Contratto di assicurazione responsabilità civile auto e corpi veicoli terrestri “BONUS MALUS” – Autovetture e autotassametri
Contratto di assicurazione responsabilità civile auto e corpi veicoli terrestri “BONUS MALUS” – Autovetture e autotassametri
Fascicolo Informativo – edizione 01.07.2018_2
Modello: AZ FI000 ATVT RCAARD AFOARD 01072018_2 0033
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Allianz S.p.A. | ||
Sede Legale | Direzione Generale e uffici | Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 |
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx | Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx | Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz |
Telefono +39 040 7781.111 | Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 – 34123 Trieste | Albo Gruppi Assicurativi n. 018 |
Fax +39 040 7781.311 | CF, P. IVA e Registro Imprese | Società con unico socio soggetta alla |
di Trieste n. 05032630963 | direzione e coordinamento di | |
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. | Allianz SE - Monaco |
Servizio Clienti
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E CORPI VEICOLI TERRESTRI DI AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E’ REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
Attraverso il sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxxxx.xx), o presso i punti vendita è possibile – salvo per convenzioni e accordi speciali - ottenere un preventivo RCA gratuito personalizzato.
Il preventivo vale per almeno 60 giorni; se però la tariffa di riferimento ha una durata inferiore a 60 giorni la sua scadenza coincide con quella della tariffa. In questo caso, può essere richiesto un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.
E’, pertanto, importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.
“Area personale”: collegandosi al sito xxx.xxxxxxx.xx e registrandosi nell’apposita sezione “Area personale” è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali tra i quali l’Attestazione dello stato del rischio.
A
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
• Impresa: Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
• Sede legale: Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito telefonico: 000.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx; Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
B
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – formule tariffarie
La forma contrattuale “Bonus/Malus autovetture” prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; è articolata in due scale con il medesimo numero di classi di merito di durata annuale - “scala A bonus” e “scala B bonus-malus” -, con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe.
Ad ogni annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe ed eventualmente di scala in funzione dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione.
Per ulteriori dettagli sul funzionamento della formula si rinvia alle condizioni di assicurazione.
Contenuto della polizza RCA: l'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria, così come previsto dall’articolo 1 Oggetto dell’assicurazione della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto delle Condizioni di Assicurazione.
Clausola Allianz bonus drive (non disponibile per accordi speciali, quali ad esempio convenzioni) Di seguito le caratteristiche principali di questa offerta assicurativa:
✓ è riservata alle sole autovetture uso privato;
✓ è composta dall’abbinamento delle garanzie RCA e Assistenza che devono essere obbligatoriamente acquistate e operanti sullo stesso contratto;
✓ prevede uno sconto del premio RCA, ripetibile ad ogni nuova annualità assicurativa, in cambio dell’utilizzo del dispositivo satellitare Allianz box da installare a bordo dell’autovettura assicurata.
Per un corretto funzionamento di Allianz bonus drive è, quindi, molto importante attenersi a quanto segue:
✓ installare / attivare il dispositivo satellitare sul veicolo oggetto di copertura;
✓ stipulare il contratto di abbonamento ai servizi Allianz box contestualmente al contratto di assicurazione;
✓ mantenere sempre attivo e funzionante il dispositivo satellitare;
✓ seguire le istruzioni previste in caso di guasto o malfunzionamento di Allianz box.
Il mancato rispetto dei predetti impegni contrattuali dà il diritto all’Impresa di attivare una serie di azioni che vanno dal recupero del differenziale premio (sconto) all’esercizio dell’azione di rivalsa in caso di sinistro.
Per maggiore dettaglio si rinvia alla sezione Condizioni Aggiuntive R.C. Auto Clausola Allianz bonus drive.
AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni RCA
Le coperture operano con le limitazioni ed esclusioni indicate all’articolo 2 - Esclusioni e rivalsa - sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per maggiore dettaglio rispetto all’evidenza sintetica che segue:
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- veicolo adibito a scuola guida; durante la guida dell’allievo se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- veicoli con targa in prova, se l’utilizzo del veicolo è irregolare;
- veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati per trasporto non effettuato secondo le disposizioni vigenti;
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali
Quando operante l’opzione GUIDA ESPERTA, l’Impresa ha diritto ad una azione di rivalsa fino a € 5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona con caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa potrà sommarsi all’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo ed autonomamente addebitato (ad esempio franchigia).
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
AVVERTENZA – azione di rivalsa RCA
Nei casi sopra elencati, l’assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di rivalersi verso l’assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.
AVVERTENZA – diritto di ripensamento
Entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza ottenendo il rimborso del premio netto residuo.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 7 “Diritto di ripensamento” – sezione Condizioni Generali di
Assicurazione.
AVVERTENZA – condizioni di sospensione della garanzia
Il contraente può sospendere l’assicurazione in corso di contratto restituendo i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione e la carta verde.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 6 “Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto” della sezione Norme Generali previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
COPERTURE ASSICURATIVE CORPI VEICOLI TERRESTRI – limitazioni ed esclusioni
“Incendio”: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 “Incendio e furto” e all’articolo 11 “Determinazione dell’ammontare del danno” della sezione “Sistema di coperture per il veicolo” previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
“Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)”: la copertura della garanzia incendio può essere estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx).
Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Sistema di coperture per il veicolo” – “Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)” delle Condizioni di Assicurazione.
“Furto”: in caso di furto o rapina tentati o consumati assicura, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina.
Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 1 “Incendio e furto”, 3 “Ulteriori estensioni garanzia furto – danni correlati al furto” e 11 “Determinazione dell’ammontare del danno” della sezione “Sistema di coperture per il veicolo” previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
“Kasko autovetture”: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato connessi alla sua circolazione a seguito di: 1) collisione con altro veicolo identificato (kasko collisione a primo rischio assoluto, Kasko limitata a collisione); 2) urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili o in movimento; urto contro ostacoli fissi; collisione con corpi mobili o in movimento; ribaltamento; uscita di strada (Kasko completa autovetture).
La singola tipologia di garanzia kasko prevede una propria franchigia e/o scoperto.
AVVERTENZA
La formula kasko collisione a primo rischio assoluto garantisce i danni fino ad un ammontare predeterminato dall’Impresa (€ 3.000).
La normativa è strutturata in modo da rendere disponibile l’intero capitale assicurato in caso di sinistro con danni elevati.
Esempi:
se il sinistro causa un danno:
1. di ammontare INFERIORE al limite massimo di indennizzo (massimale) ed INFERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà interamente detratta dall’ importo costituente il danno accertato. Esempio:
Massimale € 3.000, val. commerciale € 5.000, danno accertato € 2.000 , franchigia € 700 Liquidazione = € 2.000 - € 700 = 1.300 (danno – franchigia)
2. di ammontare SUPERIORE al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall’importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.
Esempio A)
Massimale € 3.000, val. commerciale € 6.000, danno accertato € 4.200, valore relitto € 300, franchigia € 700 Liquidazione = € 4.200 – € 300 (valore relitto) = € 3.900 - € 700 = € 3.200 con il limite di € 3.000 (danno meno franchigia ma limitato da massimale) = € 3.000
Esempio B)
Massimale € 3.000, val. commerciale € 6.000, danno accertato € 3.500, franchigia € 700 Liquidazione = € 3.500 - € 700 = € 2.800 (danno meno franchigia parzialmente assorbita) = € 2.800
3. di ammontare SUPERIORE al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall’importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato.
Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza. Esempio:
Massimale € 3.000, val. commerciale € 5.000, danno accertato € 6.000, franchigia € 700, valore relitto € 300 Liquidazione = € 5.000 – € 300 (valore relitto) = € 4.700 - € 700 = € 4.000 con il limite di € 3.000 (val. commerciale meno franchigia ma limitato da massimale) = € 3.000
“Accordo valore costante” (per autovetture uso privato): estensione a pagamento operante sulle garanzie Furto, Incendio, Garanzie Speciali (Atti vandalici/eventi naturali e sociopolitici), Kasko limitata collisione e Kasko completa se sottoscritte.
La clausola prevede che, in caso di danno totale, la liquidazione consideri il valore assegnato all’inizio del periodo assicurativo corrente al momento del sinistro (e non la valutazione “Quattroruote Professional” del mese di accadimento del sinistro).
Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, “Clausola valore costante” della sezione “Sistema di coperture per il veicolo”.
“Garanzie aggiuntive” (autovetture): sono offerte in due pacchetti composti da più coperture; tra le principali le garanzie Rottura cristalli e Protezione patente. Per i dettagli sui contenuti dell’offerta, si rinvia alla sezione “Sistema di coperture per il veicolo” – “Garanzie aggiuntive autovetture” – prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Garanzia imprevisti da circolazione” (autovetture): prevede l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo a seguito di: 1) urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti; 2) urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto risarcibile dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa Designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Per maggiori dettagli sui contenuti dell’offerta, si rinvia alla sezione “Sistema di coperture per il veicolo” –
“Garanzia imprevisti da circolazione” – prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Garanzie speciali – atti vandalici/eventi naturali e sociopolitici”: coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (c.d. xxxx xxxxxxxxx), eventi naturali e sociopolitici così come descritti nella sezione “Sistema di coperture per il veicolo” – “Garanzie speciali valide per le sole autovetture” prevista dalle Condizioni di Assicurazione; si rinvia inoltre all’articolo 7 “Determinazione dell’ammontare del danno”.
E’ prevista l’applicazione di uno scoperto in percentuale con tetto minimo.
“Garanzia Assistenza Auto” – “Garanzia Assistenza Auto a seguito di incidente” - “Garanzia Assistenza Furto” Garantisce, in funzione della garanzia prescelta, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente/ guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.
I servizi sono prestati con i limiti di cui alle condizioni di polizza, sezione “Sistema di coperture per la persona” –
“Garanzia assistenza auto”, “Garanzia Assistenza Auto a seguito di incidente”, “Garanzia assistenza furto”.
“Garanzia Infortuni”: copre gli infortuni - un’invalidità permanente o la morte - del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Sistema di coperture per la persona - Infortuni” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
“Xxxxxxxx Xxxxxx Giudiziaria”: copre – con i massimali convenuti ed per i rischi indicati – gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell’assicurato.
Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione “Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria” prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA – limitazioni ed esclusioni
Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate per singola garanzia nell’articolo delle condizioni di assicurazione denominato “esclusioni” a cui si rinvia per la consultazione.
AVVERTENZA – franchigie, scoperti e massimali
Le coperture prevedono l’applicazione di franchigie, scoperti e massimali variabili da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo.
Franchigia (garanzia kasko a primo rischio assoluto autovetture):
- ammontare del danno € 3.000 (massimale)
- franchigia contrattuale € 500
importo liquidato al netto della franchigia € 2.500
Scoperto (garanzia furto totale e parziale autovetture):
- ammontare del danno € 800
- scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 importo liquidato al netto dello scoperto € 700
Massimale (garanzie aggiuntive autovetture – protezione patente)
- ammontare delle spese sostenute per recupero punti € 1.000
- massimale per anno assicurativo € 500
- importo liquidato € 500
AVVERTENZA – durata e prosecuzione del contratto
Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l’Impresa ne garantisce l’operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Il contraente può prorogare-rinnovare il contratto accettando la proposta di nuovo premio dell’Impresa.
Per il dettaglio si rinvia all’articolo 2 “Durata e prosecuzione del contratto” della sezione Norme Generali previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
3.1 Estensioni della copertura RCA
Coperture RCA prestate anche se non comprese nell’assicurazione obbligatoria - l’assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: 1) responsabilità civile dei trasportati; 2) responsabilità civile per fatto di figli minori; 3) soccorso vittime della strada; 4) ricorso terzi da incendio; 5) veicoli adibiti a scuola guida; 6) carico e scarico con operazioni manuali; 7) danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Estensioni a pagamento - con versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, è possibile prevedere la condizione aggiuntiva RC Auto “Rinuncia alla rivalsa” e la garanzia “Indennità danno totale”, la cui espressa previsione è contenuta dalle clausole denominate “Rinuncia alla rivalsa” e “Garanzia indennità danno totale” nella sezione Garanzie aggiuntive RC Auto delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia RCA
Così come disciplinato dall’articolo 129 D.LGS. 7.9.05 n.209, successive modifiche e/o integrazioni, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.
Xxx l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA
Se il contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze relative alla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, l’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia all’articolo 9 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio” della sezione Norme Generali previsto dalle Condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA
L’articolo richiamato disciplina due diversi obblighi: a) dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: alla stipulazione del contratto, le dichiarazioni richieste - ad esempio luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) – devono essere rese in maniera assolutamente esatta; b) aggravamento del rischio: nel corso del contratto, deve essere comunicato ogni aggravamento del rischio; ad esempio, in caso rilevino le modalità di custodia del veicolo presso l’abitazione dell’assicurato (box chiuso o area recintata), si ha un aggravamento del rischio, se il veicolo non può più essere ricoverato in un’area protetta.
6. Premi
Il premio per il versamento del quale il contraente può utilizzare i seguenti mezzi:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti,
è il corrispettivo in denaro per ottenere dall’assicuratore l’impegno di rifondere il danno entro i limiti convenuti.
Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza, i premi successivi alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall’Impresa; è calcolato per un periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero; con sovrappremio è comunque possibile pattuirne il frazionamento semestrale.
Il premio è determinato considerando i parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo delle provvigioni che l’Impresa riconosce ai propri intermediari.
Rivolgendosi all’agenzia si possono ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Impresa.
AVVERTENZA – risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio
E’ possibile risolvere il contratto con rimborso del premio residuo a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Per i dettagli si rinvia all’articolo 4 “Vendita e consegna in conto vendita del veicolo” e all’articolo 5 “Risoluzione anticipata del contratto” della sezione Norme Generali previsti dalle Condizioni di assicurazione.
7. Informativa RCA in corso di contratto
Almeno 30 giorni prima della scadenza annua del contratto, l’impresa mette a disposizione - per la consultazione in via telematica - l’attestazione dello stato del rischio nell’apposita sezione “Area Personale”.
In alternativa, è possibile richiedere una stampa cartacea rivolgendosi al proprio intermediario.
Ai fini della stipula di un nuovo contratto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall’assicuratore in via telematica tramite la Banca Dati Attestati, senza necessità del documento cartaceo.
8. Attestazione sullo stato del rischio RCA – classe di merito
Nei casi di cessazione del rischio, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto e mancato rinnovo, l’attestato, valido 5 anni, può essere utilizzato per assicurare un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.
Assegnazione della classe CU: le Regole di assegnazione della classe interna e corrispondente classe CU stampate in calce alla formula pattuita e l’articolo 5 - Utilizzo dell’attestato per assicurare un ulteriore veicolo - sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica delle Condizioni di assicurazione, disciplinano l’assegnazione della classe interna e della classe di conversione universale (c.d. classe CU), anche
nel caso di assicurazione di ulteriore veicolo (articolo 134 D. LGS. 7.9.05 n.209 e successive modifiche e/o integrazioni).
AVVERTENZA – classe di merito di conversione universale (CU)
La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Impresa.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall’art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il premio imponibile è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge ed al contributo al SSN; per il dettaglio del trattamento fiscale, si rimanda al relativo prospetto di liquidazione riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.
C
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno RCA
Il danneggiato, in caso di sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale derivano danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità ai loro conducenti deve attivare la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 D.LGS. 7.9.05 n.209, ovvero richiedere il risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo assicurato (articolo 6 - Denuncia di sinistro - sezione Sistema di coperture per la Responsabilità Civile Automobilistica delle Condizioni di Assicurazione).
AVVERTENZA – termini per la denuncia del sinistro
La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa entro 3 giorni dall’avvenimento (articoli 143 D.LGS. 7.9.05 n.209 e 1913 c.c.) compilando il modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale indicare tutti gli elementi utili, in particolare: data, ora e luogo di avvenimento, modalità di accadimento, targhe ed estremi delle coperture assicurative degli autoveicoli coinvolti, dati anagrafici e codici fiscali dei conducenti.
L’elenco dei centri di liquidazione danni competenti è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Il diritto al risarcimento in un sinistro stradale si prescrive in due anni.
13 Sinistri Corpi Veicoli Terrestri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia di sinistro va inoltrata all’Impresa entro 3 giorni dall’avvenimento (art.1913 c.c.) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.
Allianz S.p.A. segnala all’assicurato il Centro Liquidazione Danni che gestirà la pratica di sinistro; quest’ultimo indica di volta in volta l’ulteriore documentazione o attività (es.: effettuazione perizia) necessarie per l’istruzione e la liquidazione del sinistro. L’assicurato può utilizzare la procedura semplificata di liquidazione tramite la rete di carrozzerie convenzionate Allianz, denominata “Carrozzeria Amica” oppure degli autoriparatori selezionati per la sostituzione e riparazione dei cristalli godendo dei servizi e delle agevolazioni previste dal contratto.
Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall’Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
14. Incidenti stradali RCA con controparti estere
In caso di incidente avvenuto:
• in Italia e causato da un veicolo immatricolato all’estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata
AR a UCI, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx;
• all’estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
• con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
Per maggiore dettaglio si rimanda al sito xxx.xxxxx.xx ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione RCA e dagli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private.
15. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro RCA
L’Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza.
Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l’Assicurato tramite l’Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato quando l’avente diritto riceve comunicazione della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta, o ancora nel caso di mancata offerta ,o mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Nel caso in cui l’impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l’esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L’interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata AR, o a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all’Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso.
17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere preliminarmente inoltrati ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - Indirizzo e.mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.
Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 – e-mail xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.
Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: xxx.xxxxx.xx alla Sezione " Per il Consumatore " e xxx.xxxx.xx alla Sezione "Consumatori".
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
18. Arbitrato
AVVERTENZA
Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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GLOSSARIO
Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l’Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Allianz box: dispositivo che installato sul veicolo permette di accedere alla clausola Allianz bonus drive e a quanto previsto da questa offerta contrattuale che modula il premio rca in funzione dello stile di guida monitorato dal predetto dispositivo.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.
Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall’Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l’anno - al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.
Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.
Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.
Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l’Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Incidente stradale: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo/indennità: somma dovuta dall’Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.
Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.
Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell’art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a
disposizione dell’utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine “l’utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l’obbligo di restituirlo”. Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.
Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.
Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.
Massimale: limite economico massimo entro il quale l’Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell’utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio “di piazza con autotassametro”.
Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.
Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall’Impresa.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.
Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l’Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. “danno morale”).
Risarcimento diretto: la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.
Per verificare l’ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l’art. 149 del X.Xxxx. 209/2005.
Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall’Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell’Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.
Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.
Terzi (garanzia RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.
Terzi (garanzie diverse da RCA): non sono considerati terzi – rispetto all’assicurato – i soggetti indicati dall’art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.
Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.
Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – MODELLO TU29
NOTA BENE
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.
CONTENUTI
› NORME GENERALI
› SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOMOBILISTICA
› CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA
› CLAUSOLA ALLIANZ BONUS DRIVE
› GARANZIA INDENNITA’ DANNO TOTALE
› FORMULA BONUS MALUS AUTOVETTURE
› REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU
NORME GENERALI
ARTICOLO 1 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Se pagato il premio, la garanzia di polizza:
- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.
Sono ammessi - su espressa richiesta del contraente - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:
- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa e la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell’intero periodo di assicurazione.
In questo caso, la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno, ma ha validità per l’intero periodo pattuito (frazione di anno più anno).
Esempio:
- durata contratto dal 30.6. 2013 al 31.12. 2014 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6. 2013 al 31.12. 2013 = frazione di anno;
- termine intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito = 31.12.2014.
La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell’intero anno assicurativo. Esempio: sostituzione al 31.12. 2013 di polizza con scadenza annuale al 30.6. 2014; anche la polizza sostituente mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6. 2014 e la durata delle due polizze (sostituita e sostituente) sommata compone l’anno assicurativo.
Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l’esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo articolo 2 “Durata e prosecuzione del contratto” della presente Sezione Norme Generali.
ARTICOLO 2 – DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta; tuttavia l’Impresa ne garantisce l’operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
L’impresa può formulare una proposta di xxxxxxx/xxxxxxx comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di xxxxxxx/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall’Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:
l’Impresa:
1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di xxxxxxx/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere. Il contraente:
3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di xxxxxxx/xxxxxxx provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.
Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un’ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.
Il contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.
ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall’Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all’agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all’Impresa.
Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un’addizionale nella misura indicata sul contratto.
Documenti assicurativi: i documenti assicurativi consegnati al contraente sono la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde; è possibile richiederne un duplicato:
- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento) restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.
A fronte di quanto sopra, l’Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell’assicurato.
ARTICOLO 4 – VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO
La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti: sostituzione con altro veicolo
Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo originario – venduto o in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà. In
questo caso:
- è necessario restituire i documenti assicurativi del veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio. cessione del contratto
Il contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto all’Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.
Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascia l’attestato di rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
La polizza si risolve con restituzione del premio al netto di imposte e contributi dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita.
Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l’integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.
L’Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Nei seguenti casi il contraente deve:
• furto o rapina - informare l’Impresa e consegnare copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
− di rendere valida la polizza del veicolo rubato osservando le disposizioni del successivo articolo 4 – Mantenimento della classe di merito, punto 4 Furto del veicolo, della sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto;
− la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, al netto di imposte e contributi, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
• demolizione - informare l’Impresa, consegnare i documenti assicurativi e copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, al netto di imposte e contributi dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
• distruzione o esportazione definitiva - informare l’Impresa, consegnare i documenti assicurativi e l’attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
- di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
- la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, al netto di imposte e contributi, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l’integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.
L’Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 6 – SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLE GARANZIE IN CORSO DI CONTRATTO
1. Accesso all’istituto “sospensione”
La sospensione del contratto è prevista per tutti i veicoli ad eccezione di: ciclomotori non targati, quadricicli fino a 4 KW e rimorchi.
Per i motocicli, i ciclomotori targati e le motoslitte l’accesso all’istituto sospensione è subordinato al richiamo della relativa clausola “Sospensione del contratto” che prevede l’applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell’ambito della medesima tipologia).
In ogni caso non è possibile sospendere il contratto a fronte di:
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati a libro matricola;
- furto del veicolo.
2. Sospensione
Il contraente può richiedere la sospensione dell’assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione e la carta verde.
La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 2 mesi e se inferiore deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 2 mesi.
Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 2 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.
3. Riattivazione
La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:
- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.
Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:
- della tariffa in vigore alla data dell’ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Se la sospensione è durata meno di 2 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l’eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.
Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.
ARTICOLO 7 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, dandone comunicazione all’Agenzia che ha emesso il contratto.
Il Contraente deve inoltre restituire all’Agenzia i documenti assicurativi originali quali: contratto, certificato di assicurazione e carta verde e sottoscrivere l’apposita appendice che formalizza il recesso dal contratto.
Modalità del rimborso:
• se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
• se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l’Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
ARTICOLO 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE
a) L’assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e della Serbia .
L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.
La carta verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia l’Impresa ne garantisce l’operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all’effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio; e ciò in applicazione all’articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o al DL 179 2012. Se la polizza di riferimento della carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa. In caso contrario, l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
b) in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo l’assicurazione, in caso la garanzia riguardi una “Targa Prova”, è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell’indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.
ARTICOLO 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
ARTICOLO 11 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOMOBILISTICA
Articolo 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.
ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA
• Responsabilità civile dei trasportati
Entro il limite del massimale di polizza, l’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione.
• Responsabilità civile per fatto di figli minori
Entro il limite del massimale di polizza, l’Impresa assicura la responsabilità civile dell’assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.
• Soccorso vittime della strada
L’Impresa risponde fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
• Ricorso terzi da incendio
La garanzia è estesa con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l’esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto.
• Scuola guida
- veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse
Se il veicolo è di proprietà di un’autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’allievo conducente – anche se alla guida – eccettuato il periodo in cui sostiene la “prova pratica di guida”, l’esaminatore e l’istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell’allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;
- veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida
se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. L’esaminatore e l’istruttore sono considerati terzi soltanto durante la prova pratica di guida dell’allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.
• Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)
L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
• Carico e scarico con operazioni manuali
L’Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
L’estensione è valida per autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo mentre non opera in caso siano assicurati veicoli con targa CRI oppure destinati a noleggio o locazione.
La garanzia non opera in caso di danni a:
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l’assicurato ha in custodia o consegna.
La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
Articolo 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA
Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa
La garanzia non sarà valida e l’Impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:
• veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
• conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
• danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice;
• veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo se l’esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
• veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
• veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell’Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
- veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
- veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di €
2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose) se il massimale è di importo superiore, oppure entro il massimale di polizza se quest’ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali Se sul contratto opera:
• la clausola ”ASSICURAZIONE SU TELAIO” opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l’impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
• la forma di copertura GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) l’Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a €
5.000 se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall’assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L’importo eventualmente dovuto dall’assicurato all’Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l’applicazione) e andrà quindi a sommarsi all’importo oggetto dell’azione di rivalsa.
A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell’art 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.
Articolo 3 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
Come previsto dalla legge, l’impresa consegna l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all’avente diritto. L’attestazione contiene:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o –se persona giuridica- la denominazione sociale e la partita iva;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) i dati della targa del veicolo assicurato ovvero, quando non prescritta, i dati del telaio del veicolo;
e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale i sinistri con responsabilità paritaria con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
i) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato. L’obbligo di consegna sussiste altresì:
- qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione;
- in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto;
- nei casi di vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
− contratti di durata inferiore ad un anno, o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
− contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio.
Se il contratto è in coassicurazione, l’attestazione è rilasciata dall’Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.
Articolo 4 – MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO
L’assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata per:
1. vendita o consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo.
1.1. Mediante sostituzione se è richiesto di rendere valido il contratto del veicolo originario per altro veicolo di proprietà dell’assicurato e della stessa tipologia del precedente.
Nei predetti casi, la sostituzione del contratto può essere utilizzata modificando anche il proprietario originario del veicolo se l’operazione rientra in una delle seguenti fattispecie:
- persone fisiche:
• il nuovo proprietario del veicolo è un familiare convivente del proprietario originario; oppure
• il nuovo proprietario è il locatario del veicolo nel caso di contratti di leasing.
- società di persone: il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa.
- società di capitali: il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.
1.2. Mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario acquisire:
- l’attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell’evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.
Il nuovo contratto – per altro veicolo di proprietà dell’assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull’attestato.
2. contratto sospeso e non riattivato - contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo. Mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario acquisire:
− l’attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso, o non rinnovato;
− la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell’attestato.
Il nuovo contratto – per altro veicolo di proprietà dell’assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull’attestato.
Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente / proprietario del contratto originario.
3. Vendita parziale del veicolo
Il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest’ultimo a conservare la classe di merito maturata.
Salve le precisazioni previste a fronte delle predette casistiche, usufruisce del mantenimento della classe maturata con l’emissione di un nuovo contratto anche il coniuge dell’assicurato, se quest’ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Inoltre, in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l’Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono provare il loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:
– emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito;
– considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza.
Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.
4. Furto del veicolo
A. Contratti con sola RCA
L’assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata:
A.1 Mediante sostituzione, consegnando copia della denuncia di xxxxx.
E’ possibile richiedere di rendere valido il contratto del veicolo originario per altro veicolo di proprietà dell’assicurato e della stessa tipologia del precedente; pertanto, attraverso la sostituzione del contratto si può modificare anche il proprietario originario del veicolo nei seguenti casi:
- persone fisiche:
• il nuovo proprietario del veicolo è un familiare convivente del proprietario originario; oppure
• il nuovo proprietario è il locatario del veicolo nel caso di contratti di leasing.
- società di persone: il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa.
- società di capitali: il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.
A.2 Mediante emissione di un nuovo contratto; in questo caso è necessario acquisire, oltre copia della denuncia di furto, anche l’attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario; Il nuovo contratto – per altro veicolo di proprietà dell’assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull’attestato.
Usufruisce del mantenimento della classe maturata con l’emissione di un nuovo contratto anche il coniuge dell’assicurato, se quest’ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Inoltre, in caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l’Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono provare il loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:
– emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito;
– considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza.
Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.
B. Contratti con RCA e garanzie ARD (auto rischi diversi)
L’assicurato può mantenere la classe di merito precedentemente maturata:
Mediante emissione di un nuovo contratto riguardante veicoli della stessa tipologia del precedente acquisendo:
- l’attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- copia della denuncia di xxxxx.
Possono usufruire del mantenimento della classe di merito maturata con l’emissione di un nuovo contratto:
- persone fisiche:
• il nuovo proprietario del veicolo è un familiare convivente del proprietario originario; oppure
• il nuovo proprietario è il locatario del veicolo nel caso di contratti di leasing.
- società di persone: il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa.
- società di capitali: il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.
Il nuovo contratto è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull’attestato.
In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, l’Impresa, a richiesta di tutti gli eredi, che devono provare il loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:
– emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA del veicolo conservando la classe di merito;
– considera risolto il contratto di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza.
Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.
In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.
A seguito di furto del veicolo non è in alcun caso ammessa la sospensione del contratto. Nell’ipotesi in cui il veicolo rubato venga ritrovato e riproposto per essere Assicurato, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di merito prevista dalle relative Condizioni di Assicurazione.
Articolo 5 – UTILIZZO DELL’ATTESTATO PER ASSICURARE UN ULTERIORE VEICOLO
Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest’ultimo è assegnato alla classe derivante dall’attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:
− l’ulteriore veicolo, della stessa tipologia di quello assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
− il proprietario dei due veicoli – quello nuovo e quello già assicurato – è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
− l’attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.
Questo istituto spetta anche al familiare convivente – condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia – con il proprietario del veicolo già assicurato.
Se il veicolo originario era assicurato presso l’Impresa, l’assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall’attestato della polizza di riferimento, è estesa anche ai casi di veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l’assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata.
Articolo 6 – DENUNCIA DI SINISTRO
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, il contraente o l’assicurato può dare avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all’Impresa, entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
Ai sensi dell’art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a. all’Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all’assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b. alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Al momento della denuncia, l’assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.
Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
Ricevuta la suddetta documentazione, l’Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.
Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l’esibizione del certificato di stato di famiglia.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Articolo 7 – GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali, ammende e spese di giustizia penali.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RC AUTO (valide se espressamente richiamate in contratto)
GUIDA LIBERA
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età.
GUIDA ESPERTA (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori)
Il contratto è stipulato nella forma "GUIDA ESPERTA”. La garanzia opera se alla guida del veicolo vi sia:
− il proprietario dello stesso – se persona fisica - anche se di età inferiore a 26 anni, purchè abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
− qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000 (articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della presente sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto).
VANTAGGI LAVORO&AFFARI
E’ istituto riservato ad un soggetto identificato con partita IVA, o per ditte individuali con codice fiscale, che assicura con l’Impresa più di un veicolo. Infatti, se presso l’Impresa sono contemporaneamente assicurati almeno due veicoli del medesimo soggetto identificato con lo specifico codice riportato sul contratto, la polizza può usufruire del seguente vantaggio:
Sconto Quantità – riduzione di premio prevista dalla tariffa in vigore se, al momento della stipula del contratto, il veicolo a cui dare copertura è indenne da sinistri nell’ultimo periodo di osservazione. In presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l’anno successivo. Ai fini dell’applicazione della riduzione tariffaria, sono presi in considerazione i sinistri che determinano la penalizzazione del contratto, ovvero il peggioramento della classe di merito.
PROTEZIONE BONUS (abbinata ad autovetture) – condizione aggiuntiva a pagamento
Fatto salvo quanto previsto dalla formula bonus/malus, se nel periodo di osservazione considerato - a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - viene iscritto in attestato di rischio un unico sinistro che abbia determinato il peggioramento della classe di merito (sinistro con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), PROTEZIONE BONUS permette di:
− evitare il peggioramento della classe di merito interna che nella successiva annualità resterà inalterata;
− evitare il passaggio dalla scala A bonus alla scala B bonus-malus, previsto dalla formula bonus/malus autovetture.
Se nel periodo di osservazione - a prescindere dalla data di avvenimento di ciascun sinistro - vengono iscritti in attestato due o più sinistri (con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito, compreso il passaggio dalla scala A bonus alla scala B bonus
- malus previsto dalla formula bonus/malus autovetture; tuttavia, il contraente potrà evitarne l’applicazione rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
Avvertenza:
1. PROTEZIONE BONUS evita il peggioramento della classe interna ma non ha l’effetto di far evolvere in senso favorevole (in bonus) la classe stessa che, pertanto, resterà inalterata nel corso della successiva annualità assicurativa.
2. PROTEZIONE BONUS non opererà, neppure parzialmente, nel caso in cui nello stesso periodo di osservazione vengano iscritti in attestato due o più sinistri. Resta salva la facoltà dell’assicurato di ripristinare l’operatività di PROTEZIONE BONUS rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
3. PROTEZIONE BONUS – fermo il resto - spiegherà i suoi effetti anche quando due o più sinistri, con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità, siano iscritti nello stesso attestato in quanto verranno considerati, a questo solo effetto, come un sinistro unico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
A parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, l’Impresa:
a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
− se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
− per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
− se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
b) limita il diritto di rivalsa all’importo massimo di € 5.000
− se il veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell’articolo 187 del codice della strada.
AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE
L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.
RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
Il presente contratto, non soggetto a proroga, cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni speciali.
Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione dei casi di variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al P.R.A. o del locatario. Qualora la variazione comporti un aumento di premio, si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione, non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
RIMORCHIO - RISCHIO STATICO
Esclusivamente nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi:
- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Non sono considerati terzi coloro che:
- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono comunque addetti all’uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.
Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.
RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.
Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:
- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.
L’Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.
CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI (solo per veicoli trasporto cose)
L’Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l’uso di cassoni ribaltabili.
La garanzia non opera in caso di danni a:
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l’assicurato ha in custodia o consegna.
La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE
L’Assicurato dichiara e l’Impresa prende atto, previa consegna dell’idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto il “nulla osta di agibilità” rilasciato dalle competenti Autorità.
AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
VEICOLI D’EPOCA – VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SENZA OMOLOGAZIONE
Il Contraente dichiara e l’Impresa prende atto, previa consegna dell’idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada).
In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo d’epoca o di interesse storico e collezionistico il contraente si impegna a darne notizia all’Impresa entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso. A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO OMOLOGATI
(valido per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori) Il Contraente dichiara e l’Impresa prende atto che:
- il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4 del Codice della strada;
- è stato rilasciato certificato di omologazione come da idonea documentazione consegnata.
In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico il contraente si impegna a darne notizia all’Impresa entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.
A far data dalla prima scadenza annuale successiva alla cancellazione, non saranno più concedibili le agevolazioni tariffarie eventualmente previste.
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
Il Contraente dichiara e l’Impresa prende atto, previa consegna dell’idonea documentazione, che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.
ASSICURAZIONE SU TELAIO
1. In caso il contraente dichiari e consegni l’idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare anche su strada ad uso pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione, l’assicurazione sarà operante sia che la circolazione avvenga su strada ad uso pubblico che su altre aree, anche se equiparate.
2. In caso il contraente dichiari non esservi autorizzazione perché non richiesta, scaduta oppure non concessa, l’assicurazione sarà operante solo nel caso in cui la circolazione non interessi una strada ad uso pubblico; la garanzia, conseguentemente, non sarà valida e l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro ai terzi danneggiati, quando la circolazione è avvenuta su strada ad uso pubblico con veicolo non dotato della prescritta autorizzazione.
CLAUSOLA ALLIANZ BONUS DRIVE
ARTICOLO 1 – INTRODUZIONE AD ALLIANZ BONUS DRIVE
Le informazioni che seguono vogliono richiamare l’attenzione su alcuni importanti aspetti della struttura, contenuto e funzionamento di Allianz bonus drive, la cui disciplina è ripresa e meglio dettagliata negli articoli i successivi della presente Clausola.
1. Struttura di Allianz bonus drive
Allianz S.p.A., d’ora in avanti indicata come l’Impresa, ha predisposto questa offerta assicurativa che presenta le seguenti caratteristiche:
✓ è riservata alle autovetture ad uso privato;
✓ è composta dall’abbinamento delle garanzie RCA e Assistenza che devono essere obbligatoriamente acquistate e operanti sullo stesso contratto;
✓ prevede una riduzione del premio RCA, a fronte dell’utilizzo del dispositivo satellitare denominato Allianz box.
Per aderire all’offerta il Contraente stipula la polizza e si impegna a:
a) installare-attivare sul veicolo assicurato il dispositivo satellitare denominato Allianz box entro i termini previsti. In caso di inadempienza, l’Impresa può attivare le azioni di recupero del premio ed esercizio dell’azione di rivalsa in caso di sinistro RCA di cui al successivo articolo 3 “Installazione del dispositivo satellitare Allianz box” della presente Clausola.
b) Stipulare il contratto di abbonamento ai servizi da sottoscrivere contemporaneamente al contratto di assicurazione. Si rimanda al contenuto di tale contratto per quanto riguarda i dettagli relativi a:
✓ informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/2003;
✓ diritti dell’interessato;
✓ oggetto del contratto e sua durata;
✓ descrizione dei servizi e della loro erogazione;
✓ canone e sue modalità di calcolo;
✓ installazione, disinstallazione e reinstallazione di Allianz box.
c) Mantenere sempre attiva Allianz box: per la corretta applicazione del meccanismo contrattuale di Allianz bonus drive è necessario che il dispositivo satellitare sia continuativamente attivo e funzionante.
d) Ottemperare alle istruzioni ricevute in caso di malfunzionamento/guasto di Allianz box di cui, nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili può essere anche decisa la sostituzione.
2. Allianz box– caratteristiche tecniche
Riguardo al dispositivo satellitare Allianz box è importante ricordare che:
✓ non è un dispositivo antifurto e, pertanto, non è attrezzato per svolgere la funzione di protezione del veicolo contro questo genere di evento;
✓ può essere incompatibile con altri dispositivi simili di cui il veicolo è già dotato e che, pertanto, devono essere preventivamente rimossi per permettere l’installazione della sola Allianz box e il suo corretto funzionamento; un tanto vale anche per i dispositivi satellitari approvati dall’Impresa, ma che quest’ultima non considera equivalenti ad Allianz box.
ARTICOLO 2 – VEICOLI E SOGGETTI ASSICURABILI
Può essere assicurato un veicolo sul quale, come previsto dal successivo articolo 3 “Installazione del dispositivo Allianz box” della presente Clausola, è stato installato il relativo dispositivo satellitare e che rientra in una delle seguenti tipologie:
✓ autovetture ad uso privato escluse le autovetture di interesse storico e collezionistico. Sono altresì esclusi gli autotassametri, le autovetture adibite a scuola guida, oppure a noleggio/locazione con o senza conducente;
✓ veicoli equiparati ad autovetture, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture.
Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:
✓ veicoli di tipologia diversa, o con diversa destinazione d'uso;
✓ autovetture prive di impianto satellitare, o con un impianto non approvato dall'Impresa, condizione nella quale rientra anche il caso di dispositivo satellitare tecnicamente incompatibile con Allianz box; per questa fattispecie si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 1 “Introduzione ad Allianz bonus drive, punto 2 Allianz bonus drive – caratteristiche tecniche” della presente Clausola.
Per la stipulazione della polizza è anche richiesta identità di persona fra contraente e proprietario, in altri termini il contraente di polizza deve anche essere proprietario del veicolo da assicurare; e ciò esclude dall’adesione al prodotto anche i veicoli locati in leasing.
ARTICOLO 3 - INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SATELLITARE ALLIANZ BOX
Il termine per installare e attivare Allianz box sul veicolo oggetto di copertura è di 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di sostituzione polizza per cambio veicolo avvenuta:
✓ prima dell’installazione del dispositivo satellitare, il termine di 30 giorni per l’installazione di Allianz box sul nuovo veicolo continua dalla decorrenza della polizza sostituente, senza modifica della sua scadenza. In altre parole, il periodo per installare è dato dal residuo dei 30 giorni iniziali.
Esempio: decorrenza prima polizza 1/5, termine per installare Allianz box 31/5, installazione non ancora avvenuta, cambio di veicolo, sostituzione del contratto e decorrenza polizza sostituente 19/5; il termine per l’installazione di Allianz box è sempre fissato al 31.5 con obbligo di completare l’operazione entro 12 giorni dalla decorrenza della polizza sostituente;
✓ dopo l’installazione del dispositivo satellitare, il Contraente deve provvedere alla disinstallazione e reinstallazione del dispositivo satellitare dal vecchio al nuovo veicolo entro 10 giorni dalla data di decorrenza della polizza sostituente.
In tutti i predetti casi, il Contraente installa e attiva Allianz box:
✓ in autonomia, ovvero seguendo e applicando le istruzioni di installazione consegnate contestualmente al dispositivo satellitare; oppure in alternativa
✓ a proprie spese, mediante un installatore convenzionato presso il quale deve essere fissato tempestivamente l’apposito appuntamento.
Non sono ammesse né previste proroghe, anche dipendenti da causa di forza maggiore, o derivanti da eventi imprevisti e/o imprevedibili, ai termini di installazione / attivazione del dispositivo satellitare. In caso di inadempienza, Allianz bonus drive viene equiparato ad una polizza RCA tradizionale e questo permette all’Impresa di:
✓ richiedere al Contraente, per l’intero periodo assicurativo in corso, la differenza fra il premio pagato per effetto della riduzione/sconto prevista per l’installazione di Allianz box e il premio che sarebbe stato pagato, in forza della tariffa RCA in vigore al momento della stipulazione del contratto in assenza del predetto dispositivo satellitare;
✓ esercitare azione di rivalsa per l’importo massimo di € 500, se al momento del sinistro RCA non è stata pagata la differenza / conguaglio premio richiesto dall’Impresa a causa della mancata installazione del dispositivo satellitare come previsto dal punto precedente.
Questa azione di rivalsa derivante dall’inosservanza di uno specifico impegno contrattuale si aggiunge e opera autonomamente rispetto alle altre azioni analoghe previste dalle Condizioni di Assicurazione della polizza;
✓ non consentire le operazioni di gestione o variazione del contratto quali ad esempio la sostituzione e/o la cessione del contratto, a fronte di una polizza non regolarizzata sotto il profilo amministrativo, ovvero se già richiesta, ma non ancora pagata la differenza premio di cui al punto precedente. In questa fattispecie, in caso di necessità si deve stipulare un nuovo contratto.
ARTICOLO 4 – LO SCONTO PREMIO DI ALLIANZ BONUS DRIVE
E’ previsto uno sconto sul premio RCA, variabile di anno in anno, da applicarsi in forza del seguente meccanismo:
stipulazione del contratto (1° anno)
in cambio dell’installazione, o della promessa ad installare entro il termine previsto il dispositivo satellitare Allianz box da parte del Contraente, l’Impresa applica lo sconto premio nella misura indicata sullo stampato di polizza;
xxxxxxx/rinnovo del contratto (anni successivi al primo)
ad ogni nuova annualità assicurativa, l’Impresa riconosce e applica lo sconto premio derivante dal monitoraggio dello stile di guida del veicolo assicurato, ottenuto attraverso la scansione dati rilevati dal dispositivo satellitare; ciò significa che ad ogni nuova annualità assicurativa, sulla scorta degli elementi riscontrati dal dispositivo satellitare e trasformati dall’Impresa in altrettanti coefficienti di calcolo premio, vi può essere la conferma, oppure la diminuzione, oppure l’aumento della percentuale di sconto rispetto all’annualità precedente.
Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione sia le modalità di conduzione del veicolo assicurato come ad esempio la velocità media, il tipo di percorso e le informazioni ricavate dall’accelerometro, sia la percorrenza chilometrica annua, considerata quale dato effettivo (= km percorsi in un anno), oppure quale dato stimato se il dispositivo satellitare è stato attivo per un periodo inferiore a 12 mesi.
Per il calcolo della nuova percentuale/entità dello sconto da applicare alla successiva nuova annualità assicurativa sono presi in considerazione i seguenti periodi di monitoraggio dello stile di guida:
primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione; periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
La sostituzione del contratto, avvenuta a qualsiasi titolo compreso il cambio di veicolo, non interrompe il monitoraggio stile di guida in corso e il risultato finale dello stesso, ovvero l’entità del nuovo sconto, deriva dalla somma dei due distinti monitoraggi, quello effettuato sulla polizza sostituita e quello effettuato sulla polizza sostituente, che devono considerarsi un unico periodo di monitoraggio dello stile di guida.
Gli effetti del monitoraggio dello stile di guida, a prescindere dal loro esito (= conferma, diminuzione, aumento dello sconto rispetto all’anno precedente), sono interrotti e causano l’azzeramento, o la neutralizzazione dello sconto sul premio RCA, dai seguenti avvenimenti:
✓ penalizzazione sinistro: se per la nuova annualità assicurativa è previsto un peggioramento della classe di merito causa la penalizzazione di sinistro con responsabilità totale o per somma di sinistri paritari.
Quanto sopra si applica anche se sulla polizza opera la clausola Protezione Bonus che, per patto contrattuale, in alcune fattispecie predeterminate, evita il peggioramento della classe di merito interna;
✓ disattivazione continuata del dispositivo satellitare: Allianz box deve essere mantenuta sempre e continuativamente attiva. Tuttavia, nel corso di ogni annualità assicurativa, per permettere di effettuare operazioni di rimessaggio e manutenzione del veicolo è stata prevista una finestra temporale complessiva pari a 30 giorni durante la quale Allianz box può essere/risultare volontariamente disattivata. Il predetto periodo di 30 giorni comprende cumulativamente:
• il termine per l’installazione del dispositivo satellitare a partire dalla decorrenza della prima polizza;
• il termine per la disinstallazione / reinstallazione del dispositivo satellitare nel caso di cambio veicolo assicurato e sostituzione polizza;
• il periodo di disconnessione volontaria dell’impianto da parte del Contraente.
ARTICOLO 5 – GUASTO O ANOMALIA DEL DISPOSITIVO ALLIANZ BOX
In caso di mancato funzionamento o di riscontrata anomalia dei servizi telematici, il Contraente sarà contattato mediante specifica comunicazione. Il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema tecnico si aggiunge alla finestra temporale di cui al precedente articolo 4 “Lo sconto premio di Allianz bonus drive” della presente Clausola, durante il quale il dispositivo satellitare può essere validamente disattivato.
Peraltro, se il Contraente non si rende disponibile a collaborare per individuare le cause e/o per la risoluzione del problema tecnico, è facoltà dell’impresa di attivare le misure previste dal precedente articolo 3 “Installazione del dispositivo satellitare Allianz box” della presente Clausola, dal recupero del differenziale premio, all’esercizio dell’azione di rivalsa in caso di sinistro.
La risoluzione del problema tecnico può richiedere la sostituzione del dispositivo satellitare; nella specie è prevista una sola sostituzione di Allianz box nel corso della medesima annualità assicurativa. Pertanto, se sostituito il dispositivo satellitare lo stato di malfunzionamento continua si opererà nel seguente modo:
✓ il dispositivo non sarà ulteriormente sostituito;
✓ non sarà recuperato alcun differenziale premio, né esercitata azione di rivalsa in caso di sinistro;
✓ il contratto sarà risolto a scadenza;
✓ se il cliente intende continuare a usufruire di Allianz bonus drive deve stipulare un nuovo contratto e installare un nuovo dispositivo satellitare.
ARTICOLO 6 – GLI ATTI DI GESTIONE XXXXXXX – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente deve attenersi a quanto di seguito previsto nei casi di:
sostituzione polizza per cambio veicolo: il Contraente deve provvedere alla disinstallazione e reinstallazione del dispositivo satellitare dal vecchio al nuovo veicolo entro 10 giorni dalla data di decorrenza della polizza sostituente; in caso contrario l’Impresa ha la facoltà di attivare le azioni illustrate al precedente articolo 3 “Installazione del dispositivo satellitare Allianz box” della presente Clausola.
Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo: il dispositivo satellitare Allianz box non può essere venduto unitamente al veicolo a terzi estranei. Il Contraente deve, pertanto, disinstallarlo dal veicolo assicurato oggetto di compravendita e restituirlo alla società proprietaria.
Risoluzione anticipata della polizza nei casi di:
• furto o rapina;
• demolizione;
• distruzione o esportazione definitiva,
il Contraente deve disinstallare il dispositivo satellitare e restituirlo alla società proprietaria. Se Allianz box è irrecuperabile causa l’evento occorso (es. furto del veicolo e del dispositivo collegato allo stesso), il Contraente deve motivare la mancata restituzione attenendosi alla procedura in tal senso prevista dal contratto di abbonamento ai servizi.
ARTICOLO 7 – CLAUSOLA ALLIANZ BONUS DRIVE – EFFETTI SU DETERMINATI ISTITUTI DI POLIZZA
La pattuizione della Clausola Allianz bonus drive, a parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione vigenti sul contratto, ha i seguenti effetti verso i sotto riportati istituti di polizza:
cessione del contratto: il Contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto all’Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.
Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascia l’attestato di rischio. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
La cessione del contratto di assicurazione non ha effetti verso il dispositivo satellitare Allianz box e il relativo contratto di abbonamento ai servizi che non possono essere oggetto di cessione. Nella specie pertanto, il Contraente al momento del perfezionamento della polizza assicurativa deve disinstallare e riconsegnare il dispositivo satellitare alla società proprietaria .
Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto: se resa operante sul contratto la Clausola Allianz bonus drive l’istituto della sospensione/riattivazione polizza non è più disponibile.
Diritto di ripensamento: il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio, a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro e che sul veicolo non sia stato ancora installato il dispositivo satellitare, dandone comunicazione all’Agenzia che ha emesso il contratto.
ARTICOLO 8 – SERVIZI INTEGRATIVI DELLA GARANZIA ASSISTENZA – SERVIZIO DI ALLARME ALLA CENTRALE OPERATIVA
Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS di seguito descritto integra e completa le prestazioni della garanzia Assistenza operante in polizza.
La Centrale Operativa della Società che presta i servizi di Assistenza la quale, in conformità al regolamento Isvap 12/2008 provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’assicurato riceve la segnalazione automatica di allarme con la posizione geografica del veicolo. L'operatore della Centrale Operativa, ricevuto il segnale di avvenuto incidente con impatto uguale o superiore a 6,00 g, si attiva per telefonare al numero di telefono dichiarato dal Contraente e indicato in polizza (numero cellulare del Contraente). La Centrale Operativa contatterà il numero di cellulare dichiarato dal cliente, che dovrebbe corrispondere a quello del guidatore abituale del veicolo stesso. In caso d'impossibilità a contattare il numero dichiarato dal contraente, l'operatore si attiva per l'invio dei soccorsi in loco utilizzando la localizzazione della posizione geografica del veicolo, qualora il veicolo non risulti più in movimento.
Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo, sarà possibile solo se chi verrà contattato richiederà l'intervento e saprà indicare la posizione geografica del veicolo.
Il servizio di telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato tramite l'impianto di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per le emergenze sanitarie.
L’erogazione dell’Assistenza da parte della Centrale Operativa è subordinata alla corretta e tempestiva comunicazione da parte del contraente di eventuali modifiche ai propri dati anagrafici e recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità per la corretta gestione del servizio.
Avvertenza: per la Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia e Svezia il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza stradale e, quindi, non per i casi di emergenza.
Garanzia “Indennità danno totale”
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con la copertura “Indennità danno totale” – riservata ad autovetture ad uso privato – l’Impresa si impegna a versare un indennizzo nel caso in cui, a seguito di sinistro CARD 2 - come di seguito descritto - il veicolo assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.
Per CARD 2 si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte.
La copertura opera quando si verifica un sinistro CARD 2 con danni al veicolo di importo maggiore al suo valore commerciale.
In tal caso, l’assicuratore si impegna a corrispondere, in aggiunta e separatamente a quanto risarcito in forza della procedura CARD 2, il seguente indennizzo:
• 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 2.000,00 ed il minimo di € 500,00; oppure, senza alcun aggravio di premio
• 15% del valore commerciale del veicolo con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 500,00 se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l’utilizzo da parte di disabili.
2) AVVERTENZE
Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo è quello indicato da “Eurotax Giallo” o, in ultima istanza, stimato da tecnici del settore.
Qualora “Eurotax Giallo” non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, viene effettuata sulla base di “Quattroruote Professional” o dal personale addetto alla liquidazione.
La liquidazione dell’indennizzo è sempre soggetta al limite del massimo, ferme restando le condizioni contrattuali e le esclusioni previste e precisate nel successivo punto 3 “Esclusioni” della presente Sezione Garanzia “Indennità danno totale”.
3) ESCLUSIONI
Xxxxx restando i limiti di cui ai punti 1 e 2, la garanzia non opera in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto.
4) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario è l’intestatario al P.R.A. del veicolo o, in mancanza di questi, i suoi eredi legittimi e/o testamentari.
5) PREMIO
Il premio da versare deve essere pagato al momento della consegna della polizza; se pattuito il frazionamento, il premio è dovuto per l’intero anno assicurativo in caso di sinistro indennizzabile.
6) DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI
La denuncia effettuata a seguito di sinistro che colpisca la garanzia RCA si intende automaticamente e validamente resa anche ai fini della presente garanzia nel caso ne ricorrano le condizioni di indennizzabilità.
7) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In presenza di sinistro indennizzabile, l’Assicuratore si impegna alla relativa liquidazione con pagamento separato, contestualmente alla liquidazione del sinistro CARD 2 come indicato al punto 1.
Resta inteso che nel calcolo dell’indennizzo si terrà conto dell’eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall’indennizzo stesso, nonché dell’incidenza dell’I.V.A., nella misura in cui l’assicurato la tenga a suo carico.
A richiesta dell’Impresa, la liquidazione dell’indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.
"Bonus/Malus" autovetture
Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture
Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in due diverse scale di classi di merito:
- scala A bonus
- scala B bonus-malus
dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe, come rappresentato dalle seguenti rispettive tabelle di riferimento:
classi di merito | -13A | -12A | -11A | -10A | -9A | -8A | -7A | -6A | -5A | -4A |
coefficienti di premio | 0,367 | 0,378 | 0,390 | 0,402 | 0,414 | 0,427 | 0,440 | 0,454 | 0,468 | 0,482 |
classi di merito | -3A | -2A | -1A | 0A | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
coefficienti di premio | 0,497 | 0,512 | 0,531 | 0,550 | 0,570 | 0,591 | 0,612 | 0,634 | 0,657 | 0,684 |
classi di merito | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A |
coefficienti di premio | 0,713 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,840 | 0,884 | 0,935 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
classi di merito | 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A |
coefficienti di premio | 1,320 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,450 | 2,700 | 3,000 | 3,300 |
Tabella n. 1 - Scala A BONUS
classi di merito | -13B | -12B | -11B | -10B | -9B | -8B | -7B | -6B | -5B | -4B |
coefficienti di premio | 0,477 | 0,491 | 0,507 | 0,523 | 0,538 | 0,555 | 0,572 | 0,590 | 0,608 | 0,622 |
classi di merito | -3B | -2B | -1B | 0B | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |
coefficienti di premio | 0,636 | 0,650 | 0,669 | 0,688 | 0,707 | 0,721 | 0,734 | 0,748 | 0,762 | 0,787 |
classi di merito | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | 16B |
coefficienti di premio | 0,813 | 0,840 | 0,867 | 0,895 | 0,916 | 0,946 | 0,982 | 1,050 | 1,155 | 1,260 |
classi di merito | 17B | 18B | 19B | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B |
coefficienti di premio | 1,386 | 1,523 | 1,712 | 1,926 | 2,140 | 2,354 | 2,695 | 2,970 | 3,300 | 3,630 |
Tabella n. 2 - Scala B BONUS - MALUS
La classe d’ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell’Attestazione dello stato del rischio (articolo 3 “Attestazione dello stato del rischio” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto); per l’assegnazione ad una delle due scale di classi in cui è articolata la formula tariffaria si considerano due diversi momenti della vita contrattuale:
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
− assicurato con attestato di rischio completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l’anno in corso – assegnazione alla scala A bonus;
− altri casi assegnazione alla scala B bonus-malus.
RINNOVO DEL CONTRATTO
contratti in scala A bonus
− contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 3 Regole evolutive Scala A bonus e rimane assegnato alla scala A bonus;
− contratto sinistroso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 3 Regole evolutive Scala A bonus e passa alla scala B bonus-malus.
contratti in scala B bonus-malus
− contratto sinistroso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e rimane assegnato alla scala B bonus-malus;
− contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e se ha maturato un attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l’anno in corso, passa alla scala A bonus.
Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione, come indicato nelle successive tabelle n. 3 e 4, rispettivamente applicabili alla Scala A bonus e alla Scala B bonus-malus.
Provenienza SCALA A-BONUS Classe di merito | TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA “A” bonus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati | ||||
Scala A-bonus 0 sinistri | Scala B-bonus-malus 1 sinistro (*) | Scala B-bonus-malus 2 sinistri (*) | Scala B-bonus-malus 3 sinistri (*) | Scala B-bonus-malus 4 o più sinistri (*) | |
-13A | -13A | -10B | -5B | 1B | 9B |
-12A | -13A | -9B | -4B | 3B | 10B |
-11A | -12A | -8B | -3B | 4B | 11B |
-10A | -11A | -7B | -2B | 5B | 12B |
-9A | -10A | -6B | -1B | 6B | 13B |
-8A | -9A | -5B | 0B | 7B | 14B |
-7A | -8A | -4B | 1B | 8B | 15B |
-6A | -7A | -3B | 3B | 9B | 16B |
-5A | -6A | -1B | 5B | 11B | 17B |
-4A | -5A | 0B | 6B | 12B | 18B |
-3A | -4A | 1B | 7B | 13B | 18B |
-2A | -3A | 2B | 8B | 14B | 19B |
-1A | -2A | 4B | 9B | 15B | 20B |
0A | -1A | 6B | 10B | 16B | 21B |
1A | 0A | 7B | 11B | 16B | 21B |
2A | 1A | 8B | 12B | 17B | 22B |
3A | 2A | 9B | 13B | 18B | 23B |
4A | 3A | 10B | 14B | 19B | 24B |
5A | 4A | 12B | 15B | 20B | 25B |
6A | 5A | 13B | 16B | 21B | 26B |
7A | 6A | 14B | 17B | 22B | 26B |
8A | 7A | 14B | 18B | 23B | 26B |
9A | 8A | 14B | 19B | 24B | 26B |
10A | 9A | 15B | 20B | 25B | 26B |
11A | 10A | 15B | 20B | 25B | 26B |
12A | 11A | 16B | 21B | 26B | 26B |
13A | 12A | 17B | 22B | 26B | 26B |
14A | 13A | 18B | 22B | 26B | 26B |
15A | 14A | 19B | 23B | 26B | 26B |
16A | 15A | 20B | 24B | 26B | 26B |
17A | 16A | 21B | 25B | 26B | 26B |
18A | 17A | 22B | 26B | 26B | 26B |
19A | 18A | 23B | 26B | 26B | 26B |
20A | 19A | 24B | 26B | 26B | 26B |
21A | 20A | 25B | 26B | 26B | 26B |
22A | 21A | 26B | 26B | 26B | 26B |
23A | 22A | 26B | 26B | 26B | 26B |
24A | 23A | 26B | 26B | 26B | 26B |
25A | 24A | 26B | 26B | 26B | 26B |
26A | 25A | 26B | 26B | 26B | 26B |
Tabella n. 3 - Regole evolutive SCALA A - bonus
(*) in caso di sinistro è previsto il passaggio alla SCALA B bonus-malus
Provenienza SCALA B BONUS- MALUS Classe di merito | TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA “B” bonus malus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati | |||||
Scala B bonus-malus 0 sinistri | Scala A bonus 0 sinistri (*) | Scala B bonus-malus 1 sinistro | Scala B bonus-malus 2 sinistri | Scala B- bonus-malus 3 sinistri | Scala B bonus-malus 4 o più sinistri | |
-13B | -13B | -13A | -5B | 1B | 9B | 14B |
-12B | -13B | -12A | -4B | 2B | 10B | 15B |
-11B | -12B | -11A | -3B | 3B | 11B | 16B |
-10B | -11B | -10A | -2B | 4B | 12B | 17B |
-9B | -10B | -9A | -1B | 5B | 13B | 18B |
-8B | -9B | -8A | 0B | 6B | 13B | 18B |
-7B | -8B | -7A | 1B | 7B | 14B | 19B |
-6B | -7B | -6A | 2B | 9B | 14B | 19B |
-5B | -6B | -5A | 3B | 10B | 15B | 20B |
-4B | -5B | -4A | 4B | 11B | 15B | 20B |
-3B | -4B | -3A | 6B | 12B | 16B | 21B |
-2B | -3B | -2A | 7B | 12B | 16B | 21B |
-1B | -2B | -1A | 8B | 13B | 17B | 22B |
0B | -1B | 0A | 9B | 13B | 17B | 22B |
1B | 0B | 1A | 10B | 14B | 18B | 23B |
2B | 1B | 2A | 11B | 14B | 19B | 24B |
3B | 2B | 3A | 12B | 15B | 20B | 25B |
4B | 3B | 4A | 13B | 15B | 21B | 26B |
5B | 4B | 5A | 14B | 16B | 21B | 26B |
6B | 5B | 6A | 14B | 17B | 22B | 26B |
7B | 6B | 6A | 15B | 18B | 23B | 26B |
8B | 7B | 7A | 15B | 19B | 24B | 26B |
9B | 8B | 8A | 16B | 20B | 25B | 26B |
10B | 9B | 9A | 16B | 20B | 25B | 26B |
11B | 10B | 10A | 16B | 20B | 25B | 26B |
12B | 11B | 11A | 17B | 21B | 26B | 26B |
13B | 12B | 12A | 17B | 21B | 26B | 26B |
14B | 13B | 13A | 18B | 22B | 26B | 26B |
15B | 14B | 14A | 19B | 23B | 26B | 26B |
16B | 15B | 15A | 20B | 24B | 26B | 26B |
17B | 16B | 16A | 21B | 25B | 26B | 26B |
18B | 17B | 17A | 22B | 26B | 26B | 26B |
19B | 18B | 18A | 23B | 26B | 26B | 26B |
20B | 19B | 19A | 24B | 26B | 26B | 26B |
21B | 20B | 20A | 25B | 26B | 26B | 26B |
22B | 21B | 21A | 26B | 26B | 26B | 26B |
23B | 22B | 22A | 26B | 26B | 26B | 26B |
24B | 23B | 23A | 26B | 26B | 26B | 26B |
25B | 24B | 24A | 26B | 26B | 26B | 26B |
26B | 25B | 25A | 26B | 26B | 26B | 26B |
Tabella n. 4 - Regole evolutive SCALA B – bonus-malus
(*) passaggio alla SCALA A bonus se maturato un attestato indenne con indicazione della sinistrosità pregressa almeno degli ultimi 5 anni compreso l’anno in corso.
Per l’applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:
Struttura del periodo di osservazione:
– primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
– periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
La sostituzione del contratto, per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dal precedente articolo 4 “Mantenimento della classe di merito” della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo 4 “Mantenimento della classe di merito”.
La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.
Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza classe CU
VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
classe 14B Scala B bonus-malus (CU 14) se assicurato: • < = 30 giorni dall’immatricolazione • > 30 giorni dall’immatricolazione CON dichiarazione di non circolazione |
VEICOLO ACQUISTATO USATO (VOLTURA) | |
classe 15B Scala B bonus-malus (CU 14) se assicurato: • < = 30 giorni dall’acquisto • > 30 giorni dall’acquisto CON dichiarazione di non circolazione |
classe 26B Scala B bonus-malus (CU 18):
• > 30 giorni dall’immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione
classe 26B Scala B bonus-malus (CU 18) se assicurato:
• > 30 giorni dall’acquisto SENZA dichiarazione di non circolazione.
AUTOVETTURE “KM 0” (precedente proprietario “concessionario”, provenienza da voltura al P.R.A.): si applicano le medesime regole della prima immatricolazione a condizione che tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 150 giorni.
UTILIZZO DELL’ATTESTATO SU VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE - ACQUISTATO USATO
(veicolo aggiuntivo legge 40/2007)
a) Attestato emesso da altra Impresa: classe CU dell’attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1 colonna altri casi
b) Attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011 e successive:
› attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l’attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1;
› attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1 colonna altri casi
c) Attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus-malus edizione unificata 2011 e successive
› attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l’attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell’attestato;
› attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1 colonna altri casi.
Presa come riferimento temporale la decorrenza della nuova polizza, le predette disposizioni si applicano se:
− l’attestato è stato rilasciato da non più di 12 mesi, in caso contrario non può essere utilizzato
− il veicolo da assicurare è stato immatricolato, o acquistato da non più di 30 giorni altrimenti:
• valorizzazione dell’attestato se integrato da dichiarazione di non circolazione del veicolo da assicurare
• classe interna per veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione
VEICOLO GIA’ ASSICURATO
1. CON ATTESTATO EMESSO DA ALTRA IMPRESA
✓ Attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus: calcolare la classe CU secondo le seguenti modalità
• classe di partenza a cui fare riferimento 14;
• determinare una classe provvisoria contando le annualità senza sinistro escluso l’anno in corso; per ogni annualità sottrarre 1 classe da quella di partenza;
• calcolo finale della classe, contando le annualità con sinistro (responsabilità principale), compreso l’anno in corso; per ogni annualità applicare una maggiorazione di 2 classi e non conteggiarla fra le indenni.
La classe interna è determinata in funzione della classe CU calcolata e da quanto previsto dalla tabella n. 1
✓ Attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus: per l’assegnazione in Scala A Bonus è necessario un attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne da sinistri di tutti i tipi – principale, paritario penalizzante, paritario- almeno negli ultimi 5 anni, compreso l’anno in corso.
In tutti gli altri casi il contratto è assegnato alla scala B Bonus Malus. La classe è attribuita secondo i criteri della seguente tabella n.1:
tabella n.1 CLASSE CU | CLASSE DI INSERIMENTO | |||||
Attestato completo e indenne ultimi 6 anni | Attestato completo e indenne ultimi 5 anni | Xxxxxxx Xxxxxx 5 e 4 anni | 1 sinistro* ultimi 4 anni | 2 o più sinistri* ultimi 4 anni | altri casi | |
SCALA A Bonus | SCALA A Bonus | SCALA B Bonus Malus | SCALA B Bonus Malus | SCALA B Bonus Malus | SCALA B Bonus Malus | |
1 | -8A | -6A | -3B | 5B | 7B | 1B |
2 | -6A | -4A | -2B | 6B | 8B | 2B |
3 | -4A | -2A | 0B | 7B | 9B | 3B |
4 | -2A | -1A | 0B | 8B | 10B | 4B |
5 | -1A | 0A | 2B | 9B | 11B | 5B |
6 | 0A | 2A | 3B | 10B | 12B | 6B |
7 | 2A | 4A | 5B | 11B | 13B | 7B |
8 | 4A | 6A | 7B | 12B | 14B | 8B |
9 | 6A | 7A | 8B | 13B | 15B | 9B |
10 | 7A | 8A | 9B | 14B | 16B | 10B |
11 | 8a | 10A | 11B | 15B | 17B | 11B |
12 | 9A | 11A | 12B | 17B | 19B | 12B |
13 | 12A | 12A | 13B | 18B | 20B | 13B |
14 | 15A | 15A | 15B | 20B | 22B | 15B |
15 | 17A | 17A | 17B | 21B | 23B | 17B |
16 | 18A | 18A | 18B | 22B | 24B | 18B |
17 | 19A | 19A | 19B | 24B | 25B | 19B |
18 | 21A | 21A | 21B | 25B | 26B | 21B |
Avvertenze:
a) nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l’anno in corso;
b) per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
c) le annualità con sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
d) se l’attestato utilizzato è di altra impresa – salvo il caso di attivazione della legge 40/2007 su ulteriore veicolo per il quale la regola che segue non vale
– la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
− 1 sinistro penalizzante nell’anno in corso, o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
− 2 o più sinistri penalizzanti nell’anno in corso, o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella più tre classi)
− se la CU è inferiore alla 7, ma l’attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A., o N.D., aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
− per l’età dell’assicurando, la classe interna minima, indipendentemente dalla precedente tabella 1, non può essere inferiore a quella indicata nel prospetto che segue:
età | classe minima SCALA A bonus | classe minima SCALA B bonus-malus |
18 anni | // | 11B |
19 anni | // | 10B |
20 anni | // | 9B |
21 anni | // | 9B |
22 anni | 8A | 8B |
23 anni | 7A | 7B |
24 anni | 6A | 6B |
25 anni | 5A | 5B |
Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
- venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato oppure se il contratto da cui l’attestato deriva è stato
- sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso si deve acquisire: l’attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione, o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell’atto di vendita, demolizione ecc.
Per essere utilizzato come sopra descritto, l’ultimo attestato conseguito non deve essere stato rilasciato da più di 5 anni; in forza di ciò – per i casi indicati - si applicano le seguenti regole:
a) VENDITA, CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, FURTO SENZA RITROVAMENTO:
→ valorizzazione attestato
attestato con validità < = 5 anni:
→ veicolo prima immatricolazione = classe d’ingresso prevista
→ veicolo acquistato usato = classe d’ingresso prevista
attestato con validità > 5 anni:
b) CONTRATTO SOSPESO MA NON RIATTIVATO
CONTRATTO RISOLTO PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL PREMIO DI RINNOVO:
attestato con validità < = 5 anni: |
con dichiarazione di non circolazione: → valorizzazione attestato |
senza dichiarazione di non circolazione: → classe 26B Scala B BM (CU18) |
attestato con validità > 5 anni: |
con dichiarazione di non circolazione: → classe di ingresso prima immatricolazione/voltura a seconda della provenienza del veicolo |
senza dichiarazione di non circolazione: → classe 26B Scala B BM (CU18) |
2. CON ATTESTATO DI RISCHIO ALLIANZ
Ferme le casistiche ed il termine di validità dell’attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:
✓ attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus: classe interna determinata da calcolo e applicazione precedente tabella n.1
✓ attestato di contratto in forma bonus/malus: si deve tenere conto di quanto segue:
• attestato Allianz relativo a prodotto autovetture edizione unificata 2011 e successive = recepimento classe CU e classe interna dell’attestato;
• attestato Allianz relativo a prodotto autovetture di edizione antecedente alla unificata 2011 e successive = recepimento classe CU da attestato e classe interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.
Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dall’autovettura assicura con un nuovo contratto un’autovettura – o un veicolo equiparabile – la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:
− se sul contratto originario non è stato maturato un attestato si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18
− se sul contratto originario è stato maturato un attestato la classe è attribuita in forza della tabella n. 2 (CU 14)
tabella n. 2 Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati | |||||
indenne ultimi 6 anni Scala A bonus | indenne ultimi 5 anni | indenne ultimi 4 anni Scala B bonus malus | 1 sinistro ultimi 4 anni Scala B bonus malus | 2 o più sinistri ultimi 4 anni Scala B bonus malus | Altri casi Scala B bonus malus |
9A | 10A/10B (1) | 10B | 15B | 17B | 14B |
le predette regole di inserimento si applicano anche nel caso di fuoristrada precedentemente assicurato come autocarro da assicurare come autovettura.
NOTA BENE:
(1) l’assegnazione alla Scala A bonus può avvenire solo in caso di attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni, compreso l’anno in corso; in caso contrario il contratto è assegnato alla Scala B bonus-malus.
3. SENZA ATTESTATO
• classe 26B Scala B bonus-malus
ALTRI CASI
GIA’ ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia) | ||
CONSEGNA precedente contratto temporaneo | → decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz | |
→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione | ||
→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione |
- massima penalizzazione
NON CONSEGNA
CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia) | ||
CONSEGNA precedente contratto | → decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - classe di ingresso voltura | |
→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione | ||
→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione |
- massima penalizzazione
NON CONSEGNA
VEICOLO RUBATO/RITROVATO & VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz) | |
→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell’assicurato: • validità attestato < = 5 anni - classe CU e classe interna dell’attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e successive) • validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione | |
→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell’assicurato: • validità attestato < = 12 mesi: valorizzazione attestato per veicolo aggiuntivo legge 40/2007 • validità attestato > 12 mesi: classe di ingresso prima immatricolazione |
VEICOLO GIA’ ASSICURATO ALL’ESTERO | |
→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 14B Scala B bonus-malus (CU14) | |
→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli ultimi 5 anni. Per l’assegnazione alla Scala A bonus o alla Scala B bonus-malus valgono le regole di completezza della dichiarazione e l’indennità sinistri, entrambi di almeno 5 anni |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ARD – MODELLO AZ1
Tariffa 1.7.2018
NOTA BENE
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.
CONTENUTI
SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO
› INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)
› Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
› CLAUSOLA “ACCORDO VALORE COSTANTE” Incendio/Furto/Garanzie speciali (per autovetture)
› CLAUSOLA “ACCORDO VALORE COSTANTE” Xxxxxxxx Xxxxx (per autovetture)
› KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE
› KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE
› KASKO COMPLETA AUTOVETTURE
› GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE
› GARANZIA “IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE” (per autovetture)
› GARANZIE SPECIALI AUTOVETTURE
SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA
› ASSISTENZA AUTO
› ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE
› ASSISTENZA FURTO
› INFORTUNI
› TUTELA GIUDIZIARIA
SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO
INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)
Articolo 1 – Incendio e furto
L’Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.
L’Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:
a) INCENDIO
Sono indennizzabili – con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
− gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all’acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
− gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono- visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
− gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all’acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
− gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: esclusivamente per le autovetture, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.
Sono inoltre assicurati:
− i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
− i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
c) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI
Vale quanto previsto al precedente punto b) “Furto totale e parziale con scoperto”, con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
d) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO
Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b)“Furto totale e parziale con scoperto” senza applicazione di scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
e) FURTO TOTALE CON SCOPERTO
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
− gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all’acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un
aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, pena la loro non indennizzabilità;
− gli apparecchi audio-fono-visivi:
1. AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
2. AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE: esclusivamente per le autovetture, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.
Purché costituiscano perdita totale, così come definita dall’articolo 10 “Determinazione dell’ammontare del danno” della presente sezione ”Sistema di coperture per il veicolo – incendio e furto”, sono inoltre assicurati:
− i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
− i danni conseguenti al tentativo di furto.
Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
f) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO
Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) “Furto totale con scoperto” senza applicazione di scoperto. Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.
Articolo 2 - Ulteriori estensioni garanzia furto - danni correlati al furto - SOLO PER AUTOVETTURE Avvertenza importante
Le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula “Furto totale” con o senza scoperto.
1. Furto di cose non assicurate: a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1 “Incendio e furto” e 4 “Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto”, l’impresa indennizza l’Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con l’applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto;
2. Xxxxx conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1 “Incendio e furto” e 4 “Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto”, nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di atti vandalici, con l’applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.
Articolo 3 - Estensioni gratuite garanzia incendio
- Ricorso terzi da incendio
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1 “Incendio e furto”, l’assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
- Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse
A parziale deroga di quanto previsto dal successivo articolo 4 “Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto”, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse.
- Irraggiamento di calore – solo autovetture
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1 “Incendio e furto”, la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l’incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.
Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l’assicurazione incendio e furto L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
• dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
• appropriazione indebita;
• partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
• guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
• tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
• semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
• rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
Per i veicoli dotati di antifurto con tecnologia satellitare od altre consimili, che usufruiscano del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell’ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 11 “Scoperti in caso di sinistro” – nei casi di:
• installazione dell’antifurto senza attivazione dell’abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
• mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell’impianto;
• guasto dell’impianto; l’Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari
L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1910 secondo comma del codice civile.
Articolo 6 - Adeguamento automatico del valore assicurato - per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo
Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l’Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista “Quattroruote Professional” utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell’autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l’età del proprietario e l’anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L’Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista “Quattroruote Professional”. L’esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l’aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo articolo 7 “Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente”.
Nel caso di marca/modello/versione dell’autoveicolo non valutata dalla rivista “Quattroruote Professional”, l’adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell’adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L’aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo articolo 7 “Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente”.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l’aggiornamento del valore assicurato, l’Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell’ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 “Determinazione dell’ammontare del danno”.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.
Articolo 7 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente
Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.
Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l’età del proprietario e l’anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L’Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Articolo 8 - Denuncia di sinistro e adempimenti L'assicurato deve:
− denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);
− fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
− xxxxxxxsi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l’Impresa.
Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all’Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all’Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all’estero.
In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
− copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall’Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
− certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).
Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:
− certificato cronologico del P.R.A.;
− originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso o – se rilasciato- codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito xxx.xxx.xx) ;
− documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero;
− procura speciale a vendere notarile;
− dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
− tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.
La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
L’impresa è autorizzata:
− ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
− ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
− ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L’autorizzazione, data all’Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l’Impresa potrà versare l’indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.
Articolo 9 - Ritrovamento del veicolo rubato
Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.
Qualora il recupero sia avvenuto:
a) prima della corresponsione dell’indennizzo: l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 1 “Incendio e furto”;
b) dopo la corresponsione dell’indennizzo, l'assicurato potrà optare se:
1. trattenere l’indennizzo corrispostogli dall’impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall’assicurato (vedi articolo “Denuncia di sinistro ed adempimenti”);
2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente articolo 1 “Incendio e furto”).
Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall’Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell’avviso di ritrovamento comunicato all’Impresa.
In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l’Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.
Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno
a) Perdita totale: si considera perdita totale un danno superiore all’85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
L’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:
- autovetture: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se “Quattroruote Professional” non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- motoveicoli e ciclomotori: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista “”Due Ruote” Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell’evento. Se “Due Ruote” Edizione