SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI ASET SPA
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx (XX) Partita IVA: 00000000000
Telefono 0000 00000 – Fax 0000 000000
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI ASET SPA
CIG 8199737D05 TRA
ASET S.p.A. – Xxx X. Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx (XX) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01474680418 di seguito “ASET”
E
, sede legale , C.F. e X.XXX in persona di , C.F. , di seguito “FORNITORE”
ART. 1
Oggetto dell’appalto
ASET è una Società per Azioni, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 8.08.2000, n.267 come modificato ed integrato dall'art. 23bis del D.L.n.112/2008, costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano.
La Società cura il ciclo integrato dell'acqua, la pubblica illuminazione, il servizio di igiene urbana, le farmacie comunali e la discarica nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino.
In tale veste intende affidare l’appalto per la fornitura di energia, somministrati da un produttore, o da un grossista di energia elettrica (nel seguito FORNITORE) all’utilizzatore ASET, unitamente alla emissione di un flusso elettronico mensile fornito nelle modalità espresse nell’ articolo 10. L’importo complessivo a base di gara, da considerarsi indicativo, incluso oneri per il servizio di dispacciamento dell’energia, per il servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), per le maggiorazioni (componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell’IVA, sarà contabilizzato a consumo, secondo le indicazioni del presente Contratto e sulla base dell’offerta del fornitore.
La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di energia elettrica, relative a i punti di prelievo e le caratteristiche accessorie richieste sono riportate sinteticamente nei seguenti allegati, con annesso fac-simile di “Offerta economica”:
· Allegato N. 1 : Anagrafica e sedi EE Aset
· Allegato N. 2 : Specifica del formato elettronico delle fatture
· Allegato N. 3 : Esempio file del flusso fatture
Il corrispettivo è comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti che il FORNITORE dovrà sostenere per eseguire la fornitura di cui al presente Contratto e nessuna pretesa aggiuntiva potrà essere avanzata dal FORNITORE, né potranno essere addebitati ad ASET costi di attivazione e/o inizio fornitura.
ASET garantisce che i Punti di Prelievo indicati risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.
ART. 2
Caratteristiche delle utenze
La tipologia degli impianti gestiti da Aset S.p.A. ed oggetto della presente fornitura (v. Allegati) riguardano:
a. Impianti di depurazione;
b. Impianti di potabilizzazione;
c. Impianti di sollevamento idrico dell’acqua;
d. Impianti di sollevamento fognario;
e. Discarica;
f. Rete di pubblica illuminazione;
g. Farmacie Comunali
h. Utenze di servizi (Uffici, magazzini e centri di manutenzione).
ART. 3
Condizioni generali di fornitura
I punti di prelievo di cui al presente appalto, identificati nell’Allegato n. 1 sono sul libero mercato con contratto in scadenza il 31.07.2020.
II FORNITORE si impegna, previo rilascio da parte di ASET delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore attuale di ASET o con altri soggetti, necessari per il buon esito della fornitura.
XX FORNITORE si impegna ad assistere ASET affinché produca tutti gli atti e documenti di propria competenza.
Nell’Allegato n. 1 sono riportati anche i quantitativi di energia presunti per il periodo e per i punti di prelievo oggetto della fornitura. Per le utenze dotate di misuratore orario, la suddivisione in fasce orarie riportata nell’Allegato n. 1 è determinata secondo le fasce F0, F1, F2 e F3 come determinate dalla delibera dell’Autorità n. 181/06.
Con riferimento ai dati di cui all’Allegato n. 1, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo (BT +MT) annuo di ASET è pari a circa 11.336.484 MWh.
Il valore di consumo sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna in alcun modo ASET. Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese in ±20% dell’energia annua totale.
Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di ASET, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.
In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti da ASET, che si riserva la facoltà di accettare o meno le proposte in tal senso formulate.
In qualsiasi momento ASET potrà richiedere al FORNITORE la produzione di resoconti sulla fornitura in essere. Il FORNITORE si impegna ad eseguire detti resoconti senza che ciò possa costituire alcun aggravio di costi.
A tal fine si precisa che sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’appalto, nonché le eventuali rendicontazioni di cui ai precedenti capoversi.
ASET si impegna a ritirare e a corrispondere la totalità dell’energia modulata, fornita dal FORNITORE e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali definiti. Oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, il FORNITORE si obbliga a:
a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell’ARERA;
b. soddisfare l'intero fabbisogno di ASET, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto e per tutti i punti di prelievo (Allegato n. 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti dalla volontà del FORNITORE, questi si impegna a corrispondere ad ASET gli eventuali, maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di ASET al risarcimento di eventuali ulteriori danni;
c. comunicare tempestivamente ad ASET le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d. fornire il flusso di fatturazione con frequenza mensile e nel formato elettronico indicato da ASET (vedi Art. 10);
e. assicurare un servizio clienti dedicato, che risponda ad un numero verde e/o altro sistema, con onere e spese a suo esclusivo carico, attivo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tutti i giorni lavorativi dell’anno;
f. rendersi sempre e comunque parte attiva nella gestione di eventuali tematiche e/o problematiche di carattere tecnico che insorgano durante la fornitura, dando conto ad ASET delle iniziative intraprese.
ART. 4
Inserimento, sospensione e cessazione di punti di prelievo
Sarà facoltà di ASET, in vigenza del contratto, richiedere la fornitura di energia, con decorrenza dal primo giorno del mese utile, presso ulteriori punti di prelievo.
In ogni caso, il consumo complessivo previsto per i suddetti nuovi punti di prelievo non potrà eccedere il 20% del consumo contrattuale complessivo.
Sarà inoltre in facoltà di ASET, in vigenza del contratto, richiedere la sospensione temporanea e/o la disattivazione della fornitura in alcuni punti di prelievo.
E’ fatto obbligo per il FORNITORE di accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali, xxxxx restando i vincoli sui volumi contrattuali globali stabiliti al precedente art. 3.
In ogni caso, è fatto divieto al FORNITORE di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di sospensione dei pagamenti e/o di altre eventuali misure cautelative adottate da ASET a seguito di contenzioso aperto con il FORNITORE per errori macroscopici di fatturazione e/o ritardi inammissibili di conguaglio non tempestivamente corretti dal FORNITORE; in tali evenienze, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1460 C.C., il FORNITORE rinuncia espressamente a sollevare l’eccezione di inadempimento di ASET.
Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche indipendenti dalla volontà del FORNITORE, ma non di forza maggiore, quest’ultimo dovesse trovarsi nella impossibilità di fornire l’energia necessaria, il FORNITORE sarà obbligato a corrispondere ad ASET gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto e fatto salvo il diritto di ASET al risarcimento del maggior danno.
ART. 5
Requisiti di qualificazione del FORNITORE
Ai fini della stipula del contratto d’appalto il FORNITORE è tenuto a confermare il possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione della fornitura, accertati da ASET in sede di aggiudicazione della gara e in particolare, di possedere l’abilitazione alla vendita di energia elettrica sul libero mercato, ai sensi del d.lgs. n. 79 del 16/3/1999 e s.m.i..
ART. 6
Garanzie di continuità e qualità del servizio
Il FORNITORE garantisce, per quanto di sua competenza, la continuità della fornitura, salvi i casi di forza maggiore, nel qual caso rilevano le previsioni di cui al successivo art. 14.
L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa dal FORNITORE nella rete nazionale, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità di settore.
La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo di ASET.
ART. 7
Durata e decorrenza contrattuale
Il contratto d’appalto avrà durata annuale, con inizio della fornitura a decorrere dalle ore 0:00 del 01/08/2020 e sino alle ore 23:59 del 31/07/2021 e si intenderà automaticamente concluso alla data di scadenza, senza necessità di ASET di comunicare la relativa disdetta.
ASET si riserva la facoltà di procedere alla consegna della fornitura sotto le riserve di legge.
ART. 8
Offerta del corrispettivo unitario di fornitura
Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modulo di offerta economica (Allegato C) dovrà presentare un’offerta sul corrispettivo unitario di fornitura, differenziato per le fasce orarie, fisso ed invariabile, da applicare all’energia rilevata nella corrispondente fascia oraria dai misuratori fiscali del distributore, installati in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie (o di misuratore orario), maggiorata delle perdite convenzionali di rete. Le fasce F1, F2, F3 sono definite dalla delibera dell’ARERA n. 181/06; dette fasce orarie non sono soggette a revisione o modificazione durante l’esecuzione del contratto.
Nel corrispettivo di fornitura differenziato per le fasce orarie F0, F1, F2 e F3, offerto dal Concorrente sono inclusi:
1. Gli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del Contratto;
2. Il contributo dovuto all’assegnazione di diritti di importazione assegnate e le bande di capacità produttiva CIP 6, attribuibili ad Aset S.p.A.;
3. Gli oneri connessi alla gestione dello sbilanciamento (art. 40 della delibera ARERA 111/06) che risultano integralmente a carico del fornitore;
4. Gli oneri connessi derivanti dall’applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera (direttiva 2003/87/CE);
5. Gli oneri derivanti dall'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi);
6. I costi per il servizio di acquisto, commercializzazione e vendita dell’energia elettrica nonché i costi sostenuti per la gestione commerciale del Cliente.
7. I corrispettivi del servizio di informatizzazione per la comunicazione ad Aset S.p.A. dei dati di misura;
8. Gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);
Nel corrispettivo di fornitura differenziato per le fasce orarie F0, F1, F2 e F3, offerto dal Concorrente non sono inclusi:
1. Il corrispettivo per il servizio di trasporto (corrispettivi di misura, corrispettivi di trasmissione; corrispettivi di distribuzione) e le eventuali penali di energia reattiva corrispondente alla normativa tariffaria fissata dall’ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ed applicata in relazione a ciascun Punto di Prelievo di Aset S.p.A.;
2. Le perdite in rete, come definite dalla normativa vigente, alle quali saranno applicati i prezzi offerti;
3. Le componenti A di cui all’art. 2 della delibera dell’ARERA n. 108/00 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;
4. Le componenti UC previste per il libero mercato;
5. La componente MCT a copertura dei costi derivanti dalle misure di compensazione territoriale;
6. L’onere di aggregazione delle misure;
7. I corrispettivi di dispacciamento (di cui all’art. 44, 45, 46, 48 e 73 della delibera ARERA 111/06 e successivi aggiornamenti);
8. Tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del Fornitore ed all’acquisto da parte di Aset S.p.A. dell’energia elettrica oggetto del Contratto;
9. Le maggiorazioni e imposte dovute per legge.
Detti costi, nella misura stabilita dall’ARERA per il mercato libero, saranno riportati dal FORNITORE, senza maggiorazioni, nella fattura emessa nei riguardi di ASET.
ART. 9
Criterio di aggiudicazione
Sulla base dell’offerta presentata da ciascuno dei concorrenti mediante la compilazione dell’Allegato C (Modulo offerta economica), verrà calcolato il corrispettivo annuo teorico di fornitura, mediante l’applicazione dei valori dei corrispettivi unitari di fornitura per fascia oraria (F0,F1, F2, F3) moltiplicato per il relativo ammontare totale dell’energia presunta annua prelevata nelle fasce orarie F0, F1, F2 e F3, pari a:
Consumi per fascia (BT+MT) | |
F0 | 17.710 kWh |
F1 | 2.451.380 kWh |
F2 | 2.945.063 kWh |
F3 | 5.940.041 kWh |
Aset S.p.A. non è vincolata al rispetto dei prelievi attesi di energia.
Nell’asta elettronica sarà utilizzato il prezzo medio unitario, calcolato secondo la seguente formula:
(Totale Cons annuo F1 x Prezzo F1)+(Totale Cons annuo F2 x Prezzo F2)+(Totale Cons annuo F3 x Prezzo F3) Totale consumi annui F1+F2+F3
L'F0 essendo residuale andrà a prendere il prezzo medio di aggiudicazione. Si rimanda al disciplinare per la procedura di aggiudicazione.
Si precisa che il calcolo del corrispettivo annuo teorico di fornitura, effettuato in sede di aggiudicazione, secondo quanto sopra esposto, non avrà alcuna valenza contrattuale, ma sarà utilizzato unicamente ai fini dell’aggiudicazione della fornitura, mentre ha valenza contrattuale l’offerta presentata dal concorrente (vedi Allegato C: Modulo offerta economica).
Tutti i prezzi offerti dall’aggiudicatario devono intendersi fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto e non soggetti a revisione.
ART. 10
Formato elettronico di trasmissione delle fatture e pagamento fatture
La fatturazione avverrà con frequenza mensile, entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il FORNITORE emetterà fatture mensili, in rapporto ai consumi elettrici della totalità delle utenze, riferite ai consumi di ASET del mese precedente. La trasmissione della documentazione relativa a ciascuna fattura per energia elettrica dovrà essere effettuata, a cura del FORNITORE, con le seguenti modalità:
Trasmissione dei dati di fatturazione composto da due file,
1. un file unico per tutti i punti di fornitura in formato XLS relativo al flusso informatico conforme alle regole di formattazione dell’Allegato n. 2, ed esattamente conforme all’esempio (Allegato n. 3);
2. Un file unico compresso contenente tutti i PDF corrispondenti alle fatture del flusso di fatturazione per di ogni singolo punto di fornitura o un unico PDF contenente la fatturazione multipunto con i dettagli di ciascun Punto di fornitura Fatturato.
I file di fatturazione di cui al punto 1 e 2. dovranno essere scaricabili eventualmente via web ed accessibili tramite login e password o trasmessi con modalità per cui venga garantita la consegna (es. messaggio PEC).
L’avviso dell’emissione di un flusso di fatturazione, nei formati e nelle modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2., indicante nell’oggetto la quantità di fatture ed importo totale, sarà inoltrato dal FORNITORE, tramite PEC (posta elettronica certificata), ai seguenti indirizzi :
• xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx e per conoscenza:
I punti 1. e 2. dovranno essere rispettati per ogni flusso di fatturazione. Eventuali disallineamenti saranno risolti da ASET mediante Ditta esterna (Uno Informatica S.r.l.), che gestisce il software di gestione tecnico-amministrativa dei cicli di fatturazione (Elettraweb), ed i relativi costi sostenuti da ASET verranno addebitati integralmente al FORNITORE inadempiente, previa decurtazione del corrispettivo ad esso spettante per la fornitura.
Resta inteso che ASET non rilascerà alcune fidejussoria bancaria a garanzia dell’esatto, puntuale e integrale pagamento delle fatture emesse dal FORNITORE per la fornitura di energia. Il pagamento avverrà 30 gg dffm.
ART. 11
Registrazione e comunicazione alle Autorità
Il FORNITORE è tenuto ad effettuare tempestivamente e nei termini massimi previsti, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni, comunque competenti, che la Legge prevede in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica sul libero mercato, rimanendo l’esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la stipula del contratto il FORNITORE manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.
ART. 12
Imposte e tasse
Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell’IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Xxxxx.
Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE, a mezzo PEC, ogni variazione al proprio regime tributario.
Ciascuna Parte contraente si impegna a porre a disposizione dell’altra, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’adempimento di eventuali obblighi tributari, nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.
ART. 13
Xxxxxxxx e garanzie richieste
In sede di stipula del Contratto il FORNITORE deve prestare cauzione definitiva, di cui all’art. 103, d.lgs. 50/16 nella misura pari al 10% (diecipercento) calcolata sull’importo previsionale della fornitura per la sola componente energia.
La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Anche per la cauzione definiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di FORNITORE costituito sotto forma di A.T.I., ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/16, per poter usufruire interamente del beneficio indicato, tutte le imprese associate devono possedere la certificazione sopra indicata.
La cauzione, a pena di inefficacia, dovrà prevedere espressamente quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
c) l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ASET.
ART. 14
Interruzione fornitura per cause di forza maggiore
Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il FORNITORE è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente, sia per le vie brevi (telefono) che in forma scritta (fax, e-mail, etc.), assicurandosi che l’informazione sia stata effettivamente ricevuta dal Cliente.
È fatto obbligo a ciascuna delle Parti contraenti di assumere le iniziative opportune al fine di collaborare e di adoperarsi per ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura, di cui all’Allegato n. 1 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all’esercizio di un Servizio Pubblico.
Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all’altra Parte.
ART. 15
Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti
Il subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall’art. 105 del d.lgs. 50/16. I pagamenti relativi alle forniture rese dal subappaltatore verranno effettuati dal FORNITORE, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, ASET procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture successive in favore del FORNITORE. È fatto espresso divieto di cessione, in tutto o in parte, del Contratto d’appalto, a pena di nullità, ai sensi della legge n. 58/98.
La cessione dei crediti derivanti dal presente appalto è disciplinata dell’art. 106 del d.lgs. 50/16.
ART. 16
Controversie
Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura sarà competente il Foro di Pesaro Urbino. Ogni “Allegato” al presente Contratto forma parte essenziale dello stesso. Il presente Contratto sarà modificato di diritto con le disposizioni che l'ARERA riterrà necessario inserire e tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Contratto. Il contratto prevederà l‘individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali.
Tutte le controversie tra ASET e il FORNITORE, tanto durante il corso della fornitura, quanto al termine della stessa, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto artt. 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/16 saranno deferite dall’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
ART. 17
Penali
Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze, anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Contratto, e fatti salvi i casi di forza maggiore, di cui al precedente art. 14, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Contratto, ASET, previa contestazione degli addebiti, potrà applicare al FORNITORE penalità secondo quanto di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell’energia elettrica:
• € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di Attivazione della fornitura, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al FORNITORE;
• € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato invio mensile delle fatture;
• € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato invio del “report mensile”.
Le penali saranno comunicate al FORNITORE a mezzo fax o via e-mail certificata. Con riferimento al DPR 633/72, il FORNITORE emetterà fattura al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (fuori ambito IVA) emessa da ASET. L’applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ASET a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l’applicazione delle penali.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, ASET si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese al FORNITORE, fermo restando il risarcimento del maggior danno ai sensi del Codice Civile.
ART. 18
Risoluzione del contratto
ASET ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., nei seguenti casi:
A. in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute rispetto agli obblighi contrattuali ed alle prescrizioni del presente Contratto;
B. nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, in aggiunta ai provvedimenti cautelativi ivi previsti;
C. quando il FORNITORE non dia più corretta esecuzione alla fornitura ad esso affidata;
D. nei casi di divieti di cui ai precedenti articoli;
E. nel caso in cui le penalità superino complessivamente il 10% dell’importo contrattuale;
F. in caso di intervenuta presentazione di domanda di concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta del FORNITORE.
Il consenso scritto di ASET per il prosieguo del rapporto contrattuale è necessario in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del FORNITORE, ai sensi della vigente normativa.
La facoltà di risoluzione è esercitata da ASET con il semplice preavviso scritto di 30 giorni, senza che il FORNITORE abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto ASET è legittimata ad affidare a terzi la fornitura, in danno del FORNITORE. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASET al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esonerano il FORNITORE dalle responsabilità, civili e penali, in cui esso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.