della fornitura dovrà essere effettuata franco destino, nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, presso i magazzini di Campo Pisano, la cui ubicazione sarà indicata nell’ordine, e negli orari ivi previsti.
5. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto. Ogni confezione e/o ogni dispositivo dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione di prodotti, la quantità contenuta in unità, il produttore, la data di preparazione e/o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dall’IGEA e la Ditta aggiudicataria, a proprie spese, dovrà provvedere all’immediata sostituzione dei prodotti.
7. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
8. L’accettazione della fornitura da parte dell’IGEA non solleva l’Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti con le modalità previste all’ art. 6 del presente Capitolato.
ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
2. L’operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza di tutti gli articoli, di volta in volta consegnati, alle caratteristiche tecniche richieste e alla campionatura presentata in sede di gara.
3. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alla campionatura, non ordinato, viziato o difettoso) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la pratica di reso.
4. Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico dell’aggiudicatario, con altri idonei, tempestivamente e comunque entro 72 ore dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, le modalità di ritiro. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro i termini indicati l’IGEA non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della loro giacenza impropria.
5. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.
ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto..
6. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
7. In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l’art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
2. L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo.
3. Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
6. Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).
ART. 9 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. La Ditta Aggiudicataria garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell’Offerta Tecnica della Ditta Aggiudicataria .
3. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta Aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’IGEA SPA.
5. La Ditta Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
ART. 11 - PENALI
1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:
qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei prodotti, cosi come previsto all’art. 5 del presente Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
qualora l’Appaltatore effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) Xxxxxxx fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
b) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IGEA;
c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
e) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
f) subappalto non autorizzato;
g) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. Qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, l’Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’IGEA.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, l’IGEA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno
dell’aggiudicatario inadempiente.
4. L’IGEA si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
5. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
6. L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.
ART. 13 – STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO
1. La stipula del contratto e sarà formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del contratto:
a) il presente Capitolato speciale;
b) il disciplinare di gara;
c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
d) l'offerta Tecnica ed Economica della Ditta aggiudicataria;
e) la garanzia definitiva.
2. Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.
3. Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
ART. 14 - PAGAMENTI
1. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario.
3. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto.
5. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy”.
6. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.
7.
ART. 16 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legislative.