I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
Provvedimento n. 29778
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2021;
SENTITO il Relatore, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la Comunicazione dell’Autorità relativa all’applicazione dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90;
VISTA la propria delibera del 6 luglio 2021, n. 29739, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti di TIM S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE, con contestuale avvio di un subprocedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della Legge n. 287/1990;
VISTA la documentazione agli atti; CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
a) TIM
1. TIM S.p.A. (di seguito anche “Telecom” o “TIM”) è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In particolare, TIM è titolare della rete telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TIM fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali.
b) DAZN
2. DAZN Limited è una società con sede legale a Londra e sede secondaria in Italia, attiva nella distribuzione di video e programmi televisivi.
3. DAZN Media Services S.r.l. (di seguito anche “DAZN Media”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di contenuti multimediali relativi ad eventi sportivi e di intrattenimento per conto dei titolari dei diritti e dei proprietari dei mezzi di informazione e nella vendita di prodotti digitali editoriali nonché video e audio attraverso qualsivoglia piattaforma tecnologica.
Le predette società, di seguito denominate congiuntamente anche DAZN, sono riconducibili all’omonimo gruppo attivo
a livello mondiale nella distribuzione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi live su piattaforma internet.
c) Parti segnalanti e intervenienti nel procedimento cautelare
4. Fastweb S.p.A. (“Fastweb”) è un operatore che fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. La società è altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile, in qualità di operatore virtuale. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società attiva nell’erogazione di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera.
5. Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito, “Vodafone” o “Vodafone Italia”) è una società attiva nell’erogazione di servizi
di comunicazione fissa e mobile che appartiene al gruppo internazionale Vodafone Group PLC.
6. Wind Tre S.p.A. (nel seguito, “Wind Tre”) è un operatore di comunicazioni fisse e mobili nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (“Wind”) in H3G S.p.A. (“H3G”) del 31 dicembre 20161.
7. Sky Italia S.r.l. (nel seguito, “SI”, “Sky” o “Sky Italia”) è un operatore televisivo attivo nell’offerta di servizi di pay tv offerti con diversi mezzi di trasmissione e, in particolare, via satellite (DTH 1) e attraverso il digitale terrestre (DTT 2), nonché via cavo e internet e nell’offerta di servizi televisivi gratuiti. SI è controllata dalla Sky Italian Holdings
S.p.A. SI ha altresì ottenuto l’autorizzazione generale ex articolo 25 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) per la fornitura di servizi telefonici e internet e di reti di comunicazione elettronica.
1 [Cfr. Decisione Commissione europea, 1° settembre 2016, caso M.7758 – Xxxxxxxxx 3G Italy/Wind/Jv.]
8. OpEn Fiber S.p.A. (di seguito, “OF” oppure “Open Fiber”) è una società costituita dal Gruppo Enel per l’ingresso nel mercato delle comunicazioni elettroniche, attiva nell’installazione, fornitura ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica e a banda ultralarga. La società è sottoposta al controllo congiunto, con quote del 50% del capitale, di Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A. e di Enel S.p.A..
9. Associazione Italiana Internet Provider (di seguito anche “AIIP”) è un’associazione che riunisce imprese attive
nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni a banda larga e ultra larga.
II. IL PROCEDIMENTO
II.1. L’avvio del procedimento
10. Con delibera del 6 luglio 2021, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento nei confronti di Telecom e DAZN, al fine di accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, consistente nell’accordo, denominato Deal Memo Distribution (di seguito anche “Accordo”), per la realizzazione di una partnership per la distribuzione e il supporto tecnologico per l’erogazione dei contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del campionato di Serie A e nelle condotte attuative dello stesso.
11. In sintesi, nel provvedimento del 6 luglio 2021, l’Autorità ha contestato le possibili restrizioni della concorrenza discendenti: (i) dalle previsioni dell’accordo che limitano commercialmente e tecnicamente DAZN nell’offerta di servizi di televisione a pagamento, riducendo la capacità di quest’ultima di proporre sconti agli utenti e di scegliere ulteriori modalità di trasmissione che ritiene più consone (in termini di metodologie di trasmissione utilizzate, di dispositivi in cui l’app DAZN è disponibile al pubblico, di possibilità per gli utenti di usufruire dei servizi di pagamento tramite conto telefonico), nonché riducendo altresì gli incentivi all’investimento di DAZN per l’interconnessione con gli operatori di telefonia fissa e mobile e per l’adeguamento della propria rete di distribuzione dei contenuti; (ii) dalle previsioni dell’accordo che ostacolano gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall’intraprendere iniziative commerciali e che, mediante l’ampia esclusiva, presentano caratteristiche selettive, incidendo anche su rapporti contrattuali già in essere e impedendo di replicare la possibilità di applicare sconti o di concedere ai propri utenti voucher promozionali per l’offerta dei contenuti relativi alle partite di Serie A.
12. Secondo l’Autorità, le suddette restrizioni contenute nell’Accordo non appaiono giustificate e proporzionate all’obiettivo di garantire il supporto tecnologico necessario per operare la fornitura dei contenuti assegnati a DAZN o di fornire un supporto economico al fine dell’acquisizione dei diritti audiovisivi. L’Accordo potrebbe pertanto incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni fisse (all’ingrosso e al dettaglio) e mobili e nel mercato della televisione a pagamento, con pregiudizio per i consumatori che intendono acquistare i servizi audiovisivi della Serie A, i quali non saranno pienamente liberi di scegliere il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione e che potrebbero acquisire i servizi di telecomunicazione e/o pay-tv a condizioni economiche peggiorative.
13. Nel provvedimento di avvio, l’Autorità ha rilevato come le restrizioni oggetto di analisi possano risultare connotate da una particolare gravità in quanto idonee a determinare un artificioso vantaggio competitivo a favore di TIM, con danno ai consumatori finali del servizio in una fase cruciale per lo sviluppo delle reti di telecomunicazione ad alta capacità (FTTH e 5G) in Italia, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
II.2. Il sub-procedimento cautelare
14. Alla luce di una valutazione preliminare del quadro probatorio e del rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza nelle more della definizione del procedimento istruttorio, l’Autorità ha avviato, contestualmente al procedimento istruttorio, anche un subprocedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della Legge n. 287/1990, volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’adozione di misure cautelari, all’esito del contraddittorio con le parti.
15. Contestualmente alla notifica del provvedimento di avvio, pertanto, veniva comunicata alle Parti la fissazione, nell’ambito del procedimento per l’adozione delle misure cautelari, del termine di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento di avvio, per la presentazione di memorie scritte e documenti e per la richiesta di audizione dinanzi al Collegio, oltre che per la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento.
16. Con delibera del 15 luglio 2021, l’Autorità deliberava la proroga del termine per la presentazione delle memorie
al 19 luglio 2021, fissando un termine ulteriore per la presentazione delle repliche.
17. Tutte le Parti hanno esercitato in diverse occasioni il diritto di accesso. In data 19 luglio 2021, le Parti hanno depositato memorie difensive2. Il 21 luglio 2021, le Parti del procedimento procedevano al deposito di repliche3. TIM e DAZN hanno depositato ulteriori memorie e documenti in data 23 luglio 20214.
2 [Doc. 63- Memoria cautelare Telecom; Doc. 64- Memoria cautelare DAZN. ]
3 [Doc. 79 - Repliche DAZN; Doc. 80 - Repliche Telecom.]
4 [Doc. da 93 a 96.]
18. Gli altri intervenienti, oltre che nelle segnalazioni in atti, hanno articolato le proprie considerazioni difensive in data 19 luglio 2021 (Wind Tre5, AIIP6 Fastweb7, OpEn Fiber8, Sky9 e Vodafone10) e in data 21 luglio 2021 in sede di repliche11.
II.3. Misure proposte da TIM e DAZN
19. Nel corso del subprocedimento cautelare, TIM e DAZN, pur svolgendo alcune considerazioni sulla legittimità delle clausole oggetto di contestazione nel provvedimento di avvio, hanno congiuntamente presentato, da ultimo in data 23 luglio 2021, un insieme di misure volte a risolvere le possibili criticità concorrenziali rilevate in sede di avvio nelle more del procedimento istruttorio.
20. Di seguito si procede alla loro descrizione.
A. Il “servizio DAZN” è disponibile per tutti i clienti che dispongono di una connessione ad Internet su rete fissa o
mobile, indipendentemente dall’operatore di accesso.
TIM ha rappresentato che la propria politica commerciale sarà fondata su due principi generali.
In primo luogo, con riferimento ai mercati del prodotto e geografici nei quali detiene una posizione dominante, TIM si impegna a non offrire in bundle (contrattuale o economico) servizi di accesso e servizi di contenuti, in particolare di calcio e sport, incluso il Servizio DAZN: conseguentemente, il cliente avrà sempre la libera scelta di acquistare separatamente i servizi di accesso o i servizi di contenuti, in particolare di calcio e sport, incluso il Servizio DAZN. Il cliente che sottoscrivesse entrambi avrà sempre la facoltà di recedere da ciascuno dei due servizi, potendo mantenere attivo l’altro.
In secondo luogo, per quanto riguarda il prezzo del servizio di contenuti in bundle tra servizio TIMVision e contenuti calcio e sport, incluso il Servizio DAZN, TIM non opererà discriminazioni tra i propri clienti di accesso e quelli di altri operatori che acquisteranno tale bundle. Rispetto a quanto ipotizzato dal provvedimento di apertura, pertanto, viene garantita la più ampia possibilità di adesione a tale bundle, indipendentemente dall’operatore telefonico di appartenenza del cliente interessato. A tale riguardo, TIM ricorda, quale limitazione dell’esclusiva ed a dimostrazione del suo carattere proporzionale, la piena libertà di DAZN nella promozione e nella commercializzazione dei servizi in argomento, sia direttamente, sia attraverso le terze parti autorizzate, tra cui, come previsto nella Schedule 1 allegata al Deal Memo, è bene ricordare, rientrano Amazon, Apple e Google.
In particolare, le Parti si impegnano a modificare le attuali pattuizioni contenute nel Deal Memo, in modo da consentire a TIM di commercializzare il bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO.
A tal fine, TIM si impegna a rendere disponibile ai potenziali clienti di tali servizi una modalità di adesione tramite i propri canali di vendita online e offline, che non subordineranno detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM. L’implementazione di tale offerta verrà realizzata tramite un apposito sviluppo dei sistemi informativi di TIM, che consenta la gestione “stand alone” di una proposizione commerciale per il bundle tra servizio TIMVision e contenuti calcio e sport, incluso il Servizio DAZN, senza prevedere come fattore abilitante della stessa la sottoscrizione di una linea (fissa o mobile) di TIM.
Nelle more della disponibilità della soluzione a regime, TIM, a partire dal 1° agosto (per le promozioni, già dal 15 luglio), renderà disponibile ai consumatori che non hanno un accesso fisso o mobile con TIM la possibilità di attivare il bundle tra servizi TIM Vision e Servizio DAZN acquisendo a titolo gratuito una SIM meramente di servizio.
Dal 1° settembre tali consumatori potranno sottoscrivere il pacchetto TIM Vision con i contenuti calcio e sport attraverso il sito TIM. Una volta effettuata la sottoscrizione online, il cliente potrà recarsi nei punti vendita TIM per ritirare il Set Top Box e attivare l’offerta, senza dover acquistare una SIM di TIM.
La disponibilità del bundle per i consumatori che non abbiano un accesso fisso o mobile con TIM verrà opportunamente evidenziata sul sito TIM e nelle principali pubblicità. La pagina web per le attivazioni riporterà l’opzione di acquisto del bundle tramite un bottone (al pari delle opzioni per i clienti TIM). Cliccando su tale bottone, la persona interessata verrà informata delle modalità di attivazione dell’offerta sopra descritte.
A partire dal 31 ottobre, i clienti TIM e i clienti che non hanno un accesso fisso e/o mobile con TIM acquisteranno i servizi TIM Vision con i contenuti calcio e sport con identiche modalità, senza necessità di recarsi in alcun punto vendita di TIM.
Relativamente all’accessibilità dell’app del “servizio DAZN”, le Parti hanno fatto presente che i dispositivi sui quali questa è disponibile e può essere installata e utilizzata dal cliente sono molto numerosi e sono quelli che utilizzano i sistemi operativi più diffusi sul mercato (es. Android, iOS, Amazon, Tizen). La lista dei dispositivi attraverso i quali si
5 [Doc. 55. ]
6 [Doc. 56.]
7 [Doc. 57.]
8 [Doc. 58.]
9 [Doc. 59.]
10 [Doc. 65.]
11 [Open Fiber doc. 76; Fatweb Doc. 77; Sky doc. 78; Wind Tre doc. 82; Vodafone doc. 83.]
può accedere l’app DAZN è disponibile su xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx-XX/xxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx- dazn-it.
Con riferimento alla disponibilità dell’app DAZN su uno o più dispositivi, questa può essere scaricata dall’App Store e da Google Play, per essere utilizzata, rispettivamente, su qualunque dispositivo che utilizza il sistema operativo iOS e il sistema operativo Android, oltre che su qualunque smart-TV. In aggiunta, TIM e DAZN hanno sottolineato come l’app del Servizio DAZN sia già preinstallata su numerosi dispositivi in base ad accordi in essere tra DAZN e i manufacturer.
B. Per quanto riguarda l’esclusiva di distribuzione sulla piattaforma Internet, TIM e DAZN hanno rappresentato che tale modalità è stata espressamente prevista e consentita dalle Linee Guida approvate da AGCom e AGCM, e prevista dalla Lega Serie A in sede di gara.
In relazione a quanto previsto dal punto B delle possibili misure relativamente all’utilizzo di altre piattaforme, DAZN si impegna a predisporre una soluzione di back-up in DTT (ossia, un canale) in particolare per gli utenti che si trovano in aree con maggiori limiti infrastrutturali relativamente alla rete Internet con limitato accesso a Internet a banda larga/ultra-larga (ossia, in particolare nelle c.d. aree bianche come rilevate dalle mappe di TIM e Open Fiber). DAZN Limited rappresenta di aver già ottenuto dal MISE un’autorizzazione generale per l’offerta di servizi di accesso condizionato via DTT ex articolo 15 del Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (Allegato A alla delibera AGCom 353/11/CONS) e articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in base a dichiarazione resa al MISE in data 25 maggio 2021.
TIM e DAZN hanno quindi rappresentato che i clienti di DAZN che si trovino nelle Aree Individuate potranno acquistare in via prioritaria un Set Top Box (STB) di DAZN (con hardware assimilabile a quello del Set Top Box Timvision – anche in relazione alla possibile fruizione dei contenuti in modalità Multicast – ma, evidentemente, senza le personalizzazioni di TIM e senza l’app TIMVision precaricata, e con connettività Internet e DTT), che consentirà loro di fruire del back up su digitale terrestre che sarà accessibile solo e unicamente in caso di effettivi problemi (con accesso solo mediante l’app DAZN ivi installata). Questa soluzione opererebbe, senza alcuna differenza, a prescindere dall’operatore con cui il cliente accede alla rete internet. I STB di DAZN saranno resi disponibili per l’acquisto (previa dimostrazione, almeno in una prima fase, della località di residenza del richiedente all’interno delle Aree Individuate, ovvero di trovarsi in località con analogo deficit infrastrutturale relativamente alla rete Internet con limitato accesso a Internet a banda larga/ultra- larga, e contestualmente o successivamente alla sottoscrizione di un abbonamento al servizio DAZN).
TIM e DAZN hanno fatto presente che i lotti iniziali di tali STB, in una fase di avvio ed in ragione delle perdurante carenza di microchip a livello internazionale, saranno forniti proprio da TIM. Sulla base degli accordi raggiunti in proposito dalle Parti, TIM si impegna a fornire a DAZN fino a [10.000-80.000]* (dei quali [10.000-40.000] entro il prossimo 10 agosto e [10.000-60.000] –su richiesta di DAZN- tra il 30 settembre e il 31 dicembre 2021 entro il 31 dicembre 2021 nonché ulteriori [10.000-80.000] STB entro il 31 dicembre 2022.
TIM e DAZN hanno evidenziato che la funzionalità di back-up sarà fruibile anche sui STB TIMVision, con modalità di funzionamento uguali a quelle offerte da DAZN (ossia, con le medesime condizioni e limitazioni in termini di switching dall’app DAZN alla trasmissione DTT), senza, pertanto, poter mai rappresentare un servizio commerciale stand-alone per i propri clienti.
La funzionalità di back-up viene specificatamente introdotta in relazione al Campionato di calcio di Serie A e, allo stato, si prevede che tale funzionalità per ulteriori eventi (cioè diversi dagli incontri di detto campionato) sia resa disponibile solo in taluni limitati casi e, comunque, senza la pubblicizzazione di alcun palinsesto circa la programmazione sul DTT (ciò anche alla luce del fatto che il DTT non sarà disponibile in modalità stand alone). A quest’ultimo riguardo, TIM e DAZN hanno rilevato che DAZN dispone dei diritti per la trasmissione via digitale terrestre solo in relazione a 7 delle 10 partite del Campionato di Serie A (ossia, a quelle del cosiddetto Pacchetto 1) e, pertanto, il back-up DTT opererebbe solo per tali partite (con l’ulteriore limitazione derivante dalla disponibilità di un solo canale DTT da cui discende il fatto che, nel caso di più incontri disputati contestualmente, solo un incontro tra quelli contemporanei sarebbe disponibile sul DTT per il back-up secondo le scelte editoriali di DAZN).
C. Per quanto riguarda l’asserita limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti hanno rappresentato che il Deal Memo non pone limitazioni a tale facoltà. [Omissis].
D. In relazione all’implementazione della soluzione Multicast per la visione dei contenuti live forniti da DAZN, TIM e DAZN hanno evidenziato che le attività tese all’effettiva adozione di tale scelta tecnologica sono iniziate solo a partire dal mese di maggio.
L’effettiva adozione del Multicast necessita di lassi temporali non brevissimi per l’adattamento delle singole reti (sulle quali sono in via primaria i singoli operatori a dover intervenire), la fornitura ai clienti finali di hardware adatto, lo sviluppo di adattamenti delle app sulla base di tale hardware nonché specifici processi di approvazione da parte dei partner interessati (processi indipendenti da DAZN).
DAZN, al fine della rapida adozione del Multicast, potrà procedere alla definizione di un’apposita roadmap relativa alla introduzione dei necessari adattamenti delle proprie app e per la progressiva abilitazione degli apparati a tale funzionalità. Resta fermo che il fatto che il Multicast non sia attivo per gli OAO all’avvio della stagione 2021/22 del Campionato di Calcio di Serie A non impatterà sulla qualità di visione da parte dei clienti degli OAO stessi e che, come
* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza de lle informazioni.]
dettagliato nel successivo punto E, la disponibilità di cache di DAZN Edge nel numero che è stato previsto costituirà un presidio adeguato in tal senso.
DAZN offre la piena disponibilità a negoziare l’adozione del Multicast con gli OAO che ne hanno fatto/faranno richiesta (e che confermino tale interesse con la condivisione di progetti concreti, al di là di richieste puramente formali), con la introduzione effettiva secondo una roadmap da definire tenendo conto della tipologia dei progetti dei singoli OAO coinvolti e del relativo avanzamento. Il rispetto di detta roadmap, inoltre, dipenderà anche dall’impegno in fase di attuazione degli OAO interessati.
Non avendo DAZN significative esperienze precedenti in tema di Multicast, ulteriori elementi utili potranno discendere dalle attività in corso in relazione all’introduzione del Multicast con TIM.
In relazione ai servizi wholesale erogabili direttamente da TIM, TIM e DAZN hanno indicato che già nel mese di aprile e poi di nuovo nel mese di giugno (si vedano gli specimen di lettere qui allegate sub 1 e 2), TIM ha manifestato ufficialmente agli altri operatori di telecomunicazioni la propria disponibilità a fornire la prestazione Multicast attraverso il bitstream NGA, nonché la possibilità di avvalersi della CDN di TIM al fine di: (i) assicurare la distribuzione dei contenuti ai clienti di tali operatori senza sovraccaricare le reti di trasporto dell’OAO e (ii) limitare, in tal modo, la probabilità di guasti/disservizi. Dalla lettura delle citate comunicazioni, si può evincere altresì che TIM si era già resa disponibile nei confronti degli OAO a valutare (su base progettuale) altre soluzioni basate sui servizi ultrabroadband VULA (le stesse richieste oggi dall’AGCM) senza aver ricevuto alcuna reale manifestazione di interesse da parte degli OAO.
TIM e DAZN hanno rilevato che le finalità a cui tendevano le proposte di TIM (di cui ai punti (i) e (ii) precedenti) erano coincidenti con quelle dell’atto di indirizzo AGCom (intervenuto successivamente) inerente alle modalità di collaborazione necessarie tra DAZN e gli operatori di telecomunicazioni al fine di garantire la qualità del servizio DAZN erogato attraverso le reti degli operatori stessi e tese ad evitare per l’appunto eventuali fenomeni di congestione delle stesse e quindi disservizi ai clienti (cfr. punti 1 e 2 dell’Atto di indirizzo dell’AGCom).
TIM ha comunicato la propria disponibilità a fornire su base progettuale, sia ai fornitori di contenuti sia agli OAO, CDN fino ai 30 nodi della rete TIM, anche attraverso specifici consorzi, per il trasporto dei contenuti dagli head end dei fornitori video fino ai principali punti di presenza nelle sedi TIM.
Il dimensionamento ipotizzato per le esigenze di distribuzione del segnale dei contenuti live del calcio, sulla base della banda impegnata dal singolo cliente e dei picchi di utilizzo, ha portato TIM a formulare un’offerta per la realizzazione di una CDN per la distribuzione dei contenuti ai clienti OAO con una capacità totale pari a 6 Terabyte, ipotizzando uno usage medio per cliente pari a circa 7Mbps e la concorrenza di 1,15 device per abitazione.
Per quanto riguarda il servizio Multicast, vale la pena evidenziare che il servizio offerto agli altri operatori da TIM riguarda unicamente il trasporto del segnale Multicast dal punto di interconnessione con l’OAO fino a casa cliente: in ogni caso (sia nel caso di bitstream NGA che per il VULA) l’operatore alternativo dovrà da un lato concludere opportuni accordi con il titolare dei diritti, nel caso di specie DAZN, e trasformare in Multicast il segnale ricevuto da DAZN e dall’altro assicurarsi che il proprio cliente disponga delle opportune dotazioni hardware/software per poter “leggere” il segnale Multicast.
A questo riguardo, TIM si impegna a tal fine a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”, come indicato da AGCM.
Nelle more dell’adozione di una soluzione di trasporto del segnale Multicast su VULA senza utilizzo delle prestazioni del Bitstream NGA, che verrà resa disponibile entro il mese di marzo del 2022 - previa richiesta di uno o più OAO interessati da far pervenire entro il 30 settembre 2021 - TIM si impegna nei confronti degli OAO aderenti all’offerta Multicast su VULA e che già utilizzano la soluzione Multicast su VULA attraverso il bitstream NGA, ad azzerare il costo della banda il cui utilizzo non è previsto per la soluzione Multicast su VULA.
Si riportano in allegato le principali caratteristiche della proposta di TIM, evidenziando in ogni caso che:
- in ottica di piena parità di trattamento, la VLAN utilizzata per il trasporto del segnale Multicast sulla rete di TIM, sia per bitstream NGA che per VULA, è la stessa sia per la divisione retail di TIM che per gli OAO;
- la soluzione disegnata da TIM per il VULA Multicast prevede una operatività per l’OAO analoga a quella attualmente prevista nell’offerta bitstream NGA Multicast: in altri termini, la soluzione Multicast per il VULA è stata disegnata presupponendo come condizione necessaria che l’OAO abbia comunque con TIM un contratto anche per il bitstream NGA, condizione già avverata per la totalità del mercato wholesale, e ciò unicamente al fine di velocizzare il deployment del Multicast per il VULA. Tale soluzione consente, in caso di interesse da parte degli OAO, di implementare il servizio in tempi relativamente ristretti. Per quanto riguarda il prezzo dell’offerta Multicast VULA questo sarà analogo a quanto previsto per il Bitstream NGA.
Per quanto attiene gli operatori che si avvalgono dei servizi passivi di TIM (ULL e SLU), TIM e DAZN hanno evidenziato che in questo caso l’operatore alternativo è del tutto indipendente nel trasporto del segnale dal punto di interlavoro con DAZN fino a casa cliente, limitandosi TIM ad offrire infrastruttura passiva che poi l’OAO dovrà provvedere ad “illuminare” con il proprio servizio.
E. In relazione al punto E delle possibili misure, DAZN [omissis], si impegna ad assicurare agli operatori che ne facciano richiesta un numero adeguato di cache di “DAZN Edge”, soluzione tecnica che consentirà di disporre di una modalità aggiuntiva alle c.d. CDN globali per lo streaming dei contenuti della app DAZN.
Rispetto allo scenario rappresentato nella risposta a una richiesta di informazioni dell’Autorità (laddove si indicava in [0-5] il numero di cache di DAZN Edge da attribuire a ciascun OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento), DAZN si è impegnata ora a mettere a disposizione dei OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico (due terzi delle cache rese disponibili a TIM, nonostante una quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, di tali altri operatori pari a circa un terzo di quello di TIM). Il predetto dimensionamento è stato individuato assumendo determinati livelli di traffico riconducibili al Servizio DAZN ed è stato ritenuto idoneo da DAZN a consentire, in aggiunta alle Global CDN, di gestire il traffico complessivo potenziale degli OAO derivante dal Servizio DAZN atteso per la fase di avvio del Campionato di Serie A. Pertanto, fermo restando che DAZN instraderà il traffico effettivo nella maniera più efficiente e performante possibile a beneficio dei consumatori finali, in vista dell’inizio del Campionato di Serie A e fino al prossimo 30 ottobre, DAZN si impegna ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO, per soddisfare tali esigenze.
TIM e DAZN hanno rappresentato che gli ordini per l’approvvigionamento delle cache sono in corso e si prevede di poter installare le dette cache presso i siti individuati dai singoli OAO/ISP con i quali si è già in interlocuzioni avanzate in tempo utile per l’avvio della stagione 2021/22 del Campionato di calcio di Serie A. Anche in questo caso, gli OAO/ISP interessati stanno fornendo e dovranno continuare a fornire la necessaria collaborazione per consentire l’accesso ai locali per l’effettuazione delle attività, mettendo anche a disposizione a propria cura e spese quanto necessario per attivare e collegare le cache.
Questo, secondo DAZN, non solo appare adeguato in assoluto (anche perché DAZN Edge opererà in combinazione con le CDN globali per le quali DAZN ha quasi triplicato la portata di traffico, suddividendola fra sei fornitori) per assicurare la qualità del servizio unicast nella fase di avvio del campionato e fino ad un eventuale significativo incremento del traffico, ma è anche tale da bilanciare l’assenza del Multicast (come già evidenziato, dipendente principalmente dalle strategie dei medesimi operatori). Peraltro, DAZN intende fornire il detto quantitativo iniziale di cache ai singoli operatori e provvedere alla sua installazione presso i singoli operatori senza il pagamento di un corrispettivo da parte di questi. Proseguiranno poi le interlocuzioni tecniche per la messa a punto della soluzione, così come – in linea con quanto indicato precedentemente – DAZN avvierà le iniziative tese a concordare soluzioni Multicast con gli OAO che intendano effettivamente implementare tale soluzione.
III. VALUTAZIONI
21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
CONSIDERATO che, a seguito delle misure presentate dalle Parti, debba ritenersi venuto meno il presupposto del
periculum in mora ipotizzato nell’avvio del sub-procedimento per l’eventuale adozione delle misure cautelari;
RITENUTO, pertanto, che allo stato degli atti non sussistano i presupposti per l’adozione delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.;
DELIBERA
a) che allo stato degli atti non sussistano i presupposti per l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis
della legge n. 287/90;
b) la chiusura del procedimento avviato in data 6 luglio 2021 relativo all’eventuale adozione di misure cautelari;
c) che le Parti entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, provvedano a depositare una relazione
sull’attività svolta al fine di implementare le misure presentate.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |